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Document 01996L0025-20090420

    Consolidated text: Direttiva 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/25/2009-04-20

    1996L0025 — IT — 20.04.2009 — 007.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    ▼M4

    DIRETTIVA 96/25/CE DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 1996

    relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE

    ▼B

    (GU L 125, 23.5.1996, p.35)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRETTIVA 98/67/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 settembre 1998

      L 261

    10

    24.9.1998

    ►M2

    DIRETTIVA 1999/29/CE DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1999

      L 115

    32

    4.5.1999

    ►M3

    DIRETTIVA 1999/61/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 giugno 1999

      L 162

    67

    26.6.1999

    ►M4

    DIRETTIVA 2000/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 aprile 2000

      L 105

    36

    3.5.2000

    ►M5

    DIRETTIVA 2001/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2001

      L 234

    55

    1.9.2001

    ►M6

    REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

      L 122

    1

    16.5.2003

    ►M7

    REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

      L 87

    109

    31.3.2009




    ▼B

    ▼M4

    DIRETTIVA 96/25/CE DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 1996

    relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE

    ▼B



    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

    (1)

    considerando che, in agricoltura, nel campo della produzione, della trasformazione e del consumo di prodotti agricoli, le materie prime per mangimi svolgono un ruolo importante;

    (2)

    considerando che, tenuto conto del crescente interesse per la qualità, per l'efficacia e per l'ambiente, la funzione delle materie prime per mangimi in agricoltura assumerà un'importanza ancora maggiore;

    (3)

    considerando che pertanto le norme che disciplinano la circolazione delle materie prime per mangimi sono particolarmente utili per conseguire una sufficiente trasparenza dell'intera catena alimentare attraverso una migliore qualità della produzione agricola, soprattutto di quella animale;

    (4)

    considerando che la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali ( 4 ), stabilisce le norme applicabili alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali; che a tutt'oggi esistono negli Stati membri consuetudini differenti per la disciplina della commercializzazione delle materie prime; che per tale ragione la direttiva 77/101/CEE autorizza gli Stati membri a prevedere, in taluni casi, delle deroghe;

    (5)

    considerando che a seguito di tali deroghe in alcuni Stati membri la direttiva 77/101/CEE disciplina la commercializzazione sia dei mangimi semplici che delle materie prime per mangimi, mentre in altri Stati membri unicamente quella dei mangimi semplici, il che permette di vendere i mangimi semplici come materie prime per mangimi, non soggette ad alcuna disciplina;

    (6)

    considerando che, nella prospettiva di un corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere eliminate le discrepanze ancora esistenti tra gli Stati membri; che, tenuto conto della portata del settore considerato, la direttiva 77/101/CEE dovrebbe essere sostituita da una nuova normativa;

    (7)

    considerando che i mangimi semplici e le materie prime per mangimi sono tra loro talmente simili e prossimi che, al fine di garantire un'integrazione coerente del campo d'applicazione della presente direttiva, devono essere inseriti nell'unica categoria «materie prime per mangimi»;

    (8)

    considerando che la nuova definizione delle «materie prime per animali» include la destinazione di tali prodotti, ovvero l'utilizzazione per l'alimentazione degli animali, come prevedono le definizioni esistenti di «mangimi per animali» e di «mangimi composti per animali»; che è così garantito che il termine «mangime per animali» può avere una portata generale che copre tutte le materie prime per mangimi e i mangimi composti;

    (9)

    considerando che una definizione ampia dei mangimi è particolarmente importante per le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 5 ), e della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973 ( 6 ), relativa alle sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per animali; che, in effetti, in quanto talune disposizioni della direttiva 74/63/CEE possono applicarsi soltanto alle materie prime per mangimi e altre disposizioni possono applicarsi a tutti i mangimi, comprese le materie prime per mangimi, occorre utilizzare i due termini «mangimi» e «materie prime per mangimi»;

    (10)

    considerando che, allo scopo di ottenere la trasparenza richiesta nell'intera catena alimentare, nella presente direttiva rientra la «circolazione» delle materie prime per mangimi;

    (11)

    considerando che per ottenere risultati soddisfacenti nella produzione animale occorre, in larga misura, utilizzare correttamente materie prime adeguate e di buona qualità per i mangimi; che tali materie prime devono quindi essere sempre sane, leali e mercantili; che esse non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né essere commercializzate in modo da indurre in errore;

    (12)

    considerando che, poiché diversi prodotti possono essere destinati ad usi alimentari o ad usi non alimentari, la loro destinazione per usi alimentari deve essere specificata in modo chiaro mediante apposita etichettatura obbligatoria nel momento in cui essi vengono immessi in circolazione a tal fine;

    (13)

    considerando che la circolazione delle materie prime per mangimi avviene spesso in spedizioni alla rinfusa ripartite o no in diverse unità; che la circolazione di tali materie prime è prevalentemente accompagnata da documenti quali fatture o lettere di vettura; che tale documentazione può essere utilizzata come «documento di accompagnamento» a norma dell'articolo 5 della presente direttiva; che ciò può essere autorizzato solo se in tutte le fasi della circolazione l'identificazione (delle unità) della spedizione e l'esistenza di un riferimento reciproco e del documento di accompagnamento sono adeguatamente garantiti utilizzando, ad esempio, opportuni numeri o simboli di riferimento;

    (14)

    considerando che, poiché le materie prime per mangimi possono presentare differenze dal punto di vista della qualità sanitaria e nutritiva, occorre operare una chiara distinzione tra le varie materie prime assoggettandole, quando sono immesse in circolazione, ad un'etichettatura obbligatoria che preveda l'indicazione delle rispettive denominazioni specifiche;

    (15)

    considerando che è necessario fornire agli acquirenti o utilizzatori di tali materie prime, per tutta la catena alimentare, informazioni complementari precise e significative, quali le quantità dei componenti analitici aventi un effetto diretto sulla qualità delle materie prime per mangimi; che è necessario evitare che i venditori omettano di dichiarare i quantitativi di componenti analitici in modo che i piccoli acquirenti non debbano richiedere inutilmente tale informazione ed evitare costi inutili dovuti a ripetizioni superflue delle analisi immediatamente prima del termine della catena alimentare; che taluni Stati membri incontrano difficoltà nei controlli a livello delle aziende agricole; che pertanto occorre stabilire disposizioni che prevedano la dichiarazione dei componenti all'inizio della catena alimentare;

    (16)

    considerando che l'etichettatura non deve obbligatoriamente fornire indicazioni sulla composizione analitica delle materie prime per mangimi qualora, prima della transazione, l'acquirente ritenga di non aver bisogno di tali informazioni; che siffatta esenzione dall'etichettatura può applicarsi in particolare ai prodotti immagazzinati sino a quando essi saranno oggetto di una nuova transazione;

    (17)

    considerando che la circolazione delle materie prime per mangimi tra agricoltori riguarda, nella grande maggioranza dei casi, il movimento di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a semplice trattamento fisico quale la trinciatura o la macinazione e non trattati con additivi, salvo se si tratta di conservanti; che, per motivi generali di conoscenza delle caratteristiche di tali prodotti e per motivi pratici, non deve essere ritenuta necessaria la dichiarazione di cui alla presente direttiva dei componenti su un documento di accompagnamento quale, ad esempio, la fattura; che ciò dovrebbe tuttavia essere previsto dopo il trattamento di tali prodotti con additivi, poiché tale trattamento può modificarne la composizione chimica e il valore nutritivo;

    (18)

    considerando che le materie prime di origine vegetale o animale destinate ai mangimi sono vendute in piccole quantità in molti punti di vendita al dettaglio, spesso per l'alimentazione di animali da compagnia; che, per ragioni generali di conoscenza delle caratteristiche di tali prodotti e per motivi pratici, non dovrebbe essere richiesta alcuna dichiarazione dei componenti;

    (19)

    considerando che in alcuni paesi terzi non sempre esistono i mezzi necessari per effettuare le analisi volte a fornire le informazioni richieste dalla presente direttiva sulla composizione analitica delle materie prime per mangimi; che occorre pertanto che gli Stati membri possano consentire, a talune condizioni, la immissione in circolazione di tali materie prime nella Comunità, corredate di dati provvisori sulla composizione;

    (20)

    considerando che, al fine di evitare soste non necessarie dei prodotti nei porti e ai nodi stradali/ferroviari, quando non sono direttamente disponibili dati attendibili definitivi sui componenti analitici, in particolare per quanto riguarda materie prime per mangimi provenienti da paesi terzi e immesse per la prima volta in circolazione nella Comunità, occorre prevedere la possibilità di fornire entro dieci giorni lavorativi la conferma finale dei dati forniti a titolo provvisorio;

    (21)

    considerando che vari regolamenti comunitari di base prevedono elenchi di ingredienti e di materie prime per mangimi;

    (22)

    considerando che, per motivi pratici e per garantire la necessaria coerenza ed efficacia sul piano giuridico, dovrebbe essere redatto un elenco delle principali materie prime per mangimi analogo a quelli già stabiliti in settori affini;

    (23)

    considerando che un tale elenco non può essere esauriente, tenuto conto della grande diversità dei prodotti e dei sottoprodotti che possono essere scambiati ed utilizzati, della continua evoluzione della tecnologia alimentare e della necessità di non limitare la scelta dei fabbricanti e degli agricoltori; che, è ammissibile la circolazione di materie prime per mangimi diverse da quelle incluse nell'elenco succitato, purché siano designate con denominazioni specifiche che ne evitino la confusione con materie prime che possono avere una denominazione stabilita a livello comunitario;

    (24)

    considerando che le materie prime per mangimi contenenti sostanze e prodotti indesiderabili in quantità superiori a quelle indicate per i mangimi semplici nell'allegato I della direttiva 74/63/CEE, dovrebbero essere consegnate soltanto a fabbricanti riconosciuti di mangimi composti in base alle disposizioni della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di talune imprese e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ( 7 ); che ciò dovrebbe essere precisato mediante etichettatura specifica obbligatoria che indichi la destinazione del prodotto; che tali sostanze e prodotti indesiderabili devono essere elencati nell'allegato II, parte B della direttiva 74/63/CEE con alcune eccezioni relative all'aflatossina, al cadmio, all'arsenico e alle materie prime per mangimi contenenti tali sostanze, che sono già elencate nell'allegato II, parte A della direttiva 74/63/CEE;

    (25)

    considerando che la modifica dell'elenco delle principali materie prime per mangimi è una misura di carattere scientifico;

    (26)

    considerando che l'elenco di cui alla parte B dell'allegato della presente direttiva dovrebbe essere utilizzato ai fini della circolazione di materie prime per mangimi indipendentemente dalla destinazione, nonché ai fini dell'etichettatura di materie prime per mangimi utilizzate in mangimi composti;

    (27)

    considerando che la direttiva 92/87/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari ( 8 ), prevede un elenco degli ingredienti che devono essere indicati nell'etichettatura dei mangimi composti; che occorrerebbe che detta direttiva sia abrogata, dal momento dell'applicazione delle parti A e B dell'allegato della presente direttiva;

    (28)

    considerando che, al fine di migliorare l'univocità e la comparabilità, su scala internazionale, dei sistemi di identificazione delle materie prime per mangimi e di scambio di dati sulle materie prime per mangimi, la Commissione dovrebbe essere incaricata di adottare, se del caso, modalità di applicazione allo scopo di istituire, per le materie prime per i mangimi, un sistema internazionale di codificazione pratico, basato su glossari relativi all'origine, alla funzione, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime per mangimi;

    (29)

    considerando che, per agevolare l'adozione di modalità di applicazione, si dovrebbe seguire la procedura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali;

    (30)

    considerando che è importante garantire che, in base alle disposizioni della presente direttiva, l'esattezza delle dichiarazioni effettuate possa essere controllata ufficialmente in modo uniforme nell'intera Comunità, in tutti gli stadi della circolazione delle materie prime per mangimi;

    (31)

    considerando che l'introduzione della presente direttiva implica la soppressione dei termini «mangimi semplici», «materie prime (ingredienti)», «materie prime» e «ingredienti»; che tali termini devono essere sostituiti, nella legislazione comunitaria attualmente in vigore, e in particolare nelle direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE ( 9 ) e 93/74/CEE ( 10 ) del Consiglio, con l'espressione «materie prime per mangimi» e che, ove necessario, la definizione di «materie prime per mangimi» deve essere sostituita con quella contenuta nella presente direttiva; che ciò incide anche sulla definizione di mangimi composti; che le direttive 80/511/CEE ( 11 ), 82/475/CEE ( 12 ) e 91/357/CEE ( 13 ) della Commissione, nonché la decisione 91/516/CEE della Commissione ( 14 ), dovrebbero essere modificate, per lo stesso motivo, con un atto della Commissione;

    (32)

    considerando che occorre fare in modo che le disposizioni degli allegati siano costantemente adeguate ai più recenti sviluppi delle conoscenze scientifiche o tecniche; che tali modifiche dovranno essere apportate rapidamente nell'ambito della procedura prevista dalla presente direttiva al fine di stabilire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato permanente degli alimenti per animali;

    (33)

    considerando che per una protezione efficace della salute umana e degli animali e per il buon funzionamento del mercato interno occorre intraprendere un'azione a livello comunitario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    Articolo 1

    ▼M4

    1.  La presente direttiva si applica alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi all'interno della Comunità.

    ▼B

    2.  La presente direttiva si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie nel settore dell'alimentazione degli animali.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva, si intende per

    a) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele;

    ▼M5

    b) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione di prodotti destinati all'alimentazione animale per la vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimenti in sé.

    ▼M4

    Articolo 3

    Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono circolare nella Comunità solo se di qualità sana, genuina e commerciabile. Essi prescrivono che, quando dette materie prime sono messe in circolazione o utilizzate, non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali, delle persone o per l'ambiente e non devono essere immesse in circolazione in modo ingannevole.

    ▼B

    Articolo 4

    Gli Stati membri prescrivono che le disposizioni generali dell'allegato, parte A, si applichino all'immissione in circolazione delle materie prime per mangimi.

    Articolo 5

    1.  Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere immesse in circolazione soltanto se le indicazioni sottoelencate, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore, del confezionatore, dell'importatore, del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunità, sono apposte su un documento di accompagnamento o, se del caso, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso:

    a) l'espressione «materia prima per mangimi»;

    b) la denominazione di tale materia prima e, se del caso, le altre indicazioni di cui all'articolo 7;

    c) per le materie prime per mangimi elencate nell'allegato, parte B, le indicazioni di cui all'allegato, parte B, colonna 4;

    d) per le materie prime per mangimi non elencate nell'allegato, parte B, le indicazioni di cui all'allegato, parte C, colonna 2;

    e) se del caso, le indicazioni di cui all'allegato, parte A;

    f) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;

    ▼M4

    g) nome o ditta e indirizzo o sede sociale dello stabilimento produttore, numero di riconoscimento nonché numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima se lo stabilimento deve essere riconosciuto secondo:

     la direttiva 90/667/CEE ( 15 );

    ▼M7

     misure comunitarie comprese in un elenco che la Commissione deve redigere. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3;

    ▼M4

    h) nome o ditta e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo, se diverso dal produttore di cui alla lettera g).

    ▼B

    2.  Sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite altre eventuali informazioni, a condizione che facciano riferimento a fattori obiettivi o misurabili giustificabili e che non possano indurre in errore l'acquirente. Tali informazioni devono essere separate da quelle di cui al paragrafo 1.

    3.  Per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto di vendita.

    4.  Qualora una partita sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al paragrafo 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

    5.  In caso di modifica della composizione di una materia prima per mangimi in circolazione, le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità della persona che fornisce le nuove indicazioni.

    Articolo 6

    1.  In deroga all'articolo 5, le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'allegato, parte A, rubrica V, punti 2) e 3) non sono richieste se:

    a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;

    b) fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE ( 16 ), sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore stabilito nello stesso Stato membro.

    2.  Qualora per una materia prima proveniente da un paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) ed all'allegato parte A, rubrica V, punti 2) e 3) per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel paese interessato, gli Stati membri possono consentire che siano forniti dal responsabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), dati provvisori sulla composizione a condizione che:

    a) le autorità competenti incaricate dei controlli siano preventivamente informate dell'arrivo della materia prima;

    b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo nella Comunità;

    c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: «dati provvisori concernenti… (numero di riferimento del campione da analizzare) soggetti al controllo di… (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato delle analisi) anteriormente al… (data)»;

    d) gli Stati membri informino la Commissione sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente paragrafo.

    3.  In deroga all'articolo 5:

    a) le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non sono richieste se, fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi stabiliti nello stesso Stato membro;

    b) le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f) e all'allegato, parte A, non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua superiore al 50 %.

    4.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a):

     in tedesco la denominazione «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» può essere sostituita da «Einzelfuttermittel»;

     in italiano la denominazione «materie prime per alimenti degli animali» può essere sostituita da «mangime semplice»;

     in greco la denominazione «πρώτη ύλη ζωοτροφών» può essere sostituita da «απλή ζωοτροφή».

    Articolo 7

    1.  Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte B, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni in esso indicate e a condizione che corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

    2.  Gli Stati membri ammettono la circolazione di materie prime per mangimi diverse da quelle dell'elenco di cui al paragrafo 1, a condizione che le denominazioni e/o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli elencati nell'allegato e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli è offerto.

    Articolo 8

    Gli Stati membri prescrivono che:

    a) le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla direttiva 74/63/CEE possono essere immesse in circolazione unicamente per essere usate da stabilimenti riconosciuti di mangimi composti iscritti in un elenco nazionale a norma della direttiva 95/69/CEE;

    b) in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) le materie prime per mangimi di cui alla lettera a) del presente articolo devono essere etichettate come «materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti di mangimi composti». Si applica l'articolo 6, paragrafo 4.

    Articolo 9

    Per la circolazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in una o più lingue che il paese destinatario stabilisce tra le lingue nazionali o ufficiali della Comunità.

    Articolo 10

    Gli Stati membri vigilano affinché le materie prime per mangimi non siano soggette, per motivi inerenti alle disposizioni contenute nella presente direttiva, a restrizioni di circolazione diverse da quelle previste dalla presente direttiva.

    ▼M7

    Articolo 11

    1.  Può essere adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all'origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolarne l'identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione.

    2.  Per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

    3.  La Commissione modifica l'elenco di cui al paragrafo 2 alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 5, ai fini dell'adozione delle suddette misure.

    4.  La Commissione adotta le modifiche dell'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

    ▼B

    Articolo 12

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché durante la circolazione delle materie prime sia effettuato, almeno per campionamento, un controllo ufficiale inteso ad accertarne la conformità ai requisiti previsti dalla presente direttiva.

    ▼M6

    Articolo 13

    1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 17 ).

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 18 ).

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    ▼M7

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    ▼M7

    4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

    5.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    ▼B

    Articolo 14

    1.  La direttiva 70/524/CEE è modificata nel modo seguente:

    a) l'espressione «alimenti semplici per animali» è ovunque sostituita con «materie prime per alimenti per animali»;

    b) all'articolo 2, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente:

    «f) “materie prime per alimenti per animali”: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di alimenti composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;»

    c) all'articolo 2, il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:

    «g) “alimenti composti per animali”: miscele di materie prime per alimenti per animali, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;»

    .

    ▼M2 —————

    ▼B

    3.  All'articolo 1 della direttiva 82/471/CEE, il testo del paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

    a) alla lettera d) sono soppresse le parole «semplici e»;

    b) è aggiunta la seguente lettera g):

    «g) circolazione delle materie prime per alimenti per animali»

    .

    4.  La direttiva 93/74/CEE è modificata nel modo seguente:

    a) all'articolo 5, punto 8, il termine «ingredienti» è ovunque sostituito dall'espressione «materie prime per alimenti per animali»;

    b) all'articolo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

    «b) “alimenti composti per animali”: miscele di materie prime per alimenti per animali, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;»

    .

    Articolo 15

    La direttiva 77/101/CEE è abrogata a decorrere dal 1o luglio 1998.

    Articolo 16

    Anteriormente al 1o luglio 2001 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), corredata all'occorrenza delle proposte opportune.

    Articolo 17

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 30 giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 18

    Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1o luglio 1998. Tuttavia gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi immesse in circolazione anteriormente al 1o luglio 1998 e non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono rimanere in circolazione fino al 30 giugno 1999.

    Articolo 19

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 20

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ▼M1




    ALLEGATO

    PARTE A

    Osservazioni generali

    I.   NOTE ESPLICATIVE

    1.

    Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nella parte B in base ai seguenti criteri:

     origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale,

     parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa,

     lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi,

     grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualità del prodotto/sottoprodotto, ad esempio «a basso tenore di glucosinolato», «ricco di sostanze grasse», «a basso tenore di zuccheri».

    2.

    L'elenco di cui alla parte B è diviso in 12 capitoli:

    1. Cereali, loro prodotti e sottoprodotti

    2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti

    3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti

    4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti

    5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti

    6. Foraggi, compresi i foraggi grossolani

    7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti

    8. Prodotti lattiero-caseari

    9. Prodotti di animali terrestri

    10. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

    11. Minerali

    12. Vari.

    II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUREZZA BOTANICA E CHIMICA

    1.

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, le materie prime per mangimi devono essere esenti, per quanto lo consentono le buone pratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE, a meno che per una determinata materia prima per mangimi sia stato fissato un tenore massimo specifico nella parte B.

    2.

    Qualora non siano stati fissati altri valori nelle parti B o C, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95 %.

    Si considerano impurezze botaniche:

    a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);

    b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5 %.

    3.

    I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.

    III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI

    Quando il nome di una materia prima per mangimi elencata nella parte B comprende una o più parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito «olio di semi di soia» oppure «olio di soia».

    IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO

    Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate nelle parti B e C del presente allegato. Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.



    Procedimento

    Definizione

    Termine di uso corrente/denominazione

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1

    Concentrazione (1)

    Aumento del tenore di alcune sostanze mediante eliminazione di acqua o altri componenti

    Concentrato

    2

    Decorticatura (2)

    Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno (tegumento) da grani, semi, frutti, noci ecc.

    Decorticato, parzialmente decorticato

    3

    Essiccazione

    Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali

    Essiccato (naturalmente o artificialmente)

    4

    Estrazione

    Eliminazione, mediante solvente organico, di grasso o olio da alcuni materiali oppure, mediante solvente acquoso, di zucchero o altri componenti idrosolubili. Se si usa un solvente organico il prodotto risultante deve essere tecnicamente esente da tale solvente

    Estratto (nel caso di materiali contenenti oli)

    Melasse, polpa, (nel caso di materiali contenenti zucchero o altri componenti idrosolubili)

    5

    Estrusione

    Pressione, spinta o protrusione di materiale attraverso degli orifizi.

    Vedi anche pregelatinizzazione

    Estruso

    6

    Fioccatura

    Laminazione di materiale trattato con il caldo umido

    Fiocchi

    7

    Molitura a secco

    Trattamento meccanico dei semi per ridurre la dimensione delle particelle ed agevolare la separazione in frazioni di componenti (soprattutto farina, crusca e tritello)

    Farina, crusca, farinaccio (3), tritello

    8

    Riscaldamento

    Termine generale che copre una serie di trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche per influire sul valore nutritivo oppure sulla struttura della sostanza

    Tostato, cotto, trattato termicamente

    9

    Idrogenazione

    Trasformazione dei gliceridi insaturi in gliceridi saturi (indurimento degli oli e dei grassi)

    Idrogenato, parzialmente idrogenato

    10

    Idrolisi

    Riduzione in componenti chimici semplici mediante adeguato trattamento con acqua e eventualmente con enzimi o acidi/alcali

    Idrolizzato

    11

    Pressatura (4)

    Eliminazione, mediante estrazione meccanica (con pressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore, di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonché di succo dalla frutta o da altri prodotti vegetali

    Expeller (5) (per i materiali contenenti oli)

    Polpa, residuo (per frutta, ecc.)

    Fettucce di barbabietole pressate (per le barbabietole da zucchero)

    12

    Pellettatura

    Compressione mediante passaggio in filiera

    Formellati

    13

    Pregelatinizzazione

    Modifica dell'amido per migliorare notevolmente il suo potere di rigonfiamento in acqua fredda

    Pregelatinizzato (6), gonfiato

    14

    Raffinazione

    Eliminazione totale o parziale di impurità in zuccheri, oli, grassi e altri prodotti naturali mediante trattamento chimico/fisico

    Raffinato, parzialmente raffinato

    15

    Molitura umida

    Separazione meccanica dei componenti dell'endosperma/seme mediante macerazione in acqua con o senza aggiunta di anidride solforosa per l'estrazione dell'amido

    Germe, glutine, amido

    16

    Macinazione

    Trasformazione meccanica dei semi o di altre materie prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni

    Macinato, macinazione

    17

    Dezuccheraggio

    Estrazione totale o parziale dei mono- o disaccaridi dalla melassa e da altre sostanze contenenti zucchero mediante processi chimici o fisici

    Dezuccherato, parzialmente dezuccherato

    (1)   Nella versione tedesca «Konzentrieren», può essere sostituito a seconda dei casi «Eindicken». Il termine d'uso corrente dovrebbe essere pertanto «eingedickt».

    (2)   Il termine «decorticatura» può essere sostituito a seconda dei casi da «sbramatura» o da «sbucciatura». Il termine d'uso corrente dovrebbe essere «sbramato» o «sbucciato».

    (3)   Nella versione francese si può utilizzare la denominazione «issues».

    (4)   Nella versione francese «Pressage» a seconda dei casi può essere sostituito da «Extraction mécanique».

    (5)   Ove opportuno, il termine «expeller» può essere sostituito da «panello».

    (6)   Nella versione tedesca si possono utilizzare il termine di uso corrente «aufgeschlossen» e la denominazione «Quellwasser» (in riferimento all'amido).

    V.   DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B E C

    1.

    I tenori indicati o da dichiarare riguardano il peso delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.

    2.

    Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte B e parte C, deve essere indicato il tenore di umidità della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14 % del suo peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dell'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidità non supera detto limite.

    3.

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nell'allegato, parte B e parte C, deve essere indicato il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico delle materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2 % riferito alla sostanza secca.

    VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI LEGANTI

    Se i prodotti indicati nella colonna 2 della parte B o nella colonna 1 della parte C del presente allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi, devono essere fornite le seguenti informazioni:

     agenti denaturanti: natura e quantitativo dei prodotti utilizzati,

     agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati.

    Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3 % del peso totale.

    VII.   DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIVELLI MINIMI TOLLERATI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B E C

    Se da un controllo ufficiale a norma dell'articolo 12 della direttiva risulta che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicché il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori minimi:

    a) proteina grezza:

     2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,

     10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %,

     1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

    b) zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio):

     2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,

     10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 5 %,

     0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

    c) amido e inulina:

     3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30 %,

     10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30 %, ma pari o superiori al 10 %,

     1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

    d) sostanze grasse grezze:

     1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %,

     12 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 %, ma pari o superiori al 5 %,

     0,6 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

    e) fibre grezze:

     2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14 %,

     15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14 %, ma pari o superiori al 6 %,

     0,9 unità per il tenore dichiarato inferiore al 6 %;

    f) umidità e ceneri grezze:

     1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %,

     10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 %, ma pari o superiori al 5 %,

     0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

    g) valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:

     1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15 % o (15), a seconda dei casi,

     10 % del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15 % ma pari o superiori al 2 % o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi,

     0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2 % o a 2, a seconda dei casi;

    h) ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl:

     10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3 %,

     0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3 %;

    i) carotene, vitamina A e xantofilla:

     30 % del tenore dichiarato;

    j) metionina, lisina e basi azotate volatili:

     20 % del tenore dichiarato.

    VIII.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI OTTENUTE DA PROTEINE DERIVATE DA TESSUTI DI MAMMIFERI

    1.

    Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente indicazione: «Questa materia prima per mangimi è costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti».

    Questa disposizione non si applica a:

     latte e prodotti lattiero-caseari,

     gelatina,

    ▼M3

     proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10 000 dalton:

     

    i) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e sottoposti a un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente alla direttiva 64/433/CEE, allegato I, capitolo VI, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detta direttiva;

    e

    ii) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale a un pH>11 per >3 ore a una temperatura >80 °C e da un trattamento termico a >140 °C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico pertinente;

    e

    iii) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP);

    ▼M1

     difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate e

     plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

    2.

    Se uno Stato membro ha vietato l'impiego di proteine derivate da tessuti di mammiferi di cui al punto 1, prima frase, negli alimenti per determinati animali diversi dai ruminanti, come è consentito dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE, l'indicazione di cui al punto 1 deve precisare le altre specie o categorie di animali a cui viene esteso il divieto di utilizzare i prodotti suddetti.

    PARTE B

    Elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi

    1.   CEREALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligarorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1.01

    Avena

    Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena

     

    1.02

    Fiocchi di avena

    Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'avena decorticata trattata a vapore. Può contenere una piccola quantità di crusca di avena

    Amido

    1.03

    Cruschello di avena

    Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e decorticata, in semola e farina. È prevalentemente costituito da crusca di avena e da parte dell'endosperma

    Fibra grezza

    1.04

    Crusca d'avena

    Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'avena, preventivamente puliti, in semola. È principalmente costituito da tegumenti esterni e crusca di avena

    Fibra grezza

    1.05

    Orzo

    Grani di Hordeum vulgare L.

     

    1.06

    Farinetta di orzo

    Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo pulito e decorticato in orzo mondato, semola o farina

    Fibra grezza

    1.07

    Proteina di orzo

    Sottoprodotto essiccato dell'amideria di orzo. È costituito principalmente da proteina ottenuta dalla separazione dell'amido

    Proteina grezza

    Amido

    1.08

    Rotture di riso

    Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione di riso pulito o di riso brillantato, Oryza sativa L. È essenzialmente costituito da grani piccoli e/o da grani spezzati

    Amido

    1.09

    Pula vergine di riso

    Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio. È costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi

    Fibra grezza

    1.10

    Farinaccio di riso

    Sottoprodotto ottenuto dalla seconda pulitura del riso greggio. È essenzialmente costituito da particelle di endosperma, dallo strato aleuronico e dai germi

    Fibra grezza

    1.11

    Crusca di riso con carbonato di calcio

    Sottoprodotto ottenuto dalla pulitura del riso greggio. È essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione

    Friba grezza

    Carbonato di calcio

    1.12

    Farina di foraggio a base di riso parboiled

    Sottoprodotto della pulitura di riso greggio parboiled. È essenzialmente costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa, dai germi e da quantità variabili di carbonato di calcio proveniente dalla lavorazione

    Fibra grezza

    Carbonato di calcio

    1.13

    Riso da foraggio macinato

    Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso da foraggio, costituito da grani verdi non maturi o gessosi, ottenuti per vagliatura all'atto della lavorazione del riso semigreggio o da grani di riso di normale costituzione, semigreggio, macchiato o giallo

    Amido

    1.14

    Panello di germe di riso

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di riso, al quale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Fibra grezza

    1.15

    Farina di estrazione di germi di riso

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di riso, contenenti ancora parti della mandorta farinosa e del tegumento

    Proteina grezza

    1.16

    Amido di riso

    Amido di riso tecnicamente puro

    Amido

    1.17

    Miglio

    Grani di Panicum miliaceum L.

     

    1.18

    Segale

    Semi della Secale cereale L.

     

    1.19

    Farinetta di segale (1)

    Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi

    Amido

    1.20

    Cruschello di segale

    Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme privati della mandorla farinosa in minor misura della crusca di segale

    Fibra grezza

    1.21

    Crusca di segale

    Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme, liberato quasi totalmente dalla mandorla farinosa

    Fibra grezza

    1.22

    Sorgo

    Semi del Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.

     

    1.23

    Frumento

    Semi del Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. e altre specie coltivate di frumento.

     

    1.24

    Farinetta di frumento (2)

    Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. È costituito principalmente da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi.

    Amido

    1.25

    Cruscello di frumento

    Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento, partendo dal grano pulito e dal farro decorticato. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti del seme private della mandorla farinosa in minor misura che la crusca di frumento.

    Fibra grezza

    1.26

    Crusca di frumento (3)

    Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina, partendo dal grano pulito o dal farro decorticato. È costituito essenzialmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa.

    Fibra grezza

    1.27

    Glutine di frumento

    Sottoprodotto della molitura a secco o costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o no, ai quali possono aderire ancora parti della mandorla farinosa e dei tegumenti.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    1.28

    Glutine di frumento

    Sottoprodotto essiccato dell'amideria di frumento. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.

    Proteina grezza

    1.29

    Farina glutinata di frumento

    Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione di amido e di glutine di frumento. È costituito da crusca, parzialmente privata o no del germe, e da glutine, a cui possono essere aggiunte modeste quantità di rotture di frumento provenienti dalla vagliatura dei chicchi o modeste quantità di residui dell'idrolisi dell'amido.

    Proteina grezza

    Amido

    1.30

    Amido di frumento

    Amido di frumento tecnicamente puro

    Amido

    1.31

    Amido di frumento pregelatinizzato

    Prodotto composto di amido di frumento, in gran parte pregelatinizzato mediante trattamento termico

    Amido

    1.32

    Spelta

    Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum.

     

    1.33

    Triticale

    Grani dell'ibrido Triticum X Secale.

     

    1.34

    Granturco

    Semi di Zea mays L.

     

    1.35

    Farinetta di granturco (4)

    Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca di granturco, della mandorla farinosa.

    Fibra grezza

    1.36

    Crusca di granturco

    Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa.

    Fibra grezza

    1.37

    Panello di germe di granturco

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o ad umido del cereale, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    1.38

    Farina di estrazione di germe di granturco

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o a umido. ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento.

    Proteina grezza

    1.39

    Farina glutinata di granturco (5)

    Sottoprodotto dell'amideria di granturco ottenuto per via umida. È costituito da crusca e glutine, a cui sono aggiunti i residui della vagliatura del granturco, in proporzione non superiore al 15 % in peso, e/o i residui provenienti dall'acqua di macerazione del granturco, utilizzata per la produzione di alcole o di altri derivati dell'amido. Il prodotto può inoltre contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, parimenti ottenuti per via umida.

    Proteina grezza

    Amido

    Sostanze grasse grezze, se superiori al 4,5 %

    1.40

    Glutine di granturco

    Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.

    Proteina grezza

    1.41

    Amido di granturco

    Amido di granturco tecnicamente puro.

    Amido

    1.42

    Amido di granturco pregelatinizzato (6)

    Prodotto costituito da amido di granturco in gran parte pregelatinizzato mediante trattamento termico.

    Amido

    1.43

    Radichette di malto

    Sottoprodotto della malteria costituito essenzialmente dalle radichette essiccate di cereali germogliati.

    Proteina grezza

    1.44

    Borlande (trebbie) essiccate di birreria

    Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali sottoposti o no a maltaggio o di altri prodotti amilacei.

    Proteina grezza

    1.45

    Borlande (trebbie) essiccate di distilleria (7)

    Sottoprodotto della distillazione dell'alcole ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati.

    Proteina grezza

    1.46

    Borlande scure di distilleria (8)

    Sottoprodotto della distilleria ottenuto per essiccamento dei residui solidi di grani fermentati ai quali sono stati aggiunti sciroppo di borlande o residui evaporati dell'acqua di macerazione.

    Proteina grezza

    (1)   I prodotti con un tenore di amido superiore al 40 % possono essere definiti «ricchi di amido». In tedesco possono essere denominati «Roggennachmehl».

    (2)   I prodotti con un tenore di amido superiore al 40 % possono essere definiti «ricchi di amido». In tedesco possono essere denominati «Weizennachmehl».

    (3)   Se questo prodotto è stato sottoposto ad una molitura più fina, può essere aggiunto il termine «fina» oppure la denominazione può essere da una corrispondente.

    (4)   I prodotti con un tenore di amido superiore al 40 % possono essere definiti «ricchi di amido». In lingua tedesca possono essere denominati «Maisnachmehl».

    (5)   Tale denominazione può essere sostituita da «gluten feed di granturco».

    (6)   Tale denominazione può essere sostituita da «amido di granturco estruso».

    (7)   Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale.

    (8)   Tale denominazione può essere sostituita da «borlande (trebbie) e solubili essiccati di distilleria». La denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale.

    2.   SEMI OLEOSI, FRUTTI OLEOSI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2.01

    Panello di arachidi parzialmente decorticate

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide parzialmente decorticati Arachis hypogaea L. e altre specie di Arachis (tenore massimo di cellulosa greggia: 16 % sulla sostanza secca).

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Fibra grezza

    2.02

    Farina di estrazione di arachidi parzialmente decorticate

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dei semi di arachide parzialmente decorticati (tenore massimo di cellulosa greggia: 16 % sulla sostanza secca).

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    2.03

    Panello di arachidi decorticate

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di arachide decorticati.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Fibra grezza

    2.04

    Farina di estrazione di arachidi decorticate

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachide decorticati.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    2.05

    Seme di colza (1)

    Semi di colza della specie Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O. E. Schulz oltre che di ravizzone, Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (purezza botanica minima: 94 %).

     

    2.06

    Panello di colza (1)

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di colza (purezza botanica minima: 94 %).

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Fibra grezza

    2.07

    Farina di estrazione di colza (1)

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di colza (purezza botanica minima: 94 %).

    Proteina grezza

    2.08

    Corteccia di colza

    Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di colza.

    Fibra grezza

    2.09

    Farina di estrazione di cartamo, parzialmente decorticato

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cartamo Carthamus tinctorius L. parzialmente decorticati.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    2.10

    Panello di copra

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione delle mandorle essiccate (endosperma) e dell'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco Cocos nucifera L.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Fibre grezze

    2.11

    Farina di estrazione di copra

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da mandorle essiccate (endosperma) e dall'involucro (tegumento) del seme della palma di cocco.

    Proteina grezza

    2.12

    Panello di palmisti

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Fibra grezza

    2.13

    Farina di estrazione di palmisti

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione da palmisti privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    2.14

    (Semi di) soia, tostata

    Semi di soia Glycine max (L.) Merr. che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g.min.)

     

    2.15

    Farina di estrazione (di semi) di soia, tostata

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g.min.)

    Proteina grezza

    Fibra grezza se superiore all'8 %

    2.16

    Farina di estrazione (di semi) di soia, decorticata e tostata

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico. (Tenore massimo di cellulosa greggia sulla sostanza secca: 8 %). Attività ureasica max. 0,5 mg N/g × min.)

    Proteina grezza

    2.17

    Concentrato proteico (di semi) di soia

    Sottoprodotto ottenuto per estrazione dai semi di soia decorticati privati del grasso.

    Proteina grezza

    2.18

    Olio vegetale (2)

    Olio ottenuto da vegetali.

    Umidità, se superiore all'1 %

    2.19

    Corteccia (di semi) di soia

    Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di soia.

    Fibra grzza

    2.20

    Semi di cotone

    Semi di cotone Gossypium aap. privati delle fibre.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    Sostanze grasse grezze

    2.21

    Farina di estrazione di semi di cotone parzialmente decorticati

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati (tenore massimo di cellulosa greggia del 22,5 % sulla sostanza secca).

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    2.22

    Panello di cotone

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di cotone privati delle fibre.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    Sostanze grasse grezze

    2.23

    Panello di neuk

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di neuk Guizotia abyssinica Lg Cass. (ceneri insolubili in HCl: max 3,4 %).

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Fibra grezza

    2.24

    Semi di girasole

    Semi di girasole Helianthus annuus L.

     

    2.25

    Farina di estrazione di girasole

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole.

    Proteina grezza

    2.26

    Farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole parzialmente decorticati (tenore massimo di cellulosa greggia sulla sostanza secca: 27,5 %).

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    2.27

    Semi di lino

    Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93 %).

     

    2.28

    Panello di lino

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93 %).

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Fibra grezza

    2.29

    Farina di estrazione di lino

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di lino (purezza botanica minima: 93 %).

    Proteina grezza

    2.30

    Sansa di oliva

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo Olea europaea L. privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    2.31

    Panello di sesamo

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di sesamo Sesamum indicum L. (ceneri insolubili in HCl: max. 5 %).

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    Sostanze grasse grezze

    2.32

    Farina di estrazione di semi di cacao parzialmente decorticati

    Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati, tostati e parzialmente decorticati di cacao Theobroma cacao L.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    2.33

    Gusci di cacao

    Tegumenti dei semi essiccati e tostati di cacao Theobroma cacao L.

    Fibra grezza

    (1)   Può essere eventualmente aggiunta l'indicazione «a basso tenore di glucosinolato», la cui definizione è quella riportata nella legislazione comunitaria.

    (2)   La denominazione deve essere completata dall'indicazione della specie vegetale.

    3.   SEMI DI LEGUMINOSE, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3.01

    Ceci

    Semi di Cicer arietinum L.

     

    3.02

    Farina di estrazione di guar

    Sottoprodotto ottenuto dall'estrazione della mucillagine dai semi di Cyamopsis tetragonoloba L Taub.

    Proteina grezza

    3.03

    Vecciolo o zirlo

    Semi di Ervum ervilia L.

     

    3.04

    Cicerchia (1)

    Semi di Lathyrus sativus L. sottoposti a un adeguato trattamento termico.

     

    3.05

    Lenticchie

    Semi della Lens culinaris a.o. Medik.

     

    3.06

    Lupini dolci

    Semi della specie Lupinus ssp. a basso tenore di sostanze amare.

     

    3.07

    Fagioli tostati

    Semi di Phaseolus o Vigna ssp. sottoposti a un adeguato trattamento termico per distruggere le lectine tossiche.

     

    3.08

    Piselli

    Semi di Pisum ssp.

     

    3.09

    Cruschello di piselli

    Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. È costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e, in minor misura, della pellicola dei semi.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    3.10

    Crusca di piselli

    Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli. È costituito essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli.

    Fibra grezza

    3.11

    Fave e favette

    Semi della specie Vicia faba L ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta (Alef.) Mansf.

     

    3.12

    Veccia articolata

    Semi della Vicia monanthos Desf.

     

    3.13

    Veccia

    Semi della Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà.

     

    (1)   Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento termico utilizzato.

    4.   TUBERI, RADICI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4.01

    Polpa di barbabietola (da zucchero)

    Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce esaurite e seccate di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5 % sulla sostanza secca).

    Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5 % della sostanza secca

    Zuccheri totali espressi in saccarosio, se superiori al 10,5 %

    4.02

    Melasse di barbatietola (da zucchero)

    Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto durante la fabbricazione o la raffinazione dello zucchero di barbabietola.

    Zuccheri totali espressi in saccarosio

    Umidità, se superiore al 28 %

    4.03

    Polpa di barbabietola (da zucchero) melassata

    Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da polpe essiccate di barbabietola da zucchero, alle quali sono state aggiunte melasse (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5 % sulla sostanza secca).

    Zuccheri totali espressi in saccarosio

    Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5 % della sostanza secca

    4.04

    Borlanda di barbabietola (da zucchero)

    Sottoprodotto della fermentazione delle melasse di barbabietola per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche.

    Proteina grezza

    Umidità, se superiore al 35 %

    4.05

    Zucchero (di barbabietola) (1)

    Zucchero estratto dalla barbabietola da zucchero.

    Saccarosio

    4.06

    Patata dolce

    Tuberi di Ipomoea batatas (L.) Poir, sotto qualsiasi presentazione.

    Amido

    4.07

    Manioca (2)

    Radici di Manhiot esculenta Crantz, sotto qualsiasi presentazione (tenore massimo di ceneri insolubili in HCl: 4,5 % sulla sostanza secca).

    Amido

    Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5 % sulla sostanza secca

    4.08

    Amido di manioca pregelatinizzato (3)

    Amido ottenuto da radici di manioca, i cui granuli risultano in gran parte pregelatinizzati mediante un appropriato trattamento termico.

    Amido

    4.09

    Polpa di patate

    Residuo solido della fecoleria di patate Solanum tuberosum L.

     

    4.10

    Fecola di patate

    Fecola di patate tecnicamente pura.

    Amido

    4.11

    Proteina di patate

    Sottoprodotto della fecoleria costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola.

    Proteina grezza

    4.12

    Fiocchi di patate

    Prodotto ottenuto per assiccamento rotativo delle patate lavate, pleate o non pelate e cotte a vapore.

    Amido

    Fibra grezza

    4.13

    Succo concentrato di patate

    Residuo della fecoleria di patate, da cui è stata estratta una parte delle proteine e dell'acqua.

    Proteina grezza

    Ceneri grezze

    4.14

    Fecola di patate gonfiata

    Prodotto costituito da fecola di patate, in gran parte pregelatinizzata.

    Amido

    (1)   Tale denominazione può essere sostituita da «saccarosio».

    (2)   Tale denominazione può essere sostituita da «topioca».

    (3)   Tale denominazione può essere sostituita da «amido di tapioca».

    5.   ALTRI SEMI E FRUTTI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5.01

    Carrube

    Prodotto ottenuto dallo spezzettamento del frutto secco del carrubo Ceratonia siliqua L., dal quale sono stati tolti i semi.

    Fibra grezza

    5.02

    Pastazzo di agrumi

    Sottoprodotto ottenuto per pressione degli agrumi Citrus ssp. durante la produzione del succo di agrumi.

    Fibra grezza

    5.03

    Residuo di frutta (1)

    Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione di succhi di frutta a granelli o a nocciolo.

    Fibra grezza

    5.04

    Polpa di pomodoro

    Sottoprodotto ottenuto per pressione dai pomodori Solanum Lycopersicum Karst. durante la fabbricazione del succo di pomodoro.

    Fibra grezza

    5.05

    Panelli di vinaccioli

    Sottoprodotto ottenuto durante l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

    Fibra grezza, se superiore al 45 %

    5.06

    Polpe di uva

    Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcole e private per quanto possibile dei raspi e dei semi.

    Fibra grezza, se superiore al 25 %

    5.07

    Semi di uva

    Semi estratti dalle vinacce, non disoleati.

    Sostanze grasse grezze

    Fibra grezza, se superiore al 45 %

    (1)   Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di frutta.

    6.   FORAGGI E FORAGGI GROSSOLANI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6.01

    Farina di erba medica (1)

    Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medica giovane Medicago sativa L. e Medicago varia Martyn. Esso può contenere tuttavia fino al 20 % di trifoglio giovane o di altre piante da foraggio, sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente all'erba medica.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5 % sulla sostanza secca

    6.02

    Residuo di erba medica

    Sottoprodotto ottenuto durante la produzione del succo di erba medica mediante estrazione meccanica.

    Proteina grezza

    6.03

    Concentrato proteico di erba medica

    Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale di frazioni del succo di erba medica, che è stato centrifugato e sottoposto a trattamento termico per precipitare le proteine.

    Carotene

    Proteina grezza

    6.04

    Farina di trifoglio (1)

    Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione del trifoglio giovane Trifolium spp. Esso può tuttavia contenere fino al 20 % di erba medica giovane o di altre piante da foraggio sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente al trifoglio.

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5 % sulla sostanza secca

    6.05

    Farina di erba (1) (2)

    Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione di giovani piante da foraggio.

    Poteina grezza

    Fibra grezza

    Ceneri insolubili in HCl: se superiori al 3,5 % sulla sostanza secca

    6.06

    Paglia di cereali (3)

    Paglia di cereali.

     

    6.07

    Paglia di cereali trattata (4)

    Prodotto ottenuto mediante un trattamento adeguato della paglia di cereali.

    Sodio, se trattato con NaOH

    (1)   Il termine «farina» può essere sostituito da «formellati». Nella denominazione può essere indicato anche il metodo di essiccazione.

    (2)   Tale denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di pianta da foraggio.

    (3)   Nella dominazione deve essere indicata la specie di cereale.

    (4)   Tale denominazione deve essere completata dall'indicazione della natura del trattamento chimico effettuato.

    7.   ALTRI VEGETALI, LORO PRODOTTI SOTTOPRODOTTI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatoria

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7.01

    Melasse di canna (da zucchero)

    Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero di canna Saccharum officinarum L.

    Zuccheri totali espressi in saccarosio

    Umidità, se superiore al 30 %

    7.02

    Borlanda di canna (da zucchero)

    Sottoprodotto ottenuto per fermentazione delle melasse di canna da zucchero nella produzione di alcoli, lievito, acido citrico o altre sostanze organiche.

    Proteina grezza

    Umidità, se superiore al 35 %

    7.03

    Zucchero (di canna) (1)

    Zucchero estratto dalla canna da zucchero.

    Saccarosio

    7.04

    Farina di alghe marine

    Prodotto ottenuto con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine, in particolare delle alghe brune. Esso può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio.

    Ceneri grezze

    (1)   Tale denominazione può essere sostituita da «saccarosio».

    8.   PRODOTTI LATTIERO-CASEARI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Duchiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8.01

    Latte scremato in polvere

    Prodotto ottenuto per essiccamento del latte dal quale è stata separata la maggior parte del grasso.

    Proteina grezza

    Umidità, se superiore al 5 %

    8.02

    Latticello in polvere

    Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dopo la zangolatura.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Lattosio

    Umidità, se superiore al 6 %

    8.03

    Siero di latte in polvere

    Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dalla fabbricazione di formaggi, «quark» e caseina o da procedimenti analoghi.

    Proteina grezza

    Lattosio

    Umidità, se superiore all'8 %

    Ceneri grezze

    8.04

    Siero di latte in polvere parzialmente delattosato

    Prodotto ottenuto per essiccamento del siero di latte, dal quale è stata estratta una parte di lattosio.

    Proteina grezza

    Lattosio

    Umidità, se superiore all'8 %

    Ceneri grezze

    8.05

    Proteina di siero di latte in polvere (1)

    Prodotto ottenuto dall'essiccamento dei composti proteici estratti dal siero di latte o dal latte mediante trattamento chimico o fisico.

    Proteina grezza

    Umidità, se superiore all'8 %

    8.06

    Caseina in polvere

    Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamento della caseina precipitata mediante l'aggiunta di acidi o di presame.

    Proteina grezza

    Umidità, se superiore al 10 %

    8.07

    Lattosio in polvere

    Zucchero separato dal latte o dal siero mediante precipitazione ed essiccamento.

    Lattosio

    Umidità se superiore al 5 %

    (1)   Tale denominazione può essere sostituita da «albumina di latte in polvere».

    9.   PRODOTTI DI ANIMALI TERRESTRI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9.01

    Farina di carne (Francia)/farina animale (Belgio) (1)

    Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo e piume, nonché dal contenuto dell'apparato digerente (tenore minimo di proteina greggia: 50 % sulla sostanza secca) (tenore massimo di fosforo totale: 8 %)

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Ceneri grezze

    Umidità, se superiore all'8 %

    9.02

    Farina di carne ed ossa (1)

    Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo; il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da pelo, setole, piume, corna e zoccoli, nonché dal contenuto dell'apparato digerente.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Ceneri grezze

    Umidità, se superiore all'8 %

    9.03

    Farina di ossa

    Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione fine di ossa provenienti da animali terrestri a sangue caldo da cui il grasso è in gran parte estratto o separato per via fisica. Il prodotto deve risultare praticamente esente da zoccoli, corna, setole, pelo, piume, nonché dal contenuto dell'apparato digerente.

    Proteina grezza

    Ceneri grezze

    Umidità, se superiore all'8 %

    9.04

    Ciccioli

    Prodotti residui della fabbricazione di sego, strutto e di altri grassi di origine animale estratti o separati per via fisica.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Umidità, se superiore all'8 %

    9.05

    Farina di pollame (1)

    Prodotto ottenuto dal riscaldamento, dall'essicamento e dalla macinazione dei sottoprodotti del pollame; deve risultare praticamente esente da piume.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Ceneri grezze

    Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,3 %

    Umidità, se superiore all'8 %

    9.06

    Farina di piume idrolizzate

    Prodotto ottenuto dall'idrolisi, essiccamento e macinazione delle piume del pollame.

    Proteina grezza

    Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,4 %

    Umidità, se superiore all'8 %

    9.07

    Farina di sangue

    Prodotto ottenuto dall'essiccamento del sangue di animali da macello a sangue caldo. Tale prodotto deve risultare praticamente esente da sostanze estranee.

    Proteina grezza

    Umidità, se superiore all'8 %

    9.08

    Grassi animali (2)

    Prodotto costituito da grassi di animali terrestri a sangue caldo.

    Umidità, se superiore all'1 %

    (1)   I prodotti contenenti oltre il 13 % di grassi sulla sostanza secca devono essere definiti «ricchi di sostanze grasse».

    (2)   Tale denominazione può essere completata da un'indicazione più precisa del tipo di grasso animale in funzione dell'origine o del metodo di ottenimento (sego, strutto, grasso di ossa ecc.).

    10.   PESCI, ALTRI ANIMALI MARINI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    10.01

    Farina di pesce (1)

    Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci interi o loro parti dai quali può essere stato rimosso parte dell'olio, ma al quale possono essere state aggiunte le parti solubili del pesce.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Ceneri grezze, se superiori al 20 %

    Umidità, se superiore all'8 %

    10.02

    Solubili di pesce concentrato

    Prodotto ottenuto durante la fabbricazione di farina di pesce, separato e stabilizzato mediante acidificazione o essiccamento.

    Proteina grezza

    Sostanze grasse grezze

    Umidità, se superiore al 5 %

    10.03

    Olio di pesce

    Olio ottenuto da pesce o parti di pesce.

    Umidità, se superiore all'1 %

    10.04

    Olio di pesce raffinato, idrogenato

    Olio ottenuto da pesce o parti di pesce, raffinato e sottoposto ad idrogenazione.

    Indice di iodio

    Umidità, se superiore all'1 %

    (1)   I prodotti contenenti oltre il 75 % di proteina grezza sulla sostanza secca possono essere definiti «ad alto tenore proteico».

    11.   MINERALI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    11.01

    Carbonato di calcio (1)

    Prodotto ottenuto mediante macinazione di minerali contenenti carbonato di calcio, quali rocce calcaree, gusci di ostriche e di mitili, oppure mediante precipitazione da una soluzione acida.

    Calcio

    Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 5 %

    11.02

    Carbonato di calcio e di magnesio

    Miscuglio naturale di carbonato di calcio e di magnesio.

    Calcio

    Magnesio

    11.03

    Alghe marine calcaree (maërl)

    Prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli.

    Calcio

    Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 5 %

    11.04

    Ossido di magnesio

    Ossido di magnesio tecnicamente puro (MgO).

    Magnesio

    11.05

    Magnesio solfato

    Magnesio solfato (MgSO4 . 7H2O) tecnicamente puro.

    Magnesio

    Zolfo

    11.06

    Fosfato bicalcico (2)

    Idrogenortofosfato di calcio precipitato preveniente da ossa o da fonti inorganiche (CaHPO4 . xH2O).

    Calcio

    Fosforo totale

    11.07

    Fosfato monocalcico-bicalcico

    Prodotto ottenuto chimicamente e composto da parti uguali di fosfato bicalcico e fosfato monocalcico [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O].

    Fosforo totale

    Calcio

    11.08

    Fosfato naturale defluorato

    Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali purificati e debitamente defluorati.

    Fosforo totale

    Calcio

    11.09

    Farina di ossa degelatinizzate

    Ossa sgrassate, degelatinizzate, sterilizzate e macinate.

    Fosforo totale

    Calcio

    11.10

    Fosfato monocalcico

    Bis(driidrogeno fosfato) di calcio tecnicamente puro [Ca(H2PO4)2.xH2O].

    Fosforo totale

    Calcio

    11.11

    Fosfato di calcio e di magnesio

    Fosfato di calcio e di magnesio tecnicamente puro.

    Calcio

    Magnesio

    Fosforo totale

    11.12

    Fosfato monoammonico

    Fosfato monoammonico tecnicamente puro (NH4H2PO4).

    Azoto totale

    Fosforo totale

    11.13

    Cloruro di sodio (1)

    Cloruro di sodio tecnicamente puro o prodotto ottenuto dalla macinazione di fonti naturali di cloruro di sodio, quali salgemma e sale marino.

    Sodio

    11.14

    Propionato di magnesio

    Propionato di magnesio tecnicamente puro.

    Magnesio

    11.15

    Fosfato di magnesio

    Prodotto costituito da dimagnesio fosfato (MgHPO4 . xH2O).

    Fosforo totale

    Magnesio

    11.16

    Sodio calcio magnesio fosfato

    Prodotto costituito da sodio calcio magnesio fosfato.

    Fosforo totale

    Magnesio

    Calcio

    Sodio

    11.17

    Mono sodio fosfato

    Mono sodio fosfato (NaH2PO . H2O) tecnicamente puro.

    Fosforo totale

    Sodio

    11.18

    Bicarbonato di sodio

    Bicarbonato di sodio (NaHCO3) tecnicamente puro.

    Sodio

    (1)   L'indicazione della provenienza può sostituire la denominazione o può esservi aggiunta.

    (2)   Il procedimento di fabbricazione può essere indicato nella denominazione.

    12.   VARI



    Numero

    Denominazione

    Descrizione

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    12.01

    Prodotti e sottoprodotti della panetteria e della fabbricazione di pasta alimentare (1)

    Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pane, prodotti della panetteria fine, biscotti e pasta alimentare.

    Amido

    Zuccheri totali espressi in saccarosio

    12.02

    Prodotti e sottoprodotti di confetteria (1)

    Prodotto o sottoprodotto ottenuto a seguito della fabbricazione di dolciumi e cioccolato.

    Zuccheri totali espressi in saccarosio

    12.03

    Prodotti e sottoprodotti di pasticceria e gelateria (1)

    Prodotto o sottoprodotto ottenuto durante la fabbricazione di pasticceria, torte o gelati.

    Amido

    Zuccheri totali espressi in saccarosio

    Sostanze grasse grezze

    12.04

    Acidi grassi

    Sottoprodotto ottenuto per disacidificazione con alcali o per distillazione di oli e grassi di specie animali o vegetali, non specificate.

    Sostanze grasse grezze

    Umidità, se superiore all' 1 %

    12.05

    Sali di acidi grassi (2)

    Prodotto ottenuto per saponificazione degli acidi grassi con idrossido di calcio, di sodio o di potassio.

    Sostanze grasse grezze

    Ca (o Na o K, a seconda del caso)

    (1)   La denominazione deve essere modificata o completata in modo da precisare il procedimento agroalimentare da cui proviene la materia prima per mangimi.

    (2)   Tale denominazione può essere completata dall'indicazione del sale.

    PARTE C

    Disposizioni relative alla denominazione e alla dichiarazione di taluni compenenti di materie prime per mangimi non elencate

    Per le materie prime per mangimi immesse in circolazione e non elencate nella parte B del presente allegato, è prescritta la dichiarazione obbligatoria dei componenti indicati nella colonna 2 qui in appresso, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

    Le materie prime per mangimi non elencate nella parte B devono essere denominate conformemente ai criteri enunciati nella parte AI.1 del presente allegato.



    Categorie di materie prime

    Dichiarazioni obbligatorie

    (1)

    (2)

     
     

    1.

    Cereali

     

    2.

    Prodotti e sottoprodotti di cereali

    Amido, se superiore al 20 %

    Proteina grezza, se superiore al 10 %

    Sostanze grasse grezze, se superiori al 5 %

    Fibra grezza

    3.

    Semi oleosi, frutti oleosi

     

    4.

    Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi, frutti oleosi

    Proteina grezza, se superiore al 10 %

    Sostanze grasse grezze, se superiori al 5 %

    Fibra grezza

    5.

    Semi di leguminose

     

    6.

    Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose

    Proteina grezza, se superiore al 10 %

    Fibra grezza

    7.

    Tuberi, radici

     

    8.

    Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici

    Amido

    Fibra grezza

    Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5 %

    9.

    Altri prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero

    Fibra grezza, se superiore al 15 %

    Zuccheri totali espressi in saccarosio

    Ceneri insolubili in HCl, se superiori al 3,5 %

    10.

    Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti

    Proteina grezza

    Fibra grezza

    Sostanze grasse grezze, se superiori al 10 %

    11.

    Foraggi e foraggi grossolani

    Proteina grezza, se superiore al 10 %

    Fibra grezza

    12.

    Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti

    Proteina grezza, se superiore al 10 %

    Fibra grezza

    13.

    Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero

    Fibra grezza, se superiore al 15 %

    Zuccheri totali espressi in saccarosio

    14.

    Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari

    Proteina grezza

    Umidità, se superiore al 5 %

    Lattosio, se superiore al 10 %

    15.

    Prodotti di animali terrestri

    Proteina grezza, se superiore al 10 %

    Sostanza grasse grezze, se superiori al 5 %

    Umidità, se superiore all' 8 %

    16.

    Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

    Proteina grezza, se superiore al 10 %

    Sostanze grasse grezze, se superiori al 5 %

    Umidità, se superiore all' 8 %

    17.

    Minerali

    Sostanze minerali pertinenti

    18.

    Vari

    Proteina grezza, se superiore al 10 %

    Fibra grezza

    Sostanze grasse grezze, se superiori al 10 %

    Amido, se superiore al 30 %

    Zuccheri totali, espressi in saccarosio, se superiori al 10 %



    ( 1 ) GU n. C 236 del 24.8.1994, pag. 7.

    ( 2 ) GU n. C 305 del 31.10.1994, pag. 147.

    ( 3 ) GU n. C 102 del 24.4.1995, pag. 10.

    ( 4 ) GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48).

    ( 5 ) GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/55/CE della Commissione (GU n. L 263 del 4.11.1995, pag. 18).

    ( 6 ) GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23).

    ( 7 ) GU n. L 332 del 30.12.1995, pag. 15.

    ( 8 ) GU n. L 319 del 4.11.1992, pag. 19.

    ( 9 ) GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

    ( 10 ) GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23.

    ( 11 ) GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 14.

    ( 12 ) GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 27.

    ( 13 ) GU n. L 193 del 17.7.1982, pag. 34.

    ( 14 ) GU n. L 281 del 9.10.1991, pag. 23.

    ( 15 ) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    ( 16 ) GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

    ( 17 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    ( 18 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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