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Document 02005L0044-20190726

    Consolidated text: Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/44/2019-07-26

    02005L0044 — IT — 26.07.2019 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2005/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 7 settembre 2005

    relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

    (GU L 255 dell'30.9.2005, pag. 152)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

      L 87

    109

    31.3.2009

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

      L 198

    241

    25.7.2019


    Rettificata da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 344, 27.12.2005, pag.  52 (2005/44/CE)




    ▼B

    DIRETTIVA 2005/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 7 settembre 2005

    relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità



    Articolo 1

    Oggetto

    1.  La presente direttiva stabilisce le norme per l'introduzione e l'uso, nella Comunità, di servizi d'informazione fluviale (RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne, allo scopo di accrescerne la sicurezza, la protezione, l'efficacia e la compatibilità ambientale e di facilitare l'interfacciamento con altri modi di trasporto.

    2.  La presente direttiva stabilisce un quadro di norme per l'introduzione e l'ulteriore sviluppo delle esigenze, delle specifiche e delle condizioni tecniche necessarie per garantire RIS armonizzati, interoperabili e aperti sulle vie navigabili interne della Comunità. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 11, introduce e sviluppa le esigenze, le specifiche e le condizioni tecniche in questione. In tale contesto, la Commissione tiene debitamente conto delle misure elaborate dalle organizzazioni internazionali competenti, come l'AIPCN, la CCNR e l'UNECE. È garantita la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare i servizi di gestione del traffico e i sistemi d'informazione marittimi.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.  La presente direttiva si applica ai fini dell'introduzione e del funzionamento dei RIS in tutte le vie navigabili interne degli Stati membri, di classe IV e superiore, collegate mediante una via navigabile di classe IV o superiore ad una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro, nonché nei porti su tali vie navigabili di cui alla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III ( 1 ). Ai fini della presente direttiva si applica la classificazione delle vie navigabili interne europee stabilita dalla risoluzione n. 30 dell'UNECE del 12 novembre 1992.

    2.  Uno Stato membro può applicare le disposizioni della presente direttiva alle vie navigabili interne e ai porti interni non menzionati al paragrafo 1.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a) «servizi d'informazione fluviale» (River Information Services — RIS): i servizi d'informazione armonizzati di supporto alla gestione del traffico e dei trasporti nel settore della navigazione interna, comprese, ovunque tecnicamente fattibile, le interfacce con altri modi di trasporto. I RIS non riguardano le attività commerciali interne tra le varie compagnie interessate, ma possono essere interfacciati con attività commerciali. I RIS comprendono servizi quali informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico, supporto alla prevenzione di incidenti, informazioni sulla gestione dei trasporti, statistiche e servizi doganali nonché diritti per l'utilizzo delle vie navigabili e tasse portuali;

    b) «informazioni sui canali»: le informazioni geografiche, idrologiche e amministrative riguardanti le vie navigabili (canali). Si tratta di informazioni unidirezionali: riva-nave o riva-ufficio;

    c) «informazioni tattiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza immediata sulle decisioni di navigazione tenuto conto della situazione attuale del traffico e del circondario geografico immediato;

    d) «informazioni strategiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza sulle decisioni a medio e lungo termine degli utenti RIS;

    e) «applicazione RIS»: la fornitura di servizi d'informazione fluviale per mezzo di sistemi dedicati;

    f) «centro RIS»: il luogo in cui gli operatori gestiscono i RIS;

    g) «utenti RIS»: le varie categorie di utenti tra cui comandanti delle navi, operatori di RIS, gestori di chiuse e/o ponti, autorità fluviali, operatori portuali e di terminali, operatori dei centri di prevenzione incidenti dei servizi di soccorso, gestori della flotta, spedizionieri e agenti marittimi;

    h) «interoperabilità»: il fatto che i servizi, il contenuto, il formato e la frequenza dello scambio dei dati sono armonizzati in modo tale che gli utenti RIS di tutta Europa abbiano accesso agli stessi servizi e alle stesse informazioni.

    Articolo 4

    Istituzione dei RIS

    1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per introdurre RIS nelle vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2.

    2.  Gli Stati membri sviluppano i RIS in modo tale che l'applicazione RIS sia efficace, espandibile e interoperabile così da poter interagire con altre applicazioni RIS e, laddove possibile, con i sistemi d'informazione di altri modi di trasporto. L'applicazione RIS funge inoltre da interfaccia con i sistemi di gestione dei trasporti e con attività commerciali.

    3.  Per istituire i RIS, gli Stati membri:

    a) forniscono agli utenti RIS tutti i dati pertinenti riguardanti la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne. I dati sono forniti almeno in un formato elettronico accessibile;

    b) provvedono affinché gli utenti RIS dispongano, oltre ai dati di cui alla lettera a), di carte nautiche elettroniche adeguate alla navigazione di tutte le proprie vie navigabili interne di classe Va e superiore, conformemente alla classificazione delle vie navigabili interne europee;

    c) autorizzano le autorità competenti, laddove la normativa nazionale o internazionale esiga un sistema di segnalazione, a ricevere segnalazioni elettroniche dei dati richiesti alle navi. Nel caso di trasporti transfrontalieri, le suddette informazioni sono trasmesse alle autorità competenti del paese confinante. Tale trasmissione deve essere completata prima dell'arrivo della nave alla frontiera;

    d) provvedono affinché gli avvisi ai comandanti, comprese le informazioni sul livello dell'acqua (o il pescaggio massimo consentito) e le condizioni di gelo sulle vie navigabili interne, siano trasmessi sotto forma di messaggi normalizzati, codificati e scaricabili. Ogni messaggio normalizzato contiene almeno le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Gli avvisi ai comandanti sono forniti almeno in un formato elettronico accessibile.

    Gli Stati membri adempiono agli obblighi di cui al presente paragrafo conformemente alle specifiche definite agli allegati I e II.

    4.  Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono centri RIS in funzione delle esigenze regionali.

    5.  Per l'utilizzazione di sistemi automatici di identificazione (SAI) si applica l'accordo regionale sui servizi radiotelefonici per la navigazione interna concluso a Basilea il 6 aprile 2000 nel quadro dei regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

    6.  Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno in cooperazione con la Comunità, i comandanti, gli operatori, gli agenti o i proprietari delle navi che percorrono le proprie vie navigabili nazionali e gli spedizionieri o i proprietari del carico trasportato a bordo di tali navi a ricorrere pienamente ai servizi messi a disposizione a norma della presente direttiva.

    7.  La Commissione adotta le misure adeguate a verificare l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza dei RIS.

    Articolo 5

    Orientamenti tecnici e specifiche tecniche

    1.  Per contribuire alla realizzazione dei RIS e provvedere alla loro interoperabilità secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione definisce, conformemente al paragrafo 2, gli orientamenti tecnici riguardanti la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi (orientamenti RIS) nonché le specifiche tecniche, in particolare per i seguenti aspetti:

    a) sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno);

    b) sistema elettronico di segnalazione navale;

    c) avvisi ai comandanti;

    d) sistemi di localizzazione e monitoraggio delle navi;

    e) compatibilità delle apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei RIS.

    Tali orientamenti e specifiche si fondano sui principi tecnici stabiliti all'allegato II e tengono conto del lavoro svolto in questo settore dalle organizzazioni internazionali competenti.

    2.  Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definiti e, ove opportuno, modificati dalla Commissione conformemente alla procedura descritta all'articolo 11, paragrafo 3. Tale definizione è effettuata in conformità con il seguente calendario:

    ▼C1

    a) orientamenti RIS: entro il 20 luglio 2006;

    ▼B

    b) specifiche tecniche relative al sistema ECDIS interno, al sistema elettronico di segnalazione navale e agli avvisi ai comandanti: entro il 20 ottobre 2006;

    ▼C1

    c) specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi: entro il 20 gennaio 2007.

    ▼B

    3.  Gli orientamenti RIS e le specifiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 6

    Posizionamento via satellite

    Si raccomanda che i RIS per i quali è richiesto un posizionamento esatto utilizzino le tecnologie di posizionamento satellitare.

    Articolo 7

    Approvazione del tipo delle apparecchiature RIS

    1.  Laddove la sicurezza della navigazione e le corrispondenti specifiche tecniche lo esigano, la conformità delle apparecchiature dei terminali e delle reti RIS e delle applicazioni software alle suddette specifiche è attestata da un'approvazione del tipo prima di mettere in servizio tali apparecchiature o applicazioni nelle vie navigabili interne.

    2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi nazionali responsabili dell'approvazione del tipo; la Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.

    3.  Tutti gli Stati membri riconoscono le approvazioni del tipo rilasciate dagli organismi nazionali di cui al paragrafo 2 degli altri Stati membri.

    Articolo 8

    Autorità competenti

    Gli Stati membri designano le autorità competenti per le applicazioni RIS e per lo scambio di dati a livello internazionale. Gli Stati membri notificano tali autorità alla Commissione.

    Articolo 9

    Norme relative al rispetto della vita privata, alla sicurezza e al riutilizzo delle informazioni

    1.  Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento di dati personali necessari per il funzionamento dei servizi RIS si svolga nell'osservanza della normativa comunitaria che tutela le libertà e i diritti fondamentali degli individui, in particolare della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE.

    2.  Gli Stati membri pongono in essere e mantengono misure di sicurezza per proteggere i messaggi e gli archivi RIS da eventi pregiudizievoli o utilizzi abusivi, in particolare accessi non autorizzati, modifiche o perdite.

    3.  Si applica la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ( 2 ).

    ▼M2

    Articolo 10

    Modifiche degli allegati I e II

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva e per adeguarli al progresso tecnico.

    ▼M2

    Articolo 10 bis

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.  La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 3 ).

    5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    ▼M1

    Articolo 11

    Procedura di comitato

    1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna ( 4 ).

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

    ▼M2 —————

    ▼M1

    5.  La Commissione consulta regolarmente rappresentanti del settore.

    ▼B

    Articolo 12

    Recepimento

    1.  Gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti dell'articolo 4 entro trenta mesi dall'entrata in vigore dei pertinenti orientamenti tecnici e specifiche tecniche di cui all'articolo 5. Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.  Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, prorogare il termine previsto al paragrafo 2 per soddisfare uno o più requisiti di cui all'articolo 4 relativamente alle vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 ma sono caratterizzate da scarsa intensità di traffico, o relativamente a vie navigabili interne per le quali i costi sostenuti a tal fine sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. Questo termine può essere prorogato con semplice decisione della Commissione; la proroga può essere rinnovata. Lo Stato membro giustifica la propria richiesta di proroga basandosi sui criteri dell'intensità del traffico e delle particolari condizioni economiche della via navigabile in questione. Finché la Commissione non abbia preso la sua decisione, lo Stato membro che ha richiesto una proroga può continuare le proprie attività come se la proroga fosse stata concessa.

    4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    5.  Laddove necessario, gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva.

    6.  La Commissione controlla l'istituzione dei RIS nella Comunità e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 20 ottobre 2008.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 14

    Destinatari

    Gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO I

    REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI DATI

    Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), sono in particolare forniti i seguenti dati:

     assi idroviari e loro lunghezza in chilometri,

     limitazioni per navi e convogli in termini di lunghezza, larghezza, pescaggio e tirante d'aria,

     orari di servizio delle strutture che potrebbero ostacolare il traffico, in particolare chiuse e ponti,

     localizzazione di porti e impianti di trasbordo,

     dati di riferimento relativi al livello dell'acqua utili per la navigazione.




    ALLEGATO II

    PRINCIPI PER L'ELABORAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI RIS E DELLE SPECIFICHE TECNICHE

    1.   Orientamenti RIS

    Gli orientamenti RIS di cui all'articolo 5 rispettano i seguenti principi:

    a) indicazione dei requisiti tecnici necessari per la programmazione, l'attuazione e l'uso operativo dei servizi e dei relativi sistemi;

    b) architettura RIS e sua organizzazione; e

    c) raccomandazioni relative alla partecipazione delle navi al sistema RIS, ai singoli servizi e allo sviluppo graduale dei RIS.

    2.   Sistema ECDIS interno

    Le specifiche tecniche da definire conformemente all'articolo 5 per un sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione (sistema ECDIS interno) rispettano i seguenti principi:

    a) compatibilità con il sistema ECDIS marittimo per agevolare il traffico di imbarcazioni di navigazione interna nelle zone di traffico misto come gli estuari e il traffico marittimo-fluviale;

    b) definizione dei requisiti minimi delle apparecchiature del sistema ECDIS interno e del contenuto minimo delle carte nautiche elettroniche tenendo conto della sicurezza della navigazione, in particolare:

     alto livello di affidabilità e di disponibilità delle apparecchiature del sistema ECDIS interno utilizzate;

     robustezza delle apparecchiature del sistema ECDIS interno per resistere alle condizioni ambientali generalmente presenti a bordo di una nave, senza subire degradi della qualità o dell'affidabilità;

     inserimento nelle carte nautiche elettroniche di tutti gli elementi geografici (ad esempio limiti del canale, costruzioni sulla riva, radiofari) necessari per garantire la sicurezza della navigazione;

     monitoraggio della carta nautica elettronica mediante sovrapposizione dell'immagine radar nei casi di pilotaggio della nave;

    c) integrazione dei dati relativi alla profondità del canale nella carta nautica elettronica e visualizzazione fino a un livello d'acqua predeterminato o del livello d'acqua effettivo;

    d) integrazione di informazioni supplementari (ad esempio fornite da soggetti diversi dalle autorità competenti) nella carta nautica elettronica e visualizzazione nel sistema ECDIS interno senza compromettere le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione;

    e) disponibilità delle carte nautiche elettroniche per gli utenti dei RIS;

    f) messa a disposizione dei dati delle carte nautiche elettroniche a tutti i fabbricanti di applicazioni, ove opportuno ad un prezzo proporzionato rispetto al costo.

    3.   Sistema di segnalazione navale elettronica

    Le specifiche tecniche del sistema di segnalazione navale elettronica per la navigazione interna rispettano, conformemente all'articolo 5, i seguenti principi:

    a) facilitazione dello scambio elettronico di dati tra le autorità competenti degli Stati membri, tra i soggetti della navigazione interna, della navigazione marittima e del trasporto multimodale, laddove questo interessa la navigazione interna;

    b) uso di un messaggio normalizzato di notifica del trasporto tra la nave e l'autorità, tra l'autorità e la nave e tra autorità diverse, in modo da garantire la compatibilità con la navigazione marittima;

    c) uso di elenchi di codici e di classificazioni riconosciuti a livello internazionale, possibilmente integrati per tener conto delle esigenze supplementari della navigazione interna;

    d) uso di un numero europeo unico di identificazione delle navi.

    4.   Avvisi ai comandanti

    Le specifiche tecniche degli avvisi ai comandanti di cui all'articolo 5, in particolare in materia di informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico e programmazione del viaggio rispettano, conformemente all'articolo 5, i seguenti principi:

    a) struttura normalizzata dei dati mediante modulistica testuale predefinita e per quanto possibile codificata in modo da permettere una traduzione automatica dei contenuti principali in altre lingue e da facilitare l'integrazione degli avvisi ai comandanti nei sistemi di programmazione dei viaggi;

    b) compatibilità della struttura normalizzata dei dati con la struttura dei dati del sistema ECDIS interno per facilitare l'integrazione degli avvisi ai comandanti in tale sistema.

    5.   Sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi

    Le specifiche tecniche dei sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi rispettano, conformemente all'articolo 5, i seguenti principi:

    a) definizione dei requisiti relativi ai sistemi e ai messaggi normalizzati e procedure perché tali messaggi possano essere inviati automaticamente;

    b) differenziazione tra sistemi conformi ai requisiti delle informazioni tattiche sul traffico e sistemi conformi ai requisiti delle informazioni strategiche sul traffico, dal punto di vista della precisione del posizionamento e della frequenza di attualizzazione richiesta;

    c) descrizione dei pertinenti sistemi tecnici di localizzazione e di monitoraggio delle navi quali il SAI interno (sistema automatico di identificazione per la navigazione interna);

    d) compatibilità dei formati di dati con il sistema SAI marittimo.



    ( 1 ) GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

    ( 3 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    ( 4 ) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

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