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Document 02003L0091-20110722

Consolidated text: Direttiva 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/2011-07-22

2003L0091 — IT — 22.07.2011 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254, 8.10.2003, p.11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA 2006/127/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 dicembre 2006

  L 343

82

8.12.2006

 M2

DIRETTIVA 2007/49/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 luglio 2007

  L 195

33

27.7.2007

 M3

DIRETTIVA 2008/83/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 agosto 2008

  L 219

55

14.8.2008

 M4

DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 3 agosto 2009

  L 202

29

4.8.2009

 M5

DIRETTIVA 2010/46/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 luglio 2010

  L 169

7

3.7.2010

►M6

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/68/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 1o luglio 2011

  L 175

17

2.7.2011




▼B

DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 1 ), modificata dalla direttiva 2003/61/CE ( 2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi ( 3 ), modificata dalla direttiva 2002/8/CE ( 4 ), ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

(2)

Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 ( 6 ), per quanto attiene a talune specie.

(3)

A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.

(4)

La direttiva 72/168/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.

(5)

Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

(6)

È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

(7)

Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/168/CEE.

(8)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.  Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.

2.  Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/168/CEE è abrogata.

Articolo 5

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1.  Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

a) della direttiva 72/168/CEE oppure

b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2.  Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

a) nella direttiva 72/168/CEE oppure

b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M6




ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV



Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Allium cepa L. (varietà Cepa)

Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

TP 46/2 dell’1.4.2009

Allium cepa L. (varietà Aggregatum)

Scalogno

TP 46/2 dell’1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cipolletta

TP 161/1 dell’11.3.2010

Allium porrum L.

Porro

TP 85/2 dell’1.4.2009

Allium sativum L.

Aglio

TP 162/1 del 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

TP 198/1 dell’1.4.2009

Apium graveolens L.

Sedano

TP 82/1 del 13.3.2008

Apium graveolens L.

Sedano rapa

TP 74/1 del 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asparago

TP 130/2 del 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

TP 60/1 dell’1.4.2009

Brassica oleracea L.

Cavolo laciniato

TP 90/1 del 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Cavolfiore

TP 45/2 dell’11.3.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli asparagi o a getto

TP 151/2 del 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Cavolo di Bruxelles

TP 54/2 dell’1.12.2005

Brassica oleracea L.

Cavolo rapa

TP 65/1 del 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

TP 48/3 del 16.2.2011

Brassica rapa L.

Cavolo cinese

TP 105/1 del 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Peperoncino rosso/peperone

TP 76/2 del 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Indivia riccia e indivia scarola

TP 118/2 dell’1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoria industriale

TP 172/2 dell’1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoria di tipo Witloof

TP 173/1 del 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Anguria o cocomero

TP 142/1 del 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melone

TP 104/2 del 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Cetriolo e cetriolino

TP 61/2 del 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Zucchino

TP 119/1 del 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Carciofo e cardo

TP 184/1 del 25.3.2004

Daucus carota L.

Carota e carota da foraggio

TP 49/3 del 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Finocchio

TP 183/1 del 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Lattuga

TP 13/5 del 16.2.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Pomodoro

TP 44/3 del 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Prezzemolo

TP 136/1 del 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fagiolo di Spagna

TP 9/1 del 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fagiolo nano e fagiolo rampicante

TP 12/3 dell’1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

TP 7/2 dell’11.3.2010

Raphanus sativus L.

Ravanello

TP 64/1 del 27.3.2002

Solanum melongena L.

Melanzana

TP 117/1 del 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spinaci

TP 55/3 dell’11.3.2010

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella o lattughella

TP 75/2 del 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fava

TP Broadbean/1 del 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Granturco dolce e pop corn

TP 2/3 dell’11.3.2010

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito Internet dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).




ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) che devono conformarsi alle linee direttrici dell’UPOV per gli esami



Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell’UPOV

Beta vulgaris L.

Bietola da costa

TG/106/4 del 31.3.2004

Brassica rapa L.

Rapa

TG/37/10 del 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano

TG/154/3 del 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Zucca

TG/155/4rev. del 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Ramolaccio

TG/63/6 del 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbaro

TG/62/6 del 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera

TG/116/4 del 24.3.2010

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito Internet dell’UPOV (www.upov.int).



( 1 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 23.

( 2 ) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

( 3 ) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 6.

( 4 ) GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.

( 5 ) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

( 6 ) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

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