EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005D0381-20140325

Consolidated text: Decisione della Commissione del 4 maggio 2005 che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1359] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/381/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/381/2014-03-25

2005D0381 — IT — 25.03.2014 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1359]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/381/CE)

(GU L 126, 19.5.2005, p.43)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

Decisione della Commissione del 23 novembre 2006

  L 329

38

25.11.2006

►M2

Decisione di esecuzione della Commissione del 21 marzo 2014

  L 89

45

25.3.2014




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1359]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/381/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE deve servire a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione, da parte degli Stati membri, delle principali misure istituite dalla direttiva in questione e degli strumenti indicati di seguito, nella misura in cui siano strettamente correlati all’attuazione della direttiva 2003/87/CE: la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ( 2 ), la decisione 2004/156/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ). In linea di principio, tale questionario dovrebbe formare oggetto di un riesame periodico.

(2)

La prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2005. È tuttavia auspicabile disporre di una relazione annua che riguardi tutto il primo anno di funzionamento del sistema. La prima relazione deve pertanto riguardare il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 aprile 2005 e la seconda relazione, prevista per il 30 giugno 2006, deve coprire il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005. Le relazioni successive devono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno e devono riguardare l’anno civile precedente, dal 1o gennaio al 31 dicembre.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ( 5 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato per preparare le relazioni annue da presentare alla Commissione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

La prima relazione, da presentare entro il 30 giugno 2005, riguarda il periodo di quattro mesi compreso tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2005.

Le relazioni successive sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno e si riferiscono all’anno civile precedente, dal 1o gennaio al 31 dicembre, a partire dall’anno civile 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M2




ALLEGATO

QUESTIONARIO SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1.    Informazioni sull’istituzione che presenta la relazione

Denominazione e servizio dell’organizzazione:

Nome della persona di contatto:

Titolo professionale della persona di contatto:

Indirizzo:

Numero di telefono (con prefisso internazionale):

E-mail:

2.    Autorità responsabili del sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS UE) e coordinamento tra le autorità

Rispondere alle domande della presente sezione nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

2.1. Nella tabella in appresso, indicare il nome, le abbreviazioni e i recapiti delle autorità competenti impegnate nell’attuazione del sistema di scambio delle quote di emissione nel vostro Stato membro. Se necessario aggiungere altre righe.



Nome

Abbreviazione

Recapiti (1)

 
 
 

(1)   Si prega di fornire il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo del sito web.

Nella tabella in appresso, indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti delle persone da contattare dell’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).



Nome

Abbreviazione

Recapiti (1)

 
 
 

È stata istituita un’autorità nazionale di certificazione per certificare i verificatori a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione ( 7 )? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’autorità di certificazione nazionale, utilizzando la tabella qui di seguito.



Nome

Abbreviazione

Recapiti (1)

 
 
 

Nella tabella in appresso, si prega di indicare il nome, l’abbreviazione e i recapiti dell’amministratore del registro del vostro Stato membro.



Nome

Abbreviazione

Recapiti (1)

 
 
 

2.2. Nella tabella in appresso, indicare, con la relativa abbreviazione, l’autorità competente per ciascuno degli incarichi elencati in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.

Quando una delle caselle della tabella qui di seguito è grigia, l’incarico non è pertinente per gli impianti o per il settore del trasporto aereo.



Autorità competente responsabile di:

Impianti

Trasporto aereo

Rilascio delle autorizzazioni

 
 

Assegnazione a titolo gratuito agli impianti fissi a norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

 
 

Assegnazione a titolo gratuito a norma degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE

 
 

Attività connesse alle vendite all’asta [il responsabile del collocamento di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione] (GU L 302, del 18.11.2010, pag. 1)

 
 

Misure finanziarie in relazione alla rilocalizzazione indiretta delle emissioni di carbonio

 
 

Rilascio di quote

 
 

Approvazione del piano di monitoraggio e modifiche significative al piano di monitoraggio

 
 

Ricevimento ed esame delle comunicazioni sulle emissioni verificate e delle relazioni di verifica

 
 

Effettuazione di una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 181, del 12.7.2012, pag. 30)

 
 

Approvazione delle comunicazioni sui miglioramenti a norma dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012

 
 

Approvazione della richiesta del gestore di rinunciare alla visita in loco del verificatore ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2012

 
 

Ispezione e misure di esecuzione

 
 

Informazione del pubblico

 
 

Gestione dell’inclusione unilaterale di attività e gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE (1)

 
 

Gestione d'impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE (2)

 
 

Altro, specificare:

 
 

(1)   Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha incluso attività o gas a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE.

(2)   Questo riquadro deve essere compilato solo se lo Stato membro ha escluso impianti ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

2.3. Qualora nel vostro Stato membro sia designata più di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, quale autorità competente è il punto di contatto di cui all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento 600/2012 ? Si prega di rispondere usando l’abbreviazione pertinente nella tabella seguente.



Nome dell’autorità competente che è il punto di contatto di cui all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2012

Abbreviazione

 
 

Qualora nel vostro Stato membro sia stata designata più di un’autorità competente per svolgere le attività di cui al regolamento (UE) n. 601/2012, quali misure sono state adottate per coordinare il lavoro di tali autorità competenti conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.



Coordinamento delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 601/2012

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

La legislazione nazionale prevede un’autorità centrale competente per esaminare e fornire istruzioni vincolanti in merito ai piani di monitoraggio, alle notifiche delle modifiche al piano di monitoraggio o alle comunicazioni delle emissioni?

 
 

Un’autorità centrale competente guida le autorità locali e/o regionali competenti fornendo istruzioni vincolanti e orientamenti?

 
 

Un’autorità centrale competente esamina e fornisce consulenza sui piani di monitoraggio, le notifiche e le comunicazioni sulle emissioni su base volontaria?

 
 

Sono stati istituiti gruppi di lavoro o organizzate riunioni periodiche con le autorità competenti?

 
 

È prevista una formazione comune per tutte le autorità competenti al fine di garantire un’attuazione uniforme delle prescrizioni?

 
 

Sono utilizzati sistemi o strumenti IT per garantire strategie comuni in termini di monitoraggio e relazioni?

 
 

È stato istituito un gruppo di coordinamento, con personale dell’autorità competente, che esamina in dettaglio le questioni di monitoraggio e comunicazione e mette a punto approcci comuni?

 
 

Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo, precisare:

2.4. Che tipo di scambio d'informazioni e di cooperazione efficace sono stati istituiti a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2012, tra l’organismo nazionale di accreditamento o, se del caso, le autorità nazionali di certificazione e l’autorità competente nel vostro Stato membro? Si prega di rispondere utilizzando la tabella sottostante. Se necessario aggiungere altre righe.



Coordinamento delle attività con riferimento all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2012

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

Sono organizzate riunioni periodiche tra l’organismo nazionale di accreditamento/l’autorità nazionale di certificazione (se pertinente) e l’autorità competente responsabile del coordinamento?

 
 

È stato istituito un gruppo di lavoro in cui l’organismo nazionale di accreditamento/autorità nazionale di certificazione (se del caso), l’autorità competente e i verificatori discutono sulle questioni in materia di accreditamento e verifica?

 
 

L’autorità competente può affiancare l’organismo nazionale di accreditamento nelle attività di accreditamento in qualità di osservatore?

 
 

Sono previste altre attività di coordinamento? In caso affermativo precisare:

3.    Copertura delle attività, degli impianti e degli operatori aerei

Rispondere al secondo sottoquesito della domanda 3.1 e al secondo e il terzo sottoquesito della domanda 3.2 della presente sezione nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

3 A.    Impianti

3.1. Quanti impianti svolgono le attività e producono le emissioni di gas a effetto serra elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE? Quanti di questi impianti sono impianti di categoria A, B e C, di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Quanti di questi sono impianti a basse emissioni ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.



Impianti

Numero

Impianti a basse emissioni

 

Impianti di categoria A

 

Impianti di categoria B

 

Impianti di categoria C

 

Numero complessivo d'impianti

 

Per quale attività dell’allegato I il vostro Stato membro ha rilasciato autorizzazioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.



Attività dell’allegato I

Sì/No

Attività di combustione come indicato all’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Raffinazione di petrolio

 

Produzione di coke

 

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulforati)

 

Produzione di ghisa o acciaio come indicato all’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione o trattamento di metalli ferrosi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di alluminio primario

 

Produzione di alluminio secondario come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione del vetro come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione di articoli in ceramica come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

 

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e di altri prodotti a base di gesso, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

 

Produzione di pasta da carta come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di carta o cartone come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di nerofumo, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di acido nitrico

 

Produzione di acido adipico

 

Produzione di gliossale e acido gliossilico

 

Produzione di ammoniaca

 

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di idrogeno e gas di sintesi (H2), come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3), come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Cattura di gas a effetto serra provenienti da impianti, come indicato nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE

 

Trasporto di gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140, del 5.6.2009, pag. 114)

 

Stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

 

3.2. Sono stati esclusi impianti a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, compilare la tabella e rispondere alle domande in appresso.



Principale attività dell’allegato I

Totale delle emissioni di impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE

Numero di impianti che hanno superato la soglia di 25 000 tonnellate di CO2(e) e che devono rientrare nel sistema di scambio delle emissioni

 
 
 

Quali misure di verifica sono state attuate a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE? Precisare qui di seguito.

Sono state stabilite prescrizioni semplificate per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica per gli impianti le cui emissioni annue verificate tra il 2008 e il 2010 sono inferiori a 5 000 t di CO2(e) l’anno? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare quali prescrizioni semplificate si applicano.

3B.    Operatori aerei

3.3. Quanti operatori aerei svolgono le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali siete competenti come Stato membro di riferimento e avete presentato un piano di monitoraggio? Quanti di questi operatori aerei sono operatori aerei commerciali e quanti no? Sul numero totale di operatori aerei quanti sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di specificare, utilizzando la tabella in appresso.



Tipo di operatori aerei

Numero

Operatori aerei commerciali

 

Operatori aerei non commerciali

 

Numero totale di operatori aerei

 

Emettitori di entità ridotta

 

Siete a conoscenza di eventuali altri operatori aerei, per il quale siete responsabili come Stato membro di riferimento, che avrebbero dovuto presentare un piano di monitoraggio e rispettare altre prescrizioni di cui alla direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare il numero di operatori aerei nella tabella qui di seguito.



Numero totale di operatori aerei supplementari che avrebbero dovuto rispettare le prescrizioni del sistema ETS UE.

 

Precisare qui di seguito se intendete sollevare questioni in merito al numero di questi operatori aerei supplementari.

4.    Rilascio di autorizzazioni agli impianti

Rispondere alla domanda 4.1 e alla prima parte della domanda 4.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

4.1. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE sono state integrate nelle procedure come stabilito dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 )? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare nella tabella seguente in che modo l’integrazione è stata effettuata. Se necessario aggiungere altre righe.



Integrazione dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (ETS) e autorizzazione di cui alla direttiva sulle emissioni industriali (direttiva IED)

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

L’autorizzazione ETS fa parte integrante dell’autorizzazione IED?

 
 

Le procedure di autorizzazione previste dalla direttiva IED e l’autorizzazione ETS sono integrate?

 
 

L’approvazione dei piani di monitoraggio e la valutazione delle comunicazioni sulle emissioni sono effettuate dai responsabili della regolamentazione IED?

 
 

L’ispezione delle attività dell’ETS UE è effettuata dai responsabili della regolamentazione della direttiva IED (regolatori IED)?

 
 

L’integrazione è effettuata in un altro modo? In caso affermativo precisare:

In caso negIn caso negativo, specificare nella tabella qui di seguito come è organizzato il coordinamento delle condizioni e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni ETS e IED. Se necessario aggiungere altre righe.



Coordinamento delle condizioni e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ETS e IED

Sì/No

Osservazioni (facoltative)

I regolatori IED controllano se un’autorizzazione ETS sia applicabile e necessaria e informano l’autorità responsabile competente delle attività nell’ambito del sistema ETS UE.

 
 

La normativa di recepimento della direttiva IED non prevede limiti di emissione o concentrazione per il CO2

 
 

I regolatori IED impartiscono istruzioni vincolanti all’autorità competente responsabile dello scambio di quote di emissioni nel corso della procedura di autorizzazione

 
 

I regolatori IED forniscono consulenze su base volontaria e non vincolante all’autorità competente responsabile dello scambio di quote di emissioni nel corso della procedura di autorizzazione

 
 

Il coordinamento è effettuato in altro modo? In caso affermativo precisare:

4.2. Quando la legislazione nazionale impone l’aggiornamento dell’autorizzazione a norma dell’articolo 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE ? Si prega di fornire dettagli sulle disposizioni del diritto nazionale nella tabella qui di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.



Categoria di modifiche

Dettagli delle disposizioni nel diritto nazionale

In che circostanze l’autorità competente può ritirare un’autorizzazione?

 

Nella legislazione nazionale un’autorizzazione scade? In caso affermativo, in quali circostanze?

 

Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di un aumento della capacità?

 

Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di una riduzione della capacità?

 

Quando viene modificata un’autorizzazione a seguito di modifiche del piano di monitoraggio?

 

Esistono altri tipi di aggiornamento delle autorizzazioni? In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:

 

Numero totale di aggiornamenti di autorizzazioni che si sono verificati nel periodo di riferimento. Specificare nella tabella in appresso il numero di aggiornamenti delle autorizzazioni di cui l’autorità competente è a conoscenza.



Numero totale di autorizzazioni aggiornate nel periodo di riferimento

 

5.    Applicazione del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione

5 A.    Aspetti generali

Rispondere alle domande 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

5.1. Sono state adottate ulteriori disposizioni nazionali per agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di precisare per quali settori sono state adottate ulteriori disposizioni nazionali.

Sono stati messi a punto orientamenti nazionali aggiuntivi per agevolare la comprensione del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di precisare per quali aree sono stati elaborati orientamenti nazionali supplementari.

5.2. Quali misure sono state adottate per integrare le prescrizioni in materia di comunicazione di altri meccanismi di comunicazione esistenti quali l’inventario dei gas a effetto serra e le relazioni del PRTR europeo? Precisare qui di seguito.

5.3. Sono stati predisposti appositi modelli elettronici o specifici formati di file per i piani di monitoraggio, le comunicazioni sulle emissioni, le relazioni di verifica e/o le relazioni sui miglioramenti? Sì/No

In caso affermativo, completare le tabelle qui di seguito.



 

Modello o formato di file specifico per lo Stato membro (1)

Quali elementi del modello o del formato di file specifico sono specifici dello Stato membro? (2)

Piano di monitoraggio per gli impianti

 
 

Comunicazione delle emissioni per gli impianti

 
 

Relazione di verifica per gli impianti

 
 

Relazione sui miglioramenti per gli impianti

 
 

(1)   Si prega di selezionare il modello specifico o il formato di file specifico dello Stato membro.

(2)   Rispetto alle prescrizioni del modello pubblicato e dei formati specifici dei file della Commissione.



 

Modello o formato di file specifico per lo Stato membro (1)

Quali elementi del modello del formato di file specifico sono specifici dello Stato membro? (2)

Piano di monitoraggio per gli operatori aerei

 
 

Comunicazione delle emissioni per gli operatori aerei

 
 

Relazione di verifica per gli operatori aerei

 
 

Relazione sui miglioramenti per gli operatori aerei

 
 

(1)   Si prega di selezionare il modello specifico dello Stato membro o il formato di file specifico dello Stato membro.

(2)   Rispetto alle prescrizioni del modello pubblicato e dei formati specifici dei file della Commissione.

Quali misure sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 74, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Precisare qui di seguito.

5.4. È stato predisposto un sistema automatizzato per lo scambio di dati elettronici tra gestori o operatori aerei e l’autorità competente e altre parti? Sì/No

In caso affermativo, si prega di precisare quali disposizioni sono state attuate per conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 75, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 601/2012.

5B.    Impianti

Rispondere alle domande 5.7, 5.9, alla seconda sotto-domanda 5.17 e alle domande 5.19 e 5.20 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

5.5. Nella tabella seguente, si prega di inserire, per i combustibili elencati, il consumo totale di combustibili e le emissioni totali annue sulla base dei dati comunicati nella comunicazione sulle emissioni del gestore per l’anno di riferimento.



Tipo di combustibile

Combustibile totale consumo (TJ)

Emissioni annue totali (t CO2)

Antracite

 
 

Lignite e carbone sub-bitumoso

 
 

Torba

 
 

Coke

 
 

Gas naturale

 
 

Gas di cokeria

 
 

Gas di altoforno

 
 

Gas di raffineria e altri gas derivanti da processi industriali

 
 

Olio combustibile

 
 

Gas di petrolio liquefatto

 
 

Coke di petrolio

 
 

Altri combustibili fossili (1)

 
 

(1)   Si prega di notare che questa domanda non riguarda la biomassa (compresi i biocarburanti e i bioliquidi non sostenibili). Le informazioni riguardanti la biomassa, i biocarburanti e i bioliquidi sono oggetto del quesito 5.17.

5.6. Nella tabella in appresso, indicare le emissioni totali cumulative per ciascuna categoria del formato comune per la trasmissione delle relazioni (CRF - Common Reporting Format) dell’IPCC (basata sui dati forniti nelle comunicazioni delle emissioni dal gestore a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) n. 601/2012).



Categoria CRF 1

(energia)

Categoria CRF 2

(emissioni di processo)

Emissioni totali

[t CO2(e)]

Emissioni di combustione totali

[t CO2(e)]

Emissioni di processo totali

[t CO2(e)]

 
 
 
 
 

5.7. Nella tabella che segue, indicare:

 il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha approvato i valori indicati nella letteratura a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 601/2012;

 il valore, il tipo di combustibile, il fattore di calcolo in questione, nonché la provenienza e giustificazione di questi valori indicati nella letteratura;

 il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha approvato i valori standard di tipo 1, ossia i valori di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 601/2012;

 il valore, il tipo di combustibile o il tipo di materiale e il fattore di calcolo in questione, nonché la provenienza e la giustificazione di tali valori standard di tipo I.



Tipo di valore (1)

Tipo di combustibile o materiale

Fattore di calcolo (2)

Valore utilizzato nella pratica

Fonte del valore e sua giustificazione

Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha approvato il valore

(1)   Inserire sotto il tipo di valore: il valore indicato nella letteratura convenuto con l’autorità competente o il valore standard di tipo I. I valori indicati nella letteratura di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 601/2012, sono relativi a fattori di calcolo concernenti i tipi di combustibile.

(2)   Per il fattore di calcolo selezionare: valore calorifico netto, fattore di emissione, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio o frazione di biomassa.

Quanti tra i valori standard di tipo I sono valori elencati all’allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012, di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento?



Numero totale di valori standard di tipo I che sono valori ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

 

5.8. Sono stati predisposti piani di campionamento in tutti i casi stabiliti dall’articolo 33 del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso negativo, si prega di indicare i casi e i motivi della mancata messa a punto di un piano di campionamento.

Siete a conoscenza di particolari problemi o questioni riguardanti i piani di campionamento istituiti dai gestori? Sì/No

In caso affermativo, specificare che tipo di problemi o questioni sono sorti.

5.9. Nella tabella che segue, indicare il numero di impianti per i quali l’autorità competente ha concesso l’utilizzo di una frequenza diversa a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 601/2012, nonché la conferma che il piano di campionamento in tali casi è pienamente documentato e rispettato.



Nome del combustibile o del materiale

Numero di impianti per i quali l’autorità competente ha autorizzato una frequenza diversa

Numero di flussi di fonti di maggiore entità per i quali è applicata una frequenza diversa

Conferma del fatto che il piano di campionamento è pienamente documentato e rispettato

Sì/No. In caso negativo, indicare le ragioni

 
 
 
 

5.10. Se l’approccio di «livello superiore» per i flussi di fonti di maggiore entità degli impianti di categoria C di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 601/2012 non trovano applicazione, si prega di indicare nella tabella seguente, i singoli impianti per il quale si è verificata questa situazione, i flussi di fonti interessati, il parametro di monitoraggio interessato, il livello più elevato richiesto dal regolamento (UE) n. 601/2012 e il livello applicato.



Codice identificativo dell’impianto (1)

Fonte di flusso interessata nella metodologia fondata su calcoli.

Fonte di emissione interessata nella metodologia fondata su misure

Parametro di monitorag-gio interessato (2)

Il livello più alto stabilito dal regolamento (UE) n. 601/2012

Livello applicato in pratica

 
 
 
 
 
 

(1)   Codice identificativo dell’impianto riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 389/2013.

(2)   Selezionare per quanto riguarda il parametro di monitoraggio interessato: quantità di combustibile, quantità di materiale, valore calorifico netto, fattore di emissione, fattore di emissione preliminare, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia basata su misure, le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.

5.11. Nella tabella che segue, indicare il numero degli impianti di categoria B di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, che non applicano l’approccio del livello più elevato per tutti i flussi di fonti di maggiore entità ( 9 ), conformemente al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione.



Metodologia per il monitoraggio (1)

Principale attività dell’allegato I

Numero di impianti interessati

 
 
 

(1)   Si prega di selezionare: metodologia fondata su calcoli o metodologia fondata su misure.

5.12. Negli impianti del vostro Stato membro è stato applicato l’approccio alternativo a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione? Sì/No

In caso affermativo, completare la tabella che segue.



Codice identificativo dell’impianto (1)

Motivi che giustificano l’approccio alternativo (2)

Parametro, per il quale non è stato raggiunto almeno il livello 1 (3)

Stima delle emissioni interessate da questo parametro

 
 
 
 

(1)   Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione.

(2)   Selezionare:

a)  l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati per un flusso di fonti di maggiore entità;

b)  l’applicazione del livello 1 è tecnicamente irrealizzabile o comporta costi irragionevoli per una un flusso di fonti di minore entità;

c)  l’applicazione del livello 1 è tecnicamente impossibile o comporta costi sproporzionatamente elevati per più di un flusso di fonti di maggiore o minore entità; o

d)  l’applicazione del livello 1 nella metodologia fondata su misure non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 601/2012.

(3)   Selezionare: quantità di combustibile, quantità di materiale, valore calorifico netto, fattore di emissione, fattore preliminare di emissione, fattore di ossidazione, fattore di conversione, tenore di carbonio, frazione di biomassa o, nel caso di una metodologia fondata su misure, le emissioni orarie medie annue in kg/h dalla fonte di emissione.

5.13. Indicare nella tabella in appresso il numero di impianti delle categorie A, B e C che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012. Le informazioni contenute nella tabella qui di seguito si riferiscono al periodo di comunicazione precedente.



Categoria dell’impianto

Principale attività dell’allegato I

Tipo di relazione sui miglioramenti (1)

Numero di impianti che sono tenuti a trasmettere una relazione sui miglioramenti

Numero di impianti che hanno effettivamente presentato una relazione sui miglioramenti

 
 
 
 
 

(1)   Selezionare la relazione sui miglioramenti a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, la relazione sui miglioramenti a norma dell’articolo 69, paragrafo 3, o la relazione sui miglioramenti a norma dell’articolo 69, paragrafo 4.

5.14. Nel vostro Stato membro è stato trasferito CO2 intrinseco conformemente all’articolo 48 o CO2 conformemente all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso di risposta affermativa, compilare la tabella qui di seguito.



Codice identificativo dell’impian-to (1) che trasferisce il CO2 intrinseco o il CO2 ai sensi dell’articolo 49

Tipo di trasferi-mento (2)

Codice identificativo dell’impian-to (3)

Quantità di CO2 trasferita (4)

(t CO2)

Emissioni di CO2 intrinseco ricevute

(t CO2)

Tipo di impianto destinatario in caso di trasferimen-to di CO2 (articolo 49) (5)

Numero dell’autorizza-zione per il sito di stoccaggio (autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE)

 
 
 
 
 
 
 

(1)   Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(2)   Selezionare il trasferimento di CO2 intrinseco (articolo 48) o il trasferimento di CO2 (articolo 49).

(3)   Riportare il codice identificativo dell’impianto che riceve il CO2 intrinseco o il codice identificativo dell’impianto che riceve CO2 ai sensi dell’articolo 49.

(4)   Riportare il quantitativo di CO2 intrinseco o di CO2 trasferito ai sensi dell’articolo 49.

(5)   Selezionare:

— cattura di gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE:

— trasporto di gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE; o

— stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE.

5.15. Sono previste tecnologie innovative, diverse da quelle autorizzate a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 601/2012, che potrebbero essere applicate allo stoccaggio permanente e per le quali desiderate richiamare l’attenzione della Commissione a causa della loro importanza per le future modifiche del regolamento (UE) n. 601/2012 ?

5.16. Ci sono impianti nel vostro Stato membro che si avvalgono della misurazione in continuo delle emissioni a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella qui di seguito, le emissioni totali di ciascun impianto, le emissioni coperte dalla misurazione in continuo delle emissioni e se il gas misurato contiene CO2 da biomassa.



Codice identificativo d’impianto (1) degli impianti che emettono CO2

Codice identificativo d’impianto (2) degli impianti che emettono N2O

Emissioni totali annue

[t CO2(e)]

Emissioni oggetto di misura in continuo

[t CO2(e)]

I gas di scarico misurati contengono biomassa?

Sì/No

 
 
 
 
 

(1)   Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(2)   Selezionare il trasferimento di CO2 intrinseco (articolo 48) o il trasferimento di CO2 (articolo 49).

5.17. Nella tabella in appresso, indicare per ciascuna attività principale di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE:

 il numero degli impianti di categoria A, B e C che utilizzano biomassa;

 le emissioni totali da biomassa considerate pari a zero, ossia per le quali non si applicano criteri di sostenibilità o per le quali i criteri di sostenibilità sono rispettati;

 emissioni totali da biomassa che non sono considerate pari a zero, ossia per le quali si applicano criteri di sostenibilità ma questi non sono rispettati;

 il contenuto energetico della biomassa che è considerato pari a zero; e

 il contenuto energetico della biomassa che non è considerato pari a zero.



Principale attività dell’allegato I

Categoria dell’impianto

Emissioni da biomassa cui sono applicati e soddisfatti i criteri di sostenibilità e emissioni da biomassa cui non si applicano i criteri di sostenibilità

[t CO2(e)]

Emissioni da biomassa cui si applicano i criteri di sostenibilità che tuttavia non sono soddisfatti

[t CO2(e)]

Contenuto energetico della biomassa considerato pari a zero

(TJ)

Contenuto energetico della biomassa non considerato pari a zero

(TJ)

 
 
 
 
 
 

Quale tra i metodi utilizzati per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità sono di norma applicati nel vostro Stato membro? Se si utilizzano sistemi nazionali per verificare tale conformità, si prega di descriverne gli elementi principali.

5.18. Per ciascun tipo di rifiuto qual è la quantità totale di emissioni di CO2 di origine fossile utilizzata come combustibile o materiale di ingresso, secondo i dati trasmessi dai gestori nelle loro relazioni sulle emissioni verificate? Si prega di rispondere utilizzando la tabella riportata in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.



Tipo di rifiuto

Emissioni (t CO2)

 
 

5.19. Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è fondata.



Tipo di valutazione dei rischi (1)

Principi generali della valutazione dei rischi

 
 

(1)   Selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dal gestore

5.20. Sono state utilizzate modalità innovative per semplificare la messa in conformità per gli impianti a basse emissioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare per singola voce nella tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.



Modalità innovative utilizzate per semplificare la conformità

Sì/No

Orientamenti specifici, modelli e/o esempi specifici

 

Workshop specificamente concepiti per gli impianti a basse emissioni

 

Modello semplificato per i piani di monitoraggio

 

Altro, precisare:

5c.    Operatori aerei

Rispondere alle domande 5.26 e 5.27 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

5.21. Quanti operatori aerei utilizzando il metodo A o il metodo B per determinare il consumo di carburante? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso.



Metodo per determinare il consumo di carburante

Numero di operatori aerei

Percentuale di emettitori di entità ridotta (sul numero totale di operatori aerei nella seconda colonna) che determina il consumo di carburante

Metodo A

 
 

Metodo B

 
 

Metodi A e B

 
 

5.22. Nella tabella in appresso, specificare il totale cumulativo di emissioni di tutti i voli e dei voli nazionali effettuati nel periodo di riferimento dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento.



Emissioni totali dei voli effettuati dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento (t CO2)

Emissioni totali dei voli interni effettuati dagli operatori aerei per i quali siete lo Stato membro di riferimento (t CO2)

 
 

5.23. Nella tabella in appresso, indicare:

 il numero di operatori aerei che utilizzano biocarburanti;

 le emissioni totali dei biocarburanti che sono considerate pari a zero, ossia per le quali i criteri di sostenibilità sono rispettati;

 le emissioni totali dei biocarburanti che non sono considerate pari a zero, per le quali cioè si applicano criteri di sostenibilità ma questi non sono rispettati;

 il contenuto energetico dei biocarburanti che è considerato pari a zero; nonché

 il contenuto energetico dei biocarburanti che non è considerato pari a zero.



Numero di operatori aerei che utilizzano biocarburanti

Emissioni prodotte da biocarburanti cui si applicano criteri di sostenibilità che sono rispettati

(t CO2)

Emissioni prodotte da biocarburanti cui si applicano criteri di sostenibilità che non sono rispettati

(t CO2)

Contenuto energetico di biocarburanti considerato pari a zero

(TJ)

Contenuto energetico di biocarburanti non considerato pari a zero

(TJ)

 
 
 
 
 

5.24. Nella tabella in appresso, indicare:

 il numero di emettitori di entità ridotta che utilizzano lo strumento per emettitori di entità ridotta (SET) al fine di determinare il consumo di carburante;

 il numero di emettitori di entità ridotta la cui comunicazione delle emissioni si basa sullo strumento SET ed è elaborata avvalendosi del meccanismo di sostegno dell’ETS UE, indipendentemente dagli input dell’operatore aereo;

 il numero di operatori aerei che utilizzano un metodo alternativo per determinare le emissioni dei voli per cui mancano i dati; nonché

 il numero di operatori aerei che utilizzano lo strumento per emettitori di entità ridotta per determinare le emissioni dei voli per cui mancano i dati conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012.



Numero di emettitori di entità ridotta che utilizzano lo strumento SET per determinare il consumo di carburante

 

Numero di emettitori di entità ridotta la cui comunicazione delle emissioni si basa sullo strumento SET ed è elaborata avvalendosi del meccanismo di sostegno dell’ETS UE, indipendentemente dagli input dell’operatore aereo

 

Numero di operatori aerei che utilizzano un metodo alternativo per determinare le emissioni dei voli mancanti

 

Numero di operatori aerei che utilizzano lo strumento di cui all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012, per determinare le emissioni dei voli mancanti

 

5.25. Nella tabella in appresso, indicare il numero di operatori aerei che erano tenuti a presentare una comunicazione sui miglioramenti e l’hanno effettivamente presentata in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012. Le informazioni richieste nella tabella in appresso si riferiscono al periodo di riferimento precedente.



Numero di operatori aerei tenuti a presentare una relazione sui miglioramenti

Numero di operatori arerei che ha effettivamente presentato una relazione sui miglioramenti

 
 

5.26. Il vostro Stato membro ha autorizzato l’uso di piani di monitoraggio semplificati, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No.

In caso affermativo, specificare nella tabella in appresso che tipo di valutazione dei rischi è stata effettuata e su quali principi si è basata



Tipo di valutazione dei rischi (1)

Principi generali della valutazione dei rischi

 
 

(1)   Selezionare: valutazione dei rischi effettuata dall’autorità competente o valutazione dei rischi effettuata dall’operatore aereo.

5.27. Sono state utilizzate modalità innovative per semplificare la messa in conformità per gli emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare per singola voce nella tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.



Modalità innovative utilizzate per semplificare la messa in conformità

Sì/No

Orientamenti specifici ed esempi specifici

 

Workshop specificamente concepiti per emettitori di entità ridotta

 

Modello semplificato per piani di monitoraggio

 

Altro, precisare:

6.    Disposizioni in materia di verifica

6.A    Aspetti generali

6.1. Indicare nella tabella in appresso il numero di verificatori accreditati per un particolare ambito di accreditamento di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 600/2012. Se gli Stati membri hanno autorizzato la certificazione di verificatori che sono persone fisiche a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2012, indicare anche il numero di verificatori che sono persone fisiche certificate per un determinato ambito di certificazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 600/2012.



Ambito di accreditamento o certificazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 600/2012

Numero di verificatori accreditati nel vostro Stato membro

Numero di verificatori certificati nel vostro Stato membro

 
 
 

6.2. Nella tabella in appresso fornire informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento (UE) n. 600/2012



Informazioni sull’applicazione delle prescrizioni per lo scambio di informazioni di cui al capo VI del regolamento (UE) n. 600/2012

Numero di verificatori accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro

Per gli impianti

Per l’aviazione

 
 

Numero di verificatori certificati da un’autorità nazionale di certificazione in un altro Stato membro che hanno effettuato verifiche nel vostro Stato membro (se pertinente)

Per gli impianti

Per l’aviazione

 
 

Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori accreditati dal vostro Stato membro

Sospensione

Revoca dell’accredita-mento

Riduzione dell’am-bito

 
 
 

Numero di misure amministrative adottate nei confronti di verificatori certificati dal vostro Stato membro (se del caso)

Sospensione

Revoca dell’accredita-mento

Riduzione dell’am-bito

 
 
 

Numero di volte in cui l’organismo nazionale di accreditamento nel vostro Stato membro ha chiesto all’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro di effettuare attività di vigilanza per suo conto ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2012,

 

Numero di reclami pervenuti sui verificatori accreditati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti

Numero di reclami presentati

Numero di reclami risolti

 
 

Numero di reclami pervenuti sui verificatori certificati dal vostro Stato membro e numero di reclami risolti

Numero di reclami presentati

Numero di reclami risolti

 
 

Numero di casi di mancata conformità dei verificatori notificati nell’ambito dello scambio di informazioni e numero di casi risolti

Numero di casi di mancata conformità

Numero di casi di mancata conformità risolti

 
 

6.B    Impianti

6.3. Per quali impianti l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.



Codice identificativo dell’impianto (1)

Emissioni annue totali dell’impianto

[t CO2(e)]

Motivo per effettuare una stima prudenziale (2)

Percentuale delle emissioni dell’impianto, secondo una stima prudenziale,

Metodo utilizzato per una stima prudenziale delle emissioni

Ulteriori misure adottate o proposte (3)

 
 
 
 
 
 

(1)   Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(2)   Precisare: mancata presentazione entro il 31 marzo delle relazione sulle emissioni, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa di limiti dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 600/2012, mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2012, la relazione sulle emissioni è stata respinta in quanto non linea con il regolamento (UE) n. 601/2012, o la comunicazione sulle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento (UE) n. 600/2012.

(3)   Indicare quali delle azioni seguenti è stata realizzata o proposta: invio di richiamo o notifica ufficiale circa l’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito dell’operatore; imposizione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.

6.4. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti o irregolarità che non hanno dato luogo ad una conclusione negativa del parere della verifica, casi di mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, si prega di fornire informazioni nella tabella seguente:



Principale attività dell’allegato I

Tipo di problema riscontrato (1)

Numero di impianti

Principali ragioni del problema riscontrato (in generale) (2)

Percentuali delle comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato ad una stima prudenziale delle emissioni da parte dell’autorità competente

 
 
 
 
 

(1)   Specificare: inesattezze non rilevanti, mancate conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere delle verifica, mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(2)   Occorre fornire solo informazioni di elevato livello sulle ragioni principali. Non è necessaria la descrizione di ogni singola inesattezza, mancata conformità o raccomandazione.

6.5. L’autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando la seguente tabella:



Controlli sulle relazioni di verifica verificate

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni controllate per verificarne la completezza e la coerenza interna.

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni verificate per accertarne la coerenza con il piano di monitoraggio

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con i dati di assegnazione

%

 

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni che sono state oggetto di un controllo incrociato con altri dati

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni su eventuali controlli incrociati con altri dati

%

 

Percentuale delle comunicazioni sulle emissioni che sono state analizzate in dettaglio

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni soggette ad analisi dettagliata (1)

%

 

Numero d'ispezioni di impianti effettuate nell’ambito di visite in loco da parte dell’autorità competente

 
 

Numero di comunicazioni sulle emissioni verificate che sono state rifiutate a causa della mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012

 
 

Numero di comunicazioni delle emissioni verificate che sono state respinte per altri motivi

Si prega di indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni

 
 

Azioni intraprese a seguito del respingimento di comunicazioni delle emissioni verificate

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle comunicazioni delle emissioni verificate

 

(1)   Selezionare: valutazione dei rischi, % d'impianti, tutti gli impianti di categoria C, selezione casuale, o altro (specificare)

6.6. Si è soprasseduto a visite in loco di impianti che emettono più di 25 000 tonnellate di CO2(e) l’anno? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella che segue il numero di impianti per i quali si è rinunciato ad una visita in loco in una condizione particolare. Se necessario aggiungere altre righe.



Condizioni per la rinuncia alla visita in loco (1)

Principale attività dell’allegato I

Numero d'impianti

 
 
 

(1)   Si prega di selezionare le condizioni come indicato nella nota esplicativa II.5 della Commissione «Visite in loco concernenti gli impianti», sezione 3: Condizione I, Condizione II, Condizione III o Condizione IV

Si è soprasseduto a visite in loco di impianti a basse emissioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella in appresso il numero di impianti per i quali si è rinunciato alla visita in loco.



Numero totale di visite in loco cui si è rinunciato per gli impianti a basse emissioni

 

6.C    Operatori aerei

6.7. Per quali gli operatori aerei l’autorità competente ha effettuato una stima prudenziale delle emissioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario, aggiungere altre righe.



Codice identificativo dell’operatore aereo (1)

Emissioni annue totali dell’operatore aereo

[t CO2 (e)]

Motivo per effettuare una stima prudenziale (2)

Percentuale delle emissioni dell’operatore aereo secondo una stima prudenziale

Metodo utilizzato per una stima prudenziale delle emissioni

Ulteriori interventi effettuati o proposti (3)

 
 
 
 
 
 

(1)   Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

(2)   Selezionare: mancata trasmissione della comunicazione sulle emissioni entro il 31o marzo, mancata convalida a causa di inesattezze rilevanti, mancata convalida a causa delle limitazione dell’ambito di applicazione (articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2012), mancata convalida a causa dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2012, la comunicazione sulle emissioni è stata respinta perché non in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012, la comunicazione delle emissioni non è stata verificata a norma del regolamento (UE) n. 600/2012.

(3)   Indicare quali delle azioni seguenti è stata realizzata o proposta: invio di richiamo o notifica ufficiale circa l’imposizione di sanzioni, blocco del conto di deposito dell’operatore; imposizione di ammende o altro (specificare). È possibile combinare più azioni.

6.8. Alcune relazioni di verifica contenevano inesattezze non rilevanti o irregolarità che non hanno dato luogo ad una conclusione negativa del parere della verifica, casi di mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento? Sì/No

In caso affermativo, si prega di fornire, nelle tabelle qui di seguito, informazioni sulle emissioni e sui dati relativi alle tonnellate-chilometro, rispettivamente.



Tabella per i dati relativi alle comunicazioni sulle emissioni

Tipo di problema riscontrato (1)

Nome degli operatori aerei

Motivi principali del problema o dei problemi riscontrati (in generale) (2)

Percentuale delle comunicazioni delle emissioni verificate che hanno portato alla stima prudenziale delle emissioni da parte dell’autorità competente

 
 
 
 

(1)   Specificare: inesattezze non rilevanti, mancate conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere delle verifica, mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(2)   Occorre fornire solo le informazioni più rilevanti sui motivi principali Non è necessaria la descrizione di ogni singola inesattezza, mancata conformità o raccomandazione.



Tabella per i dati relativi alle comunicazioni delle tonnellate-chilometro

Tipo di problema riscontrato (1)

Numero di operatori aerei

Principali ragioni del problema rilevato (in generale) (2)

 
 
 

(1)   Specificare: inesattezze non rilevanti, mancate conformità che non hanno dato luogo ad una dichiarazione negativa relativa al parere delle verifica, mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 o raccomandazioni ai fini del miglioramento.

(2)   Occorre fornire solo le informazioni più rilevanti sui motivi principali Non è necessaria la descrizione di ogni singola inesattezza, mancata conformità o raccomandazione.

6.9. L’autorità competente ha svolto controlli sulle comunicazioni sulle emissioni verificate? Sì/No

In caso affermativo, specificare quali controlli sono stati effettuati utilizzando le tabelle qui di seguito per le emissioni e i dati relativi alle tonnellate-chilometro, rispettivamente.



Tabella per i dati relativi alle comunicazioni sulle emissioni

Controlli delle relazioni sulle emissioni verificate

Quota delle comunicazioni sulle emissioni di cui sono state verificate la completezza e la coerenza interna

%

 

Quota di comunicazioni delle emissioni esaminate per verificarne la coerenza con il piano di monitoraggio

%

 

Quota di comunicazioni delle emissioni per le quali è stata effettuata una verifica incrociata con altri dati

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni su eventuali controlli incrociati con altri dati 42

%

 

Quota delle comunicazioni delle emissioni che sono state analizzate in dettaglio

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le comunicazioni delle emissioni destinate ad analisi dettagliata (1)

%

 

Numero di ispezioni effettuate sugli operatori aerei

 
 

Numero di relazioni sulle emissioni verificate respinte per via della mancata conformità con il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

 
 

Numero di relazioni sulle emissioni verificate respinte per altri motivi

Si prega di indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni delle emissioni

 
 

Provvedimenti presi a seguito del respingimento di relazioni sulle emissioni verificate

 

Altre azioni intraprese a seguito di controlli sulle relazioni emissioni verificate

 

(1)   Selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, tutti gli operatori aerei di ampie dimensioni, selezione casuale o altro (specificare)



Tabella per i dati relativi alle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro

Controlli sulle comunicazioni delle tonnellate-chilometro

Percentuale delle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro per le quali è stata verificata la completezza e la coerenza interna

%

 

Percentuale delle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro per le quali si è verificata la coerenza con il piano di monitoraggio

%

 

Percentuale delle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro per le quali si è si! effettuata una verifica incrociata con altri dati

Si prega di fornire nella terza colonna informazioni su eventuali controlli incrociati con altri dati

%

 

Percentuale delle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro che sono state analizzate in dettaglio

Si prega di fornire informazioni sui criteri utilizzati per scegliere le comunicazioni sulle tonnellate-chilometri destinate ad analisi dettagliata (1)

%

 

Numero d'ispezioni effettuate sugli operatori aerei

 
 

Numero di relazioni verificate tonnellata chilometro respinti a causa delle non conformità del regolamento (UE) n. 601/2012

 
 

Numero di comunicazioni tonnellate-chilometro verificate respinte per altri motivi

Si prega di indicare nella terza colonna i motivi per cui sono state respinte le comunicazioni sulle tonnellate-chilometro

 
 

Azioni adottate a seguito di controlli sulle comunicazioni sulle tonnellate-chilometro verificate

 

(1)   Selezionare: valutazione dei rischi, % di operatori aerei, operatori aerei di grandi dimensioni, selezione casuale o altro (specificare)

6.10. Si è soprasseduto a visite in loco di emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012 ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella in appresso il numero di emettitori di entità ridotta si è rinunciato alla visita in loco.



Numero totale di visite in loco per gli emettitori di entità ridotta cui si è rinunciato.

 

7.    Registri

7.1. Allegare una copia dei termini e delle condizioni specifiche del vostro Stato membro che richieste per essere firmata da parte dei titolari dei conti.

7.2. Nei casi in cui è stato chiuso un conto del registro perché non c’era alcuna ragionevole possibilità che un impianto o un operatore aereo restituissero quote aggiuntive, illustrare il motivo di tale situazione e indicare il numero di quote ancora dovute. Se necessario aggiungere altre righe.



Codice identificativo dell’impianto/del gestore (1)

Nome del gestore

Nome dell’impianto

Numero di quote ancora dovute

Motivo dell’assenza di ragionevoli possibilità

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

7.3. In quante occasioni durante l’anno di riferimento gli operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di affidare un mandato a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione ( 10 ) ? Si prega di precisare il numero di occasioni.



Numero di occasioni in cui ci si è avvalsi della possibilità di affidare un mandato nel corso del periodo di comunicazione

 

Quali operatori aerei si sono avvalsi della possibilità di affidare un mandato nel corso del periodo di riferimento a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 389/2013 ? Fornire le informazioni utilizzando la tabella di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.



Codice identificativo dell’operatore aereo (1)

Nome dell’operatore aereo

 
 

(1)   Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

8.    Assegnazione

8.1. Nella tabella qui sotto, specificare il numero di modifiche intervenute negli impianti e la loro assegnazione dall’inizio del terzo periodo di scambio e nel corso del periodo di comunicazione.



 

Nel corso del periodo di comunicazione

Dall’inizio del terzo periodo di scambio

Motivo della modifica dell’assegnazione

Numero di modifiche nel corso del periodo comunicazione

Quantitativo di quote di emissioni corrispondente a tutte le modifiche nel corso del periodo di riferimento

Numero di modifiche dall’inizio del terzo periodo di scambio

Quantitativo di quote di emissioni corrispondente a tutte le modifiche apportate dall’inizio del terzo periodo di scambio

Assegnazione ai nuovi impianti o nuovi sottoimpianti di cui all’articolo 19 della decisione n. 2011/278/UE della Commissione (GU L 130, del 17.5.2011, pag. 1)

 
 
 
 

Ampliamenti sostanziali della capacità di cui all’articolo 20 della decisione n. 2011/278/UE

 
 
 
 

Cessazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a), a d), della decisione n. 2011/278/UE

 
 
 
 

Cessazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), della decisione n. 2011/278/UE

 
 
 
 

Riduzioni sostanziali della capacità di cui all’articolo 21 della decisione n. 2011/278/UE

 
 
 
 

Cessazione parziale di cui all’articolo 23 della decisione n. 2011/278/UE

 
 
 
 

8.2. Sono state notificate all’autorità competente tutte le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto, di cui all’articolo 24 della decisione n. 2011/278/UE ? Sì/No

In caso affermativo, si prega di specificare nella tabella seguente quanti impianti sono interessati e come sono state individuate queste modifiche.



Numero d'impianti che non hanno notificato modifiche previste o effettive

In che modo sono state individuate le modifiche previste o effettive

 
 

8.3. Avete applicato l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso il numero totale di quote di emissioni rilasciate e il valore totale degli investimenti effettuati a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE nel periodo di riferimento?



 

Nel periodo di comunicazione

Numero totale di quote di emissioni rilasciate ai sensi dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE

 

Valore totale degli investimenti a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE

 

9.    Utilizzo delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) e delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) nel sistema comunitario

Rispondere alla domanda 9.1 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

9.1. Quali misure sono state adottate, prima di notificare l’approvazione di un progetto, per garantire che, durante lo sviluppo di progetti per la produzione di energia idroelettrica con una capacità di generazione superiore a 20 MW, siano rispettati i criteri e le linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione definitiva del 2000 della World Commission on Dams (WCD)? Si prega di rispondere utilizzando la tabella in appresso. Se necessario aggiungere altre righe.



Misure adottate per garantire siano rispettati i criteri e le linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale della Commissione mondiale sulle dighe, sono state rispettate

Sì/No

Osservazioni

I partecipanti ai progetti sono giuridicamente vincolati a rispettare i criteri e le linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione del novembre 2000 della Commissione mondiale sulle dighe «Dighe e sviluppo: un nuovo quadro per il processo decisionale»

 
 

È stato verificato il rispetto dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione del novembre 2000 della Commissione mondiale sulle dighe «Dighe e sviluppo: un nuovo quadro per il processo decisionale». In caso affermativo, indicare l’autorità responsabile, ad esempio l’autorità competente o l’autorità nazionale designata (AND) utilizzando la colonna «Osservazioni»

 
 

Nell’approvare progetti relativi alla produzione di energia idroelettrica con una capacità di generazione superiore a 20 MW, l’AND o un’altra autorità pertinente è tenuta a rispettare una serie di orientamenti armonizzati relativi all’applicazione dell’articolo 11 ter, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, concordati dagli Stati membri in seno al comitato sui cambiamenti climatici

 
 

I promotori dei progetti sono tenuti a trasmettere una convalidato articolo 11 ter, paragrafo 6, a presentare una relazione di conformità in linea con gli orientamenti armonizzati. In caso affermativo, fornire i documenti o link pertinenti nella colonna Osservazioni

 
 

Entità diverse dalle entità operative designate sono altresì autorizzate ad effettuare una convalida della relazione di conformità di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 6. In caso affermativo, si prega di specificare, nella colonna «Osservazioni» chi sono queste entità.

 
 

Le attività di progetto sono approvate in conformità alle linee guida armonizzate. In caso affermativo, specificare, utilizzando la colonna «Osservazioni», il numero di attività di progetto approvate.

 
 

Il pubblico in generale ha accesso alle informazioni sulle attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica approvate nel vostro Stato membro, conformemente all’articolo 11 ter, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso affermativo, si prega di fornire nella colonna «Osservazioni» informazioni su tale accesso, ivi compresi, se disponibili, dei link.

 
 

Altro, specificare:

 
 

10.    Canoni e diritti

Rispondere alle domande 10.1, 10.2 e 10.3 solo nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

10.A    Impianti

10.1. Sono imposti canoni agli operatori? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso i dettagli relativamente ai canoni applicati per il rilascio e l’aggiornamento delle autorizzazioni e per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio.



Giustificazione del canone/descrizione

Importo in euro

Rilascio dell’autorizzazione/approvazione del piano di monitoraggio

 

Aggiornamento dell’autorizzazione

 

Trasferimento dell’autorizzazione

 

Rinuncia all’autorizzazione

 

Domanda relativa alla riserva per i nuovi entranti

 

Altro, specificare:

 

In caso affermativo, si prega di fornire i dettagli per i canoni annui di gestione, secondo la seguente tabella.



Giustificazione del canone/descrizione

Importo in euro

Canone annuo di gestione

 

Altro, specificare

 

10.B    Operatori aerei

10.2. Gli operatori aerei devono sostenere dei costi? Sì/No

In caso affermativo, fornire nella tabella in appresso i dettagli relativamente ai canoni applicati per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di monitoraggio



Giustificazione del canone/descrizione

Importo in euro

Approvazione del piano di monitoraggio per le emissioni

 

Approvazione della modifica del piano di monitoraggio per le emissioni

 

Approvazione del piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro

 

Approvazione della modifica al piano di monitoraggio per i dati relativi alle tonnellate-chilometro

 

Trasferimento del piano di monitoraggio

 

Rinuncia al piano di monitoraggio

 

Altro, specificare

 

In caso affermativo, si prega di fornire i dettagli per i canoni annui, secondo la seguente tabella.



Motivo del canone/descrizione

Importo in euro

Canone annuo

 

Altro, specificare

 

10.C    Impianti e operatori aerei

10.3. Nelle tabelle in appresso specificare i canoni una tantum e annui imposti ai gestori e agli operatori aerei in relazione alla contabilità del registro



Tabella per i canoni una tantum

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro

 
 
 
 



Tabella per i canoni annui

Motivo del canone/descrizione

Importo in euro

 
 
 
 

11.    Aspetti relativi alla conformità alla direttiva ETS

11.A    Impianti

Rispondere alle domande 11.1 e 11.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

11.1. Nella tabella qui sotto, si prega di specificare quali misure sono state adottate per garantire che i gestori si conformino all’autorizzazione e al regolamento (UE) n. 601/2012 e con il regolamento (UE) n. 600/2012. Se necessario aggiungere altre righe.



Misure adottate per garantire il rispetto delle norme

Sì/No

Controlli casuali e verifiche dell’attuazione e della conformità degli impianti con il piano di monitoraggio e i regolamenti (UE) n. 601/2012 e (UE) n. 600/2012

 

Riunioni periodiche con l’industria e/o i verificatori

 

Garantire che la vendita delle quote di emissioni sia vietata in caso di irregolarità

 

Pubblicare i nomi dei gestori che non sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012

 

Altro, specificare:

11.2. Nella tabella che segue, si prega di indicare le sanzioni per le infrazioni del regolamento (UE) n. 601/2012, del regolamento (UE) n. 600/2012 e della legislazione nazionale, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Se necessario aggiungere altre righe.



Tipo di infrazione

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

Esercizio senza autorizzazione

 
 
 
 
 

Inosservanza delle condizioni per la concessione dell’autorizzazione

 
 
 
 
 

Mancata predisposizione di un piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente

 
 
 
 
 

Mancata presentazione di documenti giustificativi a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Mancata predisposizione del piano o dei piani di campionamento obbligatori approvati dall’autorità competente

 
 
 
 
 

Mancato rispetto dell’obbligo di monitoraggio conformemente al piano di monitoraggio approvato e al regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

L’assicurazione della qualità delle apparecchiature di misurazione non è in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Mancata attuazione delle procedure previste dal regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Mancata notifica delle modifiche al piano di monitoraggio e mancato aggiornamento del piano di monitoraggio a norma degli articoli da 14 a 16 del regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Mancata presentazione in tempo utile di una relazione sulle emissioni verificate

 
 
 
 
 

Mancata trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti, in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Mancata comunicazione al verificatore di informazioni a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 600/2012

 
 
 
 
 

È stato riscontrato che la relazione sulle emissioni verificate non è in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

La mancata notifica di modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 24 della decisione n. 2011/278/UE

 
 
 
 
 

Altro, specificare

 
 
 
 
 

11.3. Nella tabella in appresso, si prega di specificare le infrazioni avvenute e le sanzioni applicate durante il periodo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Se necessario aggiungere altre righe.



Tipo di infrazione

Sanzioni effettivamente irrogate

Vi sono in corso procedimenti relativi all’imposi-zione della sanzione?

Sì/No

La sanzione è stata applicata?

Sì/No

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Il tipo d'infrazione dovrebbero essere selezionato dall’elenco riportato alla domanda 11.2. Ogni sanzione imposta deve essere indicata in una riga diversa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4. Nella tabella che segue, indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni sulle emissioni in eccesso durante il periodo di comunicazione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.



Codice identificativo dell’impianto (1)

Nome del gestore

 
 

(1)   Codice identificativo dell’impianto riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

11.B    Operatori aerei

Rispondere alle domande 11.5, 11.6 e 11.9 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

11.5. Nella tabella in appresso, si prega di specificare quali misure sono state prese per garantire che gli operatori aerei si conformino al regolamento (UE) n. 601/2012 e al regolamento (UE) n. 600/2012. Se necessario aggiungere altre righe.



Misure adottate

Sì/No

Controlli casuali e verifiche dell’attuazione e del rispetto da parte degli operatori aerei del piano di monitoraggio e dei regolamenti (UE) n. 601/2012 e n. 600/2012

 

Riunioni periodiche con gli operatori aerei e/o i verificatori

 

Garantire che la vendita delle quote di emissioni sia vietata in caso di irregolarità

 

Pubblicazione dei nomi degli operatori aerei che non rispettano le disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012

 

Altro, specificare:

11.6. Nella tabella che segue, si prega di indicare le sanzioni per le infrazioni del regolamento (UE) n. 601/2012, del regolamento (UE) n. 600/2012 e della legislazione nazionale, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Se necessario aggiungere altre righe.



Tipo d'infrazione

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

Mancata predisposizione del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente

 
 
 
 
 

Mancata presentazione di documenti giustificativi a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Inadempimento all’obbligo di controllo in conformità con il piano di monitoraggio approvato e con il regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Mancata attuazione delle procedure richieste dal regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Mancata notifica delle modifiche al piano di monitoraggio e mancato aggiornamento del piano di monitoraggio a norma degli articoli da 14 a 16 del regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Mancata rettifica di discrepanze nella completezza dei voli comunicata

 
 
 
 
 

Mancata presentazione in tempo utile di una comunicazione sulle emissioni verificate

 
 
 
 
 

Mancata trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti, in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

La mancata comunicazione al verificatore di informazioni a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 600/2012

 
 
 
 
 

È stato riscontrato che la comunicazione sulle emissioni verificate non è in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

È stato riscontrato che la comunicazione sulle tonnellate-chilometro verificata non è in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012

 
 
 
 
 

Altro, specificare:

 
 
 
 
 

11.7. Nella tabella qui sotto, si prega di specificare le infrazioni commesse e le sanzioni applicate durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Se necessario aggiungere altre righe.



Tipo d'infrazione

Sanzioni effettivamente irrogate

Vi sono in corso procedimenti relativi all’imposizio-ne della sanzione?

Sì/No

La sanzione è stata eseguita?

Sì/No

Ammende in euro

Reclusione in mesi

Altro

I tipi d'infrazione dovrebbero essere selezionati dall’elenco di cui alla domanda 11.6. Ciascuna sanzione inflitta deve essere indicata in una riga diversa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.8. Nella tabella che segue, indicare i nominativi degli operatori aerei ai quali sono state inflitte ammende per emissioni in eccesso durante il periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.



Codice identificativo dell’operatore aereo (1)

Nome dell’operatore aereo

 
 

(1)   Codice identificativo dell’operatore aereo riconosciuto in conformità del regolamento (UE) n. 389/2013.

11.9. Quali misure dovrebbero essere prese nel vostro Stato membro prima che questi richieda alla Commissione un divieto operativo conformemente all’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2003/87/CE? Si prega di specificare qui di seguito i tipi di misure.

12.    Natura giuridica delle quote di emissione e trattamento fiscale

Rispondere alle domande 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

12.1. Qual è la natura giuridica di una quota di emissione nel vostro Stato membro?

12.2. Qual è il trattamento contabile delle quote di emissioni nella relazione finanziaria annuale delle società secondo le norme contabili dello Stato membro?

12.3. Si applica l’IVA sul rilascio di quote di emissione? Sì/No

Si applica l’IVA sulle transazioni relative a quote di emissioni sul mercato secondario? Sì/No

Il vostro Stato membro applica il meccanismo di inversione contabile sulle transazioni nazionali che riguardano quote di emissione? Sì/No

12.4. Le quote di emissione sono soggette a tassazione? Sì/No

In caso affermativo, si prega di indicare nella tabella in appresso il tipo di tassa e le aliquote fiscali applicabili. Se necessario aggiungere altre righe.



Tipo di tassa

Aliquota fiscale applicata

 
 
 
 

13.    Frodi

Rispondere alle domande 13.1 e 13.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2014 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

13.1. Nella tabella qui sotto, si prega di specificare quali sono le disposizioni in vigore per quanto riguarda le attività fraudolente connesse all’assegnazione a titolo gratuito di quote.



Disposizioni riguardanti le attività fraudolente

Dettagli sulle disposizioni e le procedure della legislazione nazionale

Quali disposizioni sono state eventualmente predisposte per gli operatori, gli operatori aerei o terzi per segnalare attività potenzialmente fraudolente riguardanti l’assegnazione a titolo gratuito di quote?

 

Quali sono le disposizioni in vigore per indagare sulla segnalazioni di attività potenzialmente fraudolente per quanto riguarda l’assegnazione gratuita di quote?

 

Quali sono i meccanismi predisposti per perseguire le attività fraudolente connesse all’assegnazione gratuita delle quote?

 

Qualora si decida di perseguire queste attività fraudolente quali sono le sanzioni massime? Si prega di descrivere le multe e le pene detentive.

 

13.2. Nella tabella in appresso, specificare gli eventuali meccanismi predisposti affinché le autorità competenti coinvolte nell’attuazione del sistema ETS dell’UE siano informate sulle attività fraudolente.



Meccanismi riguardanti la comunicazione di attività fraudolente all’autorità competente

Dettagli dei meccanismi e delle procedure

Quali sono gli eventuali meccanismi predisposti per informare l’autorità competente delle indagini svolte su attività fraudolente?

 

Quali sono gli eventuali meccanismi predisposti per informare l’autorità competente dei casi di attività fraudolente portati in tribunale?

 

Quali sono gli eventuali meccanismi predisposti per informare l’autorità competente di cause giudiziarie su attività fraudolente risolte in via extragiudiziale?

 

Quali sono gli eventuali meccanismi predisposti per informare l’autorità competente del verdetto delle cause relative ad attività fraudolente?

 

13.3. Nella tabella che segue, si prega di indicare le seguenti informazioni sulle attività fraudolente nella misura in cui sono note all’autorità competente coinvolta nell’attuazione del sistema di scambio delle quote (ETS UE) nel vostro Stato membro:

 il numero di indagini effettuate nel periodo di riferimento (comprese quelle in corso);

 il numero di casi portati in tribunale nel periodo di riferimento;

 il numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e il numero di casi che hanno portato ad un’assoluzione nel periodo di riferimento; e

 il numero di casi nel periodo di riferimento che hanno portato ad una condanna in quanto è stata riscontrata un’attività fraudolenta.



Informazioni riguardanti le attività fraudolente

Numero

Tipo di frode o di attività fraudolenta

Numero di indagini eseguite

 
 

Numero di casi portati in tribunale

 
 

Numero di casi risolti per via extragiudiziale senza condanna e numero di casi terminati con un’assoluzione

 
 

Numero di casi che hanno portato ad una condanna per attività fraudolenta

 
 

14.    Altre osservazioni

14.1. Nella tabella che segue, si prega di inserire dettagli su eventuali altre questioni che destano preoccupazione nel vostro Stato membro, o qualsiasi altra informazione pertinente che desideriate comunicare.



Sezione

Altre informazioni o questioni che destano preoccupazione

Aspetti generali

 

Sezione 2

 

Sezione 3

 

Sezione 4

 

Sezione 5

 

Sezione 6

 

Sezione 7

 

Sezione 8

 

Sezione 9

 

Sezione 10

 

Sezione 11

 

Sezione 12

 

Sezione 13

 

14.2. Avete risposto tutte le domande puntuali del questionario e aggiornato le risposte a tali domande se del caso? Sì/No

In caso di risposta negativa, si prega di ritornare alla domanda in questione.



( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

( 2 ) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 3 ) GU L 59 del 26.2.2004, pag. 1.

( 4 ) GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

( 5 ) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

( 6 ) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

( 7 ) GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1.

( 8 ) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

( 9 ) Le fonti di emissione che emettono oltre 5 000 tonnellate di CO 2(e)all’anno o che contribuiscono a oltre il 10 % del totale delle emissioni annue dell’impianto, a seconda di quale è più elevato in termini di emissioni assolute.

( 10 ) GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1.

Top