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Document 02001R1004-20060303

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1004/2001 della Commissione del 22 maggio 2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1004/2006-03-03

Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:

Atto modificativo Tipo di modifica Suddivisione interessata Data di entrata in vigore
32009R1179 modificato da allegato 23/12/2009

2001R1004 — IT — 03.03.2006 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1004/2001 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2001

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

(GU L 140, 24.5.2001, p.8)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 241/2006 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2006

  L 40

5

11.2.2006




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1004/2001 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2001

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2000 ( 2 ), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o dall'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Consiglio e del Parlamento europeo ( 4 ).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Telecamera lineare modulare munita di un'uscita video monocanale.

Il sistema elettronico interno della telecamera comprende i generatori e i ricevitori differenziali, il circuito logico di controllo degli orologi, un sensore lineare CCD, l'accoppiamento continuo, la multiplazione del video, il guadagno e la formattazione delle uscite.

La telecamera è concepita per essere incorporata in sistemi di misurazione e di controllo elettro-ottico.

Cfr. foto  (1).

8525 30 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2a del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 8525, 8525 30 e 8525 30 90.

La telecamera è esclusa dal capitolo 90, tenuto conto che essa costituisce un articolo da classificare nella sua voce propria del capitolo 85.

▼M1

Apparecchio condizionato per la vendita al minuto, comprendente un monitor a colori con dischetti di installazione e accessori (fermacavi, cavo di alimentazione, telecomando alimentato da due batterie e un manuale d’istruzioni).

Monitor con schermo al plasma, con una diagonale dello schermo di 105,6 cm (42 pollici), avente le seguenti dimensioni: 103,5 cm di larghezza × 64 cm di altezza × 15 cm di profondità, con una configurazione di 852 × 480 pixel e due altoparlanti interni. Il monitor è munito delle seguenti interfacce:

— tre connettori input video (segnale video composito),

— un connettore di ingresso (VGA-SVGA),

— un connettore audio,

— un connettore di controllo.

Le diverse interfacce consentono al monitor di visualizzare, a colori, sia i dati provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione sia le immagini fisse o mobili provenienti da uno strumento di registrazione o di riproduzione videofonica, da un lettore DVD, da una videocamera, ecc.

8528 21 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3.b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.

Il carattere essenziale dell’apparecchio è dato dal monitor.

La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa, in quanto il monitor è in grado di riprodurre un’immagine a colori a partire da un segnale video composito (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8471, punto I.D.1).

Il monitor inoltre non può essere classificato nella voce 8531, poiché la sua funzione non è quella di fornire un segnale visivo (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531, punto D).

(1)   La foto ha un carattere puramente indicativo.

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( 1 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

( 2 ) GU L 293 del 22.11.2000, pag. 1.

( 3 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 4 ) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

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