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Document 02005L0001-20110701

Consolidated text: Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/1/2011-07-01

02005L0001 — IT — 01.07.2011 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2005

che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 079 dell'24.3.2005, pag. 9)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 14 giugno 2006

  L 177

1

30.6.2006

►M2

DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 13 luglio 2009

  L 302

32

17.11.2009




▼B

DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2005

che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 93/6/CEE, 94/19/CE E 2000/12/CE RELATIVE AL SETTORE BANCARIO

Articolo 1

Direttiva 93/6/CEE

All'articolo 7, paragrafo 9, terza frase della direttiva 93/6/CEE, i termini «al Comitato consultivo bancario e» sono soppressi.

Articolo 2

Direttiva 94/19/CE

All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 94/19/CE, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo».

▼M1 —————

▼B



CAPO II

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE E 2002/83/CE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI E ALLE PENSIONI AZIENDALI O PROFESSIONALI

Articolo 4

Direttiva 73/239/CEE

La direttiva 73/239/CEE è così modificata:

l'articolo 29

bis

è sostituito dal seguente:

«Articolo 29 bis

1.  Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

a) di qualsiasi autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

b) di qualsiasi acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

2.  Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.»;

2)  all'articolo 29 ter, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE ( *1
) e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

a) domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente;

b) acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

Articolo 5

Direttiva 91/675/CEE

La direttiva 91/675/CEE è così modificata:

1)  nel titolo i termini «comitato delle assicurazioni» sono sostituiti da «comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali»;

2)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.  La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione ( *2 ) (in seguito “il comitato”).

2.  Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione ( *3 ) partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

3.  Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni.

4.  Al segretariato del comitato provvedono i servizi della Commissione.;

3)  l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

3)1.  Quando atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( *4 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.;

4)  gli articoli 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 6

Direttiva 92/49/CEE

All'articolo 40, paragrafo 10, prima frase, della direttiva 92/49/CEE, i termini «presenta al comitato per le assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE una relazione che riporta il numero e il tipo» sono sostituiti da «informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo».

Articolo 7

Direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è così modificata:

1)  all'articolo 10 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;

2)  all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 1o gennaio 2006 la Commissione prepara una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione.»

Articolo 8

Direttiva 2002/83/CE

La direttiva 2002/83/CE è così modificata:

1) all'articolo 46, paragrafo 9, prima frase, i termini «la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo» sono sostituiti da «la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo»;

2) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

a) di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui alla lettera a), a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e alle altre autorità competenti.»;

3) all'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione ( *5 ).



CAPO III

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 85/611/CEE E 2001/34/CE SUI VALORI MOBILIARI

▼M2 —————

▼B

Articolo 10

Direttiva 2001/34/CE

La direttiva 2001/34/CE è così modificata:

1) l'articolo 108 è soppresso;

2) l'articolo 109 è sostituito dal seguente:

«Articolo 109

1.  Ai fini di adeguare, a seconda delle esigenze della situazione economica, l'importo minimo per la prevedibile capitalizzazione di borsa fissato all'articolo 43, paragrafo 1, la Commissione sottopone al comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione ( *6 ), un progetto di misure da adottare.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( *7 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.



CAPO IV

MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE RELATIVA AI CONGLOMERATI FINANZIARI

Articolo 11

Direttiva 2002/87/CE

All'articolo 19 della direttiva 2002/87/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Misure di esecuzione

1.  Le misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, non devono modificare le disposizioni essenziali delle direttive.

2.  Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Ove le condizioni fissate in base al trattato relative all'esercizio dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione vengano modificate, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone modifiche. Tale riesame viene effettuato, in ogni caso, al più tardi entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 13

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 maggio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( *1 ) GU 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

( *2 ) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

( *3 ) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30».

( *4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23».

( *5 ) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.»

( *6 ) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).

( *7 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

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