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Document 02001R0382-20051212

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 382/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/382/2005-12-12

    2001R0382 — IT — 12.12.2005 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 382/2001 DEL CONSIGLIO

    del 26 febbraio 2001

    relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999

    (GU L 057, 27.2.2001, p.10)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2005 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2005

      L 303

    22

    22.11.2005




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 382/2001 DEL CONSIGLIO

    del 26 febbraio 2001

    relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia e che abroga il regolamento (CE) n. 1035/1999



    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno continuare la promozione della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati quando è nell'interesse reciproco della Comunità e dei paesi partner in questione.

    (2)

    Il Parlamento europeo ha adottato una serie di risoluzioni relative alle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America nel 1994, nel 1998 e nel 1999. L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno convenuto di rafforzare le relazioni reciproche nella Dichiarazione transatlantica del 1990, nella nuova Agenda transatlantica del 1995, nel Partenariato economico transatlantico del 1998 e nella Dichiarazione di Bonn del 1999. La politica commerciale comune dovrebbe essere integrata da una ulteriore diffusione di conoscenze generali attraverso un dialogo più intenso tra i partecipanti alle relazioni tra l'Unione europea e gli USA.

    (3)

    Nel 1996 il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno adottato, rispettivamente, una risoluzione ed un parere sulle relazioni tra l'Unione europea e il Canada, in cui si auspica lo sviluppo di più strette relazioni con il Canada. Tra la Comunità europea e il Canada è stato siglato nel 1976, un accordo quadro per la cooperazione commerciale ed economica ( 2 ), è stata firmata la Dichiarazione sulle relazioni tra la CEE e il Canada nel 1990 e nel piano di azione congiunta e nella dichiarazione politica congiunta del 1996 è stato deciso il rafforzamento delle relazioni reciproche. Le relazioni tra l'Unione europea e il Canada si sono diversificate e il Canada è un partner principale nel campo del commercio multilaterale e nelle questioni relative alle sfide globali e alla politica estera e di sicurezza comune. È pertanto necessario rafforzare ulteriormente tali relazioni attraverso un intenso processo di consultazione e cooperazione su un crescente numero di questioni.

    (4)

    Il presente regolamento completa e lascia impregiudicate le attività contemplate da strumenti specifici quali gli accordi tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America o tra la Comunità e il Canada che istituiscono programmi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione.

    (5)

    Nella dichiarazione congiunta del 1991 l'Unione europea e il Giappone hanno deciso di intensificare il dialogo reciproco e rafforzare la cooperazione e il partenariato. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su una comunicazione della Commissione al Consiglio dal tema: «Europa e Giappone: passi futuri» ( 3 ). Le conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione riguardo al Giappone riconoscono i particolari problemi specifici dell'accesso al mercato in Giappone. Il Consiglio considera prioritario il miglioramento dell'accesso al mercato giapponese ed in tale prospettiva il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1035/1999, dell'11 maggio 1999, relativo all'attuazione da parte della Commissione di un programma di misure e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei progetti europei e dei servizi transfrontalieri dell'Unione europea in Giappone ( 4 ). Il suddetto regolamento scadrà il 31 dicembre 2001. Inoltre i risultati della verifica del programma della Commissione sopra descritto hanno dimostrato l'utilità e l'efficacia del programma. Si ritiene pertanto necessario continuare a attuare i programmi della Commissione descritti nel suddetto regolamento. Il presente regolamento non pregiudica la decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativa al consolidamento del centro euro-giapponese per la cooperazione industriale ( 5 ), che rimane valida. Il regolamento (CE) n. 1035/1999 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

    (6)

    La cooperazione bilaterale con la Repubblica di Corea in campo economico e in altri settori dovrebbe essere promossa in conformità con i principi dell'accordo quadro sul commercio e la cooperazione con la Corea, con il parere del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio sulla penisola coreana. L'Unione europea dovrebbe sostenere i principi di mercato in Corea e favorire la rimozione delle barriere esistenti sul commercio e gli investimenti.

    (7)

    Nella dichiarazione congiunta del 1997 l'Unione europea e l'Australia hanno concordato di rafforzare le relazioni reciproche e di cooperare in numerosi settori nei quali condividono interessi comuni. Per l'ulteriore rafforzamento di queste relazioni è necessario un intenso processo di consultazione e cooperazione su un numero crescente di questioni di interesse bilaterale e internazionale.

    (8)

    Nella dichiarazione congiunta del 1999 l'Unione europea e la Nuova Zelanda hanno stabilito di rafforzare i rapporti e la cooperazione reciproci sulla base di un comune interesse a mutuo beneficio delle proprie popolazioni, e altresì ad attribuire alle relazioni reciproche una prospettiva a lungo termine.

    (9)

    Attualmente esistono numerose piccole linee di bilancio per il finanziamento delle azioni della Commissione per la promozione della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati definiti nel presente regolamento. Nell'ambito di tali linee di bilancio sono stati resi disponibili stanziamenti per il finanziamento di progetti pilota e azioni preparatorie. Dopo due anni di esperienza con i suddetti progetti pilota e azioni preparatorie, le misure finora attuate si sono dimostrate utili e occorre prorogarle come attività regolari. Per attuare tali misure in futuro la Comunità deve costantemente disporre dei mezzi necessari. Si ritiene quindi necessario, per una maggiore efficienza, per la continuità e la razionalizzazione delle risorse, creare una singola linea di bilancio per il finanziamento delle attività descritte nel presente regolamento. Ciò non deve tuttavia compromettere la trasparenza dell'utilizzo di tali linee di bilancio necessarie per le procedure di monitoraggio del Parlamento europeo.

    (10)

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che definisce le modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ).

    (11)

    È responsabilità primaria degli Stati membri elaborare e attuare programmi di misure e azioni per sostenere gli sforzi dei loro esportatori per consolidare una presenza commerciale sui mercati stranieri.

    (12)

    Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le attività degli Stati membri per promuovere le loro esportazioni di beni e servizi transfrontalieri nei mercati di paesi terzi.

    (13)

    La Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri per attuare un programma specifico, coerente e mirato di misure e azioni che serva a integrare e valorizzare gli sforzi realizzati dagli Stati membri nel mercato giapponese.

    (14)

    Infine, alcune attività previste dal presente regolamento sono coperte dall'articolo 133 del trattato. Per le altre attività il trattato prevede solo le competenze di cui all'articolo 308.

    (15)

    Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    La Comunità continua a realizzare azioni per promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra la Comunità e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.

    Ai fini del presente regolamento, i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia comprendono gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea (in seguito denominata «Corea»), l'Australia e la Nuova Zelanda, in seguito denominati «i paesi partner».

    Articolo 2

    L'importo del contributo della Comunità ritenuto necessario per finanziare la realizzazione delle azioni previste nel presente regolamento è deciso annualmente dalle autorità competenti in materia di bilancio.

    Articolo 3

    Cooperazione

    Le azioni rivolte alla promozione della cooperazione sono utilizzate per sostenere gli obiettivi definiti negli strumenti bilaterali esistenti in questo campo, concordati tra l'Unione europea e i paesi partner allo scopo di creare un contesto più propizio alla gestione e allo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi partner.

    Articolo 4

    I finanziamenti comunitari nella sfera della cooperazione comprendono in particolare le seguenti attività:

    a) l'educazione e l'informazione al pubblico sulle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e i paesi partner, con particolare riguardo per gli operatori politici, gli opinion maker e altri moltiplicatori;

    b) la crescita dei legami culturali, accademici e degli scambi di persone;

    c) la promozione del dialogo tra i partner politici, economici e sociali e le organizzazioni non governative (ONG) in vari settori di interesse;

    d) la ricerca e gli studi destinati ad alimentare i lavori della Commissione per l'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali;

    e) i progetti di cooperazione su questioni relative ai settori scientifico e tecnologico, energetico, ambientale e dei trasporti;

    f) la promozione della cooperazione frontaliera tra l'Unione europea e i paesi partner;

    g) la promozione della visibilità dell'Unione europea nei paesi partner;

    h) i progetti pilota, che potrebbero in seguito condurre al finanziamento di nuove attività regolari.

    Articolo 5

    Il finanziamento dei progetti di cooperazione sarà imputato interamente sul bilancio della Comunità o assumerà la forma di un cofinanziamento con altre fonti dei paesi partner e/o dell'Unione europea. Nell'applicazione dell'articolo 4, la Commissione garantisce che i progetti di cooperazione siano coerenti, tanto sulla forma che sul merito, con le attività finanziate nell'ambito di altre politiche della Comunità.

    ▼M1

    Il sostegno comunitario può eventualmente prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche, in particolare per quanto riguarda i progetti relativi all'istruzione, alla formazione, o altri progetti analoghi di cui possano beneficiare singoli individui. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.

    ▼B

    Articolo 6

    Relazioni commerciali

    1.  In cooperazione con gli Stati membri, che sono i principali responsabili dell'elaborazione di programmi e azioni per promuovere l'esportazione di beni e servizi transfrontalieri comunitari verso i mercati dei paesi terzi, la Comunità attua un programma specifico, coerente e mirato di azioni e misure che serva a integrare e valorizzare gli sforzi realizzati dagli Stati membri e da altri organi pubblici dell'Unione europea nel mercato giapponese.

    Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le attività degli Stati membri per quanto attiene alla progettazione e all'attuazione di politiche, programmi e disposizioni intesi a promuovere le loro esportazioni di beni e servizi transfrontalieri sui mercati di paesi terzi.

    2.  Il finanziamento comunitario in questo settore copre in particolare il reclutamento, la formazione, la preparazione precedente la missione e la partecipazione di gruppi di dirigenti europei, provenienti in particolare dalle piccole e medie imprese (PMI) che aderiscano alle azioni attuate in Giappone per consolidare la loro presenza commerciale nel mercato giapponese (la campagna di «accesso al mercato in Giappone»).

    3.  In aggiunta alle misure descritte al paragrafo 2, possono essere sostenute, se del caso, anche le seguenti azioni e misure:

    a) la raccolta di informazioni e consulenza strategica su questioni relative al settore commerciale con il Giappone;

    b) conferenze e seminari per promuovere le relazioni commerciali e d'investimento tra l'Unione europea e il Giappone;

    c) missioni d'affari ad alto livello per le questioni specifiche dell'accesso al mercato in Giappone;

    d) azioni specifiche che agevolino l'accesso al mercato giapponese delle imprese della Comunità, in particolare le PMI.

    4.  In adempimento al paragrafo 3, la Commissione garantisce la piena compatibilità delle specifiche attività con le politiche della Comunità e degli Stati membri.

    Articolo 7

    Il finanziamento comunitario continua a coprire i programmi di formazione per la creazione di gruppi di dirigenti europei capaci di comunicare e operare nel mondo degli affari del Giappone e della Corea («programmi di formazione per dirigenti»).

    ▼M1

    A tal fine il sostegno comunitario può prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.

    ▼B

    Articolo 8

    Le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 6 e 7 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9.

    Articolo 9

    Procedure di attuazione

    1.  La Commissione è assistita da un comitato.

    2.  Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    3.  Il comitato adotta il suo regolamento interno.

    4.  La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo sui lavori svolti dal comitato. A tale scopo saranno trasmessi al Parlamento gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i progetti delle misure sottoposte al comitato ai fini dell'attuazione dei progetti, i risultati delle votazioni e le sintesi delle discussioni in sede di riunione.

    Articolo 10

    1.  Su richiesta di qualsiasi parte interessata nella Comunità e nei paesi partner, la Commissione fornisce una documentazione completa e tutte le informazioni necessarie sui programmi e sulle condizioni di partecipazione.

    2.  I risultati dei bandi di gara d'appalto comprendenti informazioni sul numero di offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo degli aggiudicatari, sono pubblicati su Internet. Essi sono inoltre regolarmente comunicati al Parlamento europeo.

    Articolo 11

    La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Nella relazione sono compresi i risultati dell'esecuzione del bilancio e la presentazione delle attività e dei programmi finanziati nel corso nell'anno.

    La Commissione inoltre realizza verifiche delle azioni e dei programmi finanziati nell'ambito del presente regolamento allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tali verifiche sono effettuate entro il terzo anno dall'entrata in vigore del regolamento. Le relazioni tengono conto anche, se del caso, degli obblighi contrattuali e dei principi di sana gestione, oltre a comprendere i risultati di un'analisi sull'efficacia dei costi.

    Una parte limitata del bilancio annuale serve a finanziare gli studi di verifica delle azioni e dei programmi realizzati nel quadro del presente regolamento.

    Articolo 12

    1.  Il regolamento (CE) n. 1035/1999 è abrogato.

    2.  Ogni riferimento al regolamento abrogato s'intende fatto al presente regolamento.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    ▼M1

    Esso scade il 31 dicembre 2007.

    ▼B

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) Parere emesso il 31 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    ( 2 ) GU L 260 del 24.9.1976, pag. 2.

    ( 3 ) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 119.

    ( 4 ) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 1.

    ( 5 ) GU L 144 del 26.5.1992, pag. 19.

    ( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 3.

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