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Document 01999L0045-20070101

    Consolidated text: Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/45/2007-01-01

    1999L0045 — IT — 01.01.2007 — 005.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA 1999/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 31 maggio 1999

    concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

    (GU L 200, 30.7.1999, p.1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRETTIVA 2001/60/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 agosto 2001

      L 226

    5

    22.8.2001

    ►M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

      L 284

    1

    31.10.2003

     M3

    DIRETTIVA 2004/66/CE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004

      L 168

    35

    1.5.2004

    ►M4

    DIRETTIVA 2006/8/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 23 gennaio 2006

      L 19

    12

    24.1.2006

    ►M5

    DIRETTIVA 2006/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

      L 363

    81

    20.12.2006


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 006, 10.1.2002, pag. 70  (99/45)

    ►C2

    Rettifica, GU L 043, 15.2.2007, pag. 42  (06/8)




    ▼B

    DIRETTIVA 1999/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 31 maggio 1999

    concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi



    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

    (1) considerando che la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ( 4 ), è stata modificata più volte e che in occasione di altre modifiche essa dovrebbe, per motivi di chiarezza, essere riformulata;

    (2)

    considerando che, malgrado le disposizioni comunitarie, le regole che si applicano a taluni preparati pericolosi negli Stati membri presentano notevoli differenze per quanto riguarda la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura; che queste differenze costituiscono un ostacolo agli scambi, provocano condizioni diseguali di concorrenza ed incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario rimuovere questi ostacoli agli scambi ravvicinando le pertinenti normative in vigore negli Stati membri;

    (3)

    considerando che le misure per il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno un'incidenza sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno devono, nella misura in cui riguardano la salute, la sicurezza, la protezione delle persone e dell'ambiente, attenersi ad un livello elevato di protezione; che la presente direttiva deve al contempo assicurare la protezione della popolazione, in particolare delle persone che durante il lavoro o le attività ricreative sono a contatto con i preparati pericolosi, dei consumatori e anche dell'ambiente;

    (4)

    considerando che i recipienti contenenti talune categorie di preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e/o recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto; che taluni preparati, pur non rientrando in queste categorie di pericolo, possono, tuttavia, per la loro composizione, presentare un pericolo per i bambini; che l'imballaggio di questi preparati deve pertanto essere munito di chiusure resistenti ai bambini;

    (5)

    considerando che per i preparati commercializzati in forma gassosa è necessario stabilire limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume;

    (6)

    considerando che la presente direttiva contiene disposizioni speciali in materia di etichettatura applicabili a taluni preparati; che per garantire un adeguato livello di protezione per le persone e l'ambiente, si devono anche introdurre disposizioni speciali di etichettatura per taluni preparati che, pur non essendo pericolosi ai sensi della presente direttiva, possono presentare un pericolo per chi li usa;

    (7)

    considerando che il Consiglio ha adottato, il 30 aprile 1992, la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 5 ); che, il 27 aprile 1993, la Commissione ha adottato la direttiva 93/21/CEE ( 6 ) recante diciottesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE; che queste direttive hanno introdotto, con gli opportuni simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza da riportare in etichetta, nuovi criteri messi a punto per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'ambiente; che si dovrebbero adottare a livello comunitario disposizioni in materia di classificazione e di etichettatura dei preparati per tener conto dei loro effetti sull'ambiente e che è quindi necessario introdurre un metodo per valutare i pericoli di un preparato per l'ambiente in base ad un metodo di calcolo oppure determinando le proprietà ecotossicologiche mediante metodi sperimentali in determinate condizioni;

    (8)

    considerando che è opportuno ridurre al minimo il numero di animali utilizzati per esperimenti, in base alle disposizioni della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ( 7 ); che l'articolo 7, paragrafo 2 di tale direttiva precisa che non si deve procedere ad esperimenti se esiste una possibilità ragionevole e pratica di ricorrere ad un altro metodo scientificamente accettabile e che non comporta l'utilizzo di un animale per ottenere il risultato voluto e che, di conseguenza, la presente direttiva fa ricorso ai risultati delle valutazioni delle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche soltanto se questi ultimi sono già conosciuti ed essa non impone l'esecuzione di nuovi esperimenti sugli animali;

    (9)

    considerando che è necessario definire quale esperienza sull'uomo potrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione del pericolo che un preparato rappresenta per la salute; che nel considerare accettabili gli studi clinici tali studi sono ritenuti conformi alla dichiarazione di Helsinki nonché agli orientamenti OCSE per le buone prassi cliniche;

    (10)

    considerando che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile; che è pertanto necessario elaborare un metodo di classificazione specifico che tenga conto delle loro particolari proprietà chimiche; che la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, esaminerà l'esigenza di un metodo specifico e, ove opportuno, presenterà una proposta prima della data di attuazione della presente direttiva;

    (11)

    considerando che la classificazione, l'imballaggio e l'etichettattura dei prodotti fitosanitari contemplati dalla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) ( 8 ), devono essere riveduti alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici, nonché degli sviluppi normativi successivi all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 9 );

    (12)

    considerando che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ( 10 ), a differenza delle disposizioni applicabili ai preparati chimici contemplati dalla presente direttiva, prevedono una procedura di autorizzazione per ciascun prodotto sulla base di un dossier presentato dal richiedente e di una valutazione effettuata dall'autorità competente in ciascuno Stato membro e che questa procedura di autorizzazione comprende inoltre un controllo concernente in particolare la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di ciascun prodotto prima della sua immissione sul mercato; che è necessario, nell'ambito di una procedura di informazione chiara e trasparente, classificare ed etichettare i prodotti fitosanitari secondo le disposizioni della presente direttiva, ed inoltre fornire istruzioni per il loro utilizzo sulla base dei risultati della valutazione effettuata nel quadro della direttiva 91/414/CEE e provvedere affinché l'etichettatura sia conforme all'elevato livello di protezione perseguito che sia la presente direttiva che la direttiva 91/414/CEE si prefiggono; che occorre altresì stabilire in base alla presente direttiva schede dati di sicurezza per i prodotti fitosanitari;

    (13)

    considerando che è opportuno prevedere, per quanto riguarda l'etichettatura ambientale, che esenzioni specifiche o disposizioni specifiche possano essere decise in casi specifici nei quali si possa dimostrare che l'impatto ambientale globale dei tipi di prodotti in questione è inferiore a quello di tipi di prodotti corrispondenti;

    (14)

    considerando che anche se le munizioni non sono contemplate dalla presente direttiva, gli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici possono, per la loro composizione chimica, presentare dei pericoli per la salute, e che è quindi necessario, nell'ambito di una procedura di informazione trasparente, classificarli e attribuire loro una scheda dati di sicurezza secondo le disposizioni della presente direttiva, nonché etichettarli secondo le regole internazionali applicate al trasporto di questi preparati;

    (15)

    considerando che, al fine di tener conto di taluni preparati che, pur non essendo considerati pericolosi a norma della presente direttiva, possono tuttavia presentare un pericolo per gli utilizzatori, occorre estendere a tali preparati determinate disposizioni della presente direttiva;

    (16)

    considerando che l'etichetta rappresenta uno strumento fondamentale per gli utilizzatori di preparati pericolosi in quanto fornisce loro la prima informazione essenziale e concisa; che occorre però completarla mediante un duplice sistema di informazione più particolareggiato, e precisamente, da un lato, la scheda dati di sicurezza destinata agli utilizzatori professionali, quale definita dalla direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, a norma dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE ( 11 ), le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi, e, dall'altro, i dati per gli organismi designati dagli Stati membri e incaricati di fornire informazioni esclusivamente riservate a scopi medici, sia preventivi che curativi;

    (17)

    considerando che la Commissione, sulla base delle informazioni fornitele dagli Stati membri e dai vari interessati, presenterà entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita in ordine all'approccio globale adottato per l'etichettatura dei preparati pericolosi, in particolare sul livello di comprensione e applicazione della direttiva da parte degli utenti, nonché sulle esperienze ricavate dalle campagne pubblicitarie e dai programmi di informazione e formazione; che sulla base di tale relazione la Commissione presenterà, se del caso, le necessarie proposte;

    (18)

    considerando che è necessario esigere schede dati di sicurezza che forniscano informazioni adeguate sui pericoli per le persone e per l'ambiente derivanti da preparati non classificati come pericolosi in base alla presente direttiva, ma contenenti sostanze classificate come pericolose o per le quali esiste un limite di esposizione a livello comunitario; che la Commissione, sulla base di informazioni trasmesse dagli Stati membri, rivedrà la direttiva 91/155/CEE e presenterà le eventuali proposte prima dello spirare del termine per l'attuazione della presente direttiva;

    (19)

    considerando che, nel caso di preparati classificati come pericolosi in base alla presente direttiva, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare talune deroghe riguardo all'etichettatura allorché l'imballaggio è di dimensioni troppo piccole, o in ogni caso inadatto all'etichettatura, o allorché si tratta di imballaggi o quantitativi talmente ridotti che non vi è motivo di temere un pericolo per le persone o per l'ambiente; che in tali casi è inoltre opportuno prendere in debita considerazione il ravvicinamento delle disposizioni pertinenti a livello comunitario; che la Commissione esaminerà l'esigenza di un'armonizzazione e, se del caso, presenterà proposte;

    (20)

    considerando che è opportuno garantire la riservatezza per talune sostanze contenute nei preparati e che è quindi necessario istituire un sistema che consenta al responsabile dell'immissione sul mercato del preparato di richiedere la riservatezza per tali sostanze;

    (21)

    considerando che le disposizioni della presente direttiva terranno conto dell'impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri, in base agli obiettivi in materia di sviluppo sostenibili stabiliti nel quadro dell'Agenda 21, capitolo 19, alla conferenza UNCED tenuta nel giugno 1992 a Rio de Janeiro ad adoperarsi per la futura armonizzazione dei sistemi di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi;

    (22)

    considerando che è opportuno conferire alla Commissione le competenze necessarie per procedere all'adeguamento al progresso tecnico di tutti gli allegati della presente direttiva;

    (23)

    considerando che l'adozione della presente direttiva non incide sugli obblighi degli Stati membri concernenti le scadenze per il recepimento nel diritto nazionale e l'applicazione delle direttive indicate nell'allegato VIII;

    (24)

    considerando che le direttive elencate nell'allegato VIII dovrebbero essere abrogate a determinate condizioni; che le condizioni previste per l'abrogazione delle direttive indicate nell'allegato VIII dovrebbero essere precisate per Austria, Finlandia e Svezia allo scopo di tenere conto dell'attuale livello delle loro normative, in particolare in materia di protezione della salute e dell'ambiente,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    Articolo 1

    Obiettivi e ambito di applicazione

    1.  La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative:

     alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e

     al ravvicinamento di specifiche disposizioni per taluni preparati che possono presentare pericoli, indipendentemente dal fatto che essi siano classificati o meno come pericolosi in base alla presente direttiva,

    allorché tali preparati sono immessi sul mercato degli Stati membri.

    2.  La presente direttiva si applica ai preparati che:

     contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2

     e

     sono considerati pericolosi a norma degli articoli 5, 6 e 7.

    3.  Le disposizioni specifiche che figurano:

     all'articolo 9 e definite nell'allegato IV;

     all'articolo 10 e definite nell'allegato V, e

     all'articolo 14

    si applicano anche ai preparati non pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 che possono però presentare dei pericoli specifici.

    4.  Fatta salva la direttiva 91/414/CEE, gli articoli della presente direttiva relativi alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede dati di sicurezza, si applicano ai prodotti fitosanitari.

    5.  La presente direttiva non si applica ai preparati elencati qui di seguito, allo stadio di prodotti finiti, destinati all'utilizzatore finale:

    a) medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE ( 12 );

    b) prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE ( 13 );

    c) miscele di sostanze in forma di rifiuti, che sono oggetto delle direttive 75/442/CEE ( 14 ) e 78/319/CEE ( 15 );

    d) prodotti alimentari;

    e) mangimi;

    f) preparati contenenti sostanze radioattive, quali definite nella direttiva 80/836/Euratom ( 16 );

    g) i dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano purché le disposizioni comunitarie fissino per le sostanze e i preparati pericolosi disposizioni in materia di classificazione e etichettatura che assicurino lo stesso livello di informazione e di protezione della presente direttiva.

    6.  La presente direttiva non si applica:

     al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittima o aerea;

     ai preparati in transito sotto controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.  Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    a) «sostanze»: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione;

    b) «preparati»: le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze;

    c) «polimero»: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che comprendano una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almento un'altra unità monomerica o altro reagente e siano costituite da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel quadro di tale definizione, per «unità monomerica» s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;

    d) (…)

    e) «immissione sul mercato»: la messa a disposizione di terzi. L'importazione nel territorio doganale della Comunità è considerata, ai fini della presente direttiva, un'immissione sul mercato;

    f) «ricerca e sviluppo scientifici»: la sperimentazione scientifica o le analisi o ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, comprese la determinazione delle proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonché le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;

    g) «ricerca e sviluppo di produzione»: lo sviluppo successivo di una sostanza, nel corso del quale i settori di applicazione della sostanza vengono provati in impianti pilota o in test prove di produzione;

    h) «EINECS» (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances): l'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. Questo inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze chimiche considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981.

    2.  Ai sensi della presente direttiva sono considerati «pericolosi» le sostanze ed i preparati:

    a) esplosivi: le sostanze e i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizioni di parziale contenimento;

    b) comburenti: le sostanze e i preparati, che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

    c) estremamente infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un punto d'infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze e i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;

    d) facilmente infiammabili:

     le sostanze e i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi o

     le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il ritiro della sorgente di accensione, o

     le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso, o

     le sostanze e i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas infiammabili in quantità pericolose;

    e) infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un basso punto d'infiammabilità;

    f) molto tossici: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissima quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;

    g) tossici: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;

    h) nocivi: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

    i) corrosivi: le sostanze e i preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

    j) irritanti: le sostanze e i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

    k) sensibilizzante: le sostanze o i preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

    l) cancerogeni: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;

    m) mutageni: le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

    n) tossici per la riproduzione: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre e aumentare l'incidenza di effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;

    o) pericolosi per l'ambiente: le sostanze e i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare pericoli immediati o differiti per una o più delle componenti dell'ambiente.

    Articolo 3

    Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati

    1.  La valutazione dei pericoli di un preparato si basa sulla determinazione di:

     proprietà fisico-chimiche,

     proprietà aventi effetti sulla salute,

     proprietà ambientali.

    Queste varie proprietà sono determinate secondo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

    Se si effettuano prove di laboratorio, esse devono essere eseguite sul preparato quale immesso sul mercato.

    2.  Se la determinazione delle proprietà pericolose è effettuata secondo gli articoli 5, 6 e 7, devono essere prese in considerazione, secondo le modalità stabilite dal metodo utilizzato, tutte le sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 2, in particolare quelle che:

     figurano all'allegato I della direttiva 67/548/CEE,

     figurano in ELINCS, in base all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE,

     sono classificate ed etichettate provvisoriamente a cura del responsabile dell'immissione sul mercato, in base all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE,

     sono classificate ed etichettate in base all'articolo 7 della direttiva 67/548/CEE e non figurano ancora in ELINCS,

     sono contemplate dall'articolo 8 della direttiva 67/548/CEE,

     sono classificate ed etichettate in base all'articolo 13 della direttiva 67/548/CEE,

    3.  Per i preparati contemplati dalla presente direttiva, le sostanze pericolose di cui al paragrafo 2 e classificate come pericolose per i loro effetti sulla salute e/o sull'ambiente, anche se sono presenti come impurezze o additivi, devono essere prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita nella tabella qui di seguito, salvo se l'allegato I della direttiva 67/548/CEE o l'allegato II, parte B della presente direttiva o l'allegato III, parte B della presente direttiva prevedono valori inferiori, e salvo se diversamente indicato nell'allegato V della presente direttiva.



    Categorie di pericolo delle sostanze

    Concentrazione da prendere in considerazione per

    preparati gassosi

    vol/vol %

    altri preparati

    peso/peso %

    Molto tossico

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Tossico

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Cancerogeno

    Categoria 1 o 2

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Mutageno

    Categoria 1 o 2

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Tossico per la riproduzione

    Categoria 1 o 2

    ≥ 0,02

    ≥ 0,1

    Nocivo

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Corrosivo

    ≥ 0,02

    ≥ 1

    Irritante

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Sensibilizzante

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Cancerogeno

    Categoria 3

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Mutageno

    Categoria 3

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Tossico per la riproduzione

    Categoria 3

    ≥ 0,2

    ≥ 1

    Pericoloso per l'ambiente N

     

    ≥ 0,1

    Pericoloso per l'ambiente ozono

    ≥ 0,1

    ≥ 0,1

    Pericoloso per l'ambiente

     

    ≥ 1

    Articolo 4

    Principi generali di classificazione e di etichettatura

    1.  La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado e della natura specifica dei pericoli è basata sulle definizioni delle categorie di pericolo elencate all'articolo 2.

    2.  I principi generali della classificazione e dell'etichettatura dei preparati sono applicati secondo i criteri definiti all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne quando si applicano i criteri alternativi di cui agli articoli 5, 6, 7 o 10 ed ai corrispondenti allegati della presente direttiva.

    Articolo 5

    Valutazione dei pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche

    1.  I pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche di un preparato sono valutati determinando, secondo i metodi specificati alla parte A dell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, le proprietà fisico-chimiche del preparato necessarie per una classificazione e un'etichettatura adeguate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI di detta direttiva.

    2.  In deroga al paragrafo 1:

    la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria, a condizione che:

     nessuno dei componenti presenti tali proprietà e che, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, sia improbabile che il preparato presenti questo tipo di pericoli rischi;

     in caso di modifica della composizione di un preparato di composizione nota si concluda su basi scientifiche che una nuova valutazione dei pericoli non comporta un cambiamento di classificazione;

     se il preparato è immesso sul mercato sotto forma di aerosol, esso soddisfi le disposizioni dell'articolo 9 bis della direttiva 75/324/CEE ( 17 ).

    3.  Per taluni casi, per i quali i metodi stabiliti nella parte A dell'allegato V della direttiva 67/548/CEE non sono adatti, la parte B dell'allegato I della presente direttiva indica metodi alternativi di calcolo.

    4.  La parte A dell'allegato I della presente direttiva indica alcune esenzioni dall'applicazione dei metodi stabiliti nella parte A dell'allegato V della direttiva 67/548/CEE.

    5.  I pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche di un preparato contemplato dalla direttiva 91/414/CEE sono valutati determinando le proprietà fisico-chimiche del preparato necessarie per una classificazione adeguata, secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Queste proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nella parte A dell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, salvo se sono accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale, in base alle disposizioni degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 6

    Valutazione dei pericoli per la salute

    1.  I pericoli di un preparato per la salute sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure:

    a) un metodo convenzionale descritto all'allegato II;

    b) la determinazione delle proprietà tossicologiche del preparato necessarie per una classificazione adeguata, secondo i criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tali proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nell'allegato V, parte B della direttiva 67/548/CEE, salvo se, nel caso di prodotti fitosanitari, sono accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale, in base alle disposizioni degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    2.  Fatti salvi i requisiti della direttiva 91/414/CEE, solo qualora la persona responsabile dell'immissione in commercio del preparato sia in grado di dimostrare scientificamente che le proprietà tossicologiche del medesimo non possono essere correttamente determinate né con il metodo indicato nella lettera a) del paragrafo 1 né sulla base di risultati di prove già effettuate su animali, possono essere utilizzati i metodi indicati alla lettera b) del paragrafo 1, sempreché essi siano giustificati o specificamente autorizzati a norma dell'articolo 12 della direttiva 86/609/CEE, relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

    Allorché una proprietà tossicologica è determinata con i metodi indicati alla lettera b), paragrafo 1, per ottenere nuovi dati, la prova deve essere effettuata secondo i principi delle buone prassi di laboratorio di cui alla direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi del laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ( 18 ), e alle disposizioni della direttiva 86/609/CEE, in particolare gli articoli 7 e 12.

    Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, allorché una proprietà tossicologica è stata determinata sulla base di entrambi i metodi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, per classificare il preparato si utilizzano i risultati dei metodi indicati alla lettera b) del paragrafo 1, tranne nel caso di effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, nel qual caso si applica soltanto il metodo di cui alla lettera a) del paragrafo 1.

    Le proprietà tossicologiche del preparato che non sono valutate con il metodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1, sono valutate secondo il metodo di cui alla lettera a) del paragrafo 1.

    3.  Inoltre, allorché si possa dimostrare:

     mediante studi epidemiologici, studi di casi clinici scientificamente validi come specificato nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE o sulla base dell'esperienza corroborata da dati statistici, come la valutazione dei dati forniti dai centri antiveleni o dei dati sulle malattie professionali, che gli effetti tossicologici sull'essere umano differiscono da quelli rilevati applicando i metodi di cui al paragrafo 1, il preparato viene classificato in base ai suoi effetti sull'uomo,

     che una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali il potenziamento, la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti,

     che una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico causa di effetti quali l'antagonismo, la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti.

    4.  Per i preparati di composizione conosciuta, ad eccezione di quelli contemplati dalla direttiva 91/414/CEE, classificati in base alla lettera b) del paragrafo 1, si procede ad una nuova valutazione dei pericoli per la salute mediante i metodi indicati alle lettere a) o b) del paragrafo 1 quando:

     il fabbricante modifichi, in base alla seguente tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno o più componenti pericolosi rientranti nella composizione:

     



    Intervallo di concentrazione iniziale del componente

    Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente

    ≤ 2,5 %

    ± 30 %

    > 2,5 ≤ 10 %

    ± 20 %

    > 10 ≤ 25 %

    ± 10 %

    > 25 ≤ 100 %

    ± 5 %

     il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

    Si procede in questa maniera salvo se esistono valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porterà a modificare la classificazione.

    Articolo 7

    Valutazione dei pericoli per l'ambiente

    1.  I pericoli per l'ambiente di un preparato sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure:

    a) metodo convenzionale descritto all'allegato III della presente direttiva;

    b) determinazione delle proprietà pericolose per l'ambiente del preparato necessarie per una classificazione adeguata secondo i criteri enunciati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tali proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nella parte C dell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, a meno che, nel caso di prodotti fitosanitari siano accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale in base alle disposizioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Fatte salve le prove richieste a norma della direttiva 91/414/CEE, le condizioni di applicazione di metodi di prova sono descritte nella parte C dell'allegato III della presente direttiva.

    2.  Se è constatata una proprietà ecotossicologica secondo uno dei metodi indicati alla lettera b) del paragrafo 1 per ottenere nuovi dati, le prove devono essere realizzate secondo i principi di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva 87/18/CEE e dalla direttiva 86/609/CEE.

    Se i pericoli per l'ambiente sono stati valutati secondo le due procedure sopra descritte, per classificare il preparato si utilizza il risultato ottenuto secondo i metodi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.

    3.  Per i preparati di composizione conosciuta, ad eccezione di quelli contemplati dalla direttiva 91/414/CEE, classificati secondo il metodo indicato alla lettera b) del paragrafo 1, si procederà ad una nuova valutazione dei pericoli per l'ambiente mediante il metodo indicato alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1 qualora:

     Il fabbricante modifichi, in base alla seguente tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno o più componenti pericolosi rientranti nella composizione:

     



    Intervallo di concentrazione iniziale del componente

    Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente

    ≤ 2,5 %

    ± 30 %

    > 2,5 ≤ 10 %

    ± 20 %

    > 10 ≤ 25 %

    ± 10 %

    > 25 ≤ 100 %

    ± 5 %

     il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi in base alle definizioni di cui all'articolo 2.

    Si procede in questa maniera salvo se esistono valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porterà a modificare la classificazione.

    Articolo 8

    Obblighi e doveri degli Stati membri

    1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i preparati di cui alla presente direttiva possono essere immessi sul mercato soltanto se sono ad essa conformi.

    2.  Al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva, le autorità degli Stati membri possono chiedere informazioni sulla composizione del preparato nonché ogni altra informazione utile a qualsiasi persona responsabile dell'immissione del preparato sul mercato.

    3.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i responsabili dell'immissione sul mercato tengano a disposizione delle autorità degli Stati membri:

     i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato,

     qualsiasi informazione utile concernente le condizioni di imballaggio, secondo il punto 1.3 dell'articolo 9, compreso il certificato delle prove, in base alla parte A dell'allegato IX della direttiva 67/548/CEE;

     i dati utilizzati per stabilire la scheda dati di sicurezza, a norma dell'articolo 14.

    4.  Gli Stati membri e la Commissione si comunicano il nome e l'indirizzo completo della o delle autorità nazionali abilitate a comunicare e scambiare le informazioni relative all'applicazione pratica della presente direttiva.

    Articolo 9

    Imballaggio

    1.

    Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che:

    1.1. i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e i preparati di cui all'allegato IV a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi sono conformi alle condizioni seguenti:

     gli imballaggi devono essere progettati e realizzati in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; questo requisito non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;

     i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;

     tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;

     i recipienti muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato debbono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite del contenuto;

    1.2. i recipienti contenenti preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e i preparati di cui all'allegato IV a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, offerti o venduti al pubblico non abbiano:

     una forma e/o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre in errore il consumatore;

     oppure una presentazione e/o una denominazione usate per i prodotti alimentari, i mangimi, i medicinali o i cosmetici;

    1.3. i recipienti contenenti taluni preparati offerti o venduti al pubblico e di cui all'allegato IV della presente direttiva:

     siano muniti di chiusura di sicurezza per i bambini,

     e/o

     rechino un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.

    I sistemi devono essere conformi alle specifiche tecniche indicate nelle parti A e B dell'allegato IX della direttiva 67/548/CEE.

    2.

    L'imballaggio dei preparati si considera rispondente ai requisiti di cui al primo, secondo e terzo trattino del punto 1, paragrafo 1, se è conforme ai criteri previsti per il trasporto di merci pericolose su rotaia, su strada, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.

    Articolo 10

    Etichettatura

    1.1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che:

    a) i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possano essere immessi sul mercato soltanto sel l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui alle parti A e B dell'allegato V;

    b) i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 3, quali definiti alle parti B e C dell'allegato V, possano essere immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura dell'imballaggio risponde alle condizioni dei paragrafi 2.1 e 2.2 qui di seguito e alle disposizioni particolari di cui alle parti B e C dell'allegato V;

    1.2. per quanto riguarda i prodotti fitosanitari oggetto della direttiva 91/414/CEE, l'etichetta è conforme alle condizioni di etichettatura di cui alla presente direttiva e reca inoltre la seguente dicitura:

    «Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.»

    Tale etichettatura lascia impregiudicate le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e dell'allegato V della direttiva 91/414/CEE.

    2.

    Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile:

    2.1. designazione o nome commerciale del preparato;

    2.2. nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;

    2.3. il nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel preparato, secondo le seguenti modalità:

    2.3.1. per i preparati classificati T+, T, Xn, in base all'articolo 6, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze T+, T, Xn presenti in concentrazione pari o superiore al loro limite rispettivo più basso (limite Xn) fissato per ciascuna di esse all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o, in mancanza, alla parte B dell'allegato II della presente direttiva;

    2.3.2. per i preparati classificati C, in base all'articolo 6, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze C presenti in concentrazione pari o superiore al limite più basso (limite Xi), fissato all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o, in mancanza, alla parte B dell'allegato II della presente direttiva;

    2.3.3. Il nome delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle seguenti categorie di pericoli:

     cancerogeno categoria 1, 2 o 3,

     mutageno categoria 1, 2 o 3,

     tossico per il ciclo riproduttivo categoria 1, 2 o 3,

     molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali dopo un'unica esposizione,

     tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata,

     sensibilizzante,

    deve figurare sull'etichetta.

    Il nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o ad una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale qualora la corrispondente denominazione non figuri ancora in tale allegato.

    2.3.4. A seguito delle disposizioni sopraindicate, non deve figurare sull'etichetta il nome di qualsiasi sostanze che abbia portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo seguenti:

     esplosivo,

     comburente,

     estremamente infiammabile,

     facilmente infiammabile,

     infiammabile,

     irritante,

     pericoloso per l'ambiente,

    tranne se la sostanza sia già menzionata in base ai punti 2.3.1, 2.3.2 o 2.3.3.

    2.3.5. In linea generale, un massimo di quattro nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili di pericoli rilevanti per la salute che hanno portato alla classificazione e alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio. In certi casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici.

    2.4.   Simboli e indicazioni di pericolo

    I simboli di pericolo se previsti dalla presente direttiva, e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato, devono essere conformi alle indicazioni degli allegati II e VI della direttiva 67/548/CEE e sono apposti in base ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati I, II e III della presente direttiva.

    Qualora su un preparato si debba apporre più di un simbolo di pericolo l'obbligo di apporre il simbolo:

     T rende facoltativi i simboli C e X, salvo se sia altrimenti previsto nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;

     C rende facoltativo il simbolo X;

     E rende facoltativi i simboli F e O;

     Xn rende facoltativo il simbolo Xi.

    I simboli devono essere stampati in nero su fondo giallo-arancio.

    2.5.   Frasi di rischio (frasi R)

    Le indicazioni concernenti i rischi specifici (frasi R) devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III e alle disposizioni dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai risultati della valutazione dei pericoli di cui agli allegati I, II e III della presente direttiva.

    In generale, non è necessario menzionare più di sei frasi R per descrivere i rischi; a tal fine le frasi combinate enumerate nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE sono considerate frasi uniche. Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi tipo devono coprire l'insieme dei pericoli principali presentati dal preparato. In alcuni casi però possono essere necessarie più di sei frasi R.

    Le frasi-tipo «estremamente infiammabile» o «facilmente infiammabile» possono essere omesse se riprendono un'indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del punto 2.4.

    2.6.   Consigli di prudenza (frasi S)

    Le indicazioni concernenti i consigli di prudenza (frasi S) devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV e alle disposizioni dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati I, II e III della presente direttiva.

    In generale, non è necessario formulare più di sei frasi S per descrivere i consigli di prudenza più opportuni; a tal fine le frasi combinate enumerate nell'allegato IV della direttiva 67/548/CEE sono considerate frasi uniche. In alcuni casi però possono essere necessarie più di sei frasi S.

    L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso.

    2.7. Quantitativo nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto nel caso dei preparati offerti o venduti al pubblico.

    3.

    Per taluni preparati classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 7, in deroga all'articolo 10, punti 2.4, 2.5 e 2.6 del presente articolo possono essere previste esenzioni a talune disposizioni di etichettatura ambientale o a disposizioni particolari di etichettatura ambientale secondo le procedure di cui all'articolo 20, allorché può essere dimostrata che vi sia una riduzione dell'impatto ambientale. Tali esenzioni o disposizioni particolari sono definite ed indicate nella parte A o B dell'allegato V.

    4.

    Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:

     per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti, o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare le frasi R o S;

     per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma non sarà necessario indicare le frasi S.

    5.

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 91/414/CE, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dalla presente direttiva non possono figurare indicazioni come «non tossico», «non nocivo» e «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra indicazione diretta a indicare il carattere non pericoloso o che possa portare come conseguenza a sottovalutare i pericoli inerenti a tali preprati.

    Articolo 11

    Applicazione dei requisiti per l'etichettatura

    1.  Se le indicazioni prescritte dall'articolo 10 si trovano su un'etichetta, questa deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta sono stabilite nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e l'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dalla presente direttiva ed eventualmente indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza.

    2.  L'etichetta non è necessaria quando l'imballaggio stesso reca, ben visibili, le indicazioni richieste, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

    3.  Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso di cui al paragrafo 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo.

    4.  Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'articolo 10, devono risultare chiaramente sullo sfondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentire un'agevole lettura.

    Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione e il formato di queste informazioni sono stabilite nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

    5.  Gli Stati membri possono esigere, per l'immissione sul mercato del loro territorio di preparati contemplati dalla presente direttiva, che l'etichetta sia redatta nella loro lingua o nelle loro lingue ufficiali.

    6.  Ai fini della presente direttiva, i requisiti per l'etichettatura si considerano soddisfatti:

    a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è etichettato in base ai regolamenti internazionali in materia di trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono etichettati in base alla presente direttiva;

    b) nel caso di imballaggi unici:

     quando l'imballaggio è etichettato in base ai regolamenti internazionali in materia di trasporto dei preparati pericolosi e in base all'articolo 10, punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6; ai preparati classificati in base all'articolo 7, sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 10, punto 2.4 concernenti tale proprietà, se quest'ultima non è stata espressamente indicata sull'etichetta; oppure

     ove opportuno, per tipi particolari di imballaggio, come per esempio le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte le disposizioni specifiche di cui all'articolo VI della direttiva 67/548/CEE.

    Per i preparati pericolosi che non sono trasportati fuori dal territorio di uno Stato membro, può essere autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece dell'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

    Articolo 12

    Esenzioni ai requisiti per l'etichettatura e l'imballaggio

    1.  Gli articoli 9, 10 e 11 non sono applicabili alle disposizioni relative agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o effetti pirotecnici.

    2.  Per taluni preparati pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, definiti all'allegato VII che non presentano nella forma in cui sono immessi sul mercato rischi di natura fisico-chimica o rischi per la salute o per l'ambiente, non si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.

    3.  Gli Stati membri possono inoltre permettere che:

    a) l'etichettatura prescritta dall'articolo 10 sia apposta con altri mezzi idonei sugli imballaggi di dimensioni troppo piccole o che non consentono per altro motivo un'etichettatura conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2;

    b) in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei preparati pericolosi classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, irritanti o comburenti, siano sprovvisti di etichetta o siano etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati che non vi sia motivo di temere un pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi;

    c) in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei preparati pericolosi classificati conformemente all'articolo 7 siano sprovvisti di etichetta o siano etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati che non ci sia motivo di temere un pericolo per l'ambiente;

    d) in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei preparati pericolosi non menzionati alle lettere b) o c) siano etichettati in un altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 10 e 11 e non vi sia motivo di temere un pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi.

    In caso di applicazione del presente paragrafo, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o frasi di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dalla presente direttiva.

    4.  Se uno Stato membro si avvale delle facoltà di cui al paragrafo 3, esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Se del caso, sono adottate misure nel quadro dell'allegato V e in base alle disposizioni dell'articolo 20.

    Articolo 13

    Vendita a distanza

    Qualsiasi pubblicità per un preparato contemplato dalla presente direttiva che permette a chiunque di concludere un contratto di acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta di tale preparato deve recare menzione del o dei tipi di pericolo indicati sull'etichetta. Tale requisito lascia impregiudicate la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori di contratti a distanza ( 19 ).

    Articolo 14

    Scheda dati di sicurezza

    1. Le informazioni della scheda dati di sicurezza sono principalmente destinate agli utilizzatori professionali e devono permettere loro di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul posto di lavoro.

    2.1. Gli Stati membri adottano ogni misura utile affinché:

    a) il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 fornisca una scheda dati di sicurezza;

    b) il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato fornisca dietro richiesta di un utilizzatore professionale una scheda dati di sicurezza contenente informazioni adeguate per i preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 ma che contengono in concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e ≥ 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno:

     una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente o

     una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro.

    2.2. La scheda dati di sicurezza e la sua fornitura devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 91/155/CEE.

    2.3. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico la direttiva 91/155/CEE sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 della presente direttiva.

    In particolare, le modifiche necessarie per tener conto delle disposizioni della lettera b) del punto 2.1, sono stabilite anteriormente alla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

    2.4. La scheda dati di sicurezza può essere fornita su supporto cartaceo oppure informatico, a condizione che il destinatario disponga dell'apparecchiatura necessaria per il ricevimento.

    Articolo 15

    Riservatezza dei nomi chimici

    Nel caso in cui il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato possa dimostrare che la divulgazione sull'etichetta o sulla scheda dati di sicurezza dell'identità chimica di una sostanza che è esclusivamente classificata:

     irritante, ad eccezione di quelle cui è stato attribuito R41, o irritante in combinazione con una o più altre proprietà di cui al punto 2.3.4 dell'articolo 10, oppure

     nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui al punto 2.3.4 dell'articolo 10, che presenta da sola effetti acuti letali

    compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale, può, in base alle disposizioni dell'allegato VI, essere autorizzato a fare riferimento a tale sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa. Tale procedura non è applicabile nel caso in cui la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di esposizione comunitario.

    Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda avvalersi delle disposizioni in materia di riservatezza presenta domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale deve avvenire la prima immissione sul mercato del preparato.

    Tale domanda va presentata in base alle disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva e fornisce le informazioni richieste nel formulario che figura nella parte A di detto allegato. L'autorità competente può comunque chiedere ulteriori informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato del preparato qualora tale informazione risultasse necessaria al fine di valutare la validità della domanda.

    L'autorità dello Stato membro che riceve una domanda di trattamento riservato notifica la sua decisione al richiedente. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato trasmette una copia di tale decisione a ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto sul mercato.

    Le informazioni riservate portate a conoscenza delle autorità di uno Stato membro o della Commissione sono trattate a norma del paragrafo 4 dell'articolo 19 della direttiva 67/548/CEE.

    Articolo 16

    Diritti degli Stati membri in materia di sicurezza dei lavoratori

    La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, le condizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione dei lavoratori in caso di uso dei preparati pericolosi in questione, purché ciò non implichi modifiche della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi rispetto alla presente direttiva.

    Articolo 17

    Organismi incaricati di ricevere le informazioni relative alla salute

    Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi incaricati di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o sulla base dei loro effetti a livello fisico e chimico, compresa la composizione chimica.

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi designati presentino tutte le garanzie necessarie al mantenimento della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare in caso d'urgenza.

    Gli Stati membri vigilano affinché le informazioni non siano utilizzate per altri scopi.

    Gli Stati membri si assicurano che i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei preparati pericolosi forniscano agli organismi designati tutte le informazioni necessarie per poter svolgere i loro compiti.

    Articolo 18

    Clausola di libera circolazione

    Fatte salve le disposizioni contenute in altri atti legislativi comunitari, gli Stati membri non possono vietare, limitare od impedire l'immissione sul mercato di preparati a causa della loro classificazione, imballaggio, etichettatura o delle loro schede dati di sicurezza se tali preparati sono conformi alle disposizioni contenute nella presente direttiva.

    Articolo 19

    Clausola di salvaguardia

    1.  Se uno Stato membro dispone di prove fondate che un preparato, benché conforme alle disposizioni della presente direttiva, costituisce un rischio per le persone o l'ambiente, per motivi attinenti alle disposizioni della presente direttiva, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione sul mercato del preparato. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

    2.  Nel caso di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta tempestivamente gli Stati membri interessati.

    3.  La Commissione adotta una decisione seconda la procedura di cui all'articolo 20.

    ▼M2

    Articolo 20

    1.  Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 67/548/CEE.

    2.  La Commissione è assistita da un Comitato.

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 20 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    4.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    ▼B

    Articolo 21

    Abrogazione di direttive

    1.  Le direttive elencate nella parte A dell'allegato VIII, sono abrogate, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri relativo alle scadenze per il recepimento nel loro diritto nazionale e per l'applicazione delle direttive di cui alla parte B dell'allegato VIII.

    2.  Le direttive elencate nella parte A dell'allegato VIII, si applicano all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia, fatte salve le disposizioni di cui alla parte C e a norma del trattato.

    3.  I riferimenti alle direttive abrogate sono considerati riferimenti alla presente direttiva e vanno letti utilizzando la tabella di correlazione che figura nell'allegato IX.

    Articolo 22

    Recepimento

    1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 30 luglio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2.  Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1:

    a) ai preparati che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE o della direttiva 98/8/CE dal 30 luglio 2002;

    b) ai preparati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE o della direttiva 98/8/CE dal 30 luglio 2004.

    3.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

    Articolo 23

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il secondo comma dell'articolo 21 si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.

    Articolo 24

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO I

    METODI DI VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DEI PREPARATI A NORMA DELL'ARTICOLO 5

    PARTE A

    Esenzioni dai metodi di prova dell'allegato V — parte A della direttiva 67/548/CEE

    Cfr. 2.2.5 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

    PARTE B

    Altri metodi di calcolo

    B.1.   Preparati diversi da quelli gassosi

    1. Metodo di determinazione delle proprietà ossidanti dei preparati contenenti perossidi organici.

    Cfr. punto 2.2.2.1 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

    B.2.   Preparati gassosi

    1. Metodo di determinazione delle proprietà ossidanti

    Cfr. 9.1.1.2 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

    2. Metodo di determinazione delle proprietà di infiammabilità

    Cfr. 9.1.1.1 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.




    ALLEGATO II

    METODI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER LA SALUTE DI UN PREPARATO A NORMA DELL'ARTICOLO 6

    Introduzione

    Occorre valutare tutti gli effetti per la salute derivanti dall'uso delle sostanze contenute in un preparato. Questo metodo convenzionale illustrato nelle parti A e B del presente allegato è un metodo di calcolo applicabile a tutti i preparati e che tiene conto di tutti i pericoli per la salute delle sostanze presenti nel preparato. A tal fine, gli effetti pericolosi per la salute sono stati così suddivisi:

    1. effetti acuti letali;

    2. effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione;

    3. effetti gravi dopo un'esposizione ripetuta o prolungata;

    4. effetti corrosivi, irritanti;

    5. effetti sensibilizzanti;

    6. effetti cancerogeni, effetti mutageni, effetti tossici per la riproduzione.

    Gli effetti sulla salute di un preparato sono valutati in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) secondo il metodo convenzionale descritto nelle parti A e B del presente allegato, applicando limiti di concentrazione individuali.

    a) Qualora alle sostanze pericolose elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE siano attribuiti i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione.

    b) Se le sostanze pericolose non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurano senza i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, essi sono attribuiti secondo le disposizioni di cui alla parte B del presente allegato.

    La procedura di classificazione è illustrata nella parte A del presente allegato.

    La classificazione della sostanza o delle sostanze e la risultante classificazione del preparato sono espresse mediante:

     un simbolo e una o più frasi di rischio oppure

     mediante categorie (categoria 1, categoria 2 o categoria 3), anch'esse contrassegnate con frasi di rischio se si tratta di sostanze e preparati che presentano effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Pertanto è importante considerare, oltre al simbolo, tutte le frasi di rischio particolari attribuite a ciascuna sostanza in questione.

    La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per la salute è espressa mediante limiti di concentrazione espressi in percentuale peso/peso, esclusi i preparati gassosi per i quali essi sono espressi in percentuale volume/volume e ciò in relazione alla classificazione della sostanza.

    Se non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, i limiti di concentrazione da considerare per l'applicazione di questo metodo convenzionale figurano nella parte B del presente allegato.

    PARTE A

    Procedura di valutazione dei pericoli per la salute

    La valutazione procede secondo i seguenti passaggi.

    1.   I preparati seguenti sono classificati molto tossici:

    1.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo «T+», con l'indicazione di pericolo «molto tossico» e con le frasi di rischio R26, R27 o R28,

    1.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE in merito alla o alle sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o I A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    1.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazioni singole inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PT+

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato,

    LT+

    =

    è il limite molto tossico fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume;

    1.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «T+», con l'indicazione di pericolo «molto tossico» e con le frasi di rischio R39/via di esposizione,

    i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II o II A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

    2.   I preparati seguenti sono classificati tossici:

    2.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo «T», con l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R23, R24 o R25,

    2.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche o tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o I A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    2.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 2.1.1 a) o b) se:

    image

    dove:

    PT+

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato,

    PT

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato,

    LT

    =

    è il limite tossico rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume;

    2.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «T», l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R39/via di esposizione,

    i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata come «molto tossica o tossica» che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II o II A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    2.3. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo «T», con l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R48/via di esposizione,

    i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o III A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

    3.   I preparati seguenti sono classificati nocivi:

    3.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo «Xn» e l'indicazione di pericolo «nocivo»e con le frasi di rischio R20, R21 o R22,

    3.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive e che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o I A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    3.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1. a) o b) se:

    image

    dove:

    PT+

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato,

    PT

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato,

    PXn

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza nociva presente nel preparato,

    LXn

    =

    è il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva, espresso in percentuale, in peso o in volume;

    3.2. a causa dei loro effetti acuti per i polmoni se ingeriti e contrassegnati con il simbolo Xn, l'indicazione di pericolo «nocivo» e con la frase di rischio R65;

    i preparati classificati nocivi secondo i criteri specificati nel punto 3.2.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Nell'applicare il metodo convenzionale previsto dal precedente punto 3.1 non si tiene conto della classificazione delle sostanze come R65;

    3.3. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «Xn», l'indicazione di pericolo «nocivo» e con le frasi di rischio  ►M1  R68 ◄ /via di esposizione,

    i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata molto tossica, tossica o nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II o II A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    3.4. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo «Xn», l'indicazione di pericolo «nocivo» e con le frasi di rischio R48/via di esposizione,

    i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata tossica o nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o III A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

    4.   I preparati seguenti sono classificati corrosivi:

    4.1. e contrassegnati con il simbolo «C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e la frase di rischio R35,

    4.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 per una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV e IV A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

    4.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.1.1 a) o b) se:

    image

    dove:

    PC, R35

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato e contrassegnata con la frase R35,

    LC, R35

    =

    è il limite di corrosione R35 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, espresso in percentuale in peso o in volume;

    4.2. e sono contrassegnati con il simbolo «C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e la frase di rischio R 34,

    4.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IV A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

    4.2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con il simbolo «C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.2.1 a) o b) se:

    image

    dove:

    PC, R35

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R35,

    PC, R34

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R34,

    LC, R34

    =

    è il limite rispettivo di corrosione R34 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 ed espressa in percentuale, in peso o in volume.

    5.   I preparati seguenti sono classificati irritanti:

    5.1. in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e sono contrassegnati con il simbolo «Xi», l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R41,

    5.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV e IV A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione.

    5.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o classificate corrosive e cui si applica la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.1.1 a) o b) se:

    image

    dove:

    PC, R35

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato,

    PC, R34

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato,

    PXi, R41

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 presente nel preparato,

    LXi, R41

    =

    è il limite di irritazione R41 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, espresso in percentuale, in peso o in volume;

    5.2. irritanti per gli occhi e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R36,

    5.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV e IV A) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

    5.2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 o come corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.2.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PC, R35

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, presente nel preparato,

    PC, R34

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34, presente nel preparato,

    PXi, R41

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, presente nel preparato,

    PXi, R36

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R36, presente nel preparato,

    LXi, R36

    =

    è il limite di irritazione R36 rispettivo, specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso o in volume;

    5.3. irritanti per la pelle e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R38,

    5.3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV e IV A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione.

    5.3.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.3.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PC, R35

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato,

    PC, R34

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato,

    PXi, R38

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R38 presente nel preparato,

    LXi, R38

    =

    è il limite di irritazione R38 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in peso o in volume;

    5.4. irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione pericolo «irritante» e con la frase di rischio R37,

    5.4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnati con la frase R37 in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV e IV A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

    5.4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PXi, R37

    =

    è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato,

    LXi, R37

    =

    è il limite di irritazione R37 specificato per ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume;

    5.4.3. i preparati gassosi contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnata con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PC, R35

    =

    è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato,

    PC, R34

    =

    è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato,

    PXi, R37

    =

    è la percentuale in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato,

    LXi, R37

    =

    è il limite di irritazione R37 rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza gassosa irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume.

    6.   I preparati seguenti sono classificati come sensibilizzanti:

    6.1. per la pelle e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R43,

    i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R43 che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V e V A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

    6.2. per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo «Xn», con l'indicazione di pericolo «nocivo» e con la frase di rischio R42,

    i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R42 che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) o a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V e V A) qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza limiti di concentrazione.

    7.   I preparati seguenti sono classificati cancerogeni:

    7.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati dal simbolo «T» e dalla frase R45 o R49

    i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata cancerogena e contrassegnata con la frase R45 o R49 che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

    7.2. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R40

    i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata cancerogena e contrassegnata con la frase R40 che caratterizza le sostanze cancerogene della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione.

    8.   I preparati seguenti sono classificati come mutageni:

    8.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R46

    i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con la frase R46 che caratterizza le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

    8.2. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase  ►M1  R68 ◄

    i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con la frase  ►M1  R68 ◄ che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione.

    9.   I preparati seguenti sono classificati tossici per la riproduzione:

    9.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R60 (fertilità)

    i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R60 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione.

    9.2. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R62 (fertilità)

    i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R62 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione.

    9.3. di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R61 (sviluppo)

    i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R61 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione;

    9.4. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R63 (sviluppo)

    i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R63 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurano senza limiti di concentrazione.

    PARTE B

    Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per la salute

    In relazione a ogni effetto pericoloso per la salute, la prima tabella (tabella da I a VI) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale peso/peso) da utilizzare per i preparati non gassosi, mentre la seconda tabella (tabella da IA a VI A) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale volume/volume) da utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di concentrazione sono utilizzati in mancanza di limiti di concentrazione specifici per le sostanze di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

    1.   Effetti acuti letali

    1.1.   Preparati non gassosi

    I limiti di concentrazione fissati nella tabella I, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.



    Tabella I

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    T+

    T

    Xn

    T+ con R26, R27, R28

    concentrazione ≥ 7 %

    1 % ≤ concentrazione < 7 %

    0,1 % ≤ concentrazione < 1 %

    T con R23, R24, R25

     

    concentrazione ≥ 25 %

    3 % ≤ concentrazione < 25 %

    Xn con R20, R21, R22

     
     

    concentrazione ≥ 25 %

    Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

     l'ettichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;

     in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

    1.2.   Preparati gassosi

    I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella I A determinano la classificazione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure indicata la classificazione.



    Tabella I A

    Classificazione della sostanza

    (gas)

    Classificazione del preparato gassoso

    T+

    T

    Xn

    T+ con R26, R27, R28

    concentrazione ≥ 1 %

    0,2 % ≤ concentrazione < 1 %

    0,02 % ≤ concentrazione < 0,2 %

    T con R23, R24, R25

     

    concentrazione ≥ 5 %

    0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

    Xn con R20, R21, R22

     
     

    concentrazione ≥ 5 %

    Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

     l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;

     in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

    2.   Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione

    2.1.   Preparati non gassosi

    Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione — ►M1  R68 ◄ /via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella II, espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.



    Tabella II

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    T+

    T

    Xn

    T+ con R39/via di esposizione

    concentrazione ≥ 10 %

    R39 () obbligatoria

    1 % ≤ concentrazione < 10 %

    R39 () obbligatoria

    0,1 % ≤ concentrazione < 1 %

    ►M1  R68 ◄  () obbligatoria

    T con R39/via di esposizione

     

    concentrazione ≥ 10 %

    R39 () obbligatoria

    1 % ≤ concentrazione < 10 %

    ►M1  R68 ◄  () obbligatoria

    Xn con ►M1  R68 ◄ /via di esposizione

     
     

    concentrazione ≥ 10 %

    ►M1  R68 ◄  () obbligatoria

    (1)   Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE).

    2.2.   Preparati gassosi

    Per i gas che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione — ►M1  R68 ◄ /via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella II A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.



    Tabella II A

    Classificazione della sostanza (gas)

    Classificazione del preparato gassoso

    T+

    T

    Xn

    T+ con R39/via di esposizione

    concentrazione ≥ 1 %

    R39 (1) obbligatoria

    0,2 % ≤ concentrazione < 1 %

    R39 (1) obbligatoria

    0,02 % ≤ concentrazione < 0,2 %

    ►M1  R68 ◄  (1) obbligatoria

    T con R39/via di esposizione

     

    concentrazione ≥ 5 %

    R39 (1) obbligatoria

    0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

    ►M1  R68 ◄  (1) obbligatoria

    Xn con ►M1  R68 ◄ /via di esposizione

     
     

    concentrazione ≥ 5 %

    ►M1  R68 ◄  (1) obbligatoria

    (1)   Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE).

    3.   Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata

    3.1.   Preparati non gassosi

    Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella III, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.



    Tabella III

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    T

    Xn

    T con R48/via di esposizione

    concentrazione ≥ 10 %

    R48 (1) obbligatoria

    1 % ≤ concentrazione < 10 %

    R48 (1) obbligatoria

    Xn con R48/via di esposizione

     

    concentrazione ≥ 10 %

    R48 (1) obbligatoria

    (1)   Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE).

    3.2.   Preparati gassosi

    Per i gas che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella III A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.



    Tabella III A

    Classificazione della sostanza

    (gas)

    Classificazione del preparato gassoso

    T

    Xn

    T con R48/via di esposizione

    concentrazione ≥ 5 %

    R48 (1) obbligatoria

    0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

    R48 (1) obbligatoria

    Xn con R48/via di esposizione

     

    concentrazione ≥ 5 %

    R48 (1) obbligatoria

    (1)   Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE).

    4.   Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni oculari gravi

    4.1.   Preparati non gassosi

    Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R34-R35) o effetti irritanti (R36, R37, R38, R41), i limiti di concentrazione singola specificati nella tabella IV, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.



    Tabella IV

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    C con R35

    C con R34

    Xi con R41

    Xi con R36, R37, R38

    C con R35

    concentrazione ≥ 10 %

    R35 obbligatoria

    5 % ≤ concentrazione < 10 %

    R34 obbligatoria

    5 % (1)

    1 % ≤ concentrazione < 5 %

    R36/38 obbligatoria

    C con R34

     

    concentrazione ≥ 10 %

    R34 obbligatoria

    10 % (1)

    5 % ≤ concentrazione < 10 %

    R36/38 obbligatoria

    Xi con R41

     
     

    concentrazione ≥ 10 %

    R41 obbligatoria

    5 % ≤ concentrazione < 10 %

    R36 obbligatoria

    Xi con R36, R37, R38

     
     
     

    concentrazione ≥ 20 %

    R36, R37, R38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate

    (1)   Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE), le sostanze corrosive contrassegnate dalle frasi R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante con R41 o irritante con R36.

    NB:

    la semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio, pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si prega di tenere conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5, dell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE e dell'articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della presente direttiva.

    4.2.   Preparati gassosi

    Per i gas che producono effetti di questo tipo (R34, R35 o R36, R37, R38, R41), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella IV A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.



    Tabella IV A

    Classificazione della sostanza

    (gas)

    Classificazione del preparato gassoso

    C con R35

    C con R34

    Xi con R41

    Xi con R36, R37, R38

    C con R35

    concentrazione ≥ 1 %

    R35 obbligatoria

    0,2 % ≤ concentrazione < 1 %

    R34 obbligatoria

    0,2 % (1)

    0,02 % ≤ concentrazione < 0,2 %

    R36/37/38 obbligatoria

    C con R34

     

    concentrazione ≥ 5 %

    R34 obbligatoria

    5 % (1)

    0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

    R36/37/38 obbligatoria

    Xi con R41

     
     

    concentrazione ≥ 5 %

    R41 obbligatoria

    0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

    R36 obbligatoria

    Xi con R36, R37, R38

     
     
     

    concentrazione ≥ 5 %

    R36, R37, R38 obbligatoria secondo il caso

    (1)   Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE), le sostanze corrosive contrassegnate dalle frasi R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante con R41 o irritante con R36.

    NB:

    la semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio, pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si prega di tenere conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5, dell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE e dell'articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della presente direttiva.

    5.   Effetti sensibilizzanti

    5.1.   Preparati non gassosi

    I preparati che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:

     il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione;

     il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto può prodursi per contatto con la pelle.

    I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.



    Tabella V

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    Sensibilizzante con R42

    Sensibilizzante con R43

    Sensibilizzante con R42

    concentrazione ≥ 1 %

    R42 obbligatoria

     

    Sensibilizzante con R43

     

    concentrazione ≥ 1 %

    R43 obbligatoria

    5.2.   Preparati gassosi

    I preparati gassosi che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:

     il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione.

     il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto può prodursi tramite contatto con la pelle,

    I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V A, espressi in percentuale volume/volume determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.



    Tabella VA

    Classificazione della sostanza

    (gas)

    Classificazione del preparato gassoso

    Sensibilizzante con R42

    Sensibilizzante con R43

    Sensibilizzante con R42

    concentrazione ≥ 0,2 %

    R42 obbligatoria

     

    Sensibilizzante con R43

     

    concentrazione ≥ 0,2 %

    R43 obbligatoria

    6.   Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

    6.1.   Preparati non gassosi

    Per le sostanze che producono tali effetti, i limiti di concentrazione specificati nella tabella VI, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:



    Cancerogeno categorie 1 e 2:

    T; R45 o R49

    Cancerogeno categoria 3:

    Xn; R40

    Mutageno categorie 1 e 2:

    T; R46

    Mutageno categoria 3:

    Xn; ►M1  R68 ◄

    Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2:

    T; R60

    Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2:

    T; R61

    Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3:

    Xn; R62

    Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3:

    Xn; R63

    ▼M4



    Tabella VI

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    Categorie 1 e 2

    Categoria 3

    Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49

    Concentrazione ≥ 0,1 %

    cancerogeno

    R45, R49 obbligatorie, secondo il caso

     

    Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40

     

    Concentrazione ≥ 1 %

    cancerogeno

    R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (1)]

    Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46

    Concentrazione ≥ 0,1 %

    mutageno

    R46 obbligatoria

     

    Sostanze mutagene di categoria 3 con R68

     

    Concentrazione ≥ 1 %

    mutageno

    R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)

    Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)

    Concentrazione ≥ 0,5 %

    tossico per la riproduzione (fertilità)

    R60 obbligatoria

     

    Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R62 (fertilità)

     

    Concentrazione ≥ 5 %

    tossico per la riproduzione (fertilità)

    R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)

    Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)

    Concentrazione ≥ 0,5 %

    tossico per la riproduzione (sviluppo)

    R61 obbligatoria

     

    Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R63 (sviluppo)

     

    Concentrazione ≥ 5 %

    tossico per la riproduzione (sviluppo)

    R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)

    (1)   Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l’inalazione.

    ▼B

    6.2.   Preparati gassosi

    Per i gas che producono tali effetti, i limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume specificati nella seguente tabella VI A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:



    Cancerogeno categorie 1 e 2:

    T; R45 o R49

    Cancerogeno categoria 3:

    Xn; R40

    Mutageno categorie 1 e 2:

    T; R46

    Mutageno categoria 3:

    Xn; ►M1  R68 ◄

    Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2:

    T; R60

    Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2:

    T; R61

    Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3:

    Xn; R62

    Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3:

    Xn; R63

    ▼M4



    Tabella VI A

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    Categorie 1 e 2

    Categoria 3

    Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49

    Concentrazione ≥ 0,1 %

    cancerogeno

    R45, R49 obbligatorie, secondo il caso

     

    Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40

     

    Concentrazione ≥ 1 %

    cancerogeno

    R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (1)]

    Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46

    Concentrazione ≥ 0,1 %

    mutageno

    R46 obbligatoria

     

    Sostanze mutagene di categoria 3 con R68

     

    Concentrazione ≥ 1 %

    mutageno

    R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)

    Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)

    Concentrazione ≥ 0,2 %

    tossico per la riproduzione (fertilità)

    R60 obbligatoria

     

    Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R62 (fertilità)

     

    Concentrazione ≥ 1 %

    tossico per la riproduzione (fertilità)

    R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)

    Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)

    Concentrazione ≥ 0,2 %

    tossico per la riproduzione (sviluppo)

    R61 obbligatoria

     

    Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R63 (sviluppo)

     

    Concentrazione ≥ 1 %

    tossico per la riproduzione (sviluppo)

    R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)

    (1)   Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l’inalazione.

    ▼B




    ALLEGATO III

    METODI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER L'AMBIENTE DI UN PREPARATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 7

    Introduzione

    La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per l'ambiente è espressa mediante i limiti di concentrazione espressi in percentuale peso/peso, salvo per i preparati gassosi dove essi sono espressi in percentuale volume/volume con riferimento alla classificazione della sostanza.

    La parte A illustra la procedura di calcolo ai sensi della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, e riporta le frasi R da attribuire alla classificazione del preparato.

    La parte B fornisce i limiti di concentrazione da utilizzare nell'applicazione del metodo convenzionale e i pertinenti simboli e frasi R per la classificazione.

    A norma della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, i rischi di un preparato per l'ambiente sono valutati secondo il metodo convenzionale descritto nelle parti A e B del presente allegato, applicando limiti di concentrazione individuali.

    a) Qualora alle sostanze pericolose elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE siano attribuiti i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione.

    b) Se le sostanze pericolose non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurano senza i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, detti limiti sono attribuiti secondo i valori indicati nella parte B del presente allegato.

    La parte C illustra i metodi di verifica della valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico.

    PARTE A

    Procedura di valutazione dei pericoli per l'ambiente

    a)   Ambiente acquatico

    I.   Metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico

    Il metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico tiene conto di tutti ►C1  i rischi che un preparato può presentare ◄ per questo ambiente secondo le specifiche seguenti:

    I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:

    1. e sono contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e le frasi di rischio R50 e R53 (R50-53):

    1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti di cui al punto 1.1.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PN, R50-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

    LN, R50-53

    =

    è il limite R50-53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, espresso in percentuale in peso;

    2. e sono contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e le frasi di rischio R51 e R53 (R51-R53) a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi del precedente punto I.1;

    2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 per una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti di cui al punto 1.2.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PN, R50-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

    PN, R51-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

    LN, R51-53

    =

    è il limite R51-53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53, espresso in percentuale in peso;

    3. e sono contrassegnati con le frasi di rischio R52 e R53 (R52-R53), a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei precedenti punti I.1 o I.2;

    3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    3.2. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 1.3.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PN, R50-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

    PN, R51-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato,

    PR52-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato,

    LR52-53

    =

    è il limite R52-53 rispettivo, fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in percentuale in peso;

    4. e contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e la frase di rischio R50, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi del precedente punto I.1;

    4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 per una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 2) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose pe l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.4.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PN, R50

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato,

    LN, R50

    =

    è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, espresso in percentuale in peso;

    4.3. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 che non rispondono ai criteri di cui al punto 1.4.1 o 1.4.2 e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 per le quali:

    image

    dove:

    PN, R50

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato,

    PN, R50-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50-53, presente nel preparato,

    LN, R50

    =

    è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50 o R50-53, espresso in percentuale in peso;

    5. e sono contrassegnati con la frase di rischio R52, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei precendenti punti I.1, I.2, I.3 o I.4;

    5.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola, pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 3) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    5.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 1.5.1, lettera a) o lettera b) se:

    image

    dove:

    PR52

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, presente nel preparato,

    LR52

    =

    è il limite R52 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, espresso in percentuale in peso;

    6. e sono contrassegnati con la frase di rischio R53, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei precedenti punti I.1, I.2 o 1.3;

    6.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 per una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 4) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

    6.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 1.6.1 a) o b) se:

    image

    dove:

    PR53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato,

    LR53

    =

    è il limite R53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, espresso in percentuale in peso;

    6.3. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 non rispondenti ai criteri di cui al punto 1.6.2 e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per le quali:

    image

    dove:

    PR53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato,

    PN, R50-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

    PN, R51-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato,

    PR52-53

    =

    è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato,

    LR53

    =

    è il limite R53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53 o R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in percentuale in peso.

    b)   Ambiente non acquatico

    1.   STRATO DI OZONO

    I.   Metodo convenzionale per valutare i preparati pericolosi per lo strato di ozono

    1. e contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo: «pericoloso per l'ambiente» e la frase di rischio R59;

    1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo «N» e la frase di rischio R59 per una concentrazione singola pari o superiore:

    a) a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

    b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

    ▼M4 —————

    ▼B

    2.   AMBIENTE TERRESTRE

    I.   Valutazione dei preparati pericolosi per l'ambiente terrestre

    La classificazione dei preparati con le frasi di rischio seguenti avrà luogo dopo che saranno stati introdotti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE i criteri particolareggiati per l'uso delle frasi.

    R54

    Tossico per la flora

    R55

    Tossico per la fauna

    R56

    Tossico per gli organismi del terreno

    R57

    Tossico per le api

    R58

    Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

    PARTE B

    Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per l'ambiente

    I.   Per l'ambiente acquatico

    I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

    ▼M4



    Tabella 1a

    Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    N, R50-53

    N, R51-53

    R52-53

    N, R50-53

    Cfr. tabella 1b

    Cfr. tabella 1b

    Cfr. tabella 1b

    N, R51-53

     

    Cn ≥ 25 %

    2,5 % ≤ Cn< 25 %

    R52-53

     
     

    Cn ≥ 25 %

    Per i preparati contenenti una sostanza classificata con N, R50-53, si applicano i limiti di concentrazione e la conseguente classificazione di cui alla tabella 1b.



    Tabella 1b

    Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico

    Valore LC50 o EC50 [«L(E)C50»] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l)

    Classificazione del preparato

    N, R50-53

    N, R51-53

    R52-53

    0,1 < L(E)C50 ≤ 1

    Cn ≥ 25 %

    2,5 % ≤ Cn< 25 %

    0,25 % ≤ Cn< 2,5 %

    0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

    Cn ≥ 2,5 %

    0,25 % ≤ Cn< 2,5 %

    0,025 % ≤ Cn< 0,25 %

    0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

    Cn ≥ 0,25 %

    0,025 % ≤ Cn< 0,25 %

    0,0025 % ≤ Cn< 0,025 %

    0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

    Cn ≥ 0,025 %

    0,0025 % ≤ Cn< 0,025 %

    0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 %

    0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

    Cn ≥ 0,0025 %

    0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 %

    0,000025 % ≤ Cn< 0,00025 %

    Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).



    Tabella 2

    Tossicità acquatica acuta

    Valore LC50 o EC50 [«L(E)C50»] della sostanza classificata come N, R50 o come N, R50-53 (mg/l)

    Classificazione del preparato N, R50

    0,1 < L(E)C50 ≤ 1

    Cn ≥ 25 %

    0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

    Cn ≥ 2,5 %

    0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

    Cn ≥ 0,25 %

    0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

    Cn ≥ 0,025 %

    0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

    Cn ≥ 0,0025 %

    Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).

    ▼B



    Tabella 3

    Tossicità acquatica

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    R52

    R52

    Cn ≥ 25 %



    Tabella 4

    Effetti nocivi a lungo termine

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato

    R53

    R53

    Cn ≥ 25 %

    N, R50-53

    Cn ≥ 25 %

    N, R51-53

    Cn ≥ 25 %

    R52-53

    Cn ≥ 25 %

    II.   Per l'ambiente non acquatico

    I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso o per i preparati gassosi in volume/volume determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

    ▼M4



    Tabella 5

    Pericoloso per lo strato di ozono

    Classificazione della sostanza

    Classificazione del preparato N, R59

    N con R59

    Cn ≥ 0,1 %

    ▼B

    PARTE C

    Metodi di prova per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico

    La classificazione di un preparato è effettuata in genere secondo il metodo convenzionale. Tuttavia, per determinare la tossicità acquatica acuta, può rivelarsi opportuno in certi casi effettuare prove sul preparato.

    Il risultato di queste prove sul preparato può soltanto modificare la classificazione relativa alla tossicità acquatica acuta che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale.

    Se il responsabile dell'immissione sul mercato decide di effettuare queste prove, esse devono essere realizzate rispettando i criteri di qualità dei metodi indicati nell'allegato V, parte C della direttiva 67/548/CEE.

    Inoltre, le prove devono essere effettuate su tutte e tre le specie previste secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una delle specie, sia già stata attribuita al preparato la classificazione più elevata di pericolo relativa alla tossicità acquatica acuta oppure a meno che non sia già disponibilie un risultato delle prove prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.




    ALLEGATO IV

    DISPOSIZIONI SPECIALI PER I RECIPIENTI CONTENENTI PREPARATI OFFERTI O VENDUTI AL PUBBLICO

    PARTE A

    Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

    1. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi, secondo l'articolo 10 e nelle condizioni previste all'articolo 6 della presente direttiva devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.

    2. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati che presentano un pericolo all'inalazione (Xn,R65) e classificati ed etichettati in base al punto 3.2.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebulizzazione sigillato.

    3. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti almeno una delle sostanze di seguito enumerate e presente in concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite specifica



    N.

    Identificazione della sostanza

    Limite di concentrazione

    CAS Reg. n.

    Nome

    EINECS n.

    1

    67-56-1

    Metanolo

    2006596

    ≥ 3 %

    2

    75-09-2

    Diclorometano

    2008389

    ≥ 1 %

    che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.

    PARTE B

    Recipienti che devono recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto

    I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio ed etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili secondo l'articolo 10 e nelle condizioni previste agli articoli 5 e 6 della presente direttiva, devono recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.

    Questa disposizione non si applica agli aerosol classificati solo come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

    ▼M4




    ALLEGATO V

    DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L’ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

    A.   Preparati classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7

    1.   Preparati venduti al pubblico

    1.1. L’etichetta sull’imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

    1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull’imballaggio stesso, l’imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l’uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell’imballaggio vuoto.

    2.   Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione

    L’etichetta sull’imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

    3.   Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: Pericolo di effetti cumulativi

    Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all’1 %, a meno che nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE siano indicati valori diversi.

    4.   Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R64: Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno

    Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R64, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all’1 %, a meno che nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE siano indicati valori diversi.

    B.   Altri preparati indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi degli articoli 5, 6 e 7

    1.   Preparati contenenti piombo

    1.1.   Pitture e vernici

    L’etichettatura sull’imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo determinato secondo la norma ISO 6503-1984 è superiore a 0,15 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti indicazioni:

    «Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini».

    Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml, deve essere riportata la frase seguente:

    «Attenzione! Contiene piombo».

    2.   Preparati contenenti cianoacrilati

    2.1.   Adesivi

    L’etichetta sull’imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni:

    «Cianoacrilato

    Pericolo

    Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

    Tenere fuori dalla portata dei bambini».

    Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all’imballaggio.

    3.   Preparati contenenti isocianati

    L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc., tal quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni:

    «Contiene isocianati.

    Leggere le informazioni fornite dal fabbricante».

    4.   Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < = 700

    L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < = 700 deve riportare le seguenti indicazioni:

    «Contiene resine epossidiche.

    Leggere le informazioni fornite dal fabbricante».

    5.   Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico

    L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti più dell’1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni:

    «Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)».

    6.   Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura

    L’etichetta sull’imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti menzioni:

    «Attenzione! Contiene cadmio.

    Durante l’utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.

    Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.

    Rispettare le disposizioni di sicurezza».

    7.   Preparati disponibili sotto forma di aerosol

    Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, anche ai preparati disponibili sotto forma di aerosol si applicano le disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE.

    8.   Preparati contenenti sostanze non ancora completamente testate

    Se un preparato contiene almeno una sostanza che, in base all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 67/548/CEE reca la menzione ►C2  «Attenzione: sostanza non ancora completamente sottoposta a test», ◄ l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve recare la menzione «Attenzione — questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente testata», qualora questa sostanza sia presente in concentrazione pari o superiore all’1 %.

    9.   Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante

    L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % o in concentrazione pari o superiore a quella specificata in una nota specifica per la sostanza dall’allegato I della direttiva 67/548/CEE, deve recare l’indicazione:

    «Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): può provocare una reazione allergica».

    10.   Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati

    L’etichetta sull’imballaggio dei preparati liquidi che non presentano un punto d’infiammabilità o presentano un punto d’infiammabilità superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5 % deve recare, se del caso, la seguente indicazione:

    «Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso» o «Può diventare infiammabile durante l’uso».

    11.   Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R67: L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

    Se un preparato contiene una o più sostanze contrassegnate dalla frase R67, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come stabilito dall’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora le sostanze siano presenti nel preparato in concentrazione pari o superiore al 15 %, a meno che:

     il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26,

     il preparato sia in una confezione non superiore ai 125 ml.

    12.   Cementi e preparati di cemento

    L’etichetta sull’imballaggio dei cementi e dei preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento deve recare l’indicazione:

    «Contiene cromo VI. Può provocare una reazione allergica»

    a meno che il preparato sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante da una frase R43.

    C.   Preparati non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 ma contenenti almeno una sostanza pericolosa

    1.   Preparati non destinati alla vendita al pubblico

    L’etichetta sull’imballaggio dei preparati di cui al paragrafo 2, punto 1, lettera b), dell’articolo 14 deve recare l’indicazione seguente:

    «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali».

    ▼B




    ALLEGATO VI

    RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ CHIMICA DI UNA SOSTANZA

    PARTE A

    Informazioni che devono figurare nella richiesta di riservatezza

    Note introduttive:

    A. L'articolo 15 precisa a quali condizioni il responsabile dell'immissione sul mercato può avvalersi della riservatezza.

    B. Per evitare più dichiarazioni di riservatezza relative alla stessa sostanza utilizzata in preparati diversi, è sufficiente un'unica richiesta di riservatezza se alcuni preparati hanno:

     le stesse componenti pericolose presenti nella stessa gamma di concentrazione;

     la stessa classificazione e la stessa etichettatura;

     gli stessi utilizzi.

    Per non rivelare l'identità chimica della stessa sostanza presente in tutti i preparati in questione, deve essere utilizzata un'unica denominazione alternativa. La richiesta di riservatezza deve comprendere tutte le informazioni previste nella richiesta qui di seguito, senza dimenticare il nome o la denominazione commerciale di ciascun preparato.

    C. La denominazione alternativa utilizzata sull'etichetta deve essere la stessa che figura nella rubrica 2 «Composizione/informazioni sugli ingredienti» dell'allegato alla direttiva 91/155/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/112/CEE.

    Questo implica l'uso di una denominazione alternativa che fornisca sufficienti informazioni sulla sostanza per garantire una manipolazione senza pericolo del preparato.

    D. Nel presentare la richiesta di utilizzo di una denominazione alternativa, il responsabile dell'immissione sul mercato deve tener conto della necessità di fornire informazioni sufficienti a garantire che siano prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e che possano essere ridotti al minimo i rischi derivanti dalla manipolazione del preparato.

    Richiesta di riservatezza

    A norma dell'articolo 15, la richiesta di riservatezza deve obbligatoriamente comprendere le informazioni seguenti:

    1. Nome e indirizzo completo (compreso il numero di telefono) del responsabile dell'immissione sul mercato all'interno della Comunità (produttore, importatore o distributore).

    2. Indicazione precisa della/e sostanza/e per la/e quale/i è richiesta la riservatezza, e della denominazione alternativa.



    Numero CAS

    Numero EINECS

    Nome chimico secondo nomenclatura internazionale e classificazione (allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio o classificazione provvisoria)

    Denominazione alternativa

    a)

     
     
     

    b)

     
     
     

    c)

     
     
     

    NB:

    Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che dimostrano che la classificazione provvisoria è stata effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e disponibili relativi alle proprietà della sostanza.

    3. Motivazione della riservatezza (probabilità — plausibilità).

    4. Nome/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.

    5. La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta la Comunità?



    NO

    In caso negativo, precisare il nome o la denominazione commerciale utilizzati negli altri Stati membri:

    Belgio:

    Bulgaria:

    Repubblica ceca:

    Danimarca:

    Germania:

    Estonia:

    Grecia:

    Spagna:

    Francia:

    Irlanda:

    Italia:

    Cipro:

    Lettonia:

    Lituania:

    Lussemburgo:

    Ungheria:

    Malta:

    Paesi Bassi:

    Austria:

    Polonia:

    Portogallo:

    Romania:

    Slovenia:

    Slovacchia:

    Finlandia:

    Svezia:

    Regno Unito:

    6. Composizione del/i preparato/i (come definita nel punto 2 dell'allegato della direttiva 91/155/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/112/CEE.

    7. Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'articolo 6 della presente direttiva.

    8. Etichettatura del/dei preparato/i a norma dell'articolo 10 della presente direttiva.

    9. Utilizzi previsti del/dei preparato/i.

    10. Scheda/e dati di sicurezza a norma della direttiva 91/155/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/112/CEE.

    PARTE B

    Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative (nomi generici)

    1.   Nota introduttiva

    Questa guida lessicale è basata sulla procedura di classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione delle sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

    Possono essere utilizzate denominazioni alternative a quelle basate sulla seguente guida. Tuttavia, le denominazioni scelte devono fornire in ciascun caso informazioni sufficienti a garantire che il preparato possa essere manipolato senza rischi e che possano essere prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

    Le famiglie sono definite nel modo seguente:

     sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune l'elemento chimico più caratteristico che determina le loro proprietà. Il nome della famiglia è dedotto dal nome dell'elemento chimico. Queste famiglie sono numerate come all'allegato I in base al numero atomico dell'elemento chimico (da 001 a 103);

     sostanze organiche che hanno in comune il gruppo funzionale più caratteristico che determina le loro proprietà.

    Il nome della famiglia è dedotto dal nome del gruppo funzionale.

    Queste famiglie sono numerate in base al numero convenzionale di cui all'allegato I (da 601 a 650).

    In alcuni casi sono state aggiunte sottofamiglie che raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche specifiche.

    2.   Determinazione del nome generico

    Principi generali

    La determinazione del nome generico avviene secondo la seguente procedura generale, in due tappe consecutive:

    i) identificazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici presenti nella molecola;

    ii) presa in considerazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici più significativi.

    I gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in considerazione sono i nomi delle famiglie e delle sottofamiglie definiti al punto 3 seguente, il cui elenco non ha tuttavia carattere esclusivo.

    3.   Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sottofamiglie



    Numero della famiglia

    Allegato I della direttiva 67/548/CEE

    Famiglie

    Sottofamiglie

    001

    Composti dell'idrogeno

    Idruri

    002

    Composti dell'elio

    003

    Composti del litio

    004

    Composti del berillio

    005

    Composti del boro

    Borani

    Borati

    006

    Composti del carbone

    Carbammati

    Composti inorganici del carbone

    Sali dell'acido cianidrico

    Urea e derivati

    007

    Composti dell'azoto

    Composti di ammonio quaternario

    Composti acidi dell'azoto

    Nitrati

    Nitriti

    008

    Composti dell'ossigeno

    009

    Composti del fluoro

    Fluoruri inorganici

    010

    Composti del neon

    011

    Composti del sodio

    012

    Composti del magnesio

    Derivati organometallici del magnesio

    013

    Composti dell'alluminio

    Derivati organometallici dell'alluminio

    014

    Composti del silicio

    Siliconi

    Silicati

    015

    Composti del fosforo

    Composti acidi del fosforo

    Composti del fosfonio

    Esteri fosforici

    Fosfati

    Fosfiti

    Fosforamidi e derivati

    016

    Composti dello zolfo

    Composti acidi dello zolfo

    Mercaptani

    Solfati

    Solfiti

    017

    Composti del cloro

    Clorati

    Perclorati

    018

    Composti dell'argon

    019

    Composti del potassio

    020

    Composti del calcio

    021

    Composti dello scandio

    022

    Composti del titanio

    023

    Composti del vanadio

    024

    Composti del cromo

    Composti del cromo VI (cromati)

    025

    Composti del manganese

    026

    Composti del ferro

    027

    Composti del cobalto

    028

    Composti del nichel

    029

    Composti del rame

    030

    Composti dello zinco

    Derivati organometallici dello zinco

    031

    Composti del gallio

    032

    Composti del germanio

    033

    Composti dell'arsenico

    034

    Composti del selenio

    035

    Composti del bromo

    036

    Composti del cripton

    037

    Composti del rubidio

    038

    Composti dello stronzio

    039

    Composti dell'ittrio

    040

    Composti dello zirconio

    041

    Composti del niobio

    042

    Composti del molibdeno

    043

    Composti del tecnezio

    044

    Composti del rutenio

    045

    Composti del rodio

    046

    Composti del palladio

    047

    Composti dell'argento

    048

    Composti del cadmio

    049

    Composti dell'indio

    050

    Composti dello stagno

    Derivati organometallici dello stagno

    051

    Composti dell'antimonio

    052

    Composti del tellurio

    053

    Composti dello iodio

    054

    Composti dello xeno

    055

    Composti del cesio

    056

    Composti del bario

    057

    Composti del lantanio

    058

    Composti del cerio

    059

    Composti del praseodimio

    060

    Composti del neodimio

    061

    Composti del promezio

    062

    Composti del samario

    063

    Composti dell'europio

    064

    Composti del gadolinio

    065

    Composti del terbio

    066

    Composti del disprosio

    067

    Composti dell'olmio

    068

    Composti dell'erbio

    069

    Composti del tulio

    070

    Composti dell'itterbio

    071

    Composti del lutezio

    072

    Composti dell'afnio

    073

    Composti del tantalio

    074

    Composti del tungsteno

    075

    Composti del renio

    076

    Composti dell'osmio

    077

    Composti dell'iridio

    078

    Composti del platino

    079

    Composti dell'oro

    080

    Composti del mercurio

    Derivati organometallici del mercurio

    081

    Composti del tallio

    082

    Composti del piombo

    Derivati organometallici del piombo

    083

    Composti del bismuto

    084

    Composti del polonio

    085

    Composti dell'astato

    086

    Composti del radon

    087

    Composti del francio

    088

    Composti del radio

    089

    Composti dell'attinio

    090

    Composti del torio

    091

    Composti del protactinio

    092

    Composti dell'uranio

    093

    Composti del nettunio

    094

    Composti del plutonio

    095

    Composti dell'americio

    096

    Composti del curio

    097

    Composti del berkelio

    098

    Composti del californio

    099

    Composti dell'einsteinio

    100

    Composti del fermio

    101

    Composti del mendelevio

    102

    Composti del nobelio

    103

    Composti del laurenzio

    601

    Idrocarburi

    Idrocarburi alifatici

    Idrocarburi aromatici

    Idrocarburi aliciclici

    Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    602

    Idrocarburi alogenati (1)

    Idrocarburi alifatici alogenati (1)

    Idrocarburi aromatici alogenati (1)

    Idrocarburi aliciclici alogenati (1)

    603

    Alcoli e derivati

    Alcoli alifatici

    Alcoli aromatici

    Alcoli aliciclici

    Alcanolamine

    Derivati epossidici

    Eteri

    Glicoli eteri

    Glicoli e polioli

    604

    Fenoli e derivati

    Derivati alogenati (1) dei fenoli

    605

    Aldeidi e derivati

    Aldeidi alifatiche

    Aldeidi aromatiche

    Aldeidi alicicliche

    Acetali alifatici

    Acetali aromatici

    Acetali aliciclici

    606

    Chetoni e derivati

    Chetoni alifatici

    Chetoni aromatici (2)

    Chetoni aliciclici

    607

    Acidi organici e derivati

    Acidi alifatici

    Acidi alifatici alogenati (1)

    Acidi aromatici

    Acidi aromatici alogenati (1)

    Acidi aliciclici

    Acidi aliciclici alogenati (1)

    Anidridi di acido alifatico

    Anidridi di acido alifatico alogenato (1)

    Anidridi di acido aromatico

    Anidridi di acido aromatico alogenato (1)

    Anidridi di acido aliciclico

    Anidridi di acido aliciclico alogenato (1)

    Sali di acido alifatico

    Sali di acido alifatico alogenato (1)

    Sali di acido aromatico

    Sali di acido aromatico alogenato (1)

    Sali di acido aliciclico

    Sali di acido aliciclico alogenato (1)

    Esteri di acido alifatico

    Esteri di acido alifatico alogenato (1)

    Esteri di acido aromatico

    Esteri di acido aromatico alogenato (1)

    Esteri di acido aliciclico

    Esteri di acido aliciclico alogenato (1)

    Esteri di glicoli eteri

    Acrilati

    Metacrilati

    Lactoni

    Alogenuri d'acile

    608

    Nitrili e derivati

    609

    Nitrocomposti

    610

    Composti cloronitrati

    611

    Azossicomposti e azocomposti

    612

    Derivati amminici

    Ammine alifatiche e derivati

    Ammine alicicliche e derivati

    Ammine aromatiche e derivati

    Anilina e derivati

    Benzidina e derivati

    613

    Basi eterocicliche e derivati

    Benzimidazolo e derivati

    Imidazolo e derivati

    Piretrinoidi

    Chinolina e derivati

    Triazina e derivati

    Triazolo e derivati

    614

    Glucosidi e alcaloidi

    Alcaloidi e derivati

    Glucosidi e derivati

    615

    Cianati e isocianati

    Cianati

    Isocianati

    616

    Ammidi e derivati

    Acetammide e derivati

    Anilidi

    617

    Perossidi organici

    647

    Enzimi

    648

    Derivati complessi del carbone

    Estratto acido

    Estratto alcalino

    Olio di antracene

    Residuo di estratto di olio di antracene

    Frazione di olio di antracene

    Olio carbolico

    Residuo di estratto di olio carbolico

    Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido

    Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione con solvente liquido

    Carbolio

    Catrame di carbone

    Residuo di estratto di catrame di carbone fossile

    Residui fossili di catrame di carbone fossile

    Coke (catrame di carbone) bassa temperatura, pece di alta temperatura

    Coke (catrame di carbone), pece di alta temperatura

    Coke (catrame di carbone), mista pece di carbone di alta temperatura

    Benzolo grezzo

    Fenoli grezzi

    Basi di catrame grezze

    Basi distillate

    Fenoli distillati

    Distillati

    Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primaria

    Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente

    Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente

    Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente

    Residui di estrazione (carbone), catrame di carbone a bassa temperatura, alcalino

    Olio fresco

    Combustibili, diesel, estrazione del carbone con solvente, di idrocracking, idrogenati

    Combustibili per aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, d'idrocracking, idrogenati

    Benzina, estrazione del carbone con solvente, nafta di idrocracking

    Prodotti da trattamento termico

    Olio di antracene pesante

    Ridistillati di olio di antracene pesante

    Olio leggero

    Olio leggero lavato, altobollente

    Olio leggero lavato, mediobollente

    Olio leggero lavato, bassobollente

    Ridistillati di olio leggero, altobollenti

    Ridistillati di olio leggero, mediobollenti

    Ridistillati di olio leggero, bassobollenti

    Olio metilnaftalenico

    Residuo di estratto di olio di metilnaftalene

    Nafta (carbone) estrazione con solvente di idrocracking

    Olio naftalenico

    Residuo di estratto di olio naftalenico

    Olio naftalenico ridistillato

    Pece

    Ridistillati di pece

    Residui peciosi trattati termicamente

    Pece ossidata

    Prodotti di pirolisi

    Ridistillati

    Residui (carbone), estrazione con solvente liquido

    Catrame, carbone bruno

    Catrame, carbone bruno, bassa temperatura

    Olio di catrame, altobollente

    Olio di catrame, mediobollente

    Olio lavaggio gas

    Residuo di estratto di olio lavaggio gas

    Olio lavaggio gas ridistillato

    649

    Derivati complessi del petrolio

    Petrolio grezzo

    Gas di petrolio

    Nafta con basso punto di ebollizione

    Nafta modificata con basso punto di ebollizione

    Nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

    Nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

    Nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

    Nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

    Nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

    Cherosene ottenuto per via diretta

    Cherosene — non specificato

    Gasolio da cracking

    Gasolio — non specificato

    Olio combustibile denso

    Grasso lubrificante

    Olio base non raffinato o mediamente raffinato

    Olio base — non specificato

    Estratto aromatico distillato

    Estratto aromatico distillato (trattato)

    Olio di sedimento

    Paraffina molle

    Petrolato

    650

    Sostanze diverse

    Non utilizzare queste famiglie ma le famiglie e le sottofamiglie summenzionate

    (1)   Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno.

    (2)   Compresi i chinoni.

    4.   Applicazione pratica

    Dopo aver stabilito se la sostanza appartiene a una o più famiglie o sottofamiglie dell'elenco, il nome generico può essere stabilito nel seguente modo:

    4.1. Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia è sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi funzionali significativi, tale nome è scelto come nome generico:

    Esempi:

     1,4 diidrossibenzene

     

    famiglia 604

    :

    fenoli e derivati

    nome generico

    :

    derivato di fenolo

     Butanolo

     

    famiglia 603

    :

    alcoli e derivati

    sottofamiglia

    :

    alcoli alifatici

    nome generico

    :

    alcole alifatico

     2-isopropossietanolo

     

    famiglia 603

    :

    alcoli e derivati

    sottofamiglia

    :

    eteri di glicole

    nome generico

    :

    etere di glicole

     Metile acrilato

     

    famiglia 607

    :

    acidi organici e derivati

    sottofamiglia

    :

    acrilati

    nome generico

    :

    acrilato

    4.2. Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia non è sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi funzionali significativi, il nome generico è una combinazione del nome di più famiglie o sottofamiglie:

    Esempi:

     Clorobenzene

     

    famiglia 602

    :

    idrocarburi alogenati

    sottofamiglia

    :

    idrocarburi aromatici alogenati

    famiglia 017

    :

    composti del cloro

    nome generico

    :

    idrocarburo aromatico clorurato

     Acido 2, 3, 6-triclorofenilacetico

     

    famiglia 607

    :

    acidi organici

    sottofamiglia

    :

    acidi aromatici alogenati

    famiglia 017

    :

    composti del cloro

    nome generico

    :

    acido aromatico clorurato

     1-cloro-1-nitropropano

     

    famiglia 610

    :

    derivati cloronitrati

    famiglia 601

    :

    idrocarburi

    sottofamiglia

    :

    idrocarburi alifatici

    nome generico

    :

    idrocarburo alifatico cloronitrato

     Ditiopirofosfato di tetrapropile

     

    famiglia 015

    :

    composti del fosforo

    sottofamiglia

    :

    esteri fosforici

    famiglia 016

    :

    composti dello zolfo

    nome generico

    :

    estere tiofosforico

    NB:

    Per alcuni elementi, in particolare dei metalli, il nome della famiglia o della sottofamiglia può essere precisato dalle parole «inorganici» o «organici».

    Esempi:

     Cloruro di mercurio

     

    famiglia 080

    :

    composti del mercurio

    nome generico

    :

    composto inorganico del mercurio

     Acetato di bario

     

    famiglia 056

    :

    composti del bario

    nome generico

    :

    composto organico del bario

     Etile nitrito

     

    famiglia 007

    :

    composti dell'azoto

    sottofamiglia

    :

    nitriti

    nome generico

    :

    nitrito organico

     Idrosolfito di sodio

     

    famiglia 016

    :

    composti dello zolfo

    nome generico

    :

    composto inorganico dello zolfo

    (I suddetti esempi riguardano sostanze ricavate dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, diciannovesimo adeguamento, che possono rendere necessaria una richiesta di riservatezza.)




    ALLEGATO VII

    PREPARATI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

    I preparati di cui al punto 9.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.




    ALLEGATO VIII

    PARTE A

    Direttive abrogate in base all'articolo 21

     Direttiva 78/631/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)

     Direttiva 88/379/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche di adeguamento al progresso tecnico:

     

     direttiva 89/178/CEE

     direttiva 90/492/CEE

     direttiva 93/18/CEE

     direttiva 96/65/CE

     Direttiva 90/35/CEE che definisce, a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/379/CEE, le categorie di preparati i cui imballaggi devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e/o di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto

     Direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

    PARTE B

    Scadenze per il recepimento e per l'applicazione in base all'articolo 21



    Direttiva

    Scadenza per il recepimento

    Scadenza per l'applicazione

    78/631/CEE (GU L 206 del 29.7.1978, pag. 13)

    1o gennaio 1981

    1o gennaio 1981

    88/379/CEE (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14)

    7 giugno 1991

    7 giugno 1991

    89/178/CEE (GU L 64 dell'8.3.1989, pag. 18)

    1o dicembre 1990

    1o giugno 1991

    90/492/CEE (GU L 275 del 5.10.1990, pag. 35)

    1o giugno 1991

    8 giugno 1991

    93/18/CEE (GU L 104 del 29.4.1993, pag. 46)

    1o luglio 1994

    1o luglio 1994

    90/35/CEE (GU L 19 del 24.1.1990, pag. 14)

    1o agosto 1992

    1o novembre 1992

    91/442/CEE (GU L 238 del 27.8.1991, pag. 25)

    1o agosto 1992

    1o novembre 1992

    96/65/CE (GU L 265 del 18.10.1996, pag. 15)

    31 maggio 1998

    31 maggio 1998

    PARTE C

    Disposizioni speciali per l'Austria, la Finlandia e la Svezia concernenti l'applicazione delle seguenti direttive in base all'articolo 21

    1. L'Austria, la Finlandia e la Svezia non recepiscono o applicano la direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (antiparassitari), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992.

    2. L'Austria applica la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CE dell'11 ottobre 1996, alle seguenti condizioni.

    Non si applicano all'Austria le seguenti disposizioni della direttiva 88/379/CEE:

    a) articolo 13, in collegamento con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti le sostanze elencate nell'appendice 1;

    b) articolo 13, in collegamento con l'articolo 7, per quanto riguarda l'etichettatura a norma delle disposizioni austriache relative ai

     consigli di prudenza per lo smaltimento dei rifiuti

     pittogramma per lo smaltimento dei rifiuti fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva

     consigli di prudenza per quanto riguarda le contromisure in caso di incidenti;

    c) articolo 13, in collegamento con la lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 7 concernente le denominazioni chimiche delle sostanze pericolose presenti nei preparati pericolosi, fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    3. La Svezia applica la direttiva 88/379/CEE, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CE dell'11 ottobre 1996, alle seguenti condizioni.

    Non si applicano alla Svezia le seguenti disposizioni della direttiva 88/379/CEE:

    a) articolo 13, in collegamento con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda i preparati

     contenenti le sostanze elencate nell'appendice 2,

     contenenti sostanze che presentano effetti neurotossici e sgrassanti per la pelle non contemplate nell'ambito dei criteri di classificazione di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e nell'ambito delle frasi di rischio di cui all'allegato III della direttiva 67/548/CEE,

     contenenti sostanze che presentano effetti tossici acuti non contemplate nell'ambito dei criteri di classificazione di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e nell'ambito delle frasi di rischio di cui all'allegato III della direttiva 67/548/CEE fino a non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva,

     che non sono classificati (qualificati «måttligt skadliga», moderatamente nocivi a norma della legislazione svedese) secondo i criteri della direttiva 88/379/CEE;

    b) articolo 13, in collegamento con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda

     i criteri relativi alla classificazione e all'etichettatura dei preparati contenenti sostanze cancerogene classificate sulla base dei criteri di cui al punto 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE

     l'etichettatura dei preparati classificati come cancerogeni, categoria 3, con una frase R speciale invece della frase R 40.




    Appendice 1



    Sostanze di cui all'allegato VIII, parte C, punto 2 (Austria)

    Nome della sostanza

    Numero indice nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE

    Linuron

    006-021-00-1

    Triclorosilano

    014-001-00-9

    Tricloruro di fosforo

    015-007-00-4

    Pentacloruro di fosforo

    015-008-00-X

    Ossicloruro di fosforo

    015-009-00-5

    Polisolfuri di sodio

    016-010-00-3

    Dicloruro di dizolfo

    016-012-00-4

    Cloruro di tionile

    016-015-00-0

    Ipoclorito di calcio

    017-012-00-7

    Idrossido di potassio

    019-002-00-8

    2-Dimetilamminoetanolo

    603-047-00-0

    2-Dietilamminoetanolo

    603-048-00-6

    Dietanolamina

    603-071-00-1

    N-Metil-2-etanolamina

    603-080-00-0

    2-Etilesan-1,3-diolo

    603-087-00-9

    Isoforone

    606-012-00-8

    6-Metil-1,3-ditiolo(4,5-b)chinossalin-2-one

    606-036-00-9

    Anidride acetica

    607-008-00-9

    Formiato di metile

    607-014-00-1

    Formiato di etile

    607-015-00-7

    Acido acrilico

    607-061-00-8

    Cloruro di cloroacetile

    607-080-00-1

    Nitrofene

    609-040-00-9

    Quintozene; Pentacloronitrobenzene

    609-043-00-5

    Diclofluanide

    616-006-00-7

    Idroperossido di cumene

    617-002-00-8

    Monocrotofos

    015-072-00-9

    Edifenfos

    015-121-00-4

    Triazofos

    015-140-00-8

    Metanolo

    603-001-00-X

    Trifenmorfo; 4-Tritilmorfolina

    613-052-00-X

    Diuron

    006-015-00-9

    Ossido di fenbutanina

    050-017-00-2

    1-Butanolo, 2-Butanolo, iso-Butanolo

    603-004-00-6




    Appendice 2



    Sostanze di cui all'allegato VIII, parte C, punto 3 (Svezia)

    Nome della sostanza

    Numero indice nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE

    Acetone

    606-001-00-8

    Butanone

    606-002-00-3

    Formiato di amile

    607-018-00-3

    Acetato di etile

    607-022-00-5

    n-butilacetato

    607-025-00-1

    sec-butilacetato

    607-026-00-7

    terz-butilacetato

    607-026-00-7

    iso-butilacetato

    607-026-00-7

    Formiato di butile

    607-017-00-8

    Cicloesano

    601-017-00-1

    1,4-Dimetilcicloesano

    601-019-00-2

    Etere dietilico

    603-022-00-4

    Etere metilico di etile

    603-020-00-3

    Acetato di amile

    607-130-00-2

    Lattato di etile

    607-129-00-7

    Proprionato di amile

    607-131-00-8

    2,4-Dimetilpentan-3-one

    606-028-00-5

    Di-n-propiletere

    603-045-00-X

    Di-n-propilchetone

    606-027-00-X

    Propionato di etile

    607-028-00-8

    Eptano

    601-008-00-2

    Esano (miscela di isomeri) < 5 % n-esano

    601-007-00-7

    Acetato di isopropile

    607-024-00-6

    Alcole isopropilico

    603-003-00-0

    4-Metossi-4-metilpentan-2-one

    606-023-00-8

    Acetato di metile

    607-021-00-X

    Metil cicloesano

    601-018-00-7

    5-Metilesan-2-one

    606-026-00-4

    Lattato di metile

    607-092-00-7

    4-Metilpentan-2-one

    606-004-00-4

    Propienato di metile

    607-027-00-2

    Ottano

    601-009-00-8

    Pentano

    601-006-00-1

    Pentano-3-one

    606-006-00-5

    Propan-1-olo

    603-003-00-0

    Acetato di propile

    607-024-00-6

    Formiato di propile

    607-016-00-2

    Proprionato di propile

    607-030-00-9

    Bisolfato di sodio = polisolfato

    016-010-00-3

    Diisocianato di -2,4-toluene

    615-006-00-4

    Diisocianato di -2,6-toluene

    615-006-00-4

    Floruro di cadmio

    048-006-00-2

    1,2-Epossi-3(totilossi)-propano

    603-056-00-X

    Difenilmetano-2,2′-diisocianato

    615-005-00-9

    Difenilmetano-2,4′-diisocianato

    615-005-00-9

    Difenilmetano-4,4′-diisocianato

    615-005-00-9

    Idrochinone

    604-005-00-4

    Acrilato di idrossipropile

    607-108-00-2

    Trementina

    650-002-00-6

    Butilmetilchetone (2-esanone)

    606-030-00-6

    N-esano

    601-007-00-7

    Pentossido di vanadio

    023-001-00-8

    Nitrato di sodio

     

    Ossido di zinco

     




    ALLEGATO IX



    TABELLA DI CORRISPONDENZA

    Presente direttiva

    88/379/CEE

    Articolo 1

    Articolo 1

    paragrafo 1

    paragrafo 1

    paragrafo 2

    paragrafo 2

    paragrafo 3

     

    paragrafo 4

     

    paragrafo 5

    paragrafo 3

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3, paragrafo 6

    Articolo 4

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 3, paragrafo 2

    paragrafo 1

    paragrafo 2

    paragrafo 1, terzo comma

    paragrafo 2, terzo comma, lettera b)

    paragrafo 2 e paragrafo 3

     

    paragrafo 4

     

    Articolo 6

    Articolo 3, paragrafo 3,

    paragrafo 1

    lettera a) e lettera b)

    paragrafo 2

     

    paragrafo 3

    paragrafo 3, commi 3 e 4

    paragrafo 4

    paragrafo 4

    paragrafo 5

    paragrafo 5, commi da 1 a 3

    Articolo 7

     

    Articolo 8

    Articolo 5

    paragrafo 1

    paragrafo 1

    paragrafo 2

    paragrafo 2

    paragrafo 3

    paragrafo 3

    paragrafo 4

     

    Articolo 9

    Articolo 6

    paragrafo 1

    paragrafo 1, lettera a)

    paragrafo 2

    paragrafo 1, lettera b)

    paragrafo 3

    paragrafo 2 + paragrafo 3, secondo comma

    Articolo 10

    Articolo 7

    paragrafo 1, punto 1 e paragrafo 1, punto 2

     

    paragrafo 2

    paragrafo 1

    paragrafo 2, punto 3

    paragrafo 1, lettera c)

    paragrafo 2, punto 4

    paragrafo 1, lettera d)

    paragrafo 2, punto 5

    paragrafo 4

    Articolo 11

    Articolo 8

    Articolo 12

    Articolo 9

    Articolo 13

     

    Articolo 14

    Articolo 10

    Articolo 15

    Articolo 7

    Articolo 16

    Articolo 11

    Articolo 17

    Articolo 12

    Articolo 18

    Articolo 13

    Articolo 19

    Articolo 14

    Articolo 20

    Articolo 15

    Articolo 21

     

    Articolo 22

    Articolo 16

    Articolo 23

    Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 24

    Articolo 17



    TABELLA DI CORRISPONDENZA

    Presente direttiva

    88/379/CEE

    90/35/CEE

    91/442/CEE

    93/18/CEE

    Allegato I.A

    Articolo 3, paragrafo 2, punto 2

     
     
     

    Allegato I.B

     
     
     
     

    Allegato II.A., introduzione, paragrafi 1-3

     
     
     

    Allegato I, introduzione

    Allegato II.A., introduzione, paragrafo 4

     
     
     
     

    Allegato II.A.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera a)

     
     
     

    Allegato II.A.1.1.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), punto i)

     
     
     

    Allegato II.A.1.1.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), punto ii)

     
     
     

    Allegato II.A.1.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), punto iii)

     
     
     

    Allegato II.A.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera b)

     
     
     

    Allegato II.A.2.1.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto i)

     
     
     

    Allegato II.A.2.1.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto ii)

     
     
     

    Allegato II.A.2.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto iii)

     
     
     

    Allegato II.A.2.3

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto iv)

     
     
     

    Allegato II.A.3

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera c)

     
     
     

    Allegato II.A.3.1.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera c), punto i)

     
     
     

    Allegato II.A.3.1.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera c), punto ii)

     
     
     

    Allegato II.A.3.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera c), punto iii)

     
     
     

    Allegato II.A.3.3

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera c), punto iv)

     
     
     

    Allegato II.A.4

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera d)

     
     
     

    Allegato II.A.4.1.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera d), punto i)

     
     
     

    Allegato II.A.4.1.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera d), punto ii)

     
     
     

    Allegato II.A.4.2.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera e), punto i)

     
     
     

    Allegato II.A.4.2.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera e), punto ii)

     
     
     

    Allegato II.A.5

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera f)

     
     
     

    Allegato II.A.5.1.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera f), punto i)

     
     
     

    Allegato II.A.5.1.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera f), punto ii)

     
     
     

    Allegato II.A.5.2.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera h), punto i)

     
     
     

    Allegato II.A.5.2.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera h), punto ii)

     
     
     

    Allegato II.A.5.3.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera g), punto i)

     
     
     

    Allegato II.A.5.3.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera g), punto ii)

     
     
     

    Allegato II.A.5.4.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera i), punto i)

     
     
     

    Allegato II.A.5.4.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera i), punto ii)

     
     
     

    Allegato II.A.6

     
     
     
     

    Allegato II.A.6.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera g), punto iii)

     
     
     

    Allegato II.A.6.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera c), punto v)

     
     
     

    Allegato II.A.7.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera j)

     
     

    Allegato I.6

    Allegato II.A.7.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera k)

     
     
     

    Allegato II.A.8.1

    Articolo 3, paragrafo 5, lettere l), m)

     
     
     

    Allegato II.A.8.2

    Articolo 3, paragrafo 5, lettera n)

    Articolo 3, paragrafo 5, lettere o), p)

     
     
     

    Allegato II.A.9.1-9.4

     
     
     
     

    Allegato II.B, introduzione

     
     
     

    Allegato I, introduzione

    Allegato II.B.1

     
     
     

    Allegato I.1

    Allegato II.B.1.1

     
     
     

    Allegato I.1.1

    Allegato II.B.1.2

     
     
     

    Allegato I.1.2

    Allegato II.B.2

     
     
     

    Allegato I.2

    Allegato II.B.2.1

     
     
     

    Allegato I.2.1

    Allegato II.B.2.2

     
     
     

    Allegato I.2.2

    Allegato II.B.3

     
     
     

    Allegato I.3

    Allegato II.B.3.1

     
     
     

    Allegato I.3.1

    Allegato II.B.3.2

     
     
     

    Allegato I.3.2

    Allegato II.B.4

     
     
     

    Allegato I.4

    Allegato II.B.4.1

     
     
     

    Allegato I.4.1

    Allegato II.B.4.2

     
     
     

    Allegato I.4.2

    Allegato II.B.5

     
     
     

    Allegato I.5

    Allegato II.B.5.1

     
     
     

    Allegato I.5.1

    Allegato II.B.5.2

     
     
     

    Allegato I.5.2

    Allegato II.B.6

     
     
     

    Allegato I.6

    Allegato II.B.6.1

     
     
     

    Allegato I.6.1

    Allegato II.B.6.2

     
     
     

    Allegato I.6.2

    Allegato III.A

     
     
     
     

    Allegato III.B

     
     
     
     

    Allegato III.C

     
     
     
     

    Allegato IV.A.1

     

    Articolo 1, paragrafo 1

     
     

    Allegato IV.A.2

     
     

    Articolo 2; Allegato a)

     

    Allegato IV.A.3

     
     

    Articolo 1; Allegato b)

     

    Allegato IV.B

     

    Articoli 1 e 2

     
     

    Allegato V.A.1

     
     
     

    Allegato II.A.1

    Allegato V.A.2

     
     
     

    Allegato II.A.2

    Allegato V.A.3

     
     
     

    Allegato II.A.3

    Allegato V.A.4

     
     
     

    Allegato II.A.4

    Allegato V.B.1

     
     
     

    Allegato II.B.1

    Allegato V.B.2

     
     
     

    Allegato II.B.2

    Allegato V.B.3

     
     
     

    Allegato II.B.3

    Allegato V.B.4

     
     
     

    Allegato II.B.4

    Allegato V.B.5

     
     
     

    Allegato II.B.5

    Allegato V.B.6

     
     
     

    Allegato II.B.6

    Allegato V.B.7

    Articolo 3, paragrafo 2, punto 3, lettera b)

     
     
     

    Allegato V.B.8

    Articolo 3, paragrafo 5, punto 4

     
     
     

    Allegato V.C

     
     
     
     

    Allegato VI

     
     
     
     

    Allegato VII

     
     
     
     

    Allegato VIII

     
     
     
     

    Allegato IX

     
     
     
     



    ( 1 ) GU C 283 del 26.9.1996, pag. 1, e GU C 337 del 7.11.1997, pag. 45.

    ( 2 ) GU C 158 del 26.5.1997, pag. 76.

    ( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 26 giugno 1997 (GU C 222 del 21.7.1997, pag. 26), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 360 del 23.11.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999). Decisione del Consiglio dell'11 maggio 1999.

    ( 4 ) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CE della Commissione (GU L 265 del 18.10.1996, pag. 15).

    ( 5 ) GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1.

    ( 6 ) GU L 110 del 4.5.1993, pag. 20.

    ( 7 ) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

    ( 8 ) GU L 206 del 29.7.1978, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio.

    ( 9 ) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 25).

    ( 10 ) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    ( 11 ) GU L 76 del 22.3.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/112/CEE della Commissione (GU L 314 del 16.12.1993, pag. 38).

    ( 12 ) GU 22 del 9.2.1965, pag. 369/65. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).

    ( 13 ) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/18/CE (GU L 114 dell'1.5.1997, pag. 43).

    ( 14 ) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

    ( 15 ) GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

    ( 16 ) GU L 246 del 17.9.1980, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 84/467/Euratom (GU L 265 del 5.10.1984, pag. 4).

    ( 17 ) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28).

    ( 18 ) GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29.

    ( 19 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

    ( 20 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

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