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Document 01998R1165-20061101

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio del 19 maggio 1998 relativo alle statistiche congiunturali

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1165/2006-11-01

1998R1165 — IT — 01.11.2006 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1165/98 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1998

relativo alle statistiche congiunturali

(GU L 162, 5.6.1998, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

REGOLAMENTO (CE) n. 1158/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2005

  L 191

1

22.7.2005

►M3

REGOLAMENTO (CE) n. 1503/2006 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2006

  L 281

15

12.10.2006




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1165/98 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1998

relativo alle statistiche congiunturali



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ( 4 ),

(1) considerando che la direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato ( 5 ), e la direttiva 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, relativa all'istituzione di statistiche coordinate sulla congiuntura nell'edilizia e nel genio civile ( 6 ), miranti a garantire la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tener conto dei mutamenti economici e tecnici nel frattempo intervenuti;

(2)

considerando che, nel frattempo, l'Unione europea ha realizzato nuovi progressi in materia di integrazione; che le nuove politiche e i nuovi orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, degli affari sociali, dell'ambiente e delle imprese richiedono iniziative e decisioni fondte su solide basi statistiche; che le informazioni raccolte ai sensi della vigente legislazione comunitaria o disponibili negli Stati membri sono in parte inadeguate o non sufficientemente comparabili per poter costituire una base affidabile per i lavori delle Comunità;

(3)

considerando che la futura Banca centrale europea deve poter rapidamente disporre di statistiche congiunturali al fine di valutare l'andamento delle economie degli Stati membri nel contesto di una politica monetaria europea unica;

(4)

considerando che è necessaria un'armonizzazione per soddisfare le esigenze di informazione della Comunità sulla convergenza economica;

(5)

considerando che, nel quadro della politica economica dell'Unione, è necessario disporre di statistiche attendibili e tempestive per poter riferire sull'andamento delle economie di ciascuno Stato membro dell'Unione;

(6)

considerando che le imprese e le loro associazioni professionali necessitano di tali informazioni per poter comprendere i mercati sui quali operano e comparare le proprie attività e prestazioni con quelle dei rispettivi concorrenti, sul piano nazionale e su quello internazionale;

(7)

considerando che l'elaborazione dei conti nazionali secondo il regolamento (CEE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità europea ( 7 ), richiede la messa a punto di fonti statistiche comparabili, esaurienti ed affidabili;

(8)

considerando che il Consiglio, con la sua decisione 92/326/CEE, che istituisce un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi ( 8 ), ha adottato un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi; che tale programma prevede l'elaborazione di statistiche armonizzate a livello nazionale e regionale per quanto riguarda, in particolare, la distribuzione;

(9)

considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, l'elaborazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di statistiche armonizzate è un'azione che può essere intrapresa in modo efficace solo a livello comunitario e che tali norme saranno applicate in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organi e delle istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali;

(10)

considerando che il metodo migliore per valutare il ciclo economico consiste nell'elaborare statistiche in base a principi metodologici comuni e secondo definizioni comuni delle caratteristiche; che solo un'elaborazione coordinata delle statistiche è in grado di produrre risultati armonizzati e rispondenti alle esigenze della Commissione e delle imprese in fatto di affidabilità, rapidità, flessibilità e livello di dettaglio;

(11)

considerando che la destagionalizzazione ed il calcolo di serie di ciclo-trend per i dati nazionali possono essere meglio effettuate dalle autorità statistiche nazionali; che la trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati destagionalizzati e serie di ciclo-trend aumenterà la coerenza fra i dati divulgati a livello nazionale e quelli divulgati a livello internazionale;

(12)

considerando che le unità di attività economica (UAE) corrispondono ad una o più divisioni operative dell'impresa; che, perché una UAE sia osservabile, il sistema di informazione dell'impresa deve essere in grado di indicare o calcolare per ogni UAE almeno il valore di produzione, il consumo intermedio, i costi del personale, il risultato di gestione, l'occupazione e gli investimenti fissi lordi; che la UAE che rientrano in un particolare capitolo della classificazione statistica delle attività economiche della Comunità (NACE Rev. 1) possono produrre prodotti al di fuori del gruppo omogeneo a titolo di attività secondarie connesse che non possono essere separatamente individuate dai documenti contabili disponibili; che l'impresa e l'UAE sono identiche qualora si riveli impossibile per un'impresa indicare o calcolare informazioni su tutte le variabili elencate nel presente considerando per una o più divisioni operative;

(13)

considerando che i dati statistici elaborati nel quadro del sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità deve essere comparabile da uno Stato membro all'altro, così come gli oneri che essa comporta; che è quindi necessario definire in comune i criteri che consentono di rispondere a tali esigenze; considerando che le statistiche congiunturali devono essere coerenti con i risultati trasmessi nel quadro del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali delle imprese ( 9 );

(14)

considerando che il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 10 ), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento e in particolare per le disposizioni concernenti l'accesso alle fonti di dati amministrativi e il segreto statistico;

(15)

considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a carico delle imprese, in particolare delle piccole imprese, anche mediante la promozione di nuove tecniche di raccolta e di elaborazione dei dati; che l'utilizzazione a fini statistici delle fonti amministrative esistenti è uno dei mezzi per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese; che se la raccolta diretta di dati presso le imprese è indispensabile per l'elaborazione delle statistiche, i metodi e le tecniche utilizzati devono garantire l'affidabilità e l'attualità dei dati, senza comportare per le parti interessate, soprattutto per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle statistiche stesse possono ragionevolmente attendersi;

(16)

considerando che è necessario disporre di un quadro legislativo comune per tutte le attività delle imprese e tutti i settori della statistica delle imprese, compresi quelli per i quali non esistono ancora statistiche; considerando che il campo delle statistiche da elaborare può essere definito in riferimento al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ( 11 ), e al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1) ( 12 );

(17)

considerando che, allo scopo di chiarire ulteriormente le regole per la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati e per l'elaborazione e la trasmissione delle variabili, è necessario conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE (Euratom) del Consiglio ( 13 ), la facoltà di adottare provvedimenti per l'applicazione del presente regolamento;

(18)

considerando che è stato consultato il Comitato del programma statistico ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Obiettivi generali

1.  Il presente regolamento intende stabilire un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

2.  Le statistiche comprendono i dati (variabili) necessari per costituire una base uniforme per l'analisi dell'evoluzione congiunturale dell'offerta e della domanda, dei fattori di produzione e dei prezzi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a K e da M a O della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1), adottata con il regolamento (CE) n. 3037/90.

2.  Rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento le unità statistiche dei tipi elencati nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 che sono classificate tra le attività di cui al paragrafo 1. L'uso di unità particolari per l'elaborazione di statistiche è specificato negli allegati del presente regolamento.

Articolo 3

Allegati

1.  I requisiti specifici per le variabili sono precisati negli allegati.

2.  Ogni allegato contiene le seguenti informazioni qualora siano pertinenti:

a) le attività specifiche per cui devono essere elaborate le statistiche;

b) i tipi di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche;

c) l'elenco delle variabili;

d) la forma delle variabili;

e) il periodo di riferimento delle variabili;

f) il livello di dettaglio delle variabili;

g) i termini per la trasmissione dei dati;

h) l'elenco degli studi pilota facoltativi;

i) il primo periodo di riferimento;

j) la durata del periodo transitorio che può essere concesso.

Articolo 4

Raccolta dei dati

1.  Gli Stati membri ottengono i dati necessari per l'elaborazione delle variabili elencate negli allegati.

2.  Gli Stati membri possono acquisire i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate, applicando il principio della semplificazione amministrativa:

a) indagini obbligatorie: le unità giuridiche definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 a cui appartengono o di cui sono composte le unità statistiche interpellate dagli Stati membri sono tenute a fornire tempestivamente informazioni precise e complete;

b) altre fonti appropriate, compresi i dati amministrativi;

c) procedure appropriate di stima statistica;

▼M2

d) partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee.

I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. La loro approvazione ed attuazione è regolata dalla procedura di cui all'articolo 18.

Vengono istituiti programmi di campionamento europei quando i programmi di campionamento nazionali non soddisfano le prescrizioni europee. Inoltre gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento europei, quando detti programmi offrono opportunità in vista di una riduzione sostanziale del costo del sistema statistico o dell'onere per le imprese che il rispetto dei requisiti europei comporta. Partecipando ad un programma di campionamento europeo uno Stato membro soddisfa le condizioni per la fornitura della variabile interessata, conformemente all'obiettivo di detto programma. I programmi europei di campionamento possono indicare le condizioni, il livello di dettaglio e le scadenze relativi alla trasmissione dei dati.

Si fa ricorso alle indagini obbligatorie per ottenere informazioni che non sono ancora disponibili (nei termini richiesti) in altre fonti, quali i registri. Le indagini sono condotte utilizzando questionari elettronici e, se del caso, questionari web.

▼B

3.  Gli Stati membri e la Commissione, nei limiti delle rispettive competenze, creano le condizioni necessarie per accrescere l'impiego dei metodi informatizzati di raccolta e di elaborazione dei dati.

Articolo 5

Periodicità

Tutte le variabili sono prodotte più di una volta all'anno. La frequenza per ciascuna variabile è precisata negli allegati.

Articolo 6

Livello di dettaglio

Le variabili devono essere prodotte secondo le classificazioni correnti al livello di dettaglio specificato negli allegati.

Articolo 7

Elaborazione dei dati

Gli Stati membri trattano i dati completati acquisiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, in modo da elaborare variabili comparabili secondo le regole indicate negli allegati. Essi tengono conto inoltre dell'orientamento fornito dal manuale metodologico di consultazione di cui all'articolo 12.

Articolo 8

Trasmissione

Gli Stati membri comunicano ad Eurostat, per via elettronica o con altri mezzi appropriati, le variabili di cui all'articolo 7, compresi i dati riservati, entro i termini fissati negli allegati. In ogni caso, le variabili sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro il giorno in cui sono divulgate dall'autorità nazionale.

Articolo 9

Trattamento dei dati riservati

Il trattamento dei dati riservati e la trasmissione di tali dati prevista all'articolo 8 si effettuano conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti in materia di segreto statistico.

Articolo 10

Qualità

1.  Gli Stati membri garantiscono che le variabili trasmesse rispecchiano l'universo delle unità. A tal fine, i dati acquisiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 devono coprire un numero di unità sufficiente per garantire un grado di rappresentatività soddisfacente.

2.  La qualità delle variabili è misurata da ciascuno Stato membro sulla base di criteri comuni.

▼M2

3.  La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronto con altri dati statistici, che deve essere effettuato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione (Eurostat). È inoltre verificata la loro coerenza interna.

4.  La valutazione della qualità è effettuata confrontando i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere per le imprese, specialmente le piccole imprese. Ai fini di tale valutazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le necessarie informazioni, conformemente ad una metodologia europea comune sviluppata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.

▼B

Articolo 11

Cambiamento delle ponderazioni e dell'anno base

1.  Gli Stati membri adeguano ove necessario i sistemi di ponderazione degli indici composti almeno ogni cinque anni. Gli schemi di ponderazione aggiornati sono comunicati alla Commissione entro tre anni a decorrere dalla fine del nuovo anno base.

2.  Ogni cinque anni, gli Stati membri ricalcolano gli indici utilizzando come anni base gli anni che terminano con uno 0 o un 5. Tutti gli indici devono essere rapportati al nuovo anno base entro tre anni a decorrere dalla fine di tale nuovo anno base.

Articolo 12

Manuale metodologico

▼M2

1.  Previa consultazione del comitato del programma statistico, entro il 11 febbraio 2006 la Commissione pubblica un manuale metodologico di consultazione, che spiega le regole stabilite negli allegati e inoltre contiene orientamenti relativi alle statistiche congiunturali.

▼B

2.  Tale manuale è riveduto periodicamente.

Articolo 13

Periodo transitorio e deroghe

1.  Possono essere concessi dei periodi transitori di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

2.  Nel corso del periodo transitorio la Commissione può accettare deroghe alle disposizioni del presente regolamento qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo.

Articolo 14

Relazioni

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, ogni pertinente informazione in relazione all'attuazione del presente regolamento negli Stati membri.

▼M2

2.  Entro il 11 agosto 2008 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro opportunità e qualità e sulla revisione degli indicatori. La relazione tratta altresì in modo specifico del costo del sistema statistico e dell'onere per le imprese, derivanti dal presente regolamento, in rapporto ai suoi benefici. Essa fa riferimento alle migliori prassi che consentono di limitare l'onere per le imprese e indica alcuni modi per ridurre l'onere e i costi.

▼B

Articolo 15

Coordinamento in seno agli Stati membri

In ciasuno Stato membro un'autorità nazionale coordinerà:

1) la trasmissione delle variabili (articolo 8),

2) la misura della qualità (articolo 10),

3) la trasmissione delle pertinenti informazioni (articolo 14, paragrafo 1).

Articolo 16

Studi pilota

1.  La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 18, una serie di studi pilota facoltativi, specificati negli allegati, che dovranno essere attuati dagli Stati membri.

2.  Tali studi pilota hanno lo scopo di valutare l'opportunità e la possibilità di ottenere dati, tenendo conto dei benefici derivanti dalla disponibilità di tali dati in relazione al costo della raccolta e all'onere per le imprese.

3.  La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota.

Articolo 17

Applicazione

La Commissione determina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all'evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell'elaborazione statistica dei dati nonché della trasmissione delle variabili. Nel far ciò tiene conto del principio che i benefici derivanti dalla misura devono essere superiori ai suoi costi e che, rispetto alle disposizioni originarie del presente regolamento, non deve derivarne per gli Stati membri o per le imprese la necessità di far ricorso in misura rilevante a risorse supplementari. Le norme di attuazione del regolamento includono in particolare:

a) l'impiego di unità particolari (articolo 2);

b) l'aggiornamento dell'elenco delle variabili (articolo 3);

c) le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse (articolo 3);

d) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 5);

e) i livelli di scomposizione e di aggregazione delle variabili (articolo 6);

f) i termini di trasmissione (articolo 8);

g) i criteri di misurazione della qualità (articolo 10);

h) i periodi transitori e le deroghe concesse durante il periodo transitorio (articolo 13);

i) l'istituzione di studi pilota (articolo 16);

▼M2

j) l'istituzione di programmi di campionamento europei (articolo 4).

▼M1

Articolo 18

1.  La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato «il Comitato».

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 14 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 19

Disposizioni abrogative

Le direttive 72/211/CEE e 78/166/CEE sono abrogate.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO A

INDUSTRIA

a)   Campo d'applicazione

▼M2

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a E della NACE o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da C a E della CPA.

▼B

b)   Unità d'osservazione

1) Salvo indicazione contraria del paragrafo 2 o decisione diversa adottata secondo la procedura di cui al paragrafo 3, l'unità d'osservazione per tutte le variabili del presente allegato è l'unita di attività economica.

2) Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, può essere utilizzata come unità di osservazione l'unità locale o l'impresa.

3) L'uso di altre unità di osservazione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

c)   Elenco delle variabili

1) Le statistiche del presente allegato comprendono le seguenti variabili:



Variabili

Denominazione

110

Produzione

120

Fatturato

121

Fatturato realizzato sul mercato interno

122

Fatturato realizzato sul mercato non interno

130

Nuovi ordinativi pervenuti

131

Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno

132

Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno

210

Numero di persone occupate

220

Ore di lavoro

230

Retribuzioni lorde

310

Prezzi alla produzione

311

Prezzi alla produzione sul mercato interno

312

Prezzi alla produzione sul mercato non interno

▼M2

340

Prezzi all'importazione

▼M2

2) I dati sui prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312) e sui prezzi all'importazione (n. 340) possono essere elaborati utilizzando valori unitari di prodotti provenienti dal commercio estero o altre fonti, ma solo se non vi è un peggioramento significativo della qualità rispetto a dati specifici sui prezzi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce le condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati.

▼B

3) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sui nuovi ordinativi (nn. 130, 131, 132) possono essere approssimati mediante un indicatore anticipatore alternativo che può essere calcolato sulla base dei dati risultanti da un'inchiesta congiunturale di opinione. Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

5) Per «interno» si intende l'area territoriale dello Stato membro in questione.

6) I dati sulla produzione (n. 110) non sono richiesti per la divisione 41 e per il gruppo 40.3 della NACE Rev. 1.

7) I dati sul fatturato (nn. 120, 121, 122) non sono richiesti per la NACE Rev. 1, sezione E.

8) I dati sugli ordinativi (nn. 130, 131, 132) sono richiesti solo per le seguenti divisioni della NACE Rev. 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. L'elenco delle divisioni della NACE può essere modificato entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼M2

9) I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi rispettivamente della NACE e della CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. L'elenco dei gruppi può essere modificato fino al 11 agosto 2008 secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼M2

10) La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da C a E della NACE.

▼B

d)   Forma

▼M2

1) Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili.

2) Inoltre, le variabili «Produzione» (n. 110) e «Ore di lavoro» (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3) Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

4) Le variabili nn. 110, 310, 311, 312 e 340 devono essere trasmesse in forma di indice. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

▼B

e)   Periodo di riferimento

Si applicano i seguenti periodi di riferimento:



Variabile

Periodo di riferimento

110

mese

120

mese

121

mese

122

mese

130

mese

131

mese

132

mese

210

almeno trimestre

220

almeno trimestre

230

almeno trimestre

310

mese

311

mese

312 o 313

mese

▼M2

340

mese

▼B

f)   Livello di dettaglio

▼M2

1) Tutte le variabili, eccettuata quella relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), devono essere trasmesse a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. La variabile 340 deve essere trasmessa a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA.

2) Inoltre, per la sezione D della NACE, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311 e 312) devono essere trasmessi ai livelli a tre e quattro cifre della NACE. Gli indici della produzione e dei prezzi alla produzione trasmessi ai livelli a tre e a quattro cifre devono rappresentare almeno il 90 % del valore aggiunto totale per ciascun Stato membro della sezione D della NACE in un dato anno base. Dette variabili non devono essere trasmesse a tali livelli di dettaglio dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale della sezione D della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.

▼B

3) Le variabili trasmesse ai livelli a 3 e a 4 cifre della NACE Rev.1 sono utilizzate per produrre indicatori aggregati a tali livelli per l'intera Comunità e per il gruppo di Stati membri che partecipa alla moneta unica. Tali indicatori possono anche essere distribuiti ai livelli a 3 e a 4 cifre ai singoli Stati membri e agli altri gruppi di Stati membri, ove gli Stati membri interessati abbiano indicato che i dati sono di qualità sufficiente.

▼M2

4) Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato e ai nuovi ordinativi (nn. 120, 121, 122, 130, 131 e 132), devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione ( 15 )

▼M2

5) Le variabili relative al fatturato (nn. 120, 121 e 122) devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni C e D della NACE e per gli RPI, con l'eccezione dello RPI definito per attività legate all'energia.

6) Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 131 e 132) devono essere trasmesse per il totale dell'industria manifatturiera, sezione D della NACE, e per un insieme ridotto di RPI che comprende l'elenco di divisioni della NACE di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili»), punto 8, del presente allegato.

7) La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da C a E della CPA, e per gli RPI definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. Talevariabile non deve essere trasmessa dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.

8) Per la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d).

9) Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. L'informazione sulla NACE sezione E non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della CPA, agli RPI nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il programma europeo di campionamento può limitare all'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a trasmettere la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340.

10) Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D ed E della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, gli RPI e il livello di sezione della NACE o il livello di sezione della CPA.

▼B

g)   Termini per la trasmissione dei dati

1) Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:



Variabile

Termine

▼M2

110

1 mese e 10 giorni civili

▼B

120

2 mesi

121

2 mesi

122

2 mesi

130

1 mese e 20 giorni civili

131

1 mese e 20 giorni civili

132

1 mese e 20 giorni civili

▼M2

210

2 mesi

▼B

220

3 mesi

230

3 mesi

310

1 mese e 15 giorni civili

311

1 mese e 5 giorni civili

312

1 mese e 5 giorni civili

313

1 mese e 15 giorni civili

▼M2

340

1 mese e 15 giorni civili

▼M2

2) Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati a livelli di gruppo e di classe della NACE o a livelli di gruppo e di classe della CPA.

Per gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D ed E della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati per il totale dell'industria, gli RPI, il livello di sezione e divisione della NACE o il livello di sezione e divisione della CPA.

▼B

h)   Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

1) valutazione della possibilità di anticipare la trasmissione dei dati;

▼M2 —————

▼B

4) raccolta di dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese;

5) produzione mensile di dati sull'occupazione;

6) raccolta di dati sulle scorte;

7) produzione di dati per attività diverse da quelle indicate ai punti da 6 a 9 della sezione C;

8) raccolta di dati congiunturali sugli investimenti;

9) raccolta di dati sul portafoglio ordinativi.

i)   Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

▼M2

Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della distinzione delle variabili relative al mercato non interno in zona euro e zona extra euro è stabilito non oltre il gennaio 2005.

Il primo periodo di riferimento per la variabile 340 è stabilito non oltre il gennaio 2006, a condizione che si applichi un anno base non oltre il 2005.

▼B

j)   Periodo transitorio

1) Per le variabili relative alla produzione (n. 110), il numero di persone occupate e le ore di lavoro (nn. 210 e 220), nonché per i prezzi alla produzione sul mercato interno (n. 311), può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Tale periodo transitorio può essere protratto di ulteriori due anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

2) Per tutte le variabili può essere concesso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

▼M2

3) Per la variabile 340 e la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340 può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4) In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 110, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

5) In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼B




ALLEGATO B

COSTRUZIONE

a)   Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nella sezione F della NACE Rev. 1.

b)   Unità d'osservazione

1) Salvo indicazione contraria del paragrafo 2 o 3 o decisione diversa adottata secondo la procedura di cui al paragrafo 4, l'unità d'osservazione per tutte le variabili del presente allegato è l'unità d'attività economica.

2) Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, può essere usata come unità di osservazione l'unità locale o l'impresa.

3) Se del caso, le statistiche possono essere derivate da dati elaborati in base alla classificazione delle costruzioni (CC).

4) L'uso di altre unità d'osservazione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

c)   Elenco delle variabili

1) Le statistiche del presente allegato comprendono le seguenti variabili:



Variabile

Denominazione

110

Produzione

115

Produzione di opere edilizie

116

Produzione di opere civili

▼M3 —————

▼B

210

Numero di persone occupate

220

Ore di lavoro

230

Retribuzioni lorde

320

Costi della costruzione

321

Costi dei materiali

322

Costi della manodopera

411

Licenze di costruzione: numero di abitazioni

412

Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata

▼M3 —————

▼B

3) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo può essere esteso secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼M3 —————

▼M2

5) Solo qualora non siano disponibili, le variabili relative ai costi della costruzione (nn. 320, 321, 322) possono essere calcolate per approssimazione mediante i prezzi alla produzione (n. 310). Tale approssimazione è consentita fino al 11 agosto 2010.

▼M2

6) Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:

a) valutare la fattibilità di una variabile trimestrale dei prezzi alla produzione (n. 310) nella costruzione;

b) definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici.

Non oltre il 11 agosto 2006 la Commissione propone una definizione per la variabile relativa ai prezzi alla produzione.

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per sostituire la variabile relativa ai costi di costruzione con la variabile relativa ai prezzi alla produzione a partire dall'anno base 2010.

▼B

d)   Forma

▼M2

1) Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili.

2) Inoltre, le variabili relative alla produzione (nn. 110, 115 e 116) e alle ore di lavoro (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3) Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche informa di cicli di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

4) Le variabili 110, 115, 116, 320, 321 e 322 devono essere trasmesse in forma di indice. Le variabili 411 e 412 devono essere trasmesse in cifre assolute. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

▼B

e)   Periodi di riferimento

▼M2

Alle variabili 110, 115 e 116 si applica un periodo di riferimento di un mese. A tutte le altre variabili contemplate dal presente allegato si applica il periodo di riferimento di almeno un trimestre.

▼M3

Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 2 % del totale della Comunità europea, devono fornire le variabili 110, 115 e 116 solo con un periodo di riferimento di un trimestre.

▼B

f)   Livello di dettaglio

▼M3

1) Le variabili 110, 210, 220 e 230 devono essere trasmesse almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 1.

▼M3 —————

▼B

3) Le variabili relative ai costi della costruzione (nn. 320, 321 e 322) sono obbligatorie solo per gli edifici residenziali nuovi, esclusi gli edifici residenziali destinati a collettività.

4) La variabile relativa alle licenze di costruzione (n. 411) concerne unicamente gli edifici residenziali nuovi (esclusi gli edifici residenziali destinati a collettività) e deve essere ripartita per:

i) edifici residenziali con un'abitazione;

ii) edifici residenziali con due o più abitazioni.

5) La variabile relativa alle licenze di costruzione (n. 412) concerne unicamente gli edifici e deve essere ripartita per:

i) edifici residenziali con un'abitazione;

ii) edifici residenziali con due o più abitazioni;

iii) edifici residenziali destinati a collettività;

iv) edifici per uffici;

v) altri edifici.

▼M2

6) Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono trasmettere i dati solo per il totale della costruzione (livello di sezione della NACE).

▼B

g)   Termini per la trasmissione dei dati

1) Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:



Variabile

Periodicità

▼M2

110

1 mese e 15 giorni civili

115

1 mese e 15 giorni civili

116

1 mese e 15 giorni civili

▼M3 —————

▼M2

210

2 mesi

▼B

220

3 mesi

230

3 mesi

320

3 mesi

321

3 mesi

322

3 mesi

411

3 mesi

412

3 mesi

2) Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per gli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione F della NACE Rev. 1, per un dato anno base, rappresenta meno del 3 % del totale comunitario.

h)   Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

▼M2 —————

▼B

2) ripartire la produzione (n. 110) in nuove costruzioni e lavori di riparazione e di manutenzione;

▼M2 —————

▼B

4) suddividere le variabili nn. 210, 220 e 230 in edilizia e opere civili;

5) fornire dati sui costi (nn. 320, 321 e 322) per costruzioni diverse dagli edifici residenziali e per i lavori di riparazione e manutenzione;

6) ripartire i dati relativi alla costruzione di edifici (n. 115) in edifici residenziali ed edifici non residenziali;

7) fornire dati congiunturali sugli investimenti;

8) fornire dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i)   Primo anno di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

▼M2

Il primo periodo di riferimento per la trasmissione delle variabili 110, 115 e 116 con un periodo di riferimento mensile è stabilito non oltre il gennaio 2005.

▼B

j)   Periodo transitorio

1) Per le variabili relative alla produzione (n. 110), al numero di persone occupate e alle ore di lavoro (nn. 210 e 220), può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Tale periodo transitorio può essere protratto di ulteriori due anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

2) Per tutte le altre variabili può essere concesso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

▼M2

3) In caso di modifica del periodo di riferimento per le variabili 110, 115 e 116, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4) In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per le variabili 110, 115, 116 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼B




ALLEGATO C

COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONI

a)   Campo d'applicazione

Questo allegato si applica alle attività elencate nella divisione 52 della NACE Rev. 1.

b)   Unità d'osservazione

1) L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo allegato è l'impresa.

2) L'uso di altre unità di osservazione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

c)   Elenco delle variabili

1) Le statistiche di questo allegato comprendono le seguenti variabili:



Variabile

Denominazione

120

Fatturato

210

Numero di persone occupate

330

Deflatore delle vendite

2) I dati relativi al volume delle vendite (n. 123) possono essere prodotti in luogo dei dati relativi al deflatore delle vendite (n. 330).

3) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼M2

4) Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:

a) valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale delle ore di lavoro (n. 220) per il commercio al dettaglio e le riparazioni;

b) valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale delle retribuzioni lorde (n. 230) per il commercio al dettaglio e le riparazioni;

c) definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici.

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul risultato degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010.

▼B

d)   Forma

▼M2

1) Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili.

2) Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼B

3) Inoltre gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo-trend. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, Eurostat può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

4) Tutte le variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

e)   Periodo di riferimento

Si applicano i seguenti periodi di riferimento:



Variabile

Periodo di riferimento

120

mese

210

trimestre

330 o 123

mese

f)   Livello di dettaglio

▼M2

1) Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 2, 3 e 4. La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa conformemente al livello di dettaglio di cui al punto 4.

▼B

2) Livello dettagliato delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 1:

classe 52.11;

classe 52.12;

gruppo 52.2;

gruppo 52.3;

somma delle classi 52.41, 52.42 et 52.43;

somma delle classi 52.44, 52.45 et 52.46;

somma delle classi 52.47 e 52.48;

classe 52.61.

3) Livelli aggregati delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 1:

somma della classe 52.11 e del gruppo 52.2;

somma della classe 52.12 e del gruppo 52.3 a 52.6;

somma dei gruppi 52.1 a 52.6.

4) Divisione 52

Gli Stati membri il cui valore aggiunto per il gruppo 52.7 rappresenta meno del 5 % del rispettivo valore aggiunto per la divisione 52 in un determinaro anno base possono approssimare la divisione 52 mediante la somma dei gruppi da 52.1 a 52.6.

▼M2

5) Gli Stati membri, il cui fatturato nella divisione 52 della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono trasmettere la variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) solo conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 3 e 4.

▼B

g)   Termini per la trasmissione dei dati

▼M2

1) Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.

2) Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui ai punti 3 e 4 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3) La variabile numero di persone occupate deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.

▼B

h)   Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

1) fornire una ripartizione delle attività più dettagliata;

▼M2 —————

▼B

3) raccogliere dati sul numero di dipendenti;

▼M2 —————

▼B

5) utilizzare l'unità d'attività economica come unità d'osservazione;

6) raccogliere dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i)   Primo anno di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j)   Periodo transitorio

1) Per la variabile relativa alle persone occupate (n. 210), può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a tre anni, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Tale periodo transitorio può essere protratto di ulteriori 2 anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

2) Per la variabile relativa al fatturato (n. 120) ai livelli di dettaglio specificati nel paragrafo 3 della sezione f può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a due anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

3) Per la variabile relativa al fatturato (n. 120) al livello di dettaglio specificato nei paragrafi 2 e 4 della sezione f e per le variabili relative al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

▼M2

4) In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati della variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼B




ALLEGATO D

ALTRI SERVIZI

a)   Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività, elencate nelle divisioni 50 e 51 e nelle sezioni H, I, J, K, M, N ed O della NACE Rev. 1.

b)   Unità d'osservazione

1) L'unità d'osservazione per tutte le variabili del presente allegato è l'impresa.

2) L'uso di altre unità d'osservazione può essere deciso conformemente alla procedura dell'articolo 18.

c)   Elenco delle variabili

1) Le statistiche del presente allegato comprendono le seguenti variabili:



Variabile

Denominazione

120

Fatturato

210

Numero di persone occupate

▼M2

310

Prezzi alla produzione

▼B

2) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento, i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼M2

3) La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) comprende i servizi forniti ad una clientela costituita da imprese o persone che rappresentano imprese.

4) Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:

a) valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale relativa alle ore di lavoro (n. 220) per altri servizi;

b) valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) per altri servizi;

c) definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici;

d) definire un livello di dettaglio adeguato. I dati sono suddivisi per attività economiche secondo le definizioni delle sezioni della NACE ed ulteriormente disaggregati non oltre il livello di divisioni della NACE (due cifre) o di raggruppamenti delle divisioni.

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010.

▼B

d)   Forma

▼M2

1) Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili.

2) La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve essere anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼B

3) Inoltre gli Stati membri possono trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma ciclo-trend. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

▼M2

4) La variabile prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa in forma di indice. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

▼B

e)   Periodo di riferimento

A tutte le variabili del presente allegato si applica un periodo di riferimento trimestrale.

▼M2

Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi di un periodo di riferimento ridotto in rapporto sia al costo della raccolta sia all'onere per le imprese, al fine di valutare la fattibilità di una riduzione del periodo di riferimento da un trimestre ad un mese per la variabile fatturato (n. 120).

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera d), per un'eventuale modifica della frequenza di elaborazione della variabile relativa al fatturato.

▼B

f)   Livello di dettaglio

1) La variabile relativa al fatturato (n. 120) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti o livelli della NACE Rev. 1:

somma di 50.1, 50.3, 50.4;

50.2;

50.5;

51, 64, (ciascuno al livello a 3 cifre);

50, 60, 61, 62, 63, 72, (ciascuno al livello a 2 cifre);

somma di 74.11, 74.12, 74.13, 74.14;

somma di 74.2, 74.3;

da 74.4 a 74.8 (ciascuno al livello a 3 cifre).

2) La variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) è trasmessa al livello a 2 cifre della NACE Rev. 1 per le divisioni 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 e 74.

▼M2

3) Per le divisioni 50, 51, 64 e 74 della NACE, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.

4) Per la sezione I della NACE, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione I in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.

▼M2

5) La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa secondo le seguenti attività e gruppi della NACE:

60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 a 4 cifre;

61.1, 62.1, 64.2 a 3 cifre;

da 72.1 a 72.6 a 3 cifre;

somma da 74.11 a 74.14;

somma di 74.2 e 74.3;

da 74.4 a 74.7 a 3 cifre.

NACE 74.4 può essere indicata per approssimazione mediante gli annunci pubblicitari.

NACE 74.5 comprende il prezzo totale della forza lavoro assunta e del personale fornito.

6) L'elenco delle attività e dei gruppi può essere modificato non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

7) Per la divisione 72, la variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.

▼B

g)   Termini per la trasmissione dei dati

▼M2

Le variabili devono essere trasmesse entro i seguenti termini, calcolati dopo la fine del periodo di riferimento:



«Variabile

Periodicità

120

2 mesi

210

2 mesi

310

3 mesi».

▼B

h)   Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

1) raccogliere dati sulle retribuzioni;

2) raccogliere dati sui deflatori;

3) valutare la possibilità e l'opportunità di raccogliere dati su:

i) agenzie di viaggi (NACE Rev. 1 gruppo 63.3);

ii) attività immobiliari (NACE Rev. 1, divisione 70),

iii) attività di noleggio (NACE Rev. 1, divisione 71),

iv) ricerca e sviluppo (NACE Rev. 1, divisione 73);

v) attività di gestione di società di controllo finanziario (NACE Rev. 1, classe 74.15);

vi) NACE Rev. 1, sezione J, M, N e O;

4) fornire una ripartizione più dettagliata;

5) valutare le possibilità di anticipare la trasmissione dei dati;

6) raccogliere dati sul numero di dipendenti;

7) utilizzare l'unità d'attività economica come unità d'osservazione;

8) raccogliere dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i)   Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il primo trimestre 1998.

▼M2

Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) cade non oltre il primo trimestre del 2006. Una deroga di un altro anno per il primo periodo di riferimento può essere concessa secondo la procedura di cui all'articolo 18, a condizione che si applichi un anno base non posteriore al 2006.

▼B

j)   Periodo transitorio

Per tutte le variabili può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼M2

Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per le divisioni 63 e 74 della NACE, secondo la procedura di cui all'articolo 18. In aggiunta a questi periodi transitori, può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18, agli Stati membri il cui fatturato nelle attività della NACE di cui alla lettera a) «Campo d'applicazione» rappresenta, in un dato anno base, meno dell'1 % del totale della Comunità europea.

In caso di modifica dei termini per la trasmissione delle variabili 120 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 18.



( 1 ) GU C 267 del 3. 9. 1997, pag. 1.

( 2 ) Parere espresso il 20 febbraio 1998 (GU C 80 del 16. 3. 1998).

( 3 ) GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 125.

( 4 ) Parere espresso l'11 settembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 5 ) GU L 128 del 3. 6. 1972, pag. 28.

( 6 ) GU L 52 del 23. 2. 1978, pag. 17.

( 7 ) GU L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

( 8 ) GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 131.

( 9 ) GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 1.

( 10 ) GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

( 11 ) GU L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1.

( 12 ) GU L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1).

( 13 ) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

( 14 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

( 15 ) GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.

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