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Document 02003D0017-20201115
Council Decision of 16 December 2002 on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed-producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries (Text with EEA relevance) (2003/17/EC)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/17/CE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/17/CE)Testo rilevante ai fini del SEE
02003D0017 — IT — 15.11.2020 — 008.001
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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 008 del 14.1.2003, pag. 10) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 141 |
23 |
7.6.2003 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 885/2004 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004 |
L 168 |
1 |
1.5.2004 |
|
L 312 |
51 |
29.11.2005 |
||
REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
|
L 314 |
20 |
1.12.2007 |
||
L 328 |
4 |
28.11.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
|
DECISIONE (UE) 2018/1674 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 |
L 284 |
31 |
12.11.2018 |
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DECISIONE (UE) 2020/1544 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2020 |
L 356 |
5 |
26.10.2020 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002
relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2003/17/CE)
Articolo 1
Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE e direttiva 2002/55/CE del Consiglio ( 1 ), purché:
siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell’allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;
soddisfino le condizioni previste nell’allegato II, sezione A.
Articolo 2
Le sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, prodotte nei paesi terzi figuranti in tale allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione.
Articolo 3
Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.
Qualora sia necessaria la rietichettatura e la richiusura nella Comunità di sementi equivalenti, le etichette CE sono utilizzate solo nei seguenti casi:
se le sementi prodotte negli Stati membri e le sementi della stessa varietà e categoria prodotte in paesi terzi sono miscelate per migliorarne la facoltà germinativa, a condizione che
se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.
▼M6 —————
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2003 al ►M6 31 dicembre 2022 ◄ .
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone.
ALLEGATO I
PAESI, AUTORITÀ E SPECIE
Paesi (1) |
Autorità |
Specie indicate nelle seguenti direttive |
1 |
2 |
3 |
AR |
Istituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
AU |
Australian Seeds Authority LTD. P.O. BOX 187 LINDFIELD, NSW 2070 |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
BR |
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply Esplanada dos Ministérios, bloco D 70.043-900 Brasilia-DF |
66/401/EEC 66/402/EEC |
CA |
Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1 A 0Y9 |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
CL |
Ministerio de Agricultura Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
▼M7 ————— |
||
IL |
Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250 |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
MA |
D.P.V.C.T.R.F. Service de Contrôle des Semences et Plants, B.P. 1308 RABAT |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
MD |
National Agency for Food Safety (ANSA) str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009, Chisinau |
66/402/EEC 2002/55/EC 2002/57/EC |
NZ |
Ministry for Primary Industries, 25 «The Terrace» P.O. BOX 2526 6140 WELLINGTON |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
RS |
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD Il ministero dell’Agricoltura ha autorizzato le seguenti istituzioni a rilasciare certificati OCSE: National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog 30 — 21000 Novi Sad Maize Research Institute «ZEMUN POLJE» Slobodana Bajica 1 11080 ZEMUN, BEOGRAD |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
TR |
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P.O.BOX: 30, 06172 Yenimahalle/ANKARA |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
UA |
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV |
66/402/CEE |
US |
USDA — Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054 |
2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
UY |
Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO — CANELONES |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
ZA |
National Department of Agriculture, c/o S.A.N.S.O.R. Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA |
66/401/CEE 66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi Zea mays e Sorghum spp. 2002/57/CE |
ALLEGATO II
A. Condizioni relative alle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi
1. |
Le ispezioni in campo sono effettuate secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, per quanto riguarda:
—
le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,
—
le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/401/CEE,
—
le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
—
le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,
—
le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,
—
le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.
|
2. |
Le sementi non definitivamente certificate devono essere contenute in imballaggi ufficialmente chiusi e muniti di un'etichetta speciale prevista a tal fine dall'OCSE. |
3. |
Le sementi non definitivamente certificate devono essere accompagnate, fatto salvo il certificato previsto dai sistemi OCSE, da un certificato ufficiale recante le seguenti indicazioni:
—
numero di riferimento delle sementi utilizzate per la coltura nel campo e indicazione dello Stato membro o del paese terzo che ha effettuato la certificazione delle sementi,
—
superficie coltivata,
—
quantità delle sementi,
—
attestazione comprovante che sono state rispettate le condizioni che devono soddisfare le colture da cui provengono le sementi.
|
B. Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi
1. |
Le sementi indicate in appresso devono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi devono essere ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; le partite delle sementi devono essere accompagnate dai certificati previsti da detti sistemi:
—
le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,
—
le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE,
—
le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
—
le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,
—
le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE,
—
le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.
Le sementi devono inoltre essere conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale. |
2. |
Le sementi devono soddisfare le condizioni in appresso:
▼M8 ————— |
3. |
Per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi, le sementi devono soddisfare le condizioni supplementari in appresso:
|
4. |
Le partite di sementi sono corredate di un certificato internazionale ISTA color arancio per partite di sementi recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2. |
5. |
Nel caso delle sementi di base di varietà la cui selezione conservatrice si effettua esclusivamente nella Comunità, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte nella Comunità. Nel caso delle sementi di base delle altre varietà, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte sotto la responsabilità delle persone incaricate della selezione conservatrice, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nella Comunità o in un paese terzo che beneficia, in virtù della decisione 97/788/CE ( 2 ), dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuate in paesi terzi. |
6. |
Per le sementi certificate di tutte le generazioni le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte e ufficialmente controllate e certificate:
—
nella Comunità o
—
in un paese terzo che benefici dell'equivalenza ai sensi della presente decisione per la produzione delle sementi di base della specie in questione, sempreché siano state prodotte a partire da sementi ottenute a norma del punto 5.
|
7. |
Nel caso del Canada e degli Stati Uniti d'America, in deroga al:
—
punto 2.2 e punto 2.3,
—
punto 3.1, secondo trattino e
—
punto 4,
il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati di analisi delle sementi possono essere effettuati da laboratori di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme AOSA. In questo caso:
—
deve figurare la seguente attestazione ai sensi del punto 3.1: «Sottoposte a campionamento e analizzate, conformemente alle norme AOSA, da …» (nome o iniziali del laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto) e
—
il certificato obbligatorio ai sensi del punto 4 deve essere rilasciato dal laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto sotto la responsabilità dell'autorità di cui all'allegato I.
|
( 1 ) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).
( 2 ) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/580/CE (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 26).