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Document 01997A0222(01)-20210901

Consolidated text: Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/126/2021-09-01

01997A0222(01) — IT — 01.09.2021 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ACCORDO

tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

(GU L 053 del 22.2.1997, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE n. 1/98 DEL COMITATO MISTO UE/DANIMARCA-ISOLE FIEROER del 13 marzo 1998

  L 90

40

25.3.1998

 M2

DECISIONEN. 2/98 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER del 31 agosto 1998

  L 263

37

26.9.1998

►M3

Decisione n. 1/99 del Comitato Misto CE/Danimarca — Isole Færøer del 22 giugno 1999

  L 178

58

14.7.1999

 M4

DECISIONE N. 2/2001 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER dell'11 luglio 2001

  L 219

29

14.8.2001

 M5

DECISIONE N. 1/2002 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER del 20 marzo 2002

  L 104

44

20.4.2002

 M6

DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA-ISOLE FÆRØER del 10 novembre 2005

  L 110

1

24.4.2006

►M7

DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA/ISOLE FÆRØER del 13 luglio 2006

  L 221

15

12.8.2006

 M8

DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER dell'8 ottobre 2007

  L 275

32

19.10.2007

►M9

DECISIONE N. 2/2008 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA/ISOLE FÆRØER del 20 novembre 2008

  L 338

72

17.12.2008

 M10

DECISIONE N. 1 DEL COMITATO MISTO UE/DANIMARCA-ISOLE FÆR ØER del 12 maggio 2015

  L 134

29

30.5.2015

►M11

DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO CE/ISOLE FÆRØER del 27 luglio 2020

  L 257

36

6.8.2020

►M12

DECISIONE N. 1/2021 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA-ISOLE FÆRØER del 23 giugno 2021

  L 395

84

9.11.2021


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 286, 9.11.1999, pag.  14  (714/1999)




▼B

ACCORDO

tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra



LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,

dall'altra,

RICORDANDO che le isole Færøer costituiscono parte integrante e autonoma di uno degli Stati membri della Comunità;

RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 febbraio 1974 relativa ai problemi delle isole Færøer;

CONSIDERANDO l'importanza capitale che il settore della pesca riveste per le isole Færøer, di cui costituisce l'attività economica di base e per cui il pesce e i prodotti della pesca rappresentano i principali prodotti di esportazione;

CONSIDERANDO l'importanza delle relazioni instaurate con l'accordo in materia di pesca concluso tra le parti contraenti, le quali confermano che gli aspetti commerciali del presente accordo non pregiudicano il funzionamento dell'accordo di pesca e che, di conseguenza, il volume delle possibilità di pesca previste dall'accordo deve essere mantenuto a un livello soddisfacente;

DESIDEROSE di consolidare e di estendere le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e le isole Færøer e di assicurare, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio al fine di contribuire alla costruzione dell'Europa;

RISOLUTE pertanto ad eliminare progressivamente gli ostacoli alla maggior parte dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio GATT del 1994 concernenti la creazione di zone di libero scambio;

DICHIARANDOSI disposte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi pertinenti e in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

CONSIDERANDO che il 2 dicembre 1991 è stato firmato, a tal fine, un accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (in appresso denominato «accordo iniziale»);

CONSIDERANDO che 18 marzo 1995 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, recante modifica delle tabelle I e II dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo iniziale (in appresso denominato «accordo in forma di scambio di lettere»);

CONSIDERANDO che, in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, il 1o gennaio 1995, occorre rivedere il regime applicabile agli scambi di pesci e di prodotti della pesca tra le isole Færøer e la Comunità per mantenere i flussi commerciali tra le isole Færøer, da una parte, e i nuovi Stati membri, dall'altra;

CONSIDERANDO che, in seguito all'adozione, da parte della Comunità, di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, occorre adeguare le disposizioni relative a questi prodotti;

CONSIDERANDO che, per tener conto di determinati sviluppi del commercio tra la Comunità e gli Stati membri dell’AELS (EFTA), è necessario adeguare le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa;

CONSIDERANDO che, per tener conto della produzione specifica di mangimi per il pesce delle isole Færøer, occorre adeguare le disposizioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli;

CONSIDERANDO che occorre inserire nel presente accordo un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per contribuire a garantirne il buon funzionamento;

CONSIDERANDO che, per conformarsi a determinate modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti che riguardano i prodotti contemplati dall'accordo iniziale, è necessario aggiornare la nomenclatura tariffaria di questi prodotti;

CONSIDERANDO che, per aumentare la flessibilità, è opportuno autorizzare il comitato misto a modificare le disposizioni del protocollo del presente accordo;

CONSIDERANDO che, per motivi di chiarezza, l'accordo iniziale e l'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbero essere sostituiti da un nuovo testo globale, costituito dal presente accordo;

TENENDO PRESENTE che gli accordi commerciali bilaterali tra la Finlandia e la Svezia, da una parte, e le isole Færøer, dall'altra, cesseranno di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può esimere, in linea di massima, le parti contraenti dagli obblighi che incombono loro in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:



Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

a) 

promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità e le isole Færøer e di favorire in tal modo nella Comunità e nelle isole Færøer il potenziamento dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria;

b) 

garantire eque condizioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti;

c) 

contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

Il presente accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e delle isole Færøer:

i) 

compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e quelli elencati nell'allegato I del presente accordo;

ii) 

specificati nei protocolli nn. 1, 2 e 4 del presente accordo, tenendo conto delle particolari modalità ivi previste.

Articolo 3

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione.

Articolo 4

1.  
La Comunità abolisce i dazi doganali sulle importazioni dalle isole Færøer.
2.  
Le isole Færøer aboliscono i dazi doganali sulle importazioni dalla Comunità. L'allegato II indica a tal fine le disposizioni contenute nella legislazione doganale e fiscale delle isole Færøer.

Articolo 5

Le disposizioni relative alla graduale abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano altresì ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le isole Færøer possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

Articolo 6

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi oneri di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione.

Sono aboliti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

Articolo 7

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti dazi doganali all'importazione né oneri di effetto equivalente.

Sono aboliti i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni pesci e prodotti della pesca immessi in libera pratica nella Comunità ο importati nelle isole Færøer.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1.  
Qualora una parte contraente stabilisca norme specifiche nel quadro dell'attuazione della politica agricola o a seguito di una qualsiasi modifica delle norme in vigore, essa può adeguare il regime derivante dal presente accordo per i prodotti oggetto di dette norme o modifiche.
2.  
In tali casi, tale parte contraente tiene debitamente conto degli interessi dell'altra parte. A tale scopo, le parti contraenti possono consultarsi nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 31.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 definisce la nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 12

La parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei propri dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica, per quanto possibile, tale riduzione o sospensione al comitato misto almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore della stessa. La parte contraente prende atto di ogni osservazione dell'altra parte in merito alle distorsioni che potrebbero risultare dalla riduzione o sospensione.

Articolo 13

1.  
Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotte nuove restrizioni quantitative all'importazione né misure di effetto equivalente.
2.  
Le parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 14

1.  
La Comunità si riserva di modificare il regime applicabile ai prodotti petroliferi di cui alle voci 2710, 2711, ex 2712 (tranne l’ozocerite e la cera di lignite o di torba) e 2713 della nomenclatura combinata in occasione dell'adozione di decisioni nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti petroliferi o della definizione di una politica energetica comune.

In tal caso, la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi delle isole Færøer; essa informa a tal fine il comitato misto, che si riunisce secondo le modalità di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2.  
Le isole Færøer si riservano di procedere in modo analogo qualora si verifichino situazioni comparabili.
3.  
Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il presente accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicate alle importazioni di prodotti petroliferi.

Articolo 15

1.  
Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, compatibilmente con le loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli cui non si applica il presente accordo.
2.  
Per quanto riguarda le questioni veterinarie, sanitarie e fitosanitarie, le parti contraenti applicano le loro normative in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuove misure tali da ostacolare indebitamente gli scambi.
3.  
Le parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all’articolo 35, le eventuali difficoltà nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per cercare soluzioni appropriate.

Articolo 16

Il governo locale delle isole Færøer prende le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione del prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o dovrà fissare di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1.

Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione della definizione dei «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al protocollo n. 3.

Articolo 17

Il protocollo n. 4 contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli, diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.

Articolo 18

Il protocollo η. 5 contiene disposizioni relative alla reciproca assistenza tra le autorità amministrative per le questioni doganali.

Articolo 19

Le parti contraenti ribadiscono l'impegno a garantirsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma del GATT del 1994.

Il presente accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di commercio transfrontaliero purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nel presente accordo, in particolare le disposizioni concernenti le norme di origine.

Articolo 20

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di alcun rimborso di imposizioni interne superiore all'importo delle imposizioni dirette o indirette ad essi applicate.

Articolo 21

I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tale pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o nelle isole Færøer non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 22

II presente accordo fa salvi i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale e commerciale, né osta alle normative riguardanti l'oro e l'argento.

Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata agli scambi tra le parti contraenti.

Articolo 23

Nessuna disposizione del presente accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure:

a) 

che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) 

che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico, o la ricerca, lo sviluppo e la produzione indispensabili a scopi difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) 

che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Articolo 24

1.  
Le parti contraenti si astengono dal prendere misure che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
2.  
Esse adottano tutte le misure di carattere generale o specifico necessarie per adempiere i loro obblighi a norma del presente accordo.

Se una parte contraente ritiene che l'altra parte contraente sia stata inadempiente a un obbligo che le incombe in virtù del presente accordo, essa può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure previste all’articolo 29.

Articolo 25

1.  

Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra la Comunità e le isole Færøer:

i) 

tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) 

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;

iii) 

tutti gli aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o produzioni.

2.  
Se una parte contraente ritiene che una data pratica sia incompatibile con il presente articolo, essa può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 26

Qualora l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto rechi o rischi di recare grave pregiudizio ad un'attività produttiva svolta all'interno del territorio di una delle parti contraenti, e qualora detto aumento sia dovuto:

i) 

alla riduzione parziale o totale, nella parte contraente importatrice, dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente accordo;

ii) 

al fatto che i dazi e gli oneri di effetto equivalente riscossi dalla parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono notevolmente inferiori ai dazi o alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte contraente importatrice;

la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 27

Qualora una delle parti contraenti constati pratiche di dumping nel commercio con l'altra parte contraente, essa può prendere le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT del 1994, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 28

In caso di gravi perturbazioni in un qualsiasi settore dell'economia o di difficoltà tali da deteriorare considerevolmente la situazione economica di una regione, la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 29

1.  
Qualora una parte contraente sottoponga le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 26 e 28 ad una procedura amministrativa intesa a fornire rapidamente informazioni sull'andamento delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.
2.  
Nei casi di cui agli articoli da 24 a 28, prima di prendere le misure ivi previste, o prima possibile nei casi contemplati dal paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, la parte contraente in causa fornisce al comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, onde cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

In via prioritaria, si scelgono le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al comitato misto e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, soprattutto al fine della loro abolizione non appena le circostanze Io consentano.

3.  

Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

a) 

Per quanto riguarda l'articolo 25, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.

Le parti contraenti comunicano al comitato misto tutte le informazioni utili e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Qualora la parte contraente in causa non metta fine alla pratica incriminata entro il termine fissato dal comitato misto, o se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può prendere le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare alle gravi difficoltà provocate dalle pratiche in questione, e in particolare può revocare concessioni tariffarie.

b) 

Per quanto riguarda l’articolo 26, le difficoltà derivanti dalla situazione ivi contemplata sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non prendono una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensativa sul prodotto importato.

La tassa compensativa è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

c) 

Per quanto riguarda l'articolo 27, si procede ad una consultazione in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso.

d) 

Quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 26, 27 e 28, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 30

Qualora la bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o delle isole Færøer si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciata, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Essa ne informa senza indugio l'altra parte contraente.

Articolo 31

1.  
È istituito un comitato misto incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi contemplati dal presente accordo. Tali decisioni sono applicate dalle parti contraenti secondo le loro norme rispettive.
2.  
Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.
3.  
Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

1.  
Il comitato misto è composto di rappresentanti delle parti contraenti.
2.  
Il comitato misto agisce di comune accordo.

Articolo 33

1.  
La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo le modalità previste nel proprio regolamento interno.
2.  
Il presidente convoca riunioni del comitato misto almeno una volta all'anno, per procedere ad un esame del funzionamento generale del presente accordo.

Inoltre, il comitato si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, ogniqualvolta lo esiga una circostanza particolare, secondo le condizioni stabilite nel suo regolamento interno.

3.  
Il comitato misto può decidere di creare gruppi di lavoro per coadiuvarlo nell'espletamento delle sue mansioni.

Articolo 34

1.  
Il comitato misto può modificare le disposizioni dei protocolli del presente accordo.
2.  
Qualora eventuali modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti riguardino i prodotti contemplati dal presente accordo, il comitato misto può adeguare di conseguenza la nomenclatura tariffaria di questi prodotti.

Articolo 35

1.  
Se una parte contraente ritiene utile, nell'interesse di entrambe le parti contraenti, sviluppare le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati da quest'ultimo, essa presenta all'altra parte contraente una richiesta motivata in tal senso.

Le parti contraenti possono incaricare il comitato misto di esaminare la richiesta e di formulare raccomandazioni, se del caso, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2.  
Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o ad approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Articolo 36

Su richiesta delle isole Færøer, la Comunità prende in considerazione:

— 
il miglioramento delle possibilità di accesso per prodotti specifici;
— 
l’estensione delle proprie concessioni tariffarie a favore dei prodotti della pesca delle isole Færøer a nuove specie di pesci catturate dai pescherecci di questo paese che operano nell'Atlantico settentrionale, oppure a prodotti della pesca che attualmente non sono prodotti dall'industria delle isole Færøer Queste nuove specie di pesci o questi nuovi prodotti della pesca potrebbero essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi, ma con le necessarie restrizioni quantitative se dovesse trattarsi di prodotti per essa sensibili.

Articolo 37

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 38

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo scade dopo dodici mesi dalla data della notifica.

Articolo 39

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle isole Færøer.

Articolo 40

1.  
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e faeroese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.
2.  
L'accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.
3.  
Esso entra in vigore il 1o gennaio 1997, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica.
4.  

Le disposizioni dei seguenti accordi cessano di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo:

— 
l'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato il 2 dicembre 1991;
— 
l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, recante modifica delle tabelle I e II dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo suddetto, firmato l'8 marzo 1995;
— 
gli accordi commerciali bilaterali tra la Finlandia e la Svezia, da una parte, e le isole Færøer.

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesde december negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de mil novecentos e noventa a seis.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december nittonhundranittiosex.

Gjørdur í Brússel, sætta desembur nítjanhundrað og nýtiseks.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyri Europeiska Felagsskapin

signatory

Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe

For Danmarks regering og Færøernes landsstyre

Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer

Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση των Νήσων Φερόε

For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé

Per il governo della Danimarca e per il governo locale delle isole Færøer

Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer

Pelo Governo da Dinamarca e pelo Governo Regional das Ilhas Faroé

Tanskan hallituksen ja Färsaarten paikallishallituksen puolesta

På Danmarks regerings och Färöarnas landsstyres vägnar

Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya landsstýri

signatory

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera i) del presente accordo



Codice NC

Designazione delle merci

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:

Ovoalbumina:

3502 11

essiccata:

3502 11 90

altra

3502 19

altra:

3502 19 90

altra

3502 20

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

altra:

3502 20 91

essiccata (in foglie, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 20 99

altra

ALLEGATO II

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente accordo, la legislazione doganale e fiscale delle isole Færøer contiene le seguenti disposizioni:

a) 

una tariffa doganale basata sul sistema armonizzato, che rispetta gli obblighi imposti dal GATT alla Danimarca;

b) 

un'esenzione tariffaria per le merci di origine comunitaria, con le eccezioni specificate nei protocolli n. 2 e n. 4;

c) 

un sistema di imposizione indiretta basato sui seguenti elementi:

— 
un'imposta sul valore aggiunto (IVA) basata sui principi applicati nella Comunità, compresa la non discriminazione dei prodotti importati, e
— 
un sistema di accise, prelevate sia sulla produzione nazionale che sui beni importati.

▼M3

PROTOCOLLO N. 1

relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer





Articolo 1

Per quanto riguarda i prodotti elencati in allegato al presente protocollo, originari delle isole Færøer:

1) 

non è introdotto alcun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer;

2) 

in allegato al presente protocollo, sono indicati i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità.

Articolo 2

Qualsiasi prezzo di riferimento fissato, o da fissare, dalla Comunità non si applica ai prodotti interessati dal presente protocollo.

Articolo 3

1.  
Qualora un calo del prezzo delle importazioni di un determinato prodotto della pesca provenienti da una parte contraente danneggi o possa danneggiare gravemente l'attività produttiva interessata dell'altra parte contraente, quest'ultima può adottare misure opportune.
2.  
La scelta delle misure deve privilegiare quelle che ostacolano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
3.  
Prima di adottare le misure appropriate, la parte contraente in questione fornisce al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame completo della situazione, affinché si possa cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.
4.  
Ad eccezione dei casi d'emergenza di cui al paragrafo 5, la parte contraente interessata non può adottare misure prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica, a meno che il comitato misto abbia concluso la sua procedura prima della scadenza del termine fissato.
5.  
Laddove le circostanze lo richiedano, la parte contraente interessata può applicare le misure strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione non prima che siano trascorsi tre giorni da quando ha informato l'altra parte contraente.
6.  
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono soggette a consultazioni periodiche in sede di comitato, soprattuto in vista della loro abolizione non appena la situazione lo consenta.

Articolo 4

Le isole Færøer aboliscono i dazi e gli oneri all'importazione di pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

ALLEGATO

I dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti orginari delle e provenienti dalle isole Farøer sono i seguenti:



TABELLA I

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

Contingente tariffario

(CT)

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi:

 

 

ex 0301 91 90

Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

0301 92 00

Anguilla (Anguilla spp.)

0

 

ex 0301 99 11

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce o di altra carne di pesci nella voce 0304 :

 

 

ex 0302 11 90

Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

ex 0302 12 00

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0302 19 00

altri

0

 

0302 21 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

 

0302 21 30

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

 

0302 22 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

0

 

0302 23 00

Sogliole (Solea spp.)

0

 

0302 29 10

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

0

 

0302 29 90

altri

0

 

0302 40

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 40 05

dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

0302 40 98

dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

0302 50 10

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0

 

0302 62 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

 

0302 63 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

ex 0302 64 05

Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

ex 0302 64 98

Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

0302 65

Squali:

 

 

0302 65 20

Spinaroli della specie Squalus acanthias

0

 

0302 65 50

Gattucci della specie Scyliorhinus spp.

0

 

0302 65 90

altri

0

 

0302 66 00

Anguille (Anguilla spp.)

0

 

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

0302 69 31

della specie Sebastes marinus

0

 

ex 0302 69 33

della specie Sebastes mentella

0

 

0302 69 41

Merlani (Merlangus merlangus)

0

 

0302 69 45

Molve (Molva spp.)

0

 

ex 0302 69 68

Naselli della specie Merluccius merluccius

0

 

0302 69 81

Rane pescatrici (Lophius spp.)

0

 

0302 69 85

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

 

0302 69 99

altri

0

 

0302 70 00

Fegati, uova e lattimi

0

 

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :

 

 

ex 0303 21 90

Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

ex 0303 22 00

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0303 29 00

altri

0

 

0303 31 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

 

0303 31 30

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

 

0303 32 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

0

 

0303 33 00

Sogliole (Solea spp.)

0

 

0303 39 10

Passere artiche (Platichthys flesus)

0

 

0303 39 30

Pesci del genere Rhombosolea

0

 

0303 39 80

altri

0

 

0303 50

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

0

 

0303 50 05

dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

0303 50 98

dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

▼M11

0303 53 90

Spratti (Sprattus sprattus):

0

 

▼M3

0303 60 11

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0

 

▼M7

0303 72 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

 

▼M3

0303 73 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

ex 0303 74 10

Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

ex 0303 74 20

Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 16 giugno al 31 dicembre

 

 

0303 75

Squali:

 

 

0303 75 20

Spinaroli (Squalus acanthias)

0

 

0303 75 50

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

 

0303 75 90

altri

 

 

0303 79

altri:

 

 

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

0303 79 35

della specie Sebastes marinus

0

 

ex 0303 79 37

della specie Sebastes mentella

0

 

0303 79 45

Merlani (Merlangus merlangus)

0

 

0303 79 51

Molve (Molva spp.)

0

 

0303 79 81

Rane pescatrici

0

 

0303 79 83

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

 

0303 79 96

altri

0

 

0303 80

Fegati, uova e lattimi:

0

 

0303 80 90

altri

0

 

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi refrigerati o congelati:

 

 

0304 10

freschi o refrigerati:

 

 

filetti:

 

 

di pesci di acqua dolce:

 

 

ex 0304 10 11

di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

ex 0304 10 13

di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

altri:

 

 

ex 0304 10 31

di merluzzi bianchi della specie (Gadus morhua)

0

 

0304 10 33

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

0304 10 35

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0

 

0304 10 38

altri

 

 

altra carne di pesce (anche tritata):

 

 

0304 10 91

di pesci di acqua dolce

0

 

altri:

 

 

Lati di aringhe:

 

 

0304 10 94

dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

0304 10 96

dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

0304 10 98

altri

0

 

0304 20

Filetti congelati:

 

 

di pesci di acqua dolce:

 

 

ex 0304 20 11

di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

ex 0304 20 13

di salmoni del'Atlantico (Salmo salar)

0

 

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus Ogac) e di pesci della specie Boreogadus saida:

 

 

ex 0304 20 29

di merluzzi della specie Gadus morhua

0

 

0304 20 31

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

0304 20 33

di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

 

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

0304 20 35

della specie Sebastes marinus

0

 

ex 0304 20 37

della specie Sebastes mentella

0

 

0304 20 41

di merlani (Merlangus merlangus)

0

 

0304 20 43

di molva (Molva spp)

0

 

ex 0304 20 53

di sgombri della specie Scomber scombrus

0

 

0304 20 71

di passere di mare (Pleuronectes platessa)

0

 

0304 20 75

di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

 

0304 20 96

altri:

 

 

di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

 

 

diversi dai melù potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

 

0304 90

altri:

 

 

0304 90 05

Surimi

0

 

altri:

 

 

ex 0304 90 10

di pesci di acqua dolce:

 

 

di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

di salmone dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

altri:

 

 

di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii):

 

 

0304 90 20

dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

0304 90 27

dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

0304 90 38

di merluzzi della specie Gadus morhua

0

 

0304 90 41

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

0304 90 45

di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

 

0304 90 57

di rane pescatrici (Lophius-spp.)

0

 

0304 90 59

di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

 

0304 90 97

altri

0

 

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

 

 

0305 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

0

 

0305 20 00

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

0

 

0305 30

Filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:

 

 

ex 0305 30 19

di merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0

 

ex 0305 30 30

di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0305 30 50

di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

0

 

0305 30 90

altri

0

 

Pesci affumicati, compresi i filetti:

 

 

ex 0305 41 00

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0305 42 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

 

0305 49 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

 

0305 49 20

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

 

ex 0305 49 30

Sgombri della specie Scomer scombrus

0

 

ex 0305 49 45

Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

 

0305 49 50

Anguille (Anguilla spp.)

0

 

0305 49 80

altri

0

 

Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

 

 

ex 0305 51 10

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua, secchi, non salati

0

 

ex 0305 51 90

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua, secchi e salati

0

 

▼M9

0305 59

Altri:

 

 

0305 59 80

Altri:

 

 

ex 0305 59 80

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

CT n. 5

▼M3

 

Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:

 

 

0305 61 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

 

ex 0305 62 00

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0

 

0305 69

altri:

 

 

0305 69 90

altri

0

 

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

congelati:

 

 

0306 13

Gamberetti:

 

 

0306 13 10

Gamberetti della famiglia Pandalidae

0

 

0306 13 40

Gamberetti rosa del Mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

0

 

0306 13 50

Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

0

 

0306 13 80

altri

0

 

▼M9

0306 14

Granchi:

 

 

0306 14 90

Altri:

 

 

ex 0306 14 90

Granchi della specie Geryon affinis

0

CT n. 6

▼M3

0306 19 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

0

 

non congelati:

 

 

0306 29 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

0

 

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pacten, Chlamys o Placopecten:

 

 

0307 21 00

vivi, freschi o refrigerati

0

 

0307 29

altri:

 

 

0307 29 10

Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

0

 

0307 29 90

altri

0

 

▼M9

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0307 91 00

vivi, freschi o refrigerati:

 

 

ex 0307 91 00

Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7

0307 99

Altri:

 

 

congelati:

 

 

0307 99 18

Altri:

 

 

ex 0307 99 18

Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7

▼M3

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

 

Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

 

 

ex 1604 11 00

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

CT n. 2

1604 12

Aringhe:

 

 

altri:

 

 

1604 12 91

in recipienti ermeticamente chiusi

0

 

1604 12 99

altri

0

 

▼M11

1604 13

Sardine, alacce e spratti

 

 

 

Sardine:

 

 

1604 13 90

altri

0

 

▼M3

1604 19

altri:

 

 

ex 1604 19 10

Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 2

1604 19 91

Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

0

 

altri:

 

 

1604 19 92

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

CT n. 3

1604 19 93

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

CT n. 3

1604 19 94

Naselli (Merluccius-spp.) Urophycis-spp.)

0

CT n. 3

1604 19 95

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

CT n. 3

1604 19 98

altri

0

CT n. 3

1604 20

altre preparazioni e conserve di pesci:

 

 

1604 20 05

preparazioni di surimi

0

CT n. 3

altri:

 

 

ex 1604 20 10

di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

CT n. 2

ex 1604 20 30

di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 2

1604 20 90

di altri pesci:

 

 

diversi dalle aringhe

0

CT n. 3

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:

 

 

1605 20

Gamberetti:

 

 

1605 20 10

in recipienti ermeticamente chiusi

0

CT n. 4

altri:

 

 

1605 20 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

0

CT n. 4

1605 20 99

altri

0

CT n. 4

ex 1605 40 00

Scampi (Nephrops norvegicus)

0

CT n. 4

▼M9

1605 90

Altri

 

 

Molluschi:

 

 

1605 90 30

Altri:

 

 

ex 1605 90 30

Buccino (Buccinum undatum)

0

CT n. 7

▼M3

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di corstacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

 

 

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

0

 



TABELLA II

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

Contingente tariffario (CT) in tonnellate

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi:

 

CT n. 1 ►C1   (1)  ◄

700

ex 0301 91 90

Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 :

 

ex 0302 11 90

Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :

 

ex 0303 21 90

Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

 

0304 10

freschi o refrigerati:

 

Filetti:

 

ex 0304 10 11

di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0304 20

Filetti congelati:

 

ex 0304 20 11

di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0304 90

altri:

 

ex 0304 90 10

di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

▼M9

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

 

 

Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

 

 

0305 59

Altri:

 

 

0305 59 80

Altri:

 

 

ex 0305 59 80

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

CT n. 5 (3)

750

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

congelati:

 

 

0306 14

Granchi:

 

 

0306 14 90

Altri:

 

 

ex 0306 14 90

Granchi della specie Geryon affinis

0

CT n. 6 (3)

750

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0307 91 00

vivi, freschi o refrigerati:

 

 

ex 0307 91 00

Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7 (3)

1 200

0307 99

Altri:

 

 

congelati:

 

 

0307 99 18

altri:

 

 

ex 0307 99 18

Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7 (3)

1 200

▼M3

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

CT n. 2

400

Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

 

ex 1604 11 00

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

1604 19

altri:

 

ex 1604 19 10

Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

1604 20

altre preparazioni e conserve di pesci:

 

altri:

 

ex 1604 20 10

di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

ex 1604 20 30

di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

CT n. 3

1 200

Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

 

1604 19 92

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

1604 19 93

Merluzzi (Pollachius virens)

0

1604 19 94

Naselli (Merluccius spp. Urophycis spp.)

0

1604 19 95

Merluzzi dell' Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

1604 19 98

altri

0

1604 20

altre preparazioni e conserve di pesci:

 

1604 20 05

preparazioni di surimi

0

altri:

 

ex 1604 20 90

di altri pesci:

 

diversi dalle aringhe

0

▼M7

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

TQ n. 4 (2)

4 000

1605 20

Gamberetti:

 

 

1605 20 10

In recipienti ermeticamente chiusi

0

 

 

Altro:

 

 

1605 20 91

In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 2 kg

0

 

1605 20 99

Altro:

0

 

ex 1605 40 00

Scampi (Nephrops norvegicus)

0

 

▼M9

1605 90

Altri

 

 

Molluschi:

 

 

1605 90 30

Altri:

 

 

ex 1605 90 30

Buccino (Buccinum undatum)

0

CT n. 7 (3)

1 200

►C1  (1)   

Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «interi e svuotati». Per le importazioni rientranti nella voce SA 0304 , si applica un coefficiente di 2 sui quantitativi prelevati da questo contingente.

 ◄
►M7  (2)   

Nel 2007 il volume annuo sarà di 4 000 tonnellate. A partire dal 1o gennaio 2008, il volume annuo sarà aumentato di 1 000 tonnellate fino al livello massimo di 6 000 tonnellate, purché almeno l’80 % dell’importo globale del precedente contingente sia stato usato entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce.

 ◄
►M9  (3)   

Per il 2008, i volumi dei contingenti tariffari dovrebbero essere calcolati in proporzione ai volumi di base, in funzione del periodo trascorso prima dell'applicazione dei contingenti tariffari.

 ◄

▼B

PROTOCOLLO N. 2

concernente il trattamento tariffario e i regimi particolari applicabili a taluni prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli



Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui alla tabella allegata al presente protocollo, l'accordo non preclude:

i) 

la riscossione, all'importazione, di un elemento agricolo o di un importo fisso, né l'applicazione di misure interne di compensazione dei prezzi;

ii) 

l'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

La Comunità applica i dazi doganali sulle importazioni originarie delle isole Færøer secondo la tabella allegata al presente protocollo.

Articolo 3

Le isole Færøer aboliscono le tariffe e i dazi all'importazione di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità, con le eccezioni indicate nel protocollo n. 4, articolo 2.

Qualora le isole Færøer dovessero introdurre tali misure per i prodotti agricoli trasformati, come specificato all'articolo 1 del presente protocollo, esse ne informano la Comunità.



Tabella

COMUNITÀ EUROPEA

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi (1)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403 10

Iogurt:

 

da 0403 10 51 a 99

aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao

EA

0403 90

altri:

 

da 0403 90 71 a 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

EA

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

0710 40

Granturco dolce

EA

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

Ortaggi o legumi:

 

0711 90 30

Granturco dolce

EA

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

1702 50

Fruttosio chimicamente puro

Esenzione

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito:

 

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

Esenzione

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

EA massimo

1704 90

altri:

 

1704 90 10

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

Esenzione

1704 90 30

Preparazione detta «cioccolato bianco»

EA massimo

+ AD S/Z

da 1704 90 51 a 99

altri

EA massimo

+ AD S/Z

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

EA

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

1806 20 10

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

EA massimo

+ AD S/Z

1806 20 30

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

EA massimo

+ AD S/Z

altre:

 

1806 20 50

aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

EA massimo

+ AD S/Z

1806 20 70

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

EA

1806 20 95

altre

EA massimo

+ AD S/Z

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

1806 31 00

ripiene

EA massimo

+ AD S/Z

1806 32

non ripiene

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90

altre:

 

da 1806 90 11 a 39

Cioccolata e prodotti di cioccolata

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90 50

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90 60

Pasta da spalmare contenente cacao

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90 70

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90 90

altre

EA massimo

+ AD S/Z

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

EA

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

1902 11

contenenti uova

EA

1902 19

altre

EA

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

da 1902 20 91 a 99

altre

EA

1902 30

altre paste alimentari

EA

1902 40

Cuscus

EA

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

EA

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

1905 10

Pane croccante detto «Knäckebrot»

EA massimo 24 %

+ AD F/M

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

EA

1905 30

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

EA massimo 35 %

+ AD S/Z

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

EA

1905 90

altri:

 

1905 90 10

Pane azimo (mazoth)

EA massimo 20 %

+ AD S/Z

1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

EA

 

altri:

 

1905 90 30

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

EA

1905 90 40

Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %

EA massimo

+ AD F/M

1905 90 45

Biscotti

EA massimo

+ AD F/M

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

EA massimo

+ AD F/M

altri:

 

1905 90 60

con aggiunta di dolcificanti

EA massimo

+ AD S/Z

1905 90 90

altri

EA massimo

+ AD F/M

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

2001 90

altri:

 

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

EA

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

2004 10

Patate:

 

altri:

 

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

EA

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

EA

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

2005 20

Patate:

 

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

EA

2005 80

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

EA

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 :

 

2008 99

altri:

 

senza aggiunta di alcole:

 

senza aggiunta di zuccheri:

 

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

EA

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate o preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

2101 12

Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, a base di caffè:

 

2101 12 98

altri

EA

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

Preparazioni:

 

2101 20 98

altri

EA

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

2101 30 19

altri:

EA

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

2101 30 99

altri:

EA

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

 

2102 10

Lieviti vivi:

 

da 2102 10 31 a 39

Lieviti di panificazione

EA

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

da 2102 20 11 a 19

Lieviti morti

Esenzione

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

2103 10

Salsa di soia

Esenzione

2103 20

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

Esenzione

2103 90

altri

Esenzione

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Esenzione

2105

Gelati, anche contenenti cacao

EA massimo

+ AD S/Z

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

2106 10 80

altri

EA

2106 90

altre:

 

2106 90 10

Preparazioni dette «fondute»

EA massimo 25 ECU/100 kg/netti

altre:

 

ex 2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

 

Idrolisati di proteine, autolisati di lievito

Esenzione

2106 90 98

altre

EA

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

2202 10

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

Esenzione

2202 90

altre:

 

ex 2202 90 10

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

Esenzione

da 2202 90 91 a 99

altre

EA

2203

Birra di malto

Esenzione

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

Esenzione

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % voi; acquativi, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:

 

2208 90

altri:

 

altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

inferiore o uguale a 2 litri:

 

ex 2208 90 69

altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

1 ECU/% vol/hl

+ 6 ECU/hl

superiore a 2 litri:

 

ex 2208 90 78

altre bevande alcoliche:

 

contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

1 ECU/% vol/hl

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Monoalcoli saturi:

 

2905 43

Mannitolo

EA

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

EA

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Acido formico, suoi sali e suoi esteri:

 

ex 2915 13

Esteri dell'acido formico:

 

Esteri del mannitolo e del sorbitolo

Esenzione

Esteri dell'acido acetico:

 

2915 39

altri:

 

ex 2915 39 90

altri:

 

Esteri del mannitolo e del sorbitolo

Esenzione

ex 2915 90

altri:

 

Esteri del mannitolo e del sorbitolo

 

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

 

2916 19

altri:

 

ex 2916 19 80

altri:

 

Esteri del mannitolo e del sorbitolo

Esenzione

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:

 

2917 19

altri:

 

ex 2917 19 90

altri:

 

Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri

Esenzione

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

 

2918 11

Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

Esenzione

2918 14

Acido citrico

Esenzione

2918 15

Sali ed esteri dell'acido citrico

Esenzione

2918 19

altri:

 

ex 2918 19 80

altri:

 

Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri

Esenzione

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:

 

Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:

 

ex 2932 19

altri:

 

Composti anidrici di mannitolo e di sorbitolo, esclusi il maltolo e l'iso-maltolo

Esenzione

2932 99

altri:

 

ex 2932 99 70

altri acetali ciclici e emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

α-Metilglucoside

Esenzione

ex 2932 99 90

altri:

 

Composti di mannitolo e di sorbitolo anidri, esclusi il maltolo e l'isomaltolo

Esenzione

2940

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939:

 

2940 00 90

altri

Esenzione

2941

Antibiotici:

 

2941 10

Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti

Esenzione

3001

Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:

 

3001 90

altri:

 

altri:

 

3001 90 91

Eparina e suoi sali

Esenzione

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

3501 10

Caseine:

 

3501 10 10

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (2)

Esenzione

3501 10 50

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (2)

Esenzione

3501 10 90

altre

Esenzione

3501 90

altri

Esenzione

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

3505 10 10

Destrina

EA

altri amidi e fecole modificati:

 

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

Esenzione

3505 10 90

altri

EA

3505 20

Colle

EA massimo

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:

 

ex 3506 10 00

Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg:

 

a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsione di resine

Esenzione

altri:

 

ex 3506 99 00

altri:

 

a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsioni di resine

Esenzione

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

3809 10

a base di sostanze amidacee

EA massimo

altri:

 

ex 3809 91

dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili:

 

contenenti amido o prodotti derivati dall'amido

Esenzione

ex 3809 92

dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili:

 

contenenti amido o prodotti derivati dall'amido

Esenzione

ex 3809 93

dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili:

 

contenenti amido o prodotti derivati dall'amido

Esenzione

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

 

3823 13

Acidi grassi del tallolio

Esenzione

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

ex 3824 10

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia:

 

a base di resine sintetiche

Esenzione

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

EA

3824 90

altri:

 

ex 3824 90 25

Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio:

 

Citrato di calcio greggio

Esenzione

altri:

 

ex 3824 90 95

altri:

 

Prodotti del cracking del sorbitolo

Esenzione

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

 

ex 3911 10

Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni:

 

Adesivi a base di emulsioni di resine

Esenzione

3911 90

altri:

 

Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

 

ex 3911 90 19

Adesivi a base di emulsioni di resine

Esenzione

altri:

 

ex 3911 90 99

Adesivi a base di emulsioni di resine

Esenzione

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

 

3913 90

altri:

 

ex 3913 90 90

altri:

 

Destrano

Esenzione

altri, escluse le proteine indurite

Esenzione

(1)   

Gli importi degli elementi agricoli (EA), che possono essere soggetti ad un dazio massimo, sono indicati nella tariffa doganale comune sotto forma di un importo specifico ο di un riferimento all'allegato I della tariffa doganale comune [modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987],

(2)   

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

▼M12

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa



Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) («convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.
3.  
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere costituita da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1.  
Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell'Unione europea o delle isole Færøer.
2.  
Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Articolo 3

Composizione delle controversie

1.  
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.
2.  
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 4

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 5

Recesso dalla convenzione

1.  
Se l'Unione europea o il Regno di Danimarca per quanto riguarda le isole Faerøer notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le isole Faerøer avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2.  
Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e le isole Faerøer.

Appendice A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione

(«norme» o «norme transitorie»)

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

FINALITÀ

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Articolo 5

Norma di tolleranza

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Cumulo dell'origine

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

Articolo 12

Separazione contabile

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio della territorialità

Articolo 14

Non modificazione

Articolo 15

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 19

Esportatore autorizzato

Articolo 20

Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Zone franche

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

Articolo 30

Importi espressi in euro

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 32

Composizione delle controversie

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 36

Sanzioni

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Articolo 38

Liechtenstein

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Articolo 40

Principato di Andorra

Articolo 41

Ceuta e Melilla

Elenco degli allegati

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III

Testo della dichiarazione di origine

ALLEGATO IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

ALLEGATO V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

ALLEGATO VI

Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base alle presenti norme anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) 

per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;

b) 

per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

c) 

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

d) 

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:

i) 

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

ii) 

accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

e) 

con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

f) 

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

g) 

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

h) 

per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

i) 

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

j) 

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

k) 

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

l) 

per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

m) 

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

n) 

il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;

o) 

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;

p) 

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;

b) 

i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) 

le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) 

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) 

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) 

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) 

i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

h) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

i) 

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.  

Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) 

che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;

b) 

che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

c) 

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) 

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure

ii) 

appartengono a società

— 
la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
— 
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
3.  
Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1.  
Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2.  
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3.  
La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.  
Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5.  
Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6.  
I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1.  

In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

a) 

il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) 

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2.  
Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3.  
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) 

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) 

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) 

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) 

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

g) 

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h) 

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) 

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

k) 

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) 

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) 

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

o) 

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

p) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

q) 

la macellazione degli animali;

r) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2.  
Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1.  
Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
3.  
Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
4.  
Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5.  
Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
6.  
Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7.  
I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1.  

Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e

b) 

le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2.  
Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale delle isole Faerøer, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3.  
La prova dell'origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)» se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4.  
Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 2 ).

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.  

L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
3.  
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) 

energia e combustibile;

b) 

impianti e attrezzature;

c) 

macchine e utensili;

d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1.  
Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2.  
Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3.  
Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4.  
Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2.  

I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) 

che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

b) 

che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  

L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

a) 

tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e

b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) 

i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e

ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2.  
Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3.  
Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4.  

In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

a) 

documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

b) 

prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

c) 

un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure

d) 

qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) 

un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) 

l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;

c) 

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d) 

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.  

I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

b) 

nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4.  
Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5.  
Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.  

La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2.  
La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4.  
La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.  
Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.  
La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1.  
Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte («esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2.  
L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.  
Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3.  
Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES».
4.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5.  
Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8.  
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.  

In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

b) 

viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;

c) 

la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

d) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure

e) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».
3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4.  
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.  
La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2.  
Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1.  
Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  

Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

le importazioni presentano un carattere occasionale;

b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) 

per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5.  
Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4.  
Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  
Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.  
Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

a) 

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;

d) 

dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;

e) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4.  
Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5.  
Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
6.  
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1.  
Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1.  
Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3.  
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4.  
Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  
Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia nelle isole Faerøer, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra il Regno di Danimarca per quanto riguarda le isole Faerøer e le parti contraenti del SEE.

Articolo 38

Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40

Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 41

Ceuta e Melilla

1.  
Ai fini del presente protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2.  
I prodotti originari delle isole Faerøer importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati ( 3 ). Le isole Faerøer riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 – Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a) 

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b) 

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c) 

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d) 

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 – Struttura dell'elenco

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme

3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— 
seta;
— 
lana;
— 
peli grossolani di animali;
— 
peli fini di animali;
— 
crine di cavallo;
— 
cotone;
— 
carta e materiali per la produzione della carta;
— 
lino;
— 
canapa;
— 
iuta e altre fibre tessili liberiane;
— 
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
— 
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
— 
filamenti sintetici di polipropilene;
— 
filamenti sintetici di poliestere;
— 
filamenti sintetici di poliammide;
— 
filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
— 
filamenti sintetici di poliimmide;
— 
filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
— 
filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
— 
filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
— 
altri filamenti sintetici;
— 
filamenti artificiali di viscosa;
— 
altri filamenti artificiali;
— 
filamenti conduttori elettrici;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
— 
altre fibre sintetiche in fiocco;
— 
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
— 
altre fibre artificiali in fiocco;
— 
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
— 
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
— 
altri prodotti della voce 5605 ;
— 
fibre di vetro;
— 
fibre di metallo;
— 
fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione.

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione;

j) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) 

solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

m) 

solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n) 

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

o) 

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

— 
Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
— 
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
a) 

la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

b) 

la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

i) 

sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

ii) 

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii) 

elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

iv) 

usi ottici specializzati;

v) 

uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

vi) 

vettori usati in processi di separazione; oppure

vii) 

usi di tipo nucleare.

— 
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO



Voce SA

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisireil carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex  13 02

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 14

Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 12

Oli di girasole e loro frazioni:

 

— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

— altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 16

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

 

— maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  18 06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

— estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  20 08

Prodotti diversi da:

— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

— burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

— farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex  24 02

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex  24 03

Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  27 07

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 01

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 02

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

ex  29 05

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 11

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824 99 ed ex 3826 00

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  40 12

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

— tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

— altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da 4410 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex  44 18

— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

— Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  50 03

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex  50 06

Filati di seta e filati di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali;

filati di carta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

— feltri all'ago

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

— altri

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

da 5603 11 a 5603 14

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

— oppure

— sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

— in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

da 5603 91 a 5603 94

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

— e/o

— filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

— in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

— altri

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

floccaggio insieme alla tintura

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

— altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 (2)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

— tessuti a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

— altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

— reticelle a incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 60

Stoffe a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

ex capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 ed ex  62 11

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  62 10 ed ex  62 16

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

ex  62 12

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

— ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

— altri

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

— in feltro, non tessuti

 (2)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri:

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

— altri

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 (2)Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

— non tessuti

 (2) (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  71 02 , ex  71 03 ed ex  71 04

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

— Fabbricazione

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni greggi

— semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex  71 07 , ex  71 09 ed ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex  73 07

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  76 16

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo

Macchine

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

Altre macchine e apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 , 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 50

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

— finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali

— rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1)   

Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2)   

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3)   

Cfr. la nota introduttiva 7.

(4)   

Cfr. la nota introduttiva 9.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … ( 4 )) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … ( 5 ) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

image

Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) selon les règles d’origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

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Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

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Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru… (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno . … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o… (1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … (2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Luogo e data) ( 6 )

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 7 )

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

N° A

000.000

 

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.  Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.  Fatture (indicazione facoltativa)

11.  VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento di esportazione (2)

Modulo … N …

Del …

Ufficio doganale …

Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato…

Luogo e data …

(Firma)

Timbro

12.  DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.

Luogo e data

(Firma)

(1)  Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2)  Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

13.  RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:

14.  ESITO DELLA VERIFICA

 

La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

□  è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

□  non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).

È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

 

Luogo e data

Timbro

(Firma)

Luogo e data

Timbro

(Firma)

(1)   

Contrassegnare con una X la casella appropriata

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

N° A

000.000

 

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.  Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

 

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.  Fatture (indicazione facoltativa)

(1)   

Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 8 )

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

Articolo unico

1.  

Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:

1) 

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) 

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) 

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari delle isole Faerøer o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;

2) 

prodotti originari delle isole Faerøer:

a) 

i prodotti interamente ottenuti nelle isole Faerøer;

b) 

i prodotti ottenuti nelle isole Faerøer nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nelle isole Faerøer, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

2.  
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3.  
L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

 

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

 

 

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 9 ) … dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(2)   

Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da…

a… () 

Mi impegno a informare immediatamente… (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.



 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

▼B

PROTOCOLLO N. 4

relativo alle disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1



▼M11

Articolo 1

L’Unione europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:



Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

Contingenti tariffari (CT) in t

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0

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0206 80 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate

0

0206 90 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate

0

0210 90 11

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate

0

0210 90 19

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate

0

0210 90 60

Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0

ex 1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

— delle specie ovina e caprina

0

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

0

— delle specie ovina e caprina

 

ex 2309 90 10

ex 2309 90 31

ex 2309 90 41

Alimenti per pesci

0

20 000

▼B

Articolo 2



Codice NC

Designazione dei prodotti

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0206 80 99

Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate

0206 90 99

Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate

0210 90 11

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate

0210 90 60

Frattaglie delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

ex 0210 90 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie delle specie ovina e caprina

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0403

Latticello, latte e crema congelati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

ex  16 01

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

delle specie ovina e caprina

ex  16 02

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

delle specie ovina e caprina

▼M11

Articolo 3

Le isole Færøer aprono i seguenti contingenti tariffari per i prodotti originari della e provenienti dall’Unione europea:



Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

Contingenti tariffari (CT) in t

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0

40 nel 2020, 2021 e 2022; 80 a partire dal 2023

0206 80 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate

0

0206 90 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate

0

0210 90 11

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate

0

0210 90 60

Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0

ex 0210 90 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina

0

▼M11 —————

▼B

PROTOCOLLO N. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) 

«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche ο regolamentari adottate dalle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) 

«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c) 

«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

d) 

«dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata ο identificabile.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2.  
L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.  
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate ο programmate che violino ο possano violare detta legislazione.
2.  
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3.  

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo:

a) 

le persone fisiche ο giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino ο abbiano violato la legislazione doganale;

b) 

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) 

i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;

d) 

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

— 
operazioni per le quali si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente;
— 
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
— 
merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, nel rispetto della propria legislazione, tutte le misure necessarie per

— 
consegnare tutti i documenti e
— 
notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  
Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) 

l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) 

la misura richiesta;

c) 

l'oggetto e il motivo della domanda;

d) 

le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) 

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) 

una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3.  
Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.
4.  
Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può essere richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.  
Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità richiedente quando quest'ultima non possa agire autonomamente.
2.  
Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.
3.  
I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4.  
I funzionari di una parte contraente possono essere presenti, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2.  
I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
3.  
Gli originali delle pratiche e dei documenti sono richiesti solo nel caso in cui le copie autenticate non siano sufficienti, e sono restituiti appena possibile.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1.  

Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) 

pregiudicare la sovranità delle isole Færøer o di uno Stato membro della Comunità a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo,

b) 

pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2,

c) 

riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure

d) 

violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  
Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3.  
Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1.  
Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le situazioni comunitarie.
2.  
I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce.
3.  
Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
4.  
Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
5.  
Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparazione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Applicazione

1.  
L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali delle isole Færøer, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.
2.  
Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Complementarità

Fàtto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi tra uno o più Stati membri e le isole Færøer non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al riesame dell'accordo in funzione dell'andamento delle relazioni commerciali CE-AELS (EFTA)

Qualora, nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la Comunità faccia ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alle isole Færøer nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta delle isole Færøer la Comunità esaminerà in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alle isole Færøer.

Qualora vengano conclusi tra le isole Færøer e gli Stati membri dell'AELS (EFTA) accordi o intese mediante i quali le isole Færøer fanno ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alla Comunità nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta della Comunità le isole Færøer esamineranno in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alla Comunità.

DICHIARAZIONI COMUNI

relative al protocollo n. 3 dell'accordo

I. 

POSSIBILITÀ DI CUMULO CON I MATERIALI DEI PAESI AELS (EFTA)

Le parti contraenti decidono di valutare se sia fattibile e conveniente, dal punto di vista economico, inserire nelle disposizioni del protocollo n. 3 una possibilità di cumulo con i materiali dei paesi AELS (EFTA).

II. 

PERIODO TRANSITORIO PER QUANTO RIGUARDA IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

1. 

Fino al 31 dicembre 1997, le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano quale valida prova dell'origine ai sensi del protocollo n. 3:

i) 

i certificati di circolazione EUR.1 sui quali sia stato preventivamente apposto il timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione;

ii) 

i certificati di circolazione EUR.1, rilasciati nel contesto del presente accordo, sui quali un esportatore autorizzato abbia apposto uno speciale timbro approvato dalie autorità doganali dello Stato di esportazione;

iii) 

i formulari EUR.2 rilasciati nel contesto del presente accordo.

2. 

Le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione. Tali verifiche sono effettuate in conformità del titolo VI del protocollo n. 3 del presente accordo.

III. 

PRINCIPATO DI ANDORRA

1. 

Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. 

Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

IV. 

REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. 

Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari dalla Repubblica di San Marino.

2. 

Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa all'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo

La Comunità dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo che spetta alle parti contraenti, essa valuterà tutte le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo in base ai criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa all'applicazione regionale di determinate disposizioni dell'accordo

La Comunità dichiara che l'applicazione delle eventuali misure da essa prese a norma degli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità di cui all'articolo 29, o a norma dell'articolo 30 può essere circoscritta a una delle sue regioni in virtù delle norme comunitarie.

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA E DELLE ISOLE FÆRØER

relativa all'articolo 36 dell'accordo

In conformità dell'articolo 36 dell'accordo, la Comunità prenderà in considerazione, su richiesta delle isole Færøer, la possibilità di migliorare l'accesso per prodotti specifici.

Secondo le isole Færøer, questo articolo deve essere riformulato per consentire un effettivo e graduale sviluppo degli scambi tra le parti. Esse chiedono pertanto alla Comunità di prendere seriamente in considerazione il miglioramento delle possibilità di accesso quando sia dimostrato che i contingenti e i massimali per questi prodotti sono stati esauriti.



( 1 ) GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

( 2 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

( 3 ) GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

( 4 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

( 5 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM»

( 6 ) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

( 7 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

( 8 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

( 9 ) Nome e indirizzo del cliente.

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