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Document 02000R2488-20070101
Council Regulation (EC) No 2488/2000 of 10 November 2000 maintaining a freeze of funds in relation to Mr Milosevic and those persons associated with him and repealing Regulations (EC) Nos 1294/1999 and 607/2000 and Article 2 of Regulation (EC) No 926/98
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio del 10 novembre 2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98
Regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio del 10 novembre 2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98
2000R2488 — IT — 01.01.2007 — 004.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2000 (GU L 287, 14.11.2000, p.19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2001 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2001 |
L 163 |
14 |
20.6.2001 |
|
REGOLAMENTO (CE) N. 68/2006 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2006 |
L 11 |
11 |
17.1.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
Modificato da:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2000
relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFJ democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive ( 1 ) e la posizione comune 2000/697/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche, nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate ( 2 ),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 giugno 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ( 3 ) in considerazione delle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale da parte del governo di tale paese. |
(2) |
A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000 è stato democraticamente eletto e ufficialmente insediato un nuovo Presidente della RFY, V. Kostunica. |
(3) |
Il 9 ottobre 2000 il Consiglio ha approvato una dichiarazione relativa alla RFY nella quale si chiede una revoca di tutte le sanzioni imposte alla RFJ dal 1998, fatta eccezione per le disposizioni che riguardano l'ex presidente della RFY Slobodan Milosevic e le persone a lui collegate che continuano a rappresentare una minaccia per il consolidamento della democrazia nella RFJ. |
(4) |
È quindi necessario limitare a Milosevic e alle persone a lui collegate la portata delle disposizioni dell'attuale quadro giuridico sul sequestro dei capitali detenuti all'estero dai governi della RFJ e della Repubblica di Serbia. |
(5) |
Le misure previste rientrano nell'ambito d'applicazione del trattato. |
(6) |
Risulta pertanto necessaria una normativa comunitaria, anche al fine di evitare una distorsione della concorrenza, per l'attuazione delle misure in questione nel territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, tale territorio comprende tutti i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi previste. |
(7) |
Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero, se richiesto, poter vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento. |
(8) |
La Commissione e gli Stati membri dovranno informarsi reciprocamente sulle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, fatti salvi gli obblighi vigenti nei confronti di taluni particolari aspetti. |
(9) |
È auspicabile prevedere sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento non appena esso sarà entrato in vigore. |
(10) |
Per ragioni di trasparenza e di semplicità le principali disposizioni del regolamento (CE) n. 1294/1999 sono state riprese nel presente regolamento e il precedente regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato. Per le stesse ragioni, il regolamento (CE) n. 607/2000 ( 4 ) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 ( 5 ) andrebbero del pari abrogati. |
(11) |
Occorrerebbe stabilire una procedura per la modifica degli allegati del presente regolamento e la concezione di specifiche deroghe per scopi strettamente umanitari. |
(12) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono sequestrati tutti i capitali detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate, elencate nell'allegato I, al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di una delle persone di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
— capitali: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati azionari, titoli a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni,
— congelamento dei capitali: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio; gli eventuali interessi o redditi maturati o i capitali automaticamente rimborsabili alla scadenza dei fondi sono versati in un conto posto sotto sequestro e ivi bloccati.
Articolo 2
1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le transazioni o le attività di cui all'articolo 1 o di eludere le disposizioni del presente regolamento.
2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II e/o alla Commissione.
Articolo 3
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le banche, gli altri istituti finanziari, le società di assicurazione e gli altri organismi e persone:
a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, in particolare conti e importi sequestrati ai sensi dell'articolo 1:
— alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui essi sono residenti o situati, e
— alla Commissione, direttamente o tramite dette autorità competenti;
b) collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato II nella verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
3. Le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Articolo 4
1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione ha la facoltà di:
a) modificare l'allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;
b) in via eccezionale, concedere deroghe all'articolo1 per scopi strettamente umanitari;
c) in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, modificare i dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.
3. Le deroghe di cui al paragrafo 2, lettera b) e le modifiche dell'allegato I devono essere chieste dalla persona fisica o giuridica interessata tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.
Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2271/96.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articolo 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 6
1. Il comitato di cui all'articolo 5 esamina tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.
2. Il comitato verifica periodicamente l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento e, sulla base di tale verifica, la Commissione riferisce periodicamente al Consiglio.
Articolo 7
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi dell'articolo 3, nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 8
Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1294/1999.
Articolo 9
I regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000, nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 sono abrogati.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
— a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,
— a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Milosevic, Slobodan |
Ex presidente della Repubblica federale di Iugoslavia, nato a Pozarevac, Repubblica di Serbia, il 20 agosto 1941 |
Gajic-Milosevic, Milica |
Nuora, nata nel 1970 |
Markovic, Mirjana |
Moglie, nata il 10 luglio 1942 |
Milosevic, Borislav |
Fratello, nato nel 1936 |
Milosevic, Marija |
Figlia, nata nel 1965 |
Milosevic, Marko |
Figlio, nato il 2 luglio 1974 |
Milutinovic, Milan |
Presidente della Repubblica di Serbia, nato a Belgrado, Repubblica di Serbia, il 19 dicembre 1942 |
Ojdanic, Dragoljub |
Ex ministro della Difesa, nato a Ravni, Repubblica di Serbia, il 1o giugno 1941 |
Sainovic, Nikola |
Ex vice primo ministro, nato a Bor, Repubblica di Serbia, il 7 dicembre 1948 |
Stojilkovic, Vlajko |
Ex ministro degli Interni, nato a Mala Krsna, Repubblica di Serbia, nel 1937 |
Mrksic, Mile |
Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Vriginmost, Croazia, il 20 luglio 1947 |
Radic, Miroslav |
Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato il 1o gennaio 1961 |
Sljivancanin, Veselin |
Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Zabljak, Repubblica di Montenegro, il 13 giugno 1953 |
ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 3 e 4
BELGIO
Ministère des finances
«Trésorerie»
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32 2) 233 75 18
BULGARIA
Министерство на финансите
ул. «Г.С. Раковски» № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
Е-mail: feedback@minfin.bg
Ministry of Finance
102 «G.S. Rakovsky» street
Sofia 1000
Tel. (359-2) 985 91
Fax: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: +420 2 57044501
Fax: +420 2 57044502
DANIMARCA
Erhvervsfremmestyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 62 03
GERMANIA
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00
ESTONIA
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501
GRECIA
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων
Διευθυντής Β. Βουτσινάς
Ερμού και Κορνάρου 1
Ελλάς-105 63 Αθήνα
Τηλ: (301) 32 86 431-32
Φαξ: (301) 32 86 434
(Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic RelationsDirectorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V. Voutsinas-105 63
Ermou and Cornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (301) 32 86 431-32
Fax (301) 32 86 434
SPAGNA
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34 91) 349 39 83
Fax: (34 91) 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34 91) 209 95 11
Fax: (34 91) 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Bureau E1
139, rue du Bercy
F-75572 Paris—cedex 12 SP
IRLANDA
Articoli 2, paragrafo 2 e 3
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353 1) 671 66 66
Articolo 4, paragrafo 2
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Hartcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353 1) 408 24 92
ITALIA
Ministero del Commercio estero - ROMA
Gabinetto
Tel. (39 06) 59 93 23 10
Fax (39 06) 59 64 74 94
CIPRO
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία(Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia) Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403 Λευκωσία(Attorney General of the Republic
1 Apellis Street
1403 Nicosia) Tel: +357-22-889100
Fax: +357-22-665080
LETTONIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121
LITUANIA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 236 24 44
Fax. +370 5 231 30 90
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg
UNGHERIA
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tel: +36-1-327 2100
Fax: +36-1-318 2570
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20
PAESI BASSI
Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Paesi Bassi
Tel. (31-70) 342 8997
Fax (31-70) 342 7984
AUSTRIA
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3
A-1090 Wien
Tel. (43 1) 40 420
POLONIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
PORTOGALLO
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1C, 2.o
P-1100-273 Lisboa
ROMANIA
Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, București
Tel: (40) 21 319 2183
Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro
Ministerul Finanțelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, București
Tel: (40) 21 319 9743
Fax: (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro
SLOVENIA
Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3
Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel.: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16
http://www.bsi.si
SLOVACCHIA
Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176
FIN-00161 Helsingfors
SVEZIA
Articolo 2, paragrafo 2
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
Articolo 3
Finansinspektionen
Box 6750
SE-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
Articolo 4, paragrafo 3
Försäkringskassan
SE-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89
GRAN BRETAGNA
Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Regno Unito
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
HM Treasury
International Financial Services
Parliament Street
London SW1P 3AG
Regno Unito
Tel. (44-207) 207 55 50
Fax (44-207) 207 43 65
Per Gibilterra:
Ernest Montado
Chief Secretary
Government Secretariat
No. 6 Convent Place
Gibraltar
Regno Unito
Tel. (350) 75707
Fax (350) 587 5700
( 1 ) GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.
( 2 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
( 3 ) GU L 153 del 19.6.1999, pag 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1440/2000 della Commissione (GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 68).
( 4 ) GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2227/2000 (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 3).
( 5 ) GU L 130 dell'1.5.1998, pag. 1.
( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.