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Document 02005R2115-20110101

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 2115/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2115/2011-01-01

2005R2115 — IT — 01.01.2011 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2115/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

(GU L 340, 23.12.2005, p.3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2009 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009

  L 322

1

9.12.2009

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2009

  L 343

1

22.12.2009




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2115/2005 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( 2 ), la Comunità ha approvato detta convenzione («la convenzione NAFO»).

(2)

La convenzione NAFO costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionale delle risorse ittiche nella zona da essa regolamentata.

(3)

Nella riunione del giugno 2003 il Consiglio scientifico della NAFO ha comunicato che lo stock di ippoglosso nero si sta rapidamente depauperando e ha raccomandato una netta riduzione del totale di catture ammissibili (TAC).

(4)

Nel corso della sua 25a riunione annuale svoltasi dal 15 al 19 settembre 2003, l’organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione della durata di 15 anni per l’ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO («il piano di ricostituzione NAFO»). Tale piano persegue le stesse finalità dei piani di ricostituzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca ( 3 ).

(5)

Ai fini della ricostituzione dello stock, il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007 e una serie di misure di controllo destinate a garantire l’efficacia del piano stesso.

(6)

Il piano di ricostituzione NAFO è stato attuato in via provvisoria rispettivamente con i regolamenti (CE) n. 2287/2003 ( 4 ) e (CE) n. 27/2005 ( 5 ) che stabiliscono, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, in attesa dell’adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero.

(7)

È pertanto necessario attuare il piano di ricostituzione NAFO in modo permanente tramite un piano di ricostituzione, come stabilito nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002. A tal fine è opportuno stabilire una procedura per la trasmissione dell’elenco delle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali ( 6 ).

(8)

Per ottemperare alle misure di controllo del piano di ricostituzione NAFO è opportuno prevedere obblighi di notifica per i comandanti delle navi comunitarie, nonché l’obbligo per gli Stati membri di assegnare i rispettivi contingenti alle navi autorizzate.

(9)

Occorrono misure di controllo supplementari volte a garantire l’effettiva attuazione a livello comunitario e ad assicurare la coerenza con i piani di ricostituzioni adottati dal Consiglio in altre zone. Tali misure dovrebbero comprendere l’obbligo di notificare preliminarmente l’entrata nel porto designato dagli Stati membri e una limitazione dei margini di tolleranza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni e le condizioni generali relative all’applicazione, da parte della Comunità, di un piano di ricostituzione per lo stock di ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO.

L’obiettivo del piano di ricostituzione è raggiungere un livello medio di biomassa utilizzabile di cinque anni e più di 140 000 tonnellate, consentendo una resa stabile nel lungo termine nella pesca dell’ippoglosso nero.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) «Sottozona 2 della NAFO»: la zona geografica definita all’allegato III 3, lettera a) della convenzione NAFO;

2) «Divisioni 3KLMNO»: la zona geografica definita all’allegato III 4, lettera b) della convenzione NAFO.

Articolo 3

Totali ammissibili di catture (TAC)

I TAC per lo stock di ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO sono i seguenti:

 18 500 tonnellate nel 2006,

 16 000 tonnellate nel 2007.

Tuttavia, qualora in ambito NAFO si stabiliscano nuovi TAC il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica corrispondentemente i TAC di cui al primo comma.

Articolo 4

Divieto riguardante l’ippoglosso nero

È fatto divieto di pescare l’ippoglosso nero nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO, nonché di detenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture di ippoglosso nero effettuate in dette zone ai pescherecci comunitari che non detengano un permesso di pesca speciale rilasciato dal rispettivo Stato membro di bandiera.

Articolo 5

Permessi di pesca speciali per lo stock di ippoglosso nero

1.  Gli Stati membri garantiscono che le navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 4 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e il numero di registro della flotta peschereccia comunitaria quali definito all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ( 7 ). Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale solo se una nave è stata iscritta nel registro NAFO delle navi.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive.

3.  Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’entrata nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato della NAFO.

4.  Gli Stati membri assegnano il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell’elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’assegnazione dei rispettivi contingenti entro il 15 gennaio di ogni anno.

▼M1

Articolo 5 bis

Entrata nella zona di regolamentazione NAFO

1.  Le navi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell’ippoglosso nero soltanto:

a) se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate; oppure

b) se rispettano la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.  Se una nave detiene a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO, essa comunica al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell’entrata nella zona di regolamentazione NAFO:

a) il quantitativo delle catture detenute a bordo;

b) la posizione stimata (latitudine/longitudine) della zona in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca; e

c) l’orario di arrivo previsto in tale posizione.

3.  Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala l’intenzione di procedere a un’ispezione, essa comunica a tal fine alla nave da pesca le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non dista più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca.

4.  La nave di cui al paragrafo 2 può procedere alla pesca in uno dei casi seguenti:

a) se riceve una notifica in tal senso da parte del segretariato della NAFO;

b) se, a seguito di un’ispezione effettuata in conformità del paragrafo 3, riceve dalla nave di ispezione l’autorizzazione a procedere alla pesca;

c) se la nave di ispezione non ha dato inizio all’ispezione entro tre ore dall’arrivo della nave da pesca al punto di controllo designato in conformità del paragrafo 3;

d) se, all’entrata nella zona di regolamentazione, non le è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l’intenzione di procedere a un’ispezione in conformità del paragrafo 3.

▼B

Articolo 6

Relazioni

1.  I comandanti dei pescherecci di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:

a) i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO; tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna entrata della nave nella zona in questione;

▼M1

b) i quantitativi di ippoglosso nero catturati ogni cinque giorni, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all’entrata della nave nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO;

▼B

c) i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 della NAFO e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e comprendono il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate in detta zona;

d) i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.

▼M1

2.  Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio al segretariato della NAFO le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.  Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2 abbiano raggiunto il 75 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

▼M2 —————

▼B

Articolo 8

Porti designati

1.  È vietato sbarcare dalle navi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quantitativi di ippoglosso nero pescati nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO in un luogo che non sia uno dei porti a tal fine designati dalle parti contraenti. È vietato lo sbarco di ippoglosso nero in porti di parti non contraenti.

2.  Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e stabiliscono le relative procedure d’ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.

3.  Entro il 15 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei porti designati e le relative procedure d’ispezione e sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

4.  La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri l’elenco dei porti designati di cui al paragrafo 2 e dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.

Articolo 9

Notifica preliminare

Prima di ogni ingresso in un porto designato, i capitani dei pescherecci di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o i loro rappresentanti, trasmettono alle competenti autorità dello Stato membro del porto che intendono utilizzare, almeno 72 ore prima dell’orario previsto di arrivo in porto, le seguenti informazioni:

1) l’orario di arrivo nel porto designato;

2) una copia del permesso di pesca speciale di cui all’articolo 4;

3) i quantitativi di ippoglosso nero detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

4) la zona o le zone della NAFO in cui è stata effettuata la cattura.

Articolo 10

Ispezioni nei porti

1.  Gli Stati membri assicurano che tutte le navi di cui all’articolo 5, paragrafo 1 che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3 KLMNO siano sottoposte a un’ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.

2.  Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.

3.  Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.

4.  Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all’ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro quattordici giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione.

Articolo 11

Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di parti non contraenti

Sono vietati lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero da o verso navi di parti non contraenti della NAFO che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 653/80 (GU L 74 del 20.3.1980, pag. 1).

( 3 ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

( 4 ) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

( 5 ) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

( 6 ) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

( 7 ) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

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