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Document 02001R2380-20131112

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 2380/2001 della Commissione del 5 dicembre 2001 relativo all'autorizzazione per dieci anni di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2380/2013-11-12

    2001R2380 — IT — 12.11.2013 — 004.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 2380/2001 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2001

    relativo all'autorizzazione per dieci anni di un additivo nell'alimentazione degli animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 321, 6.12.2001, p.18)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 552/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2008

      L 158

    3

    18.6.2008

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 406/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2011

      L 108

    11

    28.4.2011

     M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2012

      L 38

    36

    11.2.2012

    ►M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1014/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2013

      L 281

    1

    23.10.2013




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 2380/2001 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2001

    relativo all'autorizzazione per dieci anni di un additivo nell'alimentazione degli animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 ), da ultimo modificata dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), e in particolare l'articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 2, lettera aaa), della direttiva 70/524/CEE, prescrive che l'autorizzazione per i coccidiostatici incomba alla persona responsabile della loro messa in circolazione.

    (2)

    L'articolo 9 della direttiva 70/524/CEE prevede che una sostanza può essere autorizzata qualora siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3 bis della suddetta direttiva.

    (3)

    La valutazione del fascicolo presentato mostra che il coccidiostatico di cui all'allegato soddisfa tutte le prescrizioni dell'articolo 3 bis della direttiva 70/524/CEE se utilizzato per la categoria di animali ed alle condizioni indicate nell'allegato al presente regolamento: la sostanza dovrebbe quindi essere autorizzata a tali condizioni.

    (4)

    L'articolo 9 ter della direttiva 70/524/CEE prevede che le autorizzazioni di tali sostanze sono concesse per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui entra in vigore l'autorizzazione finale.

    (5)

    La valutazione del fascicolo mostra che possono risultare necessarie talune procedure per tutelare i lavoratori dall'esposizione agli additivi. Tale tutela dovrebbe essere comunque sancita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'introduzione di misure volte ad incoraggiare miglioramenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul lavoro ( 3 ).

    (6)

    Il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali ha emesso parere favorevole riguardo alla sicurezza e agli effetti favorevoli del coccidiostatico sulla produzione animale alle condizioni indicate nel predetto allegato.

    (7)

    I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per l'alimentazione degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    L'additivo appartenente ai «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» elencati nell'allegato al presente regolamento è autorizzato per l'uso come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite dal predetto allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M2




    ALLEGATO



    Numero identificativo dell’additivo

    Nome del titolare dell’autoriz-zazione

    Additivo

    (denominazione commerciale)

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizza-zione

    mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

    Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

    E 770

    ►M4  Zoetis Belgium SA ◄

    Maduramici-na ammonio

    alfa 1 g/100 g

    (Cygro 1 %)

    Composizione dell’additivo

    Maduramicina ammonio alfa: 1 g/100 g

    Carbossimetilcellulosa sodica: 2 g/100 g

    Solfato di calcio biidrato: 97 g/100 g

    Sostanza attiva

    Maduramicina ammonio α C47H83O17N

    Numero CAS: 84878-61-5, sale ammonico di un acido polietere monocarbossilico prodotto da un processo di fermentazione del ceppo Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

    Impurezze associate:

    Maduramicina ammonio β: < 10 %

    Tacchini

    16 settimane

    5

    5

    1.  Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione.

    2.  Indicare nelle istruzioni per l’uso: «Pericoloso per gli equini».

    «Alimento per animali contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose (ad esempio tiamulina) può essere controindicato».

    15.12.2011



    ( 1 ) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

    ( 3 ) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

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