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Document 02004R0021-20130701

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/21/2013-07-01

2004R0021 — IT — 01.07.2013 — 007.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2003

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

(GU L 005 dell'9.1.2004, pag. 8)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007

  L 340

25

22.12.2007

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 933/2008 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2008

  L 256

5

24.9.2008

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 759/2009 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2009

  L 215

3

20.8.2009

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 506/2010 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2010

  L 149

3

15.6.2010

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 45/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2012

  L 17

1

20.1.2012

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 116, 30.4.2016, pag.  39 (21/2004)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2003

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE



Articolo 1

1.  Ogni Stato membro istituisce, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

2.  Il presente regolamento si applica fatte salve eventuali norme comunitarie stabilite ai fini dell'eradicazione o del controllo delle malattie e fatti salvi la direttiva 91/496/CEE e il regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «animale»: qualsiasi animale delle specie ovina e caprina;

b) «azienda»: qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari;

c) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari;

d) «autorità competente»: l'autorità o le autorità centrali di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'attuazione del presente regolamento o, per il controllo dei premi, l'autorità incaricata dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e) «scambi intracomunitari»: gli scambi quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 91/68/CEE ( 13 ).

Articolo 3

1.  Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali comprende i seguenti elementi:

a) mezzi di identificazione di ciascun animale;

b) registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda;

c) documenti di trasporto;

d) registro centrale o banca dati informatizzata.

2.  La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per garantire l'accesso a questi dati a tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di consumatori riconosciute dallo Stato membro, a condizione che siano rispettati i requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati prescritti dal diritto nazionale.

Articolo 4

1.  Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 ►M7   , o dopo la rispettiva data di adesione per la Bulgaria, la Romania e la Croazia, ◄ devono essere identificati a norma del paragrafo 2, entro un termine che dev'essere fissato dallo Stato membro, a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Detto termine non deve superare sei mesi.

A titolo di deroga gli Stati membri possono estendere tale termine fino a nove mesi per gli animali allevati secondo modalità di allevamento estensivo o all'aperto. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della deroga concessa. Se necessario, possono essere adottate disposizioni d'applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2.  

a) Gli animali sono identificati mediante un primo mezzo di identificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato, sezione A, punti 1, 2 e 3; e

b) mediante un secondo mezzo di identificazione approvato dall'autorità competente e conforme alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato, sezione A, punto 4.

c) Tuttavia, fino alla data menzionata nell'articolo 9, paragrafo 3, il secondo mezzo di identificazione può essere sostituito dal sistema descritto nell'allegato, sezione A, punto 5, tranne che per gli animali oggetto di scambi intracomunitari.

d) Gli Stati membri che applicano il sistema di cui alla lettera c) chiedono alla Commissione di approvarlo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione esamina la documentazione presentata dagli Stati membri ed effettua le verifiche necessarie per la valutazione del sistema. Al termine di tali verifiche, la Commissione, entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di approvazione, presenta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una relazione corredata di un progetto di misure appropriate.

3.  Tuttavia, per gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di dodici mesi e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso i paesi terzi, l'autorità competente può autorizzare il metodo di identificazione descritto nell'allegato, sezione A, punto 7, in alternativa ai mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2.

4.  Ogni animale importato da un paese terzo che abbia subito dopo il 9 luglio 2005 ►M7   , o dopo la rispettiva data di adesione per la Bulgaria, la Romania e la Croazia, ◄ i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità è identificato, a norma del paragrafo 2, nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore ai 14 giorni, che dev'essere definito dallo Stato membro, successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda.

L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo è iscritta nel registro d'azienda di cui all'articolo 5 assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione.

Tuttavia, l'identificazione di cui al paragrafo 1 non è necessaria per un animale destinato ad essere macellato se viene trasportato direttamente da un posto frontaliero di ispezione veterinaria a un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli di cui al primo comma e se l'animale viene macellato nei 5 giorni lavorativi successivi a detti controlli.

5.  Gli animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificazione iniziale.

6.  Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al più presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice, a norma del presente articolo. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo può recare un marchio con il suo numero di versione.

Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare, sotto il suo controllo, che il mezzo d'identificazione sostitutivo rechi un codice diverso, purché non sia compromesso l'obiettivo della rintracciabilità, in particolare per gli animali identificati secondo le disposizioni del paragrafo 3.

7.  I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità che devono essere definite dall'autorità competente.

8.  Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello dei mezzi di identificazione e il metodo di identificazione utilizzato nel suo territorio.

9.  Fino alla data di cui all'articolo 9, paragrafo 3, gli Stati membri che hanno applicato l'identificazione elettronica su base volontaria, ai sensi delle disposizioni dell'allegato, sezione A, punti 4 e 6, provvedono affinché il numero di identificazione elettronica individuale e le caratteristiche del mezzo utilizzato siano apposti sul pertinente certificato di trasporto degli animali che sono oggetto di scambi intracomunitari previsto dalla direttiva 91/68/CEE.

Articolo 5

1.  I detentori di animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente almeno le informazioni riportate nella sezione B dell'allegato.

2.  Gli Stati membri possono chiedere al detentore di aggiungere nel registro di cui al paragrafo 1 informazioni complementari a quelle indicate nella sezione B dell'allegato.

3.  Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorità competente per un periodo minimo che dev'essere determinato dall'autorità medesima, ma che non può essere inferiore a tre anni.

4.  In deroga al paragrafo 1, la menzione in un registro delle informazioni richieste nella sezione B dell'allegato è facoltativa negli Stati membri in cui è operante una banca dati centrale informatizzata che già contiene tali informazioni.

5.  Ciascun detentore di animali fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato negli ultimi tre anni.

6.  Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del registro aziendale utilizzato nel suo territorio e l'eventuale deroga alle disposizioni del paragrafo 1 concessa.

Articolo 6

1.  A decorrere dal 9 luglio 2005 ►M7  , o dopo la rispettiva data di adesione per la Bulgaria, la Romania e la Croazia, ◄ ad ogni loro spostamento sul territorio nazionale tra due aziende diverse gli animali sono scortati dal documento di trasporto basato su un modello stabilito dall'autorità competente, contenente almeno le informazioni di cui alla sezione C dell'allegato, e compilato dal detentore, qualora non lo abbia fatto l'autorità competente.

2.  Gli Stati membri possono aggiungere o far aggiungere nel documento di trasporto di cui al paragrafo 1 informazioni supplementari a quelle contenute nella sezione C dell'allegato.

3.  Il detentore stabilito nell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo che dev'essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni. Dietro richiesta, esso ne fornisce una copia all'autorità competente.

4.  In deroga al paragrafo 1, il documento di trasporto è facoltativo negli Stati membri in cui è operante una banca dati centrale informatizzata contenente almeno le informazioni richieste dalla sezione C dell'allegato, ad eccezione della firma del detentore.

5.  Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del documento di trasporto utilizzato nel suo territorio e l'eventuale deroga di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

1.  Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un registro centrale di tutte le aziende relative ai detentori che esercitano la loro attività nel suo territorio, ad accezione dei trasportatori.

2.  Il registro contiene il codice di identificazione dell'azienda o, se l'autorità competente lo consente, quello del detentore diverso dal trasportatore, l'attività del detentore, il tipo di produzione (carne o latte) e le specie detenute. Il detentore che detenga animali a titolo permanente effettua il censimento degli animali detenuti regolarmente secondo le scadenze fissate dall'autorità competente dello Stato membro e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

3.  Le aziende restano iscritte nel registro centrale finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda. A decorrere dal 9 luglio 2005 ►M7  , o dopo la rispettiva data di adesione per la Bulgaria, la Romania e la Croazia, ◄ il registro è integrato nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

1.  A decorrere dal 9 luglio 2005 ►M7  , o dopo la rispettiva data di adesione per la Bulgaria, la Romania e la Croazia, ◄ l'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce una banca dati informatizzata a norma della sezione D.1 dell'allegato.

2.  Ciascun detentore di animali, eccetto il trasportatore, fornisce all'autorità competente, entro un termine di trenta giorni per le informazioni relative al detentore o all'azienda, ed entro un termine di sette giorni per le informazioni relative agli spostamenti degli animali:

a) le informazioni destinate ad essere inserite nel registro centrale e il risultato del censimento, menzionati nell'articolo 7, paragrafo 2, nonché le informazioni necessarie all'istituzione della banca dati di cui al paragrafo 1;

b) ad ogni spostamento degli animali, le informazioni riguardanti tale spostamento, quali figurano nel documento di trasporto di cui all'articolo 6, negli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3.  L'autorità competente di ciascuno Stato membro può istituire, facoltativamente, una banca dati informatizzata contenente almeno le informazioni di cui alla sezione D.2 dell'allegato.

4.  Gli Stati membri possono aggiungere nella banca dati informatizzata di cui ai paragrafi 1 e 3 informazioni supplementari a quelle contenute nelle sezioni D.1 e D.2 dell'allegato.

5.  A decorrere dal 1o gennaio 2008 ►M7   , o dalla data di adesione per la Croazia, ◄ la banca dati di cui al paragrafo 3 è obbligatoria.

Articolo 9

1.  Orientamenti e procedure per l'applicazione del sistema d'identificazione elettronica sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2.  Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate per migliorare l'applicazione del sistema generale di identificazione elettronica.

▼M2

3.  A partire dal 31 dicembre 2009 ►M7   , o dalla data di adesione per la Croazia, ◄ l’identificazione elettronica, secondo gli orientamenti di cui al paragrafo 1 e ai sensi delle pertinenti disposizioni della sezione A dell’allegato, è obbligatoria per tutti gli animali.

▼B

Tuttavia, gli Stati membri in cui il numero complessivo di animali delle specie ovina e caprina è inferiore o pari a 600 000 capi, possono rendere facoltativa l'identificazione elettronica per gli animali che non sono oggetto di scambi intracomunitari

Gli Stati membri in cui il numero complessivo di animali della specie caprina è inferiore o pari a 160 000 capi, possono anch'essi rendere facoltativa l'identificazione elettronica per gli animali della specie caprina che non sono oggetto di scambi intracomunitari.

▼M2

4.  Prima del 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono introdurre l’uso obbligatorio dell’identificazione elettronica per gli animali nati sul loro territorio.

▼B

Articolo 10

1.  Le modifiche degli allegati e le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Tali misure riguardano in particolare:

a) i controlli minimi da effettuare;

b) l'applicazione di sanzioni amministrative;

c) le disposizioni transitorie necessarie per il periodo di avviamento del sistema.

2.  Secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, possono essere aggiornati i dati seguenti:

a) i termini di notifica delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

b) i livelli demografici delle specie di allevamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo e terzo comma.

Articolo 11

1.  Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità competente incaricata di garantire l'osservanza del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti sulle pertinenti disposizioni dell'allegato e siano organizzati idonei corsi di formazione.

Articolo 12

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano controlli che la Commissione può effettuare a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2.  Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3.  Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

a) verificano che gli Stati membri si conformino al presente regolamento;

b) se necessario, svolgono ispezioni in loco per accertarsi che i controlli di cui al paragrafo 1 siano realizzati ai sensi del presente regolamento.

4.  Lo Stato membro nel cui territorio sia svolta un'ispezione in loco fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.

L'esito dei controlli effettuati deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima dell'elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva.

5.  Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

6.  La Commissione segue l'evoluzione della situazione. Alla luce di tale evoluzione e secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 5.

7.  Se necessario, sono adottate modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 13

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), in seguito denominato «comitato».

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1) l'articolo 18, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.  In caso di applicazione degli articoli 67, 68, 69, 70 e 71, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi, da un lato, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ( 15 ) e, dall'altro, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini ( 16 ).

2) l'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento.»;

3) l'articolo 115, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.  Quando il regolamento (CE) n. 21/2004 diventa applicabile, per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente a tali norme.»;

4) all'allegato III, sezione A, è aggiunto il punto seguente:



«8 bis.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pag. 8)

Articoli 3, 4 e 5»

Articolo 15

La direttiva 92/102/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) “animale”: qualsiasi animale delle specie di cui alla direttiva 64/432/CEE ( 17 ) diverso da quelli della specie bovina.

2) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, ad escludere dall'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, o per tener conto di circostanze particolari, purché il suddetto animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti dalla presente direttiva.»;

3) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, lettera a), è modificato come segue:

 nel primo comma, sono soppressi i termini «bovina o»,

 nel secondo comma, i termini «di tutte le nascite e di tutti i decessi e movimenti» sono sostituiti dai termini «degli spostamenti»,

 il quarto comma è abrogato;

b) il paragrafo 1, lettera b), è abrogato;

c) il paragrafo 3, lettera b), primo comma, è sostituito dal seguente:

«i detentori di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta forniscano all'operatore che, sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, un documento contenente dati particolareggiati riguardanti i detti animali.»;

4) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è abrogato;

b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

 nel primo comma sono soppressi i termini «diversi dai bovini»,

 il secondo comma è sostituito dal seguente:

  «In attesa della decisione di cui all'articolo 10 della presente direttiva, nonché in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, della direttiva 90/425/CEE, gli Stati membri possono mantenere il loro sistema nazionale per tutti gli spostamenti di animali all'interno del loro territorio. Tale sistema deve consentire di identificare l'azienda di provenienza e di risalire all'azienda in cui gli animali sono nati. Gli Stati membri notificano alla Commissione il sistema che intendono applicare al riguardo a decorrere dal 1o luglio 1993 per i suini. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 90/425/CEE uno Stato membro può essere invitato a modificare questo sistema se esso non soddisfa la predetta condizione.»;

 il quarto comma è abrogato;

c) il paragrafo 4 è abrogato;

5) all'articolo 11, paragrafo 1, sono abrogati il primo e il terzo trattino.

Articolo 16

►C1  L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal seguente:

«c)   essere identificati ◄ ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/102/CEE per gli animali della specie suina e ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 per gli animali della specie bovina.»

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano a decorrere dal 9 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO

A.   MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

1. L’autorità competente approverà i mezzi di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. Essi devono essere concepiti per i seguenti scopi:

a) garantire almeno un marchio visibile e un marchio leggibile elettronicamente;

b) restare applicati all’animale senza nuocergli; nonché

c) essere facilmente sottratti alla catena alimentare.

2. I mezzi di identificazione devono indicare, nell’ordine, un codice che fornisca le seguenti informazioni:

a) il codice alfabetico a 2 lettere o il codice numerico a 3 cifre ( 18 ), ai sensi della norma ISO 3166, per lo Stato membro in cui si trova l’azienda che ha identificato l’animale per la prima volta («codice del paese»);

b) un singolo codice animale composto da non più di 12 cifre.

Oltre ai codici di cui ai punti a) e b), e purché la loro leggibilità non venga ridotta, l’autorità competente può autorizzare un codice a barre e chiedere ulteriori informazioni da parte del detentore.

3. Il primo mezzo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), deve soddisfare i criteri di cui ai punti a) o b):

a) un identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marchio auricolare, conformemente alle caratteristiche tecniche esposte al punto 6; oppure

b) un marchio auricolare di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere per tutta la vita dell’animale che non sia riutilizzabile. I codici di cui al punto 2 non devono poter essere rimossi.

4. Il secondo mezzo di identificazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), deve soddisfare i seguenti criteri:

a) per animali identificati conformemente al punto 3, lettera a):

i) un marchio auricolare, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera b); o

ii) un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari, di cui al punto 3, lettera b); oppure

iii) un tatuaggio (inapplicabile per gli animali oggetto di scambi intracomunitari);

b) per animali identificati conformemente al punto 3, lettera b):

i) un identificatore elettronico, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera a); o

ii) per animali coinvolti in scambi intracomunitari, un identificatore elettronico sotto forma di marchio elettronico sul pastorale o un transponder iniettabile, conforme alle caratteristiche tecniche di cui al punto 6; oppure

iii) se l’identificazione elettronica non è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3:

 un marchio auricolare, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera b),

 un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari, di cui al punto 3, lettera b), oppure

 un tatuaggio.

5. Il sistema di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), richiede l’identificazione degli animali sia per azienda che per singolo capo, prevede una procedura di sostituzione, quando il mezzo sia divenuto illeggibile o sia stato smarrito, sotto il controllo dell’autorità competente e senza compromettere la tracciabilità tra aziende, al fine di tenere sotto controllo le epizoozie; allo stesso fine, esso consente la tracciabilità dei trasporti di animali in seno al territorio nazionale.

6. Gli identificatori elettronici devono essere conformi alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) essere transponder passivi, atti solo a essere letti, che usano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785;

b) essere leggibili da parte di dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere transponder HDX e FDX-B;

c) la distanza di lettura deve essere:

i) non meno di 12 cm per marchi auricolari e marchi sul pastorale, letti da lettori portatili;

ii) non meno di 20 cm per boli ruminali e transponder iniettabili, letti con un lettore portatile;

iii) non meno di 50 cm per tutti i tipi di identificatori, letti con un lettore fisso.

7. Il metodo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è il seguente:

a) gli animali devono essere identificati con un marchio auricolare apposto su un orecchio e approvato dall’autorità competente;

b) il marchio auricolare sarà di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere; non dev’essere riutilizzabile e recherà solo codici incancellabili;

c) il marchio auricolare deve contenere almeno le informazioni che seguono:

i) il codice del paese a 2 lettere (18) ; e

ii) il codice di identificazione dell’azienda di nascita o un singolo codice animale a partire dai quali si possa risalire all’azienda di nascita.

Stati membri che usino questo metodo devono informarne la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del Comitato di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

Gli animali identificati ai sensi di questo punto, destinati a essere detenuti oltre l’età di 12 mesi o destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso paesi terzi, devono essere identificati ai sensi dei punti da 1 a 4 per garantire la completa tracciabilità di ogni animale presso l’azienda di nascita.

▼M5

8. In deroga all’obbligo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’autorità competente può decidere che le disposizioni contenute nella sezione A non si applichino agli animali della specie ovina e caprina custoditi presso e spostati tra giardini zoologici approvati conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ( 19 ), a condizione che gli animali in questione siano identificabili e rintracciabili individualmente.

▼M3

B.   REGISTRO D’AZIENDA

1. Dal 9 luglio 2005 ►M7   , o dalla data di adesione per la Croazia, ◄ il registro d’azienda riporterà almeno le seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell’azienda;

b) l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione equivalente dell’ubicazione geografica dell’azienda;

c) il tipo di produzione;

d) l’esito dell’ultimo censimento di cui all’articolo 7 e la data in cui è stato effettuato;

e) il nome e l’indirizzo del detentore;

f) per animali in uscita dall’azienda:

i) il nome del trasportatore;

ii) il numero d’immatricolazione della parte del mezzo di trasporto che contiene gli animali;

iii) il codice di identificazione o il nome e l’indirizzo dell’azienda di destinazione o, per gli animali in partenza per un macello, il codice di identificazione o l’indicazione del macello, nonché la data di partenza;

oppure una copia o una copia conforme del documento di trasporto di cui all’articolo 6;

g) per animali che arrivano nell’azienda, il codice di identificazione dell’azienda di provenienza e la data di arrivo;

h) informazioni sull’eventuale sostituzione dell’identificatore elettronico.

2. Dal 31 dicembre 2009, il registro d’azienda deve contenere, per ciascun animale nato dopo tale data, almeno le seguenti informazioni aggiornate:

a) il codice di identificazione dell’animale;

b) nell’azienda di nascita, l’anno di nascita e la data di identificazione;

c) il mese e l’anno del decesso dell’animale nell’azienda;

d) se noti, la razza e il genotipo.

Tuttavia, per gli animali identificati ai sensi della sezione A, punto 7, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale punto vanno fornite per ciascuna partita di animali con la stessa identificazione e devono comprendere il numero di animali.

3. Il registro d’azienda deve contenere il nome e la firma dell’ufficiale designato o approvato della competente autorità che ha controllato il registro e la data in cui il controllo è avvenuto.

C.   DOCUMENTO DI TRASPORTO

1. Il documento di trasporto va compilato dal detentore in base a un modello elaborato dall’autorità competente e conterrà almeno le informazioni che seguono:

a) il codice di identificazione dell’azienda;

b) il nome e l’indirizzo del detentore;

c) il numero totale di animali trasportati;

d) il codice di identificazione, o il nome e l’indirizzo dell’azienda di destinazione, o del successivo detentore degli animali o, se questi sono trasportati a un macello, il codice di identificazione o il nome e l’ubicazione del macello, o, in caso di transumanza, il luogo di destinazione;

e) gli estremi del mezzo di trasporto usato e del trasportatore, compreso il numero di autorizzazione di quest’ultimo;

f) la data di partenza;

g) la firma del detentore.

▼M4

2. A decorrere dal 1o gennaio 2011 ►M7   , o dalla data di adesione per la Croazia, ◄ il detentore dell’azienda di partenza registrerà sul documento di trasporto il codice individuale d’identificazione di ogni animale identificato ai sensi dei punti da 1 a 6 della sezione A prima che il trasporto abbia luogo.

In deroga al primo comma, l’autorità competente può permettere, alle condizioni che seguono e per movimenti estranei al commercio intracomunitario, di registrare a destinazione e a nome del detentore dell’azienda di partenza, il codice di identificazione individuale di ogni animale:

a) a condizione che gli animali non siano trasportati sugli stessi mezzi di trasporto con animali provenienti da altre aziende, a meno che le partite di animali non siano fisicamente separate tra di loro;

b) a condizione che l’azienda di destinazione sia abilitata dalla competente autorità a registrare i codici dei singoli animali a nome del detentore dell’azienda di partenza;

c) a condizione che esistano procedure che entro 48 ore dal momento della partenza garantiscano:

i) la registrazione del codice individuale di identificazione di ogni animale ai sensi della sezione B, punto 2, lettera a), nel registro dell’azienda di partenza;

ii) la fornitura all’autorità competente di informazioni sul trasporto per aggiornare la banca-dati computerizzata ai sensi della sezione D, punto 2.

▼M3

3. Tuttavia, per gli animali nati entro il 31 dicembre 2009, le informazioni di cui al punto 2 non sono obbligatorie:

a) per il trasporto a un macello, direttamente o attraverso procedure di incanalamento che escludano trasporti successivi verso altre aziende;

▼M6

b) fino al 31 dicembre 2014, per tutti gli altri trasporti.

▼M3

D.   BANCA DATI INFORMATIZZATA

1. La banca dati informatizzata riporta almeno le seguenti informazioni per ciascuna azienda:

a) il codice di identificazione dell’azienda;

b) l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione equivalente dell’ubicazione geografica dell’azienda;

c) il nome, l’indirizzo e l’attività del detentore;

d) le specie di animali;

e) il tipo di produzione;

▼M4

f) il risultato del censimento degli animali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e la data in cui tale censimento è stato effettuato, tranne che negli Stati membri in cui la banca-dati computerizzata contiene il codice individuale di identificazione di ogni animale detenuto in un’azienda.

▼M3

g) un campo di dati riservato all’autorità competente che vi possa inserire informazioni di tipo sanitario, come restrizioni sui trasporti, status o altre informazioni pertinenti nell’ambito dei programmi comunitari o nazionali.

2. A norma dell’articolo 8, ciascun trasporto di animali dev’essere menzionato nella banca dati.

La menzione conterrà almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di animali trasportati;

b) il codice di identificazione dell’azienda di partenza;

c) la data di partenza;

d) il codice di identificazione dell’azienda di arrivo;

e) la data di arrivo.



( 1 ) Parere del 17 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU C 208 del 3.9.2003, pag. 32.

( 3 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

( 4 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 16 del 22.1.1996, pag. 3).

( 5 ) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

( 6 ) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

( 7 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13).

( 8 ) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

( 9 ) GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

( 10 ) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 23.

( 11 ) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

( 12 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 13 ) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

( 14 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 15 ) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

( 16 ) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.»;

( 17 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.»;

(

18



Austria

AT

040

Belgio

BE

056

Bulgaria

BG

100

▼M7

Croazia

HR

191

▼M3

Cipro

CY

196

Repubblica ceca

CZ

203

Danimarca

DK

208

Estonia

EE

233

Finlandia

FI

246

Francia

FR

250

Germania

DE

276

Grecia

EL

300

Ungheria

HU

348

Irlanda

IE

372

Italia

IT

380

Lettonia

LV

428

Lituania

LT

440

Lussemburgo

LU

442

Malta

MT

470

Paesi Bassi

NL

528

Polonia

PL

616

Portogallo

PT

620

Romania

RO

642

Slovacchia

SK

703

Slovenia

SI

705

Spagna

ES

724

Svezia

SE

752

Regno Unito

UK

826

( 19 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

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