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Document 02003L0087-20230121
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union and amending Council Directive 96/61/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02003L0087 — IT — 21.01.2023 — 013.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ►M9 nell'Unione ◄ e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32) |
Modificata da:
Modificata da:
TRATTATO RELATIVO ALL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL’UNIONE EUROPEA |
L 112 |
21 |
24.4.2012 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2003
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ►M9 nell'Unione ◄ e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ►M9 nell'Unione ◄ (in prosieguo denominato « ►M9 l'EU ETS ◄ »), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.
La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso ►M9 dell'Unione ◄ in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte ►M9 dell'Unione ◄ di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste all’articolo 9, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.
Articolo 2
Campo di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
«quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;
«emissioni», il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;
«gas a effetto serra», i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;
«autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;
«impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
«gestore», la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
«persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;
«nuovo entrante», l'impianto che esercita una o più delle attività elencate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco di cui in detto articolo;
«pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
«tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
«parte inclusa nell'allegato I», una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
«attività di progetto», un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
«unità di riduzione delle emissioni» (emission reduction unit, ERU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
«riduzione delle emissioni certificate» (certified emission reduction, CER), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
«operatore aereo», la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell’aeromobile il proprietario dell’aeromobile;
«operatore di trasporto aereo commerciale», un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
«Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire ►M9 l'EU ETS ◄ di scambio con riferimento all’operatore aereo secondo quanto indicato all’articolo 18 bis;
«emissioni attribuite al trasporto aereo», le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I in partenza da un aerodromo situato in uno Stato membro e a quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un paese terzo;
«emissioni storiche del trasporto aereo», la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I;
«combustione», l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
«impianto di produzione di elettricità», un impianto che, al 1o gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla «combustione di carburanti».
CAPO II
TRASPORTI AEREI
Articolo 3 bis
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.
Articolo 3 ter
Attività di trasporto aereo
Entro il 2 agosto 2009 la Commissione elabora, secondo la ►M9 procedura di esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2 ◄ , linee guida sull’interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.
Articolo 3 quater
Quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo
Tale percentuale può essere rivista nell’ambito del riesame generale della presente direttiva.
Articolo 3 quinquies
Metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante vendita all’asta
Gli Stati membri informano la Commissione delle iniziative intraprese a norma del primo comma del presente paragrafo.
Articolo 3 sexies
Assegnazione e rilascio di quote agli operatori aerei
Almeno quindici mesi prima dell’inizio di ciascun periodo indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 2, o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 30 settembre 2011, la Commissione calcola e adotta una decisione che fissi:
la quantità totale di quote da assegnare per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 quater;
il numero di quote da vendere all’asta per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 quinquies;
il numero di quote nella riserva speciale per gli operatori aerei per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 septies, paragrafo 1;
il numero di quote da assegnare a titolo gratuito per il periodo in questione sottraendo il numero di quote di cui alle lettere b), e c) dalla quantità totale di quote decisa ai sensi della lettera a); e
il parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei di cui la Commissione ha ricevuto le domande a norma del paragrafo 2.
Il parametro di riferimento di cui alla lettera e), espresso in quote per tonnellate-chilometro, è calcolato dividendo il numero delle quote di cui alla lettera d) per la somma dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 2.
Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro di riferimento calcola e pubblica:
la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione a norma del paragrafo 2, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui al paragrafo 3, lettera e); nonché
le quote da assegnare a ciascun operatore aereo per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l’operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.
Articolo 3 septies
Riserva speciale per taluni operatori aerei
Per ciascun periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, il 3 % della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei:
che cominciano ad esercitare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I dopo l’anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2; o
i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 % annuo tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione;
e la cui attività ai sensi della lettera a), o attività supplementare ai sensi della lettera b), non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.
Un’assegnazione ad un operatore aereo a norma del paragrafo 1, lettera b), non supera il milione di quote.
Una domanda ai sensi del paragrafo 2:
contiene i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro conformemente agli allegati IV e V per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I svolte dall’operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, al quale la domanda si riferisce;
fornisce le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1 sono soddisfatti; e
nel caso degli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), indica:
l’aumento percentuale in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo;
l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione; e
l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b).
Fatto salvo il paragrafo 6, il parametro di riferimento è calcolato dividendo il numero delle quote nella riserva speciale per la somma:
dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera a), che figurano nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4; e
dell’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4.
Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 5, ciascuno Stato membro di riferimento calcola e pubblica:
l’assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato la domanda alla Commissione conformemente al paragrafo 4. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 e moltiplicandolo:
nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4;
nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), per l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4; e
l’assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, cui l’assegnazione si riferisce.
▼M9 —————
Articolo 3 octies
Piani di monitoraggio e comunicazione
Lo Stato membro di riferimento provvede affinché ciascun operatore aereo trasmetta all’autorità competente dello Stato membro in questione un piano di monitoraggio che stabilisca le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 sexies e affinché tali piani siano approvati dall’autorità competente secondo ►M4 gli ►M9 atti ◄ di cui all’articolo 14 ◄ .
CAPO III
IMPIANTI FISSI
Articolo 3 nonies
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell’allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.
Articolo 4
Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l’impianto non sia escluso ►M9 dall'EU ETS ◄ ai sensi dell’articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 24.
Articolo 5
Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:
l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;
le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;
le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e
le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni secondo gli ►M9 atti ◄ di cui all’articolo 14.
La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.
Articolo 6
Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.
▼M9 —————
L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:
nome e indirizzo del gestore;
descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni degli ►M9 atti ◄ di cui all’articolo 14. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I gestori devono trasmettere i piani di monitoraggio aggiornati all’autorità competente per approvazione;
disposizioni in tema di comunicazioni, e
obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell’articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.
Articolo 7
Modifica degli impianti
Il gestore informa l’autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell’identità del gestore dell’impianto l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore.
Articolo 8
Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle per il rilascio di un'autorizzazione prevista da tale direttiva. Le disposizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 2010/75/UE.
Articolo 9
Quantitativo comunitario di quote
Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. ►A1 Il quantitativo comunitario di quote sarà aumentato a seguito dell'adesione della Croazia solo del quantitativo di quote messe all'asta dalla Croazia a norma dell'articolo 10, paragrafo 1. ◄
A decorrere dal 2021, il fattore lineare è pari al 2,2 %.
Articolo 9 bis
Adeguamento del quantitativo comunitario di quote
Per gli impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I e che sono inseriti ►M9 nell'EU ETS ◄ solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell’adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare.
Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all’autorità competente responsabile secondo le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.
Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l’autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9, è adeguato di conseguenza. Nel caso degli impianti che emettano gas a effetto serra diversi da CO2, l’autorità competente può notificare un quantitativo inferiore di emissioni in base al potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti.
Articolo 10
Messa all’asta delle quote
A decorrere dal 2021, e fatta salva una possibile riduzione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta è del 57 %.
Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies («Fondo per la modernizzazione»).
Il quantitativo rimanente totale delle quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è distribuito conformemente al paragrafo 2.
Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito:
il ►M9 90 % ◄ del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell’ambito ►M9 dell'EU ETS ◄ per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;
il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà, ai fini della crescita e delle interconnessioni nell'Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a).
▼M9 —————
Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato ►M9 all'EU ETS ◄ , la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito ►M9 dell'EU ETS ◄ .
Se necessario, le percentuali di cui alla lettera b) sono adeguate in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari al 10 %.
Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l’equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:
ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia di energia rinnovabile, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;
favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l’adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;
favorire il sequestro mediante silvicoltura ►M9 nell'Unione ◄ ;
incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;
incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
finanziare la ricerca e lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;
favorire misure intese a migliorare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
coprire le spese amministrative connesse alla gestione ►M9 dell'EU ETS ◄ ;
finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.
Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all’asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).
Nella relazione che sono tenuti a presentate a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull’utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote al fine di garantire che le aste stesse si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili.
Tali atti delegati assicurano che le aste siano concepite per garantire che:
i gestori e, in particolare, le piccole e medie imprese che ricadono nell'EU ETS, vi abbiano un accesso pieno, giusto ed equo;
tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta;
l'organizzazione e la partecipazione all'asta siano efficaci sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui; e
l'accesso alle quote sia garantito agli impianti di piccole dimensioni.
Gli Stati membri riferiscono sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all’asta in merito a ciascuna asta, in particolare per quanto riguarda l’accesso aperto ed equo, la trasparenza, la formazione del prezzo nonché gli aspetti tecnici e operativi. Tali relazioni sono presentate entro un mese dallo svolgimento dell’asta in questione e sono pubblicate sul sito web della Commissione.
Articolo 10 bis
Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme per l'insieme dell'Unione e pienamente armonizzate in materia di assegnazione di quote di cui ai paragrafi 4, 5, 7 e 19 del presente articolo.
Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico.
Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.
Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.
Al momento dell’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte ►M9 dell'Unione ◄ , che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate ►M9 dall'Unione ◄ , la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale.
Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore ►M9 dell'Unione ◄ nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.
Gli ►M9 atti ◄ adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.
La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate:
Per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017. Sulla base di un raffronto di tali valori dei parametri di riferimento con i valori dei parametri di riferimento contenuti nella decisione 2011/278/UE della Commissione ( 3 ), adottata il 27 aprile 2011, la Commissione determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025.
Se il tasso di riduzione annuale supera l'1,6 % o è inferiore allo 0,2 %, i valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025 sono i valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 ridotti del tasso percentuale pertinente fra i suddetti due rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023.
Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo di cui alle lettere a) e b) sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2021 e 2022 e applicando il tasso di riduzione annuale rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.
A titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.
Gli atti di esecuzione di cui al terzo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.
Al fine di promuovere il recupero energetico efficiente dai gas di scarico, per il periodo di cui alla lettera b) del terzo comma, il valore del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, che riguarda prevalentemente i gas di scarico, è aggiornato con un tasso di riduzione annuale dello 0,2 %.
Qualora una percentuale inferiore al 3 % del quantitativo totale di quote sia necessaria per aumentare la quantità massima di quote a titolo gratuito disponibile di cui al paragrafo 5:
Per le misure finanziarie di cui al primo comma gli Stati membri cercano altresì di utilizzare non più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno messo in atto tali misure finanziarie rendono disponibile al pubblico, in forma facilmente accessibile, l'importo totale della compensazione prevista per ciascun settore o sottosettore che ne beneficia. A decorrere dal 2018, per ogni anno in cui uno Stato membro utilizza più del 25 % dei proventi della vendita all'asta di quote per tali finalità, esso pubblica una relazione in cui espone i motivi che giustificano il superamento di tale percentuale. La relazione comprende informazioni pertinenti sui prezzi dell'elettricità per i grandi consumatori industriali che beneficiano di tali misure finanziarie, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate. La relazione contiene inoltre informazioni indicanti se sono state tenute in debita considerazione altre misure volte a ridurre in modo sostenibile i costi indiretti del carbonio a medio-lungo termine.
La Commissione include tra l'altro nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, una valutazione degli effetti di dette misure finanziarie sul mercato interno e, se del caso, raccomanda eventuali altre misure che potrebbero essere necessarie sulla base di tale valutazione.
Tali misure devono essere tali da garantire che vi sia una protezione adeguata dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in base a parametri di riferimento ex ante per le emissioni indirette di CO2 per unità di produzione. Tali parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.
►M9 Le quote della quantità massima di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti, unitamente a 200 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814. Un massimo di 200 milioni di quote accantonate è restituito alla riserva stabilizzatrice del mercato alla fine del periodo2021-2030 se non sono state assegnate in tale periodo.
A decorrere dal 2021 le quote che a norma dei paragrafi 19 e 20 non sono state assegnate agli impianti sono aggiunte al quantitativo di quote accantonate conformemente alla prima frase del primo comma del presente paragrafo. ◄
Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.
▼M9 —————
►M9 325 milioni di quote del quantitativo che potrebbe altrimenti essere assegnato a titolo gratuito a norma del presente articolo e 75 milioni di quote del quantitativo che potrebbe altrimenti essere messo all'asta a norma dell'articolo 10 sono rese disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei settori elencati nell'allegato I, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio («CCU») sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, e nei prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio fabbricati dai settori elencati nell'allegato I e per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 («CCS») sicuri sotto il profilo ambientale nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia con una distribuzione geograficamente equilibrata all'interno del territorio dell'Unione («fondo per l'innovazione»). Sono ammissibili progetti in tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta.
Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione ( 5 ) e sono utilizzati tempestivamente per il sostegno dell'innovazione di cui al primo comma.
I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, ove pertinente, della misura in cui essi contribuiscono a conseguire riduzioni di emissioni ben al di sotto dei valori di riferimento di cui al paragrafo 2. I progetti devono poter essere applicati in modo diffuso o consentire di ridurre considerevolmente i costi della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nei settori interessati. I progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni e assicurare la prevenzione o lo stoccaggio permanente di CO2. Le tecnologie finanziate non devono essere già disponibili sul mercato, ma devono rappresentare soluzioni pionieristiche o essere sufficientemente avanzate per una dimostrazione su scala precommerciale. Può essere finanziato al massimo il 60 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40 % non è necessario che sia subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi la procedura e i criteri di selezione. ◄
Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell’impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati dagli Stati membri interessati e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15 % del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.
▼M9 —————
▼M9 —————
Articolo 10 ter
Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
I settori e sottosettori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,15 possono essere inclusi nel gruppo di cui al paragrafo 1 usando i dati disponibili per gli anni dal 2014 al 2016 sulla base di una valutazione qualitativa e dei seguenti criteri:
misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;
caratteristiche del mercato attuali e previste, compreso, ove pertinente, un eventuale prezzo di riferimento comune;
margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione relativi alle riduzioni delle emissioni.
Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al primo comma, i settori e sottosettori di cui a detto comma possono chiedere alla Commissione una valutazione qualitativa della loro esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) oppure una valutazione basata sulla classificazione delle merci usata per le statistiche sulla produzione industriale nell'Unione a un livello a 8 cifre (Prodcom). A tal fine, un settore o sottosettore presenta, contestualmente alla domanda, dati debitamente comprovati, completi e verificati in maniera indipendente per consentire alla Commissione di effettuare la valutazione.
Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 4 cifre (codice NACE-4), può essere incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 8 cifre (Prodcom), è incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 purché, a tale livello, la soglia di 0,2 di cui al paragrafo 1 sia superata.
Anche i settori e sottosettori per cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, quarto comma, possono chiedere di essere valutati conformemente al terzo comma del presente paragrafo.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può chiedere entro il 30 giugno 2018 che un settore o sottosettore elencato nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione ( 6 ), con riferimento alle classificazioni a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom), sia considerato incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1. Una siffatta richiesta è presa in considerazione solo se lo Stato membro richiedente stabilisce che l'applicazione di tale deroga è giustificata sulla base di dati debitamente comprovati, completi, verificati e oggetto di audit negli ultimi cinque anni, forniti dal settore o sottosettore interessato, e correda la sua richiesta di ogni informazione pertinente. Sulla base di tali dati il settore o sottosettore interessato è incluso, riguardo a dette classificazioni, se, all'interno di un livello a 4 cifre eterogeneo (codice NACE-4), si dimostra che è caratterizzato da un'intensità di scambi ed emissioni notevolmente più elevata a un livello a 6 o a 8 cifre (Prodcom), superando la soglia di cui al paragrafo 1.
Articolo 10 quater
Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico
Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva, da svolgersi in una o più fasi tra il 2021 e il 2030, per i progetti che comportano un importo totale di investimenti superiore a 12,5 milioni di EUR per selezionare gli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:
è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e sana gestione finanziaria;
assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite, come le tecnologie per le energie rinnovabili, o alla modernizzazione del settore della produzione di energia, come il teleriscaldamento efficiente e sostenibile, e del settore della trasmissione e della distribuzione;
definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati unicamente progetti che:
sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 tenuto conto della dimensione del progetto;
abbiano carattere complementare, rispondano chiaramente a esigenze di sostituzione e modernizzazione e non rispondano a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
offrano il miglior rapporto qualità-prezzo; e
non favoriscano né migliorino la sostenibilità finanziaria di una produzione di energia elettrica ad altissima intensità di emissioni, né aumentino la dipendenza dai combustibili fossili ad alta intensità di emissioni.
In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, e fatta salva l'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui un investimento selezionato mediante la procedura di gara competitiva sia cancellato o non siano raggiunte le prestazioni previste, le quote accantonate possono essere utilizzate non prima di un anno, tramite un unico ciclo supplementare della procedura di gara competitiva, per finanziare altri investimenti.
Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva, compreso il numero previsto di cicli di cui al primo comma, e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 12,5 milioni di EUR e che non sono selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al presente paragrafo, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige, pubblica e presenta alla Commissione un elenco di investimenti. Qualora più investimenti siano effettuati nello stesso impianto, essi sono valutati nel loro insieme per stabilire se abbiano superato il valore soglia di 12,5 milioni di EUR, a meno che tali investimenti non siano sostenibili sotto il profilo tecnico o finanziario in modo indipendente.
Le quote non assegnate ai sensi del presente articolo entro il 2020 possono essere assegnate, per il periodo dal 2021 al 2030, a investimenti selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2, a meno che lo Stato membro interessato informi la Commissione, entro il 30 settembre 2019, della sua intenzione di non assegnare alcune o tutte tali quote nel periodo dal 2021 al 2030 e della quantità di quote da mettere invece all'asta nel 2020. Qualora tali quote siano assegnate nel periodo dal 2021 al 2030, la quantità corrispondente è presa in considerazione per l'applicazione del limite del 60 % di cui al primo comma del presente paragrafo.
Articolo 10 quinquies
Fondo per la modernizzazione
Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. Il Fondo per la modernizzazione non fornisce alcun sostegno agli impianti per la produzione di energia che utilizzano combustibili fossili solidi, diversi dal teleriscaldamento efficiente e sostenibile negli Stati membri con un PIL pro capite, a prezzi di mercato, inferiore al 30 % della media dell'Unione nel 2013, a condizione che un quantitativo di quote di valore almeno equivalente sia utilizzato per investimenti di cui all'articolo 10 quater che non riguardano i combustibili fossili solidi.
Il comitato per gli investimenti opera in modo trasparente. La composizione del comitato per gli investimenti e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei suoi membri sono messi a disposizione del pubblico e, se necessario, aggiornati.
Se un investimento nella modernizzazione dei sistemi energetici, di cui si propone il finanziamento a titolo del Fondo per la modernizzazione, non rientra nei settori elencati al paragrafo 2, il comitato per gli investimenti valuta la fattibilità tecnica e finanziaria di detto investimento, incluse le riduzioni delle emissioni che questi conseguono, e formula una raccomandazione sul finanziamento degli investimenti a titolo del Fondo per la modernizzazione. Il comitato per gli investimenti garantisce che qualsiasi investimento relativo al teleriscaldamento consegua un miglioramento sostanziale in termini di efficienza energetica e di riduzioni delle emissioni. Tale raccomandazione può includere suggerimenti concernenti gli appropriati strumenti di finanziamento. Al massimo il 70 % dei costi pertinenti di un investimento che non rientra nei settori elencati al paragrafo 2 può essere finanziato con le risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione, a condizione che i costi rimanenti siano finanziati da soggetti giuridici privati.
Se il rappresentante della BEI non approva il finanziamento di un investimento, una raccomandazione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso il rappresentante dello Stato membro in cui l'investimento deve aver luogo e il rappresentante della BEI non hanno diritto di voto. Il presente comma non si applica a progetti su scala ridotta finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10 % della percentuale di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.
Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente alla Commissione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione. La relazione, che è resa pubblica, riporta:
informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;
una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico, conseguito attraverso l'investimento.
Articolo 11
Misure nazionali di attuazione
Entro il 30 settembre 2019 viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per ciascuno periodo successivo di cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI
Articolo 11 bis
Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell’ambito ►M9 dell'EU ETS ◄ prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici
Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012 o che sia stato concesso un diritto a utilizzare i crediti a norma del paragrafo 8, i gestori possono chiedere all’autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito ►M9 dell'EU ETS ◄ nel periodo dal 2008 al 2012.
Fino al 31 marzo 2015 l’autorità competente procede allo scambio su richiesta.
Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER e le ERU derivanti da progetti registrati prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013.
Il primo comma si applica alle CER e alle ERU per tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito ►M9 dell'EU ETS ◄ nel periodo dal 2008 al 2012.
Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati.
Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito ►M9 dell'EU ETS ◄ nel periodo dal 2008 al 2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un pertinente accordo con ►M9 l'Unione ◄ o fino al 2020, se tale data è anteriore.
▼M9 —————
Articolo 11 ter
Attività di progetto
►M9 L'Unione ◄ e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi ►M9 all'EU ETS ◄ a norma dell’articolo 25.
▼M9 —————
Articolo 12
Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni
Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:
tra persone all'interno ►M9 dell'Unione ◄ ;
tra persone all'interno ►M9 dell'Unione ◄ e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.
Entro il 30 novembre 2022 gli Stati membri notificano agli operatori aerei che, per l’anno 2021, i loro obblighi di compensazione ai sensi del punto 3.2.1 delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate dell’ICAO in materia di tutela dell’ambiente per il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («SARP di CORSIA») sono pari a zero. Gli Stati membri inviano tale notifica agli operatori aerei che soddisfano le seguenti condizioni:
sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, compresi le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e
producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all’allegato I della presente direttiva e all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione ( 9 ), diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche di tale Stato membro, a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli:
voli di Stato;
voli umanitari;
voli per servizi medici;
voli militari;
voli per attività antincendio;
i voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell’aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.
Articolo 13
Validità delle quote
Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.
Articolo 14
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.
Gli ►M9 atti ◄ di cui al paragrafo 1 tengono conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e possono anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte alla concorrenza internazionale. Tali ►M9 atti ◄ possono specificare inoltre che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente.
Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono ►M9 nell'EU ETS ◄ e connesse alla produzione dei beni summenzionati.
Articolo 15
Verifica e accreditamento
Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all’allegato V e le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo, e provvedono affinché l’autorità competente ne sia informata.
Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l’operatore aereo la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all’allegato V e alle eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l’anno precedente non possano trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui una comunicazione di tale gestore od operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.
La Commissione adotta atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi esposti nell'allegato V e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni presentate dagli operatori aerei a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e delle domande di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, incluse le procedure di verifica che saranno utilizzate dai verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2.
Articolo 15 bis
Comunicazione di informazioni e segreto professionale
Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l’assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio.
Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun’altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.
Articolo 16
Sanzioni
Qualsiasi richiesta di uno Stato membro di riferimento ai sensi del paragrafo 5 contiene:
la prova che l’operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva;
dettagli sulla misura coercitiva adottata da tale Stato membro;
una giustificazione dell’imposizione di un divieto operativo a livello comunitario; e
una raccomandazione sulla portata del divieto operativo a livello comunitario e sulle eventuali condizioni per la sua applicazione.
Articolo 17
Accesso alle informazioni
Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
Articolo 18
Autorità competente
Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.
Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.
Articolo 18 bis
Stato membro di riferimento
Lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo è:
nel caso di un operatore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 10 ), lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d’esercizio per l’operatore aereo in questione;
negli altri casi, lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall’operatore aereo in questione nell’anno di riferimento.
In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione:
pubblica, anteriormente al 1o febbraio 2009, un elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, specificando lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo in base a quanto indicato al paragrafo 1;
aggiorna l’elenco, anteriormente al 1o febbraio di ciascun anno successivo, al fine di inserirvi gli operatori aerei che successivamente hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I.
Articolo 18 ter
Assistenza di Eurocontrol
Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 3 quater, paragrafo 4, e dall’articolo 18 bis, la Commissione può chiedere l’assistenza di Eurocontrol o di un’altra organizzazione competente e, a tal fine può concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.
Articolo 19
Registri
Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate nel registro comunitario ai fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l’assegnazione, la restituzione e l’annullamento delle quote di cui al paragrafo 3.
Ogni Stato membro è in grado di assicurare l’esecuzione delle operazioni autorizzate in base al protocollo UNFCCC o al protocollo di Kyoto.
Articolo 20
Amministratore centrale
Articolo 21
Relazioni degli Stati membri
Articolo 21 bis
Sostegno delle attività volte a creare capacità
Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.
Articolo 22
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare, se opportuno, gli allegati della presente direttiva, a eccezione degli allegati I, II bis e II ter, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni.
Articolo 22 bis
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 23
Esercizio della delega
Articolo 24
Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività e gas
Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, possono essere adottati ►M9 atti ◄ sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell’allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva in tal senso.
Articolo 24 bis
Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni
Oltre alle inclusioni previste dall'articolo 24, la Commissione può adottare misure per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dall'EU ETS.
Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'ex articolo 11 ter, paragrafo 7, nella versione in vigore anteriormente all'8 aprile 2018. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva definendo la procedura da seguire.
Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate ►M9 dall'EU ETS ◄ . Sono adottate misure solo qualora l’inclusione a norma dell’articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame ►M9 dell'EU ETS ◄ considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta ►M9 l'Unione ◄ .
▼M9 —————
Uno Stato membro può rifiutare il rilascio di quote per determinati tipi di progetti che riducono le emissioni di gas a effetto serra sul suo territorio.
Tali progetti saranno eseguiti sulla base dell’accordo dello Stato membro in cui si svolge il progetto.
Articolo 25
Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
▼M9 —————
Articolo 25 bis
Provvedimenti adottati da paesi terzi per ridurre l’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I della presente direttiva per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, tranne in relazione all'ambito di applicazione, richieste da un accordo concluso a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ◄
La Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali altre modifiche della presente direttiva.
La Commissione può inoltre, ove opportuno, formulare raccomandazioni al Consiglio a norma dell’articolo 300, paragrafo 1, del trattato ai fini dell’avvio di negoziati per concludere un accordo con il paese terzo in questione.
Articolo 26
Modifica della direttiva 96/61/CE
All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:
«Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( *1 ) in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.
Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.
I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 27
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti
Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere ►M9 dall'EU ETS ◄ gli impianti che hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:
notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell’elenco degli impianti alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all’atto della presentazione dell’elenco alla Commissione;
confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l’anno, conformemente all’articolo 14;
confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all’impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l’impianto rientra nuovamente ►M9 nell'EU ETS ◄ ;
pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.
Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l’esclusione si considera approvata.
Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l’impianto ricade ►M9 nell'EU ETS ◄ , l’impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis al medesimo impianto.
Allorché un impianto rientra nuovamente ►M9 nell'EU ETS ◄ a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell’articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall’anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l’impianto.
Tali impianti rientrano nell'EU ETS per il resto del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, durante il quale sono stati reintrodotti.
Articolo 27 bis
Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate
Gli Stati membri possono escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente dello Stato membro interessato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO2 equivalente, tralasciando le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che lo Stato membro interessato:
notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2 500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
confermi che, qualora un impianto emetta 2 500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS; e
metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.
Articolo 28
Adeguamenti applicabili in caso di approvazione da parte della Commissione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici
Entro tre mesi dalla firma, da parte ►M9 dell'Unione ◄ , di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:
la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle ►M9 dell'Unione ◄ e gli impegni assunti dai paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle rispettive responsabilità e capacità;
le implicazioni dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello ►M9 dell'Unione ◄ per passare al più ambizioso obiettivo di riduzione del 30 % in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto;
la competitività delle industrie manifatturiere ►M9 dell'Unione ◄ nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
l’impatto dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici su altri settori economici ►M9 dell'Unione ◄ ;
l’impatto sul settore agricolo ►M9 dell'Unione ◄ , inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
le modalità adeguate per includere le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura ►M9 nell'Unione ◄ ;
l’afforestazione, la riforestazione, nonché le attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale nei paesi terzi nell’eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito;
la necessità di politiche e misure comunitarie addizionali, alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti ►M9 dall'Unione ◄ e dagli Stati membri.
Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente direttiva a norma del paragrafo 1, in vista dell’entrata in vigore della direttiva modificativa previa approvazione, da parte ►M9 dell'Unione ◄ , dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo.
La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica ed efficacia in termini di costi, nonché di equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri.
Articolo 28 bis
Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato
In deroga agli articoli 12, paragrafo 2 bis, 14, paragrafo 3, e 16, gli Stati membri considerano ottemperati gli obblighi precisati in tali disposizioni e non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:
tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter;
tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.
▼M8 —————
Ai fini degli articoli 11 bis, 12 e 14, le emissioni verificate prodotte da voli diversi da quelli di cui al primo comma sono considerate emissioni verificate dell'operatore aereo.
In deroga all'articolo 3 septies, paragrafo 8, le quote di emissioni che non provengono dalla riserva speciale sono cancellate.
A decorrere dal 1o gennaio 2021, il numero di quote assegnate agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.
Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2023, gli Stati membri pubblicano, prima del 1o settembre 2018, il numero di quote del trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo.
▼M8 —————
Articolo 28 ter
Relazioni e riesame della Commissione sull'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato
In linea con il bilancio mondiale dell'UNFCCC, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di dimezzare, entro il 2050, le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005.
Articoli 28 quater
Disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della misura mondiale basata sul mercato
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva per quanto riguarda l'adeguato monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini dell'attuazione della misura mondiale basata sul mercato prevista dall'ICAO su tutte le rotte da essa contemplate. Tali atti delegati si basano sugli strumenti pertinenti adottati in sede ICAO, evitano qualsiasi distorsione della concorrenza, sono coerenti con i principi sanciti dagli atti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e assicurano che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15.
Articolo 29
Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio
Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento.
Articolo 29 bis
Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi
Qualora l’evoluzione dei prezzi di cui al paragrafo 1 non corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato, può essere adottata una delle seguenti misure, tenendo conto della portata dell’evoluzione dei prezzi:
una misura che consente agli Stati membri di anticipare la messa all’asta di parte della quantità da mettere all’asta;
una misura che consente agli Stati membri di mettere all’asta fino al 25 % delle quote restanti nella riserva per i nuovi entranti.
Tali misure sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 23, paragrafo 4.
Articolo 30
Riesame alla luce dell'attuazione dell'accordo di Parigi e dello sviluppo dei mercati del carbonio in altre importanti economie
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Attuazione
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 32
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 33
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA
1. |
Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva. |
2. |
I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività. |
3. |
In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione ►M9 nell'EU ETS ◄ , si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. |
4. |
Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione ►M9 nell'EU ETS ◄ . |
5. |
Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. |
6. |
A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.
|
ALLEGATO II
GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
ALLEGATO II bis
Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all’insegna della solidarietà e della crescita ►M9 nell'Unione ◄ , al fine di ridurre le emissioni e favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici
|
Incremento per Stato membro |
▼M9 ————— |
|
Bulgaria |
53 % |
Repubblica ceca |
31 % |
Estonia |
42 % |
Grecia |
17 % |
Spagna |
13 % |
Croazia |
26 % |
▼M9 ————— |
|
Cipro |
20 % |
Lettonia |
56 % |
Lituania |
46 % |
▼M9 ————— |
|
Ungheria |
28 % |
Malta |
23 % |
Polonia |
39 % |
Portogallo |
16 % |
Romania |
53 % |
Slovenia |
20 % |
Slovacchia |
41 % |
▼M9 ————— |
ALLEGATO II ter
DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO PER LA MODERNIZZAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2030
|
Percentuale del Fondo per la modernizzazione |
Bulgaria |
5,84 % |
Repubblica ceca |
15,59 % |
Estonia |
2,78 % |
Croazia |
3,14 % |
Lettonia |
1,44 % |
Lituania |
2,57 % |
Ungheria |
7,12 % |
Polonia |
43,41 % |
Romania |
11,98 % |
Slovacchia |
6,13 % |
▼M4 —————
ALLEGATO IV
PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1
PARTE A — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.
Calcolo delle emissioni
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione
I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.
Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Misurazioni
Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.
Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.
Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.
PARTE B — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:
consumo di combustibile × fattore di emissione
Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall’alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:
quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.
Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.
I fattori di emissione utilizzati d’ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all’attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.
Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 3.
Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:
Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:
Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, l’entità dell’attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:
tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante
dove:
«distanza» è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;
«carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.
Ai fini del calcolo del carico pagante:
Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2:
Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:
Dati relativi alle tonnellate-chilometro:
ALLEGATO V
CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15
PARTE A — Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi
Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
scelta e applicazione dei fattori di emissione;
calcoli per determinare le emissioni complessive, e
se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.
Analisi dei processi
7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.
Rapporto
11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica
12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
PARTE B — Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell’allegato I.
A tal fine:
al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all’operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;
al punto 5, il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’operatore aereo;
al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l’impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall’operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;
al punto 7, il riferimento alla sede dell’impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall’operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;
ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell’impianto devono intendersi come riferimenti all’aeromobile di cui l’operatore aereo è responsabile;
ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all’operatore aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo
14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:
tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all’aeromobile che svolge l’attività di trasporto aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.
16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l’operatore aereo presenta a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l’operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall’operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l’operatore conserva a fini di sicurezza.
( 1 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
( 2 ) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
( 3 ) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
( 5 ) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).
( 6 ) Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).
( 7 ) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
( 8 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
( 9 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).
( 10 ) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
( 11 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 13 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( *1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»
( 14 ) Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).