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Document 02003L0087-20240301
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union and amending Council Directive 96/61/EC (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
02003L0087 — IT — 01.03.2024 — 016.002
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DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ►M9 nell'Unione ◄ e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32) |
Modificata da:
Modificata da:
TRATTATO RELATIVO ALL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL’UNIONE EUROPEA |
L 112 |
21 |
24.4.2012 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2003
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ►M9 nell'Unione ◄ e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ►M9 nell'Unione ◄ (in prosieguo denominato « ►M9 l'EU ETS ◄ »), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi. Contribuisce al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e dei suoi obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e quindi agli obiettivi dell'accordo di Parigi ( 2 ).
La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso ►M9 dell'Unione ◄ in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte ►M9 dell'Unione ◄ di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste all’articolo 9, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.
Articolo 2
Campo di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
«quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;
«emissioni», il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o di navi che esercitano un’attività di trasporto marittimo di cui all’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all’attività di cui all’allegato III;
«gas a effetto serra», i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;
«autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l’autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5, 6 e 30 ter;
«impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
«gestore», la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
«persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;
«nuovo entrante», l'impianto che esercita una o più delle attività elencate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco di cui in detto articolo;
«pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
«tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
«parte inclusa nell'allegato I», una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
«attività di progetto», un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
«unità di riduzione delle emissioni» (emission reduction unit, ERU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
«riduzione delle emissioni certificate» (certified emission reduction, CER), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
«operatore aereo», la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell’aeromobile il proprietario dell’aeromobile;
«operatore di trasporto aereo commerciale», un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
«Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire ►M9 l'EU ETS ◄ di scambio con riferimento all’operatore aereo secondo quanto indicato all’articolo 18 bis;
«emissioni attribuite al trasporto aereo», le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I in partenza da un aerodromo situato in uno Stato membro e a quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un paese terzo;
«emissioni storiche del trasporto aereo», la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I;
«combustione», l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
▼M15 —————
«effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2», gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I;
«società di navigazione», l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
«tratta», la tratta quale definita all’articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
«autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione», l’autorità responsabile della gestione dell’EU ETS nei confronti di una società di navigazione a norma dell’articolo 3 octies septies;
«porto di scalo», il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all’equipaggio; sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 3 octies bis, paragrafo 2;
«nave da crociera», nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima;
«contratto per differenza» o «CD», un contratto tra la Commissione e il produttore, selezionato mediante un meccanismo di gara competitivo, come ad esempio un’asta, di un prodotto a basse o zero emissioni di carbonio, in virtù del quale al produttore è fornito il sostegno del Fondo per l’innovazione a copertura della differenza tra il prezzo di aggiudicazione, noto anche come prezzo di esercizio, da un lato, e il prezzo di riferimento risultante dal prezzo del prodotto a basse o zero emissioni di carbonio fabbricato, dal prezzo di mercato di uno stretto sostituto, o da una combinazione dei due prezzi, dall’altro lato;
«contratto per differenza di carbonio» o «CCD», un contratto tra la Commissione e il produttore, selezionato mediante un meccanismo di gara competitivo, come ad esempio un’asta, di un prodotto a basse o zero emissioni di carbonio, in virtù del quale al produttore è fornito il sostegno del Fondo per l’innovazione a copertura della differenza tra il prezzo di aggiudicazione, noto anche come prezzo di esercizio, da un lato, e il prezzo di riferimento risultante dal prezzo medio delle quote, dall’altro;
«contratto a premio fisso», un contratto tra la Commissione e il produttore, selezionato mediante un meccanismo di gara competitivo, come ad esempio un’asta, di un prodotto a basse o zero emissioni di carbonio, in virtù del quale al produttore è fornito un sostegno sotto forma di un importo fisso per unità di prodotto fabbricato;
«soggetto regolamentato», ai fini del capo IV bis, qualsiasi persona fisica o giuridica, a eccezione dei consumatori finali di combustibili, che svolge l’attività di cui all’allegato III e che rientra in una delle seguenti categorie:
se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale quale definito all’articolo 3, punto 11), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ( 6 ), il depositario autorizzato quale definito all’articolo 3, punto 1), di tale direttiva, debitore dell’accisa divenuta esigibile a norma dell’articolo 7 di detta direttiva;
se il punto i) della presente lettera non è applicabile, qualsiasi altra persona debitrice dell’accisa divenuta esigibile a norma dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2020/262 o dell’articolo 21, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio ( 7 ) per i combustibili contemplati dal capo IV bis della presente direttiva;
se i punti i) e ii) della presente lettera non sono applicabili, qualsiasi altra persona che deve essere registrata dalle autorità competenti dello Stato membro in quanto debitrice dell’accisa, compresa qualsiasi persona esente dal pagamento dell’accisa di cui all’articolo 21, paragrafo 5, quarto comma, della direttiva 2003/96/CE;
se i punti i), ii) e iii) della presente lettera non sono applicabili, o se più persone sono responsabili in solido per il pagamento della stessa accisa, qualsiasi altra persona designata da uno Stato membro;
«combustibile», ai fini del capo IV bis della presente direttiva, qualsiasi prodotto energetico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell’allegato I di detta direttiva, nonché qualsiasi altro prodotto destinato all’uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all’articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica;
«immissione in consumo», ai fini del capo IV bis della presente direttiva, l’immissione al consumo quale definita all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262;
«prezzo TTF del gas», ai fini del capo IV bis, il prezzo del gas nei contratti future mensili negoziati sul punto di scambio virtuale del Title Transfer Facility (TTF), gestito da Gasunie Transport Services B.V.;
«prezzo del greggio di qualità Brent», ai fini del capo IV bis, il prezzo del greggio nei contratti future mensili, usato come prezzo di riferimento per l’acquisto di petrolio.
CAPO II
TRASPORTI AEREI E MARITTIMI
Articolo 3 bis
Ambito di applicazione
Gli articoli da 3 ter a 3 octies si applicano all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I. Gli articoli da 3 octies bis a 3 octies octies si applicano alle attività di trasporto marittimo elencate nell’allegato I.
Articolo 3 ter
Attività di trasporto aereo
Entro il 2 agosto 2009 la Commissione elabora, secondo la ►M9 procedura di esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2 ◄ , linee guida sull’interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.
Articolo 3 quater
Quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo
▼M14 —————
Le quote riservate ai sensi del primo comma del presente paragrafo sono assegnate dagli Stati membri per coprire una parte o la totalità del differenziale di prezzo tra l’uso del cherosene fossile e l’uso dei carburanti ammissibili per l’aviazione pertinenti, tenendo conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di tassazione dei combustibili fossili. Nel calcolare tale differenziale di prezzo, la Commissione tiene conto della relazione tecnica pubblicata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea a norma di un regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile. Gli Stati membri garantiscono la visibilità del finanziamento a titolo del presente paragrafo in modo conforme ai requisiti di cui all’articolo 30 quaterdecies, paragrafo 1, lettere a) e b), della presente direttiva.
Le quote assegnate a norma del presente paragrafo coprono:
il 70 % del differenziale di prezzo restante tra l’uso di cherosene fossile e idrogeno da fonti energetiche rinnovabili e i biocarburanti avanzati quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi dell’allegato IV o dell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 14 della presente direttiva;
il 95 % del differenziale di prezzo restante tra l’uso di cherosene fossile e i carburanti rinnovabili di origine non biologica conformi all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001, utilizzati nel trasporto aereo, per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi dell’allegato IV o dell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 14 della presente direttiva;
il 100 % della differenziale di prezzo restante tra l’uso di cherosene fossile e qualsiasi carburante ammissibile per l’aviazione non derivato da combustibili fossili di cui al primo comma del presente paragrafo, negli aeroporti situati in isole di dimensioni inferiori a 10 000 km2 e prive di collegamenti stradali o ferroviari con la terraferma, negli aeroporti di dimensioni insufficienti per essere definiti aeroporti dell’Unione conformemente ad un regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile e negli aeroporti situati in una regione ultraperiferica;
in casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), il 50 % del differenziale di prezzo restante tra l’uso di cherosene fossile e qualsiasi carburante ammissibile per l’aviazione non derivato da combustibili fossili di cui al primo comma del presente paragrafo.
L’assegnazione di quote ai sensi del presente paragrafo può tenere conto di un eventuale sostegno da parte di altri regimi a livello nazionale.
Su base annua, gli operatori aerei commerciali possono chiedere un’assegnazione di quote sulla base della quantità di ciascun carburante ammissibile per l’aviazione di cui al presente paragrafo usati su voli per i quali devono essere restituite delle quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, esclusi i voli per i quali tale requisito è considerato soddisfatto a norma dell’articolo 28 bis, paragrafo 1. Se, per un dato anno la domanda di quote per l’uso di tali carburanti è superiore alla disponibilità di quote, il quantitativo di quote è ridotto in modo uniforme per tutti gli operatori aerei interessati dall’assegnazione per l’anno in questione.
La Commissione pubblica annualmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea informazioni dettagliate sulla differenza media di costo, relativa all’anno precedente, tra il cherosene fossile, tenendo conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di tassazione dei combustibili fossili, e i carburanti ammissibili per l’aviazione pertinenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva definendo norme dettagliate per il calcolo annuale della differenza di costo di cui al sesto comma del presente paragrafo, per l’assegnazione di quote per l’uso di carburanti di cui al primo comma del presente paragrafo e per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra risparmiate in seguito all’uso dei carburanti comunicato a norma dell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, nonché stabilendo le modalità per tenere conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di tassazione dei combustibili fossili.
Entro il 1o gennaio 2028, la Commissione effettua una valutazione dell’applicazione del presente paragrafo e presenta tempestivamente i risultati di tale valutazione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione può, se del caso, essere accompagnata da una proposta legislativa volta ad assegnare un quantitativo limitato e circoscritto nel tempo di quote fino al 31 dicembre 2034 per incentivare ulteriormente l’uso di carburanti di cui al primo comma del presente paragrafo, in particolare l’uso di carburanti rinnovabili di origine non biologica conformi all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001, utilizzati nel trasporto aereo, per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi dell’allegato IV o dell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 14 della presente direttiva.
A decorrere dal 1o gennaio 2028 la Commissione valuta l’applicazione del presente paragrafo nella relazione che è tenuta a presentare a norma dell’articolo 10, paragrafo 5.
Articolo 3 quinquies
Metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante vendita all’asta
A decorrere dal 1o gennaio 2026 è messa all’asta l’intero quantitativo di quote che sarebbe stata assegnato gratuitamente in detto anno, eccetto il quantitativo di quote di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, e all’articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma.
▼M14 —————
▼M14 —————
Articolo 3 octies
Piani di monitoraggio e comunicazione
Lo Stato membro di riferimento provvede affinché ciascun operatore aereo trasmetta all’autorità competente dello Stato membro in questione un piano di monitoraggio che stabilisca le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni e affinché tali piani siano approvati dall’autorità competente secondo gli atti di esecuzione di cui all’articolo 14.
Articolo 3 octies bis
Ambito di applicazione per le attività di trasporto marittimo
Tali atti di esecuzione elencano un porto come porto di trasbordo di container limitrofo qualora la quota di trasbordo di container, misurata in unità equivalenti a venti piedi, superi il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l’ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti, e qualora tale porto sia situato al di fuori dell’Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Ai fini del presente paragrafo, i container sono considerati trasbordati quando sono scaricati da una nave al porto al solo scopo di essere caricati su un’altra nave. L’elenco stabilito dalla Commissione a norma del primo comma non comprende i porti situati in un paese terzo per i quali tale paese terzo applica effettivamente misure equivalenti alla presente direttiva.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.
Fino al 31 dicembre 2030 una percentuale di quote è attribuita agli Stati membri in cui il rapporto tra società di navigazione che sarebbero state sotto la loro responsabilità a norma dell'articolo 3 octies septies e la loro rispettiva popolazione nel 2020 e, sulla base dei dati disponibili per il periodo dal 2018 al 2020, è superiore a 15 società di navigazione per milione di abitanti. Il quantitativo di quote corrisponde al 3,5 % del quantitativo supplementare di quote dovuto all'aumento del massimale per il trasporto marittimo di cui all'articolo 9, terzo comma, nell'anno pertinente. Per gli anni 2024 e 2025, il quantitativo di quote è inoltre moltiplicato per le percentuali applicabili all'anno pertinente a norma dell'articolo 3 octies ter, primo comma, lettere a) e b). I proventi della vendita all'asta di tale parte di quote dovrebbero essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i). Il 50 % del quantitativo di quote è ripartito tra gli Stati membri interessati in base alla percentuale di società di navigazione sotto la loro responsabilità e la percentuale restante è ripartita in parti uguali tra di essi.
Articolo 3 octies ter
Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo
Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:
40 % delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma dell'articolo 12;
70 % delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma dell'articolo 12;
100 % delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma dell'articolo 12.
Qualora siano restituite meno quote rispetto alle emissioni verificate generate dal trasporto marittimo per gli anni 2024 e 2025, una volta accertata la differenza tra le emissioni verificate e le quote restituite per ciascun anno, un quantitativo di quote corrispondente alla differenza è cancellato anziché messo all'asta a norma dell'articolo 10.
Articolo 3 octies quater
Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è assunta da un soggetto diverso dalla società di navigazione in base a un accordo contrattuale, quest'ultima abbia diritto al rimborso, da parte di tale soggetto, dei costi derivanti dalla restituzione delle quote.
Ai fini del presente articolo, per “esercizio della nave” si intende la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave. La società di navigazione rimane il soggetto responsabile della restituzione delle quote, come previsto dagli articoli 3 octies ter e 12, e della conformità generale alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché le società di navigazione adempiano, sotto la loro responsabilità, gli obblighi di restituzione delle quote ai sensi degli articoli 3 octies ter e 12, fermo restando il diritto di tali società di navigazione al rimborso, da parte degli operatori commerciali, dei costi derivanti dalla restituzione.
Articolo 3 octies quinquies
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo
Per quanto riguarda le emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I della presente direttiva, l'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché una società di navigazione sotto la sua responsabilità controlli e comunichi i parametri pertinenti nel corso di un periodo di riferimento e le presenti dati sulle emissioni aggregati a livello di società conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757.
Articolo 3 octies sexies
Norme in materia di verifica e accreditamento delle emissioni generate dal trasporto marittimo
L'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione provvede affinché la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 3 octies quinquies della presente direttiva sia verificata conformemente alle norme in materia di verifica e accreditamento di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/757.
Articolo 3 octies septies
Autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione
L'autorità di riferimento nei confronti di una di una società di navigazione è:
nel caso di una società di navigazione registrata in uno Stato membro, lo Stato membro in cui la società di navigazione è registrata;
nel caso di una società di navigazione non registrata in uno Stato membro, lo Stato membro con il maggior numero stimato di scali durante le tratte effettuate da tale società di navigazione nei quattro anni di monitoraggio precedenti e rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis;
nel caso di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro e che non ha effettuato tratte che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 octies bis nei quattro anni di monitoraggio precedenti, lo Stato membro in cui una nave della società di navigazione ha iniziato o terminato la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo.
In base alle migliori informazioni disponibili, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:
prima del 1o febbraio 2024, un elenco delle società di navigazione che hanno svolto una delle attività di trasporto marittimo elencate nell'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis il 1o gennaio 2024 o a decorrere da tale data, specificando l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo;
prima del 1o febbraio 2026 e successivamente ogni due anni, un elenco aggiornato per riattribuire a un'altra autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione le società di navigazione registrate in uno Stato membro che hanno cambiato lo Stato membro di registrazione nell'Unione a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo o per includervi le società di navigazione che hanno svolto successivamente una delle attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 octies bis, in conformità del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo; e
prima del 1o febbraio 2028 e successivamente ogni quattro anni, un elenco aggiornato per riattribuire le società di navigazione che non sono registrate in uno Stato membro a un'altra autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Articolo 3 octies octies
Relazioni e riesame
A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 18 mesi dall'adozione di tale misura mondiale basata sul mercato e prima che essa diventi operativa. In tale relazione la Commissione esamina la misura mondiale basata sul mercato per quanto riguarda:
la sua ambizione alla luce degli obiettivi dell'accordo di Parigi;
la sua integrità ambientale complessiva, anche rispetto alle disposizioni della presente direttiva relative al trasporto marittimo; e
qualsiasi questione relativa alla coerenza tra l'EU ETS e tale misura.
Se del caso, la Commissione può corredare la relazione di cui al secondo comma del presente paragrafo di una proposta legislativa intesa a modificare la presente direttiva in modo coerente con il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica fissato dal regolamento (UE) 2021/1119 e con lo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia degli interventi climatici dell'Unione, al fine di garantire la coerenza tra l'attuazione della misura mondiale basata sul mercato e l'EU ETS, evitando nel contempo qualsiasi doppio onere significativo.
Se del caso, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva.
La relazione esamina inoltre le interconnessioni tra la presente direttiva e il regolamento (UE) 2015/757 e si basa sulle esperienze acquisite nella loro applicazione. Nella relazione la Commissione esamina anche il modo in cui la presente direttiva può tenere conto al meglio della diffusione di combustibili per uso marittimo rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nell'intero ciclo di vita. Se del caso, la relazione può essere corredata di proposte legislative.
CAPO III
IMPIANTI FISSI
Articolo 3 nonies
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo e dalle attività di trasporto marittimo.
Articolo 4
Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l’impianto non sia escluso ►M9 dall'EU ETS ◄ ai sensi dell’articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 24.
Articolo 5
Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:
l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;
le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;
le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e
le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni secondo gli ►M9 atti ◄ di cui all’articolo 14.
La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.
Articolo 6
Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.
▼M9 —————
L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:
nome e indirizzo del gestore;
descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni degli ►M9 atti ◄ di cui all’articolo 14. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I gestori devono trasmettere i piani di monitoraggio aggiornati all’autorità competente per approvazione;
disposizioni in tema di comunicazioni, e
obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificato a norma dell'articolo 15, entro il termine stabilito all'articolo 12, paragrafo 3.
Articolo 7
Modifica degli impianti
Il gestore informa l’autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell’identità del gestore dell’impianto l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore.
Articolo 8
Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività elencate all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle relative al rilascio di un'autorizzazione previste da tale direttiva. Le disposizioni stabilite negli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 2010/75/UE.
La Commissione riesamina l'efficacia delle sinergie con la direttiva 2010/75/UE. Le autorizzazioni ambientali e climatiche pertinenti sono coordinate per garantire un'esecuzione efficiente e più rapida delle misure necessarie per rispettare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. La Commissione può presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto delle eventuali future revisioni della presente direttiva.
Articolo 9
Quantitativo comunitario di quote
Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. ►A1 Il quantitativo comunitario di quote sarà aumentato a seguito dell'adesione della Croazia solo del quantitativo di quote messe all'asta dalla Croazia a norma dell'articolo 10, paragrafo 1. ◄
A decorrere dal 2021, il fattore lineare è pari al 2,2 %.
Nel 2024, il quantitativo di quote a livello dell'Unione è ridotto di 90 milioni di quote. Nel 2026, il quantitativo di quote a livello dell'Unione è ridotto di 27 milioni di quote. Nel 2024, il quantitativo di quote a livello dell'Unione è aumentato di 78,4 milioni di quote per il trasporto marittimo. Il fattore lineare è pari a 4,3 % dal 2024 al 2027 e a 4,4 % a partire dal 2028. Il fattore lineare si applica anche alle quote corrispondenti alle emissioni medie generate da trasporto marittimo comunicate a norma del regolamento (UE) 2015/757 per il 2018 e il 2019 e contemplate all'articolo 3 octies bis della presente direttiva. La Commissione pubblica il quantitativo di quote a livello dell'Unione entro il 6 settembre 2023.
A decorrere, rispettivamente, dal 1o gennaio 2026 e dal 1o gennaio 2027, il quantitativo di quote è aumentato per tenere conto della copertura delle emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di CO2 generate dalle attività di trasporto marittimo e della copertura delle emissioni delle navi offshore, sulla base delle loro emissioni per l'anno più recente per il quale sono disponibili dati. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, le quote risultanti da tale aumento sono messe a disposizione per sostenere l'innovazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8.
Articolo 9 bis
Adeguamento del quantitativo comunitario di quote
Per gli impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I e che sono inseriti ►M9 nell'EU ETS ◄ solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell’adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare.
Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all’autorità competente responsabile secondo le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.
Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l’autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9, è adeguato di conseguenza. Nel caso degli impianti che emettano gas a effetto serra diversi da CO2, l’autorità competente può notificare un quantitativo inferiore di emissioni in base al potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti.
Articolo 10
Messa all’asta delle quote
A decorrere dal 2021, e fatta salva una possibile riduzione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta è del 57 %.
Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri («Stati membri beneficiari»), come stabilito all'articolo 10 quinquies («Fondo per la modernizzazione»). Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione nel 2013. I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte A dell'allegato II ter.
Inoltre, il 2,5 % del quantitativo totale di quote tra il 2024 e il 2030 è messo all'asta per il Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri beneficiari di tale quantitativo di quote sono gli Stati membri con un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 75 % della media dell'Unione nel corso del periodo dal 2016 al 2018. I fondi corrispondenti a tale quantitativo di quote sono distribuiti conformemente alla parte B dell'allegato II ter.
Il quantitativo rimanente totale delle quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è distribuito conformemente al paragrafo 2.
Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito:
il ►M9 90 % ◄ del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell’ambito ►M9 dell'EU ETS ◄ per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;
il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà, ai fini della crescita e delle interconnessioni nell'Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a).
▼M9 —————
Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato ►M9 all'EU ETS ◄ , la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito ►M9 dell'EU ETS ◄ .
Se necessario, le percentuali di cui alla lettera b) sono adeguate in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari al 10 %.
Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE, e iscritti nel bilancio dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano tali proventi, a eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, della presente direttiva, o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi, per uno o più dei seguenti scopi:
ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;
adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi, nonché misure per trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici in tali paesi;
favorire il sequestro del carbonio nel suolo e mediante silvicoltura nell'Unione;
attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio;
investire in e accelerare il passaggio a forme di trasporto che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus rispettosi del clima, misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, e tecnologie di propulsione a zero emissioni, e finanziare misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroghi la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che assicuri la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile;
finanziare la ricerca e lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;
favorire misure intese a migliorare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni, a sostenere i sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti e rinnovabili o a sostenere le ristrutturazioni degli edifici profonde, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive, conformemente alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), a partire dalla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori;
fornire un sostegno finanziario per far fronte all'impatto sociale per le famiglie a basso e medio reddito, anche riducendo le imposte che hanno un effetto distorsivo, e ridurre in modo mirato dazi e oneri per l'energia elettrica rinnovabile;
finanziare sistemi nazionali di dividendi climatici con un comprovato impatto ambientale positivo, come documentato nella relazione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
coprire le spese amministrative connesse alla gestione ►M9 dell'EU ETS ◄ ;
finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo;
affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ), sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato.
Nello stabilire l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote, gli Stati membri tengono conto della necessità di continuare ad aumentare i finanziamenti internazionali per il clima nei paesi terzi vulnerabili di cui al primo comma, lettera j).
Si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto alle disposizioni del presente paragrafo qualora abbiano in atto e attuino politiche di sostegno fiscale o finanziario, in particolare anche nei paesi in via di sviluppo, o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ai proventi di cui al primo comma.
Nelle relazioni presentate a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri informano la Commissione in merito all'utilizzo dei proventi e alle azioni intraprese a norma del presente paragrafo, specificando, se del caso e nel modo opportuno, i proventi utilizzati e le azioni intraprese per attuare i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma di tale regolamento e i loro piani territoriali per una transizione giusta elaborati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ).
Le relazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione di valutare la conformità degli Stati membri al primo comma.
►M15 Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 della presente direttiva per integrare la presente direttiva riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote, comprese le modalità di vendita all'asta necessarie per il trasferimento di una parte dei proventi al bilancio dell'Unione come entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della presente direttiva o come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE, per garantire che la vendita si svolga in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i quantitativi stimati delle quote da rendere disponibili. ◄
Tali atti delegati assicurano che le aste siano concepite per garantire che:
i gestori e, in particolare, le piccole e medie imprese che ricadono nell'EU ETS, vi abbiano un accesso pieno, giusto ed equo;
tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta;
l'organizzazione e la partecipazione all'asta siano efficaci sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui; e
l'accesso alle quote sia garantito agli impianti di piccole dimensioni.
Gli Stati membri riferiscono sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all’asta in merito a ciascuna asta, in particolare per quanto riguarda l’accesso aperto ed equo, la trasparenza, la formazione del prezzo nonché gli aspetti tecnici e operativi. Tali relazioni sono presentate entro un mese dallo svolgimento dell’asta in questione e sono pubblicate sul sito web della Commissione.
Articolo 10 bis
Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme per l'insieme dell'Unione e pienamente armonizzate in materia di assegnazione di quote di cui ai paragrafi 4, 5, 7 e 19 del presente articolo.
Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico.
Se un impianto è soggetto all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) e se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono attuate, a meno che il tempo di ammortamento degli investimenti in questione superi i tre anni o a meno che i costi di tali investimenti siano sproporzionati, il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito è ridotto del 20 %. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato.
La Commissione integra la presente direttiva prevedendo, negli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo e fatte salve le norme applicabili nel quadro della direttiva 2012/27/UE, norme armonizzate e semplici sotto il profilo amministrativo per l'applicazione del terzo comma del presente paragrafo che garantiscano che l'applicazione della condizionalità non comprometta la parità di condizioni, l'integrità ambientale o la parità di trattamento tra gli impianti in tutta l'Unione. Tali norme armonizzate stabiliscono in particolare calendari, criteri per il riconoscimento delle misure di efficienza energetica attuate e misure alternative di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, utilizzando la procedura per le misure nazionali di attuazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva.
La riduzione del 20 % di cui al terzo comma del presente paragrafo si applica anche ai gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all’80o percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, se, oltre ai requisiti di cui tale comma, entro il 1o maggio 2024 non hanno stabilito un piano di neutralità climatica per ciascuno dei suddetti impianti per le attività contemplate dalla presente direttiva. Tale piano contiene gli elementi specificati all'articolo 10 ter, paragrafo 4, ed è redatto in conformità degli atti di esecuzione di cui a tale articolo. L'articolo 10 ter, paragrafo 4, si intende riferito unicamente al livello dell'impianto. Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente alle procedure di verifica e accreditamento previste dall'articolo 15. Non sono assegnate quote gratuite superiori all'80 % se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.
Le quote che non sono assegnate a causa di una riduzione dell'assegnazione gratuita a norma del terzo e quinto comma del presente paragrafo sono utilizzate per esentare gli impianti dall'adeguamento a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Qualora vi siano quote residue, il 50 % delle stesse è messo a disposizione per sostenere l'innovazione a norma del paragrafo 8 del presente articolo. Il restante 50 % delle suddette quote è messo all'asta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, della presente direttiva, e gli Stati membri dovrebbero utilizzare i rispettivi proventi per far fronte a eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito agli impianti dei settori o sottosettori nella misura in cui sono oggetto di altre misure volte a far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come stabilito dal regolamento (UE) 2023/956. Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adeguate di conseguenza.
Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e il risparmio in termini di efficienza energetica nell'intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato. Al fine di fornire ulteriori incentivi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e migliorare l'efficienza energetica nonché garantire condizioni di parità per gli impianti che utilizzano nuove tecnologie che riducono in parte o eliminano del tutto le emissioni di gas a effetto serra e gli impianti che utilizzano le tecnologie esistenti, i parametri di riferimento ex ante determinati a livello dell'Unione sono riesaminati in relazione alla loro applicazione nel periodo dal 2026 al 2030, in vista di un'eventuale modifica delle definizioni e dei limiti del sistema dei parametri di riferimento di prodotto esistenti, considerando come principi guida il potenziale di utilizzo circolare dei materiali e la necessità che i parametri di riferimento siano indipendenti dalla materia prima e dal tipo di processo di produzione, laddove i processi di produzione abbiano la stessa finalità. La Commissione si adopera per adottare gli atti di esecuzione al fine di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita a norma del paragrafo 2, terzo comma, il prima possibile e comunque prima dell'inizio del periodo dal 2026 al 2030.
Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.
Al momento dell’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte ►M9 dell'Unione ◄ , che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate ►M9 dall'Unione ◄ , la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, per i primi anni di applicazione del regolamento (UE) 2023/956, la produzione delle merci elencate nell'allegato I di detto regolamento beneficia di quote a titolo gratuito in quantitativi ridotti. Si applica un fattore che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione di tali merci (fattore CBAM). Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, è pari al 97,5% nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, al 51,5 % nel 2030, al 39 % nel 2031, al 26,5 % nel 2032 e al 14 % nel 2033. Dal 2034 non si applica alcun fattore CBAM.
La riduzione dell'assegnazione gratuita è calcolata annualmente come la quota media della domanda di assegnazioni gratuite per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 rispetto alla domanda totale calcolata di assegnazione gratuita per tutti gli impianti, per il periodo pertinente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva. Nel calcolo si applica il fattore CBAM.
Le quote risultanti dalla riduzione dell'assegnazione gratuita sono messe a disposizione per sostenere l'innovazione a norma del paragrafo 8.
Entro il 31 dicembre 2024 e nell'ambito della sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, della presente direttiva, la Commissione valuta i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le merci soggette al CBAM e prodotte nell'Unione per l'esportazione verso paesi terzi che non applicano l'EU ETS o un meccanismo analogo di fissazione del prezzo del carbonio. La relazione valuta in particolare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori cui si applicherà il CBAM, in particolare il ruolo e l'accelerazione della diffusione dell'idrogeno, nonché gli sviluppi relativi ai flussi commerciali e alle emissioni incorporate delle merci prodotte da tali settori sul mercato globale. Se la relazione conclude che esiste un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per le merci prodotte nell'Unione per l'esportazione verso i paesi terzi che non applicano l'EU ETS o un meccanismo analogo di fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per affrontare tale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in un modo conforme alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, compreso l'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e che tenga conto della decarbonizzazione degli impianti nell'Unione.
Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore ►M9 dell'Unione ◄ nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.
Gli ►M9 atti ◄ adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.
La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate:
Per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017. Sulla base di un raffronto di tali valori dei parametri di riferimento con i valori dei parametri di riferimento contenuti nella decisione 2011/278/UE della Commissione ( 18 ), adottata il 27 aprile 2011, la Commissione determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025.
Se il tasso di riduzione annuale supera l'1,6 % o è inferiore allo 0,2 %, i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025 sono i valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 ridotti del tasso percentuale pertinente fra i suddetti due rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023.
Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo di cui alle lettere a) e d) del presente comma, tenendo conto della lettera e) del presente comma, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2021 e 2022 e applicando il tasso di riduzione annuale rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.
Se il tasso di riduzione annuale supera 2,5 % o è inferiore a 0,3 %, i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030 sono i valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 ridotti del tasso percentuale pertinente fra i due tassi in questione, rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.
Per il periodo dal 2026 al 2030, il tasso di riduzione annuale per il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa allo stato fuso non è interessato dalla modifica delle definizioni dei parametri di riferimento e dei limiti del sistema applicabili a norma del paragrafo 1, ottavo comma.
A titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.
Gli atti di esecuzione di cui al terzo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.
Al fine di promuovere il recupero energetico efficiente dai gas di scarico, per il periodo di cui alla lettera b) del terzo comma, il valore del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, che riguarda prevalentemente i gas di scarico, è aggiornato con un tasso di riduzione annuale dello 0,2 %.
▼M15 —————
Qualora una percentuale inferiore al 3 % del quantitativo totale di quote sia necessaria per aumentare la quantità massima di quote a titolo gratuito disponibile di cui al paragrafo 5:
Per le misure finanziarie di cui al primo comma gli Stati membri cercano altresì di utilizzare non più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno messo in atto tali misure finanziarie rendono disponibile al pubblico, in forma facilmente accessibile, l'importo totale della compensazione prevista per ciascun settore o sottosettore che ne beneficia. A decorrere dal 2018, per ogni anno in cui uno Stato membro utilizza più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote per tali finalità, esso pubblica una relazione in cui espone i motivi che giustificano il superamento di tale percentuale. La relazione comprende informazioni pertinenti sui prezzi dell'elettricità per i grandi consumatori industriali che beneficiano di tali misure finanziarie, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate. La relazione contiene inoltre informazioni indicanti se sono state tenute in debita considerazione altre misure volte a ridurre in modo sostenibile i costi indiretti del carbonio a medio-lungo termine.
La Commissione include tra l'altro nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, una valutazione degli effetti di dette misure finanziarie sul mercato interno e, se del caso, raccomanda eventuali altre misure che potrebbero essere necessarie sulla base di tale valutazione.
Tali misure devono essere tali da garantire che vi sia una protezione adeguata dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in base a parametri di riferimento ex ante per le emissioni indirette di CO2 per unità di produzione. Tali parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.
Le quote della quantità massima di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti, unitamente a 200 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814. Un massimo di 200 mi-lioni di quote accantonate è restituito alla riserva stabilizzatrice del mercato alla fine del periodo2021-2030 se non sono state assegnate in tale periodo.
A decorrere dal 2021 le quote che, a norma dei paragrafi 19, 20 e 22, non sono state assegnate agli impianti sono aggiunte al quantitativo di quote accantonate conformemente al primo comma, prima frase, del presente paragrafo.
Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.
▼M9 —————
La Commissione anticipa le quote del Fondo per l'innovazione per garantire la disponibilità di risorse sufficienti a promuovere l'innovazione, compresa la diffusione su larga scala.
Le quote che non sono rilasciate agli operatori aerei a causa della cessazione delle loro operazioni e che non sono necessarie per coprire eventuali carenze nelle restituzioni da parte degli stessi sono anch'esse utilizzate per il sostegno all'innovazione di cui al primo comma.
In aggiunta, 5 milioni di quote del quantitativo di cui all'articolo 3 quater, paragrafi 5 e 7, relative alle assegnazioni al trasporto aereo per il 2026 sono messe a disposizione per il sostegno all'innovazione di cui al primo comma del presente paragrafo.
Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione ( 19 ) e sono utilizzati tempestivamente per il sostegno all'innovazione di cui al primo comma del presente paragrafo.
Nell'elaborazione e nell'attuazione di inviti a presentare proposte o di procedure competitive nel quadro del Fondo per l'innovazione, la Commissione prende in considerazione i progetti strategici riconosciuti conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette, che sono considerati idonei a contribuire agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ). Gli Stati membri valutano la possibilità di fornire sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ), e del Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056, a progetti realizzati sul loro territorio nel contesto dei meccanismi finanziari messi a punto nell'ambito del Fondo per l'innovazione, come il regime di «vendita all'asta come servizio».
Il Fondo per l'innovazione copre i settori elencati negli allegati I e III, nonché i prodotti e i processi che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio prodotti o utilizzati nei settori elencati nell'allegato I, compresi le tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia così come la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda le emissioni di processo inevitabili, e aiuta a promuovere lo sviluppo e il funzionamento di progetti mirati alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio geologico di CO2 (CCS), in particolare per le emissioni inevitabili di processi industriali e la cattura diretta di CO2 dall'atmosfera con stoccaggio sicuro, sostenibile e permanente (DACS), in luoghi geograficamente equilibrati. Il Fondo per l'innovazione può inoltre sostenere tecnologie e infrastrutture innovative e pioneristiche, compresa la produzione di carburanti a basse e zero emissioni di carbonio, per decarbonizzare i settori di trasporto marittimo, aereo, ferroviario e stradale, ivi comprese le forme di trasporto collettive come il trasporto pubblico e i servizi effettuati con autobus.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, può inoltre sostenere l'elettrificazione e le misure volte a ridurre l'impatto climatico globale di tale settore.
La Commissione presta particolare attenzione ai progetti nei settori contemplati dal regolamento (UE) 2023/956 per sostenere l'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, le tecnologie di CCU e CCS, le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia, secondo modalità che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici affinché nel periodo dal 2021 al 2030 ai progetti in tali settori sia assegnata una quota significativa dell'equivalente in valore finanziario delle quote di cui al paragrafo 1 bis, quarto comma, del presente articolo. Inoltre, prima del 2027 la Commissione può pubblicare inviti a presentare proposte dedicati ai settori contemplati da tale regolamento.
La Commissione presta inoltre particolare attenzione ai progetti che contribuiscono alla decarbonizzazione del settore marittimo e include temi dedicati a tale scopo negli inviti a presentare proposte del Fondo per l'innovazione, se del caso, anche per elettrificare il trasporto marittimo e affrontarne appieno l'impatto climatico, comprese le emissioni di particolato carbonioso. Tali inviti a presentare proposte tengono anche in particolare considerazione, nei criteri utilizzati per la selezione dei progetti, del potenziale di rafforzamento della protezione della biodiversità e di riduzione dell'inquinamento acustico e idrico dei progetti e degli investimenti.
Il Fondo per l'innovazione può, conformemente al paragrafo 8 bis, sostenere progetti mediante procedure di gara competitive, quali CD, CCD o contratti a premio fisso per sostenere tecnologie di decarbonizzazione per le quali il prezzo del carbonio potrebbe non essere un incentivo sufficiente.
La Commissione cerca di creare sinergie tra il Fondo per l'innovazione e Orizzonte Europa, in particolare in relazione ai partenariati europei, e, se del caso, ricerca sinergie tra il Fondo per l'innovazione e altri programmi dell'Unione.
Sono ammissibili progetti nel territorio di tutti gli Stati membri, compresi progetti su piccola e media scala, e, per le attività marittime, i progetti con un chiaro valore aggiunto per l'Unione. Le tecnologie che ottengono il sostegno devono essere innovative e non ancora commercialmente sostenibili su una scala simile senza supporto, ma costituiscono soluzioni pioneristiche o sufficientemente mature per essere applicate su scala precommerciale.
La Commissione garantisce che le quote destinate al Fondo per l'innovazione siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva. I proventi delle aste costituiscono entrate con destinazione specifica esterne conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ). Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.
La Commissione fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli Stati membri con una scarsa partecipazione effettiva ai progetti nel quadro del Fondo per l'innovazione, al fine di aumentare le capacità dello Stato membro richiedente di sostenere gli sforzi dei promotori di progetti nei rispettivi territori a presentare domande di finanziamento a titolo del Fondo per l'innovazione, al fine di migliorare la partecipazione geografica effettiva a detto Fondo e aumentare la qualità complessiva dei progetti presentati. Relativamente ai finanziamenti a titolo del Fondo per l'innovazione, la Commissione persegue una copertura geografica efficace e basata sulla qualità in tutta l'Unione e a tale riguardo assicura un monitoraggio completo dei progressi e un seguito adeguato.
Previo accordo dei richiedenti, a seguito della chiusura dell'invito a presentare proposte, la Commissione informa gli Stati membri delle domande di finanziamento di progetti nei rispettivi territori e fornisce loro informazioni dettagliate su tali domande al fine di agevolare gli Stati membri nel coordinamento del sostegno ai progetti. La Commissione informa inoltre gli Stati membri in merito all'elenco dei progetti preselezionati prima della concessione del sostegno.
I progetti sono selezionati mediante una procedura di selezione trasparente, in modo tecnologicamente neutro, conformemente agli obiettivi del Fondo per l'innovazione di cui al primo comma del presente paragrafo e sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto della misura in cui i progetti forniscono un contributo significativo ai traguardi dell'Unione in materia di clima ed energia contribuendo nel contempo agli obiettivi “inquinamento zero” e di circolarità in conformità del primo comma del presente paragrafo, e, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni notevolmente inferiori ai valori di riferimento di cui al paragrafo 2. I progetti devono poter essere applicati in modo diffuso o consentire di ridurre considerevolmente i costi della transizione verso un'economia climaticamente neutra nei settori interessati. È conferita priorità alle tecnologie e ai processi innovativi che affrontano molteplici impatti ambientali. I progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni e assicurare la prevenzione o lo stoccaggio permanente di CO2. Nel caso di sovvenzioni erogate mediante inviti a presentare proposte, può essere finanziato al massimo il 60 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui il 40 % al massimo non deve necessariamente essere subordinato alla riduzione verificata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. In caso di sostegno fornito mediante procedure di gara competitive e di sostegno destinato all'assistenza tecnica, può essere finanziato fino al 100 % dei costi pertinenti dei progetti. I criteri utilizzati per la selezione dei progetti tengono conto del potenziale di riduzione delle emissioni in più settori offerto da progetti combinati, anche nelle zone limitrofe.
I progetti finanziati dal Fondo per l'innovazione sono tenuti a condividere le conoscenze con altri progetti pertinenti, nonché con i ricercatori con sede nell'Unione che hanno un interesse legittimo. Le condizioni relative alla condivisione delle conoscenze sono definite dalla Commissione negli inviti a presentare proposte.
Gli inviti a presentare proposte sono aperti e trasparenti. Nel preparare gli inviti a presentare proposte, la Commissione si adopera affinché tutti i settori siano debitamente rappresentati. La Commissione adotta misure per garantire che gli inviti siano comunicati nel modo più ampio possibile, in particolare alle piccole e medie imprese.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme in merito al funzionamento del Fondo per l'innovazione, compresi la procedura e i criteri di selezione, e i settori ammissibili e i requisiti tecnologici per i diversi tipi di sostegno.
Nessun progetto può beneficiare, attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo, di un sostegno che superi il 15 % del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.
Entro il 31 dicembre 2023 e successivamente ogni anno, la Commissione riferisce al comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, della presente direttiva, in merito all'attuazione del Fondo per l'innovazione, fornendo un'analisi dei progetti aggiudicatari dei finanziamenti per settore e per Stato membro, e al contributo previsto di tali progetti all'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119. La Commissione presenta inoltre la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e la rende pubblica.
Sulla base di una valutazione qualitativa e quantitativa da parte della Commissione dei rischi finanziari derivanti dall'attuazione dei CD e CCD, da effettuarsi dopo la conclusione dei primi due cicli del meccanismo di gara competitivo e ogni qualvolta necessario, conformemente al principio di prudenza, secondo cui le attività e gli utili non devono essere sovrastimati e le passività e le perdite non devono essere sottostimate, la Commissione può, conformemente al potere di cui all'ottavo comma, decidere di coprire solo una parte della responsabilità finanziaria relativa ai CD e CCD con le modalità di cui al primo comma e la parte restante con altre modalità. La Commissione si impegna a limitare il ricorso ad altre modalità di copertura.
Qualora la valutazione concluda che sono necessarie altre modalità di copertura per realizzare appieno il potenziale dei CD e dei CCD, la Commissione cerca una combinazione equilibrata di altre modalità di copertura. In deroga all'articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione determina la portata del ricorso ad altre modalità di copertura a norma dell'atto delegato di cui all'ottavo comma del presente paragrafo.
La responsabilità finanziaria rimanente è coperta in misura sufficiente, tenendo conto dei principi sanciti al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, se necessario, in funzione delle specificità dei CD e dei CCD, in deroga all'articolo 209, paragrafo 2, lettere d) e h), all'articolo 210, paragrafo 1, all'articolo 211, paragrafi 1, 2, 4 e 6, agli articoli 212, 213 e 214, all'articolo 218, paragrafo 1, e all'articolo 219, paragrafi 3 e 6, di tale regolamento. Se del caso, altre modalità di copertura, il tasso di copertura e le necessarie deroghe sono stabiliti in un atto delegato di cui all'ottavo comma del presente paragrafo.
La Commissione non utilizza più del 30 % dei proventi della vendita all'asta delle quote assegnate al Fondo per l'innovazione a norma del paragrafo 8 per la dotazione di CD e CCD.
Il tasso di copertura non è inferiore al 50 % della responsabilità finanziaria totale a carico del bilancio dell'Unione per i CD e i CCD. Nello stabilire il tasso di copertura, la Commissione tiene conto di elementi che possono ridurre i rischi finanziari per il bilancio dell'Unione, al di là degli stanziamenti disponibili nel Fondo per l'innovazione, come l'eventuale condivisione della responsabilità con gli Stati membri su base volontaria o un eventuale meccanismo di riassicurazione da parte del settore privato. La Commissione riesamina il tasso di copertura almeno ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione dell'atto delegato che lo stabilisce per la prima volta.
Al fine di evitare domande speculative, l'accesso alle offerte competitive può essere subordinato al pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione da incamerare in caso di inadempimento del contratto. Tali cauzioni incamerate sono utilizzate per il Fondo per l'innovazione come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Qualsiasi contributo versato all'autorità erogatrice da un beneficiario conformemente alle condizioni del CD o del CCD se il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio (“rientri”) è utilizzato per il Fondo per l'innovazione come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, di tale regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 della presente direttiva per integrare la presente direttiva al fine di prevedere e precisare altre modalità di copertura, laddove esistenti, e, se del caso, il tasso di copertura e le necessarie deroghe aggiuntive al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 di cui al quarto comma del presente paragrafo, nonché le norme sul funzionamento del meccanismo di gara competitivo, in particolare in relazione alle cauzioni e ai rientri.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare il quinto comma del presente paragrafo innalzando il limite del 30 % di cui al medesimo comma di non più di un totale di 20 punti percentuali, ove necessario, per rispondere a una domanda di CD e CCD, tenendo conto dell'esperienza acquisita nei primi cicli del meccanismo di gara competitivo e considerando la necessità di trovare un equilibrio adeguato nel sostegno del Fondo per l'innovazione tra le sovvenzioni e tali contratti.
Il sostegno finanziario del Fondo per l'innovazione è proporzionato agli obiettivi strategici di cui al presente articolo e non comporta indebite distorsioni del mercato interno. A tal fine, il sostegno è concesso solo per coprire costi aggiuntivi o rischi di investimento che non possono essere sostenuti dagli investitori in normali condizioni di mercato.
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Articolo 10 ter
Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
I settori e sottosettori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,15 possono essere inclusi nel gruppo di cui al paragrafo 1 usando i dati disponibili per gli anni dal 2014 al 2016 sulla base di una valutazione qualitativa e dei seguenti criteri:
misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;
caratteristiche del mercato attuali e previste, compreso, ove pertinente, un eventuale prezzo di riferimento comune;
margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione relativi alle riduzioni delle emissioni.
Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al primo comma, i settori e sottosettori di cui a detto comma possono chiedere alla Commissione una valutazione qualitativa della loro esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) oppure una valutazione basata sulla classificazione delle merci usata per le statistiche sulla produzione industriale nell'Unione a un livello a 8 cifre (Prodcom). A tal fine, un settore o sottosettore presenta, contestualmente alla domanda, dati debitamente comprovati, completi e verificati in maniera indipendente per consentire alla Commissione di effettuare la valutazione.
Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 4 cifre (codice NACE-4), può essere incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 8 cifre (Prodcom), è incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 purché, a tale livello, la soglia di 0,2 di cui al paragrafo 1 sia superata.
Anche i settori e sottosettori per cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, quarto comma, possono chiedere di essere valutati conformemente al terzo comma del presente paragrafo.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può chiedere entro il 30 giugno 2018 che un settore o sottosettore elencato nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione ( 24 ), con riferimento alle classificazioni a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom), sia considerato incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1. Una siffatta richiesta è presa in considerazione solo se lo Stato membro richiedente stabilisce che l'applicazione di tale deroga è giustificata sulla base di dati debitamente comprovati, completi, verificati e oggetto di audit negli ultimi cinque anni, forniti dal settore o sottosettore interessato, e correda la sua richiesta di ogni informazione pertinente. Sulla base di tali dati il settore o sottosettore interessato è incluso, riguardo a dette classificazioni, se, all'interno di un livello a 4 cifre eterogeneo (codice NACE-4), si dimostra che è caratterizzato da un'intensità di scambi ed emissioni notevolmente più elevata a un livello a 6 o a 8 cifre (Prodcom), superando la soglia di cui al paragrafo 1.
In uno Stato membro in cui, in media nel periodo dal 2014 al 2018, la quota delle emissioni da teleriscaldamento rispetto al totale dell'Unione di tali emissioni, divisa per la percentuale del PIL di tale Stato membro rispetto al PIL totale dell'Unione, sia superiore a cinque, per il periodo dal 2026 al 2030 al teleriscaldamento è data un'assegnazione supplementare a titolo gratuito pari al 30 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis, a condizione che un volume di investimenti equivalente al valore dell'assegnazione supplementare a titolo gratuito sia investito per ridurre in modo significativo le emissioni prima del 2030, conformemente ai piani in materia di neutralità climatica di cui al terzo comma del presente paragrafo e che il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui alla lettera b) di tale comma sia confermato dalla verifica effettuata a norma del quarto comma del presente paragrafo.
Entro il 1
omaggio 2024 gli operatori del teleriscaldamento definiscono un piano in materia di neutralità climatica per gli impianti per i quali chiedono un'assegnazione supplementare a titolo gratuito conformemente al secondo comma del presente paragrafo. Tale piano deve essere coerente con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e stabilisce:
misure e investimenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 a livello di impianto o di impresa, escludendo l'uso di crediti di compensazione;
traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralità climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;
una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Il conseguimento dei traguardi e delle tappe di cui al terzo comma, lettera b), del presente paragrafo è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e, successivamente, per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno, conformemente alle procedure di verifica e accreditamento previste dall'articolo 15. Non sono assegnate quote a titolo gratuito oltre al quantitativo indicato al primo comma del presente paragrafo se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.
La Commissione adotta atti di esecuzione per precisare il contenuto minimo delle informazioni di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo e il formato dei piani in materia di neutralità climatica di cui a tale comma e all'articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma. La Commissione cerca di creare sinergie con piani simili previsti dal diritto dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.
Articolo 10 quater
Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico
Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva, da svolgersi in una o più fasi tra il 2021 e il 2030, per i progetti che comportano un importo totale di investimenti superiore a 12,5 milioni di EUR per selezionare gli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:
è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e sana gestione finanziaria;
assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite, come le tecnologie per le energie rinnovabili, o alla modernizzazione del settore della produzione di energia, come il teleriscaldamento efficiente e sostenibile, e del settore della trasmissione e della distribuzione;
definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati unicamente progetti che:
sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 tenuto conto della dimensione del progetto;
abbiano carattere complementare, rispondano chiaramente a esigenze di sostituzione e modernizzazione e non rispondano a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
offrano il miglior rapporto qualità-prezzo; e
non favoriscano né migliorino la sostenibilità finanziaria di una produzione di energia elettrica ad altissima intensità di emissioni, né aumentino la dipendenza dai combustibili fossili ad alta intensità di emissioni.
In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, e fatta salva l'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui un investimento selezionato mediante la procedura di gara competitiva sia cancellato o non siano raggiunte le prestazioni previste, le quote accantonate possono essere utilizzate non prima di un anno, tramite un unico ciclo supplementare della procedura di gara competitiva, per finanziare altri investimenti.
Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva, compreso il numero previsto di cicli di cui al primo comma, e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 12,5 milioni di EUR e che non sono selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al presente paragrafo, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige, pubblica e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. Qualora più investimenti siano effettuati nello stesso impianto, essi sono valutati nel loro insieme per stabilire se abbiano superato il valore soglia di 12,5 milioni di EUR, a meno che tali investimenti non siano sostenibili sotto il profilo tecnico o finanziario in modo indipendente.
Le quote non assegnate ai sensi del presente articolo entro il 2020 possono essere assegnate, per il periodo dal 2021 al 2030, a investimenti selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2, a meno che lo Stato membro interessato informi la Commissione, entro il 30 settembre 2019, della sua intenzione di non assegnare alcune o tutte tali quote nel periodo dal 2021 al 2030 e della quantità di quote da mettere invece all'asta nel 2020. Qualora tali quote siano assegnate nel periodo dal 2021 al 2030, la quantità corrispondente è presa in considerazione per l'applicazione del limite del 60 % di cui al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 10 quater bis
Termine anticipato per l'assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico
In deroga all'articolo 10 quater, gli Stati membri interessati possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti a norma di tale articolo solo per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024. Eventuali quote a disposizione degli Stati membri interessati a norma dell'articolo 10 quater per il periodo dal 2021 al 2030 che non siano utilizzate per tali investimenti sono, in misura proporzionale determinata dal rispettivo Stato membro:
aggiunte al quantitativo totale di quote che lo Stato membro interessato è tenuto a mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2; o
utilizzate per sostenere gli investimenti nel quadro del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies, conformemente alle norme applicabili alle entrate derivanti dalle quote di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4.
Entro il 15 maggio 2024 lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i rispettivi quantitativi di quote da utilizzare a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e, in deroga all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, seconda frase, a norma dell'articolo 10 quinquies.
Articolo 10 quinquies
Fondo per la modernizzazione
Gli investimenti finanziati devono essere coerenti con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, con il regolamento (UE) 2021/1119 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. Lo Stato membro beneficiario può, se del caso, utilizzare le risorse del Fondo per la modernizzazione per finanziare investimenti che interessino le regioni frontaliere limitrofe dell'Unione. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno agli impianti per la produzione di energia che utilizzano combustibili fossili. Tuttavia, le entrate derivanti dalle quote oggetto di una notifica a norma del paragrafo 4 del presente articolo possono essere utilizzate per investimenti riguardanti combustibili fossili gassosi.
Inoltre, qualora l'attività sia considerata ecosostenibile ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ) e sia debitamente giustificata per garantire la sicurezza energetica, le entrate derivanti dalle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della presente direttiva possono essere utilizzate per investimenti riguardanti combustibili fossili gassosi, a condizione che, per quanto riguarda la produzione di energia, le quote siano messe all'asta prima del 31 dicembre 2027 e, per gli investimenti riguardanti utilizzi del gas a valle, le quote siano messe all'asta prima del 31 dicembre 2028.
Almeno l'80 % delle entrate derivanti dalle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, e dalle quote oggetto di una notifica a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e almeno il 90 % delle entrate derivanti dalle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, sono utilizzati per sostenere investimenti nei seguenti settori:
produzione e uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, incluso l'idrogeno rinnovabile;
riscaldamento e raffrescamento da fonti energetiche rinnovabili;
riduzione del consumo complessivo di energia mediante l'efficienza energetica, anche nei settori dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura e dei rifiuti;
stoccaggio dell'energia e modernizzazione delle reti energetiche, comprese la gestione sul versante della domanda, le reti di teleriscaldamento, le reti per la trasmissione dell'energia elettrica, l'aumento delle interconnessioni tra Stati membri e infrastrutture per una mobilità a zero emissioni;
sostegno alle famiglie a basso reddito, anche nelle zone rurali e remote, per affrontare il problema della povertà energetica e modernizzare i loro sistemi di riscaldamento; e
una transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio negli Stati membri beneficiari, in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l'istruzione, le iniziative per la ricerca di lavoro e le start-up, in dialogo con la società civile e le parti sociali, in modo coerente con le azioni pertinenti previste dagli Stati membri nei loro piani territoriali per una transizione giusta e contribuendo ad esse, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera k), del regolamento (UE) 2021/1056, ove opportuno.
Il comitato per gli investimenti opera in modo trasparente. La composizione del comitato per gli investimenti e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei suoi membri sono messi a disposizione del pubblico e, se necessario, aggiornati.
Se un investimento nella modernizzazione dei sistemi energetici, di cui si propone il finanziamento a titolo del Fondo per la modernizzazione, non rientra nei settori elencati al paragrafo 2, il comitato per gli investimenti valuta la fattibilità tecnica e finanziaria di detto investimento, incluse le riduzioni delle emissioni che questi conseguono, e formula una raccomandazione sul finanziamento degli investimenti a titolo del Fondo per la modernizzazione. Il comitato per gli investimenti garantisce che qualsiasi investimento relativo al teleriscaldamento consegua un miglioramento sostanziale in termini di efficienza energetica e di riduzioni delle emissioni. Tale raccomandazione può includere suggerimenti concernenti gli appropriati strumenti di finanziamento. Al massimo il 70 % dei costi pertinenti di un investimento che non rientra nei settori elencati al paragrafo 2 può essere finanziato con le risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione, a condizione che i costi rimanenti siano finanziati da soggetti giuridici privati.
Se il rappresentante della BEI non approva il finanziamento di un investimento, una raccomandazione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso il rappresentante dello Stato membro in cui l'investimento deve aver luogo e il rappresentante della BEI non hanno diritto di voto. Il presente comma non si applica a progetti su scala ridotta finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10 % della percentuale di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.
Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente alla Commissione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione. La relazione, che è resa pubblica, riporta:
informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;
una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico, conseguito attraverso l'investimento.
Il comitato per gli investimenti provvede alla pubblicazione della relazione annuale. La Commissione presenta la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 10 sexies
Dispositivo per la ripresa e la resilienza
Articolo 10 septies
Principio “non arrecare un danno significativo”
A partire dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri beneficiari e la Commissione utilizzano i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della presente direttiva, e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della presente direttiva, conformemente ai criteri “non arrecare un danno significativo” di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attività economica arrechi un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti.
Articolo 11
Misure nazionali di attuazione
Entro il 30 settembre 2019 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per ciascuno periodo successivo di cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO, AL TRASPORTO MARITTIMO E AGLI IMPIANTI FISSI
Articolo 11 bis
Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell’ambito ►M9 dell'EU ETS ◄ prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici
Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, possono utilizzare le seguenti unità per ottemperare ai loro obblighi di cancellazione delle unità per quanto riguarda il quantitativo notificato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, come stabilito all’articolo 12, paragrafo 9:
i crediti che sono autorizzati dalle parti che partecipano al meccanismo istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo di Parigi;
i crediti che sono autorizzati dalle parti partecipanti ai programmi di rilascio di crediti e che sono stati considerati ammissibili dal Consiglio dell’ICAO quali definiti nell’atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 8;
i crediti che sono autorizzati dalle parti degli accordi a norma del paragrafo 5;
i crediti rilasciati per progetti a livello dell’Unione a norma dell’articolo 24 bis.
Le unità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
hanno origine in uno Stato che al momento dell’uso è parte dell’accordo di Parigi;
hanno origine in uno Stato elencato nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, in quanto partecipante al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale dell’ICAO (CORSIA). Questa condizione non si applica alle emissioni rilasciate prima del 2027, né ai paesi meno sviluppati né ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, ad eccezione degli Stati il cui PIL pro capite è pari o superiore alla media dell’Unione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti dettagliati per le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, che possono includere obblighi di comunicazione e registrazione, e per l’elenco degli Stati o dei programmi che applicano tali disposizioni. Tali disposizioni tengono conto della flessibilità accordata ai paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 2.
▼M14 —————
▼M9 —————
Articolo 11 ter
Attività di progetto
►M9 L'Unione ◄ e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi ►M9 all'EU ETS ◄ a norma dell’articolo 25.
▼M9 —————
Articolo 12
Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni
Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:
tra persone all'interno ►M9 dell'Unione ◄ ;
tra persone all'interno ►M9 dell'Unione ◄ e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.
▼M15 —————
Gli Stati membri, gli Stati membri di riferimento e le autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione provvedono affinché, entro il 30 settembre di ogni anno:
il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15;
ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote pari alle sue emissioni totali nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15;
ciascuna società di navigazione restituisca un numero di quote pari alle sue emissioni totali nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 3 octies sexies.
Gli Stati membri, gli Stati membri di riferimento e le autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione provvedono affinché le quote restituite conformemente al primo comma siano successivamente cancellate.
Qualora siano restituite meno quote rispetto alle emissioni verificate, una volta accertata la differenza tra le emissioni verificate e le quote restituite per ciascun anno, un quantitativo di quote corrispondente a tale differenza è cancellato anziché essere messo all'asta a norma dell'articolo 10.
La Commissione pubblica un elenco delle isole di cui al primo comma e dei porti interessati e lo tiene aggiornato.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda i requisiti necessari per considerare che i gas a effetto serra siano legati chimicamente in modo permanente ai sensi del primo comma del presente paragrafo.
Conformemente alla metodologia stabilita nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri calcolano inoltre gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e, entro il 30 novembre dell’anno successivo all’ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA, ne informano gli operatori aerei che soddisfano le condizioni stabilite al terzo comma del presente paragrafo.
Gli Stati membri informano del livello della compensazione gli operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e
producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all’allegato I, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli:
voli di Stato;
voli umanitari;
voli per servizi medici;
voli militari;
voli per attività antincendio;
voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell’aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.
La Commissione adotta atti di esecuzione, che specificano la metodologia per il calcolo degli obblighi di compensazione per gli operatori aerei di cui al primo comma del presente paragrafo.
Tali atti di esecuzione specificano inoltre, in particolare, l’applicazione dei requisiti derivanti dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare gli articoli 3 quater, 11 bis, 12 e 25 bis, e, nella misura del possibile alla luce delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, dalle norme internazionali e dalle pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente per CORSIA («SARP di CORSIA»).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 30 giugno 2024.
Articolo 13
Validità delle quote
Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.
Articolo 14
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.
Gli ►M9 atti ◄ di cui al paragrafo 1 tengono conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e possono anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte alla concorrenza internazionale. Tali ►M9 atti ◄ possono specificare inoltre che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente.
Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono ►M9 nell'EU ETS ◄ e connesse alla produzione dei beni summenzionati.
A decorrere dal 1o gennaio 2025 gli Stati membri provvedono affinché ciascun operatore aereo monitori e comunichi all’autorità competente, dopo la fine di ogni anno, gli effetti non legati alle emissioni di CO2 di ciascun aeromobile che opera nel corso di ogni anno civile, conformemente agli atti di cui al paragrafo 1.
A decorrere dal 2026 la Commissione presenta annualmente, quale parte della relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 5, una relazione sui risultati dell’applicazione del quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica di cui al primo comma del presente paragrafo.
Entro il 31 dicembre 2027, sulla base dei risultati dell’applicazione del quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la Commissione presenta una relazione e, se del caso e solo dopo aver effettuato una valutazione d’impatto, una proposta legislativa per attenuare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 ampliando l’ambito di applicazione dell’EU ETS affinché vi rientrino anche tali effetti del trasporto aereo.
La Commissione pubblica in modo facilmente fruibile almeno i seguenti dati annuali aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo comunicati agli Stati membri o trasmessi alla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ( 31 ) e dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione ( 32 ) al più tardi tre mesi dopo il rispettivo termine per la comunicazione:
per coppia di aerodromi all’interno del SEE:
emissioni di tutti i voli;
numero totale di voli;
numero totale di passeggeri;
tipi di aeromobili;
per operatore aereo:
i dati sulle emissioni dei voli all’interno del SEE, dei voli in partenza dal SEE, dei voli in arrivo nel SEE e dei voli tra due paesi terzi, disaggregati per coppia di Stati, e i dati sulle emissioni soggetti all’obbligo di cancellare le unità di emissione ammissibili nell’ambito di CORSIA;
l’importo degli obblighi di compensazione calcolato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 8;
l’importo e il tipo di crediti a norma dell’articolo 11 bis utilizzati per conformarsi agli obblighi di compensazione dell’operatore aereo di cui al punto ii) della presente lettera;
il quantitativo e il tipo di combustibili utilizzati per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi della presente direttiva o che autorizzano l’operatore aereo a ricevere quote a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6.
Per le lettere a) e b) del primo comma, in circostanze specifiche in cui opera su un numero assai limitato di coppie di aerodromi o su un numero assai limitato di coppie di Stati soggetti a obblighi di compensazione o su un numero assai limitato di coppie di Stati che non sono soggetti a obblighi di compensazione, l’operatore aereo può chiedere allo Stato membro di riferimento di non pubblicare tali dati a livello di operatore aereo, spiegando le ragioni per cui la divulgazione sarebbe considerata lesiva dei suoi interessi commerciali. Sulla base di tale richiesta, lo Stato membro di riferimento può chiedere alla Commissione di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato. La Commissione decide in merito alla richiesta.
Articolo 15
Verifica e accreditamento
Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all’allegato V e le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo, e provvedono affinché l’autorità competente ne sia informata.
Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l’operatore aereo la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all’allegato V e alle eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l’anno precedente non possano trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui una comunicazione di tale gestore od operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.
La Commissione adotta atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi esposti nell'allegato V e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni presentate dagli operatori aerei a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e delle domande di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, incluse le procedure di verifica che saranno utilizzate dai verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.
Articolo 15 bis
Comunicazione di informazioni e segreto professionale
Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l’assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio.
Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun’altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.
Articolo 16
Sanzioni
Qualsiasi richiesta di uno Stato membro di riferimento ai sensi del paragrafo 5 contiene:
la prova che l’operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva;
dettagli sulla misura coercitiva adottata da tale Stato membro;
una giustificazione dell’imposizione di un divieto operativo a livello comunitario; e
una raccomandazione sulla portata del divieto operativo a livello comunitario e sulle eventuali condizioni per la sua applicazione.
Qualora si constati che una nave di una società di navigazione di cui al primo comma si trova in uno dei porti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, lo Stato membro interessato, dopo aver dato alla società di navigazione interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, può emettere un ordine dello Stato di bandiera di diniego delle spedizioni fino a quando la società di navigazione non adempia i suoi obblighi di restituzione. Essa ne informa la Commissione, l'EMSA e gli altri Stati membri. A seguito dell'emissione di tale ordine dello Stato membro di bandiera di diniego delle spedizioni, ogni Stato membro adotta le stesse misure che devono essere adottate a seguito dell'emissione di un ordine di espulsione ai sensi del primo comma, seconda frase.
Il presente paragrafo non pregiudica le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.
Articolo 17
Accesso alle informazioni
Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
Articolo 18
Autorità competente
Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.
Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.
Articolo 18 bis
Stato membro di riferimento
Lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo è:
nel caso di un operatore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 33 ), lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d’esercizio per l’operatore aereo in questione;
negli altri casi, lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall’operatore aereo in questione nell’anno di riferimento.
In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione:
pubblica, anteriormente al 1o febbraio 2009, un elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, specificando lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo in base a quanto indicato al paragrafo 1;
a decorrere dal 2024, almeno ogni due anni, aggiorna l’elenco al fine di inserirvi gli operatori aerei che successivamente hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I; qualora un operatore aereo non abbia svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I nei quattro anni civili consecutivi precedenti l’aggiornamento dell’elenco, tale operatore aereo non è incluso nell’elenco.
Articolo 18 ter
Assistenza della Commissione, dell'EMSA e di altre organizzazioni pertinenti
Articolo 19
Registri
Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate nel registro comunitario ai fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l’assegnazione, la restituzione e l’annullamento delle quote di cui al paragrafo 3.
Ogni Stato membro è in grado di assicurare l’esecuzione delle operazioni autorizzate in base al protocollo UNFCCC o al protocollo di Kyoto.
Articolo 20
Amministratore centrale
Articolo 21
Relazioni degli Stati membri
Articolo 21 bis
Sostegno delle attività volte a creare capacità
Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.
Articolo 22
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare, se opportuno, gli allegati della presente direttiva, a eccezione degli allegati I, II bis e II ter, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni.
Articolo 22 bis
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 23
Esercizio della delega
Articolo 24
Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività e gas
Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, possono essere adottati ►M9 atti ◄ sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell’allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva in tal senso.
Articolo 24 bis
Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni
Oltre alle inclusioni previste dall'articolo 24, la Commissione può adottare misure per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dall'EU ETS.
Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'ex articolo 11 ter, paragrafo 7, nella versione in vigore anteriormente all'8 aprile 2018. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva definendo la procedura da seguire.
Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate ►M9 dall'EU ETS ◄ . Sono adottate misure solo qualora l’inclusione a norma dell’articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame ►M9 dell'EU ETS ◄ considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta ►M9 l'Unione ◄ .
▼M9 —————
Uno Stato membro può rifiutare il rilascio di quote per determinati tipi di progetti che riducono le emissioni di gas a effetto serra sul suo territorio.
Tali progetti saranno eseguiti sulla base dell’accordo dello Stato membro in cui si svolge il progetto.
Articolo 25
Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
▼M9 —————
Articolo 25 bis
Provvedimenti adottati da paesi terzi per ridurre l’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I della presente direttiva per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, tranne in relazione all'ambito di applicazione, richieste da un accordo concluso a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ◄
La Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali altre modifiche della presente direttiva.
La Commissione può inoltre, ove opportuno, formulare raccomandazioni al Consiglio a norma dell’articolo 300, paragrafo 1, del trattato ai fini dell’avvio di negoziati per concludere un accordo con il paese terzo in questione.
Articolo 26
Modifica della direttiva 96/61/CE
All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:
«Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( *1 ) in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.
Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.
I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 27
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti
Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere ►M9 dall'EU ETS ◄ gli impianti che hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:
notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell’elenco degli impianti alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all’atto della presentazione dell’elenco alla Commissione;
confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l’anno, conformemente all’articolo 14;
confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all’impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l’impianto rientra nuovamente ►M9 nell'EU ETS ◄ ;
pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.
Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l’esclusione si considera approvata.
Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l’impianto ricade ►M9 nell'EU ETS ◄ , l’impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis al medesimo impianto.
Allorché un impianto rientra nuovamente ►M9 nell'EU ETS ◄ a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell’articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall’anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l’impianto.
Tali impianti rientrano nell'EU ETS per il resto del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, durante il quale sono stati reintrodotti.
Articolo 27 bis
Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate
Gli Stati membri possono escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente dello Stato membro interessato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO2 equivalente, tralasciando le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che lo Stato membro interessato:
notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2 500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
confermi che, qualora un impianto emetta 2 500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS; e
metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.
Articolo 28
Adeguamenti applicabili in caso di approvazione da parte della Commissione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici
Entro tre mesi dalla firma, da parte ►M9 dell'Unione ◄ , di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:
la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle ►M9 dell'Unione ◄ e gli impegni assunti dai paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle rispettive responsabilità e capacità;
le implicazioni dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello ►M9 dell'Unione ◄ per passare al più ambizioso obiettivo di riduzione del 30 % in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto;
la competitività delle industrie manifatturiere ►M9 dell'Unione ◄ nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
l’impatto dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici su altri settori economici ►M9 dell'Unione ◄ ;
l’impatto sul settore agricolo ►M9 dell'Unione ◄ , inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
le modalità adeguate per includere le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura ►M9 nell'Unione ◄ ;
l’afforestazione, la riforestazione, nonché le attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale nei paesi terzi nell’eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito;
la necessità di politiche e misure comunitarie addizionali, alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti ►M9 dall'Unione ◄ e dagli Stati membri.
Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente direttiva a norma del paragrafo 1, in vista dell’entrata in vigore della direttiva modificativa previa approvazione, da parte ►M9 dell'Unione ◄ , dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo.
La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica ed efficacia in termini di costi, nonché di equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri.
Articolo 28 bis
Deroghe applicabili in vista dell’attuazione obbligatoria della misura mondiale dell’ICAO basata sul mercato
In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 14, paragrafo 3, e all’articolo 16, gli Stati membri considerano ottemperati gli obblighi precisati in tali disposizioni e non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:
tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in Stati non appartenenti al SEE, ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera, in ogni anno civile dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, fatto salvo il riesame di cui all’articolo 28 ter;
tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE e un aerodromo situato in un’altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all’articolo 28 ter.
Ai fini degli articoli 11 bis, 12 e 14, le emissioni verificate prodotte da voli diversi da quelli di cui al primo comma del presente paragrafo sono considerate emissioni verificate dell’operatore aereo.
Articolo 28 ter
Relazioni e riesame della Commissione sull’attuazione della misura mondiale dell’ICAO basata sul mercato
Prima del 1o gennaio 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento:
agli strumenti pertinenti dell’ICAO, comprese le norme e le pratiche raccomandate, nonché ai progressi compiuti nell’attuazione di tutti gli elementi del paniere di misure dell’ICAO per il conseguimento dell’obiettivo globale indicativo a lungo termine adottato in occasione della 41a assemblea dell’ICAO;
alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell’ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato, comprese le eventuali modifiche alle basi di riferimento;
alla creazione di un registro globale;
alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021;
al livello di partecipazione dei paesi terzi alla compensazione ai sensi di CORSIA, comprese le implicazioni delle loro riserve relativamente a tale partecipazione; e
ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili, nonché ai progressi compiuti per ridurre l’impatto complessivo del trasporto aereo sui cambiamenti climatici.
In linea con il bilancio globale nel quadro dell’accordo di Parigi, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l’obiettivo globale indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di azzerare, entro il 2050, le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo, in base ai criteri di cui alle lettere da a) a f).
La relazione della Commissione di cui al paragrafo 2 è corredata da una proposta legislativa di modifica della presente direttiva, se del caso, che sia coerente con l’obiettivo di contenimento della temperatura previsto dall’accordo di Parigi, con l’impegno dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici e con l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, e con lo scopo di preservare l’integrità ambientale e l’efficacia dell’azione per il clima dell’Unione. Una proposta che correda la relazione comprende, se del caso, l’applicazione dell’EU ETS ai voli in partenza da aerodromi situati in stati all’interno del SEE verso aerodromi situati al di fuori del SEE a partire dal gennaio 2027 e esclude i voli in arrivo da aerodromi situati al di fuori del SEE. Qualora dalla relazione di cui al paragrafo 2 risulti che:
l’assemblea dell’ICAO non ha rafforzato entro il 31 dicembre 2025 CORSIA in linea con il suo obiettivo globale indicativo a lungo termine, al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi; oppure
gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, rappresentano meno del 70 % delle emissioni del trasporto aereo internazionale utilizzando i dati disponibili più recenti.
La proposta che correda la relazione prevede inoltre, se del caso, la possibilità per gli operatori aerei di detrarre tutti i costi sostenuti dalla compensazione su tali rotte nell’ambito di CORSIA, onde evitare la doppia imposizione. Se le condizioni di cui al primo paragrafo, lettere a) e b), non sono soddisfatte, la proposta modifica la presente direttiva, se del caso, per continuare ad applicare l’EU ETS soltanto ai voli all’interno del SEE, ai voli diretti verso la Svizzera e il Regno Unito e ai voli verso Stati non elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3.
Articoli 28 quater
Disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della misura mondiale basata sul mercato
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva per quanto riguarda l'adeguato monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini dell'attuazione della misura mondiale basata sul mercato prevista dall'ICAO su tutte le rotte da essa contemplate. Tali atti delegati si basano sugli strumenti pertinenti adottati in sede ICAO, evitano qualsiasi distorsione della concorrenza, sono coerenti con i principi sanciti dagli atti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e assicurano che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15.
Articolo 29
Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio
Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafi 5 e 6, dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta entro tre mesi una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative volte a migliorare la trasparenza e l'integrità sul mercato del carbonio, compresi i relativi mercati degli strumenti derivati, e a definire le misure correttive per migliorarne il funzionamento e rafforzare la prevenzione e l'individuazione delle attività di abuso di mercato.
Articolo 29 bis
Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi
Il prezzo delle quote di cui al primo comma del presente paragrafo è, per le quote di cui ai capi II e III, il prezzo delle aste effettuate conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4.
Il periodo di riferimento dei due anni precedenti di cui al primo comma è il periodo di due anni che termina prima del primo mese del periodo di sei mesi civili di cui al medesimo comma.
Se la condizione di cui al primo comma del presente paragrafo è soddisfatta e il paragrafo 2 non è applicabile, la Commissione pubblica un avviso in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicando la data in cui la condizione è stata soddisfatta.
La Commissione pubblica, entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese, il prezzo medio delle quote per i sei mesi civili precedenti e il prezzo medio delle quote per il periodo di riferimento dei due anni precedenti. Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, la Commissione pubblica anche il livello che il prezzo medio delle quote dovrebbe raggiungere il mese successivo al fine di soddisfare la condizione di cui a tale comma.
Articolo 30
Riesame alla luce dell'attuazione dell'accordo di Parigi e dello sviluppo dei mercati del carbonio in altre importanti economie
La relazione valuta la necessità di adottare misure supplementari, comprese misure legislative, per affrontare i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Entro il 31 luglio 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa e di una valutazione d'impatto, che esamina:
in che modo le emissioni negative generate dai gas a effetto serra catturati dall'atmosfera e stoccati in modo sicuro e permanente potrebbero essere contabilizzate e in che modo tali emissioni negative potrebbero essere coperte dallo scambio di quote di emissioni, includendo se del caso un ambito di applicazione chiaro e criteri rigorosi per tale copertura e garanzie per fare in modo che detti assorbimenti non compensino le necessarie riduzioni delle emissioni conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119;
la fattibilità di abbassare le soglie di potenza termica nominale totale di 20 MW per le attività di cui all'allegato I a partire dal 2031;
se tutte le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla presente direttiva siano effettivamente contabilizzate e se sia effettivamente evitato il doppio conteggio; in particolare, valuta il conteggio delle emissioni di gas a effetto serra che si ritiene siano state catturate e utilizzate in un prodotto in un modo diverso da quello di cui all'articolo 12, paragrafo 3 ter.
Nella relazione di cui al primo comma, la Commissione valuta anche la possibilità di includere nell'EU ETS altri processi di gestione dei rifiuti, in particolare le discariche che generano emissioni di metano e protossido di azoto nell'Unione. La Commissione, se del caso, può accludere a tale relazione una proposta legislativa volta a includere tali altri processi di gestione dei rifiuti nell'EU ETS.
Nel 2026 la Commissione include nella relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 5, i seguenti elementi:
una valutazione degli impatti ambientali e climatici dei voli inferiori a 1 000 km e l’esame delle opzioni per ridurre tali impatti, tra cui un esame dei modi alternativi di trasporto pubblico disponibili e un maggiore uso di carburanti sostenibili per l’aviazione;
una valutazione degli impatti ambientali e climatici dei voli effettuati da operatori esentati a norma delle lettere h) o k) della voce «Trasporto aereo» nella colonna «Attività» della tabella dell’allegato I e l’esame delle opzioni per ridurre tali impatti;
una valutazione degli impatti sociali della presente direttiva nel settore del trasporto aereo, anche per quanto riguarda la forza lavoro e i costi dei viaggi aerei; e
una valutazione della connettività aerea delle isole e dei territori remoti, tenendo conto anche della competitività e della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché degli impatti ambientali e climatici.
La relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 5, se del caso, è presa in considerazione anche ai fini della futura revisione della presente direttiva.
CAPO IV bis
SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI PER I SETTORI DEL’EDILIZIA E DEL TRASPORTO STRADALE E ULTERIORI SETTORI
Articolo 30 bis
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato III. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi II e III.
Articolo 30 ter
Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
Una domanda presentata dal soggetto regolamentato all'autorità competente a norma del paragrafo 1 del presente articolo per un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a norma del presente capo contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:
il soggetto regolamentato;
il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato III, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;
l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato III;
le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni a norma degli atti di esecuzione di cui agli articoli 14 e 30 septies;
un riassunto non tecnico delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.
L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:
il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;
una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;
un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;
un piano di monitoraggio conforme alle prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14;
le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14;
l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a nome del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato a norma dell'articolo 15, entro il termine stabilito all'articolo 30 sexies, paragrafo 2.
Articolo 30 quater
Quantitativo di quote di emissione a livello dell'Unione
Articolo 30 quinquies
Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato III
Nel 2027 600 milioni di quote disciplinate dal presente capo sono costituite come dotazione iniziale della riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814.
La Commissione garantisce che le quote destinate al Fondo sociale per il clima di cui al paragrafo 3 del presente articolo e al presente paragrafo siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, e agli atti delegati adottati a norma di tale articolo.
I proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 3 del presente articolo e al presente paragrafo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e sono utilizzati conformemente alle norme applicabili al Fondo sociale per il clima.
L'importo annuo assegnato al Fondo sociale per il clima conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, al paragrafo 3 del presente articolo e al presente paragrafo non supera:
per il 2026, 4 000 000 000 EUR;
per il 2027, 10 900 000 000 EUR;
per il 2028, 10 500 000 000 EUR;
per il 2029, 10 300 000 000 EUR;
per il 2030, 10 100 000 000 EUR;
per il 2031, 9 800 000 000 EUR;
per il 2032, 9 400 000 000 EUR.
Qualora il sistema per lo scambio di quote di emissioni stabilito a norma del presente capo sia rinviato al 2028 conformemente all'articolo 30 duodecies, l'importo massimo da mettere a disposizione del Fondo sociale per il clima a norma del primo comma del presente paragrafo è pari a 54 600 000 000 EUR. In tal caso, gli importi annui assegnati al Fondo sociale per il clima non superano cumulativamente, per gli anni 2026 e 2027, 4 000 000 000 EUR e, per il periodo dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2032, l'importo annuo pertinente non supera:
per il 2028, 11 400 000 000 EUR;
per il 2029, 10 300 000 000 EUR;
per il 2030, 10 100 000 000 EUR;
per il 2031, 9 800 000 000 EUR;
per il 2032, 9 000 000 000 EUR.
Qualora i proventi della vendita all'asta di cui al paragrafo 5 del presente articolo siano stabiliti come risorsa propria a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE, l'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della presente direttiva, il paragrafo 3 del presente articolo e il presente paragrafo non si applicano.
Gli Stati membri determinano l'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 5 del presente articolo, ad eccezione dei proventi che costituiscono entrate con destinazione specifica esterna in conformità del paragrafo 4 del presente articolo o dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE e iscritti nel bilancio dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i loro proventi o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi per una o più delle finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva, dando priorità alle attività che possono contribuire ad affrontare gli aspetti sociali dello scambio di quote di emissioni a norma del presente capo, o per una o più delle seguenti finalità:
misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/UE, nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;
misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni o misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;
misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955;
misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 30 septies, paragrafo 5.
Si considera che gli Stati membri abbiano rispettato le disposizioni di cui al presente paragrafo qualora abbiano in atto e attuino politiche di sostegno fiscale o finanziario o politiche di regolamentazione volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano istituite per gli scopi di cui al primo comma del presente paragrafo e che abbiano un valore equivalente ai proventi di cui a tale comma generati dalla messa all'asta delle quote di cui al presente capo.
Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'utilizzo dei proventi e alle azioni intraprese a norma del presente paragrafo includendo tali informazioni nelle loro relazioni trasmesse a norma del regolamento (UE) 2018/1999.
Articolo 30 sexies
Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni
L'articolo 12 si applica alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al presente capo, ad eccezione dei paragrafi 3, 3 bis, 4, seconda e terza frase, e 5 di tale articolo. A tal fine:
ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;
ogni riferimento ai gestori degli impianti va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;
ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo.
Fino al 31 dicembre 2030, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora un soggetto regolamentato stabilito in un determinato Stato membro sia assoggettato a una tassa nazionale sul carbonio in vigore per gli anni dal 2027 al 2030, che copre l'attività di cui all'allegato III, l'autorità competente dello Stato membro interessato può esentare tale soggetto regolamentato dall'obbligo di restituire le quote di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un determinato anno di riferimento, a condizione che:
lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione tale tassa nazionale sul carbonio entro il 31 dicembre 2023 e la normativa nazionale che stabilisce le aliquote d'imposta applicabili per gli anni dal 2027 al 2030 sia entrata in vigore entro quella data; lo Stato membro interessato notifica alla Commissione ogni successiva modifica della tassa nazionale sul carbonio;
per l'anno di riferimento, la tassa nazionale sul carbonio dello Stato membro interessato effettivamente pagata da tale soggetto regolamentato sia superiore al prezzo medio di aggiudicazione dell'asta del sistema per lo scambio di quote di emissione stabilito a norma del presente capo;
il soggetto regolamentato rispetti pienamente gli obblighi di cui all'articolo 30 ter in materia di autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all'articolo 30 septies in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle sue emissioni;
lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione l'applicazione di siffatte esenzioni e il corrispondente quantitativo di quote da cancellare a norma della lettera g) del presente comma e degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno di riferimento;
la Commissione non sollevi obiezioni all'applicazione della deroga in quanto la misura notificata non è conforme alle condizioni di cui al presente paragrafo, entro tre mesi dalla notifica di cui alla lettera a) del presente comma o entro un mese dalla notifica per l'anno pertinente di cui alla lettera d) del presente comma;
lo Stato membro interessato non metta all'asta il quantitativo di quote di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 5, per un determinato anno di riferimento fino a quando il quantitativo di quote da cancellare a norma del presente paragrafo non è determinato conformemente alla lettera g) del presente comma; lo Stato membro interessato non mette all'asta alcun quantitativo aggiuntivo di quote a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 2, primo comma;
lo Stato membro interessato cancelli un quantitativo di quote dalla quantità totale di quote che deve mettere all'asta, di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 5, per l'anno di riferimento, che è pari alle emissioni verificate del soggetto regolamentato a norma del presente capo per l'anno di riferimento; se il quantitativo di quote ancora da mettere all'asta nell'anno di riferimento in seguito all'applicazione della lettera f) del presente comma è inferiore al quantitativo di quote da cancellare a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato provvede a cancellare il quantitativo di quote corrispondente alla differenza entro la fine dell'anno successivo all'anno di riferimento; e
lo Stato membro interessato si impegni, al momento della prima notifica di cui alla lettera a) del presente comma, ad utilizzare per una o più delle misure elencate o di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, primo comma, un importo equivalente ai proventi cui si sarebbe applicato l'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, in assenza di tale deroga; si applica l'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, secondo e terzo comma, e la Commissione provvede affinché le informazioni ricevute a norma dello stesso siano conformi all'impegno assunto a norma della presente lettera.
Il quantitativo delle quote da cancellare a norma del primo comma, lettera g), del presente paragrafo non incide sulle entrate con destinazione specifica esterne stabilite a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della presente direttiva o, qualora sia stato stabilito a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE, sulle risorse proprie del bilancio dell'Unione a norma della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio ( 40 ) derivanti dai proventi della vendita all'asta di quote a norma dell'articolo 30 quinquies della presente direttiva.
Articolo 30 septies
Monitoraggio, comunicazione, verifica delle emissioni e accreditamento
Gli articoli 14 e 15 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al presente capo. A tal fine:
ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;
ogni riferimento a un'attività elencata nell'allegato I va inteso come riferimento all'attività di cui all'allegato III;
ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;
ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;
il riferimento alla data nell'articolo 15 va inteso come riferimento al 30 aprile.
La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti le norme dettagliate per evitare il doppio conteggio e la restituzione di quote per emissioni non contemplate dal presente capo, nonché per fornire una compensazione finanziaria ai consumatori finali dei combustibili nei casi in cui non sia possibile evitare tale doppio conteggio o restituzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2. Il calcolo della compensazione finanziaria per i consumatori finali dei combustibili si basa sul prezzo medio delle quote nelle aste effettuate in conformità degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, nel pertinente anno di riferimento.
Articolo 30 octies
Amministrazione
Gli articoli 13 e 15 bis, l'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 12, e gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 e 29 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote di cui al presente capo. A tal fine:
ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;
ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;
ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo.
Articolo 30 nonies
Misure in caso di aumento eccessivo dei prezzi
Per gli anni 2027 e 2028, la condizione di cui al primo comma è soddisfatta se, per più di tre mesi consecutivi, il prezzo medio delle quote è superiore a 1,5 volte il prezzo medio delle quote durante il periodo di riferimento dei sei mesi consecutivi precedenti.
Articolo 30 decies
Riesame del presente capo
Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione relaziona al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle disposizioni del presente capo per quanto riguarda la loro efficacia, gestione e applicazione pratica, anche per quanto riguarda l'applicazione delle norme di cui alla decisione (UE) 2015/1814. Se del caso, la Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa di modifica del presente capo. Entro il 31 ottobre 2031 la Commissione valuta la fattibilità dell'integrazione dei settori di cui all'allegato III della presente direttiva nell'EU ETS che copre i settori elencati nell'allegato I della presente direttiva.
Articolo 30 undecies
Procedure per l'estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato III ad altri settori non soggetti ai capi II e III
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo all'approvazione di un'estensione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, all’autorizzazione per il rilascio di quote supplementari e all’autorizzazione di altri Stati membri a estendere l’attività di cui all’allegato III. In sede di adozione di tali atti delegati, la Commissione può inoltre integrare l’estensione con ulteriori norme che disciplinino le misure volte ad affrontare eventuali casi di doppio conteggio, anche per il rilascio di quote supplementari per compensare le quote restituite per l’uso di combustibili nelle attività elencate nell’allegato I. Tutte le misure finanziarie da parte degli Stati membri a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell’estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
Articolo 30 duodecies
Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia
Entro il 15 luglio 2026 la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in cui indica se una o entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
il prezzo medio del gas sul TTF per i sei mesi civili che terminano il 30 giugno 2026 è stato superiore al prezzo medio del gas sul TTF a febbraio e marzo 2022;
il prezzo medio del greggio di qualità Brent per i sei mesi civili che terminano il 30 giugno 2026 è stato più di due volte superiore al prezzo medio del greggio di qualità Brent nei cinque anni precedenti; il periodo quinquennale di riferimento è il periodo di cinque anni che termina prima del primo mese del periodo di sei mesi civili.
Se sono soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti norme:
in deroga all'articolo 30 quater, paragrafo 1, il primo anno per il quale è stabilito il quantitativo di quote a livello dell'Unione è il 2028 e, in deroga all'articolo 30 quater, paragrafo 3, il primo anno per il quale è adeguato il quantitativo di quote a livello dell'Unione è il 2029;
in deroga all'articolo 30 quinquies, paragrafi 1 e 2, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è rinviato al 2028;
in deroga all'articolo 30 quinquies, paragrafo 2, il quantitativo aggiuntivo di quote per il primo anno di aste è dedotto dai volumi d'asta per il periodo dal 2030 al 2032 e le dotazioni iniziali della riserva stabilizzatrice del mercato sono costituite nel 2028;
in deroga all'articolo 30 sexies, paragrafo 2, il termine per la restituzione iniziale delle quote è rinviato al 31 maggio 2029 per le emissioni totali nel 2028;
in deroga all'articolo 30 decies, il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio è rinviato al 1o gennaio 2029.
CAPO IV ter
CONSULENZA SCIENTIFICA E VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI
Articolo 30 terdecies
Consulenza scientifica
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici («comitato consultivo») istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 41 ) può presentare di propria iniziativa una consulenza scientifica ed elaborare relazioni sulla presente direttiva. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda:
la necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione per garantire la conformità con gli obiettivi e i traguardi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, della presente direttiva;
la necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione in vista di accordi su misure globali in seno all'ICAO per ridurre l'impatto climatico del trasporto aereo, e dell'ambizione e dell'integrità ambientale della misura mondiale basata sul mercato dell'IMO di cui all'articolo 3 octies octies della presente direttiva.
Articolo 30 quaterdecies
Informazione, comunicazione e pubblicità
La Commissione garantisce la visibilità dei finanziamenti derivanti dai proventi delle aste dell'EU ETS di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8:
garantendo che i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine di tali fondi e ne garantiscano la visibilità, in particolare quando promuovono i progetti e i loro risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico; e
garantendo che i beneficiari di tali finanziamenti utilizzino un'apposita etichetta, recante la dicitura «(co)finanziato dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (Fondo per l'innovazione)» e corredata del logo dell'Unione e dell'ammontare dei finanziamenti; laddove l'uso di tale etichetta non sia fattibile, il Fondo per l'innovazione è menzionato in tutte le attività di comunicazione, anche su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico.
Nell'atto delegato di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, la Commissione stabilisce i requisiti necessari per garantire la visibilità dei finanziamenti provenienti dal Fondo per l'innovazione, anche imponendo che si menzioni tale fondo.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Attuazione
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 32
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 33
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA
1. |
Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva. Gli impianti in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, le emissioni generate dalla combustione di biomassa effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 14 contribuiscono in media per oltre il 95 % alle emissioni totali medie di gas a effetto serra non rientrano nella presente direttiva. |
2. |
I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività. |
3. |
In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, calcinatori, fornaci, forni, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di combustione chimica ad anello, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW non sono prese in considerazione ai fini di questo calcolo. |
4. |
Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione ►M9 nell'EU ETS ◄ . |
5. |
Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. |
6. |
A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.
|
ALLEGATO II
GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
ALLEGATO II bis
Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all’insegna della solidarietà e della crescita ►M9 nell'Unione ◄ , al fine di ridurre le emissioni e favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici
ALLEGATO II ter
Parte A
DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO PER LA MODERNIZZAZIONE CORRISPONDENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA
|
Percentuale |
Bulgaria |
5,84 % |
Cechia |
15,59 % |
Estonia |
2,78 % |
Croazia |
3,14 % |
Lettonia |
1,44 % |
Lituania |
2,57 % |
Ungheria |
7,12 % |
Polonia |
43,41 % |
Romania |
11,98 % |
Slovacchia |
6,13 % |
Parte B
DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO PER LA MODERNIZZAZIONE CORRISPONDENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, QUARTO COMMA
|
Percentuale |
Bulgaria |
4,9 % |
Cechia |
12,6 % |
Estonia |
2,1 % |
Grecia |
10,1 % |
Croazia |
2,3 % |
Lettonia |
1,0 % |
Lituania |
1,9 % |
Ungheria |
5,8 % |
Polonia |
34,2 % |
Portogallo |
8,6 % |
Romania |
9,7 % |
Slovacchia |
4,8 % |
Slovenia |
2,0 % |
▼M4 —————
ALLEGATO III
ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL CAPO IV bis
Attività |
Gas a effetto serra |
Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Sono esclusi da questa attività: a) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività elencate all'allegato I, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico come indicato nella tabella, 27a riga, di tale allegato o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell'articolo 27 bis; b) l'immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero; c) l'immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani utilizzati come combustibili. I settori dell'edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni: a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente comma, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamento; |
Biossido di carbonio |
b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate; c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a); d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b). Gli ulteriori settori corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra: a) industrie energetiche (codice delle categorie di fonti 1A1), escluse le categorie definite al secondo comma, lettera a), del presente allegato; b) industrie manifatturiere e costruzioni (codice delle categorie di fonti 1A2). |
|
ALLEGATO III bis
ADEGUAMENTO DEL FATTORE DI RIDUZIONE LINEARE A NORMA DELL'ARTICOLO 30 quater, PARAGRAFO 2
1. Se le emissioni medie comunicate a norma del capo IV bis per gli anni dal 2024 al 2026 sono superiori di oltre il 2 % al valore della quantità del 2025 definita a norma dell'articolo 30 quater, paragrafo 1, e se tali differenze non sono dovute a una differenza inferiore al 5 % tra le emissioni comunicate a norma del capo IV bis e i dati di inventario delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il 2025 provenienti dalle categorie di fonti dell'UNFCCC per i settori di cui al capo IV bis, il fattore di riduzione lineare è calcolato adattando il fattore lineare di riduzione di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 1.
2. Il fattore di riduzione lineare adattato di cui al punto 1 è determinato nel modo seguente:
ALLEGATO IV
PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1
PARTE A — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.
Calcolo delle emissioni
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione
I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. ►M15 Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14 della presente direttiva, è pari a zero. ◄
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.
Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Misurazioni
Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.
Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.
Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.
PARTE B — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:
consumo di combustibile × fattore di emissione
Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall’alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:
quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.
Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.
I fattori di emissione utilizzati d’ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all’attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. ►M15 Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14 della presente direttiva, è pari a zero. ◄ ►M14 Al kerosene per aeromobili (JET A1 o JET A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante). ◄
Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della presente direttiva.
Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 3.
Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:
Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:
Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, l’entità dell’attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:
tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante
dove:
«distanza» è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;
«carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.
Ai fini del calcolo del carico pagante:
Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2:
Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:
Dati relativi alle tonnellate-chilometro:
PARTE C
Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III
Controllo delle emissioni
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.
Calcolo
Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:
Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione
Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.
Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.
Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:
Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:
Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato III, per il quale sono calcolate le emissioni:
Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.
ALLEGATO V
CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15
PARTE A — Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi
Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
scelta e applicazione dei fattori di emissione;
calcoli per determinare le emissioni complessive, e
se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.
Analisi dei processi
7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.
Rapporto
11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica
12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
PARTE B — Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell’allegato I.
A tal fine:
al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all’operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;
al punto 5, il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’operatore aereo;
al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l’impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall’operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;
al punto 7, il riferimento alla sede dell’impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall’operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;
ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell’impianto devono intendersi come riferimenti all’aeromobile di cui l’operatore aereo è responsabile;
ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all’operatore aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo
14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:
tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all’aeromobile che svolge l’attività di trasporto aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.
16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l’operatore aereo presenta a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l’operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall’operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l’operatore conserva a fini di sicurezza.
PARTE C
Verifica delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III
Principi generali
1. Le emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III sono soggette a verifica.
2. La procedura di verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;
la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
i calcoli per determinare le emissioni complessive.
3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un «grado elevato di certezza» il soggetto regolamentato deve provare che:
i dati trasmessi non sono incoerenti tra loro;
il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili; e
i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.
4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo dei combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.
Analisi dei processi
7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.
9. Sulla base di questa analisi il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.
10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.
Relazione
11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, è conforme. Questa relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, può elaborare una dichiarazione attestante la correttezza della comunicazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.
Requisiti minimi di competenza del verificatore
12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:
le disposizioni della presente direttiva, nonché le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica; e
la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.
( 1 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
( 2 ) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
( 3 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).
( 6 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
( 7 ) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
( 8 ) Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e l’adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115).
( 9 ) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
( 10 ) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
( 11 ) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
( 12 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1 ).
( 13 ) Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).;.
( 14 ) Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
( 15 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
( 16 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
( 17 ) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
( 18 ) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).
( 19 ) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).
( 20 ) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).
( 21 ) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, elativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
( 22 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 23 ) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).;.
( 24 ) Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).
( 25 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
( 26 ) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
( 27 ) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
( 28 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 29 ) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
( 30 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
( 31 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
( 32 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).
( 33 ) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
( 34 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
( 35 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 36 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( *1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»
( 37 ) Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).
( 38 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
( 39 ) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
( 40 ) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
( 41 ) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).