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Document 02003R0527-20070101

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 527/2003 del Consiglio del 17 marzo 2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/527/2007-01-01

2003R0527 — IT — 01.01.2007 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 527/2003 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2003

che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

(GU L 078, 25.3.2003, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1776/2003 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

  L 260

1

11.10.2003

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2067/2004 DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2004

  L 358

1

3.12.2004

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2005 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2005

  L 307

1

25.11.2005

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 519/2007 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2007

  L 123

1

12.5.2007




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 527/2003 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2003

che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede all'articolo 45, paragrafo 1, la possibilità di adottare deroghe applicabili ai prodotti importati che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria.

(2)

I vini prodotti sul territorio dell'Argentina possono essere sottoposti ad acidificazione mediante aggiunta di acido malico. Tale pratica enologica non è ammessa dalla normativa comunitaria.

(3)

Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e l'Argentina sono in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche enologiche rispettive nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

(4)

Per agevolare il buon svolgimento di tali negoziati, è opportuno stabilire, in via transitoria, una deroga che consenta l'aggiunta di acido malico ai vini prodotti sul territorio dell'Argentina e importati nella Comunità, fino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà dai summenzionati negoziati, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2003.

(5)

Poiché è già presente sul territorio comunitario vino argentino contenente acido malico, è opportuno estendere l'applicazione della deroga a tali vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere offerti o consegnati al consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 e 2204 30 10, ottenuti da uve raccolte e vinificate sul territorio dell'Argentina, ai quali può essere stato aggiunto acido malico nel corso delle operazioni di elaborazione conformemente alle disposizioni regolamentari dell'Argentina.

▼M1

Tuttavia, tale autorizzazione è valida soltanto fino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà dai negoziati con l'Argentina volti alla conclusione di un accordo sul commercio del vino relativo in particolare alle pratiche enologiche e alla protezione delle indicazioni geografiche, e comunque al massimo fino al ►M4  31 dicembre 2008 ◄ .

▼B

Essa ricomprende altresì i vini argentini, di cui al presente paragrafo, importati nella Comunità a partire dal 1o gennaio 2001.

2.  Gli Stati membri non possono vietare l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di vini ottenuti da uve raccolte e vinificate sul territorio dell'Argentina, conformemente alle disposizioni vigenti in quel paese, per il fatto che vi possa essere stato aggiunto acido malico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

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