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Document 01996R1555-20060601

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione del 30 luglio 1996 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1555/2006-06-01

    1996R1555 — IT — 01.06.2006 — 037.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1555/96 DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 1996

    recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

    (GU L 193, 3.8.1996, p.1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 2623/98 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1998

      L 329

    17

    5.12.1998

     M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 2370/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1999

      L 286

    6

    9.11.1999

     M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 2532/1999 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1999

      L 306

    21

    1.12.1999

     M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2000 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2000

      L 118

    16

    19.5.2000

     M5

    REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2000 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2000

      L 129

    19

    30.5.2000

     M6

    REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2000 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2000

      L 174

    17

    13.7.2000

     M7

    REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2000 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2000

      L 250

    19

    5.10.2000

     M8

    REGOLAMENTO (CE) N. 2410/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2000

      L 278

    5

    31.10.2000

     M9

    REGOLAMENTO (CE) N. 2713/2000 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2000

      L 313

    5

    13.12.2000

     M10

    REGOLAMENTO (CE) N. 2883/2000 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 2000

      L 333

    74

    29.12.2000

     M11

    REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2001 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2001

      L 150

    39

    6.6.2001

     M12

    REGOLAMENTO (CE) N. 1273/2001 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2001

      L 175

    12

    28.6.2001

     M13

    REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2001 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2001

      L 205

    23

    31.7.2001

     M14

    REGOLAMENTO (CE) N. 2135/2001 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2001

      L 287

    19

    31.10.2001

     M15

    REGOLAMENTO (CE) N. 2539/2001 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2001

      L 341

    77

    22.12.2001

     M16

    REGOLAMENTO (CE) N. 498/2002 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2002

      L 78

    9

    21.3.2002

     M17

    REGOLAMENTO (CE) N. 736/2002 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2002

      L 113

    9

    30.4.2002

     M18

    REGOLAMENTO (CE) N. 906/2002 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2002

      L 142

    29

    31.5.2002

     M19

    REGOLAMENTO (CE) N. 1427/2002 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2002

      L 206

    6

    3.8.2002

     M20

    REGOLAMENTO (CE) N. 1768/2002 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2002

      L 267

    15

    4.10.2002

     M21

    REGOLAMENTO (CE) N. 1949/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2002

      L 299

    19

    1.11.2002

     M22

    REGOLAMENTO (CE) N. 2337/2002 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2002

      L 349

    29

    24.12.2002

     M23

    REGOLAMENTO (CE) N. 570/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2003

      L 82

    17

    29.3.2003

     M24

    REGOLAMENTO (CE) N. 741/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2003

      L 106

    14

    29.4.2003

     M25

    REGOLAMENTO (CE) N. 933/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2003

      L 133

    40

    29.5.2003

     M26

    REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2003 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2003

      L 213

    7

    23.8.2003

     M27

    REGOLAMENTO (CE) N. 1666/2003 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2003

      L 235

    8

    23.9.2003

     M28

    REGOLAMENTO (CE) N. 1740/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2003

      L 249

    43

    1.10.2003

     M29

    REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2003

      L 283

    34

    31.10.2003

     M30

    REGOLAMENTO (CE) N. 2333/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 2003

      L 346

    13

    31.12.2003

     M31

    REGOLAMENTO (CE) N. 555/2004 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2004

      L 89

    6

    26.3.2004

     M32

    REGOLAMENTO (CE) N. 783/2004 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2004

      L 123

    98

    27.4.2004

     M33

    REGOLAMENTO (CE) N. 1469/2004 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2004

      L 271

    20

    19.8.2004

     M34

    REGOLAMENTO (CE) N. 1721/2004 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2004

      L 306

    3

    2.10.2004

     M35

    REGOLAMENTO (CE) N. 1844/2004 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2004

      L 322

    12

    23.10.2004

     M36

    REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2004 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 2004

      L 381

    12

    28.12.2004

     M37

    REGOLAMENTO (CE) N. 386/2005 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2005

      L 62

    3

    9.3.2005

     M38

    REGOLAMENTO (CE) N. 694/2005 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2005

      L 112

    10

    3.5.2005

     M39

    REGOLAMENTO (CE) N. 828/2005 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2005

      L 137

    21

    31.5.2005

     M40

    REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2005 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2005

      L 212

    11

    17.8.2005

     M41

    REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2005 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2005

      L 254

    5

    30.9.2005

     M42

    REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2005 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2005

      L 288

    42

    29.10.2005

     M43

    REGOLAMENTO (CE) N. 2123/2005 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2005

      L 340

    27

    23.12.2005

     M44

    REGOLAMENTO (CE) N. 631/2006 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2006

      L 111

    3

    25.4.2006

    ►M45

    REGOLAMENTO (CE) N. 808/2006 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2006

      L 147

    9

    1.6.2006




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1555/96 DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 1996

    recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 permette di assoggettare l'importazione, all'aliquota del dazio prevista nella tariffa doganale comune, di taluni prodotti contemplati nel citato regolamento, al pagamento di un dazio all'importazione addizionale («dazio addizionale»), qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura ( 3 ), salvo quando le importazioni possono perturbare il mercato comunitario o qualora i relativi effetti fossero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito;

    considerando che detti dazi addizionali possono essere imposti segnatamente se il quantitativo importato dei prodotti in causa, determinato in base ai titoli d'importazione rilasciati dagli Stati membri o secondo le procedure stabilite nel quadro di un accordo preferenziale, supera un livello limite fissato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura, per prodotto e per periodi di applicazione;

    considerando che il dazio addizionale può essere applicato soltanto alle importazioni effettuate al di fuori dei contingenti tariffari fissati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e alle importazioni la cui classificazione tariffaria, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ( 5 ), implica l'applicazione del dazio specifico più elevato; che i prodotti che beneficiano di preferenze relativamente al prezzo d'entrata devono essere esclusi dall'imposizione di un dazio addizionale, in quanto la loro classificazione tariffaria non comporta l'applicazione del dazio specifico più elevato;

    considerando che, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il calcolo del dazio addizionale deve tenere conto di tali preferenze;

    considerando che anche i prodotti in fase di inoltro verso la Comunità sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche a tale riguardo;

    considerando che l'introduzione del regime di titoli d'importazione non pregiudica la sostituzione di tale regime mediante una procedura di registrazione delle importazioni rapida e informatizzata, non appena quest'ultima sarà giuridicamente e praticamente realizzabile; che tale possibilità verrà valutata entro il 31 dicembre 1997;

    considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    ▼M1

    Articolo 1

    1.  I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio  ( 6 ), in seguito denominati «dazi addizionali», si applicano ai prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    2.  I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali figurano in allegato.

    Articolo 2

    1.  Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi dei quantitativi immessi in libera pratica, secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione  ( 7 ) per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.

    Le summenzionate comunicazioni hanno luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì per i quantitativi immessi in libera pratica durante la settimana precedente.

    2.  Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 254 di questo ultimo regolamento, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

    In caso la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, le dichiarazioni semplificate devono contenere, oltre agli altri requisiti, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

    In caso la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti ripresi nel presente regolamento, la comunicazione all'autorità doganale, di cui all'articolo 266, paragrafo 1, del sopracitato regolamento, deve contenere tutti i requisiti necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

    L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non è applicabile per i prodotti ripresi nel presente regolamento.

    Articolo 3

    1.  Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all'allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale.

    2.  Il dazio addizionale si applica ai quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, a condizione che:

     la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;

     l'importazione sia effettuata durante il periodi di applicazione del dazio addizionale.

    ▼B

    Articolo 4

    1.  Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 3 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.

    2.  Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 5

    1.  Sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale:

    a) i prodotti importati a titolo dei contingenti tariffari che figurano nell'allegato 7 della nomenclatura combinata;

    b) i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2.

    2.  Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:

     hanno lasciato il paese di origine prima della decisione d'imposizione del dazio addizionale

     e

     sono scortati da un documento di trasporto valido dal luogo di carico nel paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, documento rilasciato prima dell'imposizione del suddetto dazio addizionale.

    3.  Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

    Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di applicazione del dazio addizionale quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

     in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;

     in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

     in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, qualora siano rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali raggiunti nell'ambito del transito comunitario o del transito comune;

     in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M45




    ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione «ex», il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.



    N. d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Livelli limite

    (tonnellate)

    78.0015

    ex070200 00

    Pomodori

    —  1o ottobre-31 maggio

    260 534

    78.0020

    —  1o giugno-30 settembre

    18 280

    78.0065

    ex070700 05

    Cetrioli

    —  1o maggio-31 ottobre

    9 278

    78.0075

    —  1o novembre-30 aprile

    11 060

    78.0085

    ex070910 00

    Carciofi

    —  1o novembre-30 giugno

    90 600

    78.0100

    0709 90 70

    Zucchine

    —  1o gennaio-31 dicembre

    68 401

    78.0110

    ex080510 20

    Arance

    —  1o dicembre-31 maggio

    271 073

    78.0120

    ex080520 10

    Clementine

    —  1o novembre-fine febbraio

    150 169

    78.0130

    ex080520 30

    ex080520 50

    ex080520 70

    ex080520 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e altri ibridi simili di agrumi

    —  1o novembre-fine febbraio

    94 492

    78.0155

    ex080550 10

    Limoni

    —  1o giugno-31 dicembre

    301 899

    78.0160

    —  1o gennaio-31 maggio

    34 287

    78.0170

    ex080610 10

    Uve da tavola

    —  21 luglio-20 novembre

    189 604

    78.0175

    ex080810 80

    Mele

    —  1o gennaio-31 agosto

    805 913

    78.0180

    —  1o settembre-31 dicembre

    80 454

    78.0220

    ex080820 50

    Pere

    —  1o gennaio-30 aprile

    263 711

    78.0235

    —  1o luglio-31 dicembre

    33 052

    78.0250

    ex080910 00

    Albicocche

    —  1o giugno-31 luglio

    4 569

    78.0265

    ex080920 95

    Ciliegie diverse da quelle acide

    —  21 maggio-10 agosto

    46 088

    78.0270

    ex08 09 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    —  11 giugno-30 settembre

    17 411

    78.0280

    ex080940 05

    Prugne

    —  11 giugno-30 settembre

    11 155



    ( 1 ) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    ( 2 ) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

    ( 3 ) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

    ( 4 ) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

    ( 5 ) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

    ( 6 ) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    ( 7 ) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

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