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Document 02004R0811-20110101

Text consolidat: Regolamento (CE) n . 811/2004 del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/811/2011-01-01

2004R0811 — IT — 01.01.2011 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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REGOLAMENTO (CE) N. 811/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale

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(GU L 150, 30.4.2004, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2009

  L 343

1

22.12.2009


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 185, 24.5.2004, pag. 1  (811/2004)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 811/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di nasello settentrionale delle acque comunitarie ha subito, a seguito dei livelli di mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter comprometterne la ricostituzione mediante la riproduzione. Esso rischia quindi l'esaurimento.

(2)

Lo stock di cui trattasi è localizzato nel Kattegat, nello Skagerrak, nel Mare del Nord, nella Manica, nelle acque della Scozia occidentale e intorno all'Irlanda e nel golfo di Biscaglia.

(3)

È necessario adottare provvedimenti per l'attuazione di un piano pluriennale finalizzato alla ricostituzione di questo stock.

(4)

Si prevede che per la ricostituzione di questo stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni.

(5)

Si considera che l'obiettivo del piano è conseguito per questo stock quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.

(6)

Per poter conseguire questo obiettivo, il tasso di mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare.

(7)

Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) dello stock in questione.

(8)

Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, il Consiglio dovrebbe decidere le misure da attuare successivamente, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ( 2 ).

(9)

Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ( 3 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento istituisce un piano di ricostituzione dello stock di nasello settentrionale situato nelle divisioni CIEM III a, sottozona CIEM IV, divisioni CIEM V b (acque comunitarie), VI a (acque comunitarie), sottozona CIEM VII e divisioni CIEM VIII a, b, d ed e («lo stock di nasello settentrionale»).

Articolo 2

Obiettivo del piano di ricostituzione

L'obiettivo del piano di ricostituzione di cui all'articolo 1 è portare i quantitativi di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale a valori pari o superiori a 140 000 tonnellate.

Articolo 3

Conseguimento dei livelli

Qualora la Commissione constati, in base al parere del CIEM e in seguito all'accordo su tale parere in seno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per lo stock di nasello settentrionale è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire il piano di ricostituzione con un piano di gestione dello stock, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) 2371/2002.

Articolo 4

Fissazione dei TAC

Un TAC per lo stock di nasello settentrionale è fissato a norma dell'articolo 5 qualora il CSTEP ritenga, in base alla relazione più recente del CIEM, che i quantitativi di pesci adulti siano pari o superiori a 100 000 tonnellate.

Articolo 5

Procedura della fissazione dei TAC

1.  Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per l'anno successivo relativamente allo stock di nasello settentrionale.

2.  Per il 2004 il TAC è fissato a un livello corrispondente a una mortalità per pesca pari a 0,25, ossia il 4 % in meno della mortalità per pesca dello status quo. Per gli anni successivi del piano di ricostituzione il TAC non supera un livello di catture che, secondo valutazioni scientifiche del CSTEP in base alle relazioni più recenti del CIEM, corrisponderà ad una mortalità per pesca pari a 0,25.

3.  Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa condurre nell'anno di applicazione a una diminuzione della biomassa degli stock di riproduzione.

4.  Ove si preveda che la fissazione del TAC per un determinato anno a norma del paragrafo 2 dia come risultato, alla fine di quell'anno, un quantitativo di pesci adulti superiore al livello da conseguire indicato nell'articolo 2, la Commissione effettuerà una revisione del piano di ricostituzione e proporrà gli adeguamenti necessari sulla base delle più recenti valutazioni scientifiche. Siffatta revisione sarà in ogni caso effettuata entro tre anni dall'adozione del presente regolamento al fine di assicurare che siano conseguiti gli obiettivi del piano di ricostituzione.

5.  Ad eccezione del primo anno di applicazione del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:

a) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % il TAC di quell'anno; o

b) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC per un determinato anno inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % al TAC di quell'anno.

Articolo 6

Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali

Se il quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore a 100 000 tonnellate, si applicano le seguenti norme:

a) si applica l'articolo 5 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale tale da raggiungere o superare il quantitativo di 100 000 tonnellate;

b) qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 5 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti dello stock di nasello settentrionale tale da raggiungere o superare il quantitativo di 100 000 tonnellate, il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata su proposta della Commissione in merito a un TAC per l'anno successivo che sia inferiore al TAC derivante dall'applicazione del metodo descritto nell'articolo 5.

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▼C1

Articolo 9

Porti designati

1.  Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di nasello settentrionale nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

2.  Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di nasello settentrionale superiori a due tonnellate.

3.  Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 giugno 2004, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza per detti porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di nasello settentrionale di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

▼M1 —————

▼C1

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Parere reso l'11 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

( 3 ) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

Sus