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Document 01995L0057-20041221

Consolidated text: Direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/57/2004-12-21

1995L0057 — IT — 21.12.2004 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 95/57/CE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1995

relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

(GU L 291, 6.12.1995, p.32)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2004

  L 373

69

21.12.2004


Modificato da:

 A1

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRETTIVA 95/57/CE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1995

relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 giugno 1991 ( 1 ) e del 18 gennaio 1994 ( 2 ) rilevano la necessità che la Comunità svolga un ruolo attivo nello sviluppo di statistiche del turismo;

considerando che il Comitato economico e sociale ( 3 ) ha approvato l'elaborazione di una direttiva mirante a canalizzare le attività attualmente svolte in modo frammentario a livello nazionale;

considerando che in applicazione della decisione 90/665/CEE del Consiglio ( 4 ) è stato definito un quadro metodologico comunitario per l'elaborazione di statistiche comunitarie sul turismo;

considerando che i risultati del programma biennale (1991-1992) per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo in base alla decisione 90/665/CEE mettono in luce l'esigenza degli utenti del settore pubblico e privato di disporre in tempi brevi di statistiche attendibili e comparabili sulla domanda e sull'offerta turistica a livello comunitario;

considerando che lo sviluppo di statistiche comunitarie sul turismo è stato riconosciuto prioritario dalla decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo ( 5 );

considerando che il ruolo riconosciuto del turismo come strumento di sviluppo e di integrazione socioeconomica può essere meglio garantito tramite la conoscenza delle opportune statistiche di base, soprattutto a livello regionale;

considerando che, al fine di valutare la competitività dell'industria del turismo nella Comunità, è necessario disporre di maggiori conoscenze sul volume dei movimenti turistici, le caratteristiche dei viaggi, il profilo del turista e le spese turistiche;

considerando che è necessario disporre di dati mensili che consentano di valutare gli influssi stagionali della domanda sulla ricettività turistica e di aiutare le autorità e gli operatori economici a sviluppare in modo più adeguato strategie e politiche atte a favorire una più ampia distribuzione stagionale delle vacanze e a promuovere le attività turistiche;

considerando che ogni ulteriore attività comunitaria in questo settore deve continuare ad essere basata su un'impostazione pragmatica, coerente con il principio di sussidiarietà;

considerando che occorre garantire le necessarie sinergie tra i programmi statistici attinenti al turismo svolti a livello nazionale, internazionale e comunitario, al fine di ridurre l'onere della raccolta dei dati;

considerando che è opportuno tener conto dei lavori metodologici svolti in cooperazione con altri organismi internazionali, quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione mondiale per il turismo (OMT), e delle raccomandazioni adottate dalla commissione statistica delle Nazioni Unite nel marzo 1993, al fine di garantire una migliore comparabilità delle statistiche del turismo a livello mondiale;

considerando che l'osservazione attendibile ed efficace della struttura e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nel settore del turismo può essere nettamente migliorata con l'istituzione di un quadro comunitario adeguato e riconosciuto;

considerando che la messa in opera di tale sistema può generare economie di scala, producendo nel contempo informazioni utili per tutti gli Stati membri e tutte le parti interessate;

considerando che uno strumento comunitario agevola di per sé la diffusione di statistiche comparabili sul turismo;

considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 ( 6 ), prevede la realizzazione di un sistema di informazione statistica sulla domanda e l'offerta nel settore turistico;

considerando che una direttiva del Consiglio può fornire un quadro comune atto a massimizzare i vantaggi delle diverse azioni svolte a livello nazionale;

considerando che i dati statistici rilevati nel quadro di un sistema comunitario devono essere affidabili e comparabili tra i diversi Stati membri, e che è pertanto necessario definire di comune accordo i criteri atti a soddisfare tali esigenze,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Scopi

Al fine di realizzare a livello comunitario un sistema di informazioni statistiche nel settore del turismo, gli Stati membri procedono alla raccolta, alla compilazione, all'elaborazione e alla trasmissione di dati statistici comunitari armonizzati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo.

Articolo 2

Settori della raccolta di informazioni

Ai fini della presente direttiva, la raccolta dei dati ha per oggetto:

a) la capacità degli alloggi turistici collettivi.

I tipi di alloggi collettivi interessati sono:

1. alberghi e strutture assimilate

2. altri tipi di alloggi collettivi di cui:

2.1. campeggi turistici

2.2. alloggi per vacanze

2.3. altri alloggi collettivi;

b) gli arrivi e le partenze negli alloggi collettivi turistici.

La raccolta dei dati riguarda il turismo interno, che comprende i movimenti che si compiono all'interno di un paese e quelli provenienti dall'esterno: il «turismo all'interno di un paese» è quello dei residenti di quel paese che viaggiano solo entro i suoi confini; il «turismo dall'esterno» riguarda i non residenti che viaggiano entro il paese considerato;

c) la domanda turistica.

La raccolta dei dati riguarda il turismo nazionale, ossia gli spostamenti turistici dei residenti all'interno di un dato paese e il turismo verso l'estero; per «turismo verso l'estero» si intendono gli spostamenti dei residenti verso un altro paese. I dati sulla domanda turistica riguardano i soggiorni la cui motivazione principale è la vacanza o gli affari che comportino almeno uno o più pernottamenti consecutivi al di fuori del luogo abituale di residenza.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta dei dati

1.  L'elenco delle caratteristiche dei dati da raccogliere, con l'indicazione della loro periodicità e della ripartizione territoriale, figura nell'allegato.

2.  Le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco delle caratteristiche sono precisati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 4

Esattezza dei dati statistici

1.  La raccolta dei dati statistici avviene in modo da garantire, nella misura del possibile, la rispondenza dei risultati ai requisiti minimi di esattezza necessari. Tali requisiti e le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12. I requisiti minimi di esattezza sono determinati con particolare riferimento ai pernottamenti annuali a livello nazionale.

2.  Per quanto riguarda la base utilizzata per la raccolta dei dati, gli Stati membri adottano le misure che ritengono appropriate per assicurare la qualità e la comparabilità dei risultati.

Articolo 5

Raccolta dei dati statistici

1.  Gli Stati membri possono, all'occorrenza, basare la raccolta dei dati statistici di cui all'articolo 3 su dati, fonti e sistemi esistenti.

2.  Per le caratteristiche aventi periodicità annuale, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1o gennaio 1996. Per le caratteristiche relative alle colonne sui dati mensili e trimestrali che figurano rispettivamente nelle sezioni B e C dell'allegato, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1o gennaio 1997.

Articolo 6

Elaborazione dei dati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti secondo le modalità di cui all'articolo 3, conformemente con i requisiti di esattezza di cui all'articolo 4 e con le norme particolareggiate adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. Il livello regionale è conforme alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

1.  Gli Stati membri trasmettono i dati elaborati a norma dell'articolo 6, ivi compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri secondo le legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico, in base al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti da segreto ( 7 ), regolamento che disciplina la trasmissione dei dati statistici di carattere riservato.

2.  La trasmissione dei dati annuali provvisori avviene entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione; i risultati annuali riveduti vanno trasmessi entro i dodici mesi successivi al termine del periodo di osservazione. La trasmissione dei dati mensili e trimestrali provvisori avviene entro i tre mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente; i risultati mensili e trimestrali vanno trasmessi entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente.

3.  La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 12 può fissare, al fine di facilitare il compito degli organismi responsabili della raccolta e trasmissione dei dati, procedure standardizzate di trasmissione dei dati e creare le condizioni per un uso più ampio dei sistemi di elaborazione automatica e di trasmissione elettronica dei dati.

Articolo 8

Relazioni

1.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per valutare la qualità, la comparabilità e l'esaustività dei dati statistici. Gli Stati membri informano altresì la Commissione delle eventuali modifiche dei metodi applicati.

2.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'esperienza acquisita nell'esecuzione dei lavori previsti dalla presente direttiva, dopo un periodo di tre anni dall'inizio della raccolta dei dati.

Articolo 9

Diffusione dei risultati

La modalità di diffusione dei dati da parte della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 10

Periodo transitorio

1.  Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 13, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il sistema di informazione comunitario divenga operativo durante un periodo transitorio, che avrà termine tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per i dati mensili ed annuali, e cinque anni dopo l'entrata in vigore per i dati trimestrali.

2.  Nel corso del periodo transitorio la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, può accettare deroghe alle disposizioni della presente direttiva, qualora si rendano necessari adeguamenti dei sistemi statistici nazionali nel settore del turismo.

Articolo 11

Comitato

Riguardo alle procedure di attuazione della presente direttiva, ed eventuali misure per l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, in particolare per quanto concerne:

 le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco di tali caratteristiche (articolo 3), purché tali adeguamenti non rendano più oneroso il sistema di raccolta,

 i requisiti di esattezza e il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche (articolo 4),

 l'elaborazione dei dati (articolo 6), le procedure di trasmissione dei dati (articolo 7) e la diffusione dei risultati (articolo 9),

 le deroghe alle disposizioni della presente direttiva nel corso del periodo transitorio (articolo 10),

la Commissione è assistita a norma delle disposizioni di cui all'articolo 12 del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ( 8 ), in prosieguo denominato «il comitato».

▼M1

Articolo 12

1.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 9 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 13

Attuazione della direttiva

Gli Stati membri prendono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 23 novembre 1996.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Disposizione finale

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

DATI STATISTICI NEL SETTORE DEL TURISMO

NB: La ripartizione geografica a livello mondiale relativa ai dati B.1.3, C.1.1.2 e C.1.1.4 figura alla fine del presente allegato.

A.   Capacità degli alloggi turistici collettivi: unità locali sul territorio nazionale

A.1.   Dati da trasmettere annualmente



Numero

Ripartizione alloggi

Variabili

Ripartizione geografica (1)

A.1.1.

Alberghi e strutture ricettive assimilate

Numero strutture ricettive

Numero stanze

Numero posti letto

Nazionale e regionale NUTS III

A.1.2.

Altri tipi di alloggi collettivi:

— campeggi turistici

— alloggi per vacanze

— altri

Numero di strutture ricettive

Numero di posti letto (2)

Nazionale e regionale NUTS III

(1)   I dati relativi al numero di stanze e di posti letto a livello NUTS III possono comprendere stime che devono essere esplicitamente menzionate come tali.

(2)   Per i campeggi: quando uno Stato membro non ha norme proprie, si può considerare che un posto tenda rappresenti 4 posti letto.

B.   Arrivi e partenze negli alloggi turistici collettivi: movimenti turistici all'interno di un paese e dall'esterno verso di esso

B.1.   Dati da trasmettere annualmente



Numero

Ripartizione degli alloggi

Variabili

Ripartizione geografica

B.1.1.

Alberghi e strutture ricettive assimilate

Arrivi di residenti

Pernottamenti di residenti

Arrivi di non residenti

Pernottamenti di non residenti

Nazionale e regionale NUTS II

B.1.2.

Altri dipi di alloggi collettivi:

— campeggi turistici

— alloggi per vacanze

— altri

Arrivi di residenti

Pernottamenti di residenti

Arrivi di non residenti

Pernottamenti di non residenti

Nazionale e regionale NUTS II

B.1.3.

Alberghi e strutture ricettive assimilate

Altri tipi di alloggi collettivi

Per paese di residenza (ripartizione per mese di calendario):

— arrivi di non residenti

— pernottamenti di non residenti

Nazionale

B.2.   Dati da trasmettere mensilmente



Numero

Ripartizione degli alloggi

Variabili

Ripartizione geografica

B.2.1.

Alberghi e strutture ricettive assimilate

Altri tipi di alloggi collettivi

Arrivi di residenti

Pernottamenti di residenti

Arrivi di non residenti

Pernottamenti di non residenti

Nazionale

B.2.2.

Alberghi e strutture ricettive assimilate

Utilizzazione dei posti letto:

— lorda

— netta

Nazionale

C.   Domanda turistica: movimenti turistici all'interno di un paese e verso l'estero (escursioni in giornata escluse)

C.1.   Dati da trasmettere a livello nazionale



Numero

Variabile

Ripartizione

Dati annuali

Dati trimestrali

Vacanze di più di 4 pernottamenti

 (1)

Vacanze

 (2)

Viaggi di lavoro

 (3)

C.1.1.

Dati sul volume dei movimenti turistici

 
 
 
 

C.1.1.1

Numero di turisti (persone interessate dai movimenti)

Totale

— all'interno

— verso l'estero

— all'interno e verso l'estero

 
 
 

C.1.1.2

Numero di viaggi

Totale

 
 
 

—  all'interno

 
 

—  all'estero

RA

RA

Ripartizione geografica mondiale (livello nazionale)

 
 

C.1.1.3

Numero di viaggi (per mese di partenza)

In ciascun mese di calendario:

— totale

— all'interno

— verso l'estero

 
 
 

C.1.1.4

Numero di pernottamenti

Totale

 
 
 

—  all'interno

 
 

—  all'estero

RA

RA

Ripartizione geografica mondiale (livello nazionale)

 
 

C.1.2.

Dati sulle caratteristiche del viaggio

 
 
 
 

C.1.2.1

Durata del viaggio

Pernottamenti consecutivi:

 
 
 

—  1 — 3

NQ

 
 

—  4 o più

NQ

 
 

—  4 — 7

 

NQ

NQ

—  8 — 14

 

NQ

NQ

—  15 — 28

 

NQ

NQ

—  29 — 91

 

NQ

NQ

—  92 — 365

 

NQ

NQ

C.1.2.2

Organizzazione del viaggio

Prenotazione diretta presso la struttura di alloggio/di trasporto

 

NQ

NQ

Prenotazione presso agenzia di viaggio, tour operator:

NQ

NQ

—  di cui, per viaggi tutto compreso

NQ

NQ

C.1.2.3

Principale mezzo di trasporto usato

Via aerea

 

NQ

NQ

Via d'acqua

NQ

NQ

Via terra:

NQ

NQ

—  ferrovia

NQ

NQ

—  autobus (di linea e di turismo)

NQ

NQ

—  veicoli privati e a noleggio

NQ

NQ

—  altri

NQ

NQ

C.1.2.4

Principali tipi di alloggio per:

— spostamenti all'interno di un paese

— spostamenti all'estero

Alberghi e strutture ricettive assimilate

 
 
 

Alloggi specializzati

 
 

Altri tipi di alloggio collettivo:

 
 

—  campeggi turistici

NQ

NQ

—  alloggi per vacanza

NQ

NQ

—  altri

NQ

NQ

Altri tipi di alloggi privati:

 
 

—  alloggi in affitto

NQ

NQ

—  seconda residenza

NQ

NQ

—  altri tipi di alloggi privati

NQ

NQ

C.1.3.

Dati sul profilo del turista

 
 
 
 

C.1.3.1

Numero di turisti

Per sesso:

— maschi

— femmine

 
 
 

C.1.3.2

Numero di turisti

Per età:

 
 
 

—  0 — 14 anni (facoltativo)

NQ

NQ

—  15 — 24 anni

NQ

NQ

—  25 — 44 anni

NQ

NQ

—  45 — 64 anni

NQ

NQ

—  65 e oltre

NQ

NQ

C.1.4.

Dati sulla spesa turistica

 
 
 
 

C.1.4.1

Spesa turistica (in valuta nazionale) per:

— spostamenti all'interno di un paese

— spostamenti verso l'estero

Totale

 
 
 

di cui:

NQ

NQ

—  viaggi, vacanze e forfait

 
 

(1)   La colonna riguarda i dati relativi a periodi di vacanza di lunga durata (ossia 4 o più notti consecutive trascorse fuori dalla residenza abituale; lo scopo principale del soggiorno è riposo, turismo e attività ricreative).

(2)   La colonna riguarda i dati relativi a periodi di vacanza in generale (almeno un pernottamento fuori dalla residenza abituale; lo scopo principale del soggiorno è riposo, turismo e attività ricreative).

(3)   La colonna riguarda i dati relativi a viaggi di lavoro (almeno un pernottamento fuori dalla residenza abituale; lo scopo principale del soggiorno è affari e lavoro).

NB: RA indica che i dati devono essere trasmessi su base ANNUALE e non trimestrale.

I dati non richiesti per i rispettivi settori turistici sono contrassegnati con la sigla NQ.

▼M2

SUDDIVISIONE IN AREE GEOGRAFICHE

1.   Statistiche da parte dell’offerta

Totale mondo

Totale Spazio economico europeo

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Slovenia

Repubblica slovacca

Finlandia

Svezia

Regno Unito

Islanda

Norvegia

Svizzera (compreso Liechtenstein)

fra cui:

Russia

Turchia

Ucraina

Totale Africa

fra cui:

Sudafrica

Totale America del Nord

fra cui:

Stati Uniti d’America

Canada

Totale America del Sud e America Centrale

fra cui:

Brasile

Totale Asia

fra cui:

Repubblica popolare di Cina

Giappone

Repubblica della Corea del Sud

Totale Australia, Oceania e altri

fra cui:

Australia

Non precisati

2.   Statistiche da parte della domanda

Totale mondo

Totale Spazio economico europeo

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Slovenia

Repubblica slovacca

Finlandia

Svezia

Regno Unito

Islanda

Norvegia

Svizzera (compreso Liechtenstein)

fra cui:

Bulgaria

Romania

Russia

Turchia

Totale Africa

fra cui:

Sudafrica

Paesi del Maghreb

Totale America del Nord

fra cui:

Stati Uniti d’America

Totale América del Sud e América Central

fra cui:

Argentina

Brasile

Totale Asia

fra cui:

Repubblica popolare di Cina

Giappone

Repubblica della Corea del Sud

Totale Australia, Oceania e altri territori

fra cui:

Australia

Non precisati



( 1 ) GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 74.

( 2 ) GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 61.

( 3 ) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 22.

( 4 ) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 89.

( 5 ) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 26.

( 6 ) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

( 7 ) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

( 8 ) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

( 9 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

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