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Document 02004R0273-20221003
Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on drug precursors (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02004R0273 — IT — 03.10.2022 — 006.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) N. 273/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 047 del 18.2.2004, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 |
L 330 |
21 |
10.12.2013 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1443 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016 |
L 235 |
6 |
1.9.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/729 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018 |
L 123 |
4 |
18.5.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2020 |
L 392 |
1 |
23.11.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1518 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2022 |
L 236 |
1 |
13.9.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 273/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004
relativo ai precursori di droghe
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Ambito di applicazione e obiettivi
Il presente regolamento fissa provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio intraunionale di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«sostanza classificata»: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato I che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato I ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
«immissione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate nell’Unione; o l’immagazzinamento, la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione o l’intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nell’Unione;
«operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'immissione sul mercato di sostanze classificate;
«organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti, del 1961, modificata dal protocollo del 1972;
«licenze speciali»: la licenza rilasciata ad un particolare tipo di operatore;
«registrazione speciale»: la registrazione effettuata per un particolare tipo di operatore;
«utilizzatore»: una persona fisica o giuridica diversa da un operatore che detiene una sostanza classificata ed effettua un’operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo;
«prodotto naturale»: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Articolo 3
Requisiti per l'immissione sul mercato di sostanze classificate
In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti valutano l’opportunità di modulare il livello della tassa in funzione delle dimensioni dell’impresa. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all’espletamento della domanda.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per:
la concessione della licenza, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da fornire;
la concessione della registrazione, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da fornire;
l’inserimento degli operatori e degli utilizzatori nella banca dati europea di cui all’articolo 13 bis conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
Le categorie di dati personali di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo non comprendono le categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
Articolo 4
Dichiarazione dell'acquirente
In alternativa a tale dichiarazione per ogni singola transazione, un operatore che fornisca regolarmente a un acquirente una sostanza classificata di cui alla categoria 2 dell'allegato I può accettare un'unica dichiarazione relativa a più transazioni relative a tale sostanza classificata effettuate nell'arco di un anno al massimo, purché si accerti che siano soddisfatti i seguenti criteri:
l'operatore ha fornito la sostanza all'acquirente almeno tre volte nei dodici mesi precedenti;
l'operatore non ha alcuna ragione di supporre che la sostanza sarà usata per scopi illeciti;
le quantità ordinate sono compatibili con il consumo abituale dell'acquirente.
La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 2 dell'allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.
Articolo 5
Documentazione
I documenti commerciali quali fatture, bolle di carico, documenti amministrativi, di trasporto ed altri documenti di spedizione, contengono dati sufficienti a individuare con certezza:
il nome della sostanza classificata di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I;
la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I contenute nella miscela;
il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, quali definiti all'articolo 2, lettere c) e d).
La documentazione può essere conservata anche mediante riproduzione su supporto d'immagine o altri supporti dati. Deve essere garantito che i dati registrati:
corrispondano nella forma e nel contenuto ai documenti, quando resi leggibili; e
siano prontamente disponibili in ogni momento, possano essere resi immediatamente leggibili e possano essere analizzati con mezzi automatizzati per tutta la durata del periodo di cui al paragrafo 5.
Articolo 6
Esenzioni
Gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 non si applicano alle transazioni relative alle sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II nell'arco di un anno.
Articolo 7
Etichettatura
Gli operatori si accertano che siano apposte etichette alle sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro fornitura. Le etichette devono indicare i nomi che hanno le sostanze nell'allegato I. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’etichettatura delle miscele contenenti sostanze classificate.
Articolo 8
Notifica alle autorità competenti
Articolo 9
Orientamenti
Tali orientamenti forniscono tra l'altro:
informazioni su come riconoscere e notificare transazioni sospette;
un elenco, aggiornato regolarmente, di sostanze non classificate, per consentire all'industria il controllo volontario del commercio di tali sostanze;
altre informazioni che si possano considerare utili.
Articolo 10
Poteri e obblighi delle autorità competenti
Ai fini della corretta applicazione degli articoli da 3 a 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti possano espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio e, segnatamente:
ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze classificate o su operazioni relative a sostanze classificate;
avere accesso ai locali commerciali degli operatori e degli utilizzatori al fine di raccogliere le prove di irregolarità;
trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni non conformi al presente regolamento.
Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate, e in particolare:
ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze non classificate o su operazioni che riguardano sostanze non classificate;
avere accesso ai locali commerciali al fine di raccogliere le prove delle transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate;
trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni per impedire l’utilizzo di specifiche sostanze non classificate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.
Articolo 11
Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
Articolo 12
Sanzioni
Gli Stati membri fissano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 13
Comunicazioni degli Stati membri
Articolo 13 bis
Banca dati europea sui precursori di droghe
La Commissione istituisce una banca dati europea sui precursori di droghe con le seguenti funzioni:
facilitare la comunicazione delle informazioni, se possibile in maniera aggregata e anonima, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, la sintesi e l’analisi di tali informazioni a livello di Unione e la presentazione di rapporti all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti a norma dell’articolo 13, paragrafo 3;
creare un registro europeo degli operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione;
consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, in forma elettronica, come specificato nelle misure di esecuzione adottate a norma dell’articolo 14.
I dati personali sono inseriti nella banca dati europea solo dopo l’adozione degli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3.
Articolo 13 ter
Protezione dei dati
Articolo 14
Atti di esecuzione
La Commissione può adottare i seguenti atti di esecuzione:
norme sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni dell’acquirente di cui all’articolo 4 in forma elettronica, se del caso;
norme sulle modalità di trasmissione a una banca dati europea delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, anche, se del caso, in forma elettronica;
norme procedurali per la concessione di licenze e registrazioni e per l’inserimento di operatori ed utilizzatori nella banca dati europea di cui all’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7.
Articolo 14 bis
Procedura di comitato
Articolo 15
Adeguamento degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis al fine di adeguare gli allegati I, II e III alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe e al fine di conformarsi a eventuali modifiche apportate alle tabelle dell’allegato della convenzione delle Nazioni Unite.
Articolo 15 bis
Esercizio della delega
Articolo 16
Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri
Articolo 17
Abrogazione
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2005 ad eccezione degli articoli 9, 14 e 15 che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti previsti da tali articoli. Detti provvedimenti non entreranno in vigore prima del 18 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle sostanze classificate
Categoria 1
Sostanza |
Denominazione NC (se diversa) |
Codice NC (1) |
N. CAS (2) |
1-fenil-2 propanone |
Fenilacetone |
2914 31 00 |
103-79-7 |
Metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) |
|
2918 30 00 |
16648-44-5 |
Etil alfa-fenilacetoacetato (EAPA) (4) |
|
ex 2918 30 00 |
5413-05-8 |
Metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato (BMK metil glicidato) |
|
2918 99 90 |
80532-66-7 |
Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico) |
|
2918 99 90 |
25547-51-7 |
Acido-N-acetilantranilico |
Acido-2-acetammidobenzoico |
2924 23 00 |
89-52-1 |
ALFA-fenilacetoacetammide (APAA) |
|
2924 29 70 |
4433-77-6 |
ALFA-fenilacetoacetonitrile (APAAN) |
|
2926 40 00 |
4468-48-8 |
Isosafrolo (cis + trans) |
|
2932 91 00 |
120-58-1 |
3,4-metilenediossifenilpropano-2-one |
1-(1,3-benzodiossolo-5-yl)propano-2-one |
2932 92 00 |
4676-39-5 |
Piperonale |
|
2932 93 00 |
120-57-0 |
Safrolo |
|
2932 94 00 |
94-59-7 |
Metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato (PMK metil glicidato) |
|
2932 99 00 |
13605-48-6 |
Metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato (MAMDPA) (5) |
Metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato |
ex 2932 99 00 |
1369021-80-6 |
Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico) |
|
2932 99 00 |
2167189-50-4 |
4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) |
|
2933 39 99 |
21409-26-7 |
N-fenetil-4-piperidinone (NPP) |
|
2933 39 99 |
39742-60-4 |
Efedrina |
|
2939 41 00 |
299-42-3 |
Pseudoefedrina |
|
2939 42 00 |
90-82-4 |
Norefedrina |
|
►M2 2939 44 00 ◄ |
14838-15-4 |
Ergometrina |
|
2939 61 00 |
60-79-7 |
Ergotamina |
|
2939 62 00 |
113-15-5 |
Acido lisergico |
|
2939 63 00 |
82-58-6 |
Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina (3), ove l'esistenza di tali forme sia possibile. |
|||
I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina. |
|||
(1R,2S)-(-)-cloroefedrina |
|
►M5 2939 79 90 ◄ |
110925-64-9 |
(1S,2R)-(+)-cloroefedrina |
|
►M5 2939 79 90 ◄ |
1384199-95-4 |
(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina |
|
►M5 2939 79 90 ◄ |
73393-61-0 |
(1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina |
|
►M5 2939 79 90 ◄ |
771434-80-1 |
(1)
GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.
(2)
I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per una struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.
(3)
Detta anche (+)- norpseudoefedrina, codice NC 2939 43 00 , numero CAS 492-39-7.
(4)
Noto anche come etil 3-osso-2-fenilbutanoato, secondo l’IUPAC (Unione internazionale di chimica pura e applicata).
(5)
Noto anche come metil 2-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-3-ossobutanoato, secondo l’IUPAC. |
CATEGORIA 2
SOTTOCATEGORIA 2 A
Sostanza |
Denominazione NC (se diversa) |
Codice NC (14) |
N. CAS (15) |
Fosforo rosso |
|
2804 70 00 |
7723-14-0 |
Anidride acetica |
|
2915 24 00 |
108-24-7 |
I sali delle sostanze elencate in questa categoria, ove l’esistenza di tali sali sia possibile. |
SOTTOCATEGORIA 2B
Sostanza |
Denominazione NC (se diversa) |
Codice NC (14) |
N. CAS (15) |
Acido fenilacetico |
|
2916 34 00 |
103-82-2 |
Acido antranilico |
|
118-92-3 |
|
Piperidina |
|
2933 32 00 |
110-89-4 |
Permanganato di potassio |
|
2841 61 00 |
7722-64-7 |
I sali delle sostanze elencate in questa categoria, ove l’esistenza di tali sali sia possibile. |
Categoria 3
Sostanza |
Denominazione NC (se diversa) |
Codice NC (1) |
N. CAS (2) |
Acido cloridrico |
Cloruro di idrogeno |
2806 10 00 |
7647-01-0 |
Acido solforico |
|
►M5 2807 00 00 ◄ |
7664-93-9 |
Toluene |
|
2902 30 00 |
108-88-3 |
Etere etilico |
Etere dietilico |
2909 11 00 |
60-29-7 |
Acetone |
|
2914 11 00 |
67-64-1 |
Metiletilchetone |
Butanone |
2914 12 00 |
78-93-3 |
I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile ed esclusi i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico. |
|||
(1)
GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.
(2)
I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per sua struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati. |
ALLEGATO II
Sostanza |
Soglia |
Anidride acetica |
100 l |
Permanganato di potassio |
100 kg |
Acido antranilico e suoi sali |
1 kg |
Acido fenilacetico e suoi sali |
1 kg |
Piperidina e suoi sali |
0,5 kg |
Fosforo rosso |
0,1 kg |
ALLEGATO III
1. Modello di dichiarazione relativa a singole transazioni (categoria 1 o 2)
2. Modello di dichiarazione relativa alle transazioni multiple (categoria 2)
( 1 ) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
( 2 ) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
( 5 ) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 9 ) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.
( 10 ) Il numero CAS è il numero di registro del «Chemical Abstracts Service», che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per la sua struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.