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Document 02004R0234-20050908

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio del 10 febbraio 2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/234/2005-09-08

2004R0234 — IT — 08.09.2005 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 234/2004 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

(GU L 040, 12.2.2004, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2004 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2004

  L 273

16

21.8.2004

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2005 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2005

  L 230

11

7.9.2005




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 234/2004 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga la posizione comune 2001/357/PESC ( 1 ),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la risoluzione 1521 (2003) del 22 dicembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, e considerate le mutate circostanze in Liberia, in particolare la partenza dell'ex presidente Charles Taylor e la formazione del governo di transizione nazionale della Liberia, ha deciso di modificare talune delle misure restrittive imposte alla Liberia con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e 1478 (2003) del 6 maggio 2003.

(2)

La posizione comune 2004/137/PESC dispone l'attuazione delle misure previste dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compreso il divieto dell'assistenza tecnica relativa alle attività militari e delle importazioni di diamanti grezzi, di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia.

(3)

La posizione comune 2004/137/PESC dispone anche il divieto dei servizi relativi alle attività militari nonché dell'assistenza finanziaria relativa alle attività militari, divieto non menzionato nella risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4)

Alcune delle misure disposte dalle risoluzioni 1343 (2001) e 1478 (2003) sono state attuate dal regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ( 2 ). Gli emendamenti di tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, perciò, onde evitare qualsivoglia distorsione della concorrenza, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, per quanto di interesse della Comunità. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(5)

È opportuno adottare, per esigenze di chiarezza, un unico testo contenente tutte le pertinenti disposizioni emendate, che sostituisca il regolamento (CE) n. 1030/2003, che andrebbe abrogato.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza.

Articolo 2

Sono vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia;

c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui ai paragrafi a) e b).

Articolo 3

1.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio, possono autorizzare la prestazione di:

a) finanziamento e assistenza finanziaria e tecnica pertinenti ad armamenti e materiale connesso laddove tali servizi o assistenza siano destinati esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia o ad essere utilizzati da quest'ultima; o di

b) finanziamento e assistenza finanziaria pertinenti:

i) agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, o

ii) agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

2.  Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 4

1.  Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed in deroga all'articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente:

a) agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma, o

b) agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

Detta autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio.

2.  Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1.  È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, come definiti nell'allegato II, a prescindere dal fatto che siano o meno originari di tale paese.

2.  È vietata l'importazione nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, come definiti nell'allegato III.

3.  È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 9

La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

b) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che possono essere apportati alla nomenclatura combinata.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto firmato o stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concesso prima del 10 febbraio 2004.

Articolo 11

1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento come pure ogni successiva modifica.

Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;

d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.

Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 1030/2003 è abrogato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4

BELGIO

▼M2

1. 

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Direction générale des affaires bilatérales

Service «Afrique du sud du Sahara»

Egmont 1

Rue des Petits Carmes, 19

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

1. 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Directoraat-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara

Egmont 1

Karmelietenstraat 19

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

2. 

Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès, 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

2. 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

5e verdieping

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

3. Région de Bruxelles-Capitale:

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Tel. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

4. Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tel. (32-81) 33 12 11

Fax (32-81) 33 13 13

5. Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

▼M1

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

▼B

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 0000

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Finanziamento e assistenza finanziaria:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

Assistenza tecnica e altri servizi:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 619 69 08-0

Fax: (49) 619 69 08-800

▼M1

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501

▼B

GRECIA

A.   Congelamento dei beni finanziari

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30) 210 333 27 86

Fax (30) 210 333 28 10

A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 333 27 86

Φαξ (30) 210 333 28 10

B.   Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str. 1

GR-105 63 Athens

Tel. (30) 210 328 64 01-3

Fax (30) 210 328 64 04

B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 328 64 01-3

Φαξ (30) 210 328 64 04

SPAGNA

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Téléphone (33) 144 74 48 93

Télécopieur (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Téléphone (33) 143 17 59 68

Télécopieur (33) 143 17 46 91

IRLANDA

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: (353) 1 631 2121

Fax: (353) 1 631 2562

ITALIA

Ministero degli Affari esteri

DGAS.-Uff. I

Roma

Tel. (39) 0636 91 4492/2988/5805

Fax (39) 06 36 91 5446

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

▼M1

CIPRO

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

LITUANIA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90

▼B

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

21, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 70

Télécopieur (352) 46 61 38

▼M1

UNGHERIA

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1024 Budapest

Margit körút 85

Tel: (36-1) 336 7300

Fax: (36-1) 336 7302

MALTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

▼B

PAESI BASSI

▼M2

Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

The Netherlands

Tel. (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29

▼B

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 711 00

Fax: (43-1) 711 00-83 86

▼M1

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

▼B

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351-21) 394 60 72

Fax: (351-21) 394 60 73

▼M1

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: +421 2 4854 3116

▼B

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 05 5900

Faksi/Fax (358-9) 16 05 5707

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

103 39 Stockholm

Tfn (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44) 20 7215 0594

Fax: (44) 20 7215 0593

▼M1

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale «Relazioni esterne»

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne — Sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

▼B




ALLEGATO II



Diamanti grezzi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Codice NC

Designazione delle merci

7102 10 00

Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati

7102 21 00

Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7102 31 00

Diamanti non industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7105 10 00

Residui e polveri di diamanti




ALLEGATO III



Legname rotondo e prodotti del legno di cui all'articolo 6, paragrafo 2

Codice NC

Designazione del prodotto

4401

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4404

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

4405

Lana (paglia) di legno; farina di legno

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4409

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410

Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4419

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420

Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421

Altri lavori di legno

4701

Paste meccaniche di legno

4702

Paste chimiche di legno, per dissoluzione

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

9401 61

Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

9401 69

Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, non imbottiti

9401 90 30

Parti di mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, dei tipi utilizzati nei velivoli, in legno

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9403 40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

9403 50

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403 60

Altri mobili di legno

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno

ex97 05

Esemplari per collezioni in legno

ex97 06

Oggetti di antichità in legno



( 1 ) Cfr. pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

( 2 ) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/2003 della Commissione (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 5).

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