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Document 02003D0329-20050111
Commission Decision of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the heat treatment process for manure (notified under document number C(2003) 1505) (Only the French, Dutch, German, Finnish and Swedish texts are authentic) (Text with EEA relevance) (2003/329/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 12 maggio 2003 relativa a misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti il processo di trattamento termico per concimi [notificata con il numero C(2003) 1505] (Il testi in lingua tedesca, francese, olandese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/329/CE)
Decisione della Commissione del 12 maggio 2003 relativa a misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti il processo di trattamento termico per concimi [notificata con il numero C(2003) 1505] (Il testi in lingua tedesca, francese, olandese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/329/CE)
2003D0329 — IT — 11.01.2005 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2003 relativa a misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti il processo di trattamento termico per concimi [notificata con il numero C(2003) 1505] (Il testi in lingua tedesca, francese, olandese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 117, 13.5.2003, p.51) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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L 7 |
5 |
11.1.2005 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2003
relativa a misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti il processo di trattamento termico per concimi
[notificata con il numero C(2003) 1505]
(Il testi in lingua tedesca, francese, olandese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2003/329/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ( 1 ), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa della normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'introduzione di una serie di severi requisiti. Prevede inoltre l'adozione di opportune misure di transizione. |
(2) |
Data la natura severa di tali requisiti, è necessario stabilire disposizioni transitorie per il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi e la Finlandia per lasciare all'industria un periodo di tempo sufficiente per adattarsi. Occorre inoltre sviluppare modalità alternative di raccolta, trasporto, magazzinaggio, trattamento, lavorazione e utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale, come pure metodi di eliminazione di tali sottoprodotti. |
(3) |
Di conseguenza, a titolo di disposizione temporanea, occorre concedere a Belgio, Francia, Paesi Bassi e Finlandia una deroga che consenta a tali paesi di autorizzare i rispettivi operatori a continuare ad applicare le norme nazionali relative al processo di trattamento termico dei concimi. |
(4) |
Per prevenire eventuali rischi per la salute degli animali e per la sanità pubblica, occorre mantenere adeguati sistemi di controllo in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Finlandia per il periodo delle misure transitorie. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Deroga relativa al processo di trattamento termico dei concimi
Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e a titolo di deroga al punto 5, lettera b), del capitolo III dell'allegato VIII a detto regolamento, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Finlandia possono continuare a concedere approvazioni individuali, fino e non oltre al ►M1 31 dicembre 2005 ◄ , ad operatori di locali e impianti conformemente alle norme nazionali che consentono loro di applicare tali norme al processo di trattamento termico dei concimi, a condizioni che le norme nazionali:
a) garantiscano la riduzione globale degli agenti patogeni;
b) siano applicate soltanto in locali e impianti che applicavano tali norme al 1o novembre 2002; e
c) siano conformi alle altre prescrizioni del capitolo III dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002.
Articolo 2
Misure di controllo
L'autorità competente adotta le necessarie disposizioni per controllare la conformità degli operatori autorizzati di locali e impianti con le condizioni di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Ritiro delle approvazioni ed eliminazione del materiale non conforme alla presente decisione
1. La autorizzazioni individuali dell'autorità competente per il processo di trattamento termico dei concimi sono immediatamente e permanentemente ritirate ad ogni operatore, locale o impianto qualora non siano più rispettate le condizioni di cui alla presente decisione.
2. L'autorità competente ritira ogni autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1 entro e non oltre ►M1 31 dicembre 2005 ◄ .
L'autorità competente non concede un'autorizzazione finale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 qualora sulla base delle sue ispezioni non sia soddisfatta del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte dei locali e impianti di cui all'articolo 1.
3. I materiali non conformi alle prescrizioni della presente decisione sono eliminati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
Articolo 4
Rispetto della decisione
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia e il Regno dei Paesi Bassi adottano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e le rendono pubbliche. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 5
Applicabilità
La presente decisione si applica dal 1o maggio 2003 al ►M1 31 dicembre 2005 ◄ .
Articolo 6
Destinatari
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia e il Regno dei Paesi Bassi sono i destinatari della presente decisione.
( 1 ) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.