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Document 02005D0393-20050704

    Consolidated text: Decisione della Commissione del 23 maggio 2005 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone [notificata con il numero C(2005) 1478] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/393/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/393/2005-07-04

    2005D0393 — IT — 04.07.2005 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 maggio 2005

    che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone

    [notificata con il numero C(2005) 1478]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/393/CE)

    (GU L 130, 24.5.2005, p.22)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2005

      L 151

    21

    14.6.2005




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 maggio 2005

    che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone

    [notificata con il numero C(2005) 1478]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/393/CE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ( 1 ), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 19, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2003/828/CE della Commissione ( 2 ) stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. Detta decisione stabilisce inoltre le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni.

    (2)

    In seguito alla diffusione o alla nuova propagazione di febbre catarrale degli ovini nella Comunità dai paesi terzi, la decisione 2003/828/CE è stata modificata varie volte per adattare la delimitazione di queste zone alle nuove condizioni sanitarie degli animali.

    (3)

    Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2003/828/CE e sostituirla con la presente decisione.

    (4)

    Conformemente alla direttiva 2000/75/CE, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza deve tenere conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale degli ovini nonché delle strutture di controllo. Considerando questi fattori e provvedimenti, nonché le informazioni fornite dagli Stati membri, è opportuno mantenere le zone stabilite nella decisione 2003/828/CE, fuorché nel caso della Grecia e del Portogallo.

    (5)

    In base ai più recenti dati scientifici disponibili, i movimenti degli animali vaccinati possono essere ritenuti sicuri senza tener conto della circolazione dei virus nel luogo di origine o dell’attività dei vettori nel luogo di destinazione. Pertanto vanno modificate le deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni previste nella decisione 2003/828/CE per tenere conto di questi dati scientifici.

    (6)

    La decisione 2003/828/CE include la Grecia fra le aree geografiche globali in cui devono essere istituite zone soggette a restrizioni. La Grecia ha presentato alla Commissione la richiesta, debitamente giustificata in conformità alla direttiva 2000/75/CE, di essere cancellata dall’elenco delle aree geografiche globali definito nella decisione 2003/828/CE. Di conseguenza, occorre cancellare la Grecia dall’elenco.

    (7)

    Il Portogallo ha presentato una richiesta debitamente giustificata di modificare la delimitazione delle zone soggette a restrizioni definite nella decisione 2003/828/CE per quanto riguarda questo Stato membro. Considerando i fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale degli ovini nelle aree interessate in Portogallo, occorre modificare la delimitazione di tali zone.

    (8)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione intende delimitare le aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.

    La presente decisione intende inoltre stabilire le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE («divieto di uscita») per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni in uscita da queste zone soggette a restrizioni o in transito nelle stesse.

    La presente decisione non si applica ai movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 2, fatto salvo il disposto di altri articoli.

    Articolo 2

    Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

    Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite per le zone A, B, C, D ed E nell’allegato I.

    Per tali zone possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto in conformità agli articoli 3, 4, 5 e 6.

    Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti tra la Spagna e il Portogallo devono essere autorizzati dalle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.

    Articolo 3

    Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni

    1.  Ai movimenti interni di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni non si applica il divieto di uscita a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni soddisfino le condizioni di cui all’allegato II o quelle di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

    ▼M1

    2.  L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per i movimenti interni di cui al paragrafo 1 se:

    a) gli animali provengono da un gregge vaccinato conformemente a un programma adottato dall’autorità competente; nonché

    b) gli animali:

    i) alla data dello spostamento sono vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro i sierotipi che sono o possono essere presenti in una zona d’origine epidemiologicamente rilevante, oppure

    ii) alla data dello spostamento hanno un’età inferiore a due mesi e sono destinati all’ingrasso in un’azienda che deve garantire la protezione dall’attacco di vettori ed essere registrata dall’autorità competente ai fini dell’ingrasso.

    ▼B

    3.  Quando in un’area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l’autorità competente può concedere deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni dei seguenti animali:

    a) animali destinati ad aziende registrate a tale scopo dall’autorità competente dell’azienda di destinazione e che possono solo essere trasferiti dalle suddette aziende direttamente verso un macello;

    b) animali sierologicamente negativi (ELISA o AGID*) o sierologicamente positivi ma virologicamente negativi (PCR*); o

    c) animali nati successivamente alla data di cessazione dell’attività del vettore.

    L’autorità competente autorizza le deroghe di cui al presente paragrafo solo durante il periodo di cessazione dell’attività del vettore.

    Qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell’attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni interessata, l’autorità competente provvede affinché le suddette deroghe cessino di essere applicabili.

    4.  È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell’autorità competente, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.

    Articolo 4

    Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione

    L’autorità competente può concedere una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizioni per gli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro qualora:

    a) sia effettuata caso per caso una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:

    i) i dati disponibili attraverso il programma di sorveglianza come stabilito nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE sull’attività del vettore;

    ii) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;

    iii) i dati entomologici sull’itinerario di cui al punto ii);

    iv) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;

    v) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE del Consiglio ( 3 );

    b) gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;

    c) gli animali siano trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dalle autorità competenti, sotto controllo ufficiale;

    d) l’autorità competente responsabile del macello sia informata dell’intenzione di inviare animali al macello prima del trasporto e notifichi l’arrivo degli animali all’autorità competente per la spedizione.

    Articolo 5

    Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari

    1.  L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a fini di scambi intracomunitari per i movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle zone soggette a restrizioni se:

    a) gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3; e

    b) lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione.

    2.  Lo Stato membro di origine degli animali interessati dalla deroga di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE ( 4 ), 88/407/CEE ( 5 ), 89/556/CEE ( 6 ), 91/68/CEE ( 7 ) e 92/65/CEE ( 8 ):

    «animali/sperma/ovuli/embrioni ( 9 ) in conformità della decisione 2005/393/CE

    Articolo 6

    Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni

    1.  Il transito di animali provenienti da un’area al di fuori di una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni è autorizzato qualora gli animali ed i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di entrare nella zona soggetta a restrizioni.

    Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori.

    2.  Nel caso di scambi intracomunitari, il transito è subordinato all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro di destinazione, ed è aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

    «Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2005/393/CE.»

    Articolo 7

    Misure d’applicazione

    Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 8

    Abrogazioni

    La decisione 2003/828/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

    Articolo 9

    Applicabilità

    La presente decisione si applica a decorrere dal 13 giugno 2005.

    Articolo 10

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO I

    Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza

    Zona A

    (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)

    Italia

    Abruzzo

    :

    Chieti, tutti i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

    Basilicata

    :

    Matera, Potenza

    Calabria

    :

    Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

    Campania

    :

    Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

    Lazio

    :

    Frosinone, Latina

    Molise

    :

    Isernia, Campobasso

    Puglia

    :

    Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

    Sicilia

    :

    Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

    Malta

    Zona B

    (sierotipo 2)

    Italia

    Abruzzo

    :

    L’Aquila, tranne i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

    Lazio

    :

    Viterbo, Roma, Rieti

    Marche

    :

    Ascoli Piceno, Macerata

    Toscana

    :

    Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

    Umbria

    :

    Terni e Perugia

    Zona C

    (sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16)

    Francia

    Corse du Sud, Haute Corse

    Spagna

    Isole Baleari (in cui il sierotipo 16 è assente)

    Italia

    Sardegna

    :

    Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

    Zona D

    Cipro

    Zona E

    (sierotipo 4)

    Spagna:

     Provincia di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordova, Cáceres, Badajoz

     Provincia di Jaén (comarcas di Jaén e Andujar)

     Provincia di Toledo (comarcas di Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara e Los Navalmorales)

     Provincia di Ciudad Real (comarcas di Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén e Almodóvar del Campo)

    Portogallo:

     Direzione regionale dell’Agricoltura dell’Algarve: tutti i concelhos

     Direzione regionale dell’Agricoltura dell’Alentejo: tutti i concelhos

     Direzione regionale dell’Agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Montijo (freguesias di Canha, S. Isidoro de Pegões e Pegões), Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal

     Direzione regionale dell’Agricoltura di Beira Interior: concelhos di Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha a Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodao e Mação




    ALLEGATO II

    cfr. articolo 3, paragrafo 1

    ▼M1

    A.

    Gli animali vivi sono stati protetti dagli attacchi di Culicoïdes:

    1) per un periodo minimo di sessanta giorni prima della data dello spostamento, oppure

    2) per un periodo minimo di ventotto giorni prima della data dello spostamento e in tale periodo sono stati sottoposti con esito negativo a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate su campioni prelevati almeno ventotto giorni prima della data d’inizio del periodo di protezione dall’attacco dei vettori, oppure

    3) per un periodo minimo di sette giorni prima della data dello spostamento e in tale periodo sono stati sottoposti con esito negativo a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o a una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno sette giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori,

    nonché

    4) durante il trasporto verso il luogo di carico.

    ▼B

    B.

    Lo sperma deve provenire da donatori che siano stati:

    1) protetti dagli attacchi di Culicoides almeno nei 100 giorni prima dell’inizio e nel corso della raccolta dello sperma; o

    2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), almeno ogni 60 giorni durante l’intero periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dopo l’ultimo prelievo per il carico in questione; o

    3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma per il carico in questione e almeno ogni 7 giorni (isolamento del virus) o ogni 28 giorni (reazione a catena della polimerasi) nel corso della raccolta dello sperma.

    C.

    Gli ovuli e gli embrioni devono provenire da donatori che siano stati:

    1) protetti dagli attacchi di Culicoides almeno nei 100 giorni prima della data d’inizio e nel corso della raccolta degli ovuli e degli embrioni; o

    2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), tra 28 e 60 giorni dopo la raccolta; o

    3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena di polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta.



    ( 1 ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

    ( 2 ) GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/216/CE (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 39).

    ( 3 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

    ( 4 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    ( 5 ) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

    ( 6 ) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

    ( 7 ) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

    ( 8 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    ( 9 ) Depennare la menzione non pertinente.»

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