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Document 01994A1223(01)-20230608

    Consolidated text: Accordo che Istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(1)/2023-06-08

    01994A1223(01) — IT — 08.06.2023 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    ACCORDO CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

    (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 3)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    PROTOCOLLO che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

      L 284

    3

    30.10.2015

    ►M2

    PROTOCOLLO che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio Accordo sulle sovvenzioni alla pesca

      L 148

    3

    8.6.2023




    ▼B

    (Traduzione)

    ACCORDO CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO



    LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

    RICONOSCENDO che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attività economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico;

    RICONOSCENDO altresì che occorre adoperarsi concretamente affinché i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico;

    DESIDERANDO contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all'eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali;

    RISOLUTE dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato più razionale e duraturo che comprenda l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

    DECISE a preservare i principi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:



    Articolo I

    Istituzione dell'Organizzazione

    Si istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata «l'OMC»).

    Articolo II

    Campo di attività dell'OMC

    1.  
    L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente accordo.
    2.  
    Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati «accordi commerciali multilaterali»). costituiscono parte integrante del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri.
    3.  
    Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all'allegato 4 (in appresso denominati «accordi commerciali plurilaterali») fanno anch'essi parte del presente accordo per i membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi né diritti per i membri che non li hanno accettati.
    4.  
    L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell'allegato 1A (in appresso denominato «GATT 1994») è giuridicamente distinto dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 1947 allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato «GATT 1947»).

    Articolo III

    Funzioni dell'OMC

    1.  
    L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli accordi commerciali plurilaterali.
    2.  
    L'OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli accordi riportati in allegato al presente accordo. L'OMC può inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l'applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalità eventualmente decise da una Conferenza dei ministri.
    3.  
    L'OMC amministra l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in appresso denominata «intesa sulla risoluzione delle controversie» o «DSU» [Dispute Settlement Understanding}) riportata nell'allegato 2 del presente accordo.
    4.  
    L'OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali (in appresso denominato «TPRM» [Trade Policy Review Mechanism]) di cui all'allegato 3 del presente accordo.
    5.  
    Al fine di rendere più coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l'OMC coopera, se del caso, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.

    Articolo IV

    Struttura dell'OMC

    1.  
    Si costituisce una Conferenza dei ministri composta da rappresentanti di tutti i membri che si riunisce almeno una volta ogni due anni. La Conferenza dei ministri svolge le funzioni dell'OMC e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un membro, conformemente agli specifici requisiti del processo decisionale previsti dal presente accordo e dall'accordo commerciale multilaterale in questione.
    2.  
    Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di tutti i mèmbri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno e approva i regolamenti interni dei comitati di cui al paragrafo 7.
    3.  
    Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per esercitare le funzioni dell'organo di conciliazione previsto nell'intesa sulla risoluzione delle controversie. L'organo di conciliazione può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzioni.
    4.  
    Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere le funzioni dell'organo di esame delle politiche commerciali previsto dal TPRM. L'organo di esame delle politiche commerciali può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzióni.
    5.  
    Si costituiscono un consiglio per gli scambi di merci, un consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «consiglio TRIPS» [Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights]), che operano sotto l'indirizzo generale del Consiglio generale. Il consiglio per gli scambi di merci sovrintende al funzionamento degli accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A. Il consiglio per gli scambi di servizi sovrintende al funzionamento dell'accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato «GATS» [General Agreement on Trade in Services]). Il consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «accordo TRIPS»). Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale. La partecipazione in qualità di membri di tali Consigli è aperta ai rappresentanti di tutti i membri. I suddetti Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le loro funzioni.
    6.  
    Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari secondo le loro necessità. Detti organismi sussidiari stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti all'approvazione dei rispettivi Consigli.
    7.  
    La Conferenza dei ministri costituisce un comitato commercio e sviluppo, un comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti e un comitato bilancio, finanze e amministrazione, che esercitano le funzioni loro attribuite dal presente accordo e dagli accordi commerciali multilaterali, nonché le eventuali ulteriori funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e può costituire altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro delle sue funzioni, il comitato commercio e sviluppo riesamina periodicamente le disposizioni speciali degli accordi commerciali multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati membri e riferisce al Consiglio generale perché siano prese le opportune iniziative. La partecipazione in qualità di membri di suddetti comitati è aperta ai rappresentanti di tutti i membri.
    8.  
    Gli organismi previsti dagli accordi commerciali plurilaterali esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali accordi e operano all'interno del quadro istituzionale dell'OMC. Detti organismi tengono regolarmente informato delle loro attività il Consiglio generale.

    Articolo V

    Relazioni con altre organizzazioni

    1.  
    Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell'OMC.
    2.  
    Il Consiglio generale può adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall'OMC.

    Articolo VI

    Segretariato

    1.  
    Si costituisce un segretariato dell'OMC (in appresso denominato «il segretariato») diretto da un Direttore generale.
    2.  
    La Conferenza dei ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale.
    3.  
    Il Direttore generale nomina il personale del segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei ministri.
    4.  
    Le funzioni del Direttore generale e del personale del segretariato sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del segretariato non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun altra autorità esterna all'OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali. I membri dell'OMC rispettano il carettere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale del segretariato e non cercano di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

    Articolo VII

    Bilancio e contributi

    1.  
    Il Direttore generale presenta al comitato bilancio, finanze e amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario dell'OMC. Il comitato bilancio, finanze e amministrazione esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale è soggetto all'approvazione del Consiglio generale.
    2.  

    Il comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono disposizioni in cui si sanciscono:

    a) 

    le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese dell'OMC tra i suoi membri; e

    b) 

    le misure da adottare nei confronti dei membri in ritardo sui pagamenti.

    I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui regolamenti e sulle prassi del GATT 1947.

    3.  
    Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che comprenda più della metà dei membri dell'OMC.
    4.  
    Ciascun membro versa senza indugio all'OMC la sua quota delle spese dell'OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio generale.

    Articolo VIII

    Statuto dell'OMC

    1.  
    L'OMC ha personalità giuridica e ciascuno dei suoi membri le riconosce le capacità giuridiche necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.
    2.  
    Ciascun membro riconosce all'OMC i privilegi e le immunità neccesari per l'esercizio delle sue funzioni.
    3.  
    Ciascun membro riconosce inoltre ai funzionari dell'OMC e ai rappresentanti dei membri i privilegi e la immunità necessari perché possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni relative all'OMC.
    4.  
    I privilegi e le immunità riconosciuti dai membri all'OMC, ai suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi membri sono analoghi ai privilegi e alle immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle agenzie specializzate approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947.
    5.  
    L'OMC può concludere un accordo per quanto riguarda la sede.

    Articolo IX

    Processo decisionale

    1.  
    L'OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all'unanimità in vigore nel quadro del GATT 1947 ( 1 ).Salvo disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all'unanimità, la decisione relativa alla questione in discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei ministri e del Consiglio generale, ogni membro dell'OMC ha un voto. Qualora le Comunità europee esercitino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri ( 2 ) membri dell'OMC. Le decisioni della Conferenza dei ministri e del Consiglio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente accordo e dell'accordo commerciale multilaterale in questione ( 3 ).
    2.  
    La Conferenza dei ministri e il Consiglio generale hanno l'autorità esclusiva di adottare interpretazioni del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali. Nel caso dell'interpretazione di uno degli accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1, essi esercitano la loro autorità sulla base di una raccomandazione del Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale accordo. La decisione di adottare un'interpretazione è presa con una maggioranza dei tre quarti dei membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato in modo tale da pregiudicare le disposizioni dell'articolo X in materia di emendamenti.
    3.  

    In circostanze eccezionali, la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dal presente accordo o da un accordo commerciale multilaterale, a condizione che tale decisione sia presa da tre quarti ( 4 ) dei membri, salvo diverse disposizioni del presente paragrafo.

    a) 

    Una richiesta di deroga relativa al presente accordo è sottoposta all'esame della Conferenza dei ministri conformemente alla prassi di decisione all'unanimità. La Conferenza dei ministri stabilisce un periodo, non superiore ai 90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo non si raggiunge l'unanimità, la decisione di concedere la deroga viene presa da tre quarti dei membri.

    b) 

    Una richiesta di deroga relativa agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi allegati viene anzitutto sottoposta, rispettivamente, al Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi di servizi o al Consiglio TRIPS, affinché la esamini per un periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo, il Consiglio competente presenta una relazione alla Conferenza dei ministri.

    4.  
    Una decisione della Conferenza dei ministri che concede una deroga specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione, i termini e le condizioni che disciplinano l'applicazione della deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse per un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza dei ministri entro un anno dalla data della concessione, e successivamente ogni anno fino alla loro scadenza. In occasione di ciascun riesame, la Conferenza dei ministri verifica se sussistono le circostanze eccezionali che giustificano la deroga e se sono stati rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base al riesame annuale la Conferenza dei ministri può prorogare, modificare o abrogare la deroga.
    5.  
    Le decisioni prese nell'ambito di un accordo commerciale plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative a interpretazioni e deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale accordo.

    Articolo X

    Emendementi

    1.  
    Ciascun membro dell'OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei ministri. Anche i Consigli di cui all'articolo IV, paragrafo 5, possono presentare alla Conferenza dei ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei ministri decida un periodo più lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta è stata formalmente presentata alla Conferenza dei ministri, qualsiasi decisione di quest'ultima di sottoporre all'approvazione dei membri l'emendamento proposto è presa all'unanimità. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l'unanimità, la Conferenza dei ministri sottopone senza indugio l'emendamento proposto all'accettazione dei membri. Qualora non si raggiunga l'unanimità in una riunione della Conferenza dei ministri entro il periodo stabilito, la Conferenza dei ministri decide con una maggioranza di due terzi dei membri se sottoporre l'emendamento proposto all'accettazione dei membri. Fatte salve le disposizoni dei paragrafi 2, 5 e 6, all'emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei membri che si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
    2.  

    Gli emendamenti alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da parte di tutti i membri:

    articolo IX del presente accordo;
    articoli I e II del GATT 1994;
    articolo II, paragrafo 1 del GATS;
    articolo 4 dell'accordo TRIPS.
    3.  
    Gli emendamenti alle disposizioni del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei membri, entrano in vigore, per i membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei membri e, successivamente, per ogni membro quando il accetta. La Conferenza dei ministri può decidere, con una maggioranza di tre quarti dei membri, che un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente paragrafo è di natura tale per cui un membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei ministri è libero di recedere dall'OMC o di rimanerne membro con il consenso della Conferenza dei ministri.
    4.  
    Gli emendamenti alle disposizioni del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei membri, entrano in vigore per tutti i membri una volta accettati da due terzi dei membri.
    5.  
    Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e III del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i membri che li hanno accettati una volta accettati da due terzi dei membri e, successivamente, per ciascun membro quando li accetta. La Conferenza dei ministri può decidere con una maggioranza di tre quarti dei membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi della presente disposizione è di natura tale per cui ciascun membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei ministri è libero di recedere dall'OMC o di rimanerne membro con il consenso della Conferenza dei ministri. Gli emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per tutti i membri una volta accettati da due terzi dei membri.
    6.  
    In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, gli emendamenti all'accordo TRIPS conformi ai requisiti dell'articolo 71, paragrafo 2 di tale accordo possono essere adottati dalla Conferenza dei ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione.
    7.  
    Ciascun membro dell'OMC che accetta un emendamento al presente accordo o ad un accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale dell'OMC entrò il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza dei ministri.
    8.  
    Ciascun membro dell'OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizoni degli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei ministri. La decisione di approvare emendamenti all'accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 2 è presa all'unanimità e gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri una volta approvati dalla Conferenza dei ministri. Le decisioni di approvare emendamenti all'accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 3 entrano in vigore per tutti i membri una volta approvate dalla Conferenza dei ministri.
    9.  
    Su richiesta dei membri parti di un accordo commerciale, la Conferenza dei ministri può decidere esclusivamente all'unanimità di aggiungere tale accordo all'allegato 4. Su richiesta dei membri parti di un accordo commerciale plurilaterale, la Conferenza dei ministri può decidere di eliminare detto accordo dall'allegato 4.
    10.  
    Gli emendamenti ad un accordo commerciale plurilaterale sono disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.

    Articolo XI

    Membri originali

    1.  
    Le parti contraenti del GATT 1947 alla data di entrata in vigore del presente accordo e le Comunità europee, che accettano il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT 1994 e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano membri originali dell'OMC.
    2.  
    I paesi meno avanzati riconosciuti tali dalle Nazioni Unite saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni solo nella misura in cui ciò sia compatibile con le loro specifiche esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo o con le loro capacità amministrative e istituzionali.

    Articolo XII

    Adesione

    1.  
    Ciascuno Stato o territorio doganale a sé stante dotato di piena autonomica nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne e degli altri aspetti contemplati dal presente accordo e dagli accordi commerciali multilaterali può aderire al presente accordo, a condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio e l'OMC. Tale adesione si applica al presente accordo e agli accordi commerciali multilaterali ad esso allegati.
    2.  
    Le decisioni relative alle adesioni sono prese dalla Conferenza dei ministri. La Conferenza dei ministri approva l'accordo sulle condizioni di adesione con una maggioranza di due terzi dei membri dell'OMC.
    3.  
    L'adesione a un accordo commerciale plurilaterale è disciplinata dalle disposizioni di tale accordo.

    Articolo XIII

    Non applicazione di accordi commerciali multilaterali tra determinati membri

    1.  
    Il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 e 2 non si applicano tra un membro e un altro membro se l'uno o l'altro, nel momento in cui l'uno o l'altro diventa membro, non acconsente a tale applicazione.
    2.  
    Il paragrafo 1 può essere invocato tra membri originali dell'OMC che erano già parti contraenti del GATT 1947 solo nei casi in cui l'articolo XXXV di tale accordo sia stato invocato in precedenza e sia in vigore tra le suddette parti contraenti al momento dell'entrata in vigore per tali membri del presente accordo.
    3.  
    Il paragrafo 1 si applica tra un membro e un altro membro che ha aderito ai sensi dell'articolo XII solo se il membro che non acconsente all'applicazione lo ha notificato alla Conferenza dei ministri prima che quest'ultima abbia approvato l'accordo sulle condizioni di adesione.
    4.  
    La Conferenza dei ministri può riesaminare il funzionamento del presente articolo in casi particolari su richiesta di un membro e formulare le opportune raccomandazioni.
    5.  
    La non applicazione di un accordo commerciale plurilaterale tra le parti di tale accordo è disciplinata dalle disposizioni di tale accordo.

    Articolo XIV

    Accettazione, entrata in vigore e deposito

    1.  
    Il presente accordo è aperto all'accettazione, tramite firma o con altre modalità, delle parti contraenti del GATT 1947 e delle Comunità europee che soddisfano le condizioni per diventare membri originali dell'OMC conformemente all'articolo XI del presente accordo. Detta accettazione si applica al presente accordo e agli accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. Il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali ad esso allegati entrano in vigore alla data stabilita dai ministri conformemente al paragrafo 3 dell'Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e rimane aperto per l'accettazione per un periodo di due anni a decorrere da tale data, salvo diversa decisione dei ministri. Un'accettazione successiva all'entrata in vigore del presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione.
    2.  
    Un membro che accetta il presente accordo successivamente alla sua entrata in vigore applica le concessioni e gli obblighi degli accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati a determinate scadenze rispetto all'entrata in vigore del presente accordo come se avesse accettato il presente accordo alia data della sua entrata in vigore.
    3.  
    Fino all'entrata in vigore del presente accordo, il testo del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali rimane depositato presso il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947. Il Direttore generale trasmette senza indugio a tutti i governi e alle Comunità europee che hanno accettato il presente accordo una copia certificata conforme del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali e una notifica di ciascuna accettazione degli stessi. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali, nonché tutti i relativi emendamenti, sono depositati presso il Direttore generale dell'OMC.
    4.  
    L'accettazione e l'entrata in vigore di un accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo. I suddetti accordi sono depositati presso il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i suddetti accordi sono depositati presso il Direttore generale dell'OMC.

    Articolo XV

    Recesso

    1.  
    Ciascun membro può recedere dal presente accordo. Detto recesso si applica al presente accordo e agli accordi commerciali multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell'OMC ha ricevuto notifica scritta del recesso.
    2.  
    Il recesso da un accordo commerciale plurilaterale è disciplinato dalle disposizioni di tale accordo.

    Articolo XVI

    Disposizioni varie

    1.  
    Salvo diverse disposizioni del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali, l'OMC si attiene alle decisioni, alle procedure e alle prassi abituali seguite dalle parti contraenti del GATT 1947 e dagli organi istituiti nel quadro del GATT 1947.
    2.  
    Nella misura del possibile, il segretariato del GATT 1947 diventa il segretariato dell'OMC e il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947 funge da Direttore generale dell'OMC finché la Conferenza dei ministri non ha nominato un Direttore generale conformemente all'articolo VI, paragrafo 2 del presente accordo.
    3.  
    In caso di conflitto tra una disposizione del presente accordo e una disposizione di uno degli accordi commerciali multilaterali, la disposizione del presente accordo prevale per quanto riguarda quel conflitto.
    4.  
    Ciascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati.
    5.  
    Non sono ammesse riserve rispetto ad alcuna disposizione del presente accordo. Le riserve relative a diposizioni degli accordi commerciali multilaterali possono essere avanzate solo nella misura prevista in detti accordi. Le riserve relative ad una disposizione di un accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo.
    6.  
    Il presente accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

    Fatto a Marrakech, il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.

    Note esplicative:

    Nel presente accordo e negli accordi commerciali multilaterali si utilizzano le espressioni «paese» e «paesi» per designare qualsiasi territorio doganale a sé stante membro dell'OMC.

    Nel caso di un territorio doganale a sé stante membro dell'OMC, il termine «nazionale» connesso a un'espressione del presente accordo o degli accordi commerciali multilaterali si intende come un riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse.

    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO 1

    ALLEGATO 1A:

    Accordi multilaterali sugli scambi di merci

    Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

    Accordo sull'agricoltura

    Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie

    Accordo sui tessili e sull'abbigliamento

    Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi

    Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali

    Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

    Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

    Accordo sulle ispezioni pre-imbarco

    Accordo relativo alle regole in materia di origine

    Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione

    Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

    Accordo sulle sovvenzioni alla pesca

    Accordo sulle misure di salvaguardia

    ALLEGATO 1B:

    Accordo generale sugli scambi di servizi

    ALLEGATO 1C:

    Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

    ALLEGATO 2

    Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

    ALLEGATO 3

    Meccanismo di esame delle politiche commerciali

    ALLEGATO 4

    Agreement on Government Procurement

    International Dairy Arrangement

    Arrangement regarding bovine meat

    ALLEGATO 1

    ALLEGATO 1 A

    ACCORDI MULTILATERALI SUGLI SCAMBI DI MERCI

    Nota generale sull'interpretazione dell'allegato 1 A:

    In caso di conflitto tra una disposizione dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e una disposizione di un altro accordo compreso nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato negli accordi dell'allegato 1 A «l'accordo OMC»), prevale, per quanto riguarda quel conflitto, la disposizione dell'altro accordo.

    ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    1. L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») comprende:

    a) 

    le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, datato 30 ottobre 1947, allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del comitato per la preparazione della Conferenza delle Nazioni Uniti sul commercio e sull'occupazione (escluso il protocollò di applicazione provvisoria), come successivamente rettificato, emendato o modificato ai sensi degli atti giuridici entrati in vigore prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC;

    b) 

    le disposizioni degli atti giuridici qui di seguito elencati entrati in vigore nel contesto del GATT 1947 prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC:

    i) 

    i protocolli e le certificazioni relativi alle concessioni tariffarie;

    ii) 

    i protocolli di adesione (escluse le diposizioni a) relative all'applicazione provvisoria e alla sospensione dell'applicazione provvisoria e b) in base alle quali la parte II del GATT 1947 è applicabile a titolo provvisorio per quanto compatibile con la legislazione esistente alla data del protocollo);

    iii) 

    le decisioni sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo XXV del GATT 1947 e ancora in essere alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC ( 5 );

    iv) 

    le altre decisioni delle parti contraenti del GATT 1947;

    c) 

    le Intese qui di seguito elencate:

    i) 

    intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

    ii) 

    intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

    iii) 

    intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

    iv) 

    intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

    v) 

    intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

    vi) 

    intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; e

    d) 

    il protocollo di Marrakech del GATT 1994.

    2. Note esplicative

    a) 

    Per «parte contraente» nelle disposizioni del GATT 1994 si intende «membro». Per «parte contraente meno avanzata» e «parte contraente sviluppata» si intende, rispettivamente, «paese in via di sviluppo membro» e «paese sviluppato membro». Per «segretario esecutivo» si intende «Direttore generale dell'OMC».

    b) 

    I riferimenti alle parti contraenti che agiscono collettivamente di cui all'articolo XV, paragrafi 1, 2 e 8, all'articolo XXXVIII e alle note agli articoli XII e XVIII, nonché alle disposizioni sugli accordi speciali sui cambi di cui all'articolo XV, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 9 del GATT 1994 si interpretano come riferimenti all'OMC. Le altre funzioni che le disposizioni del GATT 1994 attribuiscono alle parti contraenti che agiscono collettivamente sono assegnate alla Conferenza dei ministri.

    c) 
    i) 

    Il testo del GATT 1994 fa fede in lingua inglese, francese e spagnola.

    ii) 

    Il testo del GATT 1994 in lingua francese è soggetto alle rettifiche terminologiche indicate nell'allegato A del documento MTN, TNC/41.

    iii) 

    Il testo autentico del GATT 1994 in lingua spagnola è il testo del Volume IV della serie Strumenti di base e documenti diversi (BISD), con le rettifiche terminologiche indicate nell'allegato B del documento MTN.TNC/41.

    3.

     
    a) 

    Le disposizioni della parte II del GATT 1994 non si applicano alle misure adottate da un membro ai sensi di specifici atti legislativi obbligatori, emanati da tale membro prima di divenire una parte contraente del GATT 1947, che vietino l'uso, la vendita o il noleggio di natanti costruiti o riattati all'estero per svolgere servizi commerciali tra punti posti nelle acque nazionali o nelle acque di una zona economica esclusiva. La presente esenzione si applica a) alla proroga o all'immediato rinnovo di una disposizione non conforme di tale atto legislativo, e b) all'emendamento di una disposizione non conforme di siffatto atto legislativo, nella misura in cui tale emendamento non diminuisce la conformità della disposizione alla parte II del GATT 1947. La presente esenzione si applica unicamente alle misure adottate ai sensi degli atti legislativi di cui sopra notificati e specificati prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Qualora tali atti legislativi siano successivamente modificati in modo tale da ridurne la conformità alla parte III del GATT 1994, essi cessano di rientrare nel campo di applicazione del presente paragrafo.

    b) 

    La Conferenza dei ministri riesamina la presente esenzione entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo OMC e successivamente ogni due anni finché l'esenzione rimane in vigore, per verificare se sussistono le condizioni che l'hanno resa necessaria.

    c) 

    Un membro le cui misure siano coperte dall'esenzione di cui sopra presenta annualmente una notifica statistica particolareggiata contenente una media mobile quinquennale delle consegne effettive e previste dei natanti in questione e ulteriori informazioni sull'uso, vendita, sul noleggio o sulla riparazione dei natanti in questione coperti dalla presente esenzione.

    d) 

    Un membro a giudizio del quale la presente esenzione operi in modo tale da giustificare una limitazione reciproca e proporzionale dell'uso, della vendita, del noleggio o della riparazione di natanti costruiti nel territorio del membro che invoca l'esenzione è libero di introdurre tale limitazione, previa notifica alla Conferenza dei ministri.

    e) 

    La presente esenzione non pregiudica le soluzioni relative a specifici aspetti degli atti legislativi contemplati dalla presente esenzione negoziate in accordi settorali o in altre sede.

    INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO II, PARAGRAFO 1, LETTERA b), DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    1. Al fine di garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall'articolo II, paragrafo 1, lettera b), la natura e il livello degli eventuali «altri dazi o oneri» prelevati sulle voci tariffarie consolidate di cui alla suddetta disposizione sono registrati negli elenchi delle concessioni allegati al GATT 1994 in corrispondenza della voce tariffaria cui si applicano. Resta inteso che tale registrazione lascia inalterata la natura giuridica degli «altri dazi o oneri».

    2. Ai fini dell'articolo II, la data a decorrere dalla quale gli «altri dazi o oneri» sono consolidati è il 15 aprile 1994. Gli «altri dazi o oneri» sono pertanto registrati negli elenchi ai livelli applicabili a tale data. Ad ogni successiva rinegoziaziorte di una concessione o negoziazione di una nuova concessione, la data di applicazione della voce tariffaria in questione diventa la data di incorporazione della nuova concessione nel relativo elenco. Nella colonna 6 degli elenchi a fogli mobili, comunque, continuerà ad essere registrata anche la data dell'atto con cui una concessione relativa a una determinata voce tariffaria è stata originariamente incorporata nel GATT 1947 o nel GATT 1994.

    3. Si registrano gli «altri dazi o oneri» per tutti i consolidamenti tariffari.

    4. Qualora una voce tariffaria sia già stata oggetto di una concessione, il livello degli «altri dazi o oneri» registrato nel relativo elenco non può essere superiore al livello in vigore al momento dell'incorporazione originale di tale concessione nell'elenco. Ogni membro potrà contestare l'esistenza di un «altro dazio o onere» in quanto al momento del consolidamento originale della voce in questione non esisteva alcun «altro dazio o onere» di quel tipo, nonché la compatibilità del livello registrato di un «altro dazio o onere» con il livello consolidato prece-dente, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC o, se successiva, dalla data del deposito presso il Direttore generale dell'OMC dell'atto che incorpora l'elenco in questione nel GATT 1994.

    5. La registrazione di «altri dazi o oneri» negli elenchi lascia impregiudicata la loro compatibilità con i diritti e con gli obblighi derivanti del GATT 1994, fatta eccezione per quelli di cui al paragrafo 4. Ogni membro conserva il diritto di contestare, in qualsiasi momento, la compatibilità di qualsiasi «altro dazio o onere» con tali obblighi.

    6. Ai fini della presente intesa, si applicano le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 specificate ed applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie.

    7. Gli «altri dazi o oneri» omessi da un elenco al momento del deposito dell'atto che incorpora l'elenco in questione nel GATT 1994 presso il Direttore generale delle parti contraenti del GATT 1947, fino alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, o presso il Direttore generale dell'OMC in seguito, non possono esservi aggiunti successivamente, e qualsiasi «altro dazio o onere» registrato a un livello inferiore a quello in vigore alla data di applicazione non può essere riportato a tale livello, a meno che tali aggiunte o modifiche non vengano effettuate entro sei mesi dalla data di deposito dell'atto.

    8. La decisione di cui al paragrafo 2 relativa alla data di applicazione di ciascuna concessione ai fini dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 sostituisce e annulla la decisione relativa alla data di applicazione adottata il 26 marzo 1980 (BISD 27S/24).

    INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XVII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    I MEMBRI,

    osservando che l'articolo XVII impone ai membri degli obblighi per quanto riguarda le attività delle imprese commerciali di Stato di cui all'articolo XVII, paragrafo 1, che devono essere compatibili con i principi generali del trattamento non discriminatorio prescritto nel GATT 1994 per le misure governative che interessano le importazioni o le esportazioni da parte di operatori commerciali privati;

    osservando altresì che i membri sono soggetti agli obblighi loro imposti dal GATT 1994 per quanto riguarda tali misure governative che interessano le imprese commerciali di Stato;

    riconoscendo che la presente intesa lascia impregiudicate le discipline sostanziali previste dall'articolo XVII,

    CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    1. Per garantire la trasparenza delle attività delle imprese commerciali di Stato, i membri notificano al consiglio per gli scambi di merci, affinché siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5, le imprese corrispondenti alla seguente definizione operativa:

    «Imprese governative e non governative, ivi compresi i comitati per il controllo dei prezzi, cui sono stati concessi privilegi o diritti speciali o esclusivi, ivi compresi poteri statutari o costituzionali, nell'esercizio dei quali esse influenzano tramite i loro acquisti o le loro vendite il livello o la direzione delle importazioni o delle esportazioni.»

    L'obbligo di tale notifica non si applica alle importazioni di prodotti destinati al consumo immediato o finale da parte della pubblica amministrazione o delle imprese sopra specificate e non ad essere rivenduti o utilizzati nella produzione di merci poste in vendita.

    2. Ciascun membro analizza la propria politica per quanto riguarda la presentazione al Consiglio per gli scambi di merci delle notifiche relative alle imprese commerciali di Stato, tenendo conto delle disposizioni della presente intesa. Nello svolgere tale analisi, ciascun membro dovrebbe tener presente l'esigenza di garantire la massima trasparenza possibile nelle proprie notifiche, al fine di consentire una chiara valutazione delle modalità di gestione delle imprese oggetto della notifica e degli effetti delle loro operazioni sul commercio internazionale.

    3. Le notifiche sono compilate in conformità con il questionario sul commercio di Stato adottato il 24 maggio 1960 (BISD 9S/184-185), fermo restando che i membri notificano le imprese di cui al paragrafo 1 indipendentemente dal fatto che siano avvenute o meno importazioni o esportazioni.

    4. Qualsiasi membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro non abbia adeguatamente rispettato i suoi obblighi di notifica può sollevare la questione con il membro interessato. Qualora la questione non sia risolta in modo soddisfacente, esso può presentare una contronotifica al Consiglio per gli scambi di merci, affinché venga esaminata dal gruppo di lavoro istituito ai sensi del paragrafo 5, informandone contestualmente il membro interessato.

    5. Si costituisce un gruppo di lavoro, per conto del Consiglio per gli scambi di merci, che esamina le notifiche e le contronotifiche. Alla luce di tale esame e fatto salvo l'articolo XVII, paragrafo 4, lettera c), il Consiglio per gli scambi di merci può formulare raccomandazioni in merito all'adeguatezza delle notifiche e alla necessità di ulteriori informazioni. Il gruppo di lavoro esamina altresì, alla luce delle notifiche ricevute, l'adeguatezza del que-stionario sul commercio di Stato di cui sopra e la copertura delle imprese commerciali di Stato oggetto della notifica di cui al paragrafo 1. Esso compila inoltre un elenco illustrativo che indica i tipi di rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese, nonché i tipi di attività svolte da dette imprese, che possono rivestire un interesse ai fini dell'articolo XVII. Resta inteso che il segretariato fornisce al gruppo di lavoro un documento generale di inquadramento sulle attività delle imprese commerciali di Stato che interessano gli scambi internazionali. La partecipazione al gruppo di lavoro è aperta a tutti i membri che manifestano la loro volontà di farne parte. Il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC e successivamente almeno una volta all'anno e presenta annualmente una relazione al Consiglio per gli scambi di merci ( 6 ).

    INTESA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BILANCIA DEI PAGAMENTI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    I MEMBRI,

    riconoscendo le disposizioni dell'articolo XII e dell'articolo XVIII, lettera B del GATT 1994 e la Dichiarazione sulle misure commerciali adottate per motivi di bilancia dei pagamenti adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209, denominata nella presente Intesa «la Dichiarazione del 1979») e al fine di chiarificare le suddette disposizioni ( 7 ),

    CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    Applicazione delle misure

    1. I membri confermano il loro impegno ad annunciare pubblicamente, il più presto possibile, il calendario per l'abolizione delle misure restrittive alle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. Resta inteso che i suddetti calendari possono essere opportunamente modificati per tener conto dell'evolversi della situazione della bilancia dei pagamenti. Ogniqualvolta un calendario non sia pubblicamente annunciato da un membro, detto membro giustifica i motivi per i quali non l'ha fatto.

    2. I membri confermano il loro impegno a privilegiare le misure che hanno meno ripercussioni negative sugli scambi. Tali misure (denominate nella presente intesa «misure basate sui prezzi») comprendono le sovrattasse sulle importazioni, i depositi cauzionali obbligatori sulle importazioni o altre misure commerciali equivalenti che si ripercuotono sul prezzo delle merci importate. Resta inteso che, nonostante le disposizioni dell'articolo II, le misure basate sui prezzi adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere applicate da un membro in aggiunta ai dazi iscritti nel suo elenco. Il membro in questione, inoltre, indica chiaramente e distintamente di quanto la misura basata sul prezzo eccede il dazio consolidato secondo le procedure di notifica della presente intesa.

    3. I membri cercano di evitare di imporre nuove restrizioni quantitative per motivi di bilancia dei pagamenti a meno che, a causa di una situazione critica della bilancia dei pagamenti, le misure basate sui prezzi non possano arrestare un brusco deterioramento della situazione dei pagamenti con l'estero. Qualora un membro applichi restrizioni quantitative, esso giustifica i motivi per cui le misure basate sui prezzi non costituiscono uno strumento adeguato per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Un membro che mantiene restrizioni quantitative indica nelle successive consultazioni i progressi compiuti in direzione di una significativa riduzione dell'incidenza e dell'effetto restrittivo di tali misure. Resta inteso che per uno stesso prodotto non si può applicare più di un tipo di misura restrittiva sulle importazioni adottata per motivi di bilancia dei pagamenti.

    4. I membri confermano che le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere applicate solo per controllare il livello generale delle importazioni e non possono eccedere quanto è necessario per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Al fine di minimizzare eventuali effetti protezionistici collaterali, i membri amministrano le restrizioni in modo trasparente. Le autorità del membro importatore forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri impiegati per determinare i prodotti soggetti a restrizioni. Come previsto all'articolo XII, paragrafo 3 e all'articolo XVIII, paragrafo 10, nel caso di alcuni prodotti essenziali i membri possono escludere o limitare l'applicazione delle sovrattasse applicate indiscriminatamente o delle altre misure applicate per motivi di bilancia dei pagamenti.

    Per «prodotti essenziali» si intendono prodotti che rispondono a necessità di consumo elementari o che contribuiscono agli sforzi compiuti da un membro per migliorare la situazione della sua bilancia dei pagamenti, quali i beni strumentali o i fattori produttivi necessari per la produzione. Nell'amministrazione delle restrizioni quantitative, i membri ricorrono al rilascio discrezionale delle licenze solo quando è inevitabile ed eliminano progressivamente tale regime. Si forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri utilizzati per determinare le quantità o i valori di importazioni accettabili.

    Procedure per le consultazioni relative alle bilance dei pagamenti

    5. Il comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti (denominato nella presente intesa «il comi-tato») tiene consultazioni per esaminare tutte le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. La partecipazione al comitato è aperta a tutti i membri che manifestano la volontà di farne parte. Il comitato segue le procedure per le consultazioni relative alle restrizioni attinenti alle bilance dei pagamenti approvate il 28 aprile 1970 (BISD 18S/48-53, denominate nella présente intesa «procedure di consultazione complete»), nel rispetto delle disposizioni elencate qui di seguito.

    6. Un membro che applica nuove restrizioni o innalza il livello generale delle sue restrizioni in vigore intensificando sostanzialmente le misure, avvia consultazioni con il comitato entro quattro mesi dall'adozione di tali misure. Il membro che adotta tali misure può richiedere che si tengano consultazioni ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o, a seconda dei casi, dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). Qualora non vengano presentate richieste in tal senso, il Presidente del comitato invita il membro a tenere tali consultazioni. Tra i fattori che possono essere esaminati nell'ambito delle consultazioni rientrano l'introduzione di nuovi tipi di misure restrittive ai fini della bilancia dei pagamenti, un innalzamento del livello delle restrizioni o un aumento del numero dei prodotti coperti.

    7. Tutte le restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti sono soggette a periodiche revisioni in seno al comitato ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera b) o dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b), fatta salva la possibilità di modificare la periodicità delle consultazioni d'intesa con il membro con cui si tengono le consultazioni o secondo una specifica procedura di revisione eventualmente raccomandata dal Consiglio generale.

    8. Le consultazioni si possono svolgere conformemente alle procedure semplificate approvate il 19 dicembre 1972 (BISD 20S/47-49, denominate nella presente intesa «procedure di consultazione semplificate») nel caso di paesi meno avanzati membri o nel caso di paesi in via di sviluppo membri impegnati in programmi di liberalizzazione conformemente a un calendario presentato al comitato in consultazioni precedenti. Si possono inoltre utilizzare procedure di consultazione semplificate quando è in programma l'esame della politica commerciale di un paese in via di sviluppo membro per lo stesso anno civile in cui cade la data fissata per le consultazioni. In questi casi, la decisione se ricorrere o meno alle procedure di consultazione complete si prende in base ai fattori elencati nel paragrafo 8 della dichiarazione del 1979. Fatta eccezione per il caso dei paesi meno avanzati membri, non si possono svolgere più di due consultazioni successive secondo le procedure di consultazione semplificate.

    Notifica e documentazione

    9. I membri notificano al Consiglio generale l'introduzione di misure restrittive sulle importazioni per motivi di bilancia dei pagamenti o qualsiasi cambiamento apportato all'applicazione di tali misure, nonché qualsiasi modifica apportata al calendario per l'abolizione di tali misure annunciato ai sensi del paragrafo 1. I cambiamenti significativi sono notificati al Consiglio generale prima di essere annunciati o entro i 30 giorni successivi al loro annuncio. Ogni anno, ciascun membro fornisce al segretariato una notifica consolidata, comprendente tutti i cambiamenti apportati a leggi, a regolamenti, a dichiarazioni politiche o a pubblici annunci, affinché siano esaminati dai membri. Le notifiche comprendono informazioni esaurienti, per quanto possibile, a livello della linea tariffaria, sul tipo di misure applicate, sui criteri utilizzati per la loro amministrazione, sui prodotti coperti e sui flussi commerciali interessati.

    10. A richiesta di un membro, le notifiche possono essere esaminate dal comitato. Detto esame si limita al chiarimento degli specifici problemi sollevati da una notifica o alla valutazione della necessità di una consultazione ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). I membri che hanno motivo di credere che una misura restrittiva sulle esportazioni applicata da un altro membro sia stata adottata per motivi di bilancia dei pagamenti possono sottoporre la questione all'attenzione del comitato. Il Presidente del comitato richiede informazioni sulla misura in questione e le mette a disposizione di tutti i membri. Fatto salvo il diritto di ogni membro del comitato di chiedere adeguati chiarimenti nel corso delle consultazioni, si possono presentare anticipatamente domande al membro con cui si tengono le consultazioni.

    11. Il membro con cui si tengono le consultazioni predispone un documento di base per le consultazioni che, oltre ad ogni altra informazione ritenuta pertinente, dovrebbe comprendere: a) una rassegna della situazione e delle prospettive della bilancia dei pagamenti, ivi compresa un'analisi dei fattori interni ed esterni che incidono sulla situazione della bilancia dei pagamenti e delle misure di politica interna adottate per ripristinare un equilibrio solido e duraturo; b) una descrizione esauriente delle restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti, della loro base giuridica e delle disposizioni prese per ridurne gli effetti protezionistici collaterali; c) le misure adottate successivamente all'ultima consultazione per alleviare le restrizioni sulle importazioni, alla luce delle conclusioni del comitato; d) un piano per l'eliminazione e la progressiva attenuazione delle restrizioni rimanenti. Se del caso, si può fare riferimento alle informazioni fornite in altre notifiche o relazioni presentate all'OMC. Nel quadro delle procedure di consultazione semplificate, il membro con cui si tengono le consultazioni presenta una dichiarazione scritta contenente le informazioni essenziali sugli elementi compresi nel documento di base.

    12. Al fine di facilitare le consultazioni nell'ambito del comitato, il segretariato predispone un documento fattuale retrospettivo che tratti i diversi aspetti del piano di consultazioni. Nel caso di paesi in via di sviluppo membri, il documento del segretariato deve includere materiale retrospettivo ed analitico pertinente circa l'influenza dell'ambiente commerciale esterno sulla situazione della bilancia dei pagamenti e sulle previsioni del membro con cui si tengono le consultazioni. Su richiesta di un paese in via si sviluppo membro, i servizi di assistenza tecnica del segretariato coadiuvano nella preparazione dei documenti per le consultazioni.

    Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti

    13. Il comitato presenta una relazione al Consiglio generale in merito alle proprie consultazioni. Quando si sono utilizzate procedure di consultazione complete, la relazione dovrebbe indicare le conclusioni del comitato rispetto ai diversi elementi del piano di consultazione, nonché i fatti e i motivi su cui si fondano tali conclusioni. Il comitato fa il possibile per incorporare nelle proprie conclusioni proposte di raccomandazioni volte a promuovere l'applicazione dell'articolo XII e dell'articolo XVIII, lettera b), della dichiarazione del 1979 e della presente intesa. Nei casi in cui è stato presentato un calendario per l'abolizione delle misure restrittive adottate per motivi di bilancia dei pagamenti, il Consiglio generale può raccomandare che un membro sia considerato in regola con i sui obblighi previsti dal GATT 1994 a condizione che rispetti detto calendario. Ogniqualvolta il Consiglio generale ha formulato specifiche raccomandazioni, i diritti e gli obblighi dei membri sono valutati alla luce di tali raccomandazioni. In assenza di specifiche proposte di raccomandazione del Consiglio generale, le conclusioni del comitato dovrebbero riportare le diverse opinioni espresse in seno al comitato. Qualora si siano utilizzate le procedure di consultazione semplificate, la relazione deve comprendere una sintesi dei principali elementi discussi in seno al comitato e una decisione sull'eventuale necessità di procedure di consultazione complete.

    INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXIV DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    I MEMBRI,

    viste le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT 1994,

    riconoscendo che le unioni doganali e le zone di libero scambio sono notevolmente aumentate di numero e per importanza dall'istituzione del GATT 1947 e coprono attualmente una quota significativa del commercio mondiale;

    riconoscendo il contributo all'espansione del commercio mondiale che può derivare da una maggiore integrazione tra le economie delle parti di tali accordi;

    riconoscendo altresì che tale contributo aumenta se l'eliminazione dei dazi e degli altri regolamenti commerciali restrittivi tra i territori costituenti si estende a tutti gli scambi, e si riduce se ne vengono esclusi importanti settori commerciati;

    ribadendo che lo scopo di tali accordi dovrebbe essere l'agevolazione degli scambi tra i territori costituenti e non la frapposizione di ostacoli agli scambi degli altri membri con i suddetti territori; e che nella loro formazione e nel loro ampliamento le rispettive parti dovrebbero evitare quanto più possibile di creare effetti negativi sugli scambi degli altri membri;

    convinti inoltre della necessità di rendere più efficace il ruolo del Consiglio per gli scambi di merci nell'esaminare gli accordi notificati ai sensi dell'articolo XXIV, chiarendone i criteri e le procedure di valutazione degli accordi nuovi o ampliati, e rendendo più trasparenti tutti gli accordi di cui all'articolo XXIV;

    riconoscendo la necessità di un'interpretazione comune degli obblighi dei membri derivanti dall'articolo XXIV, paragrafo 12,

    CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    1. Per essere conformi all'articolo XXIV, le unioni doganali, le zone di libero scambio e gli accordi interinali che portano alla formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio devono soddisfare, tra l'altro, le disposizioni dei paragrafi da 5 a 8 di tale articolo.

    Articolo XXIV, paragrafo 5

    2. La valutazione ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera a) dell'incidenza generale dei dazi e degli altri regolamenti commerciali applicabili prima e dopo la formazione di un'unione doganale si basa, per quanto riguarda i dazi e gli oneri, su una stima complessiva della media ponderata delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi. Detta stima si basa sulle statistiche delle importazioni relative a un periodo rappresentativo precedente fornite dall'unione doganale, a livello di linea tariffaria, per valori e per quantitativi, suddivise per paese OMC d'origine. Il segretariato calcola le medie ponderate delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi con la metodologia utilizzata per la stima delle offerte tariffarie nei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. A tal fine, i dazi e gli oneri da prendere in considerazione sono le aliquote di dazio applicate. Ai fini della stima complessiva dell'incidenza degli altri regolamenti commerciali per i quali risultano difficili la quantificazione e l'aggregazione, si riconosce che può essere necessario esaminare le singole misure, i singoli regolamenti, i prodotti contemplati, e i flussi commerciali interessati.

    3. Salvo casi eccezionali, il ragionevole intervallo di cui all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c) non dovrebbe eccedere i 10 anni. Nei casi in cui i membri parti di un accordo interinale ritengono che 10 anni siano insufficienti, esse devono fornire al Consiglio per gli scambi di merci una spiegazione esauriente della necessità di un periodo più lungo.

    Articolo XXIV, paragrafo 6

    4. L'articolo XXIV, paragrafo 6 stabilisce le procedure da seguire quando un membro che forma un'unione doganale intende aumentare un'aliquota di dazio consolidata. A questo proposito, i membri ribadiscono che la procedura specificata nell'articolo XXVIII, sviluppata negli orientamenti adottati il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28) e nell'intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del GATT 1994, dev'essere avviata prima che siano modificate o revocate le concessioni tariffarie alla formazione di un'unione doganale o alla conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di un'unione doganale.

    5. I negoziati di cui sopra sono avviati in buona fede al fine di trovare adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti. Nel corso di detti negoziati, come prevede l'articolo XXIV, paragrafo 6, si tiene debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell'unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria. Qualora tali riduzioni non siano sufficienti a fornire il necessario adeguamento compensativo, l'unione doganale dovrebbe offrire una compensazione, che può prendere la forma di riduzioni dei dazi su altre linee tariffarie. Tale offerta viene presa in considerazione dai membri che hanno diritti di negoziazione nel consolidamento modificato o revocato. Qualora l'adeguamento compensativo rimanga inaccettabile, si devono proseguire i negoziati. Se, nonostante tali tentativi, non si riesce a raggiungere un accordo nei negoziati sugli adeguamenti compensativi svolti ai sensi dell'articolo XXVIII, sviluppato dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del GATT 1994, entro un termine ragionevole a decorrere dall'inizio dei negoziati, l'unione doganale è comunque libera di modificare o revocare le concessioni; i membri interessati sono in tal caso liberi di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti conformemente all'articolo XXVIII.

    6. Il GATT 1994 non impone ai membri che beneficiano di una riduzione dei dazi a seguito della formazione di un'unione doganale o della conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di un'unione doganale alcun obbligo di fornire adeguamenti compensativi ai suoi costituenti.

    Esame delle unioni doganali e delle zone di libero scambio

    7. Tutte le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettera a) sono esaminate da un gruppo di lavoro alla luce delle disposizioni pertinenti del GATT 1994 e del paragrafo 1 della presente intesa. Il gruppo di lavoro presenta al Consiglio per gli scambi di merci una relazione sui suoi riscontri al proposito. Il Consiglio per gli scambi di merci può formulare le raccomandazioni ai membri che ritiene opportune.

    8. Per quanto riguarda gli accordi interinali, il gruppo di lavoro può formulare nella sua relazione adeguate raccomandazioni sul calendario previsto e sulle misure richieste per portare a termine la formazione dell'unione doganale o della zona di libero scambio. Se necessario, può disporre che l'accordo venga esaminato più a fondo.

    9. I membri parti di un accordo interinale notificano i cambiamenti sostanziali apportati al programma di attuazione e al calendario compresi in tale accordo al Consiglio per gli scambi di merci che, a richiesta, esamina tali cambiamenti.

    10. Qualora un accordo interinale notificato ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettera a) non comprenda un programma di attuazione e un calendario, contrariamente a quanto previsto all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c), il gruppo di lavoro raccomanda nella sua relazione tale programma e tale calendario. Le parti non mantengono né pongono in essere, a seconda dei casi, tale accordo se non sono disposte a modificarlo in conformità con tali raccomandazioni. Si prevede un riesame dell'attuazione delle raccomandazioni.

    11. Come previsto dalle parti contraenti del GATT 1947 nelle loro istruzioni al Consiglio del GATT 1947 relative alle relazioni sugli accordi regionali (BISD 18S/ 38), le unioni doganali e i costituenti di zone di libero scambio presentano periodicamente al Consiglio per gli scambi di merci relazioni sul funzionamento dell'accordo in questione. Qualsiasi significativo cambiamento e/o sviluppo degli accordi va segnalato appena si verifica.

    Risoluzione delle controversie

    12. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in relazione a qualsiasi questione derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo XXIV relative alle unioni doganali, alle zone di libero scambio o agli accordi interinali che portano alla formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio.

    Articolo XXIV, paragrafo 12

    13. Nell'ambito del GATT 1994, ciascun membro è pienamente responsbile del rispetto delle disposizioni del GATT 1994 e adotta le misure cui può ragionevolmente ricorrere per garantire tale rispetto da parte delle amministrazioni e delle autorità regionali e locali sul suo territorio.

    14. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in relazione alle misure che incidono sul suo rispetto adottate dalle amministrazioni o autorità regionali o locali sul territorio di un membro. Quando l'organo di conciliazione ha deliberato che una disposizione del GATT 1994 non è stata osservata, il membro responsabile adotta le misure cui può ragionevolmente ricorrere per garantirne il rispetto. Nei casi in cui non è stato possibile garantire tale rispetto, si applicano le disposizioni relative alla compensazione e alla sospensione delle concessioni o degli altri obblighi.

    15. Ciascun membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento del GATT 1994 prese nel territorio del primo membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito.

    INTESA RELATIVA ALLE DEROGHE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    1. Una richiesta di deroga o di proroga di una deroga già in essere descrive le misure che il membro intende adottare, gli specifici obiettivi politici che il membro si prefigge e i motivi che gli impediscono di conseguirli con misure compatibili con i suoi obblighi derivanti dal GATT 1994.

    2. Qualsiasi deroga in essere alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC scade, a meno che non sia stata prorogata conformemente alle procedure di cui sopra e a quelle dell'articolo IX dell'accordo OMC, alla data prevista per la sua scadenza o, se tale data è precedente, a due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    3. Qualsiasi membro che ritenga che un beneficio che gli deriva dal GATT 1994 viene annullato o ridotto a causa

    a) 

    del mancato rispetto, da parte del membro cui è stata concessa una deroga, delle modalità e delle condizioni della deroga, o

    b) 

    dell'applicazione di una misura compatibile con le modalità e le condizioni di una deroga

    può invocare le disposizioni dell'articolo XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.

    INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXVIII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    1. Ai fini della modifica o della revoca di una concessione, si considera che il membro che ha la più alta percentuale di esportazioni interessate da quella concessione (vale a dire di esportazioni del prodotto in questione verso il mercato del membro che modifica o revoca la concessione) rispetto al totale delle sue esportazioni abbia un interesse in quanto fornitore principale, a meno che non abbia già un diritto in quanto negoziatore originale o un interesse in quanto fornitore principale ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1. Si concorda tuttavia che il presente paragrafo sarà riesaminato dal Consiglio per gli scambi di merci cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC per stabilire se il presente criterio ha funzionato in modo soddisfacente nel garantire una ridistribuzione dei diritti di negoziazione a favore dei membri esportatori di piccole e medie dimensioni. In caso contrario, si valuterà l'opportunità di eventuali miglioramenti, ivi compresa, a condizione che siano disponibili dati adeguati, l'adozione di un criterio basato sulla percentuale di esportazioni interessata dalla concessione rispetto alle esportazioni del prodotto in questione verso tutti i mercati.

    2. Qualora un membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 1, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustificandola con elementi di prova, al membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle «Procedure di negoziazione ai sensi dell'articolo XXVIII» adottate il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28).

    3. Nel determinare quali membri hanno un interesse in quanto fornitori principali (ai sensi del paragrafo 1 della presente intesa o ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1) o un interesse sostanziale, si prendono in considerazione solo gli scambi del prodotto interessato avvenuti sulla base della clausola della nazione più favorita (NPF). Tuttavia si prendono in considerazione anche gli scambi del prodotto interessato avvenuti nell'ambito di preferenze non contrattuali se essi hanno cessato di beneficiare di tale trattamento preferenziale, assumendo pertanto carattere di scambi NPF, al momento della negoziazione della modifica o della revoca della concessione, o lo faranno entro la conclusione dei negoziati.

    4. Quando viene modificata o revocata una concessione tariffaria relativa a un prodotto nuovo (vale a dire a un prodotto per il quale non siano disponibili statistiche commerciali triennali) si considera che il membro cui spettano i diritti in quanto negoziatore originale relativi alla linea tariffaria sotto la quale il prodotto è o era precedentemente classificato abbia un diritto in quanto negoziatore originale sulla concessione in questione. Per determinare l'interesse in quanto fornitore principale e l'interesse sostanziale e per il calcolo della compensazione si tiene conto, tra l'altro, della capacità produttiva e degli investimenti relativi al prodotto interessato nel membro esportatore e delle stime di crescita delle esportazioni, nonché delle previsioni sulla domanda del prodotto nel membro importatore. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione «prodotto nuovo» si intende come comprensiva di una voce tariffaria creata tramite scomposizione di una linea tariffaria esistente.

    5. Qualora un membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 4, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustifi-candola con elementi di prova, al membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle «Procedure di negoziazione ai sensi dell'articolo XXVIII» sopra citate.

    6. Quando una concessione tariffaria illimitata è sostuita da un contingente tariffario, l'ammontare della compensazione fornita dovrebbe essere superiore all'ammontare degli scambi effettivamente interessati dalla modifica della concessione. Il calcolo della compensazione dovrebbe basarsi sulla differenza tra gli scambi prevedibili per il futuro e il livello del contingente. Resta inteso che il calcolo degli scambi prevedibili per il futuro dovrebbe basarsi sul più elevato dei due valori seguenti:

    a) 

    la media annuale degli scambi nell'ultimo triennio rappresentativo aumentata del tasso di crescita medio annuale delle importazioni dello stesso periodo, o, se tale percentuale è più elevata, del 10 %;

    b) 

    gli scambi dell'ultimo anno aumentati del 10 %.

    In nessun caso la compensazione richiesta a un membro può superare quella che comporterebbe la revoca completa della concessione.

    7. A ogni membro che abbia un interesse in quanto fornitore principale, ai sensi del paragrafo 1 della presente intesa o dell'articolo XXVIII, paragrafo 1, in relazione a una concessione modificata o revocata si riconosce un diritto in quanto negoziatore originale nelle concessioni compensative, a meno che i membri interessati non concordino un'altra forma di compensazione.

    ▼M1

    ALLEGATO DELL'ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

    NOTIFICA DEGLI IMPEGNI DI CATEGORIA A IN FORZA DELL'ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

    ALBANIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo dell'Albania si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, le seguenti disposizioni dell'accordo sono designate dall'Albania come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1.1

    Pubblicazione

    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

     

     

    Articolo 1.4

    Notifiche

    Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    Articolo 2.2

    Consultazioni

     

     

    Articolo 4.1

    Diritto a un ricorso o a un riesame

    Articolo 5.2

    Blocco

     

     

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

     

     

    Articolo 7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 7.4

    Gestione del rischio

    Articolo 7.6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

     

     

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 8

    Cooperazione tra le agenzie di frontiera

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.2

    Accettazione delle copie

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11-3

    Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito

    11-4

    Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito

    11.11.1-5

    Garanzie per il traffico in transito

    11.12-13

    Cooperazione e coordinamento in materia di transito

    Articolo 12

    Cooperazione doganale

    BOTSWANA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica del Botswana si pregia di informare il comitato preparatorio che la Repubblica del Botswana designa le seguenti disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    Articolo 2.2

    Consultazioni

    Articolo 5.1

    Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 7.2

    Pagamento elettronico

    Articolo 7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 7.4

    Gestione del rischio

    Articolo 7.5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Articolo 7.6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    BRASILE

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, la missione del Brasile si pregia di informare il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono designate come impegni di categoria A dal Brasile, con le seguenti eccezioni:

    — 
    Articolo 3.6, lettera b);
    — 
    Articolo 3.9, lettera a), punto ii);
    — 
    Articolo 7.1;
    — 
    Articolo 7.7.3, e
    — 
    Articolo 11.9.

    SULTANATO DEL BRUNEI DARUSSALAM

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36, WT/L/911) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi (di seguito: «l'accordo»), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo.

    In relazione a quanto precede, il governo del Sultanato del Brunei Darussalam si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Sultanato del Brunei Darussalam designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:



    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet: paragrafo 2.1, lettere a) e b)

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o di riesame

    Articolo 7.6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo: paragrafo 2

    Articolo 7.7

    Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

    Articolo 10.4

    Sportello unico

    CILE

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica del Cile informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con l'eccezione dell'articolo 7.7 relativo agli operatori autorizzati.

    CINA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica popolare cinese si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Repubblica popolare cinese designa come impegni di categoria A tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo, con le seguenti eccezioni:



    —  Articolo 7, paragrafo 6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

    —  Articolo 10, paragrafo 4

    Sportello unico

    —  Articolo 10, paragrafo 9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo; e

    —  Articolo 12

    Cooperazione doganale

    COLOMBIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica di Colombia informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:



    —  Articolo 5.3

    Procedure di prova

    —  Articolo 7.9

    Merci deperibili

    CONGO

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, il governo della Repubblica del Congo si pregia di notificare i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:



    Articolo 3.1

    Decisioni anticipate

    Articolo 4.1

    Diritto a un ricorso o a un riesame

    Articolo 5.1

    Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 5.3

    Procedure di prova

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    COSTA RICA

    A norma dei paragrafi 2 e 3 della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica di Costa Rica informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:



    —  Articolo 10.1.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    —  Articolo 10.2.2

    Accettazione delle copie

    COSTA D'AVORIO

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica della Costa d'Avorio notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:



    Articolo 4.1

    Diritto a un ricorso o a un riesame

    Articolo 5.1

    Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 5.3

    Procedure di prova

    Articolo 7.4

    Gestione del rischio

    Articolo 7.5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Libertà di transito

    REPUBBLICA DOMINICANA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica Dominicana si pregia di notificare al comitato preparatorio le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo designate come impegni di categoria A.



    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    Articolo 1.3

    Centri di informazione

    Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    Articolo 2.2

    Consultazioni

    Articolo 3

    Decisioni anticipate

    Articolo 4.1

    Diritto a un ricorso o a un riesame

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 7.2

    Pagamento elettronico

    Articolo 7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 7.5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Articolo 7.7

    Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Libertà di transito

    Articolo 12

    Cooperazione doganale

    Articolo 13.2

    Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi

    ECUADOR

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica dell'Ecuador notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:



    Numero dell'articolo/ Paragrafi (*1)

    Descrizione

    2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    4

    Procedure di ricorso o riesame

    7.1

    Trattamento pre-arrivo

    7.6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

    9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    10.3

    Uso di norme internazionali

    10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    10.8

    Merci respinte

    10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    11.1

    Libertà di transito

    11.2

    Libertà di transito

    11.3

    Libertà di transito

    11.4

    Libertà di transito

    11.5

    Libertà di transito

    11.6

    Libertà di transito

    11.16

    Libertà di transito

    11.17

    Libertà di transito

    (*1)   

    Nei casi in cui si fa riferimento a paragrafi specifici, gli impegni assunti dalla Repubblica dell'Ecuador sono limitati al contenuto di tali paragrafi specifici, non a quello dell'intero articolo.

    EGITTO

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto l'Egitto notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:



    Numero dell'articolo

    Descrizione

    Articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5

    Procedure di ricorso o riesame

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6, paragrafi 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7, paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10, paragrafo 5.1

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    ARTICOLO 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11, paragrafi 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 e16

    Libertà di transito

    EL SALVADOR

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica di El Salvador notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:



    Articolo 1

    Pubblicazione e accessibilità delle informazioni

    Articolo 2

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore e consultazioni

    Articolo 3

    Decisioni anticipate

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o riesame paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5

    Articolo 5

    Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non discriminazione e la trasparenza

    Articolo 6

    Disciplina dei diritti e degli oneri imposti all'importazione o all'esportazione o ad esse collegati, e delle sanzioni: paragrafi 1 e 3

    Articolo 7

    Svincolo e sdoganamento delle merci: paragrafi da 1 a 6, da 7.3 a 7.6, 8 e 9

    Articolo 8

    Cooperazione tra le agenzie di frontiera: paragrafo 1

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10

    Formalità in relazione all'importazione, all'esportazione e al transito: paragrafi 1, 2.2, 2.3, 3, 5.1, 6, 7, 8 e 9

    Articolo 11

    Libertà di transito: paragrafi da 1 a 6, da 8 a 11 e da 14 a 17

    Articolo 12

    Cooperazione doganale: paragrafi 1, 3, 4, 5.1, 5.2, 12

    GABON

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica gabonese notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:



    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    GUATEMALA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, con il presente atto il governo della Repubblica del Guatemala desidera informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni della sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A in conformità al documento WT/PCTF/W/27 dell'OMC, del 7 luglio 2014, con le seguenti eccezioni:

    Articolo 1.1.1, lettere d) ed f)
    Articolo 1.2.1, lettere a) e b)
    Articolo 1.3.1
    Articolo 1.3.2
    Articolo 1.4, lettere b) e c)
    Articolo 2.1.1
    Articolo 3.9, lettera b), punto iii)
    Articolo 5
    Articolo 6.1.4
    Articolo 7.1.2
    Articolo 7.4.3
    Articolo 7.6.1
    Articolo 7.6.2
    Articolo 7.7.3, lettere a), d), e), f) e g)
    Articolo 7.8.2, lettere c) e d)
    Articolo 7.9.3
    Articolo 8.1
    Articolo 8.2, lettere d) ed e)
    Articolo 10.1.1
    Articolo 10.2.3
    Articolo 10.4.1
    Articolo 10.4.2
    Articolo 11.17
    Articolo 12.2.1
    Articolo 12.3
    Articolo 12.4
    Articolo 12.5
    Articolo 12.6
    Articolo 12.7
    Articolo 12.8
    Articolo 12.9
    Articolo 12.10
    Articolo 12.11

    HONDURAS

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto l'Honduras notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:



    Articolo 1.1

    Pubblicazione

    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    Articolo 1.3

    Centri di informazione

    Articolo 1.4

    Notifiche

    Articolo 3

    Decisioni anticipate

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o riesame

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati (fatta eccezione per gli articoli 6.1.3 e 6.1.4)

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 7.2

    Pagamento elettronico

    Articolo 7.4

    Gestione del rischio

    Articolo 7.5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti [fatta eccezione per l'articolo 7.8.2, lettera d)]

    Articolo 7.9

    Merci deperibili (fatta eccezione per l'articolo 7.9.3)

    Articolo 8

    Cooperazione tra le agenzie di frontiera [fatta eccezione per l'articolo 8.2, lettere c), d) ed e)]

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Libertà di transito

    Articolo 12.12

    Accordi bilaterali e regionali

    HONG KONG, CINA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo di Hong Kong, Cina, si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, Hong Kong, Cina, designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

    INDONESIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36,WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Indonesia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, l'Indonesia designa le disposizioni dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    ISRAELE

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi.

    In relazione a quanto precede, lo Stato di Israele si pregia di informare il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi che, con il presente atto, lo Stato di Israele designa tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A.

    GIORDANIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Giordania si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dalla Giordania come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:



    Articolo 1.1

    Pubblicazione

    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    Articolo 1.3

    Centri di informazione

    Articolo 3.1

    Decisioni anticipate

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.2

    Accettazione delle copie

    Articolo 10.4

    Sportello unico

    Articolo 11.5-10

    Procedure di transito e controlli

    COREA

    Mi pregio di fare riferimento alla decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), a norma della quale il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    Mi pregio inoltre di informare il comitato preparatorio che il governo della Repubblica di Corea ha deciso di designare tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo come impegni di categoria A.

    KUWAIT

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede lo Stato del Kuwait si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, lo Stato del Kuwait designa le disposizioni contenute nell'allegato I come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:



    Articolo 3.1

    Decisioni anticipate

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 7.4

    Gestione del rischio

    Articolo 7.5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Articolo 7.7

    Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 8

    Cooperazione tra le agenzie di frontiera

    Articolo 10.4

    Sportello unico

    Articolo 11.11-15

    Garanzie per il traffico in transito

    Articolo 12

    Cooperazione doganale

    REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, per conto del ministero dell'Economia della Repubblica del Kirghizistan ci pregiamo di informare il comitato preparatorio che la Repubblica del Kirghizistan designa le seguenti disposizioni, contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata), come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 4

    Tutte le disposizioni (Procedure di ricorso o riesame)

    Articolo 5

    Paragrafo 2 (Blocco)

    Articolo 9

    (Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale)

    Articolo 10

    Paragrafo 5 (Ispezioni pre-imbarco)

    Articolo 11

    Paragrafi da 1 a 4 (Diritti, regolamenti, formalità e non discriminazione per il traffico in transito)

    MACAO, CINA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo di Macao, Cina, si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, Macao, Cina, designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:



    Articolo 7:

    Paragrafo 4 — Gestione del rischio;

    Articolo 7:

    Paragrafo 5 — Audit successivo allo sdoganamento;

    Articolo 9:

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale;

    Articolo 10:

    Paragrafo 4 — Sportello unico.

    MALAYSIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Malaysia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Malaysia designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) come impegni di categoria A, con le seguenti eccezioni:



    Articolo 7.8

    (Spedizioni urgenti), e

    Articolo 11.9

    (Compilazione e trattamento anticipati della documentazione e dei dati di transito prima dell'arrivo delle merci).

    MAURIZIO

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Maurizio si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Repubblica di Maurizio designa le seguenti disposizioni dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) come disposizioni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1.1

    Pubblicazione

    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    Articolo 1.4

    Notifiche

    Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    Articolo 2.2

    Consultazioni

    Articolo 3

    Decisioni anticipate

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o riesame

    Articolo 5.1

    Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 7.2

    Pagamento elettronico

    Articolo 7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 7.5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.2

    Accettazione delle copie

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9.1

    Ammissione temporanea delle merci

    Articolo 11

    Libertà di transito

    Articolo 23.2

    Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi

    MESSICO

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo del Messico si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dal Messico come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

    MOLDOVA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Moldova si pregia di informare il comitato preparatorio che le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito sono designate dalla Repubblica di Moldova come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1

    Paragrafi 1 e 4 (Pubblicazione, Notifiche)

    Articolo 3

    (DECISIONI ANTICIPATE)

    Articolo 4

    (PROCEDURE DI RICORSO O RIESAME)

    Articolo 5

    Paragrafo 2 (Blocco)

    Articolo 6

    Paragrafo 2 (Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati)

    Articolo 7

    Paragrafi 2, 4 e 5 (Pagamento elettronico, Gestione del rischio, Audit successivo allo sdoganamento)

    Articolo 8

    (COOPERAZIONE TRA LE AGENZIE DI FRONTIERA)

    Articolo 9

    (CIRCOLAZIONE DELLE MERCI DESTINATE ALL'IMPORTAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE)

    Articolo 10

    Paragrafi 3 e da 5 a 9 (Uso di norme internazionali, Ispezioni pre-imbarco, Ricorso a spedizionieri doganali, Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione, Merci respinte, Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo)

    Articolo 12

    Tutte le disposizioni

    MONGOLIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Mongolia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Mongolia designa le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1.4

    Notifiche

    Articolo 2.2

    Consultazioni

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o riesame

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.2

    Accettazione delle copie

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 11

    Libertà di transito

    MONTENEGRO

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (wt/min(13)/36, wt/l/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo del Montenegro si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Montenegro designa le seguenti disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1.1

    Pubblicazione

    Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    Articolo 2.2

    Consultazioni

    Articolo 3.1

    Decisioni anticipate

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o di riesame

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 5.3

    Procedure di prova

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7.2

    Pagamento elettronico

    Articolo 7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 7.7

    Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

    Articolo 8

    Cooperazione tra le agenzie di frontiera

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.2

    Accettazione delle copie

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11.1-11.3

    Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito

    Articolo 11.4

    Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito

    Articolo 11.11-11.15

    Garanzie per il traffico in transito

    Articolo 11.16-11.17

    Cooperazione e coordinamento in materia di transito

    Articolo 12

    Cooperazione doganale

    REGNO DEL MAROCCO

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36 — WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali.

    In relazione a quanto precede, il Regno del Marocco si pregia di informare il comitato preparatorio che le seguenti disposizioni sono designate dal Regno del Marocco come impegni di categoria A.



    Articolo 1.1

    Pubblicazione

    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    Articolo 1.3

    Centri di informazione

    Articolo 1.4

    Notifiche

    Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    Articolo 2.2

    Consultazioni

    Articolo 3

    Decisioni anticipate

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o riesame

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 5.3

    Procedure di prova

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7.2

    Pagamento elettronico

    Articolo 7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 7.5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Articolo 7.6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

    Articolo 7.7

    Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 8

    Cooperazione tra le agenzie di frontiera

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.2

    Accettazione delle copie

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Libertà di transito

    Articolo 12

    Cooperazione doganale

    Articolo 13.2

    Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi

    NICARAGUA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo del Nicaragua si pregia di notificare al comitato preparatorio le disposizioni della sezione I dell'accordo designate come impegni di categoria A.



    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    Articolo 1.4

    Notifiche

    Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    Articolo 2.2

    Consultazioni

    Articolo 3

    Decisioni anticipate

    Articolo 4.1

    Diritto a un ricorso o a un riesame

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 7.4

    Gestione del rischio

    Articolo 7.5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Libertà di transito

    Articolo 12.1

    Misure per la promozione della conformità e della cooperazione

    Articolo 12.2

    Scambio di informazioni

    Articolo 12.3

    Verifica

    Articolo 12.4

    Richiesta

    Articolo 12.5

    Protezione e riservatezza

    Articolo 12.6

    Comunicazione di informazioni

    Articolo 12.7

    Rinvio o rifiuto di una richiesta

    Articolo 12.8

    Reciprocità

    Articolo 12.9

    Onere amministrativo

    Articolo 12.10

    Limitazioni

    Articolo 12.11

    Uso non autorizzato o divulgazione

    Articolo 12.12

    Accordi bilaterali e regionali

    Articolo 13.2

    Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi commerciali

    NIGERIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica federale della Nigeria si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Nigeria designa le seguenti disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 6.3:

    Disposizioni in materia di sanzioni;

    Articolo 7.1:

    Trattamento pre-arrivo;

    Articolo 7.3:

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri;

    Articolo 9:

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale;

    Articolo 10.7:

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione;

    Articolo 10.9:

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo;

    Articolo 11.3:

    Restrizioni volontarie;

    Articolo 11.4:

    Non discriminazione;

    Articolo 11.6:

    Requisiti in materia di documentazione;

    Articolo 11.8:

    Non applicazione degli ostacoli tecnici agli scambi;

    Articolo 11.9:

    Compilazione e trattamento anticipati della documentazione e dei dati di transito;

    Articolo 11.10:

    Rapida conclusione delle operazioni di transito; e

    Articolo 11.11:

    Garanzie per il traffico in transito.

    OMAN

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo del Sultanato dell'Oman si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Sultanato dell'Oman designa le disposizioni dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1

    Pubblicazioni:

    1.1

    Informazioni disponibili tramite Internet

    1.4

    Notifiche

    Articolo 2

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore e consultazioni:

    2.2

    Consultazioni

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o riesame:

    4.1

    Diritto a un ricorso o a un riesame

    Articolo 5

    Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non discriminazione e la trasparenza:

    5.1

    Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi

    5.2

    Blocco

    5.3

    Procedure di prova

    Articolo 6

    Disciplina dei diritti e degli oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati:

    6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 7

    Svincolo e sdoganamento delle merci:

    7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10

    Formalità in relazione all'importazione, all'esportazione e al transito:

    10.3

    Uso di norme internazionali

    10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    10.8

    Merci respinte

    10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Libertà di transito:

    11.1.3

    Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito

    11.4

    Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito

    11.11.1

    Garanzie per il traffico in transito

    Articolo 13

    Disposizioni istituzionali:

    13.2

    Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi commerciali

    PANAMA

    A norma dei paragrafi 2 e 3 della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e in conformità all' articolo15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica di Panama informa che le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo indicate di seguito sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1.3

    Centri di informazione

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o riesame

    Articolo 5.1

    Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 7.4

    Gestione del rischio

    Articolo 7.5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Articolo 7.6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

    Articolo 7.7

    Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.2

    Accettazione delle copie

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.8

    Merci respinte

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Libertà di transito

    Articolo 12.1

    Misure per la promozione della conformità e della cooperazione

    Articolo 12.2

    Scambio di informazioni

    Articolo 12.3

    Verifica

    Articolo 12.4

    Richiesta

    Articolo 12.5

    Protezione e riservatezza

    Articolo 12.6

    Comunicazione di informazioni

    Articolo 12.7

    Rinvio o rifiuto di una richiesta

    Articolo 12.8

    Reciprocità

    Articolo 12.9

    Onere amministrativo

    Articolo 12.10

    Limitazioni

    Articolo 12.11

    Uso non autorizzato o divulgazione

    Articolo 12.12

    Accordi bilaterali e regionali

    PARAGUAY

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto la Repubblica del Paraguay notifica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate di seguito:



    Numero dell'articolo/ Paragrafi (*1)

    Descrizione

    3

    Decisioni anticipate

    4

    Procedure di ricorso o riesame

    5.2

    Blocco

    7.2

    Pagamento elettronico

    7.4

    Gestione del rischio

    9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    10.2

    Accettazione delle copie

    10.3

    Uso di norme internazionali

    10.4

    Sportello unico

    10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    10.8

    Merci respinte

    10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    11

    Libertà di transito

    12

    Cooperazione doganale

    (*1)   

    Nei casi in cui si fa riferimento a paragrafi specifici, gli impegni assunti dalla Repubblica del Paraguay sono limitati al contenuto di tali paragrafi specifici, non a quello dell'intero articolo.

    PERÙ

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), con il presente atto la Repubblica del Perù informa che tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo sono state designate come impegni di categoria A da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:



    —  Articolo 3

    Decisioni anticipate

    —  Articolo 5.1

    Notifiche di controlli o ispezioni più approfonditi

    —  Articolo 5.3

    Procedure di prova

    —  Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    —  Articolo 8

    Cooperazione tra le agenzie di frontiera

    —  Articolo 10.4

    Sportello unico

    —  Articolo 12

    Cooperazione doganale

    FILIPPINE

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo delle Filippine si pregia di informare il comitato preparatorio che le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) indicate di seguito sono designate dalle Filippine come impegni di categoria A:



    Articolo 1.1

    Pubblicazione

    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    Articolo 1.3

    Centri di informazione

    Articolo 1.4

    Notifiche

    Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    Articolo 3

    Decisioni anticipate

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o riesame

    Articolo 5.2

    Blocco

    Articolo 5.3

    Procedure di prova

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri per le operazioni doganali applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Articolo 7.4

    Gestione del rischio

    Articolo 7.6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

    Articolo 7.7

    Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 7.9

    Merci deperibili

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.2

    Accettazione delle copie

    Articolo 10.3

    Uso di norme internazionali

    Articolo 10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Libertà di transito

    Articolo 12

    Cooperazione doganale

    QATAR

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo dello Stato del Qatar si pregia di informare il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi che, con il presente atto, lo Stato del Qatar designa come impegni di categoria A tutte le disposizioni di cui alla sezione I dell'accordo, con la seguente eccezione:



    —  7.7

    Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

    REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo del Regno dell'Arabia Saudita si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dal Regno dell'Arabia Saudita come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:



    —  Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    —  Articolo 10.4

    Sportello unico

    SENEGAL

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN (13)/36) relativa all'accordo sull'agevolazione degli scambi, con il presente atto il Senegal comunica i propri impegni di categoria A, conformemente alle disposizioni elencate qui di seguito:



     

    ARTICOLO/PARAGRAFO

    DESCRIZIONE

    1

    2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    2

    2.2

    Consultazioni

    3

    4

    Procedure di ricorso o riesame

    4

    5.2

    Blocco

    5

    5.3

    Procedure di prova

    6

    7.1

    Trattamento pre-arrivo

    7

    7.2

    Pagamento elettronico

    8

    7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    9

    7.4

    Gestione del rischio

    10

    7.6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

    11

    9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    12

    10.2

    Accettazione delle copie

    13

    10.3

    Uso di norme internazionali

    14

    10.4

    Sportello unico

    15

    10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    16

    10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    17

    10.8

    Merci respinte

    18

    10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    19

    12

    Cooperazione doganale

    SINGAPORE

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica di Singapore si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Repubblica di Singapore designa tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale di cui sopra) come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

    SRI LANKA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, le disposizioni dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito sono designate dalla Repubblica democratica socialista di Sri Lanka come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Disposizioni

    Titolo

    4.1

    Diritto a un ricorso o a un riesame

    5.2

    Blocco

    6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    7.2

    Pagamento elettronico

    7.8

    Spedizioni urgenti

    9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    10.8

    Merci respinte

    10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    11

    Libertà di transito

    TERRITORIO DOGANALE DISTINTO DIKINMEN, MATSU, PENGHU E TAIWAN

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono da esso designate come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

    TAGIKISTAN

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale è autorizzato, tra l'altro, a ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali.

    In relazione a quanto precede, il governo del Tagikistan si pregia di informare il comitato preparatorio che le disposizioni della sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) indicate di seguito sono designate dalla Repubblica di Tagikistan come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1

    Paragrafo 1

    Pubblicazione

    Paragrafo 2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    Articolo 4

    Tutte le disposizioni

    Articolo 5

    Paragrafo 2

    Blocco

    Paragrafo 3

    Procedure di prova

    Articolo 6

    Tutte le disposizioni

    Articolo 7

    Paragrafo 1

    Trattamento pre-arrivo

    Paragrafo 3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    Paragrafo 4

    Gestione del rischio

    Paragrafo 5

    Audit successivo allo sdoganamento

    Paragrafo 6

    Definizione e pubblicazione dei tempi medi di svincolo

    Paragrafo 8

    Spedizioni urgenti

    Paragrafo 9

    Merci deperibili

    Articolo 8

    Paragrafo 1

    Articolo 9

    Tutte le disposizioni

    Articolo 10

    Paragrafo 1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Paragrafo 2

    Accettazione delle copie

    Paragrafo 3

    Uso di norme internazionali

    Paragrafo 5

    Ispezioni pre-imbarco

    Paragrafo 6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Paragrafo 7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Paragrafo 8

    Merci respinte

    Paragrafo 9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Tutte le disposizioni

    THAILANDIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo reale della Thailandia si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, la Thailandia designa tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo come impegni di categoria A, da attuare al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con le seguenti eccezioni:



    Articolo 3

    Decisioni anticipate: paragrafi 5 e 6

    Articolo 4

    Procedure di ricorso o riesame: paragrafo 4

    Articolo 5

    Altre misure: paragrafo 1 (Notifiche) e paragrafo 3 (Procedure di prova)

    Articolo 6

    Disciplina dei diritti e degli oneri: paragrafi 3.4 e 3.7 (Disposizioni in materia di sanzioni)

    Articolo 7

    Svincolo e sdoganamento delle merci: paragrafo 1.1 (Trattamento pre-arrivo)

    Articolo 10

    Formalità: paragrafi 8 (Merci respinte) e 9 (Ammissione temporanea)

    Articolo 11

    Libertà di transito: paragrafi 1, 8 e 9

    Articolo 12

    Cooperazione doganale: paragrafo 2 (Scambio di informazioni), paragrafo 5.1, lettere da c) a f), e paragrafo 6.1 (Comunicazione di informazioni)

    TUNISIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) e dell'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali, con il presente atto il governo della Repubblica tunisina notifica di seguito le disposizioni di tale accordo designate come impegni di categoria A:



    Numero dell'articolo o del paragrafo (*1)

    Descrizione

    1.1

    Pubblicazione

    1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    1.3

    Centri di informazione

    1.4

    Notifiche

    2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    4

    Procedure di ricorso o riesame

    5.2

    Blocco

    6.3

    Disposizioni in materia di sanzioni

    7.1

    Trattamento pre-arrivo

    7.3

    Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri

    9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    10.2

    Accettazione delle copie

    10.5

    Ispezioni pre-imbarco

    10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    10.8

    Merci respinte

    10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    11, tranne il paragrafo 5

    Libertà di transito, fatta eccezione per la messa a disposizione di infrastrutture fisiche separate per il traffico in transito.

    12

    Cooperazione doganale

    23.2

    Comitati nazionali per l'agevolazione degli scambi commerciali

    (*1)   

    Nei casi in cui si fa riferimento ad un paragrafo specifico di un articolo, gli impegni assunti dalla Repubblica tunisina sono limitati al contenuto di tali paragrafi specifici e non riguardano le altre disposizioni dell'articolo.

    TURCHIA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Turchia si pregia di informare il comitato preparatorio che tutte le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo (allegato alla decisione ministeriale sopra citata) sono designate dalla Turchia come impegni di categoria A da attuare pienamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, con la seguente eccezione:



    Articolo 7.9

    «Merci deperibili»

    UCRAINA

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo dell'Ucraina si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, l'Ucraina designa le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1.1

    Pubblicazione

    Articolo 1.2

    Informazioni disponibili tramite Internet

    Articolo 7.1

    Trattamento pre-arrivo

    Articolo 7.4

    Gestione del rischio (fatta eccezione per gli articoli 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3)

    Articolo 7.7

    Misure di agevolazione degli scambi commerciali per gli operatori autorizzati

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 7.9

    Merci deperibili (fatta eccezione per gli articoli 7.9.1 e 7.9.2)

    Articolo 8

    Cooperazione tra le agenzie di frontiera

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.8

    Merci respinte (fatta eccezione per l'articolo 10.8.2)

    Articolo 10.9

    Ammissione temporanea delle merci e perfezionamento attivo e passivo

    Articolo 11

    Libertà di transito (fatta eccezione per l'articolo 11, paragrafi da 3 a 8 e 10)

    URUGUAY

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36) e in conformità all'articolo 15 della sezione II dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»), la Repubblica orientale dell'Uruguay designa tutte le disposizioni della sezione I dell'accordo come impegni di categoria A a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatta eccezione per l'articolo 7.3 (Separazione dello svincolo dalla determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri), designato come impegno di categoria B.

    VIETNAM

    A norma della decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), il comitato preparatorio per l'agevolazione degli scambi commerciali, istituito sotto l'autorità del Consiglio generale (di seguito: «il comitato preparatorio») ha, tra le altre funzioni, quella di ricevere dai membri la notifica dei loro impegni di categoria A in forza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (di seguito: «l'accordo»).

    In relazione a quanto precede, il governo della Repubblica socialista del Vietnam si pregia di informare il comitato preparatorio che, con il presente atto, il Vietnam designa le disposizioni contenute nella sezione I dell'accordo indicate di seguito come impegni di categoria A. Tali disposizioni saranno attuate al momento dell'entrata in vigore dell'accordo:



    Articolo 1.3

    Centri di informazione

    Articolo 1.4

    Notifiche

    Articolo 2.1

    Opportunità di presentare osservazioni, informazioni prima dell'entrata in vigore

    Articolo 2.2

    Consultazioni

    Articolo 4.1

    Diritto a un ricorso o a un riesame

    Articolo 6.1

    Disposizioni generali in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 6.2

    Disposizioni specifiche in materia di diritti e oneri applicati all'importazione e all'esportazione o ad esse collegati

    Articolo 7.8

    Spedizioni urgenti

    Articolo 9

    Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

    Articolo 10.1

    Formalità e requisiti in materia di documentazione

    Articolo 10.2

    Accettazione delle copie

    Articolo 10.6

    Ricorso a spedizionieri doganali

    Articolo 10.7

    Procedure di frontiera comuni e requisiti uniformi in materia di documentazione

    Articolo 11.1-3

    Diritti, regolamenti e formalità per il traffico in transito

    Articolo 11.4

    Non discriminazione rafforzata per il traffico in transito

    ▼B

    PROTOCOLLO DI MARRAKECH

    dell'accordo generale sulle tariffe doganali sul commercio 1994

    I MEMBRI,

    avendo condotto negoziati nell'ambito del GATT 1947, conformemente alla dichiarazione dei ministri sull'Uruguay Round,

    CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    1. 

    L'elenco relativo a un membro allegato al presente protocollo diventa l'elenco del GATT 1994 relativo a quel membro il giorno in cui l'accordo OMC entra in vigore per quel membro. Gli elenchi presentati in conformità della decisione dei ministri sulle misure a favore dei paesi meno avanzati si considerano allegati al presente protocollo.

    2. 

    Salvo diverse indicazioni nell'elenco di un membro, le riduzioni tariffarie concordate da ciascun membro sono introdotte attraverso cinque riduzioni identiche delle aliquote, la prima delle quali diviene applicabile alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Ogni riduzione successiva diventa applicabile il 1o gennaio di ciascuno degli anni seguenti, e l'aliquota finale diventa applicabile entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, salvo diverse indicazioni nell'elenco di quel membro. Salvo diverse indicazioni nel suo elenco, un membro che accetta l'accordo OMC successivamente alla sua entrata in vigore rende applicabili, alla data in cui l'accordo entra in vigore per quel membro, tutte le riduzioni di aliquota già avvenute nonché le riduzioni che ai sensi della frase precedente esso sarebbe stato tenuto a rendere applicabili il 1o gennaio seguente, e rende applicabili tutte le riduzioni di aliquota rimanenti secondo il calendario specificato nella frase precedente. In ogni fase, l'aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Per i prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura, l'introduzione progressiva delle riduzioni avviene come specificato nelle relative parti degli elenchi.

    3. 

    A richiesta, l'attuazione delle concessioni e degli impegni contenuti negli elenchi allegati al presente protocollo è soggetta ad esame multilaterale da parte dei membri, fatti salvi i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi figuranti all'allegato 1A dell'accordo OMC.

    4. 

    Dopo che l'elenco relativo a un membro allegato al presente protocollo è diventato un elenco del GATT 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il suddetto membro è libero di sospendere o revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la concessione contenuta in tale elenco relativa a ogni prodotto il cui principale fornitore sia qualsiasi altro partecipante all'Uruguay Round il cui elenco non è ancora diventato un elenco del GATT 1994. Tale misura, tuttavia, può essere presa solo dopo aver dato preavviso scritto al Consiglio per gli scambi di merci di tale sospensione o revoca di una concessione e dopo che si sono tenute consultazioni, a richiesta, con qualsiasi membro il cui elenco relativo al prodotto in questione sia diventato un elenco del GATT 1994 e che abbia un interesse sostanziale nei confronti del prodotto in questione. Qualsiasi concessione in tal modo sospesa o revocata si applica a decorrere dal giorno in cui l'elenco del membro che ha l'interesse in quanto fornitore principale diventa un elenco del GATT 1994.

    5. 
    a) 

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sull'agricoltura, ai fini dei riferimenti contenuti nell'articolo II, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione prevista in un elenco di concessioni allegato al presente protocollo è la data del presente protocollo.

    b) 

    Ai fini del riferimento fatto nell'articolo II, paragrafo 6, lettera a) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni allegato al presente protocollo è la data del presente protocollo.

    6. 

    In caso di modifica o di revoca di concessioni relative a misure non tariffarie contenute nella parte III degli elenchi, si applicano le disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e le «Procedure di negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII» adottato il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28) Tale eventualità lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dal GATT 1994.

    7. 

    In ciascun caso in cui un elenco allegato al presente protocollo si traduca, per qualsiasi prodotto, in un trattamento meno favorevole di quello previsto per tale prodotto negli elenchi del GATT 1947, prima che entri in vigore l'accordo OMC, si ritiene che il membro cui si riferisce l'elenco abbia preso le adeguate iniziative che sarebbero state altrimenti necessarie ai sensi delle disposizioni pertinenti dell'articolo XXVIII del GATT 1947 o 1994. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano unicamente all'Egitto, al Perù, al Sudafrica e all'Uruguay.

    8. 

    Gli elenchi allegati al presente protocollo fanno fede in lingua inglese, francese o spagnola, così come è specificato in ciascun elenco.

    9. 

    La data del presente protocollo è il 15 aprile 1994.

    [Gli elenchi concordati dai partecipanti saranno allegati al protocollo di Marrakech nella copia dell'accordo OMC destinata al trattato].

    ACCORDO SULL'AGRICOLTURA



    I MEMBRI,

    Avendo deciso di porre le basi per l'avvio di un processo di riforma degli scambi agricoli conformemente agli obiettivi dei negoziati enunciati nella dichiarazione di Punta del Este;

    Ricordando che l'obiettivo a lungo termine da essi concordato nell'esame di medio periodo dell'Uruguay Round è di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato e che si dovrebbe avviare un processo di riforma mediante la negoziazione di impegni in materia di sostegno e protezione, nonché introducendo norme e regole GATT rafforzate e più efficaci sul piano operativo;

    Ricordando inoltre che l'obiettivo a lungo termine sopracitàto comporta riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione da attuare lungo un periodo di tempo concordato, onde alle restrizioni e distorsioni che colpiscono i mercati agricoli mondiali e prevenirle;

    Intenzionati a conseguire impegni specifici vincolanti in materia di accesso al mercato, sostegno interno e concorrenza all'esportazione, nonché a raggiungere un accordo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie;

    Avendo concordato che nell'attuare i loro impegni in materia di accesso al mercato di membri industrializzati terranno pienamente conto delle particolari esigenze e condizioni dei paesi in via di sviluppo assicurando un ulteriore miglioramento delle opportunità e condizioni di accesso per i prodotti agricoli di particolare interesse per tali membri, ivi compresa la completa liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli tropicali come convenuto nell'esame di medio periodo, nonché per i prodotti particolarmente importanti ai fini dell'introduzione di colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti;

    Osservando che gli impegni inerenti al programma di riforma impegni dovrebbero essere assunti equamente da tutti i membri, tenendo conto degli aspetti non commerciali, tra cui la sicurezza alimentare e la necessità di tutelare l'ambiente, tenendo presente il criterio convenuto secondo il quale un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo costituisce en elemento integrante dei negoziati e considerando i possibili effetti negativi dell'attuazione del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    PARTE I

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti,

    a) 

    per «misura aggregata di sostegno» e «MAS» si intende il livello annuo del sostegno, espresso in termini monetari, fornito per un produtto agricolo a favore dei produttori del prodotto agricolo di base o del sostegno non connesso a singoli prodotti fornito a favore dei produttori agricoli in generale, eccettuato il. sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2 del presente accordo, che:

    i) 

    in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco di un membro; e

    ii) 

    in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 del presente accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco del membro;

    b) 

    per «prodotto agricolo di base» in relazione agli impegni in materia di sostegno interno si intende il prodotto in una fase quanto più possibile vicina al punto di vendita, specificato nell'elenco di un membro e nelle relative tabelle esplicative;

    c) 

    le «spese di bilancio» o «spese» comprendono le agevolazioni;

    d) 

    per «misura equivalente di sostegno» si intende il livello annuo di sostegno, espresso in termini monetari, fornito ai produttori di un prodotto agricolo di base mediante l'applicazione di una o più misure, che non può essere determinato secondo il metodo di calcolo della MAS, eccettuato il sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2 del presente accordo, e che:

    i) 

    in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco di un membro; e

    ii) 

    in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato 4 del presente accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco del membro;

    e) 

    per «sovvenzioni all'esportazione» si intendono le sovvenzioni in funzione delle esportazioni, comprese le sovvenzioni all'esportazione elencate all'articolo 9 del presente accordo;

    f) 

    per «periodo di attuazione» si intende un periodo di sei anni a partire dal 1995, tranne per l'articolo 13 ai fini del quale si intende un periodo di nove anni a partire dal 1995;

    g) 

    le «concessioni in materia di accesso al mercato» comprendono tutti gli impegni relativi all'accesso al mercato assunti in conformità al presente accordo;

    h) 

    per «misura aggregata di sostegno totale» e «MAS totale» si intende il totale del sostegno interno fornito a favore dei produttori agricoli, calcolato sommando tutte le misure aggregate di sostegno per i prodotti agricoli di base, tutte le misure aggregate di sostegno non connesse a singoli prodotti e tutte le misure equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, e che:

    i) 

    in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento («MAS totale di riferimento») e al sostegno massimo consentito per qualsiasi anno del periodo di attuazione o oltre («livelli d'impegno consolidati annui e finali»), è quale specificato nella parte IV dell'elenco di un membro; e

    ii) 

    in relazione al livello di sostegno effettivamente fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre («MAS totale corrente»), è calcolato conformemente alle disposizioni del presente accordo, ivi compreso l'articolo 6, e ai dati costitutivi e al metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco del membro;

    i) 

    per «anno» ai sensi della lettera (f) e in relazione agli impegni specifici di un membro si intende l'anno solare, finanziario o di commercializzazione specificato nell'elenco relativo al membro in questione.

    Articolo 2

    Prodotti contemplati dall'accordo

    Il presente accordo si applica ai prodotti elencati nel suo allegato 1, in seguito denominati prodotti agricoli.



    PARTE II

    Articolo 3

    Incorporazione delle concessioni e degli impegni

    1.  
    Gli impegni in materia di sostegno interno e di sovvenzioni all'esportazione figuranti nella parte IV dell'elenco di ciascun membro costituiscono impegni che limitano il sovvenzionamento e sono parte integrante del GATT 1994.
    2.  
    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, un membro non fornisce sostegno a favore dei produttori interni in misura superiore ai livelli d'impegno specificati nella sezione I della parte IV del suo elenco.
    3.  
    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 2, lettera b) e 4, un membro non concede le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 per i prodotti agricoli o gruppi di prodotti precisati nella sezione II della parte IV del suo elenco in misura superiore ai livelli d'impegno in termini di spesa di bilancio di quantità ivi specificati, né fornisce tali sovvenzioni per prodotti agricoli non precisati in detta sezione del suo elenco.



    PARTE III

    Articolo 4

    Accesso al mercato

    1.  
    Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli elenchi riguardono consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.
    2.  
    I membri non mantengono, adottano, né ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari ( 8 ), salvo diversa disposizione dell'articolo 5 e dell'allegato 5.

    Articolo 5

    Clausola di salvaguardia speciale

    1.  

    In deroga alle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, qualsiasi membro può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo in relazione all'importazione di un prodotto agricolo, per il quale misure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente accordo siano state trasformate in un dazio doganale ordinario e che sia designato nel suo elenco con il simbolo «SGS» come oggetto di una concessione per la quale possono essere invocate le disposizioni del presente articolo, se:

    a) 

    il volume delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del membro che accorda la concessione durante un qualsiasi anno supera un livello limite connesso alla possibilità di accesso al mercato esistente come stabilito al paragrafo 4; oppure, ma non simultaneamente,

    b) 

    il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione possono penetrare nel territorio doganale del membro contraente che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo all'importazione cif della spedizione interessata espresso in moneta nazionale, è inferiore ad un prezzo limite pari al prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 ( 9 ) per il prodotto in questione.

    2.  
    Le importazioni oggetto di impegni in materia di accesso corrente e minimo stabiliti come parte di una concessione di cui al paragrafo 1 sono contabilizzate ai fini della determinazione del volume di importazioni necessario per invocare le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4, ma non sono colpite da alcun dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 o del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 5.
    3.  
    Le forniture del prodotto in questione inoltrate in base ad un contratto concluso prima dell'imposizione di un dazio addizionale in virtù del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 sono esonerate da tale dazio addizionale, purché possano essere contabilizzate nel volume delle importazioni del prodotto in questione dell'anno successivo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) in tale anno.
    4.  

    Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera a), può essere mantenuto soltanto fino alla fine dell'anno in cui è stato imposto e può essere riscosso soltanto ad un livello non superiore ad un terzo del livello del dazio doganale ordinario in vigore nell'anno in cui la misura è stata presa. Il livello limite viene stabilito secondo il seguente schema basato sulle possibilità di accesso al mercato definite come le importazioni quali percentuale del corrispondente consumo interno ( 10 ) nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati:

    a) 

    se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono inferiori o pari al 10 %, il livello limite di base è pari al 125 %;

    b) 

    se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 10 % ma inferiori o pari al 30 %, il livello limite di base è pari al 110 %;

    c) 

    se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 30 %, il livello limite di base è pari al 105 %.

    In ogni caso il dazio addizionale può essere imposto in qualsiasi anno in cui il volume assoluto delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del membro che accorda la concessione è superiore alla somma di (x), livello limite di base di cui sopra moltiplicato per il quantitativo medio di importazioni nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati, e di (y), variazione del volume assoluto del consumo interno del prodotto in questione nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati rispetto all'anno precedente, purché il livello limite non sia inferiore al 105 % del quantitativo medio di importazioni di cui sopra in (x).

    5.  

    Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera b), viene istituito secondo il seguente schema:

    a) 

    se la differenza tra il prezzo all'importazione cif della spedizione espresso in moneta nazionale (in seguito denominato «prezzo all'importazione») e il prezzo limite quale definito nella suddetta lettera b) è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, non viene imposto alcun dazio addizionale;

    b) 

    se la differenza tra il prezzo all'importazione e il prezzo limite (in seguito denominata «differenza») è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite il dazio addizionale è pari al 30 % dell'importo del quale la differenza supera il 10 %;

    c) 

    se la differenza è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo del quale la differenza supera il 40 %, più il dazio addizionale consentito in forza della lettera b);

    d) 

    se la differenza è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 %, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo del quale la differenza supera il 60 % del prezzo limite, più i dazi addizionali consentiti in forza delle lettere b) e c);

    e) 

    se la differenza è superiore al 75 % del prezzo limite il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo del quale la differenza supera il 75 %, più i dazi addizionali consentiti in forza delle lettere b), c) e d).

    6.  
    Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra si applicano in modo da tener conto delle loro specifiche caratteristiche. In particolare, nel quadro del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 si possono utilizzare periodi più brevi in relazione ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e nel quadro del paragrafo 1, lettera b) si possono utilizzare prezzi di riferimento diversi per periodi diversi.
    7.  
    La salvaguardia speciale si applica in modo trasparente. I membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera a), ne informano per iscritto, includendo dati pertinenti, il comitato agricoltura quanto prima possibile e in ogni caso entro 10 giorni dall'attuazione delle misure. Nei casi in cui variazioni nei volumi di consumo devono essere ripartite tra singole linee tariffarie oggetto di misure ai sensi del paragrafo 4, i dati pertinenti comprendono le informazioni e i metodi utilizzati per ripartire tali variazioni. Il membro che prende misure in base al paragrafo 4 offre a qualsiasi membro interessato la possibilità di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle misure in questione. I membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera b), ne informano per iscritto, fornendo i dati pertinenti, il comitato agricoltura entro 10 giorni dall'attuazione della prima di tali misure oppure, per i prodotti deperibili e stagionali, della prima misura di qualsiasi periodo. I membri si impegnano, per quanto possibile, a non avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) quando il volume delle importazioni dei prodotti interessati sia in diminuzione. In entrambi i casi il membro che prende tali misure offre a ogni membro interessato la possibilità di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle stesse.
    8.  
    Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi da 1 a 7, i membri si impegnano a non avvalersi, in relazione a dette misure, delle disposizioni dell'articolo XIX, paragrafi 1, lettera a) e 3 del GATT 1994 o dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
    9.  
    Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore per la durata del processo di riforma di cui all'articolo 20.



    PARTE IV

    Articolo 6

    Impegni in materia di sostegno interno

    1.  
    Gli impegni di ciascun membro in materia di riduzione del sostegno interno contenuti nella parte IV del suo elenco si applicano a tutte le sue misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, fatta eccezione per le misure interne non soggette a riduzione in base ai criteri di cui al presente articolo e all'allegato 2 del presente accordo. Gli impegni sono espressi in termini di misura aggregata di sostegno totale e di «livelli d'impegno consolidati annui e finali».
    2.  
    Conformemente al criterio convenuto nell'esame di medio periodo secondo il quale le misure statali di assistenza, diretta o indiretta, intese a incoraggiare lo sviluppo agricolo e rurale costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, le sovvenzioni agli investimenti generalmente previste per l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo membri e le sovvenzioni all'acquisto di fattori di produzione agricoli generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse di detti membri sono esenti dagli impegni di riduzione de sostegno interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente è anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di sviluppo membri inteso ad incoraggiare colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti. Il sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non deve essere incluso da un membro nel calcolo sua MAS totale corrente.
    3.  
    Gli impegni di riduzione del sostegno interno di un membro si ritengono soddisfatti in qualsiasi anno in cui il sostegno interno del medesimo membro a favore dei produttori agricoli espresso in termini di MAS totale corrente non superi il corrispondente livello d'impegno consolidato annuo o finale specificato nella parte IV del suo elenco.
    4.  
    a) 

    Un membro non è tenuto a inserire nel calcolo della sua MAS totale corrente né a ridurre:

    i) 

    il sostegno interno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere inserito dal membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 % del valore totale della produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal membro durante l'anno in questione; né

    ii) 

    il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che dovrebbe altrimenti essere inserito dal membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 % del valore della produzione agricola totale del medesimo membro.

    b) 

    Per i paesi in via di sviluppo membri la percentuale de minimis ai fini del presente paragrafo è il 10 %.

    5.  
    a) 

    I pagamenti diretti accordati nell'ambito di programmi intesi a limitare la produzione non sono soggetti all'impegno di riduzione del sostegno interno se:

    i) 

    si effettuato in base a superfici e rese produttive fisse, oppure

    ii) 

    riguardano l'85 % o meno del livello base di produzione, oppure,

    iii) 

    nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero fisso di capi.

    b) 

    Poiché i pagamenti diretti che soddisfano i criteri sopracitati sono esenti dall'impegno di riduzione, il loro valore non viene considerato nel calcolo della MAS totale corrente del membro interessato.

    Articolo 7

    Disposizioni generali in materia di sostegno interno

    1.  
    Ciascun membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di riduzione in quanto conforme ai criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo sia mantenuta conformemente ad esso.
    2.  
    a) 

    Le misure di sostegno interno a favore dei produt-tori agricoli, comprese le relative eventuali modifiche, e le misure successivamente introdotte di cui non si possa provare la conformità ai criteri dell'allegato 2 del presente accordo o l'esenzione dalla riduzione in virtù di altre disposizioni del presente accordo sono inserite dai membri nel calcolo della loro MAS totale corrente.

    b) 

    Qualora nella parte IV dell'elenco di un membro non esista alcun impegno a livello di MAS totale, il membro in questione non fornisce ai produttori agricoli un sostegno superiore al pertinente livello de minimis di cui all'articolo 6, paragrafo 4.



    PARTE V

    Articolo 8

    Impegni in materia di concorrenza all'esportazione

    I singoli membri si impegnano a fornire sovvenzioni all'esportazione soltanto conformemente al presente accordo e agli impegni specificati nei rispettivi elenchi.

    Articolo 9

    Impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione

    1.  

    Sono soggette a impegni di riduzione nel quadro del presente accordo le seguenti sovvenzioni all'esportazione:

    a) 

    le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse dallo Stato o da enti pubblici a un'impresa, a un'industria, ai produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o altra associazione di tali produttori, oppure ad un organismo per la commercializzazione, in funzione dei risultati delle esportazioni;

    b) 

    la vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli ad un prezzo inferiore al prezzo comparabile chiesto per il prodotto simile agli acquirenti del mercato interno;

    c) 

    i pagamenti all'esportazione di un prodotto agricolo finanziati in virtù di misure statali, a carico o meno dello Stato, compresi i pagamenti finanziati con i proventi di un prelievo imposto sul prodotto agricolo in questione o su un prodotto agricolo dal quale il prodotto esportato è ottenuto;

    d) 

    le sovvenzioni intese a ridurre i costi connessi alla commercializzazione delle esportazioni di prodotti agricoli (ad esclusione dei servizi di consulenza e di promozione delle esportazioni ampiamente disponibili), compresi i costi di movimentazione, di miglioramento e altri costi di lavorazione, nonché i costi di nolo e trasporto internazionale;

    e) 

    tariffe di trasporto interno e di nolo su spedizioni d'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni interne;

    f) 

    le sovvenzioni su prodotti agricoli condizionate alla loro incorporazione in prodotti esportati.

    2.  
    a) 

    Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), i livelli di impegno in materia di sovvenzioni all'esportazione per ogni anno del periodo di attuazione, quali specificati nell'elenco di un membro, rappresentano in relazione alle sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1:

    i) 

    nel caso degli impegni di riduzione delle spese di bilancio, il livello massimo di spesa per tali sovvenzioni che può essere stanziato o sostenuto nell'anno in questione per il prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, interessato;

    ii) 

    nel caso degli impegni di riduzione della quantità delle esportazioni, la quantità massima di un prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, per la quale possono essere concesse sovvenzioni all'esportazione nell'anno in questione.

    b) 

    In uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo di attuazione, un membro può concedere le sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 in misura superiore ai corrispondenti livelli d'impegno annui per i prodotti o gruppi di prodotti specificati nella parte IV del suo elenco, a condizione che:

    i) 

    gli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali sovvenzioni, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno in questione, non siano superiori agli importi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui in materia di spesa specificati nell'elenco del membro in ragione di più del 3 % del livello di tali spese di bilancio nel periodo di riferimento;

    ii) 

    i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da tali sovvenzioni all'esportazione, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno in questione, non siano superiori ai quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annuo in materia di quantità annui specificati nell'elenco del membro in ragione di più dell'1,75 % dei quantitativi dei periodo di riferimento;

    iii) 

    gli importi cumulativi totali delle spese di bilancio per tali sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi interessati dalle stesse nell'intero periodo di attuazione non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui specificati nell'elenco del membro;

    iv) 

    le spese di bilancio del membro per le sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi interessati da tali sovvenzioni, al termine del periodo di attuazione, non siano maggiori rispettivamente del 64 % e del 79 % dei livelli del periodo di riferimento 1986—1990. Per i paesi in via di sviluppo membri le percentuali sono rispettivamente 76 % e 86 %.

    3.  
    Gli impegni relativi a limitazioni sull'ampliamento dell'ambito del sovvenzionamento all'esportazione sono quelli specificati negli elenchi.
    4.  
    Durante il periodo di attuazione i paesi in via di sviluppo membri non sono tenuti ad assumere impegni alle sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e), purché queste non siano applicate in un modo che comporterebbe l'elusione degli impegni di riduzione,

    Articolo 10

    Prevenzione dell'elusione degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione

    1.  
    Le sovvenzioni all'esportazione non elencate all'articolo 9, paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci di comportare l'elusione degli impegni relativi alle sovvenzioni all'esportazione, né si possono usare transazioni non commerciali per eludere tali impegni.
    2.  
    I membri si impegnano ad adoperarsi per l'elaborazione di norme concordate a livello internazionale intese a disciplinare il credito all'esportazione, la garanzia dei crediti all'esportazione o programmi di assicurazione e, una volta concordate tali norme, a fornire crediti all'esportazione, garanzie per tali crediti o programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse.
    3.  
    Qualora un membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il livello di un impegno di riduzione non è oggetto di sovvenzioni, deve provare che per il quantitativo in questione non è stata concessa alcuna sovvenzione all'esportazione, elencata o meno all'articolo 9.
    4.  

    I membri che forniscono aiuti alimentari internazionali garantiscono che:

    a) 

    la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia connessa direttamente o indirettamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;

    b) 

    le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano effettuate conformemente ai «Principi in materia di smaltimento delle eccedenze e obblighi consultivi» della FAO, ivi compreso, ove opportuno, il sistema delle importazioni commerciali abituali;

    c) 

    gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o a condizioni non meno agevolate di quelle di cui all'articolo IV della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986.

    Articolo 11

    Prodotti incorporati

    La sovvenzione unitaria pagata su un prodotto agricolo di base incorporato non può in alcun caso essere superiore alla sovvenzione unitaria all'esportazione pagabile sulle esportazioni del prodotto di base in quanto tale.



    PARTE VI

    Articolo 12

    Disposizioni in materia di divieti e restrizioni all'esportazione

    1.  

    Il membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova restrizione all'esportazione di prodotti alimentari ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994 osserva le seguenti disposizioni:

    a) 

    il membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione prende debitamente in considerazione gli effetti di tale divieto o restrizione sulla sicurezza alimentare dei membri importatori;

    b) 

    prima di istituire un divieto o una restrizione all'esportazione il membro che intende procedere in tal senso ne informa per iscritto, quanto prima possibile, il comitato agricoltura specificando natura e durata della misura e si consulta, su richiesta, con qualsiasi altro membro che abbia un sostanziale interesse quale importatore riguardo a qualunque questione connessa alla misura. Il membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione fornisce, su richiesta, all'altro membro le necessarie informazioni.

    2.  
    Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in via di sviluppo membri, a meno che la misura non venga presa da un paese in via di sviluppo membro, che sia esportatore netto del prodotto alimentare in questione.



    PARTE VII

    Articolo 13

    Cautela

    Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni del GATT 1994 e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (denominato nel presente articolo «accordo sulle sovvenzioni»):

    a) 

    le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'allegato 2 del presente accordo sono:

    i) 

    sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli effetti dei dazi compensativi ( 11 );

    ii) 

    non soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 e sulla parte III dell'accordo sulle sovvenzioni; e

    iii) 

    non soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro membro dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994;

    b) 

    le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'articolo 6 del presente accordo, ivi compresi i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell'elenco di ciascun membro, nonché il sostegno interno connesso entro i livelli de minimis e in conformità all'articolo 6, paragrafo 2,

    i) 

    non sono soggette all'imposizione di dazi compensativi, a meno che non venga accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della parte V dell'accordo sulle sovvenzioni, e si procederà con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione di dazi compensativi;

    ii) 

    non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6 dell'accordo sulle sovvenzioni, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;

    iii) 

    non sono soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro membro dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;

    c) 

    le sovvenzioni all'esportazione interamente conformi alle disposizioni della parte V del presente accordo, quali risultano nell'elenco di ciascun membro:

    i) 

    sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio in base al volume, all'effetto sui prezzi o alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della parte V dell'accordo sulle sovvenzioni e si procede con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione di dazi compensativi;

    ii) 

    non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell'accordo sulle sovvenzioni.



    PARTE VIII

    Articolo 14

    Misure sanitarie e fitosanitarie

    I membri convengono di attuare l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.



    PARTE IX

    Articolo 15

    Trattamento speciale e differenziato

    1.  
    Conformemente al criterio secondo il quale un trattamento differenziato e più favorevole per i paesi in via di sviluppo membri è parte integrante del negoziato, un trattamento speciale e differenziato in materia di impegni viene concesso come stabilito nelle pertinenti disposizioni del presente accordo e incluso negli elenchi di concessioni e impegni.
    2.  
    I paesi in via di sviluppo membri hanno la possibilità di attuare gli impegni di riduzione nell'arco di un periodo di 10 anni. I paesi meno avanzati membri non sono tenuti ad assumere impegni di riduzione.



    PARTE X

    Articolo 16

    Paesi meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari

    1.  
    I paesi industrializzati membri prendono le misure previste nel quadro della decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari.
    2.  
    Il comitato agricoltura controllerà, nel modo adeguato, il seguito dato alla suddetta decisione.



    PARTE XI

    Articolo 17

    Comitato per l'agricoltura

    È istituito un comitato agricoltura.

    Articolo 18

    Esame dell'attuazione degli impegni

    1.  
    L'avanzamento dell'attuazione degli impegni negoziati nel quadro del programma di riforma dell'Uruguay Round è sottoposto ad esame dal comitato agricoltura.
    2.  
    Il processo d'esame viene intrapreso sulla base delle notifiche presentate dai membri in relazione a problemi e secondo intervalli determinati, nonché sulla base della documentazione che il segretariato può essere incaricato di predisporre per facilitare il processo medesimo.
    3.  
    Oltre alle notifiche da presentare ai sensi del paragrafo 2, viene notificata senza indugio qualsiasi nuova misura interna di sostegno, o qualsiasi modifica di una misura vigente, per la quale viene chiesto l'esonero dalla riduzione. La notifica precisa nei particolari la nuova misura o la misura modificata e ne illustra la conformità ai criteri concordati di cui all'articolo 6 o all'allegato 2.
    4.  
    Nel processo d'esame i membri prendono debitamente in considerazione l'incidenza di eccessivi tassi di inflazione sulla capacità di qualsiasi membro di rispettare i relativi impegni in materia di sostegno interno.
    5.  
    I membri convengono di procedere annualmente a consultazioni in seno al comitato agricoltura riguardo alla loro partecipazione alla normale crescita del commercio mondiale di prodotti agricoli nel quadro degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione ai sensi del presente accordo.
    6.  
    Il processo d'esame fornisce ai membri l'opportunità di sollevare qualsiasi questione relativa all'attuazione degli impegni del programma di riforma ai sensi del presente accordo.
    7.  
    Qualsiasi membro può sottoporre all'attenzione del comitato agricoltura una misura che a suo avviso un altro membro avrebbe dovuto notificare.

    Articolo 19

    Consultazioni e risoluzione delle controversie

    Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo.



    PARTE XII

    Articolo 20

    Proseguimento del processo di riforma

    Riconoscendo che l'obiettivo a lungo termine di riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione ai fini di una riforma fondamentale è un processo continuo i membri convengono che un anno prima della fine del periodo di attuazione si procederà all'avvio di negoziati per il proseguimento di tale processo, tenendo conto dei seguenti fattori:

    a) 

    esperienza risultante dall'attuazione degli impegni di riduzione;

    b) 

    effetti degli impegni di riduzione sugli scambi agricoli mondiali;

    c) 

    questioni non commerciali, trattamento speciale e differenziato nei confronti dei paesi in via di sviluppo membri, obiettivo di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato, nonché le altre questioni e finalità citate nel preambolo del presente accordo; e

    d) 

    ulteriori impegni necessari per conseguire gli obiettivi a lungo termine sopracitati.



    PARTE XIII

    Articolo 21

    Disposizioni finali

    1.  
    Le disposizioni del GATT 1994 e degli altri accordi commerciali multilaterale di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.
    2.  
    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    ALLEGATO 1

    PRODOTTI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO

    1. 

    Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

    i) 

    Capitoli SA 1-24, salvo pesci e pesci preparati, più ( *1 )

    ii) 



    Codice SA

    2905 43

    (mannitolo)

    Codice SA

    2905 44

    (sorbitolo)

    Voce SA

    3301

    (oli essenziali)

    Voci SA

    da 3501 a 3505

    (sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle)

    Codice SA

    3809 10

    (agenti d'apprettatura o di finitura)

    Codice SA

    3823 60

    (sorbitolo n.d.a.)

    Voci SA

    da 4101 a 4103

    (pelli)

    Voce SA

    4301

    (pelli da pellicceria gregge)

    Voci SA

    da 5001 a 5003

    (seta greggia e cascami di seta)

    Voci SA

    da 5101 a 5103

    (lane e peli)

    Voci SA

    da 5201 a 5203

    (cotone greggio, cascami e cotone cardato o pettinato )

    Voce SA

    5301

    (lino greggio)

    Voce SA

    5302

    (canapa greggia)

    2. 

    Quanto precede non comporta limitazioni per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.Quanto precede non comporta limitazioni per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordosull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

    ALLEGATO 2

    SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE

    1. 

    Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

    a) 

    il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato su risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante traferimenti dai consumatori; e

    b) 

    il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori,

    nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

    Programmi pubblici di servizi

    2.    Servizi generali

    Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

    a) 

    ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;

    b) 

    lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena e eradicazione;

    c) 

    servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;

    d) 

    servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;

    e) 

    servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;

    f) 

    servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e

    g) 

    servizi infrastnitturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

    3.    Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare ( 12 )

    Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti nel quadro di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

    Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono ad obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati non deve essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

    4.    Aiuto alimentare interno ( 13 )

    Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

    L'ammissibilità all'aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti.

    5.    Pagamenti diretti ai produttori

    Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e).

    6.    Sostegno dei redditi su base fissa

    a) 

    l'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.

    b) 

    L'importo dei pagamenti di un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.

    c) 

    L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

    d) 

    L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.

    e) 

    Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

    7.    Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito

    a) 

    L'ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30 % del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai, pagamenti.

    b) 

    L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

    c) 

    L'importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.

    d) 

    Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

    8.    Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali

    a) 

    L'ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quando le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 % della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.

    b) 

    I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.

    c) 

    I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

    d) 

    I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).

    e) 

    Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

    9.    Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall'attività

    a) 

    L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programi intesi ad agevolare il ritiro dall'attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.

    b) 

    I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.

    10.    Asisstenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse

    a) 

    L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.

    b) 

    I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbatimento o alla cessione permanente definita.

    c) 

    I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.

    d) 

    I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

    11.    Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento

    a) 

    L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.

    b) 

    L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e):

    c) 

    L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

    d) 

    I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.

    e) 

    I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto.

    f) 

    I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

    12.    Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali

    a) 

    L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.

    b) 

    L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale.

    13.    Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale

    a) 

    L'ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.

    b) 

    L'importo dei pagamenti di un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.

    c) 

    L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

    d) 

    I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.

    e) 

    quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.

    f) 

    I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata.

    ALLEGATO 3

    SOSTEGNO INTERNO: CALCOLO DELLA MISURA AGGREGATA DI SOSTEGNO

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, una misura aggregata di sostegno (MAS) viene calcolata singolarmente per ciascun prodotto agricolo di base che benefici di un sostegno dei prezzi di mercato, di pagamenti diretti non esenti o di qualsiasi altra sovvenzione non esente dall'impegno di riduzione («altre misure non esenti»). Il sostegno non connesso al singolo prodotto si conteggia in termini monetari complessivi in un'unica MAS non associata ai prodotti.

    2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sia spese di bilancio sia agevolazioni da parte dello Stato o di enti pubblici.

    3. Il calcolo comprende il sostegno fornito sia a livello nazionale sia a livello decentrato.

    4. Specifiche imposte e tasse agricole pagate dai produttori sono detratte dalla MAS.

    5. La MAS calcolata come precisato più avanti per il periodo di riferimento costituisce il livello di base per l'attuazione dell'impegno di riduzione del sostegno interno.

    6. Per ciascun prodotto agricolo di base si determina una MAS specifica, espressa in termini di valore monetario totale.

    7. La MAS si calcola quanto più possibile vicino al punto di prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasformazione sono incluse nel calcolo nella misura in cui recano benefici ai produttori dei prodotti agricoli di base.

    8. Sostegno dei prezzi di mercato: il sostegno dei prezzi di mercato si calcola sulla base del divario tra un prezzo fisso esterno di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantità di produzione ammissibile al prezzo amministrato applicato. Le spese di bilancio effettuate per mantenere tale divario, quali spese di acquisto o di magazzinaggio, non sono incluse nella MAS.

    9. Il prezzo fisso esterno di riferimento è determinato sulla base degli anni dal 1986 al 1988 ed è generalmente costituito dal valore unitario medio fob per il prodotto agricolo di base in questione in un paese esporatore netto e dal valore unitario medio cif per il prodotto agricolo di base in questione in un paese importatore netto nel periodo di riferimento. Il prezzo fisso di rifermento può essere adeguato per tener conto delle differenze di qualità nella misura necessaria.

    10. Pagamenti diretti non esenti: i pagamenti diretti non esenti che dipendono da una differenza di prezzo si calcolano o sulla base del divario tra il prezzo fisso di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantità di produzione ammissibile al prezzo amministrato o sulla base delle spese de bilancio.

    11. Il prezzo fisso di riferimento è determinato sulla base degli anni dal 1986 al 1988 ed è generalmente costituito dal prezzo reale utilizzato per determinare i tassi di pagamento.

    12. I pagamenti diretti non esenti connessi a fattori diversi dal prezzo si misurano sulla base delle spese di bilancio.

    13. Altre misure non esenti, in particolare sovvenzioni per fattori di produzione e altre misure quali quelle di riduzione dei costi di marketing: il valore di queste misure si calcola sulla base delle spese di bilancio o, qualora tale metodo non rispecchi la totale entità della sovvenzione in questione, quest'ultima si calcola sulla base del divario tra il prezzo del prodotto o servizio sovvenzionato e un prezzo di mercato rappresentativo per un prodotto o servizio simile moltiplicato per la quantità del prodotto o servizio.

    ALLEGATO 4

    CALCOLO DELLA MISURA EQUIVALENTE DI SOSTEGNO

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, si calcolano misure equivalenti di sostegno in relazione a tutti i prodotti agricoli di base per i quali, nei casi in cui esiste un sostegno dei prezzi di mercato quale definito nell'allegato 3, non sia possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti in questione il livello di base per l'attuazione degli impegni di riduzione del sostegno interno consiste di una componente corrispondente al sostegno dei prezzi di mercato espressa in termini di misure equivalenti di sostegno ai sensi del paragrafo 2, nonché di ogni pagamento diretto non esente e altro sostegno non esente, valutati conformemente al paragrafo 3. Il calcolo comprende il sostegno fornito a livello sia nazionale sia decentrato.

    2. Le misure equivalenti di sostegno di cui al paragrafo 1 si calcolano singolarmente per tutti i prodotti agricoli di base in una fase quanto più possibile vicina al punto di prima vendita che beneficino di un sostegno dei prezzi di mercato e per i quali non sia possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti agricoli di base in questione, le misure equivalenti del sostegno dei prezzi di mercato si determinano sulla base del prezzo amministrato applicato e della quantità di produzione ammissibile a tale prezzo oppure, qualora ciò non sia possibile, in base alle spese di bilancio utilizzate per mantenere il prezzo alla produzione.

    3. Se i prodotti agricoli di base di cui al paragrafo 1 sono oggetto di pagamenti diretti non esenti o di altre sovvenzioni per prodotti non esenti dall'impegno di riduzione, la base per le misure equivalenti di sostegno in relazione a tali forme di sostegno consiste in calcoli analoghi a quelli da effettuare per le corrispondenti componenti della MAS (precisati nei paragrafi da 10 a 13 dell'allegato 3).

    4. Le misure equivalenti di sostegno si calcolano sull'importo della sovvenzione in una fase quanto più possibile vicina al punto di prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasformazione sono comprese nel calcolo nella misura in cui esse comportano benefici per i produttori dei prodotti agricoli di base. Specifiche imposte o tasse agricole pagate dei produttori riducono le misure equivalenti di sostegno di un importo corrispondente.

    ALLEGATO 5

    TRATTAMENTO SPECIALE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

    Sezione A

    1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo OMC ai prodotti agricoli di base né ai relativi prodotti lavorati e/o preparati («prodotti designati») in relazione ai quali sussistano le seguenti condizioni (trattamento in seguito denominato «trattamento speciale»):

    a) 

    le importazioni dei prodotti designati hanno coperto meno del 3 % del corrispondente consumo interno nel periodo 1986-1988 («periodo di riferimento»);

    b) 

    nessuna sovvenzione all'esportazione è stata concessa dall'inizio del periodo di riferimento per i prodotti designati;

    c) 

    efficaci misure volte a ridurre la produzione sono applicate al prodotto agricolo di base;

    d) 

    i prodotti in questione sono designati con l'indicazione «TS-Allegato 5» nella sezione I-B della parte I dell'elenco di un membro allegato al protocollo di Marrakesh, in quanto soggetti a trattamento speciale in funzione di fattori di carattere non commerciale, quali sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente; e

    e) 

    le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti designati corrispondono, come specificato nella sezione I-B della parte I dell'elenco del membro interssato, al 4 % del consumo interno dei prodotti designati nel periodo di riferimento a partire dall'inizio del primo anno del periodo di attuazione e, successivamente, sono aumentate dello 0,8 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione.

    2. All'inizio di qualsiasi anno del periodo di attuazione un membro può cessare di applicare il trattamento speciale in relazione ai prodotti designati conformandosi alle disposizioni del paragrafo 6. In tal caso il membro interessato mantiene le possibilità minime di accesso in vigore a quel momento e aumenta le possibilità minime di accesso dello 0,4 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. Successivamente il livello delle possibilità minime di accesso risultante da questa formula nell'ultimo anno del periodo di attuazione viene mantenuto nell'elenco del membro in questione.

    3. Eventuali negoziazioni sulla possibilità di mantenere il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 dopo la fine del periodo di attuazione saranno portate a termine entro lo stesso periodo di attuazione nell'ambito dei negoziati di cui all'articolo 20 del presente accordo, tenendo conto dei fattori inerenti ad aspetti di carattere non commerciale.

    4. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragråfo 3 si conviene che un membro può continuare ad applicare il trattamento speciale, tale membro procede a concessioni supplementari e accettabili, quali determinate nel quadro della medesima negoziazione.

    5. Se il trattamento speciale non può essere prolungato oltre la fine del periodo di attuazione, il membro interessato attua le disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine del periodo di attuazione, le possibilità minime di accesso per i prodotti designati sono mantenute nell'elenco del membro interessato al livello dell'8 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento.

    6. Le misure alla frontiera diverse dai dazi doganali ordinari mantenute in relazione ai prodotti designati sono soggette alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 a decorrere dall'inizio dell'anno nel quale il trattamento speciale cessa di essere applicabile. I prodotti in questione sono soggetti a dazi doganali ordinari, consolidati nell'elenco del membro interessato e applicati, dall'inizio dell'anno in cui il trattamento speciale ha termine e successivamente, alle aliquote che sarebbero state applicabili qualora una riduzione del 15 % almeno fosse stata attuata nell'arco del periodo di attuazione in uguali frazioni annue. I dazi in questione sono stabiliti in base ed equivalenti tariffari da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato.

    Sezionie B

    7. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non sono inoltre applicabili a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo OMC ad un prodotto agricolo di base che costituisca la componente principale della dieta tradizionale di un paese in via di sviluppo membro e in relazione al quale sussistano, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), nella misura in cui si applicano ai prodotti in questione, le seguenti condizioni:

    a) 

    le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti in questione, quali specificate nella sezione I-B della parte I dell'elenco del paese in via di sviluppo membro interessato, corrispondono all'1 % del consumo interno dei medesimi prodotti nel periodo di riferimento a decorrere dall'inizio del primo anno del periodo di attuazione e sono aumentate in uguali frazioni annue al 2 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento all'inizio del quinto anno del periodo di attuazione. Dall'inizio del sesto anno del periodo di attuazione, le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti in questione corrispondono al 2 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento e sono aumentate in uguali frazioni annue al 4 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento fino all'inizio del decimo anno. Successivamente il livello delle possibilità minime di accesso risultante da questa formula nel decimo anno viene mantenuto nell'elenco del paese in via di sviluppo membro interessato;

    b) 

    appropriate possibilità di accesso ai mercato sono state previste in relazione ad altri prodotti nel quadro del presente accordo.

    8. Eventuali negoziati sulla possibilità di un proseguimento del trattamento speciale di cui al paragrafo 7 oltre la fine del decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione sono avviati e portati a termine entro il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione.

    9. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 8 si conviene che un membro può continuare ad applicare il trattamento speciale, tale membro procede a concessioni supplementari e accettabili quali determinate nell'ambito della medesima negoziazione.

    10. Qualora il trattamento speciale di cui al paragrafo 7 non possa proseguire oltre il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione, ai prodotti in questione si applicano dazi doganali ordinari, istituiti sulla base di un equivalente tariffario da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato, consolidati nell'elenco del membro interessato. Per altri aspetti si applicano le disposizioni del paragrafo 6 quali modificate dal pertinente trattamento speciale e differenziato riservato ai paesi in via di sviluppo membri nel quadro del presente accordo.

    Appendice dell'allegato 5

    Indicazioni per il calcolo degli equivalenti tariffari ai fini specifici di cui ai paragrafi 6 e 10 del presente allegato

    1. Il calcolo degli equivalenti tariffari, siano essi espressi come dazi ad valorem o come dazi specifici, si efettua utilizzando la differenza reale tra prezzi interni ed esterni secondo un criterio di trasparenza. Si utilizzano dati relativi agli anni dal 1986 al 1988. Gli equivalenti tariffari:

    a) 

    sono in primo luogo stabiliti a livello delle voci a quattro cifre del SA;

    b) 

    ove opportuno, sono stabiliti a livello delle sottovoci a sei cifre o ad un livello più dettagliato;

    c) 

    per i prodotti lavorati e/o preparati sono generalmente stabiliti moltiplicando lo specifico equivalente tariffario relativo al (ai) singolo(i) prodotto(i) agricol(i) di base per la proporzione, in termini di valore o fisici secondo il caso, del(dei) prodotto(i) agricolo(i) di base nei prodotti lavorati e/o preparati e tengono conto, ove necessario, di eventuali elementi aggiuntivi che assicurano al momento protezione all'industria.

    2. I prezzi esterni sono in generale gli effettivi valori unitari medi cif per il paese importatore. Qualora i valori unitari medi cif non siano disponibili o appropriati, i prezzi esterni:

    a) 

    consistono negli appropriati valori unitari medi cif di un paese vicino, oppure

    b) 

    sono stimati in base ai valori unitari medi fob di un idoneo esportatore principale (di idonei esportatori principali), maggiorati del presunto importo dei costi di assicurazione, di nolo e degli altri costi pertinenti a carico del paese importatore.

    3. I prezzi esterni sono generalmente convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio medio annuo di mercato per lo stesso periodo dei dati relativi ai prezzi.

    4. Il prezzo interno è in generale un prezzo all'ingrosso rappresentativo in vigore sul mercato interno oppure una stima di tale prezzo qualora non siano disponibili dati adeguati.

    5. Gli equivalenti tariffari iniziali possono essere adeguati, ove necessario, per tener conto delle differenze di qualità o varietà mediante un coefficiente appropriato.

    6. Qualora un equivalente tariffario risultante dall'applicazione delle presenti indicazioni sia negativo o inferiore al dazio consolidato vigente, l'equivalente tariffario iniziale può corrispondere a tale dazio o essere stabilito sulla base delle offerte nazionali per il prodotto in questione.

    7. Qualora si proceda ad un adeguamento del livello di un equivalente tariffario risultato dall'applicazione di quanto sopra, il membro interessato offre, su richiesta, ampie opportunità di consultazione al fine di negoziare soluzioni appropriate.

    ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE



    I MEMBRI,

    ribadendo che ciascun membro ha il diritto di adottare o applicare le misure necessarie ad assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, purché dette misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i membri in cui esistono identiche condizioni o una restrizione dissimulata del commercio internazionale;

    desiderosi di migliorare la salute dell'uomo e degli animali e la situazione fitosanitaria in tutti i membri;

    notando che le misure sanitarie e fitosanitarie sono spesso applicate sulla base di accordi o protocolli bilaterali;

    auspicando l'istituzione di un quadro multilaterale di regole e norme intese a orientare l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie onde minimizzarne gli effetti negativi sul commercio;

    riconoscendo l'importante contributo che norme, direttive e raccomandazioni internazionali possono apportare al riguardo;

    desiderosi di promuovere l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie armonizzate tra i membri, sulla base di norme, direttive e raccomandazioni internazionali elaborate dai competenti organismi internazionali, tra cui la commissione del Codex alimentarius e l'Ufficio internazionale delle epizoozie, e dalle competenti organizzazioni regionali e internazionali operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, senza imporre ai membri di modificare il livello di protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali da essi ritenuto appropriato;

    riconoscendo che i paesi in via di sviluppo membri possono incontrare particolari difficoltà nel conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie degli importatori membri, e di conseguenza nell'accesso ai mercati, nonché nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie nel loro territorio, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo;

    desiderosi quindi di elaborare regole per l'applicazinoe delle disposizioni del GATT 1994 relative all'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell'articolo XX, lettera b) ( 14 )

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.  
    Il presente accordo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie che potrebbero, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio internazionale. Dette misure devono essere elaborate e applicate conformemente alle disposizioni del presente accordo.
    2.  
    Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni di cui all'allegato A.
    3.  
    Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
    4.  
    Nessuna disposizione del presente accordo compromette i diritti dei membri ai sensi dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi in relazione alle misure non contemplate dal presente accordo.

    Articolo 2

    Diritti e obblighi fondamentali

    1.  
    I membri hanno il diritto di prendere le misure sanitarie e fitosanitarie per la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, purché dette misure non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo.
    2.  
    I membri fanno in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie siano applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, siano basate su critier scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7.
    3.  
    I membri fanno in modo che le loro misure sanitarie e fitosanitarie non comportino una discriminazione arbitraria o ingiustificta tra i membri in cui esistono condizioni identiche o analoghe, in particolare tra il loro territorio e quello degli altri membri. Le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata dal commercio internazionale.
    4.  
    Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle pertinenti disposizioni del presente accordo si ritengono conformi agli obblighi incombenti ai membri in virtù delle disposizioni del GATT 1994 relative all'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell'articolo XX, lettera b).

    Articolo 3

    Armonizzazione

    1.  
    Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una base quanto più ampia possibile, i membri fondano le loro misure sanitarie o fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente accordo, in particolare del paragrafo 3.
    2.  
    Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive o raccomandazioni internazionali si ritengono necessarie per assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali e si presumono compatibili con le pertinenti disposizioni del presente accordo e del GATT 1994.
    3.  
    I membri possono introdurre o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria più elevato di quello che si otterrebbe con misure basate sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica o in funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi considerano appropriato conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 8 ( 15 ). In deroga a quanto precede, tutte le misure che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con misure basate sulle norme, direttive o raccomandazioni internazionali non possono essere incompatibili con nessun'altra disposizione del presente accordo.
    4.  
    I membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti delle loro risorse, all'attività delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la commissione del Codex alimentarius e l'Ufficio internazionale delle epizoozie, nonché delle organizzazioni internazionali e regionali operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, per promuovere all'interno di tali organizzazioni l'elaborazione e la periodica revisione delle norme, direttive e raccomandazioni relativamente a tutti gli aspetti delle misure sanitarie o fitosanitarie.
    5.  
    Il comitato misure sanitarie o fitosanitarie di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 4 (denominato nel presente accordo il «comitato») elaborerà una procedura per controllare il processo di armonizzazione internazionale e per coordinare le iniziative in materia con le competenti organizzazioni internazionali.

    Articolo 4

    Equivalenza

    1.  
    Un membro accetta come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie degli altri membri, anche se esse differiscono dalle proprie o da quelle applicate da altri membri che commerciano nello stesso prodotto, se il membro esportatore dimostra oggettivamente al membro importatore che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria ritenuto appropriato dallo stesso membro importatore. A tale scopo quest'ultimo otterrà su richiesta l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre pertinenti procedure.
    2.  
    Su richiesta, i membri procedono a consultazioni per raggiungere accordi bilaterali e multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure sanitarie o fitosanitarie.

    Articolo 5

    Valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato

    1.  
    I membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano basate su una valutazione, secondo le circostanze, dei rischi per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, tenendo conto delle tecniche di valutazione dei rischi messe a punto dalle competenti organizzazioni internazionali.
    2.  
    Nella valutazione dei rischi, i membri tengono conto delle prove scientifiche disponibili, dei pertinenti processi e metodi di produzione, dei pertinenti metodi di ispezione, campionamento e prova, della diffusione di particolari malattie o parassiti, dell'esistenza di zone indenni da parassiti o da malattie, delle pertinenti condizioni ecologiche e ambientali, nonché delle misure di quarantena o di altri interventi.
    3.  
    Nel valutare il rischo per la vita o la salute degli animali o dei vegetali e nel determinare il provvedimento da applicare per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria da tale rischio, i membri prendono in considerazione, quali fattori economici pertinenti, il potenziale danno in termini di perdita di produzione o di vendite in caso di contatto, insediamento o diffusione di un parassita o di una malattia, i costi inerenti alla lotta o all'eradicazione nel territorio del membro importatore e la relativa efficienza economica di metodi alternativi per limitare i rischi.
    4.  
    Nel determinare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato i membri dovrebbero tenere conto dell'obiettivo di minimizzare gli effetti negativi per il commercio.
    5.  
    A fini di coerenza nell'applicazione del concetto di livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria contro i rischi per la vita o la salute dell'uomo, o per la vita o la salute degli animali e dei vegetali, i membri evitano distinzioni arbitrarie o ingiustificate nel livelli che ritengono appropriati in situazioni diverse, qualora tali distinzioni abbiano per effetto una discriminazione o una restrizione dissimulata del commercio internazionale. I membri procedono in seno al comitato, conformemente all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, all'elaborazione di orientamenti per promuovere l'attuazione pratica della presente disposizione. Nell'elaborare tali orientamenti il comitato tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il carattere particolare dei rischi per la salute umana cui le persone si espongono volontariamente.
    6.  
    Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, nell'istituire o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie al fine di raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, i membri fanno in modo che dette misure non siano più restrittive degli scambi di quanto non sia necessario per il conseguimento di tale livello, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica ( 16 ).
    7.  
    Nei casi in cui le pertinenti prove scientifiche non siano sufficienti un membro può temporaneamente adottare misure sanitarie o fitosanitarie sulle base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle competenti organizzazioni internazionali nonché dalle misure sanitarie o fitosanitarie applicate da altri membri. In tali casi i membri cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi più obiettiva e procedono quindi ad una revisione della misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole.
    8.  
    Quando un membro ha motivo di ritenere che una specifica misura sanitaria o fitosanitaria introdotta o mantenuta da un altro membro limiti o possa limitare le sue esportazioni e la misura in questione non è basata sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali o tali norme, direttive o raccomandazioni non esistono, una spiegazione delle ragioni della medesima misura sanitaria o fitosanitaria deve essere fornita, su richiesta, dal membro che la mantiene.

    Articolo 6

    Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone indenni e le zone a limitata diffusione di parassiti o malattie

    1.  
    I membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano adeguate alle caratteristiche sanitarie o fitosanitarie della zona — intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parte di più paesi — della quale il prodotto è originario e alla quale esso è destinato. Nel valutare le caratteristiche sanitarie o fitosanitarie di una regione, i membri tengono conto, tra l'altro, del grado di diffusione di determinati parassiti o malattie, dell'esistenza di programmi di lotta o di eradicazione e di appropriati criteri o orientamenti eventualmente elaborati dalle competenti organizzazioni internazionali.
    2.  
    In particolare, i membri riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. Tali zone sono determinate sulla base di fattori quali caratteristiche geografiche, ecosistemi, sorveglianza epidemiologica ed efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari.
    3.  
    I membri esportatori i quali sostengono che alcune zone dei loro territori sono zone in questione sono, e probabilmente rimarranno, rispettivamente zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati prarassiti o malatti. A tal fine al membro importatore verrà consentito, su richiesta, l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

    Articolo 7

    Trasparenza

    I membri notificano le modifiche apportate alle loro misure sanitarie o fitosanitarie e forniscono informazioni sulle loro misure sanitarie o fitosanitarie conformemente alle disposizioni dell'allegato B.

    Articolo 8

    Procedure di controllo, ispezione e autorizzazione

    I membri si conformano alle disposizioni dell'allegato C nell'applicazione delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi compresi i sistemi nazionali di autorizzazione dell'impiego di additivi o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi, e comunque fanno in modo che le loro procedure non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo.

    Articolo 9

    Assistenza tecnica

    1.  
    I membri convengono di facilitare la concessione di assistenza tecnica agli altri membri, in particolare ai paesi in via di sviluppo membri, su base bilaterale o tramite le appropriate organizzazioni internazionali. L'assistenza può riguardare, tra l'altro, le tecniche di lavorazione, la ricerca, l'infrastruttura, nonché la creazione di organismi normativi nazionali, e può assumere la forma di consulenza, crediti, trasferimenti, a titolo gratuito e aiuti, ai fini tra l'altro del reperimento di consulenza tecnica, formazione e materiale, onde consentire ai paesi in questione di adeguarsi e conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie necessarie per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria dei loro mercati d'esportazione.
    2.  
    Qualora siano necessari considerevoli investimenti per consentire ad un paese in via di sviluppo esportatore membro di soddisfare i requisiti sanitari o fitosanitari di un membro importatore, quest'ultimo considera la possibilità di fornire l'assistenza tecnica necessaria per permettere al paese in via di sviluppo membro di mantenere ed ampliare le sue possibilità di accesso al mercato per il prodotto in questione.

    Articolo 10

    Trattamento speciale e differenziato

    1.  
    Nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie i membri tengono conto delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo membri e specialmente dei paesi meno avanzati membri.
    2.  
    Ove il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato consenta l'introduzione graduale di nuove misure sanitarie o fitosanitarie, termini di adattamento più lunghi dovrebbero essere concessi in relazione ai prodotti di interesse per i paesi in via di sviluppo membri al fine di mantenere le loro possibilità di esportazione.
    3.  
    Al fine di assicurare che i paesi in via di sviluppo membri siano in grado di conformarsi al presente accordo, il comitato ha facoltà di concedere loro, surichiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per l'insieme o per una parte degli obblighi derivanti dall'accordo, tenendo conto delle loro esigenze in materia di finanze, commercio e sviluppo.
    4.  
    I membri dovrebbero promuovere e facilitare la presenza attiva dei paesi in via di sviluppo membri nelle competenti organizzazioni internazionali.

    Articolo 11

    Consultazioni e risoluzione delle controversie

    1.  
    In materia di consultazioni e risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo si applicano, salvo diverse disposizioni al riguardo in esso contenute, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.
    2.  
    In una controversia nell'ambito del presente accordo relativa a questioni di carattere scientifico o tecnico un gruppo speciale dovrebbe chiedere il parere di esperti scelti dal gruppo stesso in consultazione con le parti della controversia. A tal fine il gruppo speciale può, qualora lo ritenga necessario, istituire un gruppo di esperti tecnici a carattere consultivo oppure consultare le competenti organizzazioni internazionali, su richiesta di una delle parti della controversia o di propria iniziativa.
    3.  
    Nessuna disposizione del presente accordo compromette i diritti dei membri ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso il diritto di ricorrere all'intervento o ai meccanismi dì risoluzione delle controversie di altre organizzazioni internazionali o definiti nell'ambito di un accordo internazionale.

    Articolo 12

    Gestione

    1.  
    È istituito un comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede di consultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per l'armonizzazione. Il comitato prende le sue decisioni per consenso.
    2.  
    Il comitato promuove e facilità consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l'uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l'utilizzazione di additivi alimentari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
    3.  
    Il comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti organizzazioni internazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la commissione del Codex alimentarius, con l'Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico più qualificato possibile per la gestione del presente accordo e assicurare che sia evitata un'indebita duplicazione delle iniziative.
    4.  
    Il comitato metterà a punto una procedura per seguire il processo di armonizzazione internazionale e l'uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le competenti organizzazioni internazionali, il comitato dovrebbe compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui stabilisca la forte incidenza sul commercio. L'elenco dovrebbe comprendere un'indicazione da parte dei membri delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all'importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesime norme possono beneficiare dell'accesso ai loro mercati. Un membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizione all'importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria da esso ritenuto adeguato. Qualora dopo aver indicato l'uso di una norma, direttiva o raccomandazione quale condizione all'importazione un membro rivedesse la sua posizione, dovrebbe fornire una spiegazione della modifica intervenuta e informarne il segretariato nonché le competenti organizzazioni internazionali, a meno che a tale notifica e spiegazione non si provveda secondo le procedure di cui all'allegato B.
    5.  
    Onde evitare indebite duplicazioni, il comitato può decidere, ove opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle procedure, in particolare di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni internazionali.
    6.  
    Su iniziativa di uno dei membri, il comitato può invitare, attraverso i canali appropriati, le competenti organizzazioni internazionali o gli organismi ad esse collegati ad esaminare questioni specifiche riguardo ad una particolare norma, direttiva o raccomandazione, compreso il fondamento delle spiegazioni circa la mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4.
    7.  
    Il comitato procederà all'esame del funzionamento e dell'attuazione del presente accordo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC e, successivamente, ogniqualvolta risulterà necessario. Ove opportuno, il comitato può presentare al consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente accordo in considerazione, tra l'altro, dell'esperienza acquisita con la sua attuazione.

    Articolo 13

    Attuazione

    I membri sono pienamente responsabili a norma del presente accordo del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti. Essi elaborano e attuano misure e meccanismi positivi atti a favorire l'osservanza delle disposizioni del presente accordo da parte degli organismi diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono le misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non governativi operanti nel loro territorio e gli enti regionali dei quali i competenti organismi del loro territorio sono membri si conformino alle pertinenti disposizioni del presente accordo e si astengono dal prendere misure che abbiano l'effetto, direttamente o indirettamente, di costringere o incoraggiare detti enti regionali o organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare in modo incompatibile con le disposizioni del presente accordo. I membri fanno in modo di avvalersi, per l'attuazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, dei servizi degli organismi non governativi soltanto se questi ultimi si conformano alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 14

    Disposizioni finali

    I paesi meno avanzati membri possono ritardare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie che influiscono sull'importazione o sui prodotti importati. Gli altri paesi in via di sviluppo membri possono ritardare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo, eccetto l'articolo 5, paragrafo 8 e l'articolo 7, di due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie vigenti che influiscono sull'importazione o sui prodotti importati, qualora l'applicazione delle suddette disposizioni sia ostacolata dalla mancanza di competenza tecnica, di infrastrutture tecniche o di risorse.

    ALLEGATO A

    DEFINIZIONI ( 17 )

    1. 

    Per misura sanitaria o fitosanitaria s'intende ogni misura applicata al fine di:

    a) 

    proteggere nell'ambito territoriale del membro la vita o la salute degli animali o dei vegetali dai rischi derivanti dal contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti, malattie, organismi portatori di malattia o agenti patogeni;

    b) 

    proteggere nell'ambito territoriale del membro la vita o la salute dell'uomo o degli animali dai rischi derivanti da additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni presenti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi;

    c) 

    proteggere nell'ambito territoriale del membro la vita o la salute dell'uomo dai rischi derivanti da malattie portate dagli animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti; o

    d) 

    impedire o limitare nell'ambito territoriale del membro altri danni arrecati dal contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti.

    Le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, gli obblighi e le procedure pertinenti, ivi compresi, tra l'altro, criteri in materia di prodotti finiti, processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione, certificazione e autorizzazione, quarantena e obblighi pertinenti associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o ai materiali necessari per la loro sopravvivenza durante il trasporto, disposizioni relative ai pertinenti metodi statistici, sistemi di campionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonché requisiti in materia di imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla sicurezza alimentare.

    2. 

    Armonizzazione: istituzione, riconoscimento e applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie comuni da parte di membri diversi.

    3. 

    Norme, direttive e raccomandazioni internazionali:

    a) 

    per la sicurezza alimentare, le norme, direttive e raccomandazioni stabilite dalla commissione del Codex alimentarius in materia di additivi alimentari, residui di medicinali veterinari e di antiparassitari, contaminanti, metodi di analisi e compionamento, nonché i codici e gli orientamenti in materia di igiene;

    b) 

    per la salute degli animali e le zoonosi, le norme, direttive e raccomandazioni elaborate sotto gli auspici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

    c) 

    per la salute dei vegetali, le norme, direttive e raccomandazioni internazionali elaborate sotto gli auspici del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali in collaborazione con le organizzazioni regionali operanti nel quadro della medesima Convenzione; e

    d) 

    per le questioni non disciplinate dalle suddette organizzazioni, appropriate norme, direttive e raccomandazioni emanate da altre competenti organizzazioni internazionali cui possono aderire tutti i membri, individuate dal comitato.

    4. 

    Valutazione dei rischi: valutazione del grado di probabilità del contatto, dell'insediamento o della diffusione di un parassita o di una malattia nell'ambito territoriale di un membro importatore secondo le misure sanitarie o fitosanitarie che si potrebbero applicare, nonché delle corrispondenti potenziali conseguenze sul piano biologico ed economico, o valutazione della possibilità di effetti negativi sulla salute dell'uomo o degli animali derivanti dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.

    5. 

    Livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato: il livello di protezione ritenuto appropriato dal membro che istituisce una misura sanitaria o fitosanitaria per assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali nell'ambito del suo territorio.

    Nota: Molti membri definiscono il medesimo concetto «livello di rischio accettabile».

    6. 

    Zona indenne: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parti di più paesi, individuata dalle autorità competenti, in cui non vi sono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari.

    Nota: Una zona indenne può circondare, essere circondata o essere adiacente ad una zona — situata in parte di un paese oppure in una regione geografica che comprende l'insieme o parti di più paesi — in cui si conoscono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari, ma sono applicate misure regionali di controllo quali zone di protezione, zone di sorveglianza e zone cuscinetto idonee a contenere o eradicare il parassita o la malattia in questione.

    7. 

    Zona a limitata diffusione di un parassita o di una malattia: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parti di più paesi, individuata dalle autorità competenti, in cui vi sono manifestazioni limitate di un parassita o di una malattia particolari e che è soggetta ad efficaci misure di sorveglianza, lotta o eradicazione.

    ALLEGATO B

    TRASPARENZA DEI REGOLAMENTI SANITARI E FITOSANITARI

    Pubblicazione dei regolamenti

    1. I membri provvedono che tutti i regolamenti sanitari e fitosanitari ( 18 ) adottati vengano pubblicati senza indugio in modo che i membri interessati possano prenderne conoscenza.

    2. Tranne in circostanze urgenti, i membri concedono un ragionevole periodo di tempo tra la pubblicazione di un regolamento sanitario o fitosanitario e la sua entrata in vigore per consentire ai produttori dei membri esportatori, e in particolare dei paesi in via di sviluppo membri, di adattare i loro prodotti e metodi di produzione ai requisiti del membro importatore.

    Uffici informazioni

    3. Ciascun membro predispone un ufficio informazioni incaricato di rispondere a tutti i quesiti pertinenti posti dai membri interessati nonché di fornire la documentazione circa:

    a) 

    qualsiasi regolamento sanitario o fitosanitario adottato o proposto nel suo ambito territoriale;

    b) 

    le procedure di controllo e di ispezione, le misure in materia di produzione e di quarantena e le procedure di determinazione delle tolleranze e per gli antiparassitari e di autorizzazione degli additivi alimentari applicate nel suo ambito territoriale;

    c) 

    le procedure di valutazione dei rischi, i fattori presi in considerazione e la determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato;

    d) 

    l'adesione e la partecipazione del membro in questione, o dei competenti organismi operanti nel suo territorio, alle organizzazioni e ai sistemi sanitari e fitosanitari regionali e internazionali, nonché agli accordi e alle intese bilateriali e multilaterali che rientrano nell'ambito del presente accordo, e il testo di tale accordi e intese.

    4. I membri asssicurano che la documentazione eventualmente richiesta da un membro interessato venga a questo fornita, qualora non sia gratuita, allo stesso prezzo, al netto delle spese di spedizione, praticato nei confronti dei loro cittadini ( 19 ).

    Procedure di notifica

    5. Nei casi in cui una norma, direttiva o raccomandazione internazionale non esista, o il contenuto di un regolamento sanitario o fitosanitario proposto non sia sostanzialmente uguale a quello di una norma, direttiva o raccomandazione internazionale e qualora il regolamento possa influire in modo significativo sugli scambi commerciali di altri membri, i membri:

    a) 

    pubblicano un avviso per tempo in modo da permettere ai Membri interessati di venire a conoscenza del progetto di adottare un determinato regolamento;

    b) 

    notificano agli altri membri, tramite il segretariato, i prodotti che saranno contemplati dal regolamento indicando brevemente l'obiettivo e il fondamento del regolamento proposto. Tali notifiche vengono effettuate per tempo, quando è ancora possibile apportare modifiche e tenere conto di eventuali osservazioni;

    c) 

    su richiesta, forniscono agli altri membri copia del regolamento proposto e, ogniqualvolta ciò sia possibile, individuano le parti che differiscono nella sostanza dàlie norme, direttive o raccomandazioni internazionali;

    d) 

    senza discriminazione, concedono un ragionevole periodo di tempo agli altri membri onde permettere loro di presentare per iscritto le loro osservazioni, discutono su richiesta tali osservazioni e tengono conto di quanto emerso dalle discussioni.

    6. Tuttavia, qualora si pongano o rischino di porsi ad un membro problemi urgenti di tutela della salute, il membro in questione può tralasciare nei limiti in cui lo ritenga necessario le procedure di cui al paragrafo 5 del presente allegato, a condizione che:

    a) 

    notifichi immediatamente agli altri membri, tramite il segretariato, il regolamento in questione e i prodotti contemplati, indicando brevemente l'obiettivo e il fondamento del medesimo regolamento, compresa la natura dei problemi urgenti;

    b) 

    fornisca, su richiesta, agli altri membri il testo del regolamento;

    c) 

    offra agli altri membri la possibilità di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto di quanto emerso dalle discussioni.

    7. Le notifiche al segretariato sono redatte in lingua inglese, francese o spagnola.

    8. I paesi industrializzati membri forniscono, su richiesta, agli altri membri il testo dei documenti oppure, qualora si tratti di documenti voluminosi, riassunti dei medesimi con una specifica notifica in inglese, francese o spagnolo.

    9. Il segretariato diffonde senza indugio copia della notifica a tutti i membri e alle organizzazioni internazionali interessate e richiama l'attenzione dei paesi in via di sviluppo membri su qualsiasi notifica relativa a prodotti che rivestono per essi particolare interesse.

    10. I membri designano un unico organo del governo centrale quale responsabile dell'attuazione, a livello nazionale, delle disposzioni riguardanti le procedure di notifica conformemente ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente allegato.

    Riserve generali

    11. Nessuna delle disposizioni del presente accordo verrà interpretata nel senso di imporre:

    a) 

    la comunicazione di particolari o del testo dei progetti oppure la pubblicazione di testi in una lingua diversa da quella del membro, fatte salve le disposzioni del paragrafo 8 del presente allegato; o

    b) 

    la comunicazione ad opera dei membri di informazioni riservate che impedirebbero l'applicazione della normativa sanitaria o fitosanitaria o comprometterebbero i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

    ALLEGATO C

    PROCEDURE DI CONTROLLO, ISPEZIONE E AUTORIZZAZIONE ( 20 )

    1. In relazione alle procedure intese a controllare e garantire l'osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie i membri fanno in modo che:

    a) 

    dette procedure siano avviate e portate a termine senza eccessivo ritardo e in modo non meno favorevole per i prodotti importati che per i prodotti nazionali simili;

    b) 

    il normale periodo di svolgimento di ciascuna procedura venga pubblicato o che il periodo di svolgimento previsto venga comunicato, su sua richiesta, al richiedente; che, ricevuta una domanda, l'organismo competente esamini senza indugio la completezza della documentazione e informi il richiedente in modo preciso e completo di tutti gli elementi mancanti; che l'organismo competente trasmetta quanto prima possibile al richiedente in modo accurato e completo i risultati della procedura onde permettere, ove necessario, di procedere ad una rettifica; che, anche in caso di domanda incompleta, l'organismo competente porti avanti per quanto possibile la procedura se il richiedente lo chiede; e che, su richiesta, il richiedente sia informato dell'andamento della procedura e messo al corrente dei motivi di eventuali ritardi;

    c) 

    le informazioni richieste siano limitate agli elementi necessari per l'appropriato svolgimento delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi comprese l'autorizzazione dell'uso di additivi e la determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi;

    d) 

    il carattere riservato delle informazioni concernenti i prodotti importati emerse o fornite in sede di controllo, ispezione e autorizzazione sia rispettato in modo non meno favorevole che per i prodotti nazionali e in maniera tale da garantire la tutela dei legittimi interessi commerciali;

    e) 

    la richiesta a fini di controllo, ispezione e autorizzazione di singoli campioni di un prodotto sia mantenuta entro i limiti del ragionevole e del necessario;

    f) 

    gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti importati siano equi in rapporto a quelli imposti sui prodotti nazionali simili o sui prodotti originari di qualsiasi altro membro e non siano più elevati del costo effettivo del servizio;

    g) 

    per la collocazione delle installazioni utilizzate per le procedure e per il prelievo di campioni di prodotti importati siano adottati gli stessi criteri seguiti per i prodotti nazionali così da minimizzare gli inconvenienti per i richiedenti, gli importatori, gli esportatori o i loro agenti;

    h) 

    ogniqualvolta le specificazioni di un prodotto siano modificate in seguito a procedure di controllo e di ispezione alla luce della normativa applicabile, la procedura per il prodotto modificato sia limitata alle operazioni necessarie per determinare se si possa con sufficiente sicurezza ritenere che il prodotto sia ancora conforme alla normativa in questione; e

    i) 

    esista una procedura per esaminare le denunce riguardanti lo svolgimento delle procedure e per apportare i necessari correttivi quando una denuncia sia giustificata.

    Qualora un membro importatore applichi un sistema di autorizzazione dell'uso di additivi alimentari o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi che vieti o limiti l'accesso di prodotti ai suoi mercati nazionali in assenza di un'autorizzazione, il medesimo membro importatore considera l'uso di una pertinente norma internazionale come base per consentire l'accesso fino a quando non sia raggiunta una determinazione definitiva.

    2. Qualora una misura sanitaria o fitosanitaria preveda un controllo a livello della produzione, il membro nel cui territorio la produzione ha luogo presta l'assistenza necessaria per facilitare tale controllo nonché l'operato delle autorità ad esso preposte.

    3. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ai membri di eseguire ragionevoli controlli sul loro territorio.

    ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO



    I MEMBRI

    ricordando che a Punta del Este i ministri hanno convenuto che l'obbietivo dei negoziati sui tessili e sull'abbigliamento è quello di definire le modalità più opportune per potere finalmente inserire, sulla base di regole e norme più severe, questo settore nel campo di applicazione del GATT, contribuendo così a raggiungere una maggiore ulteriore liberalizzazione del commercio;

    ricordando inoltre che nella decisione dell'aprile 1989 del comitato per i negoziati commerciali si è convenuto che il processo di integrazione doveva avere inizio dopo la conclusione dell'Uruguay Round sui negoziati commerciali multilaterali e doveva avere carattere evolutivo;

    ricordando infine che si è convenuto che i paesi meno avanzati membri debbano beneficiare di un trattamento speciale,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    1.  
    Il presente accordo fissa le disposizioni che gli Stati membri devono applicare durante un periodo transitorio per inserire il settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994.
    2.  
    I membri convengono di ricorrere all'articolo 2, paragrafo 18, e all'articolo 6, paragrafo 6, lettera b) in modo da aumentare in maniera rilevante le possibilità di accesso per i piccoli fornitori e da sviluppare opportunità di scambio commercialmente significative per i nuovi membri nel settore dei tessili e dell'abbigliamento ( 21 ).
    3.  
    I membri terranno nel dovuto conto la situazione dei membri che non hanno accettato i protocolli che prorogano l'accordo sul commercio internazionale dei tessili (denominato nel presente accordo l'«AMF») dal 1986 e, se del caso, accorderanno loro un trattamento speciale nell'applicazione del presente accordo.
    4.  
    I membri convengono che gli interessi particolari dei membri che producono ed esportano cotone si devono riflettere, in consultazione con i medesimi, nell'attuazione del presente accordo.
    5.  
    Al fine di agevolare l'inserimento del settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994, i membri devono prevedere un adeguamento industriale autonomo continuo ed un'accresciuta concorrenza sui loro mercati.
    6.  
    Sempre che non dispongano diversamente, le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei membri a norma dell'accordo OMC e degli accordi commerciali multilaterali.
    7.  
    I prodotti tessili e dell'abbigliamento ai quali si applica il presente accordo sono riportati in allegato.

    Articolo 2

    1.  
    Tutte le restrizioni quantitative istituite nell'ambito di accordi bilaterali e mantenute ai sensi dell'articolo 4 o notificate ai sensi degli articoli 7 o 8 del'AMF in forza il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo OMC devono, entro 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, essere notificate in modo dettagliato, inclusi i livelli di restrizione, i coefficienti di crescita e le disposizioni in materia di flessibilità, dai membri che mantengono tali restrizioni, all'organo di controllo dei tessili previsto dall'articolo 8 (denominato nel presente accordo «OCT»). I membri convengono che, partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, tutte le restrizioni del tipo sopraccitato sussistenti tra le parti contraenti del GATT 1947 e in forza il giorno precedente l'entrata in vigore dell'accordo saranno disciplinate dalle disposizioni del presente accordo.
    2.  
    A titolo informativo, l'OCT comunica tali notificazioni a tutti i membri. Qualsiasi membro può formulare all'attenzione dell'OCT, entro 60 giorni dalla comunicazione delle notificazioni, le osservazioni che ritenga opportune. Le osservazioni saranno comunicate agli altri membri per conoscenza. L'OCT può esprimere appropriate raccomandazioni ai membri interessati.
    3.  
    Quando il periodo di 12 mesi relativo alle restrizioni da notificare ai sensi del paragrafo 1 non coincide con il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo OMC, i membri interessati devono decidere di comune accordo le modalità necessarie ad allineare il periodo delle restrizioni con l'anno dell'accordo ( 22 ), e a calcolare i livelli di base di tali restrizioni al fine di attuare le disposizioni del presente articolo. I membri interessati convengono di avviare tempestivamente consultazioni, su richiesta, al fine di raggiungere una decisione comune. Eventuali accordi di questo genere dovranno tenere conto, inter alia, delle caratteristiche stagionali delle spedizioni negli ultimi anni. I risultati di tali consultazioni saranno notificati all'OCT che farà le appropriate raccomandazioni ai membri interessati.
    4.  
    Le restrizioni notificate ai sensi del paragrafo 1 saranno considerate come le restrizioni complessive di questo tipo applicate dai rispettivi membri il giorno precedente l'entrata in vigore dell'accordo OMC. Non verranno introdotte nuove restrizioni in termini di prodotti o di membri, se non ai sensi delle disposizioni del presente accordo o delle pertinenti disposizioni del GATT 1994 ( 23 ). Le restrizioni non notificate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC saranno immediatamente eliminate.
    5.  
    Eventuali misure unilaterali adottate ai sensi dell'articolo 3 dell'AMF prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC possono rimanere in vigore per la durata stabilità, purché non superiore ai 12 mesi, a condizione che siano state esaminate dall'Organo di sorveglianza dei tessili (denominato nel presente accordo l'«OST») istituito nell'ambito dell'AMF. Nel caso in cui l'OST non abbia avuto la possibilità di esaminare eventuali misure di questo genere, esse saranno esaminate dall'OCT conformemente alle regole e alle procedure che disciplinano le misure dell'articolo 3 ai sensi dell'AMF. Eventuali misure applicate nell'ambito di un accordo a norma dell'articolo 4 dall'AMF prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC, che sono oggetto di una controversia che l'OST non ha potuto esaminare, saranno ugualmente esaminate dall'OCT conformemente alle regole e alle procedure dell'AMF applicabili a questo tipo di esame.
    6.  
    Alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, ciascuno dei membri deve includere nel GATT 1994 i prodotti che rappresentavano almeno il 16 % delle importazioni complessive dei membri nel 1990 dei prodotti riportati in allegato, in termini di voci o di categorie del Sistema armonizzato. I prodotti da inserire devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento.
    7.  

    Le misure da adottare ai sensi del paragrafo 6 devono essere notificate in dettaglio dai membri interessati secondo le seguenti modalità:

    a) 

    i membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1 si impegnano, indipendentemente dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, a comunicare tali dettagli al segretariato del GATT entro la data stabilità dalla decisione ministeriale del 15 aprile 1994. Il segretariato del GATT comunicherà tempestivamente tali notificazioni agli altri partecipanti, a titolo informativo. Le notificazioni saranno messe a disposizione dell'OCT, una volta istituito, come disposto dal paragrafo 21;

    b) 

    i membri che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, hanno mantenuto il diritto di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 6, devono comunicare tali dettagli all'OCT entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o, nel caso dei membri ai quali si applica l'articolo 1, paragrafo 3, non altre la fine del dodicesimo mese dall'entrata in vigore dell'accordo OMC. L'OCT comunicherà tali notificazioni agli altri membri, a titolo informativo, e le esaminerà come disposto dal paragrafo 21.

    8.  

    I rimanenti prodotti, vale a dire i prodotti non inclusi nel GATT 1994 ai sensi del paragrafo 6, saranno inseriti, in termini di voci o categorie del Sistema armonizzato, in tre fasi, come qui di seguito riportato:

    a) 

    il primo giorno del 37o mese dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 17 % delle importazioni complessive dei membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento;

    b) 

    il primo giorno dell'85o mese dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 18 % delle importazioni complessive dei membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento;

    c) 

    il primo giorno del 121omeses dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, il settore dei tessili e dell'abbigliamento dovrà essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente accordo.

    9.  
    Ai fini del presente accordo, si riterrà che i membri che hanno notificato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la loro intenzione di non mantenere il diritto di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 6, abbiano incluso i loro prodotti tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994. Tali membri saranno pertanto esentati dall'osservare le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11.
    10.  
    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ad un membro che abbia presentato un programma di inclusione ai sensi dei paragrafi 6 o 8 di inserire i prodotti nel GATT 1994 prima della data prevista da tale programma. Tuttavia, un'eventuale inclusione di prodotti prende effetto solo all'inizio di un anno di accordo e i dettagli devono essere notificati all'OCT almeno tre mesi prima, per essere notificati a tutti i membri.
    11.  
    I rispettivi programmi d'inclusione, ai sensi del paragrafo 8, devono essere notificati nei dettagli all'OCT almeno 12 mesi prima della loro entrata in vigore, e notificati dall'OCT a tutti i membri.
    12.  
    I livelli di base delle restrizioni sui prodotti rimanenti, citati al paragrafo 8, devono essere quelli definiti al paragrafo 1.
    13.  
    Durante la prima fase del presente accordo (dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC al 36o mese di applicazione incluso) il livello di ciascuna restrizione ai sensi degli accordi bilaterali AMF in vigore per il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo OMC sarà soggetto ad un aumento annuale non inferiore al coefficiente di crescita fissato per le rispettive restrizioni, maggiorato del 16 %.
    14.  

    Salvo i casi in cui il Consiglio per gli scambi di merci o l'organo di conciliazione decidano diversamente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, nelle fasi successive del presente accordo il livello di ciascuna delle rimanenti restrizioni sarà soggetto ad un aumento annuo non inferiore ai valore seguenti:

    a) 

    per la seconda fase (dal 37o all'84o mese di applicazione dell'accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della prima fase, maggiorato del 25 %;

    b) 

    per la terza fase (dall'85o al 120o mese di applicazione dell'accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della seconda fase, maggiorato del 27 %.

    15.  
    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ad un membro di abolire eventuali restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, in vigore all'inizio di qualsiasi anno dell'accordo nel periodo transitorio, purché l'esportatore interessato membro e l'OCT vengano informati almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore dell'abolizione. Il termine per la notifica preliminare può essere abbreviato a 30 giorni previo accordo del membro soggetto a restrizioni. L'OCT comunica tali notificazioni a tutti i membri. Nell'esaminare l'abolizione delle restrizioni nei termini previsti nel presente paragrafo, i membri interessati terranno conto del trattamento accordato ad esportazioni simili originarie di altri membri.
    16.  
    Le disposizioni relative alla flessibilità (swing, riporto e anticipo) applicabili a tutte le restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, saranno le stesse previste negli accordi bilaterali AMF per il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo OMC. Non saranno imposti o mantenuti limiti quantitativi sull'impiego combinato delle varie forme di riporto (swing, riporto e anticipo).
    17.  
    Gli accordi amministrativi, nei termini ritenuti necessari in relazione all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno convenuti tra i membri interessati. Eventuali accordi di tale genere devono essere notificati all'OCT.
    18.  
    Per quanto riguarda i membri le cui esportazioni sono soggette a restrizioni il giorno prima dell'entrata in vigore dell'accordo OMC e le cui restrizioni rappresentanno l'1,2 % o meno del volume totale delle restrizioni applicate da un importatore membro al 31 dicembre 1992 e notificate ai sensi del presente articolo, all'entrata in vigore dell'accordo OMC e per tutta la sua durata è previsto un aumento significativo nelle possibilità di accesso per le esportazioni in questione, mediante l'applicazione di coefficienti di crescita per la fase immediatamente successiva fissati ai paragrafi 13 e 14 o tramite modifiche di valore almeno equivalente, eventualmente convenute in relazione ad una diversa combinazione di livelli di base, crescita e disposizioni in materia di flessibilità. Tali miglioramenti devono essere notificati all'OCT.
    19.  
    Per tutta la durata del presente accordo, qualora una misura di salvaguardia venisse adottata da un membro ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 nei confronti di un determinato prodotto durante l'anno immediatamente successivo all'inserimento del prodotto in questione nel GATT 1994, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo XIX, nell'interpretazione fornita dall'accordo sulle misure di salvaguardia, fuorché nei casi illustrati al paragrafo 20.
    20.  
    Qualora una tale misura venisse applicata utilizzando strumenti non tariffari, il membro importatore interessato applica la misura secondo le modalità previste dall'articolo XIII, paragrafo 2, lettera b) del GATT 1994 su richiesta di qualsiasi esportatore membro le cui esportazioni dei prodotti in questione siano state soggette a restrizioni ai sensi del presente accordo in qualsiasi momento durante l'anno immediatamente precedente all'adozione della misura di salvaguardia. La misura sarà amministra dall'esportatore membro interessato. Il livello applicabile non deve ridurre le pertinenti esportazioni ad un livello inferiore a quello di un periodo rappresentativo recente, che consiste normalmente nella media delle esportazioni originarie del membro interessato negli ultimi tre anni rappresentativi per i quali sono disponibili dati statistici. Inoltre, quando la misura di salvaguardia si applica per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile deve essere liberalizzato progressivamente ad intervalli regolari nel periodo di applicazione. In tali casi gli esportatori membri interessati non esercitano il diritto di sospensione di concessioni sostanzialmente equivalenti o di altri obblighi ai sensi dell'articolo XIX, paragrafo 3, lettera a) del GATT 1994.
    21.  
    L'OCT esamina regolarmente l'attuazione del presente articolo e, su richiesta di qualsiasi membro, esamina eventuali questioni particolari con riferimento all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Entro un termine di 30 giorni esso comunica inoltre le raccomandazioni o le conclusioni appropriate al membro o ai membri interessati, dopo averne sollecitato la partecipazione.

    Articolo 3

    1.  
    Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, i membri che mantengono restrizioni ( 24 ) sui prodotti tessili e dell'abbigliamento (diverse dalle restrizioni mantenute ai sensi dell'AMF e contemplate dalle disposizioni dell'articolo 2), che siano o meno compatibili con il GATT 1994, devono a) comunicare nei dettagli all'OCT o b) fornire all'OCT le notificazioni ad esse relative già presentate ad altri organi dell'OMC. Ove possibile, le notificazioni devono contenere informazioni in materia di eventuali giustificazioni per le restrizioni ai sensi del GATT 1994, incluse le disposizioni del GATT 1994 sulle quali si fondano.
    2.  

    I membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1, eccetto quelle giustificate da una disposizione GATT 1994 devono:

    a) 

    conformare dette restrizioni al GATT 1994 entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo OMC e comunicare l'azione all'OCT per conoscenza; o

    b) 

    eliminarle progressivamente secondo un programma presentato all'OCT dal membro che mantiene le restrizioni non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC. Detto programma deve prevedere che tutte le restrizioni siano eliminate gradualmente nell'arco di un periodo che non supera la durata del presente accordo. L'OCT può fare raccomandazioni al membro interessato riguardo al programma in questione.

    3.  
    Per tutta la durata del presente accordo, i membri devono fornire all'OCT, a titolo informativo, le notificazioni eventualmente comunicate ad altri organi dell'OMC riguardo a nuove restrizioni o modifiche nelle restrizioni esistenti in materia di prodotti tessili e dell'abbigliamento, introdotte ai sensi di qualunque disposizione del GATT 1994, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
    4.  
    Tutti i membri hanno la possibilità di inviare contronotifiche all'OCT per conoscenza, riguardo alle giustificazioni previste dal GATT 1994 o ad eventuali restrizioni non notificate a norma del presente articolo.

    Qualsiasi membro può avviare un'azione in relazione a tali notifiche ai sensi delle pertinenti disposizioni o procedure del GATT 1994 nella sede appropriata dell'OMC.

    5.  
    A titolo informativo, l'OCT provvede a comunicare le notificazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti i membri.

    Articolo 4

    1.  
    Le restrizioni di cui all'articolo 2, nonché quelle applicate ai sensi dell'articolo 6 sono amministrate dagli esportatori membri. Gli importatori membri non sono tenuti ad accettare spedizioni in eccesso rispetto alle restrizioni notificate ai sensi dell'articolo 2 o quelle applicate in virtù dell'articolo 6.
    2.  
    I membri convengono che l'introduzione di modifiche nelle prassi, nelle regole, nelle procedure e nella classificazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, incluse le modifiche relative al Sistema armonizzato, nell'attuazione o nell'amministrazione delle restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente accordo non devono: perturbare l'equilibrio tra diritti o obblighi tra i membri interessati ai sensi del presente accordo, pregiudicare l'accesso di un membro, ostacolare il pieno utilizzo di tale accesso, e disorganizzare il commercio ai sensi del presente accordo.
    3.  
    Qualora un prodotto che costituisce parte di una restrizione venisse notificato ai fini dell'inserimento secondo quanto disposto dall'articolo 2, i membri convengono che qualsiasi cambiamento nel livello di detta restrizione non deve perturbare l'equilibrio tra diritti e obblighi tra i membri interessati ai sensi del presente accordo.
    4.  
    Tuttavia, qualora le modifiche menzionate ai paragrafi 2 e 3 fossero necessarie, i membri convengono che il membro che intende introdurre tali modifiche è tenuto a comunicarle e, ove possibile, ad avviare consultazioni con il membro o i membri interessati prima dell'attuazione di tali modifiche, al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile per un adeguamento appropriato ed equo. I membri convengono inoltre che qualora non fosse possibile effettuare consultazioni prima dell'attuazione, il membro che intende introdurre tali modifiche, su richiesta del membro interessato, si consulta, possibilmente entro 60 giorni, con i membri interessati ai fini di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente per un adeguamento appropriato ed equo. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, qualsiasi membro interessato può deferire la questione all'OCT per ottenerne le raccomandazioni come prevede l'articolo 8. Nel caso in cui l'OCT non abbia avuto l'opportunità di esaminare una controversia relativa a modifiche di questo genere introdotte prima dell'entrata in vigore dell'accordo OMC, la questione sarà esaminata dall'OCT in conformità delle regole e delle procedure dell'AMF applicabili a questo genere di esame.

    Articolo 5

    1.  
    I membri convengono che le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni relative al paese o al luogo d'origine e falsificazione di documenti ufficiali vanificano l'attuazione del presente accordo ai fini dell'integrazione del settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994. I membri devono pertanto definire le necessarie disposizioni giuridiche e/o procedure amministrative per affrontare ed intervenire contro tali elusioni. I membri convengono inoltre che, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, coopereranno pienamente per affrontare i problemi causati dalle pratiche di elusione.
    2.  
    Qualora un membro dovesse ritenere che il presente accordo venga eluso mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni riguardanti il paese e il luogo d'origine o falsificazioni di documenti ufficiali e che le misure applicate per affrontare o intervenire contro tale elusione siano inesistenti o inadeguate, esso si deve consultare con il membro o i membri interessati al fine di recercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Tali consultazioni devono essere avviate tempestivamente, possibilmente entro 30 giorni. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, la questione può essere deferita da uno qualsiasi dei membri interessati all'OCT affinché il Comitato di controllo possa formulare una raccomandazione.
    3.  
    I membri convengono di prendere le misure necessarie, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, per prevenire, investigare e, ove appropriato, avviare azioni legali e/o amministrative contro le elusioni verificatesi sul loro territorio. I membri stabiliscono di cooperare pienamente, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, nei casi di elusione o presunta elusione del presente accordo, al fine di determinare i fatti pertinenti nei luoghi d'importazione, di esportazione e, se del caso, di trasbordo. E inteso che tale cooperazione, compatibile con le leggi e le procedure nazionali, comprende: inchieste relative alle pratiche di elusione che aumentano le esportazioni soggette a restrizioni al membro che mantiene tali restrizioni; scambio di documenti, corrispondenza, relazioni ed altre informazioni pertinenti nella misura del possibile; agevolazione di sopralluoghi nelle fabbriche e di contatti, su richiesta e caso per caso. I membri si devono adoperare per chiarire le circostanze relative ad eventuali casi di elusione o presunta elusione, incluso il ruolo svolto dagli esportatori o dagli importatori interessati.
    4.  
    Qualora dall'inchiesta dovessero emergere sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di elusione (ad esempio ove siano disponibile prove relative al paese o al luogo effettivo di origine e alle circostanze di tale elusione), i membri convengono che devono essere intraprese le azioni appropriate, nella misura necessaria ad affrontare il problema. Tali azioni possono includere il rifiuto di accesso alle merci o, qualora le merci già si trovassero nel paese, tenuto conto delle circonstanze effetive e del ruolo del paese o del luogo di origine effettiva, l'adeguamento delle imputazioni ai livelli di restrizione in maniera da riflettere il paese o il luogo di origine effettivi. Inoltre, ove vi siano prove del coinvolgimento dei territori dei membri attraverso i quali le merci sono state trasbordate, tali azioni possono includere l'introduzione di restrizioni nei confronti di tali membri. Dette azioni, con i relativi tempi e portata, possono essere adottate dopo consultazioni tra i membri interessati, intese a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, e devono essere notificate all'OCT unitamente alle giustificazioni su cui si basano. In sede di consultazione i membri interessati possono decidere di ricorrere a misure diverse. Anche questo genere di accordi deve essere notificato all'OCT, che può proporre ai membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, qualsiasi membro interessato può deferire la questione all'OCT per un esame tempestivo e per la formulazione di raccomandazioni.
    5.  
    I membri prendono atto che taluni casi di elusione possono interessare spedizioni in transito attraverso paesi o luoghi senza che, nei luoghi di transito, si apportino modifiche o alterazioni alle merci in questione. Essi prendono atto che difficilmente è possibile esercitare un controllo su tali spedizioni nei luoghi di transito.
    6.  
    I membri convengono che le false dichiarazioni relative al Contenuto in fibre, alla quantità, alla designazione o alla classificazione delle merci vanificano gli obiettivi del presente accordo. Qualora fosse provato che una falsa dichiarazione è stata resa con l'intento di eludere le disposizioni, i membri convengono che devono essere prese le misure appropriate, compatibilmente con le leggi le procedure nazionali, contro gli esportatori o gli importatori interessati. Se un membro ritiene che il presente accordo venga eluso mediante una falsa dichiarazione e che le misure amministrative applicate per affrontare e/o intervenire contro tale elusione siano inadeguate o inesistenti, il membro deve consultarsi tempestivamente con il membro interessato al fine di ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se non si raggiunge una soluzione, qualsiasi membro interessato può deferire la questione all'OCT affinché detto organo possa formulare una raccomandazione. Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto dei membri di apportare adeguamenti tecnici qualora le dichiarazioni dovessero contenere errori involontari.

    Articolo 6

    1.  
    I membri riconoscono che nel periodo transitorio può essere necessario applicare un meccanismo di salvaguardia transitorio specifico (denominato nel presente accordo «salvaguardia transitoria»). La salvaguardia transitoria può essere applicata da qualunque membro ai prodotti riportati in allegato, ad eccezione di quelli integrati nel GATT 1994 ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2. I membri che non mantengono le restrizioni di cui all'articolo 2 devono comunicare all'OCT entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC se desiderano o meno mantenere il diritto di utilizzare le disposizioni dell'articolo suddetto. I membri che non hanno accettato i protocolli che dal 1986 ampliano l'AMF devono comunicare tali notificazioni entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo OMC. La salvaguardia transitoria deve essere applicata in modo limitato, compatibilmente con le disposizioni del presente articolo e con l'effettiva attuazione del processo di integrazione previsto dal presente accordo.
    2.  
    Ai sensi del presente articolo è possibile intraprendere azioni di salvaguardia qualora, in base ad un accertamento da parte di un membro ( 25 ), sia stato dimostrato che un determinato prodotto viene importato nel territorio in questione in quantità talmente accresciute da causare un grave pregiudizio o un'effettiva minaccia di pregiudizio, all'industria nazionale che produce prodotti simili e/o in diretta concorrenza. Si deve dimostrare che il pregiudizio grave o l'effettiva minaccia di pregiudizio sono causati dall'accresciuta quantità delle importazioni complessive del prodotto e non da fattori diversi quali mutamenti tecnologici o cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.
    3.  
    Nel determinare l'esistenza di un grave pregiudizio o dell'effettiva minaccia di pregiudizio, come si è detto al paragrafo 2, il membro deve esaminare l'effetto delle importazioni in questione sulla situazione dell'industria del settore, in termini di cambiamenti nelle variabili economiche pertinenti, quali la produzione, la produttività, il coefficiente di sfruttamento degli impianti, le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari, l'occupazione, i prezzi nazionali, i profitti e gli investimenti; nessuna delle quali, da sola o in combinazione con altri fattori, può necessariamente fornire indicazioni decisive.
    4.  
    Eventuali misure giustificate ai sensi di quanto disposto dal presente articolo devono essere applicate ad ogni membro singolarmente. Il membro o i membri ai quali è arrecato il grave pregiudizio, o l'effettiva minaccia di pregiudizio di cui ai paragrafi 2 e 3, devono essere determinati in base a un drastico e considerevole aumento nelle importazioni, effettivo o imminente ( 26 ), dal membro o dai singoli membri in questione, e in base al livello di importazioni in confronto con le importazioni provenienti da altre fonti, con la quota di mercato e con i prezzi all'importazione e nazionali ad un livello commerciale paragonabile; nessuno di questi fattori, presi singolarmente o combinati con altri fattori, è necessariamente in grado di fornire indicazioni decisive. La misura di salvaguardia non si applica alle esportazioni di un membro le cui esportazioni del prodotto in questione siano già sottoposte a restrizione ai sensi del presente accordo.
    5.  
    Il periodo di validità dell'accertamento di un grave pregiudizio o dell'effettiva minaccia dello stesso ai fini della richiesta di azioni di salvaguardia non deve superare i 90 giorni dalla data della prima notifica, come specificato al paragrafo 7.
    6.  

    Nell'applicare la salvaguardia transitoria, si devono tenere in particolare considerazione gli interessi degli esportatori membri, nei termini qui di seguito riportati:

    a) 

    ai paesi meno avanzati membri viene accordato un trattamento significativamente più favorevole di quello concesso agli altri gruppi di membri di cui tratta il presente paragrafo, di preferenza sotto tutti gli aspetti ma, almeno, in termini generali;

    b) 

    i membri il cui volume complessivo di esportazioni di tessili e di abbigliamento è ridotto in confronto alle esportazioni globali di altri membri e che rappresentanto solo una piccola percentuale delle importazioni totali del prodotto in questione nell'importatore membro ricevono un trattamento differenziato e più favorevole nella fissazione delle condizioni economiche previste ai paragrafi 8, 13 e 14. Per detti fornitori, si terrano nel dovuto conto, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1, le possibilità future di sviluppo dei loro scambi e la necessità di ammettere quantità commerciali di importazioni provenienti da detti membri;

    c) 

    per quanto riguarda i prodotti della lana originari di paesi in via di sviluppo membri che producono lana, la cui economica e i cui scambi di tessili e di abbigliamento dipendono dal settore della lana, le cui esportazioni totali di tessili e di abbigliamento consistono quasi esclusivamente in prodotti di lana e il cui volume di scambi di prodotti tessili e di abbigliamento è relativamente ridotto sui mercati degli importatori membri, le esigenze di esportazione di tali membri saranno tenute in particolare considerazione al momento di esaminare i livelli dei contingenti, i coefficienti di crescita e la flessibilità;

    d) 

    un trattamento più favorevole sarà accordato alle reimportazioni da parte di un membro di prodotti tessili e dell'abbigliamento che detto membro ha esportato in un altro membro per la lavorazione e la successiva reimportazione, nella definizione data dalle leggi e dalle prassi dell'importatore membro, e a condizione che si applichino procedure di controllo e di certificazione soddisfacenti, quando i prodotti in questione sono importati da un membro per il quale questo tipo di scambi rappresenta una percentuale significativa delle esportazioni totali di tessili e di abbigliamento.

    7.  
    Il membro che propone di avviare un'azione di salvaguardia si consulta con il membro o con i membri che sarebbero interessati da tale azione. La richiesta di consultazioni deve essere accompagnata da informazioni concrete specifiche e pertinenti, quanto più aggiornate possibile, particolarmente in relazione a: a) i fattori, di cui al paragrafo 3, in base ai quali il membro che richiede l'azione ha determinato l'esistenza di un grave pregiudizio o dell'effettiva minaccia di pregiudizio; e b) i fattori, di cui al paragrafo 4, in base ai quali esso propone di richiedere l'avvio di un'azione di salvaguardia nei confronti del membro o dei membri interessati. Per quanto riguarda le richieste fatte ai sensi del presente paragrafo, le informazioni devono riferirsi il più possibile a segmenti identificabili di produzione e al periodo di riferimento indicato al paragrafo 8. Il membro che richiede l'azione deve anche indicare il livello specifico a cui si propone di limitare le importazioni del prodotto in questione dal membro o dai membri interessati; tale livello non deve essere inferiore a quello di cui al paragrafo 8. Nel contempo, il membro che richiede le consultazioni deve comunicare al presidente dell'OCT la richiesta di consultazioni, includendo tutte le informazioni concrete pertinenti di cui ai paragrafi 3 e 4, unitamente al livello di restrizione proposto. Il presidente informa i membri dell'OCT in merito alla richiesta di consultazioni, indicando il membro richiedente, il prodotto in questione e il membro che ha ricevuto la richiesta. Il membro o i membri interessati rispondono tempestivamente a tale richiesta, avviando senza indugio le consultazioni che in linea di massima devono essere completate entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.
    8.  
    Se nell'ambito delle consultazioni si raggiunge un'intesa reciproca sul fatto che la situazione richiede l'applicazione di restrizioni sulle esportazioni del prodotto in questione dal membro o dai membri interessati, la restrizione deve essere fissata ad un livello non inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle importazioni dal membro interessato nel periodo di 12 mesi che termina due mesi prima del mese in cui è stata fatta la richiesta di consultazioni.
    9.  
    I dettagli della misura restrittiva convenuta devono essere comunicati all'OCT entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'accordo. L'OCT determina se l'accordo sia giustificato a norma del presente articolo. Per effettuare tale accertamento, l'OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonché eventuali altre informazioni pertinenti fornite dai membri interessati. L'OCT propone ai membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate.
    10.  
    Se, tuttavia, dopo la scadenza del periodo di 60 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta di consultazioni, i membri non hanno raggiunto un accordo, il membro che ha proposto l'applicazione di un'azione di salvaguardia può applicare la restrizione per data di importazione o per data di esportazione, conformemente al presente articolo, entro i 30 giorni successivi al periodo di 60 giorni fissato per le consultazioni, deferendo contemporaneamente la questione all'OCT. Ciascuno dei membri può deferire la questione all'OCT prima della scadenza del periodo di 60 giorni. In entrambi i casi, l'OCT esamina tempestivamente la questione, inclusi gli aspetti relativi all'accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio e le relative cause, e avanza la raccomandazioni appropriate ai membri interessati entro 30 giorni. Al fine di svolgere tale esame, l'OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonché eventuali altre informazioni pertinenti fornite dai membri interessati.
    11.  
    In circostanze particolarmente insolite e critiche, in cui un ritardo provocherebbe un danno difficile da rimediare, l'azione prevista la paragrafo 10 può essere avviata a titolo provvisorio a condizione che la richiesta dì consultazioni e la notifica all'OCT vengano effettuate entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'avvio dell'azione. Qualora le consultazioni non portino ad un accordo, l'OCT deve essere informato della conclusione delle consultazioni e in ogni caso non più tardi di 60 giorni dalla data di realizzazione dell'azione. L'OCT esamina tempestivamente la questione e propone le raccomandazioni appropriate al membri interessati entro 30 giorni. Nel caso in cui le consultazioni portino ad un accordo, i membri informano l'OCT al momento della conclusione e in ogni caso non più tardi di 90 giorni dalla data di realizzazione dell'azione. L'OCT può formulare delle raccomandazioni che ritiene appropriate ai membri interessati.
    12.  
    Un membro può mantenere le misure richieste a norma del presente articolo: a) per un periodo che va fino a tre anni senza proroghe, o b) fino a che il prodotto viene integrato nel GATT 1994, a seconda di quale delle due circostanze si verifiche per prima.
    13.  
    Qualora la misura restrittiva rimanga in vigore per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile negli anni seguenti è quello fissato per il primo anno maggiorato di un coefficiente di crescita non inferiore al 6 % all'anno, a meno che non si forniscano all'OCT le giustificazioni per una pratica diversa. Il livello di restrizione per il prodotto interessato può essere superato in ciascun anno di un periodo di due anni successivi mediante il riporto e/o l'anticipo del 10 %, di cui il riporto a nuovo non deve rappresentare più del 5 %. Non si applicano limiti quantitativi all'impiego combinato di riporto, anticipi e delle disposizioni del paragrafo 14.
    14.  
    Quando più di un prodotto di un altro membro è sottoposto a restrizioni ai sensi del presente articolo da un membro, il livello di restrizione stabilito, ai sensi del presente articolo, per ciascuno dei prodotti in questione può essere superato del 7 %, a condizione che le esportazioni totali soggette a restrizioni non superino il totale dei livelli fissati per tutti i prodotti oggetto di restrizioni ai sensi del presente articolo, in base ad unità comuni stabilite. Qualora i periodi di applicazione delle restrizioni ai prodotti in questione non coincidessero, la presente disposizione si applica pro rata ad eventuali periodi concomitanti.
    15.  

    Qualora un'azione di salvaguardia venisse applicata ai sensi del presente articolo ad un prodotto per il quale esisteva in precedenza una restrizione ai sensi dell'AMF durante il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo OMC, o a norma degli articoli 2 o 6, il livello della nuova restrizione sarà quello previsto dal paragrafo 8, a meno che la nuova restrizione non entri in vigore entro un anno da:

    a) 

    la data della notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 15 relativa all'abolizione della restrizione precedente; o

    b) 

    la data di abolizione della restrizione precedente imposta ai sensi delle disposizioni del presente articolo o dell'AMF,

    nel qual caso il livello non sarà inferiore a i) il livello di restrizione applicato nell'ultimo periodo di 12 mesi durante il quale il prodotto è stato oggetto di restrizione, o ii) il livello di restrizione previsto al paragrafo 8, se è più alto.

    16.  
    Se un membro che non mantiene una restrizione ai sensi dell'articolo 2 decide di applicare una restrizione a norma del presente articolo, esso elaborerà gli accordi appropriati che a) tengono pienamente conto di fattori quali la classificazione tariffaria consolidata e le unità quantitative basate sulle normali pratiche commerciali nelle transazioni all'esportazione e all'importazione, sia per quanto riguarda la composizione in fibre sia in termini di competizione per lo stesso segmento del mercato nazionale e b) evitino una categorizzazione eccessiva. La richiesta di consultazioni di cui ai paragrafi 7 o 11 deve includere tutte le informazioni relative a tali accordi.

    Articolo 7

    1.  

    Nell'ambito del processo di integrazione e in relazione agli impegni specifici assunti dai membri in seguito all'Uruguay Round, tutti i membri intraprendono le azioni necessarie per conformarsi alle regole e alle discipline del GATT 1994 al fine di:

    a) 

    ottenere un migliore accesso ai mercati per i prodotti tessili e dell'abbigliamento mediante misure quali le riduzioni e i vincoli tariffari, la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli non tariffari e la semplificazione delle formalità doganali, amministrative e relative alla concessione di licenze;

    b) 

    assicurare l'applicazione delle politiche finalizzate ad instaurare condizioni commerciali eque per quanto riguarda i tessili e l'abbigliamento in settori quali le regole e le procedure relative al dumping e all'antidumping, le sovvenzioni e le misure compensative e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; e

    c) 

    evitare ogni discriminazione nei confronti delle importazioni nel settore dei tessili e dell'abbigliamento nell'ambito dell'adozione di misure motivate da ragioni generali di politica commerciale.

    Tali azioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei membri ai sensi del GATT 1994.

    2.  
    I membri notificano all'OCT le azioni di cui al paragrafo 1 che potrebbero avere conseguenze sull'attuazione del presente accordo. Se tali azioni sono state notificate ad altri organi dell'OMC, una sintesi, con riferimento alla notificazione originale, sarà sufficiente ad adempiere gli obblighi previsti dal presente paragrafo. Qualunque membro avrà la possibilità di inviare contronotifiche all'OCT.
    3.  
    Qualora un membro ritenga che un altro membro non abbia intrapreso le azioni di cui al paragrafo 1 e che l'equilibrio tra diritti e obblighi ai sensi del presente accordo ne sia stato perturbato, esso può sottoporre la questione agli organi pertinenti dell'OMC e informarne l'OCT. Le eventuali risultanze o conclusioni successive elaborate dagli organi dell'OMC interessati saranno incorporate nella relazione completa dell'OCT.

    Articolo 8

    1.  
    È istituito l'Organo di controllo dei tessili (OCT), che ha il compito di sorvegliare l'attuazione del presente accordo, di esaminare tutte le misure prese ai sensi del presente accordo e la loro conformità con il medesimo e di intraprendere le azioni specificamente assegnategli dal presente accordo. L'OCT è composto da un presidente e da dieci membri. La scelta dei componenti è equilibrata e generalmente rappresentativa dei membri ed è prevista una rotazione dei membri ad intervalli appropriati. I membri sono anominati da membri designati dal Consiglio per gli scambi di merci per prestare servizio nell'OCT, svolgendo le propire funzioni ad personam.
    2.  
    L'OCT stabilisce le proprie norme procedurali. Rimane tuttavia inteso che il consenso nell'ambito dell'OCT non richiede l'assenso od il concorso di membri nominati da membri coinvolti in una disputa irrisolta in corso di esame da parte dell'OCT.
    3.  
    L'OCT è considerato un organo permanente e si riunisce nella misura necessaria a svolgere le funzioni ad esso assegnate dal presente accordo. L'OCT si basa sulle notificazioni e sulle informazioni fornite dai membri ai sensi dei pertinenti articoli del presente accordo, integrate da eventuali informazioni aggiuntive o dai necessari dettagli presentati dai membri o richiesti dall'OCT. Esso si può inoltre basare sulle notifiche e sulle relazioni pervenute a o ricevute da altri organi dell'OMC e da altre fonti eventualmente ritenute appropriate.
    4.  
    I membri si forniscono a vicenda opportunità adeguate di consultazione in relazione a qualsiasi questione che influenzi il funzionamento del presente accordo.
    5.  
    In assenza di una soluzione reciprocamente concordata nell'ambito delle consultazioni bilaterali previste dal presente accordo, su richiesta di uno dei membri e previa considerazione tempestiva e approfondita della questione, l'OCT presenta le sue raccomandazioni ai membri interessati.
    6.  
    Su richiesta di un membro, l'OCT riesamina prontamente qualsiasi questione particolare ritenuta da detto membro lesiva per i propri interessi ai sensi del presente accordo e in relazione alla quale le consultazioni tra lo stesso ed il membro e i membri interssati non hanno portato ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. In merito a tali questione, l'OCT può esprimere le osservazioni che ritiene appropriate ai membri interessati e ai fini del riesame previsto dal paragrafo 11.
    7.  
    Prima di formulare le proprie raccomandazioni o osservazioni, l'OCT invita a partecipare i membri che possono essere direttamente interessati dalla questione in esame.
    8.  
    Ogniqualvolta sia sollecitato in merito, l'OTC formula raccomandazioni o risultanze, preferibilmente entro un periodo di 30 giorni a meno che il presente accordo non preveda un periodo diverso. Tutte le raccomandazioni o risultanze saranno comunicate ai membri direttamente interessati. A titolo informativo, esse saranno inoltre comunicate al Consiglio per gli scambi di merci.
    9.  
    I membri si impegnano ad accettare integralmente le raccomandazioni dell'OCT, il quale eserciterà un controllo adeguato sull'attuazione di dette raccomandazioni.
    10.  
    Se un membro ritiene di non essere in grado di conformarsi alle raccomandazioni dell'OCT, esso fornisce all'OCT le proprie motivazioni non più tardi di un mese dopo aver ricevuto le raccomandazioni in questione. Dopo un esame approfondito delle motivazioni addotte, l'OCT emana le eventuali raccomandazioni ulteriori che ritiene appropriate. Se anche dopo le raccomandazioni ulteriori la questione rimane irrisolta, ciascuno dei membri può deferire la questione all'organo di conciliazione delle controversie e richiamarsi all'articolo XIII, paragrafo 2 del GATT 1994 e alle pertinenti disposizioni del memorandum d'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
    11.  
    Al fine di sorvegliare l'attuazione del presente accordo, il Consiglio per gli scambi di merci effettua un esame approfondito prima della fine di ciascuna fase del processo d'integrazione. Come contributo all'esame in questione, almeno cinque mesi prima della fine di ciascuna fase, l'OCT trasmette al Consiglio per gli scambi di merci una relazione completa sull'attuazione del presente accordo durante la fase in esame, in particolare per quanto riguarda il processo d'integrazione, l'applicazione del meccanismo di salvaguardia transitorio e in merito all'applicazione delle regole e discipline del GATT 1994 nella definizione data negli articoli 2, 3, 6 e 7 rispettivamente. La relazione completa dell'OCT può eventualmente includere le raccomandazioni ritenute appropriate indirizzate dall'OCT al Consiglio per gli scambi di merci.
    12.  
    Alla luce dei risultati dell'esame, il Consiglio per gli scambi di merci prende, per consenso, le decisioni che ritiene appropriate onde garantire che l'equilibrio di diritti e obblighi codificato nel presente accordo non venga perturbato. Ai fini della risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alle questioni di cui all'articolo 7, l'organo di risoluzione delle controversie può autorizzare, fatta salva la data finale indicata all'articolo 9, un adeguamento dell'articolo 2, paragrafo 14 per la fase successiva all'esame, nei confronti di qualsiasi membro che non si conformi agli obblighi previsti dal presente accordo.

    Articolo 9

    Il presente accordo e tutte le restrizioni previste ai sensi dello stesso cesseranno di avere efficacia il primo giorno del 121o mese dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, data alla quale il settore dei tessili e del'abbigliamento sarà completamente integrato nel GATT 1994. Il presente accordo non sarà prorogato.

    ALLEGATO

    ELENCO DEI PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO

    1. Il presente allegato elenca i prodotti tessili e dell'abbigliamento designati dai codici a sei cifre del Sistema armonizzato di designazione delle merci (SA).

    2. Le azioni previste dalle disposizioni di salvaguardia dell'articolo 6 saranno avviate in relazione a determinati prodotti tessili e dell'abbigliamento e non in base alle voci del Sistema armonizzato in sé.

    3. Le azioni previste dalle disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 6 del presente accordo non si applicano:

    a) 

    alle esportazioni da parte di paesi in via di sviluppo membri di stoffe tessute a mano dell'industria artigianale, o a manufatti dell'industria artigianale confezionati con dette stoffe tessute a mano, o a prodotti tessili e dell'abbigliamento artigianali appartenenti al folclore tradizionale, a condizione che tali prodotti siano adeguatamente certificati ai sensi degli accordi stabiliti tra i membri interessati;

    b) 

    ai prodotti tessili il cui commercio ha radici storiche e che erano oggetto di scambi a livello internazionale in quantità significative dal punto di vista commerciale prima del 1982, quali borse, sacchi, supporti per tappeti, corde, bagagli, stuoie e tappeti tipicamente confezionati con fibre quali iuta, cocco, sisal, abaca, agave e henequen;

    c) 

    ai prodotti di seta pura.

    Ai prodotti suddetti si applicano le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994, nell'interpretazione dell'accordo sulle misure di salvaguardia.



    Prodotti figuranti alla sezione XI (Materie tessili e loro manufatti) della nomenclatura del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA)

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Cap. 50

    Seta

    5004 00

    Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto

    5005 00

    Filati di cascami di seta, non condizionati pr la vendita al minuto

    5006 00

    Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)

    5007 10

    Tessuti di roccardino (bourrette)

    5007 20

    Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccardino (bourrette)

    5007 90

    Altri tessuti di seta, n.s.a.

    Cap. 51

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

    5105 10

    Lana cardata

    5105 21

    Lana pettinata alla rinfusa

    5105 29

    Altra lana pettinata, diversa dalla lana pettinata alla rinfusa

    5105 30

    Peli fini, cardati o pettinati

    5106 10

    Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto

    5106 20

    Filati di lana cardata, contenenti meno di 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto

    5107 10

    Filati di lana pettinata, contenenti almeno 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto

    5107 20

    Filati di lana pettinata, contenenti meno di 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto

    5108 10

    Filati di peli fini cardati, non condizionati per la vendita al minuto

    5108 20

    Filati di peli fini pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

    5109 10

    Filati di lana/di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

    5109 90

    Filati di lana/di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

    5110 00

    Filati di peli grossolani o di crine

    5111 11

    Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso non superiore a 300 g/m2

    5111 19

    Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a 300 g/m2

    5111 20

    Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali

    5111 30

    Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali

    5111 90

    Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, n.s.a.

    5112 11

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso non superiore a 200 g/m2

    5112 19

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a 200 g/m2

    5112 20

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali

    5112 30

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali

    5112 90

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, n.s.a.

    5113 00

    Tessuti di peli grossolani o di crine

    Cap. 52

    Cotone

    5204 11

    Filati per cucire di cotone contenenti almeno 85 % in peso di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

    5204 19

    Filati per cucire di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

    5204 20

    Filati per cucire di cotone, condizionati per la vendita al minuto

    5205 11

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 %, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o più, non condizionati

    5205 12

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati

    5205 13

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati

    5205 14

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati

    5205 15

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

    5205 21

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo di 714,29 o più decitex, non condizionati

    5205 22

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati

    5205 23

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati

    5205 24

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati

    5205 25

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

    5205 31

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati, n.s.a.

    5205 32

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5205 33

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5205 34

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5205 35

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5205 41

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex, o più, non condizionati, n.s.a.

    5205 42

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5205 43

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5205 44

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5205 45

    Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5206 11

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o più, non condizionati

    5206 12

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati

    5206 13

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati

    5206 14

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati

    5206 15

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

    5206 21

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o più, non condizionati

    5206 22

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati

    5206 23

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati

    5206 24

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati

    5206 25

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto

    5206 31

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati, n.s.a.

    5206 32

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56, non condizionati, n.s.a.

    5206 33

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, rivorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5206 34

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex, ma non a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5206 35

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5206 41

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati, n.s.a.

    5206 42

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5206 43

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5206 44

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5206 45

    Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.

    5207 10

    Filati di cotone (diversi dai filati per cucire) contenenti almeno 85 % in peso di cotone, condizionati

    5207 90

    Filati di cotone (diversi dai filati per cucire) contenenti meno di 85 % in peso di cotone, condizionati per la vendita al minuto

    5208 11

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, greggi

    5208 12

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, greggi

    5208 13

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi

    5208 19

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

    5208 21

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, imbianchiti

    5208 22

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 100 g/m2, ma inferiore a 200 g/m2, imbianchiti

    5208 23

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti

    5208 29

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

    5208 31

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, tinti

    5208 32

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 100 g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, tinti

    5208 33

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti

    5208 39

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

    5208 41

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, di filati di diversi colori

    5208 42

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso uguale o superiore a 100 g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori

    5208 43

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori

    5208 49

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5208 51

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2, stampati

    5208 52

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore o uguale a 100 g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, stampati

    5208 53

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati

    5208 59

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati, n.s.a.

    5209 11

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi

    5209 12

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi

    5209 19

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

    5209 21

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti

    5209 22

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti

    5209 29

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

    5209 31

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti

    5209 32

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti

    5209 39

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

    5209 41

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori

    5209 42

    Tessuti detti «denim» di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2

    5209 43

    Altri tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori

    5209 49

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5209 51

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati

    5209 52

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati

    5209 59

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati, n.s.a.

    5210 11

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi

    5210 12

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi

    5210 19

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

    5210 21

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti

    5210 22

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti

    5210 29

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

    5210 31

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti

    5210 32

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti

    5210 39

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

    5210 41

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori

    5210 42

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori

    5210 49

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5210 51

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati

    5210 52

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati

    5210 59

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati, n.s.a.

    5211 11

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, greggi

    5211 12

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, greggi

    5211 19

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

    5211 21

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti

    5211 22

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti

    5211 29

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

    5211 31

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti

    5211 32

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti

    5211 39

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

    5211 41

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori

    5211 42

    Tessuti detti «denim» di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

    5211 43

    Altri tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori

    5211 49

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5211 51

    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati

    5211 52

    Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati

    5211 59

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

    5212 11

    Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

    5212 12

    Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

    5212 13

    Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

    5212 14

    Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5212 15

    Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati, n.s.a.

    5212 21

    Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi, n.s.a.

    5212 22

    Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.

    5212 23

    Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti, n.s.a.

    5212 24

    Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5212 25

    Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati, n.s.a.

    Cap. 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

    5306 10

    Filati di lino, semplici

    5306 20

    Filati di lino, ritorti o ritorti su ritorto (cablés)

    5307 10

    Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, semplici

    5307 20

    Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, ritorti o ritorti su ritorto (cablés)

    5308 20

    Filati di canapa

    5308 90

    Filati di altre fibre tessili vegetali

    5309 11

    Tessuti, contenenti, in peso, almeno 85 % di lino, greggi o imbianchiti

    5309 19

    Altri tessuti, contenenti, in peso, almeno 85 % di lino

    5309 21

    Tessuti di lino, contenenti meno di 85 % in peso di lino, greggi o imbianchiti

    5309 29

    Altri tessuti di lino, contenenti meno di 85 % in peso di lino

    5310 10

    Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, greggi

    5310 90

    Altri tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane

    5311 00

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

    Cap. 54

    Filamenti sintetici o artificiali

    5401 10

    Filati per cucire, di filamenti sintetici

    5401 20

    Filati per cucire, di filamenti artificiali

    5402 10

    Filati ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), di nylon o di altre poliammidi, non condizionati

    5402 20

    Filati ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), di poliesteri, non condizionati

    5402 31

    Filati testurizzati n.s.a., di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex, non condizionati

    5402 32

    Filati testurizzati n.s.a., di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex, non condizionati

    5402 33

    Filati testurizzati n.s.a., di poliesteri, non condizionati per la vendita al minuto

    4502 39

    Filati testurizzati di filamenti sintetici, n.s.a., non condizionati

    5402 41

    Filati di nylon o di altre poliammidi, semplici, non torti, n.s.a., non condizionati

    5402 42

    Filati di poliesteri, parzialmente orientati, semplici, n.s.a., non condizionati

    5402 43

    Filati di poliesteri, semplici, non torti, n.s.a., non condizionati

    5402 49

    Filati di filamenti sintetici, semplici, non torti, n.s.a., non condizionati

    5402 51

    Filati di nylon o di altre poliammidi, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro, non condizionati

    5402 52

    Filati di poliesteri, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro, non condizionati

    5402 59

    Filati di filamenti sintetici, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro, n.s.a., non condizionati

    5402 61

    Filati di nylon o di altre poliammidi, ritorti, n.s.a., non condizionati

    5402 62

    Filati di poliesteri, ritorti, n.s.a., non condizionati

    5402 69

    Filati di filamenti sintetici, ritorti, n.s.a., non condizionati

    5403 10

    Filati ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), di rayon viscosa, non condizionati

    5403 20

    Filati testurizzati n.s.a., di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto

    5403 31

    Filati di viscosa rayon viscosa, semplici, non torti, n.s.a., non condizionati

    5403 32

    Filati di rayon viscosa, semplici, con torsione superiore a 120 giri per metro, n.s.a., non condizionati

    5403 33

    Filati di acetato di cellulosa, semplici, n.s.a., non condizionati

    5403 39

    Filati di filamenti artificiali, semplici, n.s.a., non condizionati

    5403 41

    Filati di rayon viscosa, ritorti, n.s.a., non condizionati

    5403 42

    Filati di acetato di cellulosa, ritorti, n.s.a., non condizionati

    5403 49

    Filati di filamenti artificiali, ritorti, n.s.a., non condizionati

    5404 10

    Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm

    5404 90

    Lamelle e forme simili, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

    5405 00

    Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

    5406 10

    Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

    5406 20

    Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

    5407 10

    Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

    5407 20

    Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche

    5407 30

    «Tessuti» previsti nella nota 9, sezione XI (nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti)

    5407 41

    Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5407 42

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, n.s.a.

    5407 43

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5407 44

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, stampati, n.s.a.

    5407 51

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5407 52

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, tinti, n.s.a.

    5407 53

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5407 54

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, stampati, n.s.a.

    5407 60

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, n.s.a.

    5407 71

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5407 72

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, tinti, n.s.a.

    5407 73

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5407 74

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, stampati, n.s.a.

    5407 81

    Tessuti di filamenti sintetici, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti con cotone, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5407 82

    Tessuti di filamenti sintetici, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti con cotone, tinti, n.s.a.

    5407 83

    Tessuti di filamenti sintetici, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti con cotone, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5407 84

    Tessuti di filamenti sintetici, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti con cotone, stampati, n.s.a.

    5407 91

    Tessuti di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5407 92

    Tessuti di filamenti sintetici, tinti, n.s.a.

    5407 93

    Tessuti di filamenti sintetici, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5407 94

    Tessuti di filamenti sintetici, stampati, n.s.a.

    5408 10

    Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa

    5408 21

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5408 22

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, tinti, n.s.a.

    5408 23

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5408 24

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, stampati, n.s.a.

    5408 31

    Tessuti di filamenti artificiali, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5408 32

    Tessuti di filamenti artificiali, tinti, n.s.a.

    5408 33

    Tessuti di filamenti artificiali, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5408 34

    Tessuti di filamenti artificiali, stampati, n.s.a.

    Cap. 55

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    5501 10

    Fasci di filamenti di nylon o di altre poliammidi

    5501 20

    Fasci di filamenti di poliesteri

    5501 30

    Fasci di filamenti acrilici o modacrilici

    5501 90

    Fasci di filamenti sintetici, n.s.a.

    5502 00

    Fasci di filamenti artificiali

    5503 10

    Fibre in fiocco di nylon o altre poliammidi, non cardate né pettinate

    5503 20

    Fibre in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate

    5503 30

    Fibre in fiocco di fibre acriliche o modacriliche, non cardate né pettinate

    5503 40

    Fibre in fiocco di polipropilene, non cardate né pettinate

    5503 90

    Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate, n.s.a.

    5504 10

    Fibre in fiocco di rayon viscosa, non cardate né pettinate

    5504 90

    Fibre artificiali in fiocco, diverse da quelle di rayon viscosa, non cardate né pettinate

    5505 10

    Cascami di fibre sintetiche

    5505 20

    Cascami di fibre artificiali

    5506 10

    Fibre in fiocco di nylon o altre poliammidi, cardate o pettinate

    5506 20

    Fibre in fiocco di poliesteri, cardate o pettinate

    5506 30

    Fibre in fiocco acriliche o modacriliche, cardate o pettinate

    5506 90

    Fibre sintetiche in fiocco, cardate o pettinate, n.s.a.

    5507 00

    Fibre artificiali in fiocco, cardate o pettinate

    5508 10

    Filati per cucire di fibre sintetiche in fiocco

    5508 20

    Filati per cucire di fibre artificiali in fiocco

    5509 11

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre di fiocco di nylon o di altre poliammidi, semplici, non condizionati

    5509 12

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre di fiocco di nylon o di altre poliammidi, ritorti, non condizionati, n.s.a.

    5509 21

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, semplici, non condizionati

    5509 22

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, ritorti, non condizionati, n.s.a.

    5509 31

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre acriliche o modacriliche in fiocco, semplici, non condizionati

    5509 32

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre acriliche o modacriliche in fiocco, ritorti, non condizionati, n.s.a.

    5509 41

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di altre fibre sintetiche in fiocco, semplici, non condizionati

    5509 42

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di altre fibre sintetiche in fiocco, ritorti, non condizionati, n.s.a.

    5509 51

    Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con fibre artificiali in fiocco, non condizionati, n.s.a.

    5509 52

    Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con lana o con peli fini, non condizionati, n.s.a.

    5509 53

    Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con cotone, non condizionati, n.s.a.

    5509 59

    Filati di fibre in fiocco di poliestere, non condizionati, n.s.a.

    5509 61

    Filati di fibre acriliche in fiocco m'isti con lana o con peli fini, non condizionati, n.s.a.

    5509 62

    Filati di fibre acriliche in fiocco misti con cotone, non condizionati, n.s.a.

    5509 69

    Filati di fibre acriliche in fiocco, non condizionati, n.s.a.

    5509 91

    Filati di altre fibre sintetiche in fiocco misti con lana o con peli fini, n.s.a.

    5509 92

    Filati di altre fibre sintetiche in fiocco misti con cotone, non condizionati, n.s.a.

    5509 99

    Filati di altre fibre sintetiche in fiocco, non condizionati, n.s.a.

    5510 11

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, semplici, non condizionati

    5510 12

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, ritorti, non condizionati, n.s.a.

    5510 20

    Filati di fibre artificiali in fiocco misti con lana o con peli fini, non condizionati, n.s.a.

    5510 30

    Filati di fibre artificiali in fiocco misti con cotone, non condizionati, n.s.a.

    5510 90

    Filati di fibre artificiali in fiocco, non condizionati, n.s.a.

    5511 10

    Filati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai filati per cucire, condizionati

    5511 20

    Filati contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.

    5511 30

    Filati di fibre artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

    5512 11

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, greggi o imbianchiti

    5512 19

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, altri

    5512 21

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre acriliche in fiocco, greggi o imbianchiti

    5512 29

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre acriliche in fiocco, altri

    5512 91

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di altre fibre sintetiche in fiocco, greggi o imbianchiti

    5512 99

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di altre fibre sintetiche in fiocco, altri

    5513 11

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso; di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti, ad armatura a tela

    5513 12

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti, ad armatura saia

    5513 13

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5513 19

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti

    5513 21

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, tinti

    5513 22

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, tinti

    5513 23

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, tinti, n.s.a.

    5513 29

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di, peso non superiore a 170 g/m2, tinti

    5513 31

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, di filati di diversi colori

    5513 32

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi colori

    5513 33

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, tinti n.s.a.

    5513 39

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, di filati di diversi colori

    5513 41

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, stampati

    5513 42

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, stampati

    5513 43

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, stampati, n.s.a.

    5513 49

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2, stampati

    5514 11

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, greggi o imbianchiti

    5514 12

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, greggi o imbianchiti

    5514 13

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5514 19

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, greggi o imbianchiti

    5514 21

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, tinti

    5514 22

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, tinti

    5514 23

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, tinti

    5514 29

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, tinti

    5514 31

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi colori

    5514 32

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi colori

    5514 33

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, di filati di diversi colori n.s.a.

    5514 39

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, di filati di diversi colori

    5514 41

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura a tela, stampati

    5514 42

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, ad armatura saia, stampati

    5514 43

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, stampati, n.s.a.

    5514 49

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso superiore a 170 g/m2, stampati

    5515 11

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con fibre in fiocco di rayon viscosa, n.s.a.

    5515 12

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con filamenti sintetici o artificiali, n.s.a.

    5515 13

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con lana o con peli fini, n.s.a.

    5515 19

    Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, n.s.a.

    5515 21

    Tessuti di fibre acriliche in fiocco, misti con filamenti sintetici o artificiali, n.s.a.

    5515 22

    Tessuti di fibre acriliche in fiocco, misti con lana o peli fini, n.s.a.

    5515 29

    Tessuti di fibre acriliche o modacriliche in fiocco, n.s.a.

    5515 91

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, misti con filamenti sintetici o artificiali, n.s.a.

    5515 92

    Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, misti con lana o peli fini, n.s.a.

    5515 99

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, n.s.a.

    5516 11

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, greggi o imbianchiti

    5516 12

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, tinti

    5516 13

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, di filati di diversi colori

    5516 14

    Tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, stampati

    5516 21

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o artificiali, greggi o imbianchiti

    5516 22

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tai fibre, misti con filamenti sintetici o artificiali, tinti

    5516 23

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o artificiali, di filati di diversi colori

    5516 24

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o artificiali, stampati

    5516 31

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini, greggi o imbianchiti

    5516 32

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini, tinti

    5516 33

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini, di filati di diversi colori

    5516 34

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini, stampati

    5516 41

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con cotone, greggi o imbianchiti

    5516 42

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con cotone, tinti

    5516 43

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con cotone, di filati di diversi colori

    5516 44

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti con cotone, stampati

    5516 91

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, greggi o imbianchiti, n.s.a.

    5516 92

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, tinti, n.s.a.

    5516 93

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, di filati di diversi colori, n.s.a.

    5516 94

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, stampati, n.s.a.

    Cap. 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi ecc.

    5601 10

    Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta

    5601 21

    Ovatte e altri manufatti di ovatta, di cotone

    5601 22

    Ovatte e altri manufatti di ovatta, di fibre sintetiche o artificiali

    5601 29

    Ovatte e altri manufatti di ovatta di altre materie tessili, altri

    5601 30

    Borre di cimatura, nodi e groppetti di materie tessili

    5602 10

    Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia

    5602 21

    Altri feltri, di lana o di peli fini, non impregnati né spalmati, né ricoperti ecc.

    5602 29

    Altri feltri, di altre materie tessili, non impregnati né spalmati, né ricoperti ecc.

    5602 90

    Altri feltri di materie tessili, n.s.a.

    5603 00

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

    5604 10

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    5604 20

    Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi, di rayon viscosa, impregnati ecc.

    5604 90

    Filati tessili, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, n.s.a.

    5605 00

    Filati metallici, e filati metallizzati, costituiti da filati tessili combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri

    5606 00

    Filati spiralati, n.s.a.; filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

    5607 10

    Spago, corde e funi di iuta o di altre fibre tessili liberiane

    5607 21

    Spago per legare, di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»

    5607 29

    Spago, corde e funi, n.s.a. di fibre tessili di sisal

    5607 30

    Spago, corde e funi, di abaca o di altre fibre (di foglie) dure

    5607 41

    Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

    5607 49

    Spago per legare n.s.a., corde e funi, di polietilene o di polipropilene

    5607 50

    Spago, corde e funi, di altre fibre sintetiche

    5607 90

    Spago, corde e funi, di altre materie

    5608 11

    Reti a maglie annodate, confezionate, di materie tessili sintetiche o artificiali

    5608 19

    Reti a maglie annodate di spago, corde o funi, ed altre reti confezionate di materie tessili sintetiche o artificiali

    5608 90

    Reti a maglie annodate di spago, corde o funi, n.s.a., e reti confezionate di altre materie tessili

    5609 00

    Manufatti di filati, di lamelle, di spago, corde e funi, n.s.a.

    Cap. 57

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

    5701 10

    Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati

    5701 90

    Tappeti di altre materie tessili, a punti annodati

    5702 10

    Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

    5702 20

    Rivestimenti del suolo di cocco

    5702 31

    Tappeti di lana o di peli fini, vellutati, non confezionati n.s.a.

    5702 32

    Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali, vellutati, non confezionati, n.s.a.

    5702 39

    Tappeti di altre materie tessili, vellutati, non confezionati, n.s.a.

    5702 41

    Tappeti di lana o peli fini, vellutati, confezionati, n.s.a.

    5702 42

    Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali, vellutati, confezionati, n.s.a.

    5702 49

    Tappeti di altre materie tessili, vellutati, confezionati, n.s.a.

    5702 51

    Tappeti di lana o di peli fini, non vellutati né confezionati, n.s.a.

    5702 52

    Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali, non vellutati né confezionati, n.s.a.

    5702 59

    Tappeti di altre materie tessili, non vellutati né confezionati, n.s.a.

    5702 91

    Tappeti di lana o di peli fini, non vellutati, confezionati, n.s.a.

    5702 92

    Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali, non vellutati, confezionati, n.s.a.

    5702 99

    Tappeti di altre materie tessili, non vellutati, confezionati, n.s.a.

    5703 10

    Tappeti di lana o di peli fini, «tufted»

    5703 20

    Tappeti di nylon o di altre poliammidi, «tufted»

    5703 30

    Tappeti di altre materie tessili sintetiche o artificiali, «tufted»

    5703 90

    Tappeti di altre materie tessili, «tufted»

    5704 10

    Quadrelli di feltro di materie tessili, con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

    5704 90

    Tappeti di feltro di materie tessili, n.s.a.

    5705 00

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, n.s.a.

    Cap. 58

    Tessuti spedati; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi ecc.

    5801 10

    Velluti e felpe tessuti di lana o peli fini, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 21

    Velluti e felpe a trama non tagliati, di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 22

    Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 23

    Velluti e felpe a trama, di cotone, n.s.a.

    5801 24

    Velluti e felpe a catena, rigati, di cotone, non tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 25

    Velluti e felpe a catena di cotone, tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 26

    Tessuti di ciniglia di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 31

    Velluti e felpe a trama di fibre artificiali o sintetiche, non tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 32

    Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di fibre sintetiche o artificiali, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 33

    Velluti e felpe a trama di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

    5801 34

    Velluti e felpe a catena di fibre sintetiche o artificiali, rigati, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 35

    Velluti e felpe a catena di fibre sintetiche o artificiali, tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 36

    Tessuti di ciniglia di fibre sintetiche o artificiali, diversi dai manufatti della voce 5806

    5801 90

    Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di altre materie tessili, diversi dai manufatti della voce 5806

    5802 11

    Tessuti ricci del tipo spugna di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806, greggi

    5802 19

    Tessuti ricci del tipo spugna di cotone, diversi dai manufatti della voce 5806, altri

    5802 20

    Tessuti ricci del tipo spugna di altre materie tessili, diversi dai manufatti della voce 5806

    5802 30

    Superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703

    5803 10

    Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

    5803 90

    Tessuti a punto di garza di altre materie tessili, diversi dai manufatti della voce 5806

    5804 10

    Tulli, tutti-bobinots e tessuti a maglie annodate

    5804 21

    Pizzi a macchina di fibre sintetiche o artificiali, in pezza, in strisce o in motivi

    5804 29

    Pizzi a macchina di altre materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi

    5804 30

    Pizzi a mano, in pezza, in strisce o in motivi

    5805 00

    Arazzi tessuti a mano ed arazzi fatti all'ago, confezionati

    5806 10

    Nastri, galloni e simili, di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia

    5806 20

    Nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, n.s.a.

    5806 31

    Nastri, galloni e simili di cotone, n.s.a.

    5806 32

    Nastri, galloni e simili di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

    5806 39

    Nastri, galloni e simili di altre materie tessili, n.s.a.

    5806 40

    Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

    5807 10

    Etichette, scudetti e manufatti simili, tessuti, di materie tessili

    5807 90

    Etichette, scudetti e manufatti simili, non tessuti, di materie tessili, n.s.a.

    5808 10

    Trece in pezza

    5808 90

    Altri manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

    5809 00

    Tessuti di fili metallici e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento o per usi simili, ecc, n.s.a.

    5810 10

    Ricami chimici o aeriennes, e ricami a fondo tagliato, in pezza, in strisce o in motivi

    5810 91

    Ricami di cotone, in pezza, in strisce o in motivi, n.s.a.

    5810 92

    Ricami di fibre sintetiche o artificiali, in pezza, in strisce o in motivi, n.s.a.

    5810 99

    Ricami di altre materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi, n.s.a.

    5811 00

    Prodotti tessili in pezza, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti

    Cap. 59

    Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati ecc.

    5901 10

    Tessuti spalmati di colla, dei tipi utilizzati in legatoria

    5901 90

    Tele per decalco, tele preparate per la pittura, bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria ecc.

    5902 10

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi

    5902 20

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di poliestere

    5902 90

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di rayon viscosa

    5903 10

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di policloruro di vinile, o stratificati con tale sostanza n.s.a.

    5903 20

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di poliuretano, o stratificati con tale sostanza, n.s.a.

    5903 90

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica, o stratificati con tale sostanza, n.s.a.

    5904 10

    Linoleum, anche tagliati

    5904 91

    Rivestimenti del suolo, diversi dal linoleum, il cui supporto è costituito da un feltro trapuntato all'ago o da una stoffa non tessuta

    5904 92

    Rivestimenti del suolo, diversi dal linoleum, il cui supporto tessile è costituito altrimenti

    5905 00

    Rivestimenti murali di materie tessili

    5906 10

    Nastri adesivi tessili gommati, di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

    5906 91

    Tessuti gommati, a maglia, n.s.a.

    5906 99

    Tessuti gommati, n.s.a.

    5907 00

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, n.s.a.; tele dipinte per scenari di teatri ecc.

    5908 00

    Lucignoli tessuti, per lampade, fornelli, accendini, ecc.; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione

    5909 00

    Tubi per pompe e simili, di materie tessili

    5910 00

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili

    5911 10

    Tessuti dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici

    5911 20

    Veli e tele da buratti, anche confezionati

    5911 31

    Tessuti e feltri dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, di peso inferiore a 650 g/m2

    5911 32

    Tessuti e feltri dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, di peso uguale o superiore a 650 g/m2

    5911 40

    Tessuti per bruscole e fiscoli dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

    5911 90

    Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, n.s.a.

    Cap. 60

    Stoffe a maglia

    6001 10

    Stoffe a maglia dette a peli lunghi

    6001 21

    Stoffe a maglia a ricci, di cotone

    6001 22

    Stoffe a maglia a ricci, di fibre sintetiche o artificali

    6001 29

    Stoffe a maglia a ricci, di altre materie tessili

    6001 91

    Altre stoffe a maglia, di cotone

    6001 92

    Altre stoffe a maglia, di fibre sintetiche o artificiali

    6001 99

    Altre stoffe a maglia, di altre materie tessili

    6002 10

    Stoffe a maglia, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, n.s.a.

    6002 20

    Stoffe a maglia, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, n.s.a.

    6002 30

    Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, n.s.a.

    6002 41

    Maglieria a catena, di lana o di peli fini, n.s.a.

    6002 42

    Maglieria a catena, di cotone, n.s.a.

    6002 43

    Maglieria a catena, di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

    6002 49

    Maglieria a catena, di altri materiali, n.s.a.

    6002 91

    Stoffe a maglia, di lano o di peli fini, n.s.a.

    6002 92

    Stoffe a maglia, di cotone, n.s.a.

    6002 93

    Stoffe a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

    6002 99

    Stoffe a maglia, di altri materiali, n.s.a.

    Cap. 61

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

    6101 10

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o ragazzo ecc., di lana o di peli fini, a maglia

    6101 20

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o ragazzo ecc., di cotone, a maglia

    6101 30

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o ragazzo ecc., di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6101 90

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o ragazzo ecc., di altre materie tessili, a maglia

    6102 10

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o ragazza ecc., di lana o di peli fini, a maglia

    6102 20

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o ragazza ecc., di cotone, a maglia

    6102 30

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o ragazza ecc., di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6102 90

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o ragazza ecc., di altre materie tessili, a maglia

    6103 11

    Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia

    6103 12

    Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

    6103 19

    Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

    6103 21

    Insiemi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia

    6103 22

    Insiemi per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

    6103 23

    Insiemi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

    6103 29

    Insiemi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

    6103 31

    Giacche per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia

    6103 32

    Giacche per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

    6103 33

    Giacche per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

    6103 39

    Giacche per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

    6103 41

    Pantolini e «shorts» per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia

    6103 42

    Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

    6103 43

    Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

    6103 49

    Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

    6104 11

    Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

    6104 12

    Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di cotone, a maglia

    6104 13

    Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

    6104 19

    Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6104 21

    Insiemi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

    6104 22

    Insiemi per donna o ragazza, di cotone, a maglia

    6104 23

    Insiemi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

    6104 29

    Insiemi per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6104 31

    Giacche per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

    6104 32

    Giacche per donna o ragazza, di cotone, a maglia

    6104 33

    Giacche per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

    6104 39

    Giacche per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6104 41

    Abiti interi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

    6104 42

    Abiti interi per donna o ragazza, di cotone, a maglia

    6104 43

    Abiti interi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

    6104 44

    Abiti interi per donna o ragazza, di fibre artificiali, a maglia

    6104 49

    Abiti interi per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6104 51

    Gonne per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

    6104 52

    Gonne per donna o ragazza, di cotone, a maglia

    6104 53

    Gonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

    6104 59

    Gonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6104 61

    Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia

    6104 62

    Pantaloni e «shorts» per donna o ragazzo, di cotone, a maglia

    6104 63

    Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

    6104 69

    Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6105 10

    Camice e camicette per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

    6105 20

    Camice e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6105 90

    Camice e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

    6106 10

    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di cotone, a maglia

    6106 20

    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6106 90

    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6107 11

    Slips e mutande per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

    6107 12

    Slips e mutande per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6107 19

    Slips e mutande per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

    6107 21

    Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

    6107 22

    Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6107 29

    Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

    6107 91

    Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia

    6107 92

    Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6107 99

    Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

    6108 11

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6108 19

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6108 21

    Slips e mutandine per donna o ragazza, di cotone, a maglia

    6108 22

    Slips e mutandine per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6108 29

    Slips e mutandine per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6108 31

    Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di cotone, a maglia

    6108 32

    Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6108 39

    Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6108 91

    Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di cotone, a maglia

    6108 92

    Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6108 99

    Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6109 10

    T-shirts e canottiere (magliette), di cotone, a maglia

    6109 90

    T-shirts e canottiere (magliette), di altre materie tessili, a maglia

    6110 10

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili di lana o di peli fini, a maglia

    6110 20

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili di cotone, a maglia

    6110 30

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6110 90

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili di altre materie tessili, a maglia

    6111 10

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di lana o di peli fini, a maglia

    6111 20

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di cotone, a maglia

    6111 30

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di fibre sintetiche, a maglia

    6111 90

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di altre materie tessili, a maglia

    6112 11

    Tute sportive (trainings), di cotone, a maglia

    6112 12

    Tute sportive (trainings), di fibre sintetiche, a maglia

    6112 19

    Tute sportive (trainings), di altre materie tessili, a maglia

    6112 20

    Combinazioni da sci, di materie tessili, a maglia

    6112 31

    Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia

    6112 39

    Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a maglia

    6112 41

    Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia

    6112 49

    Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza, di altre materie tessili, a maglia

    6113 00

    Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907

    6114 10

    Altri indumenti, di lana o di peli fini, a maglia

    6114 20

    Altri indumenti, di cotone, a maglia

    6114 30

    Altri indumenti, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia

    6114 90

    Altri indumenti, di altre materie tessili, a maglia

    6115 11

    Calzemaglie (collants), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

    6115 12

    Calzemaglie (collants), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

    6115 19

    Calzemaglie (collants), di altre materie tessili

    6115 20

    Calze e calzettoni da donna, con titolo, in filati semplici, interiore a 67 decitex

    6115 91

    Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di lana o di peli fini

    6115 92

    Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di cotone

    6115 93

    Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di fibre sintetiche

    6115 99

    Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di altre materie tessili

    6116 10

    Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a maglia

    6116 91

    Altri guanti, di lana o di peli fini, a maglia

    6116 92

    Altri guanti, di cotone, a maglia

    6116 93

    Altri guanti, di fibre sintetiche, a maglia

    6116 99

    Altri guanti, di altre materie tessili, a maglia

    6117 10

    Scialli, sciarpe, foulards, veli, di materie tessili, a maglia

    6117 20

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di materie tessili, a maglia

    6117 80

    Altri accessori, di materie tessili, a maglia

    6117 90

    Parti di indumenti o di acessori per indumenti, di materie tessili, a maglia

    Cap. 62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

    6201 11

    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo, di lana o peli fini, diversi da quelli a maglia

    6201 12

    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6201 13

    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

    6201 19

    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6201 91

    Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di lana o peli fini, diverse da quelle a maglia

    6201 92

    Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di cotone, diverse da quelle a maglia

    6201 93

    Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

    6201 99

    Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

    6202 11

    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza, di lana o peli fini, diversi da quelli a maglia

    6202 12

    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6202 13

    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

    6202 19

    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6202 91

    Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di lana o peli fini, diverse da quelle a maglia

    6202 92

    Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a maglia

    6202 93

    Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

    6202 99

    Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

    6203 11

    Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6203 12

    Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6203 19

    Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6203 21

    Insiemi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6203 22

    Insiemi per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6203 23

    Insiemi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6203 29

    Insiemi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6203 31

    Giacche per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

    6203 32

    Giacche per uomo o ragazzo, di cotone, diverse da quelle a maglia

    6203 33

    Giacche per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia

    6203 39

    Giacche per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

    6203 41

    Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6203 42

    Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6203 43

    Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6203 49

    Pantaloni e «shorts» per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6204 11

    Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6204 12

    Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6204 13

    Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6204 19

    Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6204 21

    Insiemi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6204 22

    Insiemi per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6204 23

    Insiemi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6204 29

    Insiemi per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6204 31

    Giacche per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

    6204 32

    Giacche per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a maglia

    6204 33

    Giacche per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia

    6204 39

    Giacche per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

    6204 41

    Abiti interi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6204 42

    Abiti interi per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6204 43

    Abiti interi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6204 44

    Abiti interi per donna o ragazza, di fibre artificiali, diversi da quelli a maglia

    6204 49

    Abiti interi per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6204 51

    Gonne per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

    6204 52

    Gonne per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a maglia

    6204 53

    Gonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia

    6204 59

    Gonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

    6204 61

    Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6204 62

    Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6204 63

    Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6204 69

    Pantaloni e «shorts» per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6205 10

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

    6205 20

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone, diverse da quelle a maglia

    6205 30

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

    6205 90

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

    6206 10

    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di seta o di cascami di seta, diverse da quelle a maglia

    6206 20

    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia

    6206 30

    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a maglia

    6206 40

    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

    6206 90

    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

    6207 11

    Slips e mutande per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6207 19

    Slips e mutande per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6207 21

    Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6207 22

    Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

    6207 29

    Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6207 91

    Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6207 92

    Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

    6207 99

    Accappatoi, vestaglie ecc. per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6208 11

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

    6208 19

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6208 21

    Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6208 22

    Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

    6208 29

    Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6208 91

    Mutandine, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6208 92

    Mutandine, acappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

    6208 99

    Mutandine, accappatoi da bagno, ecc., per donna o ragazza, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6209 10

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di lana o peli fini, diversi da quelli a maglia

    6209 20

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6209 30

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6209 90

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6210 10

    Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 e 5603

    6210 20

    Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 620111 a 620219

    6210 30

    Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 620111 a 620119

    6210 40

    Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a.

    6210 50

    Indumenti per donna o ragazza n.s.a.

    6211 11

    Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo

    6211 12

    Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza

    6211 20

    Combinazioni da sci, di materie tessili, diverse da quelle a maglia

    6211 31

    Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6211 32

    Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di cotone, diversi da quelli a maglia

    6211 33

    Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

    6211 39

    Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6211 41

    Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6211 42

    Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di cotone, diversi da quelli a maglia

    6211 43

    Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia

    6211 49

    Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6212 10

    Reggiseno e bustini e loro parti, di materie tessili

    6212 20

    Guaine e guaine mutandine e loro parti, di materie tessili

    6212 30

    Modellatori e loro parti, di materie tessili

    6212 90

    Reggiseno, guaine e manufatti simili e loro parti, di materie tessili

    6213 10

    Fazzoletti, di seta o di cascami di seta, diversi da quelli a maglia

    6213 20

    Fazzoletti, di cotone, diversi da quelli a maglia

    6213 90

    Fazzoletti, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6214 10

    Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di seta o di cascami di seta, diversi da quelli a maglia

    6214 20

    Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di, lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia

    6214 30

    Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6214 40

    Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di fibre artificiali, diversi da quelli a maglia

    6214 90

    Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6215 10

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta, diverse da quelli a maglia

    6215 20

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia

    6215 90

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia

    6216 00

    Guanti di materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6217 10

    Altri accessori di abbigliamento confezionati, di materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6217 90

    Altre parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, di materie tessili, diverse da quelli a maglia

    Cap. 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

    6301 10

    Coperte a riscaldamento elettrico, di materie tessili

    6301 20

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di lana o di peli fini

    6301 30

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di cotone

    6301 40

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di fibre sintetiche

    6301 90

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di altre materie tessili

    6302 10

    Biancheria da letto, a maglia

    6302 21

    Biancheria da letto, di cotone, stampata, diversa da quelle a maglia

    6302 22

    Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali, stampata, diversa da quelle a maglia

    6302 29

    Biancheria da letto, di altre materie tessili, stampata, diversa da quelle a maglia

    6302 31

    Biancheria da letto, di cotone, n.s.a.

    6302 32

    Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.

    6302 39

    Biancheria da letto, di altre materie tessili, n.s.a.

    6302 40

    Biancheria da tavola a maglia

    6302 51

    Biancheria da tavola, di cotone, diversa da quelle a maglia

    6302 52

    Biancheria da tavola, di lino, diversa da quelle a maglia

    6302 53

    Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali, diversa da quelle a maglia

    6302 59

    Biancheria da tavola, di altre materie tessili, diversa da quelle a maglia

    6302 60

    Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

    6302 91

    Altra biancheria da toletta o da cucina, di cotone

    6302 92

    Altra biancheria da toletta o da cucina, di lino

    6302 93

    Altra biancheria da toletta o da cucina, di fibre sintetiche o artificiali

    6302 99

    Altra biancheria da toletta o da cucina, di altre materie tessili

    6303 11

    Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di cotone, a maglia

    6303 12

    Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di fibre sintetiche, a maglia

    6303 19

    Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di altre materie tessili, a maglia

    6303 91

    Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto di cotone, diversi da quelli a maglia

    6303 92

    Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6303 99

    Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6304 11

    Copriletto di materie tessili, n.s.a., a maglia

    6304 19

    Copriletto di materie tessili, n.s.a., diversi da quelli a maglia

    6304 91

    Manufatti per l'arredamento n.s.a., di materie tessili, a maglia

    6304 92

    Manufatti per l'arredamento n.s.a., di cotone, diversi da quelli a maglia

    6304 93

    Manufatti per l'arredamento n.s.a., di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia

    6304 99

    Manufatti per l'arredamento n.s.a., di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia

    6305 10

    Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane

    6305 20

    Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone

    6305 31

    Sacchi e sacchetti da imballaggio, confezionati con lamelle di polietilene o di polipropilene

    6305 39

    Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili sintetiche o artificiali

    6305 90

    Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili

    6306 11

    Copertoni e tende per l'esterno, di cotone

    6306 12

    Copertoni e tende per l'esterno, di fibre sintetiche

    6306 19

    Copertoni e tende per l'esterno, di altre materie tessili

    6306 21

    Tende, di cotone

    6306 22

    Tende, di fibre sintetiche

    6306 29

    Tende, di altre materie tessili

    6306 31

    Vele, di fibre sintetiche

    6306 39

    Vele, di altre materie tessili

    6306 41

    Materassi pneumatici, di cotone

    6306 49

    Materassi pneumatici, di altre materie tessili

    6306 91

    Altri oggetti per campeggio, di cotone

    6306 99

    Altri oggetti per campeggio, di altre materie tessili

    6307 10

    Tele e strofinacci, anche scamosciati, e articoli simili per le pulizie

    6307 20

    Cinture e giubbotti di salvataggio, di materie tessili

    6307 90

    Altri manufatti confezionati, di materie tessili, compresi i modelli di vestiti

    6308 00

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati per la confezione di tappeti, arazzi ecc.

    6309 00

    Oggetti da rigattiere



    Prodotti tessili e capi di abbigliamento dei capitoli 30-49 e 64-96

    Codice NC

    Designazione delle merci

    3005 90

    Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi

    ex 3921 12

    ex 3921 13

    ex 3921 90

    right accolade Stoffe a maglia tessute o non tessute spalmate, ricoperte o laminate con materie plastiche

    ex 4202 12

    ex 4202 22

    ex 4202 32

    ex 4202 92

    right accolade Bauli, valigie e valigette con superficie esterna prevalemente di materie tessili

    ex 6405 20

    Calzature con suole e tomaie di feltro di lana

    ex 6406 10

    Tomaie per calzature aventi il 50 % o più della superficie esterna di materie tessili

    ex 6406 99

    Scaldamuscoli e ghette di materie tessili

    6501 00

    Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri di feltro per cappelli

    6502 00

    Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia

    6503 00

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature di feltro

    6504 00

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia

    6505 90

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia o confezionati con pizzi, feltro, o altre materie ressili

    6601 10

    Ombrelloni da giardino

    6601 91

    Altri ombrelli o ombrelloni, con fusto o manico telescopico

    6601 99

    Altri ombrelli o ombrelloni

    ex 7019 10

    Filati di fibre di vetro

    ex 7019 20

    Tessuti di fibre di vetro

    8708 21

    Cinture di sicurezza per autoveicoli

    8804 00

    Paracadute, loro parti e accessori

    9113 90

    Cinturini e braccialetti per orologi di materie tessili

    ex 9404 90

    Cuscini di cotone; trapunte; piumini; copripiedi e oggetti simili di materie tessili

    9502 91

    Indumenti per bambole

    ex 9612 10

    Nastri di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli di larghezza inferiore a 30 mm e permanentemente confezionati in cartucce

    ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI



    I MEMBRI,

    in considerazione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

    desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994;

    riconoscendo l'importanza del contributo che le norme internazionali e i sistemi internazionali di valutazione della conformità possono apportare al riguardo, aumentando il rendimento della produzione e agevolando il commercio internazionale;

    desiderosi, quindi, d'incoraggiare l'elaborazione di tali norme internazionali e di tali sistemi internazionali di valutazione della conformità;

    desiderosi, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di marcatura e di etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme non creino indebiti ostacoli al commercio internazionale;

    riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare, entro i limiti che ritiene adeguati, tutte le misure necessarie ad assicurare la qualità delle sue esportazioni, la tutela della salute o della vita delle persone nonché del mondo animale e vegetale, la protezione dell'ambiente o la prevenzione di pratiche ingannevoli, purché tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui vigono identiche condizioni o da introdurre una restrizione dissimulata del commercio internazionale, e sempreché siano altrimenti conformi alle disposizioni del presente accordo;

    riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare le misure necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza;

    riconoscendo il contributo che la normalizzazione internazionale può apportare al trasferimento di tecnologia dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo;

    riconoscendo che i paesi in via di sviluppo possono incontrare particolari difficoltà nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo;

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.1.  
    I termini generali relativi alla normalizzazione e alle procedure di valutazione della conformità hanno generalmente il significato che è loro attribuito dalle definizioni adottate nel sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di normalizzazione, tenuto conto del loro contesto e dell'obiettivo del presente accordo.
    1.2.  
    Tuttavia, ai fini del presente accordo, i termini e le espressioni definiti nell'allegato 1 hanno il significato conferito loro in tale allegato.
    1.3.  
    Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed agricoli, sono soggetti alle disposizioni del presente accordo.
    1.4.  
    Le specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi non sono soggette alle disposizioni del presente accordo bensì a quelle dell'accordo sugli appalti pubblici, nei limiti del suo campo di applicazione.
    1.5.  
    Le disposizioni del presente accordo non si applicano alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
    1.6.  
    Tutti i riferimenti fatti nel presente accordo a regolamenti tecnici, a norme e a procedure di valutazione della conformità saranno interpretati come recanti le modifiche che vi verranno apportate, comprese le aggiunte alle norme degli stessi o ai prodotti che vi sono contemplati, ad eccezione delle modifiche e delle aggiunte di scarsa rilevanza.



    REGOLAMENTI TECNICI E NORME

    Articolo 2

    Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti del governo centrale

    Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali:

    2.1. 

    I membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici, i prodotti importati dal territorio di un altro membro ricevano un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d'origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese.

    2.2. 

    I membri faranno in modo che i regolamenti tecnici non vengano elaborati, adottati o applicati in modo da creare o da conseguire l'effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale. A tal fine, i regolamenti tecnici non potranno essere più restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo. Sono considerati obiettivi legittimi, tra l'altro: le esigenze in materia di sicurezza nazionale; la prevenzione di pratiche ingannevoli; la tutela della salute o della sicurezza delle persone, la protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente. Nel valutare tali rischi si deve tener conto, tra l'altro: dei dati tecnici e scientifici disponibili, della relativa tecnologia di processo e della destinazione finale di prodotti.

    2.3. 

    Non sono da mantenere in essere quei regolamenti tecnici per i quali vengano a mancare le condizioni o gli obiettivi che ne hanno motivato l'adozione, o qualora, a seguito di cambiamenti intervenuti, tali condizioni e obiettivi possano essere oggetto di regolamenti meno restrittivi.

    2.4. 

    Quando siano necessari regolamenti tecnici ed esistano o stiano per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropriate, i membri utilizzeranno tali norme o le parti pertinenti delle stesse come base dei loro regolamenti tecnici, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti delle stesse fossero strumenti inefficaci e inadeguati per il conseguimento di obiettivi legittimi, ad esempio a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali.

    2.5. 

    Il membro che abbia in corso di elaborazione, adozione o applicazione un regolamento tecnico suscettibile di produrre effetti significativi sul commercio di altri membri è tenuto, su richiesta di un altro membro, a fornire le motivazioni che giustificano il regolamento tecnico in questione ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4. Ogniqualvolta sia elaborato, adottato o applicato un regolamento tecnico per uno dei legittimi obiettivi esplicitamente indicati nel paragrafo 2 e tale regolamento tecnico sia conforme alle pertinenti norme internazionali, si riterrà, fino a prova contraria, che esso non ponga in essere indebiti ostacoli agli scambi internazionali.

    2.6. 

    Al fine di armonizzare nel modo più ampio possibile i regolamenti tecnici, i membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte degli organismi internazionali competenti, di norme internazionali sui prodotti per i quali essi abbiano adottato o prevedano di adottare regolamenti tecnici.

    2.7. 

    I membri dovranno essere disponibili ad accettare i regolamenti tecnici di altri membri come equivalenti ai propri, ancorché diversi, purché siano convinti che tali regolamenti raggiungono adeguatamente gli obiettivi dei propri.

    2.8. 

    Nei casi in cui lo ritengano opportuno, i membri definiranno i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione delle sue prestazioni piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descritive.

    2.9. 

    Se non esistono norme internazionali pertinenti o se il tenore tecnico di un regolamento tecnico da adottare non è conforme a quello delle pertinenti norme internazionali e il regolamento tecnico in questione può influire in modo significativo sugli scambi di altri membri, i membri dovranno:

    2.9.1. 

    pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri membri di venire a conoscenza della loro intenzione di adottare un determinato regolamento tecnico;

    2.9.2. 

    notificare agli altri membri, tramite il segretariato, i prodotti che saranno oggetto del previsto regolamento tecnico, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» dello stesso. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perché si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;

    2.9.3. 

    fornire, su richiesta, agli altri membri dettagli o copie del regolamento tecnico da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative norme internazionali;

    2.9.4. 

    accordare, senza discriminazione, agli altri membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

    2.10. 

    Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 9, qualora per uno dei membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il membro in questione potrà tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 9, quelle che riterrà necessario tralasciare, purché all'atto dell'adozione di un regolamento tecnico:

    2.10.1. 

    notifichi immediatamente agli altri membri, tramite il segretariato, il regolamento tecnico in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e «ratio», nonché la natura dei problemi urgenti;

    2.10.2. 

    fornisca su richiesta agli altri membri copie del regolamento tecnico;

    2.10.3. 

    consenta, senza discriminazione, agli altri membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

    2.11. 

    I membri faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici adottati vengano pubblicati senza indugio o siano resi comunque disponibili per consentire alle parti interessate di altri membri di prenderne conoscenza.

    2.12. 

    Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 10, i membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione di regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal membro importatore.

    Articolo 3

    Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti pubblici locali e di organismi non governativi

    Riguardo agli enti pubblici e agli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale:

    3.1. 

    I membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che i predetti enti osservino le disposizioni dell'articolo 2, eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1.

    3.2. 

    I membri dovranno fare in modo che i regolamenti tecnici delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale siano notificati in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1, fermo restando che non è richiesta alcuna notifica per i regolamenti tecnici il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello dei regolamenti tecnici precedentemente notificati dagli enti pubblici centrali del membro in questione.

    3.3. 

    I membri hanno facoltà di chiedere che i contatti con altri membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 2, paragrafi 9 e 10, avvengano attraverso l'amministrazione centrale.

    3.4. 

    I membri non adotteranno misure che obblighino o incorragino gli enti pubblici locali o gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni dell'articolo 2.

    3.5. 

    A norma del presente accordo, ai membri compete la piena responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni dell'articolo 2. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni dell'articolo 2.

    Articolo 4

    Elaborazione, adozione e applicazione di norme

    4.1.  
    I membri faranno in modo che gli enti di normalizzazione della loro amministrazione centrale accettino e si conformino al codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 del presente accordo (in appresso denominato «codice di procedura»). Essi adotteranno ogni adeguata misura in loro potere per far in modo che gli enti di normalizzazione facenti capo alle amministrazioni locali e agli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale, nonché gli enti di normalizzazione regionali di cui essi ovvero uno o più organismi posti sotto la loro giurisdizione territoriale facciano parte, accettino e osservino il predetto codice di procedura. Inoltre i membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto diretto o indiretto di obbligare o di incoraggiare tali enti di normalizzazione ad agire in modo incompatibile con il codice di procedura. Gli obblighi dei membri in relazione all'osservanza delle disposizioni del codice di procedura da parte degli enti di normalizzazione sono vigenti anche nel caso in cui questi ultimi non accettino il codice di procedura.
    4.2.  
    Agli enti di normalizzazione che abbiano accettato e osservino il codice di procedura i membri daranno atto della loro osservanza dei principi del presente accordo.



    CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI TECNICI E ALLE NORME

    Articolo 5

    Procedure di valutazione della conformità da parte degli enti del governo centrale

    5.1.  

    Nei casi ih cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di conformità a regolamenti tecnici o a norme, i membri faranno sì che gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti disposizioni ai prodotti originari del territorio di altri membri:

    5.1.1. 

    Le procedure di valutazione della conformità saranno elaborate, adottate e applicate in modo tale da consentire ai fornitori di analoghi prodotti originari dei territori di altri membri di accedervi a condizioni non meno favorevoli di quelle riservate a fornitori di analoghi prodotti di origine nazionale od originari di un qualsiasi altro paese, in una situazione comparabile; l'accesso implica il diritto del fornitore di ottenere una valutazione di conformità secondo le norme della procedura ed inoltre, ove ciò sia previsto dalla procedura stessa, la possibilità di ottenere che le attività di valutazione di conformità si svolgano nel luogo in cui si trovano le installazioni di prova e la possibilità di ricevere il marchio del sistema;

    5.1.2. 

    le procedure di valutazione della conformità non dovranno essere elaborate, adottate e applicate al fine o per conseguire l'effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. Ciò significa, tra l'altro, che le procedure di valutazione della conformità non dovranno essere più sever o applicate in modo più sever di quanto sia necessario per rassicurare adeguatamente il membro importatore sulla conformità dei prodotti ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la mancata conformità.

    5.2.  

    Nell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, i membri dovranno fare in modo che:

    5.2.1. 

    le procedure di valutazione della conformità siano intraprese e concluse con la massima rapidità e in un ordine non meno favorevole per i prodotti originari dei territori di altri membri rispetto a quelli nazionali analoghi;

    5.2.2. 

    che sia pubblicata la normale durata di ogni procedura di valutazione della conformità, o sia comunicata al richiedente, su richiesta, la durata prevista della procedura; al ricevimento di una richiesta di procedura, l'organismo competente verifica sollecitamente la completezza della documentazione e informa il richiedente in modo esatto e completo degli elementi mancanti; non appena possibile, l'organismo competente trasmette al richiedente i risultati della valutazione in modo esatto e completo, perché questi possa adottare gli eventuali correttivi necessari; anche nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l'organismo competente procede entro i limiti del possibile con la valutazione della conformità, se questa è la volontà del richiedente, il quale è tenuto informato sull'avanzamento della procedura e sui motivi di eventuali ritardi;

    5.2.3. 

    le informazioni richieste si limitano a quanto è necessario per poter valutare la conformità e calcolare le tariffe;

    5.2.4. 

    per i prodotti originari dei territori di altri membri, il carattere riservato delle informazioni che possano derivare dalle procedure di valutazione della conformità o essere fornite in relazione alle stesse verrà rispettato con le stesse modalità applicate ai prodotti nazionali e in modo tale da tutelare i legittimi interessi commerciali;

    5.2.5. 

    le tariffe eventualmente applicate per valutare la conformità di prodotti originari dei territori di altri membri saranno eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione di conformità di analoghi prodotti di origine nazionale ovvero originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni di prova del richiedente non sono situate nello stesso luogo dell'organismo preposto alla valutazione di conformità;

    5.2.6. 

    la scelta dell'ubicazione delle installazioni di prova per le procedure di valutazione della conformità e il prelievo dei campioni non devono essere tali da causare indebiti disagi ai richiedenti o ai loro incaricati;

    5.2.7. 

    ove le specifiche tecniche di un prodotto siano state modificate a seguito della determinazione della sua conformità a pertinenti regolamenti tecnici o norme, la procedura di valutazione della conformità per il prodotto modificato si limita allo stretto necessario per accertare se il prodotto sia ancora conforme ai regolamenti tecnici o alle norme in questione;

    5.2.8. 

    esiste una procedura per l'esame delle critiche riguardanti il funzionamento di una procedura di valutazione della conformità e per adottare correttivi ove la critica sia giustificata.

    5.3.  
    Nessuna delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 può impedire ai membri di eseguire ragionevoli controlli a campione nell'ambito del loro territorio.
    5.4.  
    Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione della conformità di prodotti a regolamenti tecnici o a norme, ed esistano o stiano per essere pubblicate da enti internazionali di normalizzazione apposite guide o raccomandazioni, i membri faranno sì che gli enti del loro governo centrale si basino su tali opere o sulle parti pertinenti delle stesse nell'eseguire le procedure di valutazione della conformità, salvo nel caso in cui, come debitamente spiegato su richiesta, tali guide o raccomandazioni o parti pertinenti delle stesse siano inadeguate per i membri interessati per motivi attinenti, tra l'altro, alla sicurezza nazionale, alla prevenzione di pratiche ingannevoli, alla tutela della salute o della sicurezza delle persone, alla protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente, a fondamentali fattori climatici o geografici, a fondamentali problemi tecnologici o infrastrutturali.
    5.5.  
    Al fine di armonizzare nel modo più ampio possibile le procedure di valutazione della conformità, i membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte degli enti internazionali di normalizzazione, di guide e raccomandazioni relative alle procedure di valutazione della conformità.
    5.6.  

    Ove non esistano guide o raccomandazioni pertinenti di enti internazionali di normalizzazione, ovvero il contenuto tecnico di una prevista procedura di valutazione della conformità sia discorde rispetto alle relative guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione e la procedura in questione sia tale da poter esercitare un effetto significativo sugli scambi di altri membri, in tal caso il membro interessato dovrà:

    5.6.1. 

    pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri membri di venire a conoscenza della sua intenzione di adottare una determinata procedura di valutazione della conformità;

    5.6.2. 

    notificare agli altri membri, tramite il segretariato, i prodotti che saranno oggetto della prevista procedura di valutazione della conformità, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» della stessa. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perché si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;

    5.6.3. 

    fornire, su richiesta, agli altri membri dettagli o copie della procedura da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative guide o raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione;

    5.6.4. 

    accordare, senza discriminazione, agli altri membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

    5.7.  

    Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 6, qualora per uno dei membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il membro in questione potrà tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 6, quelle che riterrà necessario tralasciare, purché all'adozione della procedura:

    5.7.1. 

    notifichi immediatamente agli altri membri, tramite il segretariato, la procedura in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e «ratio», nonché la natura dei problemi urgenti;

    5.7.2. 

    fornisca su richiesta agli altri membri copie delle norme di tale procedura;

    5.7.3. 

    consenta, senza discriminazione, agli altri membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

    5.8.  
    I membri faranno in modo che tutte le procedure di valutazione della conformità adottate vengano pubblicate senza indugio o siano comunque rese disponibili per consentire alle parti interessate all'interno dei membri di prendere conoscenza.
    5.9.  
    Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 7, i membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione dei requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformità e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal membro importatore.

    Articolo 6

    Riconoscimento della valutazione di conformità da parte degli enti dei governi centrali

    Riguardo agli enti dei loro governenti centrali:

    6.1. 

    Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i membri faranno in modo che, nella misura del possibile, i risultati delle procedure di valutazione della conformità applicate in altri membri siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure siano diverse dalle proprie, purché siano convinti che esse garantiscono un'assicurazione di conformità ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si dà atto che potranno risultare necessarie consultazioni preventive al fine di giungere ad un'intesa reciprocamente soddisfacente, rispetto, in particolare:

    6.1.1. 

    all'adeguata e duratura competenza tecnica degli enti preposti, nel paese del membro esportatore, alla valutazione della conformità; competenza che dia fiducia nell'affidabilità permanente dei risultati delle procedure di valutazione della conformità attuate da tali enti; a tal proposito, un'indicazione di adeguata competenza tecnica potrà essere costituita dall'osservanza delle apposite guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione, accertata ad esempio tramite riconoscimento ufficiale;

    6.1.2. 

    alla limitazione dell'accettazione dei risultati di valutazioni di conformità a quelli indicati da organismi designati all'interno dei membri esportatori.

    6.2. 

    I membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione della conformità consentano, nella misure del possibile, l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

    6.3. 

    I membri sono incorraggiati ad essere disponibili, su richiesta di altri membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive procedure di valutazione della conformità. I membri potranno esigere che tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano reciproche garanzie alle parti contraenti della loro capacità potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati.

    6.4. 

    I membri sono incoraggiati a consentire che gli enti per la valutazione della conformità ubicati nel territorio di altri membri partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro territorio o nel territorio di un qualsiasi altro paese.

    Articolo 7

    Procedure di valutazione della conformità da parte di enti pubblici locali

    Riguardo agli enti pubblici locali rientranti nella loro giurisdizione territoriale:

    7.1. 

    I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per assicurare l'osservanza, da parte di tali enti, delle disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1.

    7.2. 

    I membri dovranno fare in modo che le procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale siano notificati in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando che non è richiesta alcuna notifica per le procedure di valutazione della conformità il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello delle procedure di valutazione della conformità precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del membro in questione.

    7.3. 

    I membri hanno facoltà di richiedere che i contatti con altri membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, avvengano attraverso l'amministrazione centrale.

    7.4. 

    I membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.

    7.5. 

    A norma del presente accordo, ai membri compete la piena responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni degli articoli 5 e 6. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni degli articoli 5 e 6.

    Articolo 8

    Procedure di valutazione della conformità da parte di organismi non governativi

    8.1.  
    I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale che applicano procedure di valutazione della conformità osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l'adozione. Inoltre i membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.
    8.2.  
    I membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su procedure di valutazione della conformità applicate da organismi non governativi solo nella misure in cui questi osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l'adozione.

    Articolo 9

    Sistemi internazionali e regionali

    9.1.  
    Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di conformità a un regolamento tecnico o ad una norma, i membri elaboreranno e adotteranno nella misura del possibile sistemi internazionali di valutazione della conformità e ne diverranno membri o vi parteciperanno.
    9.2.  
    I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che i sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, di cui sono membri o a cui partecipano organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6. Inoltre i membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali sistemi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.
    9.3.  
    I membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità solo nella misura in cui questi siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6, secondo pertinenza.



    INFORMAZIONE E ASSISTENZA

    Articolo 10

    Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità

    10.1.  

    Ogni membro farà in modo che sia istituito un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole quesito di parti interessate all'interno di altri membri e in grado di fornire documentazione riguardante:

    10.1.1. 

    regolamenti tecnici che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico oppure enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;

    10.1.2. 

    norme che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali o enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;

    10.1.3. 

    procedure di valutazione della conformità esistenti o previste, che siano applicate, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, da enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico o enti regionali dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;

    10.1.4. 

    l'appartenenza e la partecipazione del membro, o dei suoi enti pubblici competenti a livello di amministrazione centrale o locale nell'ambito della sua giurisdizione territoriale, a organismi internazionali e reginali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, nonché ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi;

    10.1.5. 

    i luoghi in cui possono essere reperiti gli avvisi pubblicati ai sensi del presente accordo o l'indicazione delle fonti dalle quali tali informazioni possono essere ottenute; e

    10.1.6. 

    i luoghi in cui si trovano i punti d'informazione di cui al paragrafo 3.

    10.2.  
    Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo un membro istituisca più punti d'informazione, quel membro dovrà fornire agli altri membri indicazioni complete e inequivocabili sulle competenze di ciascuno dei punti d'informazione istituiti. Spetterà inoltre al membro in questione fare in modo che eventuali quesiti rivolti ad un punto d'informazione sbagliato siano tempestivamente indirizzati a quello giusto.
    10.3.  

    Ogni membro adotterà tutte le misue ragionevoli in suo potere per garantire l'istituzione di uno o più punti d'informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole quesito rivolto da altri membri e da parti interessate all'interno degli stessi e di fornire documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti, riguardanti:

    10.3.1. 

    norme che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non governativi di normalizzazione ovvero enti di normalizzazione regionali dei quali i predetti organismi siano membri o alla cui attività partecipino;

    10.3.2. 

    procedure di valutazione della conformità, esistenti o previste, applicate nell'ambito della loro giurisdizione territoriale da organismi non governativi o da organismi regionali di cui i primi siano membri o alla cui attività partecipino; e

    10.3.3. 

    l'appartenenza e la partecipazione di organismi non governativi competenti, nel suo territorio, a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, nonché ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi.

    10.4.  
    I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, in caso di richiesta di copie di documenti da parte di altri membri o di parti interessate all'interno di altri membri, conformemente al presente accordo, tali copie vengano fornite ai richiedenti (ove non siano gratuite) ad un prezzo equo che sia lo stesso, maggiorato dei soli costi effettivi di spedizione, riservato ai cittadini ( 27 ) del membro interessato o di qualsiasi altro membro.
    10.5.  
    Su richiesta di altri membri, i paesi sviluppati membri forniranno la traduzione — in inglese, francese o spagnolo — dei documenti oggetto di una determinata notifica ovvero, in caso di documenti voluminosi, della sintesi degli stessi.
    10.6.  
    Quando riceverà le notifiche conformemente all'accordo, il segretariato ne comunicherà il testo a tutti i membri e a tutti gli organismi internazionali di normalizzazione e di valutazione della conformità interessati e richiamerà l'attenzione dei paesi in via di sviluppo membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino per essi particolare interesse.
    10.7.  
    Ogniqualvolta un membro concluda con uno o più paesi un accordo su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità che possano avere un effetto significativo sugli scambi, almeno uno dei membri parte contraente dell'accordo è tenuto a notificare agli altri membri, tramite il segretariato, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire una succinta descrizione dell'accordo stesso. I membri interessati sono incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri membri al fini di concludere analoghi accordi o di concordare la propria adesione agli stessi.
    10.8.  

    Nessuna delle disposizioni del presente accordo verrà interpretata nel senso di imporre:

    10.8.1. 

    la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella del membro;

    10.8.2. 

    la comunicazione di particolari o di copie di progetti in una lingua diversa da quella del membro, salvo quanto indicato al paragrafo 5;

    10.8.3. 

    la comunicazione, ad opera dei membri, di informazioni la cui divulgazione sia da essi considerata contraria agli interessi essistenziali della loro sicurezza.

    10.9.  
    Le notifiche al segretariato saranno redatte in inglese, francese o spagnolo.
    10.10.  
    I membri dovranno designare un'unica autorità del loro governo centrale che sia preposta all'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni relative alle procedure di notifica previste del presente accordo, salvo quelle di cui all'allegato 3.
    10.11.  
    Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo la responsabilità delle procedure di notifica fosse suddivisa tra due o più autorità centrali, il membro interessato dovrà fornire agli altri membri informazioni complete e inequivocabili sull'ambito di competenza di ciascuna di tali autorità.

    Articolo 11

    Assistenza tecnica ad altri membri

    11.1.  
    Qualora venga loro richiesto, i membri forniranno consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, in merito all'elaborazione di regolamenti tecnici,
    11.2.  
    Qualora venga loro richiesto, i membri forniranno consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, fornendo loro anche assistenza tecnica a condizioni convenute di comune accordo, sull'istituzione di enti nazionali di normalizzazione e sulla loro partecipazione ai lavori di enti internazionali di normalizzazione, incoraggiando altresì i propri organismi di normalizzazione a fare altrettanto.
    11.3.  

    Qualora venga loro richiesto, i membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinché gli organismi di normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale diano consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistanza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito:

    11.3.1. 

    all'istituzione di organismi di normalizzazione o di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici; e

    11.3.2. 

    ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici.

    11.4.  
    Qualora venga loro richiesto, i membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per dare consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e garantiranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito all'istituzione di organismi di valutazione della conformità alle norme adottate nella giurisdizione territoriale del membro richiedente.
    11.5.  
    Qualora venga loro richiesto, i membri daranno consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare qualora desiderino avere accesso ai sistemi di valutazione della conformità applicati da enti pubblici o da organismi non governativi posti sotto la giurisdizione territoriale del membro destinatario della richiesta.
    11.6.  
    Qualora venga loro richiesto, i membri che hanno aderito in qualità di membri o di partecipanti a sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità daranno consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi.
    11.7.  
    Qualora venga loro richiesto, i membri incoraggeranno gli organismi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano membri o che partecipino all'attività di sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità, a dare consulenza agli altri membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e prenderanno in considerazione le richieste di. assistenza tecnica di tali paesi, concernenti la creazione di istituzioni che consentano agli organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi.
    11.8.  
    Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri membri a norma dei paragrafi da 1 a 7, i membri daranno priorità alle necessità dei paesi meno avanzati.

    Articolo 12

    Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo membri

    12.1.  
    I membri accorderanno ai paesi in via di sviluppo membri un trattamento differenziato e più favorevole, ai sensi delle disposizioni che seguono e di quelle pertinenti di altri articoli del presente accordo.
    12.2.  
    I membri accorderanno particolare attenzione alle disposizioni del presente accordo concernenti i diritti e gli obblighi dei paesi in via di sviluppo membri e, nell'attuazione del presente accordo, tanto sul piano istituzionale che nell'applicazione dei sistemi istituzionali previsti, terranno conto delle particolari esigenze di tali paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio.
    12.3.  
    Nell'elaborazione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, i membri terranno conto delle particolari esigenze, in materia di sviluppo, di finanze e di commercio, dei paesi in via di sviluppo membri al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità creino indebiti ostacoli alle loro esportazioni.
    12.4.  
    I membri riconoscono che, nonostante l'esistenza di norme, guide o raccomandazioni internazionali, i paesi in via di sviluppo membri possono adottare, date le loro particolari condizioni tecnologiche e socio-politiche, determinati regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità volti a preservare tecniche, metodi e processi di produzione indigeni, compatibili con le loro necessità di sviluppo. I membri riconoscono quindi l'opportunità di non esigere che i paesi in via di sviluppo membri facciano riferimento, per i loro regolamenti tecnici e le loro norme, compresi i metodi di prova, alle norme internazionali che non sono adatte alle loro necessità finanziarie, commerciali e di sviluppo.
    12.5.  
    I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che la struttura e il funzionamento degli enti internazionali di normalizzazione e dei sistemi internazionali di valutazione della conformità siano tali da agevolare la partecipazione attiva e congrua degli organismi competenti di tutti i membri, tenuto conto dei particolari problemi dei paesi in via di sviluppo membri.
    12.6.  
    I membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinché, su richiesta del paesi in via di sviluppo membri, gli organismi internazionali di normalizzazione prendano in esame la possibilità di elaborare e, se possibile, elaborino norme internazionali riguardanti prodotti di particolare interesse per questi paesi.
    12.7.  
    Conformemente all'articolo 11, i membri forniranno assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo membri per far sì che l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità non creino indebiti ostacoli all'espansione e alla diversificazione delle esportazioni di questi paesi. Nel determinare le modalità e le condizioni di tale assistenza tecnica, si terrà conto dello stadio di sviluppo dei membri richiedenti e in particolare dei paesi meno avanzati membri.
    12.8.  
    Si dà atto che i paesi in via di sviluppo membri possono trovarsi di fronte a particolari problemi, tra cui quelli istituzionali e d'infrastruttura, nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità. Si dà atto altresì che le particolari necessità commerciali e di sviluppo di questi paesi, così come il loro stadio di sviluppo tecnologico possono impedire loro di assolvere pienamente i loro obblighi derivanti dal presente accordo. I membri ne terranno debitamente conto. Pertanto, onde consentire ai paesi in via di sviluppo membri di conformarsi al presente accordo, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'articolo 13 (in appresso, nel presente accordo, denominato il «comitato») è autorizzato ad accordare, su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per tutti o parte degli obblighi derivanti dall'accordo. Nell'esaminare queste richieste, il comitato terrà conto dei particolari problemi incontrati dal paese in via di sviluppo membro richiedente nell'elaborazione e applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità; terrà conto altresì delle sue particolari necessità commerciali e di sviluppo, nonché del suo stadio di sviluppo tecnologico: tutti fattori che possono impedire al richiedente di assolvere compiutamente i suoi obblighi derivanti dal presente accordo. Il comitato terrà conto, in modo particolare, dei problemi specifici dei paesi meno avanzati membri.
    12.9.  
    Durante le consultazioni, i paesi sviluppati membri non dovrano perdere di vista le particolari difficoltà incontrate dai paesi in via di sviluppo Membri nell'elaborazione e nell'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità; nella loro volontà di aiutare i paesi in via di sviluppo membri nelle loro iniziative in questo settore, i paesi sviluppati membri dovranno tener conto delle necessità di questi in materia di finanze, di commercio e di sviluppo.
    12.10.  
    Il comitato esaminerà periodicamente il trattamento speciale e differenziato accordato, ai sensi del presente accordo, ai paesi in via di sviluppo membri a livello nazionale e internazionale.



    ISTITUZIONI, CONSULTAZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 13

    Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

    13.1.  
    È istituito un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, composto di rappresentanti di ciascuno dei membri. Il comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà ogniqualvolta sia necessario, e comunque almeno una volta all'anno, per dare ai membri la possibilità di consultarsi su questioni relative all'applicazione del presente accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il comitato esercità le funzioni conferitegli a norma del presente accordo o dai membri.
    13.2.  
    Il comitato istituirà gruppi di lavoro o altri organi appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferite dal comitato stesso a norma delle pertinenti disposizioni dell'accordo.
    13.3.  
    Resta inteso che saranno da evitare inutili doppioni fra l'attività intrapresa a norma del presente accordo e quella svolta dai governi nell'ambito di altri organismi tecnici. Il comitato esaminerà il problema per ridurre al minimo i doppioni.

    Articolo 14

    Consultazioni e risoluzione delle controversie

    14.1.  
    Le consultazioni e la risoluzione di controversie relativamente a questioni attinenti all'applicazione del presente accordo avverrano sotto gli auspici dell'organismo preposto alla risoluzione delle controversie, conformemente, mutatis mutandis, alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborati e applicati dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.
    14.2.  
    Su richiesta di una delle parti in causa, o di propria iniziativa, un gruppo speciale potrà istituire un gruppo di esperti perché intervenga in questioni di ordine tecnico che richiedono la valutazione di esperti.
    14.3.  
    L'operato dei gruppi di esperti è disciplinato dalle procedure di cui all'allegato 2.
    14.4.  
    Le disposizioni sopra enunciate relativamente alla risoluzione delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un membro ritenga che un altro membro non abbia conseguito risultati soddisfacenti a norma degli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 e che i suoi interessi commerciali siano lesi in misura significativa. Al riguardo, tali risultati dovranno essere equivalenti a quelli che si avrebbero se l'organismo in questione fosse un membro.



    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 15

    Disposizioni finali

    Riserve

    15.1.  
    Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

    Esame

    15.2.  
    Subito dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC nei suoi confronti, ogni membro dovrà informare il comitato sulle misure in vigore o adottate per assicurare l'attuazione e la gestione dell'accordo stesso, notificando inoltre al comitato ogni successiva modifica di tali misure.
    15.3.  
    Il comitato procederà ogni anno ad un esame dell'attuazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi.
    15.4.  
    Al più tardi alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC e, in seguito, al termine di ogni periodo di tre anni, il comitato esaminerà il funzionamento e l'attuazione dell'accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al fine di formulare, se necessario, raccomandazioni di adeguamento dei diritti e degli Obblighi che ne derivano, onde assicurare i reciproci vantaggi economici dei contraenti e l'equilibrio di diritti e obblighi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12. In considerazione, tra l'altro, dell'esperienza acquista nell'attuazione dell'accordo, il comitato sottoporrà al Consiglio per gli scambi di merci, ove ciò sia opportuno, proposte di emendamenti al testo.

    Allegati

    15.5.  
    Gli allegati al presente accordo ne sono parte integrante.

    ALLEGATO 1

    TERMINI E DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO

    I termini contenuti nella sesta edizione della guida ISO/CEI 2, 1991, «Termini generali e relative definizioni riguardanti la normalizzazione e le attività connesse», se usati nel presente accordo hanno lo stesso significato espresso nelle definizioni della suddetta guida, tenendo presente che i servizi sono esclusi dall'ambito del presente accordo.

    Tuttavia, ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

    1.    Regolamento tecnico

    Documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le pertinenti disposizioni amministrative la cui osservanza è obbligatoria. Può anche comprendere o riguardare esclusivamente requisiti di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.

    Nota esplicativa

    La definizione di cui alla guida ISO/CEI 2 non è a sé stante ma basata sul cosiddetto sistema «modulare».

    2.    Norma

    Documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per uso comune o ripetuto, regole, orientamenti e caratteristiche per prodotti o relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Può comprendere o riguardare esclusivamente requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.

    Nota esplicativa

    I termini definiti nella guida ISO/CEI 2 riguardano prodotti, processi e servizi. Il presente accordo riguarda unicamente regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità relativa a prodotti o a processi e metodi di produzione. Le norme così come definite nella guida ISO/CEI 2 possono essere obbligatorie o volontarie. Ai fini del presente accordo sono definite volontarie le norme e obbligatori i regolamenti tecnici. Le norme elaborate dalla comunità internazionale di normalizzazione si basano sul consenso, mentre il presente accordo comprende anche documenti non basati sul consenso.

    3.    Procedure di valutazione della conformità

    Procedure utilizzate, in forma diretta o indiretta, al fine di accertare che siano soddisfatti i requisiti pertinenti dei regolamenti tecnici o delle norme.

    Nota esplicativa

    Le procedure di valutazione della conformità comprendono, tra l'altro, procedure di campionatura, di prova e d'ispezione; di valutazione, verifica e assicurazione di conformità; di registrazione, accreditamento e approvazione, nonché combinazioni di queste.

    4.    Ente o sistema internazionale

    Ente o sistema l'adesione al quale è aperta ai competenti organismi di almeno tutti i membri.

    5.    Ente o sistema regionale

    Ente o sistema l'adesione al quale è aperta ai competenti organismi di alcuni soltanto dei membri.

    6.    Ente del governo centrale

    Il governo centrale, i suoi ministeri e le sue amministrazioni e ogni altro organismo soggetto al controllo del governo centrale per quanto concerne l'attività di cui trattasi.

    Nota esplicativa

    Nel caso delle Comunità europee si applicano le disposizioni che disciplinano le istituzioni dei governi centrali. Tuttavia potranno essere costituiti nell'ambito delle Comunità europee enti regionali o sistemi di valutazione della conformità, che in tal caso sarebbero soggetti alle disposizioni del presente accordo relative agli enti regionali o ai sistemi di valutazione della conformità.

    7.    Ente pubblico locale

    Poteri pubblici diversi dal governo centrale (per esempio le autorità statali (di uno Stato di tipo federale), province, Länder, cantoni, comuni, ecc.), i loro ministeri o amministrazioni ed ogni organismo soggetto al controllo di questi poteri pubblici per quanto concerne l'attività di cui trattasi.

    8.    Organismo non governativo

    Organismo diverso da un ente del governo centrale o da un ente pubblico locale, compreso un organismo non governativo legalmente autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico.

    ALLEGATO 2

    GRUPPI DI ESPERTI

    Le procedure che seguono si applicano ai gruppi di esperti istituiti conformemente all'articolo 15.

    1. 

    I gruppi di esperti dipendono dai gruppi speciali, i quali decidono le loro attribuzioni e la definizione delle procedure di lavoro e ai quali i gruppi di esperti rispondono.

    2. 

    La partecipazione ai gruppi tecnici è limitata a persone di provata competenza ed esperienza professionale nel campo in questione.

    3. 

    I cittadini dei paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti senza il comune accordo delle parti in causa, salvo in casi eccezionali in cui il gruppo speciale ritenga che l'esigenza di disporre di competenza scientifica specifica non possa essere soddisfatta altrimenti. I funzionari governativi di paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti. I membri di un gruppo di esperti espletano le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno quindi dar loro istruzioni in merito a questioni sulle quali il gruppo di esperti è chiamato a pronunciarsi.

    4. 

    I gruppi di esperti possono consultare qualsiasi fonte ritengano opportuna per riceverne informazioni e consulenza tecnica. Prima di richiedere tali informazioni o consulenza ad una fonte situata entro la giurisdizione di un membro, il gruppo di esperti dove informarne il governo del membro interessato, il quale dovrà rispondere in modo tempestivo e completo ad ogni richiesta d'informazioni che il gruppo tecnico richiedente ritenga opportuna e necessaria.

    5. 

    Le parti contendenti hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti che siano state comunicate ad un gruppo di esperti, eccezion fatta per quelle di natura riservata. Le informazioni riservate trasmesse al gruppo di esperti non possono essere divulgate senza formale autorizzazione del governo, dell'organizzazione o della persona che le ha fornite. Ove tali informazioni siano richieste al gruppo di esperti ma la divulgazione delle stesse da parte del grupp non sia autorizzata, ne verrà fornito un compendio non riservato dal governo, dall'organizzazione o dalla persona che la ha trasmesse.

    6. 

    Il gruppo di esperti dovrà fornire ai membri interessati una relazione di massima per ottenere le loro osservazioni e tenerne conto, secondo opportunità, nella relazione finale che sarà inviata ai membri interessati al momento della presentazione al gruppo speciale.

    ALLEGATO 3

    CODICE DI PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE, L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME

    Disposizioni generali

    A. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 al presente accordo.

    B. Questo codice può essere adottato da qualsiasi ente di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC, che sia un ente del governo centrale, un ente pubblico locale o un organismo non governativo; da qualsiasi ente di normalizzazione governativo regionale del quale uno o più membri siano membri dell'OMC; e da enti di normalizzazione regionali non governativi, di cui uno o più membri siano ubicati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC (in questo codice collettivamente denominati «enti di normalizzazione» e singolarmente «l'ente di normalizzazione»).

    C. Sia l'adozione che il recesso dal presente codice da parte di enti di normalizzazione sono da notificare al Centro d'informazioni ISO/CEI di Gineva. La notifica deve indicare nome e indirizzo dell'ente interessato e l'ambito della sua attuale o prevista attività di normalizzazione. La notifica può essere fatta direttamente al Centro d'informazioni ISO/CEI o tramite l'organismo nazionale che ne fa parte ovvero, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi.

    Disposizioni sostanziali

    D. In relazione alle norme, l'ente di normalizzazione deve accordare ai prodotti originari del territorio di altri membri dell'OMC un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi prodotti di origine nazionale o ad analoghi prodotti originari di un qualsiasi altro paese.

    E. L'ente di normalizzazione deve fare in modo che le norme non siano elaborate, adottate o applicate con la finalità, o per ottenere l'effetto di creare indebiti ostacoli agli scambi internazionali.

    F. Ove esistano norme internazionali o sia imminente la loro definitiva formulazione, l'ente di normalizzazione deve utilizzarle, integralmente o per le parti pertinenti, come base per le norme di sua elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali o parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate a causa, ad esempio, dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici.

    G. Al fine di armonizzare quanto più possibile le norme, l'ente di normalizzazione deve partecipare pienamente, nel modo più adeguato ed entro i limiti delle sue risorse, all'elaborazione, da parte dei competenti enti internazionali di normalizzazione, di norme internazionali concernenti argomenti per i quali esso abbia adottato, o preveda di adottare delle norme. Per gli enti di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un membro, la partecipazione ad una determinata attività internazionale di normalizzazione deve avvenire, ove possibile, attraverso una delegazione che rappresenti tutti gli enti di normalizzazione, ubicati nel territorio, che abbiano adottato o prevedano di adottare norme sull'argomento al quale si riferisce l'attività internazionale di normalizzazione.

    H. L'ente di normalizzazione situato entro la giurisdizione territoriale di un membro farà quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni con attività di altri enti di normalizazione entro la giurisdizione nazionale o con attività di competenti enti internazionali o regionali di normalizzazione. Esso dovrà inoltre far quanto in suo potere per raggiungere il consenso nazionale sulle norme di sua elaborazione. Analogamente, l'ente regionale di normalizzazione farà quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni all'attività dei competenti enti internazionali di normalizzazione.

    I. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'ente di normalizzazione si baserà, per l'elaborazione delle norme, sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziché sulla sua concezione o sulle sue caratteristiche descrittive.

    J. Almeno ogni sei mesi, l'ente di normalizzazione deve pubblicare un programma di lavoro contenente la sua denominazione e il suo indirizzo, le norme che sta elaborando e quelle che ha adottato nel periodo precedente. Una norma è da considerare in corso di elaborazione dal momento in cui si è presa la decisione di elaborarla fino al momento della sua adozione. Le denominazioni di particolari progetti di norme saranno fornite, su richiesta, in inglese, francese o spagnolo. L'avviso che porti a conoscenza dell'esistenza del programma di lavoro deve comparire, secondo i casi, in una pubblicazione nazionale o regionale che tratti di attività di normalizzazione.

    Per ciascuna norma, il programma di lavoro dovrà indicare, in conformità alle regole ISONET, la classificazione categorica, lo stadio di elaborazione della norma e i riferimenti a eventuali norme internazionali assunte come base. Al più tardi alla data di pubblicazione del suo programma di lavoro, l'ente di normalizzazione deve notificarne l'esistenza al Centro d'informazioni ISO/CEI di Ginevra.

    La notifica deve contenere la denominazione e l'indirizzo dell'ente di normalizzazione, il nome e il numero della pubblicazione in cui compare il programma di lavoro, il periodo al quale esso si riferisce, il prezzo (eventuale) nonché le modalità e il luogo di reperimento. La notifica può essere fatta direttamente al Centro d'informazioni ISO/CEI oppure, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi.

    K. Il membro nazionale di ISO/CEI farà quanto in suo potere per diventare membro di ISONET o per designare un altro ente che ne entri a far parte, nonché per acquisire lo status di appartenenza più avanzato possibile per il membro ISONET. Gli altri enti di normalizzazione faranno quanto in loro potere per associarsi con il membro ISONET.

    L. Prima di adottare una norma, l'ente di normalizzazione lascerà trascorrere un termine di almeno 60 giorni per la presentazione di osservazioni sul progetto di norma da parte degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC. Tuttavia tale termine può ridursi ove si pongano, o rischino di porsi, urgenti problemi di sicurezza, salute o ambiente. Al più tardi all'inizio del periodo di raccolta delle osservazioni, l'ente di normalizzazione deve far uscire, nella pubblicazione di cui al paragrafo J, un avviso in cui si annuncia l'apertura del periodo di raccolta delle osservazioni, indicando, ove possibile, se il progetto di norma si distacca dalle relative norme internazionali.

    M. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del progetto di norma che ha presentato per la raccolta di osservazioni. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggeti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione.

    N. Nell'ulteriore elaborazione della norma, l'ente di normalizzazione tiene nel debito conto le osservazioni ricevute durante l'apposito periodo. Alle osservazioni pervenute da enti di normalizzazione che hanno adottato il presente codice di procedura sarà data risposta, su richiesta, nel più breve termine possibile. Nella risposta sarà spiegato anche il perché della necessità di una deviazione dalle relative norme internazionali.

    O. Una volta adottata, la norma deve essere tempestivamente pubblicata.

    P. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del suo programma di lavoro più recente o della norma che ne è risultata. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione.

    Q. L'ente di normalizzazione si renderà disponibile e riserverà spazio adeguato a consultazioni riguardanti esternazioni, relative al funzionamento del presente codice, da parte di altri enti di normalizzazione che lo hanno adottato e dedicherà un serio impegno alla soluzione di eventuali reclami.

    ACCORDO SULLE MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI



    I MEMBRI,

    considerando che i ministri, nella dichiarazione di Punta del Este, hanno concordato che «a seguito di un esame del funzionamento degli articoli del GATT concernenti le restrizioni e le distorsioni negli scambi commerciali provocate dalle misure relative agli investimenti, i negoziati dovrebbero formulare, se del caso, ulteriori disposizioni che risultino necessarie al fine di ovviare a tali effetti pregiudizievoli per il commercio»;

    desiderosi di promuovere l'espansione e la progressiva liberalizzazione del commercio mondiale e di facilitare gli investimenti internazionali, in modo da favorire la crescita economica di tutte le parti commerciali, in particolare dei paesi in via di sviluppo membri, pur garantendo la libera concorrenza;

    tenendo conto delle particolari necessità nel settore commerciale, finanziario e dello sviluppo dei paesi emergenti membri in particolare quelli meno avanziati;

    riconoscendo che certe misure relative agli investimenti possono provocare restrizioni e distorsioni negli scambi commerciali;

    HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    Campo di applicazione

    Il presente accordo si applica esclusivamente alle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (in seguito denominate «TRIM»).

    Articolo 2

    Trattamento nazionale e restrizioni quantitative

    1.  
    Fermi restando gli altri diritti ed obblighi derivanti dal GATT 1994, i membri si asterranno dall'applicare delle TRIM che siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo III o dell'articolo XI del GATT 1994.
    2.  
    L'allegato al presente accordo contiene un elenco illustrativo delle TRIM che sono incompatibili con l'obbligo di trattamento nazionale previsto all'articolo III, paragrafo 4 del GATT 1994 e con l'obbligo di eliminazione generale delle restrizioni quantitative previsto all'articolo XI, paragrafo 1 del GATT 1994.

    Articolo 3

    Eccezioni

    Alle disposizioni del presente accordo si applicheranno, se del caso, tutte le eccezioni previste dal GATT 1994.

    Articolo 4

    Paesi in via di sviluppo membri

    I paesi in via di sviluppo membri avranno la facoltà di derogare temporaneamente alle disposizioni dell'articolo 2, nella misura e secondo le modalità in base alle quali l'articolo XVIII del GATT 1994, l'intesa sulle disposizioni in merito alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994 e la dichiarazione sulle misure commerciali adottate ai fini della bilancia dei pagamenti, adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209), consentono ai membri di derogare alle disposizioni degli articoli III e XI del GATT 1994.

    Articolo 5

    Notifica e disposizioni transitorie

    1.  
    Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, i membri provvederanno a notificare al Consiglio per gli scambi di merci tutte le TRIM adottate che non siano conformi alle disposizioni del presente accordo, di applicazione generale o specifica, unitamente alle rispettive caratteristiche principali ( 28 ).
    2.  
    I membri provvederanno ad eliminare tutte le TRIM notificate a norma del paragrafo 1 entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC nel caso di paesi industrializzati membri, entro cinque anni nel caso di paesi emergenti membri, entro sette anni nel caso di paesi meno avanzati membri.
    3.  
    Su richiesta, il Consiglio per gli scambi di merci avrà la facoltà di prorogare il periodo di transizione per l'eliminazione di TRIM notificate a norma del paragrafo 1 per quanto concerne un paese in via di sviluppo membro, o un paese meno avanzato, che incontri particolari difficoltà nell'attuazione delle disposizioni del presente accordo. Nel valutare una siffatta richiesta, il consiglio per gli scambi di merci terrà conto delle necessità a carattere commerciale, finanziario e di sviluppo del membro in questione.
    4.  
    Durante il periodo di transizione, i membri non modificheranno le condizioni di una TRIM notificata a norma del paragrafo 1 rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, in modo tale da aumentarne il grado di incompatibilità con le disposizioni dell'articolo 2. Eventuali TRIM introdotte meno di 180 giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC non beneficeranno del periodo di transizione di cui al paragrafo 2.
    5.  
    In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, al fine di non danneggiare imprese già esistenti soggette ad una TRIM notificata ai sensi del paragrafo 1, i membri potranno applicare la medesima TRIM ad un nuovo investimento, nel periodo di transizione, (i) nel caso in cui i prodotti oggetto di tale investimento siano prodotti simili a quelli delle imprese esistenti e (ii) ove ciò si renda necessario per evitare distorsioni nelle condizioni di concorrenza tra il nuovo investimento e le imprese già esistenti. Una TRIM applicata ad un nuovo investimento dovrà essere notificata al Consiglio per gli scambi di merci; le sue condizioni saranno equivalenti, per quanto concerne gli effetti sulla concorrenza, a quelle applicabili alle imprese già esistenti, e sarà revocata nello stesso momento.

    Articolo 6

    Trasparenza

    1.  
    Per quanto concerne le TRIM, i membri ribadiscono il loro impegno nei confronti degli obblighi di trasparenza e notifica contenuti nell'articolo X del GATT 1994, nell'impegno sulle «Notifiche» contenuto nella relativa intesa concernente notifiche, consultazioni, risoluzione delle controversie e vigilanza adottata il 28 novembre 1979 e nella decisione ministeriale sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994.
    2.  
    Ciascun membro provvederà a notificare al segretariato le pubblicazioni riguardanti le TRIM, ivi comprese quelle applicate da governi e autorità regionali e locali all'interno dei rispettivi territori.
    3.  
    Ciascun membro esaminerà in modo obiettivo eventuali richieste di informazioni e riserverà spazio adeguato a consultazioni in merito a questioni derivanti dal presente accordo e sollevate da un altro membro. Conformemente all'articolo X del GATT 1994, i membri non saranno obbligati a rendere note informazioni, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque contraria all'interesse pubblico o ancora arrecherebbe pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

    Articolo 7

    Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali

    1.  
    E istituito un comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, aperto a tutti i membri (denominato il «comitato» ai fini del presente accordo). Il comitato eleggerà il suo presidente e vicepresidente e si riunirà almeno una volta all'anno e ogniqualvolta un membro lo richieda.
    2.  
    Il comitato eserciterà le funzioni conferitegli dal Consiglio per gli scambi di merci e offrirà ai membri la possibilità di consultarsi su questioni relative al funzionamento e all'applicazione del presente accordo.
    3.  
    Il comitato vigilerà sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo e presenterà ogni anno una relazione in materia al Consiglio per lo scambio di merci.

    Articolo 8

    Consultazione e risoluzione delle controversie

    Le consultazioni e la risoluzione delle controversie ai sensi del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 elaborate ed applicate dalla relativa intesa.

    Articolo 9

    Esame del Consiglio per gli scambi di merci

    Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, il Consiglio per gli scambi di merci procederà ad un esame del funzionamento del presente accordo e, se del caso, proporrà alla Conferenza dei ministri delle modifiche al testo. Nel corso di tale verifica, il Consiglio per gli scambi di merci valuterà se l'accordo debba essere integrato con clausole sulla politica in materia d'investimenti e di concorrenza.

    ALLEGATO

    ELENCO ILLUSTRATIVO

    1. Le TRIM incompatibili con l'obbligo di trattamento nazionale previsto all'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994 comprendono quelle obbligatorie o applicabili a norma di leggi nazionali o di decisioni amministrative, o la cui osservanza sia necessaria per ottenere un vantaggio, e che impongono:

    a) 

    l'acquisto o l'utilizzo da parte di un'impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da fonti nazionali, specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o di valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione locale; o

    b) 

    la limitazione degli acquisti o dell'utilizzo di prodotti importati da parte di un'impresa ad un ammontare rapportato al volume o al valore dei prodotti locali che la stessa esporta.

    2. Le TRIM incompatibili con l'obbligo di eliminazione generale delle restrizioni quantitative previsto all'articolo XI, paragrafo 1 del GATT 1994, comprendono quelle obbligatorie o da applicare a norma di leggi nazionali o di decisioni amministrative, o la cui osservanza sia necessaria per ottenere un vantaggio, e che limitano:

    a) 

    l'importazione da parte di un'impresa di prodotti utilizzati nella sua produzione locale, o relativi alla stessa, in generale o fino ad un ammontare collegato al volume o al valore dei prodotti locali che l'impresa esporta;

    b) 

    l'importazione da parte di un'impresa di prodotti utilizzati nella sua produzione locale o relativi alla stessa, limitando il suo accesso a valuta estera ad un importo rapportato all'afflusso di valuta estera attribuibile all'impresa; o

    c) 

    l'esportazione o la vendita per l'esportazione da parte di un'impresa di prodotti, specificata in termini di particolari prodotti, in termini di volume o valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione locale.

    ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    I MEMBRI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

    PARTE I

    Articolo 1

    Principi

    Una misura antidumping si applica soltanto nei casi previsti dall'articolo VI del GATT 1994 e a seguito di inchieste aperte ( 29 ) e condotte in conformità con il presente accordo. Le disposizioni che seguono disciplinano l'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 per provvedimenti presi ai sensi della legislazione o dei regolamenti antidumping.

    Articolo 2

    Determinazione del dumping

    2.1. Ai fini del presente accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all'altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell'ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione.

    2.2. Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno ( 30 ), tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping è determinato in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo, sempreché tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili.

    2.2.1. 

    Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore o a un paese terzo a prezzi inferiori ai costi unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati delle spese di vendita, amministrative e generali possono essere trattate come non rientranti nell'ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate ai fini della determinazione del valore normale soltanto se le autorità ( 31 ) accertano che si sono verificate nell'arco di un periodo prolungato ( 32 ), in quantitativi consistenti ( 33 ) e a prezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un congruo periodo di tempo. Si riterrà che i prezzi inferiori ai costi unitari all'epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro un termine congruo se sono comunque superiori alla media ponderata dei costi unitari nel periodo dell'inchiesta.

    2.2.1.1. 

    Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati sulla base delle scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame. Le autorità devono prendere in esame tutti i dati disponibili sulla corretta imputazione dei costi, compresi quelli forniti dall'esportatore o dal produttore nel corso dell'inchiesta, a condizione che l'esportatore o il produttore abbiano sempre utilizzato tali imputazioni, in particolare per decidere i periodi e le quote di ammortamento delle spese in conto capitale e di altri costi di sviluppo. Se tale adeguamento non è già contemplato nel meccanismo di imputazione di cui al presente comma, i costi devono essere adeguatamente rettificati per tener conto delle voci di spesa una tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale, o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto d'inchiesta incidono operazioni di avviamento ( 34 ).

    2.2.2. 

    Ai fini del paragrafo 2, l'importo delle spese di vendita, amministrative e generali e del margine di profitto deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell'ambito di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell'esportatore o produttore sottoposto a inchiesta. Se non è possibile determinare tale importo come sopra indicato, la determinazione può avvenire con riferimento:

    i) 

    agli effettivi importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati dall'esportatore o produttore in questione in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;

    ii) 

    alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati da altri esportatori o produttori sottoposti a inchiesta in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, del prodotto simile;

    iii) 

    a qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che l'importo del profitto così determinato non può superare quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

    2.3. Se non esiste un prezzo all'esportazione, o se le autorità ritengono che il prezzo all'esportazione non sia attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente independente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorità ritengano opportuni.

    2.4. Tra il prezzo all'esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant'altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi ( 35 ). Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell'importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all'esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova.

    2.4.1. 

    Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita ( 36 ), salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare è quello della vendita a termine. Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorità danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all'esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.

    2.4.2. 

    Ferme le disposizioni del paragrafo 4 relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione effettuato per ogni singola operazione. Il valore normale determinato sulla base di una media ponderata può essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione ove le autorità rilevino andamenti dei prezzi all'esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni.

    2.5. Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese di origine ma sono esportati verso l'importatore membro da un paese intermedio, il prezzo di vendita praticato dal paese esportatore all'importatore membro è di norma confrontato con il prezzo comparabile nel paese di esportazione. Tuttavia è possibile effettuare il confronto con il prezzo dal paese di origine se, ad esempio, i prodotti transitano semplicemente nel paese di esportazione o se in quest'ultimo non c'è produzione o prezzo comparabile per tali prodotti.

    2.6. Nel presente accordo, l'espressione «prodotto simile» («produit similaire») è da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato.

    2.7. Il presente articolo lascia impregiudicata la seconda disposizione supplementare relativa all'articolo VI, paragrafo 1 nell'allegato I del GATT 1994.

    Articolo 3

    Determinazione del pregiudizio ( 37 )

    3.1. La determinazione di un pregiudizio ai fini dell'articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e b) dell'incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti.

    3.2. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, le autorità incaricate dell'inchiesta esaminano se c'è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in quantità assoluta che in rapporto alla produzione o al consumo dell'importatore membro. Quanto all'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, le autorità inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell'importatore membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

    3.3. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta antidumping, le autorità inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se rilevano che a) il margine di dumping accertato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall'articolo 5, paragrafo 8, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e b) è opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile.

    3.4. L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, dei profitti, della quota di mercato, della produttività, della redditività degli investimenti o dello sfruttamento della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; dell'entità del margine di dumping; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti. Questo elenco con è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

    3.5. Il fatto che le importazioni oggetto di dumping siano causa, per gli effetti del dumping stesso quali indicati nei paragrafi 2 e 4, di un preguidizio nel senso indicato nel presente accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio arrecato all'industria nazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorità, le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano pregiudizio all'industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni non vendute a prezzi di dumping, una contrazione della domanda, mutamenti nell'andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell'industria nazionale in materia di esportazioni e produttività.

    3.6. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione, i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatemente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari.

    3.7. Il rischio di un pregiudizio grave deve essere determinato sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente ( 38 ). Nel decidere se sussista un pericolo di grave pregiudizio, le autorità debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

    i) 

    un notevole incremento, sul mercato interno, di prodotti importati a prezzi di dumping, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni;

    ii) 

    una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incrementi di prodotti importati a prezzi di dumping nel mercato dell'importatore Membro, tenuto conto della disponibilità di altri mercati di esportazione con capacità residua di assorbimento;

    iii) 

    il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e

    iv) 

    le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta.

    Nessuno dei predetti fattori costituisce, in sé, una base di giudizio determinante; tuttavia nel loro insieme essi devono portare a concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali deriverebbe un grave pregiudizio ove non si adottasse un'adeguata misura di salvaguardia.

    3.8. Nei casi in cui le importazioni oggetto di dumping rischiano di arrecare un pregiudizio, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l'applicazione di misure antidumping.

    Articolo 4

    Definizione di industria nazionale

    4.1. Ai fini del presente accordo, l'espressione «industria nazionale» intende indicare l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che:

    i) 

    ove i produttori siano collegati ( 39 ) agli esportatori o agli importatori, oppure siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente oggetto di dumping, l'espressione «industria nazionale» può intendersi come indicante il resto dei produttori;

    ii) 

    in casi eccezionali, il territorio di un membro può essere suddiviso, per la produzione in questione, in due o più mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all'interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un'industria separata se: a) i produttori che operano all'interno di tale mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non è soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il pregiudizio può ritenersi sussistente anche se gran parte dell'industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori della totalità o quasi della produzione di quel mercato.

    4.2. Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori di una determinata zona, e cioè di un mercato secondo la definizione del paragrafo 1, lettera ii), la riscossione ( 40 ) dei dazi antidumping riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell'importatore membro non consente la riscossione dei dazi antidumping sulla base di tale criterio, l'importatore può riscuotere i dazi antidumping senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se è stata data agli esportatori la possibilità di cessare l'esportazione a prezzi di dumping nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a norma dell'articolo 8, senza che siano state date tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e b) se l'impossibilità di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione.

    4.3. Qualora due o più paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del GATT 1994 un grado d'integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, è da considerarsi industria nazionale ai sensi del paragrafo 1 quella dell'intera zona di integrazione.

    4.4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6.

    Articolo 5

    Inizio della procedura e successiva inchiesta

    5.1. Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di ogni dumping addotto avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto.

    5.2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le prove relative all'esistenza a) del dumping, b) del pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 così come interpretato nel presente accordo e c) del nesso di causalità fra le importazioni a prezzo di dumping e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragata dalle relative prove, non può considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

    i) 

    identità del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo al richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell'industria nazionale, essa deve definire l'industria per conto della quale è presentata la domanda mediante un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto simile e, nei limiti del possibile, mediante una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;

    ii) 

    descrizione completa del prodotto presuntamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;

    iii) 

    informazioni sui prezzi di vendita del prodotto in questione quando è destinato al consumo nei mercati nazionali del paese o dei paesi di origine o di esportazione (ovvero, se del caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi, o sul valore presunto del prodotto) nonché informazioni sui prezzi all'esportazione o, se del caso, sui prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente situato nel territorio dell'importatore membro;

    iv) 

    informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di dumping, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull'industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indicatori che esprimono lo stato dell'industria nazionale, come quelli elencati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4.

    5.3. Spetta alle autorità esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

    5.4. Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se le autorità hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso ( 41 ) dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa è presentata dall'industria nazionale ( 42 ) o per suo conto. La domanda s'intende presentata «dall'industria nazionale o per suo conto» se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia l'inchiesta non può essere aperta qualora i produttori nazionali che hanno espresso un deciso sostegno alla domanda rappresentino meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale.

    5.5. Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità devono astenersi dal pubblicizzare la relativa domanda. Tuttavia, dopo aver ricevuto una domanda adeguatamente documentata e prima di procedere all'apertura dell'inchiesta, le autorità devono darne notifica al governo dell'esportatore membro interessato.

    5.6. Qualora, in casi particolari, le autorità interessate decidano di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un'industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta.

    5.7. Degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio si tiene conto simultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l'inchiesta, sia b) successivamente nel corso dell'inchiesta stessa, a partire, al più tardi, dalla data in cui possono essere applicate le misure provvisorie conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    5.8. Le autorità devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena siano convinte che gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell'inchiesta è immediata qualora il margine di dumping sia minimo o qualora il volume delle importazioni in regime di dumping, effettive o potenziali, o il pregiudizio siano di entità trascurabile. Il margine di dumping è considerato minimo se inferiore al 2 %, espresso quale percentuale del prezzo all'esportazione. Per le importazioni in regime di dumping, il margine è di norma considerato trascurabile se il volume delle stesse da un determinato paese rappresenta meno del 3 % delle importazioni del prodotto simile nell'importatore membro, salvo il caso in cui i paesi cui singolarmente fa capo meno del 3 % delle importazioni del prodotto simile verso l'importatore membro non rappresentino collettivamente più del 7 % delle importazioni del prodotto simile verso l'importatore membro.

    5.9. La procedura antidumping non osta allo sdoganamento.

    5.10. Salvo casi particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e al più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.

    Articolo 6

    Elementi di prova

    6.1. A tutte le parti interessate da un'inchiesta antidumping viene data notifica delle informazioni richieste dalle autorità e ampie possibilità di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all'inchiesta in questione.

    6.1.1. 

    Gli esportatori o i produttori stranieri che ricevono il questionario relativo ad un'inchiesta antidumping hanno un termine di almeno 30 giorni per la risposta ( 43 ). L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceve la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, darà luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile.

    6.1.2. 

    Ferma restando l'esigenza di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi alle altre parti coinvolte nell'inchiesta.

    6.1.3. 

    Non appena avviata un'inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 agli esportatori noti ( 44 ) e alle autorità dell'esportatore membro, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L'esigenza di tutelare le informazioni riservate è tenuta nel debito conto, come previsto del paragrafo 5.

    6.2. Per tutta la durata dell'inchiesta antidumping, le parti interessate hanno ampie possibilità di difendere i propri interessi. A tal fine le autorità daranno, su richiesta, a tutte le parti interessate la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentati i diversi punti di vista e le argomentazioni contrarie. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto delle esigenze delle parti e della necessità di tutelare la riservatezza. Non sussiste per le parti alcun obbligo di partecipare a un incontrol né la mancata partecipazione può pregiudicare la posizione di quella parte nella vertenza. Le parti interessate possono inoltre presentare altre informazioni oralmente, giustificandone il motivo.

    6.3. Le autorità tengono conto delle informazioni presentate oralmente a norma del paragrafo 2 solo nella misura in cui queste siano poi messe per iscritto e fornite alle altre parti interessate, secondo il disposto del comma 1.2.

    6.4. Nei limiti del possibile, le autorità danno tempestivamente a tutte le parti interessate la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 5, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorità nell'ambito di un'inchiesta antidumping, consentendo alle parti di predisporre le loro argomentazioni sulla base di tali informazioni.

    6.5. Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad esempio perché la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta devono, previa presentazione di fondati motivi, essere trattati come riservati dalle autorità, né devono essere divulgati senza l'espresso consenso della parte che li ha forniti ( 45 ).

    6.5.1. 

    Le autorità chiedono alle parti che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un'adeguata comprensione del merito delle informazioi fornite in via riservata. In casi eccezionali, le parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, fornendo al tempo stesso i motivi che giustificano tale impossibilità.

    6.5.2. 

    Nei casi in cui le autorità ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle stesse ( 46 ).

    6.6. Salvo nei casi di cui al paragrafo 8, le autorità devono accertarsi, nel corso di un'inchiesta, dell'esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni.

    6.7. Al fine di verificare le informazioni ricevute o di ottenere ulteriori particolari, le autorità possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri membri, sempreché ottengano il consenso delle aziende interessate e ne diano notifica ai rappresentanti del governo del membro in questione, e sempreché tale membro non si opponga all'indagine. Alle indagini svolte nel territorio di altri membri si applicano le procedure descritte nell'allegato I. Salvo restando l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorità devono rendere disponibili i risultati di tali indagini o garantirne la divulgazione, ai sensi del paragrafo 9, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti.

    6.8. Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle necessarie informazioni o comunque non le fornisce entro un termine ragionevole, oppure impedisce le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili. L'applicazione del presente paragrafo avviene conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

    6.9. Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutte le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le parti possano difendere i loro interessi.

    6.10. Di norma, le autorità devono determinare il margine di dumping caso per caso per ogni esportatore o produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nei casi in cui il numero degli esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto interessati è talmente elevato da rendere impossibile tale determinazione, le autorità possono limitare l'esame ad un numero adeguato di parti o di prodotti interessati facendo ricorso a campioni statisticamente significativi, sulla base dei dati di cui esse dispongono al momento della selezione, oppure limitare l'esame al massimo volume percentuale, ragionevolmente esaminabile, delle esportazioni in uscita dal paese in questione.

    6.10.1. 

    L'eventuale selezione di esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto ai sensi del presente paragrafo deve avvenire di preferenza previa consultazione e con il consenso degli stessi esportatori, produttori o importatori interessati.

    6.10.2. 

    Ove abbiano svolto un esame limitato, secondo le disposizioni del presente paragrafo, le autorità devono comunque determinare singolarmente il margine di dumping per ciascun esportatore o produttore non incluso nella selezione iniziale che sottoponga le necessarie informazioni in tempo utile affinché se ne possa tener conto nel corso dell'inchiesta, salvo quando il numero di esportatori o produttori sia così elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso per le autorità e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. L'impegno di tipo volontario sui singoli casi non è scoraggiato.

    6.11. Ai fini del presente accordo, con l'espressione «parti interessate» s'intende:

    i) 

    un esportatore o produttore straniero o l'importatore di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;

    ii) 

    il governo dell'esportatore membro, e

    iii) 

    un produttore del prodotto simile nell'importatore membro, ovvero un'associazione commerciale o di categoria, la maggioranza dei cui membri produce il prodotto simile nel territorio dell'importatore membro.

    Il succitato elenco non impedisce ai membri di includere in tale elenco come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati.

    6.12. Le autorità danno agli utilizzatori industriali del prodotto oggetto d'inchiesta, nonché alle associazioni che rappresentano i consumatori nel caso di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilità di fornire informazioni di pertinenza per l'inchiesta, relative al dumping, al preguidizio e al nesso di causalità.

    6.13. Le autorità tengono nel debito conto eventuali difficoltà incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste e forniscono ogni possibile assistenza.

    6.14. Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorità di un membro di procedere con celerità all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di natura positiva o negativa, o di applicare misure provvisorie o definitive, conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.

    Articolo 7

    Misure provvisorie

    7.1. Possono essere applicate misure provvisorie solo qualora:

    i) 

    sia stata avviata un'inchiesta in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, ne sia stata data pubblicata notifica e le parti interessate abbiano avuto adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni;

    ii) 

    sia stata accertata in via preliminare l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio arrecato a un'industria nazionale, e

    iii) 

    le autorità interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un pregiudizio nel corso dell'inchiesta.

    7.2. Le misure provvisorie prendono la forma di un dazio provvisorio o, di preferenza, di una garanzia — deposito in contanti o cauzione — pari all'importo del dazio antidumping provvisoriamente stimato, che non deve superare il margine di dumping provvisoriamente stimato. La sospensione della valutazione in dogana costituisce un'adeguata misura provvisoria, purché siano indicati il normale dazio e l'importo valutato del dazio antidumping, e purché tale misura sia soggetta alle stesse condizioni che valgono per le altre misure provvisorie.

    7.3. L'applicazione di misure provvisorie non può avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta.

    7.4. L'applicazione di misure provvisorie è limitata al periodo più breve possibile, che non superi i quattro mesi oppure, previa decisione delle autorità interessate e su richiesta di un numero di esportatori che rappresentino una percentuale significativa degli scambi in questione, ad un periodo non superiore ai sei mesi. Qualora, nel corso di un'inchiesta, le autorità debbano accertare se sia sufficiente a sanare il pregiudizio un dazio inferiore al margine di dumping, i periodi di cui sopra possono diventare, rispettivamente, di sei e nove mesi.

    7.5. Per l'applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell'articolo 9.

    Articolo 8

    Impegni relativi ai prezzi

    8.1. La procedura può ( 47 ) essere sospesa o chiusa senza l'applicazione di misure provvisorie o di dazi antidumping se l'esportatore assume volontariamente un soddisfacente impegno a rivedere i suoi prezzi o a cessare le esportazioni a prezzi di dumping nella zona in questione, in modo tale che le autorità giungano alla conclusione che non sussiste più l'effetto pregiudizievole del dumping. Gli aumenti di prezzo conseguenti all'assunzione di tale impegno non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il pregiudizio a carico dell'industria nazionale, è auspicabile che essi siano inferiori al margine di dumping.

    8.2. Non sono richiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli da loro offerti se non nel caso in cui le autorità dell'importatore membro abbiano accertato in via preliminare l'esistenza del dumping e del pregiudizio conseguente.

    8.3. Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorità ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorità forniscono all'esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito.

    8.4. Anche nel caso in cui l'impegno venga accettato, l'inchiesta sull'esistenza del dumping e del pregiudizio è comunque portata a conclusione se l'esportatore lo desidera o se così decidono le autorità. In tal caso, se si accerta che il dumping o il relativo pregiudizio non sussistono, l'impegno decade automaticamente, salvo il caso in cui si giunga a tale conclusione principalmente in virtù dell'esistenza di un impegno in materia di prezzi. In quest'ultimo caso, le autorità possono esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente accordo. Ove sia accertata l'esistenza del dumping e di un pregiudizio, l'impegno assunto è tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente accordo.

    8.5. Le autorità dell'importatore membro possono proporre l'assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all'esportatore incomba l'obbligo di assumerli. Il fatto che l'esportatore non assuma tali impegni o non accetti la proposta a farlo non può in alcun modo pregiudicare l'esame della controversia. Tuttavia, le autorità sono libere di decidere che il rischio di un pregiudizio sia più probabile se continuano le importazioni in regime di dumping.

    8.6. Le autorità di un importatore membro possono richiedere a un esportatore, di cui hanno accettato l'assunzione d'impegno, di fornire informazioni periodiche circa l'adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell'impegno assunto, le autorità dell'importatore membro possono, a norma del presente accordo e in conformità delle sue disposizioni, prendere provvedimenti d'urgenza che possono consistere nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note più attendibili. In tali casi possono essere riscossi dazi definitivi conformemente al presente accordo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non può applicarsi alle importazioni destinate al consumo prima della violazione dell'impegno.

    Articolo 9

    Introduzione e riscossione di dazi antidumping

    9.1. La decisione di introdurre o meno un dazio antidumping nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, così come la decisione di applicare un dazio antidumping pari o inferiore al margine di dumping, spetta alle autorità dell'importatore membro. È opportuno che l'applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i membri e che l'importo del dazio sia inferiore al margine, se tale minor importo è comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.

    9.2. Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio antidumping viene riscosso, per l'impòrto adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto ritenute in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti dei quali sia stata accettata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente accordo. Le autorità indicano il nome del fornitore o dei fornitori del prodotto interessato. Tuttavia, ove si tratti di più fornitori dello stesso paese e risulti impossibile nominarli tutti, le autorità possono limitarsi ad indicare il nome del paese interessato. Nel caso di più fornitori appartenenti a paesi diversi, le autorità possono indicare il nome di tutti i fornitori, oppure, se ciò non è possibile, di tutti i paesi interessati.

    9.3. L'importo del dazio antidumping non può superare il margine di dumping fissato a norma dell'articolo 2.

    9.3.1. 

    Nei casi in cui il dazio antidumping è applicato retroattivamente, la determinazione dell'obbligo tassativo di pagamento deve avvenire al più presto, di norma entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data dell'accertamento definitivo dell'importo del dazio antidumping da applicare ( 48 ). Eventuali rimborsi devono essere effettuati con tempestività, di norma non oltre 90 giorni dalla determinazione dell'obbligo tassativo di pagamento effettuata a norme del presente comma. Ove il rimborso non avvenga entro 90 giorni, le autorità devono comunque fornire, su richiesta, una spiegazione.

    9.3.2. 

    Nei casi in cui il dazio antidumping è applicato in forma non retroattiva, si deve prevedere il tempestivo rimborso, su richiesta, dell'eventuale maggior importo pagato rispetto al margine di dumping. Il rimborso di tale maggior importo corrisposto deve di norma avvenire entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data della richiesta di rimborso, debitamente documentata, presentata da un importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il rimborso autorizzato deve di norma avvenire entro 90 giorni dalla suddetta decisione.

    9.3.3. 

    Nel decidere se e in che misura effettuare il rimborso nei casi in cui il prezzo all'esportazione è definito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, le autorità devono tener conto di eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita e devono calcolare il prezzo all'esportazione senza detrarre l'importo dei dazi antidumping pagati al momento in cui viene fornita la documentazione inoppugnabile di quanto sopra.

    9.4. Se l'esame svolto dalle autorità è limitato, secondo le previsioni della seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 10, il dazio antidumping applicato a importazioni facenti capo a esportatori o produttori non inclusi nell'esame non può superare:

    i) 

    la media ponderata del margine di dumping fissato per gli esportatori o produttori selezionati, oppure

    ii) 

    ove l'obbligo di pagamento del dazio antidumping sia stato calcolato sulla base di un valore normale futuro, la differenza fra la media ponderata del valore normale riferito agli esportatori o produttori selezionati e i prezzi all'esportazione degli esportatori o produttori non esaminati singolarmente, fermo restando che le autorità non devono tener conto, ai fini del presente paragrafo, di margini nulli o minimi e di margini determinati nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 8.

    Le autorità devono applicare dazi individuali o valori normali alle importazioni facenti capo a un esportatore o a un produttore, non incluso nell'esame, che abbia fornito le necessarie informazioni nel corso dell'inchiesta, come disposto dall'articolo 6, paragrafo 10, comma 2).

    9.5. Se un prodotto è soggetto a dazi antidumping in un importatore membro, le autorità svolgono tempestivamente un'analisi per determinare i margini di dumping per ogni singolo esportatore o produttore del paese esportatore in questione che non abbia esportato il prodotto nell'importatore membro nel periodo dell'inchiesta, sempreché l'esportatore o produttore interessato possa dimostrare di non essere collegato ad alcuno degli esportatori o produttori del paese di esportazione soggetti ai dazi antidumping sul prodotto. Tale esame deve essere avviato e concluso in tempi brevi rispetto ai normali procedimenti di accertamento e di revisione dei dazi nel membro importatore. Nel periodo in cui è in corso l'esame non sono applicati dazi antidumping sulle importazioni provenienti dagli esportatori o produttori in questione. Tuttavia le autorità hanno facoltà di sospendere la valutazione e/o di richiedere garanzie volte ad assicurare la possibilità di riscuotere i dazi antidumping retroattivamente, a partire dalla data di avvio dell'esame, qualora tale esame accerti l'esistenza del dumping da parte dei produttori o degli esportatori in questione.

    Articolo 10

    Retroattività

    10.1. Le misure provvisorie e i dazi antidumping sono applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate in tale articolo.

    10.2. Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di un pregiudizio (e non nel semplice caso di rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo nell'impianto di un'industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di un rischio di pregiudizio, qualora vi siano importazioni in regime di dumping che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l'esistenza di un pregiudizio, i dazi antidumping possono essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie.

    10.3. Se il dazio antidumping definitivo è superiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, viene rimborsata la differenza o ricalcolato il dazio, secondo i casi.

    10.4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stato accertato il rischio di un pregiudizio o di un sensibile ritardo (senza che il pregiudizio si sia ancora verificato), il dazio antidumping definitivo può essere applicato solo a partire dalla data di accertamento del rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo; l'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo.

    10.5. L'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo.

    10.6. Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, qualora le autorità accertino, in relazione al prodotto oggetto di dumping:

    i) 

    che sussistono precedenti di dumping che sono stati causa di pregiudizio, ovvero che l'importatore sapeva, o avrebbe dovuto sapere che l'esportatore praticava il dumping e che tale dumping sarebbe stato causa di pregiudizio, e

    ii) 

    che il pregiudizio è dovuto a importazioni massicce di un prodotto in regime di dumping, avvenute in un periodo relativamente breve, e che, alla luce dei tempi e del volume di tali importazioni e di altri fattori (quali la rapida costituzione di scorte del prodotto importato), l'effetto riparatorio del dazio antidumping definitivo da applicare possa risultare gravemente compromesso, purché agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.

    10.7. Dopo l'apertura di un'inchiesta, le autorità possono prendere le misure previste dal paragrafo 6, ad esempio sospendere la valutazione o procedere ad accertamenti, se lo ritengono necessario per riscuotere a dazi antidumping in via retroattiva e se hanno elementi sufficienti per ritenere che sussistano le condizioni descritte in tale paragrafo.

    10.8. Non possono essere riscossi dazi retroattivi a norma del paragrafo 6 sui prodotti destinati al consumo in data precedente a quella di apertura dell'inchiesta.

    Articolo 11

    Durata e riesame dei dazi antidumping e impegni in materia di prezzi

    11.1. Un dazio antidumping resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare il dumping che è causa del pregiudizio.

    11.2. Qualora vi siano motivi per farlo, le autorità riesaminano la necessità di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall'imposizione del dazio antidumping definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessità di tale riesame con dati precisi ( 49 ). Le parti interessate hanno il diritto di richiedere alle autorità di esaminare se sia necessario mantenere il dazio per neutralizzare il dumping, se sussista la probabilità che il pregiudizio continui o si ripeta una volta revocato il dazio, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorità accertino che il dazio antidumping non è più giustificato, esso viene soppresso immediatamente.

    11.3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi antidumping devono essere revocati entro e non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del più recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia il dumping che il pregiudizio, oppure a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorità, nel corso di un riesame avviato prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata, con un congruo anticipo rispetto a tale data, dall'industria nazionale o per conto della stessa, che l'eliminazione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ( 50 ). Il dazio può rimanere in vigore in attesa dell'esito del riesame.

    11.4. All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in temi rapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data di inizio.

    11.5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni in materia di prezzi accettati ai sensi dell'articolo 8.

    Artìcolo 12

    Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni

    12.1. Le autorità, ove siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5, ne danno notifica pubblica, oltre ad informarne il membro o i membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, nonché le altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all'inchiesta.

    12.1.1. 

    La notifica pubblica dell'apertura di un'inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato ( 51 ), informazioni adeguate su quanto segue:

    i) 

    nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;

    ii) 

    data di apertura dell'inchiesta;

    iii) 

    motivi per sostenere l'esistenza del dumping nella domanda di apertura dell'inchiesta;

    iv) 

    sintesi dei fattori su cui si basa il supposto • pregiudizio;

    v) 

    indirizzo al quale le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni;

    vi) 

    termini entro i quali le parti interessate devono far pervenire le loro ragioni.

    12.2. Viene data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell'articolo 8, della cessazione di tale impegno, nonché della soppressione di un dazio antidumping definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque render note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorità inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'accertamento o dell'impegno in questione, nonché alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all'inchiesta.

    12.2.1. 

    La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in materia di dumping e di pregiudizio, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione o rigetto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto devono in particolare contenere, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate:

    i) 

    i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati;

    ii) 

    una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;

    iii) 

    i margini di dumping fissati e una spiegazione esauriente dei motivi alla base dei metodi usati per la fissazione e il raffronto dei prezzi all'esportazione e dei valori normali a norma dell'articolo 2;

    iv) 

    le considerazioni relative alla determinazione del pregiudizio ai sensi dell'articolo 3;

    v) 

    i motivi principali che hanno portato alla determinazione.

    12.2.2. 

    La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un'inchiesta nel caso di accertamento dell'esistenza del dumping e di decisione di applicare un dazio definitivo o di accettare un impegno in materia di prezzi deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonché i motivi che hanno portato all'applicazione di misure definitive o all'accettazione di un impegno in materia di prezzi, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 2, comma 1), nonché i motivi dell'accettazione o del rigetto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dagli esportatori e dagli importatori, oltre alla motivazione dell'eventuale decisione assunta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, comma 2).

    12.2.3. 

    La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta a seguito di accettazione di un impegno in materia di prezzi a norma dell'articolo 8 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno.

    12.3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'avvio e alla conclusione delle revisioni a norma dell'articolo 11 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 10.

    Articolo 13

    Esame giudiziario

    Ogni membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misure antidumping deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra l'altro, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell'articolo 11. Tali tribunali e procedure dovranno essere indipendenti dalle autorità preposte alle decisioni e al riesame in questione.

    Articolo 14

    Azione antidumping per conto di un paeso terzo

    14.1. La domanda di un'azione antidumping per conto di un paese terzo deve essere presentata dalle autorità del paese terzo richiedente.

    14.2. La domanda deve essere corredata da informazioni relative ai prezzi, a dimostrazione del fatto che le importazioni avvengono a prezzi di dumping, e da informazioni dettagliate comprovanti che il supposto dumping arreca pregiudizio all'industria nazionale del paese terzo. Il governo del paese terzo fornirà alle autorità del paese importatore tutta la sua assistenza nell'ottenimento di qualsiasi altra informazione necessaria.

    14.3. Nell'esaminare la domanda, le autorità del paese importatore valutano gli effetti del presunto dumping sull'industria interessata del paese terzo, considerata nel suo complesso; ciò significa che il pregiudizio non viene valutato solo in rapporto all'effetto del supposto dumping sulle esportazioni dell'industria interessata verso il paese importatore, o sul complesso delle esportazioni di tale industria.

    14.4. La decisione di dar seguito o meno alla domanda spetta al paese importatore. Qualora il paese importatore decida di intraprendere l'azione antidumping, è lasciato alla sua iniziativa il ricorso al consiglio per gli scambi di merci per ottenere l'autorizzazione a procedere con l'azione.

    Articolo 15

    Paesi in via di sviluppo membri

    I paesi industrializzati devono avere particolare riguardo per la situazione dei paesi in via di sviluppo membri nel valutare domande per l'applicazione di misure antidumping a norma del presente accordo. Prima di applicare dazi antidumping che possano pregiudicare gli interessi fondamentali dei paesi in via di sviluppo membri, si devono esaminare le possibilità di soluzioni costruttive offerte dal presente accordo.

    PARTE II

    Articolo 16

    Comitato per le pratiche antidumping

    16.1. Viene istituito un comitato per le pratiche antidumping (in appresso denominato «comitato») composto di rappresentanti di ciascun membro. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, nonché su richiesta di un qualsiasi membro conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. Il comitato espleta le funzioni che gli sono attribuite a norma del presente accordo o dai membri ed è a disposizione dei membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento dell'accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il segretariato dell'OMC funge da segretariato del comitato.

    16.2. Il comitato può istituire tutti gli opportuni organi sussidiari.

    16.3. Per l'espletamento delle loro funzioni, il comitato e gli eventuali organi sussidiari possono consultarsi e richiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima di richiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un membro, il comitato o l'organo sussidiario in questione deve informarne il membro interessato e ottenere il consenso di questi e di qualsiasi impresa da consultare.

    16.4. I membri sono tenuti a comunicare senza indugio al comitato tutte le azioni antidumping preliminari o definitive intraprese. Tali comunicazioni possono essere esaminate dagli altri membri presso il segretariato. I membri sono inoltre tenuti a presentare relazioni semestrali sulle azioni antidumping intraprese nel semestre precedente. Le relazioni semestrali devono essere redatte su apposito modulo standard concordato.

    16.5. Ogni membro deve notificare al comitato a) le proprie autorità competenti per l'apertura e la conduzione delle inchieste di cui all'articolo 5, e b) le proprie procedure interne relative all'apertura e alla conduzione di tali inchieste.

    Articolo 17

    Consultazioni e risoluzione delle controversie

    17.1. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie a norma del presente accordo si applica l'intesa in materia.

    17.2. Ogni membro considera favorevolmente le dichiarazioni di un altro membro in merito a questioni concernenti il funzionamento del presente accordo, accogliendo la richiesta di consultazioni al riguardo.

    17.3. Qualora un membro ritenga annullato o compromesso un qualsiasi vantaggio che gli deriva, in forma diretta o indiretta, dal presente accordo, o ritenga che il conseguimento di un obiettivo sia ostacolato da uno o più membri, potrà richiedere per iscritto una consultazione con il membro o i membri in questione, al fine di risolvere la questione in modo reciprocamente soddisfacente. Ogni membro considera favorevolmente la richiesta di consultazione di un altro membro.

    17.4. Qualora il membro che ha richiesto la consultazione a norma del paragrafo 3 ritenga che questa non abbia permesso di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, e qualora le autorità competenti dell'importatore membro abbiano preso misure definitive per riscuotere dazi antidumping definitivi o per accettare impegni in materia di prezzi, il membro in questione può deferire la vertenza all'organismo per la composizione delle controversie («OCC»). Ove una misura provvisoria abbia un effetto significativo e il membro che ha richiesto la consultazione ritenga che tale misura sia in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, anche tale questione può essere deferita all'OCC.

    17.5. Su richiesta della parte che si ritiene lesa, l'OCC istituisce un gruppo speciale con il compito di esaminare la controversia sulla base di:

    i) 

    un esposto scritto del membro richiedente in cui si indica come un qualsiasi vantaggio che gli deriva, in forma diretta o indiretta, dal presente accordo sia stato annullato o compromesso, o come sia ostacolato il conseguimento degli obiettivi dell'accordo stesso, e

    ii) 

    fatti comunicati alle autorità del membro importatore conformemente alle sue procedure interne.

    17.6. Nell'esaminare la vertenza di cui al paragrafo 5, il gruppo speciale:

    i) 

    valuta gli elementi di fatto per determinare se le autorità abbiano correttamente appurato i fatti e se la loro valutazione degli stessi sia stata imparziale e obiettiva. Ove risulti che le autorità hanno correttamente appurato i fatti e li hanno valutati in maniera imparziale ed obiettiva, il gruppo speciale, ancorché sia giunto a una conclusione diversa, non annulla la valutazione;

    ii) 

    intepreta le pertinenti disposizioni dell'accordo secondo le abituali norme d'interpretazione di diritto pubblico internazionale. Ove appuri che la relativa disposizione dell'accordo dia adito a più di una possibile interpretazione, il gruppo speciale giudica la misura presa dalle autorità conforme all'accordo se basata su una di tali interpretazioni ammissibili.

    17.7. Le informazioni riservate fornite al gruppo speciale non sono divulgate senza la formale autorizzazione della persona, organismo o autorità che le hanno fornite. Se al gruppo speciale sono richieste informazioni riservate la cui divulgazione non è autorizzata, viene fornito un compendio non riservato di tali informazioni, autorizzato dalla persona, organismo o autorità che le ha fornite.

    PARTE III

    Articolo 18

    Disposizioni finali

    18.1. Contro il dumping delle esportazioni di un altro membro non possono essere prese misure particolari che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994, così come interpretato dal presente accordo ( 52 ).

    18.2. Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

    18.3. Fatto salvo il paragrafo 3, commi 1) e 2), le disposizioni del presente accordo si applicano alle inchieste, nonché alla revisione delle misure in vigore, avviate a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per un membro, o successivamente.

    18.3.1. 

    Per il calcolo dei margini di dumping nelle procedure di rimborso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, si applicano le norme seguite nella più recente determinazione o riesame del dumping.

    18.3.2. 

    Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, le misure antidumping in vigore s'intendono applicate al più tardi alla data di entrata in vigore, per il membro, dell'accordo OMC, salvo i casi in cui la legislazione interna del membro in questione, in vigore a tale data, contenesse già una clausola del tipo previsto nel suddetto paragrafo.

    18.4. Ogni membro prende tutte le misure necessarie, di carattere generale e particolare, per garantire, entro e non oltre la data di entrata in vigore dell'accordo OMC nei suoi confronti, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui si applicano al membro in questione.

    18.5. Ogni membro informa il comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti, nonché all'applicazione di tali leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presente accordo.

    18.6. Il comitato procede all'esame annuo dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato.

    18.7. Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    ALLEGATO I

    PROCEDURE PER LE INCHIESTE SUL POSTO A NORMA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 7

    1. All'atto dell'apertura di un'inchiesta, le autorità dell'esportatore membro e le imprese che risultano interessate devono essere informate dell'intenzione di svolgere inchieste sul posto.

    2. Qualora, in casi eccezionali, si intende avvalersi per l'inchiesta anche di esperti non governativi, le imprese e le autorità dell'esportatore membro devono vernirne informate. Tali esperti non governativi devono essere soggetti a severe sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segretezza.

    3. La prassi normale deve essere quella di ottenere l'esplicito consenso delle imprese interessate dell'esportatore membro prima di fissare definitivamente la visita.

    4. Non appena ottenuto il consenso delle imprese interessate, le autorità inquirenti devono notificare alle autorità dell'esportatore membro i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare nonché le date concordate.

    5. Prima di affettuare la visita, le imprese interessate devono ricevere un sufficiente preavviso.

    6. Una visita per illustrare il questionario deve avvenire solo su richiesta dell'impresa esportatrice ed essere effettuata unicamente se a) le autorità dell'importatore membro ne danno notifica ai rappresentanti del membro in questione e b) quest'ultimo non vi si oppone.

    7. Poiché lo scopo principale dell'inchiesta sul posto è quello di verificare le informazioni fornite o di ottenere ulteriori particolari, essa deve essere svolta dopo il ricevimento della risposta al questionario, salvo che l'impresa non dia il suo assenso per il contrario e il governo dell'esportatore membro venga informato della prevista visita dalle autorità inquirenti e non vi si opponga; inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da verificare e circa gli ulteriori dati da fornire, senza che ciò possa impedire di formulare sul posto richieste di ulteriori particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

    8. Richieste di chiarimenti o domande poste dalle autorità o dalle imprese degli esportatori membri e di importanza fondamentale per il buon esito dell'inchiesta sul posto devono, nei limiti del possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita.

    ALLEGATO II

    LE MIGLIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 8

    1. Dopo l'apertura dell'inchiesta, le autorità inquirenti devono specificare al più presto e dettagliatamente le informazioni che ciascuna delle parti interessate deve fornire, nonché il modo in cui ogni parte interessata deve strutturare tali informazioni nella sua risposta. Le autorità devono inoltre assicurarsi che la parte interessata sia a conoscenza del fatto che, se le informazioni non sono fornite entro un termine ragionevole, le autorità sono libere di prendere le loro decisioni basandosi sui fatti disponibili, tra cui quelli indicati nella domanda di apertura dell'inchiesta, presentata dall'industria nazionale.

    2. Le autorità possono inoltre richiedere che la parte interessata fornisca la sua risposta su un determinato supporto (ad esempio, su dischetto per computer) o in linguaggio macchina. Nel fare tale richiesta, le autorità devono valutare la capacità della parte interessata a fornire la risposta sul supporto richiesto o in linguaggio macchina, ed astenersi dal richiedere che per la risposta sia utilizzato un linguaggio macchina diverso da quello in uso presso la parte interessata. Le autorità non devono insistere nel richiedere una risposta su supporto informatico se la parte interessata non ha una contabilità informatizzata e se per presentare la risposta nella forma richiesta deve sostenere irragionevoli oneri aggiuntivi che si tradurrebbero in una mole irragionevole di costi e difficoltà supplementari. Le autorità non devono insistere nel richiedere una risposta su un particolare supporto informatico o in un particolare linguaggio macchina se la parte interessata non usa quel supporto e quel linguaggio per la sua contabilità informatizzata e se per presentare la risposta nella forma richiesta deve sostenere irragionevoli oneri aggiuntivi che si tradurrebbero in una mole irragionevole di costi e difficoltà supplementari.

    3. All'atto delle decisioni si deve tener conto di tutte le informazioni che siano verificabili, che siano state correttamente presentate e possano essere utilizzate nell'inchiesta senza indebite difficoltà, che siano state fornite in tempo utile e, se del caso, che siano state fornite sul supporto e nel linguaggio macchina richiesti dalle autorità. Nel caso in cui la parte interessata non abbia fornito la risposta sul supporto o nel linguaggio macchina richiesti, ma le autorità abbiano constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, la mancata risposta sul supporto o nel linguaggio macchina richiesti non viene considerata un serio impedimento all'inchiesta.

    4. Qualora le autorità non riescano ad elaborare i dati perché forniti su un particolare supporto (ad esempio, su dischetto per computer), le informazioni devono essere fornite sotto forma di materiale scritto o in qualunque altra forma gradita alle autorità.

    5. Anche se le informazioni fornite non sono complete sotto tutti gli aspetti, le autorità non possono per questo ignorarle, sempreché nel fornirle la parte interessata abbia fatto del suo meglio.

    6. In caso di non accettazione di informazioni o elementi di prova, la parte che li ha forniti deve essere immediatamente informata del motivo e avere la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro un termine congruo, tenendo nel debito conto le scadenze dell'inchiesta. Ove le autorità ritengano tali spiegazioni non soddisfacenti, i motivi che hanno indotto al rifiuto delle informazioni o degli elementi di prova in questione devono essere indicati nelle eventuali decisioni pubblicate.

    7. Qualora le autorità debbano basarsi, per le risultanze della loro inchiesta anche riguardanti il valore normale, su informazioni provenienti da fonti indirette, ad esempio su quelle contenute nella domanda per l'apertura dell'inchiesta, devono usare una particole cautela. In simili casi, le autorità devono, nei limiti del possibile, verificare le informazioni ricorrendo ad altre fonti autonome alle quali possano accedere, ad esempio listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali, basandosi anche sulle informazioni fornite da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta. È evidente, comunque, che se la parte interessata non collabora e in tal modo le autorità non giungono in possesso di informazioni pertinenti, ciò può risolversi per la parte in questione in un esito meno favorevole che se avesse collaborato.

    ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    INTRODUZIONE GENERALE

    1. La base prima per la determinazione del valore in dogana, nel quadro del presente accordo, è il «valore di transazione» definito all'articolo 1. Tale articolo 1 dev'essere letto in correlazione all'articolo 8, il quale prevede, tra l'altro, alcune rettifiche del prezzo effettivamente pagato o da pagare quando determinati elementi specifici, che concorrono a determinare il valore ai fini doganali, sono a carico del compratore ma non sono compresi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L'articolo 8 prevede inoltre l'inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni del compratore a favore del venditore in forma di merci o di servizi specifici, anziché in denaro. Gli articoli da 2 a 7 compreso enunciato i metodi da seguire per determinare il valore in dogana, ogniqualvolta non fosse possibile procedere alla determinazione applicando le disposizioni dell'articolo 1.

    2. Quando il valore in dogana non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1, l'amministrazione doganale e l'importatore dovrebbero, di norma, concertarsi per individuare la base del valore a norma degli articoli 2 o 3. Può verificarsi il caso, ad esempio, che l'importatore sia in possesso di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili importate, di cui l'amministrazione doganale del porto di importazione non dispone direttamente. Per contro, l'amministrazione doganale può dispore di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili imortate a cui l'importatore non ha facilmente accesso. Una consultazione tra le due parti consentirà di scambiare informazioni, nel rispetto degli obblighi relativi al segreto commerciale, in vista della determinazione della base corretta per la valutazione in dogana.

    3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi per la determinazione del valore in dogana nei casi in cui tale determinazione non possa avvenire sulla base del valore di transazione delle merci importate o di merci identiche o simili importate. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il valore in dogana è determinato sulla base del prezzo al quale le merci sono vendute, nello stato in cui sono importate, ad un compratore non collegato al venditore nel paese di importazione. L'importatore ha altresì il diritto, su richiesta, di far valutare a norma delle disposizioni dell'articolo 5 le merci che sono oggetto di una lavorazione o di una trasformazione dopo l'importazione. ai sensi dell'articolo 6, il valore in dogana è determinato sulla base del valore calcolato. Entrambi questi metodi presentano alcune difficoltà e, per tale motivo, l'importatore ha il diritto, secondo quanto disposto dall'articolo 4, di scegliere l'ordine nel quale i due metodi saranno applicati.

    4. L'articolo 7 enuncia il modo di determinare il valore in dogana nei casi in cui non sia possibile determinarlo in base alle disposizioni degli articoli precedenti.



    I MEMBRI,

    In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali;

    Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994 e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo;

    Riconoscendo l'importanza delle disposizioni dell'articolo VII del GATT 1994 e desiderosi di elaborare norme di applicazione volte a garantire maggiore uniformità e certezza nell'attuazione di dette disposizioni;

    Riconoscendo la necessità di un sistema equo, uniforme e neutrale di valutazione delle merci ai fini doganali, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi;

    Riconoscendo che la base della valutazione delle merci ai fini doganali dovrebbe essere, nella massima misura possibile, il valore di transazione delle merci da valutare;

    Riconoscendo che il valore in dogana dovrebbe essere stabilito secondo criteri semplici ed equi, compatibili con la pratica commerciale, e che le procedure di valutazione dovrebbero essere di applicazione generale, senza distinzione tra le fonti di approvvigionamento;

    Riconoscendo che le procedure di valutazione non dovrebbero essere utilizzate per combattere il dumping,

    HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:



    PARTE I

    NORME DI VALUTAZIONE IN DOGANA

    Articolo 1

    1.  

    Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagere per le merci all'atto della vendita per l'esportazione nel paese d'importazione, dopo rettifica secondo quanto disposto dall'articolo 8, a condizione che:

    a) 

    non esistano restrizioni in merito alla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre alle restrizioni che

    i) 

    sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche del paese d'importazione;

    ii) 

    limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute; oppure

    iii) 

    non incidono sostanzialmente sul valore delle merci;

    b) 

    la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;

    c) 

    nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica a norma dell'articolo 8; e

    d) 

    compratore e venditore non siano collegati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali a norma del paragrafo 2.

    2.  
    a) 

    Nel determinare se il valore di transazione è accettabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che compratore e venditore siano collegati ai sensi dell'articolo 15 non costituisce di per sé un motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. In tal caso, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione è accettato purché tale, legami non abbiano influenzato il prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dall'importatore o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha fondati motivi di ritenere che detti legami abbiano influenzato il pezzo, essa comunica tali motivi all'importatore, fornendogli una ragionevole possibilità di replicare. Qualora l'importatore lo richieda, i motivi gli saranno comunicati in forma scritta.

    b) 

    In una vendita tra soggetti collegati, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, ogniqualvolta l'importatore dimostri che detto valore è estremamente vicino ad uno dei seguenti valori, determinati esattamente, o quasi nello stesso momento:

    i) 

    valore di transazione in occasione di vendite a compratori non collegati di merci identiche o simili per l'esportazione nello stesso paese di importazione;

    ii) 

    valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5;

    iii) 

    valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato a norma dell'articolo 6.

    Nell'applicazione dei criteri che precedono, si terranno in debito conto le differenze dimostrate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all'articolo 8 e i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori non collegati, ma che viceversa non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori collegati.

    c) 

    I criteri di cui al paragrafo 2, lettera b) devono essere utilizzati su iniziativa dell'importatore e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi in applicazione del paragrafo 2, lettera b).

    Articolo 2

    1.  
    a) 

    Se non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare.

    b) 

    Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci identiche, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci idientiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantità, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza.

    2.  
    Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore è rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti da un lato, le merci importate e, dall'altro, le merci identiche considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto.
    3.  
    Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si risconstra più di un valore di transazione per merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione più basso.

    Articolo 3

    1.  
    a) 

    Se non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli 1 e 2, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci simili, vendute per l'esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare.

    b) 

    Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci simili, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantità, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza.

    2.  
    Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore è rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti, da un lato, le merci importate e, dall'altro, le merci simili considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto.
    3.  
    Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione per merci simili, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione più basso.

    Articolo 4

    Se non può essere determinato a norma degli articoli 1, 2 o 3, il valore in dogana delle merci importate è determinato applicando le disposizioni dell'articolo 5 ovvero, nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato a norma di tale articolo, ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 6 salvo che, su richiesta dell'importatore, l'ordine di applicazione degli articoli 5 e 6 sia invertito.

    Articolo 5

    1.  
    a) 

    Se le merci importate, ovvero merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese d'importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa sul prezzo unitario applicato per la vendita delle merci importate o di merci identiche o simili importate, nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori non collegati ai venditori, esattamente o quasi nel momento dell'importazione delle merci da valutare, fatte salve le deduzioni relative agli elementi che seguono:

    i) 

    commissioni generalmente pagate o convenute, oppure margini generalmente applicati per utili e spese generali relativamente alle vendite, in quel paese, di merci importate della stessa categoria o dello stesso genere;

    ii) 

    spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché spese connesse sostenute nel paese d'importazione;

    iii) 

    se del caso, costi e spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2; e

    iv) 

    dazi doganali e altre imposte nazionali da pagare nel paese d'importazione in ragione dell'importazione o della vendita delle merci.

    b) 

    Se né le merci importate, né merci identiche o simili importate sono vendute esattamente, o quasi nel momento dell'importazione delle merci da valutare, il valore in dogana si basa, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nel paese di importazione, nello stato in cui sono importate, alla data più vicina successiva all'importazione delle merci da valutare, e comunque entro 90 giorni dall'importazione.

    2.  
    Se né le merci importate, né merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese di importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana si basa, su richiesta dell'importatore, sul prezzo unitario al quale, dopo l'ulteriore lavorazione trasformazione, le merci importate vengono vendute nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori nel paese d'importazione non collegati ai venditori, tenendo debitamente conto del valore aggiunto connesso alla lavorazione o alla trasformazione, nonché delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 6

    1.  

    Il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si base su un valore calcolato, che consisterà nella somma dei seguenti elementi:

    a) 

    costo o valore dei materiali e dei processi di fabbricazione o altre lavorazioni utilizzate per la produzione delle merci importate;

    b) 

    un importo per utili e spese generali uguale a quello generalmente considerato nella vendita di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuata da produttori del paese esportatore, per l'esportazione nel paese di importazione;

    c) 

    costo o valore di qualsiasi altra spesa di cui é necessario tener conto in base alla scelta in materia di valutazione effettuata dal membro in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

    2.  
    Nessun membro potrà richiedere o imporre a una persona non residente sul proprio territorio di presentare per esame documenti contabili o altri documenti, né di consentire l'accesso ai medesimi, allo scopo di determinare un valore calcolato. Per contro, le informazioni fornite dal produttore delle merci ai fini della determinazione del valore in dogana, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate in un altro paese dalle autorità del paese d'importazione, con il consenso del produttore e a condizione che tali autorità diano adeguato preavviso al governo del paese in questione e che quest'ultimo non si opponga all'indagine.

    Articolo 7

    1.  
    Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato a norma degli articoli da 1 a 6 incluso, esso sarà determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente accordo e dell'articolo VII del GATT 1994 e sulla base dei dati disponibili nel paese d'importazione.
    2.  

    A norma del presente articolo, nessun valore in dogana sarà determinato sulla base:

    a) 

    del prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci prodotte nello stesso paese;

    b) 

    di un sistema che preveda l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato tra due valori possibili;

    c) 

    del prezzo di merci sul mercato interno del paese d'esportazione;

    d) 

    del costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o simili conformemente alle disposizioni dell'articolo 6;

    e) 

    del prezzo di merci vendute per l'esportazione in un paese diverso dal paese d'importazione;

    f) 

    dei valori in dogana minimi, o ancora

    g) 

    di valori arbitrari o fittizi.

    3.  
    Ove ne faccia richiesta, l'importatore sarà informato per iscritto del valore in dogana stabilito a norma del presente articolo, nonché del metodo utilizzato per determinarlo.

    Articolo 8

    1.  

    Nel determinare il valore in dogana a norma dell'articolo 1, si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

    a) 

    i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

    i) 

    commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto;

    ii) 

    costo dei contenitori, considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con le merci in questione;

    iii) 

    costo dell'imballaggio, relativamente a manodopera o a materiali;

    b) 

    il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, se forniti direttamente o indirettamente dal compratore, gratuitamente o a costo ridotto, e utilizzati in relazione alla produzione o alla vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

    i) 

    materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate;

    ii) 

    utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;

    iii) 

    materiali consumati nella produzione delle merci importate;

    iv) 

    lavori di progettazione e studio, d'arte e di design, nonché piani e schizzi, eseguiti in un paese diverso da quello d'importazione e necessari per la produzione delle merci importate;

    c) 

    corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagere;

    d) 

    il valore di qualsiasi parte dei proventi di eventuali rivendite, cessioni o utilizzazioni delle merci importate, spettanti direttamente o indirettamente al venditore.

    2.  

    Nella formulazione della propria legislazione in materia, ciascun membro è tenuto a prevedere disposizioni per includere nel valore in dogana o escludere dallo stesso, in tutto o in parte, i seguenti elementi:

    a) 

    le spese di trasporto delle merci importato fino al porto o luogo di importazione;

    b) 

    le spese di carico, scarico e movimentazione connesse con il trasporto delle merci importate fino al porto o luogo d'importazione; e

    c) 

    il costo dell'assicurazione.

    3.  
    Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare sono effettuate a norma del presente articolo esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.
    4.  
    Nella determinazione del valore in dogana, non saranno aggiunti ulteriori elementi al prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo per quanto previsto nel presente articolo.

    Articolo 9

    1.  
    Ove per la determinazione del valore in dogana sia necessario convertire una moneta, il tasso di cambio da utilizzare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti del paese d'importazione interessato e deve rispecchiare, quanto più effettivamente possibile, per il periodo considerato da tale pubblicazione, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d'importazione.
    2.  
    Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore al momento dell'esportazione o al momento dell'importazione, secondo quanto previsto da ciascun membro.

    Articolo 10

    Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo confidenziale ai fini della valutazione in dogana sono considerate strettamente riservate dalle autorità interessate, che non le divulgheranno senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo il caso in cui si renda obbligatorio divulgarle nell'ambito di procedimenti giudiziari.

    Articolo 11

    1.  
    La legislazione di ciascun membro deve prevedere, maggior in merito alla determinazione del valore in dogana, il diritto di appello, non soggetto a penalità, per l'importatore o per qualsiasi altra persona soggetta al pagamento dei diritti.
    2.  
    Un primo diritto d'appello, non soggetto a penalità, può essere esperito dinanzi ad un organo dell'amministrazione doganale o ad un organismo indipendente, ma la legislazione di ciascun membro deve prevedere un diritto di appello, non soggetto a penalità, dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
    3.  
    Al ricorrente è notificata la decisione presa in appello e i motivi della stessa saranno esposti per iscritto. Il ricorrente è inoltre informato dell'eventuale diritto ad un ulteriore appello.

    Articolo 12

    Le leggi, i regolamenti, nonché le decisioni giudiziarie ed amministrative di applicazione generale che danno effetto al presente accordo saranno pubblicati dal paese d'importazione interessato conformemente all'articolo X del GATT 1994.

    Articolo 13

    Ove, nel corso della determinazione del valore in dogana di merci importate, si renda necessario differire le determinazione definitiva di tale valore, l'importatore deve poter tuttavia svincolare le merci dalla dogana, a condizione di fornire, su richiesta, una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento adeguato, che copra il pagamento dei dazi doganali cui le merci possono essere soggette. La legislazione di ciascun membro deve prevedere disposizioni applicabili in tali circostanze.

    Articolo 14

    Le note di cui all'allegato 1 del presente accordo formano parte integrante dello stesso e gli articoli dell'accordo devono essere letti ed applicati in correlazione alle note cui si riferiscono. Gli allegati II e III sono anch'essi parte integrante del presente accordo.

    Articolo 15

    1.  

    Nel presente accordo:

    a) 

    l'espressione «valore in dogana delle merci importate» indica il valore delle merci determinato ai fini della riscossione di dazi doganali ad valorem sulle merci importate;

    b) 

    l'espressione «paese di importazione» indica, il paese o territorio doganale di importazione;

    c) 

    il termine «prodotte» significa ugualmente coltivate, fabbricate o estratte.

    2.  

    Nel presente accordo:

    a) 

    l'espressione «merci identiche» indica merci che sono uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarsa entità nella forma esteriore non impedirebbero a merci altrimenti conformi alla definizione di essere considerate comunque merci identiche;

    b) 

    l'espressione «merci simili» indica merci che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche simili e componenti materiali simili, il che permette loro di assolvere alle stesse funzioni e di essere commercialmente intercambiabili. La qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci si possano definire simili;

    c) 

    le espressioni «merci identiche» e «merci simili» non si applicano alle merci che incorporano o comportano, a seconda dei casi, lavori di progettazione e di studio, d'arte o di design, o piani e schizzi per i quali non sono state operate rettifiche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv) poiché tali lavori sono stati eseguiti nel paese di importazione;

    d) 

    saranno considerate «merci identiche» o «merci simili» unicamente merci prodotte nello stesso paese delle merci da valutare;

    e) 

    merci prodotte da un soggetto diverso saranno prese in considerazione soltanto se non esistono merci identiche o simili, a seconda dei casi, prodotte dallo stesso soggetto che ha prodotto me merci da valutare.

    3.  
    Nel presente accordo, l'espressione «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» indica merci classificate in un gruppo o in una gamma di merci prodotte da una particolre industria o un particolare settore industriale, e comprende merci identiche o simili.
    4.  

    Ai fini del presente accordo, due o più persone si considerano collegate solo se:

    a) 

    l'una è funzionario o amministratore nell'impresa dell'altra;

    b) 

    hanno la veste giuridica di associati;

    c) 

    l'una è datore di lavoro dell'altra;

    d) 

    una di esse possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 % delle azioni o quote con diritto di voto dell'una e dell'altra;

    e) 

    una di esse controlla l'altra, direttamente o indirettamente;

    f) 

    entrambe sono direttamente o indirettamente controllata da una terza persona;

    g) 

    entrambe controllano congiuntamente, in forma diretta o indiretta, una terza persona; oppure

    h) 

    sono membri della stessa famiglia.

    5.  
    Le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, sono considerate collegate ai fini del presente accordo, se soddisfano uno dei criteri enunciati al paragrafo 4.

    Articolo 16

    Su richiesta presentata in forma scritta, l'importatore ha il diritto di farsi rilasciare dall'amministrazione doganale del paese d'importazione una spiegazione scritta del modo in cui è stato determinato il valore in dogana delle merci da lui importate.

    Articolo 17

    Nulla di quanto contenuto nel presente accordo sarà interpretato come inteso a limitare o contestare i diritti di una amministrazione doganale di accertare la veridicità o l'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentati ai fini della valutazione in dogana.



    PARTE II

    GESTIONE DELL'ACCORDO, CONSULTAZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 18

    Istituzioni

    1.  
    E istituito un comitato per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente accordo, denominato «il comitato») composto da rappresentanti di tutti i membri. Il comitato elegge il proprio presidente e si riunisce di regola una volta all'anno, o secondo le modalità previste dalle relative disposizioni del presente accordo, allo scopo di consentire ai membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione del sistema di valutazione in dogana da parte degli stessi, nella misura in cui essa potrebbe ripercuotersi sull'applicazione dell'accordo o sul conseguimento dei suoi obiettivi, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite dai membri. Il segretariato dell'OMC espleta le funzioni di segreteria del comitato.
    2.  
    È inoltre istituito un comitato tecnico per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente accordo, denominato «comitato tecnico») posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale (di seguito, nel presente accordo, denominato «CCD»), che esercita le attribuzioni indicate nell'Allegato II del presente accordo ed opera conformemente alle norme di procedura ivi contenute.

    Articolo 19

    Consultazioni e risoluzione delle controversie

    1.  
    Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, alle consultazioni e alla composizione delle controversie a norma del presente accordo si applica l'Intesa sulla risoluzione delle controversie.
    2.  
    Nel caso in cui un membro ritenga che un vantaggio ad esso derivante, direttamente o indirettamente, dal presente accordo, risulti annullato o compromesso, ovvero che la realizzazione di uno degli obiettivi di detto accordo risulti compromessa in conseguenza di azioni di un altro o di altri membri, la parte in questione ha facoltà di richiedere che siano avviate consultazioni con l'altro o gli altri membri, allo scopo di giungere ad una soluzione di reciproca soddisfazione. Ciascun membro esamina con comprensione ogni richiesta di consultazioni formulata da un altro membro.
    3.  
    Il comitato tecnico è tenuto a fornire, su richiesta, consulenza ed assistenza ai membri che procedono a consultazioni.
    4.  
    Su richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, o di sua iniziativa, un gruppo speciale (panel) istituito per esaminare una controversia relativa alle disposizioni del presente accordo ha facoltà di chiedere al comitato tecnico di procedere all'esame di questioni che richiedono una valutazione tecnica. Il gruppo speciale definirà il mandato del comitato tecnico in relazione a quella particolare controversia e fisserà una scadenza per la presentazione del rapporto del comitato tecnico, sul quale si dovrà basare nell'esame della questione. Nel caso in cui il comitato tecnico non sia in grado di raggiungere il consenso su una questione ad esso deferita a norma del presente paragrafo, il gruppo speciale dovrà offrire alle parti interessate l'opportunità di sottoporgli i rispettivi punti di vista sulla questione.
    5.  
    Le informazioni riservate comunicate ad un gruppo speciale non saranno divulgate senza la formale autorizzazione della persona, dell'ente o dell'autorità che le ha fornite. Nel caso in cui dette informazioni siano chieste a un gruppo speciale non autorizzato alla loro divulgazione, potrà essere trasmessa una sintesi non riservata, previa autorizzazione della persona, dell'ente e dell'autorità che le ha fornite.



    PARTE III

    TRATTAMENTO SPECIALE E DIFFERENZIATO

    Articolo 20

    1.  
    I paesi in via di sviluppo membri che non sono parti contraenti dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio stipulato il 12 aprile 1979, possono differire l'applicazione delle disposizioni del presente accordo per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC nei loro confronti. I paesi in via di sviluppo membri che opteranno per l'applicazione differita del presente accordo dovranno effettuare una notifica in tal senso al direttore generale dell'OMC.
    2.  
    Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, i paesi in via di sviluppo membri che non sono parti contraenti dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio stipulato il 12 aprile 1979, possono differire l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii) e dell'articolo 6, per un periodo non superiore a tre anni, successivamente all'applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell'accordo. I paesi in via di sviluppo membri che opteranno per l'applicazione differita delle diposizioni di cui al presente paragrafo, dovranno effettuare una notifica in tal senso al direttore generale dell'OMC.
    3.  
    I paesi industrializzati membri forniscono, secondo modalità definite di comune accordo, assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo membri che ne facciano richiesta. Su tale base, i paesi industrializzati membri definiscono programmi di assistenza tecnica che possono includere, tra l'altro, interventi di formazione di personale, assistenza nell'elaborazione di misure di attuazione, accesso alle fonti di informazione sulla metodologia in materia di determinazione del valore in dogana, nonché consulenze sull'applicazione delle disposizioni del presente accordo.



    PARTE IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Riserve

    Non possono essere formulate riserve per quanto riguarda le disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

    Articolo 22

    Legislazione nazionale

    1.  
    Ciascun membro è tenuto ad assicurare, entro la data di entrata in vigore del presente accordo per quanto lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso.
    2.  
    Ciascun membro informa il comitato in merito a eventuali modifiche apportate a leggi e regolamenti attinenti al presente accordo, nonché alla loro amministrazione.

    Articolo 23

    Esame

    Il comitato procede ogni anno ad una verifica dell'attuazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il comitato informa ogni anno il Consiglio per gli scambi di merci sugli sviluppi verificatisi nel corso del periodo oggetto dell'esame.

    Articolo 24

    Segretariato

    Le funzioni di segreteria del presente accordo sono svolte dal segretariato dell'OMC, salvo per quanto concerne le attribuzioni specificamente conferite al comitato tecnico, per il quale le funzioni di segreteria sono espletate dal segretariato del CCD.

    ALLEGATO I

    NOTE INTERPRETATIVE

    Nota generale

    Ordine di applicazione dei metodi di valutazione

    1. Gli articoli da 1 a 7 incluso definiscono come determinare a norma del presente accordo il valore in dogana delle merci importate. I metodi di valutazione sono indicati nell'ordine in cui sono applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in dogana è definito all'articolo 1: le merci importate devono essere valutate conformemente a tale articolo ogniqualvolta siano soddisfatte le condizioni in esso previste.

    2. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma dell'articolo 1, occorre passare via via agli articoli seguenti, fino all'articolo che per primo consente la determinazione del valore in dogana. Salvo per quanto disposto all'articolo 4, solo quando il valore in dogana non può essere stabilito in base alle disposizioni di un determinato articolo è consentito ricorrere alle disposizioni dell'articolo immediatamente successivo nell'ordine di applicazione.

    3. Se l'importatore non richiede di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6, dev'essere rispettato il normale ordine di applicazione. Se tale richiesta viene formulata, ma in seguito risulta impossibile determinare il valore in dogana in base alle disposizioni dell'articolo 6, la determinazione deve avvenire applicando, se possibile, le disposizioni dell'articolo 5.

    4. Quando non può essere determinato a norma di uno degli articoli da 1 a 6 incluso, il valore in dogana deve essere stabilito applicando le disposizioni dell'articolo 7.

    Applicazione di principi di contabilità generalmente ammessi

    1. Per «principi di contabilità generalmente ammessi» si intendono quelli che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l'attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale, quanto in pratiche e procedure particolareggiate.

    2. Ai fini del presente accordo, l'amministrazione doganale di ciascun membro, utilizza le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di riferiménto per l'articolo in questione. Ad esempio, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell'articolo 5 sarà effettuata in base ad informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di importazione. Per contro, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell'articolo 6 avverrà in base alle informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio: la determinazione di un elemento contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), compiuta nel paese di importazione, sarà effettuata utilizzando le informazioni compatibilmente con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese in questione.

    Nota relativa all'articolo 1

    Prezzo effettivamente pagato o da pagare

    1. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è l'importo totale versato o da versare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente avvenire in forma di trasferimento di denaro, ma può anche essere effettuato mediante lettera di credito o altri strumenti negoziabili, e in forma diretta o indiretta. Un esempio di pagamento indiretto sarebbe il regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore.

    2. Le attività intraprese dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica nell'articolo 8, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario. Ne consegue che, per la determinazione del valore in dogana, il costo di queste attività non verrà aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare.

    3. Il valore in dogana non comprende le spese o i costi qui di seguito indicati, purché essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

    a) 

    spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica avviati dopo l'importazione, in relazione a merci importate quali impianti, macchinari o attrezzature industriali;

    b) 

    costo del trasporto successivamente all'importazione;

    c) 

    diritti e imposte applicati nel paese di importazione.

    4. Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi o altri pagamenti effettuati dal compratore a favore del venditore che non si riferiscono alle merci importate.

    Paragrafo 1, lettera a), punto ni)

    Tra le restrizioni che non renderebbero inaccettabile un prezzo effettivamente pagato o da pagare, figurano quelle che non incidono sostanzialmente sul valore delle merci. Un esempio può essere il caso in cui un venditore chieda ad un compratore di automobili di non rivenderle, né esporle prima di una determinata data, che corrisponde al momento dell'immissione sul mercato dei modelli dell'anno.

    Paragrafo 1, lettera b)

    1. Se la vendita o il prezzo sono soggetti a condizioni o a prestazioni il cui valore, nel caso delle merci da valutare, non può essere determinato, il valore di transazione non sarà accettabile ai fini doganali. Seguono alcuni esempi di situazioni di questo tipo:

    a) 

    il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisti anche determinate quantità di altre merci;

    b) 

    il prezzo delle merci importate dipende dal prezzo o dai prezzi ai quali il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate;

    c) 

    il prezzo è stabilito sulla base della forma di pagamento, senza alcun rapporto con le merci importate; ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semilavorati che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti.

    2. Tuttavia, non comporteranno il rifiuto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di progettazione o piani effettuati nel paese di importazione non comporta il rifiuto del valore di transazione ai fini dell'articolo 1. Analogamente, se il compratore intraprende per conto proprio, anche nel quadro di un accordo con il venditore, attività inerenti la commercializzazione delle merci importate, nel valore in dogana non rientra il valore di tali attività, che non comportano il rifiuto del valore di transazione.

    Paragrafo 2

    1. I paragrafi 2, lettera a) e 2, lettera b) prevedono mezzi diversi per stabilire l'accettabilità di un valore dei transazione.

    2. Il paragrafo 2, lettera a) prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano collegati, le circostanze proprie della vendita vengano verificate e il valore di transazione venga ammesso come valore in dogana a condizione che il legame tra le due parti non abbia influito sul prezzo. Ciò non significa che le circostanze della vendita dovrebbero essere esaminate ogni volta che compratore e venditore sono collegati. La verifica è necessaria soltanto nel caso in cui esistano dubbi sull'accettabilità del prezzo. Quando l'amministrazione doganale non nutre alcun dubbio sull'accettabilità del prezzo, quest'ultimo dovrebbe essere accettato senza chiedere all'importatore di fornire ulteriori informazioni. Ad esempio, l'amministrazione doganale può avere esaminato in precedenza il legame tra le parti, o essere già in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già certa, sulla base di tale verifica o di tali informazioni, che il legame non ha influito sul prezzo.

    3. Quando l'amministrazione doganale non è in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa dovrebbe dare all'importatore la possibilità di fornire tutte le informazioni particolareggiate che potrebbero essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l'amministrazione doganale dovrebbe essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e le modalità secondo le quali è stato deciso il prezzo in questione, allo scopo di determinare se il legame tra le parti abbia influito sul prezzo. Se è possibile provare che il compratore e il venditore, benché collegati ai sensi dell'articolo 15, commerciano tra loro come se non lo fossero, ciò vale come dimostrazione del fatto che il legame non ha influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stabilito secondo modalità compatibili con le normali prassi di determinazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o secondo le modalità in base alle quali il venditore stabilisce i prezzi per la vendita a compratori non collegati, ciò dimostrerebbe che il legame esistente tra le parti non ha influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa nell'arco di un periodo rappresentativo (ad esempio, su una base annua) per la vendita di merci della stessa categoria o tipo, ciò dimostrerebbe che il prezzo non è stato influenzato.

    4. Il paragrafo 2, lettera b) prevede la possibilità per l'importatore di dimostrare che il valore di transazione è estremamente vicino ad un valore di riferimento in precedenza accettato dall'amministrazione doganale e pertanto risulta accettabile ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1. Ove sia soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non è necessario esaminare la questione della possibile influenza sul prezzo di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l'amministrazione doganale è già in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche più approfondite, che è soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa non avrà motivo di esigere dall'importatore che ne apporti la prova. Nel paragrafo 2, lettera b), con l'espressione «compratori non collegati» si intendono compratori che non sono collegati al venditore in nessun caso particolare.

    Paragrafo 2, lettera b)

    Per determinare se un valore sia «estremamente vicino» ad un altro valore è necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate, nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto di vista commerciale. Poiché questi elementi possono variare da un caso all'altro, sarebbe impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, nel determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori di riferimento indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce.

    Nota relativa all'articolo 2

    1. Nell'applicare l'articolo 2, l'amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, ad una vendita di merci identiche effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente della stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti:

    a) 

    vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardate quantità differenti;

    b) 

    vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantità sostanzialmente uguali; oppure

    c) 

    vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantità differenti.

    2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso:

    a) 

    unicamente del fattore quantità;

    b) 

    unicamente del fattore livello commerciale; o

    c) 

    sia del livello commerciale sia della quantità.

    3. L'espressione «e/o» consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte.

    4. Ai fini dell'articolo 2, per valore di transazione di merci importate identiche si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2, che sia già stato accettato a norma dell'articolo 1.

    5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di IO unità e le sole merci importate identiche per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità, ed è noto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. A questo proposito, non è necessario che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo purché si sia stabilito, a seguito di vendite di quantità differenti, che il listino prezzi è veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell'articolo 2 non è adeguata.

    Nota relativa all'articolo 3

    1. Nell'applicare l'articolo 3, l'amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, ad una vendita di merci simili effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nelle stesse quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci simili che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti:

    a) 

    vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante quantità differenti;

    b) 

    vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantità sostanzialmente uguali; oppure

    c) 

    vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantità differenti.

    2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso:

    a) 

    unicamente del fattore quantità;

    b) 

    unicamente del fattore livello commerciale; o

    c) 

    sia del livello commerciale sia della quantità.

    3. L'espressione «e/o» consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte.

    4. Ai fini dell'articolo 2, per valore di transazione di merci importate similari si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2, che sia già stato accettato a norma dell'articolo 1.

    5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità e le sole merci importate simili per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità, ed è noto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. A questo proposito, non è necessario che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo purché si sia stabilito, a seguito di vendite di quantità differenti, che il listino prezzi è veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell'articolo 3 non è adeguata.

    Nota relativa all'articolo 5

    1. Con l'espressione «prezzo unitario corrispondente alle vendite... nel quantitativo complessivo maggiore» s'intende il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità in occasione di vendite a soggetti non collegati alle persone da cui acquistano le merci in questione, al primo livello commerciale successivo all'importazione al quale si effettuano tali vendite.

    2. Per fare un esempio, alcune merci sono vendute sulla base di un listino prezzi che prevede prezzi unitari favorevoli per acquisti in quantità piuttosto elevate.



    Quantità per vendita

    Prezzo unitario

    Numero di vendite

    Quantità totale venduta a ciascun prezzo

    1-10 unità

    100

    10 vendite di 5 unità

    5 vendite di 3 unità

    65

    11-25 unità

    95

    5 vendite di 11 unità

    55

    più di 25 unità

    90

    1 vendita di 30

    unità 1 vendita di 50 unità

    80

    Il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore è 90.

    3. Per fare un altro esempio, si considerino due diverse vendite. Nel primo caso, 500 unità sono vendute al prezzo di 95 unità monetarie ciascuna. Nel secondo caso, 400 unità vengono vendute al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio, il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 500; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore è 95.

    4. Terzo esempio: nella seguente situazione, diversi quantitativi sono venduti a prezzi differenti.

    a) 

    Vendite



    Quantità per vendita

    Prezzo unitario

    40 unità

    100

    30 unità

    90

    15 unità

    100

    50 unità

    95

    25 unità

    105

    35 unità

    90

    5 unità

    100

    b) 

    Totali



    Quantità totale venduta

    Prezzo unitario

    65

    90

    50

    95

    60

    100

    25

    105

    In questo esempio, il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore è 90.

    5. Una vendita effettuata nel paese d'importazione come descritto al precedente paragrafo 1, a una persona che fornisca, direttamente o indirettamente e gratuitamente o a costo ridotto, a fini di utilizzo nella produzione o nella vendita per l'esportazione delle merci importate, uno qualsiasi degli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire il prezzo unitario ai fini dell'articolo 5.

    6. Occorre notare che gli «utili e le spese generali» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dovrebbero essere considerati come un'unica entità. La cifra considerata ai fini di tale deduzione dovrebbe essere determinata in base alle informazioni fornite dall'importatore o a suo nome, a meno che le cifre dell'importatore siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite nel paese di importazione di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo. In questo caso, l'importo da considerare per gli utili e le spese generali può basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dall'importatore o a suo nome.

    7. Le «spese generali» comprendono i costi diretti e indiretti della commercializzazione delle merci in questione.

    8. Le imposte locali da pagare a seguito della vendita delle merci per le quali non è ammessa la deduzione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv) dovranno essere detratte conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i).

    9. Nel determinare le commissioni o gli utili e le spese generali consuete conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, si dovrà decidere, caso per caso e tenendo conto delle circostanze, se determinate merci siano «della stessa categoria o dello stesso tipo» di altre merci. Si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite, nel paese di importazione, del gruppo o della gamma più limitata di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo, che comprenda le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 5, le «merci della stessa categoria o dello stesso genere» comprendono merci importate dallo stesso paese di provenienza delle merci da valutare, nonché merci importate provenienti da altri paesi.

    10. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la «data più vicina» sarà la data alla quale le merci importate o merci identiche o simili importate sono vendute in quantità sufficiente ad individuare il prezzo unitario.

    11. Quando si fa ricorso al metodo indicato all'articolo 5, paragrafo 2, le deduzioni operate per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione si devono basare su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli vengono effettuati in base a formule, prescrizioni e metodi di interpretazione ammessi nel settore di produzione, nonché ad altre pratiche del settore.

    12. È riconosciuto che il metodo di valutazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, non sarebbe di norma applicabile qualora, in seguito a una lavorazione o a una trasformazione successiva, le merci importate avessero perso la loro identità. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benché le merci importate abbiano perso la loro identità, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione può essere determinato con precisione e senza eccessiva difficoltà. Viceversa, possono anche verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identità, ma costituiscono un elemento talmente secondario nell'ambito delle merci vendute nel paese di importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non sarebbe giustificato. Alla luce delle considerazioni che precedono, le situazioni di questo tipo devono essere considerate caso per caso.

    Nota relativa all'articolo 6

    1. Di norma, il valore in dogana è determinato, ai sensi del presente accordo, in base ad informazioni immediatamente disponibili nel paese d'importazione. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare, nonché altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori dei paese d'importazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sarà assoggettato alla giurisdizione delle autorità del paese di importazione. Il ricorso al metodo del valore calcolato sarà, in generale, limitato ai casi nei quali compratore e venditore sono collegati e nei quali il produttore è disposto a comunicare alle autorità del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi, nonché ad agevolare ogni ulteriore verifica che possa risultare necessaria.

    2. Il «costo o valore» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) è da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si baserà sulla contabilità commerciale del produttore, a condizione che la stessa sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi e applicati nel paese di produzione delle merci.

    3. Il «costo o valore» comprende il costo degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii). Esso comprende inoltre il valore, attribuito nelle proporzioni adeguate conformemente alla nota relativa all'articolo 8, di ogni elemento specificato al paragrafo 1, lettera b), di detto articolo, che sia stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere utilizzato in sede di produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), che sono eseguiti nel paese di importazione, viene incluso unicamente nella misura in cui detti lavori sono a carico del produttore. Resta inteso che il costo o il valore degli elementi considerati nel presente paragrafo non dovrà essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato.

    4. L'«importo per gli utili e le spese generali» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) dev'essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre comunicate siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci di valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione nel paese d'importazione.

    5. Occorre notare a questo proposito che «l'importo per gli utili e le spese generali» deve considerarsi come un'unica entità. Ne deriva che, se in un caso particolare l'utile del produttore è esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo. Una situazione del genere potrebbe verificarsi nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nel paese d'importazione e il produttore si accontentasse di un utile nullo o esiguo per compensare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore può dimostrare di aver realizzato un utile esiguo dalle vendite delle merci importate, a causa di circostanze commerciali particolari, dovrebbero essere prese in considerazione le cifre relative ai suoi utili effettivi, sempreché il produttore le giustificasse con valide motivazioni di carattere commerciale e la sua politica in materia di prezzi riflettesse le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Tale situazione potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui dei produttori fossero stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o ancora nel caso in cui essi vendessero merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d'importazione, accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitività. Quando le cifre relative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione nel paese d'importazione, l'importo degli utili e delle spese generali potrà basarsi su informazioni pertinenti diverse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome.

    6. Quando, per determinare un valore calcolato, vengano utilizzate informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, le autorità del paese d'importazione comunicheranno all'importatore, qualora questi ne faccia richiesta, la fonte di dette informazioni, nonché i dati utilizzati e i calcoli effettuati sulla base di questi stessi dati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.

    7. Le «spese generali» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) comprendono i costi diretti e indiretti relativi alla produzione ed alla commercializzazione delle merci per l'esportazione, e che non sono inclusi a norma della lettera a) di detto paragrafo.

    8. Per stabilire se determinate merci sono «della stessa categoria o dello stesso tipo» di altre merci, si deve procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente all'articolo 6, si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l'esportazione, destinate al paese d'importazione, del gruppo, o gamma, di merci più limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 6, le «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare.

    Nota relativa all'articolo 7

    1. I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 7 dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana determinati in precedenza.

    2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell'articolo 7 dovrebbero essere quelli definiti agli articoli da 1 a 6 incluso; tuttavia una ragionevole elasticità nell'applicazione di tali metodi risulterebbe conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell'articolo 7.

    3. Seguono alcuni esempi intesi ad illustrare che cosa debba intendersi per ragionevole elasticità:

    a) 

    merci identiche: la prescrizione in base alla quale le merci identiche dovrebbero essere esportate esattamente o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità; merci importate identiche prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in dogana di merci importate identiche, già determinati a norma degli articoli 5 o 6.

    b) 

    merci simili: la prescrizione in base alla quale le merci simili dovrebbero essere esportate esattamente o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità; merci importate simili prodotte in un paese diverso da quello di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare valori in dogana di merci importate simili già determinati a norma degli articoli 5 o 6.

    c) 

    metodo deduttivo: la prescrizione in base alla quale le merci dovranno essere state vendute «nello stato in cui sono importate», di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) potrebbe essere interpretata con elasticità; il termine di «90 giorni» potrebbe essere applicato in maniera flessibile.

    Nota relativa all'articolo 8

    Paragrafo 1, lettera a), punto i)

    Per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo all'estero per l'acquisto delle merci da valutare.

    Paragrafo 1, lettera b), punto ii)

    1. Due considerazioni intervengono nell'attribuzione degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii) alle merci importate, e cioè il valore dell'elemento stesso e il modo in cui tale valore dev'essere attribuito alle merci importate. L'attribuzione di detti elementi dovrebbe essere effettuata in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi.

    2. Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se l'importatore lo acquista ad un determinato costo da un venditore al quale non è collegato, detto costo rappresenta il valore dell'elemento. Se l'elemento è stato prodotto dall'importatore o da una persona ad esso collegata, il suo valore è dato dal costo di produzione. Se l'elemento è stato utilizzato in precedenza dall'importatore, a prescindere dal fatto che questi l'abbia acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detto utilizzo nella determinazione del valore dell'elemento.

    3. Una volta determinato, il valore dell'elemento dev'essere attribuito alle merci importate. Esistono diverse possibilità. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se l'importatore desidera pagare i dazi sul valore totale in un'unica soluzione. Oppure l'importatore può richiedere che il valore sia attribuito al numero di unità prodotte fino al momento del primo invio. O ancora, l'importatore può chiedere che il valore sia attribuito alla totalità della produzione prevista, se esistono già contratti o precisi impegni per la produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dall'importatore.

    4. A titolo illustrativo, si può considerare il caso di un importatore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10 000 unità. Al momento dell'arrivo del primo invio, di 1 000 unità, il produttore ha già fabbricato 4 000 unità. L'importatore può chiedere all'amministrazione doganale di attribuire il valore dello stampo a 1 000 ,4 000 o 10 000 unità.

    Paragrafo 1, lettera b), punto iv)

    1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), dovrebbero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per l'importatore e per l'amministrazione doganale, il lavoro connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore.

    2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell'acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non danno luogo a nessuna aggiunta, salvo quella relativa al costo delle copie.

    3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità a seconda della struttura, delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata.

    4. Ad esempio, è possibile che un'impresa che importa diversi prodotti provenienti da più paesi tenga la contabilità del suo centro di progettazione fuori dal paese d'importazione, in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili ad un determinato prodotto. In tal caso, potrà essere operata una rettifica diretta, in misura appropriata, a norma dell'articolo 8.

    5. Si può avere anche il caso di un'impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori dal paese d'importazione, nelle sue spese generali, senza attribuirli a prodotti specifici. In tal caso, sarebbe possibile operare, a norma dell'articolo 8, un'adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all'intera produzione che beneficia dei servizi del centro stesso e aggiungendo i costi così attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unità.

    6. Eventuali variazioni rispetto alle circostanze sopra citate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo di attribuzione più appropriato.

    7. Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione coinvolga un certo numero di paesi e avvenga nell'arco di un determinato periodo di tempo, la rettifica dovrebbe essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al di fuori del paese d'importazione.

    Paragrafo 1, lettera c)

    1. I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) possono comprendere tra l'altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di riproduzione. Tuttavia, in occasione della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel paese d'importazione non saranno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.

    2. I pagamenti effettuati dal compratore in contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non saranno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, se questi pagamenti non costituiscono una condizione della vendita per l'esportazione nel paese d'importazione delle merci importate.

    Paragrafo 3

    In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1. A titolo illustrativo di quanto precede: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita nel paese d'importazione di un litro di un determinato prodotto, importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il corrispettivo si basa in parte sulle merci importate e in parte su altri fattori che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente; oppure, nel caso in cui l'importo del corrispettivo non possa essere distinto da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore) sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l'importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può apportare un'aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare.

    Nota relativa all'articolo 9

    Ai fini dell'articolo 9, il «momento dell'importazione» può essere quello della dichiarazione in dogana.

    Nota relativa all'articolo 11

    1. L'articolo 11 conferisce all'importatore un diritto di appello nei confronti di una determinazione del valore effettuata dall'amministrazione doganale a proposito delle merci da valutare. Dapprima si potrà ricorrere ad un'autorità superiore dell'amministrazione doganale, ma l'importatore avrà il diritto, in ultima istanza, di interporre appello dinanzi agli organi giudiziari.

    2. «Non soggetto a penalità» significa che l'importatore non sarà passibile o minacciato di ammenda, per la sola ragione di aver deciso di esercitare il proprio diritto di appello. Le normali spese giudiziarie e gli onorari degli avvocati non saranno considerati un'ammenda.

    3. Tuttavia, nessuna delle disposizioni dell'articolo 11 impedirà ad un membro di esigere che i dazi doganali stabiliti siano integralmente pagati prima dell'interposizione dell'appello.

    Nota relativa all'articolo 15

    Paragrafo 4

    Ai fini dell'articolo 15, il termine «persone» si applica, se del caso, ad una persona giuridica.

    Paragrafo 4, lettera e)

    Ai fini del presente accordo, si ritiene che una persona controlli un'altra, ove la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.

    ALLEGATO II

    COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE IN DOGANA

    1. Conformemente all'articolo 18 del presente accordo, il comitato tecnico sarà istituito sotto gli auspici del CCD allo scopo di garantire, a livello tecnico, l'uniformità di interpretazione e di applicazione del presente accordo.

    2. Le attribuzioni del comitato tecnico saranno le seguenti:

    a) 

    esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati;

    b) 

    studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano al presente accordo, nonché elaborare rapporti sui risultati di detti studi;

    c) 

    preparare e distribuire rapporti annuali sugli aspetti tecnici dell'applicazione e dello stato del presente accordo;

    d) 

    fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate, le informazioni e i pareri che potrebbero essere richiesti da qualsiasi membro o dal comitato. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative;

    e) 

    agevolare, su richiesta, l'assistenza tecnica a favore dei membri, allo scopo di promuovere l'accettazione del presente accordo sul piano internazionale;

    f) 

    effettuare l'esame delle questioni che gli vengono sottoposte da un gruppo speciale, ai sensi dell'articolo 19 del presente accordo; e

    g) 

    esercitare altre eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il comitato.

    Considerazioni di carattere generale

    3. Il comitato tecnico si impegnerà a concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno sottoposte dai membri, dal comitato o da un gruppo speciale (panel). Secondo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 4, il gruppo speciale dovrà fissare una scadenza specifica per il ricevimento di un rapporto del comitato tecnico, il quale dovrà provvedere a fornire il rapporto entro tale scadenza.

    4. Nello svolgimento della sua attività, il comitato tecnico sarà opportunamente assistito dal segretariato del CCD.

    Rappresentanza

    5. Ciascun membro avrà il diritto di essere rappresentato nel comitato tecnico e potrà designare un delegato e uno o più supplenti per rappresentarlo nel comitato tecnico. Ogni membro così rappresentato nel comitato tecnico è qui di seguito denominato «membro del comitato tecnico». I rappresentanti dei membri del comitato tecnico potranno avvalersi dell'opera di consulenti. Il segretariato dell'OMC potrà anch'esso assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

    6. I membri del CCD che non sono membri dell'OMC potranno farsi rappresentare alle riunioni del comitato tecnico da un delegato e uno o più supplenti. Tali rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del comitato tecnico.

    7. Con riserva dell'accettazione del presidente del comitato tecnico, il segretario generale del CCD (qui di seguito denominato «segretario generale») potrà invitare rappresentanti di governi che non sono né membri dell'OMC né membri del CCD, nonché rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni del comitato tecnico.

    8. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del comitato tecnico saranno trasmesse al segretario generale.

    Riunioni del comitato tecnico

    9. Il comitato tecnico si riunirà quando sarà necessario, e comunque almeno due volte l'anno. La data di ciascuna riunione sarà fissata dal comitato tecnico nella sessione precedente. La data della riunione potrà essere modificata sia su richiesta di un membro del comitato tecnico, confermata dalla maggioranza semplice dei membri, sia, per i casi urgenti, su richiesta del presidente. In deroga a quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo, il comitato tecnico si riunirà quando necessario per esaminare questioni sottoposte da un gruppo speciale a norma dell'articolo 19 del presente accordo.

    10. Le riunioni del comitato tecnico si svolgeranno presso la sede del CCD, salvo decisione contraria.

    11. Fatta eccezione per i casi urgenti, il segretario generale informerà almeno 30 giorni prima della data di apertura di ciascuna sessione tutti i membri del comitato tecnico, nonché i partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7.

    Ordine del giorno

    12. Il segretario generale redigerà un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione e lo comunicherà ai membri del comitato tecnico ed ai partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7, almeno 30 giorni prima della sessione, fatta eccezione per i casi urgenti. L'ordine del giorno comprenderà tutti i punti la cui iscrizione sia stata approvata dal comitato tecnico nella sessione precedente, tutti i punti iscritti dal presidente su sua iniziativa, nonché tutti i punti la cui iscrizione sia stata richiesta dal segretario generale, dal comitato o da un membro del comitato tecnico.

    13. Il comitato tecnico adotterà il proprio ordine del giorno in apertura di ciascuna sessione. Nel corso della stessa, l'ordine del giorno potrà essere modificato in qualsiasi momento dal comitato tecnico.

    Cariche e regolamento interno

    14. Il comitato tecnico elegge tra i delegati dei suoi membri un presidente e uno o più vicepresidenti. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha la durata di un anno. Il presidente e i vicepresidenti uscenti sono rieleggibili. Il mandato di un-presidente, o vicepresidente, che non rappresenta più un membro del comitato tecnico cessa automaticamente.

    15. In caso di assenza del presidente ad una riunione, o a parte della stessa, un vicepresidente assumerà la presidenza, con gli stessi poteri e gli stessi doveri del presidente.

    16. Il presidente della riunione parteciperà ai lavori del comitato tecnico in qualità di presidente e non in qualità di rappresentante di un membro del comitato tecnico.

    17. Oltre ad esercitare gli altri poteri attribuitigli dal presente regolamento, il presidente dichiarerà l'apertura e la chiusura di ciascuna riunione, dirigerà la discussione, darà la parola e, conformemente al presente regolamento, disciplinerà i lavori. Il presidente potrà inoltre richiamare all'ordine un oratore qualora le osservazioni di quest'ultimo non siano pertinenti.

    18. Ciascuna delegazione potrà presentare una mozione d'ordine nel corso della discussione su qualsivoglia questione. In questo caso, il presidente prenderà una decisione immediata. In caso di contestazione nei confronti di tale decisione, il presidente la metterà ai voti. Se non viene respinta, la decisione verrà mantenuta tale e quale.

    19. Il segretario generale, o i funzionari del segretariato designati dallo stesso segretario, svolgeranno le funzioni di segreteria nelle riunioni del comitato tecnico.

    Quorum e scrutini

    20. Il quorum sarà costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice dei membri del comitato tecnico.

    21. Ciascun membro del comitato tecnico disporrà di un voto. Ogni decisione del comitato tecnico sarà adottata con la maggioranza almeno dei due terzi membri presenti. Prescindendo dai risultati della votazione su una determinata questione, il comitato tecnico avrà la facoltà di presentare un rapporto completo al comitato ed al CCD, indicando i diversi punti di vista espressi nelle relative discussioni. In deroga a quanto fin qui disposto dal presente paragrafo, su questioni sottoposte da un gruppo speciale, le decisioni del comitato tecnico saranno prese per accordo unanime. Ove non raggiunga un accordo al suo interno su una questione presentata da un gruppo speciale, il comitato tecnico fornirà un rapporto dettagliato dei fatti in questione in cui siano indicate le opinioni dei membri.

    Lingue e documenti

    22. Le lingue ufficiali del comitato tecnico saranno il francese, l'inglese e lo spagnolo. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in una di queste tre lingue saranno immediatamente tradotti nelle altre lingue ufficiali, a meno che tutte le delegazioni abbiano deciso di rinunciare alla loro traduzione. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in un'altra lingua saranno tradotti in francese, in inglese e in spagnolo alle stesse condizioni, ma in tal caso spetterà alla delegazione interessata fornirne la traduzione in francese, in inglese o in spagnolo. Il francese, l'inglese e lo spagnolo saranno le uniche lingue utilizzate nei documenti ufficiali del comitato tecnico. Le memorie e la corrispondenza sottoposte all'esame del comitato tecnico dovranno essere presentate in una delle lingue ufficiali.

    23. Il comitato tecnico redigerà un rapporto su ciascuna delle sessioni e, se il presidente lo riterrà necessario, anche processi verbali o resoconti analitici delle sue riunioni. Il presidente, o una persona da questi designata, presenterà un rapporto sui lavori del comitato tecnico a ciascuna riunione del comitato e a ciascuna riunione del CCD.

    ALLEGATO III

    1. Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, per l'applicazione dell'accordo da parte dei paesi in via di sviluppo membri potrebbe rivelarsi nella pratica insufficiente per alcuni di questi paesi. In tal caso, un paese in via di sviluppo membro potrà, prima della fine del periodo citato all'articolo 20, paragrafo 1, richiederne la proroga, restando inteso che i membri esamineranno con comprensione tale richiesta, ove il paese in via di sviluppo membro di cui trattasi sia in grado di motivarla debitamente.

    2. I paesi in via di sviluppo che abitualmente determinano il valore delle merci sulla base di valori minimi stabiliti ufficialmente potrebbero richiedere di formulare una riserva che consenta loro di mantenere tali valori entro certi limiti e in via transitoria, secondo le modalità e le condizioni accettate dai membri.

    3. I paesi in via di sviluppo, per i quali l'inversione dell'ordine di applicazione su richiesta dell'importatore, di cui all'articolo 4 dell'accordo, potrebbe creare reali difficoltà, hanno facoltà di formulare una riserva nei confronti dell'articolo 4, nei seguenti termini:

    «Il governo di ...... si riserva il diritto di decidere che la disposizione dell'articolo 4 dell'Accordo in materia si applichi soltanto quando le autorità doganali acconsentano alla richiesta di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6».

    Ove i paesi in via di sviluppo formulino tale riserva, i membri vi consentiranno a norma dell'articolo 21 dell'accordo.

    4. I paesi in via di sviluppo potrebbero chiedere di formulare una riserva in relazione all'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo nei seguenti termini:

    «Il governo di ...... si riserva il diritto di decidere che l'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo sia applicato, che l'importatore lo richieda o meno, in conformità con le disposizioni della nota corrispondente».

    Se i paesi in via di sviluppo formulano tale riserva, i membri vi consentiranno a norma dell'articolo 21 dell'accordo.

    5. Alcuni paesi in via di sviluppo possono incontrare problemi nell'attuazione dell'articolo 1 dell'Accordo, nella misura in cui esso si riferisca alle importazioni effettuate in questi paesi da rappresentanti, distributori o concessionari esclusivi. Se problemi di tale natura si presenteranno nella pratica ai paesi in via di sviluppo membri in sede di applicazione dell'accordo, la questione verrà esaminata, su richiesta di detti membri, allo scopo di trovare soluzioni adeguate.

    6. L'articolo 17 riconosce che l'applicazione dell'accordo potrebbe richiedere alle amministrazioni doganali di informarsi in merito alla veridicità o all'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentati ai fini della determinazione del valore in dogana. L'articolo pertanto dà atto del fatto che possono essere condotte indagini allo scopo, per esempio, di verificare se sono completi e corretti gli elementi relativi al valore dichiarati o presentati in dogana ai fini della determinazione del valore in dogana. I membri, con riserva delle rispettive leggi e procedure nazionali, hanno il diritto di contare sulla piena cooperazione degli importatori in indagini di questo tipo.

    7. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore a favore del venditore, ovvero dal compratore a favore di una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore.

    ACCORDO SULLE ISPEZIONI PRE-IMBARCO



    I MEMBRI,

    notando che il 20 settembre 1986 i ministri hanno convenuto che «l'Uruguay Round di negoziati commerciali multilaterali mira a promuovere l'ulteriore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale», a «rafforzare il ruolo del GATT» e ad «aumentare la capacità del sistema GATT di adeguarsi all'ambiente economico internazionale in evoluzione»;

    notando che un certo numero di paesi in via di sviluppo membri fanno ricorso ad ispezioni pre-imbarco;

    riconoscendo l'esigenza dei paesi in via di sviluppo di ricorrere a tale procedura per quanto e nella misura in cui sia necessario verificare la qualità, la quantità e il prezzo delle merci importate;

    coscienti del fatto che siffatte operazioni devono essere effettuate senza dare origine a inutili ritardi o trattamenti differenziati;

    notando che l'ispezione, per definizione, viene effettuata nel territorio dei membri esportatori;

    riconoscendo l'esigenza di definire un quadro internazionale concordato di diritti e obblighi spettanti a membri utilizzatori e membri esportatori;

    riconoscendo che i principi e gli obblighi del GATT 1994 si applicano alle attività degli enti per le ispezioni preimbarco incaricati dai governi dei membri dell'OMC;

    riconoscendo che è auspicabile rendere trasparenti le operazioni svolte dagli enti per le ispezioni pre-imbarco nonché leggi e regolamenti in materia di ispezioni preimbarco;

    desiderosi di promuovere la rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie tra esportatori ed enti per le ispezioni pre-imbarco che possano insorgere nel quadro del presente accordo,

    HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    Ambito di applicazione — Definizioni

    1.  
    Il presente accordo si applica a tutte le attività di ispezione pre-imbarco svolte nel territorio dei membri, appaltate o comunque affidate dal governo o da un organismo governativo di un membro.
    2.  
    Per «membro utilizzatore» si intende un membro il cui governo o un cui organismo governativo appalta o comunque affida la pratica di attività di ispezione preimbarco.
    3.  
    Per attività di ispezione pre-imbarco si intendono tutte le attività relative alla verifica di qualità, quantità e prezzo, ivi compresi tasso di cambio e condizioni finanziarie, e/o la classificazione delle merci da esportare nel territorio del membro utilizzatore.
    4.  
    Per «ente per le ispezioni pre-imbarco» si intende qualsiasi ente al quale un membro appalta o comunque affida l'incarico di effettuare ispezioni pre-imbarco ( 53 ).

    Articolo 2

    Obblighi dei membri utilizzatori

    Obbligo di non discriminazione

    1.  
    I membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera non discriminatoria e che le procedure e i criteri impiegati nello svolgimento delle attività siano obiettivi e applicati allo stesso modo a tutti gli esportatori interessati. I membri utilizzatori garantiscono inoltre l'esecuzione uniforme delle ispezioni da parte di tutti gli ispettori degli enti per le inspezioni pre-imbarco che ricevono l'appalto o l'incarico dagli stessi.

    Disposizioni governative

    2.  
    I membri utilizzatori garantiscono che nel corso delle attività di ispezione pre-imbarco inerenti leggi, regolamenti e norme rispettivi siano rispettate le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo III del GATT 1994 nella misura in cui le stesse sono pertinenti.

    Sito dell'ispezione

    3.  
    I membri utilizzatori garantiscono che tutte le attività relative alle ispezioni pre-imbarco, ivi compresa l'emissione di una relazione fattuale che consente il rilascio di un nullaosta all'imbarco («Clean Report of Findings»), ovvero di una nota di mancata emissione, si svolgano nel territorio doganale dal quale le merci vengono esportate ovvero, se l'ispezione non può essere effettuata in tale territorio doganale data la natura complessa dei prodotti in questione o se concordato da entrambe le parti, nel territorio doganale nel quale le merci vengono prodotte.

    Norme

    4.  
    I membri utilizzatori devono altresì garantire che le ispezioni sulla quantità e la qualità siano effettuate in conformità delle norme definite da venditore e compratore nel contratto di acquisto e che, in assenza di tali norme, si applichino le norme internazionali pertinenti ( 54 ).

    Trasparenza

    5.  
    I membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera trasparente.
    6.  
    I membri utilizzatori garantiscono che, nel momento in cui vengono contattati dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a fornire agli stessi un elenco contenente tutte le informazioni necessarie agli esportatori per conformarsi ai requisiti d'ispezione. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco sono tenuti a fornire le informazioni pertinenti, su richiesta degli esportatori. Tali informazioni includono il riferimento a leggi e regolamenti dèi membri utilizzatori relativamente alle attività di ispezione pre-imbarco, nonché le procedure e i criteri utilizzati per l'ispezione e ai fini della verifica di prezzo e tasso di cambio, i diritti degli esportatori nei confronti degli enti di ispezione e le procedure di appello previste al paragrafo 21. Eventuali ulteriori obblighi procedurali o modifiche nelle procedure vigenti potranno essere applicati ad una determinata spedizione solo ove l'esportatore interessato venga informato dei cambiamenti al momento della definizione della data dell'ispezione. Tuttavia, in situazioni di emergenza, come nei casi contemplati dagli articoli XX e XXI del GATT 1994, tali ulteriori obblighi procedurali o eventuali modifiche possono essere applicati ad una spedizione prima che l'esportatore ne venga informato. Quanto precede, tuttavia, non esime gli esportatori dai loro obblighi per quanto concerne l'osservanza della normativa in materia di importazioni del membro utilizzatore.
    7.  
    I membri utilizzatori garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 6 che precede siano facilmente accessibili agli esportatori e che gli uffici per le ispezioni pre-imbarco gestiti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco fungano da punti di riferimento per le informazioni.
    8.  
    I membri utilizzatori pubblicano con sollecitudine tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di ispezioni pre-imbarco, in modo da permettere ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza.

    Protezione delle informazioni commerciali confidenziali

    9.  
    I membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco trattino le informazioni ricevute nel corso delle ispezioni come informazioni commerciali confidenziali, nella misura in cui tali informazioni non siano già pubblicate, in generale disponibili a terzi o comunque di dominio pubblico. I membri utilizzatori garantiscono altresì che gli enti per le ispezioni pre-imbarco indirizzino la procedura in questo senso.
    10.  
    I membri utilizzatori forniscono, su richiesta, informazioni ai membri sulle misure adottate per dare attuazione al paragrafo 9. Le disposizioni del presente paragrafo tuttavia non impongono ai membri di rendere note informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia delle operazioni di ispezione pre-imbarco o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.
    11.  
    I membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non divulghino a terzi informazioni commerciali confidenziali, fermo restando che tali enti possono comunicare le informazioni agli organi governativi dai quali hanno ricevuto l'appalto o l'incarico. I membri utilizzatori garantiscono altresì che le informazioni commerciali confidenziali ricevute da enti per le ispezioni pre-imbarco che hanno ricevuto l'appalto o l'incarico siano adeguatamente salvaguardate. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco comunicano le informazioni commerciali confidenziali ai governi che li hanno incaricati esclusivamente nella misura in cui le stesse siano consuetudinariamente richieste per lettere di credito o altre forme di pagamento o ai fini doganali, di concessione di licenze di importazione o di controllo sui cambi.
    12.  

    I membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non richiedano agli esportatori di fornire informazioni in merito a quanto segue:

    a) 

    dati di fabbricazione relativi a processi brevettati, protetti da licenza o non divulgati, ovvero a processi con brevetto in corso di registrazione;

    b) 

    dati tecnici non pubblicati, diversi dai dati necessari a dimostrare la conformità con regolamenti o norme tecniche;

    c) 

    determinazione interna dei prezzi, inclusi i costi di produzione;

    d) 

    livelli di profitto;

    e) 

    condizioni di contratti stipulati tra gli esportatori e i loro fornitori, a meno che l'ente non possa procedere altrimenti per effettuare l'ispezione in questione. In questi casi, l'ente si limiterà a chiedere solo le informazioni necessarie a tale scopo.

    13.  
    Le informazioni di cui al paragrafo 12, che non possono essere richieste dall'ente per le ispezioni preimbarco, potranno invece essere fornite volontariamente dall'esportatore per illustrare un caso specifico.

    Conflitti di interesse

    14.  

    I membri utilizzatori assicurano che gli enti per le ispezioni pre-imbarco, tenendo conto anche delle disposizioni in merito alla protezione delle informazioni commerciali confidenziali di cui ai paragrafi da 9 a 13, si attengano a procedure volte ad evitare conflitti di interesse:

    a) 

    tra gli enti per le ispezioni pre-imbarco e eventuali enti collegati agli stessi, ivi compresi enti nei quali questi ultimi detengano interessi finanziari o commerciali ovvero enti che detengano un interesse finanziario negli enti per le ispezioni pre-imbarco in questione, e le cui spedizioni debbano essere ispezionate da questi ultimi;

    b) 

    tra enti per le ispezioni pre-imbarco e qualsivoglia altro ente, ivi compresi altri enti soggetti a ispezioni pre-imbarco, esclusi gli enti governativi che appaltano o affidano l'incarico di effettuare le ispezioni;

    c) 

    con divisioni di enti per le ispezioni pre-imbarco che svolgano attività diverse da quelle richieste dalla procedura di ispezione.

    Ritardi

    15.  
    I membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco evitino inutili ritardi nell'ispezione delle spedizioni. I membri utilizzatori assicurano inoltre che, una volta concordata con l'esportatore la data dell'ispezione, l'ente per l'ispezione provveda ad effettuare l'ispezione in tale data, salvo che la stessa venga modificata di comune accordo da esportatore ed ente per le ispezioni pre-imbarco, o che a quest'ultimo venga impedito di procedere dall'esportatore o per cause di forza maggiore ( 55 ).
    16.  
    I membri utilizzatori assicurano che, successivamente al ricevimento dei documenti finali e al completamento dell'ispezione, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano, entro cinque giorni lavorativi, ad emettere una relazione fattuale che consenta il nullaosta all'imbarco, o una nota esplicativa scritta che specifichi in dettaglio i motivi della mancata emissione. I membri utilizzatori garantiscono altresì che, in quest'ultimo caso, gli enti per le ispezioni pre-imbarco diano agli esportatori l'opportunità di presentare in forma scritta i propri punti di vista nonché, su richiesta degli esportatori, provvedano ad effettuare una nuova ispezione alla data più vicina gradita ad entrambe le parti.
    17.  
    I membri utilizzatori garantiscono che, ogniqualvolta sia richiesto dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano, prima della data dell'ispezione fisica, ad effettuare una verifica preliminare del prezzo e, se del caso, del tasso di cambio, sulla base del contratto stipulato tra esportatore e importatore, della fattura pro forma e, se del caso, della domanda per l'autorizzazione all'importazione. I membri utilizzatori garantiscono che l'accettazione di prezzi o tassi di cambio da parte di un ente per le ispezioni pre-imbarco sulla base di tale verifica preliminare non sia revocata, purché le merci siano conformi alla documentazione di importazione e/o alla licenza di importazione. Essi garantiscono inoltre che, successivamente alla verifica preliminare, gli enti per le ispezioni pre-imbarco informino prontamente gli esportatori per iscritto in merito all'accettazione del prezzo e/o del tasso di cambio o comunichino in dettaglio i motivi della mancata accettazione degli stessi.
    18.  
    I membri utilizzatori assicurano che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad inviare agli esportatori o a rappresentanti designati dagli stessi il predetto nullaosta all'imbarco il più sollecitamente possibile.
    19.  
    I membri utilizzatori garantiscono che, nel caso di un errore di trascrizione nella relazione fattuale, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a correggerlo e a far pervenire l'informazione corretta alle parti interessate il più rapidamente possibile.

    Verifica del prezzo

    20.  

    I membri utilizzatori garantiscono che, al fine di impedire casi di fatturazioni al di sotto o al di sopra del prezzo effettivo e frodi, gli enti per le ispezioni preimbarco provvedano ad effettuare verifiche dei prezzi ( 56 ) in base alle seguenti indicazioni:

    a) 

    gli enti per le ispezioni pre-imbarco potranno respingere un prezzo concordato in un contratto stipulato tra un esportatore e un importatore soltanto qualora siano in grado di dimostrare che il prezzo può essere ritenuto insoddisfacente sulla base di un processo di verifica conforme ai criteri esposti ai commi da b) a e);

    b) 

    l'ente per le ispezioni pre-imbarco baserà il confronto dei prezzi ai fini della verifica del prezzo di esportazione sul prezzo (o sui prezzi) di merci identiche o simili offerte per l'esportazione dallo stesso paese esportatore esattamente o pressappoco nello stesso momento, in condizioni di vendita competitive e confrontabili, conformemente alle normali prassi commerciali e al netto di eventuali sconti standard. Il confronto si baserà sui seguenti elementi:

    i) 

    saranno considerati esclusivamente prezzi che forniscano una valida base di confronto, tenendo conto dei fattori economici pertinenti relativi al paese di importazione e al paese o ai paesi ai quali si fa riferimento per il confronto dei prezzi;

    ii) 

    l'ente per le ispezioni pre-imbarco non si dovrà basare sul prezzo di merci offerte per l'esportazione a paesi importatori diversi al fine di imporre arbitrariamente il prezzo più basso alla spedizione;

    iii) 

    l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà tenere conto degli elementi specifici elencati al comma c);

    iv) 

    in qualsiasi fase del processo sopra descritto, l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà concedere all'esportatore la possibilità di fornire spiegazioni sul prezzo;

    c) 

    nell'effettuare la verifica del prezzo, gli enti per le ispezioni pre-imbarco terranno in debito conto i termini del contratto di vendita e i fattori di rettifica di norma applicabili in relazione alla transazione; tali fattori includono, a titolo illustrativo ma non limitativo, il livello commerciale e la quantità della vendita, i periodi e le condizioni di consegna, le clausole di adeguamento dei prezzi, specifiche di qualità, speciali caratteristiche di progettazione, particolari specifiche di spedizione o di imballaggio, dimensioni dell'ordine, vendite a contanti, influenze stagionali, corrispettivi di licenza o altri diritti di proprietà intellettuale, nonché servizi resi nell'ambito del contratto, ove non siano fatturati separatamente; e arcora, determinati elementi relativi al prezzo dell'esportatore, quali il rapporto contrattuale tra esportatore e importatore;

    d) 

    la verifica dei costi di trasporto si riferirà esclusivamente al prezzo convenuto del modo di trasporto nel paese di esportazione, come indicato nel contratto di vendita;

    e) 

    ai fini della verifica del prezzo non si dovrà tener conto delle seguenti voci:

    i) 

    prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci prodotte in quel paese;

    ii) 

    prezzo delle merci per l'esportazione da un paese diverso dal paese esportatore;

    iii) 

    costi di produzione;

    iv) 

    prezzi o valori arbitrari o fittizi.

    Procedure di appello

    21.  
    I membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a stabilire procedure per il ricevimento, l'esame e l'emissione di decisioni in merito a rimostranze presentate da esportatori e che le informazioni concernenti tali procedure siano rese disponibili agli esportatori in conformità con le disposizioni dei paragrafi 6 e 7. I membri utilizzatori garantiscono inoltre che le procedure siano formulate ed eseguite in conformità con le indicazioni che seguono:
    a) 

    gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvederanno a designare uno o più funzionari che saranno a disposizione, durante il normale orario d'ufficio, in ogni città o porto nel quale è ubicato un ufficio amministrativo per le ispezioni pre-imbarco, per ricevere, esaminare e emettere decisioni su appelli o rimostranze presentati dagli esportatori;

    b) 

    gli esportatori forniranno in forma scritta al funzionario designato i fatti concernenti la specifica transazione in questione, la natura del reclamo e una proposta di soluzione;

    c) 

    il funzionario designato esaminerà con comprensione le rimostranze degli esportatori ed emetterà una decisione al più presto, successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma b).

    Deroghe

    22.  
    In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i membri utilizzatori prevedono che, ad eccezione di spedizioni parziali, le spedizioni di valore inferiore ad un valore minimo applicabile a spedizioni definite dai membri utilizzatori non siano soggette ad ispezione, tranne che in circostanze eccezionali. Il valore minimo di cui sopra rientrerà nelle informazioni fornite agli esportatori secondo quanto disposto nel paragrafo 6.

    Articolo 3

    Obblighi dei membri esportatori

    Obbligo di non discriminazione

    1.  
    I membri esportatori garantiscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ispezioni pre-imbarco siano applicate in maniera non discriminatoria.

    Trasparenza

    2.  
    I membri esportatori pubblicano sollecitamente tutte le leggi e i regolamenti vigenti in relazione alle attività di ispezione pre-imbarco, in maniera tale da consentire ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza.

    Assistenza tecnica

    3.  
    I membri esportatori propongono di fornire ai membri utilizzatori, su richiesta, la necessaria assistenza tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, a condizioni reciprocamente concordate ( 57 ).

    Articolo 4

    Procedure per Pesame indipendente

    I membri incoraggiano gli enti per le ispezioni preimbarco e gli esportatori a risolvere tra di loro eventuali controversie. Tuttavia, dopo due giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo in conformità con le disposizioni del paragrafo 21 dell'articolo 2, entrambe le parti hanno facoltà di deferire la controversia all'esame di una parte indipendente. I membri prendono tutte le misure ragionevoli a loro disposizione per garantire che le seguenti procedure siano stabilite e mantenute in essere a tal fine:

    a) 

    le procedure in questione saranno amministrate da un ente indipendente costituito congiuntamente da un'organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco ed un'organizzazione che rappresenta gli esportatori ai fini del presente accordo;

    b) 

    l'ente indipendente di cui al comma a) dovrà redigere un elenco di esperti, secondo le seguenti modalità:

    i) 

    un gruppo di membri nominati da un'organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco;

    ii) 

    un gruppo di membri nominati da un'organizzazione che rappresenta gli esportatori;

    iii) 

    un gruppo di esperti indipendenti in materia commerciale, nominati dall'ente indipendente di cui al comma a).

    La distribuzione geografica degli esperti indicati nell'elenco sarà tale da consentire la rapida definizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro di queste procedure. L'elenco sarà approntato entro due mesi dall'entrata in vigore dell'accordo OMC e sarà aggiornato di anno in anno. L'elenco sarà disponibile al pubblico, verrà notificato al segretariato e distribuito a tutti i membri;

    c) 

    un esportatore o un ente per le ispezioni pre-imbarco che desideri sollevare una vertenza dovrà contattare l'ente indipendente di cui al comma a) e richiedere l'istituzione di un gruppo speciale (panel). L'ente indipendente sarà responsabile della formazione del gruppo speciale, che dovrà consistere di tre membri, scelti in modo da evitare inutili costi e ritardi. Il primo membro dovrà essere selezionato dal gruppo i) dell'elenco che precede dall'ente per le ispezioni preimbarco interessato, fermo restando che non deve esistere alcun rapporto tra tale membro e l'ente per le ispezioni pre-imbarco. Il secondo membro dovrà essere selezionato dal gruppo ii) dell'elenco che precede dall'esportatore interessato, fermo restando che non devono esistere collegamenti tra tale membro e l'esportatore. Il terzo membro dovrà essere scelto dalla sezione iii) della lista che precede dall'ente indipendente di cui al comma a). Un esperto indipendente in materia commerciale scelto nell'ambito del gruppo iii) dell'elenco che precede non può essere contestato;

    d) 

    l'esperto indipendente in materia commerciale scelto nell'ambito del gruppo iii) dell'elenco di cui sopra svolgerà le funzioni di presidente del gruppo speciale e prenderà tutte le necessarie decisioni per garantire la rapida composizione della controversia da parte del panel stesso: ad esempio, se i fatti in questione impongono un incontro dei membri del panel e, in tal caso, la sede di tale incontro, tenendo conto del sito dell'ispezione in questione;

    e) 

    ove concordato dalle parti in controversia, un esperto indipendente in materia commerciale potrebbe essere scelto dal gruppo iii) dell'elenco che precede dall'ente indipendente di cui al comma a) per un esame della questione. L'esperto prenderà le decisioni necessarie per garantire la rapida composizione della controversia, ad esempio tenendo conto del sito dell'ispezione in questione;

    f) 

    l'oggetto dell'esame consisterà nello stabilire se, nel corso dell'ispezione oggetto della controversia, le parti interessate abbiano agito nel rispetto delle disposizioni del presente accordo. La procedura dovrà essere rapida e fornire ad entrambe le parti la possibilità di presentare le rispettive opinioni di persona o per iscritto;

    g) 

    le decisioni del gruppo speciale di tre membri saranno prese con voto di maggioranza. La decisione in merito alla controversia sarà emessa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti in controversia. Il termine potrebbe essere allungato, ove concordato dalle parti interessate. Il gruppo speciale o l'esperto indipendente in materia commerciale effettueranno la ripartizione dei costi in base al merito del caso;

    h) 

    la decisione del gruppo speciale sarà vincolante per l'ente per le ispezioni pre-imbarco e per l'esportatore parti della controversia.

    Articolo 5

    Notifica

    I membri presentano al segretariato copie delle leggi e dei regolamenti concernenti l'applicazione del presente accordo, nonché copie di altre leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre-imbarco, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo OMC nei confronti del membro interessato. Nessuna modifica a leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre-imbarco entrerà in vigore prima di essere stata oggetto di pubblicazione ufficiale. Immediatamente dopo la pubblicazione, le modifiche saranno notificate al segretariato, che provvederà ad informare i membri in merito alla disponibilità di tale informazione.

    Articolo 6

    Esame

    Al termine del secondo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, e successivamente ogni tre anni, la Conferenza dei ministri esamina le disposizioni, l'attuazione e il funzionamento del presente accordo, alla luce dei suoi obiettivi e dell'esperienza acquisita sul suo funzionamento. In seguito a tale esame, la Conferenza dei ministri ha facoltà di modificare le disposizioni dell'accordo.

    Articolo 7

    Consultazioni

    I membri si consultano reciprocamente, su richiesta, in merito a questioni concernenti il funzionamento dell'accordo. In tali casi si applicano al presente accordo le disposizioni dell'articolo XXII del GATT 1994, così come formulate ed applicate nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.

    Articolo 8

    Risoluzione delle controversie

    Eventuali controversie che insorgano tra i membri relativamente al funzionamento del presente accordo sono soggette alle disposizioni dell'articolo XXIII del GATT 1994, così come formulate ed applicate nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.

    Articolo 9

    Disposizioni finali

    1.  
    I membri si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per l'attuazione del presente accordo.
    2.  
    I membri si impegnano a garantire che le loro leggi e i loro regolamenti non siano contrari alle disposizioni del presente accordo.

    ACCORDO RELATIVO ALLE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE



    I MEMBRI,

    notando che il 20 settembre 1986 i ministri hanno convenuto che «l'Uruguay Round di negoziati commerciali multilaterali mira a promuovere l'ulteriore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale», «a rafforzare il ruolo del GATT» e ad «aumentare la capacità del sistema GATT di adeguarsi all'ambiente economico internazionale in evoluzione»;

    desiderosi di promuovere gli obiettivi del GATT 1994;

    riconoscendo che la definizione e l'applicazione di regole chiare e prevedibili in materia di origine facilitano il flusso degli scambi internazionali;

    desiderosi di assicurare che le regole stesse non rappresentino un inutile ostacolo agli scambi;

    desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine non annullino né pregiudichino i diritti dei membri ai sensi del GATT 1994;

    riconoscendo che è auspicabile promuovere la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole in materia di origine;

    desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine siano formulate e applicate in modo imparziale, trasparente, prevedibile, coerente e neutrale;

    riconoscendo la disponibilità di un meccanismo di consultazione e di procedure per una rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo;

    desiderosi di armonizzare e rendere più chiare le regole in materia di origine,

    HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:



    PARTE I

    DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    Regole in materia di origine

    1.  
    Ai fini delle parti dalla I alla IV del presente accordo, con l'espressione «regole in materia di origine» si intendono le leggi, i regolameni e le norme amministrative di ambito generale applicate dai membri per determinare il paese di origine delle merci, purché tali regole in materia di origine non siano connesse a disposizioni contrattuali o regimi commerciali autonomi che comportano la concessione di tariffe preferenziali al di là dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994.
    2.  
    Le regole in materia di origine di cui al paragrafo 1 comprendono tutte le norme relative a tale materia utilizzate in strumenti non preferenziali di politica commerciale, ad esempio nell'applicazione di quanto segue: trattamento della nazione più favorita, ai sensi degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994; dazi antidumping e dazi compensativi ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994; misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994; obblighi in materia di marchi d'origine, ai sensi dell'articolo IX del GATT 1994; restrizioni quantitative discriminatorie o contingenti tariffari. Esse comprendono inoltre le regole in materia di origine utilizzate per gli appalti pubblici e le statistiche commerciali ( 58 ).



    PARTE II

    DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE

    Articolo 2

    Disciplina per il perìodo di transizione

    Fino al completamente del programma di lavoro per l'armonizzazione delle regole in materia di origine, illustrato nella parte IV, i membri garantiscono che:

    a) 

    all'atto dell'emissione di decisioni amministrative di applicazione generale, siano chiaramente definiti i requisiti da soddisfare. In particolare:

    i) 

    nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, la regola in materia di origine, nonché eventuali eccezioni alla stessa, deve chiaramente specificare le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento;

    ii) 

    nei casi in cui si applica il criterio della percentuale ad valorem, nelle regole in materia di origina è necessario indicare anche il metodo per il calcolo della percentuale;

    iii) 

    nei casi in cui si applica il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, è necessario indicare con precisione il processo che conferisce l'origine alle merci in questione;

    b) 

    in deroga alla misura o allo strumento di politica commerciale al quale sono collegate, le loro regole in materia di origine non sono utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale;

    c) 

    le regole in materia di origine non danno origine di per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali e non impongono requisiti eccessivamente severi, né richiedono l'osservanza di determinate condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione, a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d'origine. Tuttavia i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell'applicazione del criterio della percentuale ad valorem compatibilmente con quanto definito al comma a);

    d) 

    le regole in materia di origine applicate alle importazioni e alle esportazioni non sono più severe delle regole applicate al fine di stabilire se una merce si possa ritenere nazionale e non sono discriminatorie nei confronti di altri membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei produttori delle merci in questione ( 59 );

    e) 

    le loro regole in materia di origine sono gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole;

    f) 

    le loro regole in materia di origine si basano su norme positive. Le regole che stabiliscono che cosa non conferisce l'origine (norma negativa) sono ammesse a scopo di chiarimento di una norma positiva o, in singoli casi, ove non sia necessaria una determinazione positiva dell'origine;

    g) 

    le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine sono pubblicate come se fossero soggette all'articolo X, paragrafo 1 del GATT 1994 e in conformità di quanto disposto dallo stesso;

    h) 

    su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine accordati a una merce sono emessi al più presto e comunque non oltre 150 giorni ( 60 ) dalla richiesta in tal senso purché siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purché i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purché le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono più validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma j). Tali accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma k);

    i) 

    in caso di modifiche alle regole in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non sono applicate con effetto retroattivo, come definito nelle leggi o regolamenti dei membri, che restano impregiudicati;

    j) 

    qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in relazione alla determinazione dell'origine è prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell'ambito di procedimenti, giudiziari, arbitrali o amministrativi indipendenti dall'autorità che ha effettuato la determinazione, che potrà dare luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione;

    k) 

    tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole in materia di origine sono trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario.

    Articolo 3

    Disciplina successivamente al periodo di transizione

    In considerazione dell'obiettivo di tutti i membri di ottenere, come risultato del programma di lavoro per l'armonizzazione delle regole in materia di origine illustrato nella parte IV, la definizione di regole armonizzate in materia di origine, nel momento dell'attuazione dei risultati del lavoro di armonizzazione i membri garantiscono che:

    a) 

    le regole in materia di origine siano applicate allo stesso modo per tutti gli scopi indicati all'articolo 1;

    b) 

    ai sensi delle rispettive regole in materia di origine, il paese da indicare come paese d'origine di una particolare merce sia il paese dove la merce è stata interamente ottenuta o, qualora due o più paesi siano coinvolti nella produzione della merce, il paese dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale;

    c) 

    le regole in materia di origine che essi applicano alle importazioni e alle esportazioni non siano più severe delle norme applicate al fine di stabilire se un prodotto sia o meno nazionale e non siano discriminatorie nei confronti di altri membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei produttori delle merci in questione;

    d) 

    le rispettive regole in materia di origine siano gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole;

    e) 

    le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine siano pubblicate come se fossero soggette all'articolo X, paragrafo 1 del GATT 1994 e in conformità di quanto disposto dallo stesso;

    f) 

    su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine accordati a una merce siano emessi al più presto e comunque non oltre 150 giorni dalla richiesta in tal senso purché siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purché i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine in base ai quali sono stati effettuati, non subiscano variazioni di rilievo. Purché le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono più validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di un esame come indicato al comma h). Gli accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma i);

    g) 

    in caso di modifiche alle regole in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non siano applicate con effetto retroattivo, come definito nelle leggi o regolamenti dei membri, che restano impregiudicati;

    h) 

    qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in relazione alla determinazione dell'origine sia prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell'ambito di procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi indipendenti dall'autorità che ha effettuato la determinazione, che potrà dare luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione;

    i) 

    tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole in materia di origine siano trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario.



    PARTE III

    PROCEDURE IN MATERIA DI NOTIFICHE, ESAMI, CONSULTAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 4

    Istituzioni

    1.  
    In virtù del presente accordo viene istituito un comitato per le regole in materia di origine (qui denominato «comitato»), composto da rappresentanti di tutti i membri. Il comitato elegge il proprio presidente e si riunisce quando necessario, e comunque almeno una volta all'anno, allo scopo di consentire ai membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione delle parti I, II, III e IV o la promozione degli obiettivi indicati nelle stesse, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite ai sensi del presente accordo o dal consiglio per gli scambi di merci. Se del caso, il comitato può richiedere informazioni e consulenze al comitato tecnico (di cui al comma b)) su questioni attinenti al presente accordo. Il comitato può richiedere altri interventi del comitato tecnico secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente accordo. Il segretariato dell'OMC svolgerà le funzioni di segreteria del comitato.
    2.  
    Viene inoltre istituito un comitato tecnico per le regole in materia di origine (qui denominato «il comitato tecnico») posto sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale («CCD»), come indicato nell'allegato I. Il comitato tecnico svolge il lavoro tecnico richiesto dalla parte IV e previsto dall'allegato I. Se del caso, il comitato tecnico può chiedere informazioni e consulenze al comitato su questioni attinenti al presente accordo. Il comitato tecnico può inoltre chiedere altri interventi da parte del comitato secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente accordo. Il segretariato del CCD svolgerà le funzioni di segreteria del comitato tecnico.

    Articolo 5

    Informazioni e procedure per la modifica e l'introduzione di nuove regole in materia di orìgine

    1.  
    Ciascun membro fornisce al segretariato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto lo concerne, le proprie regole in materia di origine, nonché le decisioni giudiziali ed amministrative di applicazione generale relative alle regole in materia di origine in vigore a tale data. Qualora, inavvertitamente, non venga comunicata una regola in materia di origine, il membro interessato provvede a fornirla prontamente non appena riscontrata la mancanza. Gli elenchi delle informazioni ricevute e disponibili presso il segretariato saranno distribuiti a tutti i membri dal segretariato stesso.
    2.  
    Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 2, i membri che introducano modifiche, che non siano de minimis, nelle rispettive regole in materia di origine, ovvero introducano nuove regole in materia di origine che includano, ai fini del presente articolo, regole alle quali fa riferimento il paragrafo 1 e che non siano state non fornite al segretariato, provvedono a pubblicare un avviso in tal senso almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore della norma modificata o nuova, in maniera tale da consentire alle parti interessate di venire a conoscenza dell'intenzione di modificare una regola ovvero di introdurre una nuova regola in materia di origine, a meno che per un membro non intervengano o siano imminenti circostanze eccezionali. In questi casi eccezionali, il membro pubblica la norma modificata o nuova non appena possibile.

    Articolo 6

    Esame

    1.  
    Il comitato procede ogni anno ad una verifica dell'attuazione e del funzionamento delle parti II e III del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il comitato informa ogni anno il consiglio per gli scambi di merci sugli sviluppi verificatisi nel corso del periodo oggetto dell'esame.
    2.  
    Il comitato procede all'esame delle disposizioni delle parti I, II e III e propone gli emendamenti necessari per rispecchiare i risultati del programma di lavoro di armonizzazione.
    3.  
    Il comitato, in collaborazione con il comitato tecnico, provvede ad istituire un meccanismo per la valutazione e la proposta di emendamenti ai risultati del lavoro di armonizzazione, tenendo conto degli obiettivi e dei principi esposti all'articolo 9, ad esempio nei casi in cui sia necessario rendere più funzionali le regole, o aggiornarle per tener conto dei nuovi processi di produzione determinati dall'evoluzione tecnologica.

    Articolo 7

    Consultazioni

    Al presente accordo si applicano le disposizioni dell'articolo XXII del GATT 1994, quali elaborate ed applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.

    Articolo 8

    Risoluzione delle controversie

    Al presente accordo si applicano le disposizioni dell'articolo XXIII del GATT 1994, quali elaborate ed applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.



    PARTE IV

    ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE

    Articolo 9

    Obiettivi e principi

    1.  

    Nell'intento di armonizzare le regole in materia di origine e, tra l'altro, di garantire maggiori certezze nella gestione del commercio mondiale, la Conferenza dei ministri deve intraprendere il programma di lavoro esposto in seguito, in accordo con il CCD, sulla base dei seguenti principi:

    a) 

    le regole in materia di origine dovrebbero essere applicate allo stesso modo per tutti gli scopi indicati all'articolo 1;

    b) 

    le regole in materia di origine dovrebbero prevedere che il paese da indicare come paese d'origine di una particolare merce sia il paese dove la merce è stata interamente ottenuta o, qualora due o più paesi abbiano contribuito alla produzione della merce, il paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale;

    c) 

    le regole in materia di origine dovrebbero essere oggettive, comprensibili e prevedibili;

    d) 

    in deroga alla misura o allo strumento al quale possono essere collegate, le regole in materia di origine non dovrebbero essere utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinàti obiettivi di natura commerciale. Inoltre non dovrebbero dare origine di per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali, né imporre requisiti eccessivamente severi, né richiedere l'osservanza di determinate condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d'origine. Tuttavia i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell'applicazione del criterio della percentuale ad valorem;

    e) 

    le regole in materia di origine dovrebbero essere amministrabili in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole;

    f) 

    le regole in materia di origine dovrebbero essere coerenti;

    g) 

    le regole in materia di origine dovrebbero basarsi su criteri positivi; i criteri negativi possono essere utilizzati esclusivamente a scopo di chiarimento di un criterio positivo.

    Programma di lavoro

    2.  
    a) 

    Il programma di lavoro sarà avviato quanto prima possibile dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC e sarà completato entre tre anni dal suo inizio.

    b) 

    Il comitato e il comitato tecnico previsti all'articolo 4 sono gli organismi competenti per lo svolgimento di questo lavoro.

    c) 

    Per consentire al CCD di fornire indicazioni dettagliate, il comitato chiederà al comitato tecnico di fornire le sue interpretazioni ed opinioni risultanti dal lavoro descritto in seguito, sulla base dei principi elencati al paragrafo 1. Al fine di garantire il completamento puntuale del programma di armonizzazione, il lavoro si svolgerà in base ai settori di prodotti, con riferimento ai diversi capitoli o sezioni della nomenclatura SA (Sistema armonizzato).

    i) 

    Merci interamente ottenute e operazioni o processi minimi

    Il comitato tecnico formulerà definizioni armonizzate di:

    — 
    merci da considerare come interamente ottenute in un paese. Questo lavoro sarà quanto più dettagliato possibile;
    — 
    operazioni o processi minimi che non conferiscono di per sé l'origine ad un prodotto.

    I risultati di questo lavoro saranno presentati al comitato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dello stesso.

    ii) 

    Trasformazione sostanziale — Modifica della classificazione tariffaria

    — 
    Il comitato tecnico prenderà in considerazione e studierà, sulla base del criterio della trasformazione sostanziale, l'introduzione di cambiamenti nelle voci e sottovoci della classificazione tariffaria nel corso della formulazione di regole in materia di origine relative a particolari prodotti o settori di prodotti e, se del caso, il cambiamento minimo all'interno della nomenclatura che soddisfi tale criterio;
    — 
    il comitato tecnico suddividerà il lavoro in base al prodotto, tenendo conto dei capitoli o sezioni della nomenclatura SA, in modo tale da presentare al comitato i risultati del lavoro almeno su base trimestrale. Il comitato tecnico completerà il lavoro entro un anno e tre mesi dal ricevimento della richiesta del comitato.
    iii) 

    Trasformazione sostanziale — Criteri aggiuntivi

    Al termine del lavoro di cui al comma ii) per ciascun settore di prodotti o per le singole categorie di prodotto dove l'uso esclusivo della nomenclatura SA non consente di esprimere la trasformazione sostanziale, il comitato tecnico:

    — 
    prenderà in considerazione e studierà, sulla base del criterio della trasformazione sostanziale, l'uso a titolo aggiuntivo o esclusivo di altri requisiti, ivi comprese le percentuali ad valorem ( 61 ) e/o processi di fabbricazione o lavorazione ( 62 ), nella formulazione delle regole in materia di origine per particolari prodotti o per un settore di prodotti;
    — 
    fornirà spiegazioni in merito alle sue proposte;
    — 
    suddividerà il lavoro in base al prodotto, tenendo conto dei capitoli o sezioni della nomenclatura SA, in modo da presentare al comitato i risultati del lavoro almeno su base trimestrale. Il comitato tecnico completerà il lavoro entro due anni e tre mesi dal ricevimento della richiesta dal comitato.

    Ruolo del comitato

    3.  

    Sulla base dei principi elencati al paragrafo 1:

    a) 

    il comitato effettuerà un esame periodico delle interpretazioni e delle opinioni del comitato tecnico, nel rispetto dei tempi previsti ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 2, lettera c), allo scopo di approvare tali interpretazioni ed opinioni. Il comitato potrà chiedere al comitato tecnico di perfezionare o approfondire il lavoro svolto e/o di adottare nuove impostazioni. Per aiutare il comitato tecnico, il comitato dovrebbe motivare le richieste di lavoro supplementare e, se del caso, suggerire approcci alternativi;

    b) 

    al termine del lavoro indicato ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 2, lettera c), il comitato valuterà i risultati in termini di coerenza generale.

    Risultati del lavoro di armonizzazione e interventi successivi

    4.  
    La Conferenza dei ministri definirà i risultati del lavoro di armonizzazione in un allegato che formerà parte integrante del presente accordo ( 63 ), e stabilirà i tempi per l'entrata in vigore di tale allegato.

    ALLEGATO I

    COMITATO TECNICO PER LE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE

    Attribuzioni

    1. Le attribuzioni correnti del comitato tecnico sono le seguenti:

    a) 

    a richiesta di un membro del comitato tecnico, esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati;

    b) 

    fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell'origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato;

    c) 

    preparare e distribuire relazioni periodiche sugli aspetti tecnici dell'applicazione e dello stato del presente accordo;

    d) 

    riesaminare ogni anno gli aspetti tecnici dell'attuazione e del funzionamento delle parti II e III.

    2. Il comitato tecnico eserciterà altre eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il comitato.

    3. Il comitato tecnico cercherà di concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno state sottoposte dai membri o dal comitato.

    Rappresentanza

    4. Ciascun membro avrà il diritto di essere rappresentato nel comitato tecnico e potrà designare un delegato e uno o più supplenti per rappresentarlo nel comitato tecnico. Ogni membro così rappresentato nel comitato tecnico è qui di seguito denominato «membro» del comitato tecnico. Alle riunioni i rappresentanti dei membri del comitato tecnico potranno avvalersi dell'opera di consulenti. Anche il segretariato dell'OMC potrà assistere a tali riunioni in qualità di osservatore.

    5. I membri del CCD che non sono membri dell'OMC potranno farsi rappresentare alle riunioni del comitato tecnico da un delegato e uno o più supplenti. Tali rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del comitato tecnico.

    6. Con riserva dell'accettazione del presidente del comitato tecnico, il segretario generale del CCD (qui di seguito denominato «segretario generale») potrà invitare rappresentanti di governi che non sono né membri dell'OMC né membri del CCD, nonché rappresentanti di organizazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni del comitato tecnico.

    7. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del comitato tecnico saranno trasmesse al segretario generale.

    Riunioni

    8. Il comitato tecnico si riunirà quando sarà necessario, e comunque almeno una volta all'anno.

    Procedure

    9. Il comitato tecnico eleggerà il suo presidente e definirà le procedure alle quali attenersi.

    ALLEGATO II

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA CONCERNENTE LE REGOLE PREFERENZIALI IN MATERIA DI ORIGINE

    1. Riconescendo che alcuni Membri applicano regole preferenziali in materia di origine, distinte da quelle non preferenziali, i membri concordano quanto segue.

    2. Ai fini della presente dichiarazione congiunta, con l'espressione regole preferenziali in materia di origine s'intendono le leggi, i regolamenti e le prescrizioni amministrative di ambito generale applicate da un membro per determinare se una merce possegga i requisiti per godere di un trattamento preferenziale ai sensi di disposizioni contrattuali o regimi commerciali autonomi che comportano la concessione di preferenze tariffarie al di là dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994.

    3. I membri convengono di garantire che:

    a) 

    all'atto dell'emissione di norme amministrative di applicazione generale siano chiaramente definiti i requisiti da soddisfare. In particolare:

    i) 

    nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, la norma preferenziale in materia di origine, nonché eventuali eccezioni alla stessa, deve chiaramente specificare le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento;

    ii) 

    nei casi in cui si applica il criterio della percentuale ad valorem, nelle regole preferenziali in materia di origine è necessario indicare anche il metodo di calcolo della percentuale;

    iii) 

    nei casi in cui è previsto il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, è necessario indicare con precisione il processo che conferisce l'origine preferenziale alle merci in questione;

    b) 

    le loro regole preferenziali in materia di origine si basino su criteri positivi. Le regole preferenziali che stabiliscono che cosa non conferisce l'origine preferenziale (criterio negativo) sono ammesse a scopo di chiarimento di un criterio positivo o in singoli casi dove non sia necessaria la determinazione positiva dell'origine preferenziale;

    c) 

    le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziali e amministrative di ambito generale concernenti le regole preferenziali in materia di origine siano pubblicate come se fossero soggette al paragrafo 1 dell'articolo X del GATT 1994 e in conformità di quanto disposto dallo stesso;

    d) 

    su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine preferenziale accordati a una merce siano emessi quanto prima possibile e comunque non oltre 150 giorni ( 64 ) dalla richiesta in tal senso purché siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purché i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole preferenziali in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purché le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono più validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma f). Gli accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma g);

    e) 

    in caso di modifiche alle regole preferenziali in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non siano applicate con effetto retroattivo, come definito nelle rispettive leggi o regolamenti, che restano impregiudicati;

    f) 

    qualsiasi azione di tipo amministrativo da essi intrapresa in relazione alla determinazione di un'origine preferenziale sia prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell'ambito di procedimenti, giudiziari, arbitrali o amministrativi, indipendenti dall'autorità che ha effettuato la determinazione, revisione che potrà dare luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione;

    g) 

    tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole preferenziali in materia di origine siano trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario.

    4. I membri convengono di fornire con sollecitudine al segretariato le rispettive regole preferenziali in materia di origine, nonché un elenco degli accordi preferenziali ai quali fanno riferimento e delle decisioni giudiziali ed amministrative di ambito generale relative alle regole preferenziali in materia di origine in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto li concerne. Inoltre i membri convengono di comunicare al segretariato non appena possibile eventuali modifiche apportate alle rispettive regole preferenziali in materia di origine, nonché l'eventuale introduzione di nuove regole preferenziali. Gli elenchi delle informazioni ricevute e disponibili presso il Segretariato saranno distribuiti a tutti i Membri dal Segretariato stesso.

    ACCORDO RELATIVO ALLE PROCEDURE IN MATERIA DI LICENZE D'IMPORTAZIONE



    I MEMBRI,

    in considerazione dei negoziati commerciali multilaterali;

    desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994;

    tenendo conto delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo membri in materia commerciale, finanziaria e di sviluppo economico;

    riconoscendo che le licenze automatiche di importazione sono utili per raggiungere taluni obiettivi, ma che non dovrebbero essere utilizzate per limitare gli scambi;

    riconoscendo che le licenze di importazione possono essere utilizzate per gestire misure simili a quelle adottate ai sensi delle disposizioni pertinenti del GATT 1994;

    riconoscendo le disposizioni del GATT 1994 nella loro applicazione alle procedure in materia di licenze d'importazione;

    desiderosi di garantire che le procedure in materia di licenze d'importazione non vengano utilizzate in maniera contraria ai principi e alle obbligazioni del GATT 1994;

    riconoscendo che un uso non adeguato delle procedure in materia di licenze di importazione può ostacolare il corso del commercio internazionale;

    convinti che le licenze d'importazione, in particolare quelle non automatiche, dovrebbero essere attuate in modo trasparente e prevedibile;

    riconoscendo che le procedure in materia di licenze non automatiche non dovrebbero comportare oneri amministrativi superiori a quelli indispensabili per la gestione delle misure pertinenti;

    desiderosi di semplificare e rendere trasparenti le procedure e le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale, e di far sì che esse vengano applicate e amministrate in maniera giusta ed equa;

    desiderosi di prevedere l'istituzione di un meccanismo di consultazione ed una rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo,

    HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.  
    Ai fini del presente accordo, per licenze d'importazione si intendono le procedure amministrative ( 65 ) usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione sul territorio doganale del membro importatore, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente.
    2.  
    I membri garantiscono che le procedure amministrative usate per mettere in atto regimi di licenze d'importazione siano conformi alle relative disposizioni del GATT 1994, nonché dei suoi allegati e protocolli, così come sono interpretate dal presente accordo, al fine di impedire distorsioni nei flussi commerciali che potrebbero derivare da un'inadeguata attuazione di queste procedure, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo membri ( 66 ).
    3.  
    Le norme che regolano le procedure in materia di licenze di importazione devono essere neutre nella loro applicazione ed essere gestite in modo giusto ed equo.
    4.  
    a) 

    Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure per la presentazione delle domande, comprese le condizioni di ammissibilità di persone fisiche, società o istituzioni a presentare domanda, gli organi amministrativi ai quali rivolgersi, e gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza, sono pubblicate nelle fonti notificate al comitato per le licenze d'importazione previsto all'articolo 4 (nel presente accordo denominato «il comitato») in modo da permettere ài governi ( 67 ) e agli operatori commerciali di prenderne conoscenza. La pubblicazione avviene, se possibile, 21 giorni prima della data di entrata in vigore del dispositivo, e in ogni caso non oltre tale data. Eventuali eccezioni, deroghe o modifiche alle norme concernenti le procedure per le licenze o gli elenchi dei prodotti soggetti a licenza di importazione sono ugualmente pubblicate secondo le medesime modalità ed entro i termini sopra specificati. Copie di tali pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del segretariato.

    b) 

    Ai membri che intendano presentare commenti in forma scritta è offerta la possibilità di discuterne, su richiesta. Il membro interessato tiene nella dovuta considerazione tali commenti e i risultati della discussione.

    5.  
    I formulari per le domande e, se del caso, i formulari per i rinnovi sonò i più semplici possibili. I documenti e le informazioni considerati strettamente necessari al buon funzionamento del regime di licenze possono essere richiesti al momento della presentazione della domanda.
    6.  
    Le procedure per le domande e, se del caso, le procedure per i rinnovi sono le più semplici possibili. I richiedenti devono disporre di un ragionevole periodo di tempo per la presentazione delle rispettive domande di licenza. Quando è prevista una data di chiusura, tale periodo dovrebbe essere almeno di 21 giorni, con possibilità di proroga nei casi in cui le domande pervenute entro la scadenza siano insufficienti. I richiedenti devono rivolgersi ad un unico organo amministrativo per le rispettive domande. Nei casi in cui sia assolutamente indispensabile per il richiedente rivolgersi a più organi amministrativi, il numero di detti organi sarà comunque limitato a tre.
    7.  
    Gli errori di documentazione di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni o errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o negligenza grave, non devono superare i limiti di un semplice ammonimento.
    8.  
    Le merci importate con licenza di importazione non sono respinte per lievi variazioni di valore, di volume o di peso rispetto alle cifre indicate sulla licenza, dovute a differenze sopravvenute durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad altre differenze di scarso rilievo compatibili con le normali pratiche commerciali.
    9.  
    La valuta estera necessaria al pagamento delle importazioni effettuate con licenza è messa a disposizione dei detentori delle licenze di importazione su base uguale a quella applicata agli importatori di merci per le quali non sono richieste licenze di importazione.
    10.  
    Per quanto concerne le eccezioni relative alla sicurezza, si applicano le disposizioni dell'articolo XXI del GATT 1994.
    11.  
    Le disposizioni del presente accordo non obbligano i membri a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, o comunque essere contraria all'interesse pubblico o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private.

    Articolo 2

    Licenze automatiche di importazione ( 68 )

    1.  
    Con il termine «licenze automatiche di importazione» si intendono le licenze di importazione per le quali l'approvazione della domanda è accordata in tutti i casi, e che sono conformi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a).
    2.  

    Oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, e nel paragrafo 1 del presente articolo, alle licenze automatiche di importazione si applicano le seguenti disposizioni ( 69 ):

    a) 

    le procedure di licenza automatica di importazione non devono essere amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali licenze. Le procedure di licenza automatica s'intendono avere effetti restrittivi sul commercio, a meno che, inter alia:

    i) 

    qualsiasi persona fisica, impresa o istituzione che soddisfi i requisiti legali previsti dall'importatore membro per effettuare operazioni di importazione concernenti prodotti soggetti a licenza automatica non abbia ugualmente il diritto a richiedere e ad ottenere licenze di importazione;

    ii) 

    le domande di licenza non possano essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento delle merci;

    iii) 

    le domande di licenza, presentate in forma corretta e completa, non siano approvate immediatamente all'atto del ricevimento, per quanto possibile dal punto di vista amministrativo, e comunque entro un massimo di 10 giorni lavorativi;

    b) 

    i membri riconoscono che le licenze automatiche di importazione possono essere necessarie ogniqualvolta non siano disponibili altre procedure adeguate. Le licenze automatiche possono essere mantenute in essere fintanto che sussistono le circostanze che ne hanno motivato l'introduzione o fintanto che gli obiettivi amministrativi alla base di queste procedure non possono essere raggiunti in modo più adeguato.

    Articolo 3

    Licenze di importazione non automatiche

    1.  
    Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, si applicano alle procedure di licenza di importazione non automatiche, vale a dire alle procedure in materia di licenze di importazione che non rientrano nella definizione enunciata al paragrafo 1 dell'articolo 2.
    2.  
    Le licenze di importazione non automatiche non devono esercitare effetti restrittivi o di distorsione del commercio, che si aggiungano a quelli causati dall'imposizione della restrizione. Le procedure in materia di licenze non automatiche corrispondono, per ambito di applicazione e durata, alla misura alla quale danno attuazione, e non comportano oneri amministrativi maggiori di quelli che siano indispensabili per gestire la misura.
    3.  
    Qualora l'obbligo di licenza sia imposto per fini diversi dall'attuazione di restrizioni quantitative, i membri pubblicano informazioni sufficienti affinché altri membri e operatori commerciali vengano a conoscenza delle motivazioni di base per la concessione e/o l'assegnazione delle licenze.
    4.  
    Qualora un membro preveda la possibilità per persone fisiche, imprese o istituzioni di richiedere eccezioni o deroghe ad un obbligo di licenza, esso deve includere tale possibilità nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, unitamente alle relative informazioni sulle modalità di presentazione di tale richiesta e, per quanto possibile, a un'indicazione delle circostanze in base alle quali saranno prese in considerazione le domande.
    5.  
    a) 

    I membri forniscono, su richiesta di qualsiasi altro membro interessato al commercio del prodotto in questione, ogni utile informazione in merito a quanto segue:

    i) 

    amministrazione della restrizione;

    ii) 

    licenze di importazione concesse nel corso di un periodo recente;

    iii) 

    distribuzione di tali licenze tra paesi fornitori;

    iv) 

    dove possibile, statistiche relative alle importazioni (in termini di valore e/o di volume) con riferimento ai prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo membri assumano al riguardo ulteriori oneri amministrativi o finanziari;

    b) 

    i membri che amministrano contingenti mediante la concessione di licenze di importazione devono rendere noti l'ammontare totale dei contingenti da applicare, in termini di volume e/o di valore, le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione e ogni relativa modifica, entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in modo tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza;

    c) 

    nel caso di contingenti suddivisi tra paesi fornitori, il membro che applica le restrizioni provvede ad informare al più presto tutti gli altri membri interessati alla fornitura del prodotto in questione in merito all'aliquota del contingente, espressa in volume o in valore, che è attribuita per il periodo in corso ai diversi paesi fornitori, e provvede a pubblicare ogni informazione al riguardo entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza;

    d) 

    qualora si verifichino situazioni che rendono necessario prevedere una data anticipata di apertura dei contingenti, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 dovrebbero essere pubblicate entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza;

    e) 

    qualsiasi persona fisica, società o istituzione che soddisfi i requisiti legali e amministrativi previsti dall'importatore membro ha diritto, a eguali condizioni, a presentare domanda per una licenza di importazione e a vederla presa in considerazione. Qualora la domanda non venga accolta, le motivazioni saranno comunicate, su richiesta, al richiedente, che avrà diritto d'appello o di revisione conformemente alle legislazione ò alle procedure interne dell'importatore membro;

    f) 

    salvo nei casi in cui risulti impossibile per motivi che sfuggono al controllo dei membri, il periodo previsto per l'esame delle domande non deve essere superiore a 30 giorni, se le domande vengono prese in considerazione all'atto del ricevimento, ossia in base all'ordine in cui pervengono, e non superiore a 60 giorni se tutte le domande vengono esaminate contemporaneamente. In quest'ultimo caso, il periodo previsto per l'esame delle domande comincia il giorno successivo alla data di chiusura del termine annunciato per la presentazione delle domande;

    g) 

    il periodo di validità delle licenze deve essere di durata ragionevole e comunque abbastanza lungo da consentire le operazioni di importazione. Il periodo di validità delle licenze non deve essere tale da impedire le importazioni da fonti distanti, tranne in casi particolari in cui le importazioni siano necessarie per far fronte a bisogni imprevisti nel breve termine;

    h) 

    nell'amministrare i contingenti, i membri non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate, né scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti;

    i) 

    nel rilàscio delle licenze di importazione, i membri valuteranno l'opportunità di rilasciare licenze per quantità di prodotti economicamente significative;

    j) 

    nell'assegnazione delle licenze, i membri dovrebbero considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, verificando se le licenze di importazione rilasciate in passato siano state integralmente utilizzate nel corso di un recente periodo di riferimento. Laddove risulti che le licenze non sono state completamente utilizzate, i membri ne valutano i motivi e ne tengono conto in sede di assegnazione di nuove licenze. E inoltre necessario assicurare, in misura ragionevole, l'assegnazione di licenze a nuovi importatori, sempre tenendo conto dell'opportunità di rilasciare licenze di importazione per quantità di prodotti economicamente significative. Al riguardo, dovrebbe essere riservata una particolare attenzione agli importatori di prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo membri e, in particolare, da quelli meno avanzati;

    k) 

    nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori di licenza ( 70 ) sono liberi di scegliere le fonti di importazione. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la licenza deve indicare chiaramente il paese o i paesi fornitori;

    l) 

    nell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 8, sarà possibile effettuare aggiustamenti nella futura suddivisione delle licenze, onde compensare casi di importazioni superiori a livello previsto da una licenza precedente.

    Articolo 4

    Istituzioni

    È istituito un comitato per le licenze di importazione, composto da rappresentanti di ciascuno dei membri. Il comitato elegge il suo presidente e il suo vicepresidente e si riunisce quando necessario per dare ai membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente accordo o la promozione dei suoi obiettivi.

    Articolo 5

    Notifica

    1.  
    I membri che istituiscono procedure in materia di licenze o vi apportano delle modifiche ne danno notifica al comitato entro 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse.
    2.  

    Le notifiche dell'istituzione di procedure in materia di licenze di importazione contengono le seguenti informazioni:

    a) 

    elenco dei prodotti soggetti a procedure di licenza;

    b) 

    punto di contatto per informazioni sull'ammissibilità;

    c) 

    organo(i) amministrativo(i) per la presentazione delle domande;

    d) 

    data e nome della pubblicazione che riporta le procedure in materia di licenze;

    e) 

    indicazione del tipo di procedura di licenza, se automatica o non automatica, in base alle definizioni contenute negli articoli 2 e 3;

    f) 

    in caso di licenze di importazione automatiche, indicazione dello scopo amministrativo;

    g) 

    in caso di licenze di importazione non automatiche, indicazione della misura alla quale si dà attuazione attraverso la procedura di licenza; e

    h) 

    durata della procedura di licenza, ove sia possibile stimarla con un certo grado di probabilità, ovvero, in caso contrario, motivo per il quale l'informazione non può essere fornita.

    3.  
    Le notifiche in merito a modifiche apportate a procedure in materia di licenze di importazione devono indicare gli elementi sopra citati, ove si verifichino cambiamenti negli stessi.
    4.  
    I membri provvedono a notificare al comitato il nome della pubblicazione nella quale saranno riportate le informazioni richieste all'articolo 1, paragrafo 4.
    5.  
    Ove un membro interessato ritenga che un altro membro non abbia provveduto a notificare l'istituzione di una procedura in materia di licenze o eventuali modifiche nella stessa conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 che precedono, esso ha facoltà di portare la questione all'attenzione di tale altro membro. Ove la notifica non venga effettuata immediatamente, tale membro può procedere direttamente alla notifica della procedura di licenza o di eventuali modifiche ivi apportate, nonché di tutte le informazioni pertinenti e disponibili.

    Articolo 6

    Consultazioni e risoluzione delle controversie

    Le consultazioni e la risoluzione delle controversie relative a qualsiasi questione che possa ripercuotersi sul funzionamento del presente accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, così come elaborate ed applicate-nell'intesa sulla risoluzione delle controversie.

    Articolo 7

    Esame

    1.  
    Il comitato procede, ogniqualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all'esame dell'attuazione e del funzionamento del presente accordo, alla luce dei suoi obiettivi, nonché dei diritti e degli obblighi in esso contenuti.
    2.  
    Come riferimento per l'esame del comitato, il segretariato prepara un rapporto fattuale, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 5, delle risposte al questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione ( 71 ) e di altre informazioni pertinenti ed attendibili a sua disposizione. Il rapporto fornisce un riassunto delle informazioni sopra citate, indicando in particolare eventuali cambiamenti o sviluppi intervenuti nel corso del periodo in esame, e includendo altre informazioni concordate dal comitato.
    3.  
    I membri si impegnano a compilare sollecitamente e integralmente il questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione.
    4.  
    Il comitato informa il consiglio per gli scambi di merci in merito a sviluppi intervenuti nel periodo oggetto di tale esame.

    Articolo 8

    Disposizioni finali

    Riserve

    1.  
    Non sono ammesse riserve su nessuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

    Legislazione nazionale

    2.  
    a) 

    Ciascun membro garantisce, al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto lo concerne, la conformità di leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali con le disposizioni del presente accordo.

    b) 

    Ciascun membro provvede ad informare il comitato in merito a qualsiasi modifica apportata a leggi e regolamenti nazionali attinenti al presente accordo, nonché all'amministrazione di tali leggi e regolamenti.

    ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE COMPENSATIVE

    I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    PARTE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizione di sovvenzione

    1.1. Ai fini del presente accordo, s'intende sussistere una sovvenzione qualora:

    a) 
    1) 

    un governo o un organismo pubblico nel territorio di un membro (in appresso, nel presente accordo, denominato «governo») accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:

    i) 

    una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

    ii) 

    un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio con incentivi fiscali quali crediti d'imposta) ( 72 );

    iii) 

    un governo fornisca merci o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda all'acquisto di merci;

    iv) 

    un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi;

    o

    2) 

    venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994;

    e

    b) 

    venga conferito un vantaggio.

    1.2. Le sovvenzioni, come definite al paragrafo 1, saranno soggette alle disposizioni della parte II ovvero alle disposizioni della parte III o V soltanto ove si tratti di sovvenzioni specifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.

    Articolo 2

    Specificità

    2.1. Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita al paragrafo 1 dell'articolo 1, sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in appresso denominate «certe imprese») nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

    a) 

    Ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, limiti esplicitamente l'accesso ad una sovvenzione a certe imprese, tale sovvenzione s'intende specifica.

    b) 

    Ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni ( 73 ) oggettivi che disciplinano l'idoneità a ricevere una sovvenzione e l'ammontare della stessa non sussiste il requisito della specificità, purché l'idoneità sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigidamente osservati. I criteri e le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da essere suscettibili di verifica.

    c) 

    Ove, in deroga all'apparente constatazione di non specificità risultante dall'applicazione dei principi esposti ai commi a) e b), esistano motivi di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, potranno essere presi in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, l'uso predominante da parte di certe imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a certe imprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere una sovvenzione ( 74 ). Nell'applicazione del presente comma, si terrà presente il grado di diversificazione delle attività economiche nella giurisdizione dell'autorità concedente, nonché da quanto tempo è in atto il programma di sovvenzione.

    2.2. S'intende specifica una sovvenzione limitata a certe imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente. Resta inteso che la definizione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, introdotta da qualsiasi livello governativo che abbia titolo a farlo, non sarà da ritenersi una sovvenzione specifica ai fini del presente accordo.

    2.3. Le sovvenzioni che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 3 s'intendono specifiche.

    2.4. La determinazione della specificità ai sensi del presente articolo sarà chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

    PARTE II

    SOVVENZIONI VIETATE

    Articolo 3

    Divieto

    3.1. Salvo per quanto disposto dall'accordo sull'agricoltura, sono vietate le seguenti sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 1:

    a) 

    sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto ( 75 ), singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, ai risultati di esportazione, ivi comprese quelle illustrate nell'allegato I ( 76 );

    b) 

    sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

    3.2. Ai membri è fatto divieto di concedere o tenere in essere sovvenzioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4

    Rimedi

    4.1. Ogniqualvolta un membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione vietata venga accordata o tenuta in essere da un altro membro, esso ha facoltà di richiedere che si proceda a consultazioni con tale altro membro.

    4.2. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 deve includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione.

    4.3. A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo.

    4.4. Ove entro 30 giorni ( 77 ) dalla richiesta di procedere a consultazioni non sia stata raggiunta una soluzione di comune gradimento, i membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facoltà di deferire la questione all'organo di conciliazione («DSB») per l'immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che tale Organo non stabilisca per accordo unanime di non costituirlo.

    4.5. All'atto della sua costituzione, il gruppo speciale può richiedere l'assistenza del gruppo permanente di esperti ( 78 ) (nel presente accordo denominato «GPE») allo scopo di verificare se la misura in questione sia una sovvenzione vietata. Su richiesta, il GPE procede immediatamente all'esame degli elementi di prova relativi all'esistenza e alla natura della misura in questione, fornendo al membro che la applica o la tiene in essere l'opportunità di dimostrare che non si tratta di una sovvenzione vietata. Il GPE comunica le sue conclusioni al gruppo speciale entro un termine stabilito dallo stesso. Le conclusioni raggiunte dal GPE in merito al fatto che la misura in questione sia o meno una sovvenzione vietata, sono accettate integralmente dal gruppo speciale.

    4.6. Il gruppo speciale sottopone la sua relazione finale alle parti interessate. Tale relazione sarà diffusa a tutti i membri entro 90 giorni dalla data della composizione e dalla definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale.

    4.7. Qualora venga accertato che la misura in questione è una sovvenzione vietata, il gruppo speciale emette una raccomandazione affinché il membro che accorda tale sovvenzione provveda a revocarla senza indugio. A questo proposito, il gruppo speciale specifica nella sua raccomandazione il termine entro il quale la misura dev'essere revocata.

    4.8. Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i membri, la relazione del gruppo speciale adottata dall'organo di conciliazione («DSB»), salvo che una delle parti interessate nella controversia non notifichi formalmente a tale organo la sua intenzione di interporre appello, ovvero che lo stesso decida per accordo unanime di non adottare la relazione.

    4.9. In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette la sua decisione entro 30 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 30 giorni, esso provvederà a comunicare all'organo di conciliazione in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presenterà la relazione. In nessun caso il procedimento può superare i 60 giorni. La relazione d'appello è adottata dall'organo di conciliazione e accettata senza riserve dalle parti interessate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare la relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai membri a ( 79 ).

    4.10. Qualora la raccomandazione del DSB di conciliazione non venga osservata entro il termine specificato dal gruppo speciale, con decorrenza dalla data di adozione della relazione del gruppo speciale o dell'organismo d'appello, il DSB concede al membro che si ritiene danneggiato l'autorizzazione a prendere contromisure adeguate ( 80 ), salvo che lo stesso organo non decida per accordo unanime di respingere la richiesta.

    4.11. Qualora una parte interessata alla controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie («DSU»), sarà l'arbitro a determinare se le contromisure sono adeguate ( 81 ).

    4.12. Ai fini delle vertenze condotte ai sensi del presente articolo, eccezion fatta per le scadenze specificamente indicate nello stesso, i termini applicabili a norma della DSU per la condotta di tali vertenze corrispondono alla metà dei termini previsti nella stessa intesa.

    PARTE III

    SOVVENZIONI PASSIBILI DI AZIONE LEGALE

    Articolo 5

    Effetti pregiudizievoli

    Il ricorso, da parte dei membri, a sovvenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 non deve provocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri membri, quali:

    a) 

    danno all'industria nazionale di un altro membro ( 82 );

    b) 

    annullamento o compromissione di vantaggi derivanti, direttamente o indirettamente, ad altri membri ai sensi del GATT 1994, in particolare i vantaggi di concessioni vincolate a norma dell'articolo II del GATT 1994 ( 83 );

    c) 

    grave pregiudizio agli interessi di un altro membro ( 84 ).

    Il presente articolo non si applica a sovvenzioni riguardanti prodotti agricoli, come previsto all'articolo 13 dell'accordo sull'agricoltura.

    Articolo 6

    Grave pregiudizio

    6.1. Esiste un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c) nel caso di:

    a) 

    sovvenzionamento totale ad valorem ( 85 ) di un prodotto che superi il 5 % ( 86 );

    b) 

    sovvenzioni finalizzate a coprire le perdite di gestione sostenute da un'industria;

    c) 

    sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione sostenute da un'impresa, diverse da misure una tantum, che non sono periodiche né possono essere ripetute per la medesima impresa e vengono adottate esclusivamente in attesa della formulazione di soluzioni a lungo termine e per evitare gravi problemi sociali;

    d) 

    remissione diretta di debiti, ossia remissione di debiti verso lo Stato, nonché sussidi a copertura del rimborso di debiti ( 87 ).

    6.2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non sussiste grave pregiudizio ove il membro sovvenzionante dimostri che la sovvenzione in questione non abbia causato nessuno degli effetti elencati al paragrafo 3.

    6.3. Può sussistere un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c) ove si verifichino, singolarmente o congiuntamente, i seguenti casi:

    a) 

    la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro membro nel mercato del membro sovvenzionante;

    b) 

    la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le esportazioni di un prodotto simile di un altro membro dal mercato di un paese terzo;

    c) 

    la sovvenzione ha come effetto la vendita dei prodotti sovvenzionati a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a prodotti simili di un altro membro nello stesso mercato, ovvero un effetto di compressione o depressione dei prezzi o di riduzione delle vendite nello stesso mercato;

    d) 

    la sovvenzione ha come effetto l'aumento della quota di mercato mondiale del membro sovvenzionante per quanto concerne un particolare prodotto di base o una materia prima ( 88 ) sovvenzionati, rispetto alla quota media detenuta nel triennio precedente, e tale incremento segue un andamento costante nell'arco di tempo durante il quale sono state accordate sovvenzioni.

    6.4. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), l'espressione «dirottare o ostacolare le esportazioni» si riferisce ai casi in cui, ferme le disposizioni del paragrafo 7, sia stato dimostrato un cambiamento nelle quote di mercato relative, a svantaggio del prodotto simile non sovvenzionato (nell'arco di un periodo di tempo adeguatamente rappresentativo, sufficiente a dimostrare chiare tendenze nello sviluppo del mercato per il prodotto interessato, che normalmente equivale almeno ad un anno). Con l'espressione «cambiamenti nelle quote di mercato relative» si intendono, tra l'altro, le seguenti situazioni: a) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato registra un incremento; b) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato rimane costante in circostanze nelle quali, in assenza della sovvenzione, sarebbe diminuita; c) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato diminuisce, ma ad un ritmo più lento di come sarebbe stato in mancanza della sovvenzione.

    6.5. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), l'espressione «vendita a prezzi inferiori» comprende i casi in cui la vendita a prezzi inferiori sia stata dimostrata mediante un confronto dei prezzi del prodotto sovvenzionato con il prezzo di un prodotto analogo non sovvenzionato venduto sullo stesso mercato. Il confronto dovrà essere effettuato allo stesso livello commerciale e in momenti confrontabili, tenendo in debito conto eventuali altri fattori che possono incidere sulla confrontabilità dei prezzi. Tuttavia, qualora non sia possibile un confronto diretto, la vendita a prezzi inferiori può essere dimostrata sulla base del valore delle unità esportate.

    6.6. Ciascun membro, nel cui mercato sia presuntamente intervenuto un grave pregiudizio, provvederà, ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato V, a rendere disponibili alle parti di una controversia insorta ai sensi dell'articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, tutte le informazioni pertinenti che si possono ottenere in merito ai cambiamenti nelle quote di mercato delle parti in causa, nonché riguardo ai prezzi dei prodotti interessati.

    6.7 Non si riscontreranno casi di «dirottamento o impedimento» risultanti in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 3, ove sussista ( 89 ) una delle seguenti circostanze nell'arco del periodo in questione:

    a) 

    divieto o restrizione delle esportazioni del prodotto simile dal membro che si ritiene danneggiato, ovvero delle importazioni provenienti da tale membro destinate al mercato di un paese terzo interessato;

    b) 

    decisione da parte di un governo importatore che detiene il monopolio commerciale o pratica il commercio di Stato del prodotto interessato di spostare, per motivi non commerciali, la fonte delle importazioni dal membro che si ritiene danneggiato ad un altro paese o paesi;

    c) 

    calamità naturali, scioperi, disorganizzazione nei trasporti o altri casi di forza maggiore che incidano in misura sostanziale sulla produzione, le qualità, le quantità o i prezzi del prodotto disponibile per l'esportazione da parte del membro che si ritiene danneggiato;

    d) 

    esistenza di accordi che limitano le esportazioni dal membro che si ritiene danneggiato;

    e) 

    riduzione volontaria della disponibilità per l'esportazione del prodotto in questione da parte del membro che si ritiene danneggiato (ivi compresa, tra l'altro, una situazione in cui le imprese operanti nel territorio di tale membro abbiano riorientato autonomamente le esportazioni del prodotto verso nuovi mercati);

    f) 

    mancata conformità con le norme e altri regolamenti nel paese importatore.

    6.8. In assenza delle circostanze citate al paragrafo 7, l'esistenza di un grave pregiudizio dovrebbe essere determinata sulla base delle informazioni presentate al gruppo speciale o ottenute dallo stesso, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell'allegato V.

    6.9. Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni mantenute per i prodotti agricoli, come previsto dall'articolo 13 dell'accordo sull'agricoltura.

    Articolo 7

    Mezzi di tutela

    7.1. Salvo per quanto previsto dall'articolo 13 dell'accordo sull'agricoltura, ogniqualvolta un membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione di cui all'articolo 1, accordata o tenuta in essere da un altro membro, provochi un danno sua industria nazionale, nonché annulli o comprometta un vantaggio, ovvero causi grave pregiudizio, esso ha facoltà di chiedere che si proceda a consultazioni con tale altro membro.

    7.2. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 dovrà includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito a) all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione e b) al danno causato all'industria nazionale, ovvero all'annullamento o compromissione, o al grave pregiudizio ( 90 ) causato agli interessi del membro che richiede di procedere a consultazioni.

    7.3. A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione stabilita di comune accordo.

    7.4. Ove entro 60 giorni ( 91 ) le consultazioni non sfocino in una soluzione di comune gradimento, i membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facoltà di deferire la questione all'organo di conciliazione (DSB) per l'immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che lo stesso DSB- non decida per accordo unanime di non costituirlo. La composizione del gruppo speciale e le sue attribuzioni saranno fissate entro 15 giorni dalla data della sua costituzione.

    7.5. Il gruppo speciale procede all'esame della questione e presenta una relazione finale alle parti interessate nella controversia. La relazione è diffusa a tutti i membri entro 120 giorni dalla data della composizione e della definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale.

    7.6. Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i membri, la relazione del gruppo speciale è adottata dal DSB ( 92 ), a meno che una delle parti implicate nella controversia non notifichi formalmente allo stesso la sua decisione di interporre appello, ovvero che il DSB decida per accordo unanime di non adottare la relazione.

    7.7. In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette la sua decisione entro 60 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 60 giorni, esso provvede a comunicare al DSB in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presenterà la relazione. In nessun caso il procedimento potrà superare i 90 giorni. La relazione d'appello è adottata dal DSB e accettata senza riserve dalle parti implicate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare tale relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai membri (92) .

    7.8. Qualora venga adottata la relazione del gruppo speciale o dell'organismo di appello, nella quale si specifichi che una sovvenzione abbia causato effetti pregiudizievoli per gli interessi di un altro membro ai sensi dell'articolo 5, il membro che accorda o mantiene tale sovvenzione prende misure adeguate per eliminare tali effetti pregiudizievoli o provvede a revocare la sovvenzione.

    7.9. Qualora il membro in questione non abbia preso misure adeguate per eliminare gli effetti pregiudizievoli della sovvenzione o per revocarla entro sei mesi dalla data alla quale l'organo di conciliazione adotta la relazione del gruppo speciale o dell'organismo d'appello, e in assenza di un accordo di compensazione, l'organo di conciliazione conferisce al membro che si ritiene danneggiato l'autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza, a meno che lo stesso organo di conciliazione non stabilisca per accordo unanime di respingere la richiesta.

    7.10. Qualora una parte implicata nella controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'intesa sulla risoluzione delle controversie, sarà l'arbitro a determinare se le contromisure sono commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza.

    PARTE IV

    SOVVENZIONI NON PASSIBILI DI AZIONE LEGALE

    Articolo 8

    Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale

    8.1. Sono da considerarsi non passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni ( 93 ):

    a) 

    sovvenzioni che non siano specifiche ai sensi dell'articolo 2;

    b) 

    sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2, ma che soddisfino le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a), b) o c) che seguono.

    8.2. In deroga alle disposizioni delle parti III e V, non sono passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni:

    a) 

    assistenza per attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di formazione di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese, ove ( 94 ), ( 95 ), ( 96 ):

    l'assistenza non rappresenti ( 97 ) più del 75 % dei costi di ricerca industriale ( 98 ), ovvero il 50 % dei costi dell'attività di sviluppo precompetitiva ( 99 ), ( 100 );

    e purché tale assistenza sia limitata esclusivamente a quanto segue:

    i) 

    costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell'attività di ricerca);

    ii) 

    costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati su base commerciale) per l'attività di ricerca;

    iii) 

    costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, ivi compresa l'acquisizione di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;

    iv) 

    spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca;

    v) 

    altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca.

    b) 

    assistenza a favore di regioni svantaggiate nel territorio di un membro, fornita nell'ambito di un quadro generale di sviluppo regionale ( 101 ), di carattere non specifico (ai sensi dell'articolo 2) e limitata a regioni in possesso dei requisiti, fermo restando che:

    i) 

    ciascuna regione svantaggiata dev'essere un'area geografica continua chiaramente delimitata con un'identità amministrativa ed economica ben definibile;

    ii) 

    la regione è considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi ( 102 ), dai quali risulta evidente che le difficoltà dell'area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati;

    iii) 

    i criteri devono includere una valutazione dello sviluppo economico, basata almeno su uno dei seguenti fattori:

    — 
    reddito pro capite, o reddito familiare pro capite, o PNL pro capite, che non dev'essere superiore all'85 % della media del territorio interessato;
    — 
    tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110 % della media del territorio interessato;
    c) 

    assistenza finalizzata a promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti ( 103 ) ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti e che risultano in maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese, purché tale assistenza:

    i) 

    sia una misura una tantum e non ricorrente; e

    ii) 

    sia limitata al 20 % del costo dell'adattamento; e

    iii) 

    non copra il costo di sostituzione e di gestione dell'investimento assistito, che dev'essere totalmente a carico delle imprese; e

    iv) 

    sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e dell'inquinamento pianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenibili nei costi di produzione;

    v) 

    sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione.

    8.3. Un programma di sovvenzioni per il quale si invochino le disposizioni del paragrafo 2 deve essere notificato al comitato prima della sua attuazione, conformemente alle disposizioni della parte VII. La notifica deve essere sufficientemente dettagliata, al fine di consentire agli altri membri di valutare la conformità del programma con le condizioni e i criteri esposti nelle disposizioni pertinenti del paragrafo 2. I membri inoltre provvedono a fornire al comitato aggiornamenti annuali di tali notifiche, in particolare fornendo informazioni in merito alla spesa globale per ciascun programma e a eventuali modifiche apportate al programma. Gli altri membri hanno il diritto di chiedere informazioni su singoli casi di sovvenzioni concesse a norma di un programma oggetto di notifica ( 104 ).

    8.4. Su richiesta di un membro, il segretariato procede all'esame di una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 3 e, ove necessario, chiede ulteriori informazioni al membro sovvenzionante in merito al programma notificato oggetto di esame, provvedendo in seguito a comunicare le proprie conclusioni al comitato. Quest'ultimo, su richiesta, esamina prontamente le conclusioni del segretariato (o, se non è stata richiesta una verifica da parte del segretariato, la notifica stessa) nell'intento di accertare se siano stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2. La procedura prevista nel presente paragrafo è completata al più tardi alla prima riunione regolare del comitato successiva alla notifica di un programma di sovvenzioni, purché sia trascorso un intervallo di almeno due mesi tra la notifica e la riunione del comitato. La procedura di verifica descritta nel presente paragrafo si applica inoltre, su richiesta, a eventuali modifiche sostanziali di un programma notificate negli aggiornamenti annuali di cui al paragrafo 3.

    8.5. Su richiesta di un membro, l'accertamento effettuato dal comitato, di cui al paragrafo 4, ovvero il mancato accertamento da parte dello stesso, nonché la violazione, in singoli casi, delle condizioni esposte in un programma oggetto di notifica sono sottoposti a procedura vincolante di arbitrato. Il collegio arbitrale presenta le sue conclusioni ai membri entro 120 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta ad arbitrato. Salvo per quanto diversamente disposto nel presente paragrafo, le procedure di arbitrato che si tengono a norma dello stesso sono soggette all'intesa sulla risoluzione delle controversie.

    Articolo 9

    Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati

    9.1. Qualora, nel corso dell'attuazione di un programma di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nonostante tale programma sia conforme ai criteri esposti nello stesso paragrafo, un membro abbia motivo di ritenere che tale programma abbia provocato gravi effetti pregiudizievoli per la sua industria nazionale, tali da provocare danni ai quali difficile porre rimedio, esso può chiedere di procedere a consultazioni con il membro che concede o mantiene in essere la sovvenzione.

    9.2. A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il membro che concede o tiene in essere il programma di sovvenzioni in questione deve avviare le consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione di comune gradimento.

    9.3. Ove entro 60 giorni dalla richiesta di procedere a consultazioni ai sensi del paragrafo 2 non si pervenga ad una soluzione di comune gradimento, il membro richiedente ha facoltà di deferire la questione al comitato.

    9.4. Nei casi in cui una questione venga deferita al comitato, quest'ultimo procede immediatamente all'esame dei fatti e degli elementi di prova a dimostrazione degli effetti di cui al paragrafo 1. Ove il comitato accerti l'esistenza di tali effetti pregiudizievoli, raccomanderà al membro sovvenzionante di modificare il programma in modo da eliminarli. Il comitato presenterà le sue conclusioni entro 120 giorni dalla data alla quale la questione è stata portata alla sua attenzione ai sensi del paragrafo 3. Qualora la raccomandazione non venga osservata entro sei mesi, il comitato conferirà al membro richiedente l'autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza.

    PARTE V

    MISURE COMPENSATIVE

    Articolo 10

    Applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 ( 105 )

    I membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l'imposizione di un dazio compensativo ( 106 ) su qualsivoglia prodotto del territorio di un membro, importato nel territorio di un altro membro, sia conforme alle disposizioni dell'articolo VI del GATT 1994 e ai termini del presente accordo. Si potranno istituire dazi compensativi esclusivamente a seguito di inchieste aperte ( 107 ) e condotte conformemente alle disposizioni del presente accordo e dell'accordo sull'agricoltura.

    Articolo 11

    Inizio della procedura e successiva inchiesta

    11.1. Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione addotta avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto.

    11.2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere prove sufficienti relative all'esistenza (a) di una sovvenzione e, ove possibile, al suo ammontare, (b) del pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 così come interpretato nel presente accordo e (c) del nesso di causalità fra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragata dalle relative prove, non può considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

    i) 

    identità del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile da parte del richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell'industria nazionale, essa deve definire l'industria per conto della quale è presentata la domanda sulla base di un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto similare e, nei limiti del possibile, una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;

    ii) 

    descrizione completa del prodotto ritenuto sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;

    iii) 

    elementi di prova concernenti l'esistenza, l'ammontare e la natura della sovvenzione in questione;

    iv) 

    prove del fatto che un presunto danno ad un'industria nazionale sia dovuto agli effetti delle sovvenzioni accordate a determinate importazioni sovvenzionate; tali prove comprendono informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di sovvenzione, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull'industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indici che influiscono sull'andamento dell'industria nazionale, come quelli elencati all'articolo 15, paragrafi 2 e 4.

    11.3. Spetta alle autorità esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

    11.4. Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se le autorità hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso ( 108 ) dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa è presentata dall'industria nazionale o per suo conto ( 109 ). La domanda s'intende presentata «dall'industria nazionale o per suo conto» se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno o opposizione alla domanda. Tuttavia l'inchiesta non può essere aperta qualora i produttori nazionali che sostengono espressamente la domanda rappresentino meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale.

    11.5. Salve nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità devono astenersi dal pubblicizzare la domanda di avvio dell'inchiesta.

    11.6. Qualora, in casi particolari, le autorità interessate decidano di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un'industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta.

    11.7. Degli elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione e del pregiudizio si terrà conto simultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l'inchiesta, sia b) successivamente, nel corso dell'inchiesta stessa, a partire, al più tardi, dalla prima data in cui possono essere applicate le misure provvisorie in conformità delle disposizioni del presente accordo.

    11.8. Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente dal paese di origine ma siano esportati da un paese intermedio verso il membro importatore, il presente accordo s'intende pienamente applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini del presente accordo, saranno considerate come se avessero avuto luogo tra il paese d'origine e il membro importatore.

    11.9. Le autorità devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena si convincano che gli elementi di prova relativi alla sovvenzione o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell'inchiesta sarà immediata qualora l'ammontare della sovvenzione sia minimo o qualora il volume delle importazioni sovvenzionate, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entità trascurabile. Ai fini del presente paragrafo, l'ammontare della sovvenzione è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem.

    11.10. L'inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento.

    11.11. Salvo circostanze particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e comunque al più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.

    Articolo 12

    Elementi di prova

    12.1. Ai membri e a tutte le parti interessate da un'inchiesta in merito a dazi compensativi è data notifica delle informazioni richieste dalle autorità e ampia possibilità di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all'inchiesta in questione.

    12.1.1. 

    Gli esportatori, i produttori stranieri o i membri interessati che riceveranno il questionario relativo ad un'inchiesta in merito a dazi compensativi avranno un termini di almeno 30 giorni per la risposta ( 110 ). L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceverà la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, darà luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile.

    12.1.2. 

    Fermo restando l'obbligo di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da uno dei membri o da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi agli altri membri o parti coinvolti nell'inchiesta.

    12.1.3. 

    Non appena avviata un'inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, agli esportatori noti ( 111 ) e alle autorità del membro esportatore, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L'esigenza di tutelare le informazioni riservate sarà tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 4.

    12.2. I membri interessati e le parti interessate hanno inoltre il diritto, giustificandone il motivo, di presentare le informazioni oralmente. In tal caso, a tali membri e parti interessati sarà richiesto in seguito di trasporre in forma scritta le rispettive dichiarazioni. La decisione delle autorità inquirenti si potrà basare esclusivamente su informazioni ed argomenti contenuti nelle registrazioni scritte dell'autorità fornite ai membri interessati e alle parti interessate coinvolti nell'inchiesta, tenendo in debito conto l'esigenza di tutelare le informazioni confidenziali.

    12.3. Nei limiti del possibile, le autorità danno tempestivamente a tutti i membri interessati e alle parti interessate la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 4, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorità nell'ambito di un'inchiesta in materia di dazi compensativi, consentendo alle parti di predisporre le loro difese sulla base di tali informazioni.

    12.4. Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad esempio perché la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta, previa presentazione di fondati motivi devono essere trattati come tali dalle autorità, e non dovranno essere divulgati senza l'espresso consenso della parte che li ha forniti ( 112 ).

    12.4.1. 

    Le autorità chiedono ai membri o alle parti interessate che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un. compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un'adeguata comprensione della sostanza delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, tali membri o parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, e dovranno allora fornire i motivi che giustificano tale impossibilità.

    12.4.2. 

    Ove le autorità ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle stesse ( 113 ).

    12.5. Salvo nei casi di cui al paragrafo 7, le autorità devono accertarsi, nel corso di un'inchiesta, dell'esattezza delle informazioni fornite dai membri interessati o dalle parti interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni.

    12.6. Le autorità inquirenti possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri membri, sempreché ne informino in tempo utile il membro in questione, e che quest'ultimo non si opponga all'indagine. Le autorità possono inoltre svolgere indagini nei locali di un'azienda ed esaminarne le scritture ove (a) l'azienda accetti e (b) il membro in questione ne sia informato e non vi si opponga. Alle indagini svolte nei locali di un'azienda si applicano le procedure descritte nell'allegato VI. Salvo restando l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorità dovranno rendere disponibili o garantire la divulgazione dei risultati di tali indagini, ai sensi del paragrafo 8, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti.

    12.7. Ove un membro interessato o una parte interessata rifiuti o comunque non dia accesso alle necessarie informazioni entro un termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili.

    12.8. Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutti i membri e le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le parti possano difendere i loro interessi.

    12.9. Ai fini del presente accordo, l'espressione «parti interessate» s'intende comprendere:

    i) 

    un esportatore o produttore straniero o l'importatore di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;

    ii) 

    un produttore del prodotto simile nel membro importatore, ovvero un'associazione commerciale o di categoria, i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile nel territorio dell'importatore membro.

    L'elenco che precede non impedisce ai membri di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati.

    12.10. Le autorità danno agli utenti industriali del prodotto oggetto d'inchiesta, nonché alle organizzazioni che rappresentano i consumatori se si tratta di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilità di fornire informazioni di pertinenza per l'inchiesta, relativa alla sovvenzione, al pregiudizio e al nesso di causalità.

    12.11. Le autorità tengono nel debito conto eventuali difficoltà incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste, e offrono ogni possibile assistenza.

    12.12. Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorità di un membro di procedere con celerità all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo.

    Articolo 13

    Consultazioni

    13.1. Non appena possibile, successivamente all'accettazione di una domanda a norma dell'articolo 11, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, i membri i cui prodotti possano essere oggetto di tale inchiesta saranno invitati a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione di comune accordo.

    13.2. Inoltre, per tutta la durata dell'inchiesta, ài membri i cui prodotti ne siano oggetto è offerta un'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata ( 114 ).

    13.3. Salvo restando l'obbligo di concedere una ragionevole opportunità di procedere a consultazioni, le presenti disposizioni in materia non sono intese a impedire alle autorità di un membro di procedere con celerità all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

    13.4. Un membro che intenda aprire un'inchiesta o abbia in corso un inchiesta consente, su richiesta, al membro o ai membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, di prendere conoscenza di elementi di prova non riservati, ivi compreso il compendio non riservato di informazioni confidenziali, utilizzati per l'apertura o lo svolgimento dell'inchiesta.

    Articolo 14

    Calcolo dell'importo della sovvenzione in termini di vantaggio conferito al beneficiario

    Ai fini della parte V, qualsiasi metodo utilizzato dall'autorità inquirente per calcolare il vantaggio derivante al beneficiario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, è previsto nella legislazione nazionale ovvero nei regolamenti di attuazione del membro interessato, e la sua applicazione per ciascun caso particolare è trasparente e adeguatamente illustrata. Inoltre il metodo è conforme alle indicazioni che seguono:

    a) 

    il conferimento di capitale azionario da parte del governo non s'intende conferire un vantaggio, a meno che la decisione di investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del membro interessato;

    b) 

    un prestito statale non s'intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo di interessi versato sul finanziamento statale dall'azienda beneficiaria del prestito e l'importo che la stessa avrebbe versato su un analogo prestito commerciale reperito sul mercato. In questo caso il vantaggio corrisponderà alla differenza tra i due importi;

    c) 

    una garanzia su prestiti da parte di un governo non s'intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo di interessi versato dall'azienda beneficiaria su un prestito garantito dal governo e l'importo che la stessa avrebbe versato su un prestito commerciale comparabile in mancanza di una garanzia del governo. In questo caso il vantaggio corrisponderà alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

    d) 

    la fornitura di merci o servizi ovvero l'acquisto di merci da parte di un governo non s'intende conferire un vantaggio a meno che tale fornitura venga effettuata a fronte di un compenso inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato a fronte di un compenso superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del compenso sarà determinata in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto (ivi compresi prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).

    Articolo 15

    Determinazione del danno ( 115 )

    15.1. La determinazione di un danno ai fini dell'articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili ( 116 ) sul mercato interno e b) della conseguente incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti.

    15.2. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorità incaricate dell'inchiesta esaminano se c'è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in termini assoluti che in rapporto alla produzione o al consumo dell'importatore membro. Quanto all'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorità inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell'importatore membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

    15.3. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta in materia di dazi compensativi, le autorità inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se rilevano che (a) l'importo della sovvenzione determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall'articolo 11, paragrafo 9, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e (b) è opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile.

    15.4. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, della redditività degli investimenti o dell'utilizzazione della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, di un possibile aumento dell'onere sui programmi di sostegno governativi. Questo elenco non è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

    15.5. Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa, per gli effetti ( 117 ) delle sovvenzioni stesse, di un danno nel senso indicato nel presente accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all'industria nazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorità, le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni sovvenzionate, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano danno all'industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni sovvenzionate. Tra questi fattori possono rientrare, tra l'altro: il volume e i prezzi di importazioni non sovvenzionate del prodotto in questione, una contrazione della domanda o mutamenti nell'andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell'industria nazionale in materia di esportazioni e produttività.

    15.6. L'effetto delle importazioni sovvenzionate deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile, ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione e i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari.

    15.7. La minaccia di un danno rilevante deve essere determinata sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un danno deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente. Nel decidere se sussista una minaccia di danno rilevante le autorità debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

    i) 

    natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione ed effetti che potrebbero derivarne sugli scambi;

    ii) 

    notevole incremento, sul mercato interno, di importazioni sovvenzionate, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni;

    iii) 

    una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di esportazioni sovvenzionate nel mercato dell'importatore membro, tenuto conto della disponibilità di altri mercati di esportazione ad assorbire esportazioni supplementari;

    iv) 

    il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e

    v) 

    le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta.

    Nessuno dei predetti fattori costituisce, singolarmente, una base di giudizio determinante; tuttavia, nel loro insieme, essi dovranno portare a concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali deriverebbe un danno rilevante senza un intervento protettivo.

    15.8. Nei casi in cui le importazioni sovvenzionate minacciano di arrecare un danno, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l'applicazione di misure compensative.

    Articolo 16

    Definizione di industria nazionale

    16.1. Ai fini del presente accordo, l'espressione «industria nazionale» s'intende indicare, salvo per quanto disposto dal paragrafo 2 che segue, l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che ove i produttori siano collegati ( 118 ) agli esportatori o agli importatori, ovvero siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente sovvenzionato, l'espressione «industria nazionale» può intendersi come indicante il resto dei produttori.

    16.2. In casi eccezionali il territorio di un membro può essere suddiviso, per la produzione in questione, in due o più mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all'interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un'industria separata se: a) i produttori che operano all'interno di tale mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non è soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il danno potrà ritenersi sussistente anche se gran parte dell'industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino danno ai produttori della totalità o quasi della produzione di quel mercato.

    16.3. Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori di una determinata zona, e cioè di un mercato secondo la definizione del paragrafo 2 che precede, la riscossione dei dazi compensativi riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zone per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell'importatore membro non consente la riscossione dei dazi compensativi sulla base di tale criterio, l'importatore membro può riscuotere i dazi compensativi senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se è stata data agli esportatori la possibilità di cessare l'esportazione a prezzi sovvenzionati nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a norma dell'articolo 18 del presente accordo, e non siano state date tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e (b) se l'impossibilità di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione.

    16.4. Qualora due o più paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del GATT 1994, un grado d'integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, è da considerarsi industria nazionale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 che precedono quella dell'intera zona di integrazione.

    16.5. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 6.

    Articolo 17

    Misure provvisorie

    17.1. Potranno essere applicate misure provvisorie solo qualora:

    a) 

    sia stata avviata un'inchiesta in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, ne sia stata data pubblica notifica e i membri e le parti interessati abbiano avuto adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni;

    b) 

    sia stata accertata in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e del conseguente danno arrecato a un'industria nazionale dalle importazioni sovvenzionate; e

    c) 

    le autorità interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un danno nel corso dell'inchiesta.

    17.2. Le misure provvisorie prendono la forma di dazi compensativi provvisori, garantiti da deposito in contanti o cauzione, pari all'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato.

    17.3. L'applicazione di misure provvisorie non può avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta.

    17.4. L'applicazione di misure provvisorie è limitata al periodo più breve possibile, che non superi i quattro mesi.

    17.5. Per l'applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell'articolo 19.

    Articolo 18

    Impegni

    18.1. La procedura potrà ( 119 ) essere sospesa o chiusa senza l'applicazione di misure provvisorie o di dazi compensativi all'atto dell'assunzione volontaria di impegni soddisfacenti in base ai quali:

    a) 

    il governo dell'esportatore membro accetti di sopprimere o limitare la sovvenzione o di prendere altre misure in merito ai suoi effetti; o

    b) 

    l'esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi, in modo tale che le autorità inquirenti giungano alla conclusione che non sussiste più l'effetto dannoso della sovvenzione. Gli aumenti di prezzo conseguenti all'assunzione di tale impegno non dovranno essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo della sovvenzione. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il danno a carico dell'industria nazionale, è auspicabile che essi siano inferiori all'importo della sovvenzione.

    18.2. Gli impegni saranno richiesti o accettati soltanto ove le autorità dell'importatore membro abbiano accertato in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio arrecato dalla stessa e, nel caso di impegni assunti da esportatori, abbiano ottenuto il consenso dell'esportatore membro.

    18.3. Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorità dell'importatore membro ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorità comunicheranno all'esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito.

    18.4. Nel caso in cui l'impegno venga accettato, l'inchiesta sull'esistenza della sovvenzione e del danno sarà comunque portata a termine se l'esportatore membro lo desidera o se così decide l'importatore membro. In tal caso, se si accerta che la sovvenzione o il relativo danno non sussistono, l'impegno decade automaticamente, salvo i casi in cui si giunge a tale conclusione principalmente in virtù dell'esistenza di un impegno. In questi casi le autorità interessate potranno esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente accordo. Ove sia accertata l'esistenza della sovvenzione e di un danno, l'impegno assunto sarà tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente accordo.

    18.5. Le autorità dell'importatore membro potranno proporre l'assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all'esportatore incomba l'obbligo di assumerli. Il fatto che il governo o l'esportatore non assumano tali impegni o non accettino la proposta di farlo non può in alcun modo pregiudicare l'esame della vertenza. Tuttavia le autorità sono libere di decidere che la minaccia di un danno sia più probabile se continuano le importazioni sovvenzionate.

    18.6. Le autorità di un importatore membro possono richiedere ad un governo o ad un esportatore, di cui hanno accettato l'assunzione d'impegno, di fornire informazioni periodiche circa l'adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell'impegno assunto, le autorità dell'importatore membro possono, a norma del presente accordo e in conformità con le sue disposizioni, prendere provvedimenti d'urgenza che potranno consistere nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note più attendibili. In tali casi potranno essere riscossi diritti definitivi, conformemente al presente accordo, sui prodotti destinati al consumo non oltre i 90 giorni prima dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non può applicarsi alle importazioni effettuate prima della violazione dell'impegno.

    Articolo 19

    Imposizione e riscossione di dazi compensativi

    19.1. Ove, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per portare a termine le consultazioni, un membro stabilisca in via definitiva l'esistenza e l'importo della sovvenzione e concluda che, per effetto della stessa, le importazioni sovvenzionate causano un danno, lo stesso membro può imporre un dazio compensativo conformemente alle disposizioni del presente articolo, salvo revoca della sovvenzione o delle sovvenzioni.

    19.2. La decisione di imporre o meno un dazio compensativo nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, così come la decisione di applicare un dazio compensativo pari o inferiori all'importo della sovvenzione, spetta alle autorità dell'importatore membro. E opportuno che l'applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i membri e che l'importo del dazio sia inferiore all'importo totale della sovvenzione, se tale minor importo è comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale, e che si adottino procedure che consentano alle autorità interessate di tenere in debito conto le dichiarazioni delle parti nazionali interessate ( 120 ) i cui interessi possano risentire negativamente dell'imposizione di un dazio compensativo.

    19.3. Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio compensativo verrà riscosso, per l'importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto che sono risultate sovvenzionate e causa di danno, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione e dei quali sia stata accettata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente accordo. Un esportatore, le cui esportazioni siano soggette ad un dazio compensativo definitivo ma che non sia stato effettivamente sottoposto ad inchiesta per motivi diversi da un rifiuto a collaborare, avrà diritto ad un rapido esame affinché le autorità inquirenti stabiliscano prontamente un'aliquota individuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore.

    19.4. L'importo del dazio compensativo riscosso ( 121 ) su un prodotto importato non potrà superare l'importo della sovvenzione di cui si sia constatata l'esistenza, calcolato in termini di sovvenzione per unità di prodotto sovvenzionato ed esportato.

    Articolo 20

    Retroattività

    20.1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi saranno applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 e dell'articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate nel presente articolo.

    20.2. Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di un danno (e non nel semplice caso di minaccia di danno o di sensibile ritardo nell'impianto di un'industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di una minaccia di danno, qualora vi siano importazioni sovvenzionate che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l'esistenza di un danno, i dazi compensativi potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie.

    20.3. Se il dazio compensativo definitivo è superiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, la differenza non sarà riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, sarà rimborsata la differenza o tempestivamente restituita la cauzione prestata.

    20.4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stata accertata la minaccia di un danno o di un sensibile ritardo (senza che il danno si sia ancora verificato), il dazio compensativo definitivo potrà essere applicato solo a partire dalla data di accertamento della minaccia di danno o di sensibile ritardo; l'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodò.

    20.5. L'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo.

    20.6. In circostanze critiche, qualora le autorità accertino, in relazione al prodotto sovvenzionato in questione, l'esistenza di un dannò difficilmente riparabile causato da importazioni massicce, effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che gode di sovvenzioni versate o accordate in contrasto con le disposizioni del GATT 1994 e del presente accordo, e ove appaia necessario, onde impedire il verificarsi di tale danno, imporre retroattivamente dazi compensativi su tali importazioni, il dazio compensativo definitivo potrà essere imposto sulle importazioni destinate al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie.

    Articolo 21

    Durata e riesame dei dazi compensativi e degli impegni

    21.1. Un dazio compensativo resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare la sovvenzione che è causa del danno.

    21.2. Qualora vi siano motivi per farlo, le autorità riesaminano la necessità di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall'imposizione del dazio compensativo definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessità di tale riesame con dati precisi. Le parti interessate hanno inoltre il diritto di richiedere alle autorità di esaminare se sia necessario tenere in essere il dazio per neutralizzare la sovvenzione, se sussista la probabilità che il danno continui o si ripeta una volta revocato o modificato il diritto, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorità accertino che il dazio compensativo non è più giustificato, esso sarà soppresso immediatamente.

    21.3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi compensativi sono da revocare non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del più recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia la sovvenzione che il danno, ovvero a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorità, nel corso di una revisione avviata prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata con un congruo anticipo rispetto a tale data dall'industria nazionale o per conto della stessa, che la rimozione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione della sovvenzione e del danno ( 122 ). Il dazio può restare in essere in attesa dell'esito del riesame.

    21.4. All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 12 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data del suo inizio.

    21.5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni accettati ai sensi dell'articolo 18.

    Articolo 22

    Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni

    22.1. Ove le autorità siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, ne danno notifica pubblica, oltre a darne notifica al membro o ai membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, nonché alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all'inchiesta.

    22.2. La notifica pubblica dell'apertura di un'inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato ( 123 ), informazioni adeguate su quanto segue:

    i) 

    nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;

    ii) 

    data di apertura dell'inchiesta;

    iii) 

    descrizione della pratica o pratiche di sovvenzione oggetto dell'inchiesta;

    iv) 

    sintesi dei fattori su cui si basa il supposto danno;

    v) 

    indirizzo al quale i membri interessati e le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni;

    vi) 

    termini entro i quali i membri interessati e le parti interessate devono far pervenire le loro opinioni.

    22.3. Sarà data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell'articolo 18, della cessazione di tale impegno, nonché della soppressione di un dazio compensativo definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque render note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato, le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorità inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al membro o ai membri i cui prodotti sono oggetto dell'accertamento o dell'impegno in questione, nonché alle altre parti che risultano interessate all'inchiesta.

    22.4. La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminare in merito all'esistenza di una sovvenzione e di un danno, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione o al rifiuto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto deve contenere in particolare, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate:

    i) 

    i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati

    ii) 

    una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;

    iii) 

    l'importo della sovvenzione stabilito e la base utilizzata per la determinazione dell'esistenza di una sovvenzione;

    iv) 

    considerazioni relative alla determinazione del danno ai sensi dell'articolo 15;

    v) 

    i motivi principali che hanno portato alla determinazione.

    22.5. La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un'inchiesta nel caso di una decisione di applicare un diritto definitivo o di accettare un impegno deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonché i motivi che hanno portato all'applicazione di misure definitive o all'accettazione di un impegno, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 4, nonché i motivi dell'accettazione o del rifiuto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dai membri interessati e dagli esportatori e importatori.

    22.6. La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta a seguito dell'accettazione di un impegno a norma dell'articolo 18 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno.

    22.7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'avvio e alla conclusione di riesami a norma dell'articolo 21 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 20.

    Articolo 23

    Esame giudiziario

    Ogni membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misure compensative deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra le altre cose, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell'articolo 21. Tali tribunali e procedure dovranno essere indipendenti dalle autorità preposte alle decisioni e al riesame in questione e consentire l'accesso all'esame a tutte le parti interessate che partecipino al procedimento amministrativo e siano interessate, direttamente e singolarmente, dalle azioni amministrative.

    PARTE VI

    ISTITUZIONI

    Articolo 24

    comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari

    24.1. E istituito un comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, composto di rappresentanti di ciascuno dei membri. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, nonché su richiesta di qualsiasi membro conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. Il comitato espleta le funzioni che gli saranno attribuite a norma del presente accordo o dai membri ed è a disposizione dei membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento dell'accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il segretariato dell'OMC funge da segretariato del comitato.

    24.2. Il comitato può istituire gli organi sussidiari opportuni.

    24.3. Il comitato istituisce un gruppo permanente di esperti composto da cinque persone indipendenti, altamente qualificate in materia di sovvenzioni e relazioni commerciali. Gli esperti saranno eletti dal comitato e ogni anno uno di essi sarà sostituito. Al gruppo permanente può essere chiesto di assistere un gruppo speciale, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 5; inoltre il comitato può chiedere un parere in merito all'esistenza e alla natura di una sovvenzione.

    24.4. Il gruppo permanente di esperti può essere consultato da qualsiasi membro e fornire pareri sulla natura di eventuali sovvenzioni che tale membro intenda introdurre o tenga in essere. I pareri sono confidenziali e non possono essere invocati in procedimenti a norma dell'articolo 7.

    24.5. Nell'esercizio delle loro funzioni, il comitato e gli eventuali organi sussidiari possono consultarsi e chiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima di chiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un membro, il comitato o l'organo sussidiario in questione dovrà informarne il membro interessato.

    PARTE VII

    NOTIFICA E VIGILANZA

    Articolo 25

    Notifiche

    25.1. I membri convengono che, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994, le rispettive notifiche relative a sovvenzioni saranno presentate al più tardi al 30 giugno di ogni anno e saranno conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.

    25.2. I membri provvederanno a notificare l'esistenza di una sovvenzione, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e specifica ai sensi dell'articolo 2, concessa o tenuta in essere nell'ambito dei rispettivi territori.

    25.3. Il contenuto delle notifiche dovrebbe essere sufficientemente specifico in modo da consentire agli altri membri di valutare gli effetti commerciali e di comprendere il funzionamento dei programmi di sovvenzione notificati. A questo proposito, e salvo restando il contenuto e la forma del questionario sulle sovvenzioni ( 124 ), i membri garantiranno che le rispettive notifiche contengano le seguenti informazioni:

    i) 

    forma della sovvenzione (sussidio, prestito, agevolazione fiscale, ecc.);

    ii) 

    importo unitario della sovvenzione o, nei casi dove non sia possibile, importo totale o importo annuale preventivato per la sovvenzione (indicando, ove possibile, la sovvenzione media unitaria nell'anno precedente);

    iii) 

    obiettivo e/o scopo politico della sovvenzione;

    iv) 

    durata della sovvenzione e/o eventuali altre scadenze relative alla stessa;

    v) 

    dati statistici che consentono la valutazione degli effetti commerciali della sovvenzione.

    25.4. Ove non contenga dei punti specifici indicati al paragrafo 3, la notifica stessa dovrà fornire una spiegazione in merito.

    25.5. Se le sovvenzioni riguardano prodotti o settori specifici, le notifiche dovrebbero essere strutturate per prodotto o per settore.

    25.6. Ove ritengano che nei rispettivi territori non sussistano misure da notificare a norma del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente accordo, i membri ne daranno comunicazione scritta al segretariato.

    25.7. I membri riconoscono che la notifica di una misura non pregiudica il suo status giuridico a norma del GATT 1994 e del presente accordo, i suoi effetti ai sensi del presente accordo, né la natura della misura stessa.

    25.8. Ciascun membro ha facoltà, in qualsiasi momento, di presentare una richiesta scritta di informazioni sulla natura e sulla portata di una sovvenzione accordata o tenuta in essere da un altro membro (ivi comprese eventuali sovvenzioni di cui alla parte IV) o di spiegazioni sulle ragioni per cui una misura specifica non sia stata ritenuta soggetta all'obbligo di notifica.

    25.9. Al ricevimento di una siffatta richiesta, i membri interessati forniranno al più presto informazioni esaurienti e saranno pronti, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni al membro che le richieda. In particolare, dovranno fornire dettagli sufficienti per consentire all'altro membro di verificare la loro osservanza dei termini del presente accordo. Un membro che ritenga di non aver ricevuto le informazioni richieste potrà portare la questione all'attenzione del comitato.

    25.10. Qualsiasi membro, ove ritenga che un provvedimento adottato da un altro membro, avente l'effetto di una sovvenzione, non sia stato notificato in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente articolo, potrà segnalare il fatto all'attenzione di tale altro membro. Se, successivamente, la presunta sovvenzione non verrà prontamente notificata, il membro potrà provvedere egli stesso a segnalarla al comitato.

    25.11. I membri comunicheranno senza indugio al comitato tutte le azioni intraprese in via preliminare o definitiva in merito a dazi compensativi. Tali relazioni saranno disponibili presso il segretariato per la verifica da parte di altri membri. I membri provvederanno inoltre a presentare relazioni semestrali su eventuali misure compensative adottate nei precedenti sei mesi. Le relazioni semestrali saranno redatte su un apposito modulo standard concordaro.

    25.12. Ciascun membro comunicherà al comitato a) quali siano le proprie autorità competenti per l'apertura e la conduzione delle inchieste di cui all'articolo 11 e b) quali siano le proprie procedure interne che disciplinano l'apertura e la conduzione di tali inchieste.

    Articolo 26

    Vigilanza

    26.1. Il comitato prende in esame le notifiche nuove e complete presentate a norma dell'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 e dell'articolo 25, paragrafo 1 del presente accordo, nel corso di sessioni speciali che si terranno ogni tre anni. Le notifiche effettuate nel frattempo (notifiche di aggiornamento) saranno esaminate in occasione delle riunioni periodiche del comitato.

    26.2. Il comitato esamina le relazioni presentate a norma dell'articolo 25, paragrafo 11, in occasione delle sue riunioni periodiche.

    PARTE VIII

    PAESI IN VIA DI SVILUPPO MEMBRI

    Articolo 27

    Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo membri

    27.1. I membri riconoscono che le sovvenzioni possono svolgere un ruolo importante nei programmi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo membri.

    27.2. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comma a) non si applica a:

    a) 

    paesi in via di sviluppo membri indicati nell'allegato VII;

    b) 

    altri paesi in via di sviluppo membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 4.

    27.3. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai paesi in via di sviluppo membri per un periodo di cinque anni, né si applica ai paesi meno avanzati membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    27.4. I paesi in via di sviluppo membri, di cui al paragrafo 2, lettera b, provvedono ad eliminare gradualmente le rispettive sovvenzioni alle esportazioni nell'arco del periodo di otto anni, preferibilmente in maniera progressiva. Fermo restando, tuttavia, che tali paesi in via di sviluppo membri si asterranno dall'aumentare il livello delle rispettive sovvenzioni ( 125 ) all'esportazione, e provvederanno ad eliminarle entro un termine più breve rispetto a quello previsto nel presente paragrafo, ove il ricorso a tali sovvenzioni all'esportazione sia incompatibile con le loro esigenze di sviluppo. Qualora un paese in via di sviluppo membro ritenga necessario mantenere tali sovvenzioni oltre il termine di 8 anni, al più tardi un anno prima della scadenza di tale termine esso deve avviare consultazioni con il comitato, che stabilirà se la concessione di una proroga è giustificata, dopo aver esaminato le esigenze economiche, finanziarie e di sviluppo del membro in questione. Se il comitato stabilisce che la proroga è giustificata, il membro interessato procede a consultazioni annuali con il comitato al fine di verificare la necessità di mantenere le sovvenzioni. Ove il comitato non riscontri tale necessità, il membro in questione provvede ad eliminare gradualmente le restanti sovvenzioni all'esportazione, entro due anni dalla scadenza dell'ultimo termine autorizzato.

    27.5. I paesi in via di sviluppo membri che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di un determinato prodotto eliminano gradualmente le sovvenzioni all'esportazione relativamente a tale prodotto nell'arco di un periodo di due anni. Tuttavia, nel caso dei paesi in via di sviluppo membri indicati nell'allegato VII che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di uno o più prodotti, le sovvenzioni all'esportazione relativamente a tali prodotti saranno soppresse gradualmente nell'arco di un periodo di 8 anni.

    27.6. Un paese in via di sviluppo membro si può definire competitivo nelle esportazioni di un prodotto nel caso in cui tali esportazioni raggiungano una quota pari almeno al 3,25 % del commercio mondiale di tale prodotto per due anni civili consecutivi. La competitività delle esportazioni viene accertata (a) sulla base di una notifica in tale senso da parte del paese in via di sviluppo membro o (b) sulla base di un calcolo effettuato dal segretariato su richiesta di un membro. Ai fini del presente paragrafo, per prodotto s'intende una voce della nomenclatura SA (Sistema armonizzato). Il comitato verificherà l'applicazione della presente disposizione cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    27.7. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano ad un paese in via di sviluppo membro nel caso di sovvenzioni alle esportazioni conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

    27.8. Non è prevista la presunzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del fatto che una sovvenzione concessa da un paese in via di sviluppo membro dia luogo ad un grave danno, come definito nel presente accordo. Tale grave danno, ove esistente a. norma del paragrafo 9, dovrà essere dimostrato mediante prove dirette, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 3 a 8.

    27.9. Quanto alle sovvenzioni passibili di azione legale, concesse o tenute in essere da un paese in via di sviluppo membro e diverse da quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1, è possibile astenersi dall'autorizzare o dall'applicare un'azione ai sensi dell'articolo 7, a meno che non si riscontri l'annullamento o la compromissione di concessioni tariffarie o altri obblighi derivanti dal GATT 1994 in conseguenza di tali sovvenzioni, in misura tale da dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro membro nel mercato del paese in via di sviluppo membro che concede la sovvenzione, o salvo che si verifichi un danno a carico dell'industria nazionale nel mercato di un importatore membro.

    27.10. Un'inchiesta in materia di dazi compensativi su un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro s'intende chiusa non appena le autorità interessate accertino che:

    a) 

    il livello generale delle sovvenzioni concesse sul prodotto in questione non supera il 2 % del suo valore calcolato su base unitaria; o

    b) 

    il volume delle importazioni sovvenzionate rappresenta meno del 4 % delle importazioni totali del prodotto simile nell'importatore membro, a meno che le importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo membri, le cui quote individuali sul totale delle importazioni rappresentano meno del 4 %, nel loro insieme non superino il 9 % delle importazioni totali del prodotto simile nell'importatore membro.

    27.11. Per i paesi in via di sviluppo membri di cui al paragrafo 2, lettera b), che abbiano soppresso le sovvenzioni all'esportazione prima della scadenza del termine di 8 anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, nonché per i paesi in via di sviluppo membri indicati nell'allegato VII, la cifra di cui al paragrafo 10, lettera a) è 3 % invece che 2 %. La presente disposizione si applica a partire dalla data in cui viene notificata al comitato la soppressione delle sovvenzioni all'esportazione, e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo membro che ha effettuato la notifica non concede sovvenzioni all'esportazione. La presente clausola scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    27.12. La determinazione dell'importo minimo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, è disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 10 e 11.

    27.13. Le disposizioni della parte III non si applicano alla remissione diretta di debiti, a sussidii a copertura di costi sociali, in qualsivoglia forma, ivi compresa la rinuncia a entrate pubbliche e altri trasferimenti di obbligazioni, ove tali sovvenzioni siano concesse nell'ambito di un programma di privatizzazione promosso da un paese in via di sviluppo membro, o direttamente connesse allo stesso, purché tale programma e le relative sovvenzioni si riferiscano ad un periodo di tempo limitato e siano notificati al comitato, e purché il risultato finale del programma sia la privatizzazione dell'impresa interessata.

    27.14. Su richiesta di un membro interessato, il comitato procede all'esame di pratiche specifiche di sovvenzione all'esportazione di un paese in via di sviluppo membro, al fine di verificare se tali pratiche siano conformi alle sue esigenze di sviluppo.

    27.15. Su richiesta di un paese in via di sviluppo membro, il comitato procede all'esame di una specifica misura di compensazione, al fine di verificare la sua compatibilità con le disposizioni dei paragrafi 10 e 11 relativamente al paese in via di sviluppo membro in questione.

    PARTE IX

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Articolo 28

    Programmi esistenti

    28.1. I programmi di sovvenzione istituiti nel territorio di un membro in data anteriore alla firma dell'accordo OMC da parte dello stesso e che risultino incompatibili con le disposizioni del presente accordo sono:

    a) 

    notificati al comitato al più tardi 90 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto concerne tale membro; e

    b) 

    resi conformi alle disposizioni del presente accordo entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto concerne tale membro e fino ad allora non saranno soggetti alla parte II.

    28.2. I membri si astengono dall'ampliare la portata dei programmi di cui sopra, che non saranno rinnovati alla scadenza.

    Articolo 29

    Trasformazione in una economia di mercato

    29.1. I membri la cui economia è in fase di trasformazione, da una economia a pianificazione centralizzata ad un'economia di mercato e libera impresa, possono applicare programmi e provvedimenti necessari ai fini di tale trasformazione.

    29.2. Per quanto concerne tali membri, i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 3, e notificati in conformità del paragrafo 3, sono gradualmente eliminati o resi conformi all'articolo 3 entro un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC. In tal caso, l'articolo 4 non si applica. Resta altresì inteso che, nello stesso periodo:

    a) 

    i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) non saranno passibili di azione legale ai sensi dell'articolo 7;

    b) 

    quanto ad altre sovvenzioni passibili di azione legale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 9.

    29.3. I programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 sono notificati al comitato entro la prima data possibile dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC. Ulteriori notifiche di tali sovvenzioni possono essere effettuate fino a due anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    29.4. In circostanze eccezionali, ai membri di cui al paragrafo 1 il comitato potrà consentire di derogare dai programmi e dalle misure oggetto di notifica, nonché dai tempi previsti, ove tali deroghe siano ritenute necessarie ai fini del processo di trasformazione.

    PARTE X

    RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 30

    Le consultazioni e la composizione delle controversie a norma del presente accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente accordo.

    PARTE XI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 31

    Applicazione provvisoria

    Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 9 si applicano per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Al più tardi 180 giorni prima del termine di tale periodo, il comitato procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione, nella stesura attuale o in forma modificata, per un ulteriore periodo.

    Articolo 32

    Altre disposizioni finali

    32.1. Contro una sovvenzione di un altro membro non possono essere presi provvedimenti specifici che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994, come interpretato dal presente accordo ( 126 ).

    32.2. Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

    32.3. Fatto salvo il paragrafo 4, le disposizioni del presente accordo si applicano alle inchieste, nonché al riesame delle misure in vigore, avviati a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per un membro, o successivamente.

    32.4. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, le misure compensative in vigore s'intendono applicate al più tardi alla data di entrata in vigore, per il membro, dell'accordo OMC, salvo i casi in cui la legislazione interna del membro in questione, in vigora a tale data, contenesse già una clausola del tipo previsto nel suddetto paragrafo.

    32.5. Ogni membro prende tutte le misure necessarie, di carattere generale o particolare, per garantire, al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC nei suoi confronti, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative alle disposizioni del presente accordo, nella misura in cui si applicano al membro in questione.

    32.6. Ogni membro informa il comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti nonché in sede di applicazione di tali leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presente accordo.

    32.7. Ogni anno il comitato procede all'esame dell'applicazione del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il comitato informa il consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato.

    32.8. Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    ALLEGATO I

    ELENCO ILLUSTRATIVO DI SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

    a) 

    Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad imprese o industrie in funzione dei risultati di esportazione.

    b) 

    Sistemi di non restituzione di divese o altre pratiche analoghe che implicano la concessione di premi all'esportazione.

    c) 

    Tariffe di trasporto interno e di nolo per spedizioni di esportazione, concesse o imposte dai governi a termini più favorevoli che per le spedizioni nazionali.

    d) 

    Fornitura da parte dello Stato o di agenzie statali, direttamente o indirettamente attraverso programmi governativi, di prodotti o servizi importati o nazionali destinati alla produzione di merci esportate, a termini o condizioni più favorevoli rispetto alla fornitura di prodotti o servizi analoghi o direttamente concorrenti destinati alla produzione di merci per il consumo interno, ove (nel caso di prodotti) tali termini o condizioni siano più favorevoli di quelli commercialmente disponibili ( 127 ) agli esportatori sui mercati mondiali.

    e) 

    Esenzione, remissione o rinvio, totale o parziale, di imposte dirette ( 128 ) o di contributi previdenziali versati o dovuti da imprese industriali o commerciali ( 129 ), specificamente in relazione alle esportazioni.

    f) 

    Detrazioni speciali direttamente connesse all'esportazione o ai risultati ottenuti nelle esportazioni, in aggiunta a quelle concesse con riferimento alla produzione destinata al consumo interno, nel calcolo della base imponibile per le imposte dirette.

    g) 

    Esenzione, o remissione, per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, da imposte indirette (128)  che superino quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti similari venduti per il consumo interno.

    h) 

    Esenzione, remissione o rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori (128)  sui beni o servizi utilizzati per la produzione di merci esportate, che superino le misure di esenzione, remissione o rinvio di analoghe imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori su beni o servizi utilizzati per la produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; fermo restando, tuttavia, che l'esonero, l'esenzione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori possono essere accordati per prodotti esportati anche ove non lo siano per prodotti simili venduti per il consumo interno, qualora tali imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori siano prelevate su fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto) ( 130 ). Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori produttivi nel processo produttivo contenute nell'allegato II.

    i) 

    Remissione o rimborso di oneri sulle importazioni (drawback) (128)  superiori a quelli prelevati su fattori produttivi importati, utilizzati per la realizzazione di prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto); fermo restando, tuttavia, che in casi particolari un'azienda potrà utilizzare fattori produttivi nazionali in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a fattori di produzione importati, in sostituizione degli stessi, al fine di beneficiare di questa disposizione qualora l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione si verifichino entro un ragionevole lasso di tempo, non superiore a due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori produttivi contenute nell'allegato II e delle direttive per determinare se sistemi di rimborso del dazio su fattori produttivi di sostituzione costituiscano sovvenzioni all'esportazione, contenute nell'allegato III.

    j) 

    Istituzione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato) di programmi di garanzia del credito all'esportazione o di assicurazione, di programmi di assicurazione o garanzia contro l'aumento dei prezzi di prodotti esportati o di programmi contro i rischi valutari, a tassi di premio insufficienti per coprire, nella lunga scadenza, i costi e le perdite operative dei programmi.

    k) 

    Concessione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato e/o operanti sotto la sua autorità) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli effettivamente applicati al reperimento di fondi da impiegare a tale scopo (o in caso di assunzioni di prestiti sui mercati finanziari internazionali per reperire fondi con la stessa scadenza e altre condizioni di credito analoghe, ed espressi nella stessa valuta del credito all'esportazione) o assunzione totale o parziale degli oneri sostenuti dagli esportatori o dalle istituzioni finanziarie per l'ottenimento del credito, nella misura in cui questo serva a garantire un sostanziale vantaggio sul piano delle condizioni di credito all'esportazione.

    Fermo restando, tuttavia, che ove un membro sia una parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione, sottoscritto al 1o gennaio 1979 da almeno dodici membri originali del presente accordo (o di un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un membro applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali disposizioni non sarà considerata una sovvenzione all'esportazione vietata dal presente accordo.

    l) 

    Ogni altro onere a carico del bilancio dello Stato che costituisca una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994.

    ALLEGATO II

    DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO ( 131 )

    I   

    1. I sistemi di rimborso delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascate riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull'importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).

    2. L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I del presente accordo, fa riferimento ai «fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato» ai paragrafi h) e i). Ai sensi del paragrafo h), i sistemi di rimborso delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o rinvii delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi del paragrafo i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i pargarafi stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. Il paragrafo i) prevede inoltre l'utilizzo di fattori sostitutivi, se del caso.

    II   

    Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente accordo, le autorità inquirenti si baseranno sulla seguente procedura:

    1. Ove si presuma che un sistema di rimborso di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo del rimborso o della restituzione di imposte indirette o oneri sulle importazioni in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, le autorità inquirenti dovranno innanzitutto verificare se il governo dell'esportatore membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sonò utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorità inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Le autorità incaricate dell'inchiesta possono ritenere necessaria l'effettuazione di test pratici, in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di convincersi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

    2. Ove tale meccanismo, o procedura, non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato, non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte dell'esportatore membro sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorità inquirenti lo ritengano necessario, sarà condotta un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 1.

    3. Le autorità incaricate dell'inchiesta dovrebbero considerare i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. I membri fanno rilevare che un fattore non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell'immissione nel processo di produzione.

    4. Nel determinare la quantità consumata da un particolare produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si dovrebbe tener conto di un «normale scarto» che dovrà rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine «scarto» si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.

    5. Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia «normale», le autorità inquirenti dovrebbero tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. Le autorità incaricate dell'inchiesta dovrebbero tenere presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità dell'esportatore membro abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo del rimborso o della remissione in relazione a imposte o dazi.

    ALLEGATO III

    DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DI SISTEMI DI RESTITUZIONE DEL DAZIO SU SOSTITUZIONI A TITOLO DI SOVVENZIONE ALL'ESPORTAZIONE

    I   

    I sistemi di restituzione del dazio (drawback) prevedono il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi del paragrafo i) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I, i sistemi di restituzione del dazio sulle sostituzioni possono costituire una sovvenzione all'esportazione, nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

    II   

    Nell'esaminare un sistema di restituzione del dazio su sostituzioni nell'ambito di un'inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente accordo, le autorità inquirenti si baseranno sulla seguente procedura:

    1. Il paragrafo i ) dell'elenco illustrativo stabilisce che, nella fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione sostituiti. L'esistenza di un meccanismo, o di una procedura, di verifica è importante poiché consente al governo dell'esportatore membro di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione.

    2. Ove si presuma che un sistema di restituzione del dazio su fattori sostituitivi dia luogo a una sovvenzione, le autorità inquirenti dovranno innanzitutto stabilire se il governo dell'esportatore membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorità inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo. scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazioni. Le autorità incaricate dell'inchiesta possono ritenere necessaria l'effettuazione di test pratici, in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di assicurarsi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

    3. Ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, per essendo istituite e ritenute adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso si renderà necessario un ulteriore esame da parte dell'esportatore membro sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorità inquirenti lo ritengano necessario, sarà condotta un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 2.

    4. L'esistenza di una disposizione sulla restituzione del dazio su sostituzioni, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per se stessa non dovrebbe essere considerata come risultante in una sovvenzione.

    5. S'intende sussistere un caso di restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi del paragrafo i), ove i governi versino interessi su importi rimborsati a norma di schemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.

    ALLEGATO IV

    CALCOLO DELLA SOVVENZIONE TOTALE AD VALOREM (ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a) ( 132 )

    1. Il cacolo dell'importo di una sovvenzione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) sarà effettuato in termini di costi per il governo concedente.

    2. Salvo per quanto diposto ai paragrafi da 3 a 5, per determinare se la quota globale della sovvenzione supera il 5 % del valore del prodotto, quest'ultimo sarà calcolato in termini di valore totale del fatturato dell'azienda beneficiaria ( 133 ) nei 12 mesi più recenti per i quali sono disponibili dati sulle vendite, precedenti il periodo nel quale viene accordata la sovvenzione ( 134 ).

    3. Ove la sovvenzione sia vincolata alla produzione o alla vendita di un dato prodotto, il valore dello stesso sarà calcolato in termini di valore totale delle vendite di tale prodotto, effettuate dall'azienda beneficiaria nei 12 mesi più recenti per i quali sono disponibili dati sulle vendite e che precedono il periodo in cui viene accordata la sovvenzione.

    4. Ove l'azienda beneficiaria sia in fase di avviamento, s'intende sussistere un grave danno se la quota globale della sovvenzione supera il 15 % del totale dei fondi investiti. Ai fini del presente paragrafo, il periodo di avviamento non si estenderà oltre il primo anno di produzione ( 135 ).

    5. Ove l'azienda beneficiaria sia ubicata in un paese con una economia a tendenza inflazionistica, il valore del prodotto sarà calcolato in termini di fatturato totale dell'azienda beneficiaria (ovvero di vendite del prodotto di pertinenza, se la sovvenzione è vincolata) nell'anno civile precedente indicizzato in base al tasso d'inflazione registrato nei 12 precedenti quello in cui dev'essere accordata la sovvenzione.

    6. Per determinare la quota globale di sovvenzioni in un dato anno, bisognerà sommare le sovvenzioni concesse in base a diversi programmi e da autorità diverse nel territorio di un membro.

    7. Le sovvenzioni concesse prima dell'entrata in vigore dell'accordo OMC, ma che andranno a beneficio della produzione futura, saranno incluse nella quota globale di sovvenzione.

    8. Le sovvenzioni non passibili di azione legale a norma di disposizioni pertinenti del presente accordo non saranno incluse nel calcolo dell'importo della sovvenzione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

    ALLEGATO V

    PROCEDURE PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI CONCERNENTI IL GRAVE DANNO

    1. Ciascun membro è tenuto a collaborare nella raccolta di elementi di prova da sottoporre all'esame di un gruppo speciale nell'ambito delle procedure indicate all'articolo 7, paragrafi da 4 a 6. Le parti di una controversia ed eventuali paesi terzi interessati membri provvederanno a notificare all'organo di conciliazione DSB, non appena siano state invocate le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, l'autorità responsabile per l'amministrazione di tali situazioni nei rispettivi territori e le procedure da seguire per ottemperare a richieste di informazioni.

    2. Nei casi in cui le questioni vengono deferite al DSB, ai sensi dell'articolo 7 pargarafo 4, quest'ultimo provvederà, su richiesta, ad avviare la procedura per ottenere dal governo del membro sovvenzionante le informazioni necessarie per determinare l'esistenza e l'importo della sovvenzione, il valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate, nonché le informazioni necessarie per analizzare gli effetti negativi causati dal prodotto sovvenzionato ( 136 ). Nel corso di tale procedura, ove necessario, saranno poste domande al governo del membro sovvenzionante e al governo del membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta, per raccogliere informazioni e per chiarire e appronfidre i dati disponibili alle parti interessate nella controversia, attraverso le procedure di notifica illustrate nella parte VII ( 137 ).

    3. In caso di effetti sui mercati di paesi terzi, una parte interessata nella controversia potrà raccogliere, anche ponendo domande al governo del paese terzo, informazioni necessarie per analizzare gli effetti pregiudizievoli, che altrimenti non sarebbero ragionevolmente ottenibili dal membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta o da quello sovvenzionante. Questa possibilità andrebbe amministrata in modo tale da non imporre un onere eccessivo al paese terzo. In particolare, tale membro non sarà tenuto ad effettuare un'analisi di mercato o dei prezzi specificamente a tal fine. Le informazioni da fornire saranno quelle già disponibili o facilmente ottenibili dal membro in questione (ad esempio i dati più recenti già raccolti da istituti di statistica pertinenti, ma non ancora pubblicati, dati doganali concernenti le importazioni e i valori dichiarati dei prodotti interessati, ecc.). Tuttavia, ove una parte interessata nella controversia effettui a proprie spese un'analisi di mercato dettagliata, il compito della persona o dell'azienda incaricata di svolgere tale analisi sarà facilitato dalle autorità del paese terzo e tale persona o azienda avrà accesso a tutte le informazioni che normalmente non sono mantenute riservate dal governo.

    4. L'organo di conciliazione (DSB) nominerà un rappresentante incaricato di facilitare il processo di raccolta delle informazioni. Tale rappresentante avrà l'esclusiva funzione di garantire la raccolta puntuale delle informazioni necessarie per favorire un rapido esame multilaterale della controversia. In particolare, il rappresentante può suggerire metodi per ottenere con la massima efficienza le informazioni necessarie, nonché per incoraggiare la collaborazione delle parti.

    5. Il processo di raccolta delle informazioni illustrato ai paragrafi da 2 a 4 sarà completato entro 60 giorni dalla data alla quale la questione è stata deferita al DSB ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Le informazioni ottenute nel corso del processo saranno sottoposte all'esame del gruppo speciale costituito dal DSB in conformità delle disposizioni della parte X. Tali informazioni dovrebbero includere, tra l'altro, dati concernenti l'importo della sovvenzione in questione (e, se del caso, valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate), i prezzi del prodotto sovvenzionato e del prodotto non sovvenzionato, i prezzi di altri fornitori sul mercato, cambiamenti nelle condizioni di fornitura del prodotto sovvenzionato nel mercato in questione e cambiamenti intervenuti nelle quote di mercato. Inoltre dovrebbero includere elementi di prova contrari, nonché le informazioni aggiuntive che il gruppo speciale ritenga pertinenti per raggiungere le sue conclusioni.

    6. Ove il membro sovvenzionante e/o paese terzo non collabori nel processo di raccolta delle informazioni, il membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta presenterà le sue argomentazioni a dimostrazione dell'esistenza di un grave danno, basate su elementi di prova a sua disposizione, unitamente a fatti e circostanze che dimostrino la mancata collaborazione da parte del membro sovvenzionante e/o paese terzo. Ove le informazioni non siano disponibili e causa della mancata collaborazione da parte di tale membro sovvenzionante e/o paese terzo, il gruppo speciale potrà completare la documentazione, nella misura necessaria, sulla base delle informazioni più attendibili ottenibili diversamente.

    7. Nel prendere la sua decisione, il gruppo speciale dovrebbe trarre conclusioni sfavorevoli dai casi di mancata collaborazione da parte di chiunque fosse interessato nel processo di raccolta delle informazioni.

    8. Nel momento di decidere se utilizzare le informazioni più attendibili o formulare conclusioni sfavorevoli, il gruppo speciale terrà conto dei consigli del rappresentante dell'organo di conciliazione, nominato a norma del paragrafo 4, in merito alla ragionevolezza delle richieste di informazioni e degli sforzi compiuti dalle parti per soddisfare tali richieste con spirito di collaborazione e tempestività.

    9. Nulla nel processo di raccolta delle informazioni potrà limitare la possibilità del gruppo speciale di cercare le informazioni aggiuntive che ritenga essenziali per una corretta risoluzione della controversia e che non siano state adeguatamente cercate o elaborate nel corso di tale processo. Fermo restando, tuttavia, che di norma il gruppo speciale dovrebbe astenersi dal chiedere informazioni aggiuntive per completare una documentazione, qualora tali informazioni andassero a sostegno della posizione di una particolare parte in causa e la mancanza di tali informazioni nella documentazione derivasse da un irragionevole atteggiamento di non collaborazione assunto da tale parte nel processo di raccolta delle informazioni.

    ALLEGATO VI

    PROCEDURE PER LE INCHIESTE SUL POSTO A NORMA DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6

    1. All'atto dell'apertura di un'inchiesta, le autorità dell'esportatore membro e le imprese che risultano interessate dovrebbero essere informate dell'intenzione di svolgere inchieste sul posto.

    2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l'inchiesta anche di esperti non governativi, le imprese e le autorità dell'esportatore membro dovrebbero venirne informate. Tali esperti non governativi dovrebbero essere soggetti a severe sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segretezza.

    3. La prassi normale dovrebbe essere quella- di ottenere l'esplicito consenso delle imprese interessate dell'esportatore membro prima di fissare definitivamente la visita.

    4. Non appena ottenuto il consenso delle imprese interessate, le autorità inquirenti dovrebbero notificare alle autorità dell'esportatore membro i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare nonché le date concordate.

    5. Le imprese interessate dovrebbero essere informate della visita con sufficiente anticipo.

    6. Una visita finalizzata a spiegare il questionario dovrebbe avvenire solo su richiesta dell'impresa esportatrice, nel qual caso le autorità inquirenti si mettono a disposizione dell'impresa in questione; la visita viene effettuata unicamente se (a) le autorità dell'importatore membro ne danno notifica ai rappresentanti del governo del membro in questione e (b) quest'ultimo non si oppone.

    7. Poiché lo scopo primario dell'inchiesta sul posto è quello di verificare le informazioni fornite o di ottenere ulteriori particolari, essa dovrebbe essere svolta dopo il ricevimento della risposta al questionario, salvo che l'impresa non dia il suo assenso per il contrario e il governo dell'esportatore membro venga informato della prevista visita dalle autorità inquirenti e non vi si opponga; inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da verificare e circa gli ulteriori dati da fornire, senza che ciò possa impedire di avanzare sul posto richieste di ulteriori particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

    8. Richieste di chiarimenti o domande poste dalle autorità o dalle imprese degli esportatori membri e di importanza essenziale per il buon esito dell'inchiesta sul posto dovrebbero, nei limiti del possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita.

    ALLEGATO VII

    PAESI IN VIA SI SVILUPPO MEMBRI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO NELL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

    I paesi in via di sviluppo membri non soggetti alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) sono i seguenti:

    a) 

    paesi meno avanzati indicati come tali dalle Nazioni Unite e che siano membri dell'OMC;

    b) 

    ciascuno dei seguenti paesi in via di sviluppo membri dell'OMC s'intenderà soggetto alle disposizioni applicabili ad altri paesi in via di sviluppo membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), quando il PNL pro capite abbia raggiunto 1 000 USD annui ( 138 ): Bolivia, Camerun, Congo, Cote d'Ivoire, Repubblica Dominicana, Egitto, Ghana Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Kenya, Marocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Filippine, Senegal, Sri Lanka e Zimbabwe.

    ▼M2

    Accordo sulle sovvenzioni alla pesca

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente accordo si applica alle sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono specifiche ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo, accordate alla pesca di cattura selvatica marina e alle attività inerenti alla pesca in mare. ( 139 ), ( 140 ), ( 141 )

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

    a) 

    «pesce»: tutte le specie di risorse biologiche marine, anche trasformate;

    b) 

    «pesca»: la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

    c) 

    «attività inerenti alla pesca»: qualsiasi operazione di sostegno o preparazione alla pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce che non è stato precedentemente sbarcato in un porto, nonché la messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi e altre forniture in mare;

    d) 

    «nave»: qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata a essere utilizzata per la pesca o attività inerenti alla pesca;

    e) 

    «operatore»: il proprietario di una nave o qualsiasi persona che è responsabile della nave, la dirige o la controlla.

    Articolo 3

    Sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ( 142 )

    3.1  
    Nessun membro accorda o mantiene sovvenzioni a navi o operatori ( 143 ) impegnati in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o in attività inerenti alla pesca a sostegno della pesca INN.
    3.2  

    Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, una nave o un operatore sono considerati dediti alla pesca INN se ciò è accertato da uno dei soggetti seguenti ( 144 ), ( 145 ):

    a) 

    un membro costiero, per le attività nelle zone sotto la sua giurisdizione; oppure

    b) 

    lo Stato di bandiera membro dell'OMC, per le attività delle navi battenti la sua bandiera; oppure

    c) 

    un'organizzazione o un accordo regionale di gestione della pesca (ORGP/ARGP) pertinente, in conformità delle norme e delle procedure di tale ORGP/ARGP e del diritto internazionale applicabile, anche mediante la fornitura di notifiche tempestive e informazioni pertinenti, nelle zone e per le specie di sua competenza.

    3.3  
    a) 

    L'accertamento ( 146 ) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si riferisce alla conclusione definitiva di un membro e/o all'iscrizione definitiva nell'elenco pertinente da parte di una ORGP/un ARGP, secondo cui una nave o un operatore ha praticato la pesca INN.

    b) 

    Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica se l'accertamento da parte del membro costiero si basa su informazioni fattuali pertinenti e se il membro costiero ha fornito allo Stato di bandiera membro dell'OMC e, se noto, al membro sovvenzionante, quanto segue:

    i) 

    la notifica tempestiva, attraverso i canali appropriati, del fatto che una nave o un operatore sono stati temporaneamente trattenuti in attesa di ulteriori indagini in merito alla pratica della pesca INN o che il membro costiero ha avviato un'indagine inerente alla pesca INN, compreso il riferimento a qualsiasi informazione fattuale, legge, regolamento o procedura amministrativa applicabile o altra misura pertinente;

    ii) 

    l'opportunità di scambiare informazioni pertinenti ( 147 ) prima di un accertamento, in modo da consentire che tali informazioni siano prese in considerazione nell'accertamento definitivo. Il membro costiero può specificare le modalità e il periodo di tempo in cui dovrebbe essere effettuato tale scambio di informazioni; nonché

    iii) 

    la notifica dell'accertamento definitivo e delle eventuali sanzioni comminate, compresa, se del caso, la loro durata. Il membro costiero notifica l'accertamento al comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 (denominato nel presente accordo «comitato»).

    3.4  
    Il membro sovvenzionante tiene conto della natura, della gravità e della reiterazione della pesca INN praticata da una nave o da un operatore nel fissare la durata di applicazione del divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica almeno fino a quando la sanzione ( 148 ) derivante dall'accertamento che fa scattare il divieto rimane in vigore o almeno finché la nave o l'operatore sono iscritti nell'elenco di una ORGP/un ARGP, se quest'ultimo periodo è più lungo.
    3.5  
    Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, il membro sovvenzionante notifica al comitato le misure adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.
    3.6  
    Se uno Stato di approdo membro dell'OMC notifica a un membro sovvenzionante di avere motivi fondati per ritenere che una nave in uno dei suoi porti abbia praticato la pesca INN, il membro sovvenzionante tiene debitamente conto delle informazioni ricevute e intraprende le azioni che ritiene opportune in merito alle sue sovvenzioni.
    3.7  
    Ciascun membro dispone di leggi, regolamenti e/o procedure amministrative per garantire che le sovvenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comprese le sovvenzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, non siano accordate o mantenute.
    3.8  
    Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le sovvenzioni accordate o mantenute dai paesi membri in via di sviluppo, compresi i paesi membri meno avanzati, fino alla zona economica esclusiva (ZEE) e al suo interno non sono soggette ad azioni basate sull'articolo 3, paragrafo 1, e sull'articolo 10 del presente accordo.

    Articolo 4

    Sovvenzioni riguardanti stock ittici sovrasfruttati

    4.1  
    Nessun membro accorda o mantiene sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca riguardanti uno stock ittico sovrasfruttato.
    4.2  
    Ai fini del presente articolo, uno stock ittico è sovrasfruttato se è riconosciuto come tale dal membro costiero sotto la cui giurisdizione è effettuata la pesca o da una ORGP/un ARGP pertinente nelle zone e per le specie di sua competenza, sulla base delle migliori prove scientifiche a sua disposizione.
    4.3  
    In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, un membro può accordare o mantenere le sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, se tali sovvenzioni o altre misure sono attuate per ricostituire lo stock a un livello biologicamente sostenibile ( 149 ).
    4.4  
    Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le sovvenzioni accordate o mantenute dai paesi membri in via di sviluppo, compresi i paesi membri meno avanzati, fino alla ZEE e al suo interno non sono soggette ad azioni basate sull'articolo 4, paragrafo 1, e sull'articolo 10 del presente accordo.

    Articolo 5

    Altre sovvenzioni

    5.1  
    Nessun membro accorda o mantiene sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca al di fuori della giurisdizione di un membro costiero o di uno Stato costiero non membro dell'OMC e al di fuori della competenza di una ORGP/un ARGP pertinente.
    5.2  
    Un membro presta particolare attenzione ed esercita la dovuta moderazione nell'accordare sovvenzioni a navi che non battono la bandiera di tale membro.
    5.3  
    Ciascun membro presta particolare attenzione ed esercita la dovuta moderazione nell'accordare sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca riguardanti stock ittici il cui stato è sconosciuto.

    Articolo 6

    Disposizioni specifiche per i paesi membri meno avanzati

    Ciascun membro esercita la dovuta moderazione nel sollevare questioni che coinvolgono un paese membro meno avanzato e le soluzioni prese in considerazione tengono conto, se del caso, della situazione specifica del paese membro meno avanzato in questione.

    Articolo 7

    Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità

    Ai fini dell'attuazione delle norme del presente accordo sono fornite assistenza tecnica mirata e assistenza per il rafforzamento delle capacità ai paesi membri in via di sviluppo, compresi i paesi membri meno avanzati. A sostegno di tale assistenza è istituito un meccanismo di finanziamento volontario dell'OMC in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. I contributi dei membri dell'OMC al meccanismo sono effettuati esclusivamente su base volontaria e non utilizzano risorse del bilancio ordinario.

    Articolo 8

    Notifica e trasparenza

    8.1  

    Fatto salvo l'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e al fine di rafforzare e migliorare le notifiche delle sovvenzioni alla pesca e consentire una vigilanza più efficace dell'attuazione degli impegni in materia di sovvenzioni alla pesca, ciascun membro:

    a) 

    fornisce le seguenti informazioni nell'ambito della regolare notifica delle sovvenzioni alla pesca ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ( 150 ), ( 151 ): tipo o genere dell'attività di pesca per cui è erogata la sovvenzione;

    b) 

    nella misura del possibile, fornisce le seguenti informazioni nell'ambito della regolare notifica delle sovvenzioni alla pesca ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (150) , (151) :

    i) 

    lo stato degli stock ittici in relazione alla pesca per cui è erogata la sovvenzione (ad esempio, se sono sovrasfruttati, sfruttati al massimo in modo sostenibile o sottosfruttati), unitamente ai parametri utilizzati, nonché l'indicazione se tali stock sono condivisi ( 152 ) con qualsiasi altro membro o gestiti da una ORGP/un ARGP;

    ii) 

    le misure di conservazione e gestione in atto per lo stock ittico interessato;

    iii) 

    la capacità della flotta in relazione alla pesca per cui è erogata la sovvenzione;

    iv) 

    il nome e il numero di identificazione del peschereccio o dei pescherecci beneficiari della sovvenzione; nonché

    v) 

    i dati sulle catture suddivisi per specie o gruppo di specie in relazione alla pesca per cui è erogata la sovvenzione ( 153 ).

    8.2  
    Ogni membro notifica al comitato per iscritto e su base annuale un elenco delle navi e degli operatori per i quali ha accertato la pratica della pesca INN.
    8.3  
    Ciascun membro, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, informa il comitato delle misure in atto o adottate per garantire l'attuazione e la gestione del presente accordo, comprese le iniziative adottate per attuare i divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5. Inoltre ciascun membro informa tempestivamente il comitato di eventuali modifiche apportate successivamente a tali misure e delle nuove misure adottate per attuare i divieti di cui all'articolo 3.
    8.4  
    Ciascun membro, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, fornisce al comitato una descrizione del proprio regime di pesca, compresi i riferimenti alle proprie leggi, regolamenti e procedure amministrative pertinenti al presente accordo, e informa tempestivamente il comitato di eventuali modifiche successive. Un membro può adempiere tale obbligo fornendo al comitato un collegamento elettronico aggiornato alla pagina web ufficiale del membro o a un'altra pagina web ufficiale contenenti le informazioni in questione.
    8.5  
    Ciascun membro può chiedere ulteriori informazioni al membro notificante in merito alle notifiche e alle informazioni fornite ai sensi del presente articolo. Il membro notificante risponde a tale richiesta il più rapidamente possibile, per iscritto e in modo esauriente. Il membro che ritenga che non sia stata fornita una notifica o un'informazione ai sensi del presente articolo può sottoporre la questione all'attenzione dell'altro membro o del comitato.
    8.6  
    All'entrata in vigore del presente accordo, i membri notificano per iscritto al comitato qualsiasi ORGP/ARGP di cui sono parte. Tale notifica comprende almeno il testo dello strumento giuridico che istituisce l'ORGP/ARGP, la zona e le specie di sua competenza, le informazioni sullo stato degli stock ittici gestiti, una descrizione delle relative misure di conservazione e gestione, le norme e procedure che disciplinano gli accertamenti relativi alla pratica della pesca INN e gli elenchi aggiornati delle navi e/o degli operatori per i quali ha accertato la pratica della pesca INN. Tale notifica può essere presentata individualmente o da un gruppo di membri ( 154 ). Il comitato è informato senza indugio di ogni modifica relativa a tali informazioni. Il segretariato del comitato tiene un elenco delle ORGP/degli ARGP notificati ai sensi del presente articolo.
    8.7  
    I membri riconoscono che la notifica di una misura non pregiudica a) il suo status giuridico ai sensi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o del presente accordo; b) gli effetti della misura conformemente all'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; o c) la natura della misura stessa.
    8.8  
    Nessuna disposizione del presente articolo obbliga a fornire informazioni riservate.

    Articolo 9

    Accordi istituzionali

    9.1  
    È istituito un comitato per le sovvenzioni alla pesca, composto da rappresentanti di ciascun membro. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, nonché su richiesta di qualsiasi membro conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo. Il comitato espleta le funzioni ad esso attribuite a norma del presente accordo o dai membri ed è a disposizione dei membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento del presente accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il segretariato dell'OMC funge da segretariato del comitato.
    9.2  
    Il comitato esamina tutte le informazioni fornite ai sensi degli articoli 3 e 8 e del presente articolo almeno ogni due anni.
    9.3  
    Ogni anno il comitato riesamina l'applicazione e il funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il comitato informa il consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato.
    9.4  
    Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente ogni tre anni, il comitato riesamina il funzionamento del presente accordo al fine di individuare tutte le modifiche necessarie per migliorarlo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ove opportuno, il comitato può presentare al consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente accordo basate, tra l'altro, sull'esperienza acquisita con la sua attuazione.
    9.5  
    Il comitato mantiene stretti contatti con la FAO e con altre organizzazioni internazionali competenti in materia di gestione della pesca, comprese le ORGP/gli ARGP interessati.

    Articolo 10

    Risoluzione delle controversie

    10.1  
    Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU), si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente accordo ( 155 ).
    10.2  
    Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ( 156 ) si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie in relazione agli articoli 3, 4 e 5 del presente accordo.

    Articolo 11

    Disposizioni finali

    11.1  

    Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a un membro di accordare una sovvenzione per i soccorsi in caso di calamità ( 157 ), a condizione che tale sovvenzione:

    a) 

    si limiti ai soccorsi relativi a una calamità determinata;

    b) 

    sia limitata all'area geografica interessata;

    c) 

    sia limitata nel tempo; nonché

    d) 

    nel caso di sovvenzioni alla ricostruzione, si limiti al ripristino della pesca e/o della flotta colpite al livello precedente la calamità.

    11.2  
    a) 

    Il presente accordo, comprese eventuali conclusioni, raccomandazioni e decisioni a esso relative, non ha implicazioni giuridiche in merito alle rivendicazioni territoriali o alle delimitazioni dei confini marittimi.

    b) 

    Un panel istituito ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo non formula conclusioni in merito a domande che gli impongano di basare le sue conclusioni su rivendicazioni territoriali o delimitazioni dei confini marittimi ( 158 ).

    11.3  
    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata o applicata in modo tale da pregiudicare la giurisdizione, i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto del mare ( 159 ).
    11.4  
    Salvo se diversamente disposto, nessuna disposizione del presente accordo implica che un membro sia vincolato dalle misure o dalle decisioni di qualsiasi ORGP/ARGP di cui non sia parte o sia parte non contraente, né che le riconosca.
    11.5  
    Il presente accordo non modifica né annulla qualsivoglia diritto e obbligo previsto dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    Articolo 12

    Abrogazione dell'accordo in caso di mancata adozione di norme complete

    Se entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo non sono adottate norme complete, e salvo diversa decisione del Consiglio generale, il presente accordo è immediatamente abrogato.

    ▼B

    ACCORDO SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA



    I MEMBRI,

    in considerazione dell'obiettivo generale da essi perseguito di migliorare e rafforzare il sistema commerciale internazionale sulla base del GATT 1994;

    riconoscendo l'esigenza di chiarire e consolidare la disciplina del GATT 1994, e in special modo le disposizioni dell'articolo XIX (Misure urgenti concernenti l'importazione di prodotti particolari), per ristabilire un controllo di tipo multilaterale sui provvedimenti di salvaguardia ed eliminare le misure che sfuggono a tale controllo;

    riconoscendo l'importanza dell'adeguamento strutturale e la necessità di promuovere, piuttosto che limitare, la concorrenza nei mercati internazionali; e

    riconoscendo inoltre la necessità, a tal fine, di un accordo generale applicabile a tutti i membri e basato sui principi fondamentali del GATT 1994,

    HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    Disposizione generale

    Il presente accordo stabilisce le norme per l'applicazione di misure di salvaguardia, intendendo con ciò le misure previste dall'articolo XIX del GATT 1994.

    Articolo 2

    Condizioni

    1.  
    Un membro ( 160 ) potrà applicare una misura di salvaguardia ad un prodotto soltanto ove abbia determinato, ai sensi delle disposizioni che seguono, che tale prodotto viene importato nel suo territorio in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti.
    2.  
    Le misure di salvaguardia si applicheranno ad un prodotto importato indipendentemente dalla sua fonte.

    Articolo 3

    Inchiesta

    1.  
    I membri potranno applicare una misura di salvaguardia solo in seguito ad un'inchiesta svolta dalle loro autorità competenti, secondo procedure precedentemente definite e rese pubbliche conformemente all'articolo X del GATT 1994. L'inchiesta comporterà l'opportuna pubblicazione di un avviso a tutte le parti interessate, nonché udienze pubbliche o altre occasioni adeguate nelle quali importatori, esportatori e altre parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilità di replicare alle esternazioni di altre parti e di esporre il proprio punto di vista, tra l'altro, circa la questione se l'applicazione di una misura di salvaguardia sia o meno nell'interesse pubblico. Le autorità competenti pubblicheranno una relazione contenente le loro constatazioni e conclusioni ragionate raggiunte in merito a tutti gli aspetti pertinenti, di fatto e di diritto.
    2.  
    Tutte le informazioni di natura confidenziale, o fornite a titolo riservato, dovranno essere trattate come tali dalle autorità competenti, ove siano adotte valide ragioni. Tali informazioni non dovranno essere divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate potrà essere richiesto di presentarne una sintesi non riservata ovvero, se le parti affermano che tali informazioni non possono essere riassunte, i motivi per i quali non è possibile fornire tale sintesi. Tuttavia, ove le autorità competenti ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubblica l'informazione ovvero ad autorizzarne la divulgazione in forma generale o sintetica, le autorità hanno facoltà di non tener conto di tale informazione salvo che sia possibile dimostrare con loro piena soddisfazione e sulla base di fonti adeguate che si tratta di informazioni corrette.

    Articolo 4

    Determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio

    1.  

    Ai fini del presente accordo:

    a) 

    per «grave pregiudizio» s'intende un danno generale significativo alla posizione di un'industria nazionale;

    b) 

    per «minaccia di grave pregiudizio» s'intende un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. La determinazione della presenza di una minaccia di grave pregiudizio dovrà basarsi sui fatti e non semplicemente su supposizioni, congetture o remote possibilità; e

    c) 

    ai fini della determinazione dell'esistenza o della minaccia di pregiudizio, l'espressione «industria nazionale» comprende l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio di un membro, ovvero quelli la cui produzione di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti, nell'insieme, una quota consistente della produzione nazionale complessiva di tali prodotti.

    2.  
    a) 

    Nel corso dell'inchiesta per determinare se l'aumento delle importazioni abbia provocato o minacci di provocare un grave pregiudizio ad un'industria nazionale ai sensi del presente accordo, le autorità competenti valuteranno tutti i fattori rilevanti di natura oggettiva e quantificabile che abbiano un peso sulla situazione del settore, in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato nazionale servita da tali importazioni, i cambiamenti intervenuti in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, e occupazione;

    b) 

    la determinazione di cui al paragrafo 2, lettera a) non sarà effettuata salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'incremento delle importazioni del prodotto interessato e la presenza o la minaccia di un grave pregiudizio. Qualora fattori diversi dall'incremento delle importazioni arrechino pregiudizio ad un'industria nazionale nello stesso momento, tale pregiudizio non sarà imputato all'aumento delle importazioni;

    c) 

    le autorità competenti provvederanno a pubblicare sollecitamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, un'analisi dettagliata del caso oggetto dell'inchiesta, nonché una dimostrazione della pertinenza dei fattori esaminati.

    Articolo 5

    Applicazione delle misure di salvaguardia

    1.  
    I membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento. Ove si ricorra a una restrizione quantitative, tale misura non ridurrà l'ammontare delle importazioni al di sotto del livello conseguito in un periodo recente, pari alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo che venga fornita una chiara giustificazione della necessità di prevedere un livello diverso di importazioni, al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio. I membri adotteranno le misure più opportune per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
    2.  
    a) 

    Nei casi in cui un contingente venga suddiviso tra diversi paesi fornitori, il membro che applica le restrizioni può cercare di raggiungere un accordo in merito all'assegnazione di quote del contingente con tutti gli altri membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione. Nei casi in cui questo metodo non sia praticabile in termini ragionevoli, il membro interessato assegnerà ai membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto quote diverse sulla base delle percentuali fornite da tali membri, nel corso di un precedente periodo rappresentativo, sul totale delle importazioni del prodotto in questione, in volume o in valore, tenendo in debito conto eventuali fattori particolari che possano aver inciso o possano incidere sul commercio del prodotto.

    b) 

    Un membro potrà derogare alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), purché si svolgano consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, sotto gli auspici del comitato per le misure di salvaguardia previsto all'articolo 13, paragrafo 1, e purché al comitato sia fornita una chiara dimostrazione del fatto che i) le importazioni provenienti da determinati membri sono aumentate in percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione nell'arco di un periodo rappresentativo, ii) i motivi della deroga alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), sono giustificati e iii) le condizioni di tale deroga sono eque per tutti i fornitori del prodotto in questione. La durata di una misura in questo tipo non può essere prorogata oltre il periodo iniziale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. La deroga di cui sopra non sarà permessa in caso di minaccia di grave pregiudizio.

    Articolo 6

    Misure provvisorie di salvaguardia

    In circostanze critiche, dove un ritardo provocherebbe un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, i membri potranno adottare misure provvisorie di salvaguardia successivamente alla determinazione preliminare dell'esistenza di prove evidenti del fatto che l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio. La durata della misura provvisoria non potrà superare i 200 giorni, e durante tale periodo dovranno essere soddisfatti i requisiti previsti agli articoli da 2 a 7 e 12. Tali misure potranno assumere la forma di aumenti tariffari, da rimborsare immediatamente ove dalla successiva inchiesta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 risulti che l'incremento delle importazioni non abbia arrecato né abbia minacciato di arrecare un grave pregiudizio ad un'industria nazionale. La durata della misura provvisoria sarà calcolata come parte del periodo iniziale e di eventuali proroghe di cui ai paragafi 1, 2 e 3 dell'articolo 7.

    Articolo 7

    Durata e riesame delle misure di salvaguardia

    1.  
    I membri applicheranno le misure di salvaguardia solo per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento. La durata non supererà i quattro anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2.
    2.  
    Il periodo indicato al paragrafo 1 potrà essere prorogato purché le autorità competenti del membro importatore accertino, conformemente alle procedure esposte agli articoli 2, 3, 4 e 5, che l'applicazione della misura di salvaguardia continua ad essere necessaria al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio, e sia dimostrato che l'industria è in fase di adeguamento, e purché siano osservate le disposizioni pertinenti degli articoli 8 e 12.
    3.  
    In totale, il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia, ivi compresi il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo di applicazione iniziale ed eventuali proroghe dello stesso, non dovrà superare gli otto anni.
    4.  
    Al fine di favorire l'adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia, notificata a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sia superiore ad un anno, il membro che la applica provvederà a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione. Ove la durata della misura superi i tre anni, il membro che la applica riesaminerà la situazione entro metà termine e, se del caso, revocherà la misura o aumenterà il ritmo della liberalizzazione. Una misura prorogata ai sensi del paragrafo 2 non potrà essere più restrittiva di quanto non fosse al termine del periodo iniziale, e dovrebbe continuare ad essere liberalizzata.
    5.  
    Una misura di salvaguardia non potrà essere applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto della stessa misura, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia almeno di due anni.
    6.  

    In deroga alle disposizioni del paragrafo 5, una misura di salvaguardia di durata pari o inferiore a 180 giorni potrà essere nuovamente applicata all'importazione di un prodotto, ove:

    a) 

    sia passato almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull'importazione di tale prodotto; e

    b) 

    tale misura di salvaguardia non sia stata applicata allo stesso prodotto per più di due volte nell'arco del quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.

    Articolo 8

    Livello delle concessioni e altri obblighi

    1.  
    Un membro che intenda applicare una misura di salvaguardia o ne richieda la proroga farà il possibile per mantenere le concessioni e altri obblighi ad un livello sostanzialmente equivalente a quello previsto dal GATT 1994 nei confronti degli esportatori membri che sarebbero influenzati da tale misura, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3. Per conseguire tale obiettivo, i membri interessati potranno concordare strumenti adeguati di compensazione commerciale per gli effetti negativi della misura sui rispettivi commerci.
    2.  
    Se non sarà raggiunto un accordo entro 30 giorni nell'ambito di consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, i membri esportatori interessati avranno facoltà, al più tardi a 90 giorni dall'introduzione della misura, di sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti ai sensi del GATT 1994 nei confronti del membro che applica la misura di salvaguardia, alla scadenza di 30 giorni dalla data di ricevimento di un avviso scritto di tale sospensione da parte del consiglio per gli scambi di merci, il quale non la disapprovi.
    3.  
    Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non sarà esercitato nell'arco dei primi tre anni di validità di una misura di salvaguardia, purché la stessa sia stata adottata in conseguenza di un incremento delle importa- zioni in termini assoluti e sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 9

    Paesi in via di sviluppo membri

    1.  
    Non potranno essere applicate misure di salvaguardia nei confronti di prodotti originari di paesi in via di sviluppo membri, fintanto che la loro quota sul totale delle importazioni del prodotto in questione da parte del membro importatore non supera il 3 %, purché i paesi in via di sviluppo membri e che forniscono una quota di importazioni inferiore al 3 % nel loro insieme non rappresentino più del 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione ( 161 ).
    2.  
    I paesi in via di sviluppo membri avranno il diritto di prorogare il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia fino a due anni oltre il periodo massimo previsto all'articolo 7, paragrafo 3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 5, i paesi in via di sviluppo membri avranno il diritto di applicare nuovamente una misura di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che è già stato oggetto della stessa misura, successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, dopo un periodo di tempo pari alla metà di quello di precedente applicazione della misura, purché il periodo di non applicazione sia almeno di due anni.

    Articolo 10

    Misure già in atto ai sensi dell'articolo XIX

    I membri revocheranno tutte le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1947 che fossero in atto alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC al più tardi entro otto anni dalla data di applicazione iniziale o cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, se successiva.

    Articolo 11

    Divieto ed eliminazione di determinate misure

    1.  
    a) 

    I membri dovranno astenersi dall'adottare o richiedere l'applicazione di provvedimenti di emergenza nei confronti dell'importazione di particolari prodotti, come indicato nell'articolo XIX del GATT 1994, salvo che tali provvedimenti siano conformi alle disposizioni di detto articolo, applicato nell'osservanza del presente accordo.

    b) 

    I membri dovranno inoltre astenersi dal perseguire, adottare o tenere in essere restrizioni volontarie all'esportazione, accordi commerciali su ordinazione o altre misure analoghe concernenti l'esportazione o l'importazione ( 162 ), ( 163 ) ivi compresi provvedimenti adottati da un singolo membro o ai sensi di accordi, impegni e intese stipulati da due o più membri. Eventuali misure di questo tipo in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC saranno rese conformi alle disposizioni del presente accordo o eliminate gradualmente secondo quanto disposto dal paragrafo 2.

    c) 

    Il presente accordo non si applica a misure perseguite, adottate o tenute in essere da un membro ai sensi di disposizioni del GATT 1994 diverse dall'articolo XIX, accordi commerciali multilaterali nell'allegato 1A diversi dal presente accordo, o ai sensi di protocolli e accordi o intese conclusi nell'ambito del GATT 1994.

    2.  
    La revoca graduale delle misure, di cui al paragrafo 1, lettera b), si svolgerà in base a calendari che i membri interessati dovranno presentare al comitato per le misure di salvaguardia al più tardi 180 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Tali calendari si riferiranno a tutte le misure indicate al paragrafo 1, da revocare gradualmente o rendere conformi al presente accordo entro un termine non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, fatta eccezione per non più di una misura specifica per ogni membro importatore ( 164 ), la cui durata non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1999. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate dai membri direttamente interessati e notificate al comitato per le misure di salvaguardia per l'esame e l'approvazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo OMC. Nell'allegato è indicata una misura approvata come rientrante nell'eccezione.
    3.  
    I membri si asteranno dall'incoraggiare o sostenere l'adozione o il mantenimento, da parte di imprese pubbliche e private, di misure non governative equivalenti a quelle indicate al paragrafo 1.

    Articolo 12

    Notifica e consultazioni

    1.  

    I membri provvederanno a dare immediata notifica al comitato per le misure di salvaguardia in merito a quanto segue:

    a) 

    apertura di un'inchiesta concernente l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, nonché le relative motivazioni;

    b) 

    riscontro dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio causato da incremento delle importazioni; e

    c) 

    decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia.

    2.  
    Nell'effettuare la notifica di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettera c), il membro che intenda applicare o prorogare una misura di salvaguardia dovrà fornire al comitato per le misure di salvaguardia tutte le informazioni del caso, tra cui una prova dell'esistenza o della minaccia di una grave pregiudizio causato dall'incremento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura proposta, la data proposta per l'introduzione, la durata prevista e i tempi per la progressiva liberalizzazione. In caso di proroga di una misura, sarà necessario inoltre dimostrare che l'industria interessata è in via di adeguamento. Il consiglio per gli scambi di merci o il comitato per le misure di salvaguardia potranno richiedere al membro che intende applicare o prorogare una misura le informazioni aggiuntive da essi ritenute necessarie.
    3.  
    Un membro che intenda applicare o prorogare una misura di salvaguardia dovrà dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con altri membri che abbiano un interesse sostanziale in quanto esportatori del prodotto in questione, al fine, tra l'altro, di esaminare le informazioni fornite ai sensi del pargarafo 2, scambiare opinioni sulla misura da attuare e raggiungere un'intesa sui modi per conseguire l'obiettivo indicato al paragrafo 1 dell'articolo 8.
    4.  
    Prima di adottare una misura provvisoria, di cui all'articolo 6, i membri dovranno effettuare una notifica in tal senso al comitato per le misure di salvaguardia. Le consultazioni saranno avviate immediatamente dopo l'adozione della misura.
    5.  
    I risultati delle consultazioni di cui al presente articolo, nonché i risultati delle verifiche a metà termine di cui al paragrafo 4 dell'articolo 7, eventuali forme di compensazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8, nonché proposte di sospensione di concessioni e altri obblighi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8, saranno tempestivamente notificati al consiglio per gli scambi di merci dai membri interessati.
    6.  
    I membri provvederanno a notificare prontamente al comitato per le misure di savaguardia leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali relative a misure di salvaguardia, nonché eventuali modifiche ivi apportate.
    7.  
    I membri che mantengano in essere le misure descritte all'articolo 10 e al paragrafo 1 dell'articolo 11, in atto alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, provvederanno a darne notifica al comitato per le misure di salvaguardia, al più tardi 60 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
    8.  
    Qualsiasi membro potrà notificare al comitato per le misure di salvaguardia eventuali leggi, regolamenti, procedure amministrative, nonché misure o azioni discusse nel presente accordo che non siano state notificate da altri membri tenuti ad effettuare tali notifiche a sensi del presente accordo.
    9.  
    Qualsiasi membro potrà notificare al comitato per le misure di salvaguardia eventuali misure non governative di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
    10.  
    Tutte le notifiche al consiglio per gli scambi di merci ai sensi del presente accordo saranno effettuate, di norma, attraverso il comitato per le misure di salvaguardia.
    11.  
    Le disposizioni sulla notifica contenute nel presente accordo non s'intendono imporre ai membri di rendere note informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o comunque sarebbe contraria all'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private.

    Articolo 13

    Vigilanza

    1.  

    È costituito con il presente accordo un comitato per le misure di salvaguardia, sotto l'autorità del consiglio per gli scambi di merci, aperto alla partecipazione di qualsiasi membro che esprima il desiderio di farne parte. Il comitato avrà le seguenti funzioni:

    a) 

    controllare l'attuazione generale del presente accordo e fornire raccomandazioni per migliorarla, provvedendo a trasmettere ogni anno al consiglio per gli scambi di merci una relazione in merito;

    b) 

    verificare, su richiesta di un membro interessato, l'osservanza degli obblighi procedurali previsti dal presente accordo in relazione ad una misura di salvaguardia, e comunicare quanto riscontrato al consiglio per gli scambi di merci;

    c) 

    fornire assistenza ai membri, su loro richiesta, nel corso delle consultazioni ai sensi delle disposizioni del presente accordo;

    d) 

    verificare eventuali misure previste all'articolo 10 e al paragrafo 1 dell'articolo 11, controllare la graduale riduzione fino a soppressione delle stesse e riferirne opportunamente al consiglio per gli scambi di merci;

    e) 

    esaminare, su richiesta del membro che adotta una misura di salvaguardia, se le proposte di sospendere le concessioni o altri obblighi siano «sostanzialmente equivalenti», e riferirne opportunamente al consiglio per gli scambi di merci;

    f) 

    ricevere ed esaminare tutte le notifiche previste nel presente accordo e darne opportuna comunicazione al consiglio per gli scambi di merci; e

    g) 

    svolgere qualsivoglia altra funzione in relazione al presente accordo che possa essere stabilita dal consiglio per gli scambi di merci.

    2.  
    Per assistere il comitato nello svolgimento della sua funzione di controllo, il segretariato provvederà a redigere ogni anno un rapporto fattuale sul funzionamento del presente accordo, sulla base di notifiche e di altre informazioni attendibili a sua disposizione.

    Articolo 14

    Risoluzione delle controversie

    Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate ed applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, si applicano alle consultazioni e alla definizione dei contenziosi che possano sorgere nel quadro del presente accordo.

    ALLEGATO

    ECCEZIONE CITATA AL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 11



    Membri interessati

    Prodotto

    Scadenza

    CE/Giappone

    Autovetture per il trasporto di persone, veicoli fuoristrada, veicoli commerciali leggeri, autocarri leggeri (fino a 5 t), e gli stessi veicoli completamente smontati (set CKD)

    31 dicembre 1999

    ALLEGATO 1 B

    ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI

    PARTE I

    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo I

    Ambito di applicazione e definizioni

    PARTE II

    OBBLIGHI E NORME GENERALI

    Articolo II

    Trattamento della nazione più favorita

    Articolo III

    Trasparenza

    Articolo III bis

    Divulgazione di informazioni confidenziali

    Articolo IV

    Crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo

    Articolo V

    Integrazione economica

    Articolo V bis

    Accordi per l'integrazione dei mercati del lavoro

    Articolo VI

    Regolamentazione interna

    Articolo VII

    Riconoscimento

    Articolo VIII

    Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

    Articolo IX

    Prassi commerciali

    Articolo X

    Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza

    Articolo XI

    Pagamenti e trasferimenti

    Articolo XII

    Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

    Articolo XIII

    Appalti pubblici

    Articolo XIV

    Eccezioni generali

    Articolo XV bis

    Eccezioni in materia di sicurezza

    Articolo XV

    Sovvenzioni

    PARTE III

    IMPEGNI SPECIFICI

    Articolo XVI

    Accesso al mercato

    Articolo XVII

    Trattamento nazionale

    Articolo XVIII

    Impegni aggiuntivi

    PARTE IV

    LIBERALIZZAZIONE PROGRESSIVA

    Articolo XIX

    Negoziazione di impegni specifici

    Articolo XX

    Elenchi degli impegni specifici

    Articolo XXI

    Modifiche degli elenchi

    PARTE V

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

    Articolo XXII

    Consultazioni

    Articolo XXIII

    Risoluzione delle controversie ed esecuzione di provvedimenti

    Articolo XXIV

    Consiglio per gli scambi di servizi

    Articolo XXV

    Assistenza tecnica

    Articolo XXVI

    Rapporti con altre organizzazioni internazionali

    PARTE VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo XXVII

    Rifiuto di accordare benefici

    Articolo XXVIII

    Definizioni

    Articolo XXIX

    Allegati

    Allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II

    Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell'accordo

    Allegato sui servizi di trasporto aereo

    Allegato sui servizi finanziari

    Secondo allegato sui servizi finanziari

    Allegato concernente i negoziati sui servizi di trasporto marittimo

    Allegato sulle telecomunicazioni

    Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base

    ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI



    I MEMBRI,

    PRENDENDO ATTO della crescente importanza del commercio dei servizi per la crescita e lo sviluppo dell'economia mondiale,

    DESIDEROSI di costituire un quadro di riferimento multilaterale di principi e norme in materia di scambi di servizi, nell'intento di promuovere l'espansione in condizioni di trasparenza e di progressiva liberalizzazione e di favorire la crescita economica di tutti gli operatori commerciali e lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo,

    AUSPICANDO il rapido raggiungimento di livelli progressivamente più elevati di liberalizzazione degli scambi di servizi, attraverso cicli consecutivi di negoziati multilaterali finalizzati a promuovere gli interessi di tutti i partecipanti, su una base di reciproco vantaggio, nonché a garantire un equilibrio generale di diritti ed obblighi, pur nel debito rispetto degli obiettivi di politica nazionale,

    RICONOSCENDO il diritto dei membri di regolamentare, anche introducendo nuove norme, la fornitura di servizi nei rispettivi territori, al fine di rispettare gli obiettivi di politica nazionale e, alla luce delle asimmetrie esistenti nel grado di sviluppo della normativa sui servizi nei diversi paesi, la particolare necessità dei paesi in via di sviluppo di esercitare tale diritto,

    DESIDEROSI di favorire la crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli scambi di servizi, nonché l'espansione delle loro esportazioni nel campo dei servizi, tra le altre cose attraverso il rafforzamento della capacità del settore terziario nazionale, nonché della sua efficienza e competitività,

    TENENDO CONTO in particolare delle gravi difficoltà dei paesi meno avanzati alla luce della loro specifica situazione economica e delle loro esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo,

    HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:



    PARTE I

    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Ambito di applicazione e definizioni

    1.  
    Il presente accordo si applica a provvedimenti adottati dai membri che incidono sugli scambi di servizi.
    2.  

    Ai fini del presente accordo, per scambio di servizi s'intende la fornitura di un servizio:

    a) 

    dal territorio di un membro al territorio di un altro membro;

    b) 

    nel territorio di un membro ad un consumatore di servizi di un qualsiasi altro membro;

    c) 

    da parte di un prestatore di servizi di un membro, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un qualsiasi altro membro;

    d) 

    da parte di un prestatore di servizi di un membro, attraverso la presenza di persone fisiche di un membro nel territorio di un qualsiasi altro membro.

    3.  

    Ai fini dei presente accordo:

    a) 

    «provvedimenti adottati dai membri» significa misure adottate da:

    i) 

    autorità e governi centrali, regionali o locali; e

    ii) 

    organismi non governativi, nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.

    Nell'adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dall'accordo, ciascun membro prenderà tutte le opportune misure a sua disposizione per garantirne l'osservanza da parte di governi e autorità regionali e locali, nonché di organismi non governativi nell'ambito del suo territorio;

    b) 

    il termine «servizi» comprende qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;

    c) 

    l'espressione «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» indica un servizio che non viene fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.



    PARTE II

    OBBLIGHI E NORME GENERALI

    Articolo II

    Trattamento della nazione più favorita

    1.  
    Per quanto concerne le misure contemplate dal presente accordo, ciascun membro è tenuto ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi di un qualsiasi altro membro, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi altro paese.
    2.  
    I membri possono tenere in essere misure incompatibili con il paragrafo 1, purché tali misure siano elencate nell'allegato sulle esenzioni a norma dell'articolo II, e ne soddisfino le condizioni.
    3.  
    Le disposizioni del presente accordo non devono interpretarsi nel senso di impedire ai membri di conferire o accordare benefici a paesi limitrofi al fine di facilitare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

    Articolo III

    Trasparenza

    1.  
    Ciascun membro provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente accordo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali in materia di scambi di servizi, dei quali un membro sia un firmatario.
    2.  
    Ove non sia possibile provvedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, le informazioni devono comunque essere rese note al pubblico.
    3.  
    Ciascun membro informa prontamente, e almeno con cadenza annuale, il consiglio per gli scambi di servizi in merito all'introduzione di nuove leggi, regolamenti o direttive amministrative, nonché alle modifiche di testi esistenti, che incidano in misura significativa sugli scambi di servizi oggetto degli impegni specifici assunti a norma del presente accordo.
    4.  
    Ciascun membro fornisce pronta risposta a tutte le richieste di informazioni specifiche da parte di un altro membro in merito a misure di applicazione generale o ad accordi internazionali ai sensi del paragrafo 1. Ogni membro provvede inoltre å istituire uno o più centri di informazione per fornire, su richiesta, risposte specifiche agli altri membri sulle questioni di cui sopra, nonché sugli argomenti soggetti all'obbligo di notifica di cui al paragrafo 3. I centri di informazione saranno costituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'OMC (di seguito, nel presente accordo, denominato «accordo OMC»). Per singoli paesi in via di sviluppo membri la scadenza per la costituzione dei centri di informazione potrà essere concordata con adeguata flessibilità. Tali centri non devono necessariamente essere depositari di leggi e regolamenti.
    5.  
    Ciascun membro può notificare al consiglio per gli scambi di servizi eventuali misure adottate da un altro membro che a suo parere incidono sul funzionamento del presente accordo.

    Articolo III bis

    Divulgazione di informazioni confidenziali

    Nulla di quanto contenuto nel presente accordo s'intende richiedere ai membri di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o comunque sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

    Articolo IV

    Crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo

    1.  

    La crescente partecipazione al commercio mondiale dei paesi in via di sviluppo membri è facilitata da impegni specifici negoziati dai diversi membri ai sensi delle parti III e IV del presente accordo, in relazione a quanto segue:

    a) 

    rafforzamento del settore terziario nazionale e della sua efficienza e competitività, tra l'altro attraverso l'accesso a tecnologie su base commerciale;

    b) 

    miglioramento dell'accesso di questi paesi a canali di distribuzione e reti di informazione; e

    c) 

    liberalizzazione dell'accesso al mercato in settori e modalità di fornitura interessanti per le esportazioni di questi paesi.

    2.  

    I paesi sviluppati membri e, nella misura del possibile, altri membri istituiranno dei punti di contatto entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, per facilitare ai fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo membri l'accesso ad informazioni relative ai rispettivi mercati, in merito a quanto segue:

    a) 

    aspetti commerciali e tecnici dell'offerta di servizi;

    b) 

    registrazione, riconoscimento e conseguimento di qualifiche professionali; e

    c) 

    disponibilità di tecnologie nel settore dei servizi.

    3.  
    Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 viene data la priorità in particolare ai paesi meno avanzati membri, tenendo conto soprattutto delle gravi difficoltà incontrate da questi paesi nell'accettare impegni specifici negoziati alla luce della loro particolare situazione economica e delle loro necessità finanziarie, commerciali e di sviluppo.

    Articolo V

    Integrazione economica

    1.  

    Il presente accordo non impedisce ai suoi membri di sottoscrivere o stipulare un accordo che liberalizzi gli scambi di servizi tra le parti contraenti, purché tale accordo:

    a) 

    copra un numero sostanziale di settori ( 165 ), e

    b) 

    preveda l'assenza o l'eliminazione, in misura sostanziale, di qualsivoglia discriminazione, ai sensi dell'articolo XVII, tra le parti contraenti, nei settori di applicazione di cui alla lettera a), attraverso:

    i) 

    la revoca di misure discriminatorie esistenti e/o

    ii) 

    il divieto di introdurre misure discriminatorie nuove o più severe,

    all'entrata in vigore dell'accordo stesso o nell'arco di un congruo periodo di tempo, salvo per misure consentite ai sensi degli articoli XI, XII, XIV e XIV bis.

    2.  
    Nel valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'accordo potrà essere considerato in rapporto ad un più ampio processo di integrazione economica o liberalizzazione degli scambi tra i paesi interessati.
    3.  
    a) 

    Ove i paesi in via di sviluppo siano parti contraenti di un accordo ai sensi del paragrafo 1, è opportuno adottare una certe flessibilità in merito alle condizioni indicate al paragrafo 1, in particolare con riferimento alla lettera b) dello stesso, in relazione al livello di sviluppo dei paesi interessati, in generale e in singoli settori e sottosettori.

    b) 

    In deroga a quanto disposto dal paragrafo 6, nel caso di un accordo del tipo citato al paragrafo 1, che interessi esclusivamente paesi in via di sviluppo, può essere concesso un trattamento più favorevole a persone giuridiche possedute o controllate da persone fisiche delle parti contraenti.

    4.  
    Qualsiasi accordo di cui al paragrafo 1 è finalizzato a favorire gli scambi tra le parti contraenti e non innalza il livello generale delle barriere agli scambi di servizi, nell'ambito dei rispettivi settori e sottosettori, nei confronti di membri estranei all'accordo, rispetto al livello esistente prima della sua stipulazione.
    5.  
    Se, in occasione della conclusione, dell'ampliamento o della modifica sostanziale di un accordo ai sensi del paragrafo 1, un membro intende revocare o modificare un impegno specifico in maniera incompatibile con i termini e le condizioni indicati nel suo elenco, esso fornisce un preavviso di almeno 90 giorni in merito a tale modifica o revoca e applica la procedura di cui all'articolo XXI, paragrafi 2, 3 e 4.
    6.  
    Un prestatore di servizi di qualsiasi altro membro, che sia una persona giuridica costituita ai sensi delle leggi di una parte contraente di un accordo di cui al paragrafo 1, ha diritto al trattamento concesso a norma di tale accordo, purché svolga un'attività commerciale sostanziale nel territorio delle parti contraenti dello stesso.
    7.  
    a) 

    I membri che sono parti di un accordo di cui al paragrafo 1 provvedono a dare tempestiva notifica al consiglio per gli scambi di servizi circa tale accordo, nonché evntuali ampliamenti o modifiche dello stesso, provvedendo inoltre a fornire al consiglio tutte le informazioni pertinenti che lo stesso possa richiedere. Il consiglio costituirà un gruppo di lavoro incaricato di esaminare l'accordo, ovvero l'ampliamento o la modifica dello stesso e di informare il consiglio in merito alla sua conformità con il presente articolo.

    b) 

    I membri che sono parti di un accordo di cui al paragrafo 1, da attuare sulla base di un programma di tempi, forniscono al consiglio per gii scambi di servizi dei rapporti periodici in merito alla sua attuazione. Il consiglio, ove lo ritenga necessario, può costituire un gruppo di lavoro incaricato di esaminare tali rapporti.

    c) 

    Sulla base dei rapporti deigruppi di lavoro di cui alle lettere a) e b), il consiglio può formulare raccomandazioni alle parti, ove lo ritenga opportuno.

    8.  
    I membri che sono parti contraenti di un accordo di cui al paragrafo 1 non possono richiedere un indennizzo per vantaggi commerciali che possano derivare ad altri membri da tale accordo.

    Articolo V bis

    Accordi per l'integrazione dei mercati del lavoro

    Il presente accordo non impedisce ai suoi membri di stipulare accordi che sanciscano la piena integrazione ( 166 ) dei mercati del lavoro tra le parti contraenti degli stessi, purché tali accordi:

    a) 

    prevedano l'esonero per i cittadini delle parti contraenti da obblighi concernenti residenza e permesso di lavoro;

    b) 

    siano notificati al consiglio per gli scambi di servizi.

    Articolo VI

    Regolamentazione interna

    1.  
    Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascun membro garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.
    2.  
    a) 

    Ciascun membro mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, il membro garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

    b) 

    Le disposizioni di cui alla lettera a) non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai membri di istituire tali tribunali o procedure nei casi in cui ciò sarebbe incompatibile con la loro struttura costituzionale ovvero con la natura del loro sistema giuridico.

    3.  
    Qualora sia necessaria l'autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti del membro interessato provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti del membro forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.
    4.  

    Nell'intento di garantire che le misure relative a requisiti obbligatori e procedure, nonché alle norme tecniche e agli obblighi di licenza, non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il consiglio per gli scambi di servizi formula, attraverso organismi opportunamente costituiti, le norme che possano risultare necessarie, finalizzate a garantire che tali obblighi, tra l'altro:

    a) 

    siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio,

    b) 

    non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio;

    c) 

    nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per se stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

    5.  
    a) 

    Nei settori nei quali un membro abbia assunto impegni specifici, in attesa dell'entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, il membro si astiene dall'imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera:

    i) 

    non conforme ai criteri definiti al paragrafo 4, lettere a) b) o c); e

    ii) 

    che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da parte di quel membro al momento dell'assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.

    b) 

    Nel determinare se un membro è conforme agli obblighi previsti al paragrafo 5, lettera a), si terrà conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti ( 167 ) applicate da tale membro.

    6.  
    Nei settori in cui vengono assunti impegni specifici relativamente a servizi professionali, ciascun membro deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un altro membro.

    Articolo VII

    Riconoscimento

    1.  
    Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle norme o dei criteri adottati per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, e fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 3, i membri possono riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, ovvero le licenze o certificati concessi in un particolare paese. Il riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si potrà basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o potrà essere accordato unilateralmente.
    2.  
    Un membro che è parte contraente di un accordo o di un'intesa di cui al paragrafo 1, esistente o futuro, offre adeguate possibilità ad altri membri interessati di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, ovvero di negoziarne altri comparabili con tale membro. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da un membro, quest'ultimo offre adeguate opportunità a qualsivoglia altro membro di dimostrare che la formazione, l'esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.
    3.  
    I membri si astengono dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata agli scambi di servizi.
    4.  

    Ciascun membro provvede:

    a) 

    entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto lo concerne, ad informare il consiglio per gli scambi di servizi in merito alle misure esistenti in materia di riconoscimento e a dichiarare se tali misure sono basate su accordi o intese di cui al paragrafo 1;

    b) 

    ad informare tempestivamente il consiglio per gli scambi di servizi, con il maggior preavviso possibile, dell'apertura di trattative su un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1, al fine di offrire ad altri membri un'adeguata opportunità di manifestare il loro interesse a partecipare alle trattative prima che entrino in una fase sostanziale;

    c) 

    ad informare tempestivamente il consiglio per gli scambi di servizi in merito all'adozione di nuove misure in materia di riconoscimento ovvero all'introduzione di modifiche consistenti in quelle già esistenti, nonché a dichiarare se le misure si basano su un accordo o un'intesa del tipo indicato al paragrafo 1.

    5.  
    Ogniqualvolta sia opportuno, il riconoscimento dovrebbe basarsi su criteri concordati a livello multilaterale. Ove necessario, i membri operano in collaborazione con le organizzazioni intergovernative e non governative pertinenti, ai fini della definizione e dell'adozione di norme e criteri internazionali comuni in materia di riconoscimento; nonché norme internazionali comuni per l'esercizio di attività commerciali e professionali nel settore dei servizi.

    Articolo VIII

    Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

    1.  
    Ciascun membro garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale membro a norma dell'articolo II e di impegni specifici.
    2.  
    Ove un fornitore monopolista da un membro operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell'erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio ed è soggetto agli impegni specifici assunti da tale membro, quest'ultimo garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.
    3.  
    Su richiesta di un membro che abbia motivo di ritenere che un fornitore monopolista di un altro Membro operi in modo incompatibili con il paragrafo 1 o 2, il consiglio per gli scambi di servizi può chiedere al Membro che nomina, tiene in essere o autorizza tale fornitore, di fornire informazioni specifiche in merito alle attività pertinenti.
    4.  
    Ove, successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, un membro conceda diritti di monopolio per la fornitura di un servizio oggetto dei suoi impegni specifici, tale membro deve darne notifica al consiglio per gli scambi di servizi, al più tardi tre mesi prima della data prevista per la concessione dei diritti di monopolio, restando inteso che si applicano le disposizioni dell'articolo XXI, paragrafi 2, 3 e 4.
    5.  
    Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove un membro in via formale o di fatto a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi e b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.

    Articolo IX

    Prassi commerciali

    1.  
    I membri riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall'articolo VIII, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi.
    2.  
    Su richiesta di qualsivoglia altro membro, ciascun membro procede a consultazioni nell'intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. Il membro interessato considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. Il membro interessato fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili al membro richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddifacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte del membro richiedente.

    Articolo X

    Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza

    1.  
    Sulla questione delle misure di salvaguardia in situazioni di emergenza, basate sul principio della non discriminazione, si tengono negoziati multilaterali, le cui conclusioni entreranno in vigore al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
    2.  
    Nel periodo precedente l'entrata in vigore delle conclusioni dei negoziati di cui al paragrafo 1 ciascun membro può, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI, paragrafo 1, notificare al consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno specifico dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso; fermo restando che il membro è tenuto ad esporre al consiglio le proprie ragioni in merito al fatto che la modifica o la revoca non può attendere la scadenza del periodo di tre anni previsto all'articolo XXI, paragrafo 1.
    3.  
    Le disposizioni del paragrafo 2 cessano di essere applicabili tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    Articolo XI

    Pagamenti e trasferimenti

    1.  
    Tranne che nelle circostanze previste all'articolo XII, i membri si astengono dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli impegni specifici assunti.
    2.  
    Nulla di quanto contenuto nel presente accordo influisce sui diritti e sugli obblighi dei membri del Fondo monetario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari, purché i membri si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale contrariamente ai rispettivi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo XII o su richiesta del Fondo.

    Articolo XII

    Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

    1.  
    Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, qualsiasi membro ha facoltà di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi in merito ai quali ha assunto impegni specifici, ivi compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a transazioni connesse a tali impegni. Si dà atto del fatto che particolari pressioni sulla bilancia dei pagamenti di un membro in fase di sviluppo o di transazione economica possono rendere necessario il ricorso a restrizioni per garantire, tra l'altro, il mantenimento di un livello di riserve finanziarie adeguato ai fini dell'attuazione del programma di sviluppo o di trasformazione economica del membro in questione.
    2.  

    Le restrizioni di cui al paragrafo 1:

    a) 

    sono applicate in maniera non discriminatoria nei confronti dei membri;

    b) 

    sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale;

    c) 

    evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari di qualsiasi altro membro;

    d) 

    non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;

    e) 

    hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.

    3.  
    Nel determinare l'incidenza di tali restrizioni, i membri possono dare la priorità alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per i loro programmi economici o di sviluppo. Tuttavia tali restrizioni non sono adottate né mantenute allo scopo di proteggere un particolare settore dei servizi.
    4.  
    Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere ai sensi del paragrafo 1, o qualsiasi cambiamento apportato alla stessa, sono prontamente notificati al consiglio generale.
    5.  
    a) 

    Ove applichino le disposizioni del presente articolo, i membri consultano sollecitamente il comitato sulle restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti in merito alle restrizioni adottare a norma dello stesso.

    b) 

    La Conferenza dei ministri definisce le procedure ( 168 ) per tenere consultazioni periodiche che consentano di fornire raccomandazioni al membro interessato, ove lo ritenga opportuno.

    c) 

    Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti del membro interessato e le restrizioni adottate o mantenute a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

    i) 

    natura e portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna;

    ii) 

    ambiente esterno economico e commerciale del membro che chiede la consultazione;

    iii) 

    interventi correttivi alternativi a disposizione.

    d) 

    Nelle consultazioni viene presa in considerazione la conformità di eventuali restrizioni con il paragrafo 2, con particolare riguardo alla progressiva eliminazione delle restrizioni conformemente al paragrafo 2, lettera e).

    e) 

    Nell'ambito delle consultazioni, tutti i dati statistici e altri fatti presentati dal Fondo monetario internazionale relativamente a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti, sono accettati e le conclusioni sono basate sulla valutazione effettuata dal Fondo in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna del membro che richiede la consulenza.

    6.  
    Ove un membro che non sia membro del Fondo monetario internazionale desideri applicare le disposizioni del presente articolo, la Conferenza dei ministri definirà una procedura di verifica e qualsivoglia altra procedura necessaria.

    Articolo XIII

    Appalti pubblici

    1.  
    Gli articoli II, XVI e XVII non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale.
    2.  
    A norma del presente accordo si terranno negoziati multilaterali sugli appalti pubblici di servizi entro due anni dalla sata di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    Articolo XIV

    Eccezioni generali

    Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente accordo è inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte dei membri di misure:

    a) 

    necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico ( 169 );

    b) 

    necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;

    c) 

    necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi compresi quelli relativi:

    i) 

    alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi;

    ii) 

    alla tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche;

    iii) 

    alla sicurrezza;

    d) 

    incompatibili con l'articolo XVII, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace ( 170 ) di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi di altri membri;

    e) 

    incompatibili con l'articolo II, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali il membro sia vincolato.

    Articolo XIV bis

    Eccezioni in materia di sicurezza

    1.  

    Nulla di quanto contenuto nel presente accordo può essere interpretato nel senso di:

    a) 

    imporre ad un membro di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o

    b) 

    impedire ad un membro di prendere provvedimenti che lo stesso ritenga necessari ai fini della tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza:

    i) 

    relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, alio scopo di approvvigionare un'installazione militare;

    ii) 

    relativamente a materiali fissili e per la fusione, ovvero a materiali derivati dagli stessi;

    iii) 

    adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o

    c) 

    impedire ad un membro di prendere provvedimenti nell'adempimento dei suoi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    2.  
    Il consiglio per gli scambi di servizi è informato nella misura più ampia possibile in merito a provvedimenti adottati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), nonché alla revoca degli stessi.

    Articolo XV

    Sovvenzioni

    1.  
    I membri riconoscono che, in particolari circostanze, le sovvenzioni possono provocare distorsioni negli scambi di servizi e avviano negoziati nell'intento di formulare una normativa multilaterale finalizzata ad evitare tali effetti di distorsione del commercio ( 171 ). I negoziati affrontano inoltre il tema dell'adeguatezza delle misure compensative. Nell'ambito dei negoziati si tiene conto del ruolo delle sovvenzioni in relazione ai programmi di crescita dei paesi in via di sviluppo, nonché delle esigenze di flessibilità dei membri, in particolare di quelli che sono paesi in via di sviluppo, in quest'area. In vista dei negoziati, i membri si scambiano informazioni concernenti tutte le sovvenzioni relative agli scambi di servizi concesse a soggetti nazionali operanti nella fornitura di servizi.
    2.  
    Un membro che ritenga di essere danneggiato da una sovvenzione concessa da un altro membro, può chiedere di procedere a consultazioni con tale membro sull'argomento. La richiesta sarà esaminata con comprensione.



    PARTE III

    IMPEGNI SPECIFICI

    Articolo XVI

    Accesso al mercato

    1.  
    Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all'articolo I, ciascun membro accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel suo elenco ( 172 ).
    2.  

    In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che un membro dovrà astenersi dal tenere in essere o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti:

    a) 

    limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;

    b) 

    limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

    c) 

    limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica ( 173 );

    d) 

    limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

    e) 

    misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; o

    f) 

    limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

    Articolo XVII

    Trattamento nazionale

    1.  
    Nei settori inseriti nel suo elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascun membro accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali ( 174 ), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi.
    2.  
    Un membro può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di qualsiasi altro membro un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.
    3.  
    Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi del membro rispetto ad analoghi servizi o presentatori di servizi di un altro membro.

    Articolo XVIII

    Impegni aggiuntivi

    I membri possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate dagli elenchi a norma degli articoli XVI o XVII, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'elenco del membro interessato.



    PARTE IV

    LIBERALIZZAZIONE PROGRESSIVA

    Articolo XIX

    Negoziazione di impegni specifici

    1.  
    Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, i membri partecipano a cicli successivi di negoziati, che cominciano al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC e si terranno in seguito periodicamente nell'intento di giungere progressivamente ad un grado sempre più elevato di liberalizzazione. I negoziati saranno finalizzati alla riduzione o all'eliminazione degli effetti negativi di determinate misure sugli scambi di servizi, nell'intento di fornire un effettivo accesso ai mercati. Il processo ha l'obiettivo di promuovere gli interessi di tutti i partecipanti su una base di reciproco vantaggio e di garantire un equilibrio globale di diritti e obblighi.
    2.  
    Il processo di liberalizzazione si svolge nel debito rispetto degli obiettivi di politica nazionale e del livello di sviluppo dei singoli membri, sul piano generale e in singoli settori. È riservata un'adeguata flessibilità ai singoli paesi in via di sviluppo membri per quanto concerne l'apertura di un numero più limitato di settori, la liberalizzazione di un numero inferiore di transazioni, l'ampliamento progrssivo dell'accesso ai loro mercati, in linea con i rispettivi livelli di sviluppo e, nel rendere accessibili a fornitori esteri i loro mercati, l'applicazione di condizioni per l'accesso finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo IV.
    3.  
    Per ciascun ciclo di negoziati sono stabilite linee di condotta e procedure. Al fine di definire tali linee di condotta, il consiglio per gli scambi di servizi effettua una valutazione del commercio dei servizio in termini generali e su base settoriale, con riferimento agli obiettivi del presente accordo, ivi compresi quelli elencati all'articolo IV, paragrafo 1. Le linee di condotta negoziali definiscono le modalità per il trattamento delle misure di liberalizzazione adottate unilateralmente dai membri dopo i precedenti negoziati, nonché per il trattamento speciale da riservare ai paesi meno avanzati membri a norma delle disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 3.
    4.  
    Il processo di liberalizzazione progressiva è portato avanti in ciascun ciclo attraverso negoziati bilaterali, plurilaterali o multilaterali finalizzati ad aumentare il livello generale degli impegni specifici assunti dai membri ai sensi del presente accordo.

    Articolo XX

    Elenchi di impegni specifici

    1.  

    Ciascun membro indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi della parte III del presente accordo. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

    a) 

    termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;

    b) 

    condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;

    c) 

    obblighi relativi a impegni aggiuntivi;

    d) 

    se del caso, tempi di attuazione degli impegni, e

    e) 

    data di entrata in vigore di tali impegni.

    2.  
    Eventuali misure incompatibili con gli articoli XVI e XVII sono inserite nella colonna relativa all'articolo XVI. In tal caso la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo XVII.
    3.  
    Elenchi di impegni specifici sono allegati al presente accordo e formano parte integrante dello stesso.

    Articolo XXI

    Modifica degli elenchi

    1.  
    a) 

    Qualsiasi membro (in appresso nel presente articolo denominato «membro che apporta modifiche») ha facoltà di modificare o revocare un impegno contenuto nel suo elenco, in qualsiasi momento dopo tre anni dalla data in entrata in vigore di tale impegno, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

    b) 

    Il membro che apporta modifiche provvede a notificare al consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno ai sensi del presente articolo, al più tardi tre mesi prima della data proposta per la modifica o la revoca.

    2.  
    a) 

    Su richiesta di un membro i cui vantaggi a norma del presente accordo possano risultare pregiudicati da una modifica o una revoca notifica a norma del paragrafo 1, lettera b), (in appresso nel presente articolo denominato «membro danneggiato»), il membro che apporta modifiche procede a consultazioni nell'intento di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo. Nell'ambito di tali negoziati e dell'accordo, i membri in questione si sforzano di mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto a quanto previsto negli elenchi di impegni specifici prima dei negoziati.

    b) 

    Gli adeguamenti compensativi sono effettuati sulla base del trattamento della nazione più favorita.

    3.  
    a) 

    Se il membro che apporta modifiche e il membro danneggiato non raggiungono un accordo entro il termine previsto per i negoziati, quest'ultimo può sottoporre la questione ad arbitrato. Qualsiasi membro danneggiato che desideri far valere un suo diritto ad un risarcimento dovrà partecipare all'arbitrato.

    b) 

    Se nessun membro danneggiato ha presentato richiesta di arbitrato il membro che apporta modifiche è libero di attuare la modifica o la revoca proposta.

    4.  
    a) 

    Il membro che apporta modifiche non può modificare né revocare il suo impegno finché non provvede agli adeguamenti compensativi conformemente alle conclusioni dell'arbitrato.

    b) 

    Ove il membro che apporta modifiche metta in atto la modifica o la revoca senza conformarsi alle conclusioni dell'arbitrato, un membro danneggiato che abbia partecipato alla procedura arbitrale ha facoltà di modificare o revocare dei benefici sostanzialmente equivalenti conformemente a tali conclusioni. In deroga all'articolo II, tale modifica o revoca può essere attuata esclusivamente per quanto concerne il membro che apporta modifiche.

    5.  
    Il consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure per la rettifica o la modifica degli elenchi. Un membro che proceda alla modifica o alla revoca di impegni a norma del presente articolo provvede a modificare il proprio elenco conformemente a tali procedure.



    PARTE V

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

    Articolo XXII

    Consultazioni

    1.  
    Ogni membro esamina con comprensione le dichiarazioni di un altro membro in merito a questioni concernenti il funzionamento del presente accordo, prestandosi di buon grado a consultazioni al riguardo. A tali consultazioni si applica l'intesa sulla risoluzione delle controversie.
    2.  
    Su richiesta di un membro, il consiglio per gli scambi di servizi o l'organo di conciliazione (DSB) possono procedere a consultazioni con un membro o più membri su questioni in merito alle quali non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1.
    3.  
    Un membro non può invocare l'articolo XVII, a norma del presente articolo o dell'articolo XXIII, in merito ad una misura adottata da un altro membro che rientra nell'ambito di un accordo internazionale stipulato con lo stesso per evitare la doppia imposizione. In caso di disaccordo tra i membri nello stabilire se una misura rientri o meno nell'ambito di un siffatto accordo da loro stipulato, ciascun membro ha facoltà di sottoporre la questione al consiglio per gli scambi di servizi ( 175 ), che la deferirà ad arbitrato. La decisione dell'arbitro è definitiva e vincolante per i membri.

    Articolo XXIII

    Risoluzione delle controversie ed esecuzione di provvedimenti

    1.  
    Qualora un membro ritenga che un altro membro sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi o ai suoi impegni specifici ai sensi del presente accordo, esso può ricorrere all'intesa sulla risoluzione delle controversie, nell'intento di giungere a una soluzione della questione che sia di reciproca soddisfazione.
    2.  
    Qualora abbia motivo di ritenere che le circostanze sono sufficientemente gravi da giustificare tale provvedimento, il DSB autorizzerà uno o più membri a sospendere l'applicazione degli obblighi e degli impegni specifici nei confronti di qualsivoglia altro membro o membri, in conformità dell'articolo 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.
    3.  
    Qualora un membro consideri che un beneficio che a suo avviso potrebbe ragionevolmente derivargli da un impegno specifico assunto da un altro membro ai sensi della parte III del presente accordo risulta annullato o compromesso in seguito all'applicazione di una misura che non contrasta con le disposizioni del presente accordo, esso può ricorrere all'intesa sulla risoluzione delle controversie. Ove il DSB accerti che la misura ha annullato o compromesso tale beneficio, il membro interessato ha diritto ad un adeguamento compensativo di reciproca soddisfazione sulla base dell'articolo XXI, paragrafo 2, che può includere la modifica o la revoca della misura. Qualora i membri interessati non giungano ad un accordo, si applica l'articolo 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie.

    Articolo XXIV

    Consiglio per gli scambi di servizi

    1.  
    Il consiglio per gli scambi di servizi espleta le funzioni che gli sono attribuite per facilitare il funzionamento del presente accordo e perseguirne gli obittivi. Il consiglio può istituire eventuali organi sussidiari che ritenga opportuni per l'efficace svolgimento delle sue funzioni.
    2.  
    Il consiglio e, salvo decisione contraria dello stesso, i suoi organi sussidiari sono aperti alla partecipazione di rappresentanti di tutti i membri.
    3.  
    Il presidente del consiglio è eletto dai membri.

    Articolo XXV

    Assistenza tecnica

    1.  
    I fornitori di servizi di membri che necessitano di un'assistenza di questo tipo hanno accesso ai servizi dei punti di contatto di cui al paragrafo 2 dell'articolo IV.
    2.  
    L'assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo è fornita a livello multilaterale dal segretariato e deliberata dal consiglio per gli scambi di servizi.

    Articolo XXVI

    Rapporti con altre organizzazioni internazionali

    Il consiglio generale prende le opportune disposizioni in materia di consulenza e collaborazione con le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, nonché con altre organizzazioni intergovernative che si occupano di servizi.



    PARTE VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo XXVII

    Rifiuto di accordare benefici

    Un membro ha facoltà di negare i benefici derivanti dal presente accordo:

    a) 

    alla fornitura di un servizio, ove esso stabilisca che tale servizio viene fornito dal territorio o nel territorio di un paese non membro, ovvero di un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC;

    b) 

    nel caso della fornitura di un servizio di trasporto marittimo, ove esso stabilisca che il servizio viene fornito:

    i) 

    da una nave registrata a norma delle leggi di un paese non membro o di un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC, e

    ii) 

    da un soggetto che gestisce e/o utilizza in tutto o in parte la nave ma che fa capo ad un paese non membro o a un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC;

    c) 

    ad un prestatore di servizi che sia una persona giuridica, ove si stabilisca che non si tratta di un prestatore di servizi di un altro membro, o che si tratta di un fornitore di servizi di un membro nei confronti del quale il membro che oppone il rifiuto non applica l'accordo OMC.

    Articolo XXVIII

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo:

    a) 

    «misura» significa qualisiasi misura adottata da un membro, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;

    b) 

    «fornitura di servizi» comprende produzione, distribuzione, commercializzazione, vendita e consegna di un servizio;

    c) 

    «misure adottate da membri che incidono sugli scambi di servizi» comprendono misure riguardanti quanto segue:

    i) 

    acquisto, pagamento o utilizzo di un servizio;

    ii) 

    accesso e ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali membri chiedono siano offerti al pubblico in generale;

    iii) 

    presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di soggetti di un membro per la fornitura di un servizio nel territorio di un altro membro;

    d) 

    «presenza commerciale» significa qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:

    i) 

    la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o

    ii) 

    la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza

    nel territorio di un membro agli effetti di fornire un servizio;

    e) 

    «settore» di un servizio significa:

    i) 

    con riferimento ad un impegno specifico, uno o più, ovvero tutti i sottosettori del servizio considerato, come specificato nell'elenco del membro,

    ii) 

    diversamente il settore relativo a tale servizio nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosettori;

    f) 

    «servizio fornito da un altro membro» significa un servizio fornito:

    i) 

    dal territorio o nel territorio di tale altro membro o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altro membro, o da un soggetto facente capo all'altro membro che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure,

    ii) 

    nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un prestatore di servizi di tale altro membro;

    g) 

    «prestatore di servizi» significa qualsiasi soggetto che fornisce un servizio ( 176 );

    h) 

    «prestatore monopolista di un servizio» significa qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di un membro è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale membro come fornitore esclusivo di quel servizio;

    i) 

    «consumatore di servizi» significa qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;

    j) 

    «persona» significa una persona fisica o una persona giuridica;

    k) 

    «persona fisica di un altro membro» significa una persona fisica che risiede nel territorio di tale altro membro o di qualsivoglia altro membro e che, a norma delle leggi dell'altro membro:

    i) 

    è un cittadino di tale altro membro; o

    ii) 

    ha diritto di residenza permanente in tale altro membro, nel caso di un membro che:

    1. 

    non ha cittadini; o

    2. 

    riserva ai suoi residenti permanenti sostanzialmente il medesimo trattamento accordato ai suoi cittadini, per quanto concerne le misure che incidono sul commercio dei servizi, secondo quanto notificato nella sua accettazione dell'accordo OMC o nella sua adesione allo stesso, fermo restando che nessun membro è tenuto ad accordare a tali residenti permanenti un trattamento più favorevole di quello ad essi riservato da tale altro membro. La notifica deve includere l'assicurazione che egli assume, nei confronti di tali residenti permanenti ed in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali, le stesse responsabilità spettanti a tale altro membro nei confronti dei suoi cittadini;

    l) 

    «persona giuridica» significa qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensid elle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

    m) 

    «persona giuridica di un altro membro» significa una persona giuridica:

    i) 

    costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale altro membro, e che svolge un'attività commerciale concreta nel territorio di tale membro o di qualsiasi altro membro; o

    ii) 

    nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale, posseduta o controllata da:

    1. 

    persone fisiche di tale membro; o

    2. 

    persone giuridiche di tale altro membro come definite al sottoparagrafo i);

    n) 

    una persona giuridica è:

    i) 

    «posseduta» da persone di un membro se più del 50 % del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale membro;

    ii) 

    «controllata» da persone di un membro, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;

    iii) 

    «affiliata» ad un'altra persona, se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate dà una stessa persona.

    o) 

    l'espressione «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese, e le imposte sulle plusvalenze.

    Articolo XXIX

    Allegati

    Gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

    Allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II

    Ambito di applicazione

    1. Nel presente allegato sono specificate le condizioni alle quali un membro, all'entrata in vigore del presente accordo, è esentato dagli obblighi che gli derivano a norma dell'articolo II, paragrafo 1.

    2. Eventuali nuove esenzioni richieste successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC saranno trattate a norma dell'articolo IX, paragrafo 3 di tale accordo.

    Riesame

    3. Il consiglio per gli scambi di servizi riesaminerà tutte le esenzioni concesse per un periodo superiore a 5 anni. La prima di tali verifiche avrà luogo al più tardi 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC.

    4. Nel corso dell'esame, il consiglio per gli scambi di servizi:

    a) 

    verificherà se sussistono ancora le condizioni che hanno reso necessaria l'esenzione; e

    b) 

    fisserà la data di un eventuale ulteriore esame.

    Scadenza

    5. L'esenzione di un membro dagli obblighi che gli derivano a norma dell'articolo II, pargarafo 1 dell'accordo, riguardo a una particolare misura scade alla data indicata nell'esenzione stessa.

    6. In linea di principio, le esenzioni non dovrebbero superare un periodo di 10 anni. In ogni caso, saranno soggette a negoziato in successivi cicli di liberalizzazione del commercio.

    7. Alla scadenza del periodo di esenzione, il membro interessato comunicherà al consiglio per gli scambi di servizi che la misura incompatibile è stata resa conforme all'articolo II, paragrafo 1 dell'accordo.

    Elenco delle esenzioni a norma dell'articolo II

    [Gli elenchi concordati di esenzioni a norma dell'articolo II, paragrafo 2 saranno allegati in questo punto nella copia dinegoziato dell'accordo OMC.]

    Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell'accordo

    1. Il presente allegato si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono prestatori di servizi di un membro, nonché persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di un membro, per quanto concerne la fornitura di un servizio.

    2. L'accordo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di un membro, né si applica a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

    3. Conformemente alle parti III e IV dell'accordo, i membri possono negoziare impegni specifici relativamente alla circolazione di tutte le categorie di persone fisiche che forniscono servizi ai sensi dell'accordo. Alle persone fisiche che sono oggetto di un impegno specifico sarà consentito di fornire il servizio in conformità delle condizioni e modalità di tale impegno.

    4. L'accordo non impedisce ai membri di applicare misure per regolamentare l'ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti ai membri dalle condizioni e modalità di un impegno specifico ( 177 ).

    Allegato sui servizi di trasporto aereo

    1. Il presente allegato si applica alle misure riguardanti il commercio dei servizi di trasporto aereo, di linea e non di linea, nonché i servizi ausiliari. Resta inteso che eventuali impegni specifici o obblighi assunti a norma del presente accordo non hanno l'effetto di ridurre né di influenzare gli obblighi derivanti ai membri da accordi bilaterali o multilaterali in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    2. L'accordo, ivi comprese le procedure per la risoluzione delle controversie, non si applica a misure concernenti quanto segue:

    a) 

    diritti di traffico, comunque concessi, o

    b) 

    servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico,

    salvo per quanto previsto al paragrafo 3 del presente allegato.

    3. L'accordo si applica a misure concernenti:

    a) 

    servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili,

    b) 

    vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo,

    c) 

    sistemi telematici di prenotazione (CRS).

    4. Le procedure per la risoluzione delle controversie contenute nell'accordo possono essere invocate solo nei casi in cui i membri interessati abbiano assunto obblighi o impegni specifici e siano state esaurite le procedure per la risoluzione delle controversie contenute in altri accordi o intese bilaterali o multilaterali.

    5. Il consiglio per gli scambi di servizi procederà all'esame periodico, almeno ogni cinque anni, degli sviluppi intervenuti nel settore del trasporto aereo e del funzionamento del presente allegato, allo scopo di valutare possibili ulteriori applicazioni dell'accordo in questo settore.

    6. Definizioni:

    a) 

    per «servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili» s'intendono gli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manutenzione di servizio;

    b) 

    per «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo» s'intendono le possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicità e distribuzione. Queste attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo, né le condizioni applicabili;

    c) 

    per «sistemi telematici di prenotazione (CRS)» s'intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazione o emettere biglietti;

    d) 

    per «diritti di traffico» s'intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o di trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corrispettivo o nolo, da, verso, all'interno o attraverso il territorio di un membro, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacità da fornire, le tariffe da applicare e le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonché i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprietà e controllo.

    Allegato sui servizi finanziari

    1.    Ambito e definizione

    a) 

    Il presente allegato si applica alle misure concernenti la fornitura di servizi finanziari. Nel presente allegato, ogni riferimento alla fornitura di un servizio finanziario s'intende avere il significato definito all'allecato I, paragrafo 2 dell'accordo.

    b) 

    Ai fini dell'articolo I, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo, con l'espressione «servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi» s'intende quanto segue:

    i) 

    attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria ovvero da qualsiasi altro ente pubblico in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;

    ii) 

    attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici; e

    iii) 

    altre attività svolte da un ente pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche.

    c) 

    Ai fini dell'articolo I, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, ove un membro consenta che i prestatori di servizi finanziari operanti al suo interno svolgano un'attività tra quelle di cui alla lettera b) ii) o iii) del presente paragrafo in concorrenza con un ente pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine «servizi» comprende tali attività.

    d) 

    Il paragrafo 3, lettera c) del articolo I dell'accordo non si applica ai servizi considerati nel presente allegato.

    2.    Regolamentazione interna

    a) 

    In deroga a qualsivoglia altra disposizione dell'accordo, ai membri non è impedito di prendere provvedimenti a titolo prudenziale, ivi compresa la tutela di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un dovere di fiduciario, nonché per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Ove tali provvedimenti non siano conformi alle disposizioni dell'accordo, essi non vengono utilizzati come mezzi per eludere gli impegni o gli obblighi che l'accordo pone a carico dei membri.

    b) 

    Nulla di quanto contenuto nell'accordo è interpretato nel senso di imporre ai membri di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti ovvero informazioni confidenziali o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.

    3.    Riconoscimento

    a) 

    I membri hanno facoltà di riconoscere le misure prudenziali di altri paesi nel determinare le modalità di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente.

    b) 

    Un membro che sia parte contraente di un accordo o un'intesa di cui alla lettera a), futuro o esistente, offre adeguate possibilità ad altri membri interessati di negoziare la loro adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne altri analoghi con tale membro, in circostanze che consentano una regolamentazione equivalente, nonché il controllo e l'attuazione della stessa e, se del caso, procedure concernenti la condivisione di informazioni tra le parti contraenti. Ove un membro accordi il riconoscimento in via autonoma, esso offre a qualsiasi altro membro adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

    c) 

    Ove un membro preveda di accordare il riconoscimento a misure prudenziali di un altro paese, non si applica l'articolo VII, paragrafo 4, lettera b).

    4.    Risoluzione delle controversie

    I gruppi speciali per le controversie su aspetti prudenziali e altre questioni finanziarie devono avere la necessaria competenza in merito al servizio finanziario specifico oggetto della controversia.

    5.    Definizioni

    Ai fini del presente allegato:

    a) 

    per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi finanziari di un membro. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) e includono le seguenti attività:

    Servizi assicurativi e connessi

    i) 

    assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

    A) 

    ramo vita,

    B) 

    ramo danni;

    ii) 

    riassicurazione e retrocessione;

    iii) 

    intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);

    iv) 

    servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

    Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

    v) 

    accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

    vi) 

    prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

    vii) 

    leasing finanziario;

    viii) 

    tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di addebito, «traveller's cheques» (assegni turistici) e bonifici bancari;

    ix) 

    garanzie e impegni;

    x) 

    compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:

    A) 

    strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

    B) 

    valuta estera;

    C) 

    prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;

    D) 

    strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps» (riporti incambi) e tassi di cambio a termine;

    E) 

    titoli trasferibili;

    F) 

    altri strumenti negoziabili e beni finanziari, ivi compresi lingotti.

    xi) 

    partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati;

    xii) 

    intermediazione nel mercato monetario;

    xiii) 

    gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

    xiv) 

    servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

    xv) 

    disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

    xvi) 

    servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze inmerito ad investimenti e portagoflio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali.

    b) 

    Per prestatore di servizio finanziari s'intende una persona fisica o giuridica di un membro che intende fornire, o fornisce, servizi finanziari; tuttavia il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende enti pubblici.

    c) 

    Per «ente pubblico» s'intende:

    i) 

    un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di un membro, o un'entità posseduta o controllata da un membro, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione quindi di enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o

    ii) 

    un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni.

    Secondo allegato sui servizi finanziari

    1. In deroga all'articolo II dell'accordo e ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell'articolo II, nell'arco di un periodo di 60 giorni a partire da quattro mesi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC, un membro può elencare intale allegato misure concernenti servizi finanziari che siano incompatibili con l'articolo II, paragrafo 1 dell'accordo.

    2. In deroga all'articolo XXI dell'accordo, nell'arco di un periodo di 60 giorni a partire da quattro mesi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC, un membro può migliorare, modificare o revocare, in tutto o in parte, gli impegni specifici assunti in materia di servizi finanziari inseriti nel rispettivo elenco.

    3. Il consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

    Allegato concernente i negoziati sui servizi di trasporto marittimo

    1. L'articolo II e l'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell'articolo II, compreso l'obbligo di riportare nell'allegato qualsiasi misura mantenuta da un membro che sia incompatibile con il trattamento della nazione più favorita entrano invigore per i trasporti marittimi internazionali, i servizi accessori e l'accesso, nonché il relativo utilizzo, alle infrastrutture portuali, soltanto:

    a) 

    alla data di attuazione da definire a norma del paragrafo 4 della decisione dei ministri in merito ai negoziati sui servizi di trasporto marittimo; o

    b) 

    se i negoziati non avessero esito positivo, alla data della relazione finale del gruppo negoziale sui servizi di trasporto marittimo previsto nella stessa decisione.

    2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali impegni specifici in materia di servizi di trasporto marittimo inseriti nell'elenco di un membro.

    3. Dopo la conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 1, e prima della data di attuazione, un membro può migliorare, modificare o revocare in tutto o in parte i propri impegni specifici assunti in questo settore senza obblighi di adeguamenti compensativi, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI.

    Allegato sulle telecomunicazioni

    1.    Obiettivi

    Riconoscendola specificità del settore delle telecomunicazioni e, in particolare, il suo duplice ruolo di settore distinto dell'attività economica e di mezzo di trasmissione fondamentale per altre attività economiche, i membri hanno concordato il testo del seguente allegato nell'intento di approfondire le disposizioni dell'accordo per quanto concerne le misure riguardanti l'accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e il loro utilizzo. Pertanto il presente allegato contiene note e disposizioni aggiuntive in relazione all'accordo.

    2.    Ambito di applicazione

    a) 

    Il presente allegato si applica a tutte le misure adottate da un membro che riguardano l'accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e il loro utilizzo ( 178 ).

    b) 

    Il presente allegato non si applica a misure riguardanti la diffusione via cavo o via etere di programmi radiofonici o televisivi.

    c) 

    Nulla di quanto contenuto nel presente allegato è da interpretarsi nel senso di:

    i) 

    imporre ad un membro di autorizzare un fornitore di servizi di qualsiasi altro membro a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione, salvo per quanto previsto nel suo elenco; o

    ii) 

    imporre ad un membro (o richiedere ad un membro di imporre a fornitori di servizi sotto la sua giurisdizione) di istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione che non siano offerti al pubblico in generale.

    3.    Definizioni

    Ai fini del presente allegato:

    a) 

    «Telecomunicazione» significa la comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici.

    b) 

    «Servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni» significa qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che un membro chiede, in forma esplicita o di fatto sia offerto al pubblico in generale. Tali servizi possono includere, tra l'altro, telegrafo, telefono, telex e trasmissioni di dati che di norma implicano il trasferimento in. tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente.

    c) 

    «Rete pubblica di telecomunicazione» significa l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette la comunicazione tra più punti terminali definiti.

    d) 

    «Comunicazioni intra-aziendali» significa il sistema con cui un'azienda comunica al suo interno o con controllate, filiali e, fatte salve le leggi e i regolamento interni di un membro, società collegate. A questo fine i termini «controllate», «filiali» e «società collegate» sono da intendersi secondo la definizione di ciascun membro. Nel presente allegato, dalle «comunicazioni intra-aziendali» sono esclusi i servzi commerciali o non commerciali forniti a società che non sono controllate, filiali o società collegate, o che sono offerti a clienti acquisti o potenziali.

    e) 

    Qualsiasi riferimento ad un paragrafo o ad un comma del presente allegato s'intende comprendere tutti i relativi sottopunti.

    4.    Trasparenza

    Nell'applicazione dell'articolo III dell'accordo, ciascun membro garantisce che siano rese disponibili al pubblico le informazioni pertinenti sulle condizioni in merito all'accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e al loro utilizzo, ivi compresi: tariffe e altri termini e condizioni di servizio; specifiche tecniche di interfaccia con tali reti e servizi; informazioni su organismi responsabili della formulazione e dell'adozione di norma relative a tale accesso e utilizzo; condizioni che si applicano al collegamento di terminali o altre apparecchiature; infine, notifiche, ed eventuali obblighi di registrazione o licenza.

    5.    Accesso a reti e servizi pùbblici di trasporto di telecomunicazioni e relativo utilizzo

    a) 

    Ciascun membro garantisce che a qualsiasi fornitore di servizi di un altro membro sia consentito l'accesso e l'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, ai fini della fornitura di un servizio incluso nell'elenco di tale membro. Il presente obbligo si applica, tra l'altro, a quanto espresso alle lettere da b) a f) ( 179 ).

    b) 

    Ciascun membro garantisce che i fornitori di servizi di qualsiasi altro membro abbiano accesso e possano utilizzare le reti o i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel suo territorio o attraverso i suoi confini, ivi compresi circuiti privati affittati, e garantisce a tal fine, fermo restando quanto disposto alle lettere e) e f) che a tali fornitori sia consentito:

    i) 

    di acquistare o affittare e collegare terminali e altre apparecchiature che fungano da interfaccia con la rete e che siano necessarie per la fornitura dei servizi;

    ii) 

    di collegare circuiti privati, affittati o di proprietà, a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, o a circuiti affitatti o di proprietà di un altro fornitore di servizi; e

    iii) 

    di utilizzare protocolli operativi di loro scelta nel fornire un servizio, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità di reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni al grande pubblico.

    c) 

    Ciascun membro garantisce altresì che i fornitori di servizi di qualsiasi altro membro possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni a livello nazionale e oltre confine, ivi comprese le comunicazioni intra-aziendali di tali fornitori di servizi, nonché per l'accesso ad informazioni contenute in basi di dati o comunque immagazzinate in forma leggibile dalla macchina nel territorio di un membro. L'introduzione di nuove misure o di modifiche che influiscano in misura significativa su tale utilizzo sarà notificata e soggetta a consultazioni, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo.

    d) 

    In deroga al paragrafo che precede, un membro può adottare le misure che ritenga necessarie al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei messaggi, fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, ovvero una restrizione dissimulata allo scambio dei servizi.

    e) 

    Ciascun membro garantisce che non siano imposte condizioni all'accesso e all'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, salvo per quanto necessario al fine di:

    i) 

    salvaguardare le responsabilità in quanto erogatori di un servizio pubblico dei fornitori di reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al grande pubblico le reti e i servizi;

    ii) 

    proteggere l'integrità tecnica delle reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; o

    iii) 

    garantire che i prestatori di servizi di qualsiasi altro membro non forniscano servizi che non siano consentiti in base agli impegni indicati nell'elenco del membro.

    f) 

    Purché siano soddisfatti i criteri di cui alla lettera e), le condizioni per l'accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo utilizzo possono includere:

    i) 

    limitazioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi;

    ii) 

    obbligo di utilizzare specifiche interfacce tecniche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per il collegamento con tali reti e servizi;

    iii) 

    requisiti, ove necessario, per l'interoperabilitità di tali servizi e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi indicati al paragrafo 7, lettera a);

    iv) 

    omologazione del terminale o altra apparecchiatura che funge da interfaccia con la rete e requisiti tecnici relativi al collegamento dell'apparecchiatura alle reti;

    v) 

    limitazioni al collegamento di circuiti privati, in affitto o di proprietà, a tali reti o servizi, nonché a circuiti affittati o di proprietà di un altro fornitore di servizi; o

    vi) 

    obblighi di notifica,registrazione e licenza.

    g) 

    In deroga a quanto disposto nei precedenti paragrafi della presente sezione, un paese in via di sviluppo membro può, compatibilmente con il suo livello di sviluppo, porre condizioni ragionevoli all'accesso e all'utilizzo di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni necessarie per rafforzare la sua infrastruttura interna di telecomunicazioni e la sua capacità di fornire il servizio, nonché promuovere la sua partecipazione agli scambi internazionali di servizi di telecomunicazioni. Le condizioni poste saranno specificate nell'elenco del membro in questione.

    6.    Cooperazione tecnica

    a) 

    I membri riconoscono che la presenza in un paese, in particolare nei paesi invia di sviluppo, di infrastrutture di telecomunicazioni efficienti e avanzate è essenziale per l'espansione degli scambi di servizi. A tal fine i membri sostengono e incoraggiano la partecipazione, nella misura più ampia possibile, di paesi sviluppati e in via di sviluppo, nonché dei relativi fornitori di reti e servizi pubblici di servizi di telecomunicazioni e di altri enti, ai programmi di sviluppo di organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

    b) 

    I membri promuovono e sostengono la cooperazione nel campo delle telecomunicazioni tra paesi in via di sviluppo a livello internazionale, regionale e subregionale.

    c) 

    In collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, i membri mettono a disposizione dei paesi in via di sviluppo, ove possibile, informazioni concernenti i servizi di telecomunicazione e gli sviluppi nel campo delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione, al fine di assisterli nel rafforzamento dei rispettivi settori nazionali dei servizi di telecomunicazione.

    d) 

    I membri riservanno particolare attenzione alle possibilità per i paesi meno avanzati di incoraggiare i fornitori stranieri di servizi di telecomunicazione a collaborare nel trasferimento di tecnologia, nella formazione e in altre attività a sostegno dello sviluppo delle loro infrastrutture di telecomunicazione e dell'espansione dei loro scambi di servizi di telecomunicazione.

    7.    Organizzazioni e accordi internazionali — Relazioni

    a) 

    I membri riconoscono l'importanza delle norme internazionali ai fini della compatibilità e dell'interoperabilità a livello mondiale delle reti e dei servizi di telecomunicazione e si impegnano a promuovere la formulazione di tali norme attraverso l'attività di organismi internazionali pertinenti, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

    b) 

    I membri riconoscono il ruolo svolto da organizzazioni e accordi intergovernativi e non governativi nel garantire il funzionamento efficiente di servizi di telecomunicazione a livello nazionale e mondiale, in particolare l'Unione internazionale delle telecomunicazioni. I membri prendono opportuni accordi, se del caso, per procedere a consultazioni con tali organizzazioni su questioni derivanti dall'attuazione del presente allegato.

    Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base

    1. L'articolo II e l'allegato sulle esenzioni dagli obblighi a norma dell'articolo II, compreso l'obbligo di riportare nell'allegato qualsiasi misura che sia incompatibile con il trattamento della nazione più favorita che un membro intende mantenere, si applicano alle telecomunicazioni di base esclusivamente:

    a) 

    alla data di attuazione, da definire a norma del paragrafo 5, della decisione sui negoziati sulle telecomunicazioni di base; o

    b) 

    ove i negoziati non abbiano esito positvo, alla data della relazione finale del gruppo negoziale sulle telecomunicazioni di base previsto nella stessa decisione.

    2. Il paragrafo 1 non si applica ad eventuali impegni specifici in materia di telecomunicazioni di base inseriti nell'elenco di un membro.

    ALLEGATO 1 C

    ACCORDO SUGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO

    PARTE I

    DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

    PARTE II

    NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    1.

    Diritto d'autore e diritti connessi

    2.

    Marchi

    3.

    Indicazioni geografiche

    4.

    Disegni industriali

    5.

    Brevetti

    6.

    Topografie di prodotti a semiconduttori

    7.

    Protezione di informazioni segrete

    8.

    Controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali

    PARTE III

    TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    1.

    Obblighi generali

    2.

    Procedimenti e rimedi civili e amministrativi

    3.

    Misure provvisorie

    4.

    Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera

    5.

    Procedimenti penali

    PARTE IV

    ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RELATIVE PROCEDURE INTER PARTES

    PARTE V

    PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

    PARTE VI

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    PARTE VII

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI: DISPOSIZIONI FINALI

    ACCORDO SUGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO



    I MEMBRI,

    DESIDEROSI di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi;

    RICONOSCENDO, a tal fine, la necessità di nuove regole e normative riguardanti:

    a) 

    l'applicabilità dei principi fondamentali del GATT 1994 e dei pertinenti accordi o convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale;

    b) 

    la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

    c) 

    la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali;

    d) 

    la predisposizione di procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra governi; e

    e) 

    disposizioni transitorie intese a favorire la più completa partecipazione ai risultati dei negoziati;

    RICONOSCENDO la necessità di un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al commercio internazionale delle merci contraffatte;

    RICONOSCENDO che i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati;

    RICONOSCENDO i fondamentali obiettivi di carattere pubblico dei regimi nazionali di protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi gli obiettivi in materia di tecnologia e sviluppo;

    RICONOSCENDO inoltre le speciali esigenze dei paesi meno avanzati membri, cui occorre accordare la massima flessibilità nell'attuazione interna di leggi e regolamenti onde consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente;

    SOTTOLINEANDO l'importanza di ridurre le tensioni mediante un rafforzato impegno a risolvere le controversie sulle questioni di proprietà intellettuale attinenti al commercio attraverso procedure multilaterali;

    DESIDEROSI di instaurare una relazione di reciproco sostegno tra l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in appresso denominata OMPI) e altre competenti organizzazioni internazionali,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    PARTE I

    DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

    Articolo 1

    Natura e ambito degli obblighi

    1.  
    I membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.
    2.  
    Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7.
    3.  
    Ciascun membro accorda il trattamento previsto dal presente accordo ai cittadini degli altri membri ( 180 ). Per quanto riguarda il relativo diritto di proprietà intellettuale, si considerano cittadini degli altri membri le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione di cui alla Convenzione di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma e al Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, sempreché tutti i membri dell'OMC fossero membri di tali convenzioni ( 181 ). I membri che si avvalgono delle possibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o all'articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione di Roma ne danno notifica conformemente a dette disposizioni al consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («consiglio TRIPS»).

    Articolo 2

    Convenzioni in materia di proprietà intellettuale

    1.  
    In relazione alle parti II, III e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all'articolo 19 della Convenzione di Parigi (1967).
    2.  
    Nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.

    Articolo 3

    Trattamento nazionale

    1.  
    Ciascun membro accorda ai cittadini degli altri membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione ( 182 ) della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivaménte, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente accordo. I membri che facciano uso delle facoltà di cui all'articolo 6 della Convenzione di Berna (1971) o all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il consiglio TRIPS.
    2.  
    I membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell'ambito di un membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

    Articolo 4

    Trattamento della nazione più favorita

    Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un membro:

    a) 

    derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprietà intellettuale;

    b) 

    concessi in conformità alle disposizioni della Convenzione di Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può essere funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento concesso in un altro paese;

    c) 

    relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal presente accordo;

    d) 

    derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'accordo OMC, purché tali accordi siano notificati al consiglio TRIPS e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri membri.

    Articolo 5

    Accordi multilaterali in materia di acquisizione o mantenimento della protezione

    Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano alle procedure previste negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 6

    Esaurimento

    Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del presente accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 7

    Obiettivi

    La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obbligi.

    Articolo 8

    Principi

    1.  
    In sede di elaborazione o modifica delle loro disposizioni legislative e regolamentari i membri possono adottare misure necessarie ad assicurare la tutela dell'alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori d'importanza fondamentale per il loro sviluppo socioeconomico e tecnologico, purché tali misure siano compatibili con le disposizioni del presente accordo.
    2.  
    Misure appropriate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente accordo, possono essere necessarie per impedire l'abusò dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.



    PARTE II

    NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



    Sezione 1:

    Diritto d'autore e diritti connessi

    Articolo 9

    Rapporto con la Convenzione di Berna

    1.  
    I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente accordo in relazione ai diritti conferiti dall'articolo 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti.
    2.  
    La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

    Articolo 10

    Programmi per elaboratore e compilazioni di dati

    1.  
    I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971).
    2.  
    Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale.

    Articolo 11

    Diritti di noleggio

    Almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette. Un membro è esonerato da questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito nello stesso membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.

    Articolo 12

    Durata della protezione

    Ogniqualvolta la durata della protezione di un'opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia computata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a 50 anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, a 50 anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione.

    Articolo 13

    Limitazioni ed eccezioni

    I membri possono imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

    Articolo 14

    Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione

    1.  
    Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo.
    2.  
    I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.
    3.  
    Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d'autore sull'oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971).
    4.  
    Le disposizioni dell'articolo 11 in relazione ai programmi per elaboratore si applicano, mutatis mutandis, ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi delle legislazioni dei membri. Se al 15 aprile 1994 in un membro vige un sistema di equo compenso dei titolari di diritti per il noleggio di fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto purché il noleggio di fonogrammi non comprometta in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione dei titolari.
    5.  
    La durata della protezione concessa dal presente accordo agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi si estende almeno fino alla fine di un periodo di 50 anni computati dalla fine dell'anno civile in cui è stata fatta la fissazione o ha avuto luogo l'esecuzione. La durata della protezione concessa ai sensi del paragrafo 3 si estende per almeno 20 anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo.
    6.  
    Qualsiasi membro può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione di Roma. Tuttavia le disposizioni dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi.



    Sezione 2

    Marchi

    Articolo 15

    Oggetto della protezione

    1.  
    Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.
    2.  
    Il paragrafo 1 non va interpretato nel senso di impedire ai membri di escludere dalla registrazione un marchio d'impresa per altri motivi, purché questi non pregiudichino le disposizioni della Convenzione di Parigi (1967).
    3.  
    I membri possono condizionare la registrabilità all'uso. Tuttavia l'uso effettivo di un marchio d'impresa non può costituire un requisito per la presentazione di una domanda di registrazione. Una domanda non può essere respinta unicamente per il motivo che l'uso previsto non ha avuto luogo prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di presentazione.
    4.  
    La natura dei prodotti o servizi ai quali si applicherà un marchio d'impresa non costituisce in alcun caso un impedimento alla registrazione del marchio.
    5.  
    I membri pubblicano ciascun marchio prima della registrazione o subito dopò e offrono ragionevoli possibilità di presentare istanze di annullamento della registrazione. Inoltre essi possono accordare la possibilità di contestare la registrazione del marchio.

    Articolo 16

    Diritti conferiti

    1.  
    Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei membri di concedere diritti in base all'uso.
    2.  
    L'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel membro in questione conseguente alla promozione del marchio.
    3.  
    L'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.

    Articolo 17

    Eccezioni

    I membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

    Articolo 18

    Durata della protezione

    La registrazione iniziale e ciascun rinnovo della registrazione di un marchio hanno effetto per un periodo non inferiore a sette anni. La registrazione di un marchio è rinnovabile indefinitamente.

    Articolo 19

    Requisito dell'uso

    1.  
    Qualora l'uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull'esistenza di impedimenti all'uso del marchio. Circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso.
    2.  
    L'uso del marchio da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio ai fini del mantenimento della registrazione.

    Articolo 20

    Altri requisiti

    L'uso del marchio nel commercio non è ostacolato senza giusto motivo da obblighi speciali, quali l'uso con un altro marchio, l'uso in una forma particolare o l'uso in un modo che ne pregiudichi l'idoneità a contraddistinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Quanto precede non preclude la possibilità di prescrivere che il marchio distintivo dell'impresa produttrice dei prodotti o servizi sia usato, senza esservi legato, insieme al marchio che contraddistingue gli specifici prodotti o servizi in questione della medesima impresa.

    Articolo 21

    Licenza e cessione

    I membri possono determinare le condizioni relative alla licenza e alla cessione dei marchi, restando inteso che la licenza obbligatoria non è consentita e che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio contestualmente o meno all'azienda cui il marchio appartiene.



    Sezione 3

    Indicazioni geografiche

    Articolo 22

    Protezione delle indicazioni geografiche

    1.  
    Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
    2.  

    In relazione alle indicazioni geografiche, i membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alla parti interessate di impedire:

    a) 

    l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto;

    b) 

    qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi (1967).

    3.  
    Un membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine.
    4.  
    La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un'indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originari di un altro territorio.

    Articolo 23

    Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici

    1.  
    Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili ( 183 ).
    2.  
    La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.
    3.  
    Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4. Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.
    4.  
    Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri partecipanti al sistema.

    Articolo 24

    Negoziati internazionali. Eccezioni

    1.  
    I membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 23. Un membro non può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o multilaterali. Nel contesto di tali negoziati i membri saranno disposti a considerare la continuata applicabilità di dette disposizioni alle singole indicazioni geografiche il cui uso abbia costituito l'oggetto dei negoziati stessi.
    2.  
    L'applicazione delle disposizioni della presente sezione è sottoposta ad esame dal consiglio TRIPS; il primo esame ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo OMC. Qualsiasi problema inerente al rispetto degli obblighi di cui alle presenti disposizioni può essere sottoposto all'attenzione del consiglio che, su richiesta di un membro, procede a consultare qualsiasi membro o i membri sulla questione in merito alla quale non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali o plurilaterali tra i membri interessati. Il consiglio prende le misure che possono essere concordate per facilitare l'attuazione e perseguire gli obiettivi della presente sezione.
    3.  
    Nell'attuare le presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
    4.  
    Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un membro ad impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data.
    5.  

    Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede:

    a) 

    prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel membro in questione ai sensi della parte VI, oppure

    b) 

    prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d'origine,

    le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.

    6.  
    La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
    7.  
    Un membro può disporre che qualsiasi richiesta fatta ai sensi della presente sezione in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto nel membro stesso o dalla data di registrazione del marchio nel medesimo membro, purché per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto nel membro in questione, a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.
    8.  
    Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare il pubblico.
    9.  
    Non sussiste alcun obbligo ai sensi del presente accordo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro paese d'origine, o che siano ivi cadute in disuso.



    Sezione 4

    Disegni industriali

    Articolo 25

    Requisiti per la protezione

    1.  
    I membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I membri possono inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
    2.  
    Ciascun membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilità di chiedere e ottenere tale protezione. I membri hanno la facoltà di adempiere a questo obbligo mediante la normativa in materia di disegno industriale o di diritto d'autore.

    Articolo 26

    Protezione

    1.  
    Il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.
    2.  
    I membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
    3.  
    La protezione è accordata per una durata non inferiore a 10 anni.



    Sezione 5

    Brevetti

    Articolo 27

    Oggetto del brevetto

    1.  
    Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale ( 184 ). Fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d'invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d'importazione o di fabbricazione locale.
    2.  
    I membri possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni.
    3.  

    I membri possono inoltre escludere dalla brevettabilità:

    a) 

    i metodi diagnostici, terapeutici e chiurgici per la cura dell'uomo o degli animali;

    b) 

    i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici. Tuttavia i membri prevedono la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    Articolo 28

    Diritti conferiti

    1.  

    Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

    a) 

    se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare ( 185 ) a tali fini il prodotto in questione;

    b) 

    se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione.

    2.  
    Il titolare ha inoltre il diritto di cedere, o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze.

    Articolo 29

    Condizioni relative ai richiedenti

    1.  
    I membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta del ramo possa attuarla e possono altresì prescrivere che il richiedente indichi il miglior modo di attuare l'invenzione noto all'inventore alla data di presentazione o, qualora si rivendichi la priorità, alla data di priorità della domanda.
    2.  
    I membri possono disporre che il richiedente di un brevetto fornisca informazioni circa le corrispondenti domande da lui presentate all'estero e i corrispondenti brevetti conseguiti all'estero.

    Articolo 30

    Eccezioni ai diritti conferiti

    I membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

    Articolo 31

    Altri usi senza il consenso del titolare

    Qualora la legislazione di un membro consenta altri usi ( 186 ) dell'oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l'uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni:

    a) 

    l'autorizzazione dell'uso in questione si considera nei suoi aspetti peculiari;

    b) 

    l'uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente l'aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l'autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalità commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un membro può derogare a questo requisito nel caso di un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. In situazioni d'emergenza nazionale o in altre circostanze d'estrema urgenza il titolare viene tuttavia informato quanto prima possibile. Nel caso di uso pubblico non commerciale, quando la pubblica amministrazione o l'impresa, senza fare una ricerca di brevetto, sanno o hanno evidenti motivi per sapere che un brevetto valido è o sarà utilizzato da o per la pubblica amministrazione, il titolare ne viene informato immediatamente;

    c) 

    l'ambito e la durata dell'uso in questione sono limitati allo scopo per il quale esso è stato autorizzato; nel caso della tecnologia dei semiconduttori lo scopo è unicamente l'uso pubblico non commerciale oppure quello di correggere un comportamento, risultato in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale;

    d) 

    l'uso in questione non è esclusivo;

    e) 

    l'uso non è alienabile, fuorché con la parte dell impresa o dell'avviamento che ne ha il godimento;

    f) 

    l'uso in questione è autorizzato prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno del membro che lo autorizza;

    g) 

    l'autorizzazione dell'uso in questione può, fatta salva un'adeguata protezione dei legittimi interessi delle persone autorizzate, essere revocata se e quando le circostanze che l'hanno motivata cessano di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi. L'autorità competente ha il potere di esaminare, su richiesta motivata, il permanere di tali circostanze;

    h) 

    in ciascun caso il titolare riceve un equo compenso, tenuto conto del valore economico dell'autorizzazione;

    i) 

    la legittimità di qualsiasi decisione relativa all'autorizzazione dell'uso in oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o ad altro controllo esterno da parte di un'autorità superiore distinta del membro in questione;

    j) 

    qualsiasi decisione relativa al compenso previsto per l'uso in oggetto è sottoposta a controllo giurisdizionale o altro controllo esterno da parte di una distinta autorità superiore del membro in questione;

    k) 

    i membri non sono tenuti ad applicare le condizioni di cui alle lettere b) e f) qualora l'uso in oggetto sia autorizzato per correggere un comportamento risultato, in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale. La necessità di correggere pratiche anticoncorrenziali può essere presa in considerazione nel determinare l'importo del compenso in tali casi. Le autorità competenti hanno il potere di rifiutare la revoca di un'autorizzazione se e quando le condizioni che l'hanno motivata hanno probabilità di ripresentarsi;

    l) 

    qualora l'uso in questione sia autorizzato per consentire lo sfruttamento di un brevetto («il secondo brevetto») che non si possa sfruttare senza contraffazione di un altro brevetto («il primo brevetto»), si applicano le seguenti condizioni supplementari:

    i) 

    l'invenzione rivendicata nel secondo brevetto deve implicare un importante avanzamento tecnico di considerevole rilevanza economica in relazione all'invenzione rivendicata nel primo brevetto;

    ii) 

    il titolare del primo brevetto ha diritto ad una controlicenza a condizioni ragionevoli per l'uso dell'invenzione rivendicata nel secondo brevetto; e

    iii) 

    l'uso autorizzato in relazione al primo brevetto non è alienabile fuorché con la cessione del secondo brevetto.

    Articolo 32

    Revoca/Decadenza

    Qualsiasi decisione di revoca o decadenza di un brevetto può essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

    Articolo 33

    Durata della protezione

    La durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati dalla data del deposito ( 187 ).

    Articolo 34

    Brevetti di procedimento: obbligo della prova

    1.  

    Ai fini dei procedimenti civili in ordine alla violazione dei diritti del titolare di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un prodotto, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di imporre al convenuto di provare che il procedimento per ottenere un prodotto identico è diverso dal procedimento brevettato. Pertanto i membri dispongono, almeno in uno dei casi sottoindicati, che un prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante il procedimento brevettato:

    a) 

    se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato è nuovo;

    b) 

    se esiste una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non ha potuto determinare con mezzi ragionevoli il procedimento effettivamente usato.

    2.  
    Ciascun membro ha facoltà di stabilire che l'obbligo della prova di cui al paragrafo 1 incombe al presunto contraffattore soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera a) o soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera b).
    3.  
    Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.



    Sezione 6

    Topografie di prodotti a semiconduttori

    Articolo 35

    Rapporto con il trattato IPIC

    I membri convengono di accordare protezione alle topografie di prodotti a semiconduttori (in appresso «topografie») conformemente agli articoli da 2 a 7 (escluso l'articolo 6, paragrafo 3), all'articolo 12 e all'articolo 16, pargarafo 3 del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori e di conformarsi alle disposizioni sottoindicate.

    Articolo 36

    Ambito della protezione

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, i membri considerano illegali, se eseguite senza il consenso del titolare ( 188 ), le seguenti operazioni: importazione, vendita o altra forma di distribuzione a fini commerciali di una topografia protetta, di un prodotto a semiconduttori in cui sia incorporata una topografia protetta o di un articolo che incorpori un siffatto prodotto soltanto nella misura in cui continui a contenere una topografia riprodotta illegalmente.

    Articolo 37

    Atti che non richiedono il consenso del titolare

    1.  
    In deroga all'articolo 36, i membri non considerando illegale l'esecuzione degli atti di cui al medesimo articolo in relazione ad un prodotto a semiconduttori che incorpori una topografia riprodotta illegalmente o ad un articolo che incorpori un siffatto prodotto, se la persona che esegue o fa eseguire gli atti suddetti al momento di acquistare il prodotto a semiconduttori o l'articolo in cui esso è incorporato non sapeva e non aveva una ragione valida per sapere che il prodotto in questione conteneva una topografia riprodotta illegalmente. I membri dispongono che tale persona, una volta adeguatamente avvisata che la topografia è stata riprodotta illegalmente, può eseguire gli atti suddetti in relazione alle scorte o alla merce ordinata prima di ricevere l'informazione, ma è tenuta a corrispondere al titolare una somma equivalente ad un'equa royalty, quale sarebbe pagabile in virtù di una licenza negoziata liberamente per la medesima topografia.
    2.  
    Le condizioni di cui all'articolo 31, lettere da a) a k) si applicano, mutatis mutandis, nel caso di una licenza non volontaria su una topografia o sul suo uso da parte o per la pubblica amministrazione senza il consenso del titolare.

    Articolo 38

    Durata della protezione

    1.  
    Presso i membri che subordinano la protezione alla registrazione, la durata della protezione della topografia termina non prima della scadenza di un periodo di 10 anni computati dalla data di deposito di una domanda di registrazione o dal primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo.
    2.  
    Presso i membri che non subordinano la protezione alla registrazione, la topografia è tutelata per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del primo sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo.
    3.  
    In deroga ai paragrafi 1 e 2, un membro può prescrivere che la protezione decada 15 anni dopo la creazione della topografia.



    Sezione 7

    Protezione di informazioni segrete

    Articolo 39

    1.  
    Nell'assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi (1967), i membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3.
    2.  

    Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali ( 189 ) nella misura in cui tali informazioni:

    a) 

    siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

    b) 

    abbiano valore commerciale in quanto segrete; e

    c) 

    siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete.

    3.  
    I membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.



    Sezione 8

    Controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali

    Articolo 40

    1.  
    I membri convengono che alcune modalità o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale che limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul commercio e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia.
    2.  
    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ai membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche o condizioni che potrebbero in determinati casi costituire un abuso dei diritti di proprietà intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato corrispondente. Come previsto sopra, un membro può adottare, compatibilmente con le altre disposizioni del presente accordo, opportune misure intese ad impedire o controllare tali pratiche, tra cui ad esempio concessioni esclusive al licenziante, condizioni che impediscono contestazioni della validità e imposizione di licenze globali, alla luce delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del membro in questione.
    3.  
    Ciascun membro avvia, su richiesta, consultazioni con qualsiasi altro membro che abbia motivo di ritenere che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, cittadino del membro al quale è stata rivolta la richiesta di consultazioni o ivi residente, stia attuando pratiche contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari del membro richiedente sull'oggetto della presente sezione e desideri garantire l'osservanza di dette disposizioni, fatte salve qualsiasi azione ai sensi di legge e la piena libertà di una decisione definitiva per ciascuno dei due membri. Il membro al quale viene rivolta la richiesta di consultazioni mostra di buon grado la massima disponibilità e offre adeguate opportunità per le consultazioni con il membro richiedente; collabora inoltre fornendo informazioni non riservate pubblicamente disponibili pertinenti al problema in questione e altre informazioni a sua disposizione, fatte salve le normative nazionali e la conclusione di accordi reciprocamente soddisfacenti in ordine alla tutela del loro carattere riservato da parte del membro richiedente.
    4.  
    Qualora cittadini di un membro o residenti nel suo territorio siano soggetti in un altro membro a procedimenti per presunta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di quest'ultimo relative all'oggetto della presente sezione, al primo membro viene concessa, su richiesta, dall'altro membro la possibilità di consultazioni alle condizioni di cui al paragrafo 3.



    PARTE III

    TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



    Sezione 1

    Obblighi generali

    Articolo 41

    1.  
    I membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso.
    2.  
    Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque. Esse non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati.
    3.  
    Le decisioni sul merito di una controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate. Esse sono rese accessibili almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli elementi di prova in relazione ai quali è stata concessa alle parti la possibilità di essere sentite.
    4.  
    Le parti di un procedimento hanno la possibilità di promuovere un riesame da parte di un'autorità giudiziaria delle decisioni amministrative definitive e, fatte salve le disposizioni giurisdizionali della legislazione di un membro relative all'importanza di un procedimento, almeno degli aspetti giuridici delle decisioni giudiziarie iniziali sul merito della controversia. Tuttavia non vi è alcun obbligo di prevedere un'opportunità di riesame delle assoluzioni nelle cause penali.
    5.  
    E inteso che la presente parte non crea alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, né influisce sulla capacità dei membri di applicare le rispettive leggi in generale. Nessuna disposizione della presente parte crea alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e i mezzi per l'applicazione della legge in generale.



    Sezione 2

    Procedimenti e rimedi civili e amministrativi

    Articolo 42

    Procedure leali ed eque

    I membri assicurano ai titolari di diritti ( 190 ) la possibilità di ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo. I convenuti hanno diritto ad un avviso scritto tempestivo e contenente sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle affermazioni. Le parti possono essere rappresentate da avvocati indipendenti e le procedure non impongono condizioni eccessivamente gravose riguardo a comparizioni personali obbligatorie. Tutte le parti dei procedimenti in questione sono debitamente autorizzate a provare la validità delle loro affermazioni e a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti. La procedura prevede un modo per identificare e proteggere le informazioni riservate, a meno che ciò non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali.

    Articolo 43

    Elementi di prova

    1.  
    Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità giudiziarie hanno la facoltà di disporre che detti elementi siano forniti da quest'ultima, fatte salve ove opportuno condizioni che garantiscano la tutela delle informazioni riservate.
    2.  
    Nei casi in cui una parte di un procedimento rifiuti volontariamente e senza un motivo valido l'accesso a informazioni necessarie o non fornisca tali informazioni entro un termine ragionevole, o ancora ostacoli in modo significativo un procedimento relativo ad un'azione intentata per far valere un diritto, un membro può concedere all'autorità giudiziaria la facoltà di emettere decisioni preliminari e definitive, affermative o negative, in base alle informazioni ad essa fornite, ivi compresi la denuncia o i fatti a sostegno presentati dalla parte lesa dal negato accesso all'informazione, a condizione di dare alle parti la possibilità di essere intese riguardo ai fatti addotti o agli elementi di prova.

    Articolo 44

    Ingiunzioni

    1.  
    Le autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare ad una parte di desistere dalla violazione di un diritto, tra l'altro per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di loro competenza di merci importate che implicano la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, subito dopo la sdoganamento di dette merci. I membri non sono tenuti a concedere tale facoltà per un oggetto protetto acquistato o ordinato da una persona prima di sapere o di avere motivi validi per sapere che commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
    2.  
    In deroga alle altre disposizioni della presente parte e fatta salva l'osservanza delle disposizioni della parte II specificamente relative all'uso da parte della pubblica amministrazione, o di terzi da essa autorizzati, senza il consenso del titolare, i membri possono limitare i rimedi possibili contro tale uso al pagamento di un compenso conformemente all'articolo 31, lettera h). In altri casi si applicano i rimedi previsti nella presente parte o, qualora essi siano incompatibili con la legislazione di un membro, si possono ottenere sentenze dichiarative e un adeguato risarcimento.

    Articolo 45

    Risarcimento dei danni

    1.  
    L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.
    2.  
    L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. Ove opportuno, i membri possono autorizzare le autorità giudiziarie a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.

    Articolo 46

    Altri rimedi

    Al fine di creare un efficace mezzo di dissuasione da atti di violazione, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare che le merci le quali in base alle sue constatazioni costituiscono violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimosse dai circuiti commerciali in modo da evitare pregiudizi al titolare del diritto oppure, a meno che ciò sia contrario agli obblighi costituzionali vigenti, distrutte. L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare che i materiali e gli strumenti principalmente usati nella creazione delle merci costituenti violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo, i rischi di ulteriori violazioni. Nell'esaminare tali richieste, si tiene conto del fatto che i provvedimenti ordinati devono essere proporzionali alla gravità della violazione e si considerano gli interessi dei terzi. Per quanto riguarda le merci contraddistinte da marchi contraffatti, la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non è sufficiente, tranne in casi eccezionali, per consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.

    Articolo 47

    Diritto d'informazione

    I membri possono disporre che l'autorità giudiziaria abbia la facoltà, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l'identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro circuiti commerciali.

    Articolo 48

    Indennizzo del convenuto

    1.  
    L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare ad una parte su richiesta della quale siano stati presi provvedimenti e che abbia fatto abuso dei procedimenti di tutela di accordare ad una parte cui sia stato erroneamente imposto un ordine o un divieto un adeguato risarcimento del danno subito a causa di tale abuso. L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'attore di pagare al convenuto le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato.
    2.  
    Per quanto riguarda l'amministrazione di qualsiasi legge relativa alla protezione o alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, i membri esonerano le autorità pubbliche e i funzionari dall'obbligo di riparazione soltanto se nell'amministrazione della legge in questione essi abbiano agito o inteso agire in buonafede.

    Articolo 49

    Procedure amministrative

    Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.



    Sezione 3

    Misure provvisorie

    Articolo 50

    1.  

    L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

    a) 

    per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;

    b) 

    per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

    2.  
    L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.
    3.  
    L'autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi.
    4.  
    Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
    5.  
    L'attore può essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l'identificazione dei prodotti in questione da parte dell'autorità che eseguirà le misure provvisorie.
    6.  
    Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
    7.  
    Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.
    8.  
    Nella misura in cui una misura provvisoria può essere ordinata in seguito a procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.



    Sezione 4

    Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera ( 191 )

    Articolo 51

    Sospensione dello svincolo da parte delle autorità doganali

    I membri adottano, conformemente alle disposizioni che seguono, procedure ( 192 ) intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possa verificarsi l'importazione di merci contraffatte o di merci usurpative ( 193 ), di presentare alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta di sospensione da parte delle autorità doganali dell'immissione in libera pratica delle merci interessate. I membri possono consentire che una tale richiesta sia avanzata per merci nelle quali si ravvisino altre violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, fatta salva l'osservanza dei requisiti enunciati nella presente sezione. I membri possono altresì prevedere corrispondenti procedure per la sospensione da parte delle autorità doganali dell'immissione di merci costituenti violazione destinate all'esportazione dai loro territori.

    Articolo 52

    Domanda

    Qualsiasi titolare di un diritto che inizi le procedure di cui all'articolo 51 è tenuto a fornire sufficienti elementi di prova per dimostrare alle autorità competenti che ai sensi della legislazione del paese d'importazione sussiste prima facie una violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale e a presentare una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci per consentirne l'immediato riconoscimento da parte delle autorità doganali. Le autorità competenti comunicano al richiedente entro un termine ragionevole se hanno accolto o meno la domanda e, qualora spetti ad esse determinarlo, il periodo per il quale le autorità doganali prenderanno provvedimenti.

    Articolo 53

    Cauzione o garanzia equivalente

    1.  
    Le autorità competenti hanno la facoltà di fare obbligo ad un richiedente di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorità competenti e per impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non può indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.
    2.  
    Qualora in seguito ad una domanda ai sensi della presente sezione l'immissione in libera pratica di merci implicanti disegni industriali, brevetti, topografie o informazioni riservate sia stata sospesa dalle autorità doganali in base ad una decisione non emessa da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità indipendente e il periodo di cui all'articolo 55 sia scaduto senza la concessione di misure provvisorie da parte dell'autorità abilitata, purché tutte le altre condizioni per l'importazione siano state soddisfatte il proprietario, l'importatore o il destinatario delle merci in questione ha diritto al loro svincolo dietro deposito di una cauzione di importo sufficiente per proteggere il titolare del diritto da violazioni. Il pagamento di tale cauzione non pregiudica il ricorso agli altri mezzi di cui il titolare può avvalersi, restando inteso che la garanzia è liberata se il titolare non si avvale del diritto di agire entro un ragionevole periodo di tempo.

    Articolo 54

    Avviso di sospensione

    L'importatore e il richiedente sono informati senza indugio della sospensione dell'immissione in libera pratica delle merci conformemente all'articolo 51.

    Articolo 55

    Durata della sospensione

    Se, entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente è stato avvisato della sospensione, le autorità doganali non sono state informate che una parte diversa dal convenuto ha intentato un'azione diretta ad una decisione sul merito della controversia o che l'autorità a ciò abilitata ha preso misure provvisorie che prorogano la sospensione dello svincolo delle merci, queste sono svincolate, purché tutte le altre condizioni per l'importazione o l'esportazione siano soddisfatte; ove opportuno, il suddetto termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi. Se è stato iniziato un procedimento diretto ad una decisione sul merito della controversia, si procede su richiesta del convenuto ad un riesame, comprendente la possibilità di essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole, se le misure prese debbano essere modificate, revocate o confermate. In deroga a quanto sopra, qualora la sospensione dello svincolo venga attuata o proseguita conformemente ad un provvedimento giudiziario provvisorio, si applicano le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 6.

    Articolo 56

    Indennizzo dell'importatore e del proprietario delle merci

    Le autorità competenti hanno la facoltà di imporre al richiedente di corrispondere all'importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell'eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma dell'articolo 55.

    Articolo 57

    Diritto di ispezione e di informazione

    Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, i membri accordano alle autorità competenti la facoltà di concedere al titolare un'adeguata possibilità di far ispezionare le merci detenute dalle autorità doganali per comprovare la validità delle sue affermazioni. Le autorità competenti hanno altresì la facoltà di concedere all'importatore un'equivalente opportunità di far ispezionare dette merci. In caso di determinazione positiva sul merito di una controversia, i membri possono accordare alle autorità competenti la facoltà di comunicare al titolare del diritto nome e indirizzo dello speditore, dell'importatore e del destinatario nonché la quantità delle merci in questione.

    Articolo 58

    Azione d'ufficio

    Qualora i membri richiedano alle autorità competenti di agire d'ufficio e di sospendere lo svincolo delle merci in relazione alle quali esse abbiano presunzioni di prova della violazione di un diritto di proprietà intellettuale:

    a) 

    le autorità competenti possono in qualsiasi momento chiedere al titolare del diritto ogni informazione che possa aiutarle nell'esercizio di tali poteri;

    b) 

    l'importatore e il titolare del diritto sono informati senza indugio della sospensione. Qualora l'importatore abbia presentato un ricorso contro la sospensione alle autorità competenti, la sospensione è soggetta, mutatis mutandis, alle condizioni di cui all'articolo 55;

    c) 

    i membri esonerano le autorità pubbliche e i funzionari dall'obbligo di riparazione soltanto se essi hanno agito o inteso agire in buona fede.

    Articolo 59

    Rimedi

    Fatte salve le altre misure alle quali può fare ricorso il titolare del diritto e fatto salvo il diritto del convenuto di promuovere un riesame da parte di un'autorità giudiziaria, le autorità competenti hanno la facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione delle merci costituenti violazione conformemente ai principi di cui all'articolo 46. Per quanto riguarda le merci contraffatte, le autorità non consentono la riesportazione tal quali dei prodotti costituenti violazione né li destinano ad un diverso regime doganale, fuorché in circostanze eccezionali.

    Articolo 60

    Importazioni de minimis

    I membri possono escludere dall'applicazione delle disposizioni che precedono i piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni.



    Sezione 5

    Procedimenti penali

    Articolo 61

    I membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell'esecuzione del reato. I membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.



    PARTE IV

    ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RELATIVE PROCEDURE INTER PARTES

    Articolo 62

    1.  
    I membri possono richiedere, come condizione per l'acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 2 a 6, l'osservanza di ragionevoli procedure e formalità. Tali procedure e formalità devono essere compatibili con le disposizioni del presente accordo.
    2.  
    Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, i membri fanno in modo che le procedure di concessione o di registrazione, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l'acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo di tempo ragionevole al fine di evitare un'indebita abbreviazione della durata della protezione.
    3.  
    L'articolo 4 della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai marchi di servizio.
    4.  
    Le procedure relative all'acquisizione o al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale, nonché, qualora siano previste dalla legislazione di un membro, la revoca amministrativa e le procedure inter partes quali opposizione, revoca e annullamento, sono disciplinate dai principi generali di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3.
    5.  
    Le decisioni amministrative finali delle procedure di cui al paragrafo 4 sono sottoposte a riesame da parte di un'autorità giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia non vi è alcun obbligo di prevedere una possibilità di riesame delle decisioni in caso di opposizione infruttuosa o di revoca amministrativa, purché i motivi di tali procedure possano costituire oggetto di procedure di annullamento.



    PARTE V

    PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 63

    Trasparenza

    1.  
    Le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le decisioni giudiziarie definitive e le decisioni amministrative di applicazione generale, rese esecutive da un membro in relazione all'oggetto del presente accordo (esistenza, ambito, acquisizione, tutela e prevenzione dell'abuso) dei diritti di proprietà intellettuale sono pubblicate oppure, qualora la pubblicazione sia impossibile, messe a disposizione del pubblico, in lingua nazionale, in modo da consentire ai governi e ai titolari dei diritti di venirne a conoscenza. Sono altresì pubblicati gli accordi relativi all'oggetto del presente accordo vigenti tra il governo o un ente pubblico di un membro e il governo o un ente pubblico di un altro membro.
    2.  
    I membri notificano le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 al consiglio TRIPS per assisterlo nell'esame del funzionamento del presente accordo. Il consiglio cerca di ridurre al minimo l'onere che l'adempimento di tale obbligo comporta per i membri e potrà decidere di abolire l'obbligo di notificargli direttamente dette disposizioni legislative e regolamentari, se consultazioni con l'OMPI sull'istituzione di un registro comune delle disposizioni legislative e regolamentari si concluderanno positivamente. Il consiglio inoltre considera a questo proposito qualsiasi azione necessaria in materia di notifiche conformemente agli obblighi previsti dal presente accordo derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (1967).
    3.  
    Ciascun membro è disposto a fornire, in risposta ad una richiesta scritta di un altro membro, il tipo di informazioni di cui al paragrafo 1. Un membro che abbia motivo di ritenere che una specifica decisione giudiziaria o amministrativa o un accordo bilaterale in materia di diritti di proprietà intellettuale pregiudichi i suoi diritti ai sensi del presente accordo può anche chiedere per iscritto di poter prendere visione delle decisioni giudiziarie o amministrative o degli accordi bilateriali in questione, oppurre di ottenere al riguardo informazioni sufficientemente particolareggiate.
    4.  
    Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 obbliga i membri a rivelare informazioni riservate che impedirebbero l'applicazione della legge o sarebbero comunque contrarie al pubblico interesse o che pregiudicherebbero i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

    Articolo 64

    Risoluzione delle controversie

    1.  
    Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo.
    2.  
    L'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 non si applica alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
    3.  
    Durante il periodo di cui al paragrafo 2, il consiglio TRIPS esamina ambito e modalità per le rimostranze del tipo previsto all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 presentate a norma del presente accordo e sottopone le sue raccomandazioni all'approvazione della Conferenza ministeriale. La decisione della Conferenza ministeriale di approvare tali raccomandazioni o di prorogare il periodo di cui al paragrafo 2 viene presa soltanto per consenso e le raccomandazioni approvate diventano efficaci per tutti i membri senza un ulteriore processo di accettazione formale.



    PARTE VI

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Articolo 65

    Disposizioni transitorie

    1.  
    Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, nessun membro è obbligato ad applicare le disposizioni del presente accordo prima della scadenza di un periodo generale di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
    2.  
    Un paese in via di sviluppo membro ha il diritto di differire di altri quattro anni la data di applicazione, quale definita al paragrafo 1, delle disposizioni del presente accordo ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5.
    3.  
    Qualsiasi altro membro che sia in fase di transizione da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato basata sulla libera impresa e che stia intraprendendo una riforma strutturale del suo regime in materia di proprietà intellettuale e incontri particolari problemi nella preparazione e nell'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla proprietà intellettuale può beneficiare anch'esso di un periodo di proroga ai sensi del paragrafo 2.
    4.  
    Nella misura in cui un paese in via di sviluppo membro è tenuto, in forza del presente accordo, ad estendere la protezione del brevetto di prodotto a settori tecnologici che non possono essere oggetto di detta protezione nel suo territorio alla data di applicazione generale del presente accordo per tale membro, quale definita al paragrafo 2, il membro in questione può ritardare l'applicazione delle disposizioni sui brevetti di prodotto, di cui alla sezione 5 della parte II ai suddetti settori tecnologici di un ulteriore periodo di cinque anni.
    5.  
    I membri che si avvalgono di un periodo transitorio a norma dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 assicurano che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nella loro prassi durante il periodo in questione non ne riducano la compatibilità con le disposizioni del presente accordo.

    Articolo 66

    Paesi meno avanzati membri

    1.  
    I paesi meno avanzati membri, a causa delle loro speciali esigenze e necessità, dei loro condizionamenti sul piano economico, finanziario e amministrativo e del loro bisogno di flessibilità per crearsi una base tecnologica efficiente, non sono tenuti ad applicare le disposizioni del presente accordo, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di 10 anni dalla data di applicazione quale definita all'articolo 65, paragrafo 1. Su richiesta di un paese meno avanzato membro debitamente motivata, il consiglio TRIPS concede proroghe di tale periodo.
    2.  
    I paesi industrializzati membri offrono incentivi alle imprese e istituzioni dei loro territori per promuovere e incoraggiare trasferimenti di tecnologia verso i paesi meno avanzati membri in modo da consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente.

    Articolo 67

    Cooperazione tecnica

    Al fine di facilitare l'attuazione del presente accordo, i paesi industrializzati membri offrono, su richiesta e a condizioni e modalità reciprocamente concordate, cooperazione tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati membri. Tale cooperazione comprende assistenza nell'elaborazione di leggi e regolamenti sulla protezione e la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale e sulla prevenzione dell'abuso di tali diritti, nonché sostegno per la creazione o il rafforzamento di uffici o enti nazionali competenti in materia, ivi compresa la formazione di personale.



    PARTE VII

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI: DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 68

    Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

    Il. consiglio TRIPS controlla l'applicazione del presente accordo e, in particolare, l'osservanza da parte dei membri degli obblighi che esso impone loro e offre ai membri la possibilità di consultazioni su questioni relative agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Esso assolve gli altri compiti assegnatigli dai membri e, in particolare, fornisce loro su richiesta assistenza nel contesto delle procedure di risoluzione delle controversie. Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio TRIPS può rivolgersi per consultazioni e informazioni a tutte le fonti che ritenga appropriate. In consultazione con POMPI, il consiglio cerca di stabilire, entro un anno dalla sua prima riunione, un appropriato regime di cooperazione con gli organi di tale organizzazione.

    Articolo 69

    Cooperazione internazionale

    I membri convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine essi istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.

    Articolo 70

    Protezione di oggetti esistenti

    1.  
    Il presente accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell'accordo per il membro in questione.
    2.  
    Salvo disposizione contraria in esso contenuta, il presente accordo crea obblighi in relazione a tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il membro in questione e che sono protetti in detto membro a tale data o che sono o saranno successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al presente accordo. Ai fini del presente paragrafo e dei paragrafi 3 e 4, gli obblighi in materia di diritto d'autore in relazione ad opere esistenti sono determinati unicamente a norma dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) e gli obblighi in relazione ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori su fonogrammi esistenti sono determinati unicamente a norma dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) quale applicabile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6 del presente accordo.
    3.  
    Non è obbligatorio ripristinare la protezione per un oggetto che alla data di applicazione del presente accordo per il membro in questione sia caduto in pubblico dominio.
    4.  
    Per quanto riguarda atti relativi a specifici oggetti incorporanti elementi oggetto di protezione, che diventino atti costituenti violazione in virtù di norme conformi al presente accordo e che siano iniziati, o per i quali sia stato effettuato un investimento significativo, prima della data di accettazione dell'accordo OMC da parte del membro in questione, qualsiasi membro può prevedere una limitazione dei rimedi dei quali può avvalersi il titolare del diritto in ordine alla continuazione degli atti in questione dopo la data di applicazione del presente accordo per il medesimo membro. In tali casi, tuttavia, il membro prevede almeno il pagamento di un equo compenso.
    5.  
    Un membro non è tenuto ad applicare le disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 14, paragrafo 4, per gli originali o le riproduzioni acquistati prima della data di applicazione del presente accordo per tale membro.
    6.  
    I membri non sono tenuti ad applicare l'articolo 31, né la disposizione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo la quale il godimento dei diritti di brevetto non è soggetto a discriminazioni in base al settore tecnologico, all'uso senza consenso del titolare del diritto se l'autorizzazione a tale uso è stata concessa dalla pubblica amministrazione prima della data in cui si è avuta conoscenza del presente accordo.
    7.  
    Per i diritti di proprietà intellettuale la cui protezione è subordinata alla registrazione, è consentito modificare le domande di protezione in corso alla data di applicazione del presente accordo per il membro in questione, al fine di chiedere una maggiore protezione in base alle disposizioni del presente accordo. Tali modifiche non comprendono alcun nuovo oggetto.
    8.  

    Se alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC un membro non concede una protezione mediante brevetto dei prodotti chimici farmaceutici e agricoli conforme agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'articolo 27, tale membro:

    a) 

    in deroga alle disposizioni della parte VI, dà modo, dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, di presentare domande di brevetto relative a tali invenzioni;

    b) 

    applica a dette domande, dalla data di applicazione del presente accordo, i criteri di brevettabilità definiti nel presente accordo come se tali criteri fossero applicati alla data di deposito nel membro in questione o, qualora si possa ottenere e sia rivendicata la priorità, alla data di priorità della domanda; e

    c) 

    concede la protezione brevettuale in in conformità al presente accordo a decorrere dalla concessione del brevetto e per la restante durata del brevetto, computata dalla data di deposito conformemente all'articolo 33 del presente accordo, per le domande che soddisfano i criteri di protezione di cui alla lettera b).

    9.  
    Se un prodotto è oggetto di una domanda di brevetto in un membro in conformità al paragrafo 8, lettera a), diritti esclusivi di commercializzazione sono concessi, in deroga alle disposizioni della parte VI, per un periodo di cinque anni dopo l'ottenimento del benestare alla commercializzazione in tale membro o fino a quando il brevetto non viene concesso o rifiutato nel medesimo membro, a seconda di quale periodo sia più breve, purché, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo OMC, sia stata depositata una domanda di brevetto e sia stato concesso un brevetto per il prodotto in questione in un altro membro e sia stato ottenuto in quest'ultimo un benestare alla commercializzazione.

    Articolo 71

    Esame e modifica

    1.  
    Il consiglio TRIPS esamina l'attuazione del presente accordo dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 65, paragrafo 2. Successivamente al riesame, alla luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione, due anni dopo tale data e a intervalli identici. Il consiglio può anche intraprendere ulteriori esami alla luce di eventuali nuovi sviluppi pertinenti che potrebbero giustificare una modifica del presente accordo.
    2.  
    Gli emendamenti aventi come unico scopo l'adeguamento a più alti livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale raggiunti, e in vigore, in altri accordi multilaterali e accettati nel quadro di tali accordi da tutti i membri dell'OMC possono essere sottoposti alla Conferenza ministeriale perché questa agisca in conformità all'articolo X, paragrafo 6 dell'accordo OMC sulla base di una proposta unanime del consiglio TRIPS.

    Articolo 72

    Riserve

    Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

    Articolo 73

    Eccezioni riguardanti la sicurezza

    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

    a) 

    obbligare un membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia da esso ritenuta contraria ai suoi essenziali interessi in materia di sicurezza; o

    b) 

    impedire ad un membro di prendere misure da esso ritenute necessarie per la tutela dei suoi essenziali interessi in materia di sicurezza:

    i) 

    in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;

    ii) 

    in relazione al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una struttura militare;

    iii) 

    in tempo di guerra o in altre circostanze d'emergenza nelle relazioni internazionali; oppure

    c) 

    impedire ad un membro di prendere misure conformemente ai suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    ALLEGATO 2

    INTESA SULLE NORME E SULLE PROCEDURE CHE DISCIPLINANO LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

    I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Campo e modalità di applicazione

    1.  
    Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano alle controversie promosse ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi figuranti all'appendice 1 della presente intesa (denominati, nella presente intesa, gli «accordi contemplati»). Le norme e le procedure della presente intesa si applicano inoltre alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie tra membri per quanto riguarda i loro diritti e i loro obblighi derivanti dalle disposizioni dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato, nella presente intesa, «accordo OMC») e della presente intesa, considerati autonomamente o in combinazione con altri accordi contemplati.
    2.  
    Le norme e le procedure della presente intesa sono applicabili fatte salve le norme e le procedure speciali o aggiuntive in materia di risoluzione delle controversie contenute negli accordi contemplati specificate nell'appendice 2 della presente intesa. In caso di divergenza tra le norme e le procedure della presente intesa e le norme e le procedure speciali o aggiuntive di cui all'appendice 2, prevalgono le norme e le procedure speciali o aggiuntive dell'appendice 2. Nelle controversie che riguardano le norme e le procedure previste da più accordi contemplati, in caso di conflitto tra le norme e le procedure speciali o aggiuntive degli accordi in questione, e qualora le parti della controversia non riescano a trovare un accordo sulle norme e sulle procedure entro venti giorni dalla costituzione del panel, il presidente dell'organo di conciliazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (Dispute Settlement Body, denominato, nella presente intesa, «DBS»), in consultazione con le parti della controversia, determina le norme e le procedure da seguire entro dieci giorni dalla richiesta dell'uno o dell'altro membro. Il presidente si basa sul principio che ogniqualvolta possibile si devono utilizzare le norme e le procedure speciali o aggiuntive e che le norme e le procedure della presente intesa dovrebbero essere utilizzate nella misura necessaria per evitare conflitti.

    Articolo 2

    Amministrazione

    1.  
    Si costituisce l'organo di conciliazione per amministrare le suddette norme e procedure e, fatte salve eventuali disposizioni diverse di uno degli accordi contemplati, le disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati. Il DSB è dunque abilitato a costituire panel, adottare le relazioni dei panel e dell'organo d'appello, vigilare sull'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni e autorizzare la sospensione di concessioni e altri obblighi previsti dagli accordi contemplati. Per quanto riguarda le controversie che dovessero insorgere in relazione a un accordo contemplato che è un accordo commerciale plurilaterale, il termine «membro» qui utilizzato si riferisce unicamente ai membri parti dell'accordo commerciale plurilaterale in questione. Nei casi in cui il DSB amministra le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie di un accordo commerciale plurilaterale, solo i membri parti di tale accordo possono partecipare alle decisioni o alle iniziative adottate dal DSB in relazione a tale controversia.
    2.  
    Il DSB tiene informati i consigli e comitati dell'OMC interessati di tutti gli sviluppi delle controversie relative alle disposizioni degli accordi contemplati di loro competenza.
    3.  
    Il DSB si riunisce ogniqualvolta è necessario per svolgere le sue funzioni nei termini previsti dalla presente intesa.
    4.  
    Quando le norme e le procedure della presente intesa prevedono che il DSB prenda una decisione, tale decisione viene presa all'unanimità ( 194 ).

    Articolò 3

    Disposizioni generali

    1.  
    I membri dichiarano di aderire ai principi per la gestione delle controversie sino ad ora applicati ai sensi degli articoli XXII e XXIII del GATT 1947, nonché alle norme e alle procedure ulteriormente sviluppate e modificate nella presente intesa.
    2.  
    Il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC svolge un ruolo essenziale nell'assicurare certezza e prevedibilità al sistema commerciale multilaterale. I membri riconoscono che esso serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonché a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del DSB non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati.
    3.  
    La tempestiva soluzione delle situazioni in cui un membro ritiene che un beneficio che gli deriva direttamente o indirettamente dagli accordi contemplati sia pregiudicato da misure adottate da un altro membro è essenziale per un funzionamento efficace dell'OMC e per mantenere un corretto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei membri.
    4.  
    Le raccomandazioni e le decisioni formulate dal DSB puntano a trovare una soluzione soddisfacente alla questione conformemente ai diritti e agli obblighi previsti dalla presente intesa e dagli accordi contemplati.
    5.  
    Tutte le soluzioni di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati, ivi compresi i lodi arbitrali, sono compatibili con tali accordi e non annullano né pregiudicano i benefìci derivanti ad un membro dai suddetti accordi, né impediscono il conseguimento dei loro obiettivi.
    6.  
    Le soluzioni reciprocamente convenute di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati sono notificate al DSB e ai consigli e comitati competenti, presso i quali qualsiasi membro può sollevare qualsiasi obiezione ad esse relativa.
    7.  
    Prima di presentare un ricorso, un membro considera se un'iniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile. Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie è garantire che una controversia possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una controversia e compatibile con gli accordi contemplati è evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie è di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile con un accordo contemplato. L'ultima risorsa che la presente intesa offre al membro che adisce le procedure di risoluzione delle controversie è la possibilità di sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dell'altro membro, previa autorizzazione di tali misure da parte del DSB.
    8.  
    Nei casi in cui c'è una violazione agli obblighi assunti ai sensi di un accordo contemplato, si considera fino a prova contraria che la misura costituisca un caso di annullamento o di pregiudizio dei benefici. Ciò significa che in generale si parte dall'ipotesi che l'infrazione alle norme abbia ripercussioni negative sugli altri membri parti dell'accordo contemplato, e che in questi casi spetterà al membro nei confronti del quale è stato presentato reclamo dimostrare l'infondatezza dell'accusa.
    9.  
    Le disposizioni della presente intesa lasciano impregiudicati i diritti dei membri di richiedere interpretazioni autorevoli delle disposizioni di un accordo contemplato attraverso il processo decisionale ai sensi dell'accordo OMC o di un accordo contemplato che è un accordo commerciale plurilaterale.
    10.  
    Resta inteso che le richieste di conciliazione e l'utilizzo delle procedure di risoluzione delle controversie non vanno intesi né considerati come atti di contenzioso e che, qualora insorga una controversia, tutti i membri si impegnano in tali procedure in buona fede sforzandosi di risolverla. Resta altresì inteso che i reclami e i controreclami relativi a questioni distinte non devono essere collegati.
    11.  
    La presente intesa si applica unicamente in riferimento alle nuove richieste di consultazioni ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione degli accordi contemplati presentate alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC o successivamente. Per quanto riguarda le controversie per le quali la richiesta di consultazioni è stata presentata ai sensi del GATT 1947 o di un accordo precursore degli accordi contemplati precedentemente all'entrata in vigore dell'accordo OMC, continuano ad applicarsi le relative norme e procedure di risoluzione delle controversie in vigore immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC ( 195 ).
    12.  
    In deroga alle disposizioni del paragrafo 11, qualora un paese in via di sviluppo membro sporga un reclamo basato su uno degli accordi contemplati nei confronti di un paese sviluppato membro, la parte che sporge il reclamo ha diritto ad appellarsi, in alternativa alle disposizioni degli articoli 4-6 e 12 della presente intesa, alle corrispondenti disposizioni della decisione del 5 aprile 1966 (BISD 14S/18), fatta eccezione per i casi il panel ritiene che il periodo di tempo previsto nel paragrafo 7 di tale decisione non sia sufficiente per formulare la sua relazione e che, con il consenso della parte che sporge il reclamo, detto periodo possa essere prolungato. In caso di divergenza tra le norme e le procedure degli articoli 4-6 e 12 e le norme e le procedure corrispondenti della decisione, prevalgono queste ultime.

    Articolo 4

    Consultazioni

    1.  
    I membri affermano la propria determinazione a consolidare e ad aumentare l'efficacia delle procedure di consultazione utilizzate dai membri.
    2.  
    Ciascun membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento di un accordo contemplato prese nel territorio del primo membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito ( 196 ).
    3.  
    Quando viene presentata una richiesta di consultazioni ai sensi di un accordo contemplato, il membro al quale viene presentata tale richiesta vi risponde, salvo reciproco accordo in senso diverso, entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento e avvia in buona fede consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Qualora il membro non risponda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta o non avvii consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni, o entro un periodo diverso reciprocamente convenuto, dalla data di ricevimento della richiesta, il membro che ha richiesto le consultazioni può procedere direttamente a richiedere la costituzione di un panel.
    4.  
    Tutte queste richieste di consultazioni sono notificate al DSB e ai consigli e comitati competenti dal membro che richiede le consultazioni. Ciascuna richiesta di consultazioni è presentata per iscritto ed illustra i motivi della richiesta, ivi compresa l'indicazione precisa delle misure in questione e della base giuridica del reclamo.
    5.  
    Nel corso delle consultazioni avviate in conformità delle disposizioni di un accordo contemplato, prima di ricorrere a ulteriori iniziative previste dalla presente intesa, i membri dovrebbero cercare di trovare una soluzione soddisfacente alla questione.
    6.  
    Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti di ogni Membro in eventuali procedure successive.
    7.  
    Qualora le consultazioni non permettano di risolvere una controversia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel. La parte che ha sporto reclamo può richiedere la costituzione di un panel entro tale periodo di sessanta giorni se le parti impegnate nelle consultazioni giudicano di comune accordo che le consultazioni non hanno permesso di risolvere la controversia.
    8.  
    Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, i membri avviano consultazioni entro un periodo non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le consultazioni non abbiano permesso di risolvere la controversia entro un periodo di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel.
    9.  
    Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, le parti della controversia, i panel e l'organo d'appello fanno del loro meglio per accelerare al massimo le procedure.
    10.  
    Nel corso delle consultazioni i membri prestano particolare attenzione agli specifici problemi e interessi dei paesi in via di sviluppo membri.
    11.  
    Ogniqualvolta un membro diverso dai membri impegnati nelle consultazioni ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale nelle consultazioni in corso ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'articolo XXII, paragrafo 1 del GATS o delle disposizioni corrispondenti di altri accordi contemplati ( 197 ), il suddetto membro può notificare ai membri impegnati nelle consultazioni e al DSB, entro dieci giorni dalla data in cui è stata fatta circolare la richiesta di consultazioni ai sensi di tale articolo, il suo desiderio di essere ammesso a partecipare alle consultazioni. Il suddetto membro è ammesso a partecipare alle consultazioni, a condizione che il membro al quale è stata presentata la richiesta di consultazioni ammetta la fondatezza dell'interesse sostanziale rivendicato. In questo caso i membri in questione ne informano il DSB, Qualora la richiesta di essere ammesso a partecipare alle consultazioni non sia accettata, il membro che ha presentato tale richiesta ha facoltà di richiedere consultazioni ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 1 o dell'articolo XXIII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'articolo XXII, paragrafo 1 o dell'articolo XXIII, paragrafo 1 del GATS, o delle disposizioni corrispondenti degli altri accordi contemplati.

    Articolo 5

    Buoni uffici, conciliazione e mediazione

    1.  
    I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione sono procedure avviate spontaneamente qualora le parti in causa convengano di farlo.
    2.  
    I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione e in particolare le posizioni assunte dalle parti della controversia nel corso di tali procedimenti, hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell'una e dell'altra parte nelle ulteriori azioni avviate ai sensi delle presenti procedure.
    3.  
    I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in qualsiasi momento da qualunque parte di una controversia. Essi possono iniziare in qualsiasi momento e concludersi in qualsiasi momento. Una volta conclusi i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione, una parte che ha sporto reclamo può procedere a richiedere la costituzione di un panel.
    4.  
    Quando si avviano procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di una richiesta di consultazioni, la parte che ha sporto reclamo deve lasciar trascorrere un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni prima di richiedere la costituzione di un panel. Se le parti di una controversia ritengono di comune accordo che il procedimento di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione non ha permesso di risolvere la controversia, la parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel entro il periodo di sessanta giorni.
    5.  
    Previo accordo in tal senso tra le parti di una controversia, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare mentre procedono i lavori del panel.
    6.  
    Il Direttore generale, operando d'ufficio, può offrire i suoi buoni uffici o svolgere opera di conciliazione o di mediazione per assistere i membri a risolvere una controversia.

    Articolo 6

    Costituzione dei panel

    1.  
    A richiesta della parte che ha sporto reclamo, si costituisce un panel al più tardi alla riunione del DSB successiva a quella in cui la richiesta compare per la prima volta all'ordine del giorno del DSB, a meno che in tale riunione il DSB decida all'unanimità di non costituire un panel ( 198 ).
    2.  
    La richiesta di costituzione di un panel viene presentata per iscritto e deve indicare se si sono svolte consultazioni, individuare le specifiche misure in questione e contenere una breve sintesi della base giuridica del reclamo sufficiente a illustrare chiaramente il problema. Qualora il richiedente chieda la costituzione di un panel con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto.

    Articolo 7

    Mandato dei panel

    1.  

    A meno che le parti di una controversia concordino diversamente entro venti giorni dalla costituzione del panel, i panel hanno il seguente mandato:

    «Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti contenute in (nome dell'accordo contemplato citato o degli accordi contemplati citati dalle parti della controversia), la questione sottoposta al DSB da (nome della parte) nel documento e rilevare elementi che possano aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste in tale/i accordo/i.»

    2.  
    I panel analizzano le disposizioni pertinenti dell'accordo contemplato o degli accordi contemplati citati dalle parti di una controversia.
    3.  
    Nel costituire un panel, il DSB può autorizzare il suo presidente a definire il mandato del panel in consultazione con le parti della controversia, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Il mandato in tal modo formulato viene comunicato a tutti i membri. Qualora si concordi un mandato diverso dal mandato tipo, ciascun membro può sollevare eventuali questioni al riguardo presso il DSB.

    Articolo 8

    Composizione del panel

    1.  
    I panel sono composti di persone qualificate, appartenenti o meno a una pubblica amministrazione, comprese persone che hanno già fatto parte di un panel o hanno presentato un caso a un panel, che sono state rappresentanti di un membro o di una parte contraente del GATT 1947 o rappresentanti presso il consiglio o il comitato di un accordo contemplato o dell'accordo che lo ha preceduto, o presso il segretariato, che hanno insegnato o pubblicato lavori nel settore del diritto commerciale internazionale o della politica commerciale internazionale, o che hanno lavorato in qualità di responsabili della politica commerciale di un membro.
    2.  
    I membri dei panel andrebbero selezionati in modo da garantire la loro indipendenza, una provenienza e una preparazione diverse e una vasta gamma di esperienze.
    3.  
    I cittadini dei membri i cui governi ( 199 ) sono parti della controversia o terzi ai sensi della definizione dell'articolo 10, paragrafo 2 non fanno parte del panel competente per quella controversia, salvo diversi accordi tra le parti della controversia.
    4.  
    Per facilitare la scelta dei partecipanti ai panel, il segretariato tiene un elenco indicativo di persone appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni in possesso delle qualifiche definite al paragrafo 1, del quale si possono attingere i membri dei panel a seconda delle necessità. Detto elenco comprende il registro delle persone non appartenenti a pubbliche amministrazioni istituito il 30 novembre 1984 (BISD 31S/9), nonché gli altri registri ed elenchi indicativi istituiti ai sensi di uno degli accordi contemplati e riprende i nomi delle persone figuranti in tali registri ed elenchi indicativi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo OMC. I membri possono periodicamente proporre i nomi di persone appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni da inserire nell'elenco indicativo, fornendo le informazioni pertinenti sulla loro conoscenza del commercio internazionale e dei settori o degli argomenti degli accordi contemplati, e tali nomi sono aggiunti all'elenco previa approvazione del DSB. Per ciascun persona figurante nell'elenco, si riportano gli specifici campi di esperienza o di competenza nei settori o negli argomenti degli accordi contemplati.
    5.  
    I panel sono composti da tre persone, a meno che le parti della controversia concordino, entro dieci giorni dalla costituzione del panel, un panel composto da cinque persone. I membri sono prontamente informati della composizione del panel.
    6.  
    Il segretariato propone le designazioni per il panel alle parti della controversia. Le parti della controversia non si oppongono alle designazioni se non per gravi motivi.
    7.  
    Qualora non si trovi un accordo sulla composizione del panel entro venti giorni dalla data di composizione di un panel, a richiesta dell'una o dell'altra parte, il Direttore generale, in consultazione con il presidente del DSB e con il presidente del consiglio o comitato competente, determina la composizione del panel designando i partecipanti che il Direttore generale ritiene più opportuni conformemente alle eventuali norme o procedure speciali o aggiuntive pertinenti alla controversia, dopo aver consultato le parti della controversia. Il presidente del DSB informa i membri della composizione del panel così costituito entro dieci giorni dalla data in cui il presidente ha ricevuto la suddetta richiesta.
    8.  
    I membri si impegnano, in linea generale, a consentire ai loro funzionari di fare parte dei panel.
    9.  
    I partecipanti ai panel operano a titolo personale, e non come rappresentanti di pubbliche amministrazioni, né di qualsiasi organizzazione. I membri pertanto non impartiscono loro istruzioni, né cercano di influenzarli a livello personale per quanto riguarda le questioni di cui è investito il panel.
    10.  
    Quando una controversia interessa un paese in via di sviluppo membro e un paese sviluppato membro, il panel comprende, se lo richiede il paese in via di sviluppo membro, almeno un componente di un paese in via di sviluppo membro.
    11.  
    Le spese dei componenti dei panel, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del bilancio dell'OMC conformemente ai criteri adottati dal consiglio generale su raccomandazione del comitato bilancio, finanze e amministrazione.

    Articolo 9

    Procedure per i reclami multipli

    1.  
    Quando più di un membro chiede la costituzione di un panel in relazione alla stessa questione, si può costituire un unico panel per esaminare questi reclami tenendo conto dei diritti di tutti i membri interessati. Ogniqualvolta possibile, si dovrebbe istituire un singolo panel per esaminare tali reclami.
    2.  
    Il singolo panel organizza la sua analisi e presenta le sue constatazioni al DSB in modo tale da non ledere in alcun modo i diritti di cui avrebbero goduto le parti della controversia se i reclami fossero stati esaminati da panel distinti. Se una delle parti della controversia lo richiede, il panel presenta relazioni distinte sulla controversia in questione. Le comunicazioni scritte di ciascuna delle parti che hanno sporto reclamo sono messe a disposizione delle altre parti che hanno sporto reclamo, e ciascuna delle parti che hanno sporto reclamo ha diritto ad essere presente quando una delle altre parti che hanno sporto reclamo espone la propria posizione al panel.
    3.  
    Se si costituisce più di un panel per esaminare i reclami relativi alla stessa questione, per quanto possibile fanno parte di ciascuno dei diversi panel le stesse persone e si armonizzano i calendari di lavoro dei panel di tali controversie.

    Articolo 10

    Terzi

    1.  
    Nel corso del procedimento del panel si tiene pienamente conto degli interessi delle parti di una controversia e di quelli degli altri membri ai sensi di un accordo contemplato oggetto della controversia.
    2.  
    Ciascun membro che abbia un interesse sostanziale in una questione sottoposta all'esame di un panel e che abbia segnalato il suo interesse al DSB (denominato nella presente intesa «terzo») ha la possibilità di presentare la propria posizione al panel e di inviare al panel comunicazioni scritte. Dette comunicazioni sono inviate anche alle parti della controversia e riprese nella relazione del panel.
    3.  
    I terzi ricevono le comunicazioni delle parti della controversia per la prima riunione del panel.
    4.  
    Se un terzo ritiene che una misura già oggetto di un procedimento del panel annulli o pregiudichi i benefici che le derivano da un accordo contemplato, quel membro può fare ricorso alle normali procedure di risoluzione delle controversie previste dalla presente intesa. Di tale controversia viene investito, per quanto possibile, il panel originale.

    Articolo 11

    Funzione dei panel

    I panel hanno la funzione di assistere il DSB ad adempiere ai compiti ad esso attribuiti dalla presente intesa e dagli accordi contemplati. Un panel dovrebbe pertanto procedere a una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, ivi compresa una valutazione oggettiva dei fatti in questione, dell'applicabilità degli accordi contemplati pertinenti e della compatibilità con tali accordi, e procedere alle ulteriori constatazioni che possono aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste negli accordi contemplati. I panel dovrebbero procedere a regolari consultazioni con le parti della controversia e offrire loro adeguate occasioni per elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

    Articolo 12

    Procedure dei panel

    1.  
    Salvo diversa decisione del panel previa consultazione delle parti della controversia, i panel seguono le procedure di lavoro di cui all'appendice 3.
    2.  
    Le procedure dei panel dovrebbero consentire una flessibilità sufficiente a garantire relazioni di alta qualità da parte dei panel, senza inutilmente ritardare i lavori dei panel.
    3.  
    Dopo aver consultato le parti della controversia, i componenti del panel stabiliscono, il più presto possibile e ogniqualvolta possibile entro una settimana da quando sono stati concordati la composizione e il mandato del panel, il calendario dei lavori del panel, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9.
    4.  
    Nello stabilire il calendario dei lavori del panel, il panel prevede tempi sufficienti a permettere alle parti della controversia di preparare le loro comunicazioni.
    5.  
    I panel dovrebbero stabilire scadenze precise entro le quali le parti devono presentare le loro comunicazioni scritte e le parti dovrebbero rispettare tali scadenze.
    6.  
    Ciascuna delle parti della controversia deposita le sue comunicazioni scritte presso il segretariato perché vengano immediatamente trasmesse al panel e alla controparte o alle controparti nella controversia. La parte che ha sporto reclamo presenta la sua prima comunicazione prima che la parte chiamata a rispondere presenti la sua prima comunicazione, a meno che il panel decida, nello stabilire il calendario di cui al paragrafo 3 e previa consultazione con le parti della controversia, che le parti devono presentare le loro comunicazioni simultaneamente. Quando è previsto che le prime comunicazioni debbano essere presentate in successione, il panel stabilisce un termine preciso entro il quale deve ricevere la comunicazione della parte chiamata a rispondere. Le comunicazioni scritte successive sono presentate simultaneamente.
    7.  
    Quando le parti della controversia non sono riuscite a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, il panel presenta le sue constatazioni sotto forma di relazione scritta al DSB. In questi casi, la relazione di un panel espone le sue constatazioni sui fatti, sull'applicabilità delle disposizioni pertinenti e sulla logica cui si ispirano le sue constatazioni ed eventuali raccomandazioni. Quando si è trovata una soluzione della questione tra le parti della controversia, la relazione del panel si limita ad una breve descrizione del caso e all'indicazione che si è trovata una soluzione.
    8.  
    Per rendere le procedure più efficienti, il periodo nel corso del quale il panel effettua il suo esame, dalla data in cui si sono concordati la composizione e il mandato del panel alla data in cui si presenta la relazione finale alle parti della controversia, non supera in generale i sei mesi. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel cerca di presentare la sua relazione alle parti della controversia entro tre mesi.
    9.  
    Qualora il panel ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sei mesi, o entro tre mesi nei casi urgenti, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessun caso il periodo compreso tra la costituzione del panel e la presentazione della relazione ai membri deve superare i nove mesi.
    10.  
    Nel contesto delle consultazioni relative a una misura adottata da un paese in via di sviluppo membro, le parti possono concordare di prorogare i periodi di cui all'articolo 4, paragrafi 7 e 8. Se, una volta trascorso il periodo in questione, le parti impegnate nelle consultazioni non riescono a concordare che le consultazioni sono concluse, il presidente del DSB decide, previa consultazione delle parti, se prorogare il periodo in questione e, in caso affermativo, di quanto prorogarlo. Nell'esaminare un reclamo nei confronti di un paese in via di sviluppo membro, inoltre, il panel accorda al paese in via di sviluppo membro il tempo sufficiente a preparare e presentare le sue argomentazioni. Nessuna iniziativa presa ai sensi del presente paragrafo pregiudica le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, né dell'articolo 21, paragrafo 4.
    11.  
    Quando una o più parti di una controversia sono paesi in via di sviluppo membri, la relazione del panel indica esplicitamente in che modo si è tenuto conto delle disposizioni pertinenti in materia di trattamento differenziato e più favorevole per i paesi in via di sviluppo membri figuranti negli accordi contemplati indicati dal paese in via di sviluppo membro nel corso delle procedure di risoluzione delle controversie.
    12.  
    Il panel può sospendere i suoi lavori in qualsiasi momento a richiesta della parte che ha sporto reclamo per un periodo non superiore ai dodici mesi. Nel caso di una simile sospensione, i limiti temporali di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo, all'articolo 20, paragrafo 1 e all'articolo 21, paragrafo 4 sono estesi di un periodo pari al periodo di sospensione dei lavori. Qualora i lavori del panel siano stati sospesi per più di dodici mesi, l'autorizzazione alla costituzione del panel scade.

    Articolo 13

    Diritto di chiedere informazioni

    1.  
    Ciascun panel ha diritto di chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualunque persona o organismo ritenga opportuno. Prima di chiedere tali informazioni o consulenza a qualsiasi persona o organismo sottoposto alla giurisdizione di un membro, tuttavia, un panel ne informa le autorità di quel membro. Un membro dovrebbe rispondere in modo tempestivo ed esauriente ad ogni siffatta richiesta di informazioni di un panel che quest'ultimo ritenga necessaria e opportuna. Le informazioni riservate fornite non sono divulgate senza autorizzazione formale della persona, dell'organismo o delle autorità del membro che le ha fornite.
    2.  
    I panel possono chiedere informazioni a qualsiasi fonte pertinente e possono consultare esperti per chiedere loro un'opinione su determinati aspetti della questione. Per quanto riguarda un aspetto fattuale relativo a una questione scientifica o tecnica d'altro genere sollevata da una parte di una controversia, un panel può richiedere una relazione di consulenza scritta a un gruppo di studio di esperti. Le norme per la costituzione di tali gruppi e le loro procedure sono illustrate nell'appendice 4.

    Articolo 14

    Riservatezza

    1.  
    Le delibere dei panel sono riservate.
    2.  
    Le relazioni dei panel sono redatte alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle parti della controversia.
    3.  
    Le opinioni espresse nelle relazioni dei panel dai singoli componenti sono anonime.

    Articolo 15

    Fase di esame interinale

    1.  
    Dopo aver esaminato le comunicazioni scritte e le argomentazioni orali di contestazione, il panel invia le sezioni descrittive (dei fatti e delle argomentazioni) del suo progetto di relazione alle parti della controversia. Entro un termine stabilito dal panel, le parti presentano le loro osservazioni in forma scritta.
    2.  
    Una volta scaduto il termine stabilito per il ricevimento di osservazioni della parti della controversia, il panel invia alle parti una relazione interinale comprendente le sezioni descrittive e le constatazioni e conclusioni del panel. Entro un termine stabilito dal panel, una parte può presentare una richiesta scritta al panel affinché quest'ultimo riesamini specifici aspetti della relazione interinale prima di distribuire la relazione finale ai membri. A richiesta di una parte, il panel convoca un'altra riunione con le parti sulle questioni indicate nelle osservazioni scritte. Se non si riceve alcuna osservazione dalle parti entro il termine stabilito, la relazione internale si considera la relazione finale del panel e viene immediatamente distribuita ai membri.
    3.  
    Le constatazioni della relazione finale del panel comprendono un'analisi delle argomentazioni proposte nella fase di esame interinale. La fase di esame interinale si svolge entro il termine stabilito nell'articolo 12, paragrafo 8.

    Articolo 16

    Adozione delle relazioni dei panel

    1.  
    Al fine di dare ai membri il tempo sufficiente per valutare le relazioni dei panel, tali relazioni non vengono sottoposte all'adozione del DSB fino a venti giorni dalla data in cui sono state distribuite ai membri.
    2.  
    I membri che hanno obiezioni a una relazione di un panel espongono per iscritto le motivazioni delle loro obiezioni, che vengono fatte circolare almeno dieci giorni prima della riunione del DSB in cui dev'essere esaminata la relazione del panel.
    3.  
    Le parti di una controversia hanno diritto a partecipare a pieno titolo all'esame della relazione del panel da parte del DSB, e le loro opinioni vengono debitamente registrate.
    4.  
    Entro sessanta giorni dalla data in cui la relazione di un panel è stata distribuita ai membri, tale relazione viene adottata nel corso di una riunione del DSB ( 200 ), a meno che una parte della controversia notifichi formalmente al DSB la sua decisione di presentare appello o che il DSB decida all'unanimità di non adottare la relazione. Se una parte ha notificato la sua decisione di presentare appello, la relazione del panel non viene esaminata dal DSB al fine della sua adozione fino alla conclusione della procedura d'appello. La presente procedura di adozione lascia impregiudicato il diritto dei membri di esprimere le loro opinioni sulla relazione di un panel.

    Articolo 17

    Esame d'appello

    Organo d'appello permanente

    1.  
    Il DSB istituisce un organo d'appello permanente. L'organo d'appello è competente per quanto riguarda gli appelli relativi ai casi sottoposti ai panel. Esso è composto da sette persone, tre delle quali si occupano di ogni singolo caso. Le persone che fanno parte dell'organo d'appello prestano servizio a rotazione. Tale rotazione è determinata dalle procedure di lavoro dell'organo d'appello.
    2.  
    Il DSB designa le persone che fanno parte dell'organo d'appello con un mandato di quattro anni, rinnovabile per ciascuna persona una volta. Il mandato delle tre persone scelte a sorte tra queste sette designate immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC, tuttavia, scade al termine di due anni. Non appena si crea un posto vacante, esso viene occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore.
    3.  
    L'organo d'appello comprende persone di riconosciuta autorevolezza, con un'esperienza dimostrata nei settori del diritto, del commercio internazionale e in generale per quanto riguarda gli argomenti degli accordi contemplati. Esse non hanno alcun legame con pubbliche amministrazioni. La composizione dell'organo d'appello rispecchia, nel complesso, quella dell'OMC. Tutte le persone che fanno parte dell'organo d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività in materia di risoluzione delle controversie e delle altre attività pertinenti dell'OMC. Esse non partecipano all'esame di controversie suscettibili di creare conflitti di interessi diretti o indiretti.
    4.  
    Solo le parti di una controversia, e non i terzi, possono opporre appello alla relazione di un panel. I terzi che hanno notificato al DSB un interesse sostanziale in una questione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 possono presentare comunicazioni scritte all'organo d'appello, e può essere loro offerta la possibilità di esporre a tale organo la loro posizione.
    5.  
    Di norma, la durata della procedura non supera i sessanta giorni, dalla data in cui una parte di una controversia notifica formalmente la sua decisione di presente appello alla data in cui l'organo d'appello rende pubblica la sua relazione. Nel fissare il proprio calendario dei lavori, l'organo d'appello tiene conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9. Qualora l'organo d'appello ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sessanta giorni, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessun caso le procedure superano i novanta giorni.
    6.  
    Un appello si limita alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate dal panel.
    7.  
    L'organo d'appello è dotato dell'opportuno sostegno amministrativo e giuridico necessario.
    8.  
    Le spese delle persone che fanno parte dell'organo d'appello, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del bilancio dell'OMC, conformemente ai criteri adottati dal Consiglio generale sulla base delle raccomandazioni del comitato bilancio, finanze e amministrazione.

    Procedure per l'esame d'appello

    9.  
    L'organo d'appello, in consultazione con il presidente del DSB e con il Direttore generale, elabora delle procedure di lavoro, che sono comunicate ai membri per loro informazione.
    10.  
    I lavori dell'organo d'appello sono riservati. Le relazioni dell'organo d'appello sono redatte alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle parti.
    11.  
    Le opinioni espresse nelle relazioni dell'organo d'appello dalle persone che ne fanno parte sono anonime.
    12.  
    L'organo d'appello esamina ciascuna delle questioni sollevate conformemente al paragrafo 6 nel corso della procedura d'appello.
    13.  
    L'organo d'appello può conformare, modificare o annullare le constatazioni e le conclusioni giuridiche del panel.

    Adozione delle relazioni dell'Organo d'appello

    14.  
    Una relazione dell'organo d'appello viene adottata dal DSB e accettata incondizionatamente dalle parti della controversia a meno che il DSB decida all'unanimità di non adottare la relazione dell'organo d'appello entro il termine di trenta giorni da quando è stata distribuita ai membri ( 201 ). Tale procedura di adozione lascia impregiudicato il diritto dei membri di esprimere le loro opinioni su. una relazione dell'organo d'appellò.

    Articolo 18

    Comunicazioni con il panel o con l'organo d'appello

    1.  
    Non ci sono comunicazioni unilaterali con il panel o con l'organo d'appello in relazione alle questioni sottoposte al loro esame.
    2.  
    Le comunicazioni scritte al panel o all'organo d'appello sono trattate come comunicazioni riservate, ma sono messe a disposizione delle parti della controversia. Nessun elemento della presente intesa impedisce a una parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel o all'organo d'appello da un altro membro e così designate da tale membro. Una parte di una controversia fornisce inoltre, a richiesta di un membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte che può essere divulgata.

    Articolo 19

    Raccomandazioni dei panel e dell'organo d'appello

    1.  
    Qualora un panel o l'organo d'appello giunga alla conclusione che una misura è incompatibile con un accordo contemplato, esso raccomanda che il membro interessato ( 202 ) renda tale misura conforme all'accordo ( 203 ). Oltre a formulare le proprie raccomandazioni, il panel o l'organo d'appello può suggerire i modi in cui il membro interessato potrebbe ottemperare a tali raccomandazioni.
    2.  
    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, nelle loro constatazioni e raccomandazioni il panel e l'organo d'appello non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati.

    Articolo 20

    Termini per le decisioni del DSB

    Salvo intese diverse tra le parti di una controversia, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui il DSB esamina la relazione del panel o dell'organo d'appello per l'adozione non supera di norma i nove mesi, se non viene presentato appello alla relazione del panel, o i dodici mesi in caso di appello. Qualora il panel o l'organo d'appello abbiano preso disposizioni, conformemente all'articolo 12, paragrafo 9 o all'articolo 17, paragrafo 5, per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge ai termini di cui sopra un periodo corrispondente a tali proroghe.

    Articolo 21

    Verifica dell'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni

    1.  
    Per garantire un'efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri è essenziale che le raccomandazioni e le decisioni del DSB siano prontamente rispettate.
    2.  
    Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle questioni che toccano gli interessi dei paesi in via di sviluppo membri, per quanto riguarda le misure che sono state oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie.
    3.  

    Nel corso di una riunione del DSB da tenersi entro trenta giorni (201) dalla data di adozione della relazione di un panel o dell'organo d'appello, il membro interessato informa il DSB delle sue intenzioni per quanto riguarda l'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. Qualora non gli sia possibile ottemperare immediatamente a tali raccomandazioni e decisioni, il membro interessato può farlo entro un periodo ragionevole. Tale periodo ragionevole è:

    a) 

    il periodo proposto dal membro interessato, a condizione che detto periodo sia approvato dal DSB, oppure, in assenza di tale aprovazione,

    b) 

    un periodo reciprocamente convenuto tra le parti della controversia entro quarantacinque giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni e delle decisioni, oppure, in assenza di tale accordo,

    c) 

    un periodo stabilito tramite un arbitrato vincolante entro novanta giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni o delle decisioni ( 204 ). In tale arbitrato, l'arbitro ( 205 ) dovrebbe attenersi al criterio che un periodo ragionevole per applicare le raccomandazioni o le decisioni in un panel o dell'organo d'appello non dovrebbe superare i quindici mesi dalla data di adozione della relazione di un panel o dell'organo d'appello. Tale periodo, comunque, può essere più lungo o più corto, a seconda delle specifiche circostanze.

    4.  
    Fatta eccezione per i casi in cui il panel o l'organo d'appello ha prorogato, conformemente all'articolo 12, paragrafo 9 o all'articolo 17, paragrafo 5, il termine per la presentazione della relazione, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui viene stabilito il periodo ragionevole non supera i quindici mesi, salvo diverse intese tra le parti della controversia. Qualora il panel o l'organo d'appello abbiano preso disposizioni per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge al periodo di quindici mesi un periodo corrispondente a tali proroghe, a condizione che il periodo complessivo non superi i diciotto mesi, a meno che le parti della controversia concordino che esistono circostanze eccezionali.
    5.  
    In caso di disaccordo sull'esistenza o sulla compatibilità con un accordo contemplato delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e alle desioni, tale controversia si risolve facendo ricorso alle presenti procedure di risoluzione delle controversie, ricorrendo anche, óve possibile, al panel originale. Il panel rende pubblica la sua relazione entro novanta giorni dalla data in cui è stato investito della questione. Qualora il panel ritenga che non gli è possibile presentare la sua relazione entro tale termine, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene di poterlo fare.
    6.  
    Il DSB esercita una sorveglianza sull'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate. La questione dell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni può essere sollevata presso il DSB da qualsiasi membro in qualsiasi momento a partire dalla loro adozione. Salvo diversa decisione del DSB, la questione dell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni è posta all'ordine del giorno della riunione del DSB sei mesi dopo la data un cui si è stabilito il periodo ragionevole conformemente al paragrafo 3 e rimane all'ordine del giorno del DSB finché non è risolta. Almeno dieci giorni prima di ogni riunione di questo tipo del DSB, il membro interessato presenta al DSB una relazione di aggiornamento scritta sui suoi progressi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni.
    7.  
    Qualora la questione sia stata sollevata da un paese in via di sviluppo membro, il DSB esamina quali ulteriori iniziative adeguate alle circostanze esso potrebbe prendere.
    8.  
    Qualora il caso sia stato sollevato da un paese in via di sviluppo membro, nel considerare quali iniziative adeguate si potrebbero prendere il DSB tiene conto non solo del volume degli scambi interessati alle misure oggetto del reclamo, ma anche delle loro ripercussioni sull'economia del paese in via di sviluppo membro interessato.

    Articolo 22

    Compensazione e sospensione di concessioni

    1.  
    La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si può fare ricorso nei casi in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tuttavia né la compensazione né la sospensione di concessioni o altri obblighi sono preferibili alla piena applicazione di una raccomandazione per rendere una misura conforme agli accordi contemplati. La compensazione è una misura spontanea e, se viene concessa, dev'essere compatibile con gli accordi contemplati.
    2.  
    Qualora il membro interessato non renda la misura risultata incompatibile con un accordo contemplato conforme a detto accordo o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro il periodo ragionevole stabilito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, tale membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie può chiedere al DSB l'autorizzazione a sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati nei confronti del membro interessato.
    3.  

    Nel considerare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la parte che sporge reclamo applica i principi e le procedure seguenti:

    a) 

    il principio generale è che la parte che sporge reclamo dovrebbe in primo luogo chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori rispetto ai quali il panel o l'organo d'appello ha riscontrato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici;

    b) 

    qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi in relazione allo stesso settore o agli stessi settori, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi in altri settori contemplati dallo stesso accordo;

    c) 

    qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi relativi ad altri settori contemplati dallo stesso accordo, e le circostanze siano sufficientemente gravi, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti da un altro accordo contemplato;

    d) 

    nell'applicazione dei principi di cui sopra, la parte in questione tiene conto:

    i) 

    degli scambi nel settore o nel quadro dell'accordo in relazione al quale il panel o l'organo d'appello hanno rilevato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici, e dell'importanza di tali scambi per detta parte;

    ii) 

    degli elementi economici più generali legati all'annullamento o al pregiudizio dei benefici e delle più generali conseguenze economiche della sospensione delle concessioni o di altri obblighi;

    e) 

    qualora tale parte decida di chiedere l'autorizzazione a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente alle lettere b) o c), essa ne specifica i motivi nella sua richiesta. Quando viene inoltrata la richiesta presso il DSB, essa viene contemporaneamente inoltrata anche ai consigli competenti, nonché, nel caso di una richiesta ai sensi della lettera b), agli organismi settoriali competenti;

    f) 

    ai fini del presente paragrafo, per «settore» si intende:

    i) 

    per quanto riguarda le merci, tutte le merci;

    ii) 

    per quanto riguarda i servizi, un settore principale quale individuato nella «Classificazione dei settori dei servizi» aggiornata che specifica tali settori ( 206 );

    iii) 

    per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ciascuna delle categorie dei diritti di proprietà intellettuale di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 della parte II, o degli obblighi di cui alle parti III o IV dell'accordo TRIPS.

    g) 

    ai fini del presente paragrafo, per «accordo» si intende:

    i) 

    per quanto riguarda le merci, gli accordi figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, considerati nel complesso, nonché gli accordi commerciali plurilaterali nella misura in cui le parti interessate alla controversia sono parti di tali accordi;

    ii) 

    per quanto riguarda i servizi, il GATS;

    iii) 

    per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, l'accordo TRIPS;

    4.  
    Il livello di sospensione di concessioni o altri obblighi autorizzato dal DSB è equivalente al livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici.
    5.  
    Il DSB non autorizza la sospensione di concessioni o di altri obblighi se un accordo contemplato vieta tale sospensione.
    6.  
    Quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 2, il DSB autorizza, a richiesta, la sospensione delle concessioni o di altri obblighi entro trenta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole a meno che il DSB decida all'unanimità di respingere la richiesta. Tuttavia, se il membro interessato contesta il livello della sospensione proposta, o sostiene che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3 nei casi in cui una parte che ha sporto reclamo ha chiesto di essere autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente al paragrafo 3, lettera b) o c), la questione è sottoposta ad arbitrato. Tale arbitrato è svolto dal panel originale, se i suoi membri sono disponibili, o da un arbitro ( 207 ) designato dal Direttore generale e si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole. Nel corso dell'arbitrato non si sospendono concessioni o altri obblighi.
    7.  
    L'arbitro ( 208 ) che opera ai sensi del paragrafo 6 non esamina la natura delle concessioni o degli altri obblighi oggetto della sospensione, ma stabilisce se il livello di tale sospensione è equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici. L'arbitro può inoltre stabilire se la sospensione di concessioni o di altri obblighi proposta è consentita dall'accordo contemplato. Tuttavia, se la questione sottoposta ad arbitrato comprende l'affermazione che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3, l'arbitro esamina tale affermazione. Se l'arbitro stabilisce che non si sono seguiti detti principi e procedure, la parte che ha sporto reclamo li applica conformemente al paragrafo 3. Le parti accettano la decisione dell'arbitro che considerano definitiva e le parti interessate non chiedono un secondo arbitrato. Il DSB viene prontamente informato della decisione dell'arbitro e autorizza, a richiesta, la sospensione di concessioni o altri obblighi se la richiesta è compatibile con la decisione dell'arbitro, a meno che il DSB decida all'unanimità di respingere la richiesta.
    8.  
    La sospensione di concessioni o altri obblighi è provvisoria e si applica soltanto finché non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un accordo contemplato o finché il membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione all'annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finché non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 6, il DSB continua a tenere sotto controllo l'applicazione delle raccomanzioni o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui è stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri obblighi ma non sono state applicate le raccomandazioni per rendere una misura conforme agli accordi contemplati.
    9.  
    Le disposizioni degli accordi contemplati in materia di risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a misure che incidono sul loro rispetto adottate da amministrazioni o autorità regionali o locali sul territorio di un membro. Qualora il DSB abbia stabilito che non è stata rispettata una disposizione di un accordo contemplato, il membro responsabile adotta le misure ragionevoli in suo potere affinché tale disposizione sia rispettata. Nei casi in cui non è stato possibile garantire il rispetto di tali disposizioni, si applicano le disposizioni degli accordi contemplati e della presente intesa relative alla compensazione e alla sospensione di concessioni o altri obblighi ( 209 ).

    Articolo 23

    Consolidamento del sistema multilaterale

    1.  
    Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di obblighi o di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli accordi contemplati o di un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli accordi contemplati, i membri utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente intesa.
    2.  

    In tali casi i membri:

    a) 

    non concludono che si è verificata una violazione, che sono stati annullati o pregiudicati benefici o che è stato impedito il conseguimento di un obiettivo degli accordi contemplati se non facendo ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alle norme e procedure della presente intesa, e rendono ogni eventuale conclusione di questo tipo compatibile con le constatazioni contenute nella relazione del panel o dell'organo d'appello adottata dal DSB o con un lodo arbitrale reso ai sensi della presente intesa;

    b) 

    seguono le procedure di cui all'articolo 21 per stabilire il periodo ragionevole entro il quale il membro interessato può applicare le raccomandazioni e le decisioni; e

    c) 

    seguono le procedure di cui all'articolo 22 per stabilire il livello della sospensione delle concessioni o di altri obblighi e per ottenere l'autorizzazione del DSB conformemente alle suddette procedure prima di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati in risposta alla mancata applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni entro il suddetto periodo ragionevole da parte del membro interessato.

    Articolo 24

    Procedure speciali relative ai paesi meno avanzati membri

    1.  
    In tutte le fasi delle procedure di determinazione delle cause di una controversia e di risoluzione delle controversie in cui è coinvolto un paese meno avanzato membro, si presta particolare attenzione alla situazione specifica dei paesi meno avanzati membri. A questo proposito, i membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni conformemente alle presenti procedure in cui sia coinvolto un paese meno avanzato membro. Qualora si constati che un annullamento o un pregiudizio dei benefici è derivato da una misura adottata da un paese meno avanzato membro, le parti che hanno sporto reclamo danno prova di moderazione nel chiedere compensazioni o nel chiedere l'autorizzazione a sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi conformemente alle presenti procedure.
    2.  
    Nei casi di risoluzione delle controversie in cui è coinvolto un paese meno sviluppato membro, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni, il Direttore generale o il presidente del DSB offrono, a richiesta di un paese meno avanzato membro, i loro buoni uffici, la loro opera di conciliazione e mediazione per aiutare le parti a risolvere la loro controversia, prima che venga presentata una richiesta di costituzione di un panel. Nel prestare tale assistenza, il Direttore generale o il presidente del DSB possono consultare qualsiasi fonte che l'uno o l'altro ritenga opportuno consultare.

    Articolo 25

    Arbitrato

    1.  
    Un arbitrato rapido nell'ambito dell'OMC, concepito come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, può facilitare la soluzione di determinate controversie relative a questioni chiaramente definite da entrambe le parti.
    2.  
    Salvo quanto altrimenti disposto nella presente intesa, il ricorso all'arbitrato è soggetto alla reciproca intesa tra le parti, che concordano le procedure da seguire. Gli accordi di ricorrere all'arbitrato sono notificati a tutti i membri con un preavviso sufficiente rispetto all'effettivo inizio del processo arbitrale.
    3.  
    Gli altri membri possono diventare parti di un processo arbitrale solo previo accordo delle parti che hanno concordato di fare ricorso all'arbitrato. Le parti coinvolte nei procedimenti concordano di attenersi al lodo arbitrale. I lodi arbitrali sono notificati al DSB e al consiglio o al comitato di ogni accordo pertinente, presso i quali qualsiasi membro può sollevare qualsiasi questione ad essi relativa.
    4.  
    Gli articolo 21 e 22 della presente intesa si applicano, mutatis mutandis, ai lodi arbitrali.

    Articolo 26

    1.  
    Reclami non relativi a violazioni, del tipo descritto all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera a) del GATT 1994

    Quando a un accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, un panel o l'organo d'appello possono emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall'accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell'accordo a causa dell'applicazione da parte di un membro di una misura, contraria o meno alle disposizioni del suddetto accordo. Se e nella misura in cui detta parte ritiene e un panel o l'organo d'appello stabilisce che un caso riguarda una misura che non è in conflitto con le disposizioni di un accordo contemplato cui sono applicabili le disposizioni dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, si applicano le procedure della presente intesa, soggette alle seguenti condizioni.

    a) 

    La parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun reclamo relativo a una misura che non è in conflitto con l'accordo contemplato in questione;

    b) 

    qualora si sia constatato che una misura annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'accordo contemplato in questione o impedisce il conseguimento di un obiettivo di tale accordo senza che vi siano violazioni dell'accordo, non c'è l'obbligo di ritirare tale misura. In questi casi, tuttavia, il panel o l'organo d'appello raccomandano che il membro interessato trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente;

    c) 

    in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, l'arbitrato di cui all'articolo 21, paragrafo 3 può comprendere, a richiesta dell'una o dell'altra parte, una determinazione del livello di benefici che sono stati annullati o pregiudicati e suggerire modi per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, che non è vincolante per le parti della controversia;

    d) 

    in deroga alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, la compensazione può far parte della soluzione reciprocamente soddisfacente che costituisce la risoluzione definitiva di una controversia.

    2.  
    Reclami del tipo descritto all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994

    Quando a un accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994, un panel può emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall'accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell'accordo a causa dell'esistenza di una situazione diversa da quelle cui sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b) dell'articolo XXIII del GATT 1994. Se e nella misura in cui detta parte ritiene e un panel stabilisce che la questione è contemplata dal presente paragrafo, le procedure della presente intesa si applicano solo fino al punto della procedura in cui la relazione del panel è stata distribuita ai membri. Si applicano le norme e le procedure in materia di risoluzione delle controversie contenute nella decisione del 12 aprile 1989 (BISD 36S/61-67) all'esame in vista dell'adozione, alla sorveglianza e all'applicazione delle raccomandazioni e decisioni. Si applicano inoltre le seguenti condizioni:

    a) 

    la parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun punto sollevato in relazione alle questioni contemplate dal presente paragrafo;

    b) 

    nei casi relativi alle questioni contemplate dal presente paragrafo, se un panel constata che determinati casi riguardano anche questioni relative alla risoluzione delle controversie diverse da quelle contemplate dal presente paragrafo, il panel presenta al DSB una relazione in cui affronta tali questioni e una relazione distinta sulle questioni contemplate dal presente paragrafo.

    Articolo 27

    Compiti del segretariato

    1.  
    Il segretariato ha il compito di assistere i panel, in particolare per quanto riguarda gli aspetti giuridici, storici e procedurali delle questioni affrontate, e di fornire servizi di segretaria e sostegno tecnico.
    2.  
    A richiesta dei membri, il segretariato li assiste per quanto riguarda la risoluzione delle controversie; nel caso dei paesi in via di sviluppo membri può tuttavia essere necessario fornire ulteriore assistenza e consulenza giuridica in materia di risoluzione delle controversie. A tal fine il segretariato mette a disposizione di qualsiasi paese in via di sviluppo membro che ne faccia richiesta un esperto giuridico qualificato dei servizi di cooperazione tecnica dell'OMC. Tale esperto assiste il paese in via di sviluppo membro in modo tale da garantire la costante imparzialità del segretariato.
    3.  
    Il segretariato organizza speciali corsi di formazione per i membri interessati sulle presenti procedure e prassi di risoluzione delle controversie, per consentire agli esperti dei membri di acquisire una migliore preparazione in questo campo.

    APPENDICE 1

    ACCORDI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE INTESA

    A) 

    Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    B) 

    Accordi commerciali multilaterali:

    Allegato 1 A : Accordi multilaterali sugli scambi di merci,

    Allegato 1 B : Accordo generale sugli scambi di servizi,

    Allegato 1 C : Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio,

    Allegato 2 : Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

    C) 

    Accordi commerciali plurilaterali:



    Allegato 4:

    Accordo sul commercio di aeromobili civili,

    Accordo sugli appalti pubblici,

    Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari,

    Accordo internazionale sulle carni bovine.

    L'applicabilità della presente intesa agli accordi commerciali plurilaterali è soggetta all'adozione di una decisione delle parti di ciascun accordo che specifichi le condizioni di applicabilità dell'intesa a quello specifico accordo, compresa qualsiasi norma o procedura aggiuntiva o speciale da inserire nell'appendice 2, nella forma notificata al DSB.

    APPENDICE 2

    NORME E PROCEDURE SPECIALI O AGGIUNTIVE CONTENUTE NEGLI ACCORDI CONTEMPLATI



    Accordo

    Norme e procedure

    Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie

    11.2

    Accordo sui tessili e sull'abbigliamento

    2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1-8.12

    Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi

    14.2-14.4, Allegato 2

    Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994

    17.4-17.7

    Accordo relativo all'applicazione del'articolo VII del GATT 1994

    19.3-19.5, Allegato II.2(f), 3, 9, 21

    Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

    4.2-4.12, 6.6, 7.2-7.10, 8.5 nota 35, 24.4, 27.7, Allegato V

    Accordo generale sugli scambi di servizi

    XXII:3, XXIII:3

    Allegato sui servizi finanziari

    4

    Allegato sui servizi di trasporto aereo

    4

    Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle controversie per quanto riguarda l'accordo generale sugli scambi di servizi

    1-5

    L'elenco di norme e procedure della presente appendice comprende disposizioni per le quali solo una parte della disposizione può essere pertinente in questo contesto.

    Eventuali norme o procedure aggiuntive o speciali degli accordi commerciali plurilaterali detemrinate dagli organismi competenti di ciascun accordo e notificate al DSB.

    APPENDICE 3

    PROCEDURE DI LAVORO

    1. Nei suoi lavori, il panel si attiene alle disposizioni pertinenti della presente Intesa. Si applicano inoltre le seguenti procedure do lavoro.

    2. Il panel si riunisce a porte chiuse. Le parti della controversia, e le parti interessate, presenziano alle riunioni solo su invito del panel a comparire dinanzi al panel.

    3. Le delibere dal panel e i documenti adesso presentati rimangono riservati. Nessun elemento della presente intesa impedisce a una parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel da un altro membro e così designate da tale membro. Quando una parte di una controversia presenta una versione riservata delle sue comunicazioni scritte al panel, essa fornisce anche, a richiesta di un membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue communicazioni che può essere divulgata.

    4. Prima della prima riunione di merito del panel con le parti, le parti della controversia trasmettono al panel communicazioni scritte in cui espongono i fatti in questione e le loro argomentazioni.

    5. Nel corso della sua prima riunione di merito con le parti, il panel chiede alla parte che ha sporto reclamo di esporre la propria tesi. Successivamente, sempre nella stessa riunione, si chiede alla parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo di esporre il suo punto di vista.

    6. Tutti i terzi che hanno notificato al DSB il loro interesse nella controversia sono invitati per iscritto ad esporre le loro opinioni in un'apposita sessione della prima riunione di merito del panel. Tutti questi terzi possono presenziare all'intera sessione.

    7. Le contestazioni formali avvengono nel corso di una seconda riunione di merito del panel. La parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo ha diritto di prendere la parola per prima, seguita dalla parte che ha sporto reclamo. Prima di tale riunione le parti presentano al panel contestazioni formali in forma scritta.

    8. Il panel può in qualsiasi momento porre domande e chiedere spiegazioni alle parti, nel corso di una riunione con le parti o per iscritto.

    9. Le parti della controversia ed eventuali terzi invitati a presentare il loro punto di vista conformemente all'articolo 10 mettono a disposizione del panel una versione scritta dello loro dichiarazioni orali.

    10. Al fine di garantire la massima trasparenza, le presentazioni dei casi, le contestazioni e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 5-9 si effettuano in presenza delle parti. Inoltre le communicazioni scritte di ciascuna parte, comprese eventuali osservazioni sulla sezione descrittiva della relazione e le risposte alle domande formulate dal panel, sono messe a disposizione della controparte o delle controparti.

    11. Ogni procedura aggiuntiva specifica del panel.

    12. Calendario proposto per i lavori del panel:



    a)  ricevimento delle prime comunicazioni scritte delle parti:

     

    1)  parte che ha sporto reclamo:

    3-6 settimane

    2)  parte nei confronti della quale si è sporto reclamo:

    2-3 settimane

    b)  data, ora e luogo della prima riunione di merito con le parti; sessione con i terzi:

    1-2 settimane

    c)  ricevimento delle contestazioni scritte delle parti:

    2-3 settimane

    d)  data, ora e luogo della seconda riunione di merito con le parti:

    1-2 settimane

    e)  invio alle parti della sezione descrittiva della relazione:

    2-4 settimane

    f)  ricevimento delle osservazioni delle parti sulla sezione descrittiva della relazione:

    2 settimane

    g)  presentazione della relazione interinale, comprensiva di constatazioni e conclusioni, alle parti:

    2-4 settimane

    h)  termine entro il quale le parti possono richiedere la revisione di una o più sezioni della relazione:

    1 settimana

    i)  periodo di revisione da parte del panel, comprese eventuali ulteriori riunioni con le parti:

    2 settimane

    j)  presentazione della relazione finale alle parti della controversia:

    2 settimane

    k)  diffusione ai membri della relazione finale:

    3 settimane

    Il calendario di cui sopra può essere modificato alla luce di sviluppi imprevisti. Se necessario si convocano ulteriori riunioni con le parti.

    APPENDICE 4

    GRUPPI DI STUDIO DI ESPERTI

    Ai gruppi di studio di esperti istituiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2 si applicano le norme e le procedure seguenti.

    1. I gruppi di studio di esperti operano sotto l'autorità del panel. I loro mandati e le loro procedure di lavoro particolareggiate sono stabiliti dal panel, ed essi riferiscono al panel.

    2. La partecipazione ai gruppi di lavoro di esperti è limitata a persone esperte e professionalmente qualificate nel campo in questione.

    3. I cittadini delle parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti se non con il consenso delle parti della controversia, fatta eccezione per circostanze eccezionali in cui il panel ritenga che non si possa soddisfare altrimenti la necessità di competenze scientifiche specialistiche. I pubblici funzionari delle parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti. I membri dei gruppi di studio di esperti operano a titolo personale e non in quanto rappresentanti di pubbliche amministrazioni, né di alcuna organizzazione. Le pubbliche amministrazioni o le organizzazioni, pertanto, non impartiscono loro istruzioni per quanto riguarda le questioni sottoposte a un gruppo di studio di esperti.

    4. I gruppi di studio di esperti possono consultare e chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualsiasi fonte ritengano opportuna. Prima di chiedere tali informazioni o consulenze a una fonte soggetta alla giurisdizione di un membro, un gruppo di studio di esperti ne informa la pubblica amministrazione di quel membro. Ogni membro risponde prontamente e in modo esauriente a ogni siffatta richiesta di informazioni formulata da un gruppo di studio di esperti che tale gruppo di studio di esperti giudichi necessaria e opportuna.

    5. Le parti di una controversia hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti fornite a un gruppo di studio di esperti, a meno che si tratti di informazioni riservate. Le informazioni riservate fornite al gruppo di studio di esperti non sono divulgate senza autorizzazione formale della pubblica amministrazione, dell'organizzazione o della persona che le ha fornite. Qualora tali informazioni vengano richieste al gruppo di studio di esperti, ma la loro divulgazione da parte del gruppo di studio di esperti non sia autorizzata, la pubblica amministrazione, l'organizzazione o la persona che fornisce le informazioni fornisce anche una sintesi non riservata delle informazioni.

    6. Il gruppo di studio di esperti presenta alle parti della controversia un progetto di relazione al fine di raccogliere le loro osservazioni e di tenerne eventualmente conto nella relazione finale, che viene presentata anche alle parti della controversia quando viene presentata al panel. La relazione finale del gruppo di studio di esperti ha unicamente valore consultivo.

    ALLEGATO 3

    MECCANISMO DI ESAME DELLE POLITICHE COMMERCIALI

    I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    A.    Obiettivi

    i) 

    Scopo del meccanismo di esame delle politiche commerciali (Trade Policy Review Mechanism, «TPRM») è contribuire ad un maggiore rispetto da parte di tutti i membri delle norme, delle discipline e degli impegni assunti nel quadro degli accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli accordi commerciali plurilaterali, e in tal modo a un migliore funzionamento del sistema commerciale multilaterale, favorendo la trasparenza e la conoscenza delle politiche e delle prassi commerciali dei membri. Il meccanismo di esame consente pertanto di procedere a scadenze regolari ad analizzare e valutare collettivamente il complesso delle politiche e delle prassi commerciali dei singoli membri e il loro impatto sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale. Esso tuttavia non serve da base per garantire l'attuazione di specifici obblighi derivanti dagli accordi o per le procedure di risoluzione delle controversie, né ad imporre nuovi impegni politici ai membri.

    ii) 

    La valutazione effettuata nel quadro del meccanismo di esame si inserisce, nella misura adeguata, nel contesto più generale delle necessità economiche e di sviluppo, delle politiche e degli obiettivi del membro interessato, nonché del suo ambiente esterno. La funzione del meccanismo di esame è comunque quella di analizzare l'impatto delle politiche e delle prassi commerciali di un membro sul sistema commerciale multilaterale.

    B.    Trasparenza interna

    I membri riconoscono il valore intrinseco, tanto per le economie dei membri quanto per il sistema commerciale multilaterale, della trasparenza interna dei processi decisionali dei governi per quanto riguarda le questioni di politica commerciale e concordano di favorire e promuovere una maggiore trasparenza dei loro rispettivi sistemi, fermo restando che l'attuazione della trasparenza interna deve avvenire per libera scelta e tener conto del sistema giuridico e politico di ciascun membro.

    C.    Procedure d'esame

    i) 

    Per effettuare gli esami delle politiche commerciali si costituisce l'organo di esame delle politiche commerciali (Trade Policy Review Body, denominato, nel presente allegato, «TPRB»).

    ii) 

    Le politiche e prassi commerciali di tutti i membri sono regolarmente sottoposte ad esame. Il fattore determinante per stabilire la frequenza di tali esami è l'incidenza dei singoli membri sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale, definita in base alla loro quota degli scambi mondiali in un periodo rappresentativo recente. Le prime quattro entità commerciali in tal modo stabilite (contando come un'unica entità le Comunità europee) sono sottoposte ad esame ogni due anni. Le sedici entità successive sono sottoposte ad esame ogni quattro anni. Gli altri membri sono sottoposti ad esame ogni sei anni, fatta eccezione per i paesi meno avanzati membri, per i quali si può stabilire un periodo più lungo. Resta inteso che l'esame di entità che hanno una politica estera comune che si applica a più di un membro comprende tutte le componenti di tale politica che incidono sul commercio, ivi comprese le politiche e le prassi pertinenti dei singoli membri. In via eccezionale, in caso di cambiamenti delle politiche o prassi commerciali di un membro che possono avere significative ripercussioni per le sue controparti commerciali, il membro interessato può essere invitato dal TPRB, previa consultazione, ad anticipare il suo esame successivo.

    iii) 

    Le discussioni nelle riunioni del TPRB si ispirano agli obiettivi di cui alla lettera A. Tali discussioni si concentrano sulle politiche e sulle prassi commerciali del membro in questione che sono oggetto della valutazione prevista dal meccanismo d'esame.

    iv) 

    Il TPRB stabilisce un piano di base per lo svolgimento degli esami. Esso può inoltre discutere le relazioni di aggiornamento dei membri e prenderne atto. Il TPRB stabilisce un programma degli esami da svolgere ogni anno in consultazione con i membri direttamente interessati. In consultazione con il membro o con i membri oggetto dell'esame, il presidente può scegliere dei relatori che, operando a titolo personale, introducano il dibattito in seno al TPRB.

    v) 

    Il TPRB basa i propri lavori sulla documentazione seguente:

    a) 

    una relazione completa, conforme a quanto previsto alla lettera D, presentata dal membro o dai membri oggetto dell'esame;

    b) 

    una relazione compilata sotto la propria responsabilità dal segretariato in base alle informazioni ad esso disponibili e a quelle fornite dal membro o dai membri interessati. Il segretariato dovrebbe chiedere chiarimenti al membro o ai membri interessati rispetto alle loro politiche e prassi commerciali.

    vi) 

    Le relazioni del membro oggetto dell'esame e del segretariato, corredate dai verbali della relativa riunione del TPRB, sono pubblicate subito dopo l'esame.

    vii) 

    I suddetti documenti sono inviati alla Conferenza dei ministri, che ne prende atto.

    D.    Relazioni

    Al fine di conseguire la massima trasparenza possibile, ciascun membro presenta periodicamente una relazione al TPRB. Le relazioni complete descrivono le politiche e le prassi commerciali seguite dal membro o dai membri interessati seguendo uno schema concordato deciso dal TPRB. Tale schema si basa inizialmente sul modello per le relazioni dei paesi istituito dalla decisione del 19 luglio 1989 (BISD 36S/406-409), modificato come necessario per estendere l'oggetto delle relazioni a tutti gli aspetti delle politiche commerciali contemplati dagli accordi commerciali multilaterali dell'allegato 1 e, se del caso, dagli accordi commerciali plurilaterali. Tale schema può essere modificato dal TPRB alla luce dell'esperienza. Tra un esame e l'altro i membri presentano brevi relazioni in cui si riportano tutti i cambiamenti significativi delle loro politiche commerciali; si presenta inoltre un aggiornamento annuale delle informazioni statistiche Conformemente al modello concordato. Si tiene particolarmente conto delle difficoltà che possono incontrare i paesi meno avanzati membri nella compilazione delle loro relazioni. A richiesta dei paesi in via di sviluppo membri, e in particolare dei paesi meno avanzati membri, il segretariato mette a loro disposizione assistenza tecnica. Le informazioni contenute nelle relazioni dovrebbero essere coordinate per quanto possibile con le notifiche effettuate ai sensi delle disposizioni degli accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli accordi commerciali plurilaterali.

    E.    Relazioni con le disposizioni del GATT 1994 e del GATS in materia di bilancia dei pagamenti

    I membri riconoscono la necessità di ridurre al minimo gli oneri per i governi che devono partecipare anche a procedure di consultazione complete conformemente alle disposizioni del GATT 1994 e del GATS in materia di bilancia dei pagamenti. A tal fine il presidente del TPRB elabora, in consultazione con il membro o con i membri interessati e con il presidente del comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, soluzioni amministrative che armonizzino la cadenza normale degli esami delle politiche commerciali con il calendario delle consultazioni in materia di bilancia dei pagamenti, senza tuttavia posticipare di più di dodici mesi l'esame delle politiche commerciali.

    F.    Analisi del meccanismo

    Il TPRB procede a una valutazione del TPRM entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'OMC. I risultati di tale valutazione sono presentati alla Conferenza dei ministri. Successivamente il TPRB può procedere a valutazioni del TPRM a intervalli stabiliti di sua iniziativa o a richiesta della Conferenza dei ministri.

    G.    Panoramica degli sviluppi dell'ambiente commerciale internazionale

    Il TPRB procede inoltre a una panoramica annuale degli sviluppi dell'ambiente commerciale internazionale che incidono sul sistema commerciale multilaterale. A tale panoramica contribuisce una relazione annuale del Direttore generale che illustra le principali attività dell'OMC ed evidenzia le maggiori questioni politiche che interessano il sistema commerciale.

    ATTO FINALE

    che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

    Marrakech, 15 aprile 1994

    1. Riunitisi per concludere i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i rappresentanti dei governi e delle Comunità europee, membri del comitato dei negoziati commerciali, concordano che l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato nel presente atto finale «accordo OMC»), le decisioni e dichiarazioni dei ministri e l'intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, allegati al presente atto finale, incorporano i risultati dei loro negoziati e costituiscono parte integrante del presente atto finale.

    2. Firmando il presente atto finale, i rappresentanti concordano:

    a) 

    di sottoporre, se del caso, all'esame delle rispettive autorità competenti l'accordo OMC affinché esso possa essere approvato secondo le rispettive procedure, e

    b) 

    di adottare le decisioni e dichiarazioni dei ministri.

    3. I rappresentanti concordano nell'auspicare che l'accordo OMC sia accettato da tutti i partecipanti ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominati «partecipanti») e possa entrare in vigore il 1o gennaio 1995, o il più presto possibile successivamente a tale data. Entro gli ultimi mesi del 1994 i ministri si incontreranno, conformemente all'ultimo paragrafo della dichiarazione dei ministri di Punta del Este, per decidere in merito all'applicazione a livello internazionale dei risultati, ivi comprese le scadenze della loro entrata in vigore.

    4. I rappresentanti concordano che l'accordo OMC è aperto all'accettazione globale, tramite firma o con altra procedura, di tutti i partecipanti conformemente all'articolo XIV dell'accordo stesso. L'accettazione e l'entrata in vigore di un accordo commerciale plurilaterale figurante nell'allegato 4 dell'accordo OMC sono disciplinate dalle disposizioni di tale accordo commerciale plurilaterale.

    5. Prima di accettare l'accordo OMC, i partecipanti che non sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio devono aver concluso i negoziati per la loro adesione all'accordo generale e divenire parti contraenti di tale accordo. Nel caso dei partecipanti che non sono parti contraenti dell'accordo generale alla data dell'Atto finale, gli elenchi non sono definitivi e devono essere successivamente completati ai fini della loro adesione all'accordo generale e della loro accettazione dell'accordo OMC.

    6. Il presente atto finale e i testi a esso allegati sono depositati presso il Direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che ne rimette senza indugio una copia certificata conforme a ciascun partecipante.

    Fatto a Marrakech il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in esemplare unico, in lingua inglese, francese e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    [Elenco delle firme inserito nella copia del trattato dell'atto finale destinata alla firma]

    DECISIONE SULLE MISURE A FAVORE DEI PAESI MENO AVANZATI

    I MINISTRI,

    riconoscendo la drammatica situazione dei paesi meno avanzati e la necessità di garantire la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale mondiale e di adottare ulteriori misure per migliorare le loro opportunità commerciali;

    riconoscendo le specifiche esigenze dei paesi meno avanzati nel settore dell'accesso al mercato, in cui il mantenimento di un accesso preferenziale rimane uno strumento essenziale per migliorare le loro opportunità commerciali;

    riaffermando il loro impegno a dare piena applicazione alle disposizioni relative ai paesi meno avanzati di cui ai paragrafi 2, lettera d), 6 e 8 della decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo;

    visto l'impegno dei partecipanti sancito nella parte I, lettera B, punto vii) della dichiarazione dei ministri di Punta del Este,

    1. DECIDONO che, qualora ciò non sia già previsto negli strumenti negoziati nel corso dell'Uruguay Round e in deroga alla loro accettazione di tali strumenti, i paesi meno avanzati, fintanto che continuano a far parte di tale categoria, pur rispettando le norme generali enunciate nei suddetti strumenti, sono tenuti ad assumere impegni e a fare concessioni solo nella misura in cui ciò è compatibile con le loro specifiche esigenze di sviluppo, finanziarie e commerciali, o con le loro capacità amministrative e istituzionali. Ai paesi meno avanzati si concede un anno in più, a decorrere dal 15 aprile 1994, per presentare i loro elenchi conformemente a quanto previsto nell'articolo XI dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

    2. CONCORDANO CHE:

    i) 

    la rapida attuazione di tutte le misure speciali e differenziali adottate in favore dei paesi meno avanzati, ivi comprese quelle adottate nel contesto dell'Uruguay Round, è assicurata, tra l'altro, tramitte una revisione periodica di tali misure;

    ii) 

    per quanto possibile, le concessioni NPF relative alle misure tariffarie e non tariffarie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round per quanto riguarda i prodotti le cui esportazioni rivestono un interesse per i paesi meno avanzati possono essere varate autonomamente, anticipatamente e senza scaglionamenti. Si studia la possibilità di migliorare ulteriormente l'SPG e gli altri sistemi d'intervento per i prodotti le cui esportazioni rivestono particolare interesse per i paesi meno avanzati;

    iii) 

    le norme figuranti nei vari accordi e strumenti e le disposizioni transitorie dell'Uruguay Round dovrebbero essere applicate in modo elastico e favorevole ai paesi meno avanzati. A tal fine si dimostra la massima comprensione per le specifiche e motivate preoccupazioni manifestate dai paesi meno avanzati in seno ai consigli e comitati competenti;

    iv) 

    nell'applicare le misure di esenzione dai dazi sulle importazioni e le altre misure di cui all'articolo XXXVII, paragrafo 3, lettera c) del GATT 1947 e alle disposizioni corrispondenti del GATT 1994, si presta particolare attenzione alle esportazioni che rivestono un interesse per i paesi meno avanzati;

    v) 

    ai paesi meno avanzati si accorda un'assistenza tecnica notevolmente maggiorata per quanto riguarda lo sviluppo, il consolidamento e la diversificazione della base della loro produzione e delle loro esportazioni, ivi comprese quelle di servizi, nonché per la promozione commerciale, onde consentire loro di trarre il massimo vantaggio dalla liberalizzazione dell'accesso ai mercati;

    3. CONCORDANO di esercitare una costante sorveglianza sulle specifiche esigenze dei paesi meno avanzati e di continuare a promuovere l'adozione di misure positive che favoriscano l'espansione delle opportunità commerciali a favore dei suddetti paesi.

    DICHIARAZIONE SUL CONTRIBUTO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MAGGIORE COERENZA A LIVELLO GLOBALE NELLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICHE

    1. I ministri riconoscono che la globalizzazione dell'economia mondiale ha provocato una progressiva crescita delle interazioni tra le politiche economiche perseguite dai singoli paesi, ivi comprese le interazioni tra gli aspetti strutturali, macroeconomici, commerciali, finanziari e dello sviluppo della definizione delle politiche economiche. Il compito di armonizzare tali politiche ricade anzitutto sui governi nazionali, ma la loro coerenza sul piano internazionale può svolgere un ruolo importante e prezioso nel renderle più efficaci a livello nazionale. Gli accordi raggiunti nell'Uruguay Round dimostrano che tutti i governi partecipanti riconoscono il contributo che possono dare le politiche commerciali liberali ad una sana crescita e al positivo sviluppo delle loro economie e dell'economia mondiale nel suo complesso.

    2. Un'efficace cooperazione in ciascun settore della politica economica contribuisce al progresso in altri campi. Una maggiore stabilità dei tassi di cambio, basata su condizioni economiche e finanziarie di fondo più armoniose, dovrebbe contribuire all'espansione degli scambi, a una crescita e a uno sviluppo sostenibili e alla correzione degli squilibri esterni. Occorre inoltre assicurare un flusso adeguato e tempestivo di risorse finanziarie e di investimenti reali, a condizioni agevolate o di mercato, ai paesi in via di sviluppo e intensificare gli sforzi per risolvere i problemi dell'indebitamento, per contribuire a garantire la crescita e lo sviluppo dell'economia. La liberalizzazione degli scambi assume un'importanza crescente per il successo dei programmi di adeguamento avviati da molti paesi, spesso al prezzo di notevoli problemi sociali di transizione. A tale proposito i ministri prendono atto del ruolo della Banca mondiale e dell'FMI nel favorire l'adeguamento alla liberalizzazione degli scambi, anche tramite il sostegno ai paesi in via di sviluppo importatori netti, di prodotti alimentari che devono sostenere i costi a breve termine delle riforme del commercio agricolo.

    3. L'esito positivo dell'Uruguay Round costituisce un notevole contributo verso una maggiore coerenza e complementarità delle politiche economiche internazionali. I risultati dell'Uruguay Round garantiscono un ampliamento dell'accesso al mercato a vantaggio di tutti i paesi, nonché un contesto di discipline commerciali multilaterali più solide. Essi garantiscono inoltre una gestione più trasparente della politica commerciale e una maggiore consapevolezza dei vantaggi di un ambiente commerciale aperto dal punto di vista della concorrenzialità interna. Il sistema commerciale multilaterale rafforzato che emerge dall'Uruguay Round ha i requisiti per fornire un contesto migliore per la liberalizzazione, per contribuire a una sorveglianza più efficace e per garantire un rigoroso rispetto delle norme e delle discipline concordate a livello internazionale. Grazie a questi miglioramenti, negli anni a venire la politica commerciale potrà svolgere un ruolo più sostanziale nel garantire la coerenza, a livello globale, della definizione delle politiche economiche.

    4. I ministri riconoscono, tuttavia, che non si possono risolvere le difficoltà che hanno origine al di fuori del campo commerciale con misure adottate unicamente in questo campo. Ciò sottolinea l'importanza degli sforzi volti a consolidare altri elementi della definizione delle politiche economiche a livello globale, a integrazione di un'efficace applicazione dei risultati conseguiti nell'Uruguay Round.

    5. I collegamenti esistenti tra i vari aspetti della politica economica richiedono che le istituzioni internazionali responsabili di ciascuno di questi settori seguano politiche coerenti che si sostengono reciprocamente. L'Organizzazione mondiale del commercio dovrebbe pertanto perseguire e sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali responsabili in campo monetario e finanziario, nel rispetto del mandato, dei requisiti di riservatezza e della necessaria autonomia delle procedure decisionali di ciascuna istituzione, ed evitando di imporre ai governi condizioni aggiuntive o incrociate. I ministri invitano inoltre il Direttore generale dell'OMC ad analizzare con il Direttore generale del Fondo monetario internazionale e con il Presidente della Banca mondiale le implicazioni delle competenze dell'OMC ai fini della sua cooperazione con le istituzioni di Bretton Woods, nonché le forme che tale cooperazione potrebbe assumere, onde conseguire una maggiore coerenza nella definizione a livello globale delle politiche economiche.

    DECISIONE SULLE PROCEDURE DI NOTIFICA

    I ministri decidono di raccomandare l'adozione da parte della Conferenza dei ministri della decisione sul miglioramento e sulla revisione delle procedure di notifica riportata in appresso.

    I MEMBRI,

    desiderando migliorare il funzionamento delle procedure di notifica nell'ambito dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «accordo OMC»), e contribuire in tal modo alla trasparenza delle politiche commerciali dei membri e all'efficacia dei sistemi di sorveglianza a tal fine istituiti;

    ricordando gli obblighi in materia di pubblicazione e di notifica previsti dall'accordo OMC, ivi compresi gli obblighi assunti ai sensi di specifici protocolli di adesione, deroghe e altri accordi stipulati dai membri,

    CONCORDANO QUANTO SEGUE:

    I.    Obbligo generale di notifica

    I membri affermano il loro impegno a rispettare gli obblighi in materia di pubblicazione e di notifica derivanti dagli accordi commerciali multilaterali e, se del caso, dagli accordi commerciali plurilaterali.

    I membri ricordano i loro impegni specificati nell'intesa relativa alle notifiche, alle consultazioni, alla risoluzione delle controversie e alla sorveglianza adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/210). Per quanto riguarda il loro impegno, sancito da tale intesa, a notificare, per quanto possibile, l'adozione da parte loro di misure commerciali che incidono sul funzionamento del GATT 1994, notifica che lascia di per sé impregiudicate le opinioni sulla compatibilità di tali misure con gli accordi commerciali multilaterali o, se del caso, con gli accordi commerciali plurilaterali o sui loro rapporti con i diritti e gli obblighi previsti dai suddetti accordi, i membri concordano di seguire, come opportuno, l'elenco di misure allegato alla presente decisione. I membri concordano pertanto che l'introduzione o la modifica di tali misure è soggetta ai requisiti di notifica di cui all'Intesa del 1979.

    II.    Registro centrale delle notifiche

    Si istituisce un registro centrale delle notifiche sotto la responsabilità del segretariato. I membri continuano a seguire le procedure di notifica esistenti, ma il segretariato garantisce che nel registro centrale siano annotati elementi di informazione forniti dal membro interessato in relazione alla misura in questione, quali il suo scopo, gli scambi interessati e la disposizione ai sensi della quale è stata notificata. Il registro centrale elabora delle referenze incrociate tra le registrazioni delle notifiche per membro e per obbligo.

    Il registro centrale informa annualmente ciascun membro degli obblighi di notifica periodici che tale membro è tenuto a soddisfare nel corso dell'anno seguente.

    Il registro centrale attira l'attenzione dei singoli membri sugli obblighi di notifica periodici inevasi.

    Le informazioni contenute nel registro centrale relative alle singole notifiche sono messe a disposizione, su richiesta, di qualsiasi membro abilitato a ricevere la notifica in questione.

    III.    Revisione degli obblighi e delle procedure di notifica

    Il consiglio per gli scambi di merci effettua una revisione degli obblighi e delle procedure di notifica previsti dagli accordi figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC. Tale revisione è svolta da un gruppo di lavoro cui possono partecipare tutti i membri. Il suddetto gruppo di lavoro è costituito immediatamente dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    Il mandato del gruppo di lavoro è il seguente:

    — 
    effettuare una revisione completa di tutti gli obblighi di notifica esistenti dei membri istituiti ai sensi degli accordi figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC, al fine di semplificare, standardizzare e consolidare quanto più possibile tali obblighi e di aumentare l'osservanza dei suddetti obblighi, tenendo presente l'obiettivo primario di rendere più trasparenti le politiche commerciali dei membri e più efficaci i sistemi di sorveglianza a tal fine istituiti, e tenendo presente inoltre l'eventuale necessità di assistenza di alcuni paesi in via di sviluppo membri per soddisfare i loro obblighi in materia di notifica;
    — 
    presentare raccomandazioni al consiglio per gli scambi di merci entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo OMC.

    ALLEGATO

    ELENCO INDICATIVO ( 210 ) DELLE MISURE SOGGETTE A NOTIFICA

    Tariffe (comprese l'ampiezza e la portata dei consolidamenti, le disposizioni SPG, le aliquote applicate ai membri di zone di libero scambio o di unioni doganali e le altre preferenze)

    Contingenti tariffari e imposte addizionali

    Restrizioni quantitative, comprese le autolimitazioni delle esportazioni e gli accordi per l'ordinata immissione in commercio che interessano le importazioni

    Altre misure non tariffarie quali i requisiti di licenza e le prescrizioni in materia di miscelazione; prelievi variabili

    Valore in dogana

    Norme d'origine

    Appalti pubblici

    Ostacoli tecnici

    Misure di salvaguardia

    Misure antidumping

    Misure compensative

    Imposte sulle esportazioni

    Sussidi all'esportazione, esenzioni fiscali e finanziamenti agevolati per le esportazioni

    Zone franche, compresa la fabbricazione con materiali soggetti a vincoli doganali

    Restrizioni alle esportazioni, comprese le autolimitazioni delle esportazioni e gli accordi per l'ordinata immissione in commercio

    Altri aiuti di Stato, ivi comprese le sovvenzioni, esenzioni fiscali

    Ruolo delle imprese commerciali statali

    Controlli sui cambi relativi alle importazioni o alle esportazioni

    Commercio di scambio effettuato su disposizioni delle autorità nazionali

    Ogni altra misura contemplata dagli accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC

    DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI TRA L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO E IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

    I MINISTRI,

    prendendo atto degli stretti rapporti tra le parti contraenti del GATT 1947 e il Fondo monetario internazionale, e delle disposizioni del GATT 1947 che disciplinano tali rapporti, in particolare l'articolo XV del GATT 1947;

    riconoscendo il desiderio dei partecipanti di basare i rapporti tra l'Organizzazione mondiale del commercio e il Fondo monetario internazionale, per quanto riguarda i settori contemplati dagli accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC, sulle disposizioni che hanno disciplinato i rapporti delle parti contraenti del GATT 1947 con il Fondo monetario internazionale,

    ribadiscono che, salvo diverse disposizioni dell'Atto finale, i rapporti tra l'OMC e il Fondo monetario internazionale, per quanto riguarda i settori contemplati dagli accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC, si basano sulle disposizioni che hanno disciplinato i rapporti delle parti contraenti del GATT 1947 con il Fondo monetario internazionale.

    DECISIONE SULLE MISURE RELATIVE AI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DEL PROGRAMMA DI RIFORMA SUI PAESI IN VIA DI SVILUPPO MENO AVANZATI IMPORTATORI NETTI DI PRODOTTI ALIMENTARI

    1. I ministri riconoscono che la progressiva attuazione dell'insieme dei risultati dell'Uruguay Round genererà sempre maggiori occasioni di espansione degli scambi e di crescita economica, a vantaggio di tutti i partecipanti.

    2. I ministri riconoscono che, nel corso dello svolgimento del programma di riforma che porterà ad una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo, i paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari possono risentire effetti negativi dal punto di vista della disponibilità di adeguate forniture di generi alimentari di base da fonti esterne a condizioni e modalità ragionevoli, ivi comprese difficoltà a breve termine per finanziare livelli normali di importazioni commerciali di generi alimentari di base.

    3. I ministri concordano pertanto di istituire adeguati meccanismi per garantire che l'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round in materia de scambi di prodotti agricoli non incida negativamente sulla disponibilità di aiuti alimentari ad un livello sufficiente a continuare a fornire assistenza in risposta al fabbisogno alimentare dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari. A tal fine i ministri concordano:

    i) 

    di riesaminare il livello degli aiuti alimentari periodicamente stabilito dal comitato per l'aiuto alimentare ai sensi della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986 e di avviare negoziati nelle sedi competenti per stabilire un livello di impegni in materia di aiuti alimentari sufficiente a soddisfare le legittime esigenze dei paesi in via di sviluppo nel corso del programma di riforma;

    ii) 

    di adottare orientamenti per garantire che una proporzione crescente di prodotti alimentari di base sia fornita ai paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari sotto forma di aiuti non rimborsabili e/o alle adeguate condizioni agevolate conformemente all'articolo IV della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986;

    iii) 

    di esaminare con la massima attenzione, nel contesto dei loro programmi di aiuti, le richieste di assistenza tecnica e finanziaria dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari per consentire loro di aumentare la loro produttività e le loro infrastrutture agricole.

    4. I ministri concordano inoltre di fare in modo che qualsiasi accordo relativo ai crediti all'esportazione per i prodotti agricoli preveda adeguate disposizioni sul trattamento differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari.

    5. I ministri riconoscono che in conseguenza dell'Uruguay Round alcuni paesi in via di sviluppo possono incontrare difficoltà a breve termine per finanziare i normali livelli di importazioni commerciali e che tali paesi possono essere ammessi a beneficiare delle risorse delle istituzioni finanziarie internazionali ai sensi degli strumenti esistenti o degli strumenti che possono essere istituiti, nel contesto dei programmi di adeguamento, per far fronte alle suddette difficoltà di finanziamento. A tale proposito i ministri prendono atto del paragrafo 37 della relazione del Direttore generale alle parti contraenti del GATT 1947 in merito alle sue consultazioni con il Direttore generale del Fondo monetario internazionale e il Presidente della Banca mondiale (MTN.GNG/NG14/ W/35).

    6. Le disposizioni della presente decisione sono soggette a periodica revisione da parte della Conferenza dei ministri, e l'attuazione della presente decisione è sottoposta alla sorveglianza, se del caso, del comitato per l'agricoltura.

    DECISIONE SULLA NOTIFICA DI PRIMO INSERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 6 DELL'ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO

    I ministri concordano che i partecipanti che mantengono le restrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento notificano al segretariato del GATT tutti i dettagli delle misure da prendere ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 di tale accordo entro il 1o ottobre 1994. Il segretariato del GATT comunica immediatamente le suddette notifiche agli altri partecipanti per loro informazione. Le suddette notifiche sono messe a disposizione dell'organo di controllo dei tessili, non appena esso viene istituito, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 21 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento.

    DECISIONE SULLA PROPOSTA DI INTESA RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO DEGLI STANDARD OMC-ISO

    I ministri decidono di raccomandare che il segretariato dell'Organizzazione mondiale del commercio concluda un'intesa con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione («ISO») per istituire un sistema informativo in base al quale:

    1. 

    i membri dell'ISONET trasmettono al centro d'informazioni ISO/CEI di Ginevra le notifiche di cui alle lettere C e J del codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme dell'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, nel modo indicato in tale allegato;

    2. 

    nei programmi di lavoro di cui al paragrafo J si utilizzano i sistemi di classificazione (alfa)numerici seguenti:

    a) 

    un sistema di classificazione delle norme che consenta agli enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica relativa all'argomento;

    b) 

    un sistema di codifica delle fasi che consenta agli enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica della fase di sviluppo della norma; a tal fine, si dovrebbero distinguere almeno cinque fasi di sviluppo: (1) la fase in cui si è presa la decisione di elaborare una norma, ma non sono ancora iniziati i lavori tecnici; (2) la fase in cui sono iniziati i lavori tecnici, ma non è ancora cominciato il periodo per la presentazione di osservazioni; (3) la fase in cui il periodo per la presentazione di osservazioni è iniziato, ma non è ancora terminato; (4) la fase in cui è terminato il periodo per la presentazione di osservazioni, ma la norma non è stata ancora adottata; e (5) la fase in cui la norma è stata adottata;

    c) 

    un sistema di individuazione che comprende tutte le norme internazionali e consenta agli enti di normalizzazione di fornire, per ciascuna norma citata nel programma di lavoro, un'indicazione (alfa)numerica della norma internazionale o delle norme internazionali utilizzate come base;

    3. 

    il centro d'informazioni ISO/CEI trasmette immediatamente al segretariato copie di tutte le notifiche di cui alla lettera C del codice di procedura;

    4. 

    il centro d'informazioni ISO/CEI pubblica periodicamente le informazioni ricevute nelle notifiche che gli vengono presentate ai sensi delle lettere C e J del codice di procedura; la suddetta pubblicazione, per la quale si può percepire una ragionevole quota di abbonamento, è messa a disposizione dei membri di ISONET e, attraverso il segretariato, dei membri dell'OMC.

    DECISIONE SUL RIESAME DELLA PUBBLICAZIONE DEL CENTRO D'INFORMAZIONI ISO/CEI

    I ministri decidono che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito ai sensi di tale accordo, fatte salve le disposizioni in materia di consultazioni e di risoluzione delle controversie, riesamina, almeno una volta l'anno, la pubblicazione edita dal centro d'informazioni ISO/CEI sulle informazioni ricevute in conformità del codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 dell'accordo, al fine di offrire ai membri la possibilità di discutere qualsiasi aspetto relativo al funzionamento del suddetto codice.

    Per facilitare tale discussione, il segretariato fornisce un elenco in cui si riportano, per membro, tutti gli enti di normalizzazione che hanno accettato il codice, nonché un elenco degli enti di normalizzazione che hanno accettato il codice o hanno ritirato la loro accettazione a decorrere dal riesame precedente.

    Il segretariato distribuisce inoltre tempestivamente ai membri copie delle notifiche che riceve dal Centro d'informazioni ISO/CEI.

    DECISIONE SULLA PREVENZIONE DELLE ELUSIONI

    I MINISTRI,

    prendendo atto che, sebbene il problema dell'elusione delle misure relative ai dazi antidumping sia stato affrontato nei negoziati che hanno preceduto l'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, i negoziatori non sono riusciti a concordare un testo specifico;

    consapevoli del fatto che sarebbe auspicabile poter applicare quanto prima norme uniformi in questo campo,

    DECIDONO di demandare la soluzione della questione al comitato per le pratiche antidumping istituito ai sensi di tale accordo.

    DECISIONE SULLA REVISIONE DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 6 DELL'ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994

    I MINISTRI DECIDONO QUANTO SEGUE:

    il criterio di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 6 dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 viene rivisto dopo un periodo di tre anni al fine di valutare la possibilità di applicazione generale.

    DICHIARAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AI SENSI DELL'ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 O DELLA PARTE V DELL'ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE COMPENSATIVE

    I ministri riconoscono, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la necessità di una prassi coerente di risoluzione delle controversie attinenti a misure antidumping e a dazi compensativi.

    DECISIONE RELATIVA AI CASI IN CUI LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI HANNO MOTIVO DI DUBITARE DELLA VERIDICITÀ O DELLA CORRETTEZZA DEL VALORE DICHIARATO

    I ministri invitano il comitato per la valutazione in dogana istituito ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 ad adottare la decisione seguente:

    IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE IN DOGANA,

    riaffermando che il valore di transazione costituisce la principale base di valutazione ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 (in appresso denominato «l'accordo»);

    riconoscendo che le amministrazioni doganali possono trovarsi ad affrontare casi in cui hanno motivo di dubitare della veridicità o della correttezza dei particolari o dei documenti prodotti dagli operatori a sostegno di un valore dichiarato;

    sottolineando che in tali circostanze le amministrazioni doganali non dovrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali degli operatori;

    tenendo conto dell'articolo 17 dell'accordo, del paragrafo 6 dell'allegato III dell'accordo e delle decisioni pertinenti del comitato tecnico per la valutazione in dogana,

    DECIDE QUANTO SEGUE:

    1. Qualora sia stata presentata una dichiarazione e l'amministrazione doganale abbia motivo di dubitare della veridicità o della correttezza dei particolari o dei documenti prodotti a sostegno di tale dichiarazione, l'amministrazione doganale può chiedere all'importatore di fornire ulteriori giustificazioni, ivi compresi documenti o altre prove, a riprova del fatto che il valore dichiarato rappresenta l'importo totale effettivamente pagato o pagabile per le merci importate, adeguato in conformità delle disposizioni dell'articolo 8. Se, dopo aver ricevuto ulteriori informazioni, o in assenza di risposta, l'amministrazione doganale nutre ancora ragionevoli dubbi sulla veridicità o sulla correttezza del valore dichiarato, si può ritenere, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 11, che il valore in dogana delle merci importate non può essere stabilito ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1. Prima di prendere una decisione definitiva, l'amministrazione doganale comunica all'importatore, su richiesta per iscritto, i motivi che la inducono a dubitare della veridicità o della correttezza dei particolari o dei documenti prodotti e si dà all'importatore una possibilità ragionevole di rispondere. Quando prende una decisione definitiva, l'amministrazione doganale comunica per iscritto all'importatore la sua decisione e le relative motivazioni.

    2. È assolutamente legittimo, nell'applicazione dell'accordo, che un membro aiuti un altro membro a condizioni reciprocamente convenute.

    DECISIONE SUI TESTI RELATIVI AI VALORI MINIMI E ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA AGENTI ESCLUSIVI, DISTRIBUTORI ESCLUSIVI E CONCESSIONARI ESCLUSIVI

    I ministri decidono di sottoporre i testi seguenti all'adozione da parte del comitato per la valutazione in dogana istituito ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994.

    I

    Qualora un paese in via di sviluppo esprima una riserva al fine di mantenere valori minimi ufficialmente stabiliti ai termini del paragrafo 2 dell'allegato III e dimostra di agire per fondati motivi, il comitato considera favorevolmente la richiesta di riserva.

    Qualora una riserva venga accolta, le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'allegato III tengono pienamente conto delle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo del paese in via di sviluppo in questione.

    II

    1. Numerosi paesi in via di sviluppo temono che possano insorgere problemi nella valutazione delle importazioni da parte di agenti esclusivi, distributori exclusivi e concessionari exclusivi. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, i paesi in via di sviluppo membri hanno un termine massimo di cinque anni per applicare l'accordo. In questo contesto, i paesi in via di sviluppo membri che si avvalgono di tale disposizione potrebbero utilizzare questo periodo per svolgere adeguati studi e prendere le altre misure necessarie per agevolarne l'applicazione.

    2. In considerazione di quanto sopra, il comitato raccomanda che il consiglio di cooperazione doganale assista i paesi in via di sviluppo membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a impostare e svolgere studi nei settori individuati quali fonti di potenziali problemi, ivi compresi quelli relativi alle importazioni da parte di agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi.

    DECISIONE SULLE DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI

    I ministri decidono di raccomandare che il consiglio per gli scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione sugli organismi sussidiari qui di seguito riportata.

    IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI,

    operando ai sensi dell'articolo XXIV al fine di agevolare il funzionamento e di promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo generale sugli scambi di servici,

    DECIDE QUANTO SEGUE:

    1. Ciascun organismo sussidiario istituito dal consiglio presenta ogni anno, o se necessario più spesso, una relazione al consiglio. Ciascuno dei suddetti organismi stabilisce il proprio regolamento interno e può costituire propri organismi sussidiari a seconda delle necessità.

    2. Ciascun comitato settoriale svolge i compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio e offre ai membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa agli scambi di servizi nel settore interessato e al funzionamento dell'allegato settoriale di sua competenza. Tali compiti comprendono:

    a) 

    l'esercizio di una continua attività di esame e di sorveglianza sull'applicazione dell'accordo in relazione al settore interessato;

    b) 

    la formulazione di proposte e raccomandazioni da presentare al consiglio in relazione a qualsiasi questione relativa agli scambi nel settore interessato;

    c) 

    se esiste un allegato relativo al settore, la valutazione delle proposte di modifica di tale allegato settoriale, e la presentazione delle adeguate raccomandazioni al consiglio;

    d) 

    la creazione di un ambito per le discussioni tecniche, lo svolgimento di studi sulle misure dei membri e l'esame di qualsiasi altra questione tecnica che incida sugli scambi di servizi nel settore interessato;

    e) 

    la fornitura di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo membri e dei paesi in via di sviluppo che negoziano l'adesione all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio in relazione all'applicazione di obblighi o ad altre questioni che incidano sugli scambi di servizi nel settore interessato; e

    f) 

    la cooperazione con qualsiasi altro organismo sussidiario istituito ai sensi dell'accordo generale sugli scambi di servizi o con qualsiasi altra organizzazione internazionale attiva in uno dei settori interessati.

    3. Si costituisce un comitato per gli scambi di servizi finanziari che svolge i compiti figuranti al paragrafo 2.

    DECISIONE RELATIVA AD ALCUNE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI

    I ministri decidono di raccomandare che il consiglio per gli scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione qui di seguito riportata.

    IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI,

    tenendo conto della specifica natura degli obblighi e degli impegni specifici dell'accordo, e degli scambi di servizi, in relazione alla risoluzione delle controversie ai sensi degli articoli XXII e XXIII,

    DECIDE QUANTO SEGUE:

    1. Si istituisce un registro delle persone che possono far parte dei panel al fini di agevolare la selezione dei componenti di tali panel.

    2. A tal fine i membri possono suggerire i nomi di persone che possiedano le qualifiche di cui al paragrafo 3 da inserire nel registro e forniscono un curriculum vitae delle loro qualifiche che comprenda, se del caso, indicazioni sulla loro competenza in determinati settori.

    3. I panel sono composti da persone qualificate, appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni, che possiedono un'esperienza in questioni attinenti all'accordo generale sugli scambi di servizi e/o agli scambi di servizi, ivi compresi gli aspetti normativi connessi. I componenti dei panel operano a titolo personale e non come rappresentanti di pubbliche amministrazioni o organizzazioni.

    4. I panel istituiti per dirimere controversie relative a questioni settoriali dispongono delle competenze necessarie pertinenti agli specifici settori dei servizi interessati alla controversia.

    5. Il segretariato tiene il registro e elabora procedure per la sua amministrazione in consultazione con il presidente del consiglio.

    DECISIONE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI E L'AMBIENTE

    I ministri decidono di raccomandare che il consiglio per gli scambi di servizi adotti, nella sua prima riunione, la decisione qui di seguito riportata.

    IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI,

    riconoscendo che le misure necessarie per proteggere l'ambiente possono contrastare con le disposizioni dell'accordo;

    prendendo atto che, dato che l'obiettivo tipico delle misure necessarie per proteggere l'ambiente è la tutela della vita e della salute umana, animale o vegetale, non è chiara la necessità di ulteriori disposizioni rispetto a quelle contenute all'articolo XIV, lettera b),

    DECIDE QUANTO SEGUE:

    1. Al fine di stabilire se sono necessarie eventuali modifiche all'articolo XIV dell'accordo per tener conto di tali misure, il consiglio chiede al comitato per gli scambi e l'ambiente di condurre uno studio e di compilare una relazione, con eventuali raccomandazioni, in merito ai rapporti tra gli scambi di servizi e l'ambiente, ivi comprese le questioni dello sviluppo sostenibile. Il comitato esamina inoltre la pertinenza degli accordi intergovernativi dal punto di vista dell'ambiente e dei loro rapporti con l'accordo.

    2. Il comitato presenta in una relazione i risultati dei propri lavori alla prima riunione biennale della Conferenza dei ministri successiva all'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

    I MINISTRI,

    prendendo atto degli impegni derivanti dai negoziati dell'Uruguay Round in relazione alla circolazione delle persone fisiche ai fini della prestazione di servizi;

    consapevoli che gli obiettivi dell'accordo generale sugli scambi di servizi, ivi comprese la crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli scambi di servizi e l'espansione delle loro esportazioni di servizi;

    riconoscendo l'importanza di raggiungere livelli di impegni più elevati in relazione alla circolazione delle persone fisiche, al fine di rendere più equilibrati i vantaggi derivanti dall'accordo generale sugli scambi di servizi,

    DECIDONO QUANTO SEGUE:

    1. I negoziati sull'ulteriore liberalizzazione della circolazione delle persone fisiche al fine di prestare servizi continuano oltre la conclusione dell'Uruguay Round, per permettere il raggiungimento di livelli di impegni più elevati da parte dei partecipanti ai sensi dell'accordo generale sugli scambi di servizi.

    2. Si istituisce un gruppo di negoziazione sulla circolazione delle persone fisiche per portare avanti i negoziati. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno e presenta relazioni periodiche al consiglio per gli scambi di servizi.

    3. Il gruppo di negoziazione tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16 maggio 1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    4. Gli impegni derivanti dai suddetti negoziati sono iscritti negli elenchi degli impegni specifici dei membri.

    DECISIONE SUI SERVIZI FINANZIARI

    I MINISTRI,

    prendendo atto che gli impegni assunti dai partecipanti per quanto riguarda i servizi finanziari alla conclusione dell'Uruguay Round entrano in vigore a livello di NPF contemporaneamente all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «accordo OMC»),

    DECIDONO QUANTO SEGUE:

    1. Alla conclusione di un periodo che termina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, i membri sono liberi di ampliare, modificare o ritirare in tutto o in parte i loro impegni in questo settore senza offrire compensazioni, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi. Al tempo stesso i membri definiscono le loro posizioni in rapporto alle esenzioni NPF in questo settore, in deroga alle disposizioni dell'allegato relativo alle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC e fino al termine del periodo di cui sopra, le esenzioni figuranti nell'allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II che sono condizionate al livello degli impegni assunti da altri partecipanti o alle esenzioni concesse da altri partecipanti non si applicano.

    2. Il comitato per gli scambi di servizi finanziari segue i progressi di ogni negoziato avviato ai sensi della presente decisione e presenta una relazione al proposito al consiglio per gli scambi di servizi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

    DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO

    I MINISTRI,

    prendendo atto che gli impegni assunti dai partecipanti per quanto riguarda i servizi di trasporto marittimo alla conclusione dell'Uruguay Round entrano in vigore a livello di NPF contemporaneamente all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commerciò (in appresso denominato «accordo OMC»),

    DECIDONO QUANTO SEGUE:

    1. Si avviano negoziati su base spontanea, nel settore dei servizi di trasporto marittimo, nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi. Tali negoziati hanno carattere generale e si propongono l'obiettivo di definire impegni nel campo dei trasporti internazionali, dei servizi accessori e dell'accesso alle strutture portuali e del loro utilizzo, per giungere all'eliminazione delle restrizioni entro un determinato periodo.

    2. Si istituisce un gruppo di negoziazione per i servizi di trasporto marittimo (Negotiating Group on Maritime Transport Services, in appresso denominato «NGMTS») per svolgere questo mandato. Il NGMTS presenta relazioni periodiche sui progressi dei suddetti negoziati.

    3. I negoziati nell'ambito del NGMTS sono aperti alle Comunità europee e a tutti i governi che annunciano la loro intenzione di parteciparvi. Attualmente hanno annunciato la loro intenzione di prendere parte ai negoziati i seguenti paesi:

    l'Argentina, il Canada, le Comunità europee e i loro Stati membri, la Corea, le Filippine, la Finlandia, Hong Kong, l'Indonesia, l'Islanda, la Malaysia, il Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, La Polonia, la Romania, Singapore, gli Stati Uniti, la Svezia, la Svizzera, la Thailandia e la Turchia.

    Le ulteriori notifiche dell'intenzione di partecipare ai negoziati devono essere inviate al depositario dell'accordo OMC.

    4. Il NGMTS tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16 maggio 1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale entro il giugno 1996. La relazione finale del NGMTS prevede una data per l'applicazione dei risultati dei negoziati.

    5. Fino alla conclusione dei negoziati, l'applicazione a questo settore dell'articolo II e dei paragrafi 1 e 2 dell'allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II è sospesa e non è necessario elencare le esenzioni NPF. A conclusione dei negoziati, i membri sono liberi di ampliare, modificare o ridurre eventuali impegni assunti in questo settore nel corso d'Uruguay Round senza offrire compensazioni, in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI dell'accordo. Al tempo stesso i membri definiscono le loro posizioni in rapporto alle esenzioni NPF in questo settore, in deroga alle disposizioni dell'allegato relativo alle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II. Qualora i negoziati non dovessero concludersi positivamente, il consiglio per gli scambi di servizi deciderà se portare avanti i negoziati in conformità del presente mandato.

    6. Gli eventuali impegni derivanti dai negoziati, ivi compresa la data della loro entrata in vigore, sono iscritti negli elenchi allegati all'accordo generale sugli scambi di servizi e sono soggetti a tutte le disposizioni dell'accordo.

    7. A decorrere da subito e fino alla data di applicazione stabilita ai sensi del paragrafo 4, resta inteso che i partecipanti non applicano alcuna misura che incida sugli scambi di servizi di trasporto marittimo se non in risposta a misure applicate da altri paesi e al fine di mantenere o ampliare la libertà di prestazione di servizi di trasporto marittimo, né applica misure in modo tale da migliorare la propria posizione il proprio potere negoziale.

    8. L'applicazione del paragrafo 7 è soggetta alla sorveglianza del NGMTS. Ciascun partecipante può attirare l'attenzione del NGMTS su qualsiasi azione o omissione che esso ritenga pertinente ai fini del rispetto del paragrafo. Le suddette notifiche si considerano sottoposte al NGMTS non appena ricevute dal segretariato.

    DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI DI BASE

    I MINISTRI DECIDONO QUANTO SEGUE:

    1. Si avviano negoziati su base spontanea, per conseguire una progressiva liberalizzazione degli scambi di reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni (in appresso denominati «telecomunicazioni di base»), nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi.

    2. Senza pregiudizio per il loro esito, i negoziati hanno carattere generale e nessun settore delle telecomunicazioni di base è escluso a priori.

    3. Si istituisce un gruppo di negoziazione per le telecomunicazioni di base (Negotiating Group on Basic Telecommunications, in appresso denominato «NGBT») per svolgere questo mandato. Il NGBT presenta relazioni periodiche sui progressi dei suddetti negoziati.

    4. I negoziati nell'ambito del NGBT sono aperti alle Comunità europee e a tutti i governi che annunciano la loro intenzione di parteciparvi. Attualmente hanno annunciato la loro intenzione di prendere parte ai negoziati i seguenti paesi:

    l'Australia, l'Austria, il Canada, il Cile, Cipro, le Comunità europee e i loro Stati membri, la Corea, la Finlandia, il Giappone, Hong Kong, il Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, la Repubblica slovacca, gli Stati Uniti, la Svezia, la Svizzera e la Turchia e l'Ungheria.

    Le ulteriori notifiche dell'intenzione di partecipare ai negoziati devono essere inviate al depositario dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    5. Il NGBT tiene la sua prima sessione negoziale entro il 16 maggio 1994 e conclude tali negoziati e presenta una relazione finale entro il 30 aprile 1996. La relazione finale del NGBT prevede una data per l'applicazione dei risultati dei negoziati.

    6. Tutti gli impegni derivanti dai negoziati, ivi compresa la data della loro entrata in vigore, sono iscritti negli elenchi allegati all'accordo generale sugli scambi di servizi e sono soggetti a tutte le disposizioni dell'accordo.

    7. A decorrere da subito e fino alla data di applicazione stabilita ai sensi del paragrafo 5, resta inteso che nessun partecipante applica alcuna misura che incida sugli scambi di telecomunicazioni di base in modo tale da migliorare la propria posizione o il proprio potere negoziale. Resta inteso che la presente disposizione non osta al perseguimento di accordi commerciali e governativi relativi alla fornitura di servizi di telecomunicazioni di base.

    8. L'applicazione del paragrafo 7 è soggetta alla sorveglianza del NGBT. Ciascun partecipante può attirare l'attenzione del NGBT su qualsiasi azione o omissione che esso ritenga pertinente ai fini del rispetto del paragrafo 7. Le suddette notifiche si considerano sottoposte al NGBT non appena ricevute dal segretariato.

    DECISIONE SUI SERVIZI PROFESSIONALI

    I ministri decidono di raccomandare che il consiglio per gli scambi di servizi adotti, nel corso della sua prima riunione, la decisione riportata qui di seguito.

    IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI,

    riconoscendo l'impatto delle misure regolamentari relative alle qualifiche professionali, alle normative tecniche e alle licenze sull'espansione degli scambi di servizi professionali;

    desiderando istituire norme multilaterali per garantire che, quando si assumono impegni specifici, le suddette misure regolamentari non costituiscano inutili ostacoli alla fornitura di servizi professionali,

    DECIDE QUANTO SEGUE:

    1. Il programma di lavoro previsto all'articolo VI, paragrafo 4 sulla regolamentazione interna dovrebbe essere avviato immediatamente. A tal fine si costituisce un gruppo di lavoro sui servizi professionali incaricato di effettuare uno studio e di presentare una relazione, con le opportune raccomandazioni, sulle norme necessarie per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, alle norme tecniche e agli obblighi di licenza nel settore dei servizi professionali non costituiscano inutili ostacoli agli scambi.

    2. In via prioritaria, il gruppo di lavoro formula raccomandazioni per l'elaborazione di norme multilaterali nel settore della contabilità, in modo da rendere operativi gli impegni specifici. Nel formulare tali raccomandazioni, il gruppo di lavoro si concentra:

    a) 

    sulla definizione di norme multilaterali relative all'accesso al mercato onde garantire che i requisiti della regolamentazione interna

    i) 

    si basino su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di prestare il servizio in questione,

    e

    ii) 

    non siano più onerosi di quanto è necessario per garantire la qualità del servizio, in modo da favorire l'effettiva liberalizzazione dei servizi contabili;

    b) 

    sull'uso degli standard internazionali e, in questo contesto, promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti definite ai sensi dell'articolo VI, paragrafo 5, lettera b), in modo da dare piena applicazione all'articolo VII, paragrafo 5;

    c) 

    sulla promozione di un'effettiva applicazione dell'articolo VI, paragrafo 6 dell'accordo, istituendo orientamenti per il riconoscimento delle qualifiche.

    Nell'elaborazione delle suddette norme, il gruppo di lavoro tiene conto dell'importanza degli organismi governativi e non governativi che disciplinano i servizi professionali.

    DECISIONE SULL'APPLICAZIONE E SULLA REVISIONE DELL'INTESA SULLE NORME E SULLE PROCEDURE CHE DISCIPLINANO LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

    I MINISTRI,

    MEMORI della decisione del 22 febbraio 1994 in base alla quale le norme e procedure esistenti del GATT 1947 in materia di risoluzione delle controversie rimangono in vigore fino alla data di entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,

    INVITANO i consigli e i comitati competenti a decidere che esse rimangono in essere ai fini di dirimere le controversie per le quali sia stata presentata richiesta di consultazioni precedentemente a tale data;

    INVITANO la Conferenza dei ministri ad effettuare una revisione completa delle norme e delle procedure in materia di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, e a prendere una decisione in occasione della sua prima riunione successiva alla conclusione di detta revisione sull'opportunità di mantenere, modificare o abolire le suddette norme e procedure in materia di risoluzione delle controversie.

    INTESA SUGLI IMPEGNI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

    I partecipanti all'Uruguay Round sono stati abilitati ad assumere impegni specifici in relazione ai servizi finanziari nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato «l'accordo») seguendo un'impostazione alternativa rispetto a quella contemplata dalle disposizioni della parte III dell'accordo. Si è convenuto che si poteva seguire tale impostazione restando inteso quanto segue:

    i) 

    essa non deve contrastare con le disposizioni dell'accordo;

    ii) 

    essa non deve pregiudicare il diritto di qualsiasi membro di iscrivere i propri impegni specifici in conformità dell'impostazione di cui alla parte III dell'accordo;

    iii) 

    gli impegni specifici che ne derivano devono applicarsi a livello di NPF;

    iv) 

    non si crea alcuna presunzione per quanto riguarda il grado di liberalizzazione che un membro si impegna a garantire ai sensi dell'accordo.

    I membri interessati, in base ai negoziati, e fatte salve le condizioni e limitazioni eventualmente specificate, hanno iscritto impegni specifici nei loro elenchi secondo l'impostazione illustrata in appresso.

    A.    Clausola dello statu quo

    Ogni condizione, limitazione e restrizione degli impegni sotto indicati si applica unicamente alle misure non conformi esistenti.

    B.    Accesso al mercato

    Diritti monopolistici

    1. Oltre all'articolo VIII dell'accordo, si applica la disposizione seguente:

    Ciascun membro iscrive nel proprio elenco relativo ai servizi finanziari i diritti monopolistici esistenti e si sforza di eliminarli o di ridurne il campo di applicazione. In deroga al paragrafo 1, lettera b) dell'allegato sui servizi finanziari, il presente paragrafo si applica alle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), comma iii) dell'allegato.

    Servizi finanziari acquistati da enti pubblici

    2. In deroga all'articolo XIII dell'accordo, ciascun membro garantisce che ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro stabiliti sul suo territorio sia riconosciuto il trattamento della nazione più favorita ed il trattamento nazionale per quanto riguarda l'acquisto o l'acquisizione di servizi finanziari da parte di enti pubblici del membro sul suo territorio.

    Scambi transfrontalieri

    3. Ciascun membro permette ai fornitori di servizi finanziari non residenti di fornire, per conto proprio, tramite intermediari o in qualità di intermediari, alle condizioni e modalità che riconoscono il trattamento nazionale, i seguenti servizi:

    a) 

    assicurazione dei rischi relativi a:

    i) 

    trasporti marittimi, aviazione commerciale, lanci e trasporti spaziali (ivi compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e

    ii) 

    le merci in transito internazionale;

    b) 

    riassicurazione e retrocessione, nonché i servizi accessori all'assicurazione di cui al paragrafo 5, lettera a), comma iv) dell'allegato;

    c) 

    fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie ed elaborazione di dati finanziari, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), comma xv) dell'allegato, servizi di consulenza e altri servizi accessori, esclusa l'intermediazione, relativi al credito e gli altri servizi finanziari di cui al paragrafo 5, lettera a), comma xvi) dell'allegato.

    4. Ciascun membro permette ai propri residenti di acquistare sul territorio di qualsiasi altro membro i servizi finanziari di cui:

    a) 

    al paragrafo 3, lettera a);

    b) 

    al paragrafo 3, lettera b); e

    c) 

    al paragrafo 5, lettera a), comma v)-xvi) dell'allegato.

    Presenza commerciale

    5. Ciascun membro riconosce ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro il diritto di stabilire o di ampliare sul suo territorio, anche tramite l'acquisto di imprese esistenti, una presenza commerciale.

    6. Un membro può imporre modalità, condizioni e procedure per l'autorizzazione dello stabilimento e dell'espansione di una presenza commerciale a condizione che in tal modo non si eluda l'obbligo imposto al membro ai sensi del paragrafo 5 e che tali modalità, condizioni e procedure siano compatibili con gli altri obblighi previsti dal presente accordo.

    Nuovi servizi finanziari

    7. Un membro permette ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro stabiliti sul suo territorio di offrire qualsiasi nuovo servizio finanziario sul suo territorio.

    Trasmissione ed elaborazione di informazioni

    8. Nessun membro adotta misure che impediscono la trasmissione di informazioni o l'elaborazione di informazioni finanziarie, ivi compresa la trasmissione di dati per via elettronica, o che, fatte salve le norme sulle importazioni conformi agli accordi internazionali, impediscono il trasferimento di apparecchiature, quando la trasmissione di informazioni, l'elaborazione di informazioni finanziarie o il trasferimento di apparecchiature in questione sono necessari per lo svolgimento della normale attività di un fornitore di servizi finanziari. Nessun elemento del presente paragrafo limita il diritto di un membro di tutelare i dati personali, la riservatezza personale e il carattere confidenziale di singole registrazioni e singoli conti, sempreché tale diritto non sia utilizzato per eludere le disposizioni dell'accordo.

    Ingresso provvisorio di personale

    9.

     
    a) 

    Ciascun membro permette l'ingresso provvisorio sul suo territorio del personale di seguito specificato di un fornitore di servizi finanziari di qualsiasi altro membro che stabilisce o ha stabilito una presenza commerciale sul territorio del membro in questione:

    i) 

    alti dirigenti che possiedono informazioni esclusive essenziali per lo stabilimento, il controllo e il funzionamento dei servizi del fornitore di servizi finanziari; e

    ii) 

    specialisti delle attività del fornitore di servizi finanziari.

    b) 

    Ciascun membro permette, salvo disponibilità di personale qualificato sul suo territorio, l'ingresso provvisorio sul suo territorio del personale di seguito specificato legato a una presenza commerciale di un fornitore di servizi finanziari di qualsiasi altro membro:

    i) 

    specialisti di servizi informatici, servizi di telecomunicazioni e contabilità del fornitore di servizi finanziari; e

    ii) 

    specialisti giuridici e attuariali.

    Misure non discriminatorie

    10. Ciascun membro si adopera per eliminare o limitare qualsiasi significativo effetto negativo sui fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro di:

    a) 

    misure non discriminatorie che impediscono ai fornitori di servizi finanziari di offrire, sul territorio del membro in questione, nella forma stabilita dal membro, tutti i servizi finanziari consentiti dal membro;

    b) 

    misure non discriminatorie che limitano l'espansione delle attività dei fornitori di servizi finanziari su tutto il territorio del membro;

    c) 

    misure di un membro, quando tale membro applica le stesse misure alla fornitura dei servizi bancari e dei servizi legati ai titoli, e un fornitore di servizi finanziari di qualsiasi altro membro concentra le sue attività sulla fornitura di servizi legati ai titoli; e

    d) 

    altre misure che, pur rispettando le disposizioni dell'accordo, incidono negativamente sulla capacità dei fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro di operare, di competere o di entrare nel mercato del membro in questione;

    a condizione che qualsiasi misura adottata ai sensi del presente paragrafo non istituisca ingiustificate discriminazioni ai danni dei fornitori di servizi finanziari del membro che adotta tale misura.

    11. Per quanto riguarda le misure non discriminatorie di cui al paragrafo 10, lettere a) e b), un membro si sforza di non limitare o restringere l'attuale livello di opportunità di mercato, né i vantaggi di cui godono già nel complesso i fornitori di servizi finanziari di tutti gli altri membri sul territorio del membro, sempreché tale impegno non si traduca in un'ingiustificata discriminazione nei confronti dei fornitori di servizi finanziari del membro che applica dette misure.

    C.    Trattamento nazionale

    1. A modalità e condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, ciascun membro riconosce ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro stabiliti sul suo territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da enti pubblici e alle strutture di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel normale svolgimento delle attività ordinarie. Il presente paragrafo non intende conferire accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza del membro.

    2. Qualora un membro richieda l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, borsa o mercato mobiliare o a termine, istituto di compensazione o qualsiasi altra organizzazione o associazione perché i fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro possano fornire servizi finanziari a parità di condizioni con i fornitori di servizi finanziari del membro, o quando il membro accorda direttamente o indirettamente a tali entità privilegi o vantaggi nella fornitura di servizi finanziari, il membro garantisce che tali entità riconoscano il trattamento nazionale ai fornitori di servizi finanziari di qualsiasi altro membro residenti sul territorio del membro in questione.

    D.    Definizioni

    Ai fini della presente impostazione:

    1. per fornitore di servizi finanziari non residente si intende un fornitore di servizi finanziari di un membro che fornisce un servizio finanziario sul territorio di un altro membro da uno stabilimento posto sul territorio di un altro membro, indipendentemente dal fatto che detto fornitore di servizi finanziari abbia o meno una presenza commerciale sul territorio del membro in cui si fornisce il servizio finanziario;

    2. per «presenza commerciale» si intende un'impresa stabilita sul territorio di un membro per la fornitura di servizi finanziari; tale espressione comprende le consociate totalmente o parzialmente controllate, le joint-venture, le società, le ditte individuali, le ditte in franchising, le filiali, le agenzie, gli uffici di rappresentanza o le altre organizzazioni;

    3. per nuovo servizio finanziario si intende un servizio di carattere finanziario, ivi compresi i servizi relativi a prodotti nuovi o esistenti, o il modo in cui un prodotto viene fornito, che non è fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di un determinato membro, ma che è fornito sul territorio di un altro membro.

    ALLEGATO 4

    AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT



    PARTIES TO THIS AGREEMENT (hereinafter referred to as «Parties»),

    RECOGNIZING the need for an effective multilateral framework of rights and obligations with respect to laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement with a view to achieving greater liberalization and expansion of world trade and improving the international framework for the conduct of world trade;

    RECOGNIZING that laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement should not be prepared, adopted or applied to foreign or domestic products and services and to foreign or domestic suppliers so as to afford protection to domestic products or services or domestic suppliers and should not discriminate among foreign products or services or among foreign suppliers;

    RECOGNIZING that it is desirable to provide transparency of laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement;

    RECOGNIZING the need to establish international procedures on notification, consultation, surveillance and dispute settlement with a view to ensuring a fair, prompt and effective enforcement of the international provisions on government procurement and to maintain the balance of rights and obligations at the highest possible level;

    RECOGNIZING the need to take into account the development, financial and trade needs of developing countries, in particular the least-developed countries;

    DESIRING, in accordance with paragraph 6(b) of Article IX of the Agreement on Government Procurement done on 12 April 1979, as amended on 2 February 1987, to broaden and improve the Agreement on the basis of mutual reciprocity and to expand the coverage of the Agreement to include service contracts;

    DESIRING to encourage acceptance of and accession to this Agreement by governments not party to it;

    HAVING UNDERTAKEN further negotiations in pursuance of these objectives;

    HEREBY AGREE AS FOLLOWS:



    Article I

    Scope and Coverage

    1.  
    This Agreement applies to any law, regulation, procedure or practice regarding any procurement by entities covered by this Agreement, as specified in Appendix I ( 211 ).
    2.  
    This Agreement applies to procurement by any contractual means, including through such methods as purchase or as lease, rental or hire purchase, with or without an option to buy, including any combination of products and services.
    3.  
    Where entities, in the context of procurement covered under this Agreement, require enterprises not included in Appendix I to award contracts in accordance with particular requirements, Article III shall apply mutatis mutandis to such requirements.
    4.  
    This Agreement applies to any procurement contract of a value of not less than the relevant threshold specified in Appendix I.

    Article II

    Valuation of Contracts

    1.  
    The following provisions shall apply in determining the value of contracts ( 212 ) for purposes of implementing this Agreement.
    2.  
    Valuation shall take into account all forms of remuneration, including any premiums, fees, commissions and interest receivable.
    3.  
    The selection of the valuation method by the entity shall not be used, nor shall any procurement requirement be divided, with the intention of avoiding the application of this Agreement.
    4.  

    If an individual requirement for a procurement results in the award of more than one contract, or in contracts being awarded in separate parts, the basis for valuation shall be either:

    (a) 

    the actual value of similar recurring contracts concluded over the previous fiscal year or 12 months adjusted, where possible, for anticipated changes in quantity and value over the subsequent 12 months; or

    (b) 

    the estimated value of recurring contracts in the fiscal year or 12 months subsequent to the initial contract.

    5.  

    In cases of contracts for the lease, rental or hire purchase of products or services, or in the case of contracts which do not specify a total price, the basis for valuation shall be:

    (a) 

    in the case of fixed-term contracts, where their term is 12 months or less, the total contract value for their duration, or, where their term exceeds 12 months, their total value including the estimated residual value;

    (b) 

    in the case of contracts for an indefinite period, the monthly instalment multiplied by 48.

    If there is any doubt, the second basis for valuation, namely (b), is to be used.

    6.  
    In cases where an intended procurement specifies the need for option clauses, the basis for valuation shall be the total value of the maximum permissible procurement, inclusive of optional purchases.

    Article III

    National Treatment and Non-discrimination

    1.  

    With respect to all laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement covered by this Agreement, each Party shall provide immediately and unconditionally to the products, services and suppliers of other Parties offering products or services of the Parties, treatment no less favourable than:

    (a) 

    that accorded to domestic products, services and suppliers; and

    (b) 

    that accorded to products, services and suppliers of any other Party.

    2.  

    With respect to all laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement covered by this Agreement, each Party shall ensure:

    (a) 

    that its entities shall not treat a locally-established supplier less favourably than another locally-established supplier on the basis of degree of foreign affiliation or ownership; and

    (b) 

    that its entities shall not discriminate against locally-established suppliers on the basis of the country of production of the good or service being supplied, provided that the country of production is a Party to the Agreement in accordance with the provisions of Article IV.

    3.  
    The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation, the method of levying such duties and charges, other import regulations and formalities, and measures affecting trade in services other than laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement covered by this Agreement.

    Article IV

    Rules of Origin

    1.  
    A Party shall not apply rules of origin to products or services imported or supplied for purposes of government procurement covered by this Agreement from other Parties, which are different from the rules of origin applied in the normal course of trade and at the time of the transaction in question to imports or supplies of the same products or services from the same Parties.
    2.  
    Following the conclusion of the work programme for the harmonization of rules of origin for goods to be undertaken under the Agreement on Rules of Origin in Annex 1A of the Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as «WTO Agreement») and negotiations regarding trade in services, Parties shall take the results of that work programme and those negotiations into account in amending paragraph 1 as appropriate.

    Article V

    Special and Differential Treatment for Developing Countries

    Objectives

    1.  

    Parties shall, in the implementation and administration of this Agreement, through the provisions set out in this Article, duly take into account the development, financial and trade needs of developing countries, in particular least-developed countries, in their need to:

    (a) 

    safeguard their balance-of-payments position and ensure a level of reserves adequate for the implementation of programmes of economic development;

    (b) 

    promote the establishment or development of domestic industries including the development of small-scale and cottage industries in rural or backward areas; and economic development of other sectors of the economy;

    (c) 

    support industrial units so long as they are wholly or substantially dependent on government procurement; and

    (d) 

    encourage their economic development through regional or global arrangements among developing countries presented to the Ministerial Conference of the World Trade Organization (hereinafter referred to as the «WTO») and not disapproved by it.

    2.  
    Consistently with the provisions of this Agreement, each Party shall, in the preparation and application of laws, regulations and procedures affecting government procurement, facilitate increased imports from developing countries, bearing in mind the special problems of least-developed countries and of those countries at low stages of economic development.

    Coverage

    3.  
    With a view to ensuring that developing countries are able to adhere to this Agreement on terms consistent with their development, financial and trade needs, the objectives listed in paragraph 1 shall be duly taken into account in the course of negotiations with respect to the procurement of developing countries to be covered by the provisions of this Agreement. Developed countries, in the preparation of their coverage lists under the provisions of this Agreement, shall endeavour to include entities procuring products and services of export interest to developing countries.

    Agreed Exclusions

    4.  
    A developing country may negotiate with other participants in negotiations under this Agreement mutually acceptable exclusions from the rules on national treatment with respect to certain entities, products or services that are included in its coverage lists, having regard to the particular circumstances of each case. In such negotiations, the considerations mentioned in subparagraphs l(a) through l(c) shall be duly taken into account. A developing country participating in regional or global arrangements among developing countries referred to in subparagraph 1 (d) may also negotiate exclusions to its lists, having regard to the particular circumstances of each case, taking into account inter alia the provisions on government procurement provided for in the regional or global arrangements concerned and, in particular, products or services which may be subject to common industrial development programmes.
    5.  
    After entry into force of this Agreement, a developing country Party may modify its coverage lists in accordance with the provisions for modification of such lists contained in paragraph 6 of Article XXIV, having regard to its development, financial and trade needs, or may request the Committee on Government Procurement (hereinafter referred to as «the Committee») to grant exclusions from the rules on national treatment for certain entities, products or services that are included in its coverage lists, having regard to the particular circumstances of each case and taking duly into account the provisions of subparagraphs 1 (a) through 1 (c). After entry into force of this Agreement, a developing country Party may also request the Committee to grant exclusions for certain entities, products or services that are included in its coverage lists in the light of its participation in regional or global arrangements among developing countries, having regard to the particular circumstances of each case and taking duly into account the provisions of subparagraph 1 (d). Each request to the Committee by a developing country Party relating to modification of a list shall be accompanied by documentation relevant to the request or by such information as may be necessary for consideration of the matter.
    6.  
    Paragraphs 4 and 5 shall apply mutatis mutandis to developing countries acceding to this Agreement after its entry into force.
    7.  
    Such agreed exclusions as mentioned in paragraphs 4, 5 and 6 shall be subject to review in accordance with the provisions of paragraph 14 below.

    Technical Assistance for Developing Country Parties

    8.  
    Each developed country Party shall, upon request, provide all technical assistance which it may deem appropriate to developing country Parties in resolving their problems in the field of government procurement.
    9.  

    This assistance, which shall be provided on the basis of non-discrimination among developing country Parties, shall relate inter alia to:

    — 
    the solution of particular technical problems relating to the award of a specific contract; and
    — 
    any other problem which the Party making the request and another Party agree to deal with in the context of this assistance.
    10.  
    Technical assistance referred to in paragraphs 8 and 9 would include translation of qualification documentation and tenders made by suppliers of developing country Parties into an official language of the WTO designated by the entity, unless developed country Parties deem translation to be burdensome, and in that case explanation shall be given to developing country Parties upon their request addressed either to the developed country Parties or to their entities.

    Information Centres

    11.  
    Developed country Parties shall establish, individually or jointly, information centres to respond to reasonable requests from developing country Parties for information relating to inter alia laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement, notices about intended procurements which have been published, addresses of the entities covered by this Agreement, and the nature and volume of products or services procured or to be procured, including available information about future tenders. The Committee may also set up an information centre.

    Special Treatment for Least-Developed Countries

    12.  
    Having regard to paragraph 6 of the Decision of the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947 of 28 November 1979 on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries (BLSD 26S/203-205), special treatment shall be granted to least-developed country Parties and to the suppliers in those Parties with respect to products or services originating in those Parties, in the context of any general or specific measures in favour of developing country Parties. A Party may also grant the benefits of this Agreement to suppliers in least-developed countries which are not Parties, with respect to products or services originating in those countries.
    13.  
    Each developed country Party shall, upon request, provide assistance which it may deem appropriate to potential tenderers in least-developed countries in submitting their tenders and selecting the products or services which are likely to be of interest ot its entities as well as to suppliers in least-developed countries, and likewise assist them to comply with technical regulations and standards relating to products or services which are the subject of the intended procurement.

    Review

    14.  
    The Committee shall review annually the operation and effectiveness of this Article and, after each three years of its operation on the basis of reports to be submitted by Parties, shall carry out a major review in order to evaluate its effects. As part of the three-yearly reviews and with a view to achieving the maximum implementation of the provisions of this Agreement, including in particular Article III, and having regard to the development, financial and trade situation of the developing countries concerned, the Committee shall examine whether exclusions provided for in accordance with the provisions of paragraphs 4 through 6 of this Article shall be modified or extended.
    15.  
    In the course of further rounds of negotiations in accordance with the provisions of paragraph 7 of Article XXIV, each developing country Party shall give consideration to the possibility of enlarging its coverage lists, having regard to its economic, financial and trade situation.

    Article VI

    Technical Specifications

    1.  
    Technical specifications laying down the characteristics of the products or services to be procured, such as quality, performance, safety and dimensions, symbols, terminology, packaging, marking and labelling, or the processes and methods for their production and requirements relating to conformity assessment procedures prescribed by procuring entities, shall not be prepared, adopted or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade.
    2.  

    Technical specifications prescribed by procuring entities shall, where appropriate:

    (a) 

    be in terms of performance rather than design or descriptive characteristics; and

    (b) 

    be based on international standards, where such exist; otherwise, on national technical regulations ( 213 ), recognized national standards ( 214 ), or building codes.

    3.  
    There shall be no requirement or reference to a particular trademark or trade name, patent, design or type, specific origin, producer or supplier, unless there is no sufficiently precise or intelligible way of describing the procurement requirements and provided that words such as «or equivalent» are included in the tender documentation.
    4.  
    Entities shall not seek or accept, in a manner which would have the effect of precluding competition, advice which may be used in the preparation of specifications for a specific procurement from a firm that may have a commercial interest in the procurement.

    Article VII

    Tendering Procedures

    1.  
    Each Party shall ensure that the tendering procedures of its entities are applied in a non-discriminatory manner and are consistent with the provisions contained in Articles VII through XVI.
    2.  
    Entities shall not provide to any supplier information with regard to a specific procurement in a manner which would have the effect of precluding competition.
    3.  

    For the purposes of this Agreement:

    (a) 

    Open tendering procedures are those procedures under which all interested suppliers may submit a tender.

    (b) 

    Selective tendering procedures are those procedures under which, consistent with paragraph 3 of Article X and other relevant provisions of this Agreement, those suppliers invited to do so by the entity may submit a tender.

    (c) 

    Limited tendering procedures are those procedures where the entity contacts suppliers individually, only under the conditions specified in Article XV.

    Article VIII

    Qualification of Suppliers

    In the process of qualifying suppliers, entities shall not discriminate among suppliers of other Parties or between domestic suppliers and suppliers of other Parties. Qualification procedures shall be consistent with the following:

    (a) 

    any conditions for participation in tendering procedures shall be published in adequate time to enable interested suppliers to initiate and, to the extent that it is compatible with efficient operation of the procurement process, complete the qualification procedures;

    (b) 

    any conditions for participation in tendering procedures shall be limited to those which are essential to ensure the firm's capability to fulfil the contract in question. Any conditions for participation required from suppliers, including financial guarantees, technical qualifications and information necessary for establishing the financial, commercial and technical capacity of suppliers, as well as the verification of qualifications, shall be no less favourable to suppliers of other Parties than to domestic suppliers and shall not discriminate among suppliers of other Parties. The financial, commercial and technical capacity of a supplier shall be judged on the basis both of that supplier's global business activity as well as of its activity in the territory of the procuring entity, taking due account of the legal relationship between the supply organizations;

    (c) 

    the process of, and the time required for, qualifying suppliers shall not be used in order to keep suppliers of other Parties off a suppliers' list or from being considered for a particular intended procurement. Entities shall recognize as qualified suppliers such domestic suppliers or suppliers of other Parties who meet the conditions for participation in a particular intended procurement. Suppliers requesting to participate in a particular intended procurement who may not yet be qualified shall also be considered, provided there is sufficient time to complete the qualification procedure;

    (d) 

    entities maintaining permanent lists of qualified suppliers shall ensure that suppliers may apply for qualification at any time; and that all qualified suppliers so requesting are included in the lists within a reasonably short time;

    (e) 

    if, after publication of the notice under paragraph 1 of Article IX, a supplier not yet qualified requests to participate in an intended procurement, the entity shall promptly start procedures for qualification;

    (f) 

    any supplier having requested to become a qualified supplier shall be advised by the entities concerned of the decision in this regard. Qualified suppliers included on permanent lists by entities shall also be notified of the termination of any such lists or of their removal from them;

    (g) 

    each Party shall ensure that:

    (i) 

    each entity and its constituent parts follow a single qualification procedure, except in cases of duly substantiated need for a different procedure; and

    (ii) 

    efforts be made to minimize differences in qualification procedures between entities.

    (h) 

    nothing in subparagraphs (a) through (g) shall preclude the exclusion of any supplier on grounds such as bankruptcy or false declarations, provided that such an action is consistent with the national treatment and non-discrimination provisions of this Agreement.

    Article IX

    Invitation to Participate Regarding Intended Procurement

    1.  
    In accordance with paragraphs 2 and 3, entities shall publish an invitation to participate for all cases of intended procurement, except as otherwise provided for in Article XV (limited tendering). The notice shall be published in the appropriate publication listed in Appendix II.
    2.  
    The invitation to participate may take the form af a notice of proposed procurement, as provided for in paragraph 6.
    3.  
    Entities in Annexes 2 and 3 may use a notice of planned procurement, as provided for in paragraph 7, or a notice regarding a qualification system, as provided for in paragraph 9, as an invitation to participate.
    4.  
    Entities which use a notice of planned procurement as an invitation to participate shall subsequently invite all suppliers who have expressed an interest to confirm their interest on the basis of information which shall include at least the information referred to in paragraph 6.
    5.  
    Entities which use a notice regarding a qualification system as an invitation to participate shall provide, subject to the considerations referred to in paragraph 4 of Article XVIII and in a timely manner, information which allows all those who have expressed an interest to have a meaningful opportunity to assess their interest in participating in the procurement. This information shall include the information contained in the notices referred to in paragraphs 6 and 8, to the extent such information is available. Information provided to one interested supplier shall be provided in a non-discriminatory manner to the other interested suppliers.
    6.  

    Each notice of proposed procurement, referred to in paragraph 2, shall contain the following information:

    (a) 

    the nature and quantity, including any options for further procurement and, if possible, an estimate of the timing when such options may be exercised; in the case of recurring contracts the nature and quantity and, if possible, an estimate of the timing of the subsequent tender notices for the products or services to be procured;

    (b) 

    whether the procedure is open or selective or will involve negotiation;

    (c) 

    any date for starting delivery or completion of delivery of goods or services;

    (d) 

    the address and final date for submitting an application to be invited to tender or for qualifying for the suppliers' lists, or for receiving tenders, as well as the language or languages in which they must be submitted;

    (e) 

    the address of the entity awarding the contract and providing any information necessary for obtaining specifications and other documents;

    (f) 

    any economic and technical requirements, financial guarantees and information required from suppliers;

    (g) 

    the amount and terms of payment of any sum payable for the tender documentation; and

    (h) 

    whether the entity is- inviting offers for purchase, lease, rental or hire purchase, or more than one of these methods.

    7.  

    Each notice of planned procurement referred to in paragraph 3 shall contain as much of the information referred to in paragraph 6 as is available. It shall in any case include the information referred to in paragraph 8 and;

    (a) 

    a statement that interested suppliers should express their interest in the procurement to the entity;

    (b) 

    a contact point with the entity from which further information may be obtained.

    8.  

    For each case of intended procurement, the entity shall publish a summary notice in one of the official languages of the WTO. The notice shall contain at least the following information:

    (a) 

    the subject matter of the contract;

    (b) 

    the time-limits set for the submission of tenders or an application to be invited to tender; and

    (c) 

    the addresses from wihich documents relating to the contracts may be requested.

    9.  

    In the case of selective tendering procedures, entities maintaining permanent lists of qualified suppliers shall publish annually in one of the publications listed in Appendix III a notice of the following:

    (a) 

    the enumeration of the lists maintained, including their headings, in relation to the products or services or categories of products or services to be procured through the lists;

    (b) 

    the conditions to be fulfilled by suppliers with a view to their inscpription on those lists and the methods according to which each of those conditions will be verified by the entity concerned; and

    (c) 

    the period of validity of the lists, and the formalities for their renewal.

    When such a notice is used as an invitation to participate in accordance with paragraph 3, the notice shall, in addition, include the following information:

    (d) 

    the nature of the products or services concerned;

    (e) 

    a statement that the notice constitutes an invitation to participate.

    However, when the duration of the qualification system is three years or less, and if the duration of the system is made clear in the notice and it is also made clear that further notices will not be published, it shall be sufficient to publish the notice once only, at the beginning of the system. Such a system shall not be used in a manner which circumvents the provisions of this Agreement.

    10.  
    If, after publication of an invitation to participate in any case of intended procurement, but before the time set for opening or receipt of tenders as specified in the notices or the tender documentation, it becomes necessary to amend or re-issue the notice, the amendment or the re-issued notice shall be given the same circulation as the original documents upon which the amendment is based. Any significant information given to one supplier with respect to a particular intended procurement shall be given simultaneously to all other suppliers concerned in adequate time to permit the suppliers to consider such information and to respond to it.
    11.  
    Entities shall make clear, in the notices referred to in this Article or in the publication in which the notices appear, that the procurement is covered by the Agreement.

    Article X

    Selection Procedures

    1.  
    To ensure optimum effective international competition under selective tendering procedures, entities shall, for each intended procurement, invite tenders from the maximum number of domestic suppliers and suppliers of other Parties, consistent with the efficient operation of the procurement system. They shall select the suppliers to participate in the procedure in a fair and non-discriminatory manner.
    2.  
    Entities maintaining permanent lists of qualified suppliers may select suppliers to be invited to tender from among those listed. Any selection shall allow for equitable opportunities for suppliers on the lists.
    3.  
    Suppliers requesting to participate in a particular intended procurement shall be permitted to submit a tender and be considered, provided, in the case of those not yet qualified, there is sufficient time to complete the qualification procedure under Articles VIII and IX. The number of additional suppliers permitted to participate shall be limited only by the efficient operation of the procurement system.
    4.  
    Requests to participate in selective tendering procedures may be submitted by telex, telegram or facsimile.

    Article XI

    Time-limits for Tendering and Delivery

    General

    1.  
    (a) 

    Any prescribed time-limit shall be adequate to allow suppliers of other Parties as well as domestic suppliers to prepare and submit tenders before the closing of the tendering procedures. In determining any such time-limit, entities shall, consistent with their own reasonable needs, take into account such factors as the complexity of the intended procurement, the extent of sub-contracting anticipated and the normal time for transmitting tenders by mail from foreign as well as domestic points.

    (b) 

    Each Party shall ensure that its entities shall take due account of publication delays when setting the final date for receipt of tenders or of applications to be invited to tender.

    Deadlines

    2.  

    Except in so far as provided in paragraph 3,

    (a) 

    in open procedures, the period for the receipt of tenders shall not be less than 40 days from the date of publication referred to in paragraph 1 of Article IX;

    (b) 

    in selective procedures not involving the use of a permanent list of qualified suppliers, the period for submitting an application to be invited to tender shall not be less than 25 days from the date of publication referred to in paragraph 1 of Article IX; the period for receipt of tenders shall in no case be less than 40 days from the date of issuance of the invitation to tender;

    (c) 

    in selective procedures involving the use of a permanent list of qualified suppliers, the period for receipt of tenders shall not be less than 40 days from the date of the initial issuance of invitations to tender, whether or not the date of initial issuance of invitations to tender coincides with the date of the publication referred to in paragraph 1 of Article IX.

    3.  

    The periods referred to in paragraph 2 may be reduced in the circumstances set out below:

    (a) 

    if a separate notice has been published 40 days and not more than 12 months in advance and the notice contains at least:

    (i) 

    as much of the information referred to in paragraph 6 of Article IX as is available;

    (ii) 

    the information referred to in paragraph 8 of Article IX;

    (iii) 

    a statement that interested suppliers should express their interest in the procurement to the entity; and

    (iv) 

    a contact point with the entity from which further information may be obtained,

    the 40-day limit for receipt of tenders may be replaced by a period sufficiently long to enable responsive tendering, which, as a general rule, shall not be less than 24 days, but in any case not less than 10 days;

    (b) 

    in the case of the second or subsequent publications dealing with contracts of a recurring nature within the meaning of paragraph 6 of Article IX, the 40-day limit for receipt of tenders may be reduced to not less than 24 days;

    (c) 

    where a state of urgency duly substantiated by the entity renders impracticable the periods in question, the periods specified in paragraph 2 may be reduced but shall in no case be less than 10 days from the date of the publication referred to in paragraph 1 of Article IX; or

    (d) 

    the period referred to in paragraph 2 (c) may, for procurements by entities listed in Annexes 2 and 3, be fixed by mutual agreement between the entity and the selected suppliers. In the absence of agreement, the entity may fix periods which shall be sufficiently long to enable responsive tendering and shall in any case not be less than 10 days.

    4.  
    Consistent with the entity's own reasonable needs, any delivery date shall take into account such factors as the complexity of the intended procurement, the extent of sub-contracting anticipated and the realistic time required for production, de-stocking and transport of goods from the points of supply or for supply of services.

    Article XII

    Tender Documentation

    1.  
    If, in tendering procedures, an entity allows tenders to be submitted in several languages, one of those languages shall be one of the official languages of the WTO.
    2.  

    Tender documentation provided to suppliers shall contain all information necessary to permit them to submit responsive tenders, including information required to be published in the notice of intended procurement, except for paragraph 6 (g) of Article IX, and the following:

    (a) 

    the address of the entity to which tenders should be sent;

    (b) 

    the address where requests for supplementary information should be sent;

    (c) 

    the language or languages in which tenders and tendering documents must be submitted;

    (d) 

    the closing date and time for receipt of tenders and the length of time during which any tender should be open for acceptance;

    (e) 

    the persons authorized to be present at the opening of tenders and the date, time and place of this opening;

    (f) 

    any economic and technical requirement, financial guarantees and information or documents required from suppliers;

    (g) 

    a complete description of the products or services required or of any requirements including technical specifications, conformity certification to be fulfilled, necessary plans, drawings and instructional materials;

    (h) 

    the criteria for awarding the contract, including any factors other than price that are to be considered in the evaluation of tenders and the cost elements to be included in evaluating tender prices, such as transport, insurance and inspection costs, and in the case of products or services of other Parties, customs duties and other import charges, taxes and currency of payment;

    (i) 

    the terms of payment;

    (j) 

    any other terms or conditions;

    (k) 

    in accordance with Article XVII the terms and conditions, if any, under which tenders from coutries not Parties to this Agreement, but which apply the procedures of that Article, will be entertained.

    Forwarding of Tender Documentation by the Entities

    3.  
    (a) 

    In open procedures, entities shall forward the tender documentation at the request of any supplier participating in the procedure, and shall reply promptly to any reasonable request for explanations relating thereto.

    (b) 

    In selective procedures, entities shall forward the tender documentation at the request of any supplier requesting to participate, and shall reply promptly to any reasonable request for explanations relating thereto.

    (c) 

    Entities shall reply promptly to any reasonable request for relevant information submitted by a supplier participating in the tendering procedure, on condition that such information does not give that supplier an advantage over its competitors in the procedure for the award of the contract.

    Article XIII

    Submission, Receipt and Opening of Tenders and Awarding of Contracts

    1.  

    The submission, receipt and opening of tenders and awarding of contracts shall be consistent with the following:

    (a) 

    tenders shall normally be submitted in writing directly or by mail. If tenders by telex, telegram or facsimile are permitted, the tender made thereby must include all the information necessary for the evaluation of the tender, in particular the definitive price proposed by the tenderer and a statement that the tenderer agrees to all the terms, conditions and provisions of the invitation to tender. The tender must be confirmed promptly by letter or by the despatch of a signed copy of the telex, telegram or facsimile. Tenders presented by telephone shall not be permitted. The content of the telex, telegram or facsimile shall prevail where there is a difference or conflict between that content and any documentation received after the time-limit; and

    (b) 

    the opportunities that may be given to tenderers to correct unintentional errors of form between the opening of tenders and the awarding of the contract shall not be permitted to give rise to any discriminatory practice.

    Receipt of Tenders

    2.  
    A supplier shall not be penalized if a tender is received in the office designated in the tender documentation after the time specified because of delay due solely to mishandling on the part of the entity. Tenders may also be considered in other exceptional circumstances if the procedures of the entity concerned so provide.

    Opening of Tenders

    3.  
    All tenders solicited under open or selective procedures by entities shall be received and opened under procedures and conditions guaranteeing the regularity of the openings. The receipt and opening of tenders shall also be consistent with the national treatment and non-discriminiation provisions of this Agreement. Information on the opening of tenders shall remain with the entity concerned at the disposal of the government authorities responsible for the entity in order that it may be used if required under the procedures of Articles XVIII, XIX, XX and XXII.

    Award of Contracts

    4.  
    (a) 

    To be considered for award, a tender must, at the time of opening, conform to the essential requirements of the notices or tender documentation and be from a supplier which complies with the conditions for participation. If an entity has received a tender abnormally lower than other tenders submitted, it may enquire with the tenderer to ensure that it can comply with the conditions of participation and be capable of fulfilling the terms of the contract.

    (b) 

    Unless in the public interest an entity decides not to issue the contract, the entity shall make the award to the tenderer who has been determined to be fully capable of undertaking the contract and whose tender, wether for domestic products or services, or products or services of other Parties, is either the lowest tender or the tender which in terms of the specific evaluation criteria set forth in the notices or tender documentation is determined to be the most advantageous.

    (c) 

    Awards shall be made in accordance with the criteria and essential requirements specified in the tender documentation.

    Option Clauses

    5.  
    Option clauses shall not be used in a manner which circumvents the provisions of the Agreement.

    Article XIV

    Negotiation

    1.  

    A Party may provide for entities to conduct negotiations:

    (a) 

    in the context of procurements in which they have indicated such intent, namely in the notice referred to in paragraph 2 of Article IX (the invitation to suppliers to participate in the procedure for the proposed procurement); or

    (b) 

    when it appears from evaluation that no one tender is obviously the most advantageous in terms of the specific evaluation criteria set forth in the notices or tender documentation.

    2.  
    Negotiations shall primarily be used to identify the strengths and weaknesses in tenders.
    3.  
    Entities shall treat tenders in confidence. In particular, they shall not provide information intended to assist particular participants to bring their tenders up to the level of other participants.
    4.  

    Entities shall not, in the course of negotiations, discriminate between different suppliers. In particular, they shall ensure that:

    (a) 

    any elimination of participants is carried out in accordance with the criteria set forth in the notices and tender documentation;

    (b) 

    all modifications to the criteria and to the technical requirements are transmitted in writing to all remaining participants in the negotiations;

    (c) 

    all remaining participants are afforded an opportunity to submit new or amended submissions on the basis of the revised requirements; and

    (d) 

    when negotiations are concluded, all participants remaining in the negotiations shall be permitted to submit final tenders in accordance with a common deadline.

    Article XV

    Limited Tendering

    1.  

    The provisions of Articles VII through XIV governing open and selective tendering procedures need not apply in the following conditions, provided that limited tendering is not used with a view to avoiding maximum possible competition or in a manner which would constitute a means of discrimination among suppliers of other Parties or protection to domestic producers or suppliers:

    (a) 

    in the absence of tenders in response to an open or selective tender, or when the tenders submitted have been collusive, or not in conformity with the essential requirements in the tender, or from suppliers who do not comply with the conditions for participation provided for in accordance with this Agreement, on condition, however, that the requirements of the initial tender are not substantially modified in the contract as awarded;

    (b) 

    when, for works of art or for reasons connected with protection of exclusive rights, such as patents or copyrights, or in the absence of competition for technical reasons, the products or services can be supplied only by a particular supplier and no reasonable alternative or substitute exists;

    (c) 

    in so far as is strictly necessary when, for reasons of extreme urgency brought about by events unforeseeable by the entity, the products or services could not be obtained in time by means of open or selective tendering procedures;

    (d) 

    for additional deliveries by the original supplier which are intended either as parts replacement for existing supplies, or installations, or as the extension of existing supplies, services, or installations where a change of supplier would compel the entity to procure equipment or services not meeting requirements of interchangeability with already existing equipment or services ( 215 );

    (e) 

    when an entity procures prototypes or a first product or service which are developed at its request in the course of, and for, a particular contract for research, experiment, study or original development. When such contracts have been fulfilled, subsequent procurements of products or services shall be subject to Articles VII through XIV ( 216 );

    (f) 

    when additional construction services which were not included in the initial contract but which were within the objectives of the original tender documentation have, through unforeseeable circumstances, become necessary to complete the construction services described therein, and the entity need to award contracts for the additional construction services to the contractor carrying out the construction services concerned since the separation of the additional construction services from the initial contract would be difficult for technical or economic reasons and cause significant inconvenience to the entity. However, the total value of contracts awarded for the additional construction services may not exceed 50 per cent of the amount of the main contract;

    (g) 

    for new construction services consisting of the repetition of similar construction services which conform to a basic project for which an initial contract was awarded in accordance with Articles VII through XIV and for which the entity has indicated in the notice of intended procurement concerning the initial construction service, that limited tendering procedures might be used in awarding contracts for such new construction services;

    (h) 

    for products purchased on a commodity market;

    (i) 

    for purchases made under exceptionally advantageous conditions which only arise in the very short term. This provision is intended to cover unusual disposals by firms which are not normally suppliers, or disposal of assets of businesses in liquidation or receivership. It is not intended to cover routine purchases from regular suppliers;

    (j) 

    in the case of contracts awarded to the winner of a design contest provided that the contest has been organized in a manner which is consistent with the principles of this Agreement, notably as regards the publication, in the sense of Article IX, of an invitation to suitably qualified suppliers, to participate in such a contest which shall be judged by an independent jury with a view to design contracts being awarded to the winners.

    2.  
    Entities shall prepare a report in writing on each contract awarded under the provisions of paragraph 1. Each report shall contain the name of the procuring entity, value and kind of goods or services procured, country of origin, and a statement of the conditions in this Article which prevailed. This report shall remain with the entities concerned at the disposal of the government authorities responsible for the entity in order that it may be used if required under the procedures of Articles XVIII, XIX, XX and XXII.

    Article XVI

    Offsets

    1.  
    Entities shall not, in the qualification and selection of suppliers, products or services, or in the evaluation of tenders and a award of contracts, impose, seek or consider offsets ( 217 ).
    2.  
    Nevertheless, having regard to general policy considerations, including those relating to development, a developing country may at the time of accession negotiate conditions for the use of offsets, such as requirements for the incorporation of domestic content. Such requirements shall be used only for qualification to participate in the procurement process and not as criteria for awarding contracts. Conditions shall be objective, clearly defined and non-discriminatory. They shall be set forth in the country's Appendix I and may include precise limitations on the imposition of offsets in any contract subject to this Agreement. The existence of such conditions shall be notified to the Committee and included in the notice of intended procurement and other documentation.

    Article XVII

    Transparency

    1.  

    Each Party shall encourage entities to indicate the terms and conditions, including any deviations from competitive tendering procedures or access to challenge procedures, under which tenders will be entertained from suppliers situated in countries not Parties to this Agreement but which, with a view to creating transparency in their own contract awards, nevertheless:

    (a) 

    specify their contracts in accordance with Article VI (technical specifications);

    (b) 

    publish the procurement notices referred to in Article IX, including, in the version of the notice referred to in paragraph 8 of Article IX (summary of the notice of intended procurement) which is published in an official language of the WTO, an indication of the terms and conditions under which tenders shall be entertained from suppliers situated in countries Parties to this Agreement;

    (c) 

    are willing to ensure that their procurement regulations shall not normally change during a procurement and, in the event that such change proves unavoidable, to ensure the availability of a satisfactory means of redress.

    2.  
    Governments not Parties to the Agreement which comply with the conditions specified in paragraphs 1 (a) through 1 (c), shall be entitled if they so inform the Parties to participate in the Committee as observers.

    Article XVIII

    Information and Review as Regards Obligations of Entities

    1.  

    Entities shall publish a notice in the appropriate publication listed in Appendix II not later than 72 days after the award of each contract under Articles XIII through XV. These notices shall contain:

    (a) 

    the nature and quantity of products or services in the contract award;

    (b) 

    the name and address of the entity awarding the contract;

    (c) 

    the date of award;

    (d) 

    the name and address of winning tenderer;

    (e) 

    the value of the winning award or the highest and lowest offer taken into account in the award of the contract;

    (f) 

    where appropriate, means of identifying the notice issued under paragraph 1 of Article IX or justification according to Article XV for the use of such procedure; and

    (g) 

    the type of procedure used.

    2.  

    Each entity shall, on request from a supplier of a Party, promptly provide:

    (a) 

    an explanation of its procurement practices and procedures;

    (b) 

    pertinent information concerning the reasons why the supplier's application to qualify was rejected, why its existing qualification was brought to an end and why it was not selected; and

    (c) 

    to an unsuccessful tenderer, pertinent information concerning the reasons why its tender was not selected and on the characteristics and relative advantages of the tender selected as well as the name of the winning tenderer.

    3.  
    Entities shall promptly inform participating suppliers of decisions on contract awards and, upon request, in writing.
    4.  
    However, entities may decide that certain information on the contract award, contained in paragraphs 1 and 2(c), be withheld where release of such information would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interest of particular enterprises, public or private, or might prejudice fair competition between suppliers.

    Article XIX

    Information and Review as Regards Obligations of Parties

    1.  
    Each Party shall promptly publish any law, regulation, judicial decision, administrative ruling of general application, and any procedure (including standard contract clauses) regarding government procurement covered by this Agreement, in the appropriate publications listed in Appendix IV and in such a manner as to enable other Parties and suppliers to become acquainted with them. Each Party shall be prepared, upon request, to explain to any other Party its government procurement procedures.
    2.  
    The government of an unsuccessful tenderer which is a Party to this Agreement may seek, without prejudice to the provisions under Article XXII, such additional information on the contract award as may be necessary to ensure that the procurement was made fairly and impartially. To this end, the procuring government shall provide information on both the characteristics and relative advantages of the winning tender and the contract price. Normally this latter information may be disclosed by the government of the unsuccessful tenderer provided it exercises this right with discretion. In cases where release of this information would prejudice competition in future tenders, this information shall not be disclosed except after consultation with and agreement of the Party which gave the information to the government of the unseccessful tenderer.
    3.  
    Available information concerning procurement by covered entities and their individual contract awards shall be provided, upon request, to any other Party.
    4.  
    Confidential information provided to any Party which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interest of particular enterprises, public or private, or might prejudice fair competition between suppliers shall not be revealed without formal authorization from the party providing the information.
    5.  

    Each Party shall collect and provide to the Committee on an annual basis statistics on its procurements covered by this Agreement. Such reports shall contain the following information with respect to contracts awarded by all procurement entities covered under this Agreement:

    (a) 

    for entities in Annex 1, statistics on the estimated value of contracts awarded, both above and below the threshold value, on a global basis and broken down by entities; for entities in Annexes 2 and 3, statistics on the estimated value of contracts awarded above the threshold value on a global basis and broken down by categories of entities;

    (b) 

    for entities in Annex 1, statistics on the number and total value of contracts awarded above the threshold value, broken down by entities and categories of products and services according to uniform classification systems; for entities in Annexes 2 and 3, statistics on the estimated value of contracts awarded above the threshold value broken down by categories of entities and categories of products and services;

    (c) 

    for entities in Annex 1, statistics, broken down by entity and by categories of products and services, on the number and total value of contracts awarded under each of the cases of Article XV; for categories of entities in Annexes 2 and 3, statistics on the total value of contracts awarded above the threshold value under each of the cases of Article XV; and

    (d) 

    for entities in Annex 1, statistics, broken down by entities, on the number and total value of contracts awarded under derogations to the Agreement contained in the relevant Annexes; for categories of entities in Annexes 2 and 3, statistics on the total value of contracts awarded under derogations to the Agreement contained in the relevant Annexes.

    To the extent that such information is available, each Party shall provide statistics on the country of origin of products and services purchased by its entities. With a view to ensuring that such statistics are comparable, the Committee shall provide guidance on methods to be used. With a view to ensuring effective monitoring of procurement covered by this Agreement, the Committee may decide unanimously to modify the requirements of subparagraphs (a) through (d) as regards the nature and the extent of statistical information to be provided and the breakdowns and classifications to be used.

    Article XX

    Challenge Procedures

    Consultations

    1.  
    In the event of a complaint by a supplier that there has been a breach of this Agreement in the context of a procurement, each Party shall encourage the supplier to seek resolution of its complaint in consultation with the procuring entity. In such instances the procuring entity shall accord impartial and timely consideration to any such complaint, in a manner that is not prejudicial to abtaining corrective measures under the challenge system.

    Challenge

    2.  
    Each Party shall provide non-discriminatory, timely, transparent and effective procedures enabling suppliers to challenge alleged breaches of the Agreement arising in the context of procurements in which they have, or have had, an interest.
    3.  
    Each Party shall provide its challenge procedures in writing and make them generally available.
    4.  
    Each Party shall ensure that documentation relating to all aspects of the process concerning procurements covered by this Agreement shall be retained for three years.
    5.  
    The interested supplier may be required to initiate a challenge procedure and notify the procuring entity within specified time-limits from the time when the basis of the complaint is known or reasonably should have been known, but in no case within a period of less than 10 days.
    6.  

    Challenges shall be heard by a court or by an impartial and independent review body with no interest in the outcome of the procurement and the members of which are secure from external influence during the term of appointment. A review body which is not a court shall either be subject to judicial review or shall have procedures which provide that:

    (a) 

    participants can be heard before an opinion is given or a decision is reached;

    (b) 

    participants can be represented and accompanied;

    (c) 

    participants shall have access to all proceedings;

    (d) 

    preceedings can take place in public;

    (e) 

    opinions or decisions are given in writing with a statement describing the basis for the opinions or decisions;

    (f) 

    witnesses can be presented;

    (g) 

    documents are disclosed to the review body.

    7.  

    Challenge procedures shall provide for:

    (a) 

    rapid interim measures to correct breaches of the Agreement and to preserve commercial opportunities. Such action may result in suspension of the procurement process. However, procedures may provide that overriding adverse consequences for the interests concerned, including the public interest, may be taken into account in deciding whether such measures should be applied. In such circumstances, just cause for not acting shall be provided in writing;

    (b) 

    an assessment and a possbility for a decision on the justification of the challenge;

    (c) 

    correction of the breach of the Agreement or compensation for the loss or damages suffered, which may be limited to costs for tender preparation or protest.

    8.  
    With a view to the preservation of the commercial and other interests involved, the challenge procedure shall normally be completed in a timely fashion.

    Article XXI

    Institutions

    1.  
    A Committee on Government Procurement composed of representatives from each of the Parties shall be established. This Committee shall elect its own Chairman and Vice-Chairman and shall meet as necessary but not less than once a year for the purpose of affording Parties the opportunity to consult on any matters relating to the operation of this Agreement or the furtherance of its objectives, and to carry out such other responsibilities as may be assigned to it by the Parties.
    2.  
    The Committee may establish working parties or other subsidiary bodies which shall carry out such functions as may be given to them by the Committee.

    Article XXII

    Consultations and Dispute Settlement

    1.  
    The provisions of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes under the WTO Agreement (hereinafter referred to as the «Dispute Settlement Understanding») shall be applicable except as otherwise specifically provided below.
    2.  
    If any Party considers that any benefit accruing to it, directly or indirectly, under this Agreement is being nullified or impaired, or that the attainment of any objective of this Agreement is being impeded as the result of the failure of another Party or Parties to carry out its obligations under this Agreement, or the application by another Party or Parties of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of this Agreement, it may with a view to reaching a mutually satisfactory resolution of the matter, make written representations or proposals to the other Party or Parties which it considers to be concerned. Such action shall be promptly notified to the Dispute Settlement Body established under the Dispute Settlement Understanding (hereinafter referred to as «DSB»), as specified below. Any Party thus approached shall give sympathetic consideration to the representations or proposals made to it.
    3.  
    The DSB shall have the authority to establish panels, adopt panel and Appellate Body reports, make recommendations or give rulings on the matter, maintain surveillance of implementation of rulings and recommendations, and authorize suspension of concessions and other obligations under this Agreement or consultations regarding remedies when withdrawal of measures found to be in contravention of the Agreement is not possible provided that only Members of the WTO Party to this Agreement shall participate in decisions or actions taken by the DSB with respect to disputes under this Agreement.
    4.  

    Panels shall have the following terms of reference unless the parties to the dispute agree otherwise within 20 days of the establishment of the panel:

    «To examine, in the light of the relevant provisions of this Agreement and of (name of any other covered Agreement cited by the parties to the dispute), the matter referred to the DSB by (name of party) in document... and to make such findings as will assist the DSB in making the recommendations or in giving the rulings provided for in this Agreement.»

    In the case of a dispute in which provisions both of this Agreement and of one or more other Agreements listed in Appendix 1 of the Dispute Settlement Understanding are invoked by one of the parties to the dispute, paragraph 3 shall apply only to those parts of the panel report concerning the interpretation and application of this Agreement.

    5.  
    Panels established by the DSB to examine disputes under this Agreement shall include persons qualified in the area of government procurement.
    6.  
    Every effort shall be made to accelerate the proceedings to the greatest estent possible. Notwithstanding the provisions of paragraphs 8 and 9 of Article 12 of the Dispute Settlement Understanding, the panel shall attempt to provide its final report to the parties to the dispute not later than four months, and in case of delay not later than seven months, after the date on which the composition and terms of reference of the panel are agreed. Consequently, every effort shall be made to reduce also the periods foreseen in paragraph 1 of Article 20 and paragraph 4 of Article 21 of the Dispute Settlement Understanding by two months. Moreover, notwithstanding the provisions of paragraph 5 of Article 21 of the Dispute Settlement Understanding, the panel shall attempt to issue its decision, in case of a disagreement as to the existence or consistency with a covered Agreement of measures taken to comply with the recommendations and rulings, within 60 days.
    7.  
    Notwithstanding paragraph 2 of Article 22 of the Dispute Settlement Understanding, any dispute arising under any Agreement listed in Appendix 1 to the Dispute Settlement Understanding other than this Agreement shall not result in the suspension of concessions or other obligations under this Agreement, and any dispute arising under this Agreement shall not result in the suspension of concessions or other obligations under any other Agreement listed in the said Appendix 1.

    Article XXIII

    Exceptions to the Agreement

    1.  
    Nothing in this Agreement shall be construed to prevent any Party from taking any action or not disclosing any information which it considers necessary for the protection of its essential security interests relating to the procurement of arms, ammunition or war materials, or to procurement indispensable for national security or for national defence purposes.
    2.  
    Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent any Party from imposing or enforcing measures: necessary to protect public morals, order or safety, human, animal or plant life or health or intellectual property; or relating to the products or services of handicapped persons, of philanthropic institutions or of prison labour.

    Article XXIV

    Final Provisions

    1.   Acceptance and Entry into Force

    This Agreement shall enter into force on 1 January 1996 for those governments ( 218 ) whose agreed coverage is contained in Annexes 1 through 5 of Appendix I of this Agreement and which have, by signature, accepted the Agreement on 15 April 1994 or have, by that date, signed the Agreement subject to ratification and subsequently ratified the Agreement before 1 January 1996.

    2.   Accession

    Any government which is a Member of the WTO, or prior to the date of entry into force of the WTO Agreement which is a contracting party to GATT 1947, and which is not a Party to this Agreement may accede to this Agreement on terms to be agreed between that government and the Parties. Accession shall take place by deposit with the Director-General of the WTO of an instrument of accession which states the terms so agreed. The Agreement shall enter into force for an acceding government on the 30th day following the date of its accession to the Agreement.

    3.   Transitional Arrangements

    (a) 

    Hong Kong and Korea may delay application of the provisions of this Agreement, except Articles XXI and XXII, to a date not later than 1 January 1997. The commencement date of their application of the provisions, if prior to 1 January 1997, shall be notified to the Director-General of the WTO 30 days in advance.

    (b) 

    During the period between the date of entry into force of this Agreement and the date of its application by Hong Kong, the rights and obligations between Hong Kong and all other Parties in this Agreement which were on 15 April 1994 Parties to the Agreement on Government Procurement done at Geneva on 12 April 1979 as amended on 12 February 1987 (the «1988 Agreement») shall be governed by the substantive ( 219 ) provisions of the 1988 Agreement, including its Annexes as modified or rectified, which provisions are incorporated herein by reference for that purpose and shall remain in force until 31 December 1996.

    (c) 

    Between Parties to this Agreement which are also Parties to the 1988 Agreement, the rights and obligations of this Agreement shall supersede those under the 1988 Agreement.

    (d) 

    Article XXII shall not enter into force until the date of entry into force of the WTO Agreement. Until such time, the provisions of Article VII of the 1988 Agreement shall apply to consultations and dispute settlement under this Agreement, which provisions are hereby incorporated in the Agreement by reference for that purpose. These provisions shall be applied under the auspices of the Committee under this Agreement.

    (e) 

    Prior to the date of entry into force of the WTO Agreement, references to WTO bodies shall be construed as referring to the corresponding GATT body and references to the Director-General of the WTO and to the WTO Secretariat shall be construed as references to, respectively, the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947 and to the GATT Secretariat.

    4.   Reservations

    Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement.

    5.   National Legislation

    (a) 

    Each government accepting or acceding to this Agreement shall ensure, not later than the date of entry into force of this Agreement for it, the conformity of its laws, regulations and administrative procedures, and the rules, procedures and practices applied by the entities contained in its lists annexed hereto, with the provisions of this Agreement.

    (b) 

    Each Party shall inform the Committee of any changes in its laws and regulations relevant to this Agreement and in the administration of such laws and regulations.

    6.   Rectifications or Modifications

    (a) 

    Rectifications, transfers of an entity from one Annex to another or, in exceptional cases, other modifications relating to Appendices I through IV shall be notified to the Committee, along with information as to the likely consequences of the change for the mutually agreed coverage provided in this Agreement. If the rectifications, transfers or other modifications are of a purely formal or minor nature, they shall become effective provided there is no objection within 30 days. In other cases, the Chairman of the Committee shall promptly convene a meeting of the Committee. The Committee shall consider the proposal and any claim for compensatory adjustments, with a view to maintaining a balance of rights and obligations and a comparable level of mutually agreed coverage provided in this Agreement prior to such notification. In the event of agreement not being reached, the matter may by pursued in accordance with the provisions contained in Article XXII.

    (b) 

    Where a Party wishes, in exercise of its rights, to withdraw an entity from Appendix I on the grounds that government control or influence over it has been effectively eliminated that Party shall notify the Committee. Such modification shall become effective the day after the end of the following meeting of the Committee, provided that the meeting is no sooner than 30 days from the date of notification and no objection has. been made. In the event of an objection, the matter may be pursued in accordance with the procedures on consultations and dispute settlement contained in Article XXII. In considering the proposed modification to Appendix I and any consequential compensatory adjustment, allowance shall be made for the market-opening effects of the removal of government control or influence.

    7.   Reviews, Negotiations and Future Work

    (a) 

    The Committee shall review annually the implementation and operation of this Agreement taking into account the objectives thereof. The Committee shall annually inform the General Council of the WTO of developments during the periods covered by such reviews.

    (b) 

    Not later than the end of the third year from the date of entry into force of this Agreement and periodically thereafter, the Parties thereto shall undertake further negotiations, with a view to improving this Agreement and achieving the greatest possible extension of its coverage among all Parties on the basis of mutual reciprocity, having regard to the provisions of Article V relating to developing countries.

    (c) 

    Parties shall seek to avoid introducing or prolonging discriminatory measures and practices which distort open procurement and shall, in the context of negotiations under subparagraph (b), seek to eliminate those which remain on the date of entry into force of this Agreement.

    8.   Information Technology

    With a view to ensuring that the Agreement does not constitute an unnecessary obstacle to technical progress, Parties shall consult regularly in the Committee regarding developments in the use of information technology in government procurement and shall, if necessary, negotiate modifications to the Agreement. These consultations shall in particular aim to ensure that the use of information technology promotes the aims of open, non-discriminatory and efficient government procurement through transparent procedures, that contracts covered under the Agreement are clearly identified and that all available information relating to a particular contract can be identified. When a Party intends to innovate, it shall endeavour to take into account the views expressed by other Parties regarding any potential problems.

    9.   Amendments

    Parties may amend this Agreement having regard inter alia to the experience gained in its implementation. Such an amendment, once the Parties have concurred in accordance with the procedures established by the Committee, shall not enter into force for any Party until it has been accepted by such Party.

    10.   Withdrawal

    (a) 

    Any Party may withdraw from this Agreement. The withdrawal shall take effect upon the expiration of 60 days from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director-General of the WTO. Any Party may upon such notification request an immediate meeting of the Committee.

    (b) 

    If a Party to this Agreement does not become a Member of the WTO within one year of the date of entry into force of the WTO Agreement or ceases to be a Member of the WTO, it shall cease to be a Party to this Agreement with effect from the same date.

    11.   Non-application of this Agreement between Particular Parties

    This Agreement shall not apply as between any two Parties if either of the Parties, at the time either accepts or accedes to this Agreement, does not consent to such application.

    12.   Notes, Appendices and Annexes

    The Notes, Appendices and Annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.

    13.   Secretariat

    This Agreement shall be serviced by the WTO Secretariat.

    14.   Deposit

    This Agreement shall be deposited with the Director-General of the WTO, who shall promptly furnish to each Party a certified true copy of this Agreement, of each rectification or modification thereto pursuant to paragraph 6 and of each amendment thereto pursuant to paragraph 9, and a notification of each acceptance thereof or accession thereto pursuant to paragraphs 1 and 2 and of each withdrawal therefrom pursuant to paragraph 10 of this Article.

    15.   Registration

    This Agreement shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.

    Done at Marrakesh this fifteenth day of April one thousand nine hundred and ninety-four in a single copy, in the English, French and Spanish languages, each text being authentic, except as otherwise specified with respect to the Appendices hereto.

    NOTES

    The Terms «country» or «countries» as used in this Agreement, including the Appendices, are to be understood to include any separate customs territory Party to this Agreement.

    In the case of a separate customs territory Party to this Agreement, where an expression in this Agreement is qualified by the term «national», such expression shall be read as pertaining to that customs territory, unless otherwise specified.

    Article 1, paragraph 1

    Having regard to general policy considerations relating to tied aid, including the objective of developing countries with respect to the untying of such aid, this Agreement does not apply to procurement made in furtherance of tied aid to developing countries so long as it is practised by Parties.

    INTERNATIONAL DAIRY ARRANGEMENT



    PREAMBLE

    Recognizing the importance of milk and dairy products to the economy of many countries ( 220 ) in terms of production, trade and consumption;

    Recognizing the need, in the mutual interests of producers and consumers, and of exporters and importers, to avoid surpluses and shortages, and to maintain prices at an equitable level;

    Noting the diversity and interdependence of dairy products;

    Noting the situation in the dairy products market, which is characterized by very wide fluctuations and the proliferation of export and import measures;

    Considering that improved cooperation in the dairy products sector contributes to the attainment of the objectives of expansion and liberalization of world trade, and the implementation of the principles and objectives concerning developing countries agreed upon in the Tokyo Declaration of Ministers dated 14 September 1973 concerning the Multilateral Trade Negotiations;

    Determined to respect the principles and objectives of the General Agreement on Tariffs and Trade (hereinafter referred to as «General Agreement» or «GATT») ( 221 ) and, in carrying out the aims of this Arrangement, effectively to implement the principles and objectives agreed upon in the said Tokyo Declaration;

    The participants to the present Arrangement have, through their representatives, agreed as follows:



    PART ONE

    GENERAL PROVISIONS

    Article I

    Objectives

    The objectives of this Arrangement shall be, in accordance with the principles and objectives agreed upon in the Tokyo Declaration of Ministers dated 14 September 1973 concerning the Multilateral Trade Negotiations,

    — 
    to achieve the expansion and ever greater liberalization of world trade in dairy products under market conditions as stable as possible, on the basis of mutual benefit to exporting and importing countries;
    — 
    to further the economic and social development of developing countries.

    Article II

    Products Coverage

    1.  

    This Arrangement applies to the dairy products sector. For the purpose of this Arrangement, the term «dairy products» is deemed to include the following products, as defined in the Customs Cooperation Council Nomenclature:



    CCCN

    (a)  Milk and cream, fresh, not concentrated or sweetened

    04.01

    (b)  Milk and cream, preserved, concentrated or sweetened

    04.02

    (c)  Butter

    04.03

    (d)  Cheese and curd

    04.04

    (e)  Casein

    ex 35.01

    2.  
    The International Dairy Products Council established in terms of Article VII: 1(a) of this Arrangement (hereinafter referred to as the Council) may decide that the Arrangement is to apply to other products in which dairy products referred to in paragraph 1 of this Article have been incorporated if it deems their inclusion necessary for the implementation of the objectives and provisions of this Arrangement.

    Article III

    Information

    1.  
    The participants agree to provide regularly and promptly to the Council the information required to permit it to monitor and assess the overall situation of the world market for dairy products and the world market situation for each individual dairy product.
    2.  
    Participating developing countries shall furnish the information available to them. In order that these participants may improve their data collection mechanisms, developed participants, and any developing participants able to do so, shall consider sympathetically any request to them for technical assistance.
    3.  

    The information that the participants undertake to provide pursuant to paragraph 1 of this Article, according to the modalities that the Council shall establish, shall include data on past performance, current situation and outlook regarding production, consumption, prices, stocks and trade, including transactions other than normal commercial transactions, in respect of the products referred to in Article II of this Arrangement, and any other information deemed necessary by the Council. Participants shall also provide information on their domestic policies and trade measures, and on their bilateral, plurilateral or multilateral commitments, in the dairy sector and shall make known, as early as possible, any changes in such policies and measures that are likely to affect international trade in dairy products. The provisions of this paragraph shall not require any participant to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

    Note:  It is understood that under the provisions of this Article, the Council instructs the secretariat to draw up, and keep up to date, an inventory of all measures affecting trade in dairy products, including commitments resulting from bilateral, plurilateral and multilateral negotiations.

    Article IV

    Functions of the International Dairy Products Council and Cooperation between the Participants to this Arrangement

    1.  

    The Council shall meet in order to:

    (a) 

    make an evaluation of the situation in and outlook for the world market for dairy products, on the basis of a status report prepared by the secretariat with the documentation furnished by participants in accordance with Article III of this Arrangement, information arising from the operation of the Protocols covered by Article VI of this Arrangement, and any other information available to it;

    (b) 

    review the functioning of this Arrangement.

    2.  
    If after an evaluation of the world market situation and outlook referred to in paragraph 1(a) of this Article, the Council finds that a serious market disequilibrium, or threat of such a disequilibrium, which affects or may affect international trade, is developing for dairy products in general or for one or more products, the Council will proceed to identify, taking particular account of the situation of developing countries, possible solution for consideration by governments.
    3.  
    Depending on whether the Council considers that the situation defined in paragraph 2 of this Article is temporary or more durable, the measures referred to in paragraph 2 of this Article could include short-, medium-or long-term measures to contribute to improve the overall situation of the world market.
    4.  
    When considering measures that could be taken pursuant to paragraphs 2 and 3 of this Article, due account shall be taken of the special and more favourable treatment, to be provided for developing countries, where this is feasible and appropriate.
    5.  
    Any participant may raise before the Council any matter affecting this Arrangement inter alia for the same purposes provided for in paragraph 2 of this Article. Each participant shall promptly afford adequate opportunity for consultation regarding such matter ( 222 ) affecting this Arrangement.
    6.  
    If the matter affects the application of the specific provisions of the Protocols annexed to this Arrangement, any participant which considers that its trade interests are being seriously threatened and which is unable to reach a mutually satisfactory solution with the other participant or participants concerned, may request the Chairman of the Committee for the relevant Protocol established under Article VII:2(a) of this Arrangement, to convene a special meeting of the Committee on an urgent basis so as to determine as rapidly as possible, and within four working days if requested, any measures which may be required to meet the situation. If a satisfactory solution cannot be reached, the Council shall, at the request of the Chairman of the Committee for the relevant Protocol, meet wihin a period of not more than fifteen days to consider the matter with a view to facilitating a satisfactory solution.

    Article V

    Food Aid and Transactions other than Normal Commercial Transactions

    1.  

    The participants agree:

    (a) 

    In cooperation with FAO and other interested organizations, to foster recognition of the value of dairy products in improving nutritional levels and of ways and means through which they may be made available for the benefit of developing countries.

    (b) 

    In accordance with the objectives of this Arrangement, to furnish, within the limits of their possibilities, dairy products to developing countries by way of food aid. Participants should notify the Council in advance each year, as far as practicable, of the scale, quantities and destinations of their proposed contributions of such food aid. Participants should also give, if possible, prior notification to the Council of any proposed amendments to the notified programme. It would be understood that contributions could be made bilaterally or through joint projects or through multilateral programmes, particularly the World Food Programme.

    (c) 

    Recognizing the desirability of harmonizing their efforts in this field, as well as the need to avoid harmful interference with normal patterns of production, consumption and international trade, to exchange views in the Council on their arrangements for the supply and requirements of dairy products as food aid or on concessional terms.

    2.  
    Donated exports to developing countries, exports destined for relief purposes or welfare purposes in developing countries, and other transactions which are not normal commercial transactions shall be effected in accordance with the FAO «Principles of Surplus Disposal and Consultative Obligations». Consequently the Council shall cooperate closely with the Consultative Sub-Committee on Surplus Disposal.
    3.  
    The Council shall, in accordance with conditions and modalities that it will establish, upon request, discuss, and consult on, all transactions other than normal commercial transactions and other than those covered by the Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade.



    PART TWO

    SPECIFIC PROVISIONS

    Article VI

    Protocols

    1.  

    Without prejudice to the provisions of Articles I to V of this Arrangement, the products listed below shall be subject to the provisions of the Protocols annexed to this Arrangement:

    Annex I
    — 
    Protocol Regarding Certain Milk Powders
    Milk powder and cream powder, excluding whey powder
    Annex II
    — 
    Protocol Regarding Milk Fat
    Milk fat
    Annex III
    — 
    Protocol Regarding Certain Cheeses
    Certain cheeses



    PART THREE

    Article VII

    Administration of the Arrangement

    1.   International Dairy Products Council

    (a)   An International Dairy Products Council shall be established within the framework of the GATT. The Council shall comprise representatives of all participants to the Arrangement and shall carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Arrangement. The Council shall be serviced by the GATT secretariat. The Council shall establish its own rules of procedure.

    (b)   Regular and special meetings

    The Council shall normally meet at least twice each year. However, the Chairman may call a special meeting of the Council either on his own initiative, at the request of the Committees established under paragraph 2 (a) of this Article, or at the request of a participant to this Arrangement.

    (c)   Decisions

    The Council shall reach its decisions by consensus. The Council shall be deemed to have decided on a matter submitted for its consideration if no member of the Council formally objects to the acceptance of a proposal.

    (d)   Cooperation with other organizations

    The Council shall make whatever arrangements are appropriate for consultation or cooperation with inter-governmental and non-governmental organizations.

    (e)   Admission of observers

    (i) 

    The Council may invite any non-participating country to be represented at any meeting as an observer.

    (ii) 

    The Council may also invite any of the organizations referred to in paragraph 1 (d) of this Article to attend any meeting as an observer.

    2.   Committees

    (a)   The Council shall establish a Committee to carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Protocol Regarding Certain Milk Powders, a Committee to carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Protocol Regarding Milk Fat and a Committee to carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Protocol Regarding Certain Cheeses. Each of these Committees shall comprise representatives of all participants to the relevant Protocol. The Committees shall be serviced by the GATT secretariat. They shall report to the Council on the exercise of their functions.

    (b)   Examination of the market situation

    The Council shall make the necessary arrangements, determining the modalities for the information to be furnished under Article III of this Arrangement, so that

    — 
    the Committee of the Protocol Regarding Certain Milk Powders may keep under constant review the situation in and the evolution of the international market for the products covered by this Protocol, and the conditions under which the provisions of this Protocol are applied by participants, taking into account the evolution of prices in international trade in each of the other dairy products having implications for the trade in products covered by this Protocol;
    — 
    the Committee of the Protocol Regarding Milk Fat may keep under constant review the situation in and the evolution of the international market for the products covered by this Protocol, and the conditions under which the provisions of this Protocol are applied by participants, taking into account the evolution of prices in international trade in each of the other dairy products having implications for the trade in products covered by this Protocol;
    — 
    The Committee of the Protocol Regarding Certain Cheeses may keep under constant review the situation in and the evolution of the international market for the products covered by this Protocol, and the conditions under which the provisions of this Protocol are applied by participants, taking into account the evolution of prices in international trade in each of the other dairy products having implications for- the trade in products covered by this Protocol.

    (c)   Regular and special meetings

    Each Committee shall normally meet at least once each quarter. However, the Chairman of each Committee may call a special meeting of the Committee on his own initiative or at the request of any participant.

    (d)   Decisions

    Each Committee shall reach its decisions by consensus. A committee shall be deemed to have decided on a matter submitted for its consideration if no member of the Committee formally objects to the acceptance of a proposal.



    PART FOUR

    Article VIII

    Final Provisions

    1.   Acceptance ( 223 )

    (a) 

    This Arrangement is open for acceptance, by signature or otherwise, by governments members of the United Nations, or of one of its specialized agencies and by the European Economic Community.

    (b) 

    Any government ( 224 ) accepting this Arrangement may at the time of acceptance make a reservation with regard to its acceptance of any of the Protocols annexed to the Arrangement. This reservation is subject to the approval of the participants.

    (c) 

    This Arrangement shall be deposited with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT who shall promptly furnish a certified copy thereof and a notification of each acceptance thereof to each participant. The texts of this Arrangements in the English, French and Spanish languages shall all be equally authentic.

    (d) 

    Acceptance of this Arrangement shall carry denunciation of the Arrangement Concerning Certain Dairy Products, done at Geneva on 12 January 1970 which entered into force on 14 May 1970, for participants having accepted that Arrangement and denunciation of the Protocol Relating to Milk Fat, done at Geneva on 2 April 1973 which entered into force on 14 May 1973, for participants having accepted that Protocol. Such denunciation shall take effect on the date of entry into force of this Arrangement.

    2.   Provisional application

    Any government may deposit with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT a declaration of provisional application of this Arrangement. Any government depositing such a declaration shall provisionally apply this Arrangement and be provisionally regarded as participating in this Arrangement.

    3.   Entry into force

    (a) 

    This Arrangement shall enter into force, for those participants having accepted it, on 1 January 1980. For participants accepting this Arrangement after that date, it shall be effective from the date of their acceptance.

    (b) 

    The validity of contracts entered into before the date of entry into force of this Arrangement is not affected by this Arrangement.

    4.   Validity

    This Arrangement shall remain in force for three years. The duration of this Arrangement shall be extended for further periods of three years at a time, unless the Council at least eighty days prior to each date of expiry, decides otherwise.

    5.   Amendment

    Except where provision for modification is made elsewhere in this Arrangement the Council may recommend an amendment to the provisions of this Arrangement. The proposed amendment shall enter into force upon acceptance by the governments of all participants.

    6.   Relationship between the Arrangement and the Annexes

    The following shall be deemed to be an integral part of this Arrangement, subject to the provisions of paragraph l(b) of this Article:

    — 
    the Protocols mentioned in Article VI of this Arrangement and contained in its Annexes I, II and III;
    — 
    the lists of reference points mentioned in Article 2 of the Protocol Regarding Certain Milk Powders, Article 2 of the Protocol Regarding Milk Fat, and Article 2 of the Protocol Regarding Certain Cheeses, contained in Annexes I(a), II(a) and III(a) respectively;
    — 
    the Schedules of price differentials according to milk fat content mentioned in Article 3:4, note 3 of the Protocol Regarding Certain Milk Powders and Article 3:4, note I of the Protocol Regarding Milk Fat, contained in Annexes I(b) and II(b) respectively;
    — 
    the register of processes and control measures referred to in Article 3:5 of the Protocol Regarding Certain Milk Powders, contained in Annex Ic.

    7.   Relationship between the Arrangement and the GATT

    Nothing in this Arrangement shall affect the rights and obligations of participants under the GATT ( 225 ).

    8.   Withdrawal

    (a) 

    Any participant may withdraw from this Arrangement. Such withdrawal shall take effect upon the expiration of sixty days from the day on which written notice of withdrawal is received by the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT.

    (b) 

    Subject to such conditions as may be agreed upon by the participants, any participant may withdraw from any of the Protocols annexed to this Arrangement. Such withdrawal shall take effect upon the expiration of sixty days from the day on which written notice of withdrawal is received by the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT.

    Done at Geneva this twelfth day of April nineteen hundred and seventy-nine.

    ANNEX I

    PROTOCOL REGARDING CERTAIN MILK POWDERS

    PART ONE

    Article 1

    Product Coverage

    1.  
    This Protocol applies to milk powder and cream powder falling under CCCN heading No 04.02, excluding whey powder.



    PART TWO

    Article 2

    Pilot Products

    1.  

    For the purpose of this Protocol, minimum export prices shall be established for the pilot products of the following description:

    (a) 

    Designation: Skimmed-milk powder

    Milk fat content: less than or equal to 1,5 per cent by weight Water content: less than or equal to 5 per cent by weight

    (b) 

    Designation: Whole milk powder

    Milk fat content: 26 per cent by weight

    Water content: less than or equal to 5 per cent by weight

    (c) 

    Designation: Buttermilk powder ( 226 )

    Milk fat content: less than or equal to 11 per cent by weight Water content: less than or equal to 5 per cent by weight

    Packaging: in packages normally used in the trade, of a net content by weight of not less than 25 kg, or 50 Ibs, as appropriate

    Terms of sale: f.o.b. ocean-going vessels from the exporting country or free-at-frontier exporting country.

    By derogation from this provision, reference points are designated for the countries listed in Annex I (a) ( 227 ). The Committee established in pursuance of Article VII: 2 (a) of the Arrangement (hereinafter referred to as the Committee) may amend the contents of that Annex.

    Prompt payment against documents.

    Article 3

    Minimum Prices

    Level and observance of minimum prices

    1.  
    Participants undertake to take the steps necessary to ensure that the export prices of the products defined in Article 2 of this Protocol shall not be less than the minimum prices applicable under the present Protocol. If the products are exported in the form of goods in which they have been incorporated, participants shall take the steps necessary to avoid the circumvention of the price provisions of this Protocol.
    2.  
    (a) 

    The minimum price levels set in the present Article take account, in particular, of the current market situation, dairy prices in producing participants, the need to ensure an appropriate relationship between the minimum prices established in the Protocols to the present Arrangement, the need to ensure equitable prices to consumers, and the desirability of maintaining a minimum return to the most efficient producers in order to ensure stability of supply over the longer term.

    (b) 

    The minimum prices provided for in paragraph 1 of the present Article applicable at the date of entry into force of this Protocol are fixed at:

    (i) 

    US$ 425 ( 228 ) per metric ton for the skimmed-milk powder defined in Article 2 of this Protocol.

    (ii) 

    US $ 725 ( 229 ) per metric ton for the whole milk powder defined in Article 2 of this Protocol.

    (iii) 

    US $ 425 ( 230 ) per metric ton for the buttermilk powder defined in Article 2 of this Protocol.

    3.  
    (a) 

    The levels of the minimum prices specified in the present Article can be modified by the Committee, taking into account, on the one hand, the results of the operation of the Protocol and, on the other hand, the evolution of the situation of the international market.

    (b) 

    The levels of the minimum prices specified in the present Article shall be subject to review at least once a year by the Committee. The Committee shall meet in September of each year for this purpose. In undertaking this review the Committee shall take account in particular, to the extent relevant and necessary, of costs faced by products, other relevant economic factors of the world market, the need to maintain a long-term minimum return to the most economic producers, the need to maintain stability of supply and to ensure acceptable prices to consumers, and the current market situation and shall have regard to the desirability of improving the relationship between the levels of the minimum prices set out in paragraph 2(b) of the present Article and the dairy support levels in the major producing participants.

    Adjustment of minimum prices

    4.  

    If the products actually exported differ from the pilot products in respect of the fat content, packaging or terms of sale, the minimum prices shall be adjusted so as to protect the minimum prices established in this Protocol for the products specified in Article 2 of this Protocol according to the following provisions:

    Milk fat content:
    If the milk fat content of the milk powders described in Article 1 of the present Protocol excluding buttermilk powder ( 231 ) differs from the milk fat content of the pilot products as defined in Article 2.1 (a) and (b) of the present Protocol, then for each full percentage point of milk fat as from 2 per cent, there shall be an upward adjustment of the minimum price in proportion to the difference between the minimum prices established for the pilot products defined in Article 2.1 (a) and (b) of the present Protocol ( 232 ).
    Packaging:
    If the products are offered otherwise than in packages normally used in the trade, of a net content by weight less than 25 kg or 50 lbs, as appropriate, the minimum prices shall be adjusted so as to reflect the difference in the cost of packaging from the type of package specified above.
    Terms of sale:
    If sold on terms other than f.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country ( 233 ), the minimum prices shall be calculated on the basis of the minimum f.o.b. prices specified in paragraph 2 (b) of this Article, plus the real and justified costs of the services provided: if the terms of the sale include credit, this shall be charged for at the prevailing commercial rates in the country concerned.

    Exports and imports of skimmed-milk powder and buttermilk powder for purposes of animal feed

    5.  
    Dy derogation from the provisions of paragraphs 1 to 4 of this Article participants may, under the conditions defined below, export or import, as the case may be, skimmed-milk powder and buttermilk powder for purposes of animal feed at prices below the minimum prices provided for in this Protocol for these products. Participants may make use of this possibility only to the extent that they subject the products exported or imported to the processes and control measures which will be applied in the country of export or destination so as to ensure that the skimmed-milk powder and buttermilk powder thus exported or imported are used exclusively for animal feed. These processes and control measures shall have been approved by the Committee and recorded in a register established by it ( 234 ). Participants withing to make use of the provisions of this paragraph shall give advance notification of their intention to do so to the Committee which shall meet, at the request of a participant, to examine the market situation. The participants shall furnish the necessary information concerning their transactions in respect of skimmed-milk powder and buttermilk powder for purposes of animal feed, so that the Committee may follow development in this sector and periodically make forecasts concerning the evolution of this trade.

    Special conditons of sales

    6.  
    Participants undertake within the limit of their institutional possibilities to ensure that practices such as those referred to in Article 4 of this Protocol do not have the effect of directly or indirectly bringing the export prices of the producers subject to the minimum price provisions below the agreed minimum prices.

    Field of application

    7.  
    For each participant, this Protocol is applicable to exports of the products specified in Article 1 of this Protocol manufactured or repacked inside its own customs territory.

    Transactions other than normal commercial transactions

    8.  
    The provisions of paragraphs 1 to 7 of this Article shall not be regarded as applying to donated exports to developing countries or to exports destined for relief purposes or food-related development purposes or welfare purposes in developing countries.

    Article 4

    Provision of Information

    1.  
    In cases where prices in international trade of the products covered by Article 1 of this Protocol are approaching the minimum prices mentioned in Article 3:2(b) of this Protocol, and without prejudice to the provisions of Article III of the" Arrangement, participants shall notify to the Committee all the relevant elements for evaluating their own market situation and, in particular, credit or loan practices, twinning with other products, barter or three-sided transactions, refunds or rebates, exclusivity contracts packaging costs and details of the packaging, so that the Committee can make a verification.

    Article 5

    Obligations of Exporting Participants

    1.  
    Exporting participants agree to use their best endeavours, in accordance with their institutional possibilities, to supply on a priority basis the normal commercial requirements of developing importing participants, especially those used for food-related development purposes and welfare purposes.

    Article 6

    Cooperation of Importing Participants

    1.  

    Participants which import products coveral by Article 1 of this Protocol undertake in particular:

    (a) 

    to cooperate in implementing the minimum prices objective of this Protocol and to ensure, as far as possible, that the products covered by Article 1 of this Protocol are not imported at less than the appropriate customs valuation equivalent to the prescribed minimum prices;

    (b) 

    without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement and Article 4 of this Protocol, to supply information concerning imports of products covered by Article 1 of this Protocol from non-participants;

    (c) 

    to consider sympathetically proposals for appropriate remedial action if imports at prices inconsistent with the minimum prices threaten the operation of this Protocol.

    2.  
    Paragraph 1 of this Article shall not apply to imports of skimmed-milk powder and buttermilk powder for purposes of animal feed, provided that such imports are subject to the measures and procedures provided for in Article 3:5 of this Protocol.



    PART THREE

    Article 7

    Derogations

    1.  
    Upon request by a participant, the Committee shall have the authority to grant derogations from the provisions of Article 3, paragraphs 1 to 5 of this Protocol in order to remedy difficulties which observance of minimum prices could cause certain participants. The Committee shall pronounce on such a request within three months from the date of the request.

    Article 8

    Emergency Action

    1.  
    Any participant, which considers that its interests are seriously endangered by a country not bound by this Protocol, can request the Chairman of the Committee to convene an emergency meeting of the Committee within two working days to determine and decide whether measures would be required to meet the situation. If such a meeting cannot be arranged within the two working days and the commercial interests of the participant concerned are likely to be materially prejudiced, that participant may take unilateral action to safeguard its position, on the condition that any other participants likely to be affected are immediately notified. The Chairman of the Committee shall also be formally advised immediately of the full circumstances of the case and shall be requested to call a special meeting of the Committee at the earliest possible moment.

    ANNEX II

    PROTOCOL REGARDING MILK FAT

    PART ONE

    Article 1

    Product Coverage

    1.  
    This Protocol applies to milk fat falling under CCCN heading No 04.03, having a milk fat content equal to or greater than 50 per cent by weight.



    PART TWO

    Article 2

    Pilot Products

    1.  

    For the purpose of this Protocol, minimum export prices shall be established for the pilot products of the following descriptions:

    (a) 

    Designation: Anhydrous milk fat

    Milk fat content: 99,5 per cent by weight

    (b) 

    Designation: Butter

    Milk fat content: 80 per cent by weight

    Packaging:
    In packages normally used in the trade, of a net content by weight of not less than 25 kg or 50 lbs, as appropriate.
    Terms of sale:
    F.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country. By derogation from this provision, reference points are designated for the countries total in Annex II(a)Annex II(a) is not reproduced. ( 235 ). The Committee established in pursuance of Article VII:2(a) of the Arrangement (hereinafter referred to as the Committee) may amend the contents of that Annex.

    Prompt payment against documents.

    Article 3

    Minimum Prices

    Level and observance of minimum prices

    1.  
    Participants undertake to take the steps necessary to ensure that the export prices of the products defined in Article 2 of this Protocol shall not be less than the minimum prices applicable under the present Protocol. If the products are exported in the form of goods in which they have been incorporated, participants shall take the steps necessary to avoid the circumvention of the price provisions of this Protocol.
    2.  
    (a) 

    The minimum price levels set out in the present Article take account, in particular, of the current market situation, dairy prices in producing participants, the need to ensure an appropriate relationship between the minimum prices established in the Protocols to the present Arrangement, the need to ensure equitable prices to consumers, and the desirability of maintaining a minimum return to the most efficient producers in order to ensure stability of supply over the longer term.

    (b) 

    The minimum prices provided for in paragraph 1 of the present Article applicable at the date of entry into force of this Protocol are fixed at:

    (i) 

    US$ 1 100  ( 236 ) per metric ton for the anhydrous milk fat defined in Article 2 of this Protocol.

    (ii) 

    US $ 925 ( 237 ) per metric ton for the butter defined in Article 2 of this Protocol.

    3.  
    (a) 

    The levels of the minimum prices specified in the present Article can be modified by the Committee, taking into account, on the one hand, the results of the operation of the Protocol and, on the other hand, the evolution of the situation of the international market.

    (b) 

    The levels of the minimum prices specified in the present Article shall be subject to review at least once a year by the Committee. The Committee shall meet in September of each year for this purpose. In undertaking this review the Committee shall take account in particular, to the extent relevant and necessary, of costs faced by producers, other relevant economic factors of the world market, the need to maintain a long-term minimum return to the most economic producers, the need to maintain stability of supply and to ensure acceptable prices to consumers, and the current market situation and shall have regard to the desirability of improving the relationship between the levels of the minimum prices set out in paragraph 2(b) of the present Article and the dairy support levels in the major producing participants.

    Adjustment of minimum prices

    4.  

    If the products actually exported differ from the pilot products in respect of the fat content, packaging or terms of sale, the minimum prices shall be adjusted so as to protect the minimum prices established in this Protocol for the products specified in Article 2 of this Protocol according to the following provisions:

    Milk fat content:
    If the milk fat content of the product defined in Article 1 of the present Protocol differs from the milk fat content of the pilot products as defined in Article 2 of the present Protocol then, if the milk fat content is equal to or greater than 82 per cent or less than 80 per cent, the minimum price of this product shall be, for each full percentage point by which the milk fat content is more than or less than 80 per cent, increased or reduced in proportion to the difference between the minimum prices established for the pilot products defined in Article 2 of the present Protocol.
    Packaging:
    If the products are offered otherwise than in packages normally used in the trade, of a net content by weight of not less than 25 kg or 50 lbs., as appropriate, the minimum prices shall be adjusted so as to reflect the difference in the cost of packaging from the type of package specified above.
    Terms of sale:
    If sold on terms other than f.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country ( 238 ), the minimum prices shall be calculated on the basis of the minimum f.o.b. prices specified in paragraph 2(b) of this Article, plus the real and justified costs of the services provided, if the terms of the sale include credit this shall be charged for at the prevailing commercial rates in the country concerned.

    Special conditions of sales

    5.  
    Participants undertake within the limit of their institutional possibilities to ensure that practices such as those referred to in Article 4 of this Protocol do not have the effect of directly or indirectly bringing the export prices of the products subject to the minimum price provisions below the agreed minimum prices.

    Field of application

    6.  
    For each participant, this Protocol is applicable to exports of the products specified in Article 1 of this Protocol manufactured or repacked inside its own customs territory.

    Transactions other than normal commercial transactions

    7.  

    The provisions of paragraphs 1 to 6 of this Article shall not be regarded as applying to donated exports to developing countries or to exports destined for relief purposes of food-related development purposes or welfare purposes in developing countries.

    Article 4

    Provision of Information

    1.  
    In cases where prices in international trade of the products coverd by Article 1 of this Protocol are approaching the minimum prices mentioned in Article 3.2(b) of this Protocol, and without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement, participants shall notify to the Committee all the relevant elements for evaluating their own market-situation and, in particular, credit or loan practices, twinning with other products, barter or three-sided transactions, refunds or rebates, exclusivity contracts, packaging costs and details of the packaging, so that the Committee can make a verification.

    Article 5

    Obligations of Exporting Participants

    1.  
    Exporting participants agree to use their best endeavours, in accordance with their institutional possibilities, to supply on a priority basis the normal commercial requirements of developing importing participants, especially those used for food-related development purposes and welfare purposes.

    Article 6

    Cooperation of Importing Participants

    1.  

    Participants which import products covered by Article 1 of this Protocol undertake in particular:

    (a) 

    to cooperate in implementing the minimum prices objective of this Protocol and to ensure, as far as possible, that the products covered by Article 1 of this Protocol are not imported at less than the appropriate customs valuation equivalent to the prescribed minimum prices;

    (b) 

    without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement and Article 4 of this Protocol, to supply information concerning imports of products covered by Article 1 of this Protocol from non-participants;

    (c) 

    to consider sympathetically proposals for appropriate remedial action if imports at prices inconsistent with the minimum prices threaten the operation of this Protocol.



    PART THREE

    Article 7

    Derogations

    1.  
    Upon request by a participant, the Committee shall have the authority to grant derogations from the provisions of Article 3, paragraphs 1 to 4 of this Protocol in order to remedy difficulties which observance of minimum prices could cause certain participants. The Committee shall pronounce on such a request within three months from the date of the request.

    Article 8

    Emergency Action

    1.  
    Any participant, which consides that its interests are seriously endangered by a country not bound by this Protocol, can request the Chairman of the Committee to convene an emergency meeting of the Committee within two working days to determine and decide whether measures would be required to meet the situation. If such a meeting cannot be arranged within the two working days and the commercial interests of the participant concerned are likely to be materially prejudiced, that participant may take unilateral action to safeguard its position, on the condition that any other participants likely to be affected are immediately notified. The Chairman of the Committee shall also be formally advised immediately of the full circumstances of the case and shall be requested to call a special meeting of the Committee at the earliest possible moment.

    ANNEX III

    PROTOCOL REGARDING CERTAIN CHEESES

    PART ONE

    Article 1

    Product Coverage

    1.  
    This Protocol applies to cheeses falling under CCCN heading No 04.04, having a fat content in dry matter, by weight, equal to or more than 45 per cent and a dry matter content, by weight, equal to or more than 50 per cent.



    PART TWO

    Article 2

    Pilot Product

    1.  

    For the purpose of this Protocol, a minimum export price shall be established for the pilot product of the following description:

    Designation: Cheese
    Packaging: In packages normally used in the trade of a net content by weight of not less than 20 kg or 40 lbs., as appropriate.
    Terms of sale: F.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country.

    By derogation from this provision, reference points are designated for the countries listed in Annex III(a) ( 239 ). The Committee established in pursuance of Article VII:2(a) of the Arrangement (hereinafter referred to as the Committee) may amend the contents of that Annex.

    Prompt payment against documents.

    Article 3

    Minimum Price

    Level and observance of minimum price

    1.  
    Participants undertake to take the steps necessary to ensure that the export prices of the products defined in Articles 1 and 2 of this Protocol shall not be less than the minimum price applicable under the present Protocol. If the products are exported in the form of goods in which they have been incorporated, participants shall take the steps necessary to avoid the circumvention of the price provisions of this Protocol.
    2.  
    (a) 

    The minimum price level set out in the present Article takes account, in particular, of the current market situation, dairy prices in producing participants, the need to ensure an appropriate relationship between the minimum prices established in the Protocols to the present Arrangement, the need to ensure equitable prices to consumers, and the desirability of maintaining a minimum return to the most efficient producers in order to ensure stability of supply over the longer term.

    (b) 

    The minimum price provided for in paragraph 1 of the present Article applicable at the date of entry into force of this Protocol is fixed at US $ 800 ( 240 ) per metric ton.

    3.  
    (a) 

    The level of the minimum price specified in the present Article can be modified by the Committee, taking into account, on the one hand, the results of the operation of the Protocol and, on the other hand, the evolution of the situation of the international market.

    (b) 

    The level of the minimum price specified in the present Article shall be subject to review at least once a year by the Committee. The Committee shall meet in September of each year for this purpose. In undertaking this review the Committee shall take account in particular, to the extent relevant and necessary, of costs faced by producers, other relevant economic factors of the world market, the need to maintain a long-term minimum return to the most economic producers, the need to maintain stability of supply and to ensure acceptable prices to consumers, and the current market situation and shall have regard to the desirability of improving the relationship between the level of the minimum price set out in paragraph 2(b) of the present Article and the dairy support levels in the major producing participants.

    Adjustment of minimum price

    4.  

    If the products actually exported differ from the pilot products in respect or the packaging or terms of sale, the minimum price shall be adjusted so as to protect the minimum price established in this Protocol according to the following provisions:

    Packaging: If the products are offered otherwise than in packages as specified in Article 2, the minimum price shall be adjusted so as to reflect the difference in the cost of packaging from the type of package specified above.
    Terms of sale: If sold on terms other than f.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country ( 241 ), the minimum price shall be calculated on the basis of the minimum f.o.b. price specified in paragraph 2(b) of this Article, plus the real and justified costs of the services provided; if the terms of the sale include credit, this shall be charged for at the prevailing commercial rates in the country concerned.

    Special conditions of sale

    5.  
    Participants undertake within the limit of their institutional possibilities to ensure that practices such as these referred to in Article 4 of this Protocol do not have the effect of directly or indirectly bringing the export prices of the products subject to the minimum price provisions below the agreed minimum price.

    Field of application

    6.  
    For each participant, this Protocol is applicable to exports of the products specified in Article 1 of this Protocol manufactured or repacked inside its own customs territory.

    Transactions other than normal commercial transactions

    7.  
    The provisions of paragraphs 1 to 6 of this Article shall not be regarded as applying to donated exports to developing countries or to exports destined for relief purposes or food-related development purposes or welfare purposes in developing countries.

    Article 4

    Provision of Information

    1.  
    In cases where prices in international trade of the products covered by Article 1 of this Protocol are approaching the minimum price mentioned in Article 3:2(b) of this Protocol and without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement participants shall notify to the Committee all the relevant elements for evaluating their own market situation and, in particular, credit or loan practices, twinning with other products, barter or three-sided transactions, refunds or rebates, exclusivity contracts, packaging costs and details of the packaging, so that the Committee can make a verification.

    Article 5

    Obligations of Exporting Participants

    1.  
    Exporting participants agree to use their best endeavours, in accordance with their institutional possibilities, to supply on a priority basis the normal commercial requirements of developing importing participants, especially those used for food-related development purposes and welfare purposes.

    Article 6

    Cooperation of Importing Participants

    1.  

    Participants which import products. covered by Article 1 of this Protocol undertake in particular:

    (a) 

    to cooperate in implementing the minimum price objective of this Protocol and to ensure, as far as possible, that the products covered by Article 1 of this Protocol are not imported at less than the appropriate customs valuation equivalent to the prescribed minimum price;

    (b) 

    without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement and Article 4 of this Protocol, to supply information concerning imports of products covered by Article 1 of this Protocol from non-participants;

    (c) 

    to consider sympathetically proposals for appropriate remedial action if imports at prices inconsistent with the minimum price threaten the operation of this Protocol.



    PART THREE

    Article 7

    Derogations

    1.  
    Upon request by a participant, the Committee shall have the authority to grant derogations from the provisions of Article 3, paragraphs 1 to 4 of this Protocol in order to remedy difficulties which observance of minimum prices could cause certain participants. The Committee shall pronounce on such a request within thirty days from the date of the request.
    2.  
    The provisions of Article 3:1 to 4 shall not apply to exports, in exceptional circumstances, of small quantities of natural unprocessed cheese which would be below normal export quality as a result of deterioration or production faults. Participants exporting such cheese shall notify the GATT secretariat in advance of their intention to do so. Participants shall also notify the Committee quarterly of all sales of cheese effected under the provisions of this paragraph, specifying in respect of each transaction, the quantities, prices and destinations involved.

    Article 8

    Emergency Action

    1  
    Any participant, which considers that its interests are seriously endangered by a country not bound by this Protocol, can request the Chairman of the Committee to convene an emergency meeting of the Committee within two working days to determine and decide whether measures would be required to meet the situation. If such a meeting cannot be arranged within the two working days and the commercial interests of the participant concerned are likely to materially prejudiced, that participant may take unilateral action to safeguard its position, on the condition that any other participants likely to be affected are immediately notified. The Chairman of the Committee shall also be formally advised immediately of the full circumstances of the case and shall be requested to call a special meeting of the Committee at the earliest possible moment.

    ARRANGEMENT REGARDING BOVINE MEAT



    PREAMBLE

    Convinced that increased international cooperation should be carried out in such a way as to contribute to the achievement of greater liberalization, stability and expansion in international trade in meat and live animals;

    Taking into account the need to avoid serious disturbances in international trade in bovine meat and live animals;

    Recognizing the importance of production and trade in bovine meat and live animals for the economies of many countries, especially for certain developed and developing countries;

    Mindful of their obligations to the principles and objectives of the General Agreement on Tariffs and Trade (hereinafter referred to as «General Agreement» or «GATT») ( 242 ):

    Determined, in carrying out the aims of this Arrangement to implement the principles and objectives agreed upon in the Tokyo Declaration of Ministers, dated 11 September 1973 concerning the Multilateral Trade Negotiations, in particular as concerns special and more favourable treatment for developing countries;

    The participants in the present Arrangement have, through their representatives, agreed as follows:



    PART ONE

    GENERAL PROVISIONS

    Article I

    Objectives

    The objectives of this Arrangement shall be:

    (1) 

    to promote the expansion, ever greater liberalization and stability of the international meat and livestock market by facilitating the progressive dismantling of obstacles and restrictions to world trade in bovine meat and live animals, including those which compartmentalize this trade, and by improving the international framework of world trade to the benefit of both consumer and producer, importer and exporter;

    (2) 

    to eucourage greater international cooperation in all aspects affecting the trade in bovine meat and live animals with a view in particular to greater rationalization and more efficient distribution of resources in the international meat economy;

    (3) 

    to secure additional benefits for the international trade of developing countries in bovine meat and live animals through an improvement in the possibilities for these countries to participate in the expansion of world trade in these products by means of inter alia:

    (a) 

    promoting long-term stability of prices in the context of an expanding world market for bovine meat and live animals; and

    (b) 

    promoting the maintenance and improvement of the earnings of developing countries that are exporters of bovine meat and live animals;

    the above with a view thus to deriving additional earnings, by means of securing long-term stability of markets for bovine meat and live animals;

    (4) 

    to further expand trade on a competitive basis taking into account the traditional position of efficient producers.

    Article II

    Product Coverage

    This Arrangement applies to bovine meat. For the purpose of this Arrangement, the term «bovine meat» is considered to include:



    CCCN

    (a)  Live bovine animals

    01.02

    (b)  Meat and edible offals of bovine animals, fresh, chilled or frozen

    ex 02.01

    (c)  Meat and edible offals of bovine animals, salted, in brine, dried or smoked

    ex 02.06

    (d)  Other prepared or preserved meat or offal of bovine animals

    ex 16.02

    and any other product that may be added by the International Meat Council, as established under the terms of Article V of this Arrangement, in order to accomplish the objectives and provisions of this Arrangement.

    Article III

    Information and Market Monitoring

    1.  
    All participants agree to provide regularly and promptly to the Council, the information which will permit the Council to monitor and access the overall situation of the world market for meat and the situation of the world market for each specific meat.
    2.  
    Participating developing countries shall furnish the information available to them. In order that these countries may improve their data collection mechanism, developed participants, and any developing participants able to do so, shall consider sympathetically any request to them for technical assistance.
    3.  
    The information that the participants undertake to provide pursuant to paragraph 1 of this Article, according to the modalities that the Council shall establish, shall include data on past performance and current situation and an assessment of the outlook regarding production (including the evolution of the composition of herds), consumption, prices, stocks of and trade in the products referred to in Article II, and any other information deemed necessary by the Council, in particular on competing products. Participants shall also provide information on their domestic policies and trade measures including bilateral and plurilateral commitments in the bovine sector, and shall notify as early as possible any changes in such policies and measures that are likely to affect international trade in live bovine animals and meat. The provisions of this paragraph shall not require any participant to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.
    4.  

    Thesecretariat of the Arrangement shall monitor variations in market data, in particular herd sizes, stocks, slaughterings and domestic and international prices, so as to permit early detection of the symptoms of any serious imbalance in the supply and demand situation. The secretariat shall keep the Council apprized of significant developments on world markets, as well as prospects for production, consumption, exports and imports.

    Note: It is understood that under the provisions of this Article, the Council instructs the secretariat to draw up, and keep up to date, an inventory of all measures affecting trade in bovine meat and live animals, including commitments resulting from bilateral, plurilateral and multilateral negotiations.

    Article IV

    Functions of the International Meat Council and Cooperation between the Participants to this Arrangement

    1.  

    The Council shall meet in order to

    (a) 

    evaluate the world supply and demand situation and outlook on the basis of an interpretative analysis of the present situation and of probable developments drawn up by the secretariat of the Arrangement, on the basis of documentation provided in conformity with Article III of the present Arrangement, including that relating to the operation of domestic and trade policies and of any other information available to the secretariat:

    (b) 

    proceed to a comprehensive examination of the functioning of the present Arrangement,

    (c) 

    provide an opportunity for regular consultation on all matters affecting international trade in bovine meat.

    2.  
    If after evaluation of the world supply and demand situation referred to in paragraph l (a) of this Article, or after examination of all relevant information pursuant to paragraph 3 of Article III, the Council finds evidence of a serious imbalance or a threat thereof in the international meat market the Council will proceed by consensus, taking into particular account the situation in developing countries, to identify, for consideration by governments possible solutions to remedy the situation consistet with the principles and rules of GATT.
    3.  
    Depending on whether the Council considers that the situation defined in paragraph 2 of this Article is temporary or more durable, the measures referred to in paragraph 2 of this Article could include short-, medium-, or long-term measures taken by importers as well as exporters to contribute to improve the overall situation of the world market consistent with the objectives and aims of the Arrangement, in particular the expansion, ever greater liberalization, and stability of the international meat und livestock markets.
    4.  
    When considering the suggested measures pursuant to paragraphs 2 and 3 of this Article, due consideration shall be given to special and more favourable treatment to developing countries, where this is feasible and appropriate.
    5.  
    The participants undertake to contribute to the fullest possible extent to the implementation of the objectives of this Arrangement set forth in Article I. To this end, and consistent with the principles and rules of the General Agreement, participants shall, on a regular basis, enter into the discussions provided in Article IV:1(c) with a view to exploring the possibilities of achieving the objectives of the present Arrangement, in particular the further dismantling of obstacles to world trade in bovine meat and live animals. Such discussions should prepare the way for subsequent consideration of possible solutions of trade problems consistent with the rules and principles of the GATT, which could be jointly accepted by all the parties concerned, in a balanced context of mutual advantages.
    6.  
    Any participant may raise before the Council any matter affecting this Arrangement inter alia for the same purposes provided for in paragraph 2 of this Article. The Council shall, at the request of a participant meet within a period of not more than fifteen days to consider any matter ( 243 ) affecting the present Arrangement.



    PART TWO

    Article V

    Administration of the Arrangement

    1.   International Meat Council

    An International Meat Council shall be established within the framework of the GATT. The Council shall comprise representatives of all participants to the Arrangement and shall carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Arrangement. The Council shall be serviced by the GATT secretariat. The Council shall establish its own rules of procedure, in particular the modalities for consultations provided for in Article IV.

    2.   Regular and special meetings

    The Council shall normally meet at least twice each year. However the Chairman may call a special meeting of the Council either on his own initiative, or at the request of a participant to this Arrangement.

    3.   Decisions

    The Council shall reach its decisions by consensus. The Council shall be deemed to have decided on a matter submitted for its consideration if no member of the Council formally objects to the acceptance of a proposal.

    4.   Cooperation whith other organizations

    The Council shall make whatever arrangements are appropriate for consultation or cooperation with intergovernmental and non-governmental organizations.

    5.   Admission of observers

    (a) 

    The Council may invite any non-participating country to be represented at any of its meetings as an observer.

    (b) 

    The Council may also invite any of the organizations referred to in paragraph 4 of this Article to attend any of its meetings as an observer.



    PART THREE

    Article VI

    Final Provisions

    1.   Acceptance ( 244 )

    (a) 

    This Arrangement is open for acceptance, by signature or otherwise by governments members of the United Nations or of one of its specialized agencies and by the European Economic Community.

    (b) 

    Any government ( 245 ) accepting this Arrangement may at the time of acceptance make a reservation with regard to its acceptance of any of the provisions in the present Arrangement. This reservation is subject to the approval of the participants.

    (c) 

    This Arrangement shall be deposited with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT who shall promptly furnish a certified copy thereof and a notification of each acceptance thereof to each participant. The texts of this Arrangement in the English, French and Spanish languages shall all be equally authentic.

    (d) 

    The entry into force of this Arrangement shall entail the aboliton of the International Meat Consultative Group.

    2.   Provisional application

    Any government may deposit with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT a declaration of provisional application of this Arrangement. Any government depositing such a declaration shall provisonally apply this Arrangement and be provisonally regarded as participating in this Arrangement.

    3.   Entry into force

    This Arrangement shall enter into force, for those participants having accepted it, on 1 January 1980. For participants accepting this Arrangement after that date, it shall be effective from the date of their acceptance.

    4.   Validity

    This Arrangement shall remain in force for three years. The duration of this Arrangement shall be extended for further periods of three years at a time, unless the Council, at least eighty days prior to each date of expiry, decides otherwise.

    5.   Amendment

    Except where provision for modification is made elsewhere in this Arrangement the Council may recommend an amendment to the provisions of this Arrangement. The proposed amendment shall enter into force upon acceptance by the governments of all participants.

    6.   Relationship between the Arrangement and the GATT

    Nothing in this Arrangement shall affect the rights and obligations of participants under the GATT ( 246 ).

    7.   Withdrawal

    Any participant may withdraw from this Arrangement. Such withdrawal shall take effect upon the expiration of sixty days from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT.

    ANNEX 1

    DRAFT EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN URUGUAY AND THE EUROPEAN COMMUNITY

    The European Community agrees to include in its final offer on market access under the Uruguay Round an additional quantity of two thousand metric tonnes of high-quality beef (0201.30.00 — 0206.10.85 meat of bovine animals, fresh or chilled: 0202.30.90 — 206 29.91 meat of bovine animals, frozen) from Uruguay.

    The European Community and Uruguay agree that the provision contained in the Tokyo Round agreement according to which the European Community was prepared to envisage the possibility of Uruguay being able to export additional annual quantities of high-quality beef if the overall quota for such cuts was not fully used by other beneficiary countries shall cease to apply.

    The abovementioned provision shall cease to apply on the same date that the additional quantity of two thousand metric tonnes is implemented.



    ( ) Si considera che l'organismo in questione abbia deciso all'unanimità su una questione sottoposta alla sua attenzione qualora nessun membro presente alla riunione in cui viene presa la decisione si opponga formalmente alla decisione proposta.

    ( ) In nessun caso il numero dei voti delle Comunità europee e dei loro Stati membri può superare il numero degli Stati membri delle Comunità europee.

    ( ) Le decisioni del Consiglio generale convocato in quanto organo di conciliazione sono prese solo in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie .

    ( ) Una decisione di concedere una deroga in merito a un obbligo soggetto a un periodo di transizione o ad un'applicazione progressiva che il membro, richiedente la deroga, non ha rispettato entro la fine del periodo in questione, può essere presa solo all'unanimità.

    ( ) Le deroghe oggetto di questa disposizione sono elencate nella nota 7 alle pagine 11 e 12, della parte II del documento MTN/FA del 15 dicembre 1993 e nel documento MTN/ FA/Corr.6 del 21 marzo 1994. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza dei ministri stabilirà un elenco aggiornato delle deroghe oggetto di questa disposizione, aggiungendo le eventuali deroghe concesse ai sensi del GATT 1947 dopo il 15 dicembre 1993 e prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC ed eliminando le deroghe scadute prima di tale data.

    ( ) Le attività di questo gruppo di lavoro sono coordinate con quelle del gruppo di lavoro di cui alla Sezione III della decisione dei ministri sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994.

    ( ) Nessun elemento della presente intesa intende modificare i diritti e gli obblighi dei membri previsti dall'articolo XII e dall'articolo XVIII, lettera B del GATT 1994. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a qualsiasi questione derivante dall'applicazione di misure restrittive all'importazione adottate per motivi di bilancia dei pagamenti.

    ( ) Le misure in questione comprendono restrizioni quantitative all'importazione, prelievi variabili all'importazione, prezzi minimi all'importazione, licenze di importazione discrezionali, misure non tariffarie mantenute tramite imprese commerciali di Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure analoghe alla frontiera eccetto i dazi doganali ordinari, mantenute o meno in virtù di deroghe per singolo paese alle disposizioni del GATT 1947, ma non le misure mantenute in virtù di disposizioni adottate ai fini della bilancia dei pagamenti o di altre disposizioni generali, non specificamente relative all'agricoltura, del GATT 1994 o degli altri accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.

    ( ) Il prezzo di riferimento utilizzato per invocare il presente comma è in generale il valore unitario medio CIF del prodotto in questione oppure un prezzo appropriato in relazione alla qualità del prodotto e al suo stadio di lavorazione. Dopo l'uso iniziale, esso viene specificato pubblicamente e reso disponibile nella misura necessaria per consentire agli altri membri di valutare il dazio addizionale che può essere imposto.

    ( ) Qualora il consumo interno non venga considerato, si applica il livello limite di base di cui al paragrafo 4, lettera a).

    ( ) Ai fini del presente articolo, per «dazi compensativi» si intendono quelli di cui all'articolo VI del GATT 1994 e alla parte V dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    ( *1 ) La designazione dei prodotti tra parentesi non è necessariamente esauriente.

    ( ) Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.

    ( ) Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente paragrafo.

    ( ) Ai fini del presente accordo, il riferimento all'articolo XX, lettera b) comprende anche il relativo cappello.

    ( ) Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, esiste una giustificazione scientifica se, sulla base di un esame e di una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo, un membro stabilisce che le pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali non sono sufficienti per raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che esso ritiene appropriato.

    ( ) Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 6, una misura è più restrittiva degli scambi di quanto sia necessario soltanto se esiste un'altra misura ragionevolmente attuabile tenuto conto della fattibilità tecnica ed econmica, che consenta di raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato e sia notevolmente meno restrittiva degli scambi.

    ( ) Ai fini della presente definizione, il termine «animali» comprende pesci e fauna selvatica, il termine «vegetali» comprende foreste e flora selvatica, il termine «parassiti» comprende le erbe infestanti e il termine «contaminanti» comprende i residui di antiparassitari e di medicinali veterinari e i corpi estranei.

    ( ) Misure sanitarie e fitosanitarie quali leggi, decreti o ordinanze di applicazione generale.

    ( ) Ai fini del presente accordo, per «cittadini» si intendono, nel caso di un distinto territorio doganale membro dell'OMC, le persone, fisiche o giuridiche, che sono domiciliate o hanno uno stabilimento industriale commerciale effettivo e serio nel medesimo territorio doganale.

    ( ) Le procedure di controllo, ispezione e autorizzazione comprendono tra l'altro le procedure di campionamento, prova e certificazione.

    ( ) Per quanto possibile, anche le esportazioni originarie di un paese meno avanzato membro beneficiano di tale disposizione.

    ( ) Per «anno dell'accordo» si intendono il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC e i successivi intervalli di 12 mesi.

    ( ) Le pertinenti disposizioni del GATT 1994 non includono l'articolo XIX per quanto riguarda i prodotti non ancora integrati nel GATT 1994, salvo specifiche disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato.

    ( ) Per restrizioni si intendono tutte le restrizioni quantitative unilaterali, gli accordi bilaterali e le altre misure di effetto equivalente.

    ( ) Un'unione doganale può applicare una misura di salvaguardia come entità unica o a nome di uno sanitario membro. Quando un'unione doganale applica una misura di salvaguardia come entità unica, tutti i requisiti per l'accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio ai sensi del presente accordo si devono basare sulle condizioni globali esistenti nell'unione doganale. Quando una misura di salvaguardia è applicata a nome di uno Stato membro, tutti i requisiti per l'accertamento di un pregiudizio grave o dell'effettiva minaccia di pregiudizio devono basarsi sulle condizioni esistenti nello Stato membro in questione e la misura deve essere limitata a quello Stato membro.

    ( ) Un aumento imminente deve essere quantificabile e non determinato in base ad asserzioni, congetture o semplici possibilità dettate, ad esempio, dall'esistenza di capacità di produzione negli esportatori membri.

    ( ) Per «cittadino » s'intende, nel caso di un membro rientrante in un territorio doganale distinto dell'OMC, qualsiasi persona, fisica o giuridica, domiciliata o avente una reale ed effettiva azienda industriale o commerciale in quel territorio doganale.

    ( ) Nel caso di TRIM applicate in base ad autorizzazioni discrezionali dovrà essere notificata ogni singola applicazione specifica. Non sarà necessario divulgare informazioni che arrecherebbero preguidizio ai legittimi interessi commerciali di particolari imprese.

    ( ) Così come impiegato nel presente accordo, il termine «aperta» si riferisce all'azione procedurale con la quale un membro avvia formalmente un'inchiesta a norma dell'articolo 5.

    ( ) Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore sono di norma considerate un quantitativo sufficiente per la determinazione del valore normale se rappresentano almeno il 5 % delle vendite del prodotto interessato al membro importatore, fermo restrando che è accettabile anche una percentuale inferiore se i fatti dimostrano che questa rappresenta comunque un volume di vendite interne di entità sufficiente per un adeguato confronto.

    ( ) Nel presente accordo, il termine «autorità» indica le autorità di livello specifico superiore.

    ( ) Per periodo prolungato s'intende di norma un anno, e comunque un periodo non inferiore ai sei mesi.

    ( ) I quantitativi delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari s'intendono consistenti se le autorità accertano che la media ponderata dei prezzi di vendita delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale è inferiore alla media ponderata dei costi unitari, o che il volume delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari rappresenta almeno il 20% del volume venduto nell'ambito delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale.

    ( ) La rettifica effettuata per tener conto delle operazioni di avviamento deve rispecchiare i costi al termine del periodo di avviamento ovvero, se tale periodo si estende oltre la durata dell'inchiesta, i costi più recenti di cui le autorità possano ragionevolmente tener conto nel corso dell'inchiesta.

    ( ) Poiché alcuni di questi fattori possono sovrapporsi, le autorità dovranno fare attenzione a non duplicare rettifiche già effettuate ai sensi di questa disposizione.

    ( ) Di solito la data di vendita coincide con la data del contratto, ordine d'acquisto, conferma d'ordine, fattura o comunque del documento che contiene le effettive condizioni di vendita.

    ( ) Nel presente accordo, il termine «pregiudizio» indica, salvo indicazione contraria, un pregiudizio grave causato ad un'industria nazionale, o il rischio di un pregiudizio grave a danno di un'industria nazionale, o un sensibile ritardo nella creazione di tale industria; il termine è da interpretarsi in conformità con le disposizioni del presente articolo.

    ( ) A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, vi potrebbe essere fondato motivo per retinere che nell'immediato futuro si verifichi un sensibile incremento delle importazioni del prodotto in questione a prezzi di dumping.

    ( ) Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati a esportatori o importatori solo qualora: (a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta; oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure (c) assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, sempreché vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito di tale rapporto il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, s'intende sussistere un rapporto di controllo fra due soggetti quando il primo è in grado, giuridicamente oppure operativamente, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.

    ( ) Il termine «riscuotere» è usato nel presente accordo per indicare l'imposizione o la riscossione di un diritto o di un'imposta a titolo definitivo e inappellabile.

    ( ) Nel caso di industrie frammentate, composte da un numero estremamente elevato di produttori, le autorità possono basarsi, per accertare il sostegno o l'opposizione alla domanda, su tecniche di campionatura statisticamente valide.

    ( ) I membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati altri membri la domanda di apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere presentata o sostenuta dai dipendenti dei produttori nazionali del prodotto simile o dai rappresentanti di tali dipendenti.

    ( ) Di norma, per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica dell'esportatore membro oppure, nel caso di un paese membro dell'OMC con un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del territorio di esportazione.

    ( ) Fermo restando che, qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della domanda scritta dovrà essere trasmesso solo alle autorità dell'esportatore membro o alla relativa associazione di categoria.

    ( ) I membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati membri può sussistere l'obbligo di divulgazione a seguito di provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi.

    ( ) I membri convengono che le richieste di trattamento riservato non debbano essere respinte in modo arbitrario.

    ( ) La parola «può» non deve essere interpretata nel senso di autorizzare contemporaneamente la prosecuzione della procedura e l'applicazione di impegni relativi ai prezzi, salvo quanto disposto dal paragrafo 4.

    ( ) Resta inteso che l'osservanza del termine indicato in questo comma e nel paragrafo 3, comma 2 può risultare impossibile se il prodotto in questione è sottoposto a procedimento di revisione giudiziaria.

    ( ) La determinazione dell'obbligo tassativo di pagamento di dazi antidumping, secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, non costituisce di per sé una revisone ai sensi del presente articolo.

    ( ) Nei casi in cui l'importo del dazio antidumping è applicato retroattivamente, qualora risulti dal più recente accertamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, comma 1) che non è applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per sé le autorità a revocare il dazio definitivo.

    ( ) Ove le informazioni e le spiegazioni previste dal presente articolo siano fornite con un rapporto separato, le autorità devono fare in modo che il rapporto sia di facile accesso al pubblico.

    ( ) Tale disposizione non osta ad alcuna azione intrapresa a titolo di altre disposizioni pertinenti del GATT 1994.

    ( ) Resta inteso che questa clausola non obbliga i membri a consentire ad organismi governativi di altri membri di effettuare ispezioni pre-imbarco sul loro territorio.

    ( ) Con «norma internazionale» s'intende una norma adottata da un organismo governativo o non governativo al quale possono aderire tutti i membri, e la cui attività nel campo della normalizzazione è riconosciuta.

    ( ) Resta inteso che, ai fini del presente accordo, «forza maggiore» significa «obbligo o coercizione inevitabile, corso imprevedibile degli eventi che giustifichi il mancato adempimento del contratto».

    ( ) Gli obblighi dei membri utilizzatori rispetto ai servizi forniti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco in relazione alla valutazione in dogana saranno gli obblighi che gli stessi hanno accettato nel GATT 1994 e negli altri accordi commerciali multilaterali inclusi nell'allegato 1A dell'accordo OMC.

    ( ) Resta inteso che tale assistenza tecnica può essere fornita su base bilaterale, plurilaterale o multilaterale.

    ( ) Resta inteso che questa clausola non pregiudica le determinazioni effettuate ai fini della definizione di «industria nazionale» o «prodotti analoghi dell'industria nazionale» o termini simili, ogniqualvolta si applichino.

    ( ) Per quanto concerne le regole in materia di origine applicate ai fini di un appalto pubblico, questa clausola non s'intende porre in essere ulteriori obblighi oltre a quelli già assunti dai membri ai sensi del GATT 1994.

    ( ) Per quanto concerne le richieste presentate durante il primo anno dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, i membri saranno tenuti esclusivamente ed emettere al più presto tali accertamenti.

    ( ) Ove sia previsto il criterio ad valorem, le regole in materia di origine devono indicare il metodo per il calcolo della percentuale.

    ( ) Ove sia previsto il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, l'operazione che conferisce l'origine al prodotto dev'essere specificata con precisioni.

    ( ) Nel contempo, saranno presi in considerazione accordi concernenti la risoluzione di controversie relative alla classificazione doganale.

    ( ) Per quanto attiene alle richieste presentate nel corso del primo anno dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, i membri avranno esclusivamente l'obbligo di emettere gli accertamenti al più presto.

    ( ) Quelle designate con il termine «licenze», nonché altre analoghe procedure amministrative.

    ( ) Nulla di quanto contenuto nel presente accordo deve ritenersi implicare che la base, la portata o la durata di una misura attuata mediante una procedura di licenza siano soggette a contestazione ai sensi del presente accordo.

    ( ) Ai fini del presente accordo con il termine «governo» si comprendono le autorità competenti delle Comunità europee.

    ( ) Le procedure relative a licenze di importazione soggette a cauzione che non producono effetti restrittivi sulle importazioni devono essere considerate come rientranti nell'ambito dei paragrafi l e 2.

    ( ) I paesi in via di sviluppo membri, diversi dai paesi in via di sviluppo membri, già parti contraenti dell'accordo sulle procedure in materia di licenze di importazione stipulato il 12 aprile 1979, ai quali le disposizioni dei commi a) (ii) e a) (iii) causino particolari difficoltà possono, previa notifica al comitato, differire l'applicazione di tali commi per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto li concerne.

    ( ) A volte denominati «detentori di contingenti».

    ( ) Originariamente diffuso come documento GATT 1947 L/ 3515, del 23 marzo 1971.

    ( ) Conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI del GATT 1994 (nota all'articolo XVI) e alle disposizioni degli allegati da I a III del presente accordo, l'esenzione di un prodotto esportato da dazi o imposte che gravano sul medesimo prodotto se destinato al consumo interno, ovvero l'esonero da dazi o imposte per importi non superiori a quelli maturati non sono da ritenersi sovvenzioni.

    ( ) Ai fini del presente accordo, per «criteri o condizioni oggettivi» s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa.

    ( ) A questo proposito, in particolare, saranno prese in considerazione informazioni sulla frequenza con la quale vengono rifiutate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.

    ( ) Questa norma viene soddisfatta qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata ai risultati di esportazione, in realtà sia legata alle esportazioni o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non sarà considerata una sovvenzione all'esportazione nel senso della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata ad imprese esportatrici.

    ( ) Le misure che nell'allegato I non vengono indicate come sovvenzioni all'esportazione non saranno vietate ai sensi di questa o di altre disposizioni del presente accordo.

    ( ) I periodi di tempo citati nel presente articolo possono essere prorogati di comune accordo.

    ( ) Come definito nell'articolo 24.

    ( ) Anche se per questo periodo non è prevista una riunione dell'organo di conciliazione, una riunione sarà comunque tenuta a questo proposito.

    ( ) Con questa espressione non s'intende consentire l'applicazione di contromisure eccessive alla luce del fatto che le sovvenzioni considerate nelle presente disposizioni sono vietate.

    ( ) Con questa espressione non s'intende consentire l'applicazione di contromisure eccessive alla luce del fatto che le sovvenzioni considerate nelle presenti disposizioni sono vietate.

    ( ) L'espressione «danno all'industria nazionale» è qui utilizzata con lo stesso significato con cui è utilizzata nella parte V.

    ( ) Nel presente accordo l'espressione «annullamento o compromissione» è utilizzata con lo stesso significato con cui è utilizzata nelle disposizioni pertinenti del GATT 1994, e l'esistenza di un simile effetto di annullamento o compromissione sarà accertata in conformità con la prassi di applicazione delle presenti disposizioni.

    ( ) Nel presente accordo l'espressione «grave pregiudizio agli interessi di un altro membro» è utilizzata con lo stesso significato con cui ricorre nel paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994, e comprende il rischio di grave pregiudizio.

    ( ) Il sovvenzionamento totale ad valorem sarà calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato IV.

    ( ) Poiché si prevede che il settore degli aeromobili civili sarà soggetto a regole specifiche multilaterali, la soglia indicata nel presente comma non si applica agli aeromobili civili.

    ( ) I membri riconoscono che, qualora un finanziamento di un programma relativo ad aeromobili civili, basato sul meccanismo delle royalties, non venga rimborsato completamente poiché il livello delle vendite effettive risulta inferiore a quello delle vendite previste, ciò non costituisce di per sé un grave pregiudizio ai fini del presente comma.

    ( ) Salvo che al commercio del prodotto o della materia prima in questione non si applichino altre norme specifiche concordate su base multilaterale.

    ( ) Il fatto che determinate circostanze vengano citate nel presente paragrafo non conferisce di per sé alle stesse uno status legale ai sensi del GATT 1994 o del presente accordo. Tali circostanze non debbono essere isolate, sporadiche o comunque poco significative.

    ( ) Qualora la richiesta si riferisca ad una sovvenzione che si ritiene debba sfociare in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6, gli elementi di prova a dimostrazione di tale grave pregiudizio si possono limitare alle prove disponibili in merito al fatto che siano stato o meno soddisfatte le condizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6.

    ( ) I periodi di tempo citati nel presente articolo possono essere prorogati di comune accordo.

    ( ) Anche se per questo periodo non è prevista una riunione del DSB ne sarà comunque tenuta una a tale proposito.

    ( ) Si dà atto che l'assistenza governativa per diversi scopi è ampiamente fornita dai membri e che il semplice fatto che tale assistenza non si possa qualificare come trattramento non suscettibile di azione legale ai sensi del presente articolo non limita di per sé la facoltà dei membri di fornirla.

    ( ) Poiché si prevede che gli aeromobili civili saranno soggetti a regole specifiche multilaterali, le disposizioni del presente comma non si applicano a tale prodotto.

    ( ) Al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC, il comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, previsto all'articolo 24 (denominato nel presente accordo il «comitato») verificherà il funzionamento delle disposizioni del comma 2 a) nell'intento di apportare tutte le modifiche necessarie per migliorarlo. Nel considerare possibili modifiche, il comitato esaminerà con attenzione le definizioni delle categorie elencate nel presente comma, alla luce dell'esperienza acquisita dai membri nel quadro di programmi di ricerca e dell'attività di altre istituzioni internazionali pertinenti.

    ( ) Le disposizioni del presente accordo non si applicano ad attività di ricerca di base condotte autonomamente da istituti di istruzione superiore o di ricerca. Con il termine «ricerca di base» s'intende un ampliamento delle conoscenze generali scientifiche e tecniche non connesso ad obiettivi industriali o commerciali.

    ( ) I livelli consentiti di assistenza non passibile di azione legale di cui al presente paragrafo saranno definiti con riferimento ai costi totali riconosciuti, sostenuti nell'arco della durata di un singolo progetto.

    ( ) Con il termine «ricerca industriale» s'intende una ricerca pianificata o un'indagine critica mirata alla scoperta di nuove conoscenze, allo scopo di utilizzarle per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per introdurre miglioramenti significativi in prodotti, processi o servizi già esistenti.

    ( ) Con l'espressione «attività di sviluppo precompetitiva» s'intende la trasposizione dei risultati della ricerca industriale in un piano o un programma tecnico dettagliato o nella progettazione di prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all'uso commerciale. Può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di prodotti, processi o servizi alternativi, nonché progetti pilota e dimostrazioni iniziali, purché i medesimi progetti non possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale. L'espressione non si riferisce a modifiche periodiche o di routine introdotte in prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi già esistenti e in altre operazioni correnti, anche se tali modifiche possono rappresentare dei miglioramenti.

    ( ) Nel caso di programmi che abbracciano la ricerca industriale e l'attività di sviluppo precompatitive, il livello consentito di assistenza non passibile di azione legale non supererà la media semplice dei livelli consentiti di assistenza non soggetta a sanzioni applicabili alle due categorie che precedono, calcolati sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati alle voci da i) a v) del presente comma.

    ( ) Con l'espressione «quadro generale di sviluppo regionale» s'intende che i programmi regionali di sovvenzione rientrano in una politica di sviluppo regionale organica e di applicazione generale e che le sovvenzioni per lo sviluppo regionale non vengono concesse in aree geografiche isolate che non hanno, neppure potenzialmente, alcuna influenza sullo sviluppo della regione.

    ( ) Con l'espressione «criteri neutri e oggettivi» s'intendono criteri che non favoriscono determinate regioni al di là di quanto sia opportuno ai fini dell'eliminazione o della riduzione di disparità regionali nel quadro della politica di sviluppo regionale. A questo proposito, i programmi di sovvenzione regionali prevedono dei tetti all'ammontare dell'assistenza che può essere concessa a ciascun progetto sovvenzionato. I tetti devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo delle regioni assistite e devono essere espressi in termini di costi di investimento o costo della creazione di posti di lavoro. Nell'ambito di tali tetti, la ripartizione dell'assistenza sarà sufficientemente ampia ed equa, in modo da evitare l'uso predominante di una sovvenzione da parte di certe imprese, o la concessione di importi eccessivamente elevati a favore di certe imprese, come previsto all'articolo 2.

    ( ) Con l'espressione «impianti esistenti» s'intendono gli impianti già operativi da almeno due anni al momento dell'imposizione di nuovi obblighi in materia ambientale.

    ( ) Si dà atto del fatto che nulla di quanto contenuto in questa disposizione richiede la divulgazione di informazioni confidenziali, ivi comprese informazioni commerciali riservate.

    ( ) Le disposizioni delle parti II o III possono essere invocate in parallelo con le disposizioni della parte V; tuttavia, per quanto concerne gli effetti di una particolare sovvenzione sul mercato nazionale del membro importatore, è ammessa solo una forma di compensazione (un dazio compensativo, ove siano soddisfatti i requisiti della parte V, o una contromisura ai sensi degli articoli 4 o 7). Le disposizioni delle parti III e V non possono essere invocate in relazione a misure considerate non passibili di azione legale conformemente alle disposizioni della parte IV. Tuttavia le misure citate all'articolo 8, paragrafo 1(a), sono soggette a verifica al fine di determinare se si tratta di misure specifiche ai sensi dell'articolo 2. Inoltre, nel caso di una sovvenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, concessa nell'ambito di un programma che non sia stato notificato in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, le disposizioni delle parti III e V possono comunque essere invocate, ma tale sovvenzione sarà considerata non passibile di azione legale, ove risulti conforme alle norme indicate all'articolo 8, paragrafo 2.

    ( ) Con l'espressione «dazio compensativo» si deve intendere un diritto speciale applicato al fine di neutralizzare una sovvenzione accordata, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all'esportazione di qualsiasi merce, in conformità del paragrafo 3 dell'articolo VI del GATT 1994.

    ( ) Il termine «aperta», usato in appresso, si riferisce all'atto procedurale con il quale un membro apre formalmente un'inchiesta come previsto all'articolo 11.

    ( ) Nel caso di industrie frammentate, composte da un numero estremamente elevato di produttori, le autorità possono basarsi, per accertare il sostegno o l'opposizione alla domanda, su tecniche di campionatura statisticamente valide.

    ( ) I membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati membri i dipendenti di produttori nazionali del prodotto simile, ovvero rappresentanti dei dipendenti, possono presentare o sostenere una domanda per l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 1.

    ( ) Di norma, per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica dell'esportatore membro oppure, nel caso di un membro dell'OMC con un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del territorio di esportazione.

    ( ) Fermo restando che, qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della domanda scritta dovrà essere trasmesso solo alle autorità dell'esportatore membro o alla relativa associazione di categoria che in seguito provvederà a inoltrarne copia agli esportatori interessati.

    ( ) I membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati membri può sussistere l'obbligo di divulgazione a seguito di provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi.

    ( ) I membri convengono che le richieste di trattamento riservato non debbano essere respinte in modo arbitrario. I membri convengono inoltre che l'autorità inquirente può richiedere la rinuncia al trattamento riservato solo per quanto concerne informazioni di pertinenza per il procedimento.

    ( ) È particolarmente importante, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, che non si pervenga a decisioni di segno positivo, in via preliminare o definitiva, senza aver concesso un'adeguata possibilità di procedere a consultazioni, nelle quali si possono definire le basi per il procedimento a norma delle disposizioni di cui alle parti II, III o X.

    ( ) Nel presente accordo il termine «danno» indica, salvo indicazione contraria, un danno rilevante causato ad un'industria nazionale, o la minaccia di un danno rilevante per un'industria nazionale, o un sensibile ritardo nella creazione di tale industria; il termine è da interpretarsi in conformità delle disposizioni del presente articolo.

    ( ) Nel presente accordo il termine «prodotto simile» («produit similaire») è da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato.

    ( ) Come indicato ai paragrafi 2 e 4.

    ( ) Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati a esportatori o importatori solo qualora: (a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta; oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure (c) assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, sempreché vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito di tale rapporto il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, s'intende sussistere un rapporto di controllo fra due soggetti quando il primo è in grado, giuridicamente o operativamente, di imporre limitazioni o orientamenti al secondo.

    ( ) Il termine «potrà» non si deve intendere nel senso di autorizzare contemporaneamente la prosecuzione della procedura e l'applicazione di impegni, salvo quanto disposto dal paragrafo 4.

    ( ) Ai fini del presente paragrafo, l'espressione «parti nazionali interessate» comprende consumatori e utilizzatori industriali del prodotto importato oggetto di inchiesta.

    ( ) Nel presente accordo, il termine «riscuotere» è usato per indicare l'imposizione o la riscossione di un diritto o di un'imposta a titolo definitivo e inappellabile.

    ( ) Nei casi in cui l'importo del dazio compensativo sia applicato retroattivamente, qualora risulti dal più recente accertamento che non è applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per sé le autorità a revocare il dazio definitivo.

    ( ) Nei casi in cui, a norma del presente articolo, le autorità forniscano informazioni e spiegazioni in un rapporto separato, esse garantiranno che tale rapporto sia facilmente accessibile al pubblico.

    ( ) Il comitato costituirà un gruppo di lavoro per l'esame del contenuto e della forma del questionario presentato in BISD 9S/193-194.

    ( ) Per quanto concerne i paesi in via di sviluppo membri che non prevedono sovvenzioni all'esportazione alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, il presente paragrafo si applica sulla base del livello di sovvenzioni all'esportazione concesse nel 1986.

    ( ) Il presente paragrafo non osta ad alcuna azione intrapresa a titolo di altre disposizioni pertinenti del GATT 1994, ove opportuno.

    ( ) Con l'espressione «commercialmente disponibili» s'intende che la scelta tra prodotti nazionali e importati non è soggetta a limitazioni e dipende esclusivamente da considerazioni commerciali.

    ( ) Ai fini del presente accordo il termine «imposte dirette» si riferisce alle imposte su retribuzioni, utili, interessi, rendite, royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonché alle imposte sulla proprietà immobiliare;

    il termine «oneri sulle importazioni» si riferisce a tariffe, dazi doganali e altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente nota, riscossi sulle importazioni;

    il termini «imposte indirette» si riferisce a imposte sulle vendite, accise, imposte sulla cifra d'affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, imposta di bollo, imposte sui trasferimenti, imposte sulle scorte e le attrezzature, compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni;

    le imposte indirette «riscosse a stadi anteriori» sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto;

    le imposte indirette «a cascata» sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo;

    la «remissione» delle imposte comprende le restituzioni o la riduzione delle imposte;

    la «remissione o il rimborso del dazio (drawback)» comprende l'esenzione o il rinvio totale o parziale degli oneri sulle importazioni.

    ( ) I membri riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi. I membri riaffermano il principio («arm's length principle») secondo il quale i prezzi dei prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici e acquirenti stranieri, controllati dalle stesse o soggetti al medesimo controllo, ai fini fiscali non dovrebbero discostarsi da quelli praticati tra imprese indipendenti nelle condizioni di mercato prevalenti. Ciascun membro potrà richiamare l'attenzione di un altro membro su pratiche amministrative o di altro tipo che possono contravvenire a tale principio e che si traducono in un risparmio significativo di imposte dirette nelle operazioni di esportazioni. In siffatte circostanze, i membri di norma cercheranno di comporre le loro divergenze ricorrendo agli strumenti previsti da convenzioni bilaterali in vigore in materia fiscale, ovvero da altri specifici meccanismi internazionali, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti ai membri dal GATT 1994, ivi compreso il diritto di consultazione di cui alla frase precedente. Il paragrafo e) non è inteso a limitare la possibilità di un membro di adottare misure atte ad evitare la doppia imposizione di redditi di fonte estera percepiti dalle sue imprese o da imprese di un altro membro.

    ( ) Il paragrafo h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell'eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dal paragrafo g).

    ( ) Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono materiali incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato.

    ( ) I membri dovrebbero raggiungere un'intesa, opportunamente formulata, su questioni che non sono specificate nel presente allegato o che necessitano di ulteriore chiarimento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

    ( ) Per azienda beneficiaria s'intende un'azienda nel territorio del membro sovvenzionante.

    ( ) Nel caso di sovvenzioni in relazione ad imposte, il valore del prodotto sarà calcolato come valore totale del fatturato dell'azienda beneficiaria nell'esercizio fiscale in cui è stata applicata la misura.

    ( ) Le situazioni di avviamento comprendono casi in cui sono già stati assunti impegni finanziari per lo sviluppo del prodotto o la costruzione di impianti per la fabbricazione di prodotti che beneficiano della sovvenzione, anche se la produzione non è ancora cominciata.

    ( ) Nei casi in cui si debba dimostrare l'esistenza di un grave danno.

    ( ) Il processo di raccolta delle informazioni da parte dell'organo di conciliazione terrà indebito conto l'esigenza di proteggere le informazioni di natura confidenziale o fornite a titolo riservato dai membri interessati.

    ( ) L'inserimento dei paesi in via di sviluppo membri nell'elenco del paragrafo b) si basa sui dati più recenti forniti dalla Banca mondiale sul PNL pro capite.

    ( 1 ) Per maggiore certezza, l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne sono escluse dall'ambito di applicazione del presente accordo.

    ( 2 ) Per maggiore certezza, i pagamenti tra governi nell'ambito di accordi per l'accesso alle zone di pesca non sono considerati sovvenzioni ai sensi del presente accordo.

    ( 3 ) Per maggiore certezza, ai fini del presente accordo una sovvenzione è imputabile al membro che la accorda, indipendentemente dalla bandiera o dall'immatricolazione della nave interessata o dalla nazionalità del beneficiario.

    ( 4 ) Per «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)» si intendono le attività di cui al paragrafo 3 del Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 2001.

    ( 5 ) Ai fini dell'articolo 3, per «operatore» s'intende l'operatore ai sensi dell'articolo 2, lettera e), al momento dell'infrazione relativa alla pesca INN. Per maggiore certezza, il divieto di accordare o mantenere sovvenzioni agli operatori che praticano la pesca INN si applica alle sovvenzioni accordate alla pesca e alle attività inerenti alla pesca in mare.

    ( 6 ) Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come un obbligo per i membri di avviare indagini in relazione alla pesca INN o accertare la pratica della pesca INN.

    ( 7 ) Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo da pregiudicare la competenza dei soggetti figuranti negli elenchi dei pertinenti strumenti internazionali o da riconoscere a tali soggetti nuovi diritti per quanto riguarda l'accertamento della pratica della pesca INN.

    ( 8 ) Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di ritardare o pregiudicare la validità o l'esecutività di un accertamento della pratica della pesca INN.

    ( 9 ) Ciò può includere, ad esempio, la possibilità di un dialogo o di uno scambio di informazioni per iscritto, se richiesto dallo Stato di bandiera membro dell'OMC o dal membro sovvenzionante.

    ( 10 ) La cessazione delle sanzioni avviene conformemente alle leggi o alle procedure dell'autorità che ha effettuato l'accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    ( 11 ) Ai fini del presente paragrafo, un livello biologicamente sostenibile è il livello determinato da un membro costiero avente giurisdizione sulla zona in cui si svolge la pesca o l'attività inerente alla pesca, utilizzando parametri come il rendimento massimo sostenibile (MSY) o altri parametri, in funzione dei dati disponibili per la pesca; oppure da una ORGP/un ARGP pertinente nelle zone e per le specie di sua competenza.

    ( 12 ) Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, i membri forniscono tali informazioni in aggiunta a tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e come previsto nei questionari utilizzati dal comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, ad esempio il questionario G/SCM/6/Rev.1.

    ( 13 ) Per i paesi membri meno avanzati e i paesi membri in via di sviluppo con una quota annuale del volume globale della produzione della pesca di cattura marina non superiore allo 0,8 %, secondo i dati più recenti pubblicati dalla FAO e diffusi dal segretariato dell'OMC, la notifica delle informazioni aggiuntive di cui alla presente lettera può essere effettuata ogni quattro anni.

    ( 14 ) L'espressione «stock condivisi» si riferisce agli stock che si trovano all'interno delle ZEE di due o più membri costieri, oppure che si trovano sia all'interno della ZEE sia in una zona esterna e ad essa adiacente.

    ( 15 ) Per quanto riguarda la pesca mista, un membro può fornire invece altri dati pertinenti e disponibili sulle catture.

    ( 16 ) Tale obbligo può essere soddisfatto fornendo un collegamento elettronico aggiornato alla pagina web ufficiale del membro notificante o a un'altra pagina web ufficiale contenente le informazioni in questione.

    ( 17 ) L'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), del GATT 1994 e l'articolo 26 della DSU non si applicano alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo.

    ( 18 ) Ai fini del presente articolo, il termine «sovvenzione vietata» di cui all'articolo 4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative si riferisce alle sovvenzioni soggette al divieto di cui all'articolo 3, 4 o 5 del presente accordo.

    ( 19 ) Per maggiore certezza, la presente disposizione non si applica alle crisi economiche o finanziarie.

    ( 20 ) Tale limitazione si applica anche a un arbitro nominato ai sensi dell'articolo 25 della DSU.

    ( 21 ) Ciò include le norme e procedure delle ORGP/degli ARGP.

    ( 21 ) Un'unione doganale può applicare una misura di salvaguardia in quanto entità singola o per conto di uno Stato membro. Nel caso in cui un'unione doganale applichi una misura di salvaguardia in quanto entità singola, tutti i requisiti per la determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio a norma del presente accordo si baseranno sulle condizioni esistenti nell'unione doganale nel suo complesso. Nel caso in cui una misura di salvaguardia venga applicata per conto di uno Stato membro, tutti i requisiti per la determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio si baseranno sulle condizioni esistenti in quello Stato membro e la misura applicata sarà limitata allo stesso. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo s'intende pregiudicare l'interpretazione del rapporto tra l'articolo XIX e il paragrafo 8 dell'articolo XXIV del GATT 1994.

    ( 21 ) I membri provvederanno a notificare immediatamente al comitato per le misure di salvaguardia una misura adottata a norma del paragrafo 1 dell'artìcolo 9.

    ( 21 ) Un contingente di importazione applicato a titolo di misura di salvaguardia conformemente alle relative disposizioni del GATT e del presente accordo potrà essere gestito di comune accordo dall'esportatore membro.

    ( 21 ) Esempi di misure di questo tipo includono interventi di contenimento delle esportazioni, sistemi di controllo dei prezzi per l'esportazione o l'importazione, vigilanza su esportazioni o importazioni, cartelli di importazione obbligatori e regimi facoltativi di licenze di esportazione o di importazione, che offrono una certa tutela.

    ( 21 ) L'unica eccezione di questo tipo alla quale hanno diritto le Comunità europee è indicata nell'allegato del presente accordo.

    ( 21 ) Questa condizione è da intendersi in termini di numero di settori, volume di scambi interessati e modalità di fornitura. Per soddisfarla, gli accordi non dovrebbero prevedere l'esclusione a priori di determinate modalità di fornitura.

    ( 21 ) Di norma, questo tipo di accordo di integrazione conferisce ai cittadini delle parti interessate il diritto di libero ingresso nel mercato del lavoro delle parti contraenti e prevede misure concernenti le condizioni di retribuzione, altre condizioni di lavoro e benefici previdenziali.

    ( 21 ) Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti di almeno tutti i membri dell'OMC.

    ( 21 ) Resta inteso che le procedure ai sensi del paragrafo 5 corrisponderanno alle procedure previste dal GATT 1994.

    ( 21 ) L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad un rischio reale e sufficientemente grave.

    ( 21 ) Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da un membro a norma del suo regime fiscale, che:

    i) 

    si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio del membro o ubicati nello stesso; o

    ii) 

    si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio del membro; o

    iii) 

    si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese misure per garantire l'osservanza degli obbligi; o

    iv) 

    si applicano agli utilizzatori di servizi forniti nel territorio di un altro membro o provenienti dallo stesso, al fine di garantire l'impositazione o la riscossione di imposte su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio del membro; o

    v) 

    operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, alla luce della differenza nella natura della base imponibile; o

    vi) 

    determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile del membro.

    I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nell'articolo XIV, paragrafo d) e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne del membro che adotta la misura.

    ( 21 ) Un programma di lavoro futuro stabilirà le modalità e i tempi per lo svolgimento dei negoziati su tale normativa multilaterale.

    ( 21 ) Se un membro assume un impegno in materia di accesso al mercato relativamente alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo I, comma 2(a), e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, il membro è tenuto a consentire tale movimento di capitali. Se un membro assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo I, comma 2(c), esso è tenuto a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.

    ( 21 ) Il comma 2(c) non riguarda misure adottate da un membro che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

    ( 21 ) Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai membri di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.

    ( 21 ) Per quanto concerne gli accordo contro la doppia imposizione già in atto alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, la questione può essere sottoposta al consiglio per gli scambi di servizi solo con il consenso di entrambe le parti contraenti.

    ( 21 ) Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente accordo. Tale trattamento sarà esteso all'entità attraverso la quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

    ( 21 ) Il solo fatto di richiedere un visto a persone fisiche di determinati membri e non a quelle di altri non s'intenderà annullare né compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

    ( 21 ) Il presente paragrafo va inteso nel senso che ciascun membro garantirà che gli obblighi derivanti dal presente allegato siano eseguiti nei confronti di fornitori di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, mediante l'adozione di qualsivoglia misura.

    ( 21 ) Il termine «non discriminatorio» è da intendersi con riferimento al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale, come definiti nell'accordo, nonché con riferimento all'uso specifico settoriale del termine, nel senso di «termini e condizioni che non siano meno favorevoli di quelli accordati a qualsiasi altro utente di analoghe reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in circostanze analoghe.»

    ( 21 ) Ai fini del presente accordo per «cittadini» si intendono, nel caso di un distinto territorio doganale membro dell'OMC, le persone, fisiche o giuridiche, che sono domiciliate o che hanno uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in tale territorio doganale.

    ( 21 ) Ai fini del presente accordo per «Convenzione di Parigi» si intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per «Convenzione di Parigi (1967)» il suo atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, per «Convenzione di Berna» la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, per «Convenzione di Berna (1971)» il suo atto di Parigi del 24 luglio 1971, per «Convenzione di Roma» la Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ottobre 1961, per «Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori» (Trattato IPIC) il Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori firmato a Washington il 26 maggio 1989 e per «Accordo OMC» l'accordo che istituisce l'OMC.

    ( 21 ) Ai fini degli articoli 3 e 4, il termine «protezione» comprende questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisto, l'ambito, il mantenimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati nel presente accordo.

    ( 21 ) In deroga all'articolo 42, prima frase, i membri possono prevedere, ai fini dell'osservanza di questi obblighi, misure amministrative.

    ( 21 ) Ai fini del presente articolo, le espressioni «che implichino un'attività inventiva» e «atte ad avere un'applicazione industriale» possono essere ritenute da un membro sinonime rispettivamente di «non ovvie» e «utili».

    ( 21 ) Questo diritto, come tutti gli altri diritti conferiti ai sensi del presente accordo in relazione all'uso, alla vendita, all'importazione o ad altre forme di distribuzione di prodotti, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6.

    ( 21 ) Per «altri usi» si intendono usi diversi da quelli di cui all'articolo 30.

    ( 21 ) È inteso che i membri i quali non hanno un sistema di concessione iniziale possono prevedere che la durata della protezione sia computata dalla data del deposito nel sistema di concessione iniziale.

    ( 21 ) II termine «titolare» nella presente sezione deve essere inteso come avente lo stesso significato del termine «holder of the right» nel trattato IPIC.

    ( 21 ) Ai fini della presente disposizione per «modo contrario a leali pratiche commerciali» si intendono almeno pratiche quali violazione di contratto, abuso di fiducia e istigazione alla violazione; l'espressione inoltre comprende l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano, o hanno commesso una grave negligenza nel non sapere, che l'acquisizione implicava tali pratiche.

    ( 21 ) Ai fini della presente parte, il termine «titolari» comprende federazioni e associazioni legalmente idonee a rivendicare tali diritti.

    ( 21 ) Un membro che abbia sostanzialmente eliminato tutti i controlli sulla circolazione delle merci attraverso la sua frontiera con un altro membro con cui forma parte di un'unione doganale non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente sezione alla frontiera in questione.

    ( 21 ) È inteso che non vi è alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso né alle merci in transito.

    ( 21 ) Ai fini del presente accordo si intendono per:

    a) 

    «merci contraffatte» le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per dette merci o che non ne può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione del paese d'importazione;

    b) 

    «merci usurpative» le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo qualora la realizzazione di tale riproduzione avrebbe costituito una violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso ai sensi della legislazione del paese d'importazione.

    ( 21 ) Una decisione del DSB relativa a una questione sottoposta al suo esame si considera presa all'unanimità se nessuno dei membri presenti alla riunione del DSB in cui si prende la decisione si oppone formalmente alla decisione proposta.

    ( 21 ) Il presente paragrafo si applica anche alle controversie per le quali non sono state ancora approvate o pienamente applicate le relazioni dei panel.

    ( 21 ) In caso di divergenza tra le disposizioni di un altro accordo contemplato relative alle misure adottate da amministrazioni o da autorità regionali o locali sul territorio di un membro e quelle del presente paragrafo, prevalgono le disposizioni dell'altro accordo contemplato in questione.

    ( 21 ) Si riportano in appresso le disposizioni corrispondenti in materia di consultazioni degli accordi contemplati: accordo sull'agricoltura, articolo 19; accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, articolo 11, -paragrafo 1; accordo sui tessili e sull'abbigliamento, articolo 8, paragrafo 4; accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, articolo 14, paragrafo 1; accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, articolo 8; accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, articolo 17, paragrafo 2; accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, articolo 19, paragrafo 2; accordo sulle ispezioni pre-imbarco, articolo 7; accordo relativo alle regole in materia d'origine, articolo 7; accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, articolo 6; accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, articolo 30; accordo sulle misure di salvaguardia, articolo 14; accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, articolo 64, paragrafo 1; nonché tutte le disposizioni in materia di consultazioni corrispondenti degli accordi commerciali plurilaterali determinate dagli organi competenti di ciascun accordo e notificate al DSB.

    ( 21 ) A richiesta della parte che presenta reclamo, si convoca un'apposita riunione del DSB entro quindici giorni dalla richiesta, a condizione che sia dato un preavviso della riunione di almeno dieci giorni.

    ( 21 ) Nel caso in cui unioni doganali o mercati comuni sono parti di una controversia, la presente disposizione se applica ai cittadini di tutti i paesi membri di tali unioni doganali o mercati comuni.

    ( 21 ) Qualora entro questo periodo non sia in programma una riunione del DSB in una data che consenta di soddisfare i requisiti dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, si tiene a questo scopo un'apposita riunione del DSB.

    ( 21 ) Qualora in questo periodo non sia in programma una riunione del DSB, si tiene a questo scopo un'apposita riunione del DSB.

    ( 21 ) Per «Membro interessato» si intende la parte della controversia cui sono indirizzate le raccomandazioni del panel o dell'organo d'appello.

    ( 21 ) Per quanto riguarda le raccomandazioni relative a casi che non comportano una violazione del GATT 1994 o di altri accordi contemplati, cfr. articolo 26.

    ( 21 ) Qualora le parti non riescano a concordare un arbitro entro dieci giorni da quando la questione è stata sottoposta ad arbitrato, l'arbitro viene designato dal Direttore generale, entro dieci giorni, previa consultazione delle parti.

    ( 21 ) L'espressione «l'arbitro» può riferirsi a una o più persone.

    ( 21 ) Nell'elenco del documento MTN.GNS/W/120 figurano undici settori.

    ( 21 ) L'espressione «arbitro» può riferirsi a una o più persone.

    ( 21 ) L'espressione «arbitro» può riferirsi a una o più persone, o ai membri del panel originale qualora quest'ultimo funga da arbitro.

    ( 21 ) Qualora le disposizioni di un accordo contemplato relative a misure prese da amministrazioni o da autorità regionali o locali sul territorio di un membro contengano disposizioni diverse dalle disposizioni del presente paragrafo, prevalgono le disposizioni dell'accordo contemplato in questione.

    ( 21 ) Il presente elenco lascia inalterati i requisiti di notifica esistenti ai sensi degli accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 A dell'accordo OMC o, se del caso, degli accordi commerciali plurilaterali figuranti all'allegato 4 dell'accordo OMC.

    ( 21 ) For each Party, Appendix I is divided into five Annexes:

    — 
    Annex 1 contains central government entities.
    — 
    Annex 2 contains sub-central government entities.
    — 
    Annex 3 contains all other entities that procure in accordance with the provisions of this Agreement.
    — 
    Annex 4 specifies services, whether listed positively or negatively, covered by this Agreement.
    — 
    Annex 5 specifies covered construction services.

    Relevant thresholds are specified in each Party's Annexes.

    ( 21 ) This Agreement shall apply to any procurement contract for which the contract value is estimated to equal or exceed the threshold at the time of publication of the notice in accordance with Article IX.

    ( 21 ) For the purpose of this Agreement, a technical regulation is a document which lays down characteristics of a product or a service or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, service, process or production method.

    ( 21 ) For the purpose of this Agreement, a standard is a document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or services or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, service, process or production method.

    ( 21 ) It is the understanding that «existing equipment» includes software to the extent that the initial procurement of the software was covered by the Agreement.

    ( 21 ) Original development of a first product or service may include limited production or supply in order to incorporate the results of field testing and to demonstrate that the product or service is suitable for production or supply in quantity to acceptable quality standards. It does not extend to quantity production or supply to establish commercial viability or to recover research and development costs.

    ( 21 ) Offsets in government procurement are measures used to encourage local development or improve the balance-of-payments accounts by means of domestic content, licensing of technology, investment requirements, counter-trade or similar requirements.

    ( 21 ) For the purpose of this Agreement, the term «government» is deemed to include the competent authorities of the European Communities.

    ( 21 ) All provisions of the 1988 Agreement except the Preamble, Article VII and Article IX other than paragraphs 5(a) and (b) and paragraph 10.

    ( 21 ) In this Arrangement and in the Protocols annexed thereto, the term «country» is deemed to include the European Economic Community.

    ( 21 ) This preambular provision applies only among participants that are Contracting Parties to the GATT.

    ( 21 ) It is confirmed that the term «matter» in this paragraph includes any matter which is covered by multilateral agreements negotiated within the framework of the Multilateral Trade Negotiations, in particular those bearing on export and import measures. It is further confirmed that the provisions of Article IV:5 and this footnote are without prejudice to the rights and obligations of the parties to such agreements.

    ( 21 ) The terms «acceptance» or «accepted» as used in this Article include the completion of any domestic procedures necessary to implement the provisions of this Arrangement.

    ( 21 ) For the purpose of this Arrangement, the term «government» is deemed to include the competent authorities of the European Economic Community.

    ( 21 ) This provision applies only among participants that are Contracting Parties to the GATT.

    ( 21 ) Derived from the manufacture of butter and anhydrous milk fat.

    ( 21 ) Annex I (1) is not reproduced.

    ( 21 ) US$ 600 per metric ton since 1 October 1981.

    ( 21 ) US$ 830 per metric ton since 5 June 1985.

    ( 21 ) US$ 600 per metric ton since 1 October 1981.

    ( 21 ) As defined in Article 2.1 (c) of this Procotol.

    ( 21 ) See Annex l(b), «Schedule of price differentials according to milk fat content». (Annex 1 (b) is not reproduced).

    ( 21 ) See Article 2.

    ( 21 ) See Annex I(c), «Register of Processes and Control Measures». It is understood that exporters would be permitted to ship skimmed-milk powder and buttermilk powder for animal feed purposes in an unaltered state to importers which have nad their processes and control measures inserted in the Register. In this case, exporters world inform the Committee of their intention to ship unaltered skimmed-milk powder and or buttermilk powder for animal feed purposes to those importers which have their processes and control measures registered. (Annex I (c) is not reproduced).

    ( 21 ) Annex II(a) is not reproduced.

    ( 21 ) US$ 1 200 per metric ton since 5 June 1985.

    ( 21 ) US$ 1 000 per metric ton since 5 June 1985.

    ( 21 ) See Article 2.

    ( 21 ) Annex III(a) is not reproduced.

    ( 21 ) US$ 1 000 per metric ton since 1 October 1981.

    ( 21 ) See Article 2.

    ( 21 ) This provision applies only among GATT Contracting Parties.

    ( 21 ) Note: It is confirmed that the term «matter» in this paragraph includes any matter which is covered by multilateral agreements negotiated within the framework of the Multilateral Trade Negotiations, in particular those bearing on export and import measures. It is further confirmed that the provisions of Article IV, paragraph 6, and this footnote are without prejudice to the rights and obligations of the Parties to such agreements.

    ( 21 ) The terms «acceptance» or «accepted» as used in this Article include the completion of any domestic procedures necessary to implement the provisions of this Arrangement.

    ( 21 ) For the purpose of this Arrangement the term «government» is deemed to include the competent authorities of the European Economic Community.

    ( 21 ) This provision applies only among GATT contracting parties.

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