Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000A0318(01)-20121001

    Consolidated text: ACCORDO EUROMEDITERRANEO che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/204/2012-10-01

    2000A1318 — IT — 01.10.2012 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    ACCORDO EUROMEDITERRANEO

    che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

    (GU L 070 dell'18.3.2000, pag. 2)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco riguardante talune modifiche degli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

      L 70

    206

    18.3.2000

    ►M2

    ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco

      L 345

    119

    31.12.2003

    ►M3

    PROTOCOLLO dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

      L 242

    2

    19.9.2005

    ►M4

    DECISIONE N. 2/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO del 18 novembre 2005

      L 336

    1

    21.12.2005

    ►M5

    DECISIONE N. 1/2011 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO del 30 marzo 2011

      L 141

    66

    27.5.2011

    ►M6

    ACCORDO in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

      L 241

    4

    7.9.2012


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 233, 15.9.2000, pag.  50  (2000/318)




    ▼B

    ACCORDO EUROMEDITERRANEO

    che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra



    IL REGNO DEL BELGIO,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati «Stati membri», e

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

    in appresso denominate «Comunità», da una parte, e

    IL REGNO DEL MAROCCO,

    in appresso denominata «Marocco», dall'altra,

    CONSIDERANDO le relazioni di prossimità e di interdipendenza esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e il Regno del Marocco basate su legami storici e valori comuni;

    CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e il Marocco desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

    CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

    CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Marocco e responsabilità comuni che ne derivano per quanto riguarda la stabilità, la sicurezza e la prosperità in tutta la regione del Mediterraneo;

    CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dal Marocco e dal popolo marocchino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia marocchina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunità degli Stati democratici;

    CONSAPEVOLI, tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo, quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;

    DESIDEROSI di conseguire compiutamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e del Marocco;

    CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocità degli interessi, sulle reciproche concessioni, sulla cooperazione e sul dialogo;

    DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

    TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire al Marocco un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonché di sviluppo sociale;

    CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dal Marocco a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) quale risulta dall'Uruguay Round;

    DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

    CONVINTI che il presente accordo definisce un quadro propizio allo sviluppo di un partenariato basato sull'iniziativa privata, scelta storica condivisa dalla Comunità e dal Regno del Marocco, e che crea un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e relative agli investimenti, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    1.  È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

    2.  Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

     costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;

     stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;

     sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità del Marocco e del popolo marocchino;

     incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione;

     promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

    Articolo 2

    Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo quali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le politiche interne e internazionali della Comunità e del Marocco e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.



    TITOLO I

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 3

    1.  Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiranno alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture.

    2.  Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

    a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;

    b) permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;

    c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;

    d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.

    Articolo 4

    Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti e, più in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.

    Articolo 5

    Il dialogo politico si svolgerà a scadenze regolari e ogniqualvolta sarà necessario, in particolare

    a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;

    b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra;

    c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

    d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalità che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.



    TITOLO II

    LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    Articolo 6

    Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata «GATT».



    CAPITOLO I

    PRODOTTI INDUSTRIALI

    Articolo 7

    ▼M6

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e del Marocco diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

    ▼B

    Articolo 8

    Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né tasse di effetto equivalente.

    Articolo 9

    I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente.

    ▼M6 —————

    ▼B

    Articolo 11

    1.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6.

    2.  I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

    All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 75 % del dazio di base;

    Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

    Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base;

    Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i residui dazi sono eliminati.

    3.  I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 4 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

    Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base;

    Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80 % del dazio di base;

    Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

    Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

    Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

    Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

    Nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base;

    Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

    Undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base;

    Dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

    4.  In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile alla lista di cui all'allegato 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo tra le parti a opera del comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dal Marocco, quest'ultimo può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

    5.  Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità il 1o gennaio 1995.

    6.  Qualora successivamente al 1o gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione.

    7.  Il Marocco comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

    Articolo 12

    1.  Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1o luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5.

    Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della Comunità non inferiore al 25 % in relazione ai prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunità. Detta riduzione non può essere inferiore al 5 % dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore.

    Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza più ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata.

    2.  Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni:

    a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, può renderle applicabili prima di tale data;

    b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 è riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

    In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 6309 00 .

    Articolo 13

    Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

    Articolo 14

    1.  Il Marocco può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o rintroducendo dazi doganali.

    Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

    I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Marocco ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

    Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

    Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

    Il Marocco informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Marocco presenta al comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

    2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, a titolo eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare il Marocco a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.



    CAPITOLO II

    ▼M6

    PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

    ▼B

    Articolo 15

    ▼M6

    Le espressioni «prodotti agricoli», «prodotti agricoli trasformati» e «pesce e prodotti della pesca» si riferiscono ai prodotti specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e a quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

    ▼B

    Articolo 16

    La Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

    Articolo 17

    ▼M6

    1.  Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e ai prodotti della pesca originari del Marocco elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni contenute nel suddetto protocollo.

    Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte dell'Unione europea, di un elemento agricolo all'importazione di fruttosio (codice NC 1702 50 00 ) originario del Marocco.

    Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato dell'Unione europea dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di fruttosio e i prezzi delle importazioni di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

    2.  Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Marocco, le disposizioni contenute nel suddetto protocollo.

    Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti di cui al sottocapitolo SA 1902 (paste alimentari) che figurano nell'elenco 3 accluso al protocollo n. 2.

    ▼B

    Articolo 18

    ▼M6

    1.  Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.

    ▼B

    2.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunità e il Marocco esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi adeguate concessioni.



    CAPITOLO III

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 19

    1.  Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

    2.  Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunità sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

    3.  La Comunità e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

    Articolo 20

    1.  Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e il Marocco possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dal presente accordo.

    La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo più opportuno, degli interessi di quest'ultima.

    2.  Qualora la Comunità o il Marocco, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

    3.  La modifica del regime istituito dal presente accordo costituirà oggetto, su richiesta dell'altra parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

    Articolo 21

    I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

    Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

    Articolo 22

    1.  Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari dell'altra parte.

    2.  I prodotti esportati verso il territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

    Articolo 23

    1.  Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

    2.  Nell'ambito del comitato di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Marocco sanciti dal presente accordo.

    Articolo 24

    Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27 del presente accordo.

    Articolo 25

    Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

     pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o

     gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

    la Comunità o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.

    Articolo 26

    Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 comporti:

    i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o

    ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

    e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

    Articolo 27

    1.  Nel caso in cui la Comunità o il Marocco assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte.

    2.  Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), del presente accordo il più rapidamente possibile la Comunità o il Marocco fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

    Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

    Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione dalla parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

    3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) per quanto riguarda l'articolo 24, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;

    b) per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.

    Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;

    c) per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

    Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;

    d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o il Marocco può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte.

    Articolo 28

    Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

    Articolo 29

    La nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4.

    Articolo 30

    Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.



    TITOLO III

    DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

    Articolo 31

    1.  Le parti convengono di estendere il campo di applicazione del presente accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra parte.

    2.  Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

    Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle parti conformemente all'accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato «GATS», in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo.

    3.  Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

    4.  Fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio di associazione esamina, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il settore dei trasporti marittimi internazionali al fine di raccomandare le misure di liberalizzazione più opportune. Il Consiglio di associazione tiene conto dei risultati dei negoziati svolti nell'ambito del GATS in questo settore dopo la fine dell'Uruguay Round.

    Articolo 32

    1.  In una prima fase, le parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.

    2.  Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica:

    a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;

    b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra Parte al GATS.



    TITOLO IV

    PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE



    CAPITOLO I

    PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI

    Articolo 33

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.

    Articolo 34

    1.  Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Marocco garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco effettuati da società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.

    2.  Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e il Marocco e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.

    Articolo 35

    Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Marocco abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Marocco, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui al GATT e agli articoli VIII e XIV degli statuti del Fondo monetario internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Marocco, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.



    CAPITOLO II

    CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

    Articolo 36

    1.  Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Marocco:

    a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

    b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Marocco, o in una sua parte sostanziale;

    c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

    2.  Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea ( 2 ) e, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.

    3.  Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

    Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

    4.  

    a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dal Marocco sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Nel corso di tale periodo, il Marocco è autorizzato in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

     gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione;

     l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalità e siano progressivamente ridotti;

     il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacità in Marocco.

    Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica del Marocco, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

    b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

    5.  Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

     il paragrafo 1, lettera c) non si applica;

     le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

    6.  Se la Comunità o il Marocco ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

     tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

     in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

    esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al comitato di associazione.

    Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia GATT, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

    7.  Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.

    Articolo 37

    Gli Stati membri e il Marocco adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Marocco rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

    Articolo 38

    Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e il Marocco in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

    Articolo 39

    1.  Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

    2.  L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

    Articolo 40

    1.  Le parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione.

    2.  Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.

    Articolo 41

    1.  Le parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici.

    2.  Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.



    TITOLO V

    COOPERAZIONE ECONOMICA

    Articolo 42

    Obiettivi

    1.  Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo.

    2.  Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione del Marocco per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.

    Articolo 43

    Ambito di applicazione

    1.  La cooperazione interesserà in via prioritaria i settori di attività in cui sono presenti condizionamenti o difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia marocchina e specialmente degli scambi tra il Marocco e la Comunità.

    2.  La cooperazione, inoltre, privilegerà i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia del Marocco e della Comunità, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

    3.  La cooperazione promuoverà l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.

    4.  Della cooperazione costituirà parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.

    5.  Se del caso, le parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.

    Articolo 44

    Strumenti e modalità

    La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

    a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;

    b) scambi di informazioni e comunicazioni;

    c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;

    d) l'esecuzione di iniziative congiunte;

    e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.

    Articolo 45

    Cooperazione regionale

    Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare:

    a) il commercio intraregionale a livello del Magreb;

    b) il settore dell'ambiente;

    c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;

    d) la ricerca scientifica e tecnologica;

    e) il settore della cultura;

    f) le questioni doganali;

    g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.

    Articolo 46

    Istruzione e formazione

    La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

    a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale;

    b) più in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale;

    c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse.

    Articolo 47

    Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

    La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

    a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti, in particolare attraverso:

     l'accesso del Marocco ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi;

     la partecipazione del Marocco alle reti di cooperazione decentrata;

     la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca;

    b) consolidare la capacità di ricerca del Marocco;

    c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how;

    d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.

    Articolo 48

    Ambiente

    La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.

    Le parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:

    a) qualità del suolo e delle acque;

    b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);

    c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.

    Articolo 49

    Cooperazione industriale

    La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

    a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche nel quadro dell'accesso del Marocco a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata;

    b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato marocchini;

    c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;

    d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale del Marocco attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;

    e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti.

    Articolo 50

    Promozione e tutela degli investimenti

    La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:

    a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo;

    b) la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

    Articolo 51

    Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità

    Le parti cooperano al fine di sviluppare:

    a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualità e della valutazione della conformità;

    b) l'adeguamento dei laboratori marocchini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;

    c) le strutture marocchine responsabili della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualità.

    Articolo 52

    Ravvicinamento delle legislazioni

    Obiettivo della cooperazione è aiutare il Marocco a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

    Articolo 53

    Servizi finanziari

    Obiettivo della cooperazione è favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di:

    a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari del Marocco;

    b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario del Marocco.

    Articolo 54

    Agricoltura e pesca

    La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

    a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;

    b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero;

    c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.

    Articolo 55

    Trasporti

    La cooperazione si prefigge:

    a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee;

    b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;

    c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, più in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;

    d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti e degli aeroporti, del traffico marittimo, aereo e delle ferrovie.

    Articolo 56

    Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione

    Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso:

    a) il contesto generale delle telecomunicazioni;

    b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;

    c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI);

    d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

    Articolo 57

    Energia

    Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:

    a) le energie rinnovabili;

    b) la promozione del risparmio energetico;

    c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due parti;

    d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunità.

    Articolo 58

    Turismo

    La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda:

    a) la gestione degli alberghi e la qualità delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero;

    b) lo sviluppo del marketing;

    c) il potenziamento del turismo giovanile.

    Articolo 59

    Cooperazione nel settore doganale

    1.  La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare:

    a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;

    b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e del Marocco.

    2.  Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

    Articolo 60

    Cooperazione nel settore statistico

    La cooperazione è finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle parti e all'impiego dei dati statistici relativi a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

    Articolo 61

    Riciclaggio del denaro

    1.  Le parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare.

    2.  La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale «Azione finanziaria» (FATF).

    Articolo 62

    Lotta contro gli stupefacenti

    1.  La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

    a) rendere più efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;

    b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.

    2.  Le parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

    Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo del Regno del Marocco e le istanze interessate della Comunità e dei suoi Stati membri.

    3.  La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:

    a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;

    b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;

    c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF),

    d) preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente.

    Articolo 63

    Le due parti determinano congiuntamente le modalità necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente titolo.



    TITOLO VI

    COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE



    CAPITOLO I

    DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI

    Articolo 64

    1.  Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

    2.  Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

    3.  Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

    Articolo 65

    1.  Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

    L'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

    La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo.

    2.  Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.

    3.  Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

    4.  Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

    5.  Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

    Articolo 66

    Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.

    Articolo 67

    1.  Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.

    2.  Il Consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 68

    Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.



    CAPITOLO II

    DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

    Articolo 69

    1.  Tra le parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.

    2.  Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunità che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.

    3.  Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

    a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

    b) all'emigrazione;

    c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;

    d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunità, della reciproca conoscenza delle culture e delle civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.

    Articolo 70

    Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.



    CAPITOLO III

    AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

    Articolo 71

    1.  Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse.

    Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

    a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;

    b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione;

    c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica marocchina;

    d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi marocchini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

    e) il miglioramento del sistema di protezione sociale;

    f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;

    g) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e marocchina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.

    Articolo 72

    Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

    Articolo 73

    Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli I-III.



    CAPITOLO IV

    COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE

    Articolo 74

    1.  Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività.

    2.  Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.

    3.  Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità o in uno o più Stati membri possano essere estesi al Marocco.



    TITOLO VII

    COOPERAZIONE FINANZIARIA

    Articolo 75

    Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati.

    Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI del presente accordo, sono, più in particolare, i seguenti:

     agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;

     adeguamento delle infrastrutture economiche;

     promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

     adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;

     misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.

    Articolo 76

    Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità marocchine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali del Marocco finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.

    Articolo 77

    Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e il Marocco nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.



    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    Articolo 78

    È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

    Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

    Articolo 79

    1.  Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

    2.  I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

    3.  Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    4.  Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

    Articolo 80

    Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.

    Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

    Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti.

    Articolo 81

    1.  È istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio.

    2.  Il Consiglio di associazione può delegare al comitato la totalità o una parte delle proprie competenze.

    Articolo 82

    1.  Il comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

    2.  Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    ▼M3

    3.  Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo del Regno del Marocco.

    ▼B

    In linea di massima, il comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunità e in Marocco.

    Articolo 83

    Il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

    Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

    Articolo 84

    Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

    Articolo 85

    Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari del Regno del Marocco, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e l'istituzione analoga del Regno del Marocco.

    Articolo 86

    1.  Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

    2.  Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

    3.  Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

    4.  Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

    Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

    Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

    Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

    Articolo 87

    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

    a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

    b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

    c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    Articolo 88

    Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

     il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

     il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Regno del Marocco non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro società.

    Articolo 89

    Nessuna disposizione del presente accordo avrà come effetto:

     di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

     di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;

     di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

    Articolo 90

    1.  Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

    2.  Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

    Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

    Articolo 91

    I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante dell'accordo.

    Articolo 92

    Ai fini del presente accordo, per «parti» si intende la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

    Articolo 93

    Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

    Articolo 94

    Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio del Regno del Marocco, dall'altra.

    Articolo 95

    Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Articolo 96

    1.  Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

    L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

    2.  A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 25 aprile 1976.

    Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

    Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seksoghalvfems.

    Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

    Done at Βrussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

    Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

    Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

    Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

    Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

    Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

    image

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

    signatory

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    Por las Comunidades Europeas

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Voor de Europese Gemeenschappen

    Pelas Comunidades Europeias

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På Europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    signatory

    signatory

    signatory

    ELENCO DEGLI ALLEGATI



    Allegato 1

    Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1

    Allegato 2

    Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2

    Allegato 3

    Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

    Allegato 4

    Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3

    Allegato 5

    Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1

    Allegato 6

    Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 2

    Allegato 7

    relativo alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    ALLEGATO 1



    MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

    Codice NC

    Designazione delle merci

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    — Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

    0403 10 51

    — — — inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 10 53

    — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 10 59

    — — — superiore a 27 %

    — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 10 91

    — — — inferiore o uguale a 3 %

    0403 10 93

    — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 10 99

    — — — superiore a 6 %

    — altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

    — — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 90 71

    — — — inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 90 73

    — — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 90 79

    — — — superiore a 27 %

    — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 90 91

    — — — inferiore o uguale a 3 %

    0403 90 93

    — — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 90 99

    — — — superiore a 6 %

    0710 40 00

    Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato

    0711 90 30

    Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

    1517 10 10

    — Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    1517 90 10

    — altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10 :

    — Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

    — — aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

    1704 10 11

    — — — sotto forma di strisce

    1704 10 19

    — — — altre

    — — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

    1704 10 91

    — — — sotto forma di strisce

    1704 10 99

    — — — altre

    1704 90 30

    — Preparazione detta «cioccolato bianco»

    — altri:

    1704 90 51

    — — Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

    1704 90 55

    — Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

    1704 90 61

    — Confetti e prodotti simili confettati

    — altri:

    1704 90 65

    — — Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

    1704 90 71

    — — Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

    1704 90 75

    — — Caramelle

    — — altri:

    1704 90 81

    — — — ottenuti per compressione

    1704 90 99

    — — — altri

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    1806 10 15

    — — non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

    1806 10 20

    — — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

    1806 10 30

    — — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    1806 10 90

    — — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    — altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

    1806 20 10

    — — aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

    1806 20 30

    — — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

    — altre:

    1806 20 50

    — — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

    1806 20 70

    — — Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

    1806 20 80

    — — Glassatura al cacao

    1806 20 95

    — — altre

    — altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

    1806 31 00

    — — ripiene

    — — non ripiene:

    1806 32 10

    — — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

    1806 32 90

    — — altre

    — altre:

    — — Cioccolata e prodotti di cioccolata:

    — — — Cioccolatini (praline), anche ripieni:

    1806 90 11

    — — — — contenenti alcole

    1806 90 19

    — — — altri

    — — altri:

    1806 90 31

    — — — ripieni

    1806 90 39

    — — — non ripieni

    1806 90 50

    — Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

    1806 90 60

    — Pasta da spalmare contenente cacao

    1806 90 70

    — Preparazioni per bevande, contenenti cacao

    1806 90 90

    — altre

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 , non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:

    1901 10

    — Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

    1901 20

    — Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    — Estratti di malto:

    1901 90 11

    — — aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

    1901 90 19

    — — altri

    1901 90 99

    — altri

    1902

    Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30 ; cuscus, anche preparato:

    ▼C1

    — Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

    1902 11 00

    — — contenenti uova

     

    — — altre:

    ▼B

    1902 19 10

    — — — non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

    1902 19 90

    — — — altre

    — Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

    1902 20 91

    — — — cotte

    1902 20 99

    — — — altre

    — altre paste alimentari:

    1902 30 10

    — — secche

    1902 30 90

    — — altre

    — Cuscus:

    1902 40 10

    — — non preparato

    1902 40 90

    — — altro

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:

    — Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

    1904 10 10

    — — a base di granturco

    1904 10 30

    — — a base di riso

    1904 10 90

    — — altri

    — altri:

    1904 90 10

    — — Riso

    1904 90 90

    — — altri

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

    1905 10 00

    — Pane croccante detto «Knäckebrot»

    — Pane con spezie (panpepato):

    1905 20 10

    — — avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    1905 20 30

    — — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    1905 20 90

    — — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    — Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:

    — — interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

    1905 30 11

    — — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    1905 30 19

    — — — altri

    — — altri:

    — — — Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

    1905 30 30

    — — — — aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 %

    — — — — altri:

    1905 30 51

    — — — — — doppio biscotto con ripieno

    1905 30 59

    — — — — — altri

    — — Cialde e cialdine:

    1905 30 91

    — — — salate, anche ripiene

    1905 30 99

    — — — altre

    — Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

    1905 40 10

    — — Fette biscottate

    1905 40 90

    — — altri

    1905 90 10

    — — Pane azimo (mazoth)

    1905 90 20

    — — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    — — altri:

    1905 90 30

    — — — Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

    1905 90 40

    — — — Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %

    1905 90 45

    — — — Biscotti

    1905 90 55

    — — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

    — — altri:

    1905 90 60

    — — — con aggiunta di dolcificanti

    1905 90 90

    — — — altri

    2001 90 30

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

    2001 90 40

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

    2004 10 91

    Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate

    2004 90 10

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato

    2005 20 10

    Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate

    2005 80 00

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato

    2008 92 45

    Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

    2008 99 85

    Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

    2008 99 91

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

    2101 10 98

    — altri

    2101 20 98

    — altri

    2101 30 19

    Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta

    2101 30 99

    Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta

    2102 10 31

    — Lieviti di panificazione

    2102 10 39

    — altri

    2105

    Gelati, anche contenenti cacao:

    2105 00 10

    — non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

    — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    2105 00 91

    — — uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

    2105 00 99

    — — uguale o superiore a 7 %

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    2106 10 80

    — altri

    2106 90 10

    — Preparazioni dette «fondute»

    — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

    2106 90 98

    — — altri

    2202 90 91

    Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009 , contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 :

    — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 :

    2202 90 95

    — — uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

    2202 90 99

    — — uguale o superiore a 2 %

    2905 43 00

    Mannitolo

    2905 44

    D-Glucitolo (sorbitolo):

    — in soluzione acquosa:

    2905 44 11

    — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    2905 44 19

    — — altro

    — altri:

    2905 44 91

    — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    2905 44 99

    — — altro

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50 :

    3505 10

    — Destrine ed altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 10

    — — Destrina

    — — altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 90

    — — — altri

    3505 20

    Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

    3809 10

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

    3823 60

    Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44 :

    — in soluzione acquosa:

    3823 60 11

    — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    3823 60 19

    — — altro

    — altro:

    3823 60 91

    — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    3823 60 99

    — — altro

    ▼M1

    ALLEGATO 2

    PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2



    Elenco n. 1 (1)

    Codice NC

    Designazione del prodotto

    Contingenti

    (in t)

    1704 10 00

    Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

    127

    1704 90 10

    Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

    1704 90 20

    Preparazione detta «cioccolato bianco»

    1704 90 90

    Altri

    1806 10 00

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    447

    1806 20 00

    Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

    1806 31 00

    Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: ripiene

    1806 32 00

    Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: non ripiene

    1806 90

    Altre

    1902 11 00

    Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: contenenti uova

    3 050

    1902 19 00

    Altre paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

    1902 20 00

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

    1902 30 00

    Altre paste alimentari

    1902 40 11

    Cuscus non preparato, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 5 kg

    1902 40 19

    Cuscus preparato, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 5 kg

    1902 40 91

    Altri: Cuscus non preparato

    1902 40 99

    Altri: Cuscus preparato

    1905 10 00

    Pane croccante detto «knackebrot»

    766

    1905 20 00

    Pane con spezie

    1905 30 00

    Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini

    1905 40 10

    Fette biscottate

    1905 40 90

    Altri

    1905 90 10

    Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    1905 90 21

    Pane azimo (mazoth)

    1905 90 22

    Pane al glutine per diabetici

    1905 90 29

    Altri

    1905 90 90

    Altri

    2105 00 00

    Gelati, anche contenenti cacao

    190

    2203

    Birre di malto

    1 339

    (1)   Prodotti per i quali il Marocco accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1o gennaio 1995, per un periodo di quattro anni entro il limite dei contingenti indicati, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma.



    Elenco n. 2

    Codice NC

    Designazione delle merci

    0710 40 00

    Granturco dolce, non cotto in acqua o al vapore, congelato

    0711 90 94

    Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

    3823 11 00

    Acido stearico

    3823 12 00

    Acido oleico

    3823 13 00

    Acidi grassi del tallolio

    3823 19 00

    Altri

    3823 70 10

    Alcoli grassi industriali che presentano le caratteristiche delle cere artificiali

    3823 70 90

    Altri alcoli grassi industriali

    1520 00 00

    Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose

    2905 45 00

    Glicerolo

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    1702 90 21

    Maltosio chimicamente puro

    1901 10 10

    Prodotti di sostituzione del latte in polvere

    1901 10 21

    Farine lattee e altre preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto senza cacao

    1901 10 28

    Farine lattee e altre preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao

    1901 10 90

    Altre

    1901 20 12

    Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto anche con aggiunta, in peso, di cacao inferiore a 40 %

    1901 20 90

    Altre miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    1901901090

    Altri estratti di malto

    1901 90 21

    Farine lattee e preparazioni ad uso dietetico senza cacao

    1901 90 28

    Farine lattee e preparazioni ad uso dietetico contenenti, in peso, meno di 40 % di cacao

    1901 90 30

    Preparazioni ad uso culinario

    1901 90 90

    Altre

    1904 10 12

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura contenenti cacao

    1904 10 90

    Altri prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura contenenti cacao

    1904 20 00

    Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

    1904 90 00

    Altre

    2001 90 30

    Granturco dolce in grani o in pannocchie precotto o diversamente preparato

    2004 90 20

    Granturco dolce in grani o in pannocchie precotto o diversamente preparato, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato

    2005 20 20

    Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    2005 80 00

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato



    Elenco n. 3

    Codice NC

    Designazione delle merci

    0403 10

    Iogurt

    0403 90

    Altri

    1506 00 10

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non induriti né solidificati

    1506 00 91

    Altri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 20 kg

    1506 00 99

    Altri

    1517 10 00

    Margarina, esclusa la margarina liquida

    1517 90 10

    Oli vegetali fissi, semplicemente mescolati

    1517 90 91

    Preparazioni utilizzate per la sformatura

    1517 90 92

    Margarina liquida

    1517 90 99

    Imitazioni dello strutto e altre preparazioni alimentari di grassi

    1518 00 10

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, linossina

    1518 00 20

    Oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente

    1518 00 90

    Altri grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

    ex 2008 11 90

    Burro di arachide

    2008 91 00

    Cuori di palma

    ex 2008 99

    Granturco, ad esclusione del granturco dolce

    ex 2008 99

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    ALLEGATO 3

    Numero SA

    1212 20

    ex 1516 20

    1521

    1505

    1522

    1901901010

    1903

    ex 2001 90

    2004 10 91

    2101 20

    2103 10

    2106 90 10

    2208

    2502

    2504

    2505

    2506

    2507

    2508

    2509

    2510

    2511

    2512

    2513

    2514

    2516

    2517

    2518

    2519 10

    2519 90

    2521

    2523 21

    2523 30

    2523 90

    2524

    2525

    2526

    2527

    2528

    2529

    2530 10

    2530 40

    2530 90

    2701

    2702

    2703

    2704

    2705

    2706

    2707

    2708

    2709

    2711 14

    2711 19

    2711 21

    2711 29

    2713 11

    2713 12

    2713 90

    2801 20

    2801 30

    2803

    2804 21

    2804 29

    2804 50

    2804 61

    2804 69

    2804 70

    2804 80

    2804 90

    2805

    2808

    2810 00

    2811 11

    2811 19

    2811 22

    2811 23

    2811 29

    2812

    2813

    2814

    2815 20

    2815 30

    2816

    2817 00 90

    2818

    2819

    2820

    2821

    2822

    2823

    2824

    2825

    2826

    2827 10

    2827 20

    2827 31

    2827 32

    2827 34

    2827 35

    2827 36

    2827 38

    2827 39

    2827 41

    2827 49

    2827 51

    2827 59

    2827 60

    2829

    2830

    2831

    2832

    2833 11

    2833 19

    2833 23

    2833 24

    2833 27

    2833 29

    2833 40

    2834

    2835 10

    2835 24

    2835 29

    2835 39

    2836

    2837

    2838

    2840

    2841

    2842 10

    2843

    2844 10

    2844 20

    2844 30 10

    2844 30 29

    2844 30 30

    2844 30 90

    2844 40

    2844 50

    2845

    2846

    2847

    2848

    2849

    2850

    2901

    2902

    2903

    2904

    2905

    2906

    2907

    2908

    2909

    2910

    2911

    2912

    2913

    2914

    2915

    2916

    2917

    2918

    2919

    2920

    2921

    2922

    2923

    2924

    2925

    2926

    2927

    2928

    2929

    2930

    2931

    2932

    2933

    2934

    2935

    2936

    2937

    2938

    2939

    2940

    2941

    2942

    3002 10

    3003 39 20

    3003 90 91

    3004 10 30

    3004 10 91

    3004 10 92

    3004 10 93

    3004 20 30

    3004 20 91

    3004 20 92

    3004 20 93

    3004 20 94

    3004 31 10

    3004 31 91

    3004 31 92

    3004 31 93

    3004 32 30

    3004 32 91

    3004 32 92

    3004 32 93

    3004 32 94

    3004 39 30

    3004 39 40

    3004 39 91

    3004 39 92

    3004 39 93

    3004 40 30

    3004 40 91

    3004 40 92

    3004 40 93

    3004 50 20

    3004 50 91

    3004 50 92

    3004 50 93

    3004 90 30

    3004 90 40

    3004 90 50

    3004 90 60

    3004 90 91

    3004 90 92

    3004 90 93

    3004 90 94

    3005 10 10

    3006 20

    3006 30

    3006 60 11

    3006 60 12

    3101

    3102

    3103

    3104

    3105

    3201

    3202

    3203

    3204 11

    3204 13

    3204 14

    3204 15

    3204 16

    3204 17

    3204 19

    3204 20

    3204 90

    3206

    3207

    3208 90 10

    3209 90 10

    3210

    3402 11

    3402 12

    3402 13

    3402 19

    3402 90 11

    3403

    3404 20

    3507 10

    3507 90

    3606 90

    3701 10

    3701 20 10

    3701 20 99

    3701 30 90

    3701 91

    3701 99

    3702 10

    3702 20 10

    3702 20 99

    3702 31

    3702 32

    3702 39

    3702 41

    3702 42

    3702 43

    3702 44

    3702 51

    3702 52 90

    3702 53

    3702 54

    3702 55 90

    3702 56 90

    3702 91

    3702 92 90

    3702 93

    3702 94 90

    3702 95 90

    3703

    3706 10 93

    3706 90 93

    3801

    3802

    3803

    3805

    3806

    3807

    3810

    3811

    3812

    3813

    3814

    3815

    3817

    3818

    3821

    3822

    3823

    3824 10

    3824 20

    3824 30

    3824 60

    3824 71

    3824 79

    3824 90 10

    3824 90 20

    3824 90 70

    3824 90 80

    3824 90 91

    3824 90 92

    3824 90 93

    3824 90 94

    3824 90 95

    3824 90 96

    3824 90 99

    3901 10 90

    3901 20 90

    3901 30 20

    3901 30 90

    3901 90 20

    3901 90 90

    3902 10 90

    3902 20 90

    3902 30 90

    3902 90 20

    3902 90 90

    3903 11 90

    3903 19 90

    3903 20 90

    3903 30 90

    3903 90 90

    3904 30 90

    3904 40 20

    3904 40 90

    3904 50 90

    3904 61 90

    3904 69 20

    3904 69 90

    3904 90 19

    3904 90 29

    3904 90 95

    3904 90 99

    3905 19 90

    3905 29 19

    3905 29 95

    3905 29 99

    3905 30 90

    3905 91 30

    3905 99 30

    3905 99 95

    3905 99 99

    3906 10 90

    3906 90 19

    3906 90 95

    3906 90 99

    3907 10

    3907 20

    3907 30 90

    3907 40

    3907 99 99

    3908 10 90

    3908 90 90

    3909 10 11

    3909 20 90

    3909 30 90

    3909 40 90

    3909 50 90

    3910

    3911 10 11

    3911 10 13

    3911 10 19

    3911 10 91

    3911 10 93

    3911 10 99

    3911 90 10

    3911 90 93

    3911 90 99

    3912 11 00

    3912 20 10

    3912 31 10

    3912 39 10

    3912 90 21

    3913 10 00

    3914

    3920 41 10

    3921 19 16

    3921 90 20

    4001

    4002

    4003

    4004 00 10

    4004 00 21

    4004 00 22

    4004 00 40

    4004 00 90

    4005 10 10

    4005 20

    4005 91 91

    4005 99 90

    4006 90 11

    4007

    4009 40 10

    4011 30

    4012 90 21

    4014

    4015 11

    4016 99 92

    4016 99 93

    4101

    4102

    4103

    4110

    4301

    4401

    4402

    4403

    4701 00 10

    4702 00 10

    4702 00 21

    4702 00 29

    4702 00 31

    4702 00 91

    4703 11

    4703 19 10

    4703 21 10

    4703 21 90

    4703 29 10

    4704 11

    4704 19 10

    4704 21 10

    4704 21 90

    4704 29 10

    4705 00 10

    4706

    4707 10

    4707 30

    4801 00 10

    4802 20

    4802 30

    4802 40

    4804 31 10

    4804 31 21

    4804 39 10

    4805 21 10

    4805 22 10

    4805 23 10

    4805 29 10

    4805 50 00

    4805 60 10

    4805 70 10

    4805 80 10

    4808 10 21

    4813

    4816 30

    4823 20 11

    4823 90 13

    4901 10

    4901 91 90

    4901 99 99

    4902 10 90

    4902 90 90

    4904 00 90

    4905

    4906

    4907 00 10

    4907 00 20

    4907 00 91

    4908100011

    4908100091

    4908900011

    4908900091

    4911 10 10

    4911 10 91

    4911 99 10

    4911 99 91

    5004

    5005

    5006

    5007

    5111 11 10

    5111 11 91

    5111 19 10

    5111 19 91

    5111 20 10

    5111 20 91

    5111 30 10

    5111 30 91

    5111 90 10

    5111 90 91

    5112 11 10

    5112 11 91

    5112 19 10

    5112 19 91

    5112 20 10

    5112 20 91

    5112 30 10

    5112 30 91

    5112 90 10

    5112 90 91

    5203

    5601 30

    5603 11 10

    5604 90 30

    5604 90 41

    5604 90 70

    5604 90 80

    5608 11 10

    5608901010

    5608902010

    5811 00

    5902 10 10

    5902 20 10

    5902 90 10

    5903 10 10

    5903 20 10

    5903 90 10

    5906 99 10

    5906 99 20

    5907 00 10

    5908

    5909

    5910

    5911

    6115 91 91

    6115 92 91

    6115 93 91

    6115 99 91

    6214 10

    6215 10

    6310 10 11

    6310 10 19

    6310 90 11

    6310 90 12

    6310 90 19

    6310 90 20

    6601 91

    6601 99

    6602 00

    6603 10

    6603 20

    6603 90

    6701

    6702

    6703

    6704

    6806 20

    6909

    6914

    7001

    7002

    7003

    7004

    7005

    7006

    7008

    7010 93 11

    7010 93 19

    7010 94 11

    7010 94 19

    7011

    7012

    7014

    7015

    7016

    7018

    7019

    7101

    7102

    7103

    7104

    7105

    7106

    7107

    7108

    7109

    7110

    7111

    7112 10

    7112 20

    7112 90

    7113

    7114

    7115

    7116

    7117

    7118

    7201

    7202

    7203

    7204

    7205

    7206

    7207

    7208

    7209

    7210 11

    7210 12

    7210 30

    7210 50

    7210 61

    7210 69

    7211

    7212 10 10

    7212 10 21

    7212 10 29

    7212 10 91

    7212 10 99

    7212 20

    7212 40 31

    7212 50 10

    7212 50 20

    7212 50 31

    7212 50 32

    7212 50 33

    7212 50 39

    7212 50 61

    7212 50 62

    7212 50 64

    7212 50 69

    7212 60 10

    7212 60 21

    7212 60 29

    7212 60 91

    7213 10 10

    7213 20 00

    7213 91 10

    7213 91 20

    7213 99 00

    7214 10 00

    7214 20 20

    7214 30 00

    7214 91

    7214 99 10

    7214 99 91

    7214 99 99

    7215 10 10

    7215 10 90

    7215 50 10

    7215 50 90

    7215 90 11

    7215 90 90

    7216 10

    7216 21

    7216 22

    7216 31

    7216 32

    7216 33

    7216 40

    7216 50

    7216 61

    7216 69

    7216 91

    7216 99

    7217 10 10

    7217 10 20

    7217 20 10

    7217 20 91

    7217 30 10

    7217 30 99

    7217 90 10

    7217 90 20

    7218

    7219

    7220

    7221

    7222

    7223

    7224

    7225

    7226

    7227

    7228 10

    7228 20

    7228 30

    7228 40

    7228 50

    7228 60

    7228 70

    7228 80

    7229

    7301 10

    7302 10

    7302 20

    7302 30

    7302 40

    7302 90 30

    7302 90 90

    7303

    7304 10

    7304 29

    7304 31

    7304 39 10

    7304 39 20

    7304 39 31

    7304 39 91

    7304 39 99

    7304 41

    7304 49

    7304 51

    7304 59

    7304 90

    7305 11 99

    7305 12 99

    7305 19 99

    7305 20 99

    7305 31 99

    7305 39 99

    7305 90 99

    7306 10 99

    7306 20 99

    7306 30 99

    7306 40 19

    7306 40 99

    7306 50 99

    7306 60 99

    7306 90 99

    7314 19 10

    7318 12 10

    7318 13 10

    7318 14 10

    7318 15 10

    7318 16 10

    7318 19 10

    7318 21 10

    7318 22 10

    7318 23 10

    7318 24 10

    7318 29 10

    7319

    7321 90 10

    7401

    7402

    7403

    7404

    7405 00 10

    7405 00 90

    7406 10 00

    7406 20 00

    7407 10 10

    7407 10 90

    7407 21

    7407 22

    7407 29

    7408 11 00

    7408 19 90

    7408 21 10

    7408 21 29

    7408 21 30

    7408 21 41

    7408 21 91

    7408 22 10

    7408 22 29

    7408 22 30

    7408 22 41

    7408 22 91

    7408 29 10

    7408 29 29

    7408 29 31

    7408 29 39

    7408 29 41

    7408 29 91

    7409

    7410

    7415 21 10

    7415 29 10

    7415 31 10

    7415 32 10

    7415 39 10

    7419 91 30

    7419 99 30

    7501

    7502

    7503

    7504

    7505

    7506

    7507

    7508 90 10

    7508 90 21

    7601

    7602

    7603

    7604 10 31

    7604 10 40

    7604 10 51

    7604 10 91

    7604 29 21

    7604 29 30

    7604 29 41

    7604 29 91

    7605 11 00

    7605 19 21

    7605 19 90

    7605 21 00

    7605 29 21

    7605 29 90

    7606 11

    7606 12

    7606 91

    7606 92

    7607 11 00

    7607 19 10

    7616 10 10

    7616 99 50

    7801

    7802

    7803

    7804

    7805

    7806

    7901

    7902

    7903

    7904

    7905

    7907 00 10

    8001

    8002

    8101

    8102

    8103

    8104

    8105

    8106

    8107

    8108

    8109

    8110

    8111

    8112

    8113

    8201 50

    8201 60

    8205 51

    8205 59 20

    8205 59 30

    8205 59 40

    8205 59 90

    8209

    8210

    8212

    8213

    8301 10

    8302 20

    8308

    8407 10

    8407 33

    8407 34

    8407 90

    8408 10 10

    8450 20

    8450 90

    8483 10 19

    8483 10 29

    8483 10 90

    8483 20

    8483 30

    8483 40

    8483 60 90

    8504 21 10

    8504 22 10

    8504 23 10

    8504 32 91

    8504 33 10

    8504 34 10

    8504 90

    8507 90

    8511 20

    8511 30

    8511 50

    8511 80

    8511 90

    8512 10

    8512 20

    8512 30

    8512 90

    8523 11 10

    8523 11 99

    8523 12 10

    8523 12 91

    8523 12 99

    8523 13 10

    8523 13 92

    8523 13 93

    8523 13 98

    8523 20 10

    8523 20 99

    8523 30 10

    8523 90 10

    8523 90 91

    8523 90 98

    8524 10 10

    8524 10 90

    8524 31 90

    8524 32

    8524 39 92

    8524 39 99

    8524 40 90

    8524 51 10

    8524 51 90

    8524 52 10

    8524 52 90

    8524 53 30

    8524 53 95

    8524 53 96

    8524 53 97

    8524 53 98

    8524 60 92

    8524 60 99

    8524 91 90

    8524 99 92

    8524 99 95

    8524 99 98

    8526 92

    8528 12 91

    8528129991

    8528129999

    8529 10 22

    8535 40

    8536 41

    8536 49

    8536 90 20

    8539 10

    8539 22

    8539 29

    8539 32

    8539 41 90

    8539 49

    8539 90

    8540 11 00

    8544 30

    8545 20

    8548

    8701 20 91

    8704 21 10

    8704 31 10

    8708 39 10

    8708 39 89

    8708 40

    8708 50

    8708 60

    8708 70

    8708 80 99

    8708 93 91

    8708 93 99

    8708 94

    8708 99 98

    8710

    9001 20

    9001 40

    9001 50

    9001 90

    9003 90

    9028 90 11

    9106 90

    9107

    9208

    9209

    9602

    9605

    9606

    9612

    9613

    9614

    9617

    9618

    Per le voci della nomenclatura indicate in grassetto, lo smantellamento tariffario riguarderà soltanto le voci seguenti:

    ex 1516 20 : Grassi e oli vegetali e loro frazioni, oli di ricino idrogenato, detti «Opalwax».

    ex 2001 90 : Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

    ex 2001 90 : Cuori di palma.

    ALLEGATO 4

    Numero SA

    ex 0405 20

    1302 31

    ex 1302 32

    1803

    1804

    1805

    2101 11

    2101 12

    2101 30

    2102

    2103 20

    2103 30

    2103 90

    2104

    2106 10 00

    2106 90 21

    2106 90 29

    2106 90 31

    2106 90 39

    2106 90 50

    2106 90 60

    2106 90 71

    2106 90 79

    2106 90 80

    2106 90 90

    2201 10

    2201 90

    2202 10

    2202 90

    2205

    2207

    2209

    2402

    2403

    2501

    2515

    2520

    2522

    2523 10

    2523 29

    2530 20

    2710 00 11

    2710 00 19

    2710 00 21

    2710 00 29

    2710 00 31

    2710 00 32

    2710 00 39

    2710 00 41

    2710 00 42

    2710 00 49

    2710 00 51

    2710 00 59

    2710 00 60

    2710 00 70

    2710 00 80

    2710 00 90

    2711 11

    2711 12

    2711 13

    2712

    2713 20

    2714

    2715

    2801 10

    2802

    2804 10

    2804 30

    2804 40

    2806

    2807

    2809

    2811 21

    2815 11

    2815 12

    2817 00 10

    2827 33

    2828

    2833 21

    2833 22

    2833 25

    2833 26

    2833 30

    2835 22

    2835 23

    2835 25

    2835 26

    2839

    2842 90

    2851

    3001

    3002 30 10

    3002 30 91

    3002 30 99

    3002 90

    3003 10

    3003 20

    3003 31

    3003 39 10

    3003 39 90

    3003 40

    3003 90 10

    3003 90 92

    3003 90 99

    3004 10 10

    3004 10 99

    3004 20 10

    3004 20 95

    3004 20 96

    3004 20 99

    3004 31 20

    3004 31 99

    3004 32 10

    3004 32 99

    3004 39 10

    3004 39 50

    3004 39 60

    3004 39 99

    3004 40 10

    3004 40 40

    3004 40 50

    3004 40 99

    3004 50 10

    3004 50 30

    3004 50 99

    3004 90 10

    3004 90 95

    3004 90 96

    3004 90 99

    3005 10 91

    3005 10 99

    3005 90 10

    3005 90 91

    3005 90 99

    3006 10

    3006 40

    3006 50

    3006 60 19

    3006 60 91

    3006 60 99

    3204 12

    3205

    3208 10

    3208 20

    3208 90 90

    3209 10 00

    3209 90 90

    3211

    3212 90

    3214

    3215

    3301

    3302 10 10

    3302 10 20

    3302 10 90

    3302 90

    3303

    3304

    3305

    3306

    3307

    3401

    3402 20

    3402 90 19

    3402 90 90

    3404 10

    3404 90

    3405

    3406

    3407

    3501

    3502

    3503

    3504

    3505

    3506

    3605

    3701 20 91

    3701 30 10

    3702 20 91

    3704

    3705

    3804

    3808

    3809

    3816

    3819

    3820

    3824 40

    3824 50

    3824 90 30

    3824 90 40

    3824 90 50

    3824 90 60

    3901 10 10

    3901 10 20

    3901 20 10

    3901 20 20

    3901 30 10

    3901 30 30

    3901 90 10

    3901 90 30

    3902 10 10

    3902 10 20

    3902 20 10

    3902 20 20

    3902 30 10

    3902 30 20

    3902 30 30

    3902 90 10

    3902 90 30

    3903 11 10

    3903 11 20

    3903 19 10

    3903 19 20

    3903 20 10

    3903 20 20

    3903 30 10

    3903 30 20

    3903 90 10

    3903 90 20

    3904 10

    3904 21

    3904 22

    3904 30 10

    3904 30 20

    3904 40 10

    3904 40 30

    3904 50 10

    3904 50 20

    3904 61 10

    3904 61 20

    3904 69 10

    3904 69 30

    3904 90 11

    3904 90 15

    3904 90 21

    3904 90 25

    3904 90 91

    3904 90 96

    3905 12

    3905 19 10

    3905 19 20

    3905 21 10

    3905 21 90

    3905 29 11

    3905 29 15

    3905 29 91

    3905 29 96

    3905 30 11

    3905 30 19

    3905 30 20

    3905 91 11

    3905 91 19

    3905 91 20

    3905 99 11

    3905 99 19

    3905 99 20

    3905 99 91

    3905 99 96

    3906 10 10

    3906 10 20

    3906 90 11

    3906 90 15

    3906 90 91

    3906 90 96

    3907 30 10

    3907 50

    3907 60 20

    3907 60 90

    3907 91 10

    3907 91 90

    3907 99 10

    3907 99 91

    3908 10 10

    3908 10 20

    3908 90 10

    3908 90 20

    3909 10 19

    3909 10 20

    3909 10 90

    3909 20 10

    3909 20 20

    3909 30 10

    3909 30 20

    3909 40 10

    3909 40 20

    3909 50 10

    3909 50 20

    3911 10 17

    3911 10 97

    3911 90 10

    3911 90 91

    3911 90 97

    3912 12

    3912 20 90

    3912 31 90

    3912 39 90

    3912 90 10

    3912 90 29

    3912 90 90

    3913 90

    3915

    3916

    3917

    3918

    3919

    3920 10

    3920 20

    3920 30

    3920 41 90

    3920 42 10

    3920 42 90

    3920 51

    3920 59

    3920 61

    3920 62

    3920 63

    3920 69

    3920 71

    3920 72

    3920 73

    3920 79

    3920 91

    3920 92

    3920 93

    3920 94

    3920 99

    3921 11

    3921 12

    3921 13

    3921 14

    3921 19 11

    3921 19 17

    3921 19 19

    3921 19 20

    3921 19 30

    3921 19 40

    3921 19 50

    3921 19 90

    3921 90 11

    3921 90 19

    3921 90 30

    3921 90 40

    3921 90 51

    3921 90 52

    3921 90 60

    3921 90 70

    3921 90 80

    3921 90 94

    3921 90 95

    3921 90 96

    3921 90 98

    3922

    3923

    3924

    3925

    3926

    4004 00 23

    4004 00 29

    4005 10 20

    4005 10 90

    4005 91 10

    4005 91 99

    4005 99 10

    4006 10 10

    4006 10 90

    4006 90 12

    4006 90 13

    4006 90 19

    4006 90 91

    4006 90 99

    4008

    4009 10

    4009 20

    4009 30

    4009 40 90

    4009 50

    4010 11 90

    4010 12

    4010 13

    4010 19

    4010 21

    4010 22

    4010 23

    4010 24

    4010 29

    4011 10

    4011 20

    4011 40

    4011 50

    4011 91

    4011 99

    4012 90 10

    4012 90 31

    4012904010

    4012909011

    4012909021

    4012909029

    4013

    4015 19

    4015 90

    4016 10

    4016 91

    4016 92

    4016 93

    4016 94

    4016 95

    4016 99 11

    4016 99 19

    4016 99 21

    4016 99 22

    4016 99 29

    4016 99 30

    4016 99 40

    4016 99 50

    4016 99 60

    4016 99 91

    4016 99 98

    4017

    4104

    4105

    4106

    4107

    4108

    4109

    4111

    4201

    4202

    4203

    4204

    4205

    4206

    4302

    4303

    4304

    4404

    4405

    4406

    4407

    4408

    4409

    4410

    4411

    4412

    4413

    4414

    4415

    4416

    4417

    4418

    4419

    4420

    4421

    4501

    4502

    4503

    4504

    4601

    4602

    4701 00 90

    4702 00 39

    4702 00 99

    4703 19 90

    4703 29 90

    4704 19 90

    4704 29 90

    4705 00 90

    4707 20

    4707 90

    4801 00 90

    4802 10

    4802 51

    4802 52

    4802 53

    4802 60

    4803

    4804 11

    4804 19

    4804 21

    4804 29

    4804 31 29

    4804 31 31

    4804 31 32

    4804 31 39

    4804 31 40

    4804 31 51

    4804 31 52

    4804 31 59

    4804 31 90

    4804 39 21

    4804 39 29

    4804 39 31

    4804 39 32

    4804 39 39

    4804 39 41

    4804 39 49

    4804 39 90

    4804 41

    4804 42

    4804 49

    4804 51

    4804 52

    4804 59

    4805 10

    4805 21 20

    4805 21 30

    4805 21 90

    4805 22 20

    4805 22 30

    4805 22 40

    4805 22 90

    4805 23 20

    4805 23 30

    4805 23 90

    4805 29 20

    4805 29 30

    4805 29 40

    4805 29 90

    4805 30

    4805 40

    4805 60 20

    4805 60 30

    4805 60 40

    4805 60 90

    4805 70 20

    4805 70 30

    4805 70 90

    4805 80 20

    4805 80 30

    4805 80 40

    4805 80 90

    4806

    4807

    4808 10 10

    4808 10 29

    4808 10 91

    4808 10 99

    4808 20

    4808 30

    4808 90

    4809

    4810

    4811

    4812

    4814

    4815

    4816 10

    4816 20

    4816 90

    4817

    4818

    4819

    4820

    4821

    4822

    4823 11

    4823 19

    4823 20 19

    4823 20 90

    4823 40

    4823 51

    4823 59

    4823 60

    4823 70

    4823 90 11

    4823 90 12

    4823 90 19

    4823 90 21

    4823 90 29

    4823 90 31

    4823 90 32

    4823 90 33

    4823 90 34

    4823 90 35

    4823 90 36

    4823 90 37

    4823 90 39

    4823 90 41

    4823 90 49

    4823 90 51

    4823 90 59

    4823 90 60

    4823 90 91

    4823 90 92

    4823 90 99

    4901 91 10

    4901 99 10

    4901 99 91

    4902 10 10

    4902 90 10

    4903

    4904 00 10

    4907 00 30

    4907 00 99

    4908100019

    4908100099

    4908900019

    4908900099

    4909

    4910

    4911 10 99

    4911 91

    4911 99 99

    5106

    5107

    5108

    5109

    5110

    5111 11 99

    5111 19 99

    5111 20 99

    5111 30 99

    5111 90 99

    5112 11 99

    5112 19 99

    5112 20 99

    5112 30 99

    5112 90 99

    5113

    5204

    5205

    5206

    5207

    5208

    5209

    5210

    5211

    5212

    5306

    5307

    5308

    5309

    5310

    5311

    5401

    5402

    5403

    5404

    5405

    5406

    5407

    5408

    5508

    5509

    5510

    5511

    5512

    5513

    5514

    5515

    5516

    5601 10 10

    5601 10 90

    5601 21

    5601 22

    5601 29

    5602

    5603 11 21

    5603 11 29

    5603 11 90

    5603 12 10

    5603 12 21

    5603 12 29

    5603 12 90

    5603 13 10

    5603 13 21

    5603 13 29

    5603 13 90

    5603 14 10

    5603 14 21

    5603 14 29

    5603 14 90

    5603 91 10

    5603 91 21

    5603 91 29

    5603 91 90

    5603 92 10

    5603 92 21

    5603 92 29

    5603 92 90

    5603 93 10

    5603 93 21

    5603 93 29

    5603 93 90

    5603 94 10

    5603 94 21

    5603 94 29

    5603 94 90

    5604 10

    5604 20

    5604 90 10

    5604 90 20

    5604 90 49

    5604 90 51

    5604 90 53

    5604 90 59

    5604 90 60

    5604 90 90

    5605

    5606

    5607

    5608 11 90

    5608 19

    5608901090

    5608902090

    5608 90 30

    5608 90 90

    5609

    5701

    5702

    5703

    5704

    5705

    5801 10

    5801 21

    5801 22

    5801 23

    5801 24

    5801 25

    5801 26

    5801 31

    5801 32

    5801 33

    5801 34

    5801 35

    5801 36

    5801 90

    5802 11

    5802 19

    5802 20

    5802 30

    5803 10

    5803 90

    5804 10

    5804 21

    5804 29

    5804 30

    5805 00

    5806 10

    5806 20

    5806 31

    5806 32

    5806 39

    5806 40

    5807 10

    5807 90

    5808 10

    5808 90

    5809 00

    5810 10

    5810 91

    5810 92

    5810 99

    5901

    5902 10 20

    5902 10 90

    5902 20 20

    5902 20 90

    5902 90 20

    5902 90 90

    5903 10 90

    5903 20 90

    5903 90 90

    5904

    5905

    5906 10 00

    5906 91 00

    5906 99 90

    5907 00 20

    5907 00 90

    6001

    6002

    6101

    6102

    6103

    6104

    6105

    6106

    6107

    6108

    6109

    6110

    6111

    6112

    6113

    6114

    6115 11

    6115 12

    6115 19

    6115 20

    6115 91 10

    6115 91 99

    6115 92 10

    6115 92 99

    6115 93 10

    6115 93 99

    6115 99 10

    6115 99 99

    6116

    6117

    6201

    6202

    6203

    6204

    6205

    6206

    6207

    6208

    6209

    6210

    6211

    6212

    6213

    6214 20

    6214 30

    6214 40

    6214 90

    6215 20

    6215 90

    6216 00

    6217

    6301

    6302

    6303

    6304

    6305

    6306

    6307

    6308

    6310 10 90

    6310 90 90

    6401

    6402

    6403

    6404

    6405

    6406

    6501

    6502

    6503

    6504

    6505

    6506

    6507

    6601 10

    6801

    6802

    6803

    6804

    6805

    6806 10

    6806 90

    6807

    6808

    6809

    6810

    6811

    6812

    6813

    6814

    6815 20

    6815 91

    6815 99 10

    6815 99 90

    6901

    6902 20

    6902 90

    6903 20

    6903 90

    6904

    6905

    6906

    6907

    6908

    6910

    6911

    6912

    6913

    7007

    7009

    7010 10

    7010 20

    7010 91

    7010 92

    7010 93 20

    7010 93 30

    7010 93 40

    7010 93 90

    7010 94 20

    7010 94 30

    7010 94 40

    7010 94 90

    7013

    7020

    7210 20

    7210 41

    7210 49

    7210 70

    7210 90

    7212 30

    7212 40 10

    7212 40 20

    7212 40 39

    7212 40 91

    7212 40 99

    7212 50 40

    7212 50 51

    7212 50 52

    7212 50 59

    7212 50 63

    7212 50 90

    7212 60 30

    7212 60 99

    7213 10 90

    7213 91 90

    7214 20 90

    7214 99 91

    7215 50 21

    7215 50 29

    7215 90 19

    7217 10 90

    7217 20 99

    7217 30 91

    7217 90 90

    7301 20

    7305 11 10

    7305 11 91

    7305 12 10

    7305 12 91

    7305 19 10

    7305 19 91

    7305 20 10

    7305 20 91

    7305 31 10

    7305 31 20

    7305 31 91

    7305 39 10

    7305 39 20

    7305 39 91

    7305 90 10

    7305 90 20

    7305 90 91

    7306 10 10

    7306 10 91

    7306 20 10

    7306 20 91

    7306 30 10

    7306 30 91

    7306 40 11

    7306 40 91

    7306 50 10

    7306 50 91

    7306 60 10

    7306 60 91

    7306 90 10

    7306 90 91

    7307

    7308

    7309 00 10

    7309 00 20

    7309 00 39

    7309 00 89

    7310

    7311 00 80

    7313

    7314 12

    7314 13

    7314 14

    7314 19 90

    7314 20

    7314 31

    7314 39

    7314 41

    7314 42

    7314 49

    7314 50

    7315

    7317

    7318 11

    7318 12 90

    7318 13 90

    7318 14 90

    7318 15 90

    7318 16 90

    7318 19 90

    7318 21 90

    7318 22 90

    7318 23 21

    7318 23 29

    7318 23 91

    7318 23 99

    7318 24 90

    7318 29 90

    7320

    7321 11

    7321 12

    7321 13

    7321 81

    7321 82

    7321 83

    7321 90 20

    7321 90 30

    7321 90 90

    7322

    7323 10

    7323 91

    7323 92

    7323 93

    7323 94

    7323 99 10

    7323 99 90

    7324

    7325

    7326

    7408 19 10

    7408 21 21

    7408 21 49

    7408 21 99

    7408 22 21

    7408 22 49

    7408 22 99

    7408 29 21

    7408 29 49

    7408 29 99

    7411

    7412

    7413

    7414

    7415 10 00

    7415 21 21

    7415 21 29

    7415 21 91

    7415 21 99

    7415 29 21

    7415 29 29

    7415 29 91

    7415 29 99

    7415 31 90

    7415 32 90

    7415 39 90

    7416

    7417

    7418

    7419 10 00

    7419 91 10

    7419 91 20

    7419 91 40

    7419 91 90

    7419 99 10

    7419 99 20

    7419 99 40

    7419 99 90

    7508 10 00

    7508 90 29

    7508 90 30

    7508 90 90

    7604 10 10

    7604 10 20

    7604 10 39

    7604 10 59

    7604 10 99

    7604 21 00

    7604 29 10

    7604 29 29

    7604 29 49

    7604 29 99

    7605 19 10

    7605 19 29

    7605 29 10

    7605 29 29

    7607 19 90

    7607 20 00

    7608

    7609

    7610

    7611

    7612

    7613

    7614

    7615

    7616 10 20

    7616 10 90

    7616 91 00

    7616 99 10

    7616 99 20

    7616 99 30

    7616 99 40

    7616 99 60

    7616 99 90

    7906

    7907 00 90

    8003

    8004

    8005 00

    8006

    8007

    8201 10

    8201 20

    8201 30

    8201 40

    8201 90

    8202 20 10

    8202 20 90

    8202 91 00

    8205 20

    8205 59 10

    8211

    8214

    8215

    8301 20

    8301 30

    8301 40

    8301 50

    8301 60

    8301 70

    8302 10

    8302 30

    8302 41

    8302 42

    8302 49

    8302 50

    8302 60

    8303

    8304

    8305

    8306

    8307

    8309

    8310

    8311

    8402 12 91

    8402 12 99

    8402 19 91

    8402 19 99

    8402 20 00

    8403 10 00

    8403 90 00

    8407 31

    8407 32

    8408 20 10

    8408 20 21

    8408 20 29

    8408 20 90

    8409 91 21

    8409 91 30

    8409 91 41

    8409 91 50

    8409 99 21

    8409 99 29

    8409 99 30

    8409 99 50

    8413 70 90

    8414 51 11

    8414 59 10

    8414 60 10

    8417 20 90

    8418 10 00

    8418 21 00

    8418 22 00

    8418 29 00

    8418 30 00

    8418 40 00

    8418 50 90

    8418 91 00

    8419 11

    8419 19

    8419 81 20

    8419 90 10

    8419 90 20

    8421 23 00

    8421 29 10

    8421 31 00

    8421 39 10

    8421 99 21

    8421 99 91

    8421 99 99

    8424 10 00

    8426 11 10

    8428 33 90

    8431 39 10

    8431 41 19

    8431 41 90

    8431 42 00

    8431 49 21

    8431 49 23

    8431 49 24

    8431 49 90

    8432 10 10

    8432 10 90

    8432 90

    8438 10 10

    8450 11

    8450 12

    8450 19

    8474 31 11

    8474 90 10

    8474 90 91

    8474 90 98

    8479 89 20

    8481

    8483 10 11

    8483 10 21

    8483 50

    8483 60 10

    8483 90 00

    8484

    8485 90

    8502 11 00

    8504 10

    8504 21 89

    8504 21 99

    8504 22 91

    8504 22 99

    8504 23 81

    8504 23 89

    8504 23 99

    8504 31 10

    8504 31 93

    8504 31 98

    8504 32 10

    8504 32 92

    8504 32 98

    8504 33 91

    8504 33 99

    8504 34 81

    8504 34 89

    8504 34 99

    8504 40 10

    8504 40 99

    8504 50 00

    8506 10

    8506 30

    8506 40

    8506 50

    8506 60

    8506 80

    8506 90 90

    8507 10 00

    8507 20 00

    8507 30

    8507 40

    8507 80

    8516 10 10

    8516 21 00

    8516 29 00

    8516 60 00

    8516 80 00

    8516 90 10

    8516 90 90

    8529 10 23

    8535 10

    8535 21

    8535 29

    8535 30

    8535 90

    8536 10

    8536 20

    8536 30

    8536 50

    8536 61

    8536 69

    8536 90 10

    8536 90 30

    8536 90 90

    8537

    8538

    8544 11

    8544 19

    8544 20

    8544 41

    8544 49

    8544 51

    8544 59

    8544 60

    8605

    8606 10

    8606 91

    8606 92

    8606 99

    8701 20 19

    8701 20 99

    8701 90 42

    8702 10 91

    8702 10 92

    8702 10 99

    8702 90 21

    8702 90 22

    8702 90 29

    8702 90 80

    8703 10

    8703 21 10 *

    8703 21 20

    8703 21 31

    8703 21 39

    8703 21 81 *

    8703 21 89 *

    8703 22 10 *

    8703 22 20

    8703 22 31

    8703 22 39

    8703 22 83 *

    8703 22 88 *

    8703 23 10 *

    8703 23 20

    8703 23 31

    8703 23 39

    8703 23 43 *

    8703 23 48 *

    8703 23 53

    8703 23 58

    8703 23 83

    8703 23 88

    8703 24 10

    8703 24 20

    8703 24 31

    8703 24 39

    8703 24 83

    8703 24 88

    8703 31 10 *

    8703 31 20

    8703 31 31

    8703 31 39

    8703 31 41 *

    8703 31 49 *

    8703 31 81 *

    8703 31 89 *

    8703 32 10 *

    8703 32 20

    8703 32 31

    8703 32 39

    8703 32 43 *

    8703 32 48 *

    8703 32 53 *

    8703 32 58 *

    8703 32 83

    8703 32 88

    8703 33 10

    8703 33 20

    8703 33 31

    8703 33 39

    8703 33 83

    8703 33 88

    8703 90 90

    8704 21 99

    8704 22 90

    8704 23 90

    8704 31 90

    8704 32 90

    8704 90 99

    8705 10

    8705 90 98

    8706

    8707

    8708 10

    8708 21

    8708 29

    8708 31

    8708 39 81

    8708 80 10

    8708 80 20

    8708 80 91

    8708 91

    8708 92

    8708 93 10

    8708 93 92

    8708 99 10

    8708 99 21

    8708 99 29

    8708 99 93

    8708 99 94

    8708 99 95

    8708 99 96

    8711

    8712

    8714 11

    8714 19

    8714 91

    8714 92

    8714 93

    8714 94

    8714 95

    8714 96

    8714 99

    8715

    8716 10 19

    8716 10 90

    8716 20 19

    8716 20 90

    8716311900

    8716 31 90

    8716392900

    8716 39 80

    8716 40 19

    8716 40 90

    8716 80

    8716 90

    9003 11

    9003 19

    9004

    9021 21

    9021 30 10

    9028 10

    9028 20

    9028 30

    9028 90 19

    9028 90 90

    9401

    9402 90

    9403

    9404

    9405 10

    9405 20

    9405 30

    9405 40

    9405 50

    9405 60

    9405 91 80

    9405 92 90

    9405 99 21

    9405 99 22

    9405 99 23

    9405 99 29

    9405 99 31

    9405 99 39

    9405 99 40

    9405 99 51

    9405 99 59

    9405 99 61

    9405 99 69

    9405 99 71

    9405 99 79

    9405 99 91

    9405 99 92

    9405 99 93

    9405 99 94

    9405 99 99

    9406

    9504 40

    9603

    9604

    9607

    9608

    9609

    9610

    9611

    9615

    9616

    Per le voci della nomenclatura contraddistinte da un asterisco, lo smantellamento tariffario avverrà secondo il calendario e con le modalità seguenti:

     3 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 97 % del dazio di base,

     4 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 94 % del dazio di base,

     5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 91 % del dazio di base,

     6 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base,

     7 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 73 % del dazio di base,

     8 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 58 % del dazio di base,

     9 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 43 % del dazio di base,

     10 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base,

     11 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 13 % del dazio di base,

     12 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono eliminati.

    Per le voci della nomenclatura indicate in grassetto, lo smantellamento tariffario riguarderà soltanto le voci seguenti:

    ex 0405 20 : paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 75 %

    ex 1302 32 : Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

    ▼B

    ALLEGATO 5



    PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

    SA

    Designazione delle merci

    Prezzo di riferimento

    4011 10

    Coperture nuove, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, per autobus o autocarri, per motocicli, per biciclette, altre

    36 DH/kg

    4011 20

    4011 40

    4011 50

    4011 91

    4011 99

    4013 10

    Camere d'aria dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri

    36 DH/kg

    4013 20

    Camere d'aria dei tipi utilizzati per biciclette e velocipedi con motore ausiliario

    44 DH/kg

    4013900010

    4013900020

    4013900090

    Altre camere d'aria

    36 DH/kg

    5106

    Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

    55 DH/kg

    5107

    Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

    100 DH/kg

    ex  51 11

    Tessuti di lana cardata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso non superiore a 300 g/m2

    250 DH/kg

    ex  51 11

    Altri tessuti di lana cardata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso superiore a 300 g/m2

    200 DH/kg

    ex 5112 11

    Tessuti di lana pettinata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso non superiore a 200 g/m2

    300 DH/kg

    ex 5112 19

    Altri tessuti di lana pettinata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso superiore a 200 g/m2

    300 DH/kg

    ex 5112 20

    Altri tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista a filamenti sintetici o artificiali

    250 DH/kg

    ex 5112 30

    Altri tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista a fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso superiore a 200 g/m2, ma non più di 375 g/m2

    250 DH/kg

    ex 5112 30

    Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista a fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso non superiore a 200 g/m2

    250 DH/kg

    ex 5112 90

    Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista ad altri filati, di peso superiore a 375 g/m2

    250 DH/kg

    ex 5112 90

    Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista ad altri filati, di peso non superiore a 375 g/m2 e superiore a 200 g/m2

    300 DH/kg

    5205

    Filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

    55 DH/kg

    5206

    5208329092

    Filati di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti o stampati, ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, ma non a 200 g/m2, di larghezza superiore a 115 cm, ma non a 165 cm

    200 DH/kg

    5208529092

    5208329099

    Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti o stampati, ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, ma non a 200 g/m2, di larghezza superiore a 165 cm

    200 DH/kg

    5208529099

    ex 5208 32 90

    Altri tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone di filati di diversi colori, di peso non superiore a 130 g/m2 ma superiore a 100 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

    200 DH/kg

    ex 5208 33 90

    ex 5208 39 30

    ex 5208 42 90

    Altri tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di filati di diversi colori, di peso non superiore a 165 g/m2 ma superiore a 100 g/m2 e di larghezza superiore a 85 cm

    250 DH/kg

    ex 5208 43 90

    ex 5208 49 90

    ex 5208 51 90

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso inferiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

    250 DH/kg

    ex 5208 52 90

    ex 5208 53 90

    ex 5208 59 90

    5209 31 90

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti o stampati, di peso superiore a 200 g/m2

    200 DH/kg

    5209 32 90

    5209 39 90

    5209 51 90

    5209 52 90

    5209 59 90

    ex 5209 41 90

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

    200 DH/kg

    ex 5209 42 90

    ex 5209 43 90

    ex 5209 49 90

    5209519090

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m2, di larghezza superiore a 115 cm

    200 DH/kg

    5209529090

    5209599090

    5210119091

    Tessuti greggi, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso uguale o inferiore a 200 g/m2, di larghezza superiore o uguale a 85 cm

    200 DH/kg

    5210129091

    5210199091

    ex 5210 31 90

    Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, tinti o in filati di diversi colori, di peso inferiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore o uguale a 85 cm

    200 DH/kg

    ex 5210 32 90

    ex 5210 39 90

    ex 5210 41 90

    ex 5210 42 90

    ex 5210 49 90

    ex 5210 51 90

    Tessuti contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

    200 DH/kg

    ex 5210 52 90

    ex 5210 59 90

    ex 5211 31 90

    Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, tinti o di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore o uguale a 85 cm

    200 DH/kg

    ex 5211 32 90

    ex 5211 39 90

    ex 5211 41 90

    ex 5211 42 90

    ex 5211 43 90

    ex 5211 49 90

    ex 5211 51 90

    Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

    200 DH/kg

    ex 5211 52 90

    ex 5211 59 90

    5212139090

    Altri tessuti di cotone, tinti o di filati di diversi colori, di peso uguale o inferiore a 200 g/m2, di larghezza superiore o uguale a 85 cm

    200 DH/kg

    5212149090

    5212159090

    Altri tessuti di cotone, stampati, di peso uguale o inferiore a 200 g/m2, di larghezza superiore o uguale a 85 cm

    200 DH/kg

    5212239090

    Altri tessuti di cotone di peso superiore a 200 g/m2 tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore o uguale a 85 cm

    200 DH/kg

    5212249090

    5212259090

    5309119019

    Tessuti di lino contenenti almeno 85 %, in peso, di lino, greggi, di larghezza uguale o superiore a 160 cm, di peso uguale o inferiore a 400 g/m2

    200 DH/kg

    5309299010

    Tessuti di lino contenenti meno di 85 %, in peso, di lino, di larghezza non superiore a 160 cm, diversi da quelli greggi o imbianchiti

    200 DH/kg

    5310 10 90

    Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

    10 DH/kg

    5310 90 90

    5402 31

    Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi

    55 DH/kg

    5402 32

    5402 33

    Filati testurizzati di poliesteri

    40 DH/kg

    5406109121

    5402390020

    Filati testurizzati di polietilene o di polipropilene

    40 DH/kg

    5406109140

    5403200090

    Altri filati di filamenti artificiali testurizzati, diversi da quelli di acetato

    40 DH/kg

    5406209190

    5407419991

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, greggi, per tendine

    200 DH/kg

    5407519921

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, greggi o imbianchiti, per tendine

    200 DH/kg

    5407609021

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati imbianchiti greggi o sgreggiati per tendine

    200 DH/kg

    5407719991

    Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, per tendine

    200 DH/kg

    5407429920

    Tessuti contenenti almeno 85 % di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, stampati o di filati di diversi colori, per tendine

    200 DH/kg

    5407439921

    5407449921

    5407429999

    Altri tessuti contenenti almeno 85 % di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm

    200 DH/kg

    5407439999

    5407449999

    5407529999

    Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm

    200 DH/kg

    5407539999

    5407549999

    5407609069

    Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm

    200 DH/kg

    5407609089

    5407609099

    5407729999

    Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm

    200 DH/kg

    5407739999

    5407749999

    5407439930

    Tessuti jacquard, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici

    200 DH/kg

    5407539930

    5407609070

    5407739930

    5407829990

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone, tinti, stampati o di filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5407839999

    5407849990

    5407839991

    Tessuti jacquard, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone, di filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5407929990

    Altri tessuti di filati di filamenti sintetici, tinti, stampati o di filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5407939990

    5407949990

    5408229992

    Tessuti tinti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 57 cm

    200 DH/kg

    5408229999

    5408239931

    Tessuti jacquard contenenti almeno 85 % di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 115 cm ma inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, di filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5408239939

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, fabbricati con filati di diversi colori, aventi un titolo di 195 decitex o più e larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi)

    200 DH/kg

    5408239999

    Tessuti di filati di diversi colori, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 75 cm

    200 DH/kg

    5408249999

    Tessuti stampati contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 57 cm

    200 DH/kg

    5408329990

    Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, tinti, stampati o di filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5408339999

    5408349990

    5408339991

    Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2

    200 DH/kg

    5408339992

    Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, ottenuti da filati di diversi colori, aventi titolo di 195 decitex o più e larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi)

    200 DH/kg

    5509

    Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

    85 DH/kg

    5510

    5511

    Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

    55 DH/kg

    5512199091

    Tessuti stampati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

    200 DH/kg

    5512299091

    5512999091

    5512199099

    Tessuti di filati di diversi colori, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

    200 DH/kg

    5512299099

    5512999099

    5513419000

    Tessuti stampati, di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone

    200 DH/kg

    5513439000

    5513499000

    5514419090

    5514429090

    5514439090

    5514499090

    5515119094

    Altri tessuti stampati, di fibre in fiocco di poliesteri

    200 DH/kg

    5515129094

    5515139094

    5515199094

    5515219094

    Altri tessuti stampati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

    200 DH/kg

    5515229094

    5515299094

    5515919094

    Altri tessuti stampati, di altre fibre sintetiche in fiocco

    200 DH/kg

    5515929094

    5515999094

    5515119010

    Altri tessuti di fibre in fiocco di poliesteri, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, o altri, ottenuti da filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5515119099

    5515129010

    5515129099

    5515139010

    5515139099

    5515199010

    5515199099

    5515219010

    Altri tessuti di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, o altri, ottenuti da filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5515219099

    5515229010

    5515229099

    5515299010

    5515299099

    5515919010

    Altri tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, o altri, ottenuti da filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5515919099

    5515929010

    5515929099

    5515999010

    5515999099

    5516149000

    Tessuti stampati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

    200 DH/kg

    5516239020

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, di filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5516239030

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici, jacquard, aventi larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi), di filati di diversi colori

    200 DH/kg

    5516249000

    Tessuti stampati di fibre artificiali in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre

    200 DH/kg

    5516349000

    5516449000

    5516949000

    5605 (tranne 5605009000 )

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    85 DH/kg

    5606001010

    Filati di ciniglia, di seta o di cascami di seta, di fili o filati della voce 5605 o di fili di metallo

    85 DH/kg

    5606009100

    Filati, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405 , diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati) di seta o di cascami di seta

    85 DH/kg

    5702 (tranne 5702 10 e5702 20 )

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo

    800 DH/m2

    400 DH/m2

    5703

    ex  57 04

    5705

    ex  58 01

    Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806 , impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche

    40 DH/kg

    5801211900

    Velluti e felpe a trama di cotone, non tagliati

    200 DH/kg

    5801219000

    5801229010

    Velluti e felpe di cotone, di peso superiore a 350 g/m2

    200 DH/kg

    5801239010

    5801249010

    5801229020

    Altri velluti e felpe di cotone

    200 DH/kg

    5801229090

    5801239020

    5801239090

    5801249020

    5801249090

    5801259020

    5801259090

    5801311900

    Velluti e felpe a trama di fibre sintetiche o artificiali

    200 DH/kg

    5801319000

    5801321900

    5801329000

    5801331900

    5801339000

    5801903500

    Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di iuta o di altre fibre tessili liberiane (diversi dai manufatti della voce 5806 ), di cui alla nota 2 del capitolo 58

    10 DH/kg

    ex  58 02

    Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 e superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703 , impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche

    200 DH/kg

    58021919/90

    Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili, non greggi

    200 DH/kg

    ex 5802 20 90

    5803903000

    Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806 , di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

    10 DH/kg

    ex  58 04

    Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche

    40 DH/kg

    5811 00 41

    Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810 , impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche

    40 DH/kg

    5811009400

    Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810 , di tessuti della voce 5310

    10 DH/kg

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    40 DH/kg

    5905 00 31

    Rivestimenti murali di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica

    40 DH/kg

    ex 5907 00 20

    Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio

    40 DH/kg

    ex 6001 21

    Velluti, felpe e stoffe ricce, a maglia, diverse dalle stoffe dette a peli lunghi, non greggi

    200 DH/kg

    ex 6001 22

    ex 6001 29

    ex 6001 91

    ex 6001 92

    ex 6001 99

    6002419900

    Altre maglierie di catena, comprese quelle ottenute su telai per galloni

    200 DH/kg

    6002429900

    6002 43 99

    6002499900

    6002919900

    Altre stoffe a maglia

    200 DH/kg

    6002929900

    6002939921

    6002939922

    6002939929

    6002939990

    6002999900

    6104 11

    Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza

    600 DH/kg

    6104 12

    6104 13

    6104 19

    6104 21

    6104 22

    6104 31

    6104 32

    6104 33

    6104 39 (tranne 6104390010 )

    6104 61

    6104 62

    6104 63

    6104 69

    6104 41

    Abiti interi, gonne e gonne-pantaloni, a maglia

    600 DH/kg

    6104 42

    6104 43

    6103 44

    6103 49

    6104 51

    6104 52

    6104 53

    6104 59

    6106 (tranne 6106900010 6106900020 )

    Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

    500 DH/kg

    ex  61 07

    Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera, a maglia, per uomo o ragazzo

    350 DH/kg

    ex  61 08

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne, vestaglie, a maglia, per donna o ragazza

    350 DH/kg

    6109

    T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

    350 DH/kg

    6108

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne, vestaglie, a maglia, per donna o ragazza

    350 DH/kg

    6109

    T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

    400 DH/kg

    6110 10

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

    400 DH/kg

    6110 20

    6110 30

    6110 90 (tranne 6110900091 )

    6112 11

    Tute sportive (trainings)

    450 DH/kg

    6112 12

    6112 19

    6203 31

    Giacche da uomo e da donna

    1 250  DH/u

    6203 32

    6203 33

    6203 39

    6204 31

    6204 32

    6204 33

    6204 39

    6203 11

    Vestiti o completi e insiemi per uomo o ragazzo; abiti a giacca (tailleurs) e insiemi per donna o ragazza

    1 750  DH/u

    6203 12

    6203 19

    6203 21

    6203 22

    6203 23

    6203 29

    6204 11

    6204 12

    6204 13

    6203 19

    6204 21

    6204 22

    6204 23

    6204 29

    ex 6203 41

    Pantaloni e tute con bretelle (salopettes) per donna o ragazza, uomo o ragazzo

    500 DH/u

    ex 6203 42

    ex 6203 43

    ex 6203 49

    ex 6204 61

    ex 6204 62

    ex 6204 63

    ex 6204 69

    ex 6204 41

    Abiti, tranne gli abiti di seta o di cascami di seta

    1 000  DH/u

    ex 6204 42

    ex 6204 43

    ex 6204 44

    ex 6204 49 (tranne 6204 49 10 )

    6205

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo, camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

    200 DH/u

    6206 (tranne 6206 10 )

    6301 (tranne 6301 10 )

    Coperte (escluse quelle a riscaldamento elettrico)

    150 DH/kg

    6302

    Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

    400 DH/kg

    ex 6305 10

    Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 , importati vuoti

    10 DH/kg

    ex 6305 20

    ex 6305 31

    Sacchi e sacchetti da imballaggio, di materie tessili sintetiche o artificiali, importati vuoti

    28 DH/kg

    ex 6305 39

    ex 6305 90

    Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili, importati vuoti

    10 DH/kg

    6306 11

    Copertoni e tende per l'esterno

    40 DH/kg

    6306 12

    6306 19

    6306 21

    Tende

    40 DH/kg

    6306 22

    6306 29

    ex6403590030

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale e tomaie in cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia)

    300 DH/paio

    ex6403590041

    ex6403590059

    ex6403590091

    ex6403590099

    ex6403990030

    Altre calzature con tomaie in cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia)

    300 DH/paio

    ex6403990041

    ex6403990049

    ex6403990091

    ex6403990099

    ex6405100091

    Altre calzature con tomaie in cuoio naturale o ricostituito

    300 DH/paio

    ex6405100099

    ex6405900040

    Altre calzature

    300 DH/paio

    ex6405900090

    6813

    Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie

    120 DH/kg

    6907 (tranne 6907100091 6907900091 )

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, escluse quelle di grès:

     

    — in biscotto, destinato alle industrie del settore

    19 DH/m2

    — altre

    40 DH/m2

    6907100091

    6907900091

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di grès, il cui lato minore supera 5 cm:

     

    — importate dalle industrie del settore

    1,60 DH/kg

    — altre

    3,50 DH/kg

    6908 (tranne 6908100010 )

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica

    3,50 DH/kg

    6908100010

    Piastrelle, cubi, tessere, verniciati o smaltati, di ceramica, il cui lato maggiore non supera 5 cm

    60 DH/m2

    6910

    Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

    11 DH/kg

    7013100011

    7013290021

    Bicchieri senza gambo, non tagliati, né smerigliati, né incisi, né decorati, di vetro diverso dal cristallo o dal vetro a basso coefficiente di dilatazione:

     

    — contenuto inferiore a 250 ml

    26 DH/kg

    — contenuto superiore o uguale a 250 ml

    13 DH/kg

    7321111100

    Cucine e apparecchi a gas e cucine e apparecchi misti

    60 DH/kg

    7321111300

    7321119100

    7321119300

    7321811000

    7321812000

    8201300011

    Picconi e piccozze

    20 DH/kg

    8201300019

    ex8201300090

    Zappe

    32 DH/kg

    8205200000

    Martelli e mazze

    32 DH/kg

    8301 30

    Serrature e catenacci

    50 DH/kg

    8301 40

    ex8407311000

    Motori a scoppio di cilindrata uguale o inferiore a 50 cc

    1 800  DH/kg

    8409912100

    Blocchi cilindro per ciclomotori di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc

    200 DH/kg

    8409913020

    Pistoni per ciclomotori di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc

    300 DH/kg

    8418210010

    Frigoriferi per uso domestico, di capacità inferiore o uguale a 500 litri

    3 000  DH/m3

    (esterno)

    8418210090

    8418220090

    8418290090

    8421230000

    Apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, per motori

    80 DH/kg

    (Tipo CAV)

    45 DH/kg

    (altri tipi)

    8421291000

    8421310000

    8421391000

    8450111000

    Macchine per lavare la biancheria (da 4 a 6 kg)

    4 000  DH/u

    8450121010

    8450191010

    8450191090

    8481 80 40

    Oggetti di rubinetteria

    85 DH/kg

    8506191010

    Batterie a secco, di tensione inferiore a 10 V

    32 DH/kg

    8506201010

    8506110010

    8506120010

    8506130010

    ex 8516 60 00

    Cucine elettriche e miste

    60 DH/kg

    8535 90 10

    Barrette per il collegamento di circuiti elettrici e loro parti

    80 DH/kg

    8536 90 10

    8538 90 20

    8636 50 11

    Interruttori e commutatori a uso domestico e loro parti

    80 DH/kg

    ex8538909110

    8536 61 10

    Portalampade e loro parti

    120 DH/kg

    8538 90 10

    8536 69 10

    Spine e prese di corrente a uso domestico e loro parti

    80 DH/kg

    ex8538909110

    8539 22

    Lampade ad incandescenza di potenza non superiore a 200 W e tensione superiore a 100 V

    45 DH/kg

    8708 31

    Piastrine e segmenti di freni montati per automobili

    120 DH/kg

    8708 39

    8714110010

    Selle di motocicli

    70 DH/u

    8714 95 00

    Selle di velocipedi senza motore

    80 DH/u

    ex8714190099

    Mozzi

    25 DH/paio

    ex 8714 93 00

    ex8714190099

    Pedaliere

    9 DH/serie

    ex 8714 96 00

    ex8714190099

    Indicatori di direzione

    9 DH/serie

    ex8714990099

    9028301000

    Contatori di elettricità a bassa e media tensione:

     

    — monofase

    185 DH/u

    — trifase

    412 DH/u

    Per gli autoveicoli nuovi : 69 500  DH per autoveicolo.

    Per gli autoveicoli usati : 65 000  DH per autoveicolo.

    ▼M1

    ALLEGATO 6 ( 3 )



    Elenco n. 1

    Codice NC

    Designazione delle merci

    4012 10

    Coperture rigenerate

    4012 20 00

    Coperture usate

    4012 90 29

    Coperture usate destinate ad aeromobili

    4012 90 39

    Altre, destinate a coperture di peso unitario superiore a 70 kg, usate

    4012904090

    Altre, destinate a coperture di peso unitario di 15 kg, escluse a 70 kg, usate

    4012909019

    Altre, destinate a coperture di peso unitario uguale o inferiore a 15 kg, usate

    4012909090

    Altre, destinate a coperture di peso unitario uguale o inferiore a 15 kg, usate

    6309 00

    Oggetti da rigattiere

    ex 8701 20 19

    Trattori stradali, compresi i carrelli-trattori usati; altri trattori stradali a ruote, usati

    8701904290

    8701904990

    8702109919

    Autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o con altro sistema di accensione ecc., usati

    8702109999

    8702109290

    8702902290

    8702902919

    8702902999

    8704219039

    Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o a scintilla ecc., usati

    8704219069

    8704219079

    8704219099

    8704229029

    8704229049

    8704229059

    8704229099

    8704239029

    8704239049

    8704239059

    8704239099

    8704319039

    8704319069

    8704319079

    8704319099

    8704329029

    8704329049

    8704329059

    8704329099

    8705100090

    Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto, usati

    8705909099

    8716319099

    Altri rimorchi e semirimorchi cisterne, altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci ecc., usati

    8716399090



    Elenco n. 2

    Codice NC

    Designazione delle merci

    ex 7321 11 11

    Cucine e apparecchi a gas, usati

    ex 7321 11 21

    ex 8408 90 90

    Motori per l'irrigazione, usati

    ex 8418 10 00

    Frigoriferi e congelatori, usati

    ex 8418 21 00

    ex 8418 22 00

    ex 8418 29 00

    ex 8450 11 10

    Macchine per lavare la biancheria, usate

    ex 8450 12 10

    ex 8450 19 10

    ex 8516 60 00

    Cucine elettriche e miste, usate

    ex 8711 10 11

    Ciclomotori, usati

    ex 8712 00 00

    Biciclette, usate

    ▼B

    ALLEGATO 7

    RELATIVO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

    1.

    Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il Marocco aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale:

     Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

     Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

     Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

     Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (atto di Ginevra, 1991).

    2.

    Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

    3.

    Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

     Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967 — Unione di Parigi);

     Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1969 — Unione di Madrid);

     Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971);

     Protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);

     Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).

    ELENCO DEI PROTOCOLLI



    Protocollo n. 1

    Relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione Europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del regno del Marocco

    Protocollo n. 2

    Relativo ai regimi applicabili all'importazione nel regno del marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'unione europea

    Protocollo n. 4

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Protocollo n. 5

    relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

    ▼M6

    PROTOCOLLO N. 1

    Relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione Europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del regno del Marocco

    Le importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del Marocco sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    1.  Nella prospettiva di un'accelerazione della liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca tra il Regno del Marocco e l'Unione europea, le due parti stabiliscono nuove disposizioni e concessioni conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed di Rabat del 2005, istituita per la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

    2.  Tali nuove disposizioni e concessioni, quali descritte nelle disposizioni specifiche di seguito menzionate, disciplineranno gli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca delle due parti.

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE

    Articolo 2

    Disposizioni tariffarie

    1.  Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali (ad valorem e specifici) applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del Marocco sono eliminati, fatte salve le disposizioni contrarie di cui ai paragrafi 2 e 3 per i prodotti agricoli e all'articolo 5 per i prodotti agricoli trasformati.

    2.  Per i prodotti originari del Marocco che figurano nell'allegato del presente protocollo, i dazi doganali sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «a» entro il limite di un contingente tariffario indicato per ciascun prodotto nella colonna «b».

    I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano il contingente tariffario sono ridotti della percentuale indicata per ciascun prodotto nella colonna «c».

    3.  In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2:

    a) Per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata a norma dell'articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 4 ) e per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio specifico, la soppressione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

    b) Per i prodotti indicati nella tabella di seguito riportata, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito e i dazi doganali ad valorem sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nell'allegato del presente protocollo, nonché per quantitativi illimitati nel caso dei prodotti di cui ai codici NC 0709 90 80 , 0805 10 20 , 0806 10 10 , 0809 10 00 e 0809 30 .



    Codice NC

    Prodotti

    Periodo

    Prezzo d'entrata convenuto

    (EUR/100 kg)

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

    1.10–31.5

    46,1

    0707 00 05

    Cetrioli, freschi o refrigerati

    1.11–31.5

    44,9

    0709 90 70

    Zucchine, fresche o refrigerate

    1.10–31.1

    42,4

    1.2-31.3

    41,3

    1.4–20.4

    42,4

    0709 90 80

    Carciofi, freschi o refrigerati

    1.11–31.12

    57,1

    0805 10 20

    Arance dolci, fresche

    1.12–31.5

    26,4

    0805 20 10

    Clementine, fresche

    1.11–fine febbraio

    48,4

    0806 10 10

    Uve da tavola, fresche

    21.7–20.11

    35,8

    0809 10 00

    Albicocche, fresche

    1.6–31.7

    64,5

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci, fresche

    11.6-30.9

    49,1

    Per i prodotti elencati nella precedente tabella:

    se il prezzo di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico preferenziale è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata convenuto;

    se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.

    I prezzi d'entrata convenuti sono ridotti nelle stesse proporzioni e al medesimo ritmo dei prezzi d'entrata consolidati nell'ambito dell'OMC.

    c) Per i prodotti di cui ai codici NC 1701 e 1702 non si applica alcuna concessione tariffaria preferenziale, ad eccezione dei codici NC 1702 11 00 , ex 1702 30 50 , ex 1702 30 90 (lattosio e glucosio chimicamente puri, già esenti da dazi doganali) e del prodotto del codice NC 1702 50 00 che figura nell'allegato del presente protocollo.

    4.  Per i prodotti di cui ai codici NC 0707 00 05 e 0709 90 70 , i volumi dei contingenti tariffari sono oggetto di un aumento frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % degli importi indicati nella colonna «b» dell'allegato del presente protocollo. Il primo aumento avrà luogo alla data della seconda apertura di ciascun contingente tariffario successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo.

    5.  Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, il volume dei contingenti tariffari per i quali il periodo di applicazione del contingente è iniziato prima della data di entrata in vigore del presente protocollo è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

    Articolo 3

    Dispositivo per i pomodori

    1.  Per i pomodori freschi o refrigerati di cui al codice NC 0702 00 00 , per ciascun periodo dal 1o ottobre al 31 maggio, di seguito denominato «campagna», il trattamento preferenziale di cui all'allegato del presente protocollo si applica nell'ambito dei seguenti contingenti tariffari mensili e del seguente contingente tariffario supplementare:



    Contingenti tariffari mensili di base

    Campagna 2011/2012

    Campagna 2012/2013

    Campagna 2013/2014

    Campagna 2014/2015

    Campagna 2015/2016 e seguenti

    Ottobre

    12 900

    13 350

    13 800

    14 250

    14 700

    Novembre

    33 700

    34 900

    36 100

    37 300

    38 500

    Dicembre

    38 100

    39 450

    40 800

    42 150

    43 500

    Gennaio

    38 100

    39 450

    40 800

    42 150

    43 500

    Febbraio

    38 100

    39 450

    40 800

    42 150

    43 500

    Marzo

    38 100

    39 450

    40 800

    42 150

    43 500

    Aprile

    20 000

    20 700

    21 400

    22 100

    22 800

    Maggio

    6 000

    6 250

    6 500

    6 750

    7 000

    Totale

    225 000

    233 000

    241 000

    249 000

    257 000

    Contingente tariffario supplementare (dal 1o novembre al 31 maggio)

    28 000

    28 000

    28 000

    28 000

    28 000

    2.  Il Marocco s'impegna a garantire che l'utilizzo del contingente tariffario supplementare per un determinato mese non superi il 30 % di tale contingente.

    3.  I prelievi dai contingenti tariffari mensili di base applicabili durante i mesi da ottobre a dicembre e durante i mesi da gennaio a marzo sono sospesi, rispettivamente, il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo successivo al 1o aprile di ogni campagna. Il giorno lavorativo seguente, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti mensili e lo trasferiscono nel contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna. A partire da tali date, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili di base sospesi applicabili nei mesi di novembre e dicembre e da gennaio a marzo e le eventuali restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna.

    4.  Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni settimanali effettuate verso l'Unione europea entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non può in nessun caso superare i quindici giorni.

    Articolo 4

    Cooperazione

    1.  Il regime specifico di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 3 ha l'obiettivo di mantenere le esportazioni tradizionali del Marocco verso l'Unione europea e di evitare perturbazioni dei mercati dell'UE.

    2.  Al fine di garantire la piena realizzazione di questo obiettivo nonché di migliorare la stabilità del mercato e la continuità degli approvvigionamenti nel settore degli ortofrutticoli, le due parti si consultano almeno una volta all'anno o in qualsiasi altro momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi.

    3.  Le consultazioni riguardano gli scambi della campagna precedente e le prospettive della campagna successiva, in particolare per quanto riguarda la situazione del mercato, le previsioni di produzione, i prezzi alla produzione e all'esportazione previsti e la possibile evoluzione dei mercati, nonché le modalità di applicazione dei regimi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 3. Nel quadro di queste consultazioni, le parti possono essere assistite ove del caso da esperti o rappresentanti della filiera.

    Articolo 5

    Prodotti agricoli trasformati

    1.  I prodotti di seguito indicati, aventi un contenuto di saccarosio o di isoglucosio pari o superiore al 70 %, sono soggetti a un meccanismo speciale di sorveglianza:



    Codice NC (1)

    Designazione delle merci (2)

    ex 1704 90 99

    Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

    ex 1806 10 30

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 % ma inferiore all'80 %

    1806 10 90

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %

    ex 1806 20 95

    Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

    ex 1901 90 99

    Altre preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

    ex 2101 12 98

    Preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

    ex 2101 20 98

    Preparazioni a base di tè o di mate aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

    ex 2106 90 59

    Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

    ex 2106 90 98

    Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

    ex 3302 10 29

    Altri miscugli e preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

    (1)   Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1031/2008 (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

    (2)   Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    2.  In caso di aumento cumulativo delle importazioni di prodotti originari del Marocco di cui al paragrafo 1, in ragione di un quantitativo superiore al 20 % nell’anno civile in corso rispetto alla media delle importazioni annue nei tre anni civili precedenti, l’Unione europea sospenderà la concessione del trattamento preferenziale durante l’anno civile in corso.

    3.  Il paragrafo 2 non si applica se il quantitativo totale importato dall’inizio dell’anno civile in corso per l’insieme dei prodotti di cui al paragrafo 1 è inferiore a 5 000 tonnellate.

    4.  Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore della sospensione del trattamento preferenziale, le parti terranno consultazioni al fine di valutare congiuntamente la situazione del mercato, in termini quantitativi e in termini di classificazione doganale dei prodotti in causa, al fine di giungere a un accordo sulle condizioni di reintroduzione del trattamento preferenziale.

    5.  Non appena le condizioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfatte, l’Unione europea adotta entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi tutte le misure volte a revocare la sospensione con entrata in vigore immediata.

    Tuttavia, il trattamento preferenziale dovrà essere ristabilito al più tardi:

     all'inizio dell'anno successivo, se la sospensione prende effetto prima del 30 giugno,

     entro un termine massimo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della sospensione, se essa prende effetto dopo il 30 giugno.

    6.  Al massimo nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente protocollo le parti convengono di esaminare congiuntamente il funzionamento di questo meccanismo di sorveglianza.

    Articolo 6

    Clausola di revisione a tempo

    Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.

    Articolo 7

    Misura di salvaguardia

    Fatte salve le disposizioni degli articoli da 25 a 27 dell'accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, l'aumento delle importazioni di prodotti originari del Marocco soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo sia tale da provocare gravi perturbazioni ai mercati e/o un danno grave al settore di produzione, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte importatrice può adottare le misure che ritiene necessarie.

    La misura di salvaguardia adottata a norma del comma precedente può essere applicata per una durata massima di un anno, rinnovabile una sola volta per decisione del comitato di associazione.

    Articolo 8

    Disposizioni sanitarie e fitosanitarie, norme e regolamenti tecnici

    Le parti, nella prospettiva dell'eliminazione degli ostacoli al commercio di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, convengono sull'attuazione, nel quadro dei loro scambi bilaterali, delle seguenti disposizioni in materia di disposizioni sanitarie e fitosanitarie e di norme e regolamenti tecnici:

    1. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie derivano dall'accordo OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).

    2. L'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie deve tener conto delle norme, procedure e raccomandazioni delle organizzazioni normative internazionali comprendenti la Commissione del Codex Alimentarius, l'Organizzazione mondiale per la salute animale, l'Ufficio internazionale delle epizoozie, la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.

    3. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo TBT).

    4. Le parti si comunicano i nomi e le coordinate dei punti di contatto al fine di facilitare il trattamento e la risoluzione di problemi connessi all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 9

    Indicazioni geografiche

    In una prospettiva di promozione, valorizzazione della produzione di qualità e protezione dei segni distintivi di qualità, e conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed per l'agricoltura del 2005, le due parti hanno avviato discussioni a questo proposito.

    Al termine di queste discussioni, e tenuto conto dell'interesse condiviso per la conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, le due parti si sono accordate per avviare i negoziati al massimo nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

    Articolo 10

    Vini a denominazione di origine

    I vini con indicazioni geografiche originari del Marocco recanti la dicitura «vini a denominazione di origine controllata» conformemente al diritto marocchino devono essere accompagnati da un documento V I 1 o V I 2 secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 555/2008 ( 5 ), in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.

    ALLEGATO

    relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del Regno del Marocco



    Codice NC (1)

    Designazione delle merci (2)

    a

    b

    c

    Riduzione del dazio doganale contingentale NPF (%)

    Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)

    Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%)

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o ottobre al 31 maggio

    100  %

    cfr. articolo 3

    60  %

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o giugno al 30 settembre

    60  %

    illimitato

     

    0703 20 00

    Agli, freschi o refrigerati

    100  %

    1 500

    0707 00 05

    Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 31 maggio

    100  %

    15 000

    0707 00 05

    Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1o giugno al 31 ottobre

    100  %

    illimitato

     

    0709 90 70

    Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o ottobre al 20 aprile

    100  %

    50 000

    0709 90 70

    Zucchine, fresche o refrigerate, dal 21 aprile al 31 maggio

    60  %

    illimitato

     

    0805 20 10

    Clementine, fresche, dal 1o novembre a fine febbraio

    100  %

    175 000

    80  %

    0805 20 10

    Clementine, fresche, dal 1o marzo al 31 ottobre

    100  %

    illimitato

     

    0810 10 00

    Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo

    100  %

    illimitato

     

    0810 10 00

    Fragole, fresche, dal 1o aprile al 30 aprile

    100  %

    3 600

    0810 10 00

    Fragole, fresche, dal 1o maggio al 31 maggio

    50  %

    1 000

    0810 10 00

    Fragole, fresche, dal 1o giugno al 31 ottobre

    0  %

     

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    100  %

    600

    100 % sul dazio ad valorem + 30 % sull'EA (3) per tre anni (10 % annuo)

    (1)   Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1031/2008 (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

    (2)   Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    (3)   EA: elemento agricolo, quale descritto nel regolamento (CE) n. 3448/93 del 6 dicembre 1993 (GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18).

    PROTOCOLLO N. 2

    Relativo ai regimi applicabili all'importazione nel regno del marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'unione europea

    Le importazioni nel Regno del Marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    1.  Nella prospettiva di un'accelerazione della liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca tra il Regno del Marocco e l'Unione europea, le due parti stabiliscono nuove disposizioni e concessioni conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed di Rabat del 2005, istituita per la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

    2.  Queste nuove disposizioni e concessioni, quali descritte nelle disposizioni specifiche di seguito menzionate, disciplineranno gli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca delle due parti.

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE

    Articolo 2

    Disposizioni tariffarie

    1.  Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, le importazioni nel Regno del Marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea sono soggette alle condizioni fissate negli elenchi 1, 2 e 3 acclusi al presente protocollo.

    2.  I prodotti figuranti nell'elenco 1 accluso al presente protocollo sono soggetti a un processo di liberalizzazione sulla base di uno smantellamento annuo lineare (in rate uguali) dei dazi doganali conformemente alle indicazioni seguenti riprese nella colonna «a» a partire dall'entrata in vigore dell'accordo:

     G1, i dazi doganali sono eliminati a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo,

     G2, i dazi doganali sono smantellati in modo lineare a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo per raggiungere il dazio zero in cinque anni; per i prodotti di questo gruppo contrassegnati da un asterisco nella colonna «a», il periodo di smantellamento è di due anni a decorrere dal 1o marzo 2010,

     G3, i dazi doganali sono smantellati in modo lineare a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo per raggiungere il dazio zero in dieci anni.

    3.  Per i prodotti originari dell'Unione europea che figurano nell'elenco 2 accluso al presente protocollo, e fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, i dazi doganali sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «a» entro il limite di un contingente tariffario indicato per ciascun prodotto nella colonna «b».

    Per i quantitativi che superano il contingente tariffario, i dazi doganali sono smantellati in modo lineare a partire dall'entrata in vigore dell'accordo secondo lo schema specificato per ciascuno dei gruppi G2 o G3 citati al paragrafo 2.

    4.  Per i prodotti originari dell'Unione europea non soggetti a un processo di liberalizzazione, che figurano nell'elenco 3 accluso al presente protocollo, i dazi doganali sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «a» entro il limite di un contingente tariffario indicato per ciascun prodotto nella colonna «b». Ai prodotti fuori contingente si applica il dazio NPF in vigore.

    5.  Ai prodotti di cui ai codici SA 1701 non si applica alcuna concessione tariffaria preferenziale, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici SA 1701 99 10 11 , 1701 99 10 19 , 1701 99 20 00 e 1701 99 99 00 che figurano nell'elenco 1 accluso al presente protocollo.

    Articolo 3

    Disposizioni per i cereali

    1.  Per i cereali del codice marocchino 1001 90 90 10 , la definizione del contingente tariffario fissato alla nota 2 dell'elenco 3 del presente protocollo si baserà sulla produzione marocchina per l'anno in corso prevista e resa nota dalle autorità marocchine nel mese di maggio. Tale contingente è eventualmente adeguato alla fine di luglio in seguito a un comunicato delle autorità marocchine, nel quale viene fissato il volume definitivo della produzione marocchina. Il risultato di tale adeguamento può tuttavia essere aumentato o diminuito, di comune accordo tra le parti, di un 5 % in funzione dei risultati delle consultazioni di cui all'articolo 4.

    2.  Il contingente tariffario di cui sopra non si applica per i mesi di giugno e luglio. Nel corso delle consultazioni previste al paragrafo precedente le parti decidono di esaminare la possibilità di estendere questo periodo alla luce delle previsioni del mercato marocchino. L'estensione in questione non può tuttavia superare il 31 agosto.

    3.  Per i prodotti della voce 1001 90 90 10 indicati nell'elenco 3 del presente protocollo, il dazio doganale indicato nella colonna «a» è quello applicato al 1o ottobre 2003 e resterà limitato a tale livello per il calcolo della riduzione tariffaria.

    Se, successivamente a tale data, il dazio è ridotto erga omnes, la percentuale indicata alla colonna «a» è modificata come segue:

     qualora venga ridotto il dazio erga omnes, la percentuale è aumentata a concorrenza dello 0,275 % per punto di riduzione,

     qualora venga successivamente aumentato il dazio erga omnes, la percentuale è diminuita a concorrenza dello 0,275 % per punto di rialzo,

     qualora si proceda a una nuova riduzione o a un nuovo aumento del dazio, la percentuale derivante dall'applicazione dei precedenti trattini è modificata in base alla formula applicabile.

    4.  Se, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, per i cereali di cui al codice marocchino 1001 90 90 10 il Marocco concede una riduzione tariffaria più consistente ad un paese terzo [nell'ambito di un accordo internazionale], esso si impegna a concedere autonomamente la stessa riduzione tariffaria anche all'Unione europea.

    Articolo 4

    Cooperazione

    1.  Ai fini della gestione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e per garantire l'approvvigionamento del mercato marocchino, la sua stabilità e continuità e per stabilizzare i prezzi di tale mercato e mantenere i tradizionali flussi di scambi, in questo settore si applica il seguente regime di cooperazione: prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, al massimo nel corso della prima quindicina del mese di giugno, le due parti si consultano.

    2.  Nel corso delle consultazioni viene esaminata la situazione del mercato dei cereali; in particolare vengono discusse le previsioni di produzione del frumento tenero marocchino, la situazione delle giacenze, il consumo, i prezzi alla produzione, le prospettive di andamento del mercato e le possibilità di adeguamento dell'offerta alla domanda.

    Articolo 5

    Clausola di revisione a tempo

    Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.

    Articolo 6

    Misura di salvaguardia

    Fatte salve le disposizioni degli articoli da 25 a 27 dell'accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, l'aumento delle importazioni di prodotti originari dell'Unione europea soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo sia tale da provocare gravi perturbazioni ai mercati e/o un danno grave al settore di produzione, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte importatrice può adottare le misure che ritiene necessarie.

    La misura di salvaguardia adottata a norma del comma precedente può essere applicata per una durata massima di un anno, rinnovabile una sola volta per decisione del comitato di associazione.

    Articolo 7

    Disposizioni sanitarie e fitosanitarie, norme e regolamenti tecnici

    Le parti, nella prospettiva dell'eliminazione degli ostacoli al commercio di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, convengono sull'attuazione, nel quadro dei loro scambi bilaterali, delle seguenti disposizioni in materia di disposizioni sanitarie e fitosanitarie e di norme e regolamenti tecnici:

    1. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie derivano dall'accordo OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).

    2. L'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie deve tener conto delle norme, procedure e raccomandazioni delle organizzazioni normative internazionali comprendenti la Commissione del Codex Alimentarius, l'Organizzazione mondiale per la salute animale, l'Ufficio internazionale delle epizoozie, la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.

    3. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo TBT).

    4. Le parti si comunicano i nomi e le coordinate dei punti di contatto al fine di facilitare il trattamento e la risoluzione di problemi connessi all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 8

    Indicazioni geografiche

    In una prospettiva di promozione, valorizzazione della produzione di qualità e protezione dei segni distintivi di qualità, e conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed per l'agricoltura del 2005, le due parti hanno avviato discussioni a questo proposito.

    Al termine di queste discussioni, e tenuto conto dell'interesse condiviso per la conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, le due parti si sono accordate per avviare i negoziati al più tardi nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente protocollo.



    Elenco 1:  Prodotti soggetti a liberalizzazione

    Codice marocchino

    Trattamento

    (a)

    Codice marocchino

    Trattamento

    (a)

    Codice marocchino

    Trattamento

    (a)

    Codice marocchino

    Trattamento

    (a)

    0101 10 10 00

    G1

    0106 19 50 00

    G1

    0204 21 00 90

    G1

    0208 90 00 99

    G3

    0101 10 20 00

    G1

    0106 19 61 00

    G1

    0204 22 00 90

    G1

    0209 00 00 11

    G1

    0101 90 10 00

    G1

    0106 19 69 00

    G1

    0204 23 00 90

    G1

    0209 00 00 19

    G1

    0101 90 20 00

    G1

    0106 19 90 00

    G1

    0204 30 00 90

    G1

    0209 00 00 30

    G1

    0101 90 30 10

    G1

    0106 20 10 00

    G1

    0204 41 00 90

    G1

    0209 00 00 90

    G1

    0101 90 30 90

    G1

    0106 20 91 00

    G1

    0204 42 00 90

    G1

    0210 11 00 10

    G1

    0101 90 90 10

    G1

    0106 20 92 00

    G1

    0204 43 00 90

    G1

    0210 11 00 90

    G1

    0101 90 90 90

    G1

    0106 20 99 00

    G1

    0205 00 00 00

    G1

    0210 12 00 10

    G1

    0102 10 00 10

    G1

    0106 31 10 00

    G1

    0206 10 10 00

    G2

    0210 12 00 90

    G1

    0102 10 00 90

    G1

    0106 31 90 00

    G1

    0206 10 99 00

    G1

    0210 19 00 10

    G1

    0102 90 22 00

    G1

    0106 32 10 00

    G1

    0206 21 00 10

    G2

    0210 19 00 90

    G1

    0102 90 31 00

    G1

    0106 32 90 00

    G1

    0206 21 00 99

    G1

    0210 20 11 00

    G3

    0102 90 90 00

    G1

    0106 39 11 00

    G1

    0206 22 00 10

    G1

    0210 20 15 00

    G3

    0103 10 00 10

    G1

    0106 39 12 00

    G1

    0206 22 00 99

    G1

    0210 20 17 00

    G3

    0103 10 00 90

    G1

    0106 39 19 00

    G1

    0206 29 10 00

    G1

    0210 20 90 00

    G1

    0103 91 10 00

    G1

    0106 39 20 00

    G1

    0206 29 99 00

    G1

    0210 91 00 10

    G1

    0103 91 90 00

    G1

    0106 39 30 00

    G1

    0206 30 00 10

    G1

    0210 91 00 90

    G1

    0103 92 10 10

    G1

    0106 39 91 00

    G1

    0206 30 00 91

    G1

    0210 92 00 10

    G1

    0103 92 10 90

    G1

    0106 39 99 00

    G1

    0206 30 00 99

    G1

    0210 92 00 90

    G1

    0103 92 90 00

    G1

    0106 90 10 00

    G1

    0206 41 00 10

    G1

    0210 93 00 10

    G1

    0104 10 10 10

    G1

    0106 90 21 00

    G1

    0206 41 00 91

    G1

    0210 93 00 90

    G1

    0104 10 10 90

    G1

    0106 90 29 00

    G1

    0206 41 00 99

    G1

    0210 99 10 00

    G3

    0104 10 90 90

    G1

    0106 90 30 00

    G1

    0206 49 00 10

    G1

    0210 99 90 11

    G3

    0104 20 10 10

    G1

    0106 90 91 00

    G1

    0206 49 00 91

    G1

    0210 99 90 19

    G3

    0104 20 10 90

    G1

    0106 90 92 00

    G1

    0206 49 00 99

    G1

    0210 99 90 20

    G1

    0104 20 90 90

    G1

    0106 90 99 00

    G1

    0206 80 00 10

    G1

    0210 99 90 31

    G1

    0105 11 10 00

    G1

    0201 10 00 90

    G1

    0206 80 00 91

    G1

    0210 99 90 32

    G1

    0105 11 90 00

    G2

    0201 20 90 10

    G1

    0206 90 10 10

    G1

    0210 99 90 33

    G1

    0105 12 00 10

    G1

    0201 20 90 90

    G1

    0206 90 10 91

    G1

    0210 99 90 34

    G1

    0105 12 00 90

    G1

    0201 30 90 10

    G1

    0206 90 90 10

    G1

    0210 99 90 35

    G1

    0105 19 00 11

    G1

    0201 30 90 90

    G1

    0206 90 90 91

    G1

    0210 99 90 36

    G1

    0105 19 00 19

    G1

    0202 10 00 90

    G1

    0207 32 00 00

    G3

    0210 99 90 39

    G1

    0105 19 00 23

    G1

    0202 20 90 10

    G1

    0207 33 00 10

    G3

    0210 99 90 40

    G3

    0105 19 00 29

    G1

    0202 20 90 90

    G1

    0207 33 00 20

    G3

    0210 99 90 50

    G3

    0105 19 00 93

    G1

    0202 30 11 00

    G2

    0207 33 00 90

    G3

    0210 99 90 90

    G3

    0105 19 00 99

    G1

    0202 30 90 00

    G1

    0207 34 10 00

    G3

    0301 10 00 10

    G1

    0105 92 00 00

    G1

    0203 11 00 10

    G1

    0207 34 90 00

    G3

    0301 10 00 90

    G2

    0105 93 00 00

    G1

    0203 11 00 90

    G1

    0207 36 10 00

    G3

    0301 91 10 00

    G1

    0105 99 00 10

    G1

    0203 12 00 11

    G1

    0208 10 00 10

    G1

    0301 91 90 00

    G1

    0105 99 00 20

    G1

    0203 12 00 19

    G1

    0208 10 00 91

    G3

    0301 92 10 00

    G1

    0105 99 00 30

    G2

    0203 12 00 91

    G1

    0208 10 00 99

    G3

    0301 92 90 10

    G1

    0105 99 00 90

    G2

    0203 12 00 99

    G1

    0208 20 00 00

    G1

    0301 92 90 90

    G1

    0106 11 10 00

    G1

    0203 19 00 10

    G1

    0208 30 00 10

    G1

    0301 93 10 00

    G1

    0106 11 90 00

    G1

    0203 19 00 90

    G1

    0208 30 00 90

    G1

    0301 93 90 00

    G1

    0106 12 10 00

    G1

    0203 21 00 10

    G1

    0208 40 00 10

    G1

    0301 99 11 00

    G1

    0106 12 90 00

    G1

    0203 21 00 90

    G1

    0208 40 00 20

    G1

    0301 99 19 10

    G1

    0106 19 11 00

    G1

    0203 22 00 11

    G1

    0208 40 00 90

    G1

    0301 99 19 20

    G1

    0106 19 19 00

    G3

    0203 22 00 19

    G1

    0208 50 00 10

    G1

    0301 99 19 90

    G1

    0106 19 21 00

    G1

    0203 22 00 91

    G1

    0208 50 00 90

    G1

    0301 99 90 01

    G2

    0106 19 29 00

    G1

    0203 22 00 99

    G1

    0208 90 00 10

    G1

    0301 99 90 11

    G2

    0106 19 30 00

    G1

    0203 29 00 10

    G1

    0208 90 00 20

    G1

    0301 99 90 15

    G2

    0106 19 41 00

    G1

    0203 29 00 90

    G1

    0208 90 00 91

    G1

    0301 99 90 21

    G2

    0106 19 49 00

    G1

    0204 10 00 90

    G1

    0208 90 00 93

    G1

    0301 99 90 25

    G2

    0301 99 90 31

    G2

    0303 41 00 00

    G2

    0304 10 00 37

    G3

    0305 49 00 90

    G2

    0301 99 90 35

    G2

    0303 42 00 00

    G1

    0304 10 00 38

    G3

    0305 51 00 10

    G2

    0301 99 90 41

    G2

    0303 43 00 00

    G2

    0304 10 00 39

    G3

    0305 51 00 90

    G2

    0301 99 90 45

    G2

    0303 44 00 00

    G2

    0304 10 00 41

    G3

    0305 59 00 10

    G2

    0301 99 90 51

    G2

    0303 45 00 00

    G2

    0304 10 00 42

    G3

    0305 59 00 21

    G2

    0301 99 90 55

    G2

    0303 46 00 00

    G2

    0304 10 00 43

    G3

    0305 59 00 23

    G2

    0301 99 90 90

    G2

    0303 49 00 00

    G2

    0304 10 00 44

    G3

    0305 59 00 29

    G2

    0302 11 00 00

    G3

    0303 50 00 00

    G2

    0304 10 00 90

    G3

    0305 59 00 30

    G2

    0302 12 00 00

    G2

    0303 60 00 00

    G2

    0304 20 00 11

    G3

    0305 59 00 40

    G2

    0302 19 00 10

    G2

    0303 71 00 11

    G2

    0304 20 00 12

    G3

    0305 59 00 50

    G2

    0302 19 00 90

    G2

    0303 71 00 13

    G2

    0304 20 00 13

    G3

    0305 59 00 90

    G2

    0302 21 00 00

    G2

    0303 71 00 19

    G2

    0304 20 00 14

    G3

    0305 61 00 00

    G2

    0302 22 00 00

    G2

    0303 71 00 90

    G2

    0304 20 00 19

    G3

    0305 62 00 00

    G2

    0302 23 00 00

    G2

    0303 72 00 00

    G2

    0304 20 00 91

    G3

    0305 63 00 00

    G1

    0302 29 00 00

    G2

    0303 73 00 00

    G2

    0304 20 00 92

    G3

    0305 69 00 11

    G2

    0302 31 00 00

    G1

    0303 74 00 00

    G2

    0304 20 00 93

    G3

    0305 69 00 12

    G2

    0302 32 00 00

    G1

    0303 75 00 00

    G2

    0304 20 00 94

    G3

    0305 69 00 19

    G2

    0302 33 00 00

    G1

    0303 76 00 10

    G3

    0304 20 00 95

    G3

    0305 69 00 91

    G2

    0302 34 00 00

    G1

    0303 76 00 90

    G3

    0304 20 00 96

    G3

    0305 69 00 92

    G2

    0302 35 00 00

    G1

    0303 77 00 00

    G2

    0304 20 00 99

    G3

    0305 69 00 99

    G2

    0302 36 00 00

    G1

    0303 78 00 00

    G2

    0304 90 00 11

    G3

    0306 11 00 10

    G2

    0302 39 00 00

    G1

    0303 79 00 10

    G3

    0304 90 00 12

    G3

    0306 11 00 90

    G2

    0302 40 00 00

    G2

    0303 79 00 91

    G2

    0304 90 00 13

    G3

    0306 12 00 10

    G2

    0302 50 00 00

    G2

    0303 79 00 93

    G2

    0304 90 00 14

    G3

    0306 12 00 90

    G2

    0302 61 00 11

    G1

    0303 79 00 94

    G2

    0304 90 00 19

    G3

    0306 13 00 11

    G2

    0302 61 00 13

    G1

    0303 79 00 99

    G2

    0304 90 00 21

    G3

    0306 13 00 12

    G2

    0302 61 00 19

    G2

    0303 80 00 10

    G3

    0304 90 00 22

    G3

    0306 13 00 19

    G2

    0302 61 00 90

    G1

    0303 80 00 90

    G2

    0304 90 00 23

    G3

    0306 13 00 90

    G2

    0302 62 00 00

    G2

    0304 10 00 01

    G3

    0304 90 00 24

    G3

    0306 14 00 00

    G2

    0302 63 00 00

    G1

    0304 10 00 02

    G3

    0304 90 00 25

    G3

    0306 19 00 10

    G2

    0302 64 00 00

    G1

    0304 10 00 03

    G3

    0304 90 00 26

    G3

    0306 19 00 91

    G2

    0302 65 00 00

    G2

    0304 10 00 04

    G3

    0304 90 00 27

    G3

    0306 19 00 99

    G2

    0302 66 00 10

    G3

    0304 10 00 09

    G3

    0304 90 00 28

    G3

    0306 21 00 10

    G2

    0302 66 00 90

    G2

    0304 10 00 11

    G3

    0304 90 00 29

    G3

    0306 21 00 90

    G2

    0302 69 00 10

    G3

    0304 10 00 12

    G3

    0304 90 00 31

    G3

    0306 22 00 10

    G2

    0302 69 00 91

    G2

    0304 10 00 13

    G3

    0304 90 00 32

    G3

    0306 22 00 91

    G2

    0302 69 00 93

    G1

    0304 10 00 14

    G3

    0304 90 00 33

    G3

    0306 22 00 99

    G2

    0302 69 00 94

    G2

    0304 10 00 15

    G3

    0304 90 00 34

    G3

    0306 23 00 11

    G1

    0302 69 00 99

    G2

    0304 10 00 16

    G3

    0304 90 00 90

    G3

    0306 23 00 12

    G1

    0302 70 00 10

    G3

    0304 10 00 19

    G3

    0305 10 00 00

    G2

    0306 23 00 19

    G1

    0302 70 00 90

    G2

    0304 10 00 21

    G3

    0305 20 00 00

    G2

    0306 23 00 90

    G1

    0303 11 00 00

    G2

    0304 10 00 22

    G3

    0305 30 00 10

    G2

    0306 24 00 00

    G2

    0303 19 00 00

    G2

    0304 10 00 23

    G3

    0305 30 00 20

    G2

    0306 29 00 10

    G2

    0303 21 00 00

    G3

    0304 10 00 24

    G3

    0305 30 00 30

    G2

    0306 29 00 91

    G2

    0303 22 00 00

    G2

    0304 10 00 29

    G3

    0305 30 00 40

    G2

    0306 29 00 99

    G2

    0303 29 00 10

    G2

    0304 10 00 31

    G3

    0305 30 00 90

    G2

    0307 10 10 00

    G1

    0303 29 00 90

    G2

    0304 10 00 32

    G3

    0305 41 00 00

    G2

    0307 10 20 00

    G3

    0303 31 00 00

    G2

    0304 10 00 33

    G3

    0305 42 00 00

    G2

    0307 10 30 00

    G1

    0303 32 00 00

    G2

    0304 10 00 34

    G3

    0305 49 00 10

    G2

    0307 10 40 00

    G3

    0303 33 00 00

    G2

    0304 10 00 35

    G3

    0305 49 00 20

    G2

    0307 10 90 00

    G3

    0303 39 00 00

    G2

    0304 10 00 36

    G3

    0305 49 00 30

    G2

    0307 21 00 00

    G1

    0307 29 00 00

    G1

    0402 10 91 20

    G3

    0403 90 01 20

    G3

    0406 30 00 00

    G3

    0307 31 00 00

    G2

    0402 10 91 90

    G3

    0403 90 01 91

    G3

    0406 40 00 00

    G2

    0307 39 00 00

    G2

    0402 10 99 10

    G3

    0403 90 01 99

    G3

    0406 90 12 00

    G1

    0307 41 00 10

    G1

    0402 10 99 20

    G3

    0403 90 11 00

    G3

    0406 90 19 11

    G2

    0307 41 00 90

    G1

    0402 10 99 30

    G3

    0403 90 19 00

    G3

    0406 90 19 19

    G2

    0307 49 00 10

    G1

    0402 10 99 91

    G3

    0403 90 21 00

    G3

    0406 90 19 91

    G2

    0307 49 00 90

    G1

    0402 10 99 92

    G3

    0403 90 29 00

    G3

    0406 90 19 93

    G2

    0307 51 00 00

    G2

    0402 10 99 99

    G3

    0403 90 30 00

    G3

    0406 90 19 99

    G2

    0307 59 00 00

    G2

    0402 29 10 10

    G1

    0403 90 40 00

    G3

    0406 90 90 10

    G2

    0307 60 00 00

    G3

    0402 29 10 20

    G1

    0403 90 51 00

    G3

    0406 90 90 91

    G2

    0307 91 11 00

    G1

    0402 29 10 90

    G1

    0403 90 59 00

    G3

    0406 90 90 99

    G2

    0307 91 19 00

    G1

    0402 29 21 10

    G3

    0403 90 60 00

    G3

    0407 00 10 00

    G3

    0307 91 90 10

    G1

    0402 29 21 20

    G3

    0403 90 70 00

    G3

    0407 00 21 00

    G3

    0307 91 90 90

    G1

    0402 29 21 30

    G3

    0403 90 81 00

    G3

    0407 00 29 00

    G3

    0307 99 00 11

    G1

    0402 29 21 91

    G3

    0403 90 89 00

    G3

    0407 00 91 00

    G1

    0307 99 00 19

    G1

    0402 29 21 92

    G3

    0403 90 91 00

    G3

    0407 00 92 00

    G3

    0307 99 00 21

    G1

    0402 29 21 99

    G3

    0403 90 99 00

    G3

    0407 00 99 00

    G3

    0307 99 00 29

    G1

    0402 29 29 10

    G3

    0404 10 10 00

    G1

    0408 11 00 10

    G3

    0307 99 00 90

    G1

    0402 29 29 20

    G3

    0404 10 21 00

    G1

    0408 11 00 90

    G3

    0401 10 00 11

    G3

    0402 29 29 90

    G3

    0404 10 29 10

    G1

    0408 19 00 11

    G3

    0401 10 00 19

    G3

    0402 29 91 10

    G3

    0404 10 29 20

    G1

    0408 19 00 12

    G3

    0401 10 00 20

    G3

    0402 29 91 20

    G3

    0404 10 29 90

    G1

    0408 19 00 19

    G3

    0401 10 00 99

    G3

    0402 29 91 90

    G3

    0404 10 30 00

    G1

    0408 19 00 90

    G3

    0401 20 00 11

    G3

    0402 29 99 11

    G3

    0404 10 41 00

    G1

    0408 91 00 10

    G3

    0401 20 00 19

    G3

    0402 29 99 12

    G3

    0404 10 49 00

    G1

    0408 91 00 90

    G3

    0401 20 00 20

    G3

    0402 29 99 19

    G3

    0404 10 91 00

    G1

    0408 99 00 10

    G3

    0401 20 00 99

    G3

    0402 29 99 91

    G3

    0404 10 99 00

    G1

    0408 99 00 90

    G3

    0401 30 00 11

    G2

    0402 29 99 92

    G3

    0404 90 10 00

    G1

    0409 00 00 10

    G3

    0401 30 00 19

    G2

    0402 29 99 99

    G3

    0404 90 21 00

    G1

    0409 00 00 90

    G3

    0401 30 00 20

    G2

    0402 91 00 10

    G3

    0404 90 29 00

    G1

    0410 00 00 00

    G3

    0401 30 00 30

    G2

    0402 91 00 91

    G3

    0404 90 31 00

    G1

    0501 00 00 00

    G1

    0401 30 00 40

    G2

    0402 91 00 99

    G3

    0404 90 39 00

    G1

    0502 10 00 10

    G1

    0401 30 00 99

    G2

    0402 99 00 11

    G3

    0404 90 40 00

    G1

    0502 10 00 90

    G1

    0402 10 11 10

    G3

    0402 99 00 12

    G3

    0404 90 50 00

    G1

    0502 90 00 00

    G1

    0402 10 11 90

    G3

    0402 99 00 19

    G3

    0404 90 61 00

    G1

    0503 00 00 10

    G1

    0402 10 12 00

    G3

    0402 99 00 21

    G3

    0404 90 69 00

    G1

    0503 00 00 90

    G1

    0402 10 18 00

    G3

    0402 99 00 22

    G3

    0404 90 91 00

    G1

    0504 00 10 00

    G1

    0402 10 20 10

    G3

    0402 99 00 29

    G3

    0404 90 99 00

    G1

    0504 00 21 11

    G1

    0402 10 20 91

    G3

    0402 99 00 91

    G3

    0405 10 00 10

    G2

    0504 00 21 19

    G1

    0402 10 20 99

    G3

    0402 99 00 92

    G3

    0405 10 00 90

    G2

    0504 00 21 20

    G1

    0402 10 30 10

    G1

    0402 99 00 99

    G3

    0405 20 00 00

    G2

    0504 00 21 90

    G1

    0402 10 30 20

    G1

    0403 10 10 00

    G3

    0405 90 00 00

    G1

    0504 00 29 00

    G1

    0402 10 30 90

    G1

    0403 10 20 00

    G3

    0406 10 10 10

    G2

    0504 00 91 00

    G1

    0402 10 41 10

    G3

    0403 10 31 10

    G3

    0406 10 10 90

    G2

    0504 00 99 00

    G1

    0402 10 41 20

    G3

    0403 10 31 90

    G3

    0406 10 90 10

    G2

    0505 10 00 10

    G1

    0402 10 41 30

    G3

    0403 10 39 00

    G3

    0406 10 90 90

    G2

    0505 10 00 90

    G1

    0402 10 41 91

    G3

    0403 10 40 00

    G3

    0406 20 00 10

    G2

    0505 90 00 10

    G1

    0402 10 41 92

    G3

    0403 10 50 00

    G3

    0406 20 00 21

    G2

    0505 90 00 91

    G1

    0402 10 41 99

    G3

    0403 10 61 00

    G3

    0406 20 00 29

    G2

    0505 90 00 99

    G1

    0402 10 49 10

    G3

    0403 10 69 00

    G3

    0406 20 00 30

    G2

    0506 10 00 00

    G1

    0402 10 49 20

    G3

    0403 10 91 00

    G3

    0406 20 00 40

    G2

    0506 90 10 00

    G1

    0402 10 49 90

    G3

    0403 10 99 00

    G3

    0406 20 00 50

    G2

    0506 90 91 00

    G1

    0402 10 91 10

    G3

    0403 90 01 10

    G3

    0406 20 00 90

    G2

    0506 90 99 00

    G1

    0507 10 00 00

    G1

    0602 20 31 00

    G1

    0705 11 00 10

    G1

    0710 10 00 00

    G2

    0507 90 11 00

    G1

    0602 20 39 00

    G1

    0705 11 00 90

    G1

    0710 21 00 00

    G2

    0507 90 19 00

    G1

    0602 20 91 11

    G1

    0705 19 00 00

    G1

    0710 22 00 00

    G2

    0507 90 90 10

    G1

    0602 20 91 19

    G1

    0705 21 00 00

    G1

    0710 29 00 10

    G2

    0507 90 90 21

    G1

    0602 20 91 21

    G1

    0705 29 00 00

    G1

    0710 29 00 90

    G2

    0507 90 90 29

    G1

    0602 20 91 29

    G1

    0706 10 00 10

    G1

    0710 30 00 00

    G1

    0507 90 90 30

    G1

    0602 20 91 91

    G1

    0706 10 00 90

    G1

    0710 40 00 00

    G3

    0507 90 90 40

    G1

    0602 20 91 99

    G1

    0706 90 00 11

    G1

    0710 80 10 00

    G1

    0507 90 90 50

    G1

    0602 20 99 10

    G1

    0706 90 00 19

    G1

    0710 80 20 00

    G1

    0507 90 90 60

    G1

    0602 20 99 20

    G1

    0706 90 00 91

    G1

    0710 80 30 00

    G1

    0507 90 90 91

    G1

    0602 20 99 90

    G1

    0706 90 00 92

    G1

    0710 80 40 00

    G1

    0507 90 90 99

    G1

    0602 30 10 10

    G1

    0706 90 00 99

    G1

    0710 80 50 00

    G1

    0508 00 10 10

    G1

    0602 30 10 90

    G1

    0707 00 00 10

    G1

    0710 80 60 00

    G1

    0508 00 10 90

    G1

    0602 30 90 00

    G1

    0707 00 00 90

    G1

    0710 80 70 00

    G1

    0508 00 91 00

    G1

    0602 40 10 00

    G1

    0708 10 00 11

    G1

    0710 80 90 00

    G1

    0508 00 99 00

    G1

    0602 40 90 00

    G1

    0708 10 00 19

    G1

    0710 90 10 00

    G1

    0509 00 00 10

    G1

    0602 90 10 00

    G1

    0708 10 00 91

    G1

    0710 90 90 00

    G1

    0509 00 00 90

    G1

    0602 90 20 00

    G1

    0708 10 00 99

    G1

    0711 20 10 00

    G1

    0510 00 10 00

    G1

    0602 90 91 11

    G1

    0708 20 11 00

    G1

    0711 20 90 10

    G1

    0510 00 91 00

    G1

    0602 90 91 19

    G1

    0708 20 13 00

    G1

    0711 20 90 90

    G1

    0510 00 99 00

    G1

    0602 90 91 90

    G1

    0708 20 19 00

    G1

    0711 30 10 00

    G1

    0511 10 00 10

    G1

    0602 90 99 00

    G1

    0708 20 91 00

    G1

    0711 30 90 00

    G1

    0511 10 00 90

    G1

    0603 10 00 10

    G1

    0708 20 93 00

    G1

    0711 40 00 10

    G1

    0511 91 11 00

    G1

    0603 10 00 20

    G1

    0708 20 99 00

    G1

    0711 40 00 90

    G1

    0511 91 19 00

    G1

    0603 10 00 90

    G1

    0708 90 00 10

    G1

    0711 51 00 10

    G1

    0511 91 20 00

    G1

    0603 90 00 00

    G1

    0708 90 00 90

    G1

    0711 51 00 90

    G1

    0511 91 31 00

    G1

    0604 10 00 10

    G1

    0709 10 00 00

    G1

    0711 59 00 11

    G1

    0511 91 39 00

    G1

    0604 10 00 91

    G1

    0709 20 00 00

    G1

    0711 59 00 19

    G1

    0511 91 90 10

    G1

    0604 10 00 93

    G1

    0709 30 00 00

    G1

    0711 59 00 90

    G1

    0511 91 90 90

    G1

    0604 10 00 99

    G1

    0709 40 00 00

    G1

    0711 90 12 00

    G1

    0511 99 10 10

    G1

    0604 91 00 00

    G1

    0709 51 00 00

    G1

    0711 90 13 00

    G1

    0511 99 10 90

    G1

    0604 99 00 10

    G1

    0709 52 00 10

    G1

    0711 90 19 00

    G1

    0511 99 20 10

    G1

    0604 99 00 90

    G1

    0709 52 00 90

    G1

    0711 90 93 00

    G1

    0511 99 20 90

    G1

    0701 10 00 00

    G1

    0709 59 00 10

    G1

    0711 90 94 00

    G3

    0511 99 30 00

    G1

    0701 90 00 11

    G2

    0709 59 00 20

    G1

    0711 90 95 00

    G1

    0511 99 90 10

    G1

    0701 90 00 19

    G2

    0709 59 00 90

    G1

    0711 90 96 00

    G1

    0511 99 90 20

    G1

    0701 90 00 91

    G2

    0709 60 00 10

    G1

    0711 90 99 10

    G1

    0511 99 90 30

    G1

    0701 90 00 99

    G2

    0709 60 00 91

    G1

    0711 90 99 20

    G1

    0511 99 90 90

    G1

    0702 00 00 10

    G1

    0709 60 00 92

    G1

    0711 90 99 30

    G1

    0601 10 00 00

    G1

    0702 00 00 90

    G1

    0709 60 00 99

    G1

    0711 90 99 40

    G1

    0601 20 10 00

    G1

    0703 10 00 11

    G1

    0709 70 00 00

    G1

    0711 90 99 50

    G1

    0601 20 91 00

    G1

    0703 10 00 19

    G1

    0709 90 10 00

    G1

    0711 90 99 90

    G1

    0601 20 99 00

    G1

    0703 10 00 90

    G1

    0709 90 20 00

    G1

    0712 20 00 00

    G2

    0602 10 10 00

    G1

    0703 20 00 00

    G1

    0709 90 30 10

    G1

    0712 31 00 00

    G1

    0602 10 21 00

    G1

    0703 90 00 00

    G1

    0709 90 30 90

    G1

    0712 32 00 00

    G1

    0602 10 29 00

    G1

    0704 10 00 10

    G1

    0709 90 40 00

    G1

    0712 33 00 00

    G1

    0602 10 90 10

    G1

    0704 10 00 90

    G1

    0709 90 50 00

    G1

    0712 39 00 10

    G1

    0602 10 90 20

    G1

    0704 20 00 00

    G1

    0709 90 90 10

    G1

    0712 39 00 90

    G1

    0602 10 90 30

    G1

    0704 90 00 10

    G1

    0709 90 90 20

    G1

    0712 90 10 10

    G1

    0602 10 90 90

    G1

    0704 90 00 20

    G1

    0709 90 90 30

    G1

    0712 90 10 90

    G1

    0602 20 10 00

    G1

    0704 90 00 90

    G1

    0709 90 90 90

    G1

    0712 90 91 00

    G1

    0712 90 93 00

    G2

    0801 32 00 00

    G1

    0809 20 00 10

    G2

    0814 00 00 00

    G1

    0712 90 99 00

    G2

    0802 11 00 11

    G3

    0809 20 00 90

    G2

    0901 11 00 00

    G1

    0713 10 11 00

    G1

    0802 11 00 19

    G3

    0809 30 00 00

    G2

    0901 12 00 00

    G1

    0713 10 19 00

    G1

    0802 12 00 11

    G3

    0809 40 00 10

    G2

    0901 21 00 00

    G3

    0713 10 91 00

    G1

    0802 12 00 19

    G3

    0809 40 00 90

    G2

    0901 22 00 00

    G3

    0713 10 99 10

    G3

    0802 21 00 10

    G2

    0810 10 00 10

    G1

    0901 90 11 00

    G1

    0713 10 99 20

    G3

    0802 21 00 90

    G2

    0810 10 00 90

    G1

    0901 90 19 00

    G1

    0713 10 99 30

    G1

    0802 22 00 10

    G2

    0810 20 00 10

    G1

    0901 90 90 00

    G3

    0713 10 99 90

    G3

    0802 22 00 90

    G2

    0810 20 00 90

    G1

    0902 10 00 00

    G2

    0713 20 11 00

    G1

    0802 31 00 10

    G2

    0810 30 00 11

    G1

    0902 20 00 00

    G1

    0713 20 19 00

    G1

    0802 31 00 90

    G2

    0810 30 00 19

    G1

    0902 30 00 00

    G1

    0713 20 90 10

    G3

    0802 32 00 10

    G2

    0810 30 00 90

    G1

    0902 40 00 00

    G1

    0713 20 90 90

    G3

    0802 32 00 90

    G2

    0810 40 00 10

    G1

    0903 00 00 00

    G1

    0713 31 10 00

    G1

    0802 40 00 00

    G1

    0810 40 00 90

    G1

    0904 11 00 10

    G1

    0713 31 90 10

    G3

    0802 50 00 00

    G1

    0810 50 00 00

    G1

    0904 11 00 90

    G1

    0713 31 90 90

    G3

    0802 90 00 10

    G1

    0810 60 00 00

    G1

    0904 12 00 00

    G1

    0713 32 10 00

    G1

    0802 90 00 90

    G1

    0810 90 00 10

    G1

    0904 20 10 00

    G1

    0713 32 90 10

    G3

    0803 00 00 10

    G3

    0810 90 00 20

    G1

    0904 20 90 11

    G1

    0713 32 90 90

    G3

    0803 00 00 90

    G2

    0810 90 00 80

    G1

    0904 20 90 12

    G1

    0713 33 10 00

    G1

    0804 10 00 00

    G3

    0811 10 00 11

    G2

    0904 20 90 19

    G1

    0713 33 90 10

    G3

    0804 20 10 00

    G1

    0811 10 00 19

    G2

    0904 20 90 91

    G1

    0713 33 90 90

    G3

    0804 20 91 00

    G2

    0811 10 00 90

    G2

    0904 20 90 99

    G1

    0713 39 10 00

    G1

    0804 20 99 00

    G1

    0811 20 00 11

    G1

    0905 00 00 10

    G1

    0713 39 90 10

    G3

    0804 30 00 00

    G1

    0811 20 00 19

    G1

    0905 00 00 90

    G1

    0713 39 90 90

    G3

    0804 40 00 00

    G2

    0811 20 00 91

    G1

    0906 10 00 00

    G1

    0713 40 11 10

    G1

    0804 50 00 00

    G1

    0811 20 00 99

    G1

    0906 20 00 00

    G1

    0713 40 11 90

    G1

    0805 10 00 11

    G1

    0811 90 00 11

    G2

    0907 00 00 10

    G1

    0713 40 19 10

    G1

    0805 10 00 19

    G1

    0811 90 00 19

    G2

    0907 00 00 90

    G1

    0713 40 19 90

    G1

    0805 10 00 91

    G1

    0811 90 00 91

    G2

    0908 10 00 11

    G1

    0713 40 90 10

    G3

    0805 10 00 99

    G1

    0811 90 00 99

    G2

    0908 10 00 19

    G1

    0713 40 90 90

    G3

    0805 20 00 10

    G1

    0812 10 00 00

    G1

    0908 10 00 90

    G1

    0713 50 11 00

    G1

    0805 20 00 20

    G1

    0812 90 00 11

    G1

    0908 20 00 11

    G1

    0713 50 19 00

    G1

    0805 20 00 30

    G1

    0812 90 00 19

    G1

    0908 20 00 19

    G1

    0713 90 10 00

    G1

    0805 20 00 90

    G1

    0812 90 00 91

    G2

    0908 20 00 90

    G1

    0713 90 90 10

    G1

    0805 40 00 00

    G1

    0812 90 00 92

    G2

    0908 30 00 11

    G1

    0713 90 90 90

    G2

    0805 50 00 00

    G1

    0812 90 00 93

    G2

    0908 30 00 19

    G1

    0714 10 00 00

    G1

    0805 90 00 00

    G1

    0812 90 00 99

    G2

    0908 30 00 90

    G1

    0714 20 00 00

    G1

    0806 10 00 11

    G3

    0813 10 00 00

    G3

    0909 10 00 11

    G1

    0714 90 10 00

    G1

    0806 10 00 19

    G3

    0813 20 00 00

    G3

    0909 10 00 19

    G1

    0714 90 21 00

    G1

    0806 10 00 91

    G3

    0813 30 00 00

    G2

    0909 10 00 91

    G1

    0714 90 29 00

    G1

    0806 10 00 99

    G3

    0813 40 00 10

    G3

    0909 10 00 99

    G1

    0714 90 80 00

    G1

    0806 20 00 10

    G3

    0813 40 00 20

    G3

    0909 20 00 11

    G1

    0714 90 92 00

    G1

    0806 20 00 90

    G3

    0813 40 00 30

    G1

    0909 20 00 19

    G1

    0714 90 98 00

    G1

    0807 11 00 00

    G1

    0813 40 00 90

    G3

    0909 20 00 90

    G1

    0801 11 00 10

    G1

    0807 19 00 00

    G1

    0813 50 10 00

    G1

    0909 30 00 11

    G1

    0801 11 00 90

    G1

    0807 20 00 00

    G1

    0813 50 20 00

    G2

    0909 30 00 19

    G1

    0801 19 00 10

    G1

    0808 20 11 00

    G2

    0813 50 90 10

    G2

    0909 30 00 90

    G1

    0801 19 00 90

    G1

    0808 20 19 10

    G2

    0813 50 90 20

    G2

    0909 40 00 11

    G1

    0801 21 00 00

    G1

    0808 20 19 90

    G2

    0813 50 90 30

    G2

    0909 40 00 19

    G1

    0801 22 00 00

    G1

    0808 20 90 00

    G2

    0813 50 90 40

    G2

    0909 40 00 90

    G1

    0801 31 00 00

    G1

    0809 10 00 00

    G2

    0813 50 90 90

    G2

    0909 50 10 00

    G1

    0909 50 90 11

    G1

    1008 10 10 00

    G1

    1103 20 10 90

    G3

    1104 29 42 00

    G1

    0909 50 90 19

    G1

    1008 10 90 00

    G1

    1103 20 90 10

    G1

    1104 29 43 00

    G1

    0909 50 90 90

    G1

    1008 20 10 00

    G1

    1103 20 90 20

    G1

    1104 29 44 00

    G1

    0910 10 00 11

    G1

    1008 20 90 00

    G1

    1103 20 90 30

    G1

    1104 29 45 00

    G1

    0910 10 00 19

    G1

    1008 30 10 00

    G1

    1103 20 90 40

    G1

    1104 29 46 00

    G1

    0910 10 00 90

    G1

    1008 30 90 00

    G1

    1103 20 90 50

    G1

    1104 29 49 00

    G1

    0910 20 00 10

    G1

    1008 90 11 00

    G1

    1103 20 90 90

    G2

    1104 29 50 10

    G1

    0910 20 00 90

    G1

    1008 90 19 00

    G1

    1104 12 00 10

    G1

    1104 29 50 20

    G3

    0910 30 00 10

    G1

    1008 90 20 00

    G1

    1104 12 00 90

    G1

    1104 29 50 30

    G1

    0910 30 00 19

    G1

    1008 90 81 00

    G1

    1104 19 11 00

    G3

    1104 29 50 90

    G1

    0910 40 00 11

    G1

    1008 90 89 00

    G1

    1104 19 12 00

    G1

    1104 29 91 00

    G1

    0910 40 00 19

    G1

    1008 90 91 00

    G1

    1104 19 13 00

    G1

    1104 29 92 00

    G1

    0910 40 00 90

    G1

    1008 90 99 00

    G1

    1104 19 14 00

    G1

    1104 29 93 00

    G1

    0910 50 00 10

    G1

    1102 10 00 00

    G1

    1104 19 15 00

    G1

    1104 29 94 00

    G1

    0910 50 00 90

    G1

    1102 20 00 11

    G2

    1104 19 16 00

    G1

    1104 29 95 00

    G1

    0910 91 00 10

    G1

    1102 20 00 19

    G2

    1104 19 17 00

    G1

    1104 29 96 00

    G1

    0910 91 00 90

    G1

    1102 20 00 91

    G2

    1104 19 18 00

    G1

    1104 29 98 00

    G1

    0910 99 11 00

    G1

    1102 20 00 99

    G2

    1104 19 19 10

    G1

    1104 30 00 10

    G1

    0910 99 19 10

    G1

    1102 30 00 10

    G3

    1104 19 19 90

    G1

    1104 30 00 90

    G1

    0910 99 19 90

    G1

    1102 30 00 90

    G3

    1104 19 20 10

    G1

    1105 10 00 10

    G1

    0910 99 90 10

    G1

    1102 90 11 00

    G3

    1104 19 20 20

    G3

    1105 10 00 90

    G1

    0910 99 90 90

    G1

    1102 90 19 00

    G3

    1104 19 20 90

    G1

    1105 20 00 10

    G1

    1001 10 11 00

    G1

    1102 90 20 00

    G1

    1104 19 91 00

    G1

    1105 20 00 90

    G1

    1001 10 19 00

    G1

    1102 90 40 00

    G1

    1104 19 92 00

    G1

    1106 10 00 10

    G1

    1001 90 11 10

    G1

    1102 90 51 00

    G1

    1104 19 93 00

    G1

    1106 10 00 90

    G1

    1001 90 11 90

    G1

    1102 90 59 00

    G1

    1104 19 94 00

    G1

    1106 20 00 10

    G1

    1001 90 19 10

    G1

    1102 90 60 00

    G1

    1104 19 95 00

    G1

    1106 20 00 91

    G1

    1001 90 19 90

    G1

    1102 90 71 00

    G2

    1104 19 96 00

    G1

    1106 20 00 99

    G1

    1002 00 10 00

    G1

    1102 90 79 00

    G2

    1104 19 97 00

    G1

    1106 30 00 10

    G1

    1002 00 90 00

    G1

    1102 90 90 00

    G1

    1104 19 98 00

    G1

    1106 30 00 20

    G1

    1003 00 11 00

    G1

    1103 13 00 01

    G2

    1104 22 00 11

    G1

    1106 30 00 90

    G1

    1003 00 19 00

    G1

    1103 13 00 09

    G2

    1104 22 00 19

    G1

    1107 10 00 11

    G1

    1003 00 90 10

    G1

    1103 13 00 20

    G2

    1104 22 00 20

    G1

    1107 10 00 19

    G1

    1003 00 90 90

    G1

    1103 13 00 31

    G2

    1104 22 00 90

    G1

    1107 10 00 91

    G1

    1004 00 11 00

    G1

    1103 13 00 39

    G2

    1104 23 00 10

    G2

    1107 10 00 99

    G1

    1004 00 19 00

    G1

    1103 13 00 80

    G2

    1104 23 00 20

    G2

    1107 20 00 00

    G1

    1004 00 90 00

    G1

    1103 19 10 10

    G3

    1104 23 00 90

    G2

    1108 11 00 00

    G2

    1005 10 10 00

    G1

    1103 19 10 90

    G3

    1104 29 10 10

    G1

    1108 12 00 00

    G2

    1005 10 90 00

    G1

    1103 19 20 00

    G1

    1104 29 10 20

    G3

    1108 13 00 00

    G1

    1005 90 00 00

    G2

    1103 19 30 00

    G1

    1104 29 10 90

    G1

    1108 14 00 00

    G1

    1006 10 10 00

    G1

    1103 19 40 10

    G1

    1104 29 21 00

    G1

    1108 19 00 10

    G1

    1006 10 90 10

    G3

    1103 19 40 90

    G1

    1104 29 22 00

    G1

    1108 19 00 90

    G1

    1006 10 90 90

    G3

    1103 19 50 10

    G2

    1104 29 23 00

    G1

    1108 20 00 00

    G1

    1006 20 10 00

    G1

    1103 19 50 90

    G2

    1104 29 24 00

    G1

    1109 00 00 10

    G3

    1006 20 90 10

    G3

    1103 19 60 00

    G1

    1104 29 25 00

    G1

    1109 00 00 90

    G3

    1006 20 90 90

    G3

    1103 19 70 00

    G1

    1104 29 26 00

    G1

    1201 00 10 00

    G1

    1006 30 10 00

    G3

    1103 19 90 11

    G3

    1104 29 29 00

    G1

    1201 00 81 00

    G1

    1006 30 90 00

    G3

    1103 19 90 19

    G3

    1104 29 30 10

    G1

    1201 00 89 00

    G1

    1006 40 00 00

    G3

    1103 19 90 90

    G3

    1104 29 30 20

    G3

    1202 10 10 00

    G1

    1007 00 10 00

    G1

    1103 20 10 10

    G3

    1104 29 30 90

    G1

    1202 10 90 10

    G3

    1007 00 90 00

    G1

    1103 20 10 20

    G3

    1104 29 41 00

    G1

    1202 10 90 90

    G3

    1202 20 10 00

    G1

    1207 99 90 90

    G1

    1212 10 00 91

    G1

    1401 90 10 00

    G1

    1202 20 90 10

    G1

    1208 10 00 00

    G1

    1212 10 00 92

    G1

    1401 90 90 10

    G1

    1202 20 90 90

    G1

    1208 90 10 00

    G1

    1212 10 00 99

    G1

    1401 90 90 21

    G1

    1203 00 00 00

    G1

    1208 90 90 10

    G1

    1212 20 11 00

    G1

    1401 90 90 29

    G1

    1204 00 10 00

    G1

    1208 90 90 20

    G1

    1212 20 19 00

    G1

    1401 90 90 31

    G1

    1204 00 90 00

    G1

    1208 90 90 30

    G1

    1212 20 90 10

    G1

    1401 90 90 39

    G1

    1205 10 10 10

    G1

    1208 90 90 40

    G1

    1212 20 90 91

    G1

    1401 90 90 41

    G1

    1205 10 10 90

    G1

    1208 90 90 90

    G1

    1212 20 90 99

    G1

    1401 90 90 49

    G1

    1205 10 90 11

    G1

    1209 10 00 00

    G1

    1212 30 00 00

    G1

    1401 90 90 51

    G1

    1205 10 90 19

    G1

    1209 21 00 00

    G1

    1212 91 00 10

    G1

    1401 90 90 59

    G1

    1205 10 90 91

    G1

    1209 22 00 00

    G1

    1212 91 00 90

    G2

    1401 90 90 91

    G1

    1205 10 90 99

    G1

    1209 23 00 00

    G1

    1212 99 00 11

    G1

    1401 90 90 99

    G1

    1205 90 10 10

    G1

    1209 24 00 00

    G1

    1212 99 00 19

    G1

    1402 00 10 10

    G1

    1205 90 10 90

    G1

    1209 25 00 00

    G1

    1212 99 00 20

    G1

    1402 00 10 91

    G1

    1205 90 90 11

    G1

    1209 26 00 00

    G1

    1212 99 00 30

    G1

    1402 00 10 99

    G1

    1205 90 90 19

    G1

    1209 29 10 00

    G1

    1212 99 00 90

    G1

    1402 00 90 11

    G1

    1205 90 90 91

    G1

    1209 29 90 00

    G1

    1213 00 10 11

    G1

    1402 00 90 19

    G1

    1205 90 90 99

    G1

    1209 30 00 00

    G1

    1213 00 10 19

    G1

    1402 00 90 81

    G1

    1206 00 10 00

    G1

    1209 91 00 01

    G1

    1213 00 10 91

    G1

    1402 00 90 89

    G1

    1206 00 81 00

    G1

    1209 91 00 05

    G1

    1213 00 10 99

    G1

    1403 00 10 10

    G1

    1206 00 89 00

    G1

    1209 91 00 11

    G1

    1213 00 90 00

    G1

    1403 00 10 90

    G1

    1207 10 10 00

    G1

    1209 91 00 15

    G1

    1214 10 00 00

    G1

    1403 00 90 11

    G1

    1207 10 90 10

    G1

    1209 91 00 21

    G1

    1214 90 00 00

    G1

    1403 00 90 19

    G1

    1207 10 90 90

    G1

    1209 91 00 25

    G1

    1301 10 00 10

    G1

    1403 00 90 21

    G1

    1207 20 10 00

    G1

    1209 91 00 31

    G1

    1301 10 00 90

    G1

    1403 00 90 29

    G1

    1207 20 90 00

    G1

    1209 91 00 35

    G1

    1301 20 00 00

    G1

    1403 00 90 31

    G1

    1207 30 10 00

    G1

    1209 91 00 41

    G1

    1301 90 00 10

    G1

    1403 00 90 39

    G1

    1207 30 90 00

    G1

    1209 91 00 45

    G1

    1301 90 00 90

    G1

    1403 00 90 90

    G1

    1207 40 10 00

    G1

    1209 91 00 51

    G1

    1302 11 00 10

    G1

    1404 10 00 11

    G1

    1207 40 90 00

    G1

    1209 91 00 55

    G1

    1302 11 00 90

    G1

    1404 10 00 12

    G1

    1207 50 10 00

    G1

    1209 91 00 60

    G1

    1302 12 00 00

    G1

    1404 10 00 13

    G1

    1207 50 90 00

    G1

    1209 91 00 90

    G1

    1302 13 00 00

    G1

    1404 10 00 14

    G1

    1207 60 10 00

    G1

    1209 99 00 10

    G1

    1302 14 00 00

    G1

    1404 10 00 15

    G1

    1207 60 90 10

    G1

    1209 99 00 90

    G1

    1302 19 10 00

    G1

    1404 10 00 16

    G1

    1207 60 90 90

    G1

    1210 10 00 00

    G1

    1302 19 90 10

    G1

    1404 10 00 19

    G1

    1207 91 10 00

    G1

    1210 20 00 10

    G1

    1302 19 90 20

    G1

    1404 10 00 21

    G1

    1207 91 90 00

    G1

    1210 20 00 90

    G1

    1302 19 90 30

    G1

    1404 10 00 22

    G1

    1207 99 11 00

    G1

    1211 10 00 00

    G1

    1302 19 90 91

    G1

    1404 10 00 23

    G1

    1207 99 12 00

    G1

    1211 20 00 00

    G1

    1302 19 90 99

    G1

    1404 10 00 29

    G1

    1207 99 13 00

    G1

    1211 30 00 00

    G1

    1302 20 00 10

    G1

    1404 10 00 30

    G1

    1207 99 19 00

    G1

    1211 40 00 00

    G1

    1302 20 00 90

    G1

    1404 10 00 41

    G1

    1207 99 90 01

    G1

    1211 90 10 00

    G1

    1302 31 10 00

    G1

    1404 10 00 42

    G1

    1207 99 90 02

    G1

    1211 90 20 00

    G1

    1302 31 90 00

    G1

    1404 10 00 49

    G1

    1207 99 90 10

    G1

    1211 90 30 00

    G1

    1302 32 10 00

    G1

    1404 10 00 51

    G1

    1207 99 90 20

    G1

    1211 90 40 00

    G1

    1302 32 90 00

    G1

    1404 10 00 59

    G1

    1207 99 90 30

    G1

    1211 90 50 00

    G1

    1302 39 10 00

    G1

    1404 10 00 60

    G1

    1207 99 90 40

    G1

    1211 90 60 00

    G1

    1302 39 90 00

    G1

    1404 10 00 91

    G1

    1207 99 90 50

    G1

    1211 90 80 00

    G1

    1401 10 00 10

    G1

    1404 10 00 92

    G1

    1207 99 90 60

    G1

    1211 90 90 00

    G1

    1401 10 00 90

    G1

    1404 10 00 93

    G1

    1207 99 90 70

    G1

    1212 10 00 11

    G1

    1401 20 00 10

    G1

    1404 10 00 99

    G1

    1207 99 90 80

    G1

    1212 10 00 19

    G1

    1401 20 00 90

    G1

    1404 20 00 10

    G1

    1404 20 00 91

    G1

    1512 11 00 00

    G1

    1517 90 99 19

    G2

    1604 13 00 90

    G3

    1404 20 00 99

    G1

    1512 19 00 00

    G2

    1517 90 99 21

    G2

    1604 14 00 11

    G3

    1404 90 00 10

    G1

    1512 21 00 00

    G1

    1517 90 99 29

    G2

    1604 14 00 19

    G3

    1404 90 00 20

    G1

    1512 29 00 00

    G1

    1517 90 99 31

    G2

    1604 14 00 90

    G3

    1404 90 00 91

    G1

    1513 11 00 00

    G1

    1517 90 99 39

    G2

    1604 15 00 10

    G3

    1404 90 00 99

    G1

    1513 19 00 00

    G1

    1517 90 99 90

    G2

    1604 15 00 90

    G3

    1501 00 10 00

    G1

    1513 21 00 00

    G1

    1518 00 10 00

    G2

    1604 16 00 10

    G3

    1501 00 90 00

    G1

    1513 29 00 00

    G1

    1518 00 20 00

    G2

    1604 16 00 90

    G3

    1502 00 00 10

    G1

    1514 11 00 00

    G1

    1518 00 90 00

    G2

    1604 19 00 11

    G3

    1502 00 00 21

    G1

    1514 19 00 00

    G2

    1520 00 00 00

    G1

    1604 19 00 15

    G3

    1502 00 00 29

    G1

    1514 91 00 00

    G1

    1521 10 00 10

    G1

    1604 19 00 19

    G3

    1502 00 00 31

    G1

    1514 99 00 00

    G2

    1521 10 00 90

    G1

    1604 19 00 90

    G3

    1502 00 00 39

    G1

    1515 11 00 00

    G1

    1521 90 10 00

    G1

    1604 20 00 10

    G3

    1502 00 00 91

    G1

    1515 19 00 00

    G1

    1521 90 90 11

    G1

    1604 20 00 20

    G3

    1502 00 00 99

    G1

    1515 21 00 00

    G1

    1521 90 90 19

    G1

    1604 20 00 30

    G3

    1503 00 00 11

    G1

    1515 29 00 00

    G1

    1521 90 90 91

    G1

    1604 20 00 40

    G3

    1503 00 00 19

    G1

    1515 30 00 00

    G1

    1521 90 90 99

    G1

    1604 20 00 50

    G3

    1503 00 00 20

    G1

    1515 40 10 00

    G1

    1522 00 10 00

    G1

    1604 20 00 61

    G3

    1503 00 00 91

    G1

    1515 40 90 00

    G1

    1522 00 90 11

    G1

    1604 20 00 63

    G3

    1503 00 00 92

    G1

    1515 50 10 00

    G1

    1522 00 90 12

    G1

    1604 20 00 69

    G3

    1503 00 00 99

    G1

    1515 50 90 00

    G1

    1522 00 90 19

    G1

    1604 20 00 71

    G3

    1504 10 10 10

    G2

    1515 90 11 00

    G1

    1522 00 90 91

    G1

    1604 20 00 79

    G3

    1504 10 10 90

    G2

    1515 90 19 00

    G1

    1522 00 90 99

    G1

    1604 20 00 90

    G3

    1504 10 91 00

    G2

    1515 90 91 00

    G1

    1601 00 91 10

    G3

    1604 30 00 10

    G3

    1504 10 99 10

    G2

    1515 90 99 00

    G1

    1601 00 91 90

    G3

    1604 30 00 90

    G3

    1504 10 99 90

    G2

    1516 10 10 10

    G1

    1602 10 00 00

    G3

    1605 10 00 10

    G3

    1504 20 10 00

    G2

    1516 10 10 90

    G3

    1602 20 00 10

    G3

    1605 10 00 90

    G3

    1504 20 91 00

    G2

    1516 10 21 00

    G1

    1602 39 00 96

    G3

    1605 20 00 10

    G3

    1504 20 99 10

    G2

    1516 10 29 00

    G1

    1602 39 00 98

    G3

    1605 20 00 91

    G3

    1504 20 99 90

    G2

    1516 10 90 10

    G1

    1602 41 00 10

    G1

    1605 20 00 99

    G3

    1504 30 10 10

    G2

    1516 10 90 20

    G1

    1602 41 00 90

    G1

    1605 30 00 10

    G3

    1504 30 10 90

    G2

    1516 10 90 30

    G1

    1602 42 00 10

    G1

    1605 30 00 91

    G3

    1504 30 91 00

    G2

    1516 10 90 90

    G1

    1602 42 00 90

    G1

    1605 30 00 99

    G3

    1504 30 99 10

    G2

    1516 20 10 10

    G2

    1602 49 00 11

    G1

    1605 40 00 10

    G3

    1504 30 99 90

    G2

    1516 20 10 90

    G2

    1602 49 00 12

    G1

    1605 40 00 91

    G3

    1505 00 10 00

    G1

    1516 20 20 00

    G2

    1602 49 00 19

    G1

    1605 40 00 99

    G3

    1505 00 90 10

    G1

    1516 20 31 10

    G2

    1602 49 00 90

    G1

    1605 90 00 10

    G3

    1505 00 90 20

    G1

    1516 20 31 20

    G2

    1602 50 00 10

    G1

    1605 90 00 91

    G3

    1505 00 90 90

    G1

    1516 20 31 90

    G2

    1602 90 00 10

    G1

    1605 90 00 93

    G3

    1506 00 10 10

    G2

    1516 20 39 00

    G2

    1602 90 00 20

    G3

    1605 90 00 99

    G3

    1506 00 10 20

    G2

    1516 20 91 00

    G2

    1603 00 00 10

    G2

    1701 99 10 11

    G3

    1506 00 10 90

    G2

    1516 20 92 00

    G2

    1603 00 00 21

    G2

    1701 99 10 19

    G3

    1506 00 91 00

    G2

    1516 20 93 00

    G2

    1603 00 00 29

    G2

    1701 99 20 00

    G3

    1506 00 99 10

    G2

    1516 20 94 00

    G2

    1603 00 00 30

    G2

    1701 99 99 00

    G3

    1506 00 99 90

    G2

    1516 20 99 00

    G2

    1603 00 00 90

    G2

    1702 11 11 00

    G1

    1507 10 00 00

    G1

    1517 10 00 10

    G3

    1604 11 00 10

    G3

    1702 11 19 00

    G1

    1507 90 00 00

    G2

    1517 10 00 90

    G3

    1604 11 00 90

    G3

    1702 11 90 00

    G1

    1508 10 00 00

    G1

    1517 90 10 00

    G2

    1604 12 00 10

    G3

    1702 19 11 00

    G1

    1508 90 00 00

    G1

    1517 90 91 00

    G2

    1604 12 00 90

    G3

    1702 19 19 00

    G1

    1511 10 00 00

    G1

    1517 90 92 00

    G3

    1604 13 00 11

    G3

    1702 19 90 00

    G1

    1511 90 00 00

    G1

    1517 90 99 11

    G2

    1604 13 00 19

    G3

    1702 20 11 00

    G2

    1702 20 19 00

    G2

    1702 90 98 50

    G3

    1806 20 90 19

    G3

    1901 90 39 19

    G3

    1702 20 90 10

    G2

    1702 90 98 91

    G3

    1806 20 90 91

    G3

    1901 90 39 90

    G3

    1702 20 90 90

    G2

    1702 90 98 92

    G3

    1806 20 90 99

    G3

    1901 90 91 00

    G3

    1702 30 11 00

    G2

    1702 90 98 99

    G3

    1806 31 00 11

    G3

    1901 90 92 00

    G3

    1702 30 19 11

    G2

    1703 10 00 10

    G2

    1806 31 00 19

    G3

    1901 90 99 11

    G3

    1702 30 19 19

    G2

    1703 10 00 20

    G2

    1806 31 00 91

    G3

    1901 90 99 19

    G3

    1702 30 19 91

    G2

    1703 10 00 91

    G2

    1806 31 00 99

    G3

    1901 90 99 21

    G3

    1702 30 19 99

    G2

    1703 10 00 92

    G2

    1806 32 00 11

    G3

    1901 90 99 29

    G3

    1702 30 91 00

    G2

    1703 10 00 99

    G2

    1806 32 00 19

    G3

    1901 90 99 91

    G1

    1702 30 99 10

    G2

    1703 90 00 10

    G2

    1806 32 00 20

    G3

    1901 90 99 93

    G1

    1702 30 99 90

    G2

    1703 90 00 20

    G2

    1806 32 00 90

    G3

    1901 90 99 95

    G1

    1702 40 11 10

    G2

    1703 90 00 91

    G2

    1806 90 00 10

    G3

    1901 90 99 99

    G2

    1702 40 11 90

    G2

    1703 90 00 92

    G2

    1806 90 00 20

    G3

    1903 00 00 10

    G1

    1702 40 19 10

    G2

    1703 90 00 99

    G2

    1806 90 00 30

    G3

    1903 00 00 90

    G1

    1702 40 19 90

    G2

    1704 10 00 00

    G3

    1806 90 00 50

    G3

    1904 10 12 10

    G1

    1702 40 90 10

    G3

    1704 90 10 10

    G3

    1806 90 00 61

    G3

    1904 10 12 90

    G1

    1702 40 90 90

    G3

    1704 90 10 20

    G3

    1806 90 00 69

    G3

    1904 10 90 10

    G1

    1702 50 00 00

    G1

    1704 90 10 90

    G3

    1806 90 00 71

    G3

    1904 10 90 20

    G1

    1702 60 11 00

    G2

    1704 90 20 10

    G3

    1806 90 00 79

    G3

    1904 10 90 90

    G1

    1702 60 19 00

    G2

    1704 90 20 20

    G3

    1806 90 00 91

    G3

    1904 20 00 10

    G1

    1702 60 90 10

    G3

    1704 90 20 90

    G3

    1806 90 00 99

    G3

    1904 20 00 90

    G1

    1702 60 90 90

    G3

    1704 90 91 00

    G3

    1901 10 10 00

    G2

    1904 30 10 10

    G1

    1702 90 10 10

    G2

    1704 90 92 00

    G3

    1901 10 21 10

    G3

    1904 30 10 90

    G1

    1702 90 10 91

    G2

    1704 90 99 11

    G3

    1901 10 21 20

    G3

    1904 30 90 00

    G1

    1702 90 10 99

    G2

    1704 90 99 12

    G3

    1901 10 21 90

    G3

    1904 90 00 12

    G1

    1702 90 21 00

    G1

    1704 90 99 13

    G3

    1901 10 28 00

    G3

    1904 90 00 18

    G1

    1702 90 22 10

    G2

    1704 90 99 14

    G3

    1901 10 90 11

    G3

    1904 90 00 91

    G1

    1702 90 22 91

    G2

    1704 90 99 19

    G3

    1901 10 90 19

    G3

    1904 90 00 99

    G1

    1702 90 22 99

    G1

    1704 90 99 91

    G3

    1901 10 90 90

    G3

    1905 10 00 00

    G2

    1702 90 27 00

    G1

    1704 90 99 99

    G3

    1901 20 10 00

    G3

    1905 20 00 10

    G2

    1702 90 28 11

    G2

    1801 00 00 00

    G1

    1901 20 20 00

    G3

    1905 20 00 20

    G2

    1702 90 28 19

    G2

    1802 00 00 00

    G1

    1901 20 91 00

    G3

    1905 20 00 31

    G2

    1702 90 28 20

    G2

    1803 10 00 00

    G1

    1901 20 99 11

    G3

    1905 20 00 39

    G2

    1702 90 28 30

    G2

    1803 20 00 00

    G1

    1901 20 99 19

    G3

    1905 20 00 90

    G2

    1702 90 28 90

    G2

    1804 00 00 00

    G1

    1901 20 99 21

    G3

    1905 31 00 21

    G3

    1702 90 91 00

    G1

    1805 00 00 00

    G1

    1901 20 99 29

    G3

    1905 31 00 22

    G3

    1702 90 92 00

    G1

    1806 10 10 10

    G3

    1901 20 99 90

    G3

    1905 31 00 29

    G3

    1702 90 98 03

    G3

    1806 10 10 90

    G3

    1901 90 10 10

    G1

    1905 31 00 91

    G3

    1702 90 98 05

    G3

    1806 10 20 10

    G3

    1901 90 10 90

    G1

    1905 31 00 92

    G3

    1702 90 98 07

    G3

    1806 10 20 90

    G3

    1901 90 21 11

    G3

    1905 31 00 93

    G3

    1702 90 98 13

    G3

    1806 10 30 10

    G3

    1901 90 21 21

    G3

    1905 31 00 99

    G3

    1702 90 98 15

    G3

    1806 10 30 90

    G3

    1901 90 21 29

    G3

    1905 32 00 00

    G3

    1702 90 98 17

    G3

    1806 10 40 11

    G3

    1901 90 21 91

    G3

    1905 40 10 00

    G3

    1702 90 98 21

    G3

    1806 10 40 19

    G3

    1901 90 21 92

    G3

    1905 40 90 10

    G3

    1702 90 98 22

    G3

    1806 10 40 91

    G3

    1901 90 21 99

    G3

    1905 40 90 90

    G3

    1702 90 98 29

    G3

    1806 10 40 99

    G3

    1901 90 28 10

    G3

    1905 90 10 00

    G3

    1702 90 98 31

    G3

    1806 20 10 00

    G3

    1901 90 28 20

    G3

    1905 90 21 00

    G3

    1702 90 98 39

    G3

    1806 20 20 00

    G3

    1901 90 28 90

    G3

    1905 90 22 00

    G3

    1702 90 98 41

    G3

    1806 20 30 00

    G3

    1901 90 31 00

    G3

    1905 90 29 10

    G3

    1702 90 98 42

    G3

    1806 20 40 00

    G3

    1901 90 32 00

    G3

    1905 90 29 90

    G3

    1702 90 98 49

    G3

    1806 20 90 11

    G3

    1901 90 39 11

    G3

    1905 90 91 00

    G3

    1905 90 99 10

    G3

    2004 90 37 00

    G3

    2005 70 00 13

    G3

    2008 19 21 10

    G3

    1905 90 99 20

    G3

    2004 90 39 10

    G3

    2005 70 00 19

    G3

    2008 19 21 90

    G3

    1905 90 99 30

    G3

    2004 90 39 30

    G3

    2005 70 00 91

    G3

    2008 19 29 10

    G3

    1905 90 99 91

    G3

    2004 90 39 90

    G3

    2005 70 00 92

    G3

    2008 19 29 90

    G3

    1905 90 99 99

    G3

    2004 90 40 00

    G3

    2005 70 00 93

    G3

    2008 19 90 10

    G3

    2001 10 00 11

    G1

    2004 90 51 10

    G2

    2005 70 00 99

    G3

    2008 19 90 90

    G3

    2001 10 00 19

    G1

    2004 90 51 90

    G2

    2005 80 00 00

    G3

    2008 20 00 10

    G2

    2001 10 00 21

    G1

    2004 90 52 10

    G2

    2005 90 10 00

    G3

    2008 20 00 21

    G2

    2001 10 00 29

    G1

    2004 90 52 90

    G2

    2005 90 20 00

    G3

    2008 20 00 29

    G2

    2001 10 00 90

    G1

    2004 90 53 11

    G3

    2005 90 31 00

    G2

    2008 20 00 91

    G2

    2001 90 10 00

    G1

    2004 90 53 19

    G3

    2005 90 33 00

    G2

    2008 20 00 99

    G2

    2001 90 20 00

    G1

    2004 90 53 91

    G2

    2005 90 35 00

    G3

    2008 30 00 10

    G2

    2001 90 30 00

    G3

    2004 90 53 92

    G2

    2005 90 37 10

    G3

    2008 30 00 21

    G2

    2001 90 50 00

    G1

    2004 90 53 93

    G2

    2005 90 37 90

    G3

    2008 30 00 29

    G2

    2001 90 90 11

    G1

    2004 90 53 94

    G2

    2005 90 41 00

    G3

    2008 30 00 31

    G2

    2001 90 90 12

    G1

    2004 90 53 95

    G2

    2005 90 43 00

    G3

    2008 30 00 32

    G2

    2001 90 90 13

    G1

    2004 90 53 96

    G2

    2005 90 49 00

    G3

    2008 30 00 33

    G2

    2001 90 90 19

    G1

    2004 90 53 97

    G2

    2005 90 51 00

    G2

    2008 30 00 34

    G2

    2001 90 90 21

    G1

    2004 90 53 98

    G2

    2005 90 53 00

    G3

    2008 30 00 39

    G2

    2001 90 90 22

    G1

    2004 90 55 11

    G3

    2005 90 59 00

    G3

    2008 30 00 90

    G2

    2001 90 90 23

    G1

    2004 90 55 19

    G3

    2005 90 90 00

    G3

    2008 40 00 10

    G2

    2001 90 90 29

    G1

    2004 90 55 91

    G3

    2006 00 00 10

    G2

    2008 40 00 21

    G2

    2001 90 90 91

    G1

    2004 90 55 99

    G3

    2006 00 00 91

    G2

    2008 40 00 29

    G2

    2001 90 90 99

    G1

    2004 90 61 00

    G3

    2006 00 00 99

    G2

    2008 40 00 91

    G2

    2002 10 10 00

    G3

    2004 90 62 00

    G3

    2007 10 00 11

    G3

    2008 40 00 99

    G2

    2002 10 90 10

    G3

    2004 90 69 00

    G3

    2007 10 00 19

    G3

    2008 50 00 11

    G2

    2002 10 90 90

    G3

    2004 90 71 00

    G3

    2007 10 00 90

    G3

    2008 50 00 19

    G2

    2003 10 10 00

    G2

    2004 90 72 00

    G3

    2007 91 00 11

    G3

    2008 50 00 21

    G2

    2003 10 90 10

    G2

    2004 90 79 00

    G3

    2007 91 00 13

    G3

    2008 50 00 29

    G2

    2003 10 90 90

    G2

    2004 90 90 00

    G3

    2007 91 00 19

    G3

    2008 50 00 91

    G2

    2003 20 10 00

    G2

    2005 10 00 00

    G3

    2007 91 00 21

    G3

    2008 50 00 92

    G2

    2003 20 90 11

    G2

    2005 20 10 00

    G3

    2007 91 00 23

    G3

    2008 50 00 99

    G2

    2003 20 90 19

    G2

    2005 20 20 00

    G1

    2007 91 00 29

    G3

    2008 60 00 10

    G2

    2003 20 90 91

    G2

    2005 20 90 10

    G3

    2007 91 00 91

    G3

    2008 60 00 21

    G2

    2003 20 90 99

    G2

    2005 20 90 90

    G3

    2007 91 00 93

    G3

    2008 60 00 29

    G2

    2003 90 10 00

    G2

    2005 40 10 00

    G3

    2007 91 00 99

    G3

    2008 60 00 91

    G2

    2003 90 90 10

    G2

    2005 40 20 00

    G3

    2007 99 10 11

    G3

    2008 60 00 99

    G2

    2003 90 90 90

    G2

    2005 40 90 11

    G3

    2007 99 10 19

    G3

    2008 70 00 10

    G2

    2004 10 10 00

    G3

    2005 40 90 19

    G3

    2007 99 10 90

    G3

    2008 70 00 21

    G2

    2004 10 20 00

    G2

    2005 40 90 91

    G3

    2007 99 20 00

    G1

    2008 70 00 29

    G2

    2004 10 91 00

    G1

    2005 40 90 99

    G3

    2007 99 90 11

    G3

    2008 70 00 30

    G2

    2004 10 99 10

    G3

    2005 51 00 10

    G3

    2007 99 90 13

    G3

    2008 70 00 91

    G2

    2004 10 99 90

    G3

    2005 51 00 90

    G3

    2007 99 90 19

    G3

    2008 70 00 99

    G2

    2004 90 10 00

    G3

    2005 59 10 00

    G3

    2007 99 90 91

    G3

    2008 80 00 10

    G2

    2004 90 20 00

    G3

    2005 59 20 00

    G3

    2007 99 90 93

    G3

    2008 80 00 21

    G2

    2004 90 31 00

    G3

    2005 59 90 10

    G3

    2007 99 90 98

    G3

    2008 80 00 29

    G2

    2004 90 32 00

    G3

    2005 59 90 90

    G3

    2008 11 11 00

    G3

    2008 80 00 91

    G2

    2004 90 33 00

    G2

    2005 60 00 10

    G2

    2008 11 19 00

    G3

    2008 80 00 99

    G2

    2004 90 34 00

    G3

    2005 60 00 90

    G2

    2008 11 90 00

    G3

    2008 91 00 00

    G2

    2004 90 35 00

    G3

    2005 70 00 11

    G3

    2008 19 10 10

    G3

    2008 92 00 10

    G2

    2004 90 36 00

    G3

    2005 70 00 12

    G3

    2008 19 10 90

    G3

    2008 92 00 20

    G2

    2008 92 00 31

    G2

    2009 71 00 91

    G3

    2103 30 00 11

    G2*

    2202 10 00 11

    G2*

    2008 92 00 39

    G2

    2009 71 00 99

    G3

    2103 30 00 19

    G2*

    2202 10 00 19

    G2*

    2008 92 00 91

    G2

    2009 79 00 10

    G1

    2103 30 00 91

    G2*

    2202 10 00 90

    G2*

    2008 92 00 99

    G2

    2009 79 00 91

    G2

    2103 30 00 99

    G2*

    2202 90 00 11

    G2*

    2008 99 00 10

    G2

    2009 79 00 99

    G2

    2103 90 10 00

    G2*

    2202 90 00 19

    G2*

    2008 99 00 21

    G2

    2009 80 00 11

    G3

    2103 90 91 00

    G2*

    2202 90 00 90

    G2*

    2008 99 00 29

    G2

    2009 80 00 19

    G3

    2103 90 99 10

    G2*

    2203 00 10 00

    G3

    2008 99 00 31

    G2

    2009 80 00 22

    G1

    2103 90 99 91

    G2*

    2203 00 90 10

    G3

    2008 99 00 32

    G2

    2009 80 00 26

    G3

    2103 90 99 99

    G2*

    2203 00 90 90

    G3

    2008 99 00 39

    G2

    2009 80 00 28

    G3

    2104 10 10 00

    G2*

    2204 10 00 00

    G3

    2008 99 00 41

    G2

    2009 80 00 92

    G1

    2104 10 90 10

    G2*

    2204 21 00 10

    G3

    2008 99 00 42

    G2

    2009 80 00 96

    G3

    2104 10 90 91

    G2*

    2204 21 00 20

    G3

    2008 99 00 49

    G2

    2009 80 00 98

    G3

    2104 10 90 99

    G2*

    2204 21 00 31

    G3

    2008 99 00 51

    G2

    2009 90 00 11

    G3

    2104 20 00 10

    G2*

    2204 21 00 39

    G3

    2008 99 00 52

    G2

    2009 90 00 19

    G3

    2104 20 00 90

    G2*

    2204 21 00 41

    G3

    2008 99 00 59

    G2

    2009 90 00 21

    G3

    2105 00 00 10

    G3

    2204 21 00 49

    G3

    2008 99 00 61

    G2

    2009 90 00 29

    G3

    2105 00 00 90

    G3

    2204 21 00 51

    G3

    2008 99 00 69

    G2

    2009 90 00 91

    G3

    2106 10 00 00

    G1

    2204 21 00 59

    G3

    2008 99 00 91

    G2

    2009 90 00 99

    G3

    2106 90 10 00

    G1

    2204 21 00 70

    G3

    2008 99 00 99

    G2

    2101 11 00 11

    G2*

    2106 90 21 00

    G2*

    2204 21 00 91

    G3

    2009 11 10 00

    G3

    2101 11 00 19

    G2*

    2106 90 29 00

    G2*

    2204 21 00 99

    G3

    2009 11 90 00

    G3

    2101 11 00 90

    G2*

    2106 90 31 00

    G2*

    2204 29 00 10

    G3

    2009 12 10 00

    G3

    2101 12 10 00

    G2*

    2106 90 39 00

    G2*

    2204 29 00 20

    G3

    2009 12 90 00

    G3

    2101 12 20 00

    G2*

    2106 90 40 10

    G3

    2204 29 00 31

    G3

    2009 19 10 00

    G3

    2101 12 30 00

    G2*

    2106 90 40 20

    G3

    2204 29 00 39

    G3

    2009 19 90 00

    G3

    2101 12 90 10

    G2*

    2106 90 40 91

    G3

    2204 29 00 41

    G3

    2009 21 10 00

    G3

    2101 12 90 90

    G2*

    2106 90 40 92

    G3

    2204 29 00 49

    G3

    2009 21 90 00

    G3

    2101 20 10 00

    G1

    2106 90 40 93

    G3

    2204 29 00 51

    G3

    2009 29 10 00

    G3

    2101 20 20 00

    G1

    2106 90 40 99

    G3

    2204 29 00 59

    G3

    2009 29 90 00

    G3

    2101 20 30 00

    G1

    2106 90 50 00

    G2*

    2204 29 00 70

    G3

    2009 31 10 10

    G3

    2101 20 90 11

    G1

    2106 90 60 00

    G2*

    2204 29 00 91

    G3

    2009 31 10 90

    G3

    2101 20 90 19

    G1

    2106 90 71 11

    G2*

    2204 29 00 99

    G3

    2009 31 90 10

    G3

    2101 20 90 90

    G1

    2106 90 71 12

    G2*

    2204 30 00 00

    G3

    2009 31 90 90

    G3

    2101 30 10 10

    G2*

    2106 90 71 19

    G2*

    2205 10 00 10

    G2*

    2009 39 10 10

    G3

    2101 30 10 90

    G2*

    2106 90 72 00

    G2*

    2205 10 00 20

    G2*

    2009 39 10 90

    G3

    2101 30 90 10

    G2*

    2106 90 79 11

    G2*

    2205 10 00 90

    G2*

    2009 39 90 10

    G3

    2101 30 90 90

    G2*

    2106 90 79 12

    G2*

    2205 90 00 10

    G2*

    2009 39 90 90

    G3

    2102 10 00 10

    G2*

    2106 90 79 19

    G2*

    2205 90 00 20

    G2*

    2009 41 00 20

    G1

    2102 10 00 21

    G2*

    2106 90 79 90

    G2*

    2205 90 00 90

    G2*

    2009 41 00 91

    G1

    2102 10 00 29

    G2*

    2106 90 80 00

    G2*

    2206 00 00 10

    G3

    2009 41 00 99

    G1

    2102 10 00 30

    G2*

    2106 90 90 10

    G2*

    2206 00 00 21

    G3

    2009 49 00 20

    G1

    2102 10 00 90

    G2*

    2106 90 90 20

    G2*

    2206 00 00 29

    G3

    2009 49 00 91

    G1

    2102 20 00 11

    G2*

    2106 90 90 91

    G2*

    2206 00 00 30

    G3

    2009 49 00 99

    G1

    2102 20 00 19

    G2*

    2106 90 90 92

    G2*

    2206 00 00 91

    G3

    2009 50 00 10

    G3

    2102 20 00 30

    G2*

    2106 90 90 93

    G2*

    2206 00 00 99

    G3

    2009 50 00 90

    G3

    2102 20 00 40

    G2*

    2106 90 90 99

    G2*

    2207 10 00 00

    G2*

    2009 61 00 10

    G3

    2102 20 00 91

    G2*

    2201 10 00 11

    G2*

    2207 20 00 00

    G2*

    2009 61 00 90

    G3

    2102 20 00 99

    G2*

    2201 10 00 19

    G2*

    2208 20 00 10

    G1

    2009 69 00 10

    G3

    2102 30 00 00

    G2*

    2201 10 00 90

    G2*

    2208 20 00 90

    G1

    2009 69 00 90

    G3

    2103 10 00 00

    G1

    2201 90 10 00

    G2*

    2208 30 00 10

    G1

    2009 71 00 10

    G1

    2103 20 00 00

    G2*

    2201 90 90 00

    G2*

    2208 30 00 90

    G1

    2208 40 00 10

    G1

    2304 00 00 90

    G3

    2403 99 90 10

    G2*

    3301 90 90 00

    G2*

    2208 40 00 90

    G1

    2305 00 00 10

    G2

    2403 99 90 20

    G2*

    3302 10 10 00

    G2*

    2208 50 00 11

    G1

    2305 00 00 90

    G2

    2403 99 90 30

    G2*

    3302 10 20 00

    G2*

    2208 50 00 19

    G1

    2306 10 00 10

    G1

    2403 99 90 90

    G2*

    3302 10 30 00

    G2*

    2208 50 00 21

    G1

    2306 10 00 90

    G2

    2905 43 00 00

    G1

    3302 10 81 00

    G2*

    2208 50 00 29

    G1

    2306 20 00 00

    G2

    2905 44 00 10

    G1

    3302 10 89 00

    G2*

    2208 50 00 91

    G1

    2306 30 00 10

    G2

    2905 44 00 90

    G1

    3501 10 00 10

    G2*

    2208 50 00 99

    G1

    2306 30 00 90

    G3

    3301 11 00 10

    G2*

    3501 10 00 20

    G2*

    2208 60 00 21

    G1

    2306 41 00 11

    G3

    3301 11 00 90

    G2*

    3501 10 00 90

    G2*

    2208 60 00 29

    G1

    2306 41 00 19

    G1

    3301 12 00 10

    G2*

    3501 90 10 00

    G2*

    2208 60 00 91

    G1

    2306 41 00 91

    G3

    3301 12 00 90

    G2*

    3501 90 90 00

    G2*

    2208 60 00 99

    G1

    2306 41 00 92

    G1

    3301 13 00 10

    G2*

    3502 11 00 10

    G2*

    2208 70 00 21

    G1

    2306 41 00 99

    G1

    3301 13 00 90

    G2*

    3502 11 00 90

    G2*

    2208 70 00 29

    G1

    2306 49 00 11

    G3

    3301 14 00 10

    G2*

    3502 19 00 10

    G2*

    2208 70 00 91

    G1

    2306 49 00 19

    G1

    3301 14 00 90

    G2*

    3502 19 00 90

    G2*

    2208 70 00 99

    G1

    2306 49 00 91

    G3

    3301 19 00 11

    G2*

    3502 20 00 10

    G2*

    2208 90 00 12

    G1

    2306 49 00 92

    G1

    3301 19 00 13

    G2*

    3502 20 00 91

    G2*

    2208 90 00 18

    G1

    2306 49 00 99

    G1

    3301 19 00 19

    G2*

    3502 20 00 93

    G2*

    2208 90 00 22

    G1

    2306 50 00 00

    G2

    3301 19 00 90

    G2*

    3502 20 00 99

    G2*

    2208 90 00 28

    G1

    2306 60 00 00

    G2

    3301 21 00 11

    G2*

    3502 90 00 10

    G2*

    2208 90 00 32

    G1

    2306 70 00 00

    G2

    3301 21 00 19

    G2*

    3502 90 00 20

    G2*

    2208 90 00 38

    G1

    2306 90 10 00

    G1

    3301 21 00 90

    G2*

    3502 90 00 90

    G2*

    2208 90 00 41

    G1

    2306 90 20 00

    G2

    3301 22 00 10

    G2*

    3503 00 00 10

    G2*

    2208 90 00 49

    G1

    2306 90 31 00

    G2

    3301 22 00 90

    G2*

    3503 00 00 21

    G2*

    2208 90 00 61

    G1

    2306 90 38 00

    G1

    3301 23 00 10

    G2*

    3503 00 00 29

    G2*

    2208 90 00 68

    G1

    2306 90 80 00

    G1

    3301 23 00 90

    G2*

    3503 00 00 30

    G2*

    2208 90 00 71

    G1

    2307 00 00 10

    G1

    3301 24 00 10

    G2*

    3503 00 00 90

    G2*

    2208 90 00 79

    G1

    2307 00 00 90

    G1

    3301 24 00 90

    G2*

    3504 00 00 00

    G2*

    2208 90 00 91

    G1

    2308 00 10 00

    G1

    3301 25 11 00

    G2*

    3505 10 10 00

    G2*

    2208 90 00 98

    G1

    2308 00 20 00

    G1

    3301 25 19 00

    G2*

    3505 10 20 00

    G2*

    2209 00 00 10

    G2*

    2308 00 90 00

    G1

    3301 25 90 00

    G2*

    3505 10 30 00

    G2*

    2209 00 00 90

    G2*

    2309 10 00 00

    G1

    3301 26 00 10

    G2*

    3505 10 90 00

    G2*

    2301 10 00 00

    G1

    2309 90 10 00

    G1

    3301 26 00 90

    G2*

    3505 20 10 00

    G2*

    2301 20 00 00

    G3

    2309 90 90 10

    G1

    3301 29 11 00

    G2*

    3505 20 20 00

    G2*

    2302 10 00 10

    G1

    2309 90 90 20

    G1

    3301 29 13 00

    G2*

    3505 20 90 00

    G2*

    2302 10 00 91

    G1

    2309 90 90 30

    G1

    3301 29 18 11

    G2*

    3809 10 10 10

    G2*

    2302 10 00 99

    G1

    2309 90 90 40

    G1

    3301 29 18 12

    G2*

    3809 10 10 90

    G2*

    2302 20 00 10

    G1

    2309 90 90 50

    G1

    3301 29 18 21

    G2*

    3809 10 91 00

    G2*

    2302 20 00 91

    G1

    2309 90 90 60

    G1

    3301 29 18 29

    G2*

    3809 10 99 00

    G2*

    2302 20 00 99

    G1

    2309 90 90 70

    G1

    3301 29 18 30

    G2*

    3823 11 00 00

    G1

    2302 30 00 10

    G1

    2309 90 90 81

    G1

    3301 29 18 50

    G2*

    3823 12 00 00

    G1

    2302 30 00 90

    G1

    2401 10 00 00

    G2

    3301 29 18 70

    G2*

    3823 13 00 00

    G1

    2302 40 00 10

    G1

    2401 20 00 00

    G2

    3301 29 90 00

    G2*

    3823 19 00 10

    G1

    2302 40 00 90

    G1

    2401 30 00 00

    G2

    3301 30 00 00

    G2*

    3823 19 00 90

    G1

    2302 50 00 10

    G1

    2402 10 00 00

    G2*

    3301 90 10 00

    G2*

    3823 70 10 00

    G1

    2302 50 00 90

    G1

    2402 20 00 00

    G2*

    3301 90 20 00

    G2*

    3823 70 90 90

    G1

    2303 10 00 00

    G3

    2402 90 00 10

    G2*

    3301 90 30 10

    G2*

    3824 60 00 10

    G1

    2303 20 00 10

    G1

    2402 90 00 90

    G2*

    3301 90 30 20

    G2*

    3824 60 00 90

    G1

    2303 20 00 90

    G1

    2403 10 00 00

    G2*

    3301 90 30 30

    G2*

    4101 20 11 00

    G2*

    2303 30 00 00

    G1

    2403 91 00 00

    G2*

    3301 90 30 40

    G2*

    4101 20 19 10

    G1

    2304 00 00 10

    G2

    2403 99 10 00

    G2*

    3301 90 30 90

    G2*

    4101 20 19 21

    G1

    4101 20 19 29

    G1

    4101 90 90 99

    G1

    5102 11 00 00

    G1

     

     

    4101 20 19 31

    G1

    4102 10 00 11

    G1

    5102 19 00 10

    G1

     

     

    4101 20 19 39

    G1

    4102 10 00 12

    G1

    5102 19 00 20

    G1

     

     

    4101 20 19 41

    G1

    4102 10 00 19

    G1

    5102 19 00 90

    G1

     

     

    4101 20 19 49

    G1

    4102 10 00 91

    G1

    5102 20 00 00

    G1

     

     

    4101 20 19 51

    G1

    4102 10 00 92

    G1

    5103 10 00 00

    G1

     

     

    4101 20 19 59

    G1

    4102 10 00 99

    G1

    5103 20 00 10

    G1

     

     

    4101 20 19 91

    G1

    4102 21 10 00

    G2*

    5103 20 00 91

    G1

     

     

    4101 20 19 92

    G1

    4102 21 90 10

    G1

    5103 20 00 99

    G1

     

     

    4101 20 19 99

    G1

    4102 21 90 90

    G1

    5103 30 00 10

    G1

     

     

    4101 20 80 00

    G1

    4102 29 10 00

    G2*

    5103 30 00 91

    G1

     

     

    4101 20 91 00

    G1

    4102 29 90 10

    G1

    5103 30 00 99

    G1

     

     

    4101 20 93 00

    G1

    4102 29 90 90

    G1

    5201 00 00 10

    G1

     

     

    4101 20 94 00

    G1

    4103 10 10 00

    G2*

    5201 00 00 91

    G1

     

     

    4101 20 99 00

    G1

    4103 10 90 10

    G1

    5201 00 00 99

    G1

     

     

    4101 50 10 00

    G2*

    4103 10 90 20

    G1

    5202 10 00 10

    G1

     

     

    4101 50 90 11

    G1

    4103 10 90 30

    G1

    5202 10 00 90

    G1

     

     

    4101 50 90 18

    G1

    4103 10 90 90

    G1

    5202 91 00 00

    G1

     

     

    4101 50 90 19

    G1

    4103 20 10 00

    G2*

    5202 99 00 00

    G1

     

     

    4101 50 90 21

    G1

    4103 20 90 10

    G1

    5203 00 10 10

    G1

     

     

    4101 50 90 29

    G1

    4103 20 90 90

    G1

    5203 00 10 20

    G1

     

     

    4101 50 90 31

    G1

    4103 30 10 00

    G2*

    5203 00 10 90

    G1

     

     

    4101 50 90 39

    G1

    4103 30 90 10

    G1

    5203 00 90 00

    G1

     

     

    4101 50 90 41

    G1

    4103 30 90 90

    G1

    5301 10 00 00

    G1

     

     

    4101 50 90 49

    G1

    4103 90 10 00

    G2*

    5301 21 00 00

    G1

     

     

    4101 50 90 51

    G1

    4103 90 90 11

    G1

    5301 29 00 10

    G1

     

     

    4101 50 90 52

    G1

    4103 90 90 12

    G1

    5301 29 00 90

    G1

     

     

    4101 50 90 59

    G1

    4103 90 90 19

    G1

    5301 30 00 10

    G1

     

     

    4101 50 90 91

    G1

    4103 90 90 92

    G1

    5301 30 00 90

    G1

     

     

    4101 50 90 92

    G1

    4103 90 90 99

    G1

    5302 10 00 00

    G1

     

     

    4101 50 90 93

    G1

    4301 10 00 00

    G1

    5302 90 10 00

    G1

     

     

    4101 50 90 99

    G1

    4301 30 00 00

    G1

    5302 90 20 00

    G1

     

     

    4101 90 10 00

    G2*

    4301 60 00 00

    G1

    5302 90 30 00

    G1

     

     

    4101 90 90 11

    G1

    4301 70 00 00

    G1

    5302 90 80 00

    G1

     

     

    4101 90 90 12

    G1

    4301 80 10 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 19

    G1

    4301 80 20 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 21

    G1

    4301 80 30 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 22

    G1

    4301 80 90 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 29

    G1

    4301 90 00 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 31

    G1

    5001 00 00 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 39

    G1

    5002 00 00 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 41

    G1

    5003 10 00 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 49

    G1

    5003 90 00 10

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 51

    G1

    5003 90 00 90

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 59

    G1

    5101 11 00 10

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 61

    G1

    5101 11 00 90

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 62

    G1

    5101 19 00 10

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 69

    G1

    5101 19 00 90

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 91

    G1

    5101 21 00 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 92

    G1

    5101 29 00 00

    G1

     

     

     

     

    4101 90 90 93

    G1

    5101 30 00 00

    G1

     

     

     

     



    Elenco 2:  Prodotti soggetti a liberalizzazione con contingenti

    Codice SA o marocchino

    Designazione delle merci (1)

    Riduzione del dazio doganale NPF (%)

    Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)

    Dazio doganale fuori contingente

    a

    b

    c

     

    0105 11 90 00

    Galli e galline di peso inferiore o uguale a 185 g

    100  %

    600

    Articolo 2, § 3

     

    0401 30 00 11

    0401 30 00 19

    0401 30 00 20

    0401 30 00 30

    0401 30 00 40

    0401 30 00 99

    Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

    88,50  %

    1 000

    Articolo 2, § 3

    Ex

    0402 10 11 10

    Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg

    50  %

    7 000

    Articolo 2, § 3

    Ex

    0402 10 11 90

    Ex

    0402 10 18 00

    Ex

    0402 10 20 10

    Ex

    0402 10 20 91

    Ex

    0402 10 20 99

    Ex

    0402 10 12 00

    Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg

    50  %

     

     

    Ex

    0402 91 00 10

    Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % (ad esclusione del latte e delle creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %)

    38,60  %

    2 600

    Articolo 2, § 3

    Ex

    0402 91 00 91

    Ex

    0402 91 00 99

     

    0402 99 00 11

    0402 99 00 12

    0402 99 00 19

    0402 99 00 21

    0402 99 00 22

    0402 99 00 29

    0402 99 00 91

    0402 99 00 92

    0402 99 00 99

    Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    90,90  %

    1 000

    Articolo 2, § 3

    Ex

    0403 90 40 00

    Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

    79,80  %

    300

    Articolo 2, § 3

    Ex

    0403 90 51 00

    Ex

    0403 90 59 00

    Ex

    0403 90 60 00

    Ex

    0403 90 70 00

    Ex

    0403 90 81 00

    Ex

    0403 90 89 00

    Ex

    0403 90 91 00

    Ex

    0403 90 99 00

     

    0405 10 00 10

    0405 10 00 90

    Burro

    100  %

    16 000

    Articolo 2, § 3

     

    0405 20 00 00

    Paste da spalmare lattiere

    80  %

     

    0406 20 00 10

    0406 20 00 21

    0406 20 00 29

    0406 20 00 30

    0406 20 00 40

    0406 20 00 90

    0406 20 00 50

    Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi

    65,30  %

    100

    Articolo 2, § 3

     

    0406 30 00 00

    Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

    65,30  %

    350

    Articolo 2, § 3

     

    0406 40 00 00

    Formaggi a pasta erborinata

    65,30  %

    100

    Articolo 2, § 3

     

    0406 90 19 19

    0406 90 19 99

    0406 90 90 10

    0406 90 90 91

    0406 90 90 99

    Altri formaggi esclusi quelli destinati alla trasformazione della voce NC 0406 90 01

    100  %

    1 000

    Articolo 2, § 3

     

    0406 90 19 11

    0406 90 19 91

    0406 90 19 93

    Altri formaggi destinati alla trasformazione

    100  %

    300

    Articolo 2, § 3

    Ex

    0407 00 10 00

    Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchini o di oche)

    100  %

    200

    Articolo 2, § 3

     

    0408 99 00 10

    Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, per uso alimentare (eccetto le uova essiccate e tuorli)

    50  %

    90

    Articolo 2, § 3

     

    0409 00 00 10

    0409 00 00 90

    Miele naturale

    30  %

    500

    Articolo 2, § 3

    Ex

    0712 90 99 00

    Carote e altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

    50  %

    150

    Articolo 2, § 3

     

    0713 10 99 10

    0713 10 99 20

    0713 10 99 90

    Piselli (Pisum sativum) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i piselli destinati alla semina)

    24  %

    350

    Articolo 2, § 3

     

    0713 33 90 10

    0713 33 90 90

    Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i fagioli destinati alla semina)

    50  %

    150

    Articolo 2, § 3

     

    0713 90 90 90

    Altri legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, diversi da quelli da semina

    42  %

    3 600

    Articolo 2, § 3

     

    0802 22 00 10

    0802 22 00 90

    Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, sgusciate, anche decorticate

    100  %

    100

    Articolo 2, § 3

     

    0804 40 00 00

    Avocadi, freschi o secchi

    44,2  %

    1 000

    Articolo 2, § 3

     

    0806 20 00 10

    0806 20 00 90

    Uve, secche

    44,2  %

    100

    Articolo 2, § 3

     

    0808 20 19 10

    Pere, fresche, dal 1o febbraio al 30 aprile

    100  %

    300

    Articolo 2, § 3

     

    0813 20 00 00

    Prugne, secche

    100  %

    200

    Articolo 2, § 3

     

    1005 90 00 00

    Granturco non destinato alla semina

    100  %

    9 000

    Articolo 2, § 3

     

    1006 30 10 00

    1006 30 90 00

    Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

    100  %

    200

    Articolo 2, § 3

     

    1108 12 00 00

    Amido di granturco

    23,1  %

    1 000

    Articolo 2, § 3

    Ex

    1507 90 00 00

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, condizionati

    100  %

    100

    Articolo 2, § 3

    Ex

    1514 19 00 00

    Oli di ravizzone o di colza greggi a basso tenore di acido erucico, «oli fissi con un tenore di acido erucico inferiore al 2 %», e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi e gli oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana), condizionati

    100  %

    600

    Articolo 2, § 3

     

    2003 10 10 00

    2003 10 90 10

    2003 10 90 90

    2003 90 10 00

    2003 90 90 10

    2003 90 90 90

    Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

    100  %

    200

    Articolo 2, § 3

     

    2004 10 20 00

    Patate, semplicemente cotte, congelate

    100  %

    2 000

    Articolo 2, § 3

     

    2005 40 10 00

    2005 40 20 00

    2005 40 90 11

    2005 40 90 19

    2005 40 90 91

    2005 40 90 99

    2005 51 00 10

    2005 51 00 90

    Piselli (Pisum sativum) e fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

    50  %

    300

    Articolo 2, § 3

     

    2005 70 00 11

    2005 70 00 12

    2005 70 00 13

    2005 70 00 19

    2005 70 00 91

    2005 70 00 92

    2005 70 00 93

    2005 70 00 99

    Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

    30  %

    100

    Articolo 2, § 3

    Ex

    2007 10 00 11

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, escluse quelle di agrumi, fragole e albicocche

    50  %

    600

    Articolo 2, § 3

    Ex

    2007 10 00 19

    Ex

    2007 10 00 90

    Ex

    2007 99 10 11

    Ex

    2007 99 10 19

    Ex

    2007 99 10 90

    Ex

    2007 99 90 91

    Ex

    2007 99 90 93

    Ex

    2008 19 21 10

    Mandorle e pistacchi, tostati, e frutta a guscio e altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

    50  %

    200

    Articolo 2, § 3

    Ex

    2008 19 21 90

    Ex

    2008 19 90 10

    Ex

    2008 19 90 90

     

    2008 70 00 30

    Pesche, comprese le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri

    50  %

    300

    Articolo 2, § 3

    Ex

    2009 80 00 11

    Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, concentrati

    100  %

    1 000

    Articolo 2, § 3

    Ex

    2009 80 00 19

    Ex

    2009 80 00 96

    Ex

    2009 80 00 98

    Ex

    2009 90 00 99

    Miscugli di succhi di frutta, compresi i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi (diversi dalle mele, pere, agrumi, ananassi e frutta tropicale, senza zuccheri addizionati)

    100  %

    300

    Articolo 2, § 3

     

    2204 10 00 00

    Vini spumanti

    53,80  %

    3 000  hl

    Articolo 2, § 3

     

    2204 21 00 10

    2204 21 00 20

    2204 21 00 31

    2204 21 00 39

    2204 21 00 41

    2204 21 00 49

    2204 21 00 51

    2204 21 00 59

    2204 21 00 70

    2204 21 00 91

    2204 21 00 99

    Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

    53,80  %

    6 000  hl

    Articolo 2, § 3

     

    2204 29 00 10

    2204 29 00 20

    2204 29 00 31

    2204 29 00 39

    2204 29 00 41

    2204 29 00 49

    2204 29 00 51

    2204 29 00 59

    2204 29 00 70

    2204 29 00 91

    2204 29 00 99

    Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

    53,80  %

    12 000  hl

    Articolo 2, § 3

    Ex

    2401 10 00 00

    Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, non scostolati

    Tabacchi «dark air cured», non scostolati

    Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati, ma non altrimenti lavorati

    100  %

    600

    Articolo 2, § 3

    Ex

    2401 20 00 00

    (1)   Fatte salve le regole per l'attuazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata del codice SA o marocchino. Se il codice SA o marocchino è preceduto dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice e della corrispondente designazione.



    Elenco 3:  Prodotti non liberalizzati

    Codice SA o marocchino

    Designazione delle merci (1)

    Riduzione del dazio doganale NPF (%)

    Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)

    Dazio doganale fuori contingente

    a

    b

    c

    Ex

    0102 90 10 00

    Vitelli, esclusi i vitelli da latte, di peso inferiore a 150 kg (5)

    Tasso: 2,5 %

    40 000 capi

    Articolo 2, § 4

     

    0102 90 39 00

    0102 90 41 00

    0102 90 49 00

    Tori della specie domestica, esclusi i torelli e i tori da combattimento (5)

    40  %

    100

    Articolo 2, § 4

     

    0104 10 90 10

    Ovini della specie domestica, diversi dai riproduttori di razza pura (5)

    40  %

    50

    Articolo 2, § 4

     

    0104 20 90 10

    Caprini della specie domestica, diversi dai riproduttori di razza pura (5)

    40  %

    50

    Articolo 2, § 4

     

    0201 20 11 10

    0201 20 19 10

    0201 30 11 10

    0201 30 19 10

    0202 20 10 10

    0202 30 19 10

    Carni bovine di qualità pregiata, destinate agli alberghi e ai ristoranti classificati (5)

    100 % in 5 anni con rate del 20

    4 000

    Articolo 2, § 4

     

    0201 10 00 11

    0201 10 00 19

    0201 20 11 90

    0201 20 19 90

    0201 30 11 90

    0202 10 00 10

    0202 20 10 90

    0202 30 19 90

    Carni bovine standard

    100 % in 10 anni con rate del 10

    1 000 + 100 tonnellate/anno per 5 anni ()

    Articolo 2, § 4

     

    0204 10 00 10

    0204 30 00 10

    Carni ovine e caprine, ad eccezione delle carni di pecora e di capra

    30  %

    illimitato

     

     

    0207 11 00 00

    0207 12 00 00

    0207 24 00 00

    0207 25 00 00

    Polli, galli e tacchini, interi, refrigerati o congelati (5)

    50 % + 5 % annuo per 10 anni ()

    400

    Articolo 2, § 4

     

    0207 13 00 29

    0207 14 92 91

    Cosce e ali di polli e di galli, in pezzi non disossati, refrigerati o congelati (5)

    50 % + 5 % annuo per 10 anni ()

    400

    Articolo 2, § 4

     

    0207 14 92 12

    Carni di cosce di pollo intere senza pelle, disossate ma non meccanicamente disossate, congelate (5)

    50 % + 5 % annuo per 10 anni ()

    500

    Articolo 2, § 4

     

    0207 14 92 19

    Altre carni di polli e di galli, disossate ma non meccanicamente disossate, non tritate, congelate (5)

    50 % + 5 % annuo per 10 anni ()

    700

    Articolo 2, § 4

     

    0207 14 10 00

    Carni di pollo e di tacchino disossate, tritate e congelate (5)

    70  %

    100

    Articolo 2, § 4

    0207 27 10 00

    Carni di tacchino disossate, tritate e congelate (5)

    50  %

    1 400

    Articolo 2, § 4

     

    0401 10 00 91

    0401 20 00 91

    0401 30 00 91

    Latte conservato diversamente condizionato (UHT)

    100  %

    1 500

    Articolo 2, § 4

     

    0402 21 11 00

    0402 21 19 00

    0402 21 90 10

    0402 21 90 91

    0402 21 90 99

    Latte intero in polvere

    20,20  %

    3 200

    Articolo 2, § 4

     

    0402 21 19 00

    0402 21 90 99

    Latte intero in polvere, in imballaggi di peso superiore a 5 kg, non condizionati per la vendita al dettaglio

    70  %

    200

    Articolo 2, § 4

     

    0713 50 90 10

    0713 50 90 90

    Fave/favette secche in grani escluse quelle destinate alla semina

    50  %

    2 000

    Articolo 2, § 4

     

    0802 11 00 91

    0802 11 00 99

    0802 12 00 91

    0802 12 00 99

    Mandorle dolci, fresche o secche

    100  %

    200

    Articolo 2, § 4

    Ex

    0808 10 10 00

    Mele, fresche, dal 1o febbraio al 31 maggio (categoria extra)

    100  %

    4 000

    Articolo 2, § 4

    Ex

    0808 10 90 10

    Ex

    0808 10 90 20

    Ex

    0808 10 90 90

     

    1001 10 90 10

    1001 10 90 90

    Frumento duro (da agosto a maggio)

    25  %

    50 000

    Articolo 2, § 4

     

    1001 90 90 10

    1001 90 90 90

    Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

    38 % Articolo 3, § 3

    Articolo 3, §1 e §2 (2)

    Articolo 2, § 4

     

    1101 00 90 00

    1103 11 00 20

    1103 11 00 50

    Derivati del frumento tenero: farine, semole

    38  %

    100

    Articolo 2, § 4

     

    1101 00 10 00

    1103 11 00 30

    1103 11 00 80

    1103 11 00 01

    1103 11 00 09

    1103 11 00 41

    1103 11 00 49

    Derivati del frumento duro: farine, semole…

    100 % in 10 rate del 10 %

    100

    Articolo 2, § 4

    Ex

    1509 10 00 10 /90

    Olio di oliva extravergine

    100  %

    1 500

    Articolo 2, § 4

    Ex

    1509 10 00 10 /90

    Olio di oliva vergine

    100  %

    500

    Articolo 2, § 4

     

    1601 00 10 00

    1601 00 99 10

    1601 00 99 90

    1602 20 00 21

    1602 20 00 23

    1602 20 00 29

    1602 20 00 91

    1602 20 00 99

    1602 31 00 10

    1602 31 00 91

    1602 31 00 99

    1602 32 10 00

    1602 32 90 00

    1602 39 00 10

    1602 50 00 90

    1602 90 00 91

    1602 90 00 92

    1602 90 00 99

    Salumi (5)

    Tasso: 10 %

    1 000

    Articolo 2, § 4

     

    1902 11 00 10

    1902 11 00 90

    1902 19 00 19

    1902 19 00 99

    1902 20 00 10

    1902 20 00 20

    1902 20 00 30

    1902 20 00 91

    1902 20 00 99

    1902 30 00 00

    1902 40 11 10

    1902 40 11 91

    1902 40 11 99

    1902 40 19 00

    1902 40 91 10

    1902 40 91 91

    1902 40 91 99

    1902 40 99 00

    Paste alimentari

    28,6 % (100 % in modo lineare su 6 anni)

    1 500

    Articolo 2, § 4

     

    1902 11 00 10

    1902 11 00 90

    1902 19 00 19

    1902 19 00 99

    1902 20 00 10

    1902 20 00 20

    1902 20 00 30

    1902 20 00 91

    1902 20 00 99

    1902 30 00 00

    1902 40 11 10

    1902 40 11 91

    1902 40 11 99

    1902 40 19 00

    1902 40 91 10

    1902 40 91 91

    1902 40 91 99

    1902 40 99 00

    Paste alimentari

    28,60  %

    3 050

    Articolo 2, § 4

     

    1902 11 00 20

    Vermicelli di riso

    100  %

    100

    Articolo 2, § 4

     

    1902 11 00 30

    1902 19 00 11

    1902 19 00 91

    Paste dietetiche contenenti glutine

    100  %

    200

    Articolo 2, § 4

    Ex

    2002 90 10 00

    Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi i pomodori interi o in pezzi) in imballaggi netti superiori a 25 kg

    100  %

    1 000

    Articolo 2, § 4

    Ex

    2002 90 90 11

    Ex

    2002 90 90 19

    Ex

    2002 90 90 91

    Ex

    2002 90 90 99

     

    2309 90 90 89

    Mangimi composti per animali

    50 % (100 % dopo 10 anni) ()

    30 000

    Articolo 2, § 4

    (1)   Fatte salve le regole per l'attuazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata del codice SA o marocchino. Se il codice SA o marocchino è preceduto dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice e della corrispondente designazione.

    (2)   Qualora la produzione marocchina di frumento tenero (P) dovesse superare 2,1 milioni di tonnellate, questo contingente (Q) sarà ridotto secondo la seguente formula: Q (milioni di tonnellate) = 2,59-0,73*P (milioni di tonnellate), fino ad un minimo di 400 000 tonnellate per una produzione marocchina uguale o superiore a 3 000 000 di tonnellate.

    (3)   L'aumento del contingente è operato a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

    (4)   I dazi doganali relativi ai prodotti saranno ridotti del 50 % a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. I dazi doganali residui saranno smantellati in modo lineare in 9 rate uguali (10° anno: 0 %).

    (5)   Conformemente al disciplinare specifico relativo alle categorie di carni e alle disposizioni zootecniche di importazione approvate dalle parti al momento della firma dell'accordo.

    ALLEGATO

    Dichiarazione comune

    Le parti si accordano affinché il meccanismo dei prezzi d'entrata sia mantenuto entro i termini previsti dal presente accordo. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea accordi concessioni più favorevoli per quanto concerne i prezzi d'entrata a uno dei paesi partner mediterranei, essa si impegna ad avviare consultazioni immediate al fine di accordare le stesse condizioni al Marocco.

    Per i prodotti di cui ai codici NC 0703 20 00 e 0805 20 10 , le due parti avvieranno consultazioni al fine di migliorare le condizioni di accesso di questi prodotti qualora siano raggiunti i livelli dei contingenti fissati nella colonna «b» dell'allegato del protocollo n. 1.

    ▼M4

    PROTOCOLLO 4

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    SOMMARIO

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Articolo 1

    Definizioni

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 2

    Requisiti di carattere generale

    Articolo 3

    Cumulo nella Comunità

    Articolo 4

    Cumulo in Marocco

    Articolo 5

    Prodotti interamente ottenuti

    Articolo 6

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    Articolo 7

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    Articolo 8

    Unità da prendere in considerazione

    Articolo 9

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Articolo 10

    Assortimenti

    Articolo 11

    Elementi neutri

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 12

    Principio della territorialità

    Articolo 13

    Trasporto diretto

    Articolo 14

    Esposizioni

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 15

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    TITOLO V

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 16

    Requisiti di carattere generale

    Articolo 17

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

    Articolo 18

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

    Articolo 19

    Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

    Articolo 20

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    Articolo 21

    Separazione contabile

    Articolo 22

    Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

    Articolo 23

    Esportatore autorizzato

    Articolo 24

    Validità della prova dell'origine

    Articolo 25

    Presentazione della prova dell'origine

    Articolo 26

    Importazione con spedizioni scaglionate

    Articolo 27

    Esonero dalla prova dell'origine

    Articolo 27 bis

    Dichiarazione del fornitore

    Articolo 28

    Documenti giustificativi

    Articolo 29

    Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

    Articolo 30

    Discordanze ed errori formali

    Articolo 31

    Importi espressi in euro

    TITOLO VI

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 32

    Assistenza reciproca

    Articolo 33

    Controllo delle prove dell'origine

    Articolo 33 bis

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    Articolo 34

    Composizione delle controversie

    Articolo 35

    Sanzioni

    Articolo 36

    Zone franche

    TITOLO VII

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 37

    Applicazione del protocollo

    Articolo 38

    Condizioni particolari

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 39

    Modifiche del protocollo

    Articolo 40

    Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

    Elenco degli allegati

    Allegato I:

    Note introduttive all'elenco dell'allegato II

    Allegato II:

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

    Allegato IIIa:

    Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

    Allegato IIIb:

    Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED

    Allegato IVa:

    Testo della dichiarazione su fattura

    Allegato IVb:

    Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

    Allegato V:

    Modello della dichiarazione del fornitore

    Allegato VI:

    Modello della dichiarazione a lungo termine del fornitore

    Dichiarazioni comuni

    Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

    Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino



    TITOLO I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo:

    a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

    b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

    d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

    e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

    f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, della Comunità o del Marocco, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

    g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Marocco;

    h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

    i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Marocco;

    j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

    k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

    l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

    m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.



    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 2

    Requisiti di carattere generale

    1.  Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

    a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

    b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

    c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

    2.  Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del Marocco:

    a) i prodotti interamente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 5;

    b) i prodotti ottenuti in Marocco in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

    3.  L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di un accordo di libero scambio tra il Marocco, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall'altra.

    Articolo 3

    Cumulo nella Comunità

    1.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ( 6 ), dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    2.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    3.  Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

    4.  I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

    4 bis.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate nella Comunità, se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.

    5.  Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

    a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

    b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

    e

    c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Marocco, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

    Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

    La Comunità fornisce al Marocco, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 4

    Cumulo in Marocco

    1.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Marocco i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (6) , dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno del Marocco. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    2.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Marocco i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno del Marocco. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    3.  Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del Marocco non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Marocco soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Marocco.

    4.  I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Marocco, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

    4 bis.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco, se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.

    5.  Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

    a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

    b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

    e

    c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Marocco, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

    Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

    Il Marocco fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 5

    Prodotti interamente ottenuti

    1.  Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Marocco:

    a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

    b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

    e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Marocco, dalle loro navi;

    g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

    h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

    i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

    k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

    2.  Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

    a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Marocco;

    b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Marocco;

    c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

    d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco;

    e

    e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco.

    Articolo 6

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    1.  Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

    Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

    2.  In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati, a condizione che:

    a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

    Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

    3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

    Articolo 7

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

    b) la scomposizione e composizione di confezioni;

    c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

    d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

    e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

    f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

    g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

    h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

    i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

    j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

    k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

    l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

    n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

    o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

    p) la macellazione degli animali.

    2.  Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Marocco su quel prodotto.

    Articolo 8

    Unità da prendere in considerazione

    1.  L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

    Ne consegue che:

    a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

    b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

    2.  Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

    Articolo 9

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 10

    Assortimenti

    Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

    Articolo 11

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

    a) energia e combustibile;

    b) impianti e attrezzature;

    c) macchine e utensili;

    d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.



    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 12

    Principio della territorialità

    1.  Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Marocco, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

    2.  Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Marocco verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Marocco sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

    a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

    e

    b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

    3.  L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Marocco sui materiali esportati dalla Comunità o dal Marocco e successivamente reimportati, purché:

    a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Marocco o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione;

    e

    b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

    i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

    e

    ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Marocco non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

    4.  Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o del Marocco. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Marocco con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

    5.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o del Marocco compreso il valore dei materiali aggiunti.

    6.  I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    7.  I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

    8.  Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o del Marocco sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

    Articolo 13

    Trasporto diretto

    1.  Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e il Marocco direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

    I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco.

    2.  La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

    a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito; oppure

    b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

    i) un'esatta descrizione dei prodotti;

    ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

    e

    iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

    c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

    Articolo 14

    Esposizioni

    1.  I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Marocco beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

    a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dal Marocco nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

    b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Marocco;

    c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

    e

    d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

    2.  Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

    3.  Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.



    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 15

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    1.  

    a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Marocco, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

    b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

    2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Marocco ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

    3.  L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

    4.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

    5.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

    6.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione sono considerati originari della Comunità o del Marocco senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

    7.  In deroga al paragrafo 1, il Marocco può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

    a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Marocco;

    b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Marocco.

    Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.



    TITOLO V

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 16

    Requisiti di carattere generale

    1.  I prodotti originari della Comunità importati in Marocco e i prodotti originari del Marocco importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

    a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;

    b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;

    c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IVa e IVb.

    2.  In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

    Articolo 17

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

    1.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

    2.  A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

    3.  L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

    4.  Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Marocco rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:

     se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

     se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED,

     se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, e all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    5.  Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Marocco, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e:

     il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

     i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

     i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

    6.  Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

     se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «CUMULATION APPLIED WITH …» (nome del paese/dei paesi),

     se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «NO CUMULATION APPLIED».

    7.  Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

    8.  La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.

    9.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    Articolo 18

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

    1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

    oppure se

    b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

    2.  Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

    3.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

    4.  Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

    5.  I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY».

    I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [data e luogo del rilascio]».

    6.  Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

    Articolo 19

    Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

    1.  In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

    2.  Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

    «DUPLICATE».

    3.  La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

    4.  Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 20

    Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Marocco, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Marocco. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

    Articolo 21

    Separazione contabile

    1.  Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito «metodo»).

    2.  Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

    3.  Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

    4.  Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

    5.  Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

    6.  Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

    Articolo 22

    Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

    1.  Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

    a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;

    oppure

    b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

    2.  Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:

     se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

     se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED,

     se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, e all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    3.  La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e

     il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

     i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

     i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

    4.  Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

     se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «CUMULATION APPLIED WITH …» (nome del paese/dei paesi),

     se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «NO CUMULATION APPLIED».

    5.  L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

    6.  La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

    7.  Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

    8.  La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

    Articolo 23

    Esportatore autorizzato

    1.  Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

    2.  Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

    3.  Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.

    4.  Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

    5.  Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

    Articolo 24

    Validità della prova dell'origine

    1.  La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

    2.  Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

    3.  Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

    Articolo 25

    Presentazione della prova dell'origine

    Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

    Articolo 26

    Importazione con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 27

    Esonero dalla prova dell'origine

    1.  Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

    2.  Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    3.  Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 27 bis

    Dichiarazione del fornitore

    1.  Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura, nella Comunità o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunità, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

    2.  La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Comunità o del Marocco e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.

    3.  Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.

    4.  Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito «dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.

    Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

    Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.

    5.  La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere compilata a mano, nel qual caso è scritta con inchiostro e in stampatello.

    6.  Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

    Articolo 28

    Documenti giustificativi

    I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 27 bis, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte, possono consistere, tra l'altro, in:

    a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

    b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Marocco, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

    e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Marocco in applicazione dell'articolo 12, da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo;

    f) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nella Comunità, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi.

    Articolo 29

    Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

    1.  L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

    2.  L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

    2 bis.  Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    3.  Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    4.  Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

    Articolo 30

    Discordanze ed errori formali

    1.  La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

    2.  In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

    Articolo 31

    Importi espressi in euro

    1.  Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, del Marocco o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

    2.  Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

    3.  Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

    4.  Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

    5.  Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Marocco. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.



    TITOLO VI

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 32

    Assistenza reciproca

    1.  Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Marocco si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura, delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.

    2.  Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Marocco si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 33

    Controllo delle prove dell'origine

    1.  Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

    2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

    3.  Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

    4.  Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    5.  I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    6.  Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

    Articolo 33 bis

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.  Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

    2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolletta/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

    3.  Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

    4.  I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.

    Articolo 34

    Composizione delle controversie

    Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 33 bis che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al comitato di associazione.

    La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

    Articolo 35

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 36

    Zone franche

    1.  La Comunità e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati accompagnati da una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Marocco importati in una zona franca accompagnati da una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.



    TITOLO VII

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 37

    Applicazione del protocollo

    1.  L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

    2.  I prodotti originari del Marocco importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Marocco riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

    3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

    Articolo 38

    Condizioni particolari

    1.  Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 13, si considerano:

    1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

    a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

    b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

    i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

    oppure

    ii) che tali prodotti siano originari del Marocco o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7;

    2) prodotti originari del Marocco:

    a) i prodotti interamente ottenuti in Marocco;

    b) i prodotti ottenuti in Marocco nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

    i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

    oppure

    ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7.

    2.  Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

    3.  L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Marocco» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

    4.  Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.



    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 39

    Modifiche del protocollo

    Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 40

    Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

    Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o del Marocco oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

    ALLEGATO I

    NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

    Nota 1

    L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

    Nota 2

    2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

    2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

    2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

    Nota 3

    3.1.

    Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti.

    Esempio:

    un motore della voce 8407 , per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex  72 24 .

    Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex  72 24 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

    3.2.

    La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    3.3.

    Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

    Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

    3.4.

    Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali e non che è necessario utilizzare tutti i materiali.

    Esempio:

    la regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

    3.5.

    Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

    Esempio:

    la regola per le preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

    Esempio:

    nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

    3.6.

    Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

    Nota 4

    4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

    4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501  a 5507 .

    Nota 5

    5.1.

    Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le successive note 5.3 e 5.4).

    5.2.

    Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

     seta,

     lana,

     peli grossolani di animali,

     peli fini di animali,

     crine di cavallo,

     cotone,

     carta e materiali per la fabbricazione della carta,

     lino,

     canapa,

     iuta ed altre fibre tessili liberiane,

     sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

     cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

     filamenti sintetici,

     filamenti artificiali,

     filamenti conduttori elettrici,

     fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

     fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

     fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

     fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

     fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

     fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

     fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene),

     fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),

     altre fibre sintetiche in fiocco,

     fibre artificiali in fiocco di viscosa,

     altre fibre artificiali in fiocco,

     filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

     filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

     prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

     altri prodotti di cui alla voce 5605 .

    Esempio:

    un filato della voce 5205 , ottenuto da fibre di cotone della voce 5203  e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 , è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

    Esempio:

    un tessuto di lana della voce 5112 , ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 , è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

    Esempio:

    una superficie tessile «tufted» della voce 5802 , ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 , è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

    Esempio:

    ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

    5.3.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

    5.4.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

    Nota 6

    6.1.

    Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    6.2.

    Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

    Esempio:

    se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

    6.3.

    Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

    Nota 7

    7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 , da 2713  a 2715 , ex  29 01 , ex  29 02  ed ex  34 03 consistono nelle seguenti operazioni:

    a) distillazione sotto vuoto;

    b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c) cracking;

    d) reforming;

    e) estrazione mediante solventi selettivi;

    f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g) polimerizzazione;

    h) alchilazione;

    i) isomerizzazione.

    7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    a) distillazione sotto vuoto;

    b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c) cracking;

    d) reforming;

    e) estrazione mediante solventi selettivi;

    f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g) polimerizzazione;

    h) alchilazione;

    ij) isomerizzazione;

    k) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    l) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    m) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

    n) solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

    o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

    p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

    7.3. Ai sensi delle voci ex  27 07 , da 2713 a 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 ed ex  34 03 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

    ▼M5

    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.



    Voce SA

    Designazione delle merci

    Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

    (1)

    (2)

    (3) o (4)

    capitolo 1

    Animali vivi

    Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

     

    capitolo 2

    Carni e frattaglie commestibili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    capitolo 3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 4

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    Fabbricazione in cui:

    –  tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

    –  tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e

    –  il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 5

    Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex 0502

    Setole di maiale o di cinghiale, preparate

    Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

     

    capitolo 6

    Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali

    Fabbricazione in cui:

    –  tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    capitolo 7

    Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    capitolo 8

    Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

    Fabbricazione in cui:

    –  tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e

    –  il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 9

    Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    0902

    Tè, anche aromatizzato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex 0910

    Miscugli di spezie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    capitolo 10

    Cereali

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 11

    Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex 1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati

    Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

     

    capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

    –  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

    Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    capitolo 14

    Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    1501

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

     

     

    –  Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

     

    1502

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

     

     

    –  Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

    –  Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex 1505

    Lanolina raffinata

    Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

     

    1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

    –  Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    da 1507 a 1515

    Oli vegetali e loro frazioni:

     

     

    –  Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    –  Frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba

    Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

     

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

    Fabbricazione in cui:

    –  tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e

    –  tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

     

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

    Fabbricazione in cui:

    –  tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e

    –  tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

     

    capitolo 16

    Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione:

    –  a partire da animali del capitolo 1, e/o

    –  in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

     

     

    –  Maltosio o fruttosio chimicamente puri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

     

    –  Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

     

    ex 1703

    Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

    –  Estratti di malto

    Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

     

    –  altri

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

    –  contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

    Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

     

    –  contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

    Fabbricazione in cui:

    –  tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e

    –  tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

     

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 ,

    –  in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

     

    ex capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex 2001

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 2004 ed ex 2005

    Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell’aceto o acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    2006

    Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2008

    –  Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

    Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    –  Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

     

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

     

     

    –  Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti;

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata

     

    –  Farina di senapa e senapa preparata:

    Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex 2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

     

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti

     

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    –  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

     

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e

    –  in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e

    –  in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    ex capitolo 23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 2301

    Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex 2303

    Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso

    Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

     

    ex 2306

    Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio di oliva, con tenore di olio d’oliva superiore a 3 %

    Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute

     

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

    Fabbricazione in cui:

    –  tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e

    –  tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è originario

     

    ex 2403

    Tabacco da fumo

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

     

    ex capitolo 25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 2504

    Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

    Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

     

    ex 2515

    Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex 2516

    Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex 2518

    Dolomite calcinata

    Calcinazione della dolomite non calcinata

     

    ex 2519

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

     

    ex 2520

    Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2524

    Fibre di amianto naturali

    Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

     

    ex 2525

    Mica in polvere

    Triturazione della mica o dei cascami di mica

     

    ex 2530

    Terre coloranti, calcinate o polverizzate

    Calcinazione o triturazione di terre coloranti

     

    capitolo 26

    Minerali, scorie e ceneri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 2707

    Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2709

    Oli greggi di minerali bituminosi

    Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

     

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2714

    Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2715

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2805

    “Mischmetall”

    Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2811

    Triossido di zolfo

    Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2833

    Solfato di alluminio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2840

    Perborato di sodio

    Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2852

    Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 29

    Prodotti chimici organici, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2901

    Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2902

    Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2905

    Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2932

    –  Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2934

    Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2939

    Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 30

    Prodotti farmaceutici, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3002

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

     

     

    –  Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

     

     

    – –  Sangue umano

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –  Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –  Frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –  Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3003 e 3004

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ):

     

     

    –  ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 3006

    –  Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di questo capitolo

    L’origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata

     

    –  Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

     

     

    –  di plastica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  in tessuto

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

    o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    –  Dispositivi per stomia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 31

    Concimi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

    –  nitrato di sodio

    –  calciocianamide

    –  solfato di potassio

    –  solfato di potassio e di magnesio

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3201

    Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

    Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3205

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (5)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oloresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un “gruppo” (6) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3403

    Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3404

    Cere artificiali e cere preparate:

     

     

    –  a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altre

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

    –  gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 ,

    –  gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 , e

    –  i materiali della voce 3404

    Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

     

     

    –  Eteri ed esteri di amidi o di fecole

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3507

    Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3701

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

     

     

    –  Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  altre

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3702

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3704

    Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3801

    –  Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3803

    Tallol raffinato

    Raffinazione di tallol greggio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3805

    Essenza di trementina al solfato, depurata

    Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3806

    “Gomme-esteri”

    Fabbricazione a partire da acidi resinici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3807

    Pece nera (pece di catrame di legno)

    Distillazione del catrame di legno

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3808

    Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3809

    Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3810

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3811

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

     

     

    –  Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3812

    Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3813

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3814

    Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3818

    Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3819

    Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3820

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 3821

    Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3822

    Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

     

     

    –  Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    –  Alcoli grassi industriali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

     

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

     

     

    –  I seguenti prodotti di questa voce:

    – –  Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

    – –  Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    – –  Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

    – –  Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

    – –  Scambiatori di ioni

    – –  Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

    – –  Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

    – –  Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

    – –  Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    – –  Olio di flemma e olio di Dippel

    – –  Miscele di sali aventi differenti anioni

    – –  Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 3901 a 3915

    Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

     

     

    –  Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3907

    –  Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

     

    –  Poliestere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

     

    3912

    Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 3916 a 3921

    Semilavorati e lavori di plastica, escluse le voci ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 ed ex 3921 , per le quali valgono le regole seguenti:

     

     

    –  Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  altri:

     

     

    – –  Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    – –  altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3916 ed ex 3917

    Profilati e tubi

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3920

    –  Lastre o pellicole ionomere

    Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 3921

    Fogli di plastica, metallizzati

    Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (7)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 3922 a 3926

    Articoli di plastica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 4001

    Lastre “crêpe” di gomma per suole

    Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

     

    4005

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

     

     

    –  Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma

    Rigenerazione di pneumatici usati

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

     

    ex 4017

    Lavori di gomma indurita

    Fabbricazione a partire da gomma indurita

     

    ex capitolo 41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 4102

    Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello

    Slanatura di pelli di pecora o di agnello

     

    da 4104 a 4106

    Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

    Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

    o

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    4107 , 4112 e 4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

     

    ex 4114

    Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

     

     

    –  Tavole, croci e manufatti simili

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

     

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

     

    ex capitolo 44

    Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 4403

    Legno semplicemente squadrato

    Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

     

    ex 4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    ex 4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

    Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    ex 4409

    Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

     

     

    –  Levigato o incollato con giunture di testa

    Levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    –  Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    da ex 4410 a ex 4413

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex 4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

     

    ex 4416

    Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

    Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

     

    ex 4418

    –  Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

     

    –  Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex 4421

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

     

    ex capitolo 45

    Sughero e lavori di sughero, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    4503

    Lavori di sughero naturale

    Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

     

    capitolo 46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    capitolo 47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 4811

    Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    4816

    Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4818

    Carta igienica

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    ex 4819

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4820

    Blocchi di carta da lettere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    ex capitolo 49

    Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    4909

    Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

     

    4910

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

     

     

    –  Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

     

    ex capitolo 50

    Seta, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 5003

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

    Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

     

    da 5004 a ex 5006

    Filati di seta e filati di cascami di seta

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    –  altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la fabbricazione della carta

     

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta:

     

     

    –  contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4)

    –  filati di cocco,

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 5106 a 5110

    Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    –  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5111 a 5113

    Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:

     

     

    –  contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco,

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 52

    Cotone, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 5204 a 5207

    Filati di cotone

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    –  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5208 a 5212

    Tessuti di cotone:

     

     

    –  contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco,

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 5306 a 5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    –  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5309 a 5311

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

     

     

    –  contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco,

    –  filati di iuta,

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 5401 a 5406

    Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    –  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la fabbricazione della carta

     

    5407 e 5408

    Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

     

     

    –  contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco,

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 5501 a 5507

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

     

    da 5508 a 5511

    Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    –  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5512 a 5516

    Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

     

     

    –  contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

     

    –  Altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco,

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco,

    –  fibre naturali,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la fabbricazione della carta

     

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

     

     

    –  Feltri all’ago

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali, o

    –  materiali chimici o paste tessili

    Tuttavia:

    –  i filati di polipropilene della voce 5402 ,

    –  le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o

    –  i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali,

    –  fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci NC 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

     

    –  Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la fabbricazione della carta

     

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la fabbricazione della carta

     

    5606

    Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    –  materiali chimici o paste tessili, oppure

    –  materiali per la produzione della carta

     

    capitolo 57

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

     

     

    –  di feltro ad ago

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali, o

    –  materiali chimici o paste tessili

    Tuttavia:

    –  i filati di polipropilene della voce 5402 ,

    –  le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o

    –  i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

    –  di altri feltri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco o di iuta,

    –  filati di filamenti sintetici o artificiali

    –  fibre naturali, o

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

    ex capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

     

     

    –  elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    –  materiali chimici o paste tessili

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5805

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

     

     

    –  Contenenti, in peso, non più di 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da filati

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

     

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Fabbricazione a partire da filati

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

    Fabbricazione a partire da filati (4)

     

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

     

     

    –  impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

    Fabbricazione a partire da filati

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco,

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    –  materiali chimici o paste tessili

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

     

     

    –  Tessuti a maglia

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    –  Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da materiali chimici

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:

    Fabbricazione a partire da filati

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5908

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

     

     

    –  Reticelle ad incandescenza, impregnate

    Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 5909 a 5911

    Manufatti tessili per usi industriali:

     

     

    –  Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

    Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

     

    –  Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco,

    –  i seguenti materiali:

    – –  filato di politetrafluoroetilene (8)

    – –  filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

    – –  filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

    – –  monofilato di politetrafluoroetilene (8),

    – –  filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

    – –  filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

    – –  monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

    – –  fibre naturali,

    – –  fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    – –  materiali chimici o paste tessili

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  filati di cocco,

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    capitolo 60

    Stoffe a maglia

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    capitolo 61

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

     

     

    –  ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Fabbricazione a partire da filati (4) (9)

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    ex capitolo 62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

    Fabbricazione a partire da filati (4) (9)

     

    ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 ed ex 6211

    Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    ex 6210 ed ex 6216

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    6213 e 6214

    Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

     

     

    –  ricamati

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (4) (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (4) (9)

    o

    Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

     

     

    –  ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    –  Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    –  Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da filati (9)

     

    ex capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 6301 a 6304

    Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

     

     

    –  in feltro, non tessuti

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali, o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    –  altri:

     

     

    – –  ricamati

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –  altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10)

     

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

    Fabbricazione a partire da (4):

    –  fibre naturali,

    –  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    6306

    Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

     

     

    –  non tessuti

    Fabbricazione a partire da (9) (4):

    –  fibre naturali, o

    –  materiali chimici o paste tessili

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (4)

     

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

     

    ex capitolo 64

    Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

     

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 65

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

     

    ex capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 6803

    Lavori di ardesia naturale o agglomerata

    Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata

     

    ex 6812

    Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex 6814

    Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

    Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

     

    capitolo 69

    Prodotti ceramici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 7003 , ex 7004 ed ex 7005

    Vetro con uno strato non riflettente

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7006

    Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

     

     

    –  Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

    Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7008

    Vetri isolanti a pareti multiple

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7009

    Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 7019

    Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

    Fabbricazione a partire da:

    –  stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o

    –  lana di vetro

     

    ex capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 7101

    Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 7102 , ex 7103 ed ex 7104

    Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostituite)

    Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate

     

    7106 , 7108 e 7110

    Metalli preziosi:

     

     

    –  greggi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110

    o

    Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

    o

    Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

     

    –  semilavorati o in polvere

    Produzione a partire da metalli preziosi greggi

     

    ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

    Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

     

    7116

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7117

    Minuterie di fantasia

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 72

    Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205

     

    da 7208 a 7216

    Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

     

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

     

    ex 7218 , da 7219 a 7222

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

     

    7223

    Fili di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

     

    ex 7224 , da 7225 a 7228

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

     

    7229

    Fili di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

     

    ex capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 7301

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7304 , 7305 e 7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

     

    ex 7307

    Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

    Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

     

    ex 7315

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 74

    Rame e lavori di rame, esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7401

    Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    7402

    Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

     

     

    –  rame raffinato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    –  leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

    Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame

     

    7404

    Cascami ed avanzi di rame

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    7405

    Leghe madri di rame

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel, esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 7501 a 7503

    Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7601

    Alluminio greggio

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio

     

    7602

    Cascami ed avanzi di alluminio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 7616

    Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie, reti e materiali simili, di fili di alluminio, e le lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    capitolo 77

    Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

     

     

    ex capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo, esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7801

    Piombo greggio:

     

     

    –  Piombo raffinato

    Fabbricazione a partire da piombo d’opera

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

     

    7802

    Cascami ed avanzi di piombo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco, esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7901

    Zinco greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati

     

    7902

    Cascami ed avanzi di zinco

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno, esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8001

    Stagno greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati

     

    8002 e 8007

    Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    capitolo 81

    Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:

     

     

    –  Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8202 e 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

     

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

     

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

     

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

     

    ex capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 8302

    Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8306

    Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8401

    Elementi combustibili per reattori nucleari

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8403 ed ex 8404

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 , e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8406

    Turbine a vapore

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8412

    Altri motori e macchine motrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8413

    Pompe volumetriche rotative

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8414

    Ventilatori e simili, per usi industriali

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8419

    Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8425 a 8428

    Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8429

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

     

     

    –  Rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8430

    Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8431

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8439

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8441

    Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8443

    Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi, ecc.)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 8444 a 8447

    Macchine di queste voci per l’industria tessile

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8448

    Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8452

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

     

     

    –  Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e

    –  il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 8456 a 8466

    Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 8469 a 8472

    Macchine per ufficio (per esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8482

    Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8486

    –  Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori

     

     

    –  macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori

     

     

    –  strumenti da traccia, che generano modelli per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente, loro parti e accessori

     

     

    –  forme, per formare ad iniezione o per compressione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8487

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8501

    Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8504

    Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8517

    Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8518

    Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8519

    Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8522

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8523

    –  Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  schede di prossimità e “schede intelligenti” con due o più circuiti integrati elettronici

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  “schede intelligent” con un circuito integrato elettronico

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8528

    –  monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

     

     

    –  Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  Altre

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8535

    Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8536

    –  Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

     

     

    – –  di materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –  di ceramica

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    – –  di rame

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8541

    Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8542

    Circuiti integrati elettronici

     

     

    –  Circuiti integrati monolitici

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8546

    Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8548

    –  Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  Microassiemaggi elettronici

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8608

    Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8710

    Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side-car”):

     

     

    –  con motore a pistone alternativo di cilindrata:

     

     

    – –  inferiore o uguale a 50 cm3

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    – –  superiore a 50 cm3

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  altri

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8712

    Biciclette senza cuscinetti a sfere

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8715

    Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 88

    Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8804

    Rotochutes

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8805

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 89

    Navigazione marittima o fluviale

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 90

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9001

    Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9002

    Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9004

    Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9005

    Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9006

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9007

    Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9011

    Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9014

    Altri strumenti e apparecchi di navigazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9015

    Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9016

    Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9017

    Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9018

    Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

     

     

    –  Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    –  altri

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9019

    Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9020

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9024

    Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9026

    Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9027

    Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9028

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

     

     

    –  Parti e accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9029

    Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9030

    Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9031

    Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9032

    Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9033

    Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 91

    Orologeria, esclusi:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9105

    Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9109

    Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9110

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati “chablons”; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

    Fabbricazione in cui:

    –  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9111

    Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9112

    Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9113

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

     

     

    –  Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    –  altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    capitolo 92

    Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    capitolo 93

    Armi, munizioni e loro parti ed accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9401 ed ex 9403

    Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, con materiali della voce 9401 o 9403 , a condizione che:

    –  il valore del tessuto non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

    –  tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9405

    Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9406

    Costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 9503

    Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9506

    Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf

     

    ex capitolo 96

    Lavori diversi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex 9601 ed ex 9602

    Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

    Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto

     

    ex 9603

    Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9605

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

    Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

     

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

     

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

    Fabbricazione:

    –  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    –  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9613

    Accendini piezoelettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9614

    Pipe, comprese le teste di pipe

    Fabbricazione a partire da sbozzi

     

    capitolo 97

    Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    (1)   Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    (2)   Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

    (3)   Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906 , da un lato, e da 3907 a 3911 , dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

    (4)   Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    (5)   La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.

    (6)   Per “gruppo” si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

    (7)   Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

    (8)   L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

    (9)   Cfr. la nota introduttiva 6.

    (10)   Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

    (11)   SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

    ▼M4

    ALLEGATO IIIa

    MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

    Istruzioni per la stampa

    1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

    image

    image

    image

    image

    ALLEGATO IIIb

    MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED

    Istruzioni per la stampa

    1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

    image

    image

    image

    image

    ALLEGATO IVa

    TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

    La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … ( 7 )] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 8 ).

    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění … (8) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (8) .

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (8) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (8) .

    Versione tedesca

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (8) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (8)  Ursprungswaren sind.

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (8) ) deklareerib, et need tooted on … (8)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (8) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (8) .

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (8) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (8)  preferential origin.

    Versione francese

    L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (8) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (8) .

    Versione italiana

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (8) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (8) .

    Versione lettone

    Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (8) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no … (8) .

    Versione lituana

    Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (8) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (8)  preferencinės kilmės prekės.

    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (8) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (8)  származásúak.

    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (8) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (8) .

    Versione olandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (8) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (8) .

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (8) ) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (8)  preferencyjne pochodzenie.

    Versione portoghese

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (8) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (8) .

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (8) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (8)  poreklo.

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (8) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (8) .

    Versione finnica

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (8) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (8)  alkuperätuotteita.

    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (8) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (8) .

    Versione araba

    image

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 9 )

    (Luogo e data)

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 10 )

    (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

    ALLEGATO IVb

    TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED

    La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … ( 11 )] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 12 ).

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied ( 13 )

    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění … (13) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (13) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione tedesca

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (13) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (13)  Ursprungswaren sind.

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (13) ) deklareerib, et need tooted on … (13)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (13) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (13) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (13)  preferential origin.

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione francese

    L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (13) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione italiana

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (13) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione lettone

    Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (13) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no … (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione lituana

    Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (13) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (13)  preferencinės kilmės prekės.

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (13) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (13)  származásúak.

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (13) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione olandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (13) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (13) ) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (13)  preferencyjne pochodzenie.

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione portoghese

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (13) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (13) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (13)  poreklo.

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (13) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione finnica

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (13) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (13)  alkuperätuotteita.

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (13) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (13) .

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    Versione araba

    image

     cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

     no cumulation applied (13) 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 14 )

    (Luogo e data)

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 15 )

    (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

    ALLEGATO V

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

    La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    image

    image

    ALLEGATO VI

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    image

    image

    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa al Principato di Andorra

    1. Il Marocco accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli del 25 a 97 del sistema armonizzato.

    2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa alla Repubblica di San Marino

    1. Il Marocco accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

    2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

    ▼B

    PROTOCOLLO N. 5

    relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale



    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

    a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

    b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

    c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;

    d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.  Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    2.  L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

    Articolo 3

    Assistenza su richiesta

    1.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

    2.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    3.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

    a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti contraenti;

    c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 4

    Assistenza spontanea

    Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

     operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti contraenti;

     nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

     merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

     persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    Articolo 5

    Comunicazione/Notifica

    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

     fornire tutti i documenti e

     notificare tutte le decisioni

    che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

    Articolo 6

    Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1.  Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

    2.  Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

    a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

    b) la misura richiesta;

    c) l'oggetto e il motivo della domanda;

    d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

    e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

    f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

    3.  Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

    4.  Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

    Articolo 7

    Adempimento delle domande

    1.  Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.

    2.  Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

    3.  I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

    4.  I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

    Articolo 8

    Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1.  L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

    2.  La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

    Articolo 9

    Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

    1.  Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:

    a) possa pregiudicare la sovranità del Marocco o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

    b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

    c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero

    d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

    2.  Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

    3.  Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

    Articolo 10

    Obbligo di osservare la riservatezza

    1.  Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

    2.  La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti contraenti è equivalente. Le parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

    Articolo 11

    Uso delle informazioni

    1.  Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

    2.  Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.

    3.  Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 12

    Esperti e testimoni

    1.  Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

    2.  Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

    Articolo 13

    Spese di assistenza

    Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

    Articolo 14

    Esecuzione

    1.  L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali del Marocco, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

    2.  Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 15

    Complementarità

    1.  Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e il Marocco e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi.

    2.  Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

    ALLEGATO

    PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

    1.

    I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono:

    a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge;

    b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini;

    c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati;

    d) essere precisi e, se del caso, aggiornati;

    e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati.

    2.

    I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonché quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale.

    3.

    Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinché i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata.

    4.

    Ogni persona deve essere abilitata:

    a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identità, nonché il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario;

    b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonché la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;

    c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;

    d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c).

    5.1.

    Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si può derogare unicamente nei casi seguenti.

    5.2.

    Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando ciò è previsto dalla legislazione della parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una società democratica e mira a:

    a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonché gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali;

    b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le libertà di altre persone.

    5.3.

    La legge può prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione.

    6.

    Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilità, per una parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato.

    ATTO FINALE

    I plenipotenziari:

    del REGNO DEL BELGIO,

    del REGNO DI DANIMARCA,

    della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    della REPUBBLICA ELLENICA,

    del REGNO DI SPAGNA,

    della REPUBBLICA FRANCESE,

    dell'IRLANDA,

    della REPUBBLICA ITALIANA,

    del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    del REGNO DEI PAESI BASSI,

    della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    della REPUBBLICA PORTOGHESE,

    della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    del REGNO DI SVEZIA,

    del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

    qui di seguito denominati «Stati membri», e

    della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

    qui di seguito denominate «Comunità»,

    da una parte, e

    i plenipotenziari del Regno del Marocco, qui di seguito denominato «Marocco»,

    dall'altra,

    riuniti a Bruxelles, il ventisei febbraio millenovecentonovantasei, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco dall'altra, qui di seguito denominato «accordo euromediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

    l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:



    Protocollo n. 1

    Relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione Europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del regno del Marocco

    Protocollo n. 2

    Relativo ai regimi applicabili all'importazione nel regno del marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'unione europea

    Protocollo n. 4

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Protocollo n. 5

    relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari del Marocco, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

    Dichiarazione comune relativa alla riammissione

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Marocco hanno altresì preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale:

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune

    I plenipotenziari del Marocco hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:

    Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni del Marocco, allegate al presente atto finale:

    1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare

    2. Dichiarazione in materia di investimenti

    3. Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi del Marocco

    Hecho en Bruselas, el veintiseis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

    Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seks og halvfems.

    Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι τέσσερα.

    Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

    Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

    Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

    Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

    Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

    Tehty Brysselissä kahdentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

    Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

    image

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    signatory

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    Por las Comunidades Europeas

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Voor de Europese Gemeenschappen

    Pelas Comunidades Europeias

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På Europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    signatory

    signatory

    signatory

    DICHIARAZIONI COMUNI

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

    1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale.

    2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari marocchine.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

    Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all'importazione di merci originarie della Comunità prima dell'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti figuranti nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'accordo.

    Tale principio si applicherà anche ai prodotti di cui all'elenco 3 dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sarà avviato lo smantellamento dell'elemento industriale.

    Qualora il Marocco dovesse aumentare i dazi in vigore al 1o gennaio 1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati esso accorderà alla Comunità una riduzione del 25 % sull'aumento dei dazi.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo

    1. Le parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, il calendario per l'eliminazione dei prezzi di riferimento e la riduzione tariffaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1 saranno concordati attraverso uno scambio di lettere prima della firma dell'accordo.

    2. Resta inteso che, per quanto riguarda i prodotti oggetto dello smantellamento tariffario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si instaureranno in Marocco, con l'assistenza tecnica della Comunità, dei controlli tecnici. Il Marocco si impegna a istituire detti controlli tecnici entro il 31 dicembre 1999.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo

    Resta inteso che la convertibilità dei pagamenti correnti è interpretata conformemente all'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

    Nel quadro dell'accordo, le parti convengono che la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonché la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale — Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi).

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

    Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

    Le parti convengono che, nel quadro della cooperazione economica, sarà prevista un'assistenza tecnica nel quadro delle clausole di salvaguardia e del controllo antidumping.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

    Le parti riconoscono la necessità di ammodernare il settore produttivo marocchino per meglio adeguarlo alla realtà dell'economia internazionale ed europea.

    La Comunità si adopererà per sostenere il Marocco nell'attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficoltà che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

    Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di investimenti diretti in Marocco.

    Esse concordano di sviluppare l'accesso del Marocco agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformità delle relative disposizioni comunitarie.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo

    Le parti convengono di intraprendere al più presto le azioni di cooperazione di cui all'articolo 51 dell'accordo, attribuendo a tali azioni carattere prioritario.

    Dichiarazioni comuni relative all'articolo 64 dell'accordo

    1. Fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le parti esaminano la questione dell'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtù della riunificazione familiare di un lavoratore marocchino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore.

    2. Non si potrà invocare l'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo, per quanto riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra il Marocco e detto Stato membro

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

    Resta inteso che l'espressione «loro familiari» è definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione.

    Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

    Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo il Marocco dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra il Marocco e la Comunità per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare il Marocco e far fronte a tali difficoltà.

    Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo

    1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che, per casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 90 dell'accordo, devono intendersi i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle due parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

     nel rigetto dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale;

     nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

    2. Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 90 consistono in misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 90, l'altra parte può invocare la procedura relativa alla composizione delle controversie.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo

    Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi derivanti per il Marocco dai regimi concessi dalla Francia ai sensi del protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Detto regime speciale deve pertanto considerarsi abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

    Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

    Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sarà oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprenderà le disposizioni dell'intesa in vigore nel 1995.

    Dichiarazione comune relativa alla riammissione

    Le parti convengono di adottare bilateralmente le disposizioni e le misure opportune per la riammissione dei rispettivi cittadini che hanno lasciato il loro paese. A tal fine, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea si considerano cittadini le persone aventi la cittadinanza degli Stati membri quali definite ai fini comunitari.

    ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

    tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento

    Lettera della Comunità

    Signor …,

    A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue:

    1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

    Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %.

    Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo.

    2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario:

     all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;

     un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano;

     due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano;

     tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati.

    La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

    La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia alta considerazione.

    A nome del Consiglio dell'Unione europea

    Lettera del Regno del Marocco

    Signor …,

    Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

    «A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue:

    1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

    Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %.

    Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo.

    2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario:

     all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;

     un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano;

     due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano;

     tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati.

    La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

    La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.»

    Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

    Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia alta considerazione.

    Per il governo del Regno del Marocco

    ▼M2 —————

    ▼B

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

    Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo

    1.

    Qualora il Marocco concluda accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunità è disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei suoi scambi con tali paesi.

    2.

    La Comunità ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, che hanno ribadito il ruolo determinante di un graduale progresso verso il cumulo dell'origine tra tutte le parti, in condizioni analoghe a quelle previste dalla Comunità per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), per realizzare l'obiettivo dell'istituzione di un'area euromediterranea di libero scambio.

    In quest'ottica, la Comunità conviene che un'armonizzazione delle disposizioni relative alle regole d'origine con quelle di altri accordi con i paesi mediterranei che hanno ripreso le norme in vigore per i PECO sarà proposta al Marocco non appena tali regole saranno entrate in vigore per un paese mediterraneo.

    DICHIARAZIONI DEL MAROCCO

    1.   Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare

    Il Marocco, firmatario del trattato di non proliferazione, formula il desiderio di sviluppare, in futuro, una cooperazione con la Comunità in materia di energia nucleare.

    2.   Dichiarazione in materia di investimenti

    Il Marocco auspica che, nel quadro della cooperazione in materia di investimenti, si studi la possibilità di creare un fondo di garanzia degli investimenti europei.

    3.   Dichiarazione in difesa degli interessi del Marocco

    La parte marocchina chiede che si tenga conto degli interessi del Marocco in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunità europea.



    ( 1 ) La correzione degli errori constatati nell'originale dell'accordo è stata effettuata con il processo verbale di rettifica del 1o agosto 2000.

    La presente rettifica contiene la correzione degli errori intervenuti nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    ( 2 ) Nella versione consolidata del trattato CE (in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) tali articoli sono stati rinumerati e sono divenuti, rispettivamente, articoli 81, 82 ed 87.

    ( 3 ) La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetustà dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti sei mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

    La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in Marocco.

    ( 4 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    ( 5 ) GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

    ( 6 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

    ( 7 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

    ( 8 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

    ( 9 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

    ( 10 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

    ( 11 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

    ( 12 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

    ( 13 ) Completare e cancellare all'occorrenza.

    ( 14 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

    ( 15 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

    Top