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Document 02003L0087-20230121

    Consolidated text: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2023-01-21

    02003L0087 — IT — 21.01.2023 — 013.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 ottobre 2003

    che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ►M9  nell'Unione ◄ e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DIRETTIVA 2004/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004

      L 338

    18

    13.11.2004

    ►M2

    DIRETTIVA 2008/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008

      L 8

    3

    13.1.2009

     M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

      L 87

    109

    31.3.2009

    ►M4

    DIRETTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009

      L 140

    63

    5.6.2009

     M5

    DECISIONE N. 1359/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

      L 343

    1

    19.12.2013

    ►M6

    REGOLAMENTO (UE) N. 421/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

      L 129

    1

    30.4.2014

    ►M7

    DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2015

      L 264

    1

    9.10.2015

    ►M8

    REGOLAMENTO (UE) 2017/2392 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017

      L 350

    7

    29.12.2017

    ►M9

    DIRETTIVA (UE) 2018/410 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2018

      L 76

    3

    19.3.2018

    ►M10

    DECISIONE DELEGATA (UE) 2020/1071 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2020

      L 234

    16

    21.7.2020

    ►M11

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1416 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2021

      L 305

    1

    31.8.2021

    ►M12

    DECISIONE (UE) 2023/136 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2023

      L 19

    1

    20.1.2023


    Modificata da:

    ►A1

    TRATTATO RELATIVO ALL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL’UNIONE EUROPEA

      L 112

    21

    24.4.2012


    Rettificata da:

     C1

    Rettifica, GU L 140, 14.5.2014, pag.  177 (421/2014)

    ►C2

    Rettifica, GU L 233, 8.9.2022, pag.  91 (2017/2392)




    ▼B

    DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 ottobre 2003

    che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ►M9  nell'Unione ◄ e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    ▼M2

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    ▼B

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ►M9  nell'Unione ◄ (in prosieguo denominato « ►M9  l'EU ETS ◄ »), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

    ▼M4

    La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.

    La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso ►M9  dell'Unione ◄ in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte ►M9  dell'Unione ◄ di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste all’articolo 9, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.

    ▼B

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.  
    La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.
    2.  
    La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.

    ▼M2

    3.  
    L’applicazione della presente direttiva all’aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

    ▼B

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

    a) 

    «quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;

    ▼M2

    b) 

    «emissioni», il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;

    ▼M4

    c) 

    «gas a effetto serra», i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

    ▼B

    d) 

    «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;

    e) 

    «impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

    f) 

    «gestore», la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

    g) 

    «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;

    ▼M9

    h) 

    «nuovo entrante», l'impianto che esercita una o più delle attività elencate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco di cui in detto articolo;

    ▼B

    i) 

    «pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

    j) 

    «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

    ▼M1

    k) 

    «parte inclusa nell'allegato I», una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

    l) 

    «attività di progetto», un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

    m) 

    «unità di riduzione delle emissioni» (emission reduction unit, ERU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

    n) 

    «riduzione delle emissioni certificate» (certified emission reduction, CER), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

    ▼M2

    o) 

    «operatore aereo», la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell’aeromobile il proprietario dell’aeromobile;

    p) 

    «operatore di trasporto aereo commerciale», un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

    q) 

    «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire ►M9  l'EU ETS ◄ di scambio con riferimento all’operatore aereo secondo quanto indicato all’articolo 18 bis;

    r) 

    «emissioni attribuite al trasporto aereo», le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I in partenza da un aerodromo situato in uno Stato membro e a quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un paese terzo;

    s) 

    «emissioni storiche del trasporto aereo», la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I;

    ▼M4

    t) 

    «combustione», l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

    u) 

    «impianto di produzione di elettricità», un impianto che, al 1o gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla «combustione di carburanti».

    ▼M2



    CAPO II

    TRASPORTI AEREI

    Articolo 3 bis

    Ambito di applicazione

    Le disposizioni del presente capo si applicano all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.

    Articolo 3 ter

    Attività di trasporto aereo

    Entro il 2 agosto 2009 la Commissione elabora, secondo la ►M9  procedura di esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2 ◄ , linee guida sull’interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.

    Articolo 3 quater

    Quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo

    1.  
    La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è equivalente al 97 % delle emissioni storiche del trasporto aereo.
    2.  
    Per il periodo indicato ►M9  all'articolo 13 ◄ , che ha inizio il 1o gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all’articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.

    Tale percentuale può essere rivista nell’ambito del riesame generale della presente direttiva.

    3.  
    La Commissione riesamina la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei conformemente all’articolo 30, paragrafo 4.

    ▼M8

    bis.  
    Le assegnazioni di quote per attività di trasporto aereo da e per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) dopo il 31 dicembre 2023 sono soggette al riesame di cui all'articolo 28 ter.

    ▼M2

    4.  
    Entro il 2 agosto 2009, la Commissione decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo in base ai migliori dati disponibili, comprese le stime basate sulle informazioni relative al traffico reale. Tale decisione è esaminata nell’ambito del comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

    Articolo 3 quinquies

    Metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante vendita all’asta

    1.  
    Nel periodo indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 1, è messo all’asta il 15 % delle quote.

    ▼M8

    2.  
    A decorrere dal 1o gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. La Commissione realizza uno studio sulla capacità del settore del trasporto aereo di trasferire i costi della CO2 ai suoi clienti, con riferimento all'EU ETS e alla misura mondiale basata sul mercato sviluppata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile («ICAO»). Tale studio valuta la capacità del settore del trasporto aereo di trasferire il costo delle unità di emissione necessarie, effettuando un raffronto con il settore industriale e quello dell'elettricità, allo scopo di presentare una proposta volta ad aumentare la percentuale di quote messe all'asta conformemente al riesame di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 2, tenendo conto dell'analisi del trasferimento dei costi e prendendo in considerazione un allineamento ad altri settori, nonché la competitività tra le diverse modalità di trasporto.

    ▼M9

    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alle modalità precise per la messa all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote del trasporto aereo conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o all'articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta in ciascun periodo è proporzionale alla percentuale a esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta. Gli atti delegati garantiscono che siano rispettati i principi stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma.

    ▼M8

    4.  
    Tutti i proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, ivi compreso in particolare nei settori dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modalità di trasporto a basse emissioni e per coprire i costi di gestione dell'EU ETS. I proventi derivanti dalla vendita all'asta dovrebbero anche essere utilizzati per finanziare progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo, come l'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), le iniziative tecnologiche congiunte «Clean Sky» e qualsiasi iniziativa atta a consentire l'ampia diffusione del GNSS per la navigazione satellitare e capacità in termini di interoperabilità in tutti gli Stati membri, in particolare i progetti che migliorano l'infrastruttura di navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo. I proventi delle aste possono anche essere utilizzati per finanziare i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. Gli Stati membri che utilizzano tali proventi per cofinanziare la ricerca e l'innovazione rivolgono particolare attenzione ai programmi o alle iniziative nell'ambito del nono programma quadro di ricerca («9o PQ»). La trasparenza sull'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote ai sensi della presente direttiva è essenziale ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione.

    Gli Stati membri informano la Commissione delle iniziative intraprese a norma del primo comma del presente paragrafo.

    ▼M2

    5.  
    Le informazioni comunicate alla Commissione a norma della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    Articolo 3 sexies

    Assegnazione e rilascio di quote agli operatori aerei

    1.  
    Per ciascun periodo indicato all’articolo 3 quater, ogni operatore aereo può presentare domanda per l’attribuzione delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito. La domanda può essere inoltrata all’autorità competente dello Stato membro di riferimento presentando i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I svolte dall’operatore aereo stesso nell’anno di controllo. Ai fini del presente articolo, l’anno di controllo è l’anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferisce la domanda, secondo le modalità descritte negli allegati IV e V o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, il 2010. Le domande sono inoltrate almeno ventuno mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferiscono o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2011.
    2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di cui al paragrafo 1 loro pervenute almeno diciotto mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferiscono tali domande o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 30 giugno 2011.
    3.  

    Almeno quindici mesi prima dell’inizio di ciascun periodo indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 2, o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 30 settembre 2011, la Commissione calcola e adotta una decisione che fissi:

    a) 

    la quantità totale di quote da assegnare per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 quater;

    b) 

    il numero di quote da vendere all’asta per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 quinquies;

    c) 

    il numero di quote nella riserva speciale per gli operatori aerei per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 septies, paragrafo 1;

    d) 

    il numero di quote da assegnare a titolo gratuito per il periodo in questione sottraendo il numero di quote di cui alle lettere b), e c) dalla quantità totale di quote decisa ai sensi della lettera a); e

    e) 

    il parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei di cui la Commissione ha ricevuto le domande a norma del paragrafo 2.

    Il parametro di riferimento di cui alla lettera e), espresso in quote per tonnellate-chilometro, è calcolato dividendo il numero delle quote di cui alla lettera d) per la somma dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 2.

    4.  

    Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro di riferimento calcola e pubblica:

    a) 

    la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione a norma del paragrafo 2, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui al paragrafo 3, lettera e); nonché

    b) 

    le quote da assegnare a ciascun operatore aereo per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l’operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.

    5.  
    Entro il 28 febbraio 2012 e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento rilascia a ciascun operatore aereo il numero di quote che gli sono assegnate per quell’anno a norma del presente articolo o dell’articolo 3 septies.

    Articolo 3 septies

    Riserva speciale per taluni operatori aerei

    1.  

    Per ciascun periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, il 3 % della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei:

    a) 

    che cominciano ad esercitare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I dopo l’anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2; o

    b) 

    i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 % annuo tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione;

    e la cui attività ai sensi della lettera a), o attività supplementare ai sensi della lettera b), non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.

    2.  
    Un operatore aereo ammissibile ai sensi del paragrafo 1 può chiedere l’assegnazione gratuita di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale presentando una domanda all’autorità competente del suo Stato membro di riferimento. La domanda è presentata entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, cui la domanda si riferisce.

    Un’assegnazione ad un operatore aereo a norma del paragrafo 1, lettera b), non supera il milione di quote.

    3.  

    Una domanda ai sensi del paragrafo 2:

    a) 

    contiene i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro conformemente agli allegati IV e V per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I svolte dall’operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, al quale la domanda si riferisce;

    b) 

    fornisce le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1 sono soddisfatti; e

    c) 

    nel caso degli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), indica:

    i) 

    l’aumento percentuale in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo;

    ii) 

    l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione; e

    iii) 

    l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b).

    4.  
    Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande ricevute ai sensi di tale paragrafo.
    5.  
    Entro dodici mesi dal termine per la presentazione della domanda ai sensi del paragrafo 2, la Commissione decide in merito al parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei le cui domande sono state presentate alla Commissione a norma del paragrafo 4.

    Fatto salvo il paragrafo 6, il parametro di riferimento è calcolato dividendo il numero delle quote nella riserva speciale per la somma:

    a) 

    dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera a), che figurano nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4; e

    b) 

    dell’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4.

    6.  
    Il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 non determina una quota annuale per tonnellata-chilometro maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro assegnata agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4.
    7.  

    Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 5, ciascuno Stato membro di riferimento calcola e pubblica:

    a) 

    l’assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato la domanda alla Commissione conformemente al paragrafo 4. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 e moltiplicandolo:

    i) 

    nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4;

    ii) 

    nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), per l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4; e

    b) 

    l’assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, cui l’assegnazione si riferisce.

    8.  
    Eventuali quote non assegnate contenute nella riserva speciale sono messe all’asta dagli Stati membri.

    ▼M9 —————

    ▼M2

    Articolo 3 octies

    Piani di monitoraggio e comunicazione

    Lo Stato membro di riferimento provvede affinché ciascun operatore aereo trasmetta all’autorità competente dello Stato membro in questione un piano di monitoraggio che stabilisca le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 sexies e affinché tali piani siano approvati dall’autorità competente secondo ►M4  gli ►M9  atti ◄ di cui all’articolo 14 ◄ .



    CAPO III

    IMPIANTI FISSI

    Articolo 3 nonies

    Ambito di applicazione

    Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell’allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.

    ▼M4

    Articolo 4

    Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

    Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l’impianto non sia escluso ►M9  dall'EU ETS ◄ ai sensi dell’articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 24.

    ▼B

    Articolo 5

    Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

    La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:

    a) 

    l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;

    b) 

    le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;

    c) 

    le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e

    ▼M4

    d) 

    le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni secondo gli ►M9  atti ◄ di cui all’articolo 14.

    ▼B

    La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

    Articolo 6

    Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

    1.  
    L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.

    Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.

    ▼M9 —————

    ▼B

    2.  

    L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

    a) 

    nome e indirizzo del gestore;

    b) 

    descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

    ▼M4

    c) 

    un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni degli ►M9  atti ◄ di cui all’articolo 14. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I gestori devono trasmettere i piani di monitoraggio aggiornati all’autorità competente per approvazione;

    ▼B

    d) 

    disposizioni in tema di comunicazioni, e

    ▼M2

    e) 

    obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell’articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.

    ▼M4

    Articolo 7

    Modifica degli impianti

    Il gestore informa l’autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell’identità del gestore dell’impianto l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore.

    ▼M9

    Articolo 8

    Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

    Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle per il rilascio di un'autorizzazione prevista da tale direttiva. Le disposizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 2010/75/UE.

    ▼M4

    Articolo 9

    Quantitativo comunitario di quote

    Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. ►A1  Il quantitativo comunitario di quote sarà aumentato a seguito dell'adesione della Croazia solo del quantitativo di quote messe all'asta dalla Croazia a norma dell'articolo 10, paragrafo 1. ◄

    ▼M9

    A decorrere dal 2021, il fattore lineare è pari al 2,2 %.

    ▼M4

    Articolo 9 bis

    Adeguamento del quantitativo comunitario di quote

    1.  
    Per gli impianti inseriti ►M9  nell'EU ETS ◄ nel periodo dal 2008 al 2012 a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, il quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 è adeguato per rispecchiare il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per tali impianti nel periodo della loro inclusione, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9.
    2.  

    Per gli impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I e che sono inseriti ►M9  nell'EU ETS ◄ solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell’adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare.

    Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all’autorità competente responsabile secondo le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.

    Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l’autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9, è adeguato di conseguenza. Nel caso degli impianti che emettano gas a effetto serra diversi da CO2, l’autorità competente può notificare un quantitativo inferiore di emissioni in base al potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti.

    3.  
    La Commissione pubblica i quantitativi corretti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 30 settembre 2010.
    4.  
    Con riferimento agli impianti che sono esclusi ►M9  dall'EU ETS ◄ ai sensi dell’articolo 27, il quantitativo comunitario di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 è rivisto al ribasso per rispecchiare la media annuale delle emissioni verificate di detti impianti nel periodo dal 2008 al 2010, adeguata secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9.

    ▼M4

    Articolo 10

    Messa all’asta delle quote

    ▼M9

    1.  
    A decorrere dal 2019 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono oggetto di assegnazioni gratuite a norma degli articoli 10 bis e 10 quater della presente direttiva e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) («riserva stabilizzatrice del mercato») o cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della presente direttiva.

    A decorrere dal 2021, e fatta salva una possibile riduzione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta è del 57 %.

    Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies («Fondo per la modernizzazione»).

    Il quantitativo rimanente totale delle quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è distribuito conformemente al paragrafo 2.

    ▼M7

    bis.  
    Laddove il volume delle quote che gli Stati membri devono mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui ►M9  all'articolo 13 ◄ , della presente direttiva superi di oltre il 30 % il volume medio di cui è prevista la messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo, prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814, i due terzi della differenza fra detti volumi è sottratta dal volume d'asta dell'ultimo anno del periodo e aggiunta, in parti uguali, ai volumi che gli Stati membri devono mettere all'asta nei primi due anni del periodo successivo.

    ▼M4

    2.  

    Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito:

    a) 

    il ►M9  90 % ◄ del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;

    ▼M9

    b) 

    il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà, ai fini della crescita e delle interconnessioni nell'Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a).

    ▼M9 —————

    ▼M4

    Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato ►M9  all'EU ETS ◄ , la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ .

    ▼M9

    Se necessario, le percentuali di cui alla lettera b) sono adeguate in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari al 10 %.

    ▼M4

    3.  

    Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l’equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:

    a) 

    ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

    ▼M9

    b) 

    sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;

    ▼M4

    c) 

    favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l’adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;

    d) 

    favorire il sequestro mediante silvicoltura ►M9  nell'Unione ◄ ;

    e) 

    incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;

    f) 

    incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

    g) 

    finanziare la ricerca e lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;

    ▼M9

    h) 

    favorire misure intese a migliorare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

    ▼M4

    i) 

    coprire le spese amministrative connesse alla gestione ►M9  dell'EU ETS ◄ ;

    ▼M9

    j) 

    finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

    k) 

    promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.

    ▼M4

    Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all’asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

    Nella relazione che sono tenuti a presentate a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull’utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo.

    ▼M9

    4.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote al fine di garantire che le aste stesse si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili.

    Tali atti delegati assicurano che le aste siano concepite per garantire che:

    a) 

    i gestori e, in particolare, le piccole e medie imprese che ricadono nell'EU ETS, vi abbiano un accesso pieno, giusto ed equo;

    b) 

    tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta;

    c) 

    l'organizzazione e la partecipazione all'asta siano efficaci sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui; e

    d) 

    l'accesso alle quote sia garantito agli impianti di piccole dimensioni.

    ▼M4

    Gli Stati membri riferiscono sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all’asta in merito a ciascuna asta, in particolare per quanto riguarda l’accesso aperto ed equo, la trasparenza, la formazione del prezzo nonché gli aspetti tecnici e operativi. Tali relazioni sono presentate entro un mese dallo svolgimento dell’asta in questione e sono pubblicate sul sito web della Commissione.

    5.  
    La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. ►M9  Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio e su altre pertinenti politiche dell'energia e del clima, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati, che riassume le informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. ◄ Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest’ultima approvi la relazione.

    ▼M4

    Articolo 10 bis

    Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote

    ▼M9

    1.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme per l'insieme dell'Unione e pienamente armonizzate in materia di assegnazione di quote di cui ai paragrafi 4, 5, 7 e 19 del presente articolo.

    ▼M4

    Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico.

    Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

    Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.

    Al momento dell’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte ►M9  dell'Unione ◄ , che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate ►M9  dall'Unione ◄ , la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale.

    2.  

    Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore ►M9  dell'Unione ◄ nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.

    Gli ►M9  atti ◄ adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.

    ▼M9

    La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate:

    a) 

    Per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017. Sulla base di un raffronto di tali valori dei parametri di riferimento con i valori dei parametri di riferimento contenuti nella decisione 2011/278/UE della Commissione ( 3 ), adottata il 27 aprile 2011, la Commissione determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025.

    b) 

    Se il tasso di riduzione annuale supera l'1,6 % o è inferiore allo 0,2 %, i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025 sono i valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 ridotti del tasso percentuale pertinente fra i suddetti due rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023.

    c) 

    Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo di cui alle lettere a) e b) sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2021 e 2022 e applicando il tasso di riduzione annuale rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.

    A titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.

    Gli atti di esecuzione di cui al terzo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

    Al fine di promuovere il recupero energetico efficiente dai gas di scarico, per il periodo di cui alla lettera b) del terzo comma, il valore del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, che riguarda prevalentemente i gas di scarico, è aggiornato con un tasso di riduzione annuale dello 0,2 %.

    ▼M4

    3.  
    Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall’articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote.

    ▼M9

    4.  
    Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9 della presente direttiva, tranne per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme a norma del paragrafo 5 del presente articolo.
    5.  
    Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge la quantità massima di quote destinate a essere messe all'asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantità massima è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta negli anni successivi. Se, tuttavia, la quantità massima di quote a titolo gratuito è raggiunta, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.

    ▼M9

    5 bis.  
    In deroga al paragrafo 5, una percentuale aggiuntiva fino al 3 % del quantitativo totale di quote è utilizzata, nella misura necessaria, per aumentare la quantità massima di quote a titolo gratuito disponibile di cui al paragrafo 5.
    5 ter.  

    Qualora una percentuale inferiore al 3 % del quantitativo totale di quote sia necessaria per aumentare la quantità massima di quote a titolo gratuito disponibile di cui al paragrafo 5:

    — 
    un massimo di 50 milioni di quote è utilizzato per aumentare la quantità delle quote disponibili per il sostegno dell'innovazione conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 8; e
    — 
    un massimo dello 0,5 % del quantitativo totale di quote è utilizzato per aumentare la quantità delle quote disponibili per la modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri conformemente all'articolo 10 quinquies.

    ▼M9

    6.  
    Gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie conformemente al secondo e quarto comma a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato e, in particolare, non causino indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. Qualora l'ammontare dedicato a misure finanziarie superi il 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote, lo Stato membro interessato espone i motivi che giustificano il superamento di tale ammontare.

    Per le misure finanziarie di cui al primo comma gli Stati membri cercano altresì di utilizzare non più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno messo in atto tali misure finanziarie rendono disponibile al pubblico, in forma facilmente accessibile, l'importo totale della compensazione prevista per ciascun settore o sottosettore che ne beneficia. A decorrere dal 2018, per ogni anno in cui uno Stato membro utilizza più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote per tali finalità, esso pubblica una relazione in cui espone i motivi che giustificano il superamento di tale percentuale. La relazione comprende informazioni pertinenti sui prezzi dell'elettricità per i grandi consumatori industriali che beneficiano di tali misure finanziarie, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate. La relazione contiene inoltre informazioni indicanti se sono state tenute in debita considerazione altre misure volte a ridurre in modo sostenibile i costi indiretti del carbonio a medio-lungo termine.

    La Commissione include tra l'altro nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, una valutazione degli effetti di dette misure finanziarie sul mercato interno e, se del caso, raccomanda eventuali altre misure che potrebbero essere necessarie sulla base di tale valutazione.

    Tali misure devono essere tali da garantire che vi sia una protezione adeguata dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in base a parametri di riferimento ex ante per le emissioni indirette di CO2 per unità di produzione. Tali parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.

    ▼M4

    7.  

    ►M9  Le quote della quantità massima di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti, unitamente a 200 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814. Un massimo di 200 milioni di quote accantonate è restituito alla riserva stabilizzatrice del mercato alla fine del periodo2021-2030 se non sono state assegnate in tale periodo.

    A decorrere dal 2021 le quote che a norma dei paragrafi 19 e 20 non sono state assegnate agli impianti sono aggiunte al quantitativo di quote accantonate conformemente alla prima frase del primo comma del presente paragrafo. ◄

    Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.

    Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

    ▼M9 —————

    ▼M4

    8.  

    ►M9  325 milioni di quote del quantitativo che potrebbe altrimenti essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 75 milioni di quote del quantitativo che potrebbe altrimenti essere messo all'asta a norma dell'articolo 10 sono rese disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei settori elencati nell'allegato I, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio («CCU») sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, e nei prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio fabbricati dai settori elencati nell'allegato I e per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 («CCS») sicuri sotto il profilo ambientale nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia con una distribuzione geograficamente equilibrata all'interno del territorio dell'Unione («fondo per l'innovazione»). Sono ammissibili progetti in tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta.

    Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione ( 5 ) e sono utilizzati tempestivamente per il sostegno dell'innovazione di cui al primo comma.

    I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni ben al di sotto dei valori di riferimento di cui al paragrafo 2. I progetti devono poter essere applicati in modo diffuso o consentire di ridurre considerevolmente i costi della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nei settori interessati. I progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni e assicurare la prevenzione o lo stoccaggio permanente di CO2. Le tecnologie finanziate non devono essere già disponibili sul mercato, ma devono rappresentare soluzioni pionieristiche o essere sufficientemente avanzate per una dimostrazione su scala precommerciale. Può essere finanziato al massimo il 60 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40 % non è necessario che sia subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi la procedura e i criteri di selezione. ◄

    Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell’impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati dagli Stati membri interessati e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15 % del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

    ▼M9

    9.  
    Prima dell'applicazione del paragrafo 7 del presente articolo la Grecia, che nel 2014 ha presentato un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 60 % della media dell'Unione, può richiedere fino a un massimo di 25 milioni di quote del quantitativo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 31 dicembre 2020, per il cofinanziamento della decarbonizzazione della fornitura di energia elettrica delle isole all'interno del suo territorio fino al 60 %. Le disposizioni dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, si applicano per analogia a queste quote. Le quote possono essere richieste se, a causa di un accesso limitato ai mercati internazionali del debito, non sarebbe altrimenti possibile realizzare un progetto volto a decarbonizzare la fornitura di energia elettrica delle isole della Grecia e qualora la Banca europea per gli investimenti (BEI) confermi la sostenibilità finanziaria e i benefici socioeconomici di tale progetto.

    ▼M9 —————

    ▼M4

    11.  
    Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all’80 % del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30 % nel 2020 ►M9  ————— ◄ .

    ▼M9 —————

    ▼M4

    19.  
    Non sono assegnate quote a titolo gratuito a un impianto che ha cessato l’attività, a meno che il gestore non dimostri all’autorità competente che tale impianto riprenderà la produzione entro un determinato e ragionevole lasso di tempo. Si considera che abbiano cessato l’attività gli impianti per i quali è scaduta o è stata ritirata l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e quelli per i quali l’attività o la ripresa dell’attività sono tecnicamente impossibili.

    ▼M9

    20.  
    Il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a impianti la cui attività, valutata sulla base di una media mobile di due anni, è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto al livello inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per il pertinente periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è, se del caso, adeguato. Tali adeguamenti sono effettuati con quote prelevate dal quantitativo di quote accantonate a norma del paragrafo 7 del presente articolo, o a esso aggiunte.

    ▼M9

    21.  
    Ál fine di garantire l'applicazione efficace, non discriminatoria e uniforme degli adeguamenti e delle soglie di cui al paragrafo 20 del presente articolo, di evitare indebiti oneri amministrativi e di prevenire manipolazioni o abusi degli adeguamenti dell'assegnazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano ulteriori modalità per gli adeguamenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

    ▼M9

    Articolo 10 ter

    Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

    1.  
    Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosettori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi - intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) - e la relativa intensità di emissioni, misurata in kgCO2 diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis.
    2.  

    I settori e sottosettori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,15 possono essere inclusi nel gruppo di cui al paragrafo 1 usando i dati disponibili per gli anni dal 2014 al 2016 sulla base di una valutazione qualitativa e dei seguenti criteri:

    a) 

    misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;

    b) 

    caratteristiche del mercato attuali e previste, compreso, ove pertinente, un eventuale prezzo di riferimento comune;

    c) 

    margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione relativi alle riduzioni delle emissioni.

    3.  
    Anche i settori e sottosettori che non superano la soglia di cui al paragrafo 1, ma la cui intensità di emissioni misurata in kgCO2 diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro) superi 1,5 sono valutati a un livello a 4 cifre (codice NACE-4). La Commissione rende pubblici i risultati di tale valutazione.

    Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al primo comma, i settori e sottosettori di cui a detto comma possono chiedere alla Commissione una valutazione qualitativa della loro esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) oppure una valutazione basata sulla classificazione delle merci usata per le statistiche sulla produzione industriale nell'Unione a un livello a 8 cifre (Prodcom). A tal fine, un settore o sottosettore presenta, contestualmente alla domanda, dati debitamente comprovati, completi e verificati in maniera indipendente per consentire alla Commissione di effettuare la valutazione.

    Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 4 cifre (codice NACE-4), può essere incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 8 cifre (Prodcom), è incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 purché, a tale livello, la soglia di 0,2 di cui al paragrafo 1 sia superata.

    Anche i settori e sottosettori per cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, quarto comma, possono chiedere di essere valutati conformemente al terzo comma del presente paragrafo.

    In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può chiedere entro il 30 giugno 2018 che un settore o sottosettore elencato nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione ( 6 ), con riferimento alle classificazioni a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom), sia considerato incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1. Una siffatta richiesta è presa in considerazione solo se lo Stato membro richiedente stabilisce che l'applicazione di tale deroga è giustificata sulla base di dati debitamente comprovati, completi, verificati e oggetto di audit negli ultimi cinque anni, forniti dal settore o sottosettore interessato, e correda la sua richiesta di ogni informazione pertinente. Sulla base di tali dati il settore o sottosettore interessato è incluso, riguardo a dette classificazioni, se, all'interno di un livello a 4 cifre eterogeneo (codice NACE-4), si dimostra che è caratterizzato da un'intensità di scambi ed emissioni notevolmente più elevata a un livello a 6 o a 8 cifre (Prodcom), superando la soglia di cui al paragrafo 1.

    4.  
    Gli altri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 30 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis. Salvo decisione contraria adottata nell'ambito del riesame a norma dell'articolo 30, le assegnazioni gratuite agli altri settori e sottosettori, eccetto il teleriscaldamento, devono diminuire di una medesima percentuale annua dopo il 2026 fino a raggiungere l'azzeramento delle assegnazioni gratuite nel 2030.
    5.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare entro il 31 dicembre 2019 atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alla determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) nella misura in cui è interessato il paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.

    Articolo 10 quater

    Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

    1.  
    In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite, a prezzi di mercato (in euro), inferiore al 60 % della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione, diversificazione e trasformazione sostenibile del settore energetico. Gli investimenti finanziati sono in linea con la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e il perseguimento degli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. La deroga di cui al presente paragrafo termina il 31 dicembre 2030.
    2.  

    Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva, da svolgersi in una o più fasi tra il 2021 e il 2030, per i progetti che comportano un importo totale di investimenti superiore a 12,5 milioni di EUR per selezionare gli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:

    a) 

    è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e sana gestione finanziaria;

    b) 

    assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite, come le tecnologie per le energie rinnovabili, o alla modernizzazione del settore della produzione di energia, come il teleriscaldamento efficiente e sostenibile, e del settore della trasmissione e della distribuzione;

    c) 

    definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati unicamente progetti che:

    i) 

    sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 tenuto conto della dimensione del progetto;

    ii) 

    abbiano carattere complementare, rispondano chiaramente a esigenze di sostituzione e modernizzazione e non rispondano a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

    iii) 

    offrano il miglior rapporto qualità-prezzo; e

    iv) 

    non favoriscano né migliorino la sostenibilità finanziaria di una produzione di energia elettrica ad altissima intensità di emissioni, né aumentino la dipendenza dai combustibili fossili ad alta intensità di emissioni.

    In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, e fatta salva l'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui un investimento selezionato mediante la procedura di gara competitiva sia cancellato o non siano raggiunte le prestazioni previste, le quote accantonate possono essere utilizzate non prima di un anno, tramite un unico ciclo supplementare della procedura di gara competitiva, per finanziare altri investimenti.

    Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva, compreso il numero previsto di cicli di cui al primo comma, e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

    Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 12,5 milioni di EUR e che non sono selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al presente paragrafo, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige, pubblica e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. Qualora più investimenti siano effettuati nello stesso impianto, essi sono valutati nel loro insieme per stabilire se abbiano superato il valore soglia di 12,5 milioni di EUR, a meno che tali investimenti non siano sostenibili sotto il profilo tecnico o finanziario in modo indipendente.

    3.  
    Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. Al massimo il 70 % dei costi pertinenti di un investimento può essere finanziato ricorrendo all'assegnazione gratuita, a condizione che i costi rimanenti siano finanziati da soggetti giuridici privati.
    4.  
    Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40 % delle quote che lo Stato membro interessato riceverà, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), nel periodo dal 2021 al 2030 ripartite in volumi annui uguali per tale periodo.
    5.  
    Qualora uno Stato membro, conformemente all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, utilizzi le quote distribuite ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni nell'ambito dell'Unione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), detto Stato membro può, in deroga al paragrafo 4 del presente articolo, utilizzare a titolo di assegnazione gratuita transitoria un quantitativo totale fino al 60 % delle quote ricevute nel periodo dal 2021 al 2030 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), utilizzando una quantità corrispondente di quote distribuite a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

    Le quote non assegnate ai sensi del presente articolo entro il 2020 possono essere assegnate, per il periodo dal 2021 al 2030, a investimenti selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2, a meno che lo Stato membro interessato informi la Commissione, entro il 30 settembre 2019, della sua intenzione di non assegnare alcune o tutte tali quote nel periodo dal 2021 al 2030 e della quantità di quote da mettere invece all'asta nel 2020. Qualora tali quote siano assegnate nel periodo dal 2021 al 2030, la quantità corrispondente è presa in considerazione per l'applicazione del limite del 60 % di cui al primo comma del presente paragrafo.

    6.  
    Le assegnazioni ai gestori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva. Qualora un investimento generi una capacità supplementare di produzione di energia elettrica, il gestore interessato deve altresì dimostrare che egli stesso o un altro gestore associato abbiano ritirato dal servizio una capacità quantitativamente corrispondente di produzione di energia elettrica a più alta intensità di emissioni entro la messa in funzione della capacità supplementare.
    7.  
    Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati, che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute per gli investimenti e i tipi di investimenti finanziati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche.

    ▼M9

    Articolo 10 quinquies

    Fondo per la modernizzazione

    1.  
    Al fine di sostenere gli investimenti proposti dagli Stati membri beneficiari, compreso il finanziamento di progetti d'investimento su scala ridotta, per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 60 % della media dell'Unione nel 2013 («Fondo per la modernizzazione»), è istituito per il periodo dal 2021 al 2030. Il Fondo per la modernizzazione è finanziato tramite la vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 10.

    Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno agli impianti per la produzione di energia che utilizzano combustibili fossili solidi, diversi dal teleriscaldamento efficiente e sostenibile negli Stati membri con un PIL pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 30 % della media dell'Unione nel 2013, a condizione che un quantitativo di quote di valore almeno equivalente sia utilizzato per investimenti di cui all'articolo 10 quater che non riguardano i combustibili fossili solidi.

    2.  
    Almeno il 70 % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione sono utilizzate per sostenere gli investimenti nella produzione e nell'uso dell'energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, nel miglioramento dell'efficienza energetica, fatta eccezione per l'efficienza energetica relativa alla produzione di energia che utilizza combustibili fossili solidi, nello stoccaggio dell'energia e nella modernizzazione delle reti energetiche, fra cui le reti di teleriscaldamento, le reti per la trasmissione di energia elettrica e l'aumento delle interconnessioni fra Stati membri, nonché per sostenere una transizione equa nelle regioni dipendenti dal carbonio degli Stati membri beneficiari, in modo da favorire il reimpiego, la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l'istruzione, le iniziative per la ricerca di un lavoro e le start-up, in dialogo con le parti sociali. Sono inoltre ammissibili gli investimenti in efficienza energetica nei settori dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura e dei rifiuti.
    3.  
    Il Fondo per la modernizzazione opera sotto la responsabilità degli Stati membri beneficiari. La BEI assicura che le quote siano messe all'asta in conformità dei principi e delle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, ed è responsabile della gestione delle entrate. La BEI trasferisce le entrate agli Stati membri su decisione di esborso della Commissione, se tale esborso per gli investimenti è in linea con il paragrafo 2 del presente articolo oppure, se gli investimenti non rientrano nei settori elencati al paragrafo 2 del presente articolo, è in linea con le raccomandazioni del comitato per gli investimenti. La Commissione adotta tempestivamente la propria decisione. Le entrate sono distribuite tra gli Stati membri e secondo le percentuali stabilite nell'allegato II ter, conformemente ai paragrafi da 6 a 12 del presente articolo.
    4.  
    Lo Stato membro interessato può utilizzare l'assegnazione gratuita totale concessa a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 4, o parte di tale assegnazione, e il quantitativo di quote distribuito ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni nell'ambito dell'Unione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), o parte di tale quantitativo, a norma dell'articolo 10 quinquies, per sostenere gli investimenti nel quadro del Fondo per la modernizzazione, aumentando pertanto le risorse distribuite a tale Stato membro. Entro il 30 settembre 2019 lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i rispettivi quantitativi di quote da utilizzare a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 10 quater e dell'articolo 10 quinquies.
    5.  
    Per detto Fondo per la modernizzazione è istituito un comitato per gli investimenti. Il comitato per gli investimenti è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro beneficiario, della Commissione e della BEI, nonché da tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di cinque anni. È presieduto dal rappresentante della Commissione. Un rappresentante di ciascuno Stato membro che non è membro del comitato per gli investimenti può partecipare alle riunioni di detto comitato in qualità di osservatore.

    Il comitato per gli investimenti opera in modo trasparente. La composizione del comitato per gli investimenti e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei suoi membri sono messi a disposizione del pubblico e, se necessario, aggiornati.

    6.  
    Lo Stato membro beneficiario, prima di decidere di finanziare un investimento con la sua percentuale di quote nel Fondo per la modernizzazione, presenta il progetto di investimento al comitato per gli investimenti e alla BEI. Se la BEI conferma che un investimento rientra nei settori elencati al paragrafo 2, lo Stato membro può procedere a finanziare il progetto di investimento con la sua percentuale di quote.

    Se un investimento nella modernizzazione dei sistemi energetici, di cui si propone il finanziamento a titolo del Fondo per la modernizzazione, non rientra nei settori elencati al paragrafo 2, il comitato per gli investimenti valuta la fattibilità tecnica e finanziaria di detto investimento, incluse le riduzioni delle emissioni che questi conseguono, e formula una raccomandazione sul finanziamento degli investimenti a titolo del Fondo per la modernizzazione. Il comitato per gli investimenti garantisce che qualsiasi investimento relativo al teleriscaldamento consegua un miglioramento sostanziale in termini di efficienza energetica e di riduzioni delle emissioni. Tale raccomandazione può includere suggerimenti concernenti gli appropriati strumenti di finanziamento. Al massimo il 70 % dei costi pertinenti di un investimento che non rientra nei settori elencati al paragrafo 2 può essere finanziato con le risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione, a condizione che i costi rimanenti siano finanziati da soggetti giuridici privati.

    7.  
    Il comitato per gli investimenti si impegna ad adottare le sue raccomandazioni per consenso. Se il comitato per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice.

    Se il rappresentante della BEI non approva il finanziamento di un investimento, una raccomandazione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso il rappresentante dello Stato membro in cui l'investimento deve aver luogo e il rappresentante della BEI non hanno diritto di voto. Il presente comma non si applica a progetti su scala ridotta finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10 % della percentuale di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.

    8.  
    Eventuali atti o raccomandazioni della BEI o del comitato per gli investimenti adottati conformemente ai paragrafi 6 e 7 sono presentati tempestivamente e contengono le motivazioni su cui si basano. Tali atti e raccomandazioni sono resi pubblici.
    9.  
    Gli Stati membri beneficiari sono responsabili di dar seguito all'attuazione in relazione ai progetti selezionati.
    10.  

    Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente alla Commissione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

    a) 

    informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;

    b) 

    una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico, conseguito attraverso l'investimento.

    11.  
    Il comitato per gli investimenti riferisce annualmente alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione degli investimenti. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina, tenendo in considerazione i riscontri del comitato per gli investimenti, i settori per i progetti di cui al paragrafo 2 e sui quali il comitato per gli investimenti basa le sue raccomandazioni.
    12.  
    La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo a norme dettagliate in merito al funzionamento del Fondo per la modernizzazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

    ▼M4

    Articolo 11

    Misure nazionali di attuazione

    1.  
    Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell’articolo 10 quater.

    ▼M9

    Entro il 30 settembre 2019 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per ciascuno periodo successivo di cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.

    ▼M4

    2.  
    Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell’anno, calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater.
    3.  
    Gli Stati membri non possono assegnare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 2 agli impianti per i quali la Commissione ha respinto l’iscrizione nell’elenco di cui al paragrafo 1.



    ▼M2

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI

    ▼M4

    Articolo 11 bis

    Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici

    1.  
    Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
    2.  

    Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012 o che sia stato concesso un diritto a utilizzare i crediti a norma del paragrafo 8, i gestori possono chiedere all’autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ nel periodo dal 2008 al 2012.

    Fino al 31 marzo 2015 l’autorità competente procede allo scambio su richiesta.

    3.  

    Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER e le ERU derivanti da progetti registrati prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013.

    Il primo comma si applica alle CER e alle ERU per tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ nel periodo dal 2008 al 2012.

    4.  

    Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

    Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ nel periodo dal 2008 al 2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un pertinente accordo con ►M9  l'Unione ◄ o fino al 2020, se tale data è anteriore.

    5.  
    Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, e qualora i negoziati su un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009, i crediti derivanti da progetti o da altre attività di abbattimento delle emissioni possono essere utilizzati nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ sulla base degli accordi sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il livello di utilizzo. In base ai suddetti accordi, i gestori possono utilizzare i crediti derivanti dalle attività di progetto realizzate nei paesi terzi summenzionati al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel contesto ►M9  dell'EU ETS ◄ .
    6.  
    Gli accordi di cui al paragrafo 5 prevedono che, nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ , possano essere utilizzati crediti derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ nel periodo dal 2008 al 2012, tra cui le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico o per la produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile. Tali accordi possono inoltre prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da progetti quando il livello di riferimento utilizzato è inferiore al quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa comunitaria.
    7.  
    Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ sono accettati, a partire dal 1o gennaio 2013, solo i crediti derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo.

    ▼M9 —————

    ▼M1

    Articolo 11 ter

    Attività di progetto

    1.  
    Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

    ▼M4

    ►M9  L'Unione ◄ e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi ►M9  all'EU ETS ◄ a norma dell’articolo 25.

    ▼M1

    2.  
    Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute ►M2  nelle attività ◄ rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.
    3.  
    Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell'impianto in questione.
    4.  
    Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.
    5.  
    Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare adattività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.
    6.  
    Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».

    ▼M9 —————

    ▼B

    Articolo 12

    Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

    1.  

    Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:

    a) 

    tra persone all'interno ►M9  dell'Unione ◄ ;

    b) 

    tra persone all'interno ►M9  dell'Unione ◄ e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.

    ▼M4

    1 bis.  
    Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione esamina se il mercato delle quote di emissione sia adeguatamente protetto dall’abuso di informazioni privilegiate o dalla manipolazione del mercato e, se del caso, formula proposte intese a garantire tale protezione. Le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ( 7 ), possono essere utilizzate, con gli eventuali adattamenti necessari ai fini di una loro applicazione al commercio dei prodotti di base.

    ▼B

    2.  
    Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini ►M2  dell’adempimento degli obblighi previsti per un operatore aereo dal paragrafo 2 bis o ◄ dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

    ▼M2

    2 bis.  
    Gli Stati membri di riferimento si accertano, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è l’operatore aereo, come verificate a norma dell’articolo 15. Gli Stati membri garantiscono che le quote restituite conformemente al presente paragrafo siano successivamente cancellate.

    ▼M8

    3.  
    Per il periodo fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate. Per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2021, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.

    ▼C2

    3 -bis.  
    Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti. L'atto giuridico cui fa riferimento l'articolo 19 include le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.

    ▼M4

    3 bis.  
    Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio ( 8 ).

    ▼B

    4.  
    Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene. ►M9  In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio a seguito di misure nazionali supplementari, gli Stati membri possono cancellare quote dal quantitativo totale di quote che gli stessi mettono all'asta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 4. ◄

    ▼M4

    5.  
    I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l’articolo 10 quater.

    ▼M12

    6.  

    Entro il 30 novembre 2022 gli Stati membri notificano agli operatori aerei che, per l’anno 2021, i loro obblighi di compensazione ai sensi del punto 3.2.1 delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate dell’ICAO in materia di tutela dell’ambiente per il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («SARP di CORSIA») sono pari a zero. Gli Stati membri inviano tale notifica agli operatori aerei che soddisfano le seguenti condizioni:

    a) 

    sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, compresi le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e

    b) 

    producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700  kg che effettuano voli di cui all’allegato I della presente direttiva e all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione ( 9 ), diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche di tale Stato membro, a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli:

    i) 

    voli di Stato;

    ii) 

    voli umanitari;

    iii) 

    voli per servizi medici;

    iv) 

    voli militari;

    v) 

    voli per attività antincendio;

    vi) 

    i voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell’aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.

    7.  
    Nell’attesa di un atto legislativo che modifichi la presente direttiva per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e qualora il termine per il recepimento di tale atto legislativo non sia scaduto entro il 30 novembre 2023 e il fattore di crescita del settore per le emissioni del 2022, che sarà pubblicato dall’ICAO, sia pari a zero, gli Stati membri notificano, entro il 30 novembre 2023, agli operatori aerei che, per l’anno 2022, i loro obblighi di compensazione ai sensi del punto 3.2.1 delle SARP di CORSIA dell’ICAO sono pari a zero.

    ▼M9

    Articolo 13

    Validità delle quote

    Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.

    ▼M4

    Articolo 14

    Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

    ▼M9

    1.  
    La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, dei dati riguardanti le attività, fra le attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies, fondandosi sui principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e sui requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione specificano inoltre, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

    ▼M4

    2.  

    Gli ►M9  atti ◄ di cui al paragrafo 1 tengono conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e possono anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte alla concorrenza internazionale. Tali ►M9  atti ◄ possono specificare inoltre che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente.

    Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono ►M9  nell'EU ETS ◄ e connesse alla produzione dei beni summenzionati.

    3.  
    Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto o operatore aereo controlli e comunichi all’autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto o, a decorrere dal 1o gennaio 2010, dall’aeromobile che gestisce, dopo la fine di tale anno, secondo quanto stabilito dagli ►M9  atti ◄ di cui al paragrafo 1.
    4.  
    Gli ►M9  atti ◄ di cui al paragrafo 1 possono includere requisiti relativi all’uso di sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati, onde armonizzare la comunicazione tra gestori, verificatori e autorità competenti, in merito al piano di monitoraggio, alla comunicazione annua delle emissioni e alle attività di verifica.

    ▼M2

    Articolo 15

    ▼M4

    Verifica e accreditamento

    ▼M2

    Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all’allegato V e le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo, e provvedono affinché l’autorità competente ne sia informata.

    Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l’operatore aereo la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all’allegato V e alle eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l’anno precedente non possano trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui una comunicazione di tale gestore od operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.

    ▼M9

    La Commissione adotta atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi esposti nell'allegato V e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni presentate dagli operatori aerei a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e delle domande di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, incluse le procedure di verifica che saranno utilizzate dai verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

    ▼M4

    Articolo 15 bis

    Comunicazione di informazioni e segreto professionale

    Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l’assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio.

    Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun’altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.

    ▼B

    Articolo 16

    Sanzioni

    1.  
    Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione ►M2  ————— ◄ e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

    ▼M2

    2.  
    Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma della presente direttiva.
    3.  
    Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l’operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l’anno precedente sia obbligato a pagare un’ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, l’ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell’ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall’obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all’atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell’anno civile seguente.

    ▼M4

    4.  
    L’ammenda per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1o gennaio 2013 è adeguata in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.

    ▼M2

    5.  
    Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni della presente direttiva nemmeno in seguito all’imposizione di misure coercitive, il suo Stato membro di riferimento può chiedere alla Commissione di decidere di imporgli un divieto operativo.
    6.  

    Qualsiasi richiesta di uno Stato membro di riferimento ai sensi del paragrafo 5 contiene:

    a) 

    la prova che l’operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva;

    b) 

    dettagli sulla misura coercitiva adottata da tale Stato membro;

    c) 

    una giustificazione dell’imposizione di un divieto operativo a livello comunitario; e

    d) 

    una raccomandazione sulla portata del divieto operativo a livello comunitario e sulle eventuali condizioni per la sua applicazione.

    7.  
    Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.
    8.  
    L’adozione di una decisione a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 5 è preceduta, laddove opportuno e fattibile, da consultazioni con le autorità responsabili della supervisione regolamentare dell’operatore aereo in questione. Ogniqualvolta possibile, le consultazioni sono svolte congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.
    9.  
    Quando valuta se adottare una decisione a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 5, la Commissione comunica all’operatore aereo in questione i fatti e le considerazioni principali che sono alla base di tale decisione. L’operatore aereo ha la possibilità di presentare osservazioni scritte alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.
    10.  
    Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può adottare, secondo la ►M9  procedura di esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2 ◄ , la decisione di imporre un divieto operativo all’operatore aereo interessato.
    11.  
    Ciascuno Stato membro applica, all’interno del proprio territorio, le eventuali decisioni adottate ai sensi del paragrafo 10. Esso informa la Commissione dei provvedimenti adottati in applicazione di tali decisioni.

    ▼M9

    12.  
    La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti norme dettagliate per quanto riguarda le procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.

    ▼M1

    Articolo 17

    Accesso alle informazioni

    Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.

    ▼B

    Articolo 18

    Autorità competente

    Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.

    ▼M1

    Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.

    ▼M2

    Articolo 18 bis

    Stato membro di riferimento

    1.  

    Lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo è:

    a) 

    nel caso di un operatore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 10 ), lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d’esercizio per l’operatore aereo in questione;

    b) 

    negli altri casi, lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall’operatore aereo in questione nell’anno di riferimento.

    2.  
    Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui all’articolo 3 quater, nessuna delle emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati da un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è attribuita al suo Stato membro di riferimento, l’operatore aereo è trasferito a un altro Stato membro di riferimento per il successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferimento è lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall’operatore aereo in questione nei primi due anni del periodo precedente.
    3.  

    In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione:

    a) 

    pubblica, anteriormente al 1o febbraio 2009, un elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, specificando lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo in base a quanto indicato al paragrafo 1;

    b) 

    aggiorna l’elenco, anteriormente al 1o febbraio di ciascun anno successivo, al fine di inserirvi gli operatori aerei che successivamente hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I.

    4.  
    La Commissione può, secondo la ►M9  procedura di esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2 ◄ , definire orientamenti relativi alla gestione degli operatori aerei nell’ambito della presente direttiva da parte degli Stati membri di riferimento.
    5.  
    Ai fini del paragrafo 1, per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare ►M9  nell'Unione ◄ dopo il 1o gennaio 2006, per «anno di riferimento» s’intende il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi s’intende l’anno civile che decorre dal 1o gennaio 2006.

    Articolo 18 ter

    Assistenza di Eurocontrol

    Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 3 quater, paragrafo 4, e dall’articolo 18 bis, la Commissione può chiedere l’assistenza di Eurocontrol o di un’altra organizzazione competente e, a tal fine può concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.

    ▼B

    Articolo 19

    Registri

    ▼M4

    1.  

    Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate nel registro comunitario ai fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l’assegnazione, la restituzione e l’annullamento delle quote di cui al paragrafo 3.

    Ogni Stato membro è in grado di assicurare l’esecuzione delle operazioni autorizzate in base al protocollo UNFCCC o al protocollo di Kyoto.

    ▼B

    2.  
    Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.

    ▼M9

    3.  
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo tutti i requisiti necessari concernenti il registro dell'Unione per il periodo di scambio che inizia il 1o gennaio 2013 e i successivi periodi, sotto forma di banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. Tali atti delegati contengono inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione.

    ▼M4

    4.  
    Gli ►M9  atti ◄ di cui al paragrafo 3 contengono le opportune modalità che consentono al registro comunitario di effettuare le operazioni e altre transazioni al fine di attuare le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1 ter. Tali ►M9  atti ◄ contengono inoltre le procedure per la gestione dei cambiamenti e degli incidenti per il registro comunitario con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Essi contengono le opportune modalità che consentono al registro comunitario di garantire la fattibilità delle iniziative degli Stati membri riguardanti il miglioramento dell'efficienza, la gestione dei costi amministrativi e le misure di controllo della qualità.

    ▼B

    Articolo 20

    Amministratore centrale

    1.  
    La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.
    2.  
    L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.
    3.  
    Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.

    Articolo 21

    Relazioni degli Stati membri

    1.  
    Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. ►M4  La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso ◄ . La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. ►M9  La relazione è redatta sulla scorta di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2. ◄ Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.
    2.  
    Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

    ▼M4

    3.  
    La Commissione organizza uno scambio d’informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi riguardanti l’assegnazione delle quote, l’impiego delle ERU e delle CER nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ , il funzionamento dei registri, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l'accreditamento, le tecnologie dell’informazione e il rispetto della presente direttiva.

    ▼M9

    4.  
    Ogni tre anni, la relazione di cui al paragrafo 1 riserva un'attenzione particolare anche alle misure equivalenti adottate per gli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS. La questione delle misure equivalenti adottate per gli impianti di dimensioni ridotte è altresì esaminata durante lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3.

    ▼M1

    Articolo 21 bis

    Sostegno delle attività volte a creare capacità

    Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.

    ▼M9

    Articolo 22

    Modifiche degli allegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare, se opportuno, gli allegati della presente direttiva, a eccezione degli allegati I, II bis e II ter, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni.

    ▼M9

    Articolo 22 bis

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    ▼M9

    Articolo 23

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, e 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, all'articolo 22, agli articoli 24, paragrafo 3, 24 bis, paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 quater è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'8 aprile 2018.
    3.  
    La delega di potere di cui agli articoli 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, e 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, all'articolo 22, agli articoli 24, paragrafo 3, 24 bis; paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 quater, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 13 ).
    5.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    6.  
    L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3 quinquies, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, 10 bis, paragrafi 1 e 8, 10 ter, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, dell'articolo 22, degli articoli 24,paragrafo 3, 24 bis,, paragrafo 1, 25 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 28 quater, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    ▼M4

    Articolo 24

    Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività e gas

    ▼M9

    1.  
    A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale dell'EU ETS e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23.

    ▼M4

    2.  
    Quando è approvata l’inclusione di attività e gas supplementari, la Commissione può al contempo autorizzare il rilascio di quote supplementari e può autorizzare altri Stati membri ad includere le attività e i gas in questione.
    3.  

    Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, possono essere adottati ►M9  atti ◄ sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell’allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.

    ▼M9

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva in tal senso.

    ▼M4

    Articolo 24 bis

    Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

    ▼M9

    1.  

    Oltre alle inclusioni previste dall'articolo 24, la Commissione può adottare misure per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dall'EU ETS.

    Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'ex articolo 11 ter, paragrafo 7, nella versione in vigore anteriormente all'8 aprile 2018. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva definendo la procedura da seguire.

    ▼M4

    Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate ►M9  dall'EU ETS ◄ . Sono adottate misure solo qualora l’inclusione a norma dell’articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame ►M9  dell'EU ETS ◄ considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta ►M9  l'Unione ◄ .

    ▼M9 —————

    ▼M4

    3.  

    Uno Stato membro può rifiutare il rilascio di quote per determinati tipi di progetti che riducono le emissioni di gas a effetto serra sul suo territorio.

    Tali progetti saranno eseguiti sulla base dell’accordo dello Stato membro in cui si svolge il progetto.

    ▼B

    Articolo 25

    Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

    1.  
    Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra ►M9  l'EU ETS ◄ e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

    ▼M4

    1 bis.  
    Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra ►M9  l'EU ETS ◄ e sistemi compatibili vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità sub-federali o regionali.
    1 ter.  
    Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine1 di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione ►M9  dell'EU ETS ◄ o di altri sistemi obbligatori di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute.

    ▼M9 —————

    ▼M2

    Articolo 25 bis

    Provvedimenti adottati da paesi terzi per ridurre l’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici

    1.  
    ►M9  Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso l'Unione, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra l'EU ETS e i provvedimenti adottati da tale paese.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I della presente direttiva per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, tranne in relazione all'ambito di applicazione, richieste da un accordo concluso a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ◄

    La Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali altre modifiche della presente direttiva.

    La Commissione può inoltre, ove opportuno, formulare raccomandazioni al Consiglio a norma dell’articolo 300, paragrafo 1, del trattato ai fini dell’avvio di negoziati per concludere un accordo con il paese terzo in questione.

    2.  
    ►M9  L'Unione ◄ e i suoi Stati membri proseguono la ricerca di un accordo su misure globali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo. Alla luce di qualsiasi accordo in tal senso, la Commissione valuta se sia necessario modificare la presente direttiva per quanto attiene agli operatori aerei.

    ▼B

    Articolo 26

    Modifica della direttiva 96/61/CE

    All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:

    «Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( *1 ) in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

    Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

    Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.

    I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

    ▼M4

    Articolo 27

    Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti

    1.  

    Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere ►M9  dall'EU ETS ◄ gli impianti che hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

    a) 

    notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell’elenco degli impianti alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all’atto della presentazione dell’elenco alla Commissione;

    b) 

    confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l’anno, conformemente all’articolo 14;

    c) 

    confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all’impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l’impianto rientra nuovamente ►M9  nell'EU ETS ◄ ;

    d) 

    pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

    Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.

    2.  

    Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l’esclusione si considera approvata.

    Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l’impianto ricade ►M9  nell'EU ETS ◄ , l’impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis al medesimo impianto.

    3.  

    Allorché un impianto rientra nuovamente ►M9  nell'EU ETS ◄ a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell’articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall’anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l’impianto.

    ▼M9

    Tali impianti rientrano nell'EU ETS per il resto del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, durante il quale sono stati reintrodotti.

    ▼M4

    4.  
    Per gli impianti che non sono stati inseriti ►M9  nell'EU ETS ◄ nel periodo dal 2008 al 2012, possono essere applicati requisiti semplificati in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della determinazione delle emissioni nei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a).

    ▼M9

    Articolo 27 bis

    Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate

    1.  

    Gli Stati membri possono escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente dello Stato membro interessato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO2 equivalente, tralasciando le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che lo Stato membro interessato:

    a) 

    notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

    b) 

    confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2 500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

    c) 

    confermi che, qualora un impianto emetta 2 500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS; e

    d) 

    metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.

    2.  
    Allorché un impianto rientra nuovamente nell'EU ETS a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, le quote assegnate a norma dell'articolo 10 bis sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto.
    3.  
    Gli Stati membri possono inoltre escludere dall'EU ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    ▼M4

    Articolo 28

    Adeguamenti applicabili in caso di approvazione da parte della Commissione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici

    1.  

    Entro tre mesi dalla firma, da parte ►M9  dell'Unione ◄ , di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:

    a) 

    la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle ►M9  dell'Unione ◄ e gli impegni assunti dai paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle rispettive responsabilità e capacità;

    b) 

    le implicazioni dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello ►M9  dell'Unione ◄ per passare al più ambizioso obiettivo di riduzione del 30 % in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto;

    c) 

    la competitività delle industrie manifatturiere ►M9  dell'Unione ◄ nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

    d) 

    l’impatto dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici su altri settori economici ►M9  dell'Unione ◄ ;

    e) 

    l’impatto sul settore agricolo ►M9  dell'Unione ◄ , inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

    f) 

    le modalità adeguate per includere le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura ►M9  nell'Unione ◄ ;

    g) 

    l’afforestazione, la riforestazione, nonché le attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale nei paesi terzi nell’eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito;

    h) 

    la necessità di politiche e misure comunitarie addizionali, alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti ►M9  dall'Unione ◄ e dagli Stati membri.

    2.  

    Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente direttiva a norma del paragrafo 1, in vista dell’entrata in vigore della direttiva modificativa previa approvazione, da parte ►M9  dell'Unione ◄ , dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo.

    La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica ed efficacia in termini di costi, nonché di equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri.

    3.  
    La proposta consente ai gestori, se del caso, di utilizzare, in aggiunta ai crediti previsti dalla presente direttiva, CER, ERU o altri crediti approvati risultanti da progetti in paesi terzi che hanno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.
    4.  
    La proposta comprende inoltre, se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per contribuire al conseguimento delle riduzioni obbligatorie a norma del paragrafo 1 in modo trasparente, equilibrato ed equo e comprende, in particolare, misure di attuazione affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di crediti di progetto nell’ambito ►M9  dell'EU ETS ◄ rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici, a seconda dei casi.
    5.  
    La proposta include le opportune misure transitorie e sospensive in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

    ▼M6

    Articolo 28 bis

    ▼M8

    Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato

    ▼M6

    1.  

    In deroga agli articoli 12, paragrafo 2 bis, 14, paragrafo 3, e 16, gli Stati membri considerano ottemperati gli obblighi precisati in tali disposizioni e non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:

    ▼M8

    a) 

    tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter;

    b) 

    tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.

    ▼M8 —————

    ▼M6

    Ai fini degli articoli 11 bis, 12 e 14, le emissioni verificate prodotte da voli diversi da quelli di cui al primo comma sono considerate emissioni verificate dell'operatore aereo.

    ▼M8

    2.  
    In deroga agli articoli 3 sexies e 3 septies, agli operatori aerei che beneficiano delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo è assegnato, ogni anno, a titolo gratuito, un numero di quote ridotte in proporzione alla riduzione dell'obbligo di restituzione di cui alle lettere suddette.

    In deroga all'articolo 3 septies, paragrafo 8, le quote di emissioni che non provengono dalla riserva speciale sono cancellate.

    A decorrere dal 1o gennaio 2021, il numero di quote assegnate agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.

    Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2023, gli Stati membri pubblicano, prima del 1o settembre 2018, il numero di quote del trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo.

    ▼M6

    3.  
    In deroga all'articolo 3 quinquies, gli Stati membri mettono all'asta un numero ridotto di quote del trasporto aereo in proporzione alla riduzione del numero totale di quote rilasciate.

    ▼M8

    4.  
    In deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni a esso attribuita per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

    ▼M6

    5.  
    In deroga all'articolo 3 octies, gli operatori aerei non sono tenuti a trasmettere piani di monitoraggio che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni in relazione ai voli cui si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

    ▼M8

    6.  
    In deroga agli articoli 3 octies, 12, 15 e 18 bis, quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 o quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3 000 tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione ( 14 ) e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali, purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dallo strumento per emettitori di entità ridotta.
    7.  
    Il paragrafo 1 del presente articolo si applica ai paesi con i quali è stato raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 25 o 25 bis, solo conformemente ai termini di tale accordo.

    ▼M8 —————

    ▼M8

    Articolo 28 ter

    Relazioni e riesame della Commissione sull'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato

    1.  
    Prima del 1o gennaio 2019 e successivamente a intervalli regolari, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento: i) agli strumenti pertinenti dell'ICAO, compresi gli standard e le pratiche raccomandate; ii) alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato; iii) alla creazione di un registro globale; iv) alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021; v) alle implicazioni delle riserve dei paesi terzi; e vi) ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili.

    In linea con il bilancio mondiale dell'UNFCCC, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di dimezzare, entro il 2050, le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005.

    2.  
    Entro 12 mesi dall'adozione degli strumenti pertinenti da parte dell'ICAO e prima che la misura mondiale basata sul mercato divenga operativa, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante revisione della presente direttiva. In tale relazione, la Commissione prende inoltre in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno del SEE, se opportuno. Essa esamina inoltre l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva della misura mondiale basata sul mercato, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti. Inoltre, la relazione esamina se le disposizioni adottate a norma dell'articolo 28 quater, paragrafo 2, debbano essere oggetto di revisione.
    3.  
    La Commissione correda la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se del caso, di una proposta indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 bis, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione.

    ▼M9

    Articoli 28 quater

    Disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della misura mondiale basata sul mercato

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva per quanto riguarda l'adeguato monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini dell'attuazione della misura mondiale basata sul mercato prevista dall'ICAO su tutte le rotte da essa contemplate. Tali atti delegati si basano sugli strumenti pertinenti adottati in sede ICAO, evitano qualsiasi distorsione della concorrenza, sono coerenti con i principi sanciti dagli atti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e assicurano che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15.

    ▼M4

    Articolo 29

    Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio

    Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento.

    ▼M4

    Articolo 29 bis

    Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi

    1.  
    Qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo della quota sia tre volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo del carbone, la Commissione convoca immediatamente una riunione del comitato istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE.
    2.  

    Qualora l’evoluzione dei prezzi di cui al paragrafo 1 non corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato, può essere adottata una delle seguenti misure, tenendo conto della portata dell’evoluzione dei prezzi:

    a) 

    una misura che consente agli Stati membri di anticipare la messa all’asta di parte della quantità da mettere all’asta;

    b) 

    una misura che consente agli Stati membri di mettere all’asta fino al 25 % delle quote restanti nella riserva per i nuovi entranti.

    Tali misure sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

    3.  
    Ogni misura tiene nel massimo conto le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 29 nonché ogni altra informazione pertinente fornita dagli Stati membri.
    4.  
    Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite negli ►M9  atti ◄ di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

    ▼M9

    Articolo 30

    Riesame alla luce dell'attuazione dell'accordo di Parigi e dello sviluppo dei mercati del carbonio in altre importanti economie

    1.  
    La presente direttiva è oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.
    2.  
    Le misure volte a sostenere talune industrie ad alta intensità energetica che possono essere oggetto di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui agli articoli 10 bis e 10 ter sono oggetto di riesame alla luce delle misure di politica climatica in altre importanti economie. In tale contesto la Commissione valuta inoltre se le misure relative alla compensazione dei costi indiretti debbano essere ulteriormente armonizzate.
    3.  
    La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto di ogni bilancio globale concordato nel quadro dell'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione in vista delle necessarie riduzioni dei gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda il fattore lineare di cui all'articolo 9. La Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.
    4.  
    Prima del 1o gennaio 2020 la Commissione presenta un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo connessi alle emissioni di gas diversi dal CO2, corredata, se del caso, di una proposta sui modi migliori per affrontare tali effetti.



    ▼M2

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    ▼B

    Articolo 31

    Attuazione

    1.  
    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  
    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 32

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 33

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ▼M4




    ALLEGATO I

    CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA

    1.

    Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.

    2.

    I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività.

    3.

    In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione ►M9  nell'EU ETS ◄ , si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.

    4.

    Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione ►M9  nell'EU ETS ◄ .

    5.

    Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

    6.

    A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.



    Attività

    Gas serra

    Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

    Biossido di carbonio

    Raffinazione di petrolio

    Biossido di carbonio

    Produzione di coke

    Biossido di carbonio

    Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulforati)

    Biossido di carbonio

    Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora

    Biossido di carbonio

    Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio

    Biossido di carbonio

    Produzione di alluminio primario

    Biossido di carbonio e perfluorocarburi

    Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

    Biossido di carbonio

    Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)

    Biossido di carbonio

    Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

    Biossido di carbonio

    Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno

    Biossido di carbonio

    Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

    Biossido di carbonio

    Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno

    Biossido di carbonio

    Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

    Biossido di carbonio

    Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

    Biossido di carbonio

    Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

    Biossido di carbonio

    Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

    Biossido di carbonio

    Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

    Biossido di carbonio

    Poduzione di acido nitrico

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    Produzione di acido adipico

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    Produzione di gliossale e acido gliossilico

    Biossido di carbonio e protossido di azoto

    Produzione di ammoniaca

    Biossido di carbonio

    Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

    Biossido di carbonio

    Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

    Biossido di carbonio

    Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3)

    Biossido di carbonio

    Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

    Biossido di carbonio

    Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

    Biossido di carbonio

    Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

    Biossido di carbonio

    Trasporto aereo
    Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato
    Non sono inclusi:
    a)  i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;
    b)  i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;
    c)  i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza autorizzati dall’autorità competente responsabile;
    d)  i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago;
    e)  i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;
    f)  i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;
    g)  i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;
    h)  i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700  kg;
    i)  i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all’interno di regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all’anno;
    j)  i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:

    — meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, o

    — voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l’anno.


    i voli di cui alle lettere l) e m) o effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, i monarchi regnanti o i membri più prossimi della loro famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro, non possono essere esclusi a titolo della presente lettera; ►M11  
    k)  dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l’anno [comprese le emissioni dei voli di cui alle lettere l) e m)];  ◄
    ►M10  l)  i voli in partenza dagli aerodromi situati in Svizzera e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE; ◄ ►M11  
    m)  i voli in partenza dagli aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.  ◄

    Biossido di carbonio

    ▼B




    ALLEGATO II

    GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30

    Biossido di carbonio (CO2)

    Metano (CH4)

    Protossido di azoto (N2O)

    Idrofluorocarburi (HFC)

    Perfluorocarburi (PFC)

    Esafluoro di zolfo (SF6)

    ▼M4




    ALLEGATO II bis

    Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all’insegna della solidarietà e della crescita ►M9  nell'Unione ◄ , al fine di ridurre le emissioni e favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici



     

    Incremento per Stato membro

    ▼M9 —————

    ▼M4

    Bulgaria

    53 %

    Repubblica ceca

    31 %

    Estonia

    42 %

    Grecia

    17 %

    Spagna

    13 %

    ▼A1

    Croazia

    26 %

    ▼M9 —————

    ▼M4

    Cipro

    20 %

    Lettonia

    56 %

    Lituania

    46 %

    ▼M9 —————

    ▼M4

    Ungheria

    28 %

    Malta

    23 %

    Polonia

    39 %

    Portogallo

    16 %

    Romania

    53 %

    Slovenia

    20 %

    Slovacchia

    41 %

    ▼M9 —————

    ▼M9




    ALLEGATO II ter

    DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO PER LA MODERNIZZAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2030



     

    Percentuale del Fondo per la modernizzazione

    Bulgaria

    5,84 %

    Repubblica ceca

    15,59 %

    Estonia

    2,78 %

    Croazia

    3,14 %

    Lettonia

    1,44 %

    Lituania

    2,57 %

    Ungheria

    7,12 %

    Polonia

    43,41 %

    Romania

    11,98 %

    Slovacchia

    6,13 %

    ▼M4 —————

    ▼B




    ALLEGATO IV

    PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1

    ▼M2

    PARTE A —   Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi

    ▼B

    Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

    Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

    Calcolo delle emissioni

    Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

    Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione

    I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

    Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

    Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

    Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

    Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

    Misurazioni

    Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

    Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

    ▼M9

    Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

    ▼B

    Comunicazione delle emissioni

    Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

    A. 

    Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

    — 
    nome dell'impianto,
    — 
    indirizzo, codice postale e paese,
    — 
    tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,
    — 
    indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
    — 
    nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.
    B. 

    Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

    — 
    dati relativi all'attività,
    — 
    fattori di emissione,
    — 
    fattori di ossidazione,
    — 
    emissioni complessive, e
    — 
    elementi di incertezza.
    C. 

    Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

    — 
    emissioni complessive,
    — 
    informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e
    — 
    elementi di incertezza.
    D. 

    Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

    Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.

    ▼M2

    PARTE B —   Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

    Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

    Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

    consumo di combustibile × fattore di emissione

    Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall’alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

    quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.

    Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

    I fattori di emissione utilizzati d’ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all’attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

    Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

    Comunicazione delle emissioni

    Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 3.

    A. 

    Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:

    — 
    nome dell’operatore aereo,
    — 
    Stato membro di riferimento,
    — 
    indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
    — 
    numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I e per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo,
    — 
    numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,
    — 
    indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
    — 
    nome del proprietario dell’aeromobile.
    B. 

    Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

    — 
    consumo di combustibile,
    — 
    fattore di emissione,
    — 
    emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,
    — 
    emissioni aggregate prodotte da:
    — 
    tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,
    — 
    tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,
    — 
    emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che:
    — 
    sono partiti da ogni Stato membro, e
    — 
    sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo,
    — 
    incertezza.

    Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

    Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, l’entità dell’attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

    tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

    dove:

    «distanza» è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

    «carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

    Ai fini del calcolo del carico pagante:

    — 
    il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aeromobile, escluso l’equipaggio,
    — 
    un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d’ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

    Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

    Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2:

    A. 

    Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:

    — 
    nome dell’operatore aereo,
    — 
    Stato membro di riferimento,
    — 
    indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
    — 
    numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell’anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I e per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo,
    — 
    numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,
    — 
    indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
    — 
    nome del proprietario dell’aeromobile.
    B. 

    Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

    — 
    numero di voli per coppia di aerodromi,
    — 
    numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,
    — 
    numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,
    — 
    metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,
    — 
    numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell’anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo.

    ▼B




    ALLEGATO V

    CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

    ▼M2

    PARTE A —    Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi

    ▼B

    Principi generali

    1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

    2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

    a) 

    dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

    b) 

    scelta e applicazione dei fattori di emissione;

    c) 

    calcoli per determinare le emissioni complessive, e

    d) 

    se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

    3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

    a) 

    i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

    b) 

    il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

    c) 

    i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

    4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

    5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

    Metodologia

    Analisi strategica

    6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

    Analisi dei processi

    7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

    Analisi dei rischi

    8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

    9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

    10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

    Rapporto

    11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

    Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

    12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:

    a) 

    le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;

    b) 

    le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

    c) 

    tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

    ▼M2

    PARTE B —    Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

    13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell’allegato I.

    A tal fine:

    a) 

    al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all’operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

    b) 

    al punto 5, il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’operatore aereo;

    c) 

    al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l’impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall’operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;

    d) 

    al punto 7, il riferimento alla sede dell’impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall’operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

    e) 

    ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell’impianto devono intendersi come riferimenti all’aeromobile di cui l’operatore aereo è responsabile;

    f) 

    ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all’operatore aereo.

    Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

    14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

    a) 

    tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

    b) 

    vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all’aeromobile che svolge l’attività di trasporto aereo.

    Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

    15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

    16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l’operatore aereo presenta a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l’operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall’operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l’operatore conserva a fini di sicurezza.



    ( 1 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

    ( 2 ) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

    ( 3 ) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

    ( 4 ) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

    ( 5 ) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

    ( 6 ) Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).

    ( 7 ) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

    ( 8 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

    ( 9 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).

    ( 10 ) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

    ( 11 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

    ( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    ( 13 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    ( *1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»

    ( 14 ) Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).

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