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Document 02005R0358-20130725

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 358/2005 della Commissione del 2 marzo 2005 concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell’alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/358/2013-07-25

2005R0358 — IT — 25.07.2013 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 358/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell’alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 057, 3.3.2005, p.3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 643/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2013

  L 186

7

5.7.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 358/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell’alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali ( 1 ), in particolare gli articoli 3, 9, lettera d), paragrafo 1, e 9, lettera e), paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale ( 2 ), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che gli additivi da impiegare nell’Unione europea per l’alimentazione degli animali debbano essere autorizzati.

(2)

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce i provvedimenti transitori per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali degli Stati membri in merito a tali domande sono state espresse a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE e sono state trasmesse alla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande saranno pertanto trattate conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L’impiego del preparato enzimatico alfa-amilasi e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per i polli da ingrasso, con il regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione ( 3 ).

(6)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico.

(7)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha espresso parere favorevole in merito al potenziale di produzione di tossine del microorganismo che produce il preparato enzimatico in data 15 settembre 2004.

(8)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.

(9)

L’impiego del preparato enzimatico endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato provvisoriamente, per polli da ingrasso, con il regolamento (CE) n. 2437/2000 della Commissione ( 4 ).

(10)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico.

(11)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.

(12)

L’impiego del preparato enzimatico endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato provvisoriamente, per polli da ingrasso, con il regolamento (CE) n. 2437/2000.

(13)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico.

(14)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.

(15)

L’impiego del preparato enzimatico endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per polli da ingrasso, con il regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione ( 5 ).

(16)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico.

(17)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.

(18)

Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l’impiego dei quattro preparati enzimatici di cui all’allegato I.

(19)

L’impiego della sostanza «tartrazina» è stato autorizzato provvisoriamente quale colorante nei mangimi per uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori dal regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione ( 6 ).

(20)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del colorante.

(21)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.

(22)

L’impiego della sostanza «giallo tramonto FCF» è stato autorizzato provvisoriamente quale colorante nei mangimi per uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori dal regolamento (CE) n. 2697/2000.

(23)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del colorante.

(24)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.

(25)

L’impiego della sostanza «blu patentato V» è stato autorizzato provvisoriamente quale colorante nei mangimi per uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori dal regolamento (CE) n. 2697/2000.

(26)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del colorante.

(27)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.

(28)

L’impiego della sostanza «complesso rame-clorofilla» è stato autorizzato provvisoriamente quale colorante nei mangimi per uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori dal regolamento (CE) n. 2697/2000.

(29)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del colorante.

(30)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE.

(31)

Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l’impiego dei quattro coloranti di cui all’allegato II.

(32)

L’impiego del preparato enzimatico endo-1(4)-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG 15136) è stato autorizzato a tempo indeterminato, per polli da ingrasso, con il regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione ( 7 ) e, a titolo provvisorio, per suinetti con il regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione ( 8 ), per tacchini da ingrasso con il regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione ( 9 ) e per suini da ingrasso con il regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione ( 10 ).

(33)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di estensione dell’autorizzazione di tale preparato enzimatico alle galline ovaiole.

(34)

Secondo il parere espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), il preparato non presenta rischi per questa ulteriore categoria di animali alle condizioni stabilite nell’allegato III del regolamento.

(35)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per estendere l’autorizzazione di tale preparato di cui all’articolo 9, lettera e), paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE.

(36)

L’impiego del preparato enzimatico 3-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 528.94) è stato autorizzato, per polli da ingrasso, con il regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione ( 11 ).

(37)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di estensione dell’autorizzazione di tale preparato enzimatico ai tacchini da ingrasso e alle scrofe.

(38)

Secondo il parere espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), il preparato non presenta rischi per questa ulteriore categoria di animali alle condizioni stabilite nell’allegato III del regolamento.

(39)

Di conseguenza, è opportuno autorizzare a titolo provvisorio per quattro anni l’impiego dei due preparati enzimatici di cui all’allegato III.

(40)

L’impiego del preparato a base di microorganismi Enterococcus faecium è stato autorizzato a tempo indeterminato, per i vitelli, con il regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commisisone ( 12 ) e, a titolo provvisorio fino al 30 giugno 2004, per polli da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe e bovini da ingrasso con il regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione ( 13 ).

(41)

Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di estensione dell’autorizzazione di tale preparato a base di microorganismi ai cani e ai gatti.

(42)

Secondo il parere espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), il preparato non presenta rischi per questa ulteriore categoria di animali alle condizioni stabilite nell’allegato IV del regolamento.

(43)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per estendere l’autorizzazione di tale preparato di cui all’articolo 9, lettera e), paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE.

(44)

Di conseguenza, è opportuno autorizzare a titolo provvisorio per quattro anni l’impiego del preparato a base di microorganismi di cui all’allegato IV.

(45)

La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( 14 ).

(46)

I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO



Articolo 1

È autorizzato a tempo indeterminato l’impiego dei preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato I quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato a tempo indeterminato l’impiego delle sostanze appartenenti al gruppo «Coloranti, pigmenti inclusi, altri coloranti» di cui all’allegato II quali additivi nell’alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

È autorizzato a titolo provvisorio per quattro anni l’impiego dei preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato III quali additivi nell’alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

È autorizzato a titolo provvisorio per quattro anni l’impiego del preparato appartenente al gruppo «Microorganismi» di cui all’allegato IV quale additivo nell’alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



CE n.

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1619

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Preparato di alfa-amilasi e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) avente un’attività minima di:

Confettato:

Alfa-amilasi: 200 KNU (1)/g

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 350 FBG (2)/g

Liquido:

Alfa-amilasi: 130 KNU/ml

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 225 FBG/ml

Polli da ingrasso

Alfa-amilasi: 10 KNU

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Dose raccomandata per kg di alimento completo:

alfa-amilasi: 20–40 KNU

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 35–70 FBG.

3.  Da utilizzare in alimenti composti ricchi di amidi e beta-glucani, contenenti ad es. oltre il 40 % di cereali (ad es. orzo, avena, frumento, segale, triticale o granturco).

A tempo indeterminato

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 17 FBG

––

E 1620

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1

Bacillolisina EC 3.4.24.28

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) avente un’attività minima di:

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U (3)/g

Endo-1,4-beta-glucanasi: 4 000 U (4)/g

Alfa-amilasi: 400 U (5)/g

Bacillolisina: 450 U (6)/g

Endo-1,4-beta-xilanasi: 20 000 U (7)/g

Polli da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 587 U

––

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Dose raccomandata per kg di alimento completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 175–2 350 U

endo-1,4-beta-glucanasi: 2 000–4 000 U

alfa-amilasi: 200–400 U

bacillolisina: 225–450 U

endo-1,4-beta-xilanasi: 10 000–20 000 U.

3.  Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad es. oltre il 45 % di frumento.

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-glucanasi: 1 000 U

Alfa-amilasi: 100 U

Bacillolisina:: 112 U

Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U

E 1621

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4

Alfa-amilasi EC 3.2.1.1

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) avente un'attività minima di:

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U (3)/g

Endo-1,4-beta-glucanasi: 120 000 U (4)/g

Alfa-amilasi: 400 U (5)/g

Endo-1,4-beta-xilanasi: 210 000 U (7)/g

Polli da ingrasso

––

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Dose raccomandata per kg di alimento completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 000–2 000 U

endo-1,4-beta-glucanasi: 12 000–24 000 U

alfa-amilasi: 40–80 U

endo-1,4-beta-xilanasi: 21 000–42 000 U.

3.  Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad es. oltre il 45 % di frumento.

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000 U

Alfa-amilasi: 20 U

Endo-1,4-beta-xilanasi: 10 500 U

E 1622

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) avente un'attività minima di:

Confettato:

6 000 BGU (8)/g

8 250 EXU (9)/g

Liquido:

2 000 BGU/ml

2 750 EXU/ml

Polli da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 BGU

––

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Dose raccomandata per kg di alimento completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 BGU

endo-1,4-beta-xilanasi: 680 EXU.

3.  Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad es. oltre il 30 % di frumento, il 30 % di orzo o il 20 % di segale.

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-xilanasi: 680 EXU

(1)   1 KNU è il quantitativo di enzima che libera 672 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da amido solubile al minuto a pH 5,6 e a 37 °C.

(2)   1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano di orzo al minuto a pH 5,0 e a 30 °C.

(3)   1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano di orzo al minuto a pH 7,5 e a 30 °C.

(4)   1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da carbossimetilcellulosa al minuto a pH 4,8 e a 50 °C.

(5)   1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di legami glucosidici da substrato polimero di amido reticolato insolubile in acqua al minuto a pH 7,5 e a 37 °C.

(6)   1 U è il quantitativo di enzima che rende 1 microgrammo di azocaseina solubile in acido tricloroacetico al minuto a pH 7,5 e a 37 °C.

(7)   1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0067 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla al minuto a pH 5,3 e a 50 °C.

(8)   1 BGU è il quantitativo di enzima che libera 0,278 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire da beta-glucano di orzo al minuto a pH 3,5 e a 40 °C.

(9)   1 EXU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da arabinoxilano di frumento al minuto a pH 3,5 e a 55 °C.




ALLEGATO II



CE n.

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento completo

Coloranti, pigmenti inclusi

2.  Altri coloranti

E 102

Tartrazina

C16H9N4O9S2Na3

Uccelli ornamentali granivori

150

A tempo indeterminato

Piccoli roditori

150

A tempo indeterminato

E 110

Giallo tramonto FCF

C16H10N2O7S2Na2

Uccelli ornamentali granivori

150

A tempo indeterminato

Piccoli roditori

150

A tempo indeterminato

▼M1 —————

▼B

E 141

Complesso rame-clorofilla

Uccelli ornamentali granivori

150

A tempo indeterminato

Piccoli roditori

150

A tempo indeterminato




ALLEGATO III



CE n. o n.

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

51

Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S-15136) avente un’attività minima di:

Confettato e liquido:

100 IU (1)/g o ml

Galline ovaiole

10 IU

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Dose raccomandata per kg di alimento completo: 10 IU.

3.  Da utilizzare in alimenti composti ricchi di arabinoxilano contenenti ad es. oltre il 40 % di frumento o orzo.

6 marzo 2009

28

3-fitasi EC 3.1.3.8

Preparato di 3-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 528.94) avente un’attività minima di:

Confettato: 5 000 PPU (2)/g

Liquido: 1 000 PPU/g

Tacchini da ingrasso

250 PPU

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Dose raccomandata per kg di alimento completo: 250-1 000 PPU.

3.  Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,22 % di fosforo legato con fitina.

6 marzo 2009

Scrofe

250 PPU

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Dose raccomandata per kg di alimento completo: 500-1 000 PPU.

3.  Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,22 % di fosforo legato con fitina.

6 marzo 2009

(1)   1 IU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da xilano di betulla al minuto a pH 4,5 e a 30 °C.

(2)   1 PPU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di fosfato inorganico a partire da fitato di sodio al minuto a pH 5 e a 37 °C.




ALLEGATO IV



CE n.

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microorganismi

10

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Preparato di Enterococcus faecium contenente almeno in forma microincapsulata: 5 × 109 CFU/g

Cani

4,5 × 106

2 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

6 marzo 2009

Gatti

5 × 106

8 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet

6 marzo 2009



( 1 ) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

( 2 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

( 3 ) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26.

( 4 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 28.

( 5 ) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

( 6 ) GU L 319 del 16.12.2000, pag. 1.

( 7 ) GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.

( 8 ) GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.

( 9 ) GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5.

( 10 ) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 12.

( 11 ) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

( 12 ) GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.

( 13 ) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.

( 14 ) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

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