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Document 01993D0195-20161006

Consolidated text: Decisione della Commissione del 2 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (93/195/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/195/2016-10-06

1993D0195 — IT — 06.10.2016 — 032.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)

(GU L 086 dell'6.4.1993, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE 93/344/CEE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993

  L 138

11

9.6.1993

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 93/509/CEE del 21 settembre 1993

  L 238

44

23.9.1993

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 94/453/CE del 29 giugno 1994

  L 187

11

22.7.1994

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 94/561/CE del 27 luglio 1994

  L 214

17

19.8.1994

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 95/99/CE del 27 marzo 1995

  L 76

16

5.4.1995

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 95/322/CE del 25 luglio 1995

  L 190

9

11.8.1995

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 95/323/CE del 25 luglio 1995

  L 190

11

11.8.1995

 M8

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 96/279/CE del 26 febbraio 1996

  L 107

1

30.4.1996

 M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 97/160/CE del 14 febbraio 1997

  L 62

39

4.3.1997

►M10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 97/684/CE del 10 ottobre 1997

  L 287

49

21.10.1997

 M11

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 98/360/CE del 18 maggio 1998

  L 163

44

6.6.1998

►M12

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 98/567/CE del 6 ottobre 1998

  L 276

11

13.10.1998

 M13

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 98/594/CE del 6 ottobre 1998

  L 286

53

23.10.1998

 M14

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 1999/228/CE del 5 marzo 1999

  L 83

77

27.3.1999

 M15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 1999/558/CE del 26 luglio 1999

  L 211

53

11.8.1999

 M16

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2000/209/CE del 24 febbraio 2000

  L 64

22

11.3.2000

►M17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2000/754/CE del 24 novembre 2000

  L 303

34

2.12.2000

 M18

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/117/CE del 26 gennaio 2001

  L 43

38

14.2.2001

 M19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/144/CE del 12 febbraio 2001

  L 53

23

23.2.2001

 M20

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/610/CE del 18 luglio 2001

  L 214

45

8.8.2001

 M21

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/611/CE del 20 luglio 2001

  L 214

49

8.8.2001

 M22

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2004/211/CE del 6 gennaio 2004

  L 73

1

11.3.2004

►M23

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/605/CE del 4 agosto 2005

  L 206

16

9.8.2005

►M24

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/771/CE del 3 novembre 2005

  L 291

38

5.11.2005

 M25

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/943/CE del 21 dicembre 2005

  L 342

94

24.12.2005

 M26

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/542/CE del 2 agosto 2006

  L 214

59

4.8.2006

 M27

REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/266/UE del 30 aprile 2010

  L 117

85

11.5.2010

 M29

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/463/UE del 20 agosto 2010

  L 220

74

21.8.2010

►M30

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M31

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/416/UE del 31 luglio 2013

  L 206

9

2.8.2013

 M32

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/86/UE del 13 febbraio 2014

  L 45

24

15.2.2014

►M33

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1009 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 24 giugno 2015

  L 161

22

26.6.2015

►M34

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2301 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'8 dicembre 2015

  L 324

38

10.12.2015

►M35

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1775 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 4 ottobre 2016

  L 271

9

6.10.2016


Modificato da:

 A1

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

 A2

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 069, 29.3.1995, pag.  48  (195/1993)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)



Articolo 1

Salvo il disposto della decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali ►C1  dopo un'esportazione temporanea: ◄

 che rientrano da paesi terzi indicati nella parte I o nella parte II della colonna speciale per gli equidi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE, in cui sono stati temporaneamente esportati o direttamente o dopo essere transitati in altri paesi dello stesso gruppo di cui all'allegato I, della presente decisione;

 che rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della presente decisione;

▼M23

 che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d’America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione;

▼M10

 che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione;

▼M12

 che hanno preso parte alla «Melbourne Cup» e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato V della presente decisione;

▼M17

 che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della presente decisione;

▼M28

 hanno partecipato alle manifestazioni equestri degli Asian Games o all’Endurance World Cup, a prescindere dal paese terzo, dal territorio o parte di territorio di paese terzo in cui si svolge la competizione, dal quale è autorizzata la reintroduzione nell’Unione in conformità dell’articolo 3, secondo trattino, della decisione 2004/211/CE e indicato nella colonna 7 dell’allegato I, di tale decisione, e soddisfano i requisiti del certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato VII della presente decisione;

▼M35

 che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar e rispondono ai requisiti precisati in un certificato sanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII della presente decisione,

▼M24

 che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione;

▼M34

 che hanno partecipato alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti, e a Città del Messico, Messico, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione e alla condizione che tale reintroduzione avvenga entro e non oltre il 30 aprile 2016.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M28




ALLEGATO I

Gruppo sanitario A ( 1 )

Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)

Gruppo sanitario B (1) 

Australia (AU), Bielorussia (BY), ►M30  ————— ◄ , Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 2 ) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ( 3 ) (RU), Ucraina (UA)

Gruppo sanitario C (1) 

Canada (CA), Cina (3)  (CN), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d’America (US)

Gruppo sanitario D (1) 

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (3)  (BR), Cile (CL), Costa Rica (3)  (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (3)  (MX), Perù (3)  (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

▼M33

Gruppo sanitario E (1) 

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele ( 4 ) (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (3)  (SA), Tunisia (TN), Turchia (3)  (TR)

▼M31




ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione europea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni

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▼M23




ALLEGATO III

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▼M10




ALLEGATO IV

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▼M12




ALLEGATO V

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▼M17




ALLEGATO VI

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▼M28




ALLEGATO VII

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▼M35




ALLEGATO VIII

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar dopo la loro esportazione temporanea di durata inferiore a 90 giorni

Certificato n.

Paese di spedizione: AUSTRALIA ( 5 ), CANADA (5) , STATI UNITI D'AMERICA (5) , HONG KONG (5) , GIAPPONE (5) , SINGAPORE (5) , EMIRATI ARABI UNITI (5) , QATAR (5) 

Ministero responsabile:

(inserire nome del ministero)

I.    Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:

(nome dell'autorità competente)

II.    Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da:

(luogo di spedizione)

a:

(luogo di destinazione)

per via aerea:

(numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III.    Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo sopra descritto soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese terzo nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ( 6 );

c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, in una parte del territorio del paese di spedizione ( 7 ), ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse;

e) proviene dal territorio oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte del territorio del paese di spedizione nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

f) non proviene dal territorio o da una parte del territorio del paese di spedizione che, a norma della legislazione dell'Unione, è considerato infetto da peste equina;

g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:

i) se non tutti gli animali delle specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate sono stati allontanati dall'azienda, il divieto è durato:

 per l'encefalomielite equina (tutte le forme, eccetto l'encefalomielite equina venezuelana-VEE), sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,

 per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per eseguire due test di Coggins con esito negativo a tre mesi di distanza l'uno dall'altro, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,

 per la stomatite vescicolosa, sei mesi,

 per l'arterite infettiva equina, sei mesi,

 per la rabbia, un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

 per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;

ii) se tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia sono stati abbattuti o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali in seguito all'eliminazione o all'allontanamento degli animali;

h) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei 15 giorni che precedono la presente dichiarazione.

IV.    Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

a) il cavallo è entrato nel territorio del paese di spedizione il ( 8 ).

b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro dell'Unione europea (5)  o da (5)  ( 9 ).

c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nel presente certificato.

d) Per quanto accertabile e in base all'acclusa dichiarazione (che costituisce parte integrante del presente certificato) del proprietario (5)  del cavallo, o del suo rappresentante (5) , il cavallo non ha soggiornato fuori dell'Unione europea per 90 o più giorni consecutivi, compreso il giorno previsto per il rientro indicato nel presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi suddetti.

V.

Il cavallo sarà trasportato in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

VI.

Il presente certificato è valido 10 giorni.



Data

Luogo

Timbro e firma del veterinario ufficiale (1)

 

 

 

Nome in stampatello e qualifica.

(1)   Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

(inserire in stampatello il nome del proprietario (5)  o del rappresentante del proprietario (5)  del cavallo sopra descritto)

dichiara che:

 il cavallo sarà trasportato direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,

 il cavallo è trasferito unicamente tra luoghi autorizzati per cavalli che partecipano a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar;

 il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (8) .

(Luogo e data)

(Firma)

▼M24




ALLEGATO IX

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▼M34




ALLEGATO X

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( 1 ) Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

( 2 ) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

( 3 ) Parte del paese terzo o territorio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

( 4 ►M33  Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ◄

( 5 ) Cancellare le voci non pertinenti.

( 6 ) Il presente certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

( 7 ) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

( 8 ) Inserire la data (gg/mm/aaaa).

( 9 ) Indicare il nome del paese dal quale è arrivato il cavallo e che deve essere uno dei seguenti paesi: Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti, Qatar.

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