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Document 01993D0195-20161006
Commission Decision of 2 February 1993 on animal health conditions and veterinary certification for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export (93/195/EEC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 2 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (93/195/CEE)
Decisione della Commissione del 2 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (93/195/CEE)
1993D0195 — IT — 06.10.2016 — 032.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 086 dell'6.4.1993, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 138 |
11 |
9.6.1993 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 93/509/CEE del 21 settembre 1993 |
L 238 |
44 |
23.9.1993 |
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L 187 |
11 |
22.7.1994 |
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L 214 |
17 |
19.8.1994 |
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L 76 |
16 |
5.4.1995 |
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L 190 |
9 |
11.8.1995 |
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L 190 |
11 |
11.8.1995 |
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L 107 |
1 |
30.4.1996 |
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L 62 |
39 |
4.3.1997 |
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L 287 |
49 |
21.10.1997 |
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L 163 |
44 |
6.6.1998 |
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L 276 |
11 |
13.10.1998 |
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L 286 |
53 |
23.10.1998 |
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L 83 |
77 |
27.3.1999 |
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L 211 |
53 |
11.8.1999 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2000/209/CE del 24 febbraio 2000 |
L 64 |
22 |
11.3.2000 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2000/754/CE del 24 novembre 2000 |
L 303 |
34 |
2.12.2000 |
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L 43 |
38 |
14.2.2001 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/144/CE del 12 febbraio 2001 |
L 53 |
23 |
23.2.2001 |
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L 214 |
45 |
8.8.2001 |
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L 214 |
49 |
8.8.2001 |
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L 73 |
1 |
11.3.2004 |
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L 206 |
16 |
9.8.2005 |
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L 291 |
38 |
5.11.2005 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/943/CE del 21 dicembre 2005 |
L 342 |
94 |
24.12.2005 |
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L 214 |
59 |
4.8.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006 |
L 362 |
1 |
20.12.2006 |
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L 117 |
85 |
11.5.2010 |
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L 220 |
74 |
21.8.2010 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/416/UE del 31 luglio 2013 |
L 206 |
9 |
2.8.2013 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/86/UE del 13 febbraio 2014 |
L 45 |
24 |
15.2.2014 |
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L 161 |
22 |
26.6.2015 |
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L 324 |
38 |
10.12.2015 |
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L 271 |
9 |
6.10.2016 |
Modificato da:
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rettificato da:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 1993
relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea
(93/195/CEE)
Articolo 1
Salvo il disposto della decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali ►C1 dopo un'esportazione temporanea: ◄
— che rientrano da paesi terzi indicati nella parte I o nella parte II della colonna speciale per gli equidi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE, in cui sono stati temporaneamente esportati o direttamente o dopo essere transitati in altri paesi dello stesso gruppo di cui all'allegato I, della presente decisione;
— che rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della presente decisione;
— che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d’America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione;
— che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione;
— che hanno preso parte alla «Melbourne Cup» e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato V della presente decisione;
— che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della presente decisione;
— hanno partecipato alle manifestazioni equestri degli Asian Games o all’Endurance World Cup, a prescindere dal paese terzo, dal territorio o parte di territorio di paese terzo in cui si svolge la competizione, dal quale è autorizzata la reintroduzione nell’Unione in conformità dell’articolo 3, secondo trattino, della decisione 2004/211/CE e indicato nella colonna 7 dell’allegato I, di tale decisione, e soddisfano i requisiti del certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato VII della presente decisione;
— che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar e rispondono ai requisiti precisati in un certificato sanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII della presente decisione,
— che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione;
— che hanno partecipato alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti, e a Città del Messico, Messico, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione e alla condizione che tale reintroduzione avvenga entro e non oltre il 30 aprile 2016.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Gruppo sanitario A ( 1 )
Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)
Gruppo sanitario B (1)
Australia (AU), Bielorussia (BY), ►M30 ————— ◄ , Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 2 ) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ( 3 ) (RU), Ucraina (UA)
Gruppo sanitario C (1)
Canada (CA), Cina (3) (CN), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d’America (US)
Gruppo sanitario D (1)
Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (3) (BR), Cile (CL), Costa Rica (3) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (3) (MX), Perù (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)
Gruppo sanitario E (1)
Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele ( 4 ) (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (3) (SA), Tunisia (TN), Turchia (3) (TR)
ALLEGATO II
CERTIFICATO SANITARIO
per la reintroduzione nell'Unione europea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
ALLEGATO VIII
CERTIFICATO SANITARIO
per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar dopo la loro esportazione temporanea di durata inferiore a 90 giorni
Certificato n.
Paese di spedizione: AUSTRALIA ( 5 ), CANADA (5) , STATI UNITI D'AMERICA (5) , HONG KONG (5) , GIAPPONE (5) , SINGAPORE (5) , EMIRATI ARABI UNITI (5) , QATAR (5)
Ministero responsabile:
(inserire nome del ministero)
I. Identificazione del cavallo
a) Numero del documento di identificazione:
b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)
II. Origine del cavallo
Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)
a:
(luogo di destinazione)
per via aerea:
(numero del volo)
Nome e indirizzo dello speditore:
Nome e indirizzo del destinatario:
III. Informazioni sanitarie
Il sottoscritto certifica che il cavallo sopra descritto soddisfa i seguenti requisiti:
a) proviene da un paese terzo nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ( 6 );
c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, in una parte del territorio del paese di spedizione ( 7 ), ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse;
e) proviene dal territorio oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte del territorio del paese di spedizione nel quale:
i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
f) non proviene dal territorio o da una parte del territorio del paese di spedizione che, a norma della legislazione dell'Unione, è considerato infetto da peste equina;
g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
i) se non tutti gli animali delle specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate sono stati allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
— per l'encefalomielite equina (tutte le forme, eccetto l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
— per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per eseguire due test di Coggins con esito negativo a tre mesi di distanza l'uno dall'altro, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
— per la stomatite vescicolosa, sei mesi,
— per l'arterite infettiva equina, sei mesi,
— per la rabbia, un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
— per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
ii) se tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia sono stati abbattuti o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali in seguito all'eliminazione o all'allontanamento degli animali;
h) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei 15 giorni che precedono la presente dichiarazione.
IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:
a) il cavallo è entrato nel territorio del paese di spedizione il ( 8 ).
b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro dell'Unione europea (5) o da (5) ( 9 ).
c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nel presente certificato.
d) Per quanto accertabile e in base all'acclusa dichiarazione (che costituisce parte integrante del presente certificato) del proprietario (5) del cavallo, o del suo rappresentante (5) , il cavallo non ha soggiornato fuori dell'Unione europea per 90 o più giorni consecutivi, compreso il giorno previsto per il rientro indicato nel presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi suddetti.
V. |
Il cavallo sarà trasportato in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio. |
VI. |
Il presente certificato è valido 10 giorni.
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
(inserire in stampatello il nome del proprietario (5) o del rappresentante del proprietario (5) del cavallo sopra descritto)
dichiara che:
— il cavallo sarà trasportato direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,
— il cavallo è trasferito unicamente tra luoghi autorizzati per cavalli che partecipano a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar;
— il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (8) .
…
(Luogo e data)
…
(Firma)
ALLEGATO IX
ALLEGATO X
( 1 ) Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.
( 2 ) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.
( 3 ) Parte del paese terzo o territorio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.
( 4 ) ►M33 Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ◄
( 5 ) Cancellare le voci non pertinenti.
( 6 ) Il presente certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
( 7 ) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
( 8 ) Inserire la data (gg/mm/aaaa).
( 9 ) Indicare il nome del paese dal quale è arrivato il cavallo e che deve essere uno dei seguenti paesi: Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti, Qatar.