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Document 01997A0222(01)-20210901
Agreement between the European Community, of the one part, and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands, of the other part
Consolidated text: Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra
Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/126/2021-09-01
01997A0222(01) — IT — 01.09.2021 — 004.001
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ACCORDO (GU L 053 del 22.2.1997, pag. 2) |
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ACCORDO
tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,
dall'altra,
RICORDANDO che le isole Færøer costituiscono parte integrante e autonoma di uno degli Stati membri della Comunità;
RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 febbraio 1974 relativa ai problemi delle isole Færøer;
CONSIDERANDO l'importanza capitale che il settore della pesca riveste per le isole Færøer, di cui costituisce l'attività economica di base e per cui il pesce e i prodotti della pesca rappresentano i principali prodotti di esportazione;
CONSIDERANDO l'importanza delle relazioni instaurate con l'accordo in materia di pesca concluso tra le parti contraenti, le quali confermano che gli aspetti commerciali del presente accordo non pregiudicano il funzionamento dell'accordo di pesca e che, di conseguenza, il volume delle possibilità di pesca previste dall'accordo deve essere mantenuto a un livello soddisfacente;
DESIDEROSE di consolidare e di estendere le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e le isole Færøer e di assicurare, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio al fine di contribuire alla costruzione dell'Europa;
RISOLUTE pertanto ad eliminare progressivamente gli ostacoli alla maggior parte dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio GATT del 1994 concernenti la creazione di zone di libero scambio;
DICHIARANDOSI disposte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi pertinenti e in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,
CONSIDERANDO che il 2 dicembre 1991 è stato firmato, a tal fine, un accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (in appresso denominato «accordo iniziale»);
CONSIDERANDO che 18 marzo 1995 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, recante modifica delle tabelle I e II dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo iniziale (in appresso denominato «accordo in forma di scambio di lettere»);
CONSIDERANDO che, in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, il 1o gennaio 1995, occorre rivedere il regime applicabile agli scambi di pesci e di prodotti della pesca tra le isole Færøer e la Comunità per mantenere i flussi commerciali tra le isole Færøer, da una parte, e i nuovi Stati membri, dall'altra;
CONSIDERANDO che, in seguito all'adozione, da parte della Comunità, di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, occorre adeguare le disposizioni relative a questi prodotti;
CONSIDERANDO che, per tener conto di determinati sviluppi del commercio tra la Comunità e gli Stati membri dell’AELS (EFTA), è necessario adeguare le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa;
CONSIDERANDO che, per tener conto della produzione specifica di mangimi per il pesce delle isole Færøer, occorre adeguare le disposizioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli;
CONSIDERANDO che occorre inserire nel presente accordo un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per contribuire a garantirne il buon funzionamento;
CONSIDERANDO che, per conformarsi a determinate modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti che riguardano i prodotti contemplati dall'accordo iniziale, è necessario aggiornare la nomenclatura tariffaria di questi prodotti;
CONSIDERANDO che, per aumentare la flessibilità, è opportuno autorizzare il comitato misto a modificare le disposizioni del protocollo del presente accordo;
CONSIDERANDO che, per motivi di chiarezza, l'accordo iniziale e l'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbero essere sostituiti da un nuovo testo globale, costituito dal presente accordo;
TENENDO PRESENTE che gli accordi commerciali bilaterali tra la Finlandia e la Svezia, da una parte, e le isole Færøer, dall'altra, cesseranno di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo,
HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può esimere, in linea di massima, le parti contraenti dagli obblighi che incombono loro in virtù di altri accordi internazionali,
DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
Articolo 1
Il presente accordo ha lo scopo di:
promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità e le isole Færøer e di favorire in tal modo nella Comunità e nelle isole Færøer il potenziamento dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria;
garantire eque condizioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti;
contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale.
Articolo 2
Il presente accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e delle isole Færøer:
compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e quelli elencati nell'allegato I del presente accordo;
specificati nei protocolli nn. 1, 2 e 4 del presente accordo, tenendo conto delle particolari modalità ivi previste.
Articolo 3
Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione.
Articolo 4
Articolo 5
Le disposizioni relative alla graduale abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano altresì ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le isole Færøer possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
Articolo 6
Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi oneri di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione.
Sono aboliti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.
Articolo 7
Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti dazi doganali all'importazione né oneri di effetto equivalente.
Sono aboliti i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
Articolo 8
Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni pesci e prodotti della pesca immessi in libera pratica nella Comunità ο importati nelle isole Færøer.
Articolo 9
Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Articolo 10
Articolo 11
Il protocollo n. 3 definisce la nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.
Articolo 12
La parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei propri dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica, per quanto possibile, tale riduzione o sospensione al comitato misto almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore della stessa. La parte contraente prende atto di ogni osservazione dell'altra parte in merito alle distorsioni che potrebbero risultare dalla riduzione o sospensione.
Articolo 13
Articolo 14
In tal caso, la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi delle isole Færøer; essa informa a tal fine il comitato misto, che si riunisce secondo le modalità di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 15
Articolo 16
Il governo locale delle isole Færøer prende le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione del prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o dovrà fissare di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1.
Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione della definizione dei «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al protocollo n. 3.
Articolo 17
Il protocollo n. 4 contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli, diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.
Articolo 18
Il protocollo η. 5 contiene disposizioni relative alla reciproca assistenza tra le autorità amministrative per le questioni doganali.
Articolo 19
Le parti contraenti ribadiscono l'impegno a garantirsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma del GATT del 1994.
Il presente accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di commercio transfrontaliero purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nel presente accordo, in particolare le disposizioni concernenti le norme di origine.
Articolo 20
Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di alcun rimborso di imposizioni interne superiore all'importo delle imposizioni dirette o indirette ad essi applicate.
Articolo 21
I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tale pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o nelle isole Færøer non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Articolo 22
II presente accordo fa salvi i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale e commerciale, né osta alle normative riguardanti l'oro e l'argento.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata agli scambi tra le parti contraenti.
Articolo 23
Nessuna disposizione del presente accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure:
che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;
che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico, o la ricerca, lo sviluppo e la produzione indispensabili a scopi difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.
Articolo 24
Se una parte contraente ritiene che l'altra parte contraente sia stata inadempiente a un obbligo che le incombe in virtù del presente accordo, essa può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure previste all’articolo 29.
Articolo 25
Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra la Comunità e le isole Færøer:
tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;
tutti gli aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o produzioni.
Articolo 26
Qualora l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto rechi o rischi di recare grave pregiudizio ad un'attività produttiva svolta all'interno del territorio di una delle parti contraenti, e qualora detto aumento sia dovuto:
alla riduzione parziale o totale, nella parte contraente importatrice, dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente accordo;
al fatto che i dazi e gli oneri di effetto equivalente riscossi dalla parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono notevolmente inferiori ai dazi o alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte contraente importatrice;
la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.
Articolo 27
Qualora una delle parti contraenti constati pratiche di dumping nel commercio con l'altra parte contraente, essa può prendere le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT del 1994, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.
Articolo 28
In caso di gravi perturbazioni in un qualsiasi settore dell'economia o di difficoltà tali da deteriorare considerevolmente la situazione economica di una regione, la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.
Articolo 29
In via prioritaria, si scelgono le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.
Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al comitato misto e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, soprattutto al fine della loro abolizione non appena le circostanze Io consentano.
Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:
Per quanto riguarda l'articolo 25, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.
Le parti contraenti comunicano al comitato misto tutte le informazioni utili e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.
Qualora la parte contraente in causa non metta fine alla pratica incriminata entro il termine fissato dal comitato misto, o se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può prendere le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare alle gravi difficoltà provocate dalle pratiche in questione, e in particolare può revocare concessioni tariffarie.
Per quanto riguarda l’articolo 26, le difficoltà derivanti dalla situazione ivi contemplata sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.
Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non prendono una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensativa sul prodotto importato.
La tassa compensativa è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
Per quanto riguarda l'articolo 27, si procede ad una consultazione in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso.
Quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 26, 27 e 28, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
Articolo 30
Qualora la bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o delle isole Færøer si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciata, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Essa ne informa senza indugio l'altra parte contraente.
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Inoltre, il comitato si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, ogniqualvolta lo esiga una circostanza particolare, secondo le condizioni stabilite nel suo regolamento interno.
Articolo 34
Articolo 35
Le parti contraenti possono incaricare il comitato misto di esaminare la richiesta e di formulare raccomandazioni, se del caso, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
Articolo 36
Su richiesta delle isole Færøer, la Comunità prende in considerazione:
Articolo 37
Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 38
Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo scade dopo dodici mesi dalla data della notifica.
Articolo 39
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle isole Færøer.
Articolo 40
Le disposizioni dei seguenti accordi cessano di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo:
Hecho en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles den sjette december nitten hundrede og seks og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.
Done at Brussels on the sixth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de zesde december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de mil novecentos e noventa a seis.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den sjätte december nittonhundranittiosex.
Gjørdur í Brússel, sætta desembur nítjanhundrað og nýtiseks.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Fyri Europeiska Felagsskapin
Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe
For Danmarks regering og Færøernes landsstyre
Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer
Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση των Νήσων Φερόε
For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands
Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé
Per il governo della Danimarca e per il governo locale delle isole Færøer
Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer
Pelo Governo da Dinamarca e pelo Governo Regional das Ilhas Faroé
Tanskan hallituksen ja Färsaarten paikallishallituksen puolesta
På Danmarks regerings och Färöarnas landsstyres vägnar
Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya landsstýri
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera i) del presente accordo
Codice NC |
Designazione delle merci |
3502 |
Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine: |
Ovoalbumina: |
|
3502 11 |
essiccata: |
3502 11 90 |
altra |
3502 19 |
altra: |
3502 19 90 |
altra |
3502 20 |
Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: |
altra: |
|
3502 20 91 |
essiccata (in foglie, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |
3502 20 99 |
altra |
ALLEGATO II
Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente accordo, la legislazione doganale e fiscale delle isole Færøer contiene le seguenti disposizioni:
una tariffa doganale basata sul sistema armonizzato, che rispetta gli obblighi imposti dal GATT alla Danimarca;
un'esenzione tariffaria per le merci di origine comunitaria, con le eccezioni specificate nei protocolli n. 2 e n. 4;
un sistema di imposizione indiretta basato sui seguenti elementi:
PROTOCOLLO N. 1
relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer
Articolo 1
Per quanto riguarda i prodotti elencati in allegato al presente protocollo, originari delle isole Færøer:
non è introdotto alcun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer;
in allegato al presente protocollo, sono indicati i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità.
Articolo 2
Qualsiasi prezzo di riferimento fissato, o da fissare, dalla Comunità non si applica ai prodotti interessati dal presente protocollo.
Articolo 3
Articolo 4
Le isole Færøer aboliscono i dazi e gli oneri all'importazione di pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.
ALLEGATO
I dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti orginari delle e provenienti dalle isole Farøer sono i seguenti:
TABELLA I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi |
Contingente tariffario (CT) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
0301 |
Pesci vivi: |
|
|
ex 0301 91 90 |
Trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT n. 1 |
0301 92 00 |
Anguilla (Anguilla spp.) |
0 |
|
ex 0301 99 11 |
Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
0302 |
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce o di altra carne di pesci nella voce 0304 : |
|
|
ex 0302 11 90 |
Trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT n. 1 |
ex 0302 12 00 |
Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
0302 19 00 |
altri |
0 |
|
0302 21 10 |
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) |
0 |
|
0302 21 30 |
Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
0 |
|
0302 22 00 |
Passere di mare (Pleuronectes platessa) |
0 |
|
0302 23 00 |
Sogliole (Solea spp.) |
0 |
|
0302 29 10 |
Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) |
0 |
|
0302 29 90 |
altri |
0 |
|
0302 40 |
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: |
|
|
0302 40 05 |
dal 1o gennaio al 14 febbraio |
0 |
|
0302 40 98 |
dal 16 giugno al 31 dicembre |
0 |
|
0302 50 10 |
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua |
0 |
|
0302 62 00 |
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
0302 63 00 |
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
0 |
|
ex 0302 64 05 |
Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 1o gennaio al 14 febbraio |
0 |
|
ex 0302 64 98 |
Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 16 giugno al 31 dicembre |
0 |
|
0302 65 |
Squali: |
|
|
0302 65 20 |
Spinaroli della specie Squalus acanthias |
0 |
|
0302 65 50 |
Gattucci della specie Scyliorhinus spp. |
0 |
|
0302 65 90 |
altri |
0 |
|
0302 66 00 |
Anguille (Anguilla spp.) |
0 |
|
Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.): |
|
|
|
0302 69 31 |
della specie Sebastes marinus |
0 |
|
ex 0302 69 33 |
della specie Sebastes mentella |
0 |
|
0302 69 41 |
Merlani (Merlangus merlangus) |
0 |
|
0302 69 45 |
Molve (Molva spp.) |
0 |
|
ex 0302 69 68 |
Naselli della specie Merluccius merluccius |
0 |
|
0302 69 81 |
Rane pescatrici (Lophius spp.) |
0 |
|
0302 69 85 |
Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) |
0 |
|
0302 69 99 |
altri |
0 |
|
0302 70 00 |
Fegati, uova e lattimi |
0 |
|
0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 : |
|
|
ex 0303 21 90 |
Trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT n. 1 |
ex 0303 22 00 |
Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
0303 29 00 |
altri |
0 |
|
0303 31 10 |
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) |
0 |
|
0303 31 30 |
Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
0 |
|
0303 32 00 |
Passere di mare (Pleuronectes platessa) |
0 |
|
0303 33 00 |
Sogliole (Solea spp.) |
0 |
|
0303 39 10 |
Passere artiche (Platichthys flesus) |
0 |
|
0303 39 30 |
Pesci del genere Rhombosolea |
0 |
|
0303 39 80 |
altri |
0 |
|
0303 50 |
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: |
0 |
|
0303 50 05 |
dal 1o gennaio al 14 febbraio |
0 |
|
0303 50 98 |
dal 16 giugno al 31 dicembre |
0 |
|
0303 53 90 |
Spratti (Sprattus sprattus): |
0 |
|
0303 60 11 |
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua |
0 |
|
0303 72 00 |
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
0303 73 00 |
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
0 |
|
ex 0303 74 10 |
Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 1o gennaio al 14 febbraio |
0 |
|
ex 0303 74 20 |
Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 16 giugno al 31 dicembre |
|
|
0303 75 |
Squali: |
|
|
0303 75 20 |
Spinaroli (Squalus acanthias) |
0 |
|
0303 75 50 |
Gattucci (Scyliorhinus spp.) |
0 |
|
0303 75 90 |
altri |
|
|
0303 79 |
altri: |
|
|
Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.): |
|
|
|
0303 79 35 |
della specie Sebastes marinus |
0 |
|
ex 0303 79 37 |
della specie Sebastes mentella |
0 |
|
0303 79 45 |
Merlani (Merlangus merlangus) |
0 |
|
0303 79 51 |
Molve (Molva spp.) |
0 |
|
0303 79 81 |
Rane pescatrici |
0 |
|
0303 79 83 |
Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) |
0 |
|
0303 79 96 |
altri |
0 |
|
0303 80 |
Fegati, uova e lattimi: |
0 |
|
0303 80 90 |
altri |
0 |
|
0304 |
Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi refrigerati o congelati: |
|
|
0304 10 |
freschi o refrigerati: |
|
|
filetti: |
|
|
|
di pesci di acqua dolce: |
|
|
|
ex 0304 10 11 |
di trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT n. 1 |
ex 0304 10 13 |
di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
altri: |
|
|
|
ex 0304 10 31 |
di merluzzi bianchi della specie (Gadus morhua) |
0 |
|
0304 10 33 |
di merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
0 |
|
0304 10 35 |
di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.) |
0 |
|
0304 10 38 |
altri |
|
|
altra carne di pesce (anche tritata): |
|
|
|
0304 10 91 |
di pesci di acqua dolce |
0 |
|
altri: |
|
|
|
Lati di aringhe: |
|
|
|
0304 10 94 |
dal 1o gennaio al 14 febbraio |
0 |
|
0304 10 96 |
dal 16 giugno al 31 dicembre |
0 |
|
0304 10 98 |
altri |
0 |
|
0304 20 |
Filetti congelati: |
|
|
di pesci di acqua dolce: |
|
|
|
ex 0304 20 11 |
di trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT n. 1 |
ex 0304 20 13 |
di salmoni del'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus Ogac) e di pesci della specie Boreogadus saida: |
|
|
|
ex 0304 20 29 |
di merluzzi della specie Gadus morhua |
0 |
|
0304 20 31 |
di merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
0 |
|
0304 20 33 |
di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.): |
|
|
|
0304 20 35 |
della specie Sebastes marinus |
0 |
|
ex 0304 20 37 |
della specie Sebastes mentella |
0 |
|
0304 20 41 |
di merlani (Merlangus merlangus) |
0 |
|
0304 20 43 |
di molva (Molva spp) |
0 |
|
ex 0304 20 53 |
di sgombri della specie Scomber scombrus |
0 |
|
0304 20 71 |
di passere di mare (Pleuronectes platessa) |
0 |
|
0304 20 75 |
di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0 |
|
0304 20 96 |
altri: |
|
|
di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) |
|
|
|
diversi dai melù potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) |
0 |
|
|
0304 90 |
altri: |
|
|
0304 90 05 |
Surimi |
0 |
|
altri: |
|
|
|
ex 0304 90 10 |
di pesci di acqua dolce: |
|
|
di trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT n. 1 |
|
di salmone dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
|
altri: |
|
|
|
di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii): |
|
|
|
0304 90 20 |
dal 1o gennaio al 14 febbraio |
0 |
|
0304 90 27 |
dal 16 giugno al 31 dicembre |
0 |
|
0304 90 38 |
di merluzzi della specie Gadus morhua |
0 |
|
0304 90 41 |
di merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
0 |
|
0304 90 45 |
di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
0 |
|
0304 90 57 |
di rane pescatrici (Lophius-spp.) |
0 |
|
0304 90 59 |
di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) |
0 |
|
0304 90 97 |
altri |
0 |
|
0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana: |
|
|
0305 10 00 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana: |
0 |
|
0305 20 00 |
Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia |
0 |
|
0305 30 |
Filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati: |
|
|
ex 0305 30 19 |
di merluzzi bianchi della specie Gadus morhua |
0 |
|
ex 0305 30 30 |
di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
0305 30 50 |
di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia |
0 |
|
0305 30 90 |
altri |
0 |
|
Pesci affumicati, compresi i filetti: |
|
|
|
ex 0305 41 00 |
Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
0305 42 00 |
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0 |
|
0305 49 10 |
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) |
0 |
|
0305 49 20 |
Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
0 |
|
ex 0305 49 30 |
Sgombri della specie Scomer scombrus |
0 |
|
ex 0305 49 45 |
Trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0305 49 50 |
Anguille (Anguilla spp.) |
0 |
|
0305 49 80 |
altri |
0 |
|
Pesci secchi, anche salati ma non affumicati: |
|
|
|
ex 0305 51 10 |
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua, secchi, non salati |
0 |
|
ex 0305 51 90 |
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua, secchi e salati |
0 |
|
0305 59 |
Altri: |
|
|
0305 59 80 |
Altri: |
|
|
ex 0305 59 80 |
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
0 |
CT n. 5 |
|
Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia: |
|
|
0305 61 00 |
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0 |
|
ex 0305 62 00 |
Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua |
0 |
|
0305 69 |
altri: |
|
|
0305 69 90 |
altri |
0 |
|
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana: |
|
|
congelati: |
|
|
|
0306 13 |
Gamberetti: |
|
|
0306 13 10 |
Gamberetti della famiglia Pandalidae |
0 |
|
0306 13 40 |
Gamberetti rosa del Mediterraneo (Parapenaeus longirostris) |
0 |
|
0306 13 50 |
Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus |
0 |
|
0306 13 80 |
altri |
0 |
|
0306 14 |
Granchi: |
|
|
0306 14 90 |
Altri: |
|
|
ex 0306 14 90 |
Granchi della specie Geryon affinis |
0 |
CT n. 6 |
0306 19 30 |
Scampi (Nephrops norvegicus) |
0 |
|
non congelati: |
|
|
|
0306 29 30 |
Scampi (Nephrops norvegicus) |
0 |
|
0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: |
|
|
Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pacten, Chlamys o Placopecten: |
|
|
|
0307 21 00 |
vivi, freschi o refrigerati |
0 |
|
0307 29 |
altri: |
|
|
0307 29 10 |
Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati |
0 |
|
0307 29 90 |
altri |
0 |
|
altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: |
|
|
|
0307 91 00 |
vivi, freschi o refrigerati: |
|
|
ex 0307 91 00 |
Buccino (Buccinum undatum). |
0 |
CT n. 7 |
0307 99 |
Altri: |
|
|
congelati: |
|
|
|
0307 99 18 |
Altri: |
|
|
ex 0307 99 18 |
Buccino (Buccinum undatum). |
0 |
CT n. 7 |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: |
|
|
Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: |
|
|
|
ex 1604 11 00 |
Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
CT n. 2 |
1604 12 |
Aringhe: |
|
|
altri: |
|
|
|
1604 12 91 |
in recipienti ermeticamente chiusi |
0 |
|
1604 12 99 |
altri |
0 |
|
1604 13 |
Sardine, alacce e spratti |
|
|
|
Sardine: |
|
|
1604 13 90 |
altri |
0 |
|
1604 19 |
altri: |
|
|
ex 1604 19 10 |
Trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT n. 2 |
1604 19 91 |
Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati |
0 |
|
altri: |
|
|
|
1604 19 92 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0 |
CT n. 3 |
1604 19 93 |
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
0 |
CT n. 3 |
1604 19 94 |
Naselli (Merluccius-spp.) Urophycis-spp.) |
0 |
CT n. 3 |
1604 19 95 |
Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) |
0 |
CT n. 3 |
1604 19 98 |
altri |
0 |
CT n. 3 |
1604 20 |
altre preparazioni e conserve di pesci: |
|
|
1604 20 05 |
preparazioni di surimi |
0 |
CT n. 3 |
altri: |
|
|
|
ex 1604 20 10 |
di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
CT n. 2 |
ex 1604 20 30 |
di trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
CT n. 2 |
1604 20 90 |
di altri pesci: |
|
|
diversi dalle aringhe |
0 |
CT n. 3 |
|
1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati: |
|
|
1605 20 |
Gamberetti: |
|
|
1605 20 10 |
in recipienti ermeticamente chiusi |
0 |
CT n. 4 |
altri: |
|
|
|
1605 20 91 |
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg |
0 |
CT n. 4 |
1605 20 99 |
altri |
0 |
CT n. 4 |
ex 1605 40 00 |
Scampi (Nephrops norvegicus) |
0 |
CT n. 4 |
1605 90 |
Altri |
|
|
Molluschi: |
|
|
|
1605 90 30 |
Altri: |
|
|
ex 1605 90 30 |
Buccino (Buccinum undatum) |
0 |
CT n. 7 |
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di corstacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: |
|
|
2301 20 00 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
0 |
|
TABELLA II
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio |
Contingente tariffario (CT) in tonnellate |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
0301 |
Pesci vivi: |
|
700 |
ex 0301 91 90 |
Trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0302 |
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 : |
|
|
ex 0302 11 90 |
Trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 : |
|
|
ex 0303 21 90 |
Trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0304 |
Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: |
|
|
0304 10 |
freschi o refrigerati: |
|
|
Filetti: |
|
||
ex 0304 10 11 |
di trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0304 20 |
Filetti congelati: |
|
|
ex 0304 20 11 |
di trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0304 90 |
altri: |
|
|
ex 0304 90 10 |
di trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana: |
|
|
Pesci secchi, anche salati ma non affumicati: |
|
|
|
0305 59 |
Altri: |
|
|
0305 59 80 |
Altri: |
|
|
ex 0305 59 80 |
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
0 |
CT n. 5 (3) 750 |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana: |
|
|
congelati: |
|
|
|
0306 14 |
Granchi: |
|
|
0306 14 90 |
Altri: |
|
|
ex 0306 14 90 |
Granchi della specie Geryon affinis |
0 |
CT n. 6 (3) 750 |
0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: |
|
|
altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana: |
|
|
|
0307 91 00 |
vivi, freschi o refrigerati: |
|
|
ex 0307 91 00 |
Buccino (Buccinum undatum). |
0 |
CT n. 7 (3) 1 200 |
0307 99 |
Altri: |
|
|
congelati: |
|
|
|
0307 99 18 |
altri: |
|
|
ex 0307 99 18 |
Buccino (Buccinum undatum). |
0 |
CT n. 7 (3) 1 200 |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: |
|
CT n. 2 400 |
Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: |
|
||
ex 1604 11 00 |
Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
1604 19 |
altri: |
|
|
ex 1604 19 10 |
Trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
1604 20 |
altre preparazioni e conserve di pesci: |
|
|
altri: |
|
||
ex 1604 20 10 |
di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) |
0 |
|
ex 1604 20 30 |
di trote della specie Oncorhynchus mykiss |
0 |
|
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: |
|
CT n. 3 1 200 |
Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: |
|
||
1604 19 92 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0 |
|
1604 19 93 |
Merluzzi (Pollachius virens) |
0 |
|
1604 19 94 |
Naselli (Merluccius spp. Urophycis spp.) |
0 |
|
1604 19 95 |
Merluzzi dell' Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) |
0 |
|
1604 19 98 |
altri |
0 |
|
1604 20 |
altre preparazioni e conserve di pesci: |
|
|
1604 20 05 |
preparazioni di surimi |
0 |
|
altri: |
|
||
ex 1604 20 90 |
di altri pesci: |
|
|
diversi dalle aringhe |
0 |
||
1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
|
TQ n. 4 (2) 4 000 |
1605 20 |
Gamberetti: |
|
|
1605 20 10 |
In recipienti ermeticamente chiusi |
0 |
|
|
Altro: |
|
|
1605 20 91 |
In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 2 kg |
0 |
|
1605 20 99 |
Altro: |
0 |
|
ex 1605 40 00 |
Scampi (Nephrops norvegicus) |
0 |
|
1605 90 |
Altri |
|
|
Molluschi: |
|
|
|
1605 90 30 |
Altri: |
|
|
ex 1605 90 30 |
Buccino (Buccinum undatum) |
0 |
CT n. 7 (3) 1 200 |
►C1
(1)
Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «interi e svuotati». Per le importazioni rientranti nella voce SA 0304 , si applica un coefficiente di 2 sui quantitativi prelevati da questo contingente. ◄
►M7
(2)
Nel 2007 il volume annuo sarà di 4 000 tonnellate. A partire dal 1o gennaio 2008, il volume annuo sarà aumentato di 1 000 tonnellate fino al livello massimo di 6 000 tonnellate, purché almeno l’80 % dell’importo globale del precedente contingente sia stato usato entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce. ◄ |
PROTOCOLLO N. 2
concernente il trattamento tariffario e i regimi particolari applicabili a taluni prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Articolo 1
Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui alla tabella allegata al presente protocollo, l'accordo non preclude:
la riscossione, all'importazione, di un elemento agricolo o di un importo fisso, né l'applicazione di misure interne di compensazione dei prezzi;
l'applicazione di misure all'esportazione.
Articolo 2
La Comunità applica i dazi doganali sulle importazioni originarie delle isole Færøer secondo la tabella allegata al presente protocollo.
Articolo 3
Le isole Færøer aboliscono le tariffe e i dazi all'importazione di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità, con le eccezioni indicate nel protocollo n. 4, articolo 2.
Qualora le isole Færøer dovessero introdurre tali misure per i prodotti agricoli trasformati, come specificato all'articolo 1 del presente protocollo, esse ne informano la Comunità.
Tabella
COMUNITÀ EUROPEA
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi (1) |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
|
0403 10 |
Iogurt: |
|
da 0403 10 51 a 99 |
aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao |
EA |
0403 90 |
altri: |
|
da 0403 90 71 a 99 |
aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
EA |
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
|
0710 40 |
Granturco dolce |
EA |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
|
0711 90 |
altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
|
Ortaggi o legumi: |
|
|
0711 90 30 |
Granturco dolce |
EA |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
|
1702 50 |
Fruttosio chimicamente puro |
Esenzione |
1702 90 |
altri, compreso lo zucchero invertito: |
|
1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro |
Esenzione |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
|
1704 10 |
Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero |
EA massimo |
1704 90 |
altri: |
|
1704 90 10 |
Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |
Esenzione |
1704 90 30 |
Preparazione detta «cioccolato bianco» |
EA massimo + AD S/Z |
da 1704 90 51 a 99 |
altri |
EA massimo + AD S/Z |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
1806 10 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
EA |
1806 20 |
altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: |
|
1806 20 10 |
aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 % |
EA massimo + AD S/Z |
1806 20 30 |
aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % |
EA massimo + AD S/Z |
altre: |
|
|
1806 20 50 |
aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 % |
EA massimo + AD S/Z |
1806 20 70 |
Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
EA |
1806 20 95 |
altre |
EA massimo + AD S/Z |
altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: |
|
|
1806 31 00 |
ripiene |
EA massimo + AD S/Z |
1806 32 |
non ripiene |
EA massimo + AD S/Z |
1806 90 |
altre: |
|
da 1806 90 11 a 39 |
Cioccolata e prodotti di cioccolata |
EA massimo + AD S/Z |
1806 90 50 |
Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
EA massimo + AD S/Z |
1806 90 60 |
Pasta da spalmare contenente cacao |
EA massimo + AD S/Z |
1806 90 70 |
Preparazioni per bevande, contenenti cacao |
EA massimo + AD S/Z |
1806 90 90 |
altre |
EA massimo + AD S/Z |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
EA |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
|
|
1902 11 |
contenenti uova |
EA |
1902 19 |
altre |
EA |
1902 20 |
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
|
da 1902 20 91 a 99 |
altre |
EA |
1902 30 |
altre paste alimentari |
EA |
1902 40 |
Cuscus |
EA |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
EA |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
|
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
1905 10 |
Pane croccante detto «Knäckebrot» |
EA massimo 24 % + AD F/M |
1905 20 |
Pane con spezie (panpepato) |
EA |
1905 30 |
Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini |
EA massimo 35 % + AD S/Z |
1905 40 |
Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |
EA |
1905 90 |
altri: |
|
1905 90 10 |
Pane azimo (mazoth) |
EA massimo 20 % + AD S/Z |
1905 90 20 |
Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
EA |
|
altri: |
|
1905 90 30 |
Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca |
EA |
1905 90 40 |
Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 % |
EA massimo + AD F/M |
1905 90 45 |
Biscotti |
EA massimo + AD F/M |
1905 90 55 |
Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
EA massimo + AD F/M |
altri: |
|
|
1905 90 60 |
con aggiunta di dolcificanti |
EA massimo + AD S/Z |
1905 90 90 |
altri |
EA massimo + AD F/M |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
|
2001 90 |
altri: |
|
2001 90 30 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
|
2004 10 |
Patate: |
|
altri: |
|
|
2004 10 91 |
sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
EA |
2004 90 |
altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
|
2004 90 10 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
|
2005 20 |
Patate: |
|
2005 20 10 |
sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
EA |
2005 80 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 : |
|
|
2008 99 |
altri: |
|
senza aggiunta di alcole: |
|
|
senza aggiunta di zuccheri: |
|
|
2008 99 85 |
Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
EA |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate o preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
|
2101 12 |
Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, a base di caffè: |
|
2101 12 98 |
altri |
EA |
2101 20 |
Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
|
Preparazioni: |
|
|
2101 20 98 |
altri |
EA |
2101 30 |
Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
2101 30 19 |
altri: |
EA |
Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
|
2101 30 99 |
altri: |
EA |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: |
|
2102 10 |
Lieviti vivi: |
|
da 2102 10 31 a 39 |
Lieviti di panificazione |
EA |
2102 20 |
Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: |
|
da 2102 20 11 a 19 |
Lieviti morti |
Esenzione |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 10 |
Salsa di soia |
Esenzione |
2103 20 |
Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
Esenzione |
2103 90 |
altri |
Esenzione |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
2104 10 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Esenzione |
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
EA massimo + AD S/Z |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
2106 10 |
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
|
2106 10 80 |
altri |
EA |
2106 90 |
altre: |
|
2106 90 10 |
Preparazioni dette «fondute» |
EA massimo 25 ECU/100 kg/netti |
altre: |
|
|
ex 2106 90 92 |
non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola: |
|
Idrolisati di proteine, autolisati di lievito |
Esenzione |
|
2106 90 98 |
altre |
EA |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
|
2202 10 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
Esenzione |
2202 90 |
altre: |
|
ex 2202 90 10 |
non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: |
|
contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
Esenzione |
|
da 2202 90 91 a 99 |
altre |
EA |
2203 |
Birra di malto |
Esenzione |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
Esenzione |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % voi; acquativi, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: |
|
2208 90 |
altri: |
|
altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: |
|
|
inferiore o uguale a 2 litri: |
|
|
ex 2208 90 69 |
altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
|
contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
1 ECU/% vol/hl + 6 ECU/hl |
|
superiore a 2 litri: |
|
|
ex 2208 90 78 |
altre bevande alcoliche: |
|
contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
1 ECU/% vol/hl |
|
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
Monoalcoli saturi: |
|
|
2905 43 |
Mannitolo |
EA |
2905 44 |
D-glucitolo (sorbitolo) |
EA |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
Acido formico, suoi sali e suoi esteri: |
|
|
ex 2915 13 |
Esteri dell'acido formico: |
|
Esteri del mannitolo e del sorbitolo |
Esenzione |
|
Esteri dell'acido acetico: |
|
|
2915 39 |
altri: |
|
ex 2915 39 90 |
altri: |
|
Esteri del mannitolo e del sorbitolo |
Esenzione |
|
ex 2915 90 |
altri: |
|
Esteri del mannitolo e del sorbitolo |
|
|
2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: |
|
|
2916 19 |
altri: |
|
ex 2916 19 80 |
altri: |
|
Esteri del mannitolo e del sorbitolo |
Esenzione |
|
2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati: |
|
|
2917 19 |
altri: |
|
ex 2917 19 90 |
altri: |
|
Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri |
Esenzione |
|
2918 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: |
|
|
2918 11 |
Acido lattico, suoi sali e suoi esteri |
Esenzione |
2918 14 |
Acido citrico |
Esenzione |
2918 15 |
Sali ed esteri dell'acido citrico |
Esenzione |
2918 19 |
altri: |
|
ex 2918 19 80 |
altri: |
|
Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri |
Esenzione |
|
2932 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno: |
|
Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato: |
|
|
ex 2932 19 |
altri: |
|
Composti anidrici di mannitolo e di sorbitolo, esclusi il maltolo e l'iso-maltolo |
Esenzione |
|
2932 99 |
altri: |
|
ex 2932 99 70 |
altri acetali ciclici e emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
α-Metilglucoside |
Esenzione |
|
ex 2932 99 90 |
altri: |
|
Composti di mannitolo e di sorbitolo anidri, esclusi il maltolo e l'isomaltolo |
Esenzione |
|
2940 |
Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939: |
|
2940 00 90 |
altri |
Esenzione |
2941 |
Antibiotici: |
|
2941 10 |
Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti |
Esenzione |
3001 |
Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove: |
|
3001 90 |
altri: |
|
altri: |
|
|
3001 90 91 |
Eparina e suoi sali |
Esenzione |
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
|
3501 10 |
Caseine: |
|
3501 10 10 |
destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (2) |
Esenzione |
3501 10 50 |
destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (2) |
Esenzione |
3501 10 90 |
altre |
Esenzione |
3501 90 |
altri |
Esenzione |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
|
3505 10 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati: |
|
3505 10 10 |
Destrina |
EA |
altri amidi e fecole modificati: |
|
|
3505 10 50 |
Amidi e fecole esterificati o eterificati |
Esenzione |
3505 10 90 |
altri |
EA |
3505 20 |
Colle |
EA massimo |
3506 |
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg: |
|
ex 3506 10 00 |
Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg: |
|
a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsione di resine |
Esenzione |
|
altri: |
|
|
ex 3506 99 00 |
altri: |
|
a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsioni di resine |
Esenzione |
|
3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
|
3809 10 |
a base di sostanze amidacee |
EA massimo |
altri: |
|
|
ex 3809 91 |
dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili: |
|
contenenti amido o prodotti derivati dall'amido |
Esenzione |
|
ex 3809 92 |
dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili: |
|
contenenti amido o prodotti derivati dall'amido |
Esenzione |
|
ex 3809 93 |
dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili: |
|
contenenti amido o prodotti derivati dall'amido |
Esenzione |
|
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
|
|
3823 13 |
Acidi grassi del tallolio |
Esenzione |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
|
ex 3824 10 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia: |
|
a base di resine sintetiche |
Esenzione |
|
3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
EA |
3824 90 |
altri: |
|
ex 3824 90 25 |
Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio: |
|
Citrato di calcio greggio |
Esenzione |
|
altri: |
|
|
ex 3824 90 95 |
altri: |
|
Prodotti del cracking del sorbitolo |
Esenzione |
|
3911 |
Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: |
|
ex 3911 10 |
Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni: |
|
Adesivi a base di emulsioni di resine |
Esenzione |
|
3911 90 |
altri: |
|
Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente: |
|
|
ex 3911 90 19 |
Adesivi a base di emulsioni di resine |
Esenzione |
altri: |
|
|
ex 3911 90 99 |
Adesivi a base di emulsioni di resine |
Esenzione |
3913 |
Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie: |
|
3913 90 |
altri: |
|
ex 3913 90 90 |
altri: |
|
Destrano |
Esenzione |
|
altri, escluse le proteine indurite |
Esenzione |
|
(1)
Gli importi degli elementi agricoli (EA), che possono essere soggetti ad un dazio massimo, sono indicati nella tariffa doganale comune sotto forma di un importo specifico ο di un riferimento all'allegato I della tariffa doganale comune [modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987],
(2)
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. |
PROTOCOLLO N. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
Articolo 2
Norme di origine alternative applicabili
Articolo 3
Composizione delle controversie
Articolo 4
Modifiche del protocollo
Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 5
Recesso dalla convenzione
Appendice A
NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI
Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione
(«norme» o «norme transitorie»)
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE |
|
FINALITÀ |
|
TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI |
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
Articolo 2 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 3 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 4 |
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti |
Articolo 5 |
Norma di tolleranza |
Articolo 6 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 7 |
Cumulo dell'origine |
Articolo 8 |
Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine |
Articolo 9 |
Unità da prendere in considerazione |
Articolo 10 |
Assortimenti |
Articolo 11 |
Elementi neutri |
Articolo 12 |
Separazione contabile |
TITOLO III |
REQUISITI TERRITORIALI |
Articolo 13 |
Principio della territorialità |
Articolo 14 |
Non modificazione |
Articolo 15 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
Articolo 16 |
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
PROVA DELL'ORIGINE |
Articolo 17 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 18 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine |
Articolo 19 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 20 |
Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 21 |
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 22 |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 23 |
Validità della prova dell'origine |
Articolo 24 |
Zone franche |
Articolo 25 |
Requisiti per l'importazione |
Articolo 26 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
Articolo 27 |
Esonero dalla prova dell'origine |
Articolo 28 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 29 |
Dichiarazione del fornitore |
Articolo 30 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI |
Articolo 31 |
Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi |
Articolo 32 |
Composizione delle controversie |
TITOLO VII |
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
Articolo 33 |
Notifica e cooperazione |
Articolo 34 |
Controllo delle prove dell'origine |
Articolo 35 |
Controllo delle dichiarazioni del fornitore |
Articolo 36 |
Sanzioni |
TITOLO VIII |
APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A |
Articolo 37 |
Spazio economico europeo |
Articolo 38 |
Liechtenstein |
Articolo 39 |
Repubblica di San Marino |
Articolo 40 |
Principato di Andorra |
Articolo 41 |
Ceuta e Melilla |
Elenco degli allegati |
|
ALLEGATO I |
Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
ALLEGATO II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
ALLEGATO III |
Testo della dichiarazione di origine |
ALLEGATO IV |
Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 |
ALLEGATO V |
Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla |
ALLEGATO VI |
Dichiarazione del fornitore |
ALLEGATO VII |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore |
FINALITÀ
Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base alle presenti norme anziché in base alle norme della convenzione.
Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;
per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:
spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:
i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;
i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti
Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
appartengono a società
Articolo 4
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
Articolo 5
Norma di tolleranza
In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:
il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
la scomposizione e la composizione di confezioni;
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
la macellazione degli animali;
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).
Articolo 7
Cumulo dell'origine
Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.
Articolo 8
Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine
Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e
le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.
Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.
Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.
Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.
Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 9
Unità da prendere in considerazione
L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
energia e combustibile;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Articolo 12
Separazione contabile
Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.
Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 13
Principio di territorialità
I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e
che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.
Articolo 14
Non modificazione
In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:
documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
Articolo 15
Esposizioni
I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 16
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 17
Requisiti di carattere generale
I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;
nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.
L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.
Articolo 18
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.
Articolo 19
Esportatore autorizzato
Articolo 20
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 21
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.
Articolo 22
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 23
Validità della prova dell'origine
Articolo 24
Zone franche
Articolo 25
Requisiti per l'importazione
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.
Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 27
Esonero dalla prova dell'origine
Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
le importazioni presentano un carattere occasionale;
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
Articolo 28
Discordanze ed errori formali
Articolo 29
Dichiarazione del fornitore
Articolo 30
Importi espressi in euro
TITOLO VI
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI
Articolo 31
Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:
una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;
dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.
Articolo 32
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
TITOLO VII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 33
Notifica e cooperazione
Articolo 34
Controllo delle prove dell'origine
Articolo 35
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 36
Sanzioni
Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.
TITOLO VIII
APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A
Articolo 37
Spazio economico europeo
Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia nelle isole Faerøer, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra il Regno di Danimarca per quanto riguarda le isole Faerøer e le parti contraenti del SEE.
Articolo 38
Liechtenstein
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.
Articolo 39
Repubblica di San Marino
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 40
Principato di Andorra
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 41
Ceuta e Melilla
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1 – Introduzione generale
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.
Nota 2 – Struttura dell'elenco
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.
Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme
3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.
3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.
Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.
Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.
Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .
5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .
5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti
6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 8 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27
8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione.
8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
solo per gli oli combustibili della voce ex 27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;
solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
8.3. Ai fini delle voci ex 27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Nota 9 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti
9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure
la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
usi ottici specializzati;
uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
vettori usati in processi di separazione; oppure
usi di tipo nucleare.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce SA |
Designazione del prodotto |
Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisireil carattere di prodotti originari |
(1) |
(2) |
(3) |
capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute |
capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 0511 91 |
Uova e lattimi di pesce, non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti |
capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 13 |
Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 13 02 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
capitolo 14 |
Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 1504 a 1506 |
Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
1509 e 1510 |
Olio d'oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 12 |
Oli di girasole e loro frazioni: |
|
— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
— altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 16 |
Grassi e oli di pesci e loro frazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
|
— maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale — oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 18 06 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale — oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
1806 10 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
— estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 20 08 |
Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2103 |
— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
— farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale — e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2207 e 2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti |
ex 24 02 |
Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex 24 03 |
Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 27 07 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2710 |
Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 02 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) |
ex 29 05 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 11 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure |
— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex 3824 99 ed ex 3826 00 |
Biodiesel |
Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento |
capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 40 12 |
Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
|
— tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
|
4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
da 4410 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
ex 44 18 |
— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
— Liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
|
ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 50 03 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
da 5004 a ex 50 06 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura |
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
|
— feltri all'ago |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali |
|
— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali |
|
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
|
da 5603 11 a 5603 14 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio — oppure — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, — in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
da 5603 91 a 5603 94 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio — e/o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, — in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
|
— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
|
— altri |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
|
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura |
capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa |
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
|
— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Tessitura |
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— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione |
— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
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— tessuti a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
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— altri |
Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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— reticelle a incandescenza impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
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— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione |
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ex capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 ed ex 62 11 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 62 10 ed ex 62 16 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
ex 62 12 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
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— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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— in feltro, non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri: |
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— ricamati |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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— altri |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
(2)Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. |
6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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— non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 71 02 , ex 71 03 ed ex 71 04 |
Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto |
7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: — Fabbricazione |
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni greggi |
— semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 71 07 , ex 71 09 ed ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7208 a 7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
da 7213 a 7216 |
Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
7218 91 e 7218 99 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
7224 90 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224 |
ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati. |
ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
7408 |
Fili di rame |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
7602 |
Cascami e avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 76 16 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8430 |
Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8444 a 8447 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 Telai per tessitura Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8456 a 8465 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8470 a 8472 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni Altre macchine e apparecchi per ufficio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8501 a 8502 |
Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 , 8521 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8525 a 8528 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8542 31 a 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8544 a 8548 |
Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8708 |
Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 50 |
Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 91 |
Orologeria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 93 |
Armi e munizioni e loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 96 |
Lavori diversi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
(1)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.
(2)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.
(3)
Cfr. la nota introduttiva 7.
(4)
Cfr. la nota introduttiva 9. |
ALLEGATO III
TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 4 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … ( 5 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.
Versione araba
Versione bosniaca
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione faroese
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) selon les règles d’origine transitoires.
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.
Versione georgiana
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.
Versione ebraica
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.
Versione islandese
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.
Versione lituana
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.
Versione macedone
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru… (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.
Versione montenegrina
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.
Versione norvegese
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias.
Versione rumena
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.
Versione serba
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno . … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o… (1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.
Versione turca
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … (2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.
Versione ucraina
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.
…
(Luogo e data) ( 6 )
…
(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 7 )
ALLEGATO IV
FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1
ISTRUZIONI PER LA STAMPA
1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) |
EUR.1 |
N° A |
000.000 |
|
|
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
|||
|
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra |
|||
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) |
… e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
|||
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari |
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
|||
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) |
7. Osservazioni |
|||
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci |
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) |
10. Fatture (indicazione facoltativa) |
||
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (2) Modulo … N … Del … Ufficio doganale … Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato… … … Luogo e data … … … (Firma) |
Timbro |
12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data … … (Firma) |
||
(1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa». (2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione. |
||||
13. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a: |
14. ESITO DELLA VERIFICA |
|||
|
La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (1) □ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. □ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate). |
|||
È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato |
|
|||
… Luogo e data Timbro … (Firma) |
… Luogo e data Timbro … (Firma) |
|||
(1)
Contrassegnare con una X la casella appropriata |
NOTE
1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) |
EUR.1 |
N° A |
000.000 |
|
|
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
|||
|
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
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3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) |
||||
|
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari |
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
||
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) |
7. Osservazioni |
|||
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci |
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) |
10. Fatture (indicazione facoltativa) |
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(1)
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa». |
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;
PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:
…
…
PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 8 )
…
…
SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
…
(Luogo e data)
…
(Firma)
ALLEGATO V
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA
Articolo unico
Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
tali prodotti siano originari delle isole Faerøer o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;
prodotti originari delle isole Faerøer:
i prodotti interamente ottenuti nelle isole Faerøer;
i prodotti ottenuti nelle isole Faerøer nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nelle isole Faerøer, a condizione che:
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1) |
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(Luogo e data) |
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(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
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(1)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 9 ) … dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1) |
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(1)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(2)
Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi. |
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da…
a… ()
Mi impegno a informare immediatamente… (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.
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(Luogo e data) |
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(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
PROTOCOLLO N. 4
relativo alle disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1
Articolo 1
L’Unione europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi |
Contingenti tariffari (CT) in t |
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0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
0 |
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0206 80 99 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate |
0 |
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0206 90 99 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate |
0 |
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0210 90 11 |
Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate |
0 |
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0210 90 19 |
Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate |
0 |
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0210 90 60 |
Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
0 |
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ex 1601 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: |
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— delle specie ovina e caprina |
0 |
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ex 1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: |
0 |
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— delle specie ovina e caprina |
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ex 2309 90 10 ex 2309 90 31 ex 2309 90 41 |
Alimenti per pesci |
0 |
20 000 |
Articolo 2
Codice NC |
Designazione dei prodotti |
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
0206 80 99 |
Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate |
0206 90 99 |
Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate |
0210 90 11 |
Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate |
0210 90 60 |
Frattaglie delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
ex 0210 90 90 |
Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie delle specie ovina e caprina |
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0403 |
Latticello, latte e crema congelati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
ex 16 01 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: |
delle specie ovina e caprina |
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ex 16 02 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: |
delle specie ovina e caprina |
Articolo 3
Le isole Færøer aprono i seguenti contingenti tariffari per i prodotti originari della e provenienti dall’Unione europea:
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi |
Contingenti tariffari (CT) in t |
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
0 |
40 nel 2020, 2021 e 2022; 80 a partire dal 2023 |
0206 80 99 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate |
0 |
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0206 90 99 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate |
0 |
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0210 90 11 |
Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate |
0 |
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0210 90 60 |
Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
0 |
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ex 0210 90 90 |
Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina |
0 |
▼M11 —————
PROTOCOLLO N. 5
relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche ο regolamentari adottate dalle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
«dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata ο identificabile.
Articolo 2
Campo di applicazione
Articolo 3
Assistenza su richiesta
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo:
le persone fisiche ο giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino ο abbiano violato la legislazione doganale;
i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;
i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:
Articolo 5
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, nel rispetto della propria legislazione, tutte le misure necessarie per
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
l'autorità richiedente che presenta la domanda;
la misura richiesta;
l'oggetto e il motivo della domanda;
le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Adempimento delle domande
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Articolo 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
pregiudicare la sovranità delle isole Færøer o di uno Stato membro della Comunità a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo,
pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2,
riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure
violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
Articolo 10
Scambi di informazioni e riservatezza
Articolo 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparazione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Articolo 12
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 13
Applicazione
Articolo 14
Complementarità
Fàtto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi tra uno o più Stati membri e le isole Færøer non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al riesame dell'accordo in funzione dell'andamento delle relazioni commerciali CE-AELS (EFTA)
Qualora, nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la Comunità faccia ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alle isole Færøer nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta delle isole Færøer la Comunità esaminerà in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alle isole Færøer.
Qualora vengano conclusi tra le isole Færøer e gli Stati membri dell'AELS (EFTA) accordi o intese mediante i quali le isole Færøer fanno ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alla Comunità nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta della Comunità le isole Færøer esamineranno in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alla Comunità.
DICHIARAZIONI COMUNI
relative al protocollo n. 3 dell'accordo
POSSIBILITÀ DI CUMULO CON I MATERIALI DEI PAESI AELS (EFTA)
Le parti contraenti decidono di valutare se sia fattibile e conveniente, dal punto di vista economico, inserire nelle disposizioni del protocollo n. 3 una possibilità di cumulo con i materiali dei paesi AELS (EFTA).
PERIODO TRANSITORIO PER QUANTO RIGUARDA IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE
Fino al 31 dicembre 1997, le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano quale valida prova dell'origine ai sensi del protocollo n. 3:
i certificati di circolazione EUR.1 sui quali sia stato preventivamente apposto il timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione;
i certificati di circolazione EUR.1, rilasciati nel contesto del presente accordo, sui quali un esportatore autorizzato abbia apposto uno speciale timbro approvato dalie autorità doganali dello Stato di esportazione;
i formulari EUR.2 rilasciati nel contesto del presente accordo.
Le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione. Tali verifiche sono effettuate in conformità del titolo VI del protocollo n. 3 del presente accordo.
PRINCIPATO DI ANDORRA
Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari dalla Repubblica di San Marino.
Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
relativa all'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo
La Comunità dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo che spetta alle parti contraenti, essa valuterà tutte le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo in base ai criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
relativa all'applicazione regionale di determinate disposizioni dell'accordo
La Comunità dichiara che l'applicazione delle eventuali misure da essa prese a norma degli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità di cui all'articolo 29, o a norma dell'articolo 30 può essere circoscritta a una delle sue regioni in virtù delle norme comunitarie.
DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA E DELLE ISOLE FÆRØER
relativa all'articolo 36 dell'accordo
In conformità dell'articolo 36 dell'accordo, la Comunità prenderà in considerazione, su richiesta delle isole Færøer, la possibilità di migliorare l'accesso per prodotti specifici.
Secondo le isole Færøer, questo articolo deve essere riformulato per consentire un effettivo e graduale sviluppo degli scambi tra le parti. Esse chiedono pertanto alla Comunità di prendere seriamente in considerazione il miglioramento delle possibilità di accesso quando sia dimostrato che i contingenti e i massimali per questi prodotti sono stati esauriti.
( 1 ) GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
( 2 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
( 3 ) GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.
( 4 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
( 5 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM»
( 6 ) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.
( 7 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
( 8 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.
( 9 ) Nome e indirizzo del cliente.