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Document 01999R2718-19991228

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2718/1999 della Commissione del 20 dicembre 1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2718/1999-12-28

TESTO consolidato: 31999R2718 — IT — 28.12.1999

1999R2718 — IT — 28.12.1999 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2718/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

(GU L 327, 21.12.1999, p.37)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 061, 8.3.2000, pag. 22  (2718/99)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2718/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ( 2 ), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1252/1999 ( 4 ), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CEE) n. 1766/92 ha fissato il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e il pagamento ai produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002;

(2)

il regolamento (CE) n. 1868/94 ha fissato il premio alle fecolerie di cui all'articolo 5;

(3)

l'allegato II del regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/98 ( 6 ), determina il prezzo minimo, il premio al fabbricante di fecola e il pagamento al produttore con riferimento al peso delle patate secondo il loro tenore di fecola e il peso sotto l'acqua di 5 050 grammi di patate. Occorre pertanto adeguare l'allegato II suddetto;

(4)

nel regolamento (CE) n. 97/95, i termini «indennità compensativa» vanno sostituiti con i termini «pagamento ai produttori» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1766/92;

(5)

le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 97/95 è modificato come segue:

1) L'espressione «indennità compensativa da pagare ai produttori» utilizzata nel titolo del regolamento è sostituita da «pagamento da erogare ai produttori».

2) All'articolo 1, il punto l) è sostituito dal testo seguente:

«(l) pagamento ai produttori: il pagamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92.»

3) L'articolo 7 bis è sostituito dal testo seguente:

«Il pagamento ai produttori è concesso per le patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate consegnate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II. Non viene concesso alcun pagamento ai produttori per le patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile, né per le patate con tenore di fecola inferiore al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.»

4) L'espressione «indennità compensativa» utilizzata all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 21 è sostituita da «pagamento ai produttori».

5) L'allegato II è sostituito dall'allegato al presente regolamento per le campagne di commercializzazione 2000/2001 (parte A) e 2001/2002 (parte B).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

«ANEXO IIBILAG IIANHANG IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE IIANEXO IILIITE IIBILAGA II




( 1 ) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

( 2 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

( 3 ) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4.

( 4 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 15.

( 5 ) GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3.

( 6 ) GU L 288 del 27.10.1998, pag. 5.

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