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Document 02000R2488-20070101

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio del 10 novembre 2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2488/2007-01-01

2000R2488 — IT — 01.01.2007 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2000

relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98

(GU L 287, 14.11.2000, p.19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2001 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2001

  L 163

14

20.6.2001

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2006 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2006

  L 11

11

17.1.2006

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006


Modificato da:

►A1

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2000

relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFJ democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive ( 1 ) e la posizione comune 2000/697/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche, nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate ( 2 ),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ( 3 ) in considerazione delle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale da parte del governo di tale paese.

(2)

A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000 è stato democraticamente eletto e ufficialmente insediato un nuovo Presidente della RFY, V. Kostunica.

(3)

Il 9 ottobre 2000 il Consiglio ha approvato una dichiarazione relativa alla RFY nella quale si chiede una revoca di tutte le sanzioni imposte alla RFJ dal 1998, fatta eccezione per le disposizioni che riguardano l'ex presidente della RFY Slobodan Milosevic e le persone a lui collegate che continuano a rappresentare una minaccia per il consolidamento della democrazia nella RFJ.

(4)

È quindi necessario limitare a Milosevic e alle persone a lui collegate la portata delle disposizioni dell'attuale quadro giuridico sul sequestro dei capitali detenuti all'estero dai governi della RFJ e della Repubblica di Serbia.

(5)

Le misure previste rientrano nell'ambito d'applicazione del trattato.

(6)

Risulta pertanto necessaria una normativa comunitaria, anche al fine di evitare una distorsione della concorrenza, per l'attuazione delle misure in questione nel territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, tale territorio comprende tutti i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi previste.

(7)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero, se richiesto, poter vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(8)

La Commissione e gli Stati membri dovranno informarsi reciprocamente sulle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, fatti salvi gli obblighi vigenti nei confronti di taluni particolari aspetti.

(9)

È auspicabile prevedere sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento non appena esso sarà entrato in vigore.

(10)

Per ragioni di trasparenza e di semplicità le principali disposizioni del regolamento (CE) n. 1294/1999 sono state riprese nel presente regolamento e il precedente regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato. Per le stesse ragioni, il regolamento (CE) n. 607/2000 ( 4 ) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 ( 5 ) andrebbero del pari abrogati.

(11)

Occorrerebbe stabilire una procedura per la modifica degli allegati del presente regolamento e la concezione di specifiche deroghe per scopi strettamente umanitari.

(12)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  Sono sequestrati tutti i capitali detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate, elencate nell'allegato I, al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia.

2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di una delle persone di cui al paragrafo 1.

3.  Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

 capitali: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati azionari, titoli a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni,

 congelamento dei capitali: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio; gli eventuali interessi o redditi maturati o i capitali automaticamente rimborsabili alla scadenza dei fondi sono versati in un conto posto sotto sequestro e ivi bloccati.

Articolo 2

1.  È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le transazioni o le attività di cui all'articolo 1 o di eludere le disposizioni del presente regolamento.

2.  Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II e/o alla Commissione.

Articolo 3

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le banche, gli altri istituti finanziari, le società di assicurazione e gli altri organismi e persone:

a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, in particolare conti e importi sequestrati ai sensi dell'articolo 1:

 alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui essi sono residenti o situati, e

 alla Commissione, direttamente o tramite dette autorità competenti;

b) collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato II nella verifica di tali informazioni.

2.  Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3.  Le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 4

1.  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2.  La Commissione ha la facoltà di:

a) modificare l'allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;

b) in via eccezionale, concedere deroghe all'articolo1 per scopi strettamente umanitari;

c) in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, modificare i dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

3.  Le deroghe di cui al paragrafo 2, lettera b) e le modifiche dell'allegato I devono essere chieste dalla persona fisica o giuridica interessata tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.

Articolo 5

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2271/96.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articolo 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

1.  Il comitato di cui all'articolo 5 esamina tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

2.  Il comitato verifica periodicamente l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento e, sulla base di tale verifica, la Commissione riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi dell'articolo 3, nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 8

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1294/1999.

Articolo 9

I regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000, nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

 nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

 a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

 a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,

 a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I



Milosevic, Slobodan

Ex presidente della Repubblica federale di Iugoslavia, nato a Pozarevac, Repubblica di Serbia, il 20 agosto 1941

Gajic-Milosevic, Milica

Nuora, nata nel 1970

Markovic, Mirjana

Moglie, nata il 10 luglio 1942

Milosevic, Borislav

Fratello, nato nel 1936

Milosevic, Marija

Figlia, nata nel 1965

Milosevic, Marko

Figlio, nato il 2 luglio 1974

Milutinovic, Milan

Presidente della Repubblica di Serbia, nato a Belgrado, Repubblica di Serbia, il 19 dicembre 1942

Ojdanic, Dragoljub

Ex ministro della Difesa, nato a Ravni, Repubblica di Serbia, il 1o giugno 1941

Sainovic, Nikola

Ex vice primo ministro, nato a Bor, Repubblica di Serbia, il 7 dicembre 1948

Stojilkovic, Vlajko

Ex ministro degli Interni, nato a Mala Krsna, Repubblica di Serbia, nel 1937

Mrksic, Mile

Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Vriginmost, Croazia, il 20 luglio 1947

Radic, Miroslav

Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato il 1o gennaio 1961

Sljivancanin, Veselin

Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Zabljak, Repubblica di Montenegro, il 13 giugno 1953

▼B




ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 3 e 4

BELGIO

Ministère des finances

«Trésorerie»

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32 2) 233 75 18

▼M3

BULGARIA

Министерство на финансите

ул. «Г.С. Раковски» № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 «G.S. Rakovsky» street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 57044501

Fax: +420 2 57044502

▼B

DANIMARCA

Erhvervsfremmestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 62 03

GERMANIA

▼M2

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

▼A1

ESTONIA

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 66 80 500

Fax: +372 66 80 501

▼B

GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων

Διευθυντής Β. Βουτσινάς

Ερμού και Κορνάρου 1

Ελλάς-105 63 Αθήνα

Τηλ: (301) 32 86 431-32

Φαξ: (301) 32 86 434

(Ministry of National Economy

Secretariat-General for International Economic RelationsDirectorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V. Voutsinas-105 63

Ermou and Cornarou 1

GR-105 63 Athens

Tel. (301) 32 86 431-32

Fax (301) 32 86 434

SPAGNA

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 39 83

Fax: (34 91) 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34 91) 209 95 11

Fax: (34 91) 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy

F-75572 Paris—cedex 12 SP

IRLANDA

Articoli 2, paragrafo 2 e 3

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353 1) 671 66 66

Articolo 4, paragrafo 2

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Hartcourt Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353 1) 408 24 92

ITALIA

Ministero del Commercio estero - ROMA

Gabinetto

Tel. (39 06) 59 93 23 10

Fax (39 06) 59 64 74 94

▼A1

CIPRO

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία(Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia) Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία(Attorney General of the Republic

1 Apellis Street

1403 Nicosia) Tel: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITUANIA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel: +370 5 236 24 44

Fax. +370 5 231 30 90

▼B

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602

L-1016 Luxembourg

▼A1

UNGHERIA

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

1051 Budapest

Tel: +36-1-327 2100

Fax: +36-1-318 2570

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

▼B

PAESI BASSI

▼M2

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Paesi Bassi

Tel. (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984

▼B

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung II/A/2

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Österreichische Nationalbank

Otto Wagnerplatz 3

A-1090 Wien

Tel. (43 1) 40 420

▼A1

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1C, 2.o

P-1100-273 Lisboa

▼M3

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

▼A1

SLOVENIA

Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

▼B

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Utrikesministeriet

PB 176

FIN-00161 Helsingfors

SVEZIA

▼M2

Articolo 2, paragrafo 2

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Articolo 3

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Articolo 4, paragrafo 3

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

▼B

GRAN BRETAGNA

▼M2

Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

Regno Unito

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

HM Treasury

International Financial Services

Parliament Street

London SW1P 3AG

Regno Unito

Tel. (44-207) 207 55 50

Fax (44-207) 207 43 65

Per Gibilterra:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

Regno Unito

Tel. (350) 75707

Fax (350) 587 5700



( 1 ) GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.

( 2 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

( 3 ) GU L 153 del 19.6.1999, pag 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1440/2000 della Commissione (GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 68).

( 4 ) GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2227/2000 (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 3).

( 5 ) GU L 130 dell'1.5.1998, pag. 1.

( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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