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Document 02004R1277-20040713

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1277/2004 della Commissione del 12 luglio 2004 recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1277/2004-07-13

    2004R1277 — IT — 13.07.2004 — 000.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 12 luglio 2004

    recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    (GU L 241, 13.7.2004, p.12)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 353, 27.11.2004, pag. 23  (1277/04)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 12 luglio 2004

    recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 6 luglio 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

    (3)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

    1) Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

    a) Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan

    b) Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

    c) Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca; Bangladesh.

    d) Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia.

    e) Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi.

    2) La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche».

    a) Aqeel ►C1  Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Data di nascita: 29 aprile 1949.

    b) Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Regione V (Ogaden), Etiopia. Altre informazioni: membro del sottoclan Reer-Abdille, che fa parte del clan Ogaden.



    ( 1 ) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2004 della Commissione (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 24).

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