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Document 02005D0779-20070112

Consolidated text: Decisione della Commissione dell’8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia [notificata con il numero C(2005) 4273] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/779/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/779/2007-01-12

2005D0779 — IT — 12.01.2007 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia

[notificata con il numero C(2005) 4273]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/779/CE)

(GU L 293, 9.11.2005, p.28)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2006

  L 7

15

12.1.2007




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia

[notificata con il numero C(2005) 4273]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/779/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni focolai della malattia vescicolare dei suini sono stati rilevati in alcune regioni italiane.

(2)

L’Italia ha preso provvedimenti per contrastare tali focolai a norma della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ( 2 ).

(3)

L’Italia ha inoltre adottato misure supplementari di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini estese a tutto il territorio nazionale. Tali misure figurano nei programmi annuali di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini presentati dall’Italia e approvati conformemente all’articolo 24, paragrafo 6, e agli articoli 29 e 32 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 3 ).

(4)

La decisione 2004/840/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e i controlli intesi a prevenire le zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2005, e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità ( 4 ), ha approvato il programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia per il 2005.

(5)

L’obiettivo delle misure stabilite nei programmi annuali di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini è di riconoscere le aziende indenni dalla malattia vescicolare dei suini e di garantire che tutte le regioni italiane conseguano tale qualifica. I programmi comprendono inoltre norme sul trasporto e sugli scambi di suini vivi provenienti da regioni e da aziende aventi una diversa situazione sanitaria con riguardo alla malattia vescicolare dei suini.

(6)

La gran parte delle regioni italiane, ad eccezione di Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, sono state riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini a seguito dell’esito favorevole di campionamenti ed esami effettuati ripetutamente in tutte le aziende suinicole nell’ambito dei programmi annuali di eradicazione e di sorveglianza.

(7)

Tuttavia, considerata la natura della malattia e la sua persistenza in alcune regioni d’Italia, occorre mantenere la sorveglianza nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini al fine di individuare la malattia a uno stadio precoce.

(8)

Anche la situazione sanitaria delle regioni che non sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini può mettere in pericolo le aziende delle altre regioni italiane in seguito agli scambi di suini vivi. Non è pertanto opportuno trasportare suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altre regioni italiane, tranne qualora provengano da aziende che soddisfano determinate condizioni.

(9)

I suini provenienti dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini non dovrebbero essere spediti in altri Stati membri. Nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini possono essere spediti soltanto i suini che provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia.

(10)

È opportuno applicare le norme stabilite nella presente decisione fatte salve le norme di cui alla direttiva 92/119/CEE. Occorre stabilire una definizione di «centro di raccolta dei suini» diversa da quella contenuta nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 5 ).

(11)

A fini di trasparenza è opportuno fissare a livello comunitario delle norme relative alla situazione sanitaria delle aziende suinicole e delle regioni con riguardo alla malattia vescicolare dei suini nonché al trasporto e agli scambi intracomunitari di suini vivi provenienti da aziende e regioni aventi una diversa situazione sanitaria.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



CAPITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce le norme sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia e per quelle non riconosciute indenni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1) si applicano le definizioni della direttiva 92/119/CEE;

2) per «centro di raccolta dei suini» si intende l’azienda commerciale nella quale e dalla quale i suini acquistati sono regolarmente trasferiti entro trenta giorni dall’acquisto.



CAPITOLO II

RICONOSCIMENTO DELLE REGIONI E DELLE AZIENDE ITALIANE INDENNI DALLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Articolo 3

Riconoscimento delle regioni

1.  Le regioni italiane elencate nell’allegato I sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.

2.  Le regioni italiane elencate nell’allegato II non sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.

Articolo 4

Riconoscimento delle aziende

1.  L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 siano rispettate.

2.  Nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini un’azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se:

a) in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini da riproduzione sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo; e

b) qualora nelle aziende delle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini non siano presenti suini da riproduzione, tutti i suini trasferiti in tali aziende provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia.

3.  Nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini un’azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo;

4.  Un’azienda riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini mantiene tale qualifica se:

a) le procedure di campionamento e di controllo sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6 e l’esito è negativo e

b) i suini trasferiti in una tale azienda provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.

5.  Il riconoscimento, per un’azienda, della qualifica di indenne dalla malattia vescicolare dei suini:

a) è sospeso qualora un caso sieropositivo sia rilevato e confermato da ulteriori esami fino a quando il suino interessato sia macellato sotto controllo ufficiale; oppure

b) è ritirato qualora due o più casi sieropositivi siano rilevati.

6.  Un’azienda è riconosciuta nuovamente indenne dalla malattia vescicolare dei suini se le procedure di campionamento e di controllo di cui ai paragrafi 2 o 3, a seconda del caso, sono state effettuate e l’esito è negativo.



CAPITOLO III

SORVEGLIANZA

Articolo 5

Sorveglianza nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

1.  L’Italia garantisce che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3 nelle regioni riconosciute indenni da tale malattia.

▼M1

2.  Nelle aziende in cui sono allevati suini da riproduzione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato agli intervalli indicati di seguito su un campione casuale di 12 suini da riproduzione o su tutti i suini da riproduzione qualora nell’azienda ne siano presenti meno di 12:

▼B

a) una volta all’anno se l’azienda produce prevalentemente suini da macello;

b) due volte all’anno negli altri casi.

3.  Nei centri di raccolta dei suini un campione di feci per le prove virologiche è prelevato mensilmente in tutti i recinti in cui i suini sono solitamente tenuti.

▼M1

Articolo 6

Sorveglianza nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

1.  L’Italia provvede a che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano messe in atto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 nelle regioni non riconosciute indenni da tale malattia.

2.  Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui sono allevati suini da riproduzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3.  Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui non sono allevati suini da riproduzione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato due volte all'anno su un campione casuale di 12 suini o su tutti i suini qualora nell’azienda ne siano presenti meno di 12.

4.  Nei centri di raccolta dei suini, un campione di feci per le prove virologiche è prelevato ogni due mesi in tutti i recinti in cui i suini sono solitamente tenuti.

I suini non sono possono essere trasferiti dai centri di raccolta fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo.

▼B



CAPITOLO IV

TRASPORTO DEI SUINI VIVI IN ITALIA E VERSO ALTRI STATI MEMBRI



SEZIONE I

Trasporto in Italia

Articolo 7

Misure relative al trasporto di suini vivi in Italia

▼M1

1.  L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 siano rispettate per quanto riguarda il trasporto di suini vivi sul territorio nazionale.

▼M1 —————

▼M1

3.  Il trasposto di suini da un'azienda non riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini è vietato fino al momento in cui essa è riconosciuta indenne da tale malattia.

4.  È vietato il trasporto di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini verso altre regioni italiane.

▼B

Articolo 8

Deroghe e condizioni

In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, le autorità italiane possono autorizzare il trasporto di suini dalle aziende situate nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini ad altre regioni italiane purché:

a) l’azienda di origine sia stata riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini per un periodo ininterrotto di almeno due anni;

b) nei 60 giorni precedenti il trasporto, l’azienda di origine non sia stata inclusa in una zona di protezione o di sorveglianza a seguito dell’insorgere di un focolaio della malattia vescicolare dei suini;

c) nei 12 mesi precedenti il trasporto non vi sia stato introdotto nessun suino proveniente da aziende in cui si sospetta la presenza della malattia vescicolare dei suini;

d) i suini presenti nell’azienda di origine siano sottoposti al prelievo di campioni 20-30 giorni prima dei movimenti e una prova sierologica sia effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %;

▼M1

e) il prelievo di campioni e le prove sierologiche sono effettuati nel modo seguente:

i) i suini presenti nell’azienda di destinazione sono sottoposti al prelievo di campioni almeno 28 giorni dopo il trasferimento e una prova sierologica è effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; il prelievo comprende i suini trasferiti nell'azienda di destinazione e i suini non possono essere trasferiti dall’azienda di destinazione fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo;

ii) per i suini trasportati a un macello, nei 10 giorni che precedono il trasferimento è effettuato un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente a rilevare la prevalenza del 5 % delle malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; i suini non possono essere trasferiti dall'azienda di provenienza fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo;

▼B

f) il trasporto degli animali avvenga in veicoli sigillati sotto il controllo delle autorità;

g) il trasporto dei suini sia notificato con un preavviso di almeno 48 ore all’autorità veterinaria locale responsabile dell’azienda di destinazione;

h) i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale prima e dopo il trasporto.



SEZIONE II

Spedizioni intracomunitarie

Articolo 9

Spedizione di suini vivi dall’Italia in altri Stati membri

1.  L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 siano rispettate.

2.  È vietata la spedizione di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altri Stati membri.

3.  I suini spediti dalle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altri Stati membri provengono da aziende riconosciute indenni da tale malattia.

Articolo 10

Obblighi in materia di certificazione

L’Italia garantisce che i certificati sanitari previsti all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, che scortano i suini spediti dall’Italia in altri Stati membri conformemente all’articolo 9 della presente decisione, rechino la dicitura seguente:

«Animali conformi alla decisione 2005/779/CE della Commissione relativa a misure di polizia sanitaria di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia»

.



CAPITOLO V

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Articolo 11

Informazione della Commissione e degli altri Stati membri

Ogni sei mesi le autorità italiane comunicano alla Commissione e agli Stati membri, tramite il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, le informazioni pertinenti in merito all’applicazione della presente decisione.



CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

Regioni italiane riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

 Basilicata

 Emilia-Romagna

 Friuli-Venezia Giulia

 Lazio

 Liguria

 Lombardia

 Marche

 Molise

 Piemonte

 Puglia

 Sardegna

 Toscana

 Trentino-Alto Adige

 Umbria

 Valle d’Aosta

 Veneto.




ALLEGATO II

Regioni italiane non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

 Abruzzo

 Campania

 Calabria

 Sicilia.



( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

( 2 ) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

( 3 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

( 4 ) GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 41.

( 5 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

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