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Document 02004R1453-20181108

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1453/2018-11-08

    02004R1453 — IT — 08.11.2018 — 004.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 16 agosto 2004

    concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 269 dell'17.8.2004, pag. 3)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1399 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2015

      L 217

    1

    18.8.2015

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/447 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2017

      L 69

    18

    15.3.2017

    ►M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1145 DELLA COMMISSIONE del 8 giugno 2017

      L 166

    1

    29.6.2017

    ►M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1566 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2018

      L 262

    27

    19.10.2018




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 16 agosto 2004

    concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    L’impiego come additivi nell’alimentazione animale dei preparati appartenenti ai gruppi «Microrganismi» ed «Enzimi» di cui agli allegati I e II è autorizzato a tempo indeterminato, alle condizioni ivi specificate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M2 —————

    ▼B




    ALLEGATO II



    N. CE

    Additivo

    Denominazione chimica, descrizione

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    Unità d'attività/kg di alimento completo

    Enzimi

    ▼M3 —————

    ▼M4 —————

    ▼B

    E 1613

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

    Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) con un'attività minima di:

    Polvere

    70 000 IFP (1)/g

    Liquido

    7 000 IFP/ml

    Polli da ingrasso

    1 050 IFP

    1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.  Dose raccomandata per kg di mangime completo:

    1 400 IFP.

    3.  Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti, ad esempio, oltre il 40 % di frumento.

    A tempo indeterminato

    (1)   1 IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.

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