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Document 02002R1406-20130301

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1406/2013-03-01

2002R1406 — IT — 01.03.2013 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) n. 1406/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2002

che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 208, 5.8.2002, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) n. 1644/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003

  L 245

10

29.9.2003

►M2

REGOLAMENTO (CE) n. 724/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004

  L 129

1

29.4.2004

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 2038/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006

  L 394

1

30.12.2006

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 100/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2013

  L 39

30

9.2.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) n. 1406/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2002

che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

visto il parere del Comitato delle regioni ( 3 ),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 4 ),

considerando quanto segue:

(1)

Nella Comunità sono stati adottati numerosi atti normativi volti a migliorare la sicurezza ed a prevenire l'inquinamento nei trasporti marittimi. Per risultare efficaci tali disposizioni devono essere correttamente ed uniformemente applicate in tutto il territorio comunitario. Ciò garantirà parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi.

(2)

Alcuni dei compiti attualmente svolti a livello comunitario o nazionale potrebbero essere eseguiti da un organismo specializzato di esperti. Di fatto, vi è la necessità di un sostegno tecnico e scientifico e di solide competenze di alto livello per dare corretta applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, per monitorare tale applicazione e per valutare l'efficacia delle misure in vigore. Occorre pertanto costituire un'Agenzia europea per la sicurezza marittima («l'Agenzia»), nel quadro delle esistenti strutture istituzionali comunitarie e dell'attuale equilibrio tra i poteri.

(3)

L'Agenzia dovrebbe rappresentare, in termini generali, l'organismo tecnico in grado di fornire alla Comunità i mezzi necessari per intervenire efficacemente al fine di migliorare la sicurezza marittima nel suo complesso e le regole di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nel costante processo di aggiornamento e sviluppo della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, e dovrebbe fornire il sostegno necessario per assicurare che tale legislazione trovi applicazione in tutto il territorio comunitario in maniera efficace e convergente, assistendo la Commissione nello svolgere i compiti attribuiti a quest'ultima dalla vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.

(4)

Per realizzare adeguatamente gli obiettivi per i quali l'Agenzia è istituita, è opportuno che essa svolga una serie di altri importanti compiti destinati a migliorare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi nelle acque degli Stati membri. In tal senso, l'Agenzia dovrebbe collaborare con gli Stati membri per organizzare idonee attività di formazione sulle questioni del controllo dello Stato di approdo e di bandiera e per fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria. Essa dovrebbe favorire la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, come previsto dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ( 5 ), in particolare sviluppando e rendendo operativi i sistemi di informazione necessari ai fini degli obiettivi di tale direttiva e nelle attività di indagine su gravi incidenti marittimi. Essa dovrebbe fornire alla Commissione ed agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, tali da permettere loro di avviare le iniziative necessarie per migliorare le misure in vigore e per valutarne l'efficacia. Essa dovrebbe mettere le conoscenze comunitarie in materia di sicurezza marittima a disposizione degli Stati candidati all'adesione. Essa dovrebbe essere aperta alla partecipazione di tali Stati e di altri paesi terzi che hanno concluso accordi con la Comunità, qualora questi adottino ed attuino la legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.

(5)

L'Agenzia dovrebbe promuovere una più efficace cooperazione fra gli Stati membri e dovrebbe sviluppare e diffondere le migliori pratiche nella Comunità, contribuendo in tal modo a migliorare il sistema generale di sicurezza marittima nella Comunità e a ridurre il rischio di incidenti marittimi, di inquinamento marino e di perdita di vite umane in mare.

(6)

Per svolgere correttamente i compiti assegnati all'Agenzia, è opportuno che il suo personale effettui visite presso gli Stati membri per monitorare nel suo complesso il funzionamento del sistema comunitario di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Dette visite dovrebbero svolgersi conformemente ad un orientamento che dovrà essere definito dal consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e dovrebbero essere agevolate dalle autorità degli Stati membri.

(7)

L'Agenzia dovrebbe applicare la pertinente legislazione comunitaria in materia di accesso del pubblico ai documenti e di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Essa dovrebbe fornire al pubblico e a qualsiasi parte interessata informazioni oggettive, affidabili e facilmente comprensibili in merito alla propria attività.

(8)

In materia di responsabilità contrattuale dell'Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da essa conclusi, dovrebbe essere competente a giudicare la Corte di giustizia conformemente alla clausola compromissoria contenuta nel contratto. La Corte di giustizia dovrebbe anche essere competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia.

(9)

Per garantire un efficace adempimento delle funzioni dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di predisporre il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'appropriato regolamento finanziario, fissare procedure di lavoro trasparenti per l'adozione delle deliberazioni dell'Agenzia, approvare il suo programma di lavoro, esaminare richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, definire un orientamento per le visite negli Stati membri e nominare il direttore esecutivo. Tenendo conto della missione e dei compiti altamente tecnici e scientifici dell'Agenzia, è opportuno che il consiglio di amministrazione si componga di un rappresentante di ogni Stato membro e quattro rappresentanti della Commissione, membri con un alto livello di competenza. Ad ulteriore garanzia del massimo livello di competenza e di esperienza all'interno del consiglio di amministrazione, e al fine di coinvolgere i settori maggiormente interessati nei compiti dell'Agenzia, la Commissione dovrebbe nominare professionisti indipendenti di detti settori in qualità di membri del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, in base al loro merito personale e alla loro esperienza nel campo della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, e non in quanto rappresentanti di particolari organizzazioni professionali.

(10)

Per il corretto funzionamento dell'Agenzia è necessario che il suo direttore esecutivo sia nominato in base al merito e a documentate capacità amministrative e gestionali, nonché in ragione della competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato da navi, e che adempia ai propri compiti con totale indipendenza e flessibilità per l'organizzazione del funzionamento interno dell'Agenzia. A tal fine egli dovrebbe predisporre e porre in essere tutti i passi necessari per assicurare che il programma di lavoro dell'Agenzia sia adeguatamente realizzato, preparare ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, fornire una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio.

(11)

Per garantire all'Agenzia piena autonomia ed indipendenza, è necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate sono essenzialmente costituite da contributi della Comunità.

(12)

Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi comunitari ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di scarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( 6 ), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe pure essere soggetta all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( 7 ).

(13)

Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, il consiglio di amministrazione dovrebbe commissionare una valutazione indipendente esterna al fine di valutare l'impatto del presente regolamento, dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPITOLO I

OBIETTIVI E COMPITI

▼M4

Articolo 1

Obiettivi

1.  Il presente regolamento istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima («l’Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima, di protezione marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi, della relativa azione di intervento, nonché un intervento contro l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio.

2.  A tal fine, l’Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nei settori menzionati al paragrafo 1 del presente articolo entro i limiti dei compiti fondamentali stabiliti nell’articolo 2 e, come e quando applicabile, dei compiti accessori di cui all’articolo 2 bis, in particolare al fine di aiutare gli Stati membri e la Commissione ad applicare correttamente i pertinenti atti giuridici dell’Unione. Per quanto riguarda il settore dell’intervento contro l’inquinamento, l’Agenzia fornisce assistenza operativa solo su richiesta dello Stato o degli Stati colpiti.

3.  Fornendo l’assistenza prevista al paragrafo 2, l’Agenzia contribuisce, se del caso, all’efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da facilitare la creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere.

Articolo 2

Compiti fondamentali dell’Agenzia

1.  Per assicurare che gli obiettivi indicati all’articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l’Agenzia svolge i compiti fondamentali elencati nel presente articolo.

2.  L’Agenzia assiste la Commissione:

a) nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare i pertinenti atti giuridici dell’Unione, con particolare riguardo all’evoluzione della normativa internazionale;

b) nell’efficace attuazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell’Unione, in particolare svolgendo le visite e le ispezioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento e fornendo assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ( 8 ). A tale riguardo, essa può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti di tali atti giuridici vincolanti;

c) nell’analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti agli obiettivi dell’Agenzia; ciò può includere l’identificazione di possibili misure con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici;

d) nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione negli atti legislativi dell’Unione relativamente agli obiettivi dell’Agenzia.

3.  L’Agenzia collabora con gli Stati membri per:

a) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza degli Stati membri;

b) sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi operativi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica, per la costituzione della capacità nazionale necessaria per l’attuazione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione;

c) fornire, su richiesta di uno Stato membro, le opportune informazioni risultanti dalle ispezioni di cui all’articolo 3 al fine di sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ( 9 ), fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera;

d) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, gli interventi antinquinamento in caso di inquinamento provocato dalle navi nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio, quando è stata formulata una richiesta dello Stato membro colpito sotto l’autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d’intervento antinquinamento appropriati, nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Se del caso, le richieste di attivazione di azioni antinquinamento sono presentate attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio ( 10 ).

4.  L’Agenzia facilita la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione:

a) nel settore della sorveglianza del traffico cui si applica la direttiva 2002/59/CE, l’Agenzia promuove in particolare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate, nonché sviluppa e rende operativi il centro dati dell’Unione europea per l’identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro dati europeo LRIT) e il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui agli articoli 6 ter e 22 bis di detta direttiva nonché il sistema per lo scambio di dati marittimi per l’identificazione e il tracciamento internazionale a lungo raggio delle navi, conformemente all’impegno preso in seno all’Organizzazione marittima internazionale («IMO»);

b) fornendo, su richiesta e fatto salvo il diritto nazionale e dell’Unione, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell’Unione competenti nell’ambito dei rispettivi mandati per facilitare l’adozione di misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell’Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure che devono essere stabilite dal consiglio di amministrazione o dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi è subordinata all’autorizzazione dello Stato di bandiera interessato;

c) nel settore delle indagini sui sinistri e gli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo ( 11 ); l’Agenzia, se richiesto dagli Stati membri interessati e supponendo che non sorgano conflitti di interesse, fornisce assistenza operativa a detti Stati membri in relazione alle indagini relative a sinistri gravi o molto gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi alla sicurezza al fine di identificarne il valore aggiunto a livello di Unione in termini di conoscenze pertinenti acquisite. Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, in conformità dell’articolo 17 della direttiva 2009/18/CE, l’Agenzia elabora una sintesi annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi;

d) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi e valutare l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l’Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ( 12 );

e) raccogliendo e analizzando dati sui marittimi forniti e usati conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ( 13 );

f) facilitando l’identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l’applicazione delle relative sanzioni conformemente alla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni ( 14 );

g) riguardo all’inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio, utilizzando il servizio europeo di sorveglianza satellitare che permette di rilevare chiazze di idrocarburi (CleanSeaNet) per monitorare la portata e l’impatto ambientale di tale inquinamento;

h) fornendo agli Stati membri e alla Commissione l’assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell’IMO, dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d’approdo («MoU di Parigi») e di altre organizzazioni regionali competenti cui l’Unione ha aderito, per quanto concerne le materie di competenza dell’Unione;

i) riguardo all’attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri ( 15 ), in particolare facilitando la trasmissione elettronica dei dati tramite SafeSeaNet e sostenendo lo sviluppo di un’interfaccia unica.

5.  L’Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l’organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell’Unione, agli Stati candidati all’adesione all’Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

L’Agenzia può inoltre fornire assistenza in caso di inquinamento provocato dalle navi, nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l’estrazione di gas e di petrolio che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione, in linea con il meccanismo di protezione civile dell’UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, e in analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

Articolo 2 bis

Compiti accessori dell’Agenzia

1.  Fatti salvi i compiti fondamentali di cui all’articolo 2, l’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, ove appropriato, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività dell’Unione indicate ai paragrafi 2 e 3 relative agli obiettivi dell’Agenzia, nella misura in cui quest’ultima abbia competenze e strumenti consolidati e riconosciuti. I compiti accessori stabiliti nel presente articolo sono:

a) creare un valore aggiunto comprovato;

b) evitare la duplicazione degli sforzi;

c) essere nell’interesse della politica dell’Unione in materia di trasporti marittimi;

d) non pregiudicare i compiti fondamentali dell’Agenzia; e

e) non ledere i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo.

2.  L’Agenzia assiste la Commissione:

a) nel contesto dell’attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) ( 16 ), contribuendo all’obiettivo del conseguimento di un buono status ambientale delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali SafeSeaNet e CleanSeaNet;

b) fornendo assistenza tecnica in relazione alle emissioni di gas a effetto serra delle navi, in particolare seguendo gli sviluppi internazionali in atto;

c) per quanto riguarda il programma «Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza» (GMES), nel promuovere l’utilizzo dei dati e servizi GMES per scopi marittimi, nel contesto del quadro di governance del GMES;

d) nello sviluppo di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo UE;

e) per quanto riguarda gli impianti mobili offshore per l’estrazione di gas e di petrolio, nell’esaminare i requisiti dell’IMO e nel raccogliere informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l’ambiente marino;

f) fornendo informazioni pertinenti riguardo agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna conformemente alla direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ( 17 ). Tali informazioni fanno altresì parte delle relazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3.  L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri:

a) nell’esame della fattibilità e dell’attuazione di politiche e progetti a sostegno della creazione dello spazio marittimo europeo senza barriere, quali il concetto della cintura blu ed e-Maritime nonché le autostrade del mare. Ciò è realizzato in particolare esplorando funzionalità supplementari per SafeSeaNet, fatto salvo il ruolo del gruppo direttivo di alto livello istituito conformemente alla direttiva 2002/59/CE;

b) esplorando, insieme alle autorità competenti per il sistema dei servizi d’informazione fluviale, la possibilità di condivisione delle informazioni tra tale sistema e i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto marittimo in base alla relazione prevista dall’articolo 15 della direttiva 2010/65/UE;

c) facilitando lo scambio volontario di migliori prassi in materia di istruzione e formazione marittime nell’Unione e fornendo informazioni sui programmi di scambio dell’Unione attinenti alla formazione marittima, rispettando nel contempo pienamente l’articolo 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Articolo 3

Visite presso gli Stati membri e ispezioni

1.  Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell’adempimento degli obblighi imposti dal TFUE, in particolare la verifica dell’effettiva applicazione del pertinente diritto dell’Unione, l’Agenzia effettua visite negli Stati membri conformemente alla metodologia stabilita dal consiglio di amministrazione.

2.  L’Agenzia informa in tempo utile della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l’identità dei funzionari autorizzati, la data di inizio della visita e la durata prevista. I funzionari dell’Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo dell’Agenzia, dalla quale risultano l’oggetto e lo scopo della missione.

3.  L’Agenzia svolge ispezioni per conto della Commissione come previsto dagli atti giuridici vincolanti dell’Unione per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall’Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ( 18 ), nonché la formazione e la certificazione della gente di mare nei paesi terzi conformemente alla direttiva 2008/106/CE.

4.  A conclusione di ciascuna visita o ispezione, l’Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

5.  Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l’Agenzia esamina le relazioni redatte nell’ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L’Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l’ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro.

▼B

Articolo 4

Trasparenza e protezione delle informazioni

▼M1

1.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 19 ) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

▼B

2.  L'Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare fa sì che il pubblico e qualsiasi altra parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

▼M4

3.  Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2, ivi comprese, se del caso, le modalità relative alla consultazione con gli Stati membri, ove appropriato, prima della pubblicazione delle informazioni.

4.  Le informazioni raccolte e trattate dalla Commissione e dall’Agenzia conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 20 ) e l’Agenzia adotta le misure necessarie per garantire il trattamento sicuro delle informazioni riservate.

▼M1

5.  Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

▼B



CAPITOLO II

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO

Articolo 5

Status giuridico, centri regionali

1.  L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2.  In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

▼M4

3.  Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l’accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell’Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.

▼B

4.  L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 6

Personale

1.  Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità d'applicazione.

2.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, l'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina.

3.  Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri, a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

Articolo 7

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 8

Responsabilità

1.  La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi.

2.  La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

3.  In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4.  La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.  La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime ad essi applicabile.

Articolo 9

Lingue

1.  All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( 21 ).

2.  I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 10

Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione

1.  È istituito un consiglio di amministrazione.

2.  Il consiglio di amministrazione:

a) nomina il direttore esecutivo in applicazione dell'articolo 16;

▼M4

b) adotta la relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e la trasmette entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L’Agenzia trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni riguardanti il risultato delle procedure di valutazione;

c) nell’ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina e approva le richieste di assistenza alla Commissione, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), le richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e le richieste di assistenza tecnica, di cui all’articolo 2, paragrafo 5, nonché le richieste di assistenza di cui all’articolo 2 bis;

c bis) esamina e adotta una strategia pluriennale per l’Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere scritto della Commissione;

c ter) esamina e adotta il piano pluriennale di politica del personale dell’Agenzia;

c quater) esamina il progetto di intese amministrative di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b bis);

▼M2

d) adotta entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, possibilmente in versione modificata entro un termine di due mesi, in seconda lettura o con una maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

▼B

e) adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo della Comunità e di qualsiasi altra entrata dell'Agenzia;

f) fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;

▼M4

g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell’articolo 3. Qualora la Commissione si esprima, entro quindici giorni dalla data dell’adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all’unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;

h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle constatazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;

i) esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi dipartimento di cui all’articolo 16;

▼B

j) adotta il proprio regolamento interno;

▼M2

k) adotta, conformemente alle procedure di cui alla lettera d), un piano dettagliato riguardante le attività di prevenzione e di intervento antinquinamento dell'Agenzia per garantire l'impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone;

▼M4

l) riesamina l’esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) del presente paragrafo e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l’inquinamento causato dalle navi ( 22 );

▼M4

m) designa un osservatore tra i suoi membri per seguire la procedura di selezione della Commissione per la nomina del direttore esecutivo.

▼B

Articolo 11

Composizione del consiglio di amministrazione

1.  Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da quattro professionisti dei settori maggiormente interessati, designati dalla Commissione, non aventi diritto di voto.

▼M4

I membri del consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo di cui all’articolo 1. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.

▼B

2.  Ogni Stato membro e la Commissione nominano i rispettivi membri del Consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

▼M4

3.  La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

▼B

4.  Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 12

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.  Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

2.  Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di tre anni e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.

Articolo 13

Riunioni

1.  Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

2.  Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.

3.  Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

▼M4

4.  Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell’ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Norme dettagliate per l’applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno.

▼B

5.  Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

6.  I membri del consiglio di amministrazione possono, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno, essere assistiti da consiglieri o esperti.

7.  L'Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 14

Votazioni

1.  Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

2.  Ogni membro dispone di un voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto.

In assenza di un membro, il suo supplente è legittimato ad esercitare il diritto di voto.

3.  Il regolamento interno stabilisce le disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 15

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1.  L'Agenzia è diretta dal direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni ferme restando le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione.

2.  Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

▼M4

a) elabora la strategia pluriennale dell’Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione;

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell’Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno quattro settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

a ter) elabora il programma di lavoro annuale, con l’indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell’Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

b) decide dell’esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all’articolo 3, previa consultazione della Commissione e seguendo la metodologia per le visite definita dal consiglio di amministrazione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera g);

b bis) può concludere accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dell’Agenzia purché il progetto di accordo sia stato sottoposto per consultazione al consiglio di amministrazione e a condizione che quest’ultimo non vi si opponga entro quattro settimane;

▼B

c) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il corretto funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;

▼M4

d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell’Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d’accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di efficacia atti a consentire un’effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell’Agenzia venga regolarmente adattata all’evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base il direttore esecutivo elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone all’esame del consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all’esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell’Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell’ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti;

▼B

e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 2;

f) elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 18 ed esegue il bilancio conformemente al disposto dell'articolo 19.

▼M4 —————

▼M4

3.  Il direttore esecutivo riferisce, a seconda dei casi, al Parlamento europeo o al Consiglio sull’espletamento dei suoi compiti.

In particolare presenta lo stato dei lavori riguardo alla preparazione della strategia pluriennale e del programma di lavoro annuale.

Articolo 16

Nomina e revoca del direttore esecutivo e dei capi dipartimento

1.  Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata per un periodo di cinque anni, in base al merito e alla provata competenza in campo amministrativo e gestionale, nonché alla provata esperienza nei settori di cui all’articolo 1, sentito il parere dell’osservatore di cui all’articolo 10. Il direttore esecutivo è nominato da un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione a seguito di un concorso generale, previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse per il posto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su altri organi d’informazione. Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima. Il consiglio di amministrazione delibera in merito alla revoca, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione sulla nomina o sulla revoca con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

2.  Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo una volta per un massimo di quattro anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

3.  Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi dipartimento. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei capi dipartimento ne fa le veci.

4.  I capi dipartimento sono nominati in base ai meriti e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale nonché alla competenza e all’esperienza professionale acquisite nei settori di cui all’articolo 1. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

▼B

Articolo 17

Partecipazione di paesi terzi

▼M2

1.  La partecipazione all'Agenzia è aperta ai paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano il diritto comunitario nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi.

▼B

2.  Nel rispetto delle pertinenti disposizioni di tali accordi, saranno elaborate intese nelle quali verranno fra l'altro specificate natura e portata delle regole dettagliate che disciplinano la partecipazione dei paesi in questione ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni in materia finanziaria e di personale.



CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18

Bilancio

1.  Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) un contributo della Comunità;

b) eventuali contributi di qualsiasi paese terzo che partecipi ai lavori dell'Agenzia conformemente all'articolo 17;

▼M4

c) diritti e corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall’Agenzia.

▼B

2.  Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

▼M4

3.  Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico.

▼M1

4.  Le entrate e le spese sono in pareggio.

5.  Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6.  Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 17.

▼M4

7.  La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.

8.  Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea che essa trasmette all’autorità di bilancio conformemente all’articolo 314 TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell’Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.

▼M1

9.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

▼M4

10.  Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.

▼M1

11.  Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

▼M1

Articolo 19

Esecuzione e controllo del bilancio

1.  Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2.  Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3.  Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.  Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.  Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6.  Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.  I conti definitivi vengono pubblicati.

8.  Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.  Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N. + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

▼B

Articolo 20

Lotta antifrode

1.  Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano all'Agenzia, senza limitazioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.  L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell'OLAF, e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il suo personale.

3.  Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'Agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.

▼M1

Articolo 21

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 23 ) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

▼B



CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

▼M4

Articolo 22

Valutazione

1.  A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull’attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell’Agenzia ogni informazione che quest’ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

2.  La valutazione esamina l’impatto del presente regolamento nonché l’utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l’efficacia dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l’eventuale necessità di modificare i compiti dell’Agenzia. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.

3.  La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati. Se necessario, è accluso anche un piano d’azione completo di calendario.

▼M4

Articolo 22 bis

Relazione sull’andamento dei lavori

Entro il 2 marzo 2018 e tenendo conto della relazione di valutazione di cui all’articolo 22, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui indica in che modo l’Agenzia ha svolto i compiti supplementari assegnatile dal presente regolamento al fine di individuare un’efficienza ancora maggiore e, ove necessario, se sia il caso di modificare i suoi obiettivi e compiti.

▼M4 —————

▼B

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 83, e

GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 184.

( 2 ) GU C 221del 7.8.2001, pag. 64.

( 3 ) GU C 357 del 14.12.2001, pag. 1.

( 4 ) Parere del Parlamento europeo del 14 giugno 2001 (GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 312), posizione comune del Consiglio del 7 marzo 2002 (GU C 119 E del 22.5.2002, pag. 27) e decisione del Parlamento europeo del 12 giugno 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2002.

( 5 ) Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

( 6 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

( 7 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

( 8 ) GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

( 9 ) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

( 10 ) GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9.

( 11 ) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

( 12 ) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

( 13 ) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

( 14 ) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

( 15 ) GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

( 16 ) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

( 17 ) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

( 18 ) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

( 19 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 20 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 21 ) GU C 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 22 ) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.

( 23 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

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