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Document 02002F0465-20220310
Council Framework Decision of 13 June 2002 on joint investigation teams (2002/465/JHA)
Consolidated text: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (2002/465/GAI)
Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (2002/465/GAI)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/465/2022-03-10
02002F0465 — IT — 10.03.2022 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA (UE) 2022/211 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2022 |
L 37 |
1 |
18.2.2022 |
DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
relativa alle squadre investigative comuni
(2002/465/GAI)
Articolo 1
Squadre investigative comuni
Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita:
quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri;
quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.
Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Stato membro interessato. La squadra viene costituita in uno degli Stati membri in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.
La squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati membri che la costituiscono alle seguenti condizioni generali:
la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità del diritto nazionale;
la squadra opera in conformità del diritto dello Stato membro in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;
lo Stato membro nel cui territorio la squadra investigativa interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.
Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:
per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.
Nella misura in cui le informazioni utilizzate per le finalità di cui al primo comma, lettere b), c) e d), comprendono dati personali, esse sono trattate solo in conformità della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e in particolare dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della stessa.
Articolo 2
Responsabilità penale riguardo ai funzionari
Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 1, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.
Articolo 3
Responsabilità civile riguardo ai funzionari
Articolo 4
Attuazione
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I suoi effetti cesseranno allorché la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea entrerà in vigore in tutti gli Stati membri.
( 1 ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).