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Document 01992L0118-20060101

Consolidated text: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/118/2006-01-01

1992L0118 — IT — 01.01.2006 — 015.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 92/118/CEE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1992

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

(GU L 062, 15.3.1993, p.49)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1994

  L 190

26

26.7.1994

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1994

  L 288

48

9.11.1994

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995

  L 200

35

24.8.1995

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1995

  L 200

36

24.8.1995

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1996

  L 24

28

31.1.1996

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1996

  L 129

35

30.5.1996

►M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1996

  L 165

40

4.7.1996

►M8

DIRETTIVA 96/90/CE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996

  L 13

24

16.1.1997

►M9

DIRETTIVA 97/79/CE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997

  L 24

31

30.1.1998

 M10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1999

  L 290

32

12.11.1999

 M11

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2000

  L 2

27

5.1.2001

►M12

DIRETTIVA 2002/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2002

  L 315

14

19.11.2002

 M13

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2003

  L 13

24

18.1.2003

 M15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2003

  L 260

21

11.10.2003

►M16

REGOLAMENTO (CE) N. 445/2004 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2004

  L 72

60

11.3.2004

►M17

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

  L 157

407

30.4.2004


Modificato da:

 A1

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

 A2

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 195, 2.6.2004, pag. 12  (2004/41)




▼B

DIRETTIVA 92/118/CEE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1992

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

viste le proposte della Commissione ( 1 ),

visti i pareri del Parlamento europeo ( 2 ),

visti i pareri del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che i prodotti d'origine animale sono inclusi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato; che la commercializzazione di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale di tale settore e accrescerne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme sanitarie e di polizia sanitaria per i prodotti in questione;

considerando che la Comunità deve adottare le misure necessarie per garantire la graduale instaurazione del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne, entro il 31 dicembre 1992;

considerando che il perseguimento degli obiettivi di cui sopra ha indotto il Consiglio a stabilire norme di polizia sanitaria per le carni fresche, le carni di pollame, i prodotti a base di carne, le carni di selvaggina e di coniglio e i prodotti lattiero-caseari;

considerando che, salvo disposizioni contrarie, gli scambi di prodotti di origine animale devono essere liberalizzati, fermo restando il ricorso ad eventuali misure di salvaguardia;

considerando che, dati i rischi sensibili di propagazione di malattie, è necessario specificare, per taluni prodotti di origine animale, i requisiti particolari da prescrivere all'atto dell'immissione sul mercato ai fini degli scambi, segnatamente quando la destinazione è una regione con un livello sanitario elevato;

considerando che, all'adozione della direttiva 92/65/CEE, la Commissione ha accettato di dissociare gli aspetti di polizia sanitaria applicabili agli animali da quelli applicabili ai prodotti;

considerando che, per consentire la soppressione dei controlli alle frontiere tra Stati membri dal 1o gennaio 1993, è necessario fissare le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'insieme dei prodotti soggetti a siffatti controlli, i cui scambi o le cui importazioni non hanno ancora formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario;

considerando che, per realizzare tale obiettivo, si devono adattare talune normative esistenti per l'adozione delle misure sopra indicate;

considerando che è parso opportuno prevedere una procedura di riconoscimento dei paesi terzi e degli stabilimenti rispondenti alle condizioni stabilite dalla presente direttiva e una procedura di ispezione comunitaria per garantire il rispetto delle condizioni previste per tale riconoscimento;

considerando che il documento di accompagnamento dei prodotti costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponda alle disposizioni della presente direttiva; che occorre mantenere il certificato sanitario o di salubrità per controllare la destinazione di taluni prodotti importati;

considerando che nel caso di cui trattasi devono essere applicati le norme, i principi e le misure di salvaguardia stabiliti dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 4 );

considerando che anche nel contesto degli scambi intracomunitari devono essere applicate le norme fissate dalla direttiva 89/662/CEE;

considerando che si deve affidare alla Commissione il compito di adottare talune misure di applicazione della presente direttiva; che occorre prevedere a tale scopo una procedura che instauri una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che, date le particolari difficoltà di approvvigionamento connesse alla situazione geografica della Repubblica ellenica, è necessario che per questo Stato membro siano previste disposizioni derogatorie;

considerando che l'adozione di norme specifiche per i prodotti contemplati dalla presente direttiva non osta all'adozione di norme sull'igiene e la sicurezza alimentare in generale, per le quali la Commissione ha presentato una proposta di direttiva quadro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, non soggetti, per quanto riguarda dette condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE ( 5 ) e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE.

La presente direttiva non pregiudica l'adozione di requisiti più particolareggiati in materia di polizia sanitaria nell'ambito delle normative specifiche sopraccitate né il mantenimento di restrizioni agli scambi o alle importazioni di prodotti disciplinati dalle normative specifiche di cui al primo comma, motivati da esigenze di sanità pubblica.

Articolo 2

1.  Ai fini della presente direttiva, si intendono per:

a) 

scambi : gli scambi quali definiti all'articolo 2, punto 2, della direttiva 89/662/CEE;

b) 

campione commerciale : il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto d'origine animale di cui è prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui è stato ottenuto;

c) 

malattia trasmissible grave : qualsiasi malattia di cui alla direttiva 82/894/CEE ( 6 )

d) 

organismi patogeni : a raccolta o coltura di organismi o di derivati, presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente (ad eccezione dell'uomo) e tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale o il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale può essere portato o trasmesso; questa definizione non comprende i medicinali veterinari immunologici autorizzati dalla direttiva 90/677/CEE ( 7 );

▼M12 —————

▼B

f) 

proteine animali trasformate destinate al consumo umano : i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 77/99/CEE ( 8 );

▼M12 —————

▼B

2.  Sono inoltre applicabili mutatis mutandis le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché:

 gli scambi e le importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1 ►M12  ————— ◄ non siano vietati o limitati per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione della presente direttiva o della legislazione comunitaria, segnatamente le misure di salvaguardia eventualmente prese;

▼M12

 i nuovi prodotti d'origine animale destinati al consumo umano di cui è autorizzata l'immissione sul mercato di uno Stato membro successivamente alla data prevista all'articolo 20 possano essere oggetto di scambi o d'importazione soltanto dopo che sarà stata presa una decisione in conformità all'articolo 15, primo comma, previo esame, fatto eventualmente alla luce di un parere del comitato veterinario scientifico istituito con decisione 81/651/CEE, del rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi per effetto del movimento del prodotto, non soltanto per la specie dalla quale il prodotto è derivato, ma anche per altre specie che possono fungere da veicolo o serbatoio della malattia o comportare un rischio per la sanità pubblica;

▼B

 gli altri prodotti d'origine animale di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 77/99/CEE possano formare oggetto di scambi o di importazioni da paesi terzi soltanto se essi soddisfano i requisiti di detta direttiva e i requisiti pertinenti della presente direttiva.



CAPITOLO II

Disposizioni applicabili agli scambi

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/425/CEE, i prodotti di origine animale contemplati nell' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ , nonché nell'articolo 3, secondo e terzo trattino, della presente direttiva possano, fatte salve le disposizioni particolari da adottare in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 11, essere oggetto di scambio solo se soddisfano le condizioni seguenti:

1. soddisfare i requisti dell'articolo 5 e quelli specifici di cui all'allegato I per gli aspetti di salute degli animali ►M17  ————— ◄ ,

2. provenire da stabilimenti che:

a) si impegnino, in funzione dei requisiti specifici previsti nell' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ per i prodotti ottenuti dallo stabilimento, a:

 rispettare le condizioni di produzione di cui alla presente direttiva,

 stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati,

 in base ai prodotti, prelevare campioni da analizzarsi in laboratori riconosciuti dall'autorità competente per verificare che le norme stabilite dalla presente direttiva siano rispettate,

 conservare documentazione scritta o registrata delle informazioni ottenute in applicazione dei trattini precedenti per presentarle all'autorità competente. I risultati dei vari controlli e delle prove saranno conservati per almeno due anni,

 garantire lo svolgimento della bollatura e dell'etichettatura,

 se dall'esito delle analisi di laboratorio o da altre informazioni a disposizione emerge l'esistenza di un grave rischio sanitario o di polizia sanitaria, informarne l'autorità competente,

 spedire ai fini degli scambi soltanto prodotti corredati da un documento commerciale che precisi la natura del prodotto, il nome ed eventualmente il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di produzione;

b) siano soggetti a una supervisione esercitata dall'autorità competente per assicurarsi che il conduttore o il gerente dello stabilimento rispettino i requisiti della presente direttiva;

c) siano soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente in base alle garanzie offerte dallo stabilimento per assicurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono ad adottare le misure necessarie a garantire che i prodotti di origine animale di cui all' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ non siano oggetto di scambi originari di un'azienda situata in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui sia sensibile la specie da cui il prodotto è ottenuto o originari di uno stabilimento o zona da cui i movimenti o gli scambi presentino un rischio per la situazione sanitaria degli Stati membri, salvo nel caso di prodotti trattati termicamente, in conformità della legislazione comunitaria.

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 18 nell'ambito delle misure di salvaguardia, garanzie particolari che consentono di derogare al primo comma per quanto riguarda il movimento di taluni dei suddetti prodotti.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che gli scambi di organismi patogeni siano soggetti a norme rigorose da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 7

1.  Le norme di controllo previste dalla direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda gli organismi patogeni, dalla direttiva 90/425/CEE sono applicabili, specialmente per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, ai prodotti di cui alla presente direttiva.

2.  L'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE si applica ai prodotti contemplati nella presente direttiva.

3.  Ai fini degli scambi le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 90/425/CEE sono estese agli stabilimenti che forniscono i prodotti di origine animale contemplati nella presente direttiva.

4.  Fatte salve le disposizioni specifiche della presente direttiva, l'autorità competente, qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni della presente direttiva, procede a tutti i controlli che ritenga opportuni.

5.  Gli Stati membri adottano le adeguate misure amministrative o penali per comminare sanzioni contro qualsiasi infrazione della presente direttiva, in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti di cui all' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ , o che i prodotti in questione non soddisfano ai requisiti della presente direttiva o non sono stati presentati ai controlli da essa previsti.

Articolo 8

Nell'allegato A, capitolo 1, punto 1 della direttiva 92/46/CEE ( 9 ) è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il latte e i prodotti a base di latte non devono provenire da una zona di sorveglianza delimitata a titolo della direttiva 85/511/CEE, salvo se il latte è stato sottoposto a pastorizzazione (71,7 oC per 15 secondi) con il controllo dell'autorità competente.»



CAPITOLO III

Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità

Articolo 9

Le condizioni applicabili alle importazioni di prodotti contemplati dalla presente direttiva devono offrire almeno le garanzie previste al capitolo II, comprese quelle fissate in applicazione dell'articolo 6 e quelle previste all'articolo 3, secondo e terzo trattino.

Articolo 10

1.  Per garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 9 si applicano le disposizioni dei paragrafi che seguono.

2.  I prodotti di cui all' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ nonché all'articolo 3, secondo e terzo trattino possono formare oggetto di importazioni nella Comunità soltanto se soddisfano i seguenti requisiti:

a) salvo disposizioni specifiche contrarie contenute nell' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ , provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compreso in un elenco da redigere e da aggiornare conformemente alla procedura di cui all'articolo 18;

▼M12

b) salvo disposizioni specifiche contrarie contenute nell' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ , provengono da stabilimenti che figurano in un elenco comunitario da redigere conformemente alla procedura di cui all'articolo 18;

▼B

c) sono, nei casi previsti nell' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ e nell'articolo 3, secondo e terzo trattino, accompagnati da un certificato sanitario o di salubrità, conforme ad un modello che sarà elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 18, che attesti che i prodotti soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie equivalenti di cui al paragrafo 3, lettera a), e provengono da stabilimenti che offrono dette garanzie, certificato che è firmato da un veterinario ufficiale o, eventualmente, da qualsiasi altra autorità competente riconosciuta secondo la stessa procedura.

3.  Secondo la procedura di cui all'articolo 18:

a) sono stabilite le condizioni specifiche — in particolare quelle intese a proteggere la Comunità da talune malattie esotiche o malattie transmissibili all'uomo — o garanzie equivalenti a tali condizioni.

Le condizioni specifiche e le garanzie equivalenti fissate per i paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelle previste nell' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ e nell'articolo 3, secondo e terzo trattino.

In attesa che siano fissate le modalità di applicazione previste al quarto e quinto trattino del capitolo 2 dell'allegato II, gli Stati membri subordinano l'importazione dei prodotti ivi previsti al rispetto delle garanzie minime previste da detti trattini;

▼M8 —————

▼B

c) sono fissate la natura degli eventuali trattamenti o le misure da adottare per evitare una nuova contaminazione degli involucri di animali, delle uova e dei prodotti delle uova.

4.  Le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere adottate in base ad una valutazione, fatta, se del caso, previo parere del comitato veterinario scientifico, del rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi o di malattie trasmissibili all'uomo per effetto del movimento del prodotto, non soltanto per la specie dalla quale il prodotto è derivato, ma anche per altre specie che possono fungere da veicolo o serbatoio della malattia o comportare un rischio per la sanità pubblica.

5.  Esperti della Commissione e degli Stati membri effettuano controlli sul posto per accertare se le garanzie offerte dal paese terzo in merito alle condizioni di produzione e di commercializzazione possono considerarsi equivalenti a quelle applicate nella Comunità.

Gli esperti degli Stati membri cui sono affidati questi controlli vengono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

I controlli sono svolti per conto della Comunità, che si assume l'onere delle relative spese.

In attesa dei controlli di cui al primo comma, restano applicabili le disposizioni nazionali in materia di ispezione nei paesi terzi sempreché, in sede di comitato veterinario permanente, si forniscano informazioni sulle inadempienze alle garanzie di cui al paragrafo 3, accertate nel corso delle ispezioni.

6.  In attesa degli elenchi di cui ►M8  al paragrafo 2, lettera a) e lettera b), secondo trattino ◄ , gli Stati membri sono autorizzati a mantenere i controlli previsti dall'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE ed il certificato nazionale richiesto per i prodotti importati nel quadro delle norme nazionali vigenti.

Articolo 11

Sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 18 le condizioni specifiche di polizia sanitaria, all'importazione nella Comunità, la natura ed il contenuto dei documenti d'accompagnamento per i prodotti di cui all'allegato I destinati a laboratori di sperimentazione.

Articolo 12

1.  I principi e le norme previsti dalle direttiva 90/675/CEE e 91/496/CEE ( 10 ) si applicano, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da riservare ai controlli che devono essere effettuati dagli Stati membri e le misure di salvaguardia da attuare.

Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 18, si può derogare, per taluni tipi di prodotti di origine animale, al controllo fisico di cui all' ►M9  articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE. ◄

▼M9 —————

▼B

Articolo 13

1.  Gli Stati membri, nel rilasciare una licenza appropriata, possono autorizzare l'importazione da paesi terzi di prodotti di origine animale di cui all' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ sotto forma di campione commerciale.

2.  La licenza di cui al paragrafo 1 deve accompagnare la partita e deve precisare le condizioni specifiche in base alle quali può aver luogo l'importazione, comprese le deroghe dai controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE.

3.  Se la partita entra in uno Stato membro per essere instradata verso un altro Stato membro, il primo Stato membro provvede affinché essa sia accompagnata dalla pertinente licenza e l'inoltro deve essere effettuato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE. La responsabilità di assicurare che la partita soddisfi le condizioni della licenza e di autorizzare l'entrata nel proprio territorio ricade sullo Stato membro che rilascia la licenza.



CAPITOLO IV

Disposizioni comuni e finali

Articolo 14

1.  Nella direttiva 72/461/CEE ( 11 ) la lettera d) dell'articolo 3 è soppressa.

Le decisioni 92/183/CEE ( 12 ) e 92/187/CEE ( 13 ) della Commissione continuano ad essere applicabili per le esigenze della presente direttiva, fatte salve le eventuali modifiche da apportare secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

2.  La direttiva 90/667/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

2.«2.  Per consentire il seguito dei controlli di cui al paragrafo 1,

a) i prodotti trasformati ottenuti da materiali a rischio ridotto e materiali ad alto rischio devono soddisfare le esigenze dell'allegato I, capitolo 6 della direttiva 92/118/CEE ( 14 );

b) i materiali a rischio ridotto, i materiali ad alto rischio destinati ad essere trattati in uno stabilimento designato in un altro Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e i prodotti trasformati partendo da tali materiali ad alto rischio o a rischio ridotto, devono essere accompagnati:

 se provengono da uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 4 o 5, da un documento commerciale che precisi:

 

 eventualmente, la natura del trattamento,

 se il prodotto contiene proteine che provengono da ruminanti;

 se provengono da un altro stabilimento, da un certificato rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale che indichi:

 

 i metodi di trattamento della partita,

 il risultato delle prove di ricerca della salmonella,

 se il prodotto contiene proteine che provengono da ruminanti.

b) all'articolo 6, i termini «sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 19» sono sostituiti da quanto segue: «sono fissati nell'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE»;

c) all'articolo 14, è soppresso il primo comma.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta nuovi allegati che stabiliscono requisiti specifici per altri prodotti, che possono presentare un rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi o un rischio reale per la sanità pubblica.

Gli allegati sono modificati, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 18 nel rispetto dei principi generali che figurano nell'articolo 3, secondo trattino.

Articolo 16

1.  Gli Stati membri sono autorizzati a subordinare l'introduzione nel loro territorio di prodotti d'origine animale di cui all' ►M17   ►C1  allegato I ◄  ◄ nonché all'articolo 3, secondo e terzo trattino che, ottenuti sul territorio di uno Stato membro, abbiano transitato attraverso il territorio di un paese terzo, alla presentazione di un certificato sanitario o di salubrità che attesti l'osservanza dei requisiti previsti dalla presente direttiva.

2.  Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1 ne informano la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito dalla direttiva 68/361/CEE ( 15 ).

Articolo 17

1.  Gli allegati A e B delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE sono sostituuiti dai testi che figurano nell'allegato III della presente direttiva.

2.  La direttiva 77/99/CEE è modificata come segue:

 all'articolo 2, lettera b), il punto iv) è soppresso; i punti v) e vi) diventano rispettivamente punti iv) e v);

 l'articolo 6, paragrafo 2 va letto come segue:

 

«2.  “Secondo la procedura prevista dall'articolo 20, possono essere fissate condizioni supplementari per gli altri prodotti di origine animale, al fine di garantire la protezione della sanità pubblica.”»

Articolo 18

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo il comitato veterinario permanente decide conformemente alle regole stabilite dall'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 19

Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere adottate per un periodo massimo di tre anni con decorrenza 1o luglio 1993 le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla presente direttiva.

Articolo 20

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 12, paragrafo 2 e all'articolo 17 alla data del 1o gennaio 1993 e alle altre disposizioni della presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.  La fissazione del 1o gennaio 1994 quale termine ultimo per il recepimento lascia impregiudicata la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere prevista nelle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZIA SANITARIA

▼M12 —————

▼B

CAPITOLO 2

▼M16

Involucri di origine animale destinati al consumo umano

▼B

A.   Scambi

Gli scambi di involucri di origine animale sono subordinati alla presentazione di un documento che precisi lo stabilimento di origine, che deve essere:

 quando gli involucri sono salati o essiccati all'origine e quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri fini, uno stabilimento approvato dall'autorità competente;

 negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva 64/433/CEE ( 16 ); gli involucri devono essere trasportati in modo da evitare una contaminazione.

B.   Importazioni dai paesi terzi

Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza da paesi terzi sono subordinati alla presentazione del certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore e attestante:

i) che gli involucri provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore;

ii) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e successivamente o salati o decolorati (o, in alternativa al procedimento di salatura o decolorazione, essiccati dopo la raschiatura);

iii) che dopo il trattamento di cui al punto ii) si è provveduto a prendere misure efficaci affinché gli involucri non possano nuovamente essere contaminati.

▼M12 —————

▼B

CAPITOLO 5

Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) ►M12  destinati al consumo umano ◄

Gli scambi e le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposti alle condizioni seguenti:

 

1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa, le corna e gli zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 72/461/CEE;

2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di ossa, i prodotti a base di corna e i prodotti a base di zoccoli, sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 80/215/CEE ( 17 );

3) per quanto riguarda le importazioni, le ossa, i prodotti a base di ossa, le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli sono sottoposti alle condizioni previste dalla direttiva 72/462/CEE ( 18 ).

▼M12 —————

▼B

CAPITOLO 6

Proteine animali trasformate ►M12  destinate al consumo umano ◄

I.

Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla BSE, e quelle imposte all'alimentazione dei ruminanti da proteine di ruminanti, gli scambi e le importazioni di proteine animali trasformate sono subordinate:

▼M12

A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui alla direttiva 77/99/CEE attestante il rispetto dei requisiti di tale direttiva;

▼B

B. per quanto riguarda le importazioni:

1) alla presentazione di un certificato sanitario quale previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), firmato dal veterinario ufficiale del paese d'origine e attestante che:

▼M12

a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 80/215/CEE;

▼B

b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto trattato;

c) al momento della partenza dal paese di origine sono stati prelevati campioni da sottoporre ad esame per accertare l'assenza di salmonella;

d) l'esame è risultato negativo;

2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1), al prelievo di campioni da parte dell'autorità competente del posto d'ispezione di frontiera, fatto salvo il punto II:

i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa;

ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nello stabilimento di fabbricazione;

3) per l'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità delle partite di proteine animali trasformate, alla prova che i risultati dei prelievi effettuati conformemente al punto B, 1, lettera c) sono negativi, eventualmente previo nuovo trattamento.

C. Le norme nazionali esistenti alla data della notifica della presente direttiva per quanto riguarda i requisiti applicabili in materia di BSE e di malattia del trotto (scrapia) per le proteine di origine animale, possono essere mantenute in attesa di una decisione sul tipo di trattamento termico atto a distruggere l'agente responsabile.

Gli scambi e le importazioni di farine di carni e di farine di ossa restano soggetti alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE.

II.

Gli Stati membri possono praticare un controllo per campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati sfusi, originari di un paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi.

Quando nel corso di tale controllo un risultato è positivo, l'autorità competente del paese di origine deve essere informata affinché prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorità competente responsabile dei controlli all'importazione. In caso diun nuovo risultato positivo dalla stessa provenienza, gli ulteriori controlli dovranno essere effettuati su tutte le partite della stessa provenienza, fino a che saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima frase.

III.

Gli Stati membri devono conservare un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto dei controlli medesimi.

IV.

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 89/662/CEE il trasbordo delle partite è consentito soltanto nei porti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, purché tra gli Stati membri sia stato concluso un accordo bilaterale che consenta di rinviare i controlli delle partite finché siano giunte al posto d'ispezione di frontiera dello Stato membro di destinazione finale.

V.

Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa:

a) è riesportata dalla Comunità;

b) è utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione animale. In questo caso la partita può lasciare il porto o il deposito soltanto se i prodotti che la compongono non sono incorporati in alimenti per animali;

c) oppure è nuovamente trattata in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto conformemente alla direttiva 90/667/CEE o in qualsiasi impresa riconosciuta per la decontaminazione; per assicurarne il controllo, il trasferimento dal porto o dal deposito è subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e la partita non è sbloccata finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente all'allegato II, capitolo III della direttiva 90/667/CEE e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

▼M7

CAPITOLO 7

Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da cortile

(escluso il siero di equidi)

I.   Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano

A.   Scambi

1.

Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche ai sensi delle direttive 72/461/CEE ( 19 ), 91/494/CEE ( 20 ) o 91/495/CEE ( 21 ) del Consiglio.

2.

Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria di cui al capitolo II della presente direttiva.

B.   Importazioni

1.

Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinato al consumo umano sono vietate ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio ( 22 ).

Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dalla direttiva 91/494/CEE. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal capitolo 11 del presente allegato.

2.

Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano, inclusi quelli di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio ( 23 ), sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti a base di carni ai sensi della direttiva 72/462/CEE e della presente direttiva, fatte salve le disposizioni relative alle proteine animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato.

▼M12 —————

▼M7

III.   Disposizioni generali

Le modalità di applicazione del presente capitolo sono adottate, ove del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

▼M12 —————

▼B

CAPITOLO 9

▼M16

Strutto e grassi pressati o fusi destinati al consumo umano

▼B

1.

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di strutto e grassi pressati o fusi da paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio dai quali è consentita l'importazione di carni fresche delle specie in questione.

2.

Se è insorta una delle malattie trasmissibili gravi nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei paesi di cui al precedente paragrafo 1, ciascuna partita di strutto o grassi pressati o fusi deve essere accompagnata dal certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2 della presente direttiva attestante che:

A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito uno dei seguenti trattamenti termici:

i) a una temperatura minima di 70 oC per almeno 30 minuti, o

ii) a una temperatura minima di 90 oC per almeno 15 minuti, o

iii) a una temperatura minima di 80 oC a fusione continua;

B. se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono imballati, sono stati collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le precauzioni per impedirne la ricontaminazione;

C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza.

▼M12 —————

▼B

CAPITOLO 11

▼M16

Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento destinati al consumo umano

▼B

Gli Stati membri provvedono a che le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento siano importate soltanto:

a) se provengono da paesi terzi iscritti:

i) per la selvaggina di pelo d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche delle specie corrispondenti possono essere importate in applicazione della direttiva 72/462/CEE,

ii) per la selvaggina di penna d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate in applicazione della direttiva 91/494/CEE ( 24 ),

iii) per le carni di coniglio, in un elenco da elaborare secondo la procedura di cui all'articolo 18;

b) se soddisfano almeno i requisiti previsti rispettivamente ai capitoli II e III della direttiva 91/495/CEE ( 25 );

c) se provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di cui alla lettera b), riconosciute secondo la procedura di cui all'articolo 18 o, in attesa dell'elenco di cui alla lettera a) iii), da stabilimenti riconosciuti dalle autorità competenti;

d) se ciascuna partita di carne è accompagnata dal certificato sanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

▼M12 —————

▼M17 —————

▼B




ALLEGATO III

I

VERSIONE CONSOLIDATA DEGLI ALLEGATI A E B DELLA DIRETTIVA 89/662/CEE




«ALLEGATO A

LEGISLAZIONE VETERINARIA

CAPITOLO I

 Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64).

 Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23).

 Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24).

 Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85).

 Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4).

 Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3).

 Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87).

 Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili alla produzione e alla commercializzazione di animali e prodotti dell'acquicoltura (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1).

 Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1).

 Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15).

 Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35).

 Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41).

 Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35).

 Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1).

CAPITOLO II

 Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.




ALLEGATO B

PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA, MA I CUI SCAMBI SAREBBERO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

Altri prodotti di origine animale che non figurano né nell'allegato A della presente direttiva né nell'allegato della direttiva 90/425/CEE: tali prodotti saranno definiti secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

II

VERSIONE CONSOLIDATA DEGLI ALLEGATI A E B DELLA DIRETTIVA 90/425/CEE




«ALLEGATO A

CAPITOLO I

LEGISLAZIONE VETERINARIA

Sezione 1

 Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64).

 Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10).

 Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina (GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1).

 Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42).

 Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62).

 Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e di uova da cova (GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6).

 Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembro 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51).

 Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquicoltura (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1).

 Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19).

 Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).

Sezione 2

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54).

Per i patogeni—

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE.

CAPITOLO II

LEGISLAZIONE ZOOTECNICA

 Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8).

 Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36).

 Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 dell'8. 6. 1989, pag. 30).

 Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55).

 Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37),




ALLEGATO B

ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

CAPITOLO I

Legislazione veterinaria — Altri animali vivi che non figurano nell'allegato A, capitolo I.

CAPITOLO II

Legislazione veterinaria — Sperma, ovuli ed embrioni che non figurano nell'allegato A, capitolo I.»



( 1 ) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 29, e GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 102.

( 2 ) GU n. C 133 del 7. 5. 1990, pag. 205, e GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 263.

( 3 ) GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 15, e GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 25.

( 4 ) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

( 5 ) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

( 6 ) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 90/134/CEE (GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 23).

( 7 ) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 26.

( 8 ) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35);

( 9 ) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

( 10 ) GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

( 11 ) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16).

( 12 ) GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 33.

( 13 ) GU n. L 87 del 2. 4. 1992, pag. 20.

( 14 ) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.»

( 15 ) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

( 16 ) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69).

( 17 ) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16).

( 18 ) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/688/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18).

( 19 ) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

( 20 ) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

( 21 ) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.

( 22 ) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

( 23 ) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

( 24 ) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

( 25 ) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.

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