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Document 02002R0315-20170711

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione del 20 febbraio 2002 relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/315/2017-07-11

    02002R0315 — IT — 11.07.2017 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 315/2002 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2002

    relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità

    (GU L 050 dell'21.2.2002, pag. 47)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2017

      L 171

    113

    4.7.2017




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 315/2002 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2002

    relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità



    ▼M1 —————

    ▼B

    Articolo 2

    1.  I prezzi di mercato saranno rilevati in relazione al «peso morto» ai sensi della decisione 94/434/CE.

    Qualora i prezzi siano rilevati in funzione di varie categorie di carcasse, il prezzo constatato su ciascun mercato rappresentativo è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascuna categoria, dei prezzi constatati per tali categorie durante un periodo di sette giorni in una stessa fase del commercio all'ingrosso.

    2.  Per le carcasse di agnelli di peso fino a 16 kg e conformemente alle normali pratiche commerciali, i prezzi possono essere rilevati prima dell'eviscerazione e dell'ablazione della testa.

    Se i prezzi vengono rilevati sulla base del peso vivo, ai prezzi per chilogrammo di peso vivo si applica un coefficiente massimo di conversione di 0,5. Tuttavia, nei casi in cui è prassi normale vendere la carcassa con la testa e le frattaglie, per gli agnelli di peso vivo fino a 28 kg gli Stati membri possono applicare un coefficiente superiore.

    Nelle regioni in cui il rilevamento dei prezzi si basa sulla valutazione individuale del peso delle carcasse degli agnelli, la conversione verrà effettuata in base a tale valutazione.

    Articolo 3

    1.  Per i mercati tenuti più volte durante il periodo di sette giorni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il prezzo di ogni categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato.

    2.  Laddove vi siano più mercati rappresentativi in una determinata zona di quotazione, il prezzo è uguale alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascun mercato o di ciascuna categoria, dei prezzi constatati sui suddetti mercati.

    3.  Tuttavia, in mancanza di informazioni, i prezzi registrati sui mercati rappresentativi di tale Stato membro sono determinati tenendo conto in particolare degli ultimi corsi conosciuti.

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo 2002:

    a) i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro;

    b) le varie categorie delle carcasse di agnello;

    c) i coefficienti di ponderazione e di conversione di cui agli articoli 2 e 3.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle disposizioni entro un mese dall'introduzione di tali modifiche.

    Articolo 5

    Il regolamento (CEE) n. 1481/86 è abrogato.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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