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Document 02003L0091-20200601

    Consolidated text: Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/2020-06-01

    02003L0091 — IT — 01.06.2020 — 014.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2003

    che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 11)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DIRETTIVA 2006/127/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 dicembre 2006

      L 343

    82

    8.12.2006

     M2

    DIRETTIVA 2007/49/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 luglio 2007

      L 195

    33

    27.7.2007

     M3

    DIRETTIVA 2008/83/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 agosto 2008

      L 219

    55

    14.8.2008

     M4

    DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 3 agosto 2009

      L 202

    29

    4.8.2009

     M5

    DIRETTIVA 2010/46/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 luglio 2010

      L 169

    7

    3.7.2010

     M6

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/68/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 1o luglio 2011

      L 175

    17

    2.7.2011

     M7

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/44/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 novembre 2012

      L 327

    37

    27.11.2012

     M8

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/57/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 20 novembre 2013

      L 312

    38

    21.11.2013

     M9

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/105/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 4 dicembre 2014

      L 349

    44

    5.12.2014

     M10

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1168 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 luglio 2015

      L 188

    39

    16.7.2015

     M11

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/1914 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 31 ottobre 2016

      L 296

    7

    1.11.2016

     M12

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/100 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 gennaio 2018

      L 17

    34

    23.1.2018

     M13

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/114 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 24 gennaio 2019

      L 23

    35

    25.1.2019

    ►M14

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/1985 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 28 novembre 2019

      L 308

    86

    29.11.2019




    ▼B

    DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2003

    che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    1.  Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.

    2.  Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

    a) 

    le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

    b) 

    le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

    Articolo 2

    Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

    Articolo 3

    Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

    Articolo 4

    La direttiva 72/168/CEE è abrogata.

    Articolo 5

    1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 6

    1.  Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

    a) 

    della direttiva 72/168/CEE oppure

    b) 

    delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

    le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

    2.  Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

    a) 

    nella direttiva 72/168/CEE oppure

    b) 

    nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

    Articolo 7

    La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ▼M14




    ALLEGATO I

    Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV ( 1 )



    Nome scientifico

    Nome comune

    Protocollo UCVV

    Allium cepa L. (var. cepa)

    Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

    TP 46/2 dell’1.4.2009.

    Allium cepa L. (var. aggregatum)

    Scalogno

    TP 46/2 dell’1.4.2009.

    Allium fistulosum L.

    Cipolletta

    TP 161/1 dell’11.3.2010.

    Allium porrum L.

    Porro

    TP 85/2 dell’1.4.2009.

    Allium sativum L.

    Aglio

    TP 162/1 del 25.3.2004.

    Allium schoenoprasum L.

    Erba cipollina

    TP 198/2 dell’11.3.2015.

    Apium graveolens L.

    Sedano

    TP 82/1 del 13.3.2008.

    Apium graveolens L.

    Sedano-rapa

    TP 74/1 del 13.3.2008.

    Asparagus officinalis L.

    Asparago

    TP 130/2 del 16.2.2011.

    Beta vulgaris L.

    Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

    TP 60/1 dell’1.4.2009.

    Beta vulgaris L.

    Bietola da costa

    TP 106/1 dell’11.3.2015.

    Brassica oleracea L.

    Cavolo laciniato

    TP 90/1 del 16.2.2011.

    Brassica oleracea L.

    Cavolfiore

    TP 45/2 rev. 2 del 21.3.2018.

    Brassica oleracea L.

    Broccoli asparagi o a getto

    TP 151/2 rev. del 15.3.2017.

    Brassica oleracea L.

    Cavoletti di Bruxelles

    TP 54/2 rev. del 15.3.2017.

    Brassica oleracea L.

    Cavolo rapa

    TP 65/1 rev. del 15.3.2017.

    Brassica oleracea L.

    Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

    TP 48/3 rev. del 15.3.2017.

    Brassica rapa L.

    Cavolo cinese

    TP 105/1 del 13.3.2008.

    Capsicum annuum L.

    Peperoncino o peperone

    TP 76/2 rev. del 15.3.2017.

    Cichorium endivia L.

    Indivia riccia e indivia scarola

    TP 118/3 del 19.3.2014.

    Cichorium intybus L.

    Cicoria industriale

    TP 172/2 dell’1.12.2005.

    Cichorium intybus L.

    Cicoria da foglia

    TP 154/1 rev. del 19.3.2019.

    Cichorium intybus L.

    Cicoria Witloof

    TP 173/2 del 21.3.2018.

    Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

    Anguria o cocomero

    TP 142/2 del 19.3.2014.

    Cucumis melo L.

    Melone

    TP 104/2 del 21.3.2007.

    Cucumis sativus L.

    Cetriolo e cetriolino

    TP 61/2 rev. 2 del 19.3.2019.

    Cucurbita maxima Duchesne

    Zucca

    TP 155/1 dell’11.3.2015.

    Cucurbita pepo L.

    Zucchino

    TP 119/1 rev. del 19.3.2014.

    Cynara cardunculus L.

    Carciofo e cardo

    TP 184/2 del 27.2.2013.

    Daucus carota L.

    Carota commestibile e carota da foraggio

    TP 49/3 del 13.3.2008.

    Foeniculum vulgare Mill.

    Finocchio

    TP 183/1 del 25.3.2004.

    Lactuca sativa L.

    Lattuga

    TP 13/6 rev. del 15.2.2019.

    Solanum lycopersicum L.

    Pomodoro

    TP 44/4 rev. 3 del 21.3.2018.

    Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

    Prezzemolo

    TP 136/1 del 21.3.2007.

    Phaseolus coccineus L.

    Fagiolo di Spagna

    TP 9/1 del 21.3.2007.

    Phaseolus vulgaris L.

    Fagiolo nano e fagiolo rampicante

    TP 12/4 del 27.2.2013.

    Pisum sativum L. (partim)

    Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

    TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.

    Raphanus sativus L.

    Ravanello, ramolaccio

    TP 64/2 rev. dell’11.3.2015.

    Rheum rhabarbarum L

    Rabarbaro

    TP 62/1 del 19.4.2016.

    Scorzonera hispanica L.

    Scorzonera

    TP 116/1 dell’11.3.2015.

    Solanum melongena L.

    Melanzana

    TP 117/1 del 13.3.2008.

    Spinacia oleracea L.

    Spinaci

    TP 55/5 rev. 2 del 15.3.2017.

    Valerianella locusta (L.) Laterr.

    Valerianella o lattughella

    TP 75/2 del 21.3.2007.

    Vicia faba L. (partim)

    Fava

    TP Broadbean/1 del 25.3.2004.

    Zea mays L. (partim)

    Granturco dolce e pop corn

    TP 2/3 dell’11.3.2010.

    Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

    Pomodoro portainnesto

    TP 294/1 rev. 3 del 21.3.2018.

    Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

    Ibridi interspecifici fra Cucurbita maxima Duchesne e Cucurbita Moschata Duchesne da usare come portainnesto

    TP 311/1 del 15.3.2017.




    ALLEGATO II

    Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell’UPOV ( 2 )



    Nome scientifico

    Nome comune

    Linea direttrice dell’UPOV

    Brassica rapa L.

    Rapa

    TG/37/10 del 4.4.2001.



    ( 1 ) Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).

    ( 2 ) Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).

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