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Document 02004L0017-20120101

    Consolidated text: Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/17/2012-01-01

    2004L0017 — IT — 01.01.2012 — 011.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 31 marzo 2004

    che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

    (GU L 134, 30.4.2004, p.1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1874/2004 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2004

      L 326

    17

    29.10.2004

    ►M2

    DIRETTIVA 2005/51/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 settembre 2005

      L 257

    127

    1.10.2005

     M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 2083/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2005

      L 333

    28

    20.12.2005

     M4

    DIRETTIVA 2006/97/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

      L 363

    107

    20.12.2006

     M5

    REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2007

      L 317

    34

    5.12.2007

    ►M6

    REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2007

      L 74

    1

    15.3.2008

    ►M7

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2008

      L 349

    1

    24.12.2008

    ►M8

    REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009

      L 188

    14

    18.7.2009

    ►M9

    DIRETTIVA 2009/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 13 luglio 2009

      L 216

    76

    20.8.2009

     M10

    REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009

      L 314

    64

    1.12.2009

    ►M11

    REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2011 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2011

      L 319

    43

    2.12.2011


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 358, 3.12.2004, pag. 35  (2004/17)




    ▼B

    DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 31 marzo 2004

    che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali



    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),

    visto il parere del Comitato delle regioni ( 3 ),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 4 ), visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In occasione di nuove modificazioni alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ( 5 ), necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dagli enti aggiudicatori che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione della direttiva. La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce le possibilità per gli enti aggiudicatori di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al considerando 9.

    (2)

    Un importante motivo per introdurre norme che coordino le procedure di aggiudicazione degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in questione in vari modi, partecipando al loro capitale sociale o inserendo propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.

    (3)

    Un'altra delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che operano in questi settori è il carattere chiuso dei mercati in cui operano, dovuto alla concessione da parte degli Stati membri di diritti speciali o esclusivi, per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio in questione.

    (4)

    La normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ( 6 ) e il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei ( 7 ), mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra i vettori aerei che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico. Non è, pertanto, opportuno includere tali enti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, sarebbe ugualmente inappropriato sottoporre gli appalti di tale settore alle norme della presente direttiva.

    (5)

    Nel campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE rientrano attualmente taluni appalti di enti aggiudicatori che operano nel settore delle telecomunicazioni. Per aprire tale settore delle telecomunicazioni, è stato approvato un quadro legislativo, descritto nella quarta relazione sull'attuazione della regolamentazione nel campo delle telecomunicazioni del 25 novembre 1998. Una delle sue conseguenze è stata l'introduzione di una concorrenza effettiva, di fatto e di diritto. A titolo informativo, tenuto conto di questa situazione, la Commissione ha pubblicato un elenco dei servizi di telecomunicazione ( 8 ) che possono già essere esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva, in forza del suo articolo 8. Ulteriori progressi vengono confermati dalla settima relazione sull'attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni del 26 novembre 2001. Non è dunque più necessario regolare gli acquisti degli enti che operano in questo settore.

    (6)

    Di conseguenza, viene meno l'esigenza di mantenere il comitato consultivo per gli appalti di telecomunicazioni, istituito dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ( 9 ).

    (7)

    Tuttavia, è opportuno continuare a sorvegliare gli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni e riesaminare la situazione nel momento in cui si constatasse il venir meno di una concorrenza effettiva in detto settore.

    (8)

    La direttiva 93/38/CEE esclude dal suo campo di applicazione l'acquisizione di servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite. Tali esclusioni sono state introdotte per tener conto del fatto che, spesso, i servizi in questione potevano essere forniti, in una determinata zona geografica, da un solo prestatore di servizi a causa della mancanza di concorrenza effettiva e dell'esistenza di diritti speciali o esclusivi. L'introduzione di una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni rende infondate tali esclusioni. È dunque necessario far rientrare l'aggiudicazione di tali servizi di telecomunicazioni nel campo di applicazione della presente direttiva.

    (9)

    Al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento comunitario per gli appalti con valore superiore ad una certa soglia. Tale coordinamento è fondato sui requisiti desumibili dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dall'articolo 97 del trattato Euratom, vale a dire il principio di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, nonché il principio di trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati da tale coordinamento, quest'ultimo, pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

    Per gli appalti pubblici il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l'applicazione di disposizioni di coordinamento comunitario, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi dei trattati citati.

    (10)

    La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal riferimento alla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 295 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

    (11)

    Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la partecipazione, in veste di offerente, di un ente disciplinato dal diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di un appalto non provochi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.

    (12)

    Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo gli enti aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

    (13)

    Nessuna disposizione della presente direttiva vieta di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.

    (14)

    La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ( 10 ), ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'Accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che gli enti aggiudicatori contemplati dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che la presente direttiva garantisca agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo.

    (15)

    Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, gli enti aggiudicatori possono, avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di impedire la concorrenza.

    (16)

    Vista la diversità che presentano gli appalti di lavori, è opportuno che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto dovrebbe fondarsi su criteri qualitativi ed economici, che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.

    Un appalto dovrebbe essere considerato appalto di lavori soltanto se il suo oggetto riguarda specificamente nell'esecuzione delle attività di cui all'allegato XII, anche se l'appalto include la prestazione di altri servizi necessari per l'esecuzione di dette attività. Gli appalti di servizi, segnatamente nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualificazione dell'appalto come appalto di lavori.

    Ai fini del calcolo del valore stimato di un appalto di lavori, è opportuno basarsi sul valore dei lavori stessi, nonché, se del caso, sul valore stimato delle forniture e dei servizi che gli enti aggiudicatori mettono a disposizione dei contraenti, purché detti servizi o forniture siano necessari all'esecuzione dei lavori in questione. Si dovrebbe intendere che, ai fini del presente paragrafo, i servizi interessati sono quelli prestati dagli enti aggiudicatori tramite il loro personale. D'altro canto il calcolo del valore degli appalti di servizi, a prescindere che siano stati messi a disposizione o meno del contraente per l'esecuzione ulteriore dei lavori, segue le norme applicabili agli appalti di servizi.

    (17)

    Per applicare le norme procedurali previste dalla presente direttiva e a fini di controllo, il modo migliore di definire il settore dei servizi è quello di suddividerli in categorie corrispondenti a voci particolari di una classificazione comune, e di raggrupparli in due allegati, XVII A e XVII B, a seconda del regime cui sono soggetti. Quanto ai servizi di cui all'allegato XVII B, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione delle specifiche norme comunitarie ai servizi in questione.

    (18)

    Per quanto concerne agli appalti di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, ad appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di osservazione. Tali modalità dovrebbero nel contempo consentire l'applicazione integrale della presente direttiva. Tale meccanismo dovrebbe contemporaneamente permettere agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.

    (19)

    È necessario evitare ostacoli alla libera circolazione dei servizi. I prestatori di servizi possono, pertanto, essere persone sia fisiche che giuridiche. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione, a livello nazionale, delle norme sulle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione, purché siano compatibili con il diritto comunitario.

    (20)

    Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo. Gli enti aggiudicatori possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare nell'ambito di un accordo quadro o nei casi in cui è stato utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'ente aggiudicatore conformemente all'articolo 48.

    (21)

    Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. A qualsiasi operatore economico che presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e che soddisfa i criteri di selezione dovrebbe essere consentito di partecipare a detto sistema. Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici disponibili, e, quindi di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un'ampia concorrenza.

    (22)

    Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente agli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi delle offerte diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'ente aggiudicatore, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di lavori e di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori, non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.

    (23)

    In alcuni Stati membri sono state sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti/concludere accordi quadro per altri enti aggiudicatori. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata agli enti aggiudicatori. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerati in linea con la presente direttiva.

    (24)

    Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a centrali di committenza, a sistemi dinamici di acquisizione o ad aste elettroniche, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.

    (25)

    È necessario dare una definizione appropriata della nozione di diritti speciali o esclusivi. Da questa definizione deriva che il fatto che un ente si possa avvalere, per costruire reti o installare strutture portuali o aeroportuali, di una procedura per l'esproprio per pubblica utilità o per l'uso della proprietà privata, o possa usare, per installare impianti della rete, il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via, non costituisce in sé un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Neppure il fatto che un ente alimenti di acqua potabile, elettricità, gas o calore una rete a sua volta gestita da un ente che gode di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente dello Stato membro interessato costituisce, in sé, un diritto esclusivo o speciale ai sensi della presente direttiva. Parimenti, non possono essere considerati diritti esclusivi o speciali quelli concessi da uno Stato membro in qualsiasi forma, anche mediante atti di concessione, ad un numero limitato di imprese in base a criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori, che offrano agli interessati che soddisfino tali criteri la possibilità di beneficiarne.

    (26)

    È opportuno che gli enti aggiudicatori applichino procedure comuni di aggiudicazione degli appalti per le loro attività relative all'acqua e che tali procedure vengano applicate anche quando un'autorità aggiudicatrice ai sensi della presente direttiva aggiudica appalti per proprie attività riguardanti progetti idraulici, di irrigazione, di drenaggio nonché di evacuazione e trattamento delle acque reflue. Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione.

    (27)

    Taluni enti che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante autobus erano già esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE. Tali enti dovrebbero essere esclusi anche dal campo d'applicazione della presente direttiva. Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari applicabili solo a taluni settori, è opportuno che la procedura generale, che consente di tenere conto degli effetti dell'apertura alla concorrenza, si applichi anche a tutti gli enti che forniscono servizi di trasporto mediante autobus diversi da quelli esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

    (28)

    Tenuto conto dell'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità e del fatto che detti servizi sono forniti tramite una rete da amministrazioni aggiudicatrici, da imprese pubbliche e da altre imprese, occorre prevedere che gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che forniscono servizi postali siano sottoposti alle norme della presente direttiva, comprese quelle dell'articolo 30 che, pur salvaguardando l'applicazione dei principi enunciati nel considerando 9, istituiscano un quadro favorevole a pratiche commerciali leali e consentano maggiore flessibilità rispetto a quella offerta dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( 11 ). Per la definizione delle attività di cui trattasi, occorre tenere conto delle disposizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ( 12 ).

    A prescindere dal loro statuto giuridico gli enti che forniscono servizi postali non sono attualmente soggetti alle norme stabilite nella direttiva 93/38/CEE. Pertanto l'adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle norme della presente direttiva potrebbe richiedere più tempo per questi enti rispetto agli enti già soggetti a dette norme, che dovranno semplicemente adeguare le loro procedure alle modifiche apportate dalla presente direttiva. Occorre pertanto permettere l'applicazione differita della presente direttiva in funzione dei tempi necessari a detto adeguamento. Considerata la diversità delle situazioni degli enti interessati, occorre consentire agli Stati membri di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione della presente direttiva agli enti aggiudicatori che operano nel settore dei servizi postali.

    (29)

    È possibile procedere all'aggiudicazione di appalti per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un unico appalto destinato a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui l'appalto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo degli appalti e della fissazione del capitolato d'oneri. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività cui l'appalto è principalmente destinato. Occorrerebbe prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

    (30)

    Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, è necessario semplificare l'attuazione della presente direttiva, in particolare semplificando le soglie e applicando a tutti gli enti aggiudicatori, indipendentemente dal settore in cui operano, le norme in materia di informazioni da dare ai partecipanti sulle decisioni adottate in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e ai loro risultati. Inoltre, nell'ambito dell'unione monetaria tali soglie dovrebbero essere espresse in euro, in modo da semplificare l'applicazione di queste disposizioni pur garantendo il rispetto delle soglie previste dall'Accordo, espresse in diritti speciali di prelievo. In tale prospettiva si dovrebbe prevedere la revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, ove necessario, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto al diritto speciale di prelievo. È inoltre opportuno che le soglie per i concorsi di progettazione siano identiche a quelle per gli appalti di servizi.

    (31)

    Occorrerebbe tener conto dei casi in cui la presente direttiva potrebbe non essere necessariamente applicata per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato o di riservatezza o a causa dell'applicabilità di norme specifiche in materia di aggiudicazione degli appalti quali quelle derivanti da accordi internazionali, quelle riguardanti lo stazionamento di truppe o le norme proprie agli organismi internazionali.

    (32)

    È opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti a un'impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui essa faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni di concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

    (33)

    Nell'ambito dei servizi, gli appalti relativi all'acquisto o alla locazione di beni immobili o a diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti.

    (34)

    I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di solito prestati da organi o persone selezionate o designate secondo modalità che possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti.

    (35)

    In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; in particolare non sono contemplate le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale degli enti aggiudicatori.

    (36)

    La presente direttiva dovrebbe coprire la fornitura dei servizi soltanto se basata sugli appalti.

    (37)

    A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, e l'apertura degli appalti di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale ente.

    (38)

    Per evitare il moltiplicarsi di regimi particolari relativi solo a taluni settori, è opportuno che il vigente regime speciale di cui all'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE e all'articolo 12 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( 13 ), che disciplina gli enti che sfruttano una zona geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi, sia sostituito dalla procedura generale che permette l'esenzione dei settori direttamente esposti alla concorrenza. Ciò tuttavia senza pregiudizio della decisione 93/676/CEE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nei Paesi Bassi un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati nei Paesi Bassi fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva ( 14 ) della decisione 97/367/CE della Commissione, del 30 maggio 1997, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce nel Regno Unito un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono da considerarsi nel Regno Unito quali enti che fruiscono di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della menzionata direttiva ( 15 ), della decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, in seguito alla domanda dell'Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE ( 16 ) e della decisione 2004/73/CE della Commissione relativa alla domanda della Germania di fare ricorso al regime speciale previsto dall'articolo 3 della direttiva 93/38/CEE ( 17 ).

    (39)

    L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'inserimento nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'inserimento od il reinserimento dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

    (40)

    La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno introdurre una procedura, applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di una apertura alla concorrenza attuale o futura. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto comunitario in materia.

    (41)

    L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione comunitaria, che apre l'accesso a un determinato settore o parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Nel farlo, la Commissione terrà conto in particolare della possibile adozione di misure che comportino una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da quelli per i quali una legislazione è già menzionata nell'allegato XI, ad esempio quella per il settore dei trasporti ferroviari. Se dall'attuazione della pertinente legislazione comunitaria non consegue il libero accesso a un determinato mercato, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. A tal fine l'applicazione da parte di uno Stato membro di una direttiva, quale la direttiva 94/22/CE che liberalizza un determinato settore, a un altro settore come quello del carbone, è una circostanza di cui tenere conto ai fini dell'articolo 30.

    (42)

    Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo dovrebbe essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti degli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, dovrebbero poter motivare tale decisione. Gli enti aggiudicatori che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Possono utilizzare, ma non vi sono obbligati, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati e adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, gli enti aggiudicatori dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

    (43)

    Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.

    (44)

    Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Esse possono, in particolare, essere elaborate per favorire la formazione professionale nel cantiere, l'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento, la lotta contro la disoccupazione o la tutela dell'ambiente. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto — di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

    (45)

    Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ( 18 ), stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti dei lavoratori distaccati. Qualora il diritto nazionale preveda disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico, e che può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto.

    (46)

    Tenendo conto dei nuovi sviluppi nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono apportare nella pubblicità degli appalti e in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno parificare i mezzi elettronici a quelli classici di comunicazione e di scambio di informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie adottate dovrebbero essere compatibili con quelle usate dagli altri Stati membri.

    (47)

    L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a mezzi elettronici a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario. È tuttavia necessario far sì che l'effetto cumulativo delle riduzioni dei termini non porti a termini eccessivamente brevi.

    (48)

    Nel quadro della presente direttiva, alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ( 19 ) e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) ( 20 ). Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi potrebbe costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello dei servizi di certificazione fornito per questi dispositivi.

    (49)

    È opportuno che i partecipanti ad una procedura di aggiudicazione siano informati delle decisioni relative alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione di un appalto o all'abbandono della procedura entro limiti di tempo che siano sufficientemente brevi, in modo da non rendere la presentazione delle domande di riesame impossibile; tale informazione dovrebbe essere data il più rapidamente possibile ed in generale entro 15 giorni dalla decisione.

    (50)

    È opportuno chiarire che gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione nell'ambito di una procedura aperta dovrebbero attenersi a norme e criteri oggettivi, così come oggettivi dovrebbero essere i criteri di selezione nelle procedure ristrette e negoziate. Queste norme e criteri oggettivi, così come i criteri di selezione, non dovrebbero necessariamente comportare ponderazioni.

    (51)

    Occorre tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi in cui un operatore economico si avvalga delle capacità economiche, finanziarie o tecniche di altri enti, a prescindere dalla natura giuridica del legame tra quest'ultimo e detti enti, al fine di soddisfare i criteri di selezione o, nell'ambito di sistemi di qualificazione, a sostegno della sua domanda di qualificazione. In quest'ultimo caso spetta all'operatore economico provare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di validità della qualificazione. Ai fini di detta qualificazione, un ente aggiudicatore può quindi determinare il livello di requisiti da raggiungere e in particolare può richiedere, ad esempio quando detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un altro ente, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultimo ente.

    I sistemi di qualificazione dovrebbero essere gestiti conformemente a norme e criteri oggettivi che, a scelta degli enti aggiudicatori, possono riguardare le capacità degli operatori economici e/o le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi contemplati dal sistema. Ai fini della qualificazione, gli enti aggiudicatori possono eseguire loro propri test al fine di valutare le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi in questione, segnatamente in termini di compatibilità e sicurezza.

    (52)

    Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.

    (53)

    Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta l'applicazione di tali misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001) (EMAS) ( 21 ), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati dovrebbe essere accettata la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di tutela ambientale.

    (54)

    Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, occorre lasciare a questi ultimi la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L'obbligo di applicare l'articolo 45, paragrafo 1, dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero chiedere a coloro che richiedono la qualifica, e ai candidati o offerenti di fornire i documenti appropriati e, quando abbiano dubbi sulla situazione personale di detti operatori economici, possono chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente carattere definitivoche le conferisce autorità di cosa giudicata.

    Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o una colpa grave.

    Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE ( 22 ) e 76/207/CEE ( 23 ) in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

    (55)

    L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: «il prezzo più basso» e «l'offerta economicamente più vantaggiosa».

    Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo — sancito dalla giurisprudenza — di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi agli enti aggiudicatori indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Gli enti aggiudicatori possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.

    Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi dovrebbero valutare le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, dovrebbero consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente aggiudicatore. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi dovrebbero consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di paragonare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto dei requisiti ambientali, possono consentire all'ente aggiudicatore di rispondere alle necessità del pubblico interessato, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un ente aggiudicatore può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, segnatamente in risposta alle necessità — definiti nelle specifiche dell'appalto — di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utenti dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto.

    (56)

    I criteri di aggiudicazione devono far salva l'applicazione di norme nazionali sulla remunerazione di taluni servizi, come gli onorari di architetti, ingegneri e avvocati.

    (57)

    Al computo dei termini di cui alla presente direttiva si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( 24 ).

    (58)

    La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi internazionali cui sono tenuti la Comunità o gli Stati membri nonché l'applicazione delle norme del trattato e, in particolare, degli articoli 81 e 86.

    (59)

    La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione della direttiva 93/38/CEE indicati all'allegato XXV.

    (60)

    Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ( 25 ),

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    INDICE

    TITOLO I

    Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

    CAPO I

    Definizioni di base

    Articolo 1

    Definizioni

    CAPO II

    Definizione delle attività e degli enti interessati

    Sezione 1

    Enti

    Articolo 2

    Enti aggiudicatori

    Sezione 2

    Attività

    Articolo 3

    Gas, energia termica ed elettricità

    Articolo 4

    Acqua

    Articolo 5

    Servizi di trasporto

    Articolo 6

    Servizi postali

    Articolo 7

    Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti ed aeroporti

    Articolo 8

    Elenchi di enti aggiudicatori

    Articolo 9

    Appalti che riguardano più attività

    CAPO III

    Principi generali

    Articolo 10

    Principi per l'aggiudicazione degli appalti

    TITOLO II

    Disposizioni relative agli appalti

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 11

    Operatori economici

    Articolo 12

    Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

    Articolo 13

    Riservatezza

    Articolo 14

    Accordi quadro

    Articolo 15

    Sistemi dinamici di acquisizione

    CAPO II

    Soglie ed esclusioni

    Sezione 1

    Soglie

    Articolo 16

    Importi delle soglie degli appalti

    Articolo 17

    Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici

    Sezione 2

    Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

    Sottosezione 1

    Articolo 18

    Concessioni di lavori e di servizi

    Sottosezione 2

    Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

    Articolo 19

    Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

    Articolo 20

    Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo

    Articolo 21

    Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

    Articolo 22

    Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

    Articolo 22 bis

    Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

    Articolo 23

    Appalti attribuiti ad un'impresa collegata ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

    Sottosezione 3

    Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

    Articolo 24

    Appalti relativi a taluni servizi esclusi

    Articolo 25

    Appalti di servizi attribuiti in base a un diritto esclusivo

    Sottosezione 4

    Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori

    Articolo 26

    Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

    Sottosezione 5

    Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

    Articolo 27

    Appalti sottoposti a un regime speciale

    Articolo 28

    Appalti riservati

    Articolo 29

    Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

    Articolo 30

    Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza

    CAPO III

    Norme applicabili agli appalti di servizi

    Articolo 31

    Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A

    Articolo 32

    Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B

    Articolo 33

    Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B

    CAPO IV

    Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e la documentazione d'appalto

    Articolo 34

    Specifiche tecniche

    Articolo 35

    Comunicazione delle specifiche tecniche

    Articolo 36

    Varianti

    Articolo 37

    Subappalto

    Articolo 38

    Condizioni di esecuzione dell'appalto

    Articolo 39

    Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro

    CAPO V

    Procedure

    Articolo 40

    Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

    CAPO VI

    Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

    Sezione 1

    Pubblicazione degli avvisi

    Articolo 41

    Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

    Articolo 42

    Avvisi con cui si indice una gara

    Articolo 43

    Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

    Articolo 44

    Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi

    Sezione 2

    Termini

    Articolo 45

    Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

    Articolo 46

    Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari

    Articolo 47

    Inviti a presentare offerte o a negoziare

    Sezione 3

    Comunicazioni e informazioni

    Articolo 48

    Norme applicabili alle comunicazioni

    Articolo 49

    Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

    Articolo 50

    Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

    CAPO VII

    Svolgimento della procedura

    Articolo 51

    Disposizioni generali

    Sezione 1

    Qualificazione e selezione qualitativa

    Articolo 52

    Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

    Articolo 53

    Sistemi di qualificazione

    Articolo 54

    Criteri di selezione qualitativa

    Sezione 2

    Aggiudicazione degli appalti

    Articolo 55

    Criteri di aggiudicazione degli appalti

    Articolo 56

    Ricorso alle aste elettroniche

    Articolo 57

    Offerte anormalmente basse

    Sezione 3

    Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

    Articolo 58

    Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

    Articolo 59

    Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi

    TITOLO III

    Norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi

    Articolo 60

    Disposizione generale

    Articolo 61

    Soglie

    Articolo 62

    Concorsi di progettazione esclusi

    Articolo 63

    Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

    Articolo 64

    Mezzi di comunicazione

    Articolo 65

    Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

    Articolo 66

    Decisioni della commissione giudicatrice

    TITOLO IV

    Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

    Articolo 67

    Obblighi statistici

    Articolo 68

    Procedura di comitato

    Articolo 69

    Revisione delle soglie

    Articolo 70

    Modificazioni

    Articolo 71

    Attuazione

    Articolo 72

    Meccanismi di controllo

    Articolo 73

    Abrogazione

    Articolo 74

    Entrata in vigore

    Articolo 75

    Destinatari

    Allegato I

    Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica

    Allegato II

    Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità

    Allegato III

    Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile

    Allegato IV

    Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

    Allegato V

    Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus

    Allegato VI

    Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

    Allegato VII

    Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas

    Allegato VIII

    Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi

    Allegato IX

    Enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

    Allegato X

    Enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali

    Allegato XI

    Elenco della legislazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3

    Allegato XII

    Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

    Allegato XIII

    Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara

    Allegato XIV

    Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

    Allegato XV A

    Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici indicativi

    Allegato XV B

    Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «profilo di committente» di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara

    Allegato XVI

    Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati

    Allegato XVII A

    Servizi ai sensi dell'articolo 31

    Allegato XVII B

    Servizi ai sensi dell'articolo 32

    Allegato XVIII

    Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione

    Allegato XIX

    Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione

    Allegato XX

    Caratteristiche relative alla pubblicazione

    Allegato XXI

    Definizione di talune specifiche tecniche

    Allegato XXII

    Tabella ricapitolativa dei termini previsti dall'articolo 45

    Allegato XXIII

    Norme internazionali in materia di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4

    Allegato XXIV

    Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani/progetti nei concorsi

    Allegato XXV

    Termini di attuazione e di applicazione

    Allegato XXVI

    Tabella di concordanza



    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI APPALTI E I CONCORSI DI PROGETTAZIONE



    CAPO I

    Definizioni

    Articolo 1

    Definizioni

    1.  Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui al presente articolo.

    2.  

    a) Gli «appalti di forniture, di lavori e di servizi» sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

    b) Gli «appalti di lavori» sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato XII o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

    c) Gli «appalti di forniture» sono appalti diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

    Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto di forniture».

    d) Gli «appalti di servizi» sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato XVII.

    Un appalto avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi ai sensi dell'allegato XVII è considerato un «appalto di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

    Un appalto avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato XVII e che preveda attività ai sensi dell'allegato XII solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi.

    3.  

    a) La «concessione di lavori» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

    b) La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

    4.  Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

    5.  Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

    6.  Un' «asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza, taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

    7.  I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

    Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore, il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

    Un «offerente» è l'operatore economico che presenta un'offerta, e un «candidato» è colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata.

    8.  Per «centrale di committenza» s'intende un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o un'autorità aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE che:

     acquista forniture e/o servizi destinati ad enti aggiudicatori

     o

     aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad enti aggiudicatori.

    9.  Le «procedure aperte, ristrette o negoziate» sono le procedure di aggiudicazione applicate dagli enti aggiudicatori e nelle quali:

    a) riguardo alle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta;

    b) riguardo alle procedure ristrette, ogni operatore economico può chiedere di partecipare e possono presentare un'offerta solo i candidati invitati dall'ente aggiudicatore;

    c) riguardo alle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

    10.  i «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

    11.  I termini «scritto» o «per iscritto» designano un'espressione che consiste in parole o cifre che può essere letta, riprodotta e comunicata. Tale espressione può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

    12.  Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

    13.  Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) ( 26 ), assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

    Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato XII o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato XVII, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.



    CAPO II

    Campo d'applicazione: definizione delle attività e degli enti interessati



    Sezione 1

    Enti

    Articolo 2

    Enti aggiudicatori

    1.  Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

    a)

    «amministrazioni aggiudicatrici» :

    lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

    Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

     istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

     dotato di personalità giuridica, e

     la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

    b)

    «imprese pubbliche» :

    le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

    L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa:

     detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure

     controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure

     hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

    2.  La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:

    a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7;

    b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 3 a 7 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

    3.  Ai fini della presente direttiva, i «diritti speciali o esclusivi» sono diritti, concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 3 a 7 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.



    Sezione 2

    Attività

    Articolo 3

    Gas, energia termica ed elettricità

    1.  Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

    a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure

    b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

    2.  L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se:

    a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e

    b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

    3.  Per quanto riguarda l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

    a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; oppure

    b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

    4.  L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 3 se:

    a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 4 a 7; e

    b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 % della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

    Articolo 4

    Acqua

    1.  La presente direttiva si applica alle seguenti attività:

    a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o

    b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

    2.  La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1, e che:

    a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o

    b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

    3.  L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se:

    a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 3 a 7; e

    b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 % della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

    Articolo 5

    Servizi di trasporto

    1.  La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

    Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

    2.  La presente direttiva non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico i quali erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

    Articolo 6

    Servizi postali

    1.  La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), altri servizi diversi dai servizi postali.

    2.  Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:

    a)

    «invio postale» : un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta — ad esempio — di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

    b)

    «servizi postali» :

    servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:

     «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE,

     «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e

    c)

    «altri servizi diversi dai servizi postali» :

    servizi forniti nei seguenti ambiti:

     servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, come i «mailroom management services»),

     servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata),

     servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo,

     servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato XVII A e all'articolo 24, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali,

     servizi di filatelia, e

     servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali),

    a condizione che tali servizi siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi della lettera b), primo o secondo trattino, e le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti ai suddetti trattini.

    Articolo 7

    Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti

    La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

    a) prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, oppure

    b) messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

    Articolo 8

    Elenchi di enti aggiudicatori

    Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai sensi della presente direttiva figurano negli allegati da I a X. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

    Articolo 9

    Appalti che riguardano più attività

    1.  Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

    Tuttavia la scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto appalto dall'ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2004/18/CE.

    2.  Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla citata direttiva 2004/18/CE, se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività sia principalmente destinato l'appalto, esso è aggiudicato secondo la citata direttiva 2004/18/CE.

    3.  Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un'altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né dalla citata direttiva 2004/18/CE e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della presente direttiva.



    CAPO III

    Principi generali

    Articolo 10

    Principi per l'aggiudicazione degli appalti

    Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.



    TITOLO II

    DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI



    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 11

    Operatori economici

    1.  I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

    Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

    2.  I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

    Articolo 12

    Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio

    In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.

    Articolo 13

    Riservatezza

    1.  All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

    2.  Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 43 e 49, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetto l'ente aggiudicatore, quest'ultimo non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

    Articolo 14

    Accordi quadro

    1.  Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e aggiudicarlo secondo la presente direttiva.

    2.  Gli enti aggiudicatori, quando hanno aggiudicato un accordo quadro secondo la presente direttiva, possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i), se aggiudicano appalti basati su tale accordo quadro.

    3.  Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono applicare l'articolo 40, paragrafo 3, punto i).

    4.  Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

    Articolo 15

    Sistemi dinamici di acquisizione

    1.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.

    2.  Per istituire un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo gli enti aggiudicatori utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5.

    3.  Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione gli enti aggiudicatori:

    a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

    b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché gli accordi e le specifiche tecniche di connessione;

    c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

    4.  Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa e di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Essi portano a termine la valutazione dell'offerta entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare la valutazione a condizione che nel frattempo non si indica alcuna gara.

    Gli enti aggiudicatori informano al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

    5.  Ogni appalto specifico dovrebbe essere oggetto di una gara. Prima di procedere a detta gara gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Gli enti aggiudicatori procedono all'indizione della gara soltanto dopo aver valutato tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

    6.  Gli enti aggiudicatori invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

    Essi aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.

    7.  La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

    Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

    Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.



    CAPO II

    Soglie ed esclusioni



    Sezione 1

    Soglie

    Articolo 16

    Importi delle soglie degli appalti

    La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell'articolo 30 concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

    a)  ►M11  400 000 EUR ◄ per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

    b)  ►M11  5 000 000 EUR ◄ per quanto riguarda gli appalti di lavori.

    Articolo 17

    Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

    1.  Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

    Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

    2.  Gli enti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione della presente direttiva suddividendo i progetti d'opera o i progetti di commessa volti ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore stimato degli appalti.

    3.  Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata dell'accordo o del sistema.

    4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore dei lavori stessi nonché di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono necessari all'esecuzione dei lavori e che mettono a disposizione dell'imprenditore.

    5.  Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dell'applicazione della presente direttiva.

    6.  

    a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

    Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

    Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione di EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.

    b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 16 si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

    Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 16, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

    Gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della totalità dei lotti.

    7.  Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

    a) il valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

    b) il valore stimato complessivo degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna, o dell'esercizio finanziario se questo è superiore a dodici mesi.

    8.  Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione.

    9.  Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

    a) per gli appalti a durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto oppure, se questa è superiore a dodici mesi, il valore complessivo compreso l'importo stimato del valore residuo;

    b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

    10.  Ai fini del calcolo del valore stimato degli appalti di servizi si tiene conto, se del caso, dei seguenti importi:

    a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;

    b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di rimunerazione;

    c) ppalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di rimunerazione.

    11.  Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

    a) se si tratta di un appalto a durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo dell'appalto per l'intera sua durata;

    b) se si tratta di un appalto a durata indeterminata o superiore a 48: mesi il valore mensile moltiplicato per 48.



    Sezione 2

    Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare



    SOTTOSEZIONE 1

    Articolo 18

    Concessioni di lavori e di servizi

    La presente direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.



    SOTTOSEZIONE 2

    Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

    Articolo 19

    Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

    1.  La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

    2.  Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

    Articolo 20

    Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per 'esercizio di un'attività in un paese terzo

    1.  La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 7, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.

    2.  Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

    Articolo 21

    Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

    La presente direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli Stati membri quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, quando ciò è necessario ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza di tale Stato.

    Articolo 22

    Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

    La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

    a) ad un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 68;

    b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

    c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

    ▼M9

    Articolo 22 bis

    Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

    La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali è applicata la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori ( 27 ) né agli appalti ai quali tale direttiva non si applica in virtù dei suoi articoli 8, 12 e 13.

    ▼B

    Articolo 23

    Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata ad una joint-venture ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

    1.  Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati ( 28 ) ( 29 ), o, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

    2.  Alle condizioni previste dal paragrafo 3, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

    a) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata, o

    b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 3 a 7, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

    3.  Il paragrafo 2 si applica:

    a) agli appalti di servizi purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;

    b) agli appalti di forniture purché almeno il 80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;

    c) agli appalti di lavori purché almeno il 80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese cui è collegata.

    Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b) o c).

    Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

    4.  La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

    a) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da 3 a 7, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

    b) da un ente aggiudicatore a una joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi almeno negli ultimi tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

    5.  Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4:

    a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;

    b) la natura e il valore degli appalti considerati;

    c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.



    SOTTOSEZIONE 3

    Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

    Articolo 24

    Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva

    La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

    a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

    b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

    c) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare transazioni degli enti aggiudicatori per reperire mezzi finanziari o capitali;

    d) concernenti i contratti di lavoro;

    e) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'ente aggiudicatore.

    Articolo 25

    Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

    La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente, esso stesso amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.



    SOTTOSEZIONE 4

    Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori

    Articolo 26

    Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura i energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

    La presente direttiva non si applica:

    a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

    b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 3 o all'articolo 7, lettera a).



    SOTTOSEZIONE 5

    Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

    Articolo 27

    Appalti sottoposti a un regime speciale

    Fatto salvo l'articolo 30 il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito e la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alle decisioni 93/676/CEE, 97/367/CEE, 2002/205/CE e 2004/73/CE:

    a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all'informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;

    b) comunichi alla Commissione, alle condizioni definite dalla decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati ( 30 ), le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti.

    Articolo 28

    Appalti riservati

    Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

    Il bando di gara menziona il presente articolo.

    Articolo 29

    Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

    1.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

    2.  Gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 8, sono considerati in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale abbia rispettato la presente direttiva o, ove opportuno, la direttiva 2004/90/CE.

    Articolo 30

    Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza

    1.  Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

    2.  Ai fini del paragrafo 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.

    3.  Ai fini del paragrafo 1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato XI.

    Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

    4.  Quando uno Stato membro ritiene che, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, il paragrafo 1 sia applicabile ad una data attività, esso ne dà notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove del caso unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nella attività di cui trattasi.

    Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

     ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del paragrafo 1 in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto, oppure

     non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.

    Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al paragrafo 3, primo comma e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del paragrafo 1 con una decisione adottata in conformità del paragrafo 6 e entro il termine previsto da detto paragrafo.

    5.  Qualora sia previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato, gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività mediante decisione a norma del paragrafo 6. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

    Lo Stato membro interessato informa la Commissione, tenendo conto dei paragrafi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattati.

    La Commissione può anche avviare d'ufficio il procedimento per adottare la decisione che stabilisce l'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

    Se, scaduto il termine di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha adottato una decisione sull'applicabilità del paragrafo 1 ad una determinata attività, il paragrafo 1 è ritenuto applicabile.

    6.  Per prendere una decisione ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la notifica o la domanda. Tale termine può tuttavia essere prorogato una volta di tre mesi al massimo in casi debitamente giustificati, in particolare se le informazioni che corredano la notifica o la domanda o i documenti allegati sono incomplete o inesatte o se i fatti riportati subiscono modifiche sostanziali. Tale proroga è ridotta ad un mese qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattati abbia stabilito l'applicabilità del paragrafo 1 nei casi di cui al paragrafo 4, terzo comma.

    Quando un'attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi del presente articolo, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

    La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6, conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

    Tali modalità comprendono almeno:

    a) la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per informazione, della data da cui decorre il termine di tre mesi di cui al primo comma e, in caso di proroga del termine, la data di inizio della proroga e il periodo per cui è prorogato;

    b) la pubblicazione dell'eventuale applicabilità del paragrafo 1, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma o conformemente al paragrafo 5, quarto comma; e

    c) le modalità di trasmissione di eventuali prese di posizione di un'autorità indipendente competente per le attività interessate, su questioni pertinenti ai fini dei paragrafi 1 e 2.



    CAPO III

    Norme applicabili agli appalti di servizi

    Articolo 31

    Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A

    Gli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII A sono aggiudicati secondo le disposizioni degli articoli da 34 a 59.

    Articolo 32

    Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B

    L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 34 e 43.

    Articolo 33

    Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A servizi elencati nell'allegato XVII B

    Gli appalti che hanno per oggetto sia servizi elencati nell'allegato XVII A che servizi elencati nell'allegato XVII B sono aggiudicati secondo gli articoli da 34 a 59, se il valore dei servizi di cui all'allegato XVII A è superiore al valore dei servizi di cui all'allegato XVII B. Negli altri casi gli appalti sono aggiudicati secondo gli articoli 34 e 43.



    CAPO IV

    Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri sui documenti dell'appalto

    Articolo 34

    Specifiche tecniche

    1.  Le specifiche tecniche, definite al punto 1 dell'allegato XX figurano nei documenti dell'appalto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogni qualvolta ciò sia possibile, tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.

    2.  Le specifiche tecniche consentano pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

    3.  Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

    a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato XXI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

    b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;

    c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti funzionali;

    d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

    4.  Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

    5.  Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta di prodotti, di servizi o di lavori conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

    Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'ente aggiudicatore, con qualunque mezzo appropriato, che il prodotto, il servizio o il lavoro conforme alla norma ottempera alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente aggiudicatore.

    Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

    6.  Gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee, (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché

     tali specifiche siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,

     i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,

     le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli entigovernativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e

     siano accessibili a tutte le parti interessate.

    Gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

    7.  Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

    Gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

    8.  A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica con l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

    Articolo 35

    Comunicazione delle specifiche tecniche

    1.  Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.

    2.  Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

    Articolo 36

    Varianti

    1.  Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.

    Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'oneri se autorizzano o meno le varianti e, se le autorizzano, i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione.

    2.  Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

    Articolo 37

    Subappalto

    Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

    Articolo 38

    Condizioni di esecuzione dell'appalto

    Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nell'avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

    Articolo 39

    Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

    1.  L'ente aggiudicatore può indicare, o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare, nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni, e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

    2.  L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione di appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.

    Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 57.



    CAPO V

    Procedure

    Articolo 40

    Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

    1.  Per aggiudicare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate ai fini della presente direttiva.

    2.  Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 9, lettere a), b) o c), purché, fatto salvo il paragrafo 3, sia stata indetta una gara conformemente all'articolo 42.

    3.  Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

    a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

    b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

    c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

    d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara originarie non possono essere rispettati;

    e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

    f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito l'appalto iniziale:

     quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure

     quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

    g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 16 e 17, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

    h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

    i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

    j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

    k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;

    l) quando l'appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo il disposto della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.



    CAPO VI

    Norme in materia di pubblicità e di trasparenza



    Sezione 1

    Pubblicazione degli avvisi

    Articolo 41

    Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

    1.  Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso periodico indicativo come indicato nell'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato XX, punto 2 b, le seguenti informazioni:

    a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, risulti pari o superiore a 750 000 EUR.

    I gruppi di prodotti sono definiti dagli enti aggiudicatori mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

    b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato XVII A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 16 e 17, sia pari o superiore a 750 000 EUR;

    c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 16, tenuto conto del disposto dell'articolo 17.

    Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati nel «profilo di committente» il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.

    L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato nel profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che approva il programma degli appalti di lavori o degli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

    Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica, secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.

    La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini per la ricezione delle offerte conformemente all'articolo 45, paragrafo 4.

    Il presente paragrafo non si applica alle procedure senza previa indizione di gara.

    2.  Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.

    3.  Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 53, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale.

    Articolo 42

    Avvisi con cui si indice una gara

    1.  Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la gara può essere indetta come segue:

    a) mediante un avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A, o

    b) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV, o

    c) mediante un avviso di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.

    2.  Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un avviso di gara ai sensi del paragrafo 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante avviso di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.

    3.  Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità:

    a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

    b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto, e

    c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato XX non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo 47, paragrafo 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 45.

    Articolo 43

    Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

    1.  Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro, di cui all'allegato XVI, in base a condizioni da definirsi dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

    Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

    Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

    2.  Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato XX. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.

    3.  Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».

    Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale.

    In tal caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso di gara pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1.

    Se usano un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria dell'elenco dei prestatari qualificati di servizi, redatto a norma dell'articolo 53, paragrafo 7.

    4.  Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato XVII B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.

    5.  Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato XX per motivi statistici.

    Articolo 44

    Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi

    1.  Gli avvisi contengono le informazioni indicate negli allegati XIII, XIV, XV A, XV B e XVI e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

    2.  Gli avvisi che l'ente aggiudicatore invia alla Commissione sono trasmessi per via elettronica secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate all'allegato XX, punto 3, o con qualsiasi altro mezzo.

    Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42 e 43 sono pubblicati conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione di cui all'allegato XX, punto 1, lettere a) e b).

    3.  Gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione di cui all'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dal loro invio.

    Gli avvisi non trasmessi per via elettronica, secondo la forma e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato XX, punto 3, sono pubblicati entro 12 giorni dal loro invio. Tuttavia, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, gli avvisi di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché l'avviso sia stato inviato mediante fax.

    4.  Gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

    Le spese di pubblicazione degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

    5.  Gli avvisi e il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

    Gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, primo comma, ma fanno menzione della data della trasmissione dell'avviso alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

    Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata alla Commissione la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione.

    6.  Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi.

    7.  La Commissione rilascia all'ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

    8.  Gli enti aggiudicatori possono pubblicare, conformemente ai paragrafi da 1 a 7, avvisi relativi ad appalti non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.



    Sezione 2

    Termini

    Articolo 45

    Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

    1.  Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

    2.  Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

    3.  Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da una gara si applicano le seguenti disposizioni:

    a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, è, di regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a 22 giorni se l'avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l'avviso viene inviato con tali mezzi;

    b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;

    c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

    4.  Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, in conformità all'allegato XX, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è, di regola, di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso.

    Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenesse, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XVA, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione dell'avviso di gara di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c).

    5.  Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato XX, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.

    6.  Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il paragrafo 3, lettera b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato XX, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il sito Internet presso il quale la documentazione è accessibile.

    7.  Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

    Se, tuttavia, l'avviso di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara.

    8.  L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un avviso pubblicato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito.

    Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

    9.  Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 46 e 47, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati di conseguenza, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

    10.  Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all'allegato XXII.

    Articolo 46

    Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari

    1.  Nelle procedure aperte, qualora l'ente aggiudicatore non offra per via elettronica, conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

    2.  Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

    Articolo 47

    Inviti a presentare offerte o a negoziare

    1.  Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene:

     una copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, oppure

     l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui al primo trattino sono accessibili, quando sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 45, paragrafo 6.

    2.  Qualora il capitolato d'oneri e/o documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

    3.  Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.

    4.  L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:

    a) se necessario, l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;

    b) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

    c) un riferimento all'avviso di gara pubblicato;

    d) l'indicazione dei documenti eventualmenteda allegare;

    e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

    f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nell'avviso di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

    5.  Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

    L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

    a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

    b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

    c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

    d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;

    e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;

    f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

    g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

    h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;

    i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.



    Sezione 3

    Comunicazioni e informazioni

    Articolo 48

    Norme applicabili alle comunicazioni

    1.  Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'ente aggiudicatore, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

    2.  Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

    3.  Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

    4.  Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

    5.  Le seguenti norme sono applicabili ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione:

    a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazion sono conformi alle esigenze dell'allegato XXIV;

    b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata conformemente al paragrafo 1 di detto articolo;

    c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo miranti a ottenere livelli più perfezionati di prestazione di servizi di certificazione per questi dispositivi;

    d) gli offerenti o i candidati si impegnano a presentare, entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte o delledomande di partecipazione, i documenti, certificati e dichiarazioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 53 e 54 qualora non esistano in formato elettronico.

    6.  Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

    a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono;

    b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

    c) gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale. L'ente aggiudicatore deve precisare, nell'avviso con cui si indice la gara di cui all'articolo 47, paragrafo 5, ogni richiesta in tal senso, unitamente al termine per l'invio della conferma per lettera o per via elettronica.

    Articolo 49

    Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

    1.  Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima possibile, delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è comunicata per iscritto dietro richiesta rivolta agli enti aggiudicatori.

    2.  Su richiesta della parte interessata, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima possibile:

     ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,

     ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 34, paragrafi 4 e 5, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o requisiti funzionali,

     ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

    Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

    Tuttavia, gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione indicate al primo comma qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

    3.  Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.

    Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

    4.  I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

    5.  Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

    Articolo 50

    Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

    1.  Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue:

    a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;

    b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 40, paragrafo 3;

    c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dal capo II del titolo I e dal capo II del presente titolo.

    Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

    2.  Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le necessarie informazioni, qualora questa le richieda.



    CAPO VII

    Svolgimento della procedura

    Articolo 51

    Disposizioni generali

    1.  Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

    a) se hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o candidati ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 1, 2 o 4, escludono gli operatori economici in base a detti criteri;

    b) selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base all'articolo 54;

    c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) e applicando le disposizioni dell'articolo 54.

    2.  Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

    a) qualificano gli operatori economici conformemente alle disposizioni dell'articolo 53;

    b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate.

    3.  Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 55 e 57.



    Sezione 1

    Qualificazione e selezione qualitativa

    Articolo 52

    Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

    1.  Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non possono:

    a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

    b) esigere prove o pezze d'appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile.

    2.  Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

    Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità presentate dagli operatori economici.

    3.  Per gli appalti di lavori e di servizi e solo in determinati casi, per accertare la capacità tecnica dell'operatore economico, gli enti aggiudicatori possono chiedere che l'operatore economico indichi i provvedimenti di gestione ambientale che egli sarà in grado di applicare in occasione della realizzazione dell'appalto. In tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a talune norme di gestione ambientale, esse si riferiranno all'EMAS o alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

    Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi di altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale fornite dagli operatori economici.

    Articolo 53

    Sistemi di qualificazione

    1.  Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

    Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

    2.  Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

    Esso è gestito in base a criteri e norme di qualificazione oggettivi, definiti dall'ente aggiudicatore.

    Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell'articolo 34. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

    3.  I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 possono includere i criteri di esclusione di cui all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE alle condizioni stabilite in detto articolo.

    Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto a), tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.

    4.  Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti.a tal fine.

    Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

    5.  Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a mettergli a disposizione i mezzi necessari.

    Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

    6.  I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.

    Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

    7.  Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

    8.  Nel quadro dell'istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano in particolare le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, concernenti l'avviso sull'esistenza di una sistema di qualificazione, dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 riguardanti la comunicazione agli operatori economici che hanno fatto domanda di qualificazione, dell'articolo 51, paragrafo 2, concernenti la selezione dei partecipanti quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nonché dell'articolo 52 sul mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

    9.  Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

    Articolo 54

    Criteri di selezione qualitativa

    1.  Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

    2.  Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

    3.  Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

    4.  I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE.

    Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i criteri e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo comprendono i criteri di esclusione elencati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.

    5.  Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un determinato appalto, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine.

    Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

    6.  Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti di mettergli a disposizione i mezzi necessari.

    Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.



    Sezione 2

    Aggiudicazione degli appalti

    Articolo 55

    Criteri di aggiudicazione degli appalti

    1.  Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, i criteri su cui gli enti aggiudicatori si basano per aggiudicare gli appalti sono i seguenti:

    a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'ente aggiudicatore, diversi criteri collegati con l'oggetto dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi; oppure

    b) esclusivamente il prezzo più basso.

    2.  Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

    Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra un minimo e un massimo deve essere appropriato.

    Se, a giudizio dell'ente aggiudicatore, la ponderazione non è possibile, per motivi che possono essere dimostrati, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

    Tale ponderazione relativa o tale ordine di importanza sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 47, paragrafo 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare o nel capitolato d'oneri.

    Articolo 56

    Ricorso alle aste elettroniche

    1.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.

    2.  Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da una gara gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

    Alle stesse condizioni si può ricorrere all'asta elettronica anche in occasione dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15.

    L'asta elettronica riguarda:

    a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;

    b) oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

    3.  Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

    Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

    a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;

    b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

    c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

    d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

    e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

    f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

    4.  Prima di procedere all'asta elettronica gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

    Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o dei nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

    5.  Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma.

    L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

    Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

    6.  Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

    7.  Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

    a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

    b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso gli enti aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

    c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

    Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

    8.  Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto sensi dell'articolo 55, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

    9.  Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.

    Articolo 57

    Offerte anormalmente basse

    1.  Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

    Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

    a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

    b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

    c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;

    d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

    e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

    2.  L'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

    3.  L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.



    Sezione 3

    Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

    Articolo 58

    Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

    1.  Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

    2.  Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 31 ), supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

    3.  Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 55, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

    Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

    4.  Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

    5.  La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

    Articolo 59

    Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

    1.  Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.

    2.  La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre 2005, e successivamente a intervalli periodici, sull'apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'OMC.

    3.  La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

    a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;

    b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

    c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità.

    4.  Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XXIII.

    5.  Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l'aggiudicazione di appalti di servizi a:

    a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

    b) imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;

    c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

    Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

    La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

    6.  Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.



    TITOLO III

    NORME APPLICABILI AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

    Articolo 60

    Disposizione generale

    1.  Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 61 e da 63 a 66 e sono rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.

    2.  L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

    a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso,

    b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

    Articolo 61

    Soglie

    1.  Il presente titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o superiore a ►M11  400 000 EUR ◄ . Ai fini del presente paragrafo, la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

    2.  Il presente titolo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a ►M11  400 000 EUR ◄ .

    Ai fini del presente paragrafo la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.

    Articolo 62

    Concorsi di progettazione esclusi

    Il presente titolo non si applica:

    1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 20, 21 e 22, per gli appalti di servizi;

    2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

    Articolo 63

    Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

    1.  Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso. Tale avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XVIII e l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

    L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.

    2.  L'articolo 44, paragrafi da 2 a 8 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

    Articolo 64

    Mezzi di comunicazione

    1.  L'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 4 si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

    2.  Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

    3.  Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

    a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono sono conformi ai requisiti dell'allegato XXIV;

    b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.

    Articolo 65

    Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

    1.  Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni della presente direttiva.

    2.  Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

    3.  La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

    Articolo 66

    Decisioni della commissione giudicatrice

    1.  La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

    2.  Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nell'avviso di concorso.

    3.  Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di essere chiariti.

    4.  L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

    5.  I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

    6.  È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.



    TITOLO IV

    OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 67

    Obblighi statistici

    1.  Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale, ripartito per Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all'articolo 16 ma che, a prescindere dalle soglie, sarebbero disciplinati dalla presente direttiva.

    2.  Per le categorie di attività di cui agli allegati II, III, V, X e IX, gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre 2004, per l'anno precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'accordo.

    Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato XVII A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVII A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all'allegato XVI B.

    3.  Le modalità d'applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto segue:

    a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza, senza nuocere all'utilità delle statistiche;

    b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.

    ▼M8

    Articolo 68

    Procedura di comitato

    1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio ( 32 ).

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.

    5.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    ▼B

    Articolo 69

    Revisione delle soglie

    1.   ►M8  La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all’articolo 16 ogni due anni dal 30 aprile 2004, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5. ◄

    Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese d'agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore rispetto al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo.

    2.   ►M8  In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le soglie di cui all’articolo 61 (concorsi di progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5. ◄

    Il controvalore delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.

    3.  Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore in valute nazionali e le soglie allineate di cui al paragrafo 2, sono pubblicati dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

    ▼M8

    Articolo 70

    Modificazioni

    1.  La Commissione può modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 68, paragrafo 2, quanto segue:

    a) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato XX per motivi di progresso tecnico o di ordine amministrativo;

    b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;

    c) ai fini di semplificazione conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, le modalità di applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e distribuzione dei prospetti statistici di cui all’articolo 67, paragrafi 1 e 2.

    2.  La Commissione può modificare quanto segue:

    a) l’elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri di cui agli articoli da 2 a 7;

    b) le modalità di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;

    c) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato XVII lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in detti allegati;

    d) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all’allegato XII, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;

    e) l’allegato XI;

    f) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a), f) e g) dell’allegato XXIV;

    g) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all’articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 69, paragrafo 2, secondo comma.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 68, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 68, paragrafo 5.

    ▼B

    Articolo 71

    Attuazione

    1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Gli Stati membri possono accordarsi un termine supplementare di 35 mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma ai fini dell'attuazione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 6 della presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Le disposizioni dell'articolo 30 sono applicabili dal 30 aprile 2004.

    2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 72

    Meccanismi di controllo

    Conformemente alla direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ( 33 ), gli Stati membri assicurano l'applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.

    A tal fine essi possono, tra l'altro, designare o istituire un'agenzia indipendente.

    Articolo 73

    Abrogazione

    La direttiva 93/38/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione di cui all'allegatoXXV.

    I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegatoXXVI.

    Articolo 74

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 75

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ▼M7




    ALLEGATO I

    Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica

    Belgio

     Distrigaz

     Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività

     Fluxys

    Bulgaria

    Enti titolari di una licenza per la produzione o il trasporto di calore ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

     АЕЦ Козлодуй — ЕАД

     Брикел — ЕАД

     «Бул Еко Енергия» ЕООД

     «ГЕРРАД» АД

     Девен АД

     ТЕЦ «Марица 3» — АД

     «Топлина електроенергия газ екология» ООД

     Топлофикация Бургас — ЕАД

     Топлофикация Варна — ЕАД

     Топлофикация Велико Търново — ЕАД

     Топлофикация Враца — ЕАД

     Топлофикация Габрово — ЕАД

     Топлофикация Казанлък — ЕАД

     Топлофикация Лозница — ЕАД

     Топлофикация Перник — ЕАД

     ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД

     Топлофикация Плевен — ЕАД

     Топлофикация Правец — ЕАД

     Топлофикация Разград — ЕАД

     Топлофикация Русе — ЕАД

     Топлофикация Сливен — ЕАД

     Топлофикация София — ЕАД

     Топлофикация Шумен — ЕАД

     Топлофикация Ямбол — ЕАД

    Enti titolari di una licenza per il trasporto, la distribuzione, l'erogazione pubblica o la fornitura di gas ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

     Булгаргаз ЕАД

     Булгартрансгаз ЕАД

     Балкангаз 2000 АД

     Бургасгаз ЕАД

     Варнагаз АД

     Велбъждгаз АД

     Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

     Газинженеринг ООД

     Газоснабдяване Асеновград АД

     Газоснабдяване Бургас ЕАД

     Газоснабдяване Враца ЕАД

     Газоснабдяване Нова Загора АД

     Газоснабдяване Нови Пазар АД

     Газоснабдяване Попово АД

     Газоснабдяване Първомай АД

     Газоснабдяване Разград АД

     Газоснабдяване Русе ЕАД

     Газоснабдяване Стара Загора ООД

     Добруджа газ АД

     Дунавгаз АД

     Каварна газ ООД

     Камено-газ ЕООД

     Кнежа газ ООД

     Кожухгаз АД

     Комекес АД

     Консорциум Варна Про Енерджи ООД

     Костинбродгаз ООД

     Ловечгаз 96 АД

     Монтанагаз АД

     Овергаз Инк. АД

     Павгаз АД

     Плевенгаз АД

     Правецгаз 1 АД

     Примагаз АД

     Промишлено газоснабдяване ООД

     Раховецгаз 96 АД

     Рилагаз АД

     Севлиевогаз-2000 АД

     Сигаз АД

     Ситигаз България АД

     Софиягаз ЕАД

     Трансгаз Енд Трейд АД

     Хебросгаз АД

     Централ газ АД

     Черноморска технологична компания АД

     Ямболгаз 92 АД

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi nel settore del gas e dell'energia termica ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici, modificata.

    Esempi di enti aggiudicatori:

     RWE Transgas Net, s.r.o.

     Pražská plynárenská, a.s.

     Severomoravská plynárenská, a.s.

     Plzeňská teplárenská, a.s.

     Pražská teplárenská a.s.

    Danimarca

     Enti di distribuzione del gas o di energia termica in base a un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della lov om varmeforsyning, cfr. decreto di codificazione n. 347 del 17 luglio 2005.

     Enti di trasporto di gas in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 10 della lov om elforsyning, cfr. decreto di codificazione n. 1116 dell'8 maggio 2006.

     Enti di trasporto di gas in base a un'autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlaeg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter del 25 aprile 2006.

     Trasporto di gas effettuato da Energinet Danmark o affiliate interamente di proprietà di Energinet Danmark ai sensi della lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, cfr. legge n. 1384 del 20 dicembre 2004.

    Germania

    Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, che forniscono energia ad altre imprese, gestiscono una rete di approvvigionamento energetico o hanno il potere di disporre di una rete di approvvigionamento energetico in virtù della proprietà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 18, della Gesetz über die Elektrizitäts-und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo il 9 dicembre 2006.

    Estonia

     Enti che operano ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332).

     AS Kohtla-Järve Soojus;

     AS Kuressaare Soojus;

     AS Võru Soojus.

    Irlanda

     Bord Gáis Éireann

     Altri enti che possono ottenere una licenza per l'esercizio dell'attività di distribuzione o trasmissione di gas naturale dalla Commission for Energy Regulation ai sensi delle disposizioni del Gas Acts 1976 to 2002.

     Enti titolari di una licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999 che in qualità di operatori di «Combined Heat and Power Plants» distribuiscono energia termica.

    Grecia

     «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.», per il trasporto e la distribuzione di gas ai sensi della legge 2364/95, modificata dalle leggi 2528,97, 2593/98 e 2773/99.

     Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

    Spagna

     Enagas, S.A.

     Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

     Gasoducto Al Andalus, S.A.

     Gasoducto de Extremadura, S.A.

     Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

     Regasificadora del Noroeste, S.A.

     Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

     Transportista Regional de Gas, S.A.

     Unión Fenosa de Gas, S.A.

     Bilbogas, S.A.

     Compañía Española de Gas, S.A.

     Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

     Distribuidora Regional de Gas, S.A.

     Donostigas, S.A.

     Gas Alicante, S.A.

     Gas Andalucía, S.A.

     Gas Aragón, S.A.

     Gas Asturias, S.A.

     Gas Castilla — La Mancha, S.A.

     Gas Directo, S.A.

     Gas Figueres, S.A.

     Gas Galicia SDG, S.A.

     Gas Hernani, S.A.

     Gas Natural de Cantabria, S.A.

     Gas Natural de Castilla y León, S.A.

     Gas Natural SDG, S.A.

     Gas Natural de Alava, S.A.

     Gas Natural de La Coruña, S.A.

     Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

     Gas Navarra, S.A.

     Gas Pasaia, S.A.

     Gas Rioja, S.A.

     Gas y Servicios Mérida, S.L.

     Gesa Gas, S.A.

     Meridional de Gas, S.A.U.

     Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

     Tolosa Gas, S.A.

    Francia

     Gaz de France, istituita con la legge no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz dell'8 aprile 1946, modificata, che ne regola anche il funzionamento.

     GRT Gaz, gestore della rete di trasporto del gas.

     Enti per la distribuzione del gas di cui all'articolo 23 della legge n. 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dell'8 aprile 1946, modificata (imprese di distribuzione a economia mista, régies o servizi simili composti da enti regionali o locali). Es.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

     Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.

    Italia

     SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas.

     Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 e dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

     Enti per la distribuzione dell'energia termica al pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

     Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

     Società di trasporto regionale, le cui tariffe sono state approvate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

    Cipro

    Lettonia

     Akciju sabiedrība «Latvijas gāze».

     Enti pubblici di autorità locali che erogano energia termica al pubblico.

    Lituania

     Akcinė bendrovė «Lietuvos dujos».

     Altri enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che effettuano attività di trasporto, distribuzione o erogazione di gas ai sensi della legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 89-2743, 2000; n. 43-1626, 2007).

     Enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che effettuano attività di erogazione di energia termica ai sensi della legge sull'energia termica della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 51-2254, 2003; n. 130-5259, 2007).

    Lussemburgo

     Société de transport de gaz SOTEG S.A.

     Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

     Service industriel de la Ville de Dudelange.

     Service industriel de la Ville de Luxembourg.

     Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.

    Ungheria

     Enti per il trasporto o la distribuzione del gas ai sensi degli articoli 162-163 di 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e sulla base di un'autorizzazione ai sensi di 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.

     Enti per il trasporto o la distribuzione dell'energia termica ai sensi degli articoli 162-163 di 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e sulla base di un'autorizzazione ai sensi di 2005. évi XVIII. törvény a földgázellátásról.

    Malta

     Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

    Paesi Bassi

     Enti operanti nel settore del trasporto o distribuzione di gas sulla base di una autorizzazione (vergunning) concessa dalle amministrazioni locali ai sensi della Gemeentewet. Ad esempio: NV Nederlandse Gasunie

     Autorità municipali o provinciali operanti nel settore del trasporto o della distribuzione del gas ai sensi della Gemeentewet o della Provinciewet.

     Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

    Austria

     Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di gas ai sensi della Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I S 1451-1935 o della Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, modificato.

     Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di calore ai sensi del Gewerbeordnung, BGBl. N. 194/1994, modificato.

    Polonia

    Società energetiche ai sensi della ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, fra cui:

     Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

     Europol Gaz S.A Warszawa

     Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

     Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

     Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

     Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

     Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

     Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

     OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

     Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

     Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o, o.

     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

     Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

     Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

     Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

     Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

     Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

     Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

     Elektrociepłownia Zabrze S.A.

     Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

    Portogallo

    Enti che trasportano o distribuiscono gas ai sensi di:

     Decreto-Lei no 30/2006, de 15 de Fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural;

     Decreto-Lei no 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades.

    Romania

     «Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș»

     SC Distrigaz Sud SA

     E. ON Gaz România SA

     E.ON Gaz Distribuție SA– Societăți de distribuție locală

    Slovenia

    Enti che trasportano o distribuiscono gas ai sensi della Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) ed enti che trasportano o distribuiscono energia termica ai sensi delle decisioni adottate dai comuni:



    Mat. Št.

    Naziv

    Poštna Št.

    Kraj

    5226406

    Javno Podjetje Energetika Ljubljana D.O.O.

    1000

    Ljubljana

    5796245

    Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran D.O.O. Piran

    6330

    Piran — Pirano

    5926823

    Jeko — In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

    4270

    Jesenice

    1954288

    Geoplin Plinovodi D.O.O.

    1000

    Ljubljana

    5034477

    Plinarna Maribor, Družba Za Proizvodnjo, Distribucijo Energentov, Trgovino In Storitve D.D.

    2000

    Maribor

    5705754

    Petrol Energetika D.O.O. Ravne Na Koroškem

    2390

    Ravne Na Koroškem

    5789656

    Javno Podjetje Plinovod Sevnica

    8290

    Sevnica

    5865379

    Adriaplin Podjetje Za Distribucijo Zemeljskega Plina D.O.O. Ljubljana

    1000

    Ljubljana

    5872928

    Mestni Plinovodi Distribucija Plina D.O.O.

    6000

    Koper — Capodistria

    5914531

    Energetika Celje Javno Podjetje D.O.O.

    3000

    Celje

    5015731

    Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

    1420

    Trbovlje

    5067936

    Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

    9000

    Murska Sobota

    5067804

    Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

    1330

    Kočevje

    1574558

    Oks Občinske Komunalne Storitve D.O.O. Šempeter Pri Gorici

    5290

    Šempeter Pri Gorici

    1616846

    Energetika Preddvor, Energetsko Podjetje D.O.O.

    4205

    Preddvor

    5107199

    Javno Podjetje Toplotna Oskrba, D.O.O., Maribor

    2000

    Maribor

    5231787

    Javno Podjetje Komunalna Energetika Nova Gorica D.O.O.

    5000

    Nova Gorica

    5433215

    Toplarna Železniki, Proizvodnja In Distribucija Toplotne Energije D.O.O.

    4228

    Železniki

    5545897

    Toplarna Hrastnik, Javno Podjetje Za Proizvodnjo, Distribucijo In Prodajo Toplotne Energije, D.O.O.

    1430

    Hrastnik

    5615402

    Spitt D.O.O. Zreče

    3214

    Zreče

    5678170

    Energetika Nazarje D.O.O.

    3331

    Nazarje

    5967678

    Javno Podjetje Dom Nazarje, Podjetje Za Oskrbo Z Energijo In Vodo Ter Upravljanje Z Mestnimi Napravami D.O.O.

    3331

    Nazarje

    5075556

    Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

    4220

    Škofja Loka

    5222109

    Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

    3320

    Velenje

    5072107

    Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

    2380

    Slovenj Gradec

    5073162

    Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve, D.O.O.

    2310

    Slovenska Bistrica

    Slovacchia

     Enti che, sulla base di un'autorizzazione, mettono a disposizione o gestiscono attività di produzione, distribuzione, trasporto, stoccaggio e fornitura di gas al pubblico ai sensi della legge n. 656/2004 Coll.

     Enti che, sulla base di un'autorizzazione, mettono a disposizione o gestiscono attività di produzione, distribuzione, trasporto, stoccaggio e fornitura di energia termica al pubblico ai sensi della legge n. 657/2004 Coll.

     Ad esempio:

     

     Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

    Finlandia

    Enti pubblici o d'altro genere che gestiscono una rete di trasporto di gas e che distribuiscono o trasportano gas su licenza ai sensi del capitolo 3, punto 1, o del capitolo 6, punto 1, della maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000); ed enti municipali o imprese pubbliche che producono, trasportano o distribuiscono calore o forniscono calore a reti.

    Svezia

     Enti di trasporto o distribuzione di gas o energia termica in virtù di una concessione rilasciata ai sensi della lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

    Regno Unito

     Un ente pubblico di trasporto del gas quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, del Gas Act 1986.

     Una persona riconosciuta titolare di un'impresa di fornitura di gas ai sensi dell'articolo 8 del Gas (Northern Ireland) Order 1996

     Un ente locale che mette a disposizione o gestisce una rete fissa che fornisce o fornirà un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia termica.

     Una persona titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'Electricity Act 1989 che include le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di detta legge.




    ALLEGATO II

    Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità

    Belgio

     Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività.

     Société de Production d'Electricité/Elektriciteitsproductie Maatschappij.

     Electrabel/Electrabel

     Elia

    Bulgaria

    Enti titolari di una licenza per la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'erogazione pubblica o la fornitura al pubblico di elettricità ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

     АЕЦ Козлодуй — ЕАД

     Болкан Енерджи АД

     Брикел — ЕАД

     Българско акционерно дружество Гранитоид АД

     Девен АД

     ЕВН България Електроразпределение АД

     ЕВН България Електроснабдяване АД

     ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1

     Енергийна компания Марица Изток III — АД

     Енерго-про България — АД

     ЕОН България Мрежи АД

     ЕОН България Продажби АД

     ЕРП Златни пясъци АД

     ЕСО ЕАД

     ЕСП «Златни пясъци» АД

     Златни пясъци-сервиз АД

     Калиакра Уинд Пауър АД

     НЕК ЕАД

     Петрол АД

     Петрол Сторидж АД

     Пиринска Бистрица-Енергия АД

     Руно-Казанлък АД

     Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

     Слънчев бряг АД

     ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД

     ТЕЦ — Варна ЕАД

     ТЕЦ «Марица 3» — АД

     ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД

     Топлофикация Габрово — ЕАД

     Топлофикация Казанлък — ЕАД

     Топлофикация Перник — ЕАД

     Топлофикация Плевен — ЕАД

     ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД

     Топлофикация Русе — ЕАД

     Топлофикация Сливен — ЕАД

     Топлофикация София — ЕАД

     Топлофикация Шумен — ЕАД

     Хидроенергострой ЕООД

     ЧЕЗ България Разпределение АД

     ЧЕЗ Електро България АД

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi nel settore dell'elettricità ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici, modificata.

    Esempi di enti aggiudicatori:

     ČEPS, a.s.

     ČEZ, a.s.

     Dalkia Česká republika, a.s.

     PREdistribuce, a.s.

     Plzeňská energetika a.s.

     Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

    Danimarca

     Enti di produzione di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 10 della lov om elforsyning, cfr. decreto di codificazione n. 1115 dell'8 novembre 2006.

     Enti di trasporto di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 19 della lov om elforsyning, cfr. decreto di codificazione n. 1115 dell'8 novembre 2006.

     Trasporto di elettricità effettuato da Energinet Danmark o affiliate interamente di propretà di Energinet Danmark ai sensi della lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, cfr. legge n. 1384 del 20 dicembre 2004.

    Germania

    Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, che forniscono energia ad altre imprese, gestiscono una rete di approvvigionamento energetico o hanno il potere di disporre di una rete di approvvigionamento energetico in virtù della proprietà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 18, della Gesetz über die Elektrizitäts-und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo il 9 dicembre 2006.

    Estonia

     Enti che operano ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332).

     AS Eesti Energia,

     OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC);

     AS Narva Elektrijaamad;

     OÜ Põhivõrk.

    Irlanda

     The Electricity Supply Board

     ESB Independent Energy [ESBIE — fornitura di energia elettrica]

     Synergen Ltd. [generazione di energia elettrica]

     Viridian Energy Supply Ltd. [fornitura di energia elettrica]

     Huntstown Power Ltd. [generazione di energia elettrica]

     Bord Gáis Éireann [fornitura di energia elettrica]

     Fornitori e produttori di energia elettrica titolari di licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999

     EirGrid plc

    Grecia

    «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», istituita con legge 1468/1950 relativa all'istituzione della περί ιδρύσεως της ΔΕΗ e che opera ai sensi della legge 2773/1999 e del decreto presidenziale 333/1999.

    Spagna

     Red Eléctrica de España, S.A.

     Endesa, S.A.

     Iberdrola, S.A.

     Unión Fenosa, S.A.

     Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

     Electra del Viesgo, S.A.

     Altri enti che effettuano la produzione, il trasporto e la distribuzione di elettricità, ai sensi della «Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico» e della legislazione di attuazione.

    Francia

     Électricité de France, istituita con la legge n. 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz dell'8 aprile 1946, modificata, che ne regola anche il funzionamento.

     RTE, gestore della rete di trasporto dell'elettricità.

     Enti per la distribuzione dell'elettricità di cui all'articolo 23 della legge n. 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dell'8 aprile 1946, modificata. (imprese di distribuzione a economia mista, régies o servizi simili composti da enti regionali o locali). Es.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

     Compagnie nationale du Rhône

     Electricité de Strasbourg

    Italia

     Società del Gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni

     TERNA — Rete elettrica nazionale SpA

     Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

    Cipro

     Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου istituita dalla περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

     Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς istituita ai sensi dell'articolo 57 della Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

    Altri soggetti, enti o imprese che svolgono un'attività di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/17/CE e che operano sulla base di una licenza rilasciata in virtù dell'articolo 34 della περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

    Lettonia

    VAS «Latvenergo» e altre imprese che producono, trasmettono e distribuiscono elettricità e che effettuano acquisti ai sensi della legge «Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām»

    Lituania

     Società statale della centrale nucleare di Ignalina

     Akcinė bendrovė «Lietuvos energija»

     Akcinė bendrovė «Lietuvos elektrinė»

     Akcinė bendrovė «Rytų skirstomieji tinklai»

     Akcinė bendrovė «VST»

     Altri enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che effettuano attività di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità ai sensi della legge sull'elettricità della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 66-1984, 2000; n. 107-3964, 2004) e della legge sull'energia nucleare della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 119-2771, 1996).

    Lussemburgo

     Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), di produzione o distribuzione dell'energia elettrica ai sensi della convenzione dell'11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approvata dalla legge del 4 gennaio 1928.

     Le autorità locali preposte al trasporto o alla distribuzione dell'energia elettrica.

     Société électrique de l'Our (SEO).

     Syndicat de communes SIDOR.

    Ungheria

    Enti che producono, trasportano o distribuiscono elettricità ai sensi degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

    Malta

    Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

    Paesi Bassi

    Enti operanti nel settore della distribuzione di elettricità sulla base di una licenza concessa dalle amministrazioni provinciali ai sensi della Provinciewet. Per esempio:

     Essent

     Nuon

    Austria

    Enti che gestiscono una rete di trasmissione o distribuzione ai sensi della Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, modificata, o delle Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze dei nove Länder

    Polonia

    Società energetiche ai sensi della ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, fra cui:

     BOT Elektrownia «Opole» S.A., Brzezie

     BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

     BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

     Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

     Elektrociepłownia Chorzów «ELCHO» Sp. z o.o.

     Elektrociepłownia Lublin — Wrotków Sp. z o.o.

     Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

     Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

     Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

     Elektrownia «Kozienice» S.A.

     Elektrownia Stalowa «Wola» S.A.

     Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

     Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

     ENEA S.A., Poznań

     Energetyka Sp. z o.o, Lublin

     EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

     ENION S.A., Kraków

     Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

     Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

     Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

     Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

     PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

     Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

     Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

     Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

     PSE-Operator S.A., Warszawa

     Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

     Zakład Elektroenergetyczny «Elsen» Sp. z o.o, Częstochowa

     Zakład Energetyczny Białystok S.A,

     Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

     Zakład Energetyczny Toruń S.A.

     Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

     Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

     Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

     Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

     Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

     Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

     Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

     Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

     Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

     Energetyka Południe S.A.

    Portogallo

    (1)   Produzione di energia elettrica

    Enti che producono energia elettrica ai sensi di:

     Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade;

     Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

     Enti che producono energia elettrica con un regime speciale ai sensi del Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro, no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro.

    (2)   Trasporto di energia elettrica:

    Enti che trasportano energia elettrica ai sensi di:

     Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

    (3)   Distribuzione di energia elettrica:

     Enti che distribuiscono energia elettrica ai sensi di Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

     Enti che distribuiscono energia elettrica ai sensi di Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro.

    Romania

     Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București

     Societatea Națională «Nuclearelectrica» SA

     Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA

     S. C. Electrocentrale Deva S.A.

     S.C. Electrocentrale București S.A.

     SC Electrocentrale Galați SA

     S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA

     SC Complexul Energetic Craiova SA

     SC Complexul Energetic Rovinari SA

     SC Complexul Energetic Turceni SA

     Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

     Societatea Comercială Electrica SA, București

     S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

     «Electrica Distribuție Muntenia Nord» S.A

     S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

     «Electrica Furnizare Muntenia Nord» S.A

     S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

     S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

     «Electrica Distribuție Transilvania Sud» S.A

     S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

     «Electrica Furnizare Transilvania Sud» S.A

     S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

     «Electrica Distribuție Transilvania Nord» S.A

     S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

     «Electrica Furnizare Transilvania Nord» S.A

     Enel Energie

     Enel Distribuție Banat

     Enel Distribuție Dobrogea

     E.ON Moldova SA

     CEZ Distribuție

    Slovenia

    Enti che producono, trasportano o distribuiscono energia elettrica ai sensi dell'Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).



    Mat. Št.

    Naziv

    Poštna Št.

    Kraj

    1613383

    Borzen D.O.O.

    1000

    Ljubljana

    5175348

    Elektro Gorenjska D.D.

    4000

    Kranj

    5223067

    Elektro Celje D.D.

    3000

    Celje

    5227992

    Elektro Ljubljana D.D.

    1000

    Ljubljana

    5229839

    Elektro Primorska D.D.

    5000

    Nova Gorica

    5231698

    Elektro Maribor D.D.

    2000

    Maribor

    5427223

    Elektro — Slovenija D.O.O.

    1000

    Ljubljana

    5226406

    Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

    1000

    Ljubljana

    1946510

    Infra D.O.O.

    8290

    Sevnica

    2294389

    Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

    2000

    Maribor

    5045932

    Egs-Ri D.O.O.

    2000

    Maribor

    Slovacchia

    Enti che, sulla base di un'autorizzazione, assicurano la produzione, il trasporto mediante un sistema di reti di trasmissione, la distribuzione e la fornitura al pubblico di energia elettrica mediante rete di distribuzione ai sensi della legge n. 656/2004 Coll.

    Per esempio:

     Slovenské elektrárne, a.s.

     Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

     Západoslovenská energetika, a.s.

     Stredoslovenská energetika, a.s.

     Východoslovenská energetika, a.s.

    Finlandia

    Enti municipali e imprese pubbliche che producono energia elettrica ed enti responsabili della manutenzione delle reti di trasporto o distribuzione dell'energia elettrica e del trasporto di elettricità o del sistema elettrico ai sensi di una licenza in virtù della sezione 4 o 16 della sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) e ai sensi di laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

    Svezia

    Enti di trasporto o distribuzione di energia elettrica in virtù di una concessione rilasciata in base alla ellagen (1997:857)

    Regno Unito

     Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 6 dell'Electricity Act 1989

     Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'Electricity (Northern Ireland) Order 1992

     National Grid Electricity Transmission plc

     System Operation Northern Irland Ltd

     Scottish & Southern Energy plc

     SPTransmission plc




    ALLEGATO III

    Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile

    Belgio

     Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività

     Société Wallonne des Eaux

     Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

    Bulgaria

     «Тузлушка гора» — ЕООД, Антоново

     «В И К — Батак» — ЕООД, Батак

     «В и К — Белово» — ЕООД, Белово

     «Водоснабдяване и канализация Берковица» — ЕООД, Берковица

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Благоевград

     «В и К — Бебреш» — ЕООД, Ботевград

     «Инфрастрой» — ЕООД, Брацигово

     «Водоснабдяване» — ЕООД, Брезник

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕАД, Бургас

     «Лукойл Нефтохим Бургас» АД, Бургас

     «Бързийска вода» — ЕООД, Бързия

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Варна

     «ВиК» ООД, к.к. Златни пясъци

     «Водоснабдяване и канализация Йовковци» — ООД, Велико Търново

     «Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг» — ЕООД, Велинград

     «ВИК» — ЕООД, Видин

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Враца

     «В И К» — ООД, Габрово

     «В И К» — ООД, Димитровград

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Добрич

     «Водоснабдяване и канализация — Дупница» — ЕООД, Дупница

     ЧПСОВ, в.с. Елени

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Исперих

     «Аспарухов вал» ЕООД, Кнежа

     «В И К — Кресна» — ЕООД, Кресна

     «Меден кладенец» — ЕООД, Кубрат

     «ВИК» — ООД, Кърджали

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Кюстендил

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Ловеч

     «В и К — Стримон» — ЕООД, Микрево

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Монтана

     «Водоснабдяване и канализация — П» — ЕООД, Панагюрище

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Перник

     «В И К» — ЕООД, Петрич

     «Водоснабдяване, канализация и строителство» — ЕООД, Пещера

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Плевен

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Пловдив

     «Водоснабдяване–Дунав» — ЕООД, Разград

     «ВКТВ» — ЕООД, Ракитово

     ЕТ «Ердуван Чакър», Раковски

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Русе

     «Екопроект-С» ООД, Русе

     «УВЕКС» — ЕООД, Сандански

     «ВиК-Паничище» ЕООД, Сапарева баня

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕАД, Свищов

     «Бяла» — ЕООД, Севлиево

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Силистра

     «В и К» — ООД, Сливен

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Смолян

     «Софийска вода» — АД, София

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, София

     «Стамболово» — ЕООД, Стамболово

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Стара Загора

     «Водоснабдяване и канализация-С» — ЕООД, Стрелча

     «Водоснабдяване и канализация — Тетевен» — ЕООД, Тетевен

     «В и К — Стенето» — ЕООД, Троян

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Търговище

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Хасково

     «Водоснабдяване и канализация» — ООД, Шумен

     «Водоснабдяване и канализация» — ЕООД, Ямбол

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi nel settore della gestione dell'acqua ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici.

    Esempi di enti aggiudicatori:

     Veolia Voda Česká Republika, a.s.

     Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

     Severočeská vodárenská společnost a.s.

     Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

     Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

    Danimarca

     Enti fornitori di acqua ai sensi della definizione di cui al paragrafo 3, comma 3, della lov om vandforsyning m.v., cfr. decreto n. 71 del 17 gennaio 2007.

    Germania

     Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Länder (imprese di servizi pubblici)

     Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit dei Länder

     Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi della Gesetz über Wasser- und Bodenverbände del 12 febbraio 1991, modificata da ultimo il 15 maggio 2002

     Imprese di servizi pubblici per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Kommunalgesetze, in particolare le Gemeindeverordnungen dei Länder

     Imprese istituite ai sensi della Aktiengesetz del 6 settembre 1965, modificata da ultimo il 5 gennaio 2007, o della GmbH-Gesetz del 20 aprile 1892, modificata da ultimo il 10 novembre 2006, o con status giuridico di Kommanditgesellschaft (società in accomandita), per la produzione o distribuzione di acqua sulla base di un contratto speciale con autorità regionali o locali

    Estonia

     Enti che operano ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):

     AS Haapsalu Veevärk;

     AS Kuressaare Veevärk;

     AS Narva Vesi;

     AS Paide Vesi;

     AS Pärnu Vesi;

     AS Tartu Veevärk;

     AS Valga Vesi;

     AS Võru Vesi.

    Irlanda

    Enti di produzione o distribuzione dell'acqua ai sensi del Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964.

    Grecia

     «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» («Ε.Υ.Δ.Α.Π.» o «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.»). La struttura giuridica della compagnia è disciplinata dalle seguenti normative, legge 2190/1920, 2414/1996 e congiuntamente dalle disposizioni della legge 1068/80 e della legge 2744/1999.

     «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.») disciplinata dalle disposizioni della legge 2937/2001 (GU 169 Α) e della legge 2651/1998 (GU 248 Α).

     «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» («ΔΕΥΑΜΒ»), che opera ai sensi della legge 890/1979.

     «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης», che producono e distribuiscono l'acqua ai sensi della legge 1069/80 del 23 agosto 1980.

     «Σύνδεσμοι Ύδρευσης», che operano ai sensi del decreto presidenziale 410/1995, in applicazione del Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (codice dei comuni).

     «Δήμοι και Κοινότητες», che operano ai sensi del decreto legge 410/1995, in applicazione del Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (codice dei comuni).

    Spagna

     Mancomunidad de Canales de Taibilla

     Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

     Canal de Isabel II

     Agencia Andaluza del Agua

     Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

     Altri enti pubblici che fanno parte o dipendono dalle «Comunidades Autónomas» e dalle «Corporaciones locales» e che operano nel settore della distribuzione dell'acqua potabile

     Altri enti privati che usufruiscono di diritti speciali o esclusivi concessi dalle «Corporaciones locales» nel settore della distribuzione dell'acqua potabile

    Francia

    Enti territoriali o enti locali ed enti pubblici locali che esercitano un'attività di produzione o di distribuzione di acqua potabile:

     Régies des eaux, (esempi: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

     Organismi responsabili del trasporto, dell'erogazione e della produzione di acqua (esempi: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

    Italia

     Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi del testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento da 112 a 116

     Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

     Ente acquedotti siciliani istituito dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 2/2 e dalla legge regionale 9 agosto 1980, n. 81, in liquidazione con legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 (art. 1)

     Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge del 5 luglio 1963, n. 9. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 — confluita in ABBANOA S.p.A: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no 7 (art. 5, comma 1) — Legge finanziaria 2005

    Cipro

     Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, distribuzione dell'acqua in aree comunali e altre aree ai sensi della περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

    Lettonia

     Soggetti di diritto pubblico e privato che producono, trasmettono e distribuiscono acqua potabile a una sistema fisso e che effettuano acquisti ai sensi della legge «Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām»

    Lituania

     Altri enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che effettuano attività di produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile ai sensi della legge sull'acqua potabile e sulla gestione delle acque reflue della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 82-3260, 2006).

    Lussemburgo

     Servizi degli enti locali responsabili della distribuzione dell'acqua

     Consorzi di enti locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la legge del 23 febbraio 2001 concernant la création des syndicats de communes, modificata e completata dalla legge del 23 dicembre 1958 e dalla legge del 29 luglio 1981 e con la legge del 31 luglio 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre:

     Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est — SESE

     Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre — SEBES

     Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est — SIDERE

     Syndicat des Eaux du Sud — SES

     Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

     Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus — SR

     Syndicat de distribution d'eau des Ardennes — DEA

     Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

     Syndicat des eaux du Centre — SEC

    Ungheria

     Enti che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile ai sensi degli articoli 162 e 163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 1995. évi LVII. törvény a villamos energiáról.

    Malta

     Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Servizi idrici)

     Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Servizi di desalinizzazione dell'acqua)

    Paesi Bassi

    Enti di produzione o distribuzione dell'acqua ai sensi della Waterleidingwet

    Austria

    Comuni e consorzi di comuni competenti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile ai sensi delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder federali

    Polonia

    Società di gestione dell'acqua e delle fognature ai sensi della ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, che effettuano attività economiche finalizzate alla fornitura di servizi idrici o fognari al pubblico, fra cui:

     AQUANET S.A., Poznań

     Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

     Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

     Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

     Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

     Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

    Portogallo

     Sistemi intercomunali — Imprese che associano lo Stato o altri enti pubblici, con posizione maggioritaria nel capitale sociale, e imprese private ai sensi del Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, alterado pelo Decreto-Lei No 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 and Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. È consentita l'amministrazione diretta da parte dello Stato.

     Sistemi municipali — Comuni, associazioni di comuni, servizi municipalizzati, imprese con capitale interamente pubblico o in maggioranza pubblico o imprese private, ai sensi della Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006, e del Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, modificato dal Decreto-Lei No 176/99 del 25 ottobre 1999, dal Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e dal Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003.

    Romania

    Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (dipartimenti degli enti locali e società che producono, trasportano e distribuiscono l'acqua), per esempio:

     S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

     S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

     S.C. APA — C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

     Compania de Apă Arad

     S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

     S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

     S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

     Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

     R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

     S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

     Compania de Apă, Brașov, Brașov

     R.A. APA, Brăila, Brăila

     S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

     S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

     S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

     Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

     R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

     R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

     S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

     S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

     R.A.J.A.C. Iași, Iași

     Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

     Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

    Slovenia

    Enti che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile, in conformità dell'atto di concessione ai sensi della Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) e delle decisioni adottate dai comuni.



    Mat. Št.

    Naziv

    Poštna Št.

    Kraj

    5015731

    Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

    1420

    Trbovlje

    5067936

    Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

    9000

    Murska Sobota

    5067804

    Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

    1330

    Kočevje

    5075556

    Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

    4220

    Škofja Loka

    5222109

    Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

    3320

    Velenje

    5072107

    Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

    2380

    Slovenj Gradec

    1122959

    Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

    3342

    Gornji Grad

    1332115

    Režijski Obrat Občine Jezersko

    4206

    Jezersko

    1332155

    Režijski Obrat Občine Komenda

    1218

    Komenda

    1357883

    Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju

    2344

    Lovrenc Na Pohorju

    1563068

    Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

    9231

    Beltinci

    1637177

    Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

    9203

    Petrovci

    1683683

    Javno Podjetje Edš — Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

    8310

    Šentjernej

    5015367

    Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

    6230

    Postojna

    5015707

    Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

    1360

    Vrhnika

    5016100

    Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

    6250

    Ilirska Bistrica

    5046688

    Javno Podjetje Vodovod — Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

    1000

    Ljubljana

    5062403

    Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O.

    8340

    Črnomelj

    5063485

    Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

    4240

    Radovljica

    5067731

    Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

    4000

    Kranj

    5067758

    Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

    1380

    Cerknica

    5068002

    Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

    2360

    Radlje Ob Dravi

    5068126

    Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

    3210

    Slovenske Konjice

    5068134

    Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

    3310

    Žalec

    5073049

    Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

    2270

    Ormož

    5073103

    Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

    1410

    Zagorje Ob Savi

    5073120

    Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

    8000

    Novo Mesto

    5102103

    Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

    2390

    Ravne Na Koroškem

    5111501

    Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

    3250

    Rogaška Slatina

    5112141

    Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

    1270

    Litija

    5144558

    Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

    1241

    Kamnik

    5144574

    Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

    1290

    Grosuplje

    5144728

    Ksp Hrastnik Komunalno — Stanovanjsko Podjetje D.D.

    1430

    Hrastnik

    5145023

    Komunalno Podjetje Tržič D.O.O.

    4290

    Tržič

    5157064

    Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

    8330

    Metlika

    5210461

    Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina

    5270

    Ajdovščina

    5213258

    Javno Komunalno Podjetje Dravograd

    2370

    Dravograd

    5221897

    Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje

    3330

    Mozirje

    5227739

    Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

    1230

    Domžale

    5243858

    Komunala Trebnje D.O.O.

    8210

    Trebnje

    5254965

    Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O.,Lendava

    9220

    Lendava — Lendva

    5321387

    Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

    2250

    Ptuj

    5466016

    Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

    3230

    Šentjur

    5475988

    Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O.

    1433

    Radeče

    5529522

    Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

    9252

    Radenci

    5777372

    Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O.

    3205

    Vitanje

    5827558

    Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

    1370

    Logatec

    5874220

    Režijski Obrat Občine Osilnica

    1337

    Osilnica

    5874700

    Režijski Obrat Občine Turnišče

    9224

    Turnišče

    5874726

    Režijski Obrat Občine Črenšovci

    9232

    Črenšovci

    5874734

    Režijski Obrat Občine Kobilje

    9223

    Dobrovnik

    5881820

    Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči

    5213

    Kanal

    5883067

    Režijski Obrat Občina Tišina

    9251

    Tišina

    5883148

    Režijski Obrat Občina Železniki

    4228

    Železniki

    5883342

    Režijski Obrat Občine Zreče

    3214

    Zreče

    5883415

    Režijski Obrat Občina Bohinj

    4264

    Bohinjska Bistrica

    5883679

    Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem

    2393

    Črna Na Koroškem

    5914540

    Vodovod — Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

    3000

    Celje

    5926823

    Jeko — In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

    4270

    Jesenice

    5945151

    Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

    1352

    Preserje

    5156572

    Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

    8270

    Krško

    1162431

    Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

     

    Velike Lašče

    1314297

    Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

    4204

    Golnik

    1332198

    Režijski Obrat Občine Dobrovnik

    9223

    Dobrovnik — Dobronak

    1357409

    Režijski Obrat Občine Dobje

    3224

    Dobje Pri Planini

    1491083

    Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

    9265

    Bodonci

    1550144

    Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

    5000

    Nova Gorica

    1672860

    Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

    9000

    Murska Sobota

    5067545

    Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

    8250

    Brežice

    5067782

    Javno Podjetje — Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. — S.R.L.

    6000

    Koper — Capodistria

    5067880

    Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

    2000

    Maribor

    5068088

    Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica

    8290

    Sevnica

    5072999

    Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

    6210

    Sežana

    5073251

    Hydrovod D.O.O. Kočevje

    1330

    Kočevje

    5387647

    Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

    9240

    Ljutomer

    5817978

    Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

    4205

    Preddvor

    5874505

    Režijski Obrat Občina Laško

     

    Laško

    5880076

    Režijski Obrat Občine Cerkno

    5282

    Cerkno

    5883253

    Režijski Obrat Občine Rače Fram

    2327

    Rače

    5884624

    Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

    4290

    Tržič

    5918375

    Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

    4280

    Kranjska Gora

    5939208

    Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O.

    4294

    Križe

    1926764

    Ekoviz D.O.O.

    9000

    Murska Sobota

    5077532

    Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

    5220

    Tolmin

    5880289

    Občina Gornja Radgona

    9250

    Gornja Radgona

    1274783

    Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

    4280

    Kranjska Gora

    1785966

    Wte Bled D.O.O.

    4260

    Bled

    1806599

    Wte Essen

    3270

    Laško

    5073260

    Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana

    6210

    Sežana

    5227747

    Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale — Kamnik D.O.O.

    1230

    Domžale

    1215027

    Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

    2000

    Maribor

    1534424

    Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica

    2392

    Mežica

    1639285

    Čistilna Naprava Lendava D.O.O.

    9220

    Lendava — Lendva

    5066310

    Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

    2000

    Maribor

    5072255

    Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. — S.R.L.

    6000

    Koper — Capodistria

    5156858

    Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

    6310

    Izola — Isola

    5338271

    Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O.

    8233

    Mirna

    5708257

    Stadij, D.O.O., Hruševje

    6225

    Hruševje

    5144647

    Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

    5280

    Idrija

    5105633

    Javno Podjetje Okolje Piran

    6330

    Piran — Pirano

    5874327

    Režijski Obrat Občina Kranjska Gora

    4280

    Kranjska Gora

    1197380

    Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

    9226

    Moravske Toplice

    Slovacchia

     Enti che gestiscono sistemi idrici pubblici in relazione alla produzione o al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile al pubblico sulla base di una licenza commerciale e di un certificato di competenza professionale per la gestione di sistemi idrici pubblici concessi ai sensi della legge n. 442/2002 Coll. modificata dalle leggi n. 525/2003 Coll., n. 364/2004 Coll., n. 587/2004 Coll. e n. 230/2005 Coll.,

     Enti che gestiscono un impianto di gestione delle acque nel rispetto delle condizioni di cui alla legge n. 364/2004 Coll. modificata dalle leggi n. 587/2004 Coll. e n. 230/2005 Coll., sulla base dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 135/1994 Coll. modificata dalle leggi n. 52/1982 Coll., n. 595/1990 Coll., n. 128/1991 Coll., n. 238/1993 Coll., n. 416/2001 Coll., n. 533/2001 Coll. e contemporaneamente assicurano il trasporto o la distribuzione di acqua potabile al pubblico ai sensi della legge n. 442/2002 Coll. modificata dalle leggi n. 525/2003 Coll., n. 364/2004 Coll., n. 587/2004 Coll. e n. 230/2005 Coll.

    Per esempio:

     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

     Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

     Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

     Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

     Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

     Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

    Finlandia

     Autorità di fornitura dell'acqua che rientrano nella sezione 3 della vesihuoltolaki//lagen om vattenjänster (119/2001).

    Svezia

    Enti locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in virtù della lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

    Regno Unito

     Un'impresa designata quale «water undertaker» (impresa responsabile dei servizi idrici) o «sewerage undertaker» (impresa responsabile dei servizi fognari) ai sensi del Water Industry Act 1991

     Un'autorità responsabile della gestione delle acque e delle fognature istituita dall'articolo 62 del Local Government etc (Scotland) Act 1994

     The Department for Regional Development (Irlanda del Nord)




    ALLEGATO IV

    Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

    Belgio

     SNCB Holding/NMBS Holding

     Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

     Infrabel

    Bulgaria

     Национална компания «Железопътна инфраструктура»

     «Български държавни железници» ЕАД

     «БДЖ — Пътнически превози» ЕООД

     «БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)» ЕООД

     «БДЖ — Товарни превози» ЕООД

     «Българска Железопътна Компания» АД

     «Булмаркет — ДМ» ООД

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi ferroviari ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera f), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici, modificata.

    Esempi di enti aggiudicatori:

     ČD Cargo, a.s.

     České dráhy, a.s

     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

    Danimarca

     DSB

     DSB S-tog A/S

     Metroselskabet I/S

    Germania

     Deutsche Bahn AG.

     Altri enti che forniscono servizi ferroviari pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Allgemeine Eisenbahngesetz del 27 dicembre 1993, modificata da ultimo il 26 febbraio 2008.

    Estonia

     Enti che operano ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332).

     AS Eesti Raudtee;

     AS Elektriraudtee.

    Irlanda

     Iarnród Éireann [/Irish Rail]

     Railway Procurement Agency

    Grecia

     «Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» («Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»), in conformità della legge n. 2671/98.

     «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» in conformità della legge n. 2366/95.

    Spagna

     Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

     Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

     Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

     Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

     Eusko Trenbideak (Bilbao).

     Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV).

     Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

     Ferrocarril de Soller

     Funicular de Bulnes

    Francia

     Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi d'orientation des transports intérieurs n. 82-1153 del 30 dicembre 1982, titolo II, capitolo 1.

     Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla legge n. 97-135 del 13 febbraio 1997.

    Italia

     Ferrovie dello Stato S. p. A., comprese le società partecipate

     Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base ad una concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

     Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

     Enti, società e imprese o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

     Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 — modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

    Cipro

    Lettonia

     Valsts akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš».

     Valsts akciju sabiedrība «Vaiņodes dzelzceļš».

    Lituania

     Akcinė bendrovė «Lietuvos geležinkeliai».

     Altri enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che operano nel settore dei servizi ferroviari ai sensi del codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 72-2489, 2004).

    Lussemburgo

     Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

    Ungheria

     Enti che forniscono servizi di trasporto ferroviario al pubblico ai sensi degli articoli 162-163 di 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről e sulla base di un'autorizzazione ai sensi di 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

     Per esempio:

     

     Magyar Államvasutak (MÁV)

    Malta

    Paesi Bassi

    Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari. Per esempio:

     Nederlandse Spoorwegen

     ProRail

    Austria

     Österreichische Bundesbahn.

     Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH.

     Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, nella versione modificata.

    Polonia

    Enti che forniscono servizi di trasporto ferroviario, che operano sulla base dell'ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego «Polskie Koleje Państwowe» z dnia 8 września 2000 r., fra cui:

     PKP Intercity Sp, z o.o.

     PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

     PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

     «Koleje Mazowieckie — KM» Sp. z o.o.

     PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

     PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

    Portogallo

     CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., ai sensi del Decreto — Lei n. 109/77 del 23 marzo 1977.

     REFER, E.P., ai sensi del Decreto-Lei n. 104/97 del 29 aprile 1997.

     RAVE, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 323-H/2000, del 19 dicembre 2000.

     Fertagus, S.A., ai sensi del Decreto-Lei 78/2005 del 13 aprile 2005.

     Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90 del 17 marzo 1990.

     Imprese private che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90, del 17 marzo 1990, allorché sono titolari di diritti speciali o esclusivi.

    Romania

     Compania Națională Căi Ferate — CFR

     Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă «CFR — Marfă», — Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «CFR — Călători»

    Slovenia



    Mat. št.

    Naziv

    POŠTNA ŠT.

    KRAJ

    5142733

    Slovenske železnice, d. o. o.

    1000

    LJUBLJANA

    Slovacchia

     Enti che gestiscono ferrovie e funicolari e impianti connessi ai sensi della legge n. 258/1993 Coll. modificata dalle leggi n. 152/1997 Coll. e n. 259/2001 Coll.,

     Enti che sono vettori che forniscono trasporto ferroviario al pubblico ai sensi della legge n. 164/1996 Coll. modificata dalle leggi n. 58/1997 Coll., n. 260/2001 Coll., n. 416/2001 Coll. e n. 114/2004 Coll. e sulla base del decreto governativo n. 662 del 7 luglio 2004.

    Per esempio:

     Železnice Slovenskej republiky, a.s.

     Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

    Finlandia

    VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag

    Svezia

     Enti pubblici che gestiscono servizi ferroviari in conformità della järnvägslagen (2004:519) e della järnvägsförordningen (2004:526). — Enti pubblici regionali e locali che gestiscono trasporti ferroviari regionali o locali ai sensi della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

     Enti privati che effettuano servizi ferroviari in virtù di una autorizzazione accordata ai sensi del förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, se tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.

    Regno Unito

     Network Rail plc

     Eurotunnel plc

     Northern Ireland Transport Holding Company

     Northern Ireland Railways Company Limited

     Fornitori di servizi ferroviari che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi dal Ministero dei trasporti o da altra autorità competente.




    ALLEGATO V

    Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus

    Belgio

     Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

     Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

     Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

     Società di diritto privato che beneficiano di diritti speciali o esclusivi

    Bulgaria

     «Метрополитен» ЕАД, София

     «Столичен електротранспорт» ЕАД, София

     «Столичен автотранспорт» ЕАД, София

     «Бургасбус» ЕООД, Бургас

     «Градски транспорт» ЕАД, Варна

     «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Враца

     «Общински пътнически транспорт» ЕООД, Габрово

     «Автобусен транспорт» ЕООД, Добрич

     «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Добрич

     «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Пазарджик

     «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Перник

     «Автобусни превози» ЕАД, Плевен

     «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Плевен

     «Градски транспорт Пловдив» ЕАД, Пловдив

     «Градски транспорт» ЕООД, Русе

     «Пътнически превози» ЕАД, Сливен

     «Автобусни превози» ЕООД, Стара Загора

     «Тролейбусен транспорт» ЕООД, Хасково

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi di ferrovia urbana, tranvia, filovia o bus ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera f), della legge n. 137/2006 Coll. sugli appalti pubblici, modificata.

    Esempi di enti aggiudicatori:

     Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

     Dopravní podnik města Brna, a. s.

     Dopravní podnik Ostrava a.s.

     Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

     Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

    Danimarca

     DSB

     DSB S-tog A/S

     Enti che forniscono servizi pubblici di autobus (servizi ordinari regolari) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del lov om buskørelse, cfr. il decreto di codificazione n. 107 del 19 febbraio 2003.

     Metroselskabet I/S

    Germania

    Enti che forniscono servizi pubblici autorizzati di trasporto su brevi distanze in virtù della Personenbeförderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 31 ottobre 2006.

    Estonia

     Enti che operano ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332).

     AS Tallinna Autobussikoondis;

     AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

     Narva Bussiveod AS;

    Irlanda

     Iarnród Éireann [Irish Rail]

     Railway Procurement Agency

     Luas [Dublin Light Rail]

     Bus Éireann [Irish Bus]

     Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

     Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato.

    Grecia

     «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.» («Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.») (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), che è stata istituita e opera ai sensi del decreto legislativo n. 768/1970 (Α'273), della legge n. 588/1977 (Α'148) e della legge n. 2669/1998 (Α'283).

     «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών — Πειραιώς» («Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.») (Athens-Piraeus Electric Railways), che è stata istituita e opera ai sensi delle leggi n. 352/1976 (Α' 147) e 2669/1998 (Α'283)

     «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» («Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.») (Athens Urban Transport Organization S.A), che è stata istituita e opera ai sensi delle leggi n. 2175/1993 (Α'211) e 2669/1998 (Α'283)

     «Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.» («Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.»), (Company of Thermal Buses S.A.), che è stata istituita e opera ai sensi delle leggi n. 2175/1993 (Α'211) e 2669/1998 (Α'283).

     «Αττικό Μετρό Α.Ε.», che è stata istituita e e opera ai sensi della legge 1955/1991

     «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» («Ο.Α.Σ.Θ.»), che è stata istituita e opera ai sensi del decreto 3721/1957, del decreto legge 716/1970, della legge 866/79 e della legge 2898/2001 (Α'71).

     «Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων» («κ.τ.ε.λ.»), che opera ai sensi della legge 2963/2001 (Α'268).

     «Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω», denominate rispettivamente «ΡΟΔΑ» e «ΔΕΑΣ ΚΩ», che operano ai sensi della legge 2963/2001 (Α'268).

    Spagna

     Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico urbano ai sensi della «Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local of 2 April 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local» e relativa legislazione regionale, ove opportuno.

     Enti che forniscono servizi pubblici di autobus ai sensi della disposizione transitoria numero tre della «Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres».

     Esempi:

     

     Empresa Municipal de Transportes de Madrid

     Empresa Municipal de Transportes de Málaga

     Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

     Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

     Empresa Municipal de Transportes de Valencia

     Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

     Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

     Entitat Metropolitana de Transport — AMB

     Eusko Trenbideak, s.a.

     Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

     Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

     Consorcio de Transportes de Mallorca

     Metro de Madrid

     Metro de Málaga, S.A.

     Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

    Francia

     Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico, in virtù dell'articolo 7-II della loi d'orientation des transports intérieurs n. 82-1153 del 30 dicembre 1982.

     Régie des transports de Marseille

     RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

     Régie départementale des transports du Jura

     RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

     Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad autorizzazione rilasciata dal Syndicat des transports d'Ile-de-France in virtù dell'ordonnance n. 59-151 del 7 gennaio 1959 modificata e relativi decreti applicativi concernenti l'organizzazione dei trasporti di passeggeri nella regione Ile-de-France.

     Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla legge n. 97-135 del 13 febbraio 1997.

     Autorità regionali o locali o gruppi di autorità regionali o locali che sono un'autorità organizzativa per i trasporti (esempio: Communauté urbaine de Lyon).

    Italia

    Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale.

    Per esempio:

     Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico sulla base di un'autorizzazione ai sensi del decreto 1 dicembre 2006, n. 316, del Ministero dei trasporti «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale».

     Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, n. 4 o n. 15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 — Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

     Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 — modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

     Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000 n. 267 — modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

     Enti, società e imprese e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

     Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

    Cipro

    Lettonia

    Soggetti di diritto pubblico e privato che forniscono servizi di trasporto passeggeri con autobus, filovia e/o tranvia almeno nelle seguenti città: Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne e Ventspils

    Lituania

     Akcinė bendrovė «Autrolis»

     Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus autobusai»

     Uždaroji akcinė bendrovė «Kauno autobusai»

     Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus troleibusai»

     Altri enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che operano nel settore di ferrovia urbana, tranvia, filovia o autobus ai sensi del codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 119-2772, 1996).

    Lussemburgo

     Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

     Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

     Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).

     Le imprese di autobus, che operano ai sensi del règlement grand-ducal del 3 febbraio 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

    Ungheria

     Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico con autobus locale e sulle lunghe distanze ai sensi degli articoli 162 e 163 del 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

     Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico nazionale di passeggeri per ferrovia ai sensi degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e 2005. évi CLXXXIII. törvény a villamos energiáról.

    Malta

     L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)

    Paesi Bassi

    Enti di trasporto pubblici ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer

    Ad esempio:

     RET (Rotterdam)

     HTM (L'Aja)

     GVB (Amsterdam)

    Austria

     Enti autorizzati alla fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, modificata, o della Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I n. 203/1999, modificata.

    Polonia

    1) Enti che forniscono servizi di ferrovia urbana e che operano sulla base di una concessione rilasciata ai sensi della ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

    2) Enti che forniscono servizi pubblici di trasporto urbano con autobus e che operano sulla base di un'autorizzazione ai sensi della ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ed enti che forniscono servizi pubblici di trasporto urbano,

    fra cui:

     Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

     Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

     Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

     Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne — Łódź Sp. z o.o.

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο, ο., Olsztyn

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

     Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

     Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

     Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

     Polbus — PKS Sp. z o.o., Wrocław

     Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο, ο.

     Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej «SOKOŁÓW» w Sokołowie Podlaskim S.A

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A,

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

     Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe «Transgór» Sp. z.o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z, o.o.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

     Tramwaje Śląskie S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o

     PKS w Suwałkach S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o

     PKS Nowa Sól Sp. z.o.o

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

     Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

     Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

     Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

     Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

     Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

    Portogallo

     Metropolitano de Lisboa, E.P., pursuant to Decreto-Lei No 439/78 do 30 de Dezembro de 1978

     Autorità locali, servizi comunali e imprese comunali, previste dalla legge n. 58/98, del 18 agosto 1998, che forniscono servizi di trasporto ai sensi della Lei 159/99, del 14 settembre 1999.

     Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della legge 10/90 del 17 marzo 1990.

     Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 98 del Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n. 37272 del 31 dicembre 1948).

     Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi della Lei No 688/73 del 21 dicembre 1973.

     Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del Decreto-Lei n. 38144/31 del 31 dicembre 1950.

     Metro do Porto, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre 1998, modificato dal Decreto-Lei n. 261/2001, del 26 settembre 2001.

     Normetro, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre 1998, modificato dal Decreto-Lei n. 261/2001, del 26 settembre 2001.

     Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 24/95, dell'8 febbraio 1995.

     Metro do Mondego, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 10/2002, del 24 gennaio 2002.

     Metro do Mondego, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 337/99, del 24 agosto 1999.

     Autorità locali e imprese comunali che prestano servizi di trasporto ai sensi del Decreto-Lei n. 159/99, del 14 settembre 1999.

    Romania

     S.C. de Transport cu Metroul București — «Metrorex» SA

     Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

    Slovenia

    Società che forniscono servizi pubblici di trasporto urbano con autobus ai sensi della Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).



    Mat. Št.

    Naziv

    POŠTNA ŠT.

    KRAJ

    1540564

    AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

    6271

    DEKANI

    5065011

    AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

    9000

    MURSKA SOBOTA

    5097053

    Alpetour Potovalna Agencija

    4000

    Kranj

    5097061

    ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

    4220

    ŠKOFJA LOKA

    5107717

    INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

    8250

    BREŽICE

    5143233

    IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

    3000

    CELJE

    5143373

    AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

    5000

    NOVA GORICA

    5222966

    JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

    1000

    LJUBLJANA

    5263433

    CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

    2000

    MARIBOR

    5352657

    I & I — Avtobusni Prevozi D.D. Koper

    6000

    KOPER — CAPODISTRIA

    5357845

    Meteor Cerklje

    4207

    Cerklje

    5410711

    KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

    2391

    PREVALJE

    5465486

    INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

    4290

    TRŽIČ

    5544378

    KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

    1241

    KAMNIK

    5880190

    MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

    8344

    VINICA

    Slovacchia

     Vettori che effettuano, in base a una licenza, trasporto pubblico di passeggeri con tranvia, filovia, mezzi speciali o funivia ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 164/1996 Coll. modificata dalle leggi n. 58/1997 Coll., n. 260/2001 Coll., n. 416/2001 Coll. e n. 114/2004 Coll.,

     Vettori che effettuano servizi pubblici di trasporto regolare domestico con autobus sul territorio della Repubblica slovacca o anche sulla parte del territorio di un altro Stato o su una determinata parte del territorio della Repubblica slovacca sulla base dell'autorizzazione a effettuare servizi di trasporto con autobus e sulla base della licenza di trasporto per itinerari specifici rilasciate ai sensi della legge n. 168/1996 Coll. modificata dalle leggi n. 386/1996 Coll., n. 58/1997 Coll., n. 340/2000 Coll., n. 416/2001 Coll., n. 506/2002 Coll., n. 534/2003 Coll. e n. 114/2004 Coll.

     Per esempio:

     

     Dopravný podnik Bratislava, a.s.

     Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

     Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

     Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

    Finlandia

    Enti che forniscono servizi regolari di trasporto con autocorriere nel quadro di una licenza speciale o esclusiva a titolo della laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä//lagen om tillstandspliktig persontrafik pa väg (343/1991) e autorità municipali di trasporto e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto pubblico di autocorriere, ferrovia o ferrovia sotterranea, o che mantengono una rete ai fini di fornire detti servizi di trasporto.

    Svezia

     Enti che prestano servizi ferroviari o tramviari urbani in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

     Enti pubblici o privati che prestano servizi di filobia o di autobus in virtù della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

    Regno Unito

     London Regional Transport

     London Underground Limited

     Transport for London

     Una filiale della Transport for London ai sensi della section 424(1) del Greater London Authority Act 1999

     Strathclyde Passenger Transport Executive

     Greater Manchester Passenger Transport Executive

     Tyne and Wear Passenger Transport Executive

     Brighton Borough Council

     South Yorkshire Passenger Transport Executive

     South Yorkshire Supertram Limited

     Blackpool Transport Services Limited

     Conwy County Borough Council

     Una persona che fornisce un servizio locale a Londra quale definito al paragrafo 179(1) del Greater London Authority Act 1999 (servizio di autobus) ai sensi di un accordo sottoscritto dalla Transport for London di cui al paragrafo 156(2) di detta legge o ai sensi di un accordo di filiale di trasporto quale definito dal paragrafo 169 di detta legge.

     Northern Ireland Transport Holding Company.

     Una persona titolare di una licenza di servizio stradale ai sensi del paragrafo 4(1) del Transport Act (Northern Ireland) 1967 che lo autorizza a fornire un servizio regolare quale previsto da detta licenza.




    ALLEGATO VI

    Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

    Belgio

     De Post//La Poste

    Bulgaria

     «Български пощи» ЕАД

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi postali ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettere g) e h), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici, modificata.

    Esempi di enti aggiudicatori:

     Česká Pošta, s.p.

    Danimarca

     Post Danmark, cfr. la legge n. 409 su Post Danmark A/S del 6 giugno 2002

    Germania

    Estonia

     AS Eesti Post

    Irlanda

     An Post plc

    Grecia

     Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ istituita con decreto legge 496/70 e che opera ai sensi della legge 2668/98 (ELTA)

    Spagna

     Correos y Telégrafos, S.A.

    Francia

     La Poste

     La Poste interarmées

    Italia

     Poste Italiane S.p.A.

    Cipro

     Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

    Lettonia

     VAS «Latvijas Pasts»

    Lituania

     Akcinė bendrovė «Lietuvos paštas»

     Altri enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che operano nel settore dei servizi postali ai sensi della legge postale della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 36-1070, 1999; n. 61-2125, 2004).

    Lussemburgo

     Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

    Ungheria

     Enti che forniscono servizi postali ai sensi degli articoli 162 e 163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2003. évi CI. törvény a villamos energiáról.

     Per esempio:

     

     Magyar Posta

    Malta

     Maltapost plc

    Paesi Bassi

     TNT

    Austria

     Österreichische Post AG

    Polonia

     Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej «Poczta Polska»

    Portogallo

     CTT — Correios de Portugal

    Romania

     Compania Națională «Poșta Română SA»

    Slovenia



    Mat. št.

    Naziv

    POŠTNA ŠT.

    KRAJ

    5881447

    Pošta Slovenije, d.o.o.

    2000

    Maribor

    Slovacchia

    Enti con diritto esclusivo di fornire determinati servizi postali previa licenza rilasciata ai sensi della legge n. 507/2001 Coll.

    Per esempio:

     Slovenská pošta, a.s.

    Finlandia

    Itella Oyj

    Svezia

     Posten Meddelande AB

     Posten Logistik AB

    Regno Unito

    The Royal Mail Group Ltd.




    ALLEGATO VII

    Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas

    Belgio

    Bulgaria

    Enti che effettuano prospezione o estrazione di petrolio o gas in conformità della Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) o della Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

     «Дайрект Петролеум България» — ЕООД, София

     «Петреко-България» — ЕООД, София

     «Проучване и добив на нефт и газ» — АД, София

     «Мерлоуз Рисорсиз» — ООД, Люксембург

     «Мерлоуз Рисорсиз САРЛ», Люксембург

     «ОМВ (България) Извънтериториално проучване» — ООД, Виена, Австрия

     «Джей Кей Екс България Лимитид» — Лондон, Англия

     «Рамко България Лимитид» — Абърдийн, Шотландия

     «Болкан Експлорърс (България) Лимитид» — Дъблин, Ирландия

     ОАО «Башкиргеология», Уфа, Руска федерация

     «Винтидж Петролеум България, Инк.» — Кайманови острови

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che gestiscono un'area geografica specifica per la ricerca o l'estrazione di petrolio o di gas [ai sensi del punto 4, paragrafo 1, lettera i), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici, modificata].

    Esempi di enti aggiudicatori:

     Moravské naftové doly, a.s.

    Danimarca

    Enti ai sensi delle seguenti leggi:

     Lov om Danmarks undergrund, cfr. decreto n. 889 del 4 luglio 2007.

     Lov om kontinentalsoklen, cfr. il decreto n. 1101 del 18 novembre 2005.

    Germania

     Imprese ai sensi della Bundesberggesetz del 13 agosto 1980, modificata da ultimo il 9 dicembre 2006.

    Estonia

     Enti che operano ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332).

    Irlanda

     Enti titolari di un'autorizzazione, di una licenza, di un permesso o di una concessione per la prospezione o l'estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:

     Continental Shelf Act 1968

     Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

     Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

     Petroleum (Production) Act (NI) 1964

    Grecia

     «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», ai sensi della legge 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

    Spagna

     BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

     Cambria Europe, Inc.

     CNWL oil (España), S.A.

     Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

     Conoco limited.

     Eastern España, S.A.

     Enagas, S.A.

     España Canadá resources Inc.

     Fugro — Geoteam, S.A.

     Galioil, S.A.

     Hope petróleos, S.A.

     Locs oil compay of Spain, S.A.

     Medusa oil Ltd.

     Murphy Spain oil company

     Onempm España, S.A.

     Petroleum oil & gas España, S.A.

     Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

     Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

     Taurus petroleum, AN.

     Teredo oil limited

     Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

     Wintersahll, AG

     YCI España, L.C.

     Altri enti che operano ai sensi della «Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos» e della relativa legislazione di attuazione.

    Francia

     Enti responsabili della prospezione e dell'estrazione di petrolio o di gas in conformità del Code minier e delle relative norme di attuazione, in particolare il decreto no 95-427 del 19 aprile 1995 e il decreto no 2006-648 del 2 giugno 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

    Italia

    Enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza dei seguenti atti:

     legge 10 febbraio 1953, n. 136;

     legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613;

     legge 9 gennaio 1991, n. 9;

     decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

     legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

    Cipro

    Lettonia

    Tutte le società che hanno ottenuto la licenza necessaria e hanno avviato attività di prospezione e di estrazione di petrolio o di gas.

    Lituania

     Società per azioni ad azionariato limitato «Geonafta»

     Società per azioni lituano-danese ad azionariato limitato «Minijos nafta»

     Società per azioni congiunta lituano-svedese ad azionariato limitato «Genčių nafta»

     Società per azioni ad azionariato limitato «Geobaltic»

     Società per azioni ad azionariato limitato «Manifoldas»

     Altri enti che operano in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che operano nel settore della prospezione e dell'estrazione di petrolio o di gas ai sensi della legge sullo sfruttamento delle risorse geologiche della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 53-1582, 1995; n. 35-1164, 2001).

    Lussemburgo

    Ungheria

     Enti che effettuano attività di prospezione o di estrazione di petrolio o di gas sulla base di un'autorizzazione o di una concessione ai sensi della 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

    Malta

     La Petroleum (Production) Act (Cap. 156) e la legislazione secondaria relativa a questa legge e la Continental Shelf Act (Cap. 194) e la legislazione secondaria relativa a questa legge.

    Paesi Bassi

     Enti ai sensi della Mijnbouwwet (1 gennaio 2003)

    Austria

     Enti autorizzati alla prospezione o all'estrazione di petrolio o gas ai sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999, modificata.

    Polonia

    Enti che effettuano attività connesse alla prospezione, alla ricerca o all'estrazione di gas, di petrolio e dei relativi prodotti naturali derivati, lignite, carbone o altri combustibili solidi sulla base dell'ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, fra cui:

     Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

     Petrobaltic S.A.

     Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

     Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

    Portogallo

    Enti titolari di un'autorizzazione, di una licenza o di un contratto di concessione per la ricerca e l'estrazione di petrolio e gas ai sensi di:

     Decreto-Lei no 109/94, de 26 de Abril; Declaração de rectificação no 64/94, de 94-05-31 e Portaria no 790/94, de 5 de Setembro;

     Despacho no 82/94 de 94-08-24 e Despacho Conjunto no A-87/94-XII, de 17 de Janeiro;

     Aviso, D.R. III, no 167, de 94-07-21 e Aviso, DR III no 60, de 02-03-12

    Romania

     Societatea Națională «Romgaz» S.A. Mediaș

     S.C. PETROM S.A

    Slovenia

    Enti che effettuano la prospezione e l'estrazione di petrolio ai sensi della Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).



    Mat. št.

    Naziv

    POŠTNA ŠT.

    KRAJ

    1328255

    Nafta Lendava

    9220

    Lendava

    Slovacchia

     Enti che effettuano estrazione di gas sulla base dell'autorizzazione concessa ai sensi della legge n. 656/2004 Coll.,

     Enti che effettuano attività di esplorazione geologica o di estrazione dei giacimenti di petrolio sulla base del permesso minerario concesso ai sensi della legge n. 51/1988 Coll. modificata dalle leggi n. 499/1991 Coll., n. 154/1995 Coll., n. 58/1998 Coll., n. 533/2004 Coll. e ai sensi della legge n. 214/2002 Coll.

    Finlandia

    Svezia

    Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione o l'estrazione di petrolio o di gas in virtù della minerallagen (1991:45) o che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi della lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

    Regno Unito

     Una persona che opera in virtù di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act 1998 o di effetto equivalente

     Una persona titolare di una licenza ai sensi del Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964




    ALLEGATO VIII

    Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi

    Belgio

    Bulgaria

    Enti che effettuano ricerca o estrazione di carbone o altri combustibili solidi in conformità della Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) o della Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

     «Балкан МК» — ЕООД

     «Въгледобив Бобов дол» — ЕООД

     «Въглища Перник» — ООД

     «Геология и геотехника» — ООД

     «Елшица-99» — АД

     «Енемона» — АД

     «Карбон Инвест» — ООД

     «Каусто-голд» — АД

     «Мес Ко ММ5» — ЕООД

     «Мина Балкан — 2000» — АД

     «Мина Бели брег» — АД

     «Мина Открит въгледобив» — АД

     «Мина Станянци» — АД

     «Мина Черно море — Бургас» — ЕАД

     «Мина Чукурово» — АД

     «Мининвест» — ООД

     «Мини Марица-изток» — ЕАД

     «Минно дружество Белоградчик» — АД

     «Рекоул» — АД

     «Руен Холдинг» — АД

     «Фундаментал» — ЕООД

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che gestiscono un'area geografica specifica per la ricerca o l'estrazione di carbone o altri combustibili solidi [ai sensi del punto 4, paragrafo 1, lettera i), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici, modificata].

    Esempi di enti aggiudicatori:

     Mostecká uhelná a.s

     OKD, a.s.

     Severočeské doly a.s.

     Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

    Danimarca

     Enti di prospezione o estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della legge n. 784 del 21 giugno 2007.

    Germania

     Imprese ai sensi della Bundesberggesetz del 13 agosto 1980, modificata da ultimo il 9 dicembre 2006.

    Estonia

     AS Eesti Põlevkivi

    Irlanda

     Bord na Mona plc. che è stata istituita e che opera ai sensi del Turf Development Act 1946 to 1998.

    Grecia

     «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού», impresa di prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.

    Spagna

     Alto Bierzo, S.A.

     Antracitas de Arlanza, S.A.

     Antracitas de Gillon, S.A.

     Antracitas de La Granja, S.A.

     Antracitas de Tineo, S.A.

     Campomanes Hermanos, S.A.

     Carbones de Arlanza, S.A.

     Carbones de Linares, S.A.

     Carbones de Pedraforca, S.A.

     Carbones del Puerto, S.A.

     Carbones el Túnel, S.L.

     Carbones San Isidro y María, S.A.

     Carbonífera del Narcea, S.A.

     Compañía Minera Jove, S.A.

     Compañía General Minera de Teruel, S.A.

     Coto minero del Narcea, S.A.

     Coto minero del Sil, S.A.

     Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

     Endesa, S.A.

     González y Díez, S.A.

     Hijos de Baldomero García, S.A.

     Hullas del Coto Cortés, S.A.

     Hullera Vasco-leonesa, S.A.

     Hulleras del Norte, S.A.

     Industrial y Comercial Minera, S.A.

     La Carbonífera del Ebro, S.A.

     Lignitos de Meirama, S.A.

     Malaba, S.A.

     Mina Adelina, S.A.

     Mina Escobal, S.A.

     Mina La Camocha, S.A.

     Mina La Sierra, S.A.

     Mina Los Compadres, S.A.

     Minas de Navaleo, S.A.

     Minas del Principado, S.A.

     Minas de Valdeloso, S.A.

     Minas Escucha, S.A.

     Mina Mora primera bis, S.A.

     Minas y explotaciones industriales, S.A.

     Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

     Minera del Bajo Segre, S.A.

     Minera Martín Aznar, S.A.

     Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

     Muñoz Sole hermanos, S.A.

     Promotora de Minas de carbón, S.A.

     Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

     Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

     Unión Minera del Norte, S.A.

     Union Minera Ebro Segre, S.A.

     Viloria Hermanos, S.A.

     Virgilio Riesco, S.A.

     Altri enti che operano ai sensi della «Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas» e della relativa legislazione di attuazione.

    Francia

     Enti responsabili della prospezione e dell'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi fossili in conformità del Code minier e delle relative norme di attuazione, in particolare il decreto n. 95-427 del 19 aprile 1995 e il decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

    Italia

     Carbosulcis S.p.A.

    Cipro

    Lettonia

    Lituania

     Enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che operano nel settore della prospezione e dell'estrazione del carbone e di altri combustibili solidi ai sensi della legge sullo sfruttamento delle risorse geologiche della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 63-1582, 1995; n. 35-1164, 2001).

    Lussemburgo

    Ungheria

     Enti che effettuano attività di prospezione o di estrazione di carbone o altri combustibili fossili sulla base di un'autorizzazione o di una concessione ai sensi della 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

    Malta

    Paesi Bassi

     Enti ai sensi della Mijnbouwwet (1 gennaio 2003)

    Austria

     Enti autorizzati alla prospezione o all'estrazione di carbone o altri combustibili fossili solidi ai sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999, modificata.

    Polonia

    Enti che effettuano attività connesse alla prospezione, alla ricerca o all'estrazione di gas, di petrolio e dei relativi prodotti naturali derivati, lignite, carbone o altri combustibili solidi sulla base dell'ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, fra cui:

     Kompania Węglowa S.A.

     Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

     Katowicki Holding Węglowy S.A,

     Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

     Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

     Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

     Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

     Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

     Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

     Kopalnia Węgla Brunatnego «Konin» S.A.

     Kopalnia Węgla Brunatnego «Sieniawa» S.A.

     Kopalnia Węgla Brunatnego «Adamów» S.A w Turku

     Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A,

     Południowy Koncern Węglowy S.A.

    Portogallo

     Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, nos termos dos Decretos-Lei no 90/90 e no 87/90, ambos de 16 de Março.

    Romania

     Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

     Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA

     Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

     Societatea Comercială Minieră «Banat-Anina» SA

     Compania Națională a Uraniului SA București

     Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

    Slovenia

    Enti che effettuano la prospezione e l'estrazione di carbone ai sensi della Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).



    Mat. št.

    Naziv

    POŠTNA ŠT.

    KRAJ

    5920850

    RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O.

    1420

    TRBOVLJE

    5040361

    Premogovnik Velenje

    3320

    VELENJE

    Slovacchia

    Enti che effettuano attività di esplorazione geologica o di estrazione dei depositi di carbone sulla base del permesso minerario concesso ai sensi della legge n. 51/1988 Coll. modificata dalle leggi n. 499/1991 Coll., n. 154/1995 Coll., n. 58/1998 Coll., n. 533/2004 Coll. e ai sensi della legge n. 214/2002 Coll.

    Finlandia

    Enti che beneficiano di una concessione speciale per l'esplorazione o l'estrazione di combustibili solidi a titolo della laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlata statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).

    Svezia

    Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione e l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi in virtù della minerallagen (1991:45) o della lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter o che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi della lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

    Regno Unito

     Gli operatori titolari di licenza (ai sensi del Coal Industry Act 1994)

     The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

     Una persona che opera in virtù di una licenza di prospezione, una concessione mineraria, una licenza mineraria o un permesso minerario quali definiti dalla section 57(1) del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969




    ALLEGATO IX

    Enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

    Belgio

     Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

     Havenbedrijf van Gent

     Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

     Port autonome de Charleroi

     Port autonome de Namur

     Port autonome de Liège

     Port autonome du Centre et de l'Ouest

     Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

     Waterwegen en Zeekanaal

     De Scheepvaart

    Bulgaria

    ДП «Пристанищна инфраструктура»

    Enti che, in virtù di diritti speciali o esclusivi, gestiscono porti per trasporti pubblici di importanza nazionale o loro parti, elencati nell'allegato 1 dell'articolo 103a della Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

     «Пристанище Варна» ЕАД

     «Порт Балчик» АД

     «БМ Порт» АД

     «Пристанище Бургас» ЕАД

     «Пристанищен комплекс — Русе» ЕАД

     «Пристанищен комплекс — Лом» ЕАД

     «Пристанище Видин» ЕООД

     «Драгажен флот — Истър» АД

     «Дунавски индустриален парк» АД

    Enti che, in virtù di diritti speciali o esclusivi, gestiscono porti per trasporti pubblici di importanza regionale o loro parti, elencati nell'allegato 2 dell'articolo 103a della Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

     «Фиш Порт» АД

     Кораборемонтен завод «Порт — Бургас» АД

     «Либърти металс груп» АД

     «Трансстрой — Бургас» АД

     «Одесос ПБМ» АД

     «Поддържане чистотата на морските води» АД

     «Поларис 8» ООД

     «Лесил» АД

     «Ромпетрол — България» АД

     «Булмаркет — ДМ» ООД

     «Свободна зона — Русе» ЕАД

     «Дунавски драгажен флот» — АД

     «Нарен» ООД

     «ТЕЦ Свилоза» АД

     НЕК ЕАД — клон «АЕЦ — Белене»

     «Нафтекс Петрол» ЕООД

     «Фериботен комплекс» АД

     «Дунавски драгажен флот Дуним» АД

     «ОМВ България» ЕООД

     СО МАТ АД — клон Видин

     «Свободна зона — Видин» ЕАД

     «Дунавски драгажен флот Видин»

     «Дунав турс» АД

     «Меком» ООД

     «Дубъл Ве Ко» ЕООД

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che gestiscono un'area geografica specifica per la messa a disposizione e la gestione di porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto per vettori aerei, marittimi o fluviali [ai sensi della 4, paragrafo 1, lettera i), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici, modificata].

    Esempi di enti aggiudicatori:

     České přístavy, a.s.

    Danimarca

     Porti, quali definiti all'articolo 1 della lov om havne, n. 326 del 28 maggio 1999.

    Germania

     Porti marittimi appartenenti, interamente o parzialmente, agli enti territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden).

     Porti interni soggetti alla Hafenordnung in virtù delle Wassergesetze dei Länder.

    Estonia

     Enti che operano ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):

     AS Saarte Liinid;

     AS Tallinna Sadam

    Irlanda

     Porti disciplinati dagli Harbours Acts 1946 to 2000

     Porto di Rosslare Harbour gestito ai sensi dei Fishguard and Rosslare Railways e Harbours Acts 1899.

    Grecia

     «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Β. Α.Ε.»), ai sensi della legge n. 2932/01.

     «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ε. Α.Ε.»), ai sensi della legge n. 2932/01.

     «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.»), ai sensi della legge n. 2932/01.

     «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Η. Α.Ε.»), ai sensi della legge n. 2932/01.

     «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»), ai sensi della legge n. 2932/01.

     «Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»), ai sensi della legge n. 2932/01.

     «Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»), ai sensi della legge n. 2932/01.

     «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»), ai sensi della legge n. 2932/01.

     «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ρ. Α.Ε»), ai sensi della legge n. 2932/01.

     (Autorità portuali)

     Altri porti, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία, disciplinati dal decreto presidenziale n. 649/1977, legge 2987/02, decr. pres. 362/97 e legge 2738/99

    Spagna

     Ente público Puertos del Estado

     Autoridad Portuaria de Alicante

     Autoridad Portuaria de Almería — Motril

     Autoridad Portuaria de Avilés

     Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

     Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

     Autoridad Portuaria de Baleares

     Autoridad Portuaria de Barcelona

     Autoridad Portuaria de Bilbao

     Autoridad Portuaria de Cartagena

     Autoridad Portuaria de Castellón

     Autoridad Portuaria de Ceuta

     Autoridad Portuaria de Ferrol — San Cibrao

     Autoridad Portuaria de Gijón

     Autoridad Portuaria de Huelva

     Autoridad Portuaria de Las Palmas

     Autoridad Portuaria de Málaga

     Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

     Autoridad Portuaria de Melilla

     Autoridad Portuaria de Pasajes

     Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

     Autoridad Portuaria de Santander

     Autoridad Portuaria de Sevilla

     Autoridad Portuaria de Tarragona

     Autoridad Portuaria de Valencia

     Autoridad Portuaria de Vigo

     Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

     Altre autorità portuali delle «Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia».

    Francia

     Port autonome de Paris istituito con la legge n. 68-917 relative au port autonome de Paris del 24 ottobre 1968.

     Port autonome de Strasbourg istituito dalla convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port del 20 maggio 1923, approvata dalla legge del 26 aprile 1924.

     Porti autonomi dotati di personalità giuridica disciplinati dagli articoli L. 111-1 e seguenti del code des ports maritimes.

     

     Port autonome de Bordeaux

     Port autonome de Dunkerque

     Port autonome de La Rochelle

     Port autonome du Havre

     Port autonome de Marseille

     Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

     Port autonome de Pointe-à-Pitre

     Port autonome de Rouen

     Porti privi di personalità giuridica, di proprietà dello Stato (decreto n. 2006-330 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, del 20 marzo 2006), la cui gestione è stata concessa alle Chambres de commerce et d'industrie locali:

     

     Port de Fort de France (Martinique)

     Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

     Port-Réunion (île de la Réunion)

     Ports de Saint-Pierre et Miquelon

     Porti privi di personalità giuridica la cui proprietà è stata trasferita alle autorità regionali o locali e la cui gestione è stata affidata alle Chambres de commerce et d'industrie locali (articolo 30 della legge n. 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales, del 13 agosto 2004, modificata dalla Loi n. 2006-1771 del 30 dicembre 2006):

     

     Port de Calais

     Port de Boulogne-sur-Mer

     Port de Nice

     Port de Bastia

     Port de Sète

     Port de Lorient

     Port de Cannes

     Port de Villefranche-sur-Mer

     Voies navigables de France, ente pubblico disciplinato dall'articolo 124 della legge n. 90-1168 del 29 dicembre 1990, modificata.

    Italia

     Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

     Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    Cipro

    Η Αρχή Λιμένων Κύπρου istituito dal περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.

    Lettonia

    Autorità che gestiscono i porti ai sensi della legge «Likums par ostām»:

     Rīgas brīvostas pārvalde

     Ventspils brīvostas pārvalde

     Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

     Salacgrīvas ostas pārvalde

     Skultes ostas pārvalde

     Lielupes ostas pārvalde

     Engures ostas pārvalde

     Mērsraga ostas pārvalde

     Pāvilostas ostas pārvalde

     Rojas ostas pārvalde

    Altre istituzioni che effettuano acquisti a norma della legge «Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām» e che gestiscono i porti a norma della legge «Likumu par ostām».

    Lituania

     Impresa statale Klaipėda State Sea Port Administration che opera in conformità della legge sulla Klaipėda State Sea Port Administration della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 53-1245, 1996);

     Impresa statale «Vidaus vandens kelių direkcija» che opera in conformità del Codice del trasporto sulle vie navigabili interne della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 105-2393, 1996);

     Altri enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che operano nel settore dei porti marittimi o interni o di altri terminali ai sensi del Codice del trasporto sulle vie navigabili interne della Repubblica di Lituania.

    Lussemburgo

     Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle, del 22 luglio 1963, modificata.

    Ungheria

     Porti che operano ai sensi degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről.

    Malta

     L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority)

    Paesi Bassi

    Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali. Per esempio:

     Havenbedrijf Rotterdam

    Austria

     Porti per la navigazione interna parzialmente o totalmente di proprietà dei Länder e/o dei Gemeinden.

    Polonia

    Enti istituiti sulla base della ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, fra cui:

     Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A,

     Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

     Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

     Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

     Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

     Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

     Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

    Portogallo

     APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 335/98, del 3 novembre 1998.

     APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 336/98, del 3 novembre 1998.

     APS — Administração do Porto de Sines, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 337/98, del 3 novembre 1998.

     APSS — Administração dos Portos do Setúbal e Sesimbra, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 338/98, del 3 novembre 1998.

     APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A, ai sensi del Decreto — Lei n. 339/98, del 3 novembre 1998.

     Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P), ai sensi del Decreto-Lei n. 146/2007, del 29 aprile 2007.

    Romania

     Compania Națională «Administrația Porturilor Maritime» SA Constanța

     Compania Națională «Administrația Canalelor Navigabile SA»

     Compania Națională de Radiocomunicații Navale «RADIONAV» SA

     Regia Autonomă «Administrația Fluvială a Dunării de Jos»

     Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Maritime»

     Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Fluviale» SA

     Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

    Slovenia

    Porti marittimi, totalmente o parzialmente di proprietà dello Stato, che effettuano servizio economico publico a norma della Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99).



    Mat. št.

    Naziv

    POŠTNA ŠT.

    KRAJ

    5144353

    LUKA KOPER D.D.

    6000

    KOPER — CAPODISTRIA

    5655170

    Sirio d.o.o.

    6000

    KOPER

    Slovacchia

    Enti che operano porti interni non pubblici per attività di trasporto fluviale da parte di vettori sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità statale o enti istituiti dall'autorità statale per la gestione di porti fluviali pubblici a norma della legge n. 338/2000 Coll. modificata dalle leggi n. 57/2001 Coll. e n. 580/2003 Coll.

    Finlandia

     Porti operanti a titolo della laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/

     lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) e porti istituiti su licenza a titolo della sezione 3 della/laki yksityisistä yleisistä satamista//lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

     Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

    Svezia

    Impianti portuali e terminali ai sensi della lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn e del förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

    Regno Unito

     Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per la messa a disposizione di impianti portuali marittimi o interni o altri terminali utilizzati dai vettori per via marittima o via navigabile interna.

     Un'autorità portuale ai sensi della section 57 del Harbours Act 1964

     British Waterways Board

     Un'autorità portuale ai sensi della section 38(1) del Harbours Act (Northern Ireland) 1970




    ALLEGATO X

    Enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali

    Belgio

     Brussels International Airport Company

     Belgocontrol

     Luchthaven Antwerpen

     Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

     Société Wallonne des Aéroports

     Brussels South Charleroi Airport

     Liège Airport

    Bulgaria

    Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация»

    ДП «Ръководство на въздушното движение»

    Operatori aeroportuali di aeroporti civili per uso pubblico stabiliti dal Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 della Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972):

     «Летище София» ЕАД

     «Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт» АД

     «Летище Пловдив» ЕАД

     «Летище Русе» ЕООД

     «Летище Горна Оряховица» ЕАД

    Repubblica ceca

    Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che gestiscono un'area geografica specifica per la messa a disposizione e la gestione di aeroporti [ai sensi dell punto 4, paragrafo 1, lettera i), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici, modificata].

    Esempi di enti aggiudicatori:

     Česká správa letišť, s.p.

     Letiště Karlovy Vary s.r.o.

     Letiště Ostrava, a.s.

     Správa Letiště Praha, s. p.

    Danimarca

     Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, della lov om luftfart, cfr. decreto n. 731 del 21 giugno 2007.

    Germania

     Aeroporti quali definiti all'articolo 38, paragrafo 2, punto 1, della Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung del 19 giugno 1964, modificata da ultimo il 5 gennaio 2007.

    Estonia

     Enti che operano ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):

     AS Tallinna Lennujaam;

     Tallinn Airport GH AS

    Irlanda

     Aeroporti di Dublino, Cork e Shannon gestiti dalla Aer Rianta — Irish Airports.

     Aeroporti che operano in base ad una public use licence rilasciata in base all'Irish Aviation Authority Act 1993 modificato dall'Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, e nei quali i servizi aerei di linea sono effettuati con aeromobili per il trasporto pubblico di passeggeri, posta e merci.

    Grecia

     «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» («ΥΠΑ»), che opera in base al decreto legge n. 714/70, modificato dalla legge 1340/83, e la cui organizzazione è disciplinata dal decreto presidenziale 56/89, modificato successivamente.

     La compagnia «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» con sede a Spata, che opera ai sensi della legge 2338/95 «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, “ίδρυση της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις»).

     «Φορείς Διαχείρισης» ai sensi del Decreto presidenziale 158/02 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Gazzetta ufficiale greca Α 137)

    Spagna

     Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

    Francia

     Aeroporti gestiti da enti pubblici in virtù degli articoli L. 251-1, L.260-1 e L. 270-1 del code de l'aviation civile

     Aeroporti gestiti nel quadro di una concessione rilasciata dallo Stato in virtù dell'articolo R.223-2 del code de l'aviation civile

     Aeroporti gestiti in virtù di un'ordinanza prefettizia di autorizzazione di occupazione temporanea

     Aeroporti istituiti da un ente pubblico e oggetto di una convenzione contemplata dall'articolo L. 221-1 del code de l'aviation civile

     Aeroporti la cui proprietà è stata trasferita alle autorità regionali o locali o a un gruppo di esse ai sensi della legge n. 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales, del 13 agosto 2004, in particolare l'articolo 28:

     

     Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

     Aérodrome d'Avignon

     Aérodrome de Bastia-Poretta

     Aérodrome de Beauvais-Tillé

     Aérodrome de Bergerac-Roumanière

     Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

     Aérodrome de Brest Bretagne

     Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

     Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

     Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

     Aérodrome de Figari-Sud Corse

     Aérodrome de Lille-Lesquin

     Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

     Aérodrome de Pau-Pyrénées

     Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

     Aérodrome de Poitiers-Biard

     Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

     Aeroporti pubblici civili la cui gestione è stata concessa ad una Chambre de commerce et d'industrie (articolo 7 della legge n. 2005-357 relative aux aéroports, del 21 aprile 2005, e Décret n. 2007-444 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat, del 23 febbraio 2007).

     

     Aérodrome de Marseille-Provence

     Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

     Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

     Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

     Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

     Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

     Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

     Altri aeroporti civili pubblici esclusi dal trasferimento ad autorità regionali e locali ai sensi del decreto n. 2005-1070 del 24 agosto 2005, modificato:

     

     Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

     Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

     Aéroports de Paris (legge n. 2005-357 del 20 aprile 2005 e decreto n. 2005-828 del 20 luglio 2005)

    Italia

     Dal 1o gennaio 1996 il decreto legislativo 25 novembre 1995, n. 497, relativo alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, ricondotto diverse volte e successivamente trasformato nella legge 21 dicembre 1996, n. 665, ha stabilito la trasformazione dell'ente in società per azioni (S.p.A) a partire dal 1o gennaio 2001.

     Enti di gestione per leggi speciali.

     Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

     Enti aeroportuali, comprese le società di gestione SEA (Milano) e ADR (Fiumicino).

    Cipro

    Lettonia

     Valsts akciju sabiedrība «Latvijas gaisa satiksme»

     Valsts akciju sabiedrība «Starptautiskā lidosta “Rīga”»

     SIA «Aviasabiedrība “Liepāja”»

    Lituania

     Impresa statale Aeroporto internazionale di Vilnius

     Impresa statale Aeroporto di Kaunas

     Impresa statale Aeroporto internazionale di Palanga

     Impresa statale «Oro navigacija»

     Imprese municipali «Šiaulių oro uostas»

     Altri enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che operano nel settore degli impianti aeroportuali ai sensi della legge sull'aviazione della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 94-2918, 2000).

    Lussemburgo

     Aéroport du Findel.

    Ungheria

     Aeroporti che operano ai sensi degli articoli 162 e 163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről.

     Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér gestito da Budapest Airport Rt. in base alla 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről e 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.

    Malta

     L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Malta International Airport)

    Paesi Bassi

    Aeroporti civili gestiti a norma degli articoli 18 e seguenti del Luchtvaartwet. Per esempio:

     Luchthaven Schiphol

    Austria

     Enti autorizzati per la fornitura di servizi aeroportuali ai sensi della Luftfahrtgesetz, BGBl. No 253/1957, modificata.

    Polonia

     Impresa pubblica «Porty Lotnicze» che opera in base alla ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym «Porty Lotnicze»

     Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

     Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

     Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

     Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków — Balice Sp. z o.o

     Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

     Port Lotniczy Poznań — Ławica Sp. z o.o.

     Port Lotniczy Szczecin — Goleniów Sp. z o. o.

     Port Lotniczy Wrocław S.A.

     Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

     Port Lotniczy Rzeszów — Jasionka

     Porty Lotnicze «Mazury- Szczytno» Sp. z o. o. w Szczytnie

     Port Lotniczy Zielona Góra — Babimost

    Portogallo

     ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., istituita ai sensi del Decreto — Lei n. 404/98 del 18 dicembre 1998;

     NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., istituita ai sensi del Decreto — Lei n. 404/98 del 18 dicembre 1998.

     ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A., istituita ai sensi del Decreto — Lei n. 453/91 dell'11 dicembre 1991.

    Romania

     Compania Națională «Aeroporturi București» SA

     Societatea Națională «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța»

     Societatea Națională «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia»-SA

     Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT SA»

     Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

     SC Aeroportul Arad SA

     Regia Autonomă Aeroportul Bacău

     Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

     Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

     Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

     Regia Autonomă Aeroportul Iași

     Regia Autonomă Aeroportul Oradea

     Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

     Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

     Regia Autonomă Aeroportul Suceava

     Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

     Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

     Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

    Slovenia

    Aeroporti civili pubblici che operano a norma della Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)



    Mat. Št.

    Naziv

    Poštna Št.

    Kraj

    1589423

    Letalski Center Cerklje Ob Krki

    8263

    Cerklje Ob Krki

    1913301

    Kontrola Zračnega Prometa D.O.O.

    1000

    Ljubljana

    5142768

    Aerodrom Ljubljana D.D.

    4210

    Brnik-Aerodrom

    5500494

    Aerodrom Portorož, D.O.O.

    6333

    Sečovlje — Sicciole

    Slovacchia

    Enti che gestiscono aeroporti in base a un'autorizzazione rilasciata dall'autorità pubblica ed enti che forniscono servizi di telecomunicazioni a norma della legge n. 143/1998 Coll. modificata dalle leggi n. 57/2001 Coll., n. 37/2002 Coll., n. 136/2004 Coll. e n. 544/2004 Coll.

    Per esempio:

     Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

     Letisko Poprad — Tatry, a.s.

     Letisko Košice, a.s.

    Finlandia

    Aeroporti gestiti dal «Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia» o da un'impresa municipale o pubblica a titolo della ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) e della laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).

    Svezia

     Aeroporti pubblici che operano ai sensi della luftfartslagen (1957:297).

     Aeroporti privati che operano in base a licenza di gestione rilasciata ai sensi della suddetta legge se la licenza corrisponde ai criteri dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.

    Regno Unito

     Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli impianti aeroportuali o altri terminali utilizzati dai vettori aerei.

     Un operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports Act 1986 che gestisce un aeroporto nel rispetto del regolamento economico di cui alla Parte IV di detto Act.

     Highland and Islands Airports Limited

     Un operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports (Northern Ireland) Order 1994

     BAA Ltd.

    ▼B




    ALLEGATO XI

    ELENCO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

    A.   TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA

    Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l 22 giugno 1998, concernente norme comuni per il mercato del gas naturale ( 34 )

    B.   PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

    Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ( 35 )

    C.   PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

    D.   ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

    E.   ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

    F.   ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

    Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ( 36 )

    G.   RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

    Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( 37 )

    H.   PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

    I.   ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI

    J.   ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI




    ALLEGATO XII

    ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b) ( 38 )

    ▼M6



    NACE (1)

    Codice CPV

    SEZIONE F

    COSTRUZIONI

    Divisione

    Gruppo

    Classe

    Descrizione

    Note

    45

     
     

    Costruzioni

    Questa divisione comprende:

    nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni

    45000000

     

    45.1

     

    Preparazione del cantiere edile

     

    45100000

     
     

    45.11

    Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

    Questa classe comprende:

    — demolizione di edifici e di altre strutture

    — sgombero dei cantieri edili

    — movimento terra: scavo, riporto, spianamento e raspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc.

    — preparazione del sito per l'estrazione di minerali:

    — 

    — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari

    Questa classe comprende inoltre:

    — drenaggio del cantiere edile

    — drenaggio di terreni agricoli o forestali

    45110000

     
     

    45.12

    Trivellazioni e perforazioni

    Questa classe comprende:

    — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica

    Questa classe non comprende:

    — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20

    — perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25

    — scavo di pozzi, cfr. 45.25

    — prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20

    45120000

     

    45.2

     

    Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile

     

    45200000

     
     

    45.21

    Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

    Questa classe comprende:

    — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo

    — costruzione di opere di ingegneria civile:

    — 

    — ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi

    — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze

    — condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari

    — montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate

    Questa classe non comprende:

    — attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20

    — montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28

    — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23

    — installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3

    — lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4

    — attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20

    — gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20

    45210000

    Eccetto:

    -45213316

    45220000

    45231000

    45232000

     
     

    45.22

    Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

    Questa classe comprende:

    — costruzione di tetti

    — copertura di tetti

    — lavori di impermeabilizzazione

    45261000

     
     

    45.23

    Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

    Questa classe comprende:

    — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni

    — costruzione di strade ferrate

    — costruzione di piste di campi di aviazione

    — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive

    — segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio

    Questa classe non comprende:

    — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11

    45212212 e DA03

    45230000

    eccetto:

    -45231000

    -45232000

    -45234115

     
     

    45.24

    Costruzione di opere idrauliche

    Questa classe comprende:

    — la costruzione di:

    — 

    — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc.

    — dighe e sbarramenti

    — lavori di dragaggio

    — lavori sotterranei

    45240000

     
     

    45.25

    Altri lavori speciali di costruzione

    Questa classe comprende:

    — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari:

    — 

    — lavori di fondazione, inclusa la palificazione

    — perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi

    — posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio

    — piegatura d'acciaio

    — posa in opera di mattoni e pietre

    — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio

    — costruzione di camini e forni industriali

    Questa classe non comprende:

    — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32

    45250000

    45262000

     

    45.3

     

    Installazione dei servizi in un fabbricato

     

    45300000

     
     

    45.31

    Installazione di impianti elettrici

    Questa classe comprende:

    installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

    — cavi e raccordi elettrici

    — sistemi di telecomunicazione

    — sistemi di riscaldamento elettrico

    — antenne d'uso privato

    — impianti di segnalazione d'incendio

    — sistemi d'allarme antifurto

    — ascensori e scale mobili

    — linee di discesa di parafulmini, ecc.

    45213316

    45310000

    Eccetto:

    -45316000

     
     

    45.32

    Lavori di isolamento

    Questa classe comprende:

    — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni

    Questa classe non comprende:

    — lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22

    45320000

     
     

    45.33

    Installazione di impianti idraulico-sanitari

    Questa classe comprende:

    — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

    — 

    — impianti idraulico-sanitari

    — raccordi per il gas

    — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria

    — sistemi antincendio (sprinkler)

    Questa classe non comprende:

    — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31

    45330000

     
     

    45.34

    Altri lavori di installazione

    Questa classe comprende:

    — installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti

    — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove

    45234115

    45316000

    45340000

     

    45.4

     

    Lavori di completamento degli edifici

     

    45400000

     
     

    45.41

    Intonacatura

    Questa classe comprende:

    — lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura

    45410000

     
     

    45.42

    Posa in opera di infissi in legno o in metallo

    Questa classe comprende:

    — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale

    — completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc.

    Questa classe non comprende:

    — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43

    45420000

     
     

    45.43

    Rivestimento di pavimenti e muri

    Questa classe comprende:

    — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

    — 

    — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti

    — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti

    — moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti

    — rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri

    — carta da parati

    45430000

     
     

    45.44

    Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

    Questa classe comprende:

    — tinteggiatura interna ed esterna di edifici

    — verniciatura di strutture di genio civile

    — posa in opera di vetrate, specchi, ecc.

    Questa classe non comprende:

    — posa in opera di finestre, cfr. 45.42

    45440000

     
     

    45.45

    Altri lavori di completamento degli edifici

    Questa classe comprende:

    — installazione di piscine private

    — pulizia a vapore, sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici

    — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a

    Questa classe non comprende:

    — pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70

    45212212 e DA04

    45450000

     

    45.5

     

    Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

     

    45500000

     
     

    45.50

    Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

    Questa classe non comprende:

    — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32

    45500000

    (1)   Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

    ▼B




    ALLEGATO XIII

    INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI GARA

    A.   PROCEDURE APERTE

    1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

    2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

    3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

    Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

    Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

    4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

    5. Per le forniture e i lavori:

    a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

    b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

    Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

    c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

    6. Per i servizi:

    a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

    b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

    c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

    d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.

    e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

    7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

    8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

    9. 

    a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari.

    b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.

    10. 

    a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.

    b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

    c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

    11. 

    a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

    b) Data, ora e luogo di tale apertura.

    12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

    13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

    15. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.

    16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

    17. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

    18. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

    19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.

    20. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

    21. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

    22. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

    23. Altre informazioni pertinenti.

    B.   PROCEDURE RISTRETTE

    1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

    2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

    3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

    Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

    Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

    4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

    5. Per le forniture e i lavori:

    a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

    b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

    Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

    c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

    6. Per i servizi:

    a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

    b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

    c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

    d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

    e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

    7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

    8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

    9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

    10. 

    a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

    b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

    c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

    11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

    12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

    13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

    15. Criteri definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

    16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

    17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.

    18. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

    19. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

    20. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

    21. Altre informazioni pertinenti.

    C.   PROCEDURE NEGOZIATE

    1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

    2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti e se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

    3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

    Categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII A o XVII B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

    Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

    4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

    5. Per le forniture e i lavori:

    a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

    b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

    Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

    c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

    6. Per i servizi:

    a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

    b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

    c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

    d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.

    e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

    7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

    8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

    9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

    10. 

    a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

    b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

    c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

    11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

    12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

    14. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

    15. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.

    16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

    18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente», cui si riferisce l'appalto.

    19. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

    20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

    21. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

    22. Altre informazioni pertinenti.

    D.   AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ( 39 )

    1. Paese dell'ente aggiudicatore.

    2. Denominazione e indirizzo elettronico dell'ente aggiudicatore.

    3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione dinamico.

    4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.

    5. Oggetto dell'appalto: descrizione secondo il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.

    6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.




    ALLEGATO XIV

    INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

    1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

    2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

    3. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

    4. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.

    5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

    6. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.

    7. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).

    8. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

    9. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

    10 Altre eventuali informazioni.




    ALLEGATO XV A

    A INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI

    I.   RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO

    1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.

    2. 

    a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

    b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

    c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XVII A, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

    3. Data di invio dell'avviso o di invio dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente».

    4. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

    5. Altre eventuali informazioni.

    II.   INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

    6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i.

    7. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

    8. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.

    9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio ai sensi dell'allegato XVII Ae sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro. Indicare tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.

    10. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione tra tali possibilità.

    11. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

    12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

    Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

    Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

    13. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

    14 

    a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appalto/i.

    b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).

    c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.

    15. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i.

    16. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

    17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 46, paragrafo 3 o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.




    ALLEGATO XV B

    INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL «PROFILO DI COMMITTENTE» DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA

    1. Paese dell'ente aggiudicatore

    2. Nome dell'ente aggiudicatore

    3. Indirizzo internet del «profilo di committente» (URL)

    4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura




    ALLEGATO XVI

    INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI

    I.   Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 40 ).

    1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.

    2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

    3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

    4. 

    a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).

    b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma dell'articolo 40, paragrafo 3, o dell'articolo 32.

    5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

    6. Numero di offerte ricevute.

    7. Data di aggiudicazione dell'appalto.

    8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, punto j).

    9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

    10. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.

    11. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.

    12. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

    13. Informazioni facoltative:

     valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi.

     criterio di aggiudicazione dell'appalto.

    II.   Informazioni non destinate ad essere pubblicate

    14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

    15. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

    16. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

    17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).

    18. Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

    19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 57.

    20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

    21. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all'allegato XVII B, accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 43, paragrafo 4).




    ALLEGATO XVII A ( 41 )

    SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31

    ▼M6



    Categorie

    Denominazione

    Numero di riferimento CPC (1)

    Numero di riferimento CPV

    1

    Servizi di manutenzione e riparazione

    6112, 6122, 633, 886

    Da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) e da 51000000-9 a 51900000-1

    2

    Servizi di trasporto terrestre (2), inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta

    712 (escluso 71235), 7512, 87304

    Da 60100000-9 a 60183000-4 (escluso 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), e da 64120000-3 a 64121200-2

    3

    Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

    73 (escluso 7321)

    Da 60410000-5 a 60424120-3

    (escluso 60411000-2, 60421000-5), e 60500000-3

    Da 60440000-4 a 60445000-9

    4

    Trasporto di posta per via terrestre (2) e aerea

    71235, 7321

    60160000-7, 60161000-4

    60411000-2, 60421000-5

    5

    Servizi di telecomunicazione

    752

    Da 64200000-8 a 64228200-2

    72318000-7, e

    da 72700000-7 a 72720000-3

    6

    Servizi finanziari:

    a)  servizi assicurativi

    b)  servizi bancari e finanziari (3)

    ex 81, 812, 814

    Da 66100000-1 a 66720000-3 (3)

    7

    Servizi informatici ed affini

    84

    Da 50310000-1 a 50324200-4

    da 72000000-5 a 72920000-5

    (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4

    8

    Servizi di ricerca e sviluppo (4)

    85

    Da 73000000-2 a 73436000-7

    (escluso 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

    9

    Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

    862

    Da 79210000-9 a 79223000-3

    10

    Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

    864

    Da 79300000-7 a 79330000-6, e

    79342310-9, 79342311-6

    11

    Servizi di consulenza gestionale (5) e affini

    865, 866

    Da 73200000-4 a 73220000-0

    da 79400000-8 a 79421200-3

    e

    79342000-3, 79342100-4

    79342300-6, 79342320-2

    79342321-9, 79910000-6, 79991000-7

    98362000-8

    12

    Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

    867

    Da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8) e 79994000-8

    13

    Servizi pubblicitari

    871

    Da 79341000-6 a 79342200-5

    (escluso 79342000-3 e 79342100-4

    14

    Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

    874, 82201 a 82206

    Da 70300000-4 a 70340000-6, e

    da 90900000-6 a 90924000-0

    15

    Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

    88442

    Da 79800000-2 a 79824000-6

    Da 79970000-6 a 79980000-7

    16

    Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi

    94

    Da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3

    Da 90910000-9 a 90920000-2 e

    50190000-3, 50229000-6

    50243000-0

    (1)   Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

    (2)   Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

    (3)   Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

    (4)   Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici e/o gli enti aggiudicatori per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni e/o enti.

    (5)   Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

    ▼B




    ALLEGATO XVII B

    SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 32

    ▼M6



    Categorie

    Denominazione

    Numero di riferimento CPC (1)

    Numero di riferimento CPV

    17

    Servizi alberghieri e di ristorazione

    64

    Da 55100000-1 a 55524000-9, e da 98340000-8 a 98341100-6

    18

    Servizi di trasporto per ferrovia

    711

    Da 60200000-0 a 60220000-6

    19

    Servizi di trasporto per via d'acqua

    72

    Da 60600000-4 a 60653000-0, e da 63727000-1 a 63727200-3

    20

    Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

    74

    Da 63000000-9 a 63734000-3

    (escluso 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, e da 63727000-1, a 63727200-3), e

    98361000-1

    21

    Servizi legali

    861

    Da 79100000-5 a 79140000-7

    22

    Servizi di collocamento e reperimento di personale (2)

    872

    Da 79600000-0 a 79635000-4

    (escluso 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9

    23

    Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

    873 (escluso 87304)

    Da 79700000-1 a 79723000-8

    24

    Servizi relativi all'istruzione, anche professionale

    92

    Da 80100000-5 a 80660000-8 (escluso 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

    25

    Servizi sanitari e sociali

    93

    79611000-0, e da 85000000-9 a 85323000-9 (escluso 85321000-5 e 85322000-2

    26

    Servizi ricreativi, culturali e sportivi (3)

    96

    Da 79995000-5 a 79995200-7, e da 92000000-1 a 92700000-8

    (escluso 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

    27

    Altri servizi

     
     

    (1)   Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

    (2)   Esclusi i contratti di lavoro.

    (3)   Esclusi i contratti per l'acquisito, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e i contratti concernenti il tempo di trasmissione.

    ▼B




    ALLEGATO XVIII

    INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

    1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.

    2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)

    3. Tipo di concorso: aperto o ristretto.

    4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.

    5. Nel caso di concorsi ristretti:

    a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;

    b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;

    c) criteri di selezione dei partecipanti;

    d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

    6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.

    7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

    8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.

    9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.

    10. Eventualmente, numero e valore dei premi.

    11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.

    12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.

    13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione dei ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

    14. Data di invio dell'avviso

    15. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

    16. Altre informazioni pertinenti.




    ALLEGATO XIX

    INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

    1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatori.

    2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)

    3. Numero totale dei partecipanti.

    4. Numero dei partecipanti esteri.

    5. Vincitore/i del concorso.

    6. Eventualmente, premio o premi.

    7. Altre informazioni.

    8. Riferimento all'avviso di concorso.

    9. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

    10. Data di invio dell'avviso.

    11. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.




    ALLEGATO XX

    CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

    1.   Pubblicazione degli avvisi

    a)  ►M2  Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2. ◄ Anche gli avvisi periodici indicativi previsti all'articolo 41, paragrafo 1, pubblicati nel profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), devono rispettare questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.

    b) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1.

    Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

    c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 7.

    2.   Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

    a) Gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente su Internet il capitolato d'oneri e i documenti complementari.

    b) Il «profilo di committente» può contenere gli avvisi periodici, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e mail).

    3.   Forma e modalità di trasmissione di avvisi per via elettronica

    La forma e le modalità di trasmissione degli avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».




    ALLEGATO XXI

    DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1. 

    a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

    b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

    2. «norme», le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

    norma internazionale : una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

    norma europea : norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

    norma nazionale : norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.

    3. «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole sull'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;

    4. «specifiche tecniche comuni», le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    5. «riferimento tecnico», qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.




    ALLEGATO XXII

    TABELLA RIASSUNTIVA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 45



    Procedure aperte

    Termine per il ricevimento delle offerte – senza avviso periodico indicativo

    Termine

    Invio elettronico dell'avviso

    Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica

    Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»

    Effetto paragrafo 7 primo capoverso

    Effetto paragrafo 7 secondo capoverso

    52

    45

    47

    40

    Nessuno

    Nessuno

    Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo

    A: termine in generale

    Invio elettronico dell'avviso

    Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica

    Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»

    Effetto paragrafo 7 primo capoverso

    Effetto paragrafo 7 secondo capoverso

    36

    29

    31

    24

    Nessuno

    Nessuno

    B: termine minimo

    Invio elettronico dell'avviso

    Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica

    Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»

    Effetto paragrafo 7 primo capoverso

    Effetto paragrafo 7 secondo capoverso

    22

    15

    17

    10

    Il termine di 10 giorni è portato a 15 giorni

    Il termine di 17 giorni è portato a 22 giorni



    Procedure ristrette e negoziate

    Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione

    Termine generale

    Invio elettronico dell'avviso

    Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica

    Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»

    Effetto paragrafo 8 primo capoverso

    Effetto paragrafo 8 secondo capoverso

    37

    30

    non applicabile (n.a.)

    n.a.

    Nessuno

    n.a.

    Termine minimo

    Invio elettronico dell'avviso

    Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica

    Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»

    Effetto paragrafo 8 primo capoverso

    Effetto paragrafo 8 secondo capoverso

    22

    15

    n.a.

    n.a.

    Nessuno

    n.a.

    Termine minimo

    Invio elettronico dell'avviso

    Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica

    Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»

    Effetto paragrafo 8 primo capoverso

    Effetto paragrafo 8 secondo capoverso

    15

    8

    n.a.

    n.a.

    Il termine di 8 giorni è portato a 15 giorni

    n.a.

    Termine per il ricevimento delle offerte

    A: termine in generale

    Invio elettronico dell'avviso

    Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica

    Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»

    Effetto paragrafo 8 primo capoverso

    Effetto paragrafo 8 secondo capoverso

    24

    n.a.

    19

    n.a.

    n.a.

    nessuno

    B: termine minimo

    Invio elettronico dell'avviso

    Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica

    Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»

    Effetto paragrafo 8 primo capoverso

    Effetto paragrafo 8 secondo capoverso

    10

    n.a.

    5

    n.a.

    n.a.

    Il termine di 5 giorni è portato a 10 giorni

    C: termine fissato di comune accordo

    Invio elettronico dell'avviso

    Capitolato d'oneri disponibile per via elettronica

    Invio elettronico e capitolato d'oneri «elettronico»

    Effetto paragrafo 8 primo capoverso

    Effetto paragrafo 8 secondo capoverso

     

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    n.a.




    ALLEGATO XXIII

    DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI DI DIRITTO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 4

     Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;

     Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;

     Convenzione 29 sul lavoro forzato;

     Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;

     Convenzione 138 sull'età minima;

     Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;

     Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;

     Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.




    ALLEGATO XXIV

    REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, O DEI PIANI/PROGETTI NEI CONCORSI

    I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani/progetti devono almeno garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, quanto segue:

    a) le firme elettroniche relative alle offerte/domande di partecipazione, alle domande di qualificazione, e all'invio di piani/progetti sono conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 );

    b) l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani/progetti possono essere stabilite con precisione;

    c) si può ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

    d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si può ragionevolmente garantire che la violazione sia chiaramente rilevabile;

    e) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

    f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate deve permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;

    g) l'azione simultanea delle persone autorizzate deve dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

    h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti devono restare accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.




    ALLEGATO XXV

    TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE



    Direttiva

    Termine di recepimento

    Termine di attuazione

    93/38/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84)

    1.7.1994

    Spagna: 1.1.1997

    Grecia e Portogallo: 1.1.1998

    98/4/CE (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1)

    16.2.1999

    Grecia e Portogallo: 16.2.2000




    ALLEGATO XXVI

    TABELLA DI CONCORDANZA ( 43 )



    Presente direttiva

    Direttiva 93/38/CEE

     

    Articolo 1, par. 1

    Articolo 1, par. 1, 1 frase

     

    Articolo 1, par. 2, lettera a)

    Articolo 1, par. 4, 1 frase

    Adattato

    Articolo 1, par. 2, lettera b), 1 frase

    Articolo 1, par. 4, lettera b), 1 frase

    Modificato

    Articolo 1, par. 2, lettera b), 2 frase

    Articolo 14, par. 10, 2 frase

    Adattato

    Articolo 1, par. 2, lettera c), 1° comma

    Articolo 1, par. 4, lettera a)

    Adattato

    Articolo 1, par. 2, lettera c), 2° comma

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 2, lettera d), 1° comma

    Articolo 1, par. 4, lettera c), prima parte

    Adattato

    Articolo 1, par. 2, lettera d), 2° comma

    Articolo 1, par. 4, 2° comma

    Adattato

    Articolo 1, par. 2, lettera d), 3° comma

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 3, lettera a)

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 3, lettera b)

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 4

    Articolo 1, par. 5

    Adattato

    Articolo 1, par. 5

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 6

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 7, 1° comma

    Articolo 1, par. 6, in fine

    Modificato

    Articolo 1, par. 7, 2° comma

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 7, 3° comma

    Articolo 1, par. 6, 1 frase

    Adattato

    Articolo 1, par. 8

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 9, lettere a)-c)

    Articolo 1, par. 7

    Adattato

    ▼C1

    Articolo 1, par. 10

    Articolo 1, par. 16

    Adattato

    Articolo 1, par. 11

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 12

     

    Nuovo

    Articolo 1, par. 13

     

    Nuovo

    ▼B

     

    Articolo 1, paragrafi 14 e 15

    Soppresso

    Articolo 2, par. 1, lettera a)

    Articolo 1, par. 1

     

    Articolo 2, par. 1, lettera b)

    Articolo 1, par. 2

     

    Articolo 2, par. 2

    Articolo 2, par. 1

    Adattato

    Articolo 2, par. 3

    Articolo 2, par. 3

    Modificato

    Articolo 3, par. 1

    Articolo 2, par. 2, lettera a)iii)

    Adattato

    Articolo 3, par. 2

    Articolo 2, par. 5, lettera b)

    Adattato

    Articolo 3, par. 3

    Articolo 2, par. 2, lettera a)ii)

    Adattato

    Articolo 3, par. 4

    Articolo 2, par. 5, lettera a)

    Adattato

    Articolo 4, par. 1

    Articolo 2, par. 2, lettera a)i)

    Adattato

    Articolo 4, par. 2

    Articolo 6, par. 2

    Adattato

    Articolo 4, par. 3

    Articolo 2, par. 5, lettera a)

    Adattato

    Articolo 5, par. 1

    Articolo 2, par. 2, lettera c)

    Modificato

    Articolo 5, par. 2

    Articolo 2, par. 4

    Modificato

    Articolo 6

     

    Nuovo

    Articolo 7

    Articolo 2, par. 2, lettera b)

     
     

    Articolo 2, par. 2, lettera d)

    Soppresso

    Articolo 8

    Articolo 2, par. 6

    Modificato

    Articolo 9

     

    Nuovo

    Articolo 10

    Articolo 4, par. 2

    Modificato

    Articolo 11, par. 1, 1o comma

    Articolo 33, par. 2

     

    Articolo 11, par. 1, 2o comma

    Articolo 33, par. 3

    Modificato

    Articolo 11, par. 2

    Articolo 33, par. 1

    Modificato

    Articolo 12

    Articolo 42a

     

    Articolo 13, par. 1

    Articolo 4, par. 3

     

    Articolo 13, par. 2

    Articolo 4, par. 4

    Modificato

    Articolo 14

    Articolo 5

     

    Articolo 15

     

    Nuovo

    Articolo 16

    Articolo 14, par. 1

    Modificato

    Articolo 17, par. 1

    Articolo 14, par. 2 e par. 6

    Modificato

    Articolo 17, par. 2

    Articolo 14, par. 13

    Adattato

    Articolo 17, par. 3

    Articolo 14, par. 9

    Modificato

    Articolo 17, par. 4

    Articolo 14, par. 11

    Adattato

    Articolo 17, par. 5

    Articolo 14, par. 12

    Adattato

    Articolo 17, par. 6, lettera a), 1o comma

    Articolo 14, par. 10, 3 frase

    Modificato

    Articolo 17, par. 6, lettera a), 2o comma

    Articolo 14, par. 10, 2o comma, 2 frase

    Adattato

    Articolo 17, par. 6, lettera a), 3o comma

    Articolo 14, par. 10, 2o comma, 3 frase

    Modificato

    Articolo 17, par. 6, lettera b), 1o comma

    Articolo 14, par. 10, 2o comma, 1 frase

    Modificato

    Articolo 17, par. 6, lettera b), 2o comma

    Articolo 14, par. 10, 2o comma, 2 frase

    Adattato

    Articolo 17, par. 6, lettera b), 3o comma

     

    Nuovo

    Articolo 17, par. 7

    Articolo 14, par. 7

    Modificato

    Articolo 17, par. 8

    Articolo 14, par. 8

     

    Articolo 17, par. 9

    Articolo 14, par. 4

    Modificato

    Articolo 17, par. 10

    Articolo 14, par. 3

    Modificato

    Articolo 17, par. 11

    Articolo 14, par. 5

     

    Articolo 18

     

    Nuovo

    Articolo 19

    Articolo 7

     

    Articolo 20

    Articolo 6, par. 1 e par. 3

    Adattato

    Articolo 21

    Articolo 10

     

    Articolo 22, lettera a)

    Articolo 12, 1

    Modificato

    Articolo 22, lettera b)

    Articolo 12, 2

     

    Articolo 22, lettera c)

    Articolo 12, 3

     

    Articolo 23, par. 1

    Articolo 1, par. 3

     

    Articolo 23, par. 2

    Articolo 13, par. 1, 1o comma, lettere a) e b)

    Modificato

    Articolo 23, par. 3, 1o comma, lettera a)

    Articolo 13, par. 1, 1o comma in fine

    Modificato

    Articolo 23, 1o comma, lettere b) e c)

     

    Nuovo

    Articolo 23, par. 3, 2o comma

     

    Nuovo

    Articolo 23, par. 3, 3o comma

    Articolo 13, par. 1, 2o comma

    Modificato

    Articolo 23, par. 4, lettera a)

    Articolo 13, par. 1, 1o comma, lettera b)

    Modificato

    Articolo 23, par. 4, lettera b)

     

    Nuovo

    Articolo 23, par. 4 in fine

     

    Nuovo

    Articolo 23, par. 5

    Articolo 13, par. 2

    Modificato

    Articolo 24, lettera a)

    Articolo 1, par. 4,c) i)

     

    Articolo 24, lettera b)

    Articolo 1, par. 4,c) iii)

     

    Articolo 24, lettera c)

    Articolo 1, par. 4,c) iv)

    Modificato

    Articolo 24, lettera d)

    Articolo 1, par. 4,c) v)

     

    Articolo 24, lettera e)

    Articolo 1, par. 4,c) vi)

     
     

    Articolo 1, par. 4,c) ii) e Allegato XVI A, nota 2

    Soppresso

    Articolo 25

    Articolo 11

    Modificato

    Articolo 26, lettera a)

    Articolo 9, par. 1,a

    Adattato

    Articolo 26, lettera b)

    Articolo 9, par. 1,b

    Adattato

     

    Articolo 9, par. 2

    Soppresso

     

    Articolo 3, par. 1

    Soppresso

    Articolo 27

    Articolo 3, par. 2

    Modificato

     

    Articolo 3, paragrafi 3-5

    Soppresso

    Articolo 28

     

    Nuovo

    Articolo 29

     

    Nuovo

    Articolo 30

     

    Nuovo

     

    Articolo 8

    Soppresso

    Articolo 31

    Articolo 15

    Adattato

    Articolo 32

    Articolo 16

     

    Articolo 33

    Articolo 17

     

    Articolo 34

    Articolo 18 e Articolo 34, par. 4

    Modificato

    Articolo 35

    Articolo 19

    Adattato

    Articolo 36, par. 1

    Articolo 34, par. 3

    Modificato

    Articolo 36, par. 2

     

    Nuovo

    Articolo 37

    Articolo 27

    Modificato

    Articolo 38

     

    Nuovo

    Articolo 39, par. 1

    Articolo 29, par. 1

    Modificato

    Articolo 39, par. 2

    Articolo 29, par. 2

     

    Articolo 40, par. 1

    Articolo 4, par. 1

     

    Articolo 40, par. 2 e par. 3

    Articolo 20, par. 1 e par. 2

     

    Articolo 41, par. 1, 1o comma

    Articolo 22, par. 1

    Modificato

    Articolo 41, par. 1, dal 2o al 6° comma

     

    Nuovo

    Articolo 41, par. 2

    Articolo 22, par. 4

     

    Articolo 41, par. 3

    Articolo 30, par. 9

    Adattato

    Articolo 42, par. 1

    Articolo 21, par. 1

     

    Articolo 42, par. 2

     

    Nuovo

    Articolo 42, par. 2, lettere a) e b)

    Articolo 21, par. 2, a e b

    Adattato

    Articolo 42, par. 2, lettera c), 1 frase

    Articolo 22, par. 3, 1 frase

     

    Articolo 42, par. 2, lettera c), 2 frase

    Articolo 22, par. 3, 2 frase

     

    Articolo 43, par. 1

    Articolo 24, par. 1

    Modificato

    Articolo 43, par. 2

    Articolo 24, par. 2

    Adattato

    Articolo 43, par. 3

    Articolo 24, par. 3, dalla 1 alla 3 frase

    Adattato

    Articolo 43, par. 4

    Articolo 24, par. 3, 4 frase

    Adattato

    Articolo 43, par. 5

    Articolo 24, par. 4

    Adattato

    Articolo 44, par. 1

     

    Nuovo

    Articolo 44, par. 2

     

    Nuovo

    Articolo 44, par. 3, 1o comma

     

    Nuovo

    Articolo 44, par. 3, 2o comma, 1 frase

    Articolo 25, par. 3, 1 frase

    Modificato

    Articolo 44, par. 3, 2o comma, 2 frase

    Articolo 25, par. 3, 2 frase

    Adattato

    Articolo 44, par. 4, 1o comma

    Articolo 25, par. 2

    Modificato

    Articolo 44, par. 4, 2o comma

    Articolo 25, par. 4

     

    Articolo 44, par. 5

    Articolo 25, par. 5

    Modificato

    Articolo 44, par. 6

    Articolo 25, par. 1

     

    Articolo 44, par. 7

     

    Nuovo

    Articolo 44, par. 8

     

    Nuovo

     

    Articolo 25, par. 3, 3 frase

    Soppresso

    Articolo 45, par. 1

     

    Nuovo

    Articolo 45, par. 2

    Articolo 26, par. 1, 1o comma, 1 frase

     

    Articolo 45, par. 3

    Articolo 26, par. 2

    Adattato

    Articolo 45, par. 4

    Articolo 26, par. 1, 2 e 3 frase

    Adattato

    Articolo 45, paragrafi 5-8

     

    Nuovo

    Articolo 45, par. 9

    Articolo 28, par. 3

    Modificato

    Articolo 45, par. 10

     

    Nuovo

    Articolo 46, par. 1

    Articolo 28, par. 1

    Modificato

    Articolo 46, par. 2

    Articolo 28, par. 2

    Modificato

    Articolo 47, par. 1, 1 frase

    Articolo 28, par. 4, 1 frase

     

    Articolo 47, par. 1, 2 frase, 1o trattino

     

    Nuovo

    Articolo 47, par. 1, 2 frase, 2o trattino

    Articolo 28, par. 4, 2 frase

    Modificato

    Articolo 47, par. 2

     

    Nuovo

    Articolo 47, par. 3

    Articolo 28, par. 2

    Modificato

    Articolo 47, par. 4, lettere a)-d)

    Articolo 28, par. 4, lettere a)-d) e f)

    Adattato

     

    Articolo 28, par. 4, lettera f)

    Soppresso

    Articolo 47, par. 4, lettera e)

    Articolo 28, par. 4, lettera e)

    Modificato

    Articolo 47, par. 4, lettera f)

     

    Nuovo

    Articolo 47, par. 5, lettere a)-h)

    Articolo 21, par. 2, lettera c)

    Adattato

    Articolo 47, par. 3, i

     

    Nuovo

    Articolo 48, par. 1

    Articolo 28, par. 6, 1 e 2 frase e 1o trattino

    Modificato

    Articolo 48, par. 2

     

    Nuovo

    Articolo 48, par. 3

    Articolo 28, par. 6, 2o e 4o trattino

    Modificato

    Articolo 48, par. 4

     

    Nuovo

    Articolo 48, par. 5

     

    Nuovo

    Articolo 48, par. 6

    Articolo 28, par. 5

    Modificato

    Articolo 49, par. 1

    Articolo 41, par. 3

    Modificato

    Articolo 49, par. 2, 1o comma

    Articolo 41, par. 4, 1o comma

    Modificato

    Articolo 49, par. 2, 2o comma

    Articolo 41, par. 2, 2o comma

    Adattato

    Articolo 49, par. 3

    Articolo 30, par. 4

     

    Articolo 49, par. 4

    Articolo 30, par. 6

    Modificato

    Articolo 49, par. 5

    Articolo 30, par. 8

    Modificato

    Articolo 50, par. 1

    Articolo 41, par. 1

    Modificato

    Articolo 50, par. 2

    Articolo 41, par. 2

     

    Articolo 51

     

    Nuovo

    Articolo 52, par. 1

    Articolo 30, par. 5

    Modificato

    Articolo 52, par. 2

    Articolo 32

    Modificato

    Articolo 52, par. 3

     

    Nuovo

    Articolo 53, par. 1

    Articolo 30, par. 1

     

    Articolo 53, par. 2

    Articolo 30, par. 2

    Modificato

    Articolo 53, par. 3

     

    Nuovo

    Articolo 53, par. 4

     

    Nuovo

    Articolo 53, par. 5

     

    Nuovo

    Articolo 53, par. 6

    Articolo 30, par. 3

     

    Articolo 53, par. 7

    Articolo 30, par. 7

     

    Articolo 53, par. 8

     

    Nuovo

    Articolo 53, par. 9

    Articolo 21, par. 3

     
     

    Articolo 21, par. 5

    Soppresso

    Articolo 54, par. 1

     

    Nuovo

    Articolo 54, par. 2

    Articolo 31, par. 1

     

    Articolo 54, par. 3

    Articolo 31, par. 3

    Adattato

    Articolo 54, par. 4, 1o comma

    Articolo 31, par. 2

    Adattato

    Articolo 54, par. 4, 2o comma

     

    Nuovo

    Articolo 54, par. 5

     

    Nuovo

    Articolo 54, par. 6

     
     

    Articolo 55, par. 1

    Articolo 34, par. 1

     

    Articolo 55, par. 2

    Articolo 34, par. 2

    Modificato

     

    Articolo 35, par. 1 e par. 2

    Soppresso

    Articolo 56

     

    Nuovo

    Articolo 57), par. 1 e par. 2

    Articolo 34, par. 5, 1o e 2o comma

    Modificato

    Articolo 57, par. 3

    Articolo 34, par. 5, 3o comma

    Modificato

    Articolo 58), par. 1 e par. 2

    Articolo 36, par. 1 e par. 2

     

    Articolo 58, par. 3

    Articolo 36, par. 3 e par. 4

    Adattato

    Articolo 58, par. 4 e par. 5

    Articolo 36, par. 5 e par. 6

     

    Articolo 59, par. 1, par. 2, par. 3, par. 5 e par. 6

    Articolo 37

    Adattato

    Articolo 59, par. 4

     

    Nuovo

    Articolo 60, par. 1

    Articolo 23, par. 3

     

    Articolo 60, par. 2

    Articolo 23, par. 4

     

    Articolo 61, par. 1 e par. 2

    Articolo 23, par. 1 e par. 2

    Modificato

    Articolo 62, par. 1

    Articolo 6, par. 1, Articolo 12

    Modificato

    Articolo 62, par. 2

     

    Nuovo

    Articolo 63, par. 1, 1o comma

    Articolo 21, par. 4

    Modificato

    Articolo 63, par. 1, 2o comma

    Articolo 24, par. 1 e par. 2, 2 frase

    Adattato

    Articolo 63, par. 2

    Articolo 25

    Modificato

    Articolo 64

     

    Nuovo

    Articolo 65, par. 1

    Articolo 4, par. 1

    Adattato

    Articolo 65, par. 2

    Articolo 23, par. 5

     

    Articolo 65, par. 3

    Articolo 23, par. 6, 1o comma

     

    Articolo 66

    Articolo 23, par. 6, 2o comma

    Modificato

    Articolo 67

    Articolo 42

    Modificato

     

    Articolo 39

    Soppresso

    Articolo 68, par. 1

    Articolo 40, par. 5

    Modificato

    Articolo 68, par. 2

     

    Nuovo

    Articolo 68, par. 3

     

    Nuovo

    Articolo 69, par. 1, 1 comma

    Articolo 14, par. 15, 1 frase

    Modificato

    Articolo 69, par. 1, 2 comma

    Articolo 14, par. 15, 2 frase

    Modificato

    Articolo 69, par. 2, 1o comma

     

    Nuovo

    Articolo 69, par. 2, 2o comma

    Articolo 14, par. 14, 1 e 2 frase

    Modificato

    Articolo 69, par. 3

    Articolo 14, par. 14, 3 frase e par. 15, 3 frase

    Adattato

    Articolo 70, par. 1, lettera a)

    Articolo 40, par. 1

    Modificato

    Articolo 70, par. 1, lettera b)

    Articolo 40, par. 2

    Adattato

    Articolo 70, par. 1, lettera c)

    Articolo 40, par. 3

    Modificato

    Articolo 70, par. 1, lettera d)

    Articolo 40, par. 3

    Modificato

    Articolo 70, par. 1, lettera e

     

    Nuovo

    Articolo 70, par. 1, lettere f), g) e h)

     

    Nuovo

    Articolo 70, par. 1, lettera i)

    Articoli 40, par. 2 e 42, par. 2

    Adattato

    Articolo 70, par. 1, lettera j)

    Articolo 14, par. 16

    Adattato

     

    Articolo 40, par. 4

    Soppresso

     

    Articolo 43 e Articolo 44

    Soppresso

    Articolo 71

     

    Nuovo

    Articolo 72

     

    Nuovo

    Allegato I

    Allegato III

    Adattato

    Allegato II

    Allegato II

    Adattato

    Allegato III

    Allegato I

    Adattato

    Allegato IV

    Allegato VI

    Adattato

    Allegato V

    Allegato VII

    Adattato

    Allegato VI

     

    Nuovo

    Allegato VII

    Allegato IV

    Adattato

    Allegato VIII

    Allegato V

    Adattato

    Allegato IX

    Allegato IX

    Adattato

    Allegato X

    Allegato VIII

    Adattato

    Allegato XI

     

    Nuovo

    Allegato XII

    Allegato XI

    Adattato

    Allegato XIII, A-C

    Allegato XII

    Modificato

    Allegato XIII, D

     

    Nuovo

    Allegato XIV

    Allegato XIII

    Modificato

    Allegato XV, A

    Allegato XIV

    Modificato

    Allegato XV, B

     

    Nuovo

    Allegato XVI

    Allegato XV

    Modificato

    Allegato XVII A

    Allegato XVI A

    Modificato

    Allegato XVII B

    Allegato XVI B

    Adattato

    Allegati XVIII e XIX

    Allegati XVII e XVIII

    Modificato

    Allegato XX, punto 1.a)

     

    Nuovo

    Allegato XX, punto 1.b)

    Articolo 25, par. 2

    Modificato

    Allegato XX, punto 1.c)

     

    Nuovo

    Allegato XX, punti 2 e 3

     

    Nuovo

    Allegato XXI, punto 1

    Articolo 1, par. 8

    Modificato

    Allegato XXI, punto 2, 1 frase

    Articolo 1, par. 9

    Adattato

    Allegato XXI, punto 2, 1o trattino

     

    Nuovo

    Allegato XXI, punto 2, 2o trattino

    Articolo 1, par. 10

    Modificato

    Allegato XXI, punto 2, 3 trattino

     

    Nuovo

    Allegato XXI, punto 3

    Articolo 1, par. 12

    Modificato

    Allegato XXI, punto 4

    Articolo 1, par. 11

     
     

    Articolo 1, par. 13

    Soppresso

    Allegato XXII

     

    Nuovo

    Allegato XXIII

     

    Nuovo

    Allegato XXIV

     

    Nuovo

    Allegato XXV

     

    Nuovo

    Allegato XXVI

     

    Nuovo



    ( 1 ) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 183.

    ( 2 ) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 2.

    ( 3 ) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

    ( 4 ) Parere del Parlamento europeo del 17.1.2002, (GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 293), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2003 (GU C 147 E del 24.6.2003, pag. 137) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

    ( 5 ) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1).

    ( 6 ) GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

    ( 7 ) GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    ( 8 ) GU C 156 del 3.6.1999, pag. 3.

    ( 9 ) GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

    ( 10 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

    ( 11 ) Cfr. pag. 114 della presente Gazzetta ufficiale.

    ( 12 ) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    ( 13 ) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

    ( 14 ) GU L 316 del 17.12.1993, pag. 41.

    ( 15 ) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 55.

    ( 16 ) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 31.

    ( 17 ) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 57.

    ( 18 ) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

    ( 19 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

    ( 20 ) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

    ( 21 ) Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

    ( 22 ) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000 pag. 16).

    ( 23 ) Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40). Direttiva modificata con direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).

    ( 24 ) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

    ( 25 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ( 26 ) GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

    ( 27 ) GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.

    ( 28 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

    ( 29 ) Nota: il titolo della direttiva è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato.

    ( 30 ) GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25.

    ( 31 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

    ( 32 ) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.

    ( 33 ) GU L 209 del 24 luglio 1992, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

    ( 34 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

    ( 35 ) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

    ( 36 ) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/39/CE (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

    ( 37 ) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

    ( 38 ►M6  In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura NACE. ◄

    ( 39 ) In vista dell'ammissione al sistema, per poter partecipare successivamente all'indizione dell'appalto specifico.

    ( 40 ) Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.

    ( 41 ►M6  In caso di interpretazioni differenti fra CPV e CPC si applica la nomenclatura CPC. ◄

    ( 42 ) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

    ( 43 ) L'indicazione «adattato» segnala una nuova formulazione del testo senza che venga mutata la portata del testo della direttiva abrogata. I mutamenti della portata di quanto disposto dalla direttiva abrogata sono invece segnalati dall'indicazione «modificato».

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