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Document 02000L0031-20240217
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)
Consolidated text: Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)
In force
)
02000L0031 — IT — 17.02.2024 — 001.001
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DIRETTIVA 2000/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2000 (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022 |
L 277 |
1 |
27.10.2022 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2000/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2000
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi e campo d'applicazione
La presente direttiva non si applica:
al settore tributario,
alle questioni relative ai servizi della società dell'informazione oggetto delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE,
alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese,
alle seguenti attività dei servizi della società dell'informazione:
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) |
«servizi della società dell'informazione» : i servizi ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; |
b) |
«prestatore» : la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione; |
c) |
«prestatore stabilito» : il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica mediante un'installazione stabile. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore; |
d) |
«destinatario del servizio» : la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni; |
e) |
«consumatore» : qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale; |
f) |
«comunicazioni commerciali» : tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita un'attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
—
le indicazioni necessarie per accedere direttamente all'attività di tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio («domain name») o un indirizzo di posta elettronica,
—
le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, in particolare se a titolo gratuito;
|
g) |
«professione regolamentata» : professione ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ( 1 ), o dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE ( 2 ); |
h) |
«ambito regolamentato» : le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.
i)
l'ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
—
l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;
—
l'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;
ii)
l'ambito regolamentato non comprende le norme su:
—
le merci in quanto tali,
—
la consegna delle merci,
—
i servizi non prestati per via elettronica.
|
Articolo 3
Mercato interno
Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione, in presenza delle seguenti condizioni:
i provvedimenti sono:
necessari per una delle seguenti ragioni:
relativi a un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
proporzionati a tali obiettivi;
prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, lo Stato membro ha:
CAPO II
PRINCIPI
Sezione 1:
Regime di stabilimento e di informazione
Articolo 4
Principio dell'assenza di autorizzazione preventiva
Articolo 5
Informazioni generali da fornire
Oltre agli altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni:
il nome del prestatore;
l'indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;
gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio o analogo pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto registro;
qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo;
per quanto riguarda le professioni regolamentate:
se il prestatore esercita un'attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( 4 ).
Sezione 2:
Comunicazioni commerciali
Articolo 6
Informazioni da fornire
Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime:
la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile come tale;
la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale à chiaramente identificabile;
le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora permesse dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro e inequivocabile;
i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro ed inequivocabile.
Articolo 7
Comunicazione commerciale non sollecitata
Articolo 8
Professioni regolamentate
Sezione 3:
Contratti conclusi per via elettronica
Articolo 9
Disciplina dei contratti per via elettronica
Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi a tutti o a taluni contratti delle seguenti categorie:
contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri;
contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Articolo 10
Informazioni da fornire
Oltre agli altri obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, almeno le seguenti informazioni:
le varie fasi tecniche della conclusione del contratto;
se il contratto concluso sarà archiviato dal prestatore e come si potrà accedervi;
i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine;
le lingue a disposizione per concludere il contratto.
Articolo 11
Inoltro dell'ordine
Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario di un servizio inoltri il proprio ordine mediante strumenti tecnologici, si applichino i seguenti principi:
CAPO III
APPLICAZIONE
Articolo 16
Codici di condotta
Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:
l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15;
la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario alla Commissione;
l'accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie;
la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione dell'applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico;
l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana.
Articolo 17
Composizione extragiudiziale delle controversie
Articolo 18
Ricorsi giurisdizionali
L'allegato della direttiva 98/27/CE è completato come segue:
«11. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”). (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1)»
Articolo 19
Cooperazione
Gli Stati membri istituiscono dei punti di contatto accessibili almeno per via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari e fornitori di servizi per:
ottenere informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, compresi gli aspetti pratici dell'uso di siffatti meccanismi;
ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza pratica.
Articolo 20
Sanzioni
Gli Stati membri comminano sanzioni per la violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Riesame
Articolo 22
Attuazione
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
DEROGHE ALL'ARTICOLO 3
Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 non si applicano ai seguenti settori:
( 1 ) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.
( 2 ) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/38/CE della Commissione (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31).
( 3 ) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.
( 4 ) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).
( 5 ) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
( 6 ) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
( 7 ) Non ancora pubblicata nella Gazetta ufficiale.
( 8 ) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).
( 9 ) GU L 228 dell' 11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/26/CE.
( 10 ) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.
( 11 ) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CE.
( 12 ) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/96/CE.