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Document 01992R2235-20041015

    Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 2235/92 della Commissione del 31 luglio 1992 recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2235/2004-10-15

    1992R2235 — IT — 15.10.2004 — 004.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/92 DELLA COMMISSIONE

    del 31 luglio 1992

    recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie

    (GU L 218, 1.8.1992, p.105)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993

      L 161

    48

    2.7.1993

    ►M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 1802/95 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995

      L 174

    27

    26.7.1995

    ►M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 1400/98 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1998

      L 187

    54

    1.7.1998

    ►M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2004 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2004

      L 311

    18

    8.10.2004




    ▼B

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/92 DELLA COMMISSIONE

    del 31 luglio 1992

    recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ( 1 ), in particolare l'articolo 11,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 2 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ( 3 ), in particolare l'articolo 12,

    considerando che in tale regolamento è prevista la concessione di un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati nelle isole Canarie, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago; che il beneficio dell'aiuto è subordinato alla condizione che il vantaggio accordato si ripercuota effettivamente fino al livello del consumatore onde evitare un aumento dei prezzi al consumo di questi prodotti;

    considerando che per incentivare il consumo dei prodotti lattieri freschi locali è necessario stabilire talune modalità d'applicazione di tale regime, ivi compreso il quantitativo di prodotti lattieri che danno diritto all'aiuto;

    considerando che è opportuno fornire alle autorità che gestiscono il regime gli strumenti necessari per evitare che l'aiuto venga sviato dalle finalità perseguite, vale a dire lo smercio regolare sul mercato locale dei prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati sul posto e la ripercussione effettiva del vantaggio accordato fino al livello del consumatore finale;

    considerando che le autorità nazionali devono istituire misure di controllo per accertare il corretto funzionamento del regime di aiuto; che è opportuno prevedere comunicazioni periodiche alla Commissione;

    considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 è entrato in vigore il 1o luglio 1 992; che alla stessa data devono prendere effetto le modalità di applicazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    1.  L'aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati nelle isole Canarie, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1601/92, viene erogato limitatamente a ►M4  50 000 t ◄ di latte intero di vacca per un periodo di 12 mesi.

    2.  L'aiuto ammonta a ►M2  8,344 ◄ ECU kg di latte intero utilizzato per la produzione dei diversi prodotti specificati nell'allegato. ►M1  ————— ◄

    3.  Ai fini del presente regolamento, per latte intero si intende il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche e la cui composizione non si è modificata dalla fase di mungitura.

    Articolo 2

    1.  L'aiuto è concesso su domanda scritta della latteria, la quale si impegna:

    a) a tenere una contabilità da cui risultino, in particolare, i quantitativi di ciascun prodotto lattiero e i quantitativi di latte utilizzato in tali prodotti;

    b) a sottoporsi a qualsiasi misura di controllo stabilita dallo Stato membro interessato, soprattutto per quanto riguarda la verifica della contabilità e il controllo qualitativo dei prodotti.

    2.  La domanda di pagamento dell'aiuto deve essere effettuata su un modulo tipo prescritto dall'autorità competente dello Stato membro e recare almeno i dati seguenti:

     quantitativi di latte utilizzato in ciascun prodotto per categorie di prodotti,

     nome e indirzzo della latteria,

     importo dell'aiuto corrispondente.

    Articolo 3

    1.  La Spagna adotta tutte le misure opportune, in particolare in materia di controllo, per garantire che:

    a) l'aiuto sia accordato unicamente per i prodotti lattieri di cui all'articolo 1 destinati al consumo umano diretto nelle isole Canarie;

    b) il beneficio dell'aiuto si ripercuota fino al livello del consumatore, con un'incidenza effettiva sul prezzo finale di vendita al minuto.

    2.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Spagna comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4

    1.  I controlli effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 devono costituire oggetto di una relazione in cui saranno riportati:

     la data del controllo,

     il luogo di controllo,

     i risultati ottenuti.

    2.  Le autorità competenti notificano alla Commissione i casi di irregolarità entro quattro settimane.

    Articolo 5

    Qualora il beneficio dell'aiuto concesso non sia stato effettivamente ripercosso fino al livello del consumatore finale, le autorità competenti spagnole:

     recuperano la totalità o parte dell'aiuto concesso,

     possono limitare o sospendere, a titolo provvisorio o definitivo, il diritto all'aiuto in base alla gravità dell'inadempimento degli obblighi.

    Articolo 6

    Al più tardi l'ultimo giorno di ogni mese, la Spagna trasmette alla Commissione i seguenti dati relativi al mese precedente:

     i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto,

     i quantitativi per i quali è stato concesso l'aiuto.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M3




    ALLEGATO

    Elenco dei prodotti che possono fornire dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92:

    1. Latte crudo.

    2. Crema di latte.

    3. Iogurt.

    4. Formaggi freschi aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, pari o superiore al 40 %.



    ( 1 ) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

    ( 2 ) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

    ( 3 ) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

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