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Document 02005L0064-20090203
Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC
Consolidated text: Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
2005L0064 — IT — 03.02.2009 — 001.001
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DIRETTIVA 2005/64/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005 (GU L 310 dell'25.11.2005, pag. 10) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA 2009/1/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 gennaio 2009 |
L 9 |
31 |
14.1.2009 |
Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 ottobre 2005
sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l’omologazione di veicoli di cui all’articolo 2, per garantire che loro componenti e materiali possano essere riutilizzati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all’allegato I.
Essa fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il riuso di componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.
Articolo 2
Campo d’applicazione
La presente direttiva si applica ai veicoli delle categorie M1 ed N1, definiti nell’allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CEE e ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli.
Articolo 3
Esenzioni
Senza pregiudicare quanto previsto all’articolo 7, la presente direttiva non si applica:
a) ai veicoli speciali definiti nell’allegato II, sezione A, punto 5, della direttiva 70/156/CEE;
b) ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme alla presente direttiva;
c) ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/156/CEE.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1. «veicolo» significa un veicolo a motore;
2. «componente» significa qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione ed indica anche i componenti e le unità tecniche distinti definiti all’articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;
3. «tipo di veicolo» significa il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell’allegato II alla direttiva 70/156/CEE;
4. «veicolo fuori uso» indica un veicolo definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/53/CE;
5. «veicolo di riferimento» indica la versione di un tipo di veicolo che l’autorità di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all’allegato I, ritiene essere la più problematica a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità;
6. «veicolo costruito in più fasi» indica un veicolo prodotto con un processo di costruzione in più fasi;
7. «veicolo di base» indica un veicolo definito all’articolo 2, quarto trattino, della direttiva 70/156/CEE, usato nella fase iniziale di una costruzione in più fasi;
8. «costruzione in più fasi» indica il processo con cui un veicolo è prodotto in più fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti;
9. «riuso» indica la riutilizzazione definita all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2000/53/CE;
10. «riciclo» indica il riciclaggio definito nell’articolo 2, punto 7), prima frase, della direttiva 2000/53/CE;
11. «recupero di energia» indica il recupero di energia definito nell’articolo 2, punto 7), seconda frase, della direttiva 2000/53/CE;
12. «recupero» indica il recupero definito nell’articolo 2, punto 8), della direttiva 2000/53/CE;
13. «riutilizzabilità» indica il potenziale di riuso di componenti tolti a veicoli fuori uso;
14. «riciclabilità» indica il potenziale di riciclo di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;
15. «recuperabilità» indica il potenziale di recupero di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;
16. «quota di riciclabilità di un veicolo (Rcyc)» indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile;
17. «quota di recuperabilità di un veicolo (Rcov)» indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile;
18. «strategia» significa progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclo e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilità e recuperabilità previste di un veicolo già al momento del suo progetto;
19. «massa» significa la massa del veicolo in ordine di marcia definito nell’allegato I, punto 2.6, della direttiva 70/156/CEE, escluso il conducente, la cui massa è data in 75 kg;
20. «organo competente» indica l’ente, ad esempio un servizio tecnico o altro organo esistente, incaricato da uno Stato membro di effettuare una valutazione preliminare del costruttore e rilasciare un certificato di conformità, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva. L’organo competente può essere l’autorità di omologazione, purché la sua competenza in materia sia opportunamente documentata.
Articolo 5
Norme di omologazione
1. Gli Stati membri rilasciano, a seconda del caso, l’omologazione CE o nazionale, riguardo alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, solo ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti della presente direttiva.
2. Ai fini del paragrafo 1, il costruttore fornisce all’autorità di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli e ai controlli di cui all’allegato I, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e dei suoi componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori, il costruttore o i suoi fornitori forniscono informazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli.
3. Ai fini della domanda di omologazione CE del veicolo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri fanno sì che, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, il costruttore usi il modello di documento informativo di cui all’allegato II della presente direttiva.
4. Per il rilascio di un’omologazione CE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, l’autorità di omologazione fa uso del modello di certificato d’omologazione CE di cui all’allegato III.
Articolo 6
Valutazione preliminare del costruttore
1. Gli Stati membri non rilasciano alcuna omologazione senza prima accertarsi che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi dell’allegato IV, punto 3, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di cui alla presente direttiva. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, si rilascerà al costruttore un certificato di conformità all’allegato IV («certificato di conformità»).
2. Nell’ambito della valutazione preliminare del costruttore, gli Stati membri assicurano che i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
La Commissione, ai sensi della procedura di cui all’articolo 9, definisce le norme dettagliate richieste per la verifica della conformità con il presente disposto.
3. Ai fini del paragrafo 1, il costruttore deve raccomandare una strategia finalizzata alla demolizione, al riuso di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. Essa si fonda su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all’atto della domanda di omologazione.
4. Gli Stati membri nominano un organo competente, ai sensi dell’allegato IV, punto 2, che effettua la valutazione preliminare del costruttore e rilascia il certificato di conformità.
5. Il certificato di conformità, corredato di un’adeguata documentazione, descrive la strategia raccomandata dal costruttore. L’organo competente fa uso del modello di cui all’appendice dell’allegato IV.
6. Il certificato di conformità è valido per almeno due anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima che vengano effettuati nuovi controlli.
7. Il costruttore informa l’organo competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità. L’organo competente, consultato il costruttore, decide se siano necessari nuovi controlli.
8. Alla fine del periodo di validità del certificato di conformità, l’organo competente rilascia un nuovo certificato di conformità o ne estende la validità per altri due anni. L’organo competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.
Articolo 7
Riutilizzazione dei componenti
I componenti di cui all’allegato V:
a) non vanno considerati riutilizzabili ai fini del calcolo della quota di riciclabilità e di recuperabilità;
b) non vanno riutilizzati nella costruzione di veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE.
Articolo 8
Modifiche alla direttiva 70/156/CEE
La direttiva 70/156/CEE viene modificata ai sensi dell’allegato VI della presente direttiva.
Articolo 9
Modifiche
Le modifiche apportate alla presente direttiva, necessarie ad adeguarla al progresso tecnico e scientifico, sono adottate dalla Commissione ai sensi della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.
Articolo 10
Date di entrata in vigore dell’omologazione
1. Con effetto dal 15 dicembre 2006, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti della presente direttiva, non possono:
a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o nazionale;
b) proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli.
2. Con effetto dal 15 dicembre 2008, gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti della presente direttiva, devono:
a) rifiutare il rilascio dell’omologazione della CE;
b) rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale.
3. Con effetto dal 15 luglio 2010, gli Stati membri devono, se non sono rispettati i requisiti della presente direttiva:
a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;
b) rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 70/156/CEE.
4. L’articolo 7 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2006.
Articolo 11
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 dicembre 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della normativa nazionale, da essi adottata nella materia oggetto della presente direttiva.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I: |
Requisiti |
Allegato II: |
Documento informativo per l’omologazione CE dei veicoli |
Allegato III: |
Modello del certificato di omologazione CE |
Allegato IV: |
Valutazione preliminare del costruttore |
Appendice: |
modello del certificato di conformità |
Allegato V: |
Componenti considerati non riutilizzabili |
Allegato VI: |
Modifiche alla direttiva 70/156/CEE |
ALLEGATO I
REQUISITI
1. I veicoli appartenenti alla categoria M1 e quelli appartenenti alla categoria N1 saranno costruiti per essere:
— riutilizzabili e/o riciclabili per almeno l’85 % della loro massa, e
— riutilizzabili e/o recuperabili per almeno il 95 % della loro massa,
come stabilito dalle procedure di cui al presente allegato.
2. Ai fini dell’omologazione, il costruttore presenterà un modulo di presentazione dei dati debitamente compilato, redatto ai sensi dell’allegato A della norma ISO 22628: 2002, comprendente la ripartizione di materiali.
Ad esso allegherà un elenco dei componenti smontati, dichiarato dal costruttore riguardo alla fase di demolizione e al processo che raccomanda per il loro trattamento.
3. Per l’applicazione dei punti 1 e 2, il costruttore dimostrerà all’autorità di omologazione che i veicoli di riferimento rispettano i requisiti. Si usa il metodo di calcolo prescritto nell’allegato B della norma ISO 22628: 2002.
Tuttavia, il costruttore deve poter dimostrare che qualsiasi versione nell’ambito del tipo di veicolo soddisfa i requisiti della presente direttiva.
4. Ai fini della scelta dei veicoli di riferimento, si terrà conto dei seguenti criteri:
— tipo di carrozzeria,
— livelli di allestimento disponibili ( 6 ),
— accessori facoltativi disponibili (6) , montabili sotto la responsabilità del costruttore.
5. Se l’autorità di omologazione e il costruttore non riescono a convenire sulla versione più problematica di un tipo di veicolo ai fini della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, si sceglie un veicolo di riferimento:
a) per ogni «tipo di carrozzeria» definita nell’allegato II, sezione C, punto 1, della direttiva 70/156/CEE, nel caso di veicoli M1;
b) per ogni «tipo di carrozzeria», cioè furgone, telaio cabinato, pick-up ecc., nel caso di veicoli N1.
6. Ai fini del calcolo, i pneumatici si considerano riciclabili.
7. Le masse vanno espresse in kg con una cifra decimale. Le quote vanno calcolate in percentuale con una cifra decimale e arrotondate come segue:
a) se la cifra dopo la virgola è tra 0 e 4, il totale è arrotondato all’unità inferiore;
b) se la cifra dopo la virgola è tra 5 e 9, il totale è arrotondato all’unità superiore.
8. Per controllare i calcoli di cui al presente allegato, l’autorità di omologazione si accerterà che il modulo di presentazione dei dati (di cui al punto 2) sia coerente con la strategia raccomandata citata dal certificato di conformità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della presente direttiva.
9. Per controllare i materiali e le masse dei componenti, il costruttore metterà a disposizione veicoli e componenti considerati necessari dall’autorità di omologazione.
ALLEGATO II
DOCUMENTO INFORMATIVO PER L’OMOLOGAZIONE CE DEL VEICOLO
ai sensi dell’allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ( 7 ), relativo all’omologazione CE di un veicolo riguardo alla sua riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
Le seguenti informazioni vanno eventualmente fornite in triplice copia e devono includere un indice. Tutti i disegni saranno in una scala adeguata e sufficientemente dettagliati in formato A4 o su fogli piegati in formato A4. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.
0. ASPETTI GENERALI
0.1. Marca (ragione sociale del costruttore):…
0.2. Tipo:…
0.2.0.1. Telaio:…
0.2.1. Eventuale denominazione commerciale:…
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo(b):…
0.3.1. Posizione di tale marcatura:…
0.4. Categoria del veicolo(c):…
0.5. Nome e indirizzo del costruttore:…
0.8. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:…
1. CARATTERISTICHE GENERALI DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO
1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:…
1.2. Disegno con le dimensioni dell’intero veicolo:…
1.3. Numero di assi e di ruote:…
1.3.1. Numero e posizione degli assi con ruote doppie:…
1.3.3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione):
1.7. Cabina di guida (avanzata o normale)(z):…
3. MOTORE(q) [per i veicoli con motore a benzina, a gasolio, ecc., o anche in combinazione con un altro combustibile, ripetere questa voce (+)]
3.1. Costruttore:…
3.2. Motore a combustione interna
3.2.1. Caratteristiche
3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione a compressione, quattro tempi/due tempi (7)
3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:…
3.2.1.3. Cilindrata(s):… cm3
3.2.2. Combustibile: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo (7) :…
4. TRASMISSIONE(v)
4.2. Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):…
4.5. Cambio
4.5.1. Tipo [manuale/automatica/variazione continua (CVT)] (7)
4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (7)
9. CARROZZERIA
9.1. Tipo di carrozzeria:…
9.3.1. Numero e configurazione delle porte:…
9.10.3. Sedili
9.10.3.1. Numero:…
15. RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ
15.1. Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:…
15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:…
15.3. Masse dei materiali del veicolo del riferimento
15.3.1. Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento(##):…
15.3.2. Massa del materiale considerato nella fase di demolizione(##):…
15.3.3. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile(##):…
15.3.4. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile(##):…
15.3.5. Ripartizione dei materiali(##):…
15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili:…
15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:…
15.4. Percentuali
15.4.1. Percentuale di riciclabilità «Rcyc( %)»:…
15.4.2. Percentuale di recuperabilità «Rcov( %)»:…
ALLEGATO III
MODELLO DI CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE
Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)
CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE
Timbro dell’autorità di omologazione CE
Comunicazione riguardante:
— omologazione CE ( 8 ) di un tipo di veicolo
— estensione dell’omologazione CE (8)
— rifiuto dell’omologazione CE (8)
ai sensi della direttiva 2005/64/CE
Numero di omologazione CE:
Motivo dell’estensione:
SEZIONE I
0.1. Marca (ragione sociale del costruttore):…
0.2. Tipo:…
0.2.1. Denominazione/i commerciale/i ( 9 ) :…
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:…
0.3.1. Posizione della marcatura:…
0.4. Categoria del veicolo ( 10 ) :…
0.5. Nome e indirizzo del costruttore:…
0.8. Nome/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:…
[…]
SEZIONE II
1. Informazioni supplementari:…
Percentuale/i di riciclabilità del/dei veicolo/i di riferimento:…
Percentuale/i di recuperabilità del/dei veicolo/i di riferimento:…
2. Servizio tecnico che effettua le prove:…
3. Data della relazione di prova:…
4. Riferimento della relazione di prova:…
5. Eventuali osservazioni:…
6. Allegati: indice e documentazione informativa
7. Il veicolo rispetta/non rispetta (10) i requisiti tecnici della presente direttiva:…
…
(Luogo) |
(Firma) |
(Data) |
Allegati: Documentazione informativa.
ALLEGATO IV
VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL COSTRUTTORE
1. Scopo del presente allegato
Il presente allegato descrive la valutazione preliminare che l’organo competente effettua per accertare che il costruttore abbia messo in atto le necessarie disposizioni e procedure.
2. Organo competente
L’organo competente deve soddisfare la norma EN 45012: 1989 o Guide ISO/IEC 62: 1996 sui criteri generali per gli enti di certificazione che rilasciano un certificato di qualità nei confronti di sistemi di gestione attuati dal costruttore.
3. Controlli che l’organo competente deve eseguire
3.1. |
L’organo competente si accerta che il costruttore abbia provveduto a: a) raccogliere dati pertinenti dall’intera catena di fornitura, come natura e massa di tutti i materiali usati nella costruzione dei veicoli, in modo da eseguire i calcoli prescritti dalla presente direttiva; b) avere a sua disposizione tutti gli altri dati pertinenti del veicolo richiesti dal calcolo, come il volume dei fluidi, ecc.; c) controllare adeguatamente le informazioni ricevute dai fornitori; d) gestire la ripartizione dei materiali; e) eseguire il calcolo delle quote di riciclabilità e recuperabilità ai sensi di ISO 22628: 2002; f) contrassegnare i componenti fatti di polimeri ed elastomeri ai sensi della decisione 2003/138/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso ( 11 ); g) verificare che nessun componente di cui all’allegato V sia riusato nella costruzione di nuovi veicoli. |
3.2. |
Il costruttore fornirà all’organo competente ogni informazione pertinente, in forma documentaria. In particolare, riciclaggio e recupero dei materiali vanno debitamente documentati. |
4.1. |
Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori. |
4.2. |
Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi: a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori; b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione; c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento; d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori; e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE. |
4.3. |
Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma ISO 9000/14000 o ad un altro programma di garanzia della qualità. |
Appendice dell’allegato IV
MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
ALLEGATO V
COMPONENTI RITENUTI NON RIUTILIZZABILI
1. Introduzione
Il presente allegato riguarda i componenti di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 che non devono essere riutilizzati nella costruzione di nuovi veicoli.
2. Elenco dei componenti
— Tutti gli air-bag ( 12 ), cioè i cuscini, gli attuatori pirotecnici, le unità di controllo e i sensori elettronici,
— i gruppi automatici, o non automatici, delle cinture di sicurezza, cioè corregge, ganci, avvolgitori, attuatori pirotecnici,
— sedili (solo se sono incorporati nel sedile ancoraggi delle cinture di sicurezza e/o gli air-bag),
— bloccasterzi agenti sulla colonna dello sterzo,
— immobilizzatori compresi transponder e unità di controllo elettroniche,
— sistemi di post-trattamento delle emissioni (ad esempio, marmitte catalitiche, filtri antiparticolato),
— silenziatori del tubo di scarico.
ALLEGATO VI
MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 70/156/CEE
La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:
1) all’allegato I vanno aggiunti i seguenti punti:
«15. RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ
15.1. Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:
15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:
15.3. Massa dei materiali del veicolo del riferimento
15.3.1. Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento ( 13 ):
15.3.2. Massa del materiale considerato nella fase di demolizione (13) :
15.3.3. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile (13) :
15.3.4. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile (13) :
15.3.5. Ripartizione dei materiali (13) :
15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili:
15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:
15.4. Percentuali
15.4.1. Percentuale di riciclabilità “Rcyc( %)”:
15.4.2. Percentuale di recuperabilità “Rcov( %)”:
2)
all’allegato IV, sezione I, viene aggiunto il punto seguente:
«Oggetto |
Numero della direttiva |
Riferimento della Gazzetta ufficiale |
Applicabilità |
|||||||||
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
|||
59. “Riciclabilità” |
2005/64/CE |
L 310, 25 novembre 2005, pag. 10 |
X |
— |
— |
X |
— |
— |
|
|
|
» |
3)
l’allegato XI viene modificato come segue:
a)
all’appendice 1, viene aggiunto il punto seguente:
«Voce |
Soggetto |
Numero della direttiva |
M1 ≤ 2 500 (1) kg |
M1 > 2 500 (1) kg |
M2 |
M3 |
59 |
“Riciclabilità” |
2005/64/CE |
N/A |
N/A |
— |
—» |
b)
all’appendice 2, viene aggiunto il punto seguente:
«Voce |
Soggetto |
Numero della direttiva |
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
59 |
“Riciclabilità” |
2005/64/CE |
N/A |
— |
— |
N/A |
— |
— |
— |
— |
— |
—» |
c)
all’appendice 3, viene aggiunto il punto seguente:
«Voce |
Soggetto |
Numero della direttiva |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
59 |
“Riciclabilità” |
2005/64/CE |
— |
— |
N/A |
— |
— |
— |
— |
— |
—» |
( 1 ) GU C 74 del 23.3.2005, pag. 15.
( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 ottobre 2005.
( 3 ) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio (GU L 254 del 30.9.2005, pag. 69).
( 4 ) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/49/CE della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12).
( 5 ) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
( 6 ) Come rivestimenti in pelle, impianto radiofonico, condizionamento d’aria, cerchioni in lega, ecc.
( 7 ) I numeri delle voci e le note di questo documento informativo corrispondono a quelle elencate nell’allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono omesse.
( 8 ) Cancellare le menzioni inutili.
( 9 ) Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione CE, completare questa voce almeno quando il veicolo sarà presentato sul mercato.
( 10 ) Definita nell'allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CEE.
( 11 ) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 58.
( 12 ) Quando l’air-bag è inserito dentro il volante, il volante stesso.
( 13 ) Concetti definiti alla norma ISO 22628: 2002.»;