Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R2535-20130223

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 2535/2001 della Commissione del 14 dicembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2535/2013-02-23

    2001R2535 — IT — 23.02.2013 — 027.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2001

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

    (GU L 341, 22.12.2001, p.29)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 886/2002 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2002

      L 139

    30

    29.5.2002

    ►M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2002 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2002

      L 170

    49

    29.6.2002

     M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 1667/2002 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2002

      L 252

    8

    20.9.2002

     M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 2302/2002 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2002

      L 348

    78

    21.12.2002

     M5

    REGOLAMENTO (CE) N. 2332/2002 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2002

      L 349

    20

    24.12.2002

    ►M6

    REGOLAMENTO (CE) N. 787/2003 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2003

      L 115

    18

    9.5.2003

    ►M7

    REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2003

      L 162

    19

    1.7.2003

     M8

    REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2003 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2003

      L 297

    19

    15.11.2003

     M9

    REGOLAMENTO (CE) N. 50/2004 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 2004

      L 7

    9

    13.1.2004

     M10

    REGOLAMENTO (CE) N. 748/2004 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2004

      L 118

    3

    23.4.2004

    ►M11

    REGOLAMENTO (CE) N. 810/2004 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004

      L 149

    138

    30.4.2004

    ►M12

    REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2005 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 2005

      L 171

    19

    2.7.2005

    ►M13

    REGOLAMENTO (CE) N. 316/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2006

      L 52

    22

    23.2.2006

     M14

    REGOLAMENTO (CE) N. 591/2006 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2006

      L 104

    11

    13.4.2006

     M15

    REGOLAMENTO (CE) N. 926/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2006

      L 170

    8

    23.6.2006

    ►M16

    REGOLAMENTO (CE) N. 1919/2006 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2006

      L 380

    1

    28.12.2006

    ►M17

    REGOLAMENTO (CE) N. 1984/2006 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2006

      L 387

    1

    29.12.2006

    ►M18

    REGOLAMENTO (CE) N. 2020/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006

      L 384

    54

    29.12.2006

    ►M19

    REGOLAMENTO (CE) N. 487/2007 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2007

      L 114

    8

    1.5.2007

     M20

    REGOLAMENTO (CE) N. 731/2007 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2007

      L 166

    12

    28.6.2007

     M21

    REGOLAMENTO (CE) N. 980/2007 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2007

      L 217

    18

    22.8.2007

    ►M22

    REGOLAMENTO (CE) N. 1324/2007 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2007

      L 294

    14

    13.11.2007

    ►M23

    REGOLAMENTO (CE) N. 1565/2007 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2007

      L 340

    37

    22.12.2007

    ►M24

    REGOLAMENTO (CE) N. 467/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2008

      L 139

    12

    29.5.2008

    ►M25

    REGOLAMENTO (CE) N. 514/2008 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2008

      L 150

    7

    10.6.2008

    ►M26

    REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2009 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2009

      L 280

    46

    27.10.2009

    ►M27

    REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2009 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2009

      L 301

    23

    17.11.2009

    ►M28

    REGOLAMENTO (UE) N. 585/2010 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2010

      L 169

    1

    3.7.2010

    ►M29

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1313/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2011

      L 334

    10

    16.12.2011

    ►M30

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 157/2012 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2012

      L 50

    11

    23.2.2012

    ►M31

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1070/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2012

      L 318

    7

    15.11.2012

    ►M32

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2012 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2012

      L 348

    7

    18.12.2012

    ►M33

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 142/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013

      L 47

    49

    20.2.2013


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 017, 19.1.2002, pag. 58  (2535/2001)

     C2

    Rettifica, GU L 021, 24.1.2002, pag. 48  (2535/2001)

     C3

    Rettifica, GU L 103, 19.4.2002, pag. 31  (2535/2001)

    ►C4

    Rettifica, GU L 215, 16.6.2004, pag. 104  (810/2004)

     C5

    Rettifica, GU L 322, 9.12.2005, pag. 38  (2535/2001)

    ►C6

    Rettifica, GU L 034, 7.2.2007, pag. 3  (1984/2006)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2001

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ( 2 ), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1129/98 ( 4 ) è stato modificato più volte e in maniera sostanziale. In occasione delle nuove modifiche da adottare appare opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalità, procedere alla rifusione del suddetto regolamento incorporandovi anche i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 settembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/95 ( 6 ). Regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici ( 7 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000 ( 8 ), e regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, del 9 novembre 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90 ( 9 ).

    (2)

    In applicazione degli articoli 26 e 29 del regolamento (CE) n. 1255/1999, i titoli d'importazione devono essere rilasciati ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e, fatte salve le pertinenti disposizioni, evitando qualsiasi discriminazione tra gli importatori.

    (3)

    Per tener conto di talune peculiarità delle importazioni dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere disposizioni complementari ed eventualmente derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 10 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ( 11 ).

    (4)

    È necessario prevedere disposizioni specifiche per l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari a dazio doganale ridotto nell'ambito delle concessioni tariffarie previste nei seguenti testi:

    a) il calendario delle concessioni CXL stabilito in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e ai negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV.6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea (in appresso «il calendario delle concessioni CXL»);

    b) l'accordo tariffario con la Svizzera relativo a taluni formaggi di cui alla voce ex04 04 della tariffa doganale comune, concluso a nome della Comunità con la decisione 69/352/CEE del Consiglio ( 12 ), modificata da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE ( 13 ), (in appresso «l'accordo con la Svizzera»);

    c) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE del Consiglio (in appresso «l'accordo con la Norvegia»);

    d) la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ( 14 );

    e) il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ( 15 );

    f) l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, applicato in via provvisoria in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e il Sudafrica, approvato con la decisione 1999/753/CE del Consiglio ( 16 ) (in appresso «l'accordo con il Sudafrica»);

    g) i regolamenti (CE) n. 1349/2000 ( 17 ), modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000 ( 18 ), (CE) n. 1727/2000 ( 19 ), (CE) n. 2290/2000 ( 20 ), (CE) n. 2341/2000 ( 21 ), (CE) n. 2433/2000 ( 22 ), (CE) n. 2434/2000 ( 23 ), (CE) n. 2435/2000 ( 24 ), (CE) n. 2475/2000 ( 25 ), (CE) n. 2766/2000 ( 26 ) e (CE) n. 2851/2000 ( 27 ) del Consiglio, relativi a talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e che prevedono l'adattamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei con l'Estonia, l'Ungheria, la Bulgaria, la Lettonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Slovenia, la Lituania e la Polonia, rispettivamente;

    h) l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 19 dicembre 1972, concluso a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 1246/73 del Consiglio ( 28 ), in particolare il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 19 dicembre 1987, concluso con la decisione 87/607/CEE del Consiglio ( 29 ), (in appresso «l'accordo con Cipro»).

    (5)

    Il calendario delle concessioni CXL prevede alcuni contingenti tariffari nell'ambito dei regimi detti «di accesso corrente» e «di accesso minimo». È necessario aprire tali contingenti e stabilirne il metodo di gestione.

    (6)

    Per garantire una gestione corretta ed equa dei contingenti tariffari non suddivisi per paese di origine figuranti nel calendario CXL, nonché dei contingenti tariffari a dazio ridotto previsti per le importazioni in provenienza dai paesi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale, dai paesi ACP, dalla Turchia e dal Sudafrica è opportuno, da un lato, accompagnare la domanda di titolo di importazione con la costituzione di una cauzione più elevata di quella prevista per le normali importazioni e, d'altro lato, definire talune condizioni relative alla presentazione delle domande di titolo. È altresì necessario disporre lo scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno e definire la procedura di assegnazione dei titoli e la validità degli stessi.

    (7)

    Per garantire la serietà delle domande di titolo d'importazione, prevenire le operazioni speculative e garantire l'utilizzazione ottimale dei contingenti aperti è opportuno limitare il quantitativo di ogni domanda al 10 % del quantitativo contingentale, sopprimere inoltre la possibilità di rinunciare al titolo qualora il coefficiente di assegnazione sia inferiore a 0,8, riservare l'accesso ai contingenti esclusivamente agli operatori che hanno già importato o esportato i prodotti oggetto dei contingenti, definire criteri di ammissibilità per le domande di titolo esigendo la presentazione di documenti che comprovino la qualità di operatore commerciale di ogni richiedente e la regolarità nel tempo dell'attività svolta, nonché limitare il numero di domande per operatore ad una sola domanda di titolo per contingente. Per agevolare le amministrazioni nazionali nella procedura di selezione dei richiedenti ammissibili, è necessario prevedere una procedura di riconoscimento dei richiedenti ammissibili e la compilazione di un elenco dei richiedenti riconosciuti, valido per un anno. Per garantire l'efficacia delle disposizioni in materia di numero di domande, è opportuno prevedere una sanzione in caso di mancata osservanza di tale limitazione.

    (8)

    I prodotti oggetto di transazioni realizzate nell'ambito del regime del perfezionamento attivo o passivo non formano oggetto di importazioni, seguite dall'immissione in libera pratica, né di esportazioni e pertanto non vengono prese in considerazione ai fini dell'ammissibilità dei richiedenti al regime di cui al regolamento (CE) n. 1374/98. Per ragioni di chiarezza è opportuno precisare che tali transazioni non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento previsto dal presente regolamento.

    (9)

    Ai fini della gestione dei contingenti tariffari suddivisi per paese di origine, fissati nel calendario CXL e per i contingenti previsti nel quadro dell'accordo con la Norvegia, in particolare per quanto riguarda il controllo della conformità dei prodotti importati con la designazione delle merci ad essi relativa e il rispetto del contingente tariffario, occorre fare ricorso al regime dei certificati di importazione rilasciati nella forma prevista per i certificati «IMA 1» (inward monitoring arrangements), sotto la responsabilità del paese esportatore. Tale regime, in virtù del quale il paese esportatore fornisce l'assicurazione che i prodotti esportati sono conformi alla loro descrizione, semplifica considerevolmente la procedura di importazione. Esso è altresì utilizzato dai paesi terzi per controllare il rispetto dei contingenti tariffari.

    (10)

    Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità è tuttavia opportuno sottoporre il regime dei certificati IMA 1 alla verifica delle dichiarazioni su scala comunitaria, in base a sondaggi a campione delle partite e avvalendosi di metodi statistici e di prova internazionalmente riconosciuti.

    (11)

    È necessario indicare ulteriori precisazioni ai fini dell'applicazione del sistema di certificazione IMA 1, segnatamente per quanto riguarda la compilazione, il rilascio, la revoca, la modifica e la sostituzione dei certificati da parte dell'organismo emittente, nonché il periodo di validità e le condizioni d'utilizzo dei certificati unitamente ad un corrispondente titolo d'importazione. Occorre altresì prevedere disposizioni per il periodo finale dell'anno per tener conto della normale durata del trasporto, ai fini dell'immissione in libera pratica del prodotto scortato da un certificato IMA 1 e destinato ad essere importato nel corso dell'anno successivo. Per garantire il rispetto dei contingenti è opportuno istituire il controllo delle dichiarazioni di importazione e una verifica di fine anno.

    (12)

    Il burro neozelandese importato nel quadro del contingente detto «di accesso corrente» deve essere identificato per evitare l'erogazione della restituzione all'esportazione a tasso pieno e il versamento di taluni aiuti. A tal fine è opportuno stabilire alcune definizioni e precisare le modalità di compilazione del certificato IMA 1, le modalità di controllo del peso e del tenore di materie grasse e la procedura da seguire in caso di controversia sulla composizione del burro.

    (13)

    In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 occorre altresì l'importazione di burro neozelandese nel quadro del contingente detto «di accesso corrente», subordinare a condizioni supplementari che colleghino in particolare la quantità coperta da un certificato IMA 1 alla quantità coperta dal corrispondente titolo di importazione ed esigere che questi due documenti siano utilizzati soltanto una volta con una stessa dichiarazione di immissione in libera pratica.

    (14)

    Il cheddar canadese è attualmente l'unico prodotto soggetto al sistema di certificazione IMA 1, per il quale debba essere rispettato un valore minimo franco frontiera. A questo scopo è opportuno specificare sul certificato IMA 1 l'acquirente e lo Stato membro di destinazione.

    (15)

    In seguito alla gestione inadeguata dei certificati IMA 1 da parte degli organismi emittenti in Norvegia, che ha comportato il superamento dei contingenti, la Norvegia ha chiesto di sostituire i due organismi indicati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1374/98 con un unico organismo che fa capo direttamente al ministero dell'Agricoltura. È quindi necessario procedere alle modifiche necessarie per soddisfare tale richiesta.

    (16)

    Gli operatori che intendono importare taluni formaggi originari della Svizzera devono impegnarsi a rispettare un valore franco frontiera minimo per poter beneficiare del trattamento preferenziale per questi formaggi. In passato tale impegno era indicato nella casella 17 del certificato IMA 1 obbligatorio, ma oggi questa disposizione non è più valida. Per ragioni di chiarezza è quindi necessario precisare in un altro modo la nozione di valore franco frontiera e le condizioni per garantirne il rispetto.

    (17)

    Nel quadro delle disposizioni specifiche relative alle importazioni preferenziali non soggette a contingenti, previste dal regolamento (CE) n. 1706/98, nell'allegato I del protocollo n. 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, nell'allegato IV dell'accordo con il Sudafrica e nel quadro dell'accordo con la Svizzera, è opportuno precisare che l'applicazione dell'aliquota del dazio doganale ridotto è subordinata alla presentazione della prova dell'origine prevista nei protocolli dei relativi accordi.

    (18)

    Per migliorare la protezione delle risorse proprie e alla luce dell'esperienza si ravvisa la necessità di adottare disposizioni particolareggiate relative ai controlli all'importazione. Occorre in particolare precisare la procedura da seguire in certi casi quando la partita coperta da una dichiarazione di immissione in libera pratica non è conforme alla dichiarazione, in modo da assicurare un'adeguata sorveglianza dei quantitativi effettivamente messi in libera pratica rispetto ai contingenti.

    (19)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    TITOLO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, salvo disposizione contraria, alle importazioni nella Comunità dei prodotti figuranti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (in appresso «prodotti lattiero-caseari»), comprese le importazioni non soggette a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente nel quadro di misure commerciali eccezionali accordate dalla Comunità a taluni paesi e territori.

    ▼M25

    Articolo 2

    I prodotti per i quali va presentato un titolo di importazione sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ( 30 ). Il periodo di validità del titolo di importazione e l'importo della cauzione da costituire sono fissati nell'allegato II, parte I, del suddetto regolamento, fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

    Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ( 31 ).

    ▼B

    Articolo 3

    ▼M25 —————

    ▼B

    2.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata (in appresso «codice NC»), composto da otto cifre, eventualmente preceduto dalla dicitura «ex». Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

    ▼M19

    Tuttavia, qualora il titolo sia rilasciato nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al capo I e al capo III, sezione 2, del titolo 2, esso è valido per tutti i codici NC che rientrano nell’ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che il dazio all’importazione applicato sia identico.

    ▼M25 —————

    ▼B

    4.  Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

    Articolo 4

    1.  Il codice NC 0406 90 01, che classifica i formaggi destinati alla trasformazione, si applica unicamente alle importazioni.

    ▼M2

    2.  I codici NC 0406 20 10 e 0406 90 19 si applicano unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 20.

    ▼M19 —————

    ▼B



    TITOLO 2

    REGOLE SPECIFICHE RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI A DAZIO DOGANALE RIDOTTO



    CAPO I

    Importazioni nel quadro dei contingenti aperti dalla comunità in base esclusivamente al titolo di importazione



    Sezione 1

    Articolo 5

    Il presente capo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro dei contingenti seguenti:

    a) contingenti non suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL;

    ▼M16 —————

    ▼M24 —————

    ▼M27 —————

    ▼M24 —————

    ▼M19

    f) contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 32 );

    ▼M13 —————

    ▼M30

    h) contingenti previsti nell’allegato V dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio ( 33 ) (di seguito: «l’accordo con la Norvegia»);

    ▼M19

    i) contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo tra la Comunità e l’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio ( 34 );

    ▼M24

    j) il contingente n. 09.4210 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio ( 35 )

    ▼B

    Articolo 6

    ►M17   ►C6  Nell’allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi contingentali e la loro ripartizione in parti uguali in due semestri. ◄  ◄

    ▼M1

    I quantitativi di cui all'allegato I, parti B, D, e F, sono ripartiti per ogni anno di importazione in parti uguali in due semestri, che iniziano rispettivamente il 1o luglio e il 1o gennaio di ogni anno.

    ▼B



    Sezione 2

    Articolo 7

    Il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

    Detta autorità attribuisce un numero di riconoscimento ad ogni operatore che riconosce.

    ▼C6

    Articolo 8

    In deroga all’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è concesso il riconoscimento ai richiedenti che, entro il 1o aprile di ogni anno, presentano una domanda alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e nel quale sono registrati ai fini dell'IVA, accompagnata dalla prova che, durante entrambi i due anni precedenti, essi hanno importato o esportato, nella o dalla Comunità, almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata.

    ▼M18

    Articolo 9

    Anteriormente al ►M22  1o maggio ◄ l'autorità competente comunica ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.

    ▼M1

    Articolo 10

    ▼M22

    1.  Anteriormente al 20 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano, in conformità del paragrafo 3, l’elenco degli operatori riconosciuti alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    Solo gli importatori che figurano nell’elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo a partire dal 1o giugno successivo per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno successivo, a norma degli articoli da 11 a 14.

    ▼M1

    2.  La Commissione può comunicare ai paesi candidati all'adesione per i quali è aperto un contingente di importazione, su loro richiesta, un elenco degli operatori riconosciuti a condizione che questi ultimi abbiano acconsentito a tale comunicazione. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere l'assenso degli operatori.

    ▼M32

    3.  Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco degli operatori riconosciuti suddivisi tra operatori riconosciuti che hanno dato l’assenso di cui al paragrafo 2 e altri operatori riconosciuti. Tale notifica contiene il numero di riconoscimento, il nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli operatori riconosciuti.

    ▼B



    Sezione 3

    Articolo 11

    Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore.

    ▼M17 —————

    ▼B

    Articolo 13

    1.  La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC di cui all'allegato I per lo stesso contingente e precisa la quantità richiesta per ciascun codice.

    Tuttavia, viene rilasciato un titolo distinto per ogni codice.

    ▼M24

    2.  La domanda di titolo riguarda un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate ma non superiore al quantitativo disponibile nell'ambito del contingente per il semestre di cui all'articolo 6.

    Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettera a), la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

    ▼M17 —————

    ▼B

    Articolo 14

    ▼M22

    1.  La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente:

    a) dal 20 al 30 novembre, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno successivo;

    b) dal 1o al 10 giugno, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre successivo.

    ▼B

    2.  La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.



    Sezione 4

    ▼M17

    Articolo 15

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati. Le notifiche specificano per ogni quantitativo richiesto il numero di contingente e il codice NC. Le notifiche vengono presentate su formulari separati per ogni contingente.

    ▼B

    Articolo 16

    ▼M17

    1.  I titoli vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri entro i cinque giorni lavorativi seguenti il quinto giorno lavorativo che segue la data della notifica di cui all’articolo 15.

    ▼M17 —————

    ▼M22

    3.  In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione sono validi unicamente durante il sottoperiodo per il quale sono rilasciati. I titoli di importazione contengono nella casella 24 una delle diciture riportate nell’allegato XX.

    ▼B

    4.  I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente capo sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2. Se trasferisce il titolo, il cedente comunica il numero di riconoscimento del cessionario all'organismo emittente.

    ▼M30

    5.  In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma del medesimo articolo del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto dei titoli di importazione da essi rilasciati, entro i 10 giorni lavorativi che seguono la fine del periodo di rilascio dei titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    ▼B

    Articolo 17

    In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato a norma del presente capo non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

    Articolo 18

    1.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

    a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

    ▼M1

    b) nella casella 15, la descrizione del prodotto figurante nell'allegato I, oppure, in mancanza, la descrizione della nomenclatura combinata del codice NC indicato nel contingente di cui trattasi;

    ▼B

    c) nella casella 16, il codice NC corrispondente al relativo contingente, ove del caso preceduto da «ex»;

    ▼M17

    d) nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato XV.

    ▼B

    2.  Il titolo obbliga ad importare nel paese indicato nella casella 8, eccettuate le importazioni realizzate nel quadro dei contingenti di cui all'allegato I, parte A.

    ▼M17 —————

    ▼B

    Articolo 19

    ▼C4

    1.  L’applicazione dell’aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell’origine rilasciata in applicazione dei seguenti strumenti:

    ▼M16 —————

    ▼M24 —————

    ▼M27 —————

    ▼M24 —————

    ▼C4

    e) protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ( 36 );

    f) protocollo n. 3 dell’accordo con la Giordania;

    ▼M30

    g) regole di cui al punto 9 dell’accordo con la Norvegia;

    ▼M19

    h) protocollo n. 3 dell’accordo con l’Islanda;

    ▼M24

    i) le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 55/2008.

    ▼B

    2.  L'immissione in libera pratica dei prodotti importati a norma degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un certificato EUR 1 oppure ad una dichiarazione redatta dall'esportatore a norma delle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.

    ▼M26 —————

    ▼M6



    CAPO I BIS

    Importazioni nel quadro dei contingenti gestiti conformemente alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93

    ▼M27

    Articolo 19 bis

    1.  Gli articoli 308 bis e 308 ter e l’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai contingenti indicati nell’allegato VII bis di cui:

    a) al regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio ( 37 );

    b) al regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ( 38 );

    c) all’allegato IV, elenco 4, dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana ( 39 );

    d) al protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia ( 40 ).

    2.  Le importazioni nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 non sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.

    2 bis.  Per il contingente di cui al paragrafo 1, lettera d), l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica nel periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010.

    4.  L’applicazione dell’aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell’origine in conformità:

    a) dell’allegato III dell’accordo con la Repubblica del Cile;

    b) del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele;

    c) del protocollo n. 1 dell’accordo con il Sudafrica ( 41 );

    d) del protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

    ▼M31



    CAPO II

    Importazioni fuori contingente esclusivamente in base al titolo di importazione

    Articolo 20

    1.  Il presente capo si applica a:

    a) le importazioni preferenziali non soggette a contingenti e previste nei seguenti atti:

    i) allegato I del protocollo n. 1 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;

    ii) allegato IV dell'accordo con il Sudafrica;

    iii) allegato 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

    b) qualsiasi altra importazione preferenziale, non soggetta a contingenti, dei prodotti di cui all'allegato II, parte I, lettera J, del regolamento (CE) n. 376/2008.

    2.  Per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 21

    1.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

    a) nella casella 8, il paese di origine;

    b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato XVI.

    2.  Il titolo stesso reca nella casella 24, l'aliquota del dazio ridotto applicabile.

    3.  Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.

    Articolo 22

    L’applicazione dell’aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione del titolo di importazione e di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dalla prova dell'origine.

    ▼M23



    CAPO II bis

    Importazioni fuori contingente senza presentazione di un titolo d’importazione

    Articolo 22 bis

    1.  Tale articolo si applica alle importazioni preferenziali di cui all’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

    2.  Tutti i prodotti che rientrano nel codice NC 0406, originari della Svizzera, sono esentati dal dazio all’importazione e dispensati dalla presentazione di un titolo d’importazione.

    3.  L’esenzione dai dazi all’importazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata dalla prova d’origine rilasciata conformemente al protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972.

    ▼B



    CAPO III

    Importazioni in base ad un titolo di importazione coperto da un certificato ima 1 («inward monitoring arrangement»)



    Sezione 1

    ▼M18

    Articolo 24

    1.  La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti specificati per paese di origine e riportati nel calendario delle concessioni CXL di cui all'allegato III.B.

    2.  Nell'allegato III.B del presente regolamento sono indicati i dazi applicabili e i quantitativi massimi da importare per periodo di contingente tariffario di importazione.

    ▼M25

    3.  La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione di 10 euro per 100 chilogrammi netti di prodotto presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda.

    4.  Il titolo è valido a decorrere dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del terzo mese successivo a tale data.

    ▼M18

    Articolo 25

    1.  Per i prodotti elencati nell'allegato III.B è rilasciato un titolo di importazione all'aliquota di dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1, per il quantitativo totale netto ivi indicato.

    I certificati IMA 1 devono rispettare i requisiti stabiliti negli articoli da 29 a 33. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1.

    2.  I titoli di importazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità competente ha verificato che sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e).

    L'organismo che rilascia il titolo trasmette alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles).

    Il titolo di importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche.

    ▼M17

    L’autorità preposta al rilascio del titolo d’importazione conserva l’originale di ogni certificato IMA 1 presentato.

    ▼B

    Articolo 26

    1.  Il periodo di validità dei certificati IMA 1 è compreso tra la data d'emissione e la fine dell'ottavo mese successivo e non può in nessun caso superare il periodo di validità del corrispondente titolo d'importazione, né protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno d'importazione per il quale è rilasciato.

    2.  Dal 1o novembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1o gennaio successivo per i quantitativi che rientrano nel contingente relativo a tale anno di importazione. Tuttavia, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno d'importazione.

    ▼M18 —————

    ▼B

    3.  L'allegato VIII precisa le circostanze nell'ambito delle quali un certificato IMA 1 può essere revocato, modificato, sostituito o corretto.

    Articolo 27

    In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

    Articolo 28

    1.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

    a) nelle caselle 7 e 8, rispettivamente il paese di provenienza e quello d'origine;

    b) nella casella 15, la designazione dei prodotti secondo la specifica di cui all'allegato III;

    c) nella casella 16, il codice NC secondo la specifica di cui all'allegato III, ove del caso preceduto da «ex»;

    ▼M16

    d) nella casella 20, se pertinente, il numero del contingente nonché il numero e la data di rilascio del certificato IMA 1, utilizzando una delle diciture riportate nell'allegato XVII.

    ▼B

    2.  Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato nella casella 8.

    ▼M17 —————

    ▼B

    Articolo 29

    1.  Il certificato IMA 1 è compilato avvalendosi del modulo riportato nell'allegato IX, salvo che per il burro neozelandese, in ossequio alle disposizioni stabilite dal presente capo.

    2.  La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate, tranne che nel caso del formaggio cheddar, di cui al contingente n. 09.4513 dell'allegato III.

    Articolo 30

    1.  Il formato del modulo di cui all'articolo 29 è di 210 × 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m2 ed è di colore bianco.

    2.  Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Inoltre può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

    3.  Il modulo è redatto in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso deve essere redatto in stampatello.

    4.  Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall'organismo emittente.

    Articolo 31

    1.  Per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti di cui all'allegato III è redatto un certificato IMA 1.

    2.  Il certificato IMA 1 contiene, per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti, salvo il burro neozelandese, i dati che figurano nell'allegato IX.

    Articolo 32

    ▼M17

    1.  Una copia del certificato IMA 1 è presentata, debitamente autenticata, assieme al corrispondente titolo d’importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione all’atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Fatto salvo l’articolo 26, paragrafo 1, il certificato è presentato durante il suo periodo di validità, salvo casi di forza maggiore.

    ▼B

    2.  Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all'allegato XII.

    3.  Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a ciò autorizzate.

    Articolo 33

    1.  Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato XII soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

    a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;

    b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

    c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;

    d) si impegna, per i prodotti elencati nell'allegato III, parte A, a rilasciare il certificato IMA 1 per il quantitativo totale coperto prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente;

    e) si impegna ad inviare per telefax alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato per il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio e comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a comunicare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati;

    f) si impegna, per i prodotti del codice NC 0406, a comunicare alla Commissione, entro il 15 gennaio, le seguenti informazioni per ciascun contingente:

    i) il numero di certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingentale precedente, con i rispettivi numeri d'identificazione e quantitativi, unitamente al numero totale di certificati emessi e al quantitativo totale da essi coperto per l'anno contingentale considerato;

    ii) ogni eventuale revoca, correzione o modifica di tali certificati IMA 1 o le copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate, conformemente all'allegato VIII, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 32, paragrafo 1, nonché le informazioni particolareggiate pertinenti.

    2.  L'allegato XII è modificato qualora venga meno la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.



    Sezione 2

    ▼M18

    Articolo 34

    1.  Le disposizioni della presente sezione si applicano alle importazioni di burro neozelandese effettuate nell'ambito dei contingenti n. 09.4195 e 09.4182 di cui all'allegato III.A del presente regolamento.

    2.  Si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 30, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d).

    3.  L'espressione «di almeno sei settimane» figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali.

    4.  Nell'allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare durante ogni periodo o sottoperiodo del contingente tariffario di importazione.

    Articolo 34 bis

    1.  I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell'allegato III.A:

    a) il contingente n. 09.4195 (di seguito denominata «parte A» ) sarà ripartito fra gli importatori comunitari riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7 e in grado di comprovare:

    i) per l'anno contingentale 2007, di avere effettuato importazioni nell'ambito del contingente 09.4589 durante il 2006,

    ii) per l'anno contingentale 2008, di avere effettuato importazioni nell'ambito di uno dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007,

    iii) per gli anni contingentali successivi, di avere effettuato importazioni nell'ambito di uno dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingentale;

    b) il contingente n. 09.4182 (di seguito denominato «parte B») è riservato

    i) ai richiedenti riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7 o

    ii) per il periodo da gennaio a giugno 2007 e per i richiedenti stabiliti in Bulgaria e in Romania, ai richiedenti che soddisfano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2018/2006 ( 42 ),

    nonché

    iii) ai richiedenti in grado di comprovare che durante il periodo di 12 mesi anteriore al mese di novembre precedente l'anno contingentale hanno importato e/o esportato dalla Comunità almeno 100 tonnellate di latte o di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata in almeno 4 operazioni distinte.

    Tuttavia, per gli anni contingentali 2007 e 2008, il summenzionato periodo di 12 mesi è costituito rispettivamente dall'anno civile 2006 e dall'anno civile 2007.

    2.  Le prove dell'attività commerciale di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punti ii) e iii), sono valide per entrambi i semestri dell'anno contingentale.

    ▼M26

    3.  Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei periodi fissati all’articolo 14, paragrafo 1.

    ▼M18

    4.  Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente:

    a) per la parte A, non più del 125 %:

    i) per l'anno contingentale 2007, del quantitativo di prodotti da loro importati nel 2006 nell'ambito del contingente 09.4589,

    ii) per l'anno contingentale 2008, del quantitativo totale dei prodotti da loro importati nel 2006 e nel 2007, nell'ambito dei contingenti 09.4589, 09.4195 e 09.4182,

    iii) per gli anni contingentali successivi, dei quantitativi da loro importati nell'ambito dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingentale;

    b) per la parte B, non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo e purché siano in grado di comprovare, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro interessato, di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

    Le prove di cui sopra sono fornite all'atto della presentazione delle domande di titoli.

    Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i richiedenti possono presentare domanda contemporaneamente per entrambe le parti del contingente.

    Devono essere presentate domande di titolo distinte per la parte A e per la parte B.

    La prova delle importazioni o delle esportazioni effettuate sono fornite in conformità dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    5.  Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore.

    Articolo 35

    La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.

    Articolo 35 bis

    ▼M26

    1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati.

    ▼M18

    2.  Le notifiche specificano i quantitativi richiesti per ciascun numero di contingente, ripartiti per codice NC.

    ▼M26

    Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il nome e l’indirizzo dei richiedenti, suddiviso per numero di contingente. Tale comunicazione avviene per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

    ▼M18

    3.  La Commissione decide entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 1 in che misura è possibile dare seguito alle domande. Se i quantitativi oggetto di domanda non sono superiori ai quantitativi contingentali disponibili, la Commissione non prende alcuna decisione e i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti

    Se le domande di titoli per un sottocontingente riguardano un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il periodo contingentale considerato, la Commissione applica ai quantitativi oggetto di domanda un coefficiente uniforme di assegnazione. La parte della cauzione corrispondente ai quantitativi non assegnati è svincolata.

    Se, per uno dei sottocontingenti, l'applicazione del coefficiente di assegnazione comporterebbe l'assegnazione di titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili sono assegnati dallo Stato membro di cui trattasi procedendo al sorteggio di titoli per quantitativi di 20 tonnellate ciascuno fra i richiedenti a cui applicando il coefficiente di assegnazione sarebbero state assegnate meno di 20 tonnellate.

    Se dalla costituzione di partite di 20 tonnellate risulta un quantitativo residuo inferiore a 20 tonnellate, detto quantitativo è considerato una partita.

    La cauzione relativa alle domande che con il sorteggio non hanno ottenuto alcuna partita è immediatamente svincolata.

    4.  Il rilascio dei titoli avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi alla decisione di cui al paragrafo 3.

    5.  I titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi fino all'ultimo giorno del semestre di cui all'allegato III.A.

    6.  I titoli di importazione rilasciati ai sensi della presente sezione sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni dell'articolo 7. Con la richiesta di trasferimento il cedente comunica all'organismo emittente il numero di riconoscimento del cessionario.

    Articolo 35 ter

    Le domande di titolo e i titoli contengono le indicazioni di cui all'articolo 28, eccetto quelle relative al certificato IMA 1.

    La casella 16 della domanda di titolo può recare uno o più dei codici NC riportati nell'allegato III.A.

    Nella casella 20 del titolo è indicato il periodo sottocontingentale per il quale è rilasciato il titolo.

    Se nella domanda di titolo è indicato più di un codice NC occorre specificare il quantitativo richiesto per ciascun codice e procedere al rilascio di un titolo distinto per ciascuno di essi.

    Articolo 36

    Se il burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intero quantitativo soggetto alla pertinente dichiarazione doganale è escluso dal beneficio del contingente.

    Una volta constatata la non conformità, quando è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica le autorità doganali riscuotono il dazio doganale fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. A tal fine per il quantitativo non conforme è rilasciato un titolo di importazione a dazio pieno.

    Tale quantitativo non è attribuito al titolo.

    Articolo 37

    1.  L'aliquota del dazio prevista nell'allegato III.A si applica al burro neozelandese importato a norma della presente sezione soltanto su presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata da un titolo di importazione, rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 35 bis, e da un certificato IMA 1 di cui all'allegato X, rilasciato da un organismo emittente figurante nell'allegato XII, comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità e l'origine del prodotto oggetto di tale dichiarazione. Le autorità doganali riportano sul titolo di importazione il numero d'ordine del certificato IMA 1.

    2.  Il quantitativo indicato nel certificato IMA 1 è uguale al quantitativo indicato nella dichiarazione doganale di importazione.

    3.  I certificati IMA 1 sono validi dalla data di rilascio fino all'ultimo giorno del periodo contingentale annuale di importazione.

    4.  Il titolo di importazione può essere utilizzato per una o più dichiarazioni di importazione.

    ▼M23 —————

    ▼M32 —————

    ▼B

    Articolo 40

    1.  Nell'allegato IV sono precisate le regole riguardanti la compilazione del certificato IMA 1, il controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro e le conseguenze di tale controllo.

    ▼M23 —————

    ▼M32

    2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato IV per ogni trimestre, entro il decimo giorno del mese successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:

    a) informazioni generali:

    i) nome del fabbricante di burro;

    ii) codice di identificazione della partita;

    iii) peso della partita in kg;

    iv) data dei controlli (giorno/mese/anno);

    b) controllo del peso:

    i) peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

    ii) dati relativi alla media:

     media aritmetica del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

     media aritmetica del peso netto delle scatole campione in kg,

     se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

    iii) dati relativi alle deviazioni standard:

     deviazione standard del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

     deviazione standard del peso netto delle scatole campione (kg),

     se la deviazione standard del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

    c) controllo del tenore di materie grasse:

    i) peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

    ii) dati relativi alla media:

     media aritmetica del tenore percentuale di materia grassa delle scatole campione,

     se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell’Unione supera l’84,4% (N = no, S = sì).

    ▼B

    Articolo 41

    1.  In tutte le fasi della commercializzazione del burro neozelandese importato nella Comunità conformemente al presente capo, l'origine neozelandese del prodotto deve essere indicata sull'imballaggio e sulla fattura o sulle fatture corrispondenti.

    2.  In deroga al paragrafo 1, qualora il burro neozelandese sia mescolato con burro comunitario e destinato al consumo diretto, presentato in confezioni di peso non superiore a 500 grammi, l'origine neozelandese del burro mescolato è indicata solo sulla fattura corrispondente.

    3.  Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, nella fattura occorre altresì indicare:«burro importato in applicazione del capo III, sezione 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione: non può essere ammesso a beneficiare dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, né dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, né di restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, salvo se diversamente stabilito all'articolo 31, paragrafo 12 di tale regolamento o all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione.»

    Articolo 42

    Il certificato IMA 1 è compilato secondo il modulo riportato nell'allegato X, alle condizioni stabilite nella presente sezione e all'articolo 40, paragrafo 1.



    CAPO IV

    Disposizioni relative al controllo delle importazioni a dazio ridotto

    Articolo 43

    1.  Gli uffici doganali comunitari in cui i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità procedono all'esame dei documenti presentati a sostegno di una dichiarazione di immissione in libera pratica con la quale viene chiesta l'applicazione di un dazio doganale ridotto.

    Essi procedono inoltre a controlli fisici dei prodotti sulla base di detti documenti.

    2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire un sistema che consenta di effettuare, senza preavviso, i controlli fisici di cui al paragrafo 1, secondo comma, in funzione di un'analisi dei rischi.

    Tuttavia, fino alla fine del 2003 tale sistema garantisce che i controlli fisici vertano almeno sul 3 % delle dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate per Stato membro e per anno civile.

    Nel determinare il tasso minimo di controlli fisici da effettuare, gli Stati membri possono decidere di non tener conto delle dichiarazioni d'importazione relative a quantitativi non superiori a 500 kg.

    Articolo 44

    1.  Per quanto riguarda i metodi di riferimento da utilizzare per l'analisi dei prodotti di cui al presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione ( 43 ), allo scopo di verificare che la loro composizione sia conforme a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica.

    2.  Gli uffici doganali redigono un resoconto dettagliato per ogni controllo fisico effettuato. Tale resoconto reca la data di esecuzione dei controlli e viene conservato per almeno tre anni civili.

    3.   ►M16  Se è stato effettuato un controllo fisico, nella casella 32 del titolo d'importazione o, se il titolo è emesso in formato elettronico, nella casella riservata alle comunicazioni, è apposta una delle diciture riportate nell'allegato XIX. ◄

    Entro 20 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del controllo fisico, l'autorità doganale valuta la prima analisi. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene definitivamente accertata la mancata conformità, i risultati e, se del caso, il titolo, sono inviati all'autorità competente per il rilascio.

    Fatto salvo l'articolo 248 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione ( 44 ), la cauzione è svincolata qualora sia stato effettuato un controllo fisico della composizione del prodotto prima della presentazione del titolo d'importazione vidimato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    4.  Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene accertata la mancata conformità con la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali trasmettono alla Commissione i relativi dati per ciascun caso, specificando di che tipo di inadempienza si tratti e l'aliquota del dazio doganale applicata in seguito all'accertamento della mancata conformità.

    ▼M32

    Articolo 45

    Nell’ambito dei contingenti tariffari d’importazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    ▼M32

    Articolo 45 bis

    Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 15, all’articolo 35 bis, paragrafo 1, e all’articolo 45, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 45 ).

    ▼B



    TITOLO 3

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 46

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei titoli e dei certificati previsto dal presente regolamento.

    Articolo 47

    Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2002 non è richiesto il riconoscimento di cui all'articolo 7.

    Nel corso di tale periodo le domande di titolo per i contingenti di cui al titolo 2, capo I, possono essere presentate esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e sono ammissibili solo a condizione che, contestualmente alla domanda di titolo, siano presentati anche i dati previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), con soddisfazione dello Stato membro interessato.

    I titoli di importazione di cui al titolo 2, capo I, rilasciati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2002, possono essere trasferiti senza tener conto delle limitazioni imposte dall'articolo 16, paragrafo 4.

    Per i periodi dal 1o gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1o luglio al 31 dicembre 2002, l'anno di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è il 2001, oppure il 2000 qualora l'operatore interessato comprovi di non aver potuto importare o esportare nel 2001 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari indicati per motivi eccezionali.

    Articolo 48

    I regolamenti (CEE) n. 2967/79, (CE) n. 2508/97, (CE) n. 1374/98 e (CE) n. 2414/98 sono abrogati.

    Essi restano tuttavia applicabili ai titoli richiesti anteriormente al 1o gennaio 2002.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 49

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica ai titoli di importazione richiesti a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ▼C1

    ALLEGATO I

    ▼M17

    I. A

    CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE



    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione delle merci (2)

    Paese di origine

    Contingente annuo

    (in tonnellate)

    Contingente semestrale

    (in tonnellate)

    Aliquota del dazio

    all’importazione

    (in EUR per 100 kg di peso netto)

    09.4590

    0402 10 19

    Latte scremato in polvere

    Tutti i paesi terzi

    68 537

    34 268,5

    47,50

    09.4599

    0405 10 11

    0405 10 19

    0405 10 30

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

    Tutti i paesi terzi

    11 360

    5 680

    94,80

    0405 10 50

    0405 10 90

    0405 90 10 (1)

    0405 90 90 (1)

    in equivalente burro

     

    09.4591

    ex040610 20

    ex040610 80

    Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

    Tutti i paesi terzi

    5 360

    2 680

    13,00

    09.4592

    ex040630 10

    Emmental fuso

    Tutti i paesi terzi

    18 438

    9 219

    71,90

    0406 90 13

    Emmental

    85,80

    09.4593

    ex040630 10

    Gruyère fuso

    Tutti i paesi terzi

    5 413

    2 706,5

    71,90

    0406 90 15

    Gruyère, Sbrinz

    85,80

    09.4594

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione (3)

    Tutti i paesi terzi

    20 007

    10 003,5

    83,50

    09.4595

    0406 90 21

    Cheddar

    Tutti i paesi terzi

    15 005

    7 502,5

    21,00

    09.4596

    ex040610 20

    Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591

    Tutti i paesi terzi

    19 525

    9 762,5

    92,60

    ex040610 80

    106,40

    0406 20 90

    Altri formaggi grattugiati o in polvere

    94,10

    0406 30 31

    Altri formaggi fusi

    69,00

    0406 30 39

    71,90

    0406 30 90

    102,90

    0406 40 10

    0406 40 50

    0406 40 90

    Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti striature prodotte da Penicillium roqueforti

    70,40

    0406 90 17

    Bergkäse e Appenzell

    85,80

    0406 90 18

    «Fromage fribourgeois», Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine

     
     
     

    75,50

    0406 90 23

    Edam

    0406 90 25

    Tilsit

    0406 90 27

    Butterkäse

    0406 90 29

    Kashkaval

    0406 90 32

    Feta

    0406 90 35

    Kefalotyri

    0406 90 37

    Finlandia

    0406 90 39

    Jarlsberg

    0406 90 50

    Formaggi di pecora o di bufala

    ex040690 63

    Pecorino

    94,10

    0406 90 69

    Altri

    0406 90 73

    Provolone

    75,50

    ex040690 75

    Caciocavallo

    ex040690 76

    Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

    0406 90 78

    Gouda

    ex040690 79

    Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

     

    ex040690 81

    Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

    0406 90 82

    Camembert

    0406 90 84

    Brie

    0406 90 86

    superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %

    0406 90 87

    superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %

    0406 90 88

    superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %

    0406 90 93

    superiore al 72 %

    92,60

    0406 90 99

    Altri

    106,40

    (1)   1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

    (2)   Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati i codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    (3)   Questi formaggi si considerano come trasformati, se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    ▼M16 —————

    ▼M24 —————

    ▼M27 —————

    ▼M24 —————

    ▼M29

    I. F



    CONTINGENTE TARIFFARIO NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO II DELL’ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazio doganale

    Contingente dal 1o luglio al 30 giugno

    (in tonnellate)

    09.4155

    ex04 01 40

    —  aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 6 % ma inferiore o uguale al 10%

    esenzione

    2 000

    ex04 01 50

    —  aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 10%

    0403 10

    Yogurt

    ▼M13 —————

    ▼M30

    I. H

    CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL’ALLEGATO I DELL’ACCORDO CON LA NORVEGIA



    Contingente da gennaio a dicembre

    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazio doganale

    Contingente dal 1o marzo al 30 giugno 2012

    (in tonnellate)

    Contingente dal 1o luglio al 31 dicembre 2012

    (in tonnellate)

    Contingente dal 1o gennaio 2013

    (in tonnellate)

    annuo

    semestrale

    09.4179

    0406

    Formaggi e latticini

    Esenzione

    1 600

    3 600

    7 200

    3 600

    ▼M19

    I. I

    CONTINGENTI TARIFFARI NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO II DELL’ACCORDO CON L’ISLANDA APPROVATO CON DECISIONE 2007/138/CE

    Contingente annuo dal 1o luglio al 30 giugno



    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione delle merci (1)

    Dazio applicabile

    (% dazio NPF)

    Quantitativi (in tonnellate)

    Quantitativo annuo

    Dall’1.7.2007 al 31.12.2007

    Quantitativo semestrale dall’1.1.2008

    09.4205

    0405 10 11

    0405 10 19

    Burro naturale

    Esenzione

    350

    262

    175

    09.4206

    ex040610 20 (2)

    «Skyr»

    Esenzione

    380

    285

    190

    (1)   Ferme restando le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo perché, nel contesto del presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

    (2)   Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.

    ▼M31

    I.J



    CONTINGENTE TARIFFARIO NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008

    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione delle merci (1)

    Paese di origine

    Anno di importazione

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    (in peso prodotto)

    Dazio all'importazione

    (EUR/100 kg peso netto)

    Annualmente

    Semestrale

    09.4210

    0401 a 0406

     

    Repubblica moldova

     
     
     

    0

    Prodotti lattiero-caseari

    Dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008

     

    1 000

     

    2009

    1 000

    500

     

    2010 a 2015

    1 500

    750

    (1)   Ferme restando le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

    ▼B




    ALLEGATO II

    ▼M24 —————

    ▼M17

    II. B

    REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — TURCHIA



    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Paese di origine

    Aliquota del dazio all’importazione

    (in EUR per 100 kg di peso netto senza altra indicazione)

    1

    0406 90 29

    Kashkaval

    Turchia

    67,19

    2

    ex040690 32

    Feta ottenuta da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra

    Turchia

    67,19

     

    ex040690 50

    Altri formaggi ottenuti da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra

     
     

    3

    ex040690 86

    ex040690 87

    ex040690 88

    Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg

    Turchia

    67,19

    ▼B

    II. C

    REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — SUDAFRICA



    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci (1)

    Pease di origine

    Aliquota del dazio all'importazione in % del dazio di base

    Esercizio

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    14

    0401

    0403 10 11

    0403 10 13

    0403 10 19

    0403 10 31

    0403 10 33

    0403 10 39

     

    Sudafrica

    91

    82

    73

    64

    55

    45

    36

    27

    18

    9

    0

     

    0402 91

    0402 99

    0403 90 51

    0403 90 53

    0403 90 59

    0403 90 61

    0403 90 63

    0403 90 69

     

    Sudafrica

    100

    100

    100

    100

    100

    83

    67

    50

    33

    17

    0

    0404 10 48

    0404 10 52

    0404 10 54

    0404 10 56

    0404 10 58

    0404 10 62

    0404 10 72

    0404 10 74

    0404 10 76

    0404 10 78

    0404 10 82

    0404 10 84

     

    0406 10 20

    0406 10 80

    0406 20 90

    0406 30

    0406 40 90

    0406 90 01

    0406 90 21

    0406 90 50

    0406 90 69

    0406 90 78

    0406 90 86

    0406 90 87

    0406 90 88

    0406 90 93

    0406 90 99

    right accolade per i quantitativi importati oltre i contingenti indicati nell'allegato I, parte E

    1702 11 00

    1702 19 00

     

    2106 90 51

     

    2309 10 15

    2309 10 19

    2309 10 39

    2309 10 59

    2309 10 70

    2309 90 35

    2309 90 39

    2309 90 49

    2309 90 59

    2309 90 70

     

    (1)   Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

    ▼M23

    II. D

    DAZI RIDOTTI NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO II DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI



    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazio doganale

    (EUR/100 kg peso netto)

    A decorrere dal 1o giugno 2007

    0402 29 11

    ex040490 83

    Latte speciale, detto per l’alimentazione dei bambini lattanti (1), in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materia grassa superiore al 10 %

    43,80

    (1)   Sono considerati come «latte speciale per lattanti» i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di due batteri coliformi per grammo.

    ▼B




    ALLEGATO ΙII

    ▼M23

    ΙII.A

    CONTINGENTE TARIFFARIO NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISO PER PAESE D’ORIGINE: BURRO NEOZELANDESE



    Codice NC

    Descrizione

    Paese d’origine

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Contingente semestrale massimo

    (quantitativi in tonnellate)

    Contingente

    Partee A

    Numero del contingente

    09,4195

    Contingente

    Partee B

    Numero del contingente

    09,4182

    Aliquota del dazio all’importazione

    (EUR/100 kg peso netto)

    Regole per la compilazione dei certificati IMA 1

    ex040510 11

    ex040510 19

    Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

    Nuova Zelanda

    74 693 tonnellate

    Contingente semestrale dal gennaio 2008 in poi

    37 346,5 tonnellate

    20 540,5 tonnellate

    16 806 tonnellate

    70,00

    Cfr. allegato IV

    ex040510 30

    Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» E «Spreadable»)

    ▼M7 —————

    ▼M18

    III. B

    CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE: ALTRI



    Numero del contingente

    Codice NC

    Descrizione

    Paese d'origine

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Aliquota del dazio all'importazione

    (in euro per 100 kg peso netto)

    Regole per la compilazione dei certificati IMA 1

    09.4522

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione (1)

    Australia

    500

    17,06

    Cfr. allegato XI, lettere C e D

    09.4521

    ex040690 21

    Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

    Australia

    3 711

    17,06

    Cfr. allegato XI B

    09.4513

    ex040690 21

    Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera (2) uguale o superiore, per 100 kg di peso netto a:

    334,20 EUR per forme intere standard,

    354,83 EUR per formaggi di peso netto pari o superiore a 500 g,

    368,58 EUR per formaggi di peso netto inferiore a 500 g

    Canada

    4 000

    13,75

    Cfr. allegato XI A

    Per «forme intere standard» si intendono:

    forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg,

    blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg

    09.4515

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione (3)

    Nuova Zelanda

    4 000

    17,06

    Cfr. allegato XI, C e D

    09.4514

    ex040690 21

    Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

    Nuova Zelanda

    7 000

    17,06

    Cfr. allegato XI B

    (1)   L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (2)   Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.

    (3)   L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    ▼M11 —————

    ▼B




    ALLEGATO IV

    image

    ►(5) M18  

    ►(5) M18  

    ►(5) M23  

    ►(5) M23  

    ►(5) M23  

    image

    ►(2) M23  

    ►(2) M23  

    image

    ►(2) M23  

    ►(2) M23  

    image

    ►(4) M23  

    ►(4) M23  

    ►(4) M23  

    ►(4) M23  

    ▼M32 —————

    ▼M17 —————

    ▼M12




    ALLEGATO VII bis



    1.  Contingente tariffario nel quadro dell'allegato I dell'accordo di associazione con la Repubblica del Cile

     

    Quantità annue (in t)

    (base = anno civile)

     

    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione delle merci (1)

    Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)

    Dall'1.2.2003 al 31.12.2003

    2004

    Incremento annuo a partire dal 2005

    09.1924

    0406

    Formaggi e latticini

    Esenzione

    1 375

    1 500

    75

    ▼M28



    2.  Contingente tariffario nel quadro dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 riguardante taluni prodotti agricoli originari di Israele

    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione delle merci (1)

    Aliquota del dazio applicabile

    Quantità annua (in t)

    (base = anno civile)

    09.1302

    0404 10

    Siero di latte, modificato o non

    Esenzione

    1 300

    (1)   Ferme restando le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

    ▼M24



    3.  Contingenti tariffari nel quadro dell'allegato IV dell'accordo tra la Comunità Europea e il Sudafrica

    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione della merce (1)

    Paese di origine

    Anno di importazione

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in t)

    Dazio all'importazione

    (EUR/100 kg peso netto)

     
     

    09.1810

    (dal 1o luglio 2008)

    0406 10

    0406 20 90

    0406 30

    0406 40 90

    0406 90 01

    0406 90 21

    0406 90 50

    0406 90 69

    0406 90 78

    0406 90 86

    0406 90 87

    0406 90 88

    0406 90 93

    0406 90 99

    Formaggi

    Sudafrica

     
     
     

    0

     

    2008

    7 000

     
     

    2009

    7 250

     
     

    2010

    illimitata

     

    (1)   Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

    ▼M27



    4.  Contingenti tariffari nel quadro del protocollo n. 1, allegato I, della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia

    Numero del contingente

    Codice NC

    Designazione delle merci (1)

    Paese di origine

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Aliquota del dazio applicabile

    (in EUR per 100 kg di peso netto)

    09.0243

    0406 90 29

    Formaggio kashkaval

    Turchia

    2 300

    0

    0406 90 50

    Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra

    ex040690 86

    ex040690 87

    ex040690 88

    Tulum peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg

    (1)   Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente il codice NC e la designazione corrispondente.

    ▼B




    ALLEGATO VIII

    CIRCOSTANZE NELL'AMBITO DELLE QUALI UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO

    1. Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno

    Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l'organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale. L'autorità doganale trattiene il corrispondente titolo d'importazione e lo invia all'autorità che l'ha rilasciato, la quale lo modifica convertendolo in un titolo d'importazione a dazio pieno per il quantitativo considerato, conformemente all'articolo 36.

    2. Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita

    L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Nel caso del burro neozelandese di cui all’allegato III, parte A, si utilizza a tal fine l’elenco originale di identificazione del prodotto. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».

    Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'esportatore, l'organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.

    3. Modifica dello Stato membro di destinazione

    Se l'esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo d'importazione, l'organismo emittente può modificare l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall'organismo emittente, può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

    4. Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo d'importazione, l'organismo emittente può correggere l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

    5. Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell'esportatore, un prodotto destinato all'importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d'origine, l'unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all'importazione nell'anno successivo, l'organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo il sesto giorno lavorativo successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l'anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.

    Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro cinque giorni lavorativi, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l'ordine di successione.

    Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l'anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale.

    Tutti i quantitativi ripresi dall'anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l'anno contingentale considerato.




    ALLEGATO IX

    image




    ALLEGATO X

    image

    ►(3) M18  

    ►(3) M23  

    ►(3) M23  




    ALLEGATO XI

    REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

    Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

    A) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al contingente 09.4513 dell'allegato IIIA, del codice NC ex040690 21:

    1) la casella n. 3, indicando l'acquirente;

    2) la casella n. 6, indicando il paese di destinazione;

    3) la casella n. 7, indicando a seconda dei casi:

     «formaggi Cheddar in forme intere standard»,

     «formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g»,

     «formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g»;

    4) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale»;

    5) la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;

    6) la casella n. 14, indicando «almeno 9 mesi»;

    7) le caselle n. 15 e n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

    B) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui ai contingenti 09.4514 e 09.4521 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex040690 21:

    1) la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;

    2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

    3) la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;

    4) la casella n. 14, indicando «almeno 3 mesi»;

    5) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

    C) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione, di cui ai contingenti 09.4515 e 09.4522 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex040690 01:

    1) la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;

    2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

    3) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

    D) Per quanto riguarda i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione che figurano ai contingenti 09.4515 e 09.4522 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex040690 01:

    1) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;

    2) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

    ▼M11 —————

    ▼M7 —————

    ▼B




    ALLEGATO XII

    ORGANISMI EMITTENTI



    Paese terzo

    Codice NC e designazione dei prodotti

    Organismo emittente

    Denominazione

    Indirizzo

    Australia

    0406 90 01

    0406 90 21

    Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione

    Australian Quarantine Inspection Service

    PO Box 60 World Trade CentreMelbourne, VIC 3005AustraliaTel. (61 3) 92 46 67 10Telefax (61 3) 92 46 68 00

    Cheddar

    Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

    Canada

    0406 90 21

    Cheddar

    Canadian Dairy Commission

    Commissione canadese del latte

    ►M7  

    Building 55, NCC DrivewayCentral Experimental Farm960 Carling AvenueOttawa, Ontario K1A 0Z2Tel. 1 (613) 792-2000Fax. 1 (613) 792-2009

     ◄

    ▼M12 —————

    ▼M7 —————

    ▼M33

    Nuova Zelanda

    ex040510 11

    Burro

    Ministero per le industrie primarie

    Pastoral House25 The TerracePO Box 2526Wellington 6140Tel. +64 4 894 0100Fax + 64 4 894 0720www.mpi.govt.nz.

    ex040510 19

    Burro

    ex040510 30

    Burro

    ex040690 01

    Formaggi destinati alla trasformazione

    ex040690 21

    Cheddar

    ▼M26 —————

    ▼M32 —————

    ▼M16




    ALLEGATO XV

    Diciture di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

      in bulgaro: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

      in spagnolo: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

      in ceco: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

      in danese: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

      in tedesco: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

      in estone: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

      in greco: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

      in inglese: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

      in francese: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

      in italiano: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

      in lettone: Regulas (EK) Nr.2535/2001 5.pants,

      in lituano: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

      in ungherese: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

      in maltese: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

      in olandese: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

      in polacco: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

      in portoghese: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

      in rumeno: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

      in slovacco: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

      in sloveno: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

      in finlandese: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

      in svedese: Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.




    ALLEGATO XVI

    Diciture di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d)

      in bulgaro: Регламент (ЕO) No 2535/2001, член 20,

      in spagnolo: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

      in ceco: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

      in danese: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

      in tedesco: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

      in estone: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

      in greco: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

      in inglese: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

      in francese: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

      in italiano: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

      in lettone: Regulas (EK) Nr.2535/2001 20.pants,

      in lituano: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

      in ungherese: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

      in maltese: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

      in olandese: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

      in polacco: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

      in portoghese: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20o,

      in rumeno: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

      in slovacco: Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

      in sloveno: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

      in finlandese: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

      in svedese: Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.




    ALLEGATO XVII

    Diciture di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d)

      in bulgaro: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No ..., издаден на ...,

      in spagnolo: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

      in ceco: Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. …. Vydaného dne ….,

      in danese: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

      in tedesco: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

      in estone: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

      in greco: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

      in inglese: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...,

      in francese: Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...,

      in italiano: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

      in lettone: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

      in lituano: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

      in ungherese: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

      in maltese: Validu jekk akkumpanjat b'ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...,

      in olandese: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

      in polacco: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr ... wydanym dnia...,

      in portoghese: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

      in rumeno: Valabil doar însoțit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……

      in slovacco: Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. … vydané dňa…,

      in sloveno: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …., izdano dne….,

      in finlandese: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa,

      in svedese: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …




    ALLEGATO XVIII

    Diciture di cui all'articolo 37, primo comma

      in bulgaro: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане No…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

      in spagnolo: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

      in ceco: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,

      in danese: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

      in tedesco: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

      in estone: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr … vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks … 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

      in greco: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού … της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε· Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

      in inglese: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

      in francese: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

      in italiano: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

      in lettone: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

      in lituano: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

      in ungherese: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

      in maltese: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta’ …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

      in olandese: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

      in polacco: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,

      in portoghese: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

      in rumeno: Licență de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformată în licență de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …/100 kg a fost achitată; licență atribuită deja,

      in slovacco: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. …zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

      in sloveno: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

      in finlandese: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

      in svedese: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.




    ALLEGATO XIX

    Diciture di cui all’articolo 44, paragrafo 3

      in bulgaro: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) N° 2535/2001],

      in spagnolo: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

      in ceco: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

      in danese: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001],

      in tedesco: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

      in estone: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

      in greco: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

      in inglese: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

      in francese: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

      in italiano: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

      in lettone: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr.2535/2001],

      in lituano: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

      in ungherese: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

      in maltese: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

      in olandese: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

      in polacco: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

      in portoghese: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

      in rumeno: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

      in slovacco: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],

      in sloveno: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

      in finlandese: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

      in svedese: Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].

    ▼M22




    ALLEGATO XX

    Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 3

    in bulgaro

    :

    валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

    in spagnolo

    :

    válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

    in ceco

    :

    platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

    in danese

    :

    gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

    in tedesco

    :

    gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

    in estone

    :

    kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

    in greco

    :

    ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

    in inglese

    :

    valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

    in francese

    :

    valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

    in italiano

    :

    valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

    in lettone

    :

    spēkā no [apakšperioda pirmās dienas datums] līdz [apakšperioda pēdējās dienas datums]

    in lituano

    :

    galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

    in ungherese

    :

    érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

    in maltese

    :

    Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

    in olandese

    :

    geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

    in polacco

    :

    ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

    in portoghese

    :

    eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

    in rumeno

    :

    valabilă de la [data primei zile a subperioadei] până la [data ultimei zile a subperioadei]

    in slovacco

    :

    platná od [dátum prvého dňa čiastkového obdobia] do [dátum posledného dňa čiastkového obdobia]

    in sloveno

    :

    velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

    in finlandese

    :

    voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

    in svedese

    :

    gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag].



    ( 1 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    ( 2 ) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

    ( 3 ) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

    ( 4 ) GU L 88 del 28.3.2001, pag. 7.

    ( 5 ) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 23.

    ( 6 ) GU L 151 dell'1.7.1995, pag. 10.

    ( 7 ) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

    ( 8 ) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 49.

    ( 9 ) GU L 299 del 10.11.1998, pag. 7.

    ( 10 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    ( 11 ) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

    ( 12 ) GU L 257 del 13.10.1969, pag. 3.

    ( 13 ) GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17.

    ( 14 ) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

    ( 15 ) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

    ( 16 ) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

    ( 17 ) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

    ( 18 ) GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7.

    ( 19 ) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

    ( 20 ) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

    ( 21 ) GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

    ( 22 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

    ( 23 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

    ( 24 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

    ( 25 ) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

    ( 26 ) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

    ( 27 ) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

    ( 28 ) GU L 133 del 21.5.1973, pag. 1.

    ( 29 ) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.

    ( 30 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

    ( 31 ) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

    ( 32 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

    ( 33 ) GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.

    ( 34 ) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.

    ( 35 ) GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

    ( 36 ) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

    ( 37 ) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

    ( 38 ) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

    ( 39 ) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

    ( 40 ) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

    ( 41 ) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 298.

    ( 42 ) Cfr. la pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

    ( 43 ) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

    ( 44 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    ( 45 ) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

    ( 46 ) Ferme restando le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

    Top