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Document 02004R0314-20190220

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/314/2019-02-20

02004R0314 — IT — 20.02.2019 — 022.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2004

relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

(GU L 055 dell'24.2.2004, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2004 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2004

  L 273

12

21.8.2004

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 898/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2005

  L 153

9

16.6.2005

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2005 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 2005

  L 201

40

2.8.2005

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2005

  L 216

6

20.8.2005

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M6

REGOLAMENTO (CE) N. 236/2007 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2007

  L 66

14

6.3.2007

 M7

REGOLAMENTO (CE) N. 412/2007 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2007

  L 101

6

18.4.2007

 M8

REGOLAMENTO (CE) N. 777/2007 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2007

  L 173

3

3.7.2007

 M9

REGOLAMENTO (CE) N. 702/2008 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2008

  L 195

19

24.7.2008

 M10

REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2008

  L 331

11

10.12.2008

 M11

REGOLAMENTO (CE) N. 77/2009 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2009

  L 23

5

27.1.2009

 M12

REGOLAMENTO (UE) N. 173/2010 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2010

  L 51

13

2.3.2010

 M13

REGOLAMENTO (UE) N. 174/2011 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2011

  L 49

23

24.2.2011

 M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2012

  L 49

2

22.2.2012

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013

  L 47

63

20.2.2013

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 915/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2013

  L 252

23

24.9.2013

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 153/2014 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2014

  L 50

1

20.2.2014

 M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/275 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2015

  L 47

15

20.2.2015

 M20

REGOLAMENTO (UE) 2015/612 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015

  L 102

1

21.4.2015

►M21

REGOLAMENTO (UE) 2015/1919 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2015

  L 281

1

27.10.2015

 M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1921 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2015

  L 281

5

27.10.2015

 M23

REGOLAMENTO (UE) 2016/214 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2016

  L 40

1

17.2.2016

 M24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/218 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2016

  L 40

7

17.2.2016

►M25

REGOLAMENTO (UE) 2017/284 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2017

  L 42

1

18.2.2017

 M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/223 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2018

  L 43

10

16.2.2018

►M27

REGOLAMENTO (UE) 2019/278 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2019

  L 47

1

19.2.2019

►M28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/283 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2019

  L 47

36

19.2.2019


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 046, 17.2.2009, pag.  79 (77/2009)

 C2

Rettifica, GU L 075, 21.3.2009, pag.  28 (77/2009)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2004

relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza;

b) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

i) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

ii) depositi presso istituti finanziari o altri enti, saldi di conti, debiti e titoli di debito;

iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

iv) interessi, dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;

v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione;

vii) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;

viii) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;

c) per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

d) per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

Articolo 2

Sono vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b).

Articolo 3

È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 4

1.  In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare:

a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:

i) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;

ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.

2.  Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

▼M25

Articolo 4 bis

1.  In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o dello Stato membro dal quale provengono le sostanze esplosive o le relative attrezzature può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di sostanze esplosive e relative attrezzature di cui al punto 4 dell'allegato I, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica, qualora le sostanze esplosive e le relative attrezzature siano destinate e saranno utilizzate unicamente per un uso civile in progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

2.  L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa conformemente alle modalità previste dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3.  Gli esportatori forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la loro domanda di autorizzazione.

4.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

▼B

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III.

2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'allegato III, o destinarli a loro vantaggio.

3.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M18

4.  Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell’allegato IV.

▼B

Articolo 7

1.  In deroga all'articolo 6 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

2.  L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti legati a tali conti; o

b) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti al regolamento (CE) n. 310/2002 o al presente regolamento,

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3.  Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche o la mancata messa a disposizione di fondi effettuati ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

b) modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

▼M21

Articolo 11 bis

1.  L'allegato III indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

2.  L'allegato III include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

▼B

Articolo 12

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M25




ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

1. Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:

1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

1.2. munizioni appositamente progettate per le armi da fuoco di cui al punto 1.1 e relative componenti appositamente progettate;

1.3. strumenti di puntamento non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

2. Bombe e bombe a mano non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

3. I seguenti veicoli:

3.1. veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2. veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

3.3. veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso il materiale da costruzione con protezione balistica;

3.4. veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;

3.5. veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;

3.6. componenti di veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5 appositamente progettate a fini antisommossa.

Nota 1: Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2: Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e relative componenti appositamente progettate, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli airbag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

4.3. altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:

a) amatolo;

b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c) nitroglicole;

d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e) cloruro di picrile;

f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5. Equipaggiamenti di protezione non sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:

5.1. giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;

5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: Questa voce non contempla:

 le attrezzature appositamente progettate per discipline sportive;

 le attrezzature appositamente progettate per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

8. Filo spinato a lame di rasoio.

9. Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.

10. Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.

11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

▼M15




ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M16

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M15

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M28




ALLEGATO III

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6

I.   Persone:



Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1)  Mugabe, Robert Gabriel

Data di nascita 21.2.1924;

passaporto n. AD001095.

Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto.

2)  Mugabe, Grace

Data di nascita 23.7.1965;

passaporto n. AD001159;

ID 63-646650Q70.

Ex segretaria della lega femminile dello ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.

5)  Chiwenga, Constantine

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956;

passaporto AD000263;

ID 63-327568M80.

Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.

6)  Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955; ID 29-098876M18.

Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.

7)  Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954;

ID 63-357671H26.

Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione.

II.   Entità



Nome

Informazioni sull'identità

Motivi

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Associata al Ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.

▼M27




ALLEGATO IV

Elenco delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4

Persone



 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

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