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Document 02005E0265-20060220
Council Joint Action 2005/265/CFSP of 23 March 2005 appointing a Special Representative of the European Union for Moldova
Consolidated text: Azione Comune 2005/265/PESC del Consiglio del 23 marzo 2005 relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova
Azione Comune 2005/265/PESC del Consiglio del 23 marzo 2005 relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova
ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/265/2006-02-20
2005E0265 — IT — 20.02.2006 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
AZIONE COMUNE 2005/265/PESC DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2005 relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova (GU L 081, 30.3.2005, p.50) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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AZIONE COMUNE 2005/584/PESC DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2005 |
L 199 |
95 |
29.7.2005 |
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AZIONE COMUNE 2005/776/PESC DEL CONSIGLIO del 7 novembre 2005 |
L 292 |
13 |
8.11.2005 |
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AZIONE COMUNE 2006/120/PESC DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006 |
L 49 |
11 |
21.2.2006 |
AZIONE COMUNE 2005/265/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2005
relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 giugno 2004 il Consiglio ha espresso la volontà dell’Unione europea di svolgere un ruolo politico più attivo in Moldova. |
(2) |
Il 22 febbraio 2005 l’UE e la Moldova hanno riaffermato la volontà di operare insieme per sfruttare appieno le nuove opportunità offerte dalla politica europea di vicinato (PEV) sulla base dei valori condivisi che sostengono tale politica. |
(3) |
Esiste l’esigenza di assicurare il coordinamento e la coerenza delle azioni esterne dell’UE in Moldova. |
(4) |
È pertanto opportuno nominare un rappresentante speciale dell’UE per la Moldova, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il sig. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED è nominato rappresentante speciale dell’UE per la Moldova.
Articolo 2
1. Il mandato del rappresentante speciale dell’UE si basa sugli obiettivi politici dell’UE in Moldova. Questi includono quanto segue:
a) contribuire a una composizione pacifica del conflitto in Transnistria e all’attuazione di siffatta composizione in base a una soluzione praticabile, che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i confini internazionalmente riconosciuti;
b) contribuire a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini della Repubblica di Moldova;
c) promuovere buone e strette relazioni tra la Repubblica di Moldova e l’UE in base a valori e interessi comuni e come previsto nel piano d’azione PEV;
d) dare assistenza nella lotta contro il traffico di esseri umani, di armi e altri prodotti, provenienti dalla Moldova e transitanti attraverso la stessa;
e) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione nella regione;
f) potenziare l’efficacia e la visibilità UE nella Repubblica di Moldova e nella regione;
g) rafforzare l’efficacia dei controlli doganali e di frontiera e le attività di sorveglianza ai confini in Moldova e Ucraina lungo il loro tratto di frontiera in comune, con particolare rilievo per il settore transdnestriano, segnatamente mediante una missione di frontiera dell’UE.
2. Il rappresentante speciale dell’UE sostiene l’operato dell’alto rappresentante nella Repubblica di Moldova e nella regione e opera in stretta cooperazione con la presidenza, i capi missione UE e la Commissione.
Articolo 3
1. Al fine di raggiungere tali obiettivi politici, il mandato del rappresentante speciale dell’UE consiste nel:
a) potenziare il contributo dell’UE alla risoluzione del conflitto in Transnistria, conformemente agli obiettivi politici convenuti in ambito UE e in stretto coordinamento con l’OSCE, e rappresentare l’UE attraverso canali appropriati e in sedi concordate, sviluppando e mantenendo stretti contatti con tutti gli attori interessati;
b) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi UE all’attuazione di una soluzione definitiva del conflitto;
c) seguire da vicino gli sviluppi politici nella Repubblica di Moldova, incluso nella regione Transnistria, sviluppando e mantenendo stretti contatti con il governo della Repubblica di Moldova e altri attori locali, e offrire se del caso la consulenza dell’UE e i suoi buoni uffici;
d) contribuire all’ulteriore sviluppo della politica UE nei confronti della Repubblica di Moldova e della regione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti e la soluzione dei conflitti;
e) mediante un gruppo di supporto guidato da un consigliere politico ad alto livello presso l’RSUE:
i) assicurare una visione politica d’insieme degli sviluppi e delle attività riguardanti la frontiera tra Moldova e Ucraina;
ii) analizzare l’impegno politico di Moldova e Ucraina nel migliorare la gestione della frontiera;
iii) promuovere la cooperazione tra Moldova e Ucraina in questioni relative alle frontiere, anche in vista della creazione dei presupposti di una soluzione del conflitto transdnestriano.
2. Ai fini dell’espletamento della sua missione, il rappresentante speciale dell’UE mantiene una visione globale di tutte le attività dell’UE, in particolare degli aspetti pertinenti del piano d’azione PEV.
Articolo 4
1. Il rappresentate speciale dell’UE è responsabile dell’esecuzione del suo mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’alto rappresentante. Il rappresentante speciale dell’UE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato del rappresentante speciale dell’UE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce al rappresentante speciale dell’UE un orientamento strategico e un apporto politico nell’ambito del mandato.
Articolo 5
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE è pari a 430 000 EUR.
2. Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il rappresentante speciale dell’UE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorre dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, il rappresentante speciale dell’UE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante e con la totale partecipazione della Commissione.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale dell’UE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono notificati agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale dell’UE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Di norma il rappresentante speciale dell’UE riferisce personalmente all’alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’alto rappresentante e del CPS, il rappresentante speciale dell’UE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 8
►M2 1. ◄ Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’UE, le attività del rappresentante speciale dell’UE sono coordinate con quelle dell’alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. I rappresentanti speciali dell’UE forniscono istruzioni regolari alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il rappresentante speciale dell’UE nell’esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale dell’UE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
2. Il Consiglio e la Commissione assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e l’azione esterna della Comunità a norma dell’articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.
Articolo 9
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’UE nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, il rappresentante speciale dell’UE presenta all’alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull’esecuzione del suo mandato. La relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 10
La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.
Essa si applica fino al 28 febbraio 2006.
Articolo 11
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.