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Document 02005R1440-20060820
Council Regulation (EC) No 1440/2005 of 12 July 2005 on administering certain restrictions on imports of certain steel products from Ukraine and repealing Regulation (EC) No 2266/2004
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio del 12 luglio 2005 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004
Regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio del 12 luglio 2005 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004
2005R1440 — IT — 20.08.2006 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 1440/2005 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2005 (GU L 232, 8.9.2005, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2006 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2006 |
L 219 |
3 |
10.8.2006 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1440/2005 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2005
relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ( 1 ) (di seguito «APC»), è entrato in vigore il 1o marzo 1998. |
(2) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo. |
(3) |
Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di determinati prodotti di acciaio ( 2 ) (di seguito «accordo»). |
(4) |
Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo. |
(5) |
È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 3 ). |
(6) |
Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa. |
(7) |
Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, è necessario imporre un'autorizzazione comunitaria di importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette autorizzazioni. |
(8) |
I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti corrispondenti. |
(9) |
Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni di importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione. |
(10) |
L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente, quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. L'Ucraina ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l'adeguamento equivalente, quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile. |
(11) |
A decorrere dal 1o gennaio 2005, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza, in virtù del regolamento (CE) n. 2266/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e l'Ucraina ( 4 ). A norma dell'accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2005 dal presente regolamento. |
(12) |
Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) n. 2266/2004 deve essere sostituito dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell'Ucraina.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
4. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.
Articolo 2
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali indicati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell'allegato II, e di un'autorizzazione di importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.
Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni di importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni di importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell'allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 2266/2004 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2005 indicati nell'allegato V.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 3
1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato V.
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni di importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle richieste di autorizzazione di importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti dell'Ucraina nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione di importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le autorizzazioni di importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti dell'Ucraina. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti dell'Ucraina della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
Articolo 5
La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell'accordo.
Articolo 6
1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all'articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di concordare un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempre che l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.
3. Se la Comunità e l'Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina.
Articolo 7
Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo, che prevalgono in caso di conflitto.
CAPITOLO II
MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI
SEZIONE 1
Classificazione
Articolo 8
La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 9
Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata, onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.
Articolo 10
La Commissione informa l'Ucraina di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento, almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.
Articolo 11
La Commissione informa le autorità competenti dell'Ucraina di tutte le decisioni adottate conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro e non oltre un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:
a) una descrizione dei prodotti;
b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata e il codice TARIC;
c) i motivi della decisione.
Articolo 12
1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.
2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.
Articolo 13
Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9, al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.
Articolo 14
1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:
a) i quantitativi di prodotti;
b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione di importazione e quello registrato dalle autorità competenti;
c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni di importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4.
4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.
Articolo 15
Nei casi di cui all'articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti dell'Ucraina, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l'Ucraina onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 16
Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell'Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.
Articolo 17
Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 14 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.
SEZIONE 2
Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi
Articolo 18
1. Le autorità competenti dell'Ucraina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 21.
Articolo 19
1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.
Articolo 20
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.
Articolo 21
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni di importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni di importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le autorizzazioni di importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta di autorizzazione di importazione deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;
d) il paese di origine delle merci;
e) il paese di spedizione;
f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
g) il peso netto per ogni voce NC;
h) il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;
i) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
j) la data e il numero della licenza di esportazione;
k) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
l) la data e la firma dell'importatore.
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione.
6. L'autorizzazione di importazione può essere rilasciata elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
Articolo 22
La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell'Ucraina in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni di importazione.
Articolo 23
Le autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.
Articolo 24
1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni di importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni di importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non contemplati da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni
Articolo 25
1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 18 e il certificato di origine di cui all'articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
— due lettere che identificano il paese esportatore:
—
UA |
= |
Ucraina, |
— due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
—
AT |
= |
Austria, |
BE |
= |
Belgio, |
CY |
= |
Cipro, |
CZ |
= |
Republica ceca, |
DE |
= |
Germania, |
DK |
= |
Danimarca |
EE |
= |
Estonia, |
EL |
= |
Grecia, |
ES |
= |
Spagna, |
FI |
= |
Finlandia, |
FR |
= |
Francia, |
GB |
= |
Regno Unito, |
HU |
= |
Ungheria, |
IE |
= |
Irlanda, |
IT |
= |
Italia, |
LT |
= |
Lituania, |
LU |
= |
Lussemburgo, |
LV |
= |
Lettonia, |
MT |
= |
Malta, |
NL |
= |
Paesi Bassi, |
PL |
= |
Polonia, |
PT |
= |
Portogallo, |
SE |
= |
Svezia, |
SI |
= |
Slovenia, |
SK |
= |
Slovacchia, |
— un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 5 per il 2005,
— un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
— un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.
Articolo 26
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «Issued retrospectively».
Articolo 27
1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «Duplicate».
2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).
SEZIONE 4
Autorizzazione di importazione comunitaria — Modulo comune
Articolo 28
1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni di importazione di cui all'articolo 21 devono essere conformi al modello di autorizzazione di importazione che figura nell'allegato III.
2. I moduli delle autorizzazioni di importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «Originale per il titolare» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «Copia per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne fa risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le autorizzazioni di importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero dell'autorizzazione di importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi di rilascio può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità di importazione, o dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le autorizzazioni di importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
CAPITOLO III
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 29
La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.
Articolo 30
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti dell'Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.
3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.
5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 31
1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 30 o dalle informazioni in possesso delle autorità comunitarie competenti risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
Articolo 32
La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33
Il regolamento (CE) n. 2266/2004 è abrogato.
Articolo 34
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
SA Prodotti laminati piatti
SA1. (arrotolati)
7208100000
7208250000
7208260000
7208270000
7208360000
7208370010
7208370090
7208380010
7208380090
7208390010
7208390090
7211140010
7211190010
7219110000
7219121000
7219129000
7219131000
7219139000
7219141000
7219149000
7225200010
7225301000
7225309000
SA2. (lamiera pesante)
7208400010
7208512010
7208512091
7208512093
7208512097
7208512098
7208519110
7208519190
7208519810
7208519891
7208519899
7208529110
7208529190
7208521000
7208529900
7208531000
7211130000
7225401230
7225404000
7225406000
7225990010
SA3. (altri prodotti laminati piatti)
7208400090
7208539000
7208540000
7208900010
7209150000
7209161000
7209169000
7209171000
7209179000
7209181000
7209189100
7209189900
7209250000
7209261000
7209269000
7209271000
7209279000
7209281000
7209289000
7209900010
7210110010
7210122010
7210128010
7210200010
7210300010
7210410010
7210490010
7210500010
7210610010
7210690010
7210701010
7210708010
7210903010
7210904010
7210908091
7211140090
7211190090
7211232010
7211233010
7211233091
7211238010
7211238091
7211290010
7211900011
7212101000
7212109011
7212200011
7212300011
7212402010
7212402091
7212408011
7212502011
7212503011
7212504011
7212506111
7212506911
7212509013
7212600011
7212600091
7219211000
7219219000
7219221000
7219229000
7219230000
7219240000
7219310000
7219321000
7219329000
7219331000
7219339000
7219341000
7219349000
7219351000
7219359000
7225401290
7225409000
SB Prodotti lunghi
SB1. (barre)
7207198010
7207208010
7216311010
7216311090
7216319000
7216321100
7216321900
7216329100
7216329900
7216331000
7216339000
SB2. (vergella)
7213100000
7213200000
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
7213991000
7213999000
7221001000
7221009000
7227100000
7227200000
7227901000
7227905000
7227909500
SB3. (altri prodotti lunghi)
7207191210
7207191291
7207191299
7207205200
7214200000
7214300000
7214911000
7214919000
7214991000
7214993100
7214993900
7214995000
7214997110
7214997190
7214997910
7214997990
7214999510
7214999590
7215900010
7216100000
7216210000
7216220000
7216401000
7216409000
7216501000
7216509100
7216509900
7216990010
7218992000
7222111100
7222111900
7222118110
7222118190
7222118910
7222118990
7222191000
7222199000
7222309710
7222401000
7222409010
7224900289
7224903100
7224903800
7228102000
7228201010
7228201091
7228209110
7228209190
7228302000
7228304100
7228304900
7228306100
7228306900
7228307000
7228308900
7228602010
7228608010
7228701000
7228709010
7228800010
7228800090
7301100000
ALLEGATO II
EXPORT LICENCE
EXPORT LICENCE
CERTIFICATE OF ORIGIN
CERTIFICATE OF ORIGIN
ALLEGATO III
Autorizzazione di importazione della Comunità europea
Autorizzazione di importazione della Comunità europea
ALLEGATO IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIËService public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergieAdministration du potentiel économiqueDirection «Industries» (Textile, diamant et autres secteurs)Rue du Progrès 50B-1210 BruxellesFax (32-2) 277 53 09 |
EESTIMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumHarju 11EE-15072 TallinnFaks: (372-6) 31 36 60 |
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & EnergieBestuur Economisch PotentieelDirectie Nijverheid (Textiel – Diamant en andere sectoren)Vooruitgangsstraat 50B-1210 BrusselFax (32-2) 277 53 09 |
ΕΛΛΑΔΑΥπουργείο Οικονομίας και ΟικονομικώνΔιεύθυνση Διεθνών Οικονομικών ΡοώνΚορνάρου 1GR-105 63 ΑθήναΦαξ: (30-210) 328 60 94 |
ČESKÁ REPUBLIKAMinisterstvo průmyslu a obchoduLicenční správaNa Františku 32110 15 Praha 1Česká republikaFax: (420) 224 212 133 |
ESPAÑAMinisterio de Industria, Turismo y ComercioSecretaría General de Comercio ExteriorSubdirección General de Comercio Exterior de Productos IndustrialesPaseo de la Castellana, 162E- 28046 MadridFax (34) 913 49 38 31 |
DANMARKErhvervs- og BoligstyrelsenØkonomi- og ErhvervsministerietVejlsøvej 29DK-8600 SilkeborgFax (45) 35 46 64 01 |
FRANCEMinistère de l'économie des finances et de l'industrieDirection générale des entreprisesSous-direction des biens de consommationBureau textile-importationsLe Bervil, 12, rue VilliotF-75572 Paris Cedex 12Fax (33-1) 53 44 91 81 |
DEUTSCHLANDBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(BAFA)Frankfurter Straße 29-35D-65760 Eschborn 1Fax: (+ 49) 6196 942 26 |
IRELANDDepartment of Enterprise, Trade and EmploymentImport/ Export Licensing, Block CEarlsfort CentreHatch StreetDublin 2IrelandFax (353-1) 631 25 62 |
ITALIAMinistero delle Attività produttiveDirezione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambiViale America, 341I-00144 RomaFax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36 |
ÖSTERREICHBundesministerium für Wirtschaft und ArbeitAußenwirtschaftsadministrationAbteilung C2/2Stubenring 1A-1011 WienFax: (+ 43) 1 7 11 00/ 83 86 |
ΚΥΠΡΟΣΥπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και ΤουρισμούΥπηρεσία ΕμπορίουΜονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/ΕξαγωγήςΟδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6CY-1421 ΛευκωσίαΦαξ: (357-22) 37 51 20 |
POLSKAMinisterstwo Gospodarki, Pracy i PolitykiSpołecznejPlac Trzech Krzyży 3/5PL-00-507 WarszawaFaks: + 48-22-693 40 21/693 40 22 |
LATVIJALatvijas Republikas Ekonomikas ministrijaBrīvības iela 55LV – 1519 RīgaFakss: + 371-728 08 82 |
PORTUGALMinistério das FinançasDirecção-Geral das alfândegas e dos impostosEspeciais sobre o consumoRua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega de LisboaP-1140-060 LisboaFax: (351) 218 814 261 |
LIETUVALietuvos Respublikos ūkio ministerijaPrekybos departamentasGedimino pr. 38/2LT-01104 VilniusFaksas + 370 5 26 23 974 |
SLOVENIJAMinistrstvo za gospodarstvoPodročje ekonomskih odnosov s tujinoKotnikova 5SI-1000 LjubljanaFaks (386-1) 478 36 11 |
LUXEMBOURGMinistère des affaires étrangèresOffice des licencesBP 113L-2011 LuxembourgFax (352) 46 61 38 |
SLOVENSKÁ REPUBLIKAMinisterstvo hospodárstva SROdbor licenciíMierová 19SK-827 15 Bratislava 212Fax: (421-2) 43 42 39 19 |
MAGYARORSZÁGMagyar Kereskedelmi Engedélyezési HivatalMargit krt. 85.H-1024 BudapestFax: + 36-1-336 73 02 |
SUOMITullihallitusPL 512FI-00101 HelsinkiFaksi (358-20) 492 28 52 |
MALTADiviżjoni għall -KummerċServizzi KummerċjaliLascarisMT-Valletta CMR02Fax: + 356-25-69 02 99 |
SVERIGEKommerskollegiumBox 6803S-113 86 StockholmFax (46-8) 30 67 59 |
NEDERLANDBelastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoerPostbus 30003, Engelse Kamp 29700 RD GroningenNederlandFax (31-50) 523 23 41 |
UNITED KINGDOMDepartment of Trade and IndustryImport Licensing BranchQueensway House - West PrecinctBillinghamTS23 2NFUnited KingdomFax (44-1642) 36 42 69 |
ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI
(in tonnellate) |
||
Prodotti |
2005 |
2006 |
SA. Prodotti laminati piatti |
||
SA1. Arrotolati |
150 000 |
►M1 168 750 ◄ |
SA2. Lamiera pesante |
348 000 |
►M1 364 320 ◄ |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
97 000 |
►M1 109 125 ◄ |
SB. Prodotti lunghi |
||
SB1. Barre |
30 000 |
►M1 32 639 ◄ |
SB2. Vergella |
125 000 |
►M1 138 592 ◄ |
SB3. Altri prodotti lunghi |
230 000 |
►M1 251 554 ◄ |
NB: SA e SB sono «categorie». SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 e SB3 sono «gruppi di prodotti». |
( 1 ) GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.
( 2 ) Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.
( 3 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
( 4 ) GU L 395 del 31.12.2004, pag. 20.