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Document 02004D0211-20150408

    Consolidated text: Decisione della Commissione del 6 gennaio 2004 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE [notificata con il numero C(2003) 5242] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/211/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/211/2015-04-08

    2004D0211 — IT — 08.04.2015 — 019.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 gennaio 2004

    che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

    [notificata con il numero C(2003) 5242]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/211/CE)

    (GU L 073, 11.3.2004, p.1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

      L 362

    1

    20.12.2006

    ►M2

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2008

      L 277

    36

    18.10.2008

    ►M3

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2009

      L 227

    7

    29.8.2009

    ►M4

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2010

      L 117

    85

    11.5.2010

     M5

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2010

      L 150

    53

    16.6.2010

    ►M6

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2010

      L 220

    74

    21.8.2010

    ►M7

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2010

      L 332

    38

    16.12.2010

    ►M8

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2011

      L 114

    5

    4.5.2011

    ►M9

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2011

      L 214

    22

    19.8.2011

     M10

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2011

      L 269

    37

    14.10.2011

     M11

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2012

      L 264

    15

    29.9.2012

     M12

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2013

      L 95

    19

    5.4.2013

    ►M13

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2013

      L 150

    28

    4.6.2013

    ►M14

    REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

      L 158

    74

    10.6.2013

     M15

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2013

      L 326

    49

    6.12.2013

    ►M16

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014

      L 45

    24

    15.2.2014

     M17

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014

      L 70

    28

    11.3.2014

    ►M18

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2014

      L 167

    52

    6.6.2014

    ►M19

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2014

      L 222

    16

    26.7.2014

    ►M20

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2014

      L 233

    33

    6.8.2014

    ►M21

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/557 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2015

      L 92

    107

    8.4.2015




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 gennaio 2004

    che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

    [notificata con il numero C(2003) 5242]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/211/CE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 19, punti i) e ii),

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio stabilisce che sono consentite esclusivamente le importazioni di equidi provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti in un elenco da inserire nell'elenco di paesi terzi redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 3 ).

    (2)

    La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne ( 4 ), è stata modificata nella sostanza, in particolare con l'esclusione degli equidi dal suo campo di applicazione. Tuttavia, alcune decisioni della Commissione adottate sulla base della direttiva 90/426/CEE e riguardanti le condizioni sanitarie per le importazioni di equidi istituiscono elenchi dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le esportazioni di tali animali verso la Comunità, fondati sulla decisione 79/542/CEE.

    (3)

    È in corso il riesame delle norme di polizia sanitaria che disciplinano l'importazione di animali vivi ai sensi della direttiva 72/462/CEE, in particolare le disposizioni dell'articolo 3 relative all'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare animali vivi. A tal fine la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio ( 5 ) che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati animali vivi e recante modifica delle direttive 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE e 97/78/CE. In tale contesto, l'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE verrà modificato affinché stabilisca i principi di elaborazione di un elenco di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di equidi.

    (4)

    La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati ( 6 ) contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea degli animali in questione e ha stabilito le categorie sanitarie dei paesi terzi.

    (5)

    La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea ( 7 ) contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione degli animali in questione.

    (6)

    La decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello ( 8 ) contiene alla nota in calce 3 dell'allegato II l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali in questione.

    (7)

    La decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione ( 9 ) contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali in questione.

    (8)

    È opportuno stabilire in un unico atto comunitario l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità.

    (9)

    In alcuni casi sono autorizzate soltanto determinate categorie di equidi o particolari tipi di importazione da una parte del territorio di un paese terzo conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione, del 5 marzo 1992, recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi ( 10 ) per motivi di chiarezza e di trasparenza occorre inoltre stabilire tali condizioni di regionalizzazione unitamente all'elenco dei paesi terzi autorizzati ed abrogare la decisione 92/160/CEE.

    (10)

    Poiché l'elenco dei paesi terzi è un elenco di massima, occorre prevedere i riferimenti a condizioni o restrizioni specifiche applicabili all'importazione di equidi ai sensi della normativa comunitaria.

    (11)

    La decisione 95/461/CE della Commissione ( 11 ) reca misure di protezione relative all'encefalomielite equina venezuelana in Venezuela e in Colombia che vietano la riammissione di cavalli registrati dopo l'esportazione temporanea in provenienza dal Venezuela e dalla Colombia. Risulta pertanto opportuno adeguare di conseguenza l'elenco.

    (12)

    La decisione 97/10/CE della Commissione ( 12 ) recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica stabilisce condizioni specifiche di importazione compresa la regionalizzazione.

    (13)

    La decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina ( 13 ), alla parte II dell'allegato rimanda alle parti 1 e 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE. Tale elenco è stato stabilito ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 92/65/CEE per un periodo transitorio di tre anni.

    (14)

    La decisione 2000/284/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE ( 14 ) contiene l'elenco dei paesi e degli stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di sperma equino.

    (15)

    La decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino ( 15 ) e la decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina ( 16 ) stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di sperma, ovuli e embrioni equini; occorre far riferimento anche a tali disposizioni nell'elenco consolidato dei paesi terzi.

    (16)

    È opportuno riunire gli elenchi specifici dei paesi e le condizioni di regionalizzazione di cui alle decisioni 79/542/CEE, 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/63/CE in un unico elenco consolidato, indicando le categorie sanitarie dei paesi terzi e, se del caso, le condizioni specifiche per l'importazione da tali paesi terzi di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni di tale specie.

    (17)

    Pertanto, occorre abrogare le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE nonché modificare di conseguenza le decisioni 94/63/CE e 93/195/CEE.

    (18)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    La presente decisione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

    «categoria di equidi» : gli equidi definiti conformemente all'articolo 2, lettere c), d) ed e), della direttiva 90/426/CEE e i cavalli registrati;

    «importazione» : l'introduzione sul territorio comunitario di equidi vivi nel rispetto delle condizioni stabilite specificamente per ogni tipo di importazione, segnatamente ammissione temporanea, reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e importazioni.

    Articolo 3

    Importazione di equidi vivi

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di equidi vivi provenienti dai paesi terzi o dalle parti del territorio di tali paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I conformemente alle indicazioni ivi stabilite, segnatamente:

     l'ammissione temporanea di cavalli registrati, nella colonna 6,

     la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, nella colonna 7,

     l'importazione di cavalli registrati, nella colonna 8,

     l'importazione di equidi da macello, nella colonna 9,

     l'importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nella colonna 10.

    Articolo 4

    Importazioni di sperma della specie equina

    Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni sono autorizzate a condizione che lo sperma sia stato raccolto ai fini dell'esportazione verso la Comunità esclusivamente da equidi appartenenti alla categoria di equidi vivi di cui è autorizzata l'importazione permanente e che tali importazioni soddisfino i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I.

    Articolo 5

    Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

    Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni devono soddisfare i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alla colonna 14 dell'allegato I.

    Articolo 6

    Condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi

    Gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano le seguenti condizioni:

    a) gli equidi soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel corrispondente certificato tipo di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nella colonna 5 dell'allegato I cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore;

    b) se del caso, l'importazione di equidi è assoggettata alle condizioni o garanzie supplementari di cui alla colonna 15 della tabella figurante nell'allegato I della presente decisione;

    c) gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta altri equidi non destinati alla Comunità;

    d) salvo diversa autorizzazione prevista dalle condizioni di polizia sanitaria specifiche per l'importazione nella Comunità, gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta equidi di stato sanitario inferiore;

    e) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono scaricati sul territorio o parte del territorio di un paese terzo da cui non è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità;

    f) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio o parte del territorio di un paese terzo che non siano autorizzati per almeno un tipo di importazione o almeno una categoria di equidi;

    g) gli equidi giungono al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nella Comunità entro 10 giorni dalla data di certificazione nel paese terzo esportatore ai fini del trasporto o del trasferimento verso la Comunità. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio per mare.

    Articolo 7

    Condizioni per l'importazione di sperma equino proveniente da paesi terzi

    Le importazioni nella Comunità di sperma della specie equina sono consentite soltanto se lo sperma è raccolto in un centro riconosciuto conformemente alla direttiva 92/65/CEE e figurante nell'elenco della decisione 2000/284/CE e soddisfa le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/539/CE della Commissione.

    Articolo 8

    Condizioni per l'importazione di ovuli ed embrioni della specie equina provenienti da paesi terzi

    Le importazioni nella Comunità di ovuli ed embrioni della specie equina sono consentite soltanto se tali ovuli e/o embrioni soddisfano le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/540/CE della Commissione.

    Articolo 9

    Modifiche

    1.  Gli allegati I e II della decisione 93/195/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

    2.  La decisione 94/63/CE è modificata come segue:

    a) Il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente:

    «Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina»

    ;

    b) all'articolo 1, il secondo paragrafo è soppresso;

    c) nell'allegato, la parte II è soppressa.

    Articolo 10

    Abrogazioni

    Le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE sono abrogate.

    Articolo 11

    Data di applicazione

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

    Articolo 12

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO I



    Codice ISO

    Paese

    Codice del territorio

    Delimitazione del territorio

    CS

    AT

    Reintr.

    Importazioni

    Importazioni

    Condizioni specifiche

    CR

    CR

    CR

    EM

    ER + ERP

    Sperma

    Ovuli/Embrioni

    CR

    ER

    ERP

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    AE

    Emirati arabi uniti

    AE-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

     

    AR

    Argentina

    AR-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    AU

    Australia

    AU-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    BB

    Barbados

    BB-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M1 —————

    ▼M13

    BH

    Bahrein

    BH-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

     

    ▼B

    BM

    Bermuda

    BM-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

     

    BO

    Bolivia

    BO-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M19

    BR

    Brasile

    BR-0

    Intero paese

    D

    BR-1

    Gli Stati di:

    Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro

    D

    X

    X

    X

     

    ▼B

    BY

    Bielorussia

    BY-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    CA

    Canada

    CA-0

    Tutto il paese

    C

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    CH

    Svizzera

    CH-0

    Tutto il paese

    A

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    CL

    Cile

    CL-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M13

    CN

    Cina

    CN-0

    Tutto il paese

     

     

    CN-1

    Zona indenne da malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l’aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong (cfr. casella 3 per i dettagli)

    C

    X

    X

    X

     

    CN-2

    Sede del Global Champions Tour presso il parcheggio n. 15 della Expo 2010 e il tratto verso l’aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell’area metropolitana di Shanghai (cfr. casella 5 per i dettagli)

    C

    X

    ►M21  Valido dal 25 aprile al 25 maggio 2015 ◄

    ▼M19

    CR

    Costa Rica

    CR-0

    Tutto il paese

    D

     

    CR-1

    Area metropolitana di San José

    D

    X

     

    CR-2

    Area metropolitana di San José

    D

    X

    Unicamente per i cavalli qualificati per i Giochi equestri mondiali in Francia. Valido fino al 15 ottobre 2014

    ▼B

    CU

    Kuuba

    CU-0

    Koko maa

    D

    X

    X

    X

    X

     

    DZ

    Algeria

    DZ-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M6

    EG

    Egitto

    EG-0

    Tutto il paese

    EG-1

    Governatorati di Alessandria, Beheira, Krafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, North Sinai, South Sinai, Cairo (comprese Grande Cairo e la città di Giza), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum, Giza e Beni Suef

    ▼B

    FK

    Isole Falkland

    FK-0

    Tutto il paese

    A

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    GL

    Groenlandia

    GL-0

    Tutto il paese

    A

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    HK

    Hong Kong

    HK-0

    Tutto il paese

    C

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M14 —————

    ▼B

    IL

    Israele

    IL-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M18

    IN

    India

    IN-0

    L'intero paese

    C

     

    IN-1

    La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, stato di Uttar Pradesh, compreso il passaggio stradale da e verso l'aeroporto di Nuova Delhi

    (per ulteriori dettagli cfr. riquadro 6)

    C

    X

    X

    Valido fino al 31 ottobre 2014

    ▼B

    IS

    Islanda

    IS-0

    Tutto il paese

    A

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    JM

    Giamaica

    JM-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

     

    JO

    Giordania

    JO-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

     

    JP

    Giappone

    JP-0

    Tutto il paese

    C

    X

    X

    X

    X

     

    KG

    Kirghizistan

    KG-0

    Tutto il paese

     

    KG-1

    Regione di Issyk-Kul

    B

    X

    X

     

    KR

    Repubblica di Corea

    KR-0

    Tutto il paese

    C

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M20

    KW

    Kuwait

    KW-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

     

    ▼M9

    LB

    Libano

    LB-0

    L’intero paese

    E

     

    ▼B

    LY

    Libia

    LY-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

     

    MA

    Marokko

    MA-0

    Koko maa

    E

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M2

    ME

    Montenegro

    ME-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    ▼B

    MK (1)

    FYROM

    MK-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    MO

    Macao

    MO-0

    Tutto il paese

    C

    X

    X

    X

    X

     

    MY

    Malaysia

    MY-0

    Peninsula

    C

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M3

    MU

    Maurizio

    MU-0

    L'intero paese

    E

    X

     

    ▼M16

    MX

    Messico

    MX-0

    L’intero paese

    D

     

    MX-1

    Area metropolitana di Città del Messico

    D

    X

    Valido fino al 15 aprile 2014

    ▼B

    NZ

    Nuova Zelanda

    NZ-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    OM

    Oman

    OM-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

     

    PE

    Perù

    PE-0

    Tutto il paese

     

    PE-1

    Regione di Lima

    D

    X

    X

    X

    X

     

    PM

    Saint-Pierre e Miquelon

    PM-0

    Tutto il paese

    G

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    PY

    Paraguay

    PY-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    QA

    Qatar

    QA-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M1 —————

    ▼M2

    RS

    Serbia

    RS-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    ▼B

    RU

    Russia

    RU-0

    Tutto il paese

     

    RU-1

    Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    RU-2

    Regioni di Stavropol e Krasnodar

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    RU-3

    Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghestan, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    SA

    Arabia Saudita

    SA-0

    Tutto il paese

     

    SA-1

    L'intero territorio tranne le zone di protezione e di sorveglianza (cfr. riquadro 1)

    E

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M2 —————

    ▼B

    SG

    Singapore

    SG-0

    Tutto il paese

    C

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M7

    SY

    Siria

    SY-0

    Tutto il paese

    E

     

    ▼B

    TH

    Thailandia

    TH-0

    Tutto il paese

    C

    X

    X

    X

    X

     

    TN

    Tunisia

    TN-0

    Tutto il paese

    E

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    TR

    Turchia

    TR-0

    Tutto il paese

     

    TR-1

    Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tedirdag

    E

    X

    X

    X

    X

     

    UA

    Ucraina

    UA-0

    Tutto il paese

    B

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    US

    Stati Uniti d'America

    US-0

    Tutto il paese

    C

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    UY

    Uruguay

    UY-0

    Tutto il paese

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    ▼M8

    ZA

    Sud Africa

    ZA-0

    L’intero paese

     

    ZA-1

    Area metropolitana di Città del Capo (ulteriori dettagli sono forniti nel riquadro 2).

    F

    Decisione 2008/698/CE

    ▼B

    (1)   Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

    Legenda:


    Riquadri

    X

    Importazione consentita in linea di massima

     

    Importazione non autorizzata

     

    Colonne

    Colonne 1-4

    Delimitazione del territorio

     

    Colonna 5 (CS):

    Categoria sanitaria

     

    Colonna 6 (AT):

    Ammissione temporanea di cavalli registrati

    (decisione 92/260/CEE)

    Colonna 7 (Reintr.):

    Reintroduzione di cavalli registrati per gare, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

    (decisione 93/195/CEE)

    Colonna 8

    Importazioni di cavalli registrati

    (decisione 93/197/CEE)

    Colonna 9

    Importazioni di equidi da macello

    (decisione 93/196/CEE)

    Colonna 10

    Importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

    (decisione 93/197/CEE)

    Colonna 11

    Importazioni di sperma raccolto da cavalli registrati

    (decisione 96/539/CE)

    Colonna 12

    Importazioni di sperma raccolto da equidi registrati

    (decisione 96/539/CE)

    Colonna 13

    Importazioni di sperma raccolto da equidi da riproduzione e produzione

    (decisione 96/539/CE)

    Colonna 14

    Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

    (decisione 96/540/CE)

    Colonna 15

    Riferimento a condizioni specifiche/garanzie supplementari

     

    Animale/Prodotto:

    Categorie/condizioni

     

    CR

    Cavalli registrati

     

    EM

    Equidi da macello conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 90/426/CEE

     

    ER

    Equidi registrati conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE

     

    ERP

    Equidi da riproduzione e produzione conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 90/426/CEE

     

    SPERMA

    Sperma della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE

     

    Ovuli/Embrioni

    Ovuli ed embrioni della specie equina raccolti conformemente alla direttiva 92/65/CEE

     



    RIQUADRO 1:

    SA

    Arabia Saudita

    SA-1

    Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza (riquadro 1):

    1.  Provincia di Jizan

    — zona di protezione: l'intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5 e a nord della strada n. 10,

    — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah, e a nord della strada n. 10.

    2.  Provincia di Asir

    — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Kamis Mushayt a nord, eccettuati i club ippici delle basi aeree e militari e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Kamis Mushayt e il confine con la provincia di Najran passando per Jarash, Al Utfah e Dhahran Al Janoub e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che porta da Al Utfah a Badr Al Janoub attraverso Al Fayd (provincia di Najran),

    — zona di sorveglianza: i club ippici delle basi militari e aeree, la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo di Muhayil sulla strada n. 211, la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord, la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarah, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riyadh, la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran.

    3.  Provincia di Najran

    — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Utfah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo il Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riyadh a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a raggiungere la strada n. 15 da Najran a Sharourah e la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen,

    — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo Khashm Ghurab, a 80 km da Najran, e ad ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.



    RIQUADRO 2:

    ZA

    Repubblica sudafricana

    ZA-1

    Delimitazione dell'area metropolitana di Città del Capo (ZA-1):

    Limite settentrionale: Blaauwberg Road (M14);

    Limite orientale: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway e M5 Highway;

    Limite meridionale: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla stazione di Newslands Forestry e, attraverso Echo Gorge of Table Mountain, a Camps Bay;

    Limite occidentale: linea litoranea da Camps Bay a Blaauwberg Road.

    ▼M4



    CASELLA N. 3:

    CN

    Cina

    CN-1

    Zona specifica indenne dalle malattie degli equini nella provincia di Guandong, delimitata come segue:

    zona centrale: sito equestre della città di Conghua, località Lingkou, villaggio di Reshui, compresa la zona circostante in un raggio di cinque Km, controllata dal posto di controllo stradale dell’autostrada 105;

    zona di sorveglianza: tutte le divisioni amministrative della città di Conghua che circondano la zona centrale, su un’area di 2 009 km2;

    zona di protezione: confini esterni delle seguenti divisioni amministrative adiacenti, che circondano la zona di sorveglianza:

    — distretto di Baiyun, distretto di Luogang della città di Conghua,

    — distretto di Huadu della città di Guanzhou,

    — città di Zengcheng,

    — divisioni amministrative del distretto di Qingcheng della città di Qingyuan,

    — contea di Fogang,

    — contea di Xinfeng,

    — contea di Longmen;

    tratto autostradale sicuro:

    zona di quarantena pre-ingresso: la zona di quarantena all’interno della zona di protezione, destinata dall’autorità competente alla preparazione degli equidi provenienti da altre parti della Cina all’ingresso nella zona indenne dalle malattie degli equini.

    ▼M13 —————

    ▼M13



    CASELLA 5:

    CN

    Cina

    CN-2

    Delimitazione della zona nell’area metropolitana di Shanghai

    Confini occidentali: fiume Huangpu dall’estuario a nord fino alla biforcazione del fiume Dazhi,

    Confini meridionali: dalla biforcazione del fiume Huangpu fino all’estuario del fiume Dazhi ad est,

    Confini settentrionali ed orientali: costa

    ▼M18



    RIQUADRO 6:

    IN

    India

    IN-1

    La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, Stato dell'Uttar Pradesh (localizzata a 29,028893, 77,731018 ovvero + 29° 01′ 44,01″, + 77° 43′ 51,66″) e circondata da una zona di sorveglianza di 10 km, incluso l'accesso attraverso Roorkee, Mawana e Delhi Roads alla Nazionale n. 58, seguita su Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, Nazionale n. 8, Airport Road, Ullan Batar Marg verso l'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi.

    ▼B




    ALLEGATO II

    La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

    1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente:

    «Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (1) (BR), Cile (CL), Costa Rica (1) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (1) (MX), Perù (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».

    2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dal seguente:

    «Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Costa Rica (1), Cuba, Giamaica, Messico (1), Perù (1), Paraguay, Uruguay».



    ( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    ( 2 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).

    ( 3 ) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

    ( 4 ) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE (Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 5 ) COM(2003) 570.

    ( 6 ) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

    ( 7 ) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49).

    ( 8 ) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49).

    ( 9 ) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

    ( 10 ) GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE (GU L 206 del 3.8.2002, pag. 20).

    ( 11 ) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 40.

    ( 12 ) GU L 3 del 7.4.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

    ( 13 ) GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/734/CE (GU L 275 del 18.10.2001, pag. 19).

    ( 14 ) GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/574/CE (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 27).

    ( 15 ) GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

    ( 16 ) GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/284/CE (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35).

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