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Document 01999D0093-20110419

Consolidated text: Decisione della Commissione del 25 gennaio 1999 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori [notificata con il numero C(1999) 117] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/93/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/93(1)/2011-04-19

1999D0093 — IT — 19.04.2011 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori

[notificata con il numero C(1999) 117]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/93/CE)

(GU L 029, 3.2.1999, p.51)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Decisione della Commissione del 18 aprile 2011

  L 103

114

19.4.2011




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori

[notificata con il numero C(1999) 117]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/93/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ( 1 ) modificata dalla direttiva 93/68/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato IH della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono, conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Artìcolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le specifiche tecniche europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

Porte e portoni (con o senza accessori):

 solo per lo spostamento all'interno degli edifici.

 per usi specifici dichiarati, e/o per gli usi soggetti a requisiti specifici, ad esempio rumore, energia, tenuta e sicurezza d'uso, diversi da quelli specificati nell'allegato II della presente decisione

Finestre (con o senza accessori):

 per usi diversi da quelli specificati nell'allegato II della presente decisione

Imposte e persiane (con o senza accessori):

 per uso esterno




ALLEGATO II

Porte e portoni (con o senza accessori):

 per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza

Finestre (con o senza accessori):

 per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza

Accessori per porte e portoni:

 per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza

▼M1




ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

PORTE, FINESTRE, IMPOSTE, PERSIANE, PORTONI E RELATIVI ACCESSORI

(1/1)

1.   Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione di conformità nell’ambito delle pertinenti norme armonizzate:



Prodotti

Uso previsto

Livelli o classi

Sistemi di attestazione di conformità

Porte e portoni (con o senza accessori)

per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza

1

per ogni altro uso specifico dichiarato e/o per gli usi soggetti ad altri requisiti specifici, in particolare rumore, energia, tenuta e sicurezza d’uso (cioè NON per limitare la propagazione del fumo/fuoco, NON per le uscite di sicurezza)

3

solo per lo spostamento all’interno degli edifici

4

Finestre (con o senza accessori)

per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza

1

per ogni altro uso

3

Accessori relativi a porte, portoni e finestre

per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza

1

per ogni altro uso

3

Imposte e persiane (con o senza accessori)

per uso esterno

4

Sistema 1:  cfr. allegato III, sezione 2, punto i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3:  cfr. allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

Sistema 4:  cfr. allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

La specificazione del sistema dovrebbe poter essere applicata anche quando non sia necessario misurare il livello di prestazione per una determinata caratteristica, quando cioè la legislazione di uno Stato membro non fissa requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se applicabile, il punto 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare il livello di prestazione del prodotto in questo senso.



( 1 ) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

( 2 ) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

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