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Document 02002R2150-20080101
Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
2002R2150 — IT — 01.01.2008 — 003.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 2150/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 332, 9.12.2002, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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REGOLAMENTO (CE) N. 574/2004 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2004 |
L 90 |
15 |
27.3.2004 |
|
REGOLAMENTO (CE) N. 783/2005 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2005 |
L 131 |
38 |
25.5.2005 |
|
REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 |
L 393 |
1 |
30.12.2006 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2150/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2002
relativo alle statistiche sui rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,
viste le proposte della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),
considerando quanto segue:
(1) |
Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. È tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse. |
(2) |
Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi. |
(3) |
La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 4 ) costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. |
(5) |
Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento. |
(6) |
Poiché lo scopo della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione in modo da assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo della misura proposta in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(7) |
Gli Stati membri possono necessitare di un periodo transitorio per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti relative a tutte o ad alcune delle attività economiche A, B e da G a Q della ►M3 NACE Rev. 2 ◄ istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ( 5 ), per le quali i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti di rilievo. |
(8) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ). |
(9) |
Il Comitato del programma statistico è stato consultato dalla Commissione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivo
1. Obiettivo del presente regolamento è fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa.
3. Le statistiche riguardano i seguenti settori:
a) produzione dei rifiuti conformemente all'allegato I;
b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II;
c) dopo gli studi pilota di cui all'articolo 5: importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ( 7 ), in conformità dell'allegato III.
4. Nell'elaborazione delle statistiche, gli Stati membri e la Commissione osservano la nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze, che figura all'allegato III.
5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III e l'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione ( 8 ).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini e nell'ambito del presente regolamento s'intende per:
a) «rifiuto», qualsiasi sostanza o oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ( 9 );
b) «frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata», i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti;
c) «riciclaggio», l'operazione descritta nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ( 10 );
d) «recupero», ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 75/442/CEE;
e) «smaltimento» ciasuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A, della direttiva 75/442/CEE;
f) «struttura di recupero o smaltimento», una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 75/442/CE;
g) «rifiuto pericoloso», qualsiasi rifiuto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( 11 );
h) «rifiuto non pericoloso» qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g);
i) «incenerimento», trattamento termico dei rifiuti effettuato in un impianto di incenerimento o in un impianto di coincenerimento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, punto 4 e dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti ( 12 );
j) «discarica», un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ( 13 );
k) «capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti», la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule;
l) «capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti», la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue;
m) «capacità delle discariche», la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi;
n) «capacità di altre strutture di smaltimento», la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue.
Articolo 3
Raccolta dei dati
1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:
— indagini,
— fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,
— procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o
— una combinazione di questi metodi.
Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.
2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti.
3. Gli Stati membri producono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I e II.
4. L'esclusione di cui al paragrafo 2 deve essere compatibile con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, punto 1, degli allegati I e II.
5. Gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II.
6. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione ai sensi del paragrafo 5 sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche.
Articolo 4
Periodo transitorio
1. Durante un periodo transitorio la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, concedere deroghe alle disposizioni contenute nella sezione 5 degli allegati I e II. Tale periodo transitorio non può superare:
a) i due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alla produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce 16 (Attività di servizi) e all'allegato II, sezione 8, punto 2;
b) i tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (Pesca).
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere concesse a singoli Stati membri soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento.
3. La Commissione elabora un programma concernente studi pilota sui rifiuti derivanti dalle attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la cui esecuzione è affidata agli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.
La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi, essa adotta le necessarie misure di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 5
Importazione ed esportazione di rifiuti
1. La Commissione elabora un programma di studi pilota sull'importazione e l'esportazione di rifiuti che devono essere eseguiti dagli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.
2. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con il contenuto degli allegati I e II, in particolare con gli aspetti riguardanti il campo di applicazione e la copertura dei rifiuti, le categorie di rifiuti ai fini della loro classificazione, gli anni di riferimento e la periodicità, tenendo conto degli obblighi in materia di compilazione delle relazioni a norma del regolamento (CEE) n. 259/93.
3. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare.
4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
5. Gli studi pilota sono eseguiti al più tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 6
Misure di attuazione
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure includono:
a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;
b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;
c) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri; tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;
d) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;
e) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
f) la compilazione dell'elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e deroghe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4;
g) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1.
Articolo 7
Comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 14 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE, il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico.
Articolo 8
Relazione
1. La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese.
2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1. Se necessario, essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PRODUZIONE DI RIFIUTI
SEZIONE 1
Campo di applicazione
Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da A ad U della NACE Rev. 2. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche.
Il presente allegato riguarda inoltre:
a) i rifiuti domestici;
b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.
SEZIONE 2
Categorie di rifiuti
1. |
Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:
|
2. |
Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 2). La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. |
SEZIONE 3
Caratteristiche
1. |
Caratteristiche delle categorie di rifiuti: per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, punto 1, sarà riportato il quantitativo di rifiuti prodotti. |
2. |
Caratteristiche regionali: popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS 2). |
SEZIONE 4
Unità di misura
1. |
L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca. |
2. |
Per le caratteristiche regionali, l'unità di misura dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni. |
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento e periodicità
1. |
Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. |
2. |
Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento. |
SEZIONE 6
Trasmissione dei risultati ad Eurostat
I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
SEZIONE 7
Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche
1. |
Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. |
2. |
Gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniranno una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8. |
3. |
La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento. |
SEZIONE 8
Produzione dei risultati
1. |
I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per:
|
2. |
Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ( 15 ) conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro. Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della ►M3 NACE Rev. 2 ◄ . |
ALLEGATO II
RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SEZIONE 1
Campo di applicazione
1. |
Le statistiche devono essere elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della ►M3 NACE Rev. 2 ◄ , di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1. |
2. |
Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato. |
SEZIONE 2
Categorie di rifiuti
L’elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti:
Incenerimento |
|||
Voce |
Stat.-CER versione 3 |
Rifiuti pericolosi/non pericolosi |
|
Codice |
Descrizione |
||
1 |
01 + 02 + 03 |
Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) |
Non pericolosi |
2 |
01 + 02 + 03 escl. 01.3 |
Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) |
Pericolosi |
3 |
01.3 |
Oli usati |
Pericolosi |
4 |
05 |
Rifiuti della sanità e biologici |
Non pericolosi |
5 |
05 |
Rifiuti della sanità e biologici |
Pericolosi |
6 |
07.7 |
Rifiuti contenenti PCB |
Pericolosi |
7 |
10.1 |
Rifiuti domestici e simili |
Non pericolosi |
8 |
10.2 |
Materiali misti e indifferenziati |
Non pericolosi |
9 |
10.2 |
Materiali misti e indifferenziati |
Pericolosi |
10 |
10.3 |
Residui di cernita |
Non pericolosi |
11 |
10.3 |
Residui di cernita |
Pericolosi |
12 |
11 |
Fanghi comuni |
Non pericolosi |
13 |
06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 |
Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) |
Non pericolosi |
14 |
06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 excl. 07.7 |
Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici esclusi rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) |
Pericolosi |
Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico) |
|||
Voce |
Stat.-CER versione 3 |
Rifiuti pericolosi/non pericolosi |
|
Codice |
Descrizione |
||
1 |
01.3 |
Oli usati |
Pericolosi |
2 |
06 |
Rifiuti metallici |
Non pericolosi |
3 |
06 |
Rifiuti metallici |
Pericolosi |
4 |
07.1 |
Rifiuti in vetro |
Non pericolosi |
5 |
07.1 |
Rifiuti in vetro |
Pericolosi |
6 |
07.2 |
Rifiuti di carta e cartone |
Non pericolosi |
7 |
07.3 |
Rifiuti di gomma |
Non pericolosi |
8 |
07.4 |
Rifiuti in plastica |
Non pericolosi |
9 |
07.5 |
Rifiuti in legno |
Non pericolosi |
10 |
07.6 |
Rifiuti tessili |
Non pericolosi |
11 |
09 escl. 09.11, 09.3 |
Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame) |
Non pericolosi |
12 |
09.11 |
Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale |
Non pericolosi |
13 |
09.3 |
Feci animali, urine e letame |
Non pericolosi |
14 |
12 |
Rifiuti minerali |
Non pericolosi |
15 |
12 |
Rifiuti minerali |
Pericolosi |
16 |
01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 |
Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) |
Non pericolosi |
17 |
01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 escl. 01.3 |
Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti esclusi oli usati + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + rifiuti in legno + rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) |
Pericolosi |
Smaltimento (diverso dall’incenerimento) |
|||
Voce |
Stat.-CER versione 3 |
Rifiuti pericolosi/non pericolosi |
|
Codice |
Descrizione |
||
1 |
01 + 02 + 03 |
Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) |
Non pericolosi |
2 |
01 + 02 + 03 escl. 01.3 |
Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici) |
Pericolosi |
3 |
01.3 |
Oli usati |
Pericolosi |
4 |
09 escl. 09.11, 09.3 |
Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame) |
Non pericolosi |
5 |
09.11 |
Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale |
Non pericolosi |
6 |
09.3 |
Feci animali, urine e letame |
Non pericolosi |
7 |
10.1 |
Rifiuti domestici e simili |
Non pericolosi |
8 |
10.2 |
Materiali misti e indifferenziati |
Non pericolosi |
9 |
10.2 |
Materiali misti e indifferenziati |
Pericolosi |
10 |
10.3 |
Residui di cernita |
Non pericolosi |
11 |
10.3 |
Residui di cernita |
Pericolosi |
12 |
11 |
Fanghi comuni |
Non pericolosi |
13 |
12 |
Rifiuti minerali |
Non pericolosi |
14 |
12 |
Rifiuti minerali |
Pericolosi |
15 |
05 + 06 + 07 + 08 + 13 |
Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) |
Non pericolosi |
16 |
05 + 06 + 07 + 08 + 13 |
Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati) |
Pericolosi |
SEZIONE 3
Caratteristiche
Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, figurano nella tabella che segue.
Numero e capacità delle operazioni di recupero e smaltimento per regione |
|
Voce |
Descrizione |
1 |
Numero di impianti di trattamento, livello NUTS 2 |
2 |
Capacità in unità secondo le operazioni, livello NUTS 2 |
Rifiuti trattati per operazione di recupero e smaltimento, inclusa l'importazione |
|
3 |
Quantità totale di rifiuti trattati, per ognuna delle categorie specifiche di rifiuti elencate nella sezione 2, escluso il riciclaggio di rifiuti sul posto di generazione, livello NUTS 1 |
SEZIONE 4
Unità di misura
L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento e periodicità
1. |
Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. |
2. |
Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, punto 2. |
SEZIONE 6
Trasmissione dei risultati ad Eurostat
I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
SEZIONE 7
Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche
1. |
Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. |
2. |
Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. |
3. |
La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento. |
SEZIONE 8
Produzione dei risultati
1. |
I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3. |
2. |
Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE:
|
3. |
La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE. La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. |
4. |
Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro. Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della ►M3 NACE Rev. 2 ◄ . |
ALLEGATO III
TABELLA DI CORRISPONDENZA
a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002, valenze tra Stat.- CER REV 3 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze) e l'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione
01 Rifiuti chimici dei composti |
|||||
01.1 Solventi usati |
|||||
01.11 Solventi spesi alogenati |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
07 01 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 02 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 03 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 04 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 05 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 06 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 07 03* |
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
14 06 01* |
clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
||||
14 06 02* |
altri solventi e miscele di solventi, alogenati |
||||
14 06 04* |
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati |
||||
01.12 Solventi spesi non alogenati |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
07 01 04* |
altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 02 04* |
altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 03 04* |
altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 04 04* |
altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 05 04* |
altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 06 04* |
altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
07 07 04* |
altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri |
||||
14 06 03* |
altri solventi e miscele di solventi |
||||
14 06 05* |
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi |
||||
20 01 13* |
solventi |
||||
01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini |
|||||
01.21 Rifiuti acidi |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
06 01 99 |
non specificati altrimenti |
||||
1 Pericolosi |
|||||
06 01 01* |
acido solforico e acido solforoso |
||||
06 01 02* |
acido cloridrico |
||||
06 01 03* |
acido fluoridrico |
||||
06 01 04* |
acido fosforico e fosforoso |
||||
06 01 05* |
acido nitrico e acido nitroso |
||||
06 01 06* |
altri acidi |
||||
06 07 04* |
soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto |
||||
08 03 16* |
residui di soluzioni chimiche per incisione |
||||
09 01 04* |
soluzioni di fissaggio |
||||
09 01 05* |
soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore |
||||
10 01 09* |
acido solforico |
||||
11 01 05* |
acidi di decappaggio |
||||
11 01 06* |
acidi non specificati altrimenti |
||||
16 06 06* |
elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata |
||||
20 01 14* |
acidi |
||||
01.22 Rifiuti alcalini |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
03 03 09 |
fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
||||
06 02 99 |
non specificati altrimenti |
||||
11 01 14 |
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
05 01 11* |
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi |
||||
06 02 01* |
idrossido di calcio |
||||
06 02 03* |
idrossido di ammonio |
||||
06 02 04* |
idrossido di sodio e di potassio |
||||
06 02 05* |
altre basi |
||||
09 01 01* |
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
||||
09 01 02* |
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa |
||||
09 01 03* |
soluzioni di sviluppo a base di solventi |
||||
11 01 07* |
basi di decappaggio |
||||
11 01 13* |
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose |
||||
11 03 01* |
rifiuti contenenti cianuro |
||||
19 11 04* |
rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi |
||||
20 01 15* |
sostanze alcaline |
||||
01.24 Altri rifiuti salini |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
05 01 16 |
rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio |
||||
05 07 02 |
rifiuti contenenti zolfo |
||||
06 03 14 |
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 |
||||
06 03 16 |
ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 |
||||
06 03 99 |
non specificati altrimenti |
||||
06 04 99 |
non specificati altrimenti |
||||
06 06 03 |
rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 |
||||
06 06 99 |
non specificati altrimenti |
||||
11 02 06 |
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
06 03 11* |
sali e loro soluzioni, contenenti cianuri |
||||
06 03 13* |
sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti |
||||
06 03 15* |
ossidi metallici contenenti metalli pesanti |
||||
06 04 03* |
rifiuti contenenti arsenico |
||||
06 04 04* |
rifiuti contenenti mercurio |
||||
06 04 05* |
rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
||||
06 06 02* |
rifiuti contenenti solfuri pericolosi |
||||
10 03 08* |
scorie saline della produzione secondaria |
||||
10 04 03* |
arsenato di calcio |
||||
11 01 08* |
fanghi di fosfatazione |
||||
11 02 05* |
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose |
||||
11 03 02* |
altri rifiuti |
||||
11 05 04* |
fondente esaurito |
||||
16 09 01* |
permanganati, ad esempio permanganato di potassio |
||||
16 09 02* |
cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio |
||||
01.3 Oli usati |
|||||
01.31 Oli da motore usati |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
13 02 04* |
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati |
||||
13 02 05* |
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
||||
13 02 06* |
scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione |
||||
13 02 07* |
olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile |
||||
13 02 08* |
altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi |
||||
01.32 Altri oli usati |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
05 01 02* |
fanghi da processi di dissalazione |
||||
05 01 03* |
morchie e fondi di serbatoi |
||||
05 01 04* |
fanghi acidi da processi di alchilazione |
||||
05 01 12* |
acidi contenenti oli |
||||
08 03 19* |
oli disperdenti |
||||
08 04 17* |
olio di resina |
||||
12 01 06* |
oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) |
||||
12 01 07* |
oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) |
||||
12 01 08* |
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni |
||||
12 01 09* |
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni |
||||
12 01 10* |
oli sintetici per macchinari |
||||
12 01 12* |
cere e grassi esauriti |
||||
12 01 18* |
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio |
||||
12 01 19* |
oli per macchinari, facilmente biodegradabili |
||||
13 01 04* |
emulsioni clorurate |
||||
13 01 05* |
emulsioni non clorurate |
||||
13 01 09* |
oli minerali per circuiti idraulici, clorurati |
||||
13 01 10* |
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
||||
13 01 11* |
oli sintetici per circuiti idraulici |
||||
13 01 12* |
oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
||||
13 01 13* |
altri oli per circuiti idraulici |
||||
13 03 06* |
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 |
||||
13 03 07* |
oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati |
||||
13 03 08* |
oli sintetici isolanti e termoconduttori |
||||
13 03 09* |
oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili |
||||
13 03 10* |
altri oli isolanti e termoconduttori |
||||
13 05 06* |
oli prodotti dalla separazione olio/acqua |
||||
20 01 26* |
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
||||
01.4 Catalizzatori chimici esauriti |
|||||
01.41 Catalizzatori chimici esauriti |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
16 08 01 |
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) |
||||
16 08 03 |
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
||||
16 08 04 |
catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) |
||||
1 Pericolosi |
|||||
16 08 02* |
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi |
||||
16 08 05* |
catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico |
||||
16 08 06* |
liquidi esauriti usati come catalizzatori |
||||
16 08 07* |
catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose |
||||
02 Rifiuti di preparazioni chimiche |
|||||
02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche) |
|||||
02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 01 09 |
rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
02 01 08* |
rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
||||
06 13 01* |
prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici |
||||
20 01 19* |
pesticidi |
||||
02.12 Medicine non utilizzate |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
07 05 14 |
rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 |
||||
18 01 09 |
medicinali diversi da quelle di cui alla voce 18 01 08 |
||||
18 02 08 |
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 |
||||
20 01 32 |
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
07 05 13* |
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose |
||||
18 01 08* |
medicinali citotossici e citostatici |
||||
18 02 07* |
medicinali citotossici e citostatici |
||||
20 01 31* |
medicinali citotossici e citostatici |
||||
02.13 Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
03 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
04 02 17 |
tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 |
||||
08 01 12 |
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 |
||||
08 01 14 |
fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 |
||||
08 01 16 |
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 |
||||
08 01 18 |
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 |
||||
08 01 20 |
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 |
||||
08 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
08 02 01 |
polveri di scarto di rivestimenti |
||||
08 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
08 03 07 |
fanghi acquosi contenenti inchiostro |
||||
08 03 08 |
rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro |
||||
08 03 13 |
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 |
||||
08 03 15 |
fanghi di inchiostro da stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 |
||||
08 03 18 |
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 |
||||
08 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
08 04 10 |
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 |
||||
08 04 12 |
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 |
||||
08 04 14 |
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 |
||||
08 04 16 |
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 |
||||
08 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
20 01 28 |
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
04 02 16* |
tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
08 01 11* |
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
||||
08 01 13* |
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
||||
08 01 15* |
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
||||
08 01 17* |
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
||||
08 01 19* |
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
||||
08 03 12* |
scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose |
||||
08 03 14* |
fanghi di inchiostro da stampa, contenenti sostanze pericolose |
||||
08 03 17* |
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose |
||||
08 04 09* |
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
||||
08 04 11* |
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
||||
08 04 13* |
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
||||
08 04 15* |
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
||||
20 01 27* |
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose |
||||
02.14 Altri rifiuti di preparazioni chimiche |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 07 03 |
rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
||||
03 02 99 |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti |
||||
04 01 09 |
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura |
||||
04 02 15 |
rifiuti delle operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 |
||||
06 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
06 08 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
06 10 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
06 11 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
07 02 15 |
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 |
||||
07 02 17 |
rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 |
||||
10 09 16 |
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 |
||||
10 10 14 |
leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 |
||||
10 10 16 |
scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 |
||||
11 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
16 01 15 |
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 |
||||
16 05 05 |
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 |
||||
18 01 07 |
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 |
||||
18 02 06 |
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 |
||||
20 01 30 |
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
03 02 01* |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati |
||||
03 02 02* |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati |
||||
03 02 03* |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici |
||||
03 02 04* |
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici |
||||
03 02 05* |
altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose |
||||
04 02 14* |
rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici |
||||
05 07 01* |
rifiuti contenenti mercurio |
||||
06 08 02* |
rifiuti contenenti clorosilani pericolosi |
||||
06 10 02* |
rifiuti contenenti sostanze pericolose |
||||
07 02 14* |
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose |
||||
07 02 16* |
rifiuti contenenti silici pericolosi |
||||
07 04 13* |
rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose |
||||
08 01 21* |
residui di vernici o di sverniciatori |
||||
08 05 01* |
isocianati di scarto |
||||
10 09 13* |
leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose |
||||
10 09 15* |
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 10 13* |
leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose |
||||
10 10 15* |
scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose |
||||
11 01 16* |
resine a scambio ionico saturate o esaurite |
||||
11 01 98* |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
||||
16 01 13* |
liquidi per freni |
||||
16 01 14* |
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
||||
16 05 04* |
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose |
||||
16 09 03* |
perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno |
||||
16 09 04* |
sostanze ossidanti non specificate altrimenti |
||||
18 01 06* |
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
||||
18 02 05* |
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |
||||
20 01 17* |
prodotti fotochimici |
||||
20 01 29* |
detergenti contenenti sostanze pericolose |
||||
02.2 Esplosivi non utilizzati |
|||||
02.21 Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
16 04 02* |
fuochi artificiali di scarto |
||||
16 04 03* |
altri esplosivi di scarto |
||||
02.22 Munizioni di scarto |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
16 04 01* |
munizioni di scarto |
||||
02.3 Rifiuti chimici misti |
|||||
02.31 Rifiuti chimici misti in piccole quantità |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
16 05 09 |
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
16 05 06* |
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio |
||||
16 05 07* |
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose |
||||
16 05 08* |
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose |
||||
02.32 Rifiuti chimici misti da trattamento |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
19 02 04* |
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso |
||||
19 02 08* |
rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 02 09* |
rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 02 11* |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
||||
02.33 Imballaggi inquinati da sostanze pericolose |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
15 01 10* |
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
||||
03 Altri rifiuti chimici |
|||||
03.1 Depositi e residui chimici |
|||||
03.11 Catrami e rifiuti carbonacei |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
05 01 17 |
bitumi |
||||
05 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
06 13 03 |
nerofumo |
||||
10 01 25 |
rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone |
||||
10 03 02 |
frammenti di anodi |
||||
10 03 18 |
rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 |
||||
10 08 13 |
rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 |
||||
10 08 14 |
frammenti di anodi |
||||
11 02 03 |
rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi |
||||
20 01 41 |
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere |
||||
1 Pericolosi |
|||||
05 01 07* |
catrami acidi |
||||
05 01 08* |
altri catrami |
||||
05 06 01* |
catrami acidi |
||||
05 06 03* |
altri catrami |
||||
06 13 05* |
fuliggine |
||||
10 03 17* |
rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi |
||||
10 08 12* |
rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi |
||||
19 11 02* |
catrami acidi |
||||
3.12 Fanghi di emulsioni oli/acqua |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
05 01 06* |
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature |
||||
13 04 01* |
oli di cala da navigazione interna |
||||
13 04 02* |
oli di cala derivanti dalle fognature dei moli |
||||
13 04 03* |
altri oli di cala della navigazione |
||||
13 05 01* |
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua |
||||
13 05 02* |
fanghi di prodotti di separazione olio/acqua |
||||
13 05 03* |
fanghi da collettori |
||||
13 05 07* |
acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua |
||||
13 05 08* |
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua |
||||
13 07 01* |
olio combustibile e carburante diesel |
||||
13 07 02* |
petrolio |
||||
13 07 03* |
altri carburanti (comprese le miscele) |
||||
13 08 01* |
fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione |
||||
13 08 02* |
altre emulsioni |
||||
13 08 99* |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
16 07 09* |
rifiuti contenenti altre sostanze pericolose |
||||
19 02 07* |
oli e concentrati prodotti da processi di separazione |
||||
03.13 Scorie di reazioni chimiche |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
03 03 02 |
fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) |
||||
04 01 04 |
liquido di concia contenente cromo |
||||
04 01 05 |
liquido di concia non contenente cromo |
||||
06 09 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
06 13 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
07 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
07 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
07 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
07 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
07 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
07 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
07 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
11 01 12 |
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
04 01 03* |
bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida |
||||
06 07 03* |
fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio |
||||
07 01 01* |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
||||
07 01 07* |
fondi e residui di reazione, alogenati |
||||
07 01 08* |
altri fondi e residui di reazione |
||||
07 02 01* |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
||||
07 02 07* |
fondi e residui di reazione, alogenati |
||||
07 02 08* |
altri fondi e residui di reazione |
||||
07 03 01* |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
||||
07 03 07* |
fondi e residui di reazione, alogenati |
||||
07 03 08* |
altri fondi e residui di reazione |
||||
07 04 01* |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
||||
07 04 07* |
fondi e residui di reazione, alogenati |
||||
07 04 08* |
altri fondi e residui di reazione |
||||
07 05 01* |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
||||
07 05 07* |
fondi e residui di reazione, alogenati |
||||
07 05 08* |
altri fondi e residui di reazione |
||||
07 06 01* |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
||||
07 06 07* |
fondi e residui di reazione, alogenati |
||||
07 06 08* |
altri fondi e residui di reazione |
||||
07 07 01* |
soluzioni acquose di lavaggio e acque madri |
||||
07 07 07* |
fondi e residui di reazione, alogenati |
||||
07 07 08* |
altri fondi e residui di reazione |
||||
09 01 13* |
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 |
||||
11 01 11* |
soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 04 03* |
fase solida non vetrificata |
||||
03.14 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
15 02 03 |
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
||||
19 09 03 |
fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque |
||||
19 09 04 |
carbone attivo esaurito |
||||
19 09 05 |
resine a scambio ionico saturate o esaurite |
||||
19 09 06 |
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico |
||||
1 Pericolosi |
|||||
05 01 15* |
filtri di argilla esauriti |
||||
06 07 02* |
carbone attivato dalla produzione di cloro |
||||
06 13 02* |
carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) |
||||
07 01 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
||||
07 01 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
||||
07 02 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
||||
07 02 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
||||
07 03 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
||||
07 03 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
||||
07 04 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
||||
07 04 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
||||
07 05 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
||||
07 05 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
||||
07 06 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
||||
07 06 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
||||
07 07 09* |
residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati |
||||
07 07 10* |
altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti |
||||
11 01 15* |
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose |
||||
15 02 02* |
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
||||
19 01 10* |
carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi |
||||
19 08 06* |
resine a scambio ionico saturate o esaurite |
||||
19 08 07* |
soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico |
||||
19 08 08* |
rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 11 01* |
filtri di argilla esauriti |
||||
03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali |
|||||
03.21 Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
03 03 05 |
fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta |
||||
04 01 06 |
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo |
||||
04 01 07 |
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
||||
04 02 20 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 |
||||
05 01 10 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 |
||||
05 01 14 |
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
||||
05 06 04 |
rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
||||
06 05 03 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 |
||||
07 01 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 |
||||
07 02 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 |
||||
07 03 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 |
||||
07 04 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 |
||||
07 05 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 |
||||
07 06 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 |
||||
07 07 12 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 |
||||
10 01 21 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 20 |
||||
10 01 23 |
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 |
||||
10 01 26 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
||||
10 02 12 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 |
||||
10 02 15 |
altri fanghi e residui di filtrazione |
||||
10 03 28 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 |
||||
10 04 10 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 |
||||
10 05 09 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 |
||||
10 06 10 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 |
||||
10 07 08 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 |
||||
10 08 20 |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 |
||||
10 11 20 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 |
||||
10 12 13 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
||||
11 01 10 |
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 |
||||
11 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
12 01 15 |
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 |
||||
16 10 02 |
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 |
||||
16 10 04 |
concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 |
||||
19 02 06 |
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 |
||||
19 04 04 |
rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati |
||||
19 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
19 07 03 |
percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 |
||||
19 08 12 |
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 |
||||
19 08 14 |
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 |
||||
19 08 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
19 11 06 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 |
||||
19 13 04 |
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 |
||||
19 13 06 |
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 |
||||
19 13 08 |
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
04 02 19* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
05 01 09* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
06 05 02* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
07 01 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
07 02 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
07 03 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
07 04 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
07 05 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
07 06 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
07 07 11* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 01 20* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 01 22* |
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 11 19* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
11 01 09* |
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose |
||||
11 02 07* |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
||||
12 01 14* |
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose |
||||
16 10 01* |
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose |
||||
16 10 03* |
concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 02 05* |
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 07 02* |
percolato di discarica, contenente sostanze pericolose |
||||
19 08 11* |
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 08 13* |
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali |
||||
19 11 05* |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 13 03* |
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 13 05* |
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 13 07* |
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose |
||||
03.22 Fanghi che contengono idrocarburi |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
05 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
05 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
19 11 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
1 Pericolosi |
|||||
01 05 05* |
fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio |
||||
10 02 11* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli |
||||
10 03 27* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli |
||||
10 04 09* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli |
||||
10 05 08* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli |
||||
10 06 09* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli |
||||
10 07 07* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli |
||||
10 08 19* |
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli |
||||
12 03 01* |
soluzioni acquose di lavaggio |
||||
12 03 02* |
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore |
||||
16 07 08* |
rifiuti contenenti olio |
||||
19 08 10* |
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 |
||||
19 11 03* |
rifiuti liquidi acquosi |
||||
05 Rifiuti della sanità e biologici |
|||||
05.1 Rifiuti infettivi della sanità |
|||||
05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
18 01 03* |
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
||||
05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
18 02 02* |
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
||||
05.2 Rifiuti non infettivi della sanità |
|||||
05.21 Rifiuti umani non infettivi della sanità |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
18 01 01 |
oggetti da taglio (eccetto 18 02 03) |
||||
18 01 02 |
parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) |
||||
18 01 04 |
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
||||
05.22 Rifiuti animali non infettivi della sanità |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
18 02 01 |
oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) |
||||
18 02 03 |
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
||||
06 Rifiuti metallici |
|||||
06.1 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso |
|||||
06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
10 02 10 |
scaglie di laminazione |
||||
10 12 06 |
stampi di scarto |
||||
12 01 01 |
limatura e trucioli di materiali ferrosi |
||||
12 01 02 |
polveri e particolato di materiali ferrosi |
||||
16 01 17 |
metalli ferrosi |
||||
17 04 05 |
ferro e acciaio |
||||
19 01 02 |
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
||||
19 10 01 |
rifiuti di ferro e acciaio |
||||
19 12 02 |
metalli ferrosi |
||||
06.2 Rifiuti e frammenti di metallo non ferroso |
|||||
06.21 Rifiuti di metalli preziosi |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
09 01 06* |
rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici |
||||
18 01 10* |
rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatriche |
||||
06.23 Altri rifiuti di alluminio |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
17 04 02 |
alluminio |
||||
06.24 Rifiuti di rame |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
17 04 01 |
rame, bronzo, ottone |
||||
06.25 Rifiuti di piombo |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
17 04 03 |
piombo |
||||
06.26 Altri rifiuti di metallo |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
11 05 01 |
zinco solido |
||||
17 04 04 |
zinco |
||||
17 04 06 |
stagno |
||||
06.3 Rifiuti metallici misti |
|||||
06.31 Imballaggi di metalli misti |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
15 01 04 |
imballaggi metallici |
||||
06.32 Altri rifiuti di metalli misti |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 01 10 |
rifiuti metallici |
||||
10 10 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
12 01 03 |
limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi |
||||
12 01 04 |
polveri e particolato di materiali non ferrosi |
||||
16 01 18 |
metalli non ferrosi |
||||
17 04 07 |
metalli misti |
||||
17 04 11 |
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 |
||||
19 10 02 |
rifiuti di metalli non ferrosi |
||||
19 12 03 |
metalli non ferrosi |
||||
20 01 40 |
metallo |
||||
1 Pericolosi |
|||||
17 04 09* |
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose |
||||
17 04 10* |
cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose |
||||
07 Rifiuti non metallici |
|||||
07.1 Rifiuti in vetro |
|||||
07.11 Imballaggi di vetro |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
15 01 07 |
imballaggi di vetro |
||||
07.12 Altri rifiuti di vetro |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
10 11 12 |
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
||||
16 01 20 |
vetro |
||||
17 02 02 |
vetro |
||||
19 12 05 |
vetro |
||||
20 01 02 |
vetro |
||||
1 Pericolosi |
|||||
10 11 11* |
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) |
||||
07.2 Rifiuti di carta e cartone |
|||||
07.21 Rifiuti di imballaggi di carta e cartone |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
15 01 01 |
imballaggi di carta e cartone |
||||
07.23 Altri rifiuti di carta e cartone |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
03 03 10 |
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
||||
03 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
19 12 01 |
carta e cartone |
||||
20 01 01 |
carta e cartone |
||||
07.3 Rifiuti di gomma |
|||||
07.31 Pneumatici usati |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
16 01 03 |
pneumatici fuori uso |
||||
07.4 Rifiuti in plastica |
|||||
07.41 Residui di imballaggi in plastica |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
15 01 02 |
imballaggi in plastica |
||||
07.42 Altri rifiuti in plastica |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 01 04 |
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
||||
07 02 13 |
rifiuti plastici |
||||
12 01 05 |
limatura e trucioli di materiali plastici |
||||
16 01 19 |
plastica |
||||
17 02 03 |
plastica |
||||
19 12 04 |
plastica e gomma |
||||
20 01 39 |
plastica |
||||
07.5 Rifiuti in legno |
|||||
07.51 Imballaggi in legno |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
15 01 03 |
imballaggi in legno |
||||
07.52 Segatura e trucioli |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
03 01 05 |
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
03 01 04* |
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose |
||||
07.53 Altri rifiuti in legno |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
03 01 01 |
scarti di corteccia e sughero |
||||
03 03 01 |
scarti di corteccia e legno |
||||
17 02 01 |
legno |
||||
19 12 07 |
legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 |
||||
20 01 38 |
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
19 12 06* |
legno, contenente sostanze pericolose |
||||
20 01 37* |
legno, contenente sostanze pericolose |
||||
07.6 Rifiuti tessili |
|||||
07.61 Capi di abbigliamento usati |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
20 01 10 |
abbigliamento |
||||
07.62 Rifiuti tessili vari |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
04 02 09 |
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
||||
04 02 10 |
materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera) |
||||
04 02 21 |
rifiuti da fibre tessili grezze |
||||
04 02 22 |
rifiuti da fibre tessili lavorate |
||||
15 01 09 |
imballaggi in materia tessile |
||||
19 12 08 |
prodotti tessili |
||||
20 01 11 |
prodotti tessili |
||||
07.63 Rifiuti di cuoio |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
04 01 01 |
carniccio e frammenti di calce |
||||
04 01 02 |
rifiuti di calcinazione |
||||
04 01 08 |
cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo |
||||
04 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
07.7 Rifiuti contenenti PCB |
|||||
07.71 Oli contenenti PCB |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
13 01 01* |
oli per circuiti idraulici contenenti PCB |
||||
13 03 01* |
oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB |
||||
07.72 Apparecchiature contenenti PCB o da essi contaminate |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
16 01 09* |
componenti contenenti PCB |
||||
16 02 09* |
trasformatori e condensatori contenenti PCB |
||||
16 02 10* |
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 |
||||
07.73 Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
17 09 02* |
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) |
||||
08 Apparecchiature scartate |
|||||
08.1 Veicoli fuori uso |
|||||
08.12 Altri veicoli inutilizzabili |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
16 01 06 |
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
||||
1 Pericolosi |
|||||
16 01 04* |
veicoli fuori uso |
||||
08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso |
|||||
08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
16 02 11* |
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
||||
20 01 23* |
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
||||
08.23 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
09 01 10 |
macchine fotografiche monouso senza batterie |
||||
09 01 12 |
macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 |
||||
16 02 14 |
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
||||
20 01 36 |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
09 01 11* |
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 |
||||
16 02 13* |
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 |
||||
20 01 35* |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |
||||
08.4 Componenti scartate di macchine e di apparecchiature |
|||||
08.41 Batterie e accumulatori |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
16 06 04 |
batterie alcaline (tranne 16 06 03) |
||||
16 06 05 |
altre batterie ed accumulatori |
||||
20 01 34 |
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
16 06 01* |
batterie al piombo |
||||
16 06 02* |
batterie al nichel-cadmio |
||||
16 06 03* |
batterie contenenti mercurio |
||||
20 01 33* |
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
||||
08.43 Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
16 01 12 |
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
||||
16 01 16 |
serbatoi per gas liquido |
||||
16 01 22 |
componenti non specificati altrimenti |
||||
16 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
16 02 16 |
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
16 01 07* |
filtri dell'olio |
||||
16 01 08* |
componenti contenenti mercurio |
||||
16 01 10* |
componenti esplosivi (ad esempio «air bag») |
||||
16 01 21* |
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 |
||||
16 02 15* |
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
||||
20 01 21* |
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |
||||
09 Cascami animali e residui vegetali |
|||||
09.1 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari |
|||||
09.11 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 01 02 |
scarti di tessuti animali |
||||
02 02 01 |
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
||||
02 02 02 |
scarti di tessuti animali |
||||
09.12 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 01 01 |
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
||||
02 01 03 |
scarti di tessuti vegetali |
||||
02 03 01 |
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |
||||
02 03 03 |
rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente |
||||
02 03 04 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
||||
02 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
02 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
02 07 01 |
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
||||
02 07 02 |
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
||||
09.13 Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
02 02 03 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
||||
02 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
02 03 02 |
rifiuti legati all'impiego di conservanti |
||||
02 05 01 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
||||
02 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
02 06 01 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
||||
02 06 02 |
rifiuti legati all'impiego di conservanti |
||||
02 07 04 |
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
||||
19 08 09 |
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili |
||||
20 01 08 |
rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
||||
20 01 25 |
oli e grassi commestibili |
||||
20 03 02 |
rifiuti dei mercati |
||||
09.2 Rifiuti verdi |
|||||
09.21 Rifiuti verdi |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 01 07 |
rifiuti derivanti dalla silvicoltura |
||||
20 02 01 |
rifiuti biodegradabili |
||||
09.3 Letame e fanghiglia |
|||||
09.31 Letame e fanghiglia |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 01 06 |
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
||||
10 Rifiuti ordinari misti |
|||||
10.1 Rifiuti domestici e simili |
|||||
10.11 Rifiuti domestici |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
20 03 01 |
rifiuti urbani non differenziati |
||||
20 03 07 |
rifiuti ingombranti |
||||
20 03 99 |
rifiuti urbani non specificati altrimenti |
||||
10.12 Rifiuti della pulizia delle strade |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
20 03 03 |
residui della pulizia stradale |
||||
10.2 Materiali misti e indifferenziati |
|||||
10.21 Imballaggi compositi |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
15 01 05 |
imballaggi in materiali compositi |
||||
15 01 06 |
imballaggi in materiali misti |
||||
10.22 Altri materiali misti e indifferenziati |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
02 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
04 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
09 01 07 |
carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento |
||||
09 01 08 |
carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento |
||||
09 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 06 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 08 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
11 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
12 01 13 |
rifiuti di saldatura |
||||
12 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
16 03 04 |
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 |
||||
16 03 06 |
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 |
||||
16 07 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
19 02 03 |
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi |
||||
19 02 10 |
rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 |
||||
19 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
20 01 99 |
altre frazioni non specificate altrimenti |
||||
1 Pericolosi |
|||||
16 03 03* |
rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose |
||||
16 03 05* |
rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose |
||||
10.3 Residui di cernita |
|||||
10.32 Altri residui di cernita |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
03 03 07 |
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
||||
03 03 08 |
scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
||||
19 05 01 |
parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost |
||||
19 05 02 |
parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost |
||||
19 05 03 |
compost fuori specifica |
||||
19 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
19 08 01 |
residui di vagliatura |
||||
19 10 04 |
fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 |
||||
19 10 06 |
altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 |
||||
19 12 10 |
rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) |
||||
19 12 12 |
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
19 10 03* |
fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 10 05* |
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 12 11* |
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose |
||||
11 Fanghi comuni |
|||||
11.1 Fanghi da trattamento di acque residue |
|||||
11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
19 06 03 |
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
||||
19 06 04 |
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
||||
19 06 05 |
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
||||
19 06 06 |
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
||||
19 08 05 |
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
||||
11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di altre acque residue |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 02 04 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
||||
02 03 05 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
||||
02 04 03 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
||||
02 05 02 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
||||
02 06 03 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
||||
02 07 05 |
fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
||||
03 03 11 |
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
||||
11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento |
|||||
11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
05 01 13 |
fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie |
||||
19 09 02 |
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua |
||||
19 09 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
11.3 Residui di dragaggio non inquinati |
|||||
11.31 Residui di dragaggio non inquinati |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
17 05 06 |
terra di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 |
||||
11.4 Materiali da pozzi neri |
|||||
11.41 Materiali da pozzi neri |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
20 03 04 |
fanghi delle fosse settiche |
||||
20 03 06 |
fanghi prodotti dal trattamento delle acque luride |
||||
12 Rifiuti minerali |
|||||
12.1 Rifiuti della costruzione e della demolizione |
|||||
12.11 Rifiuti di cemento, mattoni e gesso |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
10 12 08 |
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
||||
10 12 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 13 14 |
rifiuti e fanghi di cemento |
||||
10 13 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
17 01 01 |
cemento |
||||
17 01 02 |
mattoni |
||||
17 01 03 |
mattonelle e ceramiche |
||||
17 01 07 |
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06 |
||||
17 08 02 |
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
17 01 06* |
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose |
||||
17 08 01* |
materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose |
||||
12.12 Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
17 03 02 |
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
17 03 01* |
miscele bituminose contenenti catrame di carbone |
||||
17 03 03* |
catrame di carbone e prodotti contenenti catrame |
||||
12.13 Rifiuti misti della costruzione |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
17 06 04 |
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 |
||||
17 09 04 |
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
17 02 04* |
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati |
||||
17 06 03* |
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose |
||||
17 09 01* |
rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio |
||||
17 09 03* |
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose |
||||
12.2 Rifiuti di amianto |
|||||
12.21 Rifiuti di amianto |
|||||
1 Pericolosi |
|||||
06 07 01* |
rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto |
||||
06 13 04* |
rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto |
||||
10 13 09* |
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto |
||||
15 01 11* |
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti |
||||
16 01 11* |
pastiglie per freni, contenenti amianto |
||||
16 02 12* |
apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere |
||||
17 06 01* |
materiali isolanti contenenti amianto |
||||
17 06 05* |
materiali da costruzione contenenti amianto |
||||
12.3 Rifiuti di minerali naturali |
|||||
12.31 Rifiuti di minerali naturali |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
01 01 01 |
rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
||||
01 01 02 |
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
||||
01 03 06 |
residui diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 |
||||
01 03 08 |
polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
||||
01 03 09 |
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
||||
01 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
01 04 08 |
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
||||
01 04 09 |
scarti di sabbia e argilla |
||||
01 04 10 |
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 |
||||
01 04 11 |
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
||||
01 04 12 |
sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 |
||||
01 04 13 |
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
||||
01 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
01 05 04 |
fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
||||
01 05 07 |
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
||||
01 05 08 |
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
||||
01 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
02 04 01 |
terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
||||
08 02 02 |
fanghi acquosi contenenti materiali ceramici |
||||
10 11 10 |
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 |
||||
10 12 01 |
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
||||
10 13 01 |
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
||||
17 05 04 |
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
||||
17 05 08 |
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 |
||||
19 01 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
19 08 02 |
rifiuti dell'eliminazione della sabbia |
||||
19 09 01 |
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari |
||||
19 12 09 |
minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
||||
19 13 02 |
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
||||
20 02 02 |
terra e roccia |
||||
20 02 03 |
altri rifiuti non biodegradabili |
||||
1 Pericolosi |
|||||
01 03 04* |
sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso |
||||
01 03 05* |
altri sterili contenenti sostanze pericolose |
||||
01 03 07* |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi |
||||
01 04 07* |
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi |
||||
01 05 06* |
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose |
||||
10 11 09* |
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 13 01* |
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose |
||||
12.4 Residui di combustione |
|||||
12.41 Residui della depurazione dei fumi |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
10 01 05 |
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
||||
10 01 07 |
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi |
||||
10 01 19 |
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 |
||||
10 02 08 |
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 |
||||
10 02 14 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 |
||||
10 03 20 |
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 |
||||
10 03 24 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 |
||||
10 03 26 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 |
||||
10 07 03 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
10 07 05 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
10 08 16 |
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 |
||||
10 08 18 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 |
||||
10 09 10 |
polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 |
||||
10 10 10 |
polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 |
||||
10 11 16 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 |
||||
10 11 18 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 |
||||
10 12 05 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
10 12 10 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 |
||||
10 13 07 |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
10 13 13 |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
10 01 18* |
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 02 07* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 02 13* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 03 19* |
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
||||
10 03 23* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 03 25* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 04 04* |
polveri dei gas di combustione |
||||
10 04 06* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
10 04 07* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
10 05 03* |
polveri dei gas di combustione |
||||
10 05 05* |
rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi |
||||
10 05 06* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
10 06 03* |
polveri dei gas di combustione |
||||
10 06 06* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
10 06 07* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
10 08 15* |
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
||||
10 08 17* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 09 09* |
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
||||
10 10 09* |
polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
||||
10 11 15* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 11 17* |
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 12 09* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 13 12* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 14 01* |
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio |
||||
11 05 03* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
19 01 05* |
residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
19 01 06* |
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi |
||||
19 01 07* |
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
||||
19 04 02* |
ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi |
||||
19 11 07* |
rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi |
||||
12.42 Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
06 09 02 |
scorie contenenti fosforo |
||||
10 01 01 |
ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) |
||||
10 01 02 |
ceneri leggere di carbone |
||||
10 01 03 |
ceneri leggere di torba e di legno non trattato |
||||
10 01 15 |
ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04 |
||||
10 01 17 |
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 |
||||
10 01 24 |
sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
||||
10 02 01 |
rifiuti del trattamento delle scorie |
||||
10 02 02 |
scorie non trattate |
||||
10 03 16 |
scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 |
||||
10 03 22 |
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 |
||||
10 03 30 |
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 |
||||
10 05 01 |
scorie della produzione primaria e secondaria |
||||
10 05 04 |
altre polveri e particolato |
||||
10 05 11 |
scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 |
||||
10 06 01 |
scorie della produzione primaria e secondaria |
||||
10 06 02 |
scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
||||
10 06 04 |
altre polveri e particolato |
||||
10 07 01 |
scorie della produzione primaria e secondaria |
||||
10 07 02 |
scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
||||
10 07 04 |
altre polveri e particolato |
||||
10 08 04 |
polveri e particolato |
||||
10 08 09 |
altre scorie |
||||
10 08 11 |
scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 |
||||
10 09 03 |
scorie di fusione |
||||
10 09 12 |
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 |
||||
10 10 03 |
scorie di fusione |
||||
10 10 12 |
altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 |
||||
10 12 03 |
polveri e particolato |
||||
11 05 02 |
ceneri di zinco |
||||
19 01 12 |
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 |
||||
19 01 14 |
ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 |
||||
19 01 16 |
polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 |
||||
19 01 18 |
rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 |
||||
19 01 19 |
sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
||||
1 Pericolosi |
|||||
10 01 04* |
ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia |
||||
10 01 13* |
ceneri leggere prodotti da idrocarburi emulsionati usati come carburante |
||||
10 01 14* |
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 01 16* |
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 03 04* |
scorie della produzione primaria |
||||
10 03 09* |
scorie nere della produzione secondaria |
||||
10 03 15* |
scorie infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
||||
10 03 21* |
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose |
||||
10 03 29* |
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 04 01* |
scorie della produzione primaria e secondaria |
||||
10 04 02* |
scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
||||
10 04 05* |
altre polveri e particolato |
||||
10 05 10* |
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
||||
10 08 08* |
scorie salate della produzione primaria e secondaria |
||||
10 08 10* |
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |
||||
10 09 11* |
altri particolati contenenti sostanze pericolose |
||||
10 10 11* |
altri particolati contenenti sostanze pericolose |
||||
19 01 11* |
ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 01 13* |
ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 01 15* |
ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose |
||||
19 01 17* |
rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose |
||||
12.5 Resti di minerali diversi |
|||||
12.51 Resti di minerali artificiali |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
02 04 02 |
carbonato di calcio fuori specifica |
||||
06 09 04 |
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 |
||||
06 11 01 |
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio |
||||
08 02 03 |
sospensioni acquose contenenti materiali ceramici |
||||
10 02 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 03 05 |
rifiuti di allumina |
||||
10 03 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 04 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 05 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 09 14 |
leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 |
||||
10 11 03 |
scarti di materiali in fibra a base di vetro |
||||
10 11 05 |
polveri e particolato |
||||
10 11 14 |
fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 |
||||
10 11 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
||||
10 12 12 |
rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 |
||||
10 13 04 |
rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce |
||||
10 13 06 |
polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) |
||||
10 13 10 |
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 |
||||
10 13 11 |
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
||||
12 01 17 |
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 |
||||
12 01 21 |
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 |
||||
1 Pericolosi |
|||||
06 09 03* |
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose |
||||
10 11 13* |
fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 12 11* |
rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti |
||||
11 02 02* |
rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) |
||||
12 01 16* |
materiale abrasivo di scarto, contenete sostanze pericolose |
||||
12 01 20* |
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose |
||||
12.52 Resti di materiali refrattari |
|||||
0 Non pericolosi |
|||||
10 09 06 |
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 |
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10 09 08 |
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 |
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10 09 99 |
rifiuti non specificati altrimenti |
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10 10 06 |
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 |
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10 10 08 |
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 |
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16 11 02 |
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 |
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16 11 04 |
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 |
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16 11 06 |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 |
||||
1 Pericolosi |
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10 09 05* |
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
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10 09 07* |
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
||||
10 10 05* |
forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
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10 10 07* |
forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose |
||||
16 11 01* |
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose |
||||
16 11 03* |
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose |
||||
16 11 05* |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose |
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12.6 Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati |
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12.61 Terra e detriti inquinati |
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1 Pericolosi |
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05 01 05* |
perdite di olio |
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17 05 03* |
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose |
||||
17 05 07* |
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose |
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12.62 Residui di dragaggio inquinati |
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1 Pericolosi |
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17 05 05* |
terra di dragaggio contenente sostanze pericolose |
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13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati |
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13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati |
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13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati |
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0 Non pericolosi |
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19 03 05 |
rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 |
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19 03 07 |
rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 |
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1 Pericolosi |
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19 03 04* |
rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati |
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19 03 06* |
rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati |
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13.2 Rifiuti vetrificati |
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13.21 Rifiuti vetrificati |
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0 Non pericolosi |
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19 04 01 |
rifiuti vetrificati |
( 1 ) GU C 87 del 29.3.1999, pag. 22; GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 202, e proposta modificata del 10 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
( 2 ) GU C 329 del 17.11.1999, pag. 17.
( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 32), posizione comune del Consiglio del 15 aprile 2002 (GU C 145 E del 18.6.2002, pag. 85) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 novembre 2002.
( 4 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
( 5 ) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).
( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 7 ) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
( 8 ) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).
( 9 ) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135, del 6.6.1996, pag. 32).
( 10 ) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
( 11 ) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
( 12 ) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
( 13 ) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
( 14 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
( 15 ) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.