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Document 01992L0035-20190101

Consolidated text: Direttiva 92/35/CEE del Consiglio del 29 aprile 1992 che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/35/2019-01-01

01992L0035 — IT — 01.01.2019 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 92/35/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1992

che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina

(GU L 157 dell'10.6.1992, pag. 19)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

1

16.5.2003

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2006/911/CE del 5 dicembre 2006

  L 346

41

9.12.2006

 M3

DIRETTIVA 2006/104/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

352

20.12.2006

►M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2007/729/CE del 7 novembre 2007

  L 294

26

13.11.2007

►M5

DIRETTIVA 2008/73/CE DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 luglio 2008

  L 219

40

14.8.2008

►M6

REGOLAMENTO (UE) 2018/415 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2018

  L 75

18

19.3.2018


Modificata da:

 A1

ATTO (94/C 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

 A2

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRETTIVA 92/35/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1992

che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina



Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva 90/426/CEE.

Tuttavia si intende per «azienda»: l'azienda ai sensi della direttiva 90/426/CEE e le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado.

Inoltre si intende per:

a)  «proprietario o detentore»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che sia proprietario degli equidi o sia incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;

b)  «vettore»: l'insetto della specie «culicoïdes imicola» o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la peste equina, da identificare secondo la procedura prevista all'articolo 19, previo parere del comitato scientifico veterinario;

c)  «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza della peste equina basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici;

d)  «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinario o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato tale competenza;

e)  «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o l'esistenza di peste equina siano obbligatoriamente e immediatamente notificati all'autorità competente.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda si trovino uno o più equidi sospetti di peste equina, il veterinario ufficiale applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali intesi a confermare o ad escludere la presenza della malattia.

2.  Appena il sospetto è stato notificato, il veterinario ufficiale:

a) dispone che l'azienda sia sottoposta a vigilanza ufficiale;

b) fa procedere:

i) al censimento ufficiale degli equidi, con indicazione per ciascuna specie, del numero di equidi già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, ed all'aggiornamento del censimento per tener conto degli equidi nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;

ii) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo, verificando che vengano posti in atto appropriati metodi di disinfestazione;

iii) ad un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7;

c) visita regolarmente la (le) azienda(e) in queste occasioni:

i) esamina ciascun equide presente nell'azienda;

ii) procede ad un esame clinico approfondito o all'autopsia degli animali sospetti o morti ed effettua i prelievi necessari agli esami di laboratorio;

d) provvede affinché:

i) tutti gli equidi della(e) azienda(e) siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi protetti dal vettore;

ii) qualsiasi movimento di equidi in provenienza dalla(e) azienda(e) o a destinazione della(e) stessa(e) venga proibito;

iii) all'interno o nei dintorni dei fabbricati di stabulazione degli equidi si ricorra ai mezzi opportuni di disinfestazione;

iv) i cadaveri degli equidi morti nell'azienda siano distrutti, eliminati, incinerati o sotterrati conformemente alla direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ( 1 ).

3.  In attesa dell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione prende tutte le misure conservative per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera d).

4.  L'autorità competente può applicare le misure di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricanti o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

5.  Oltre alle disposizioni del paragrafo 2, possono essere fissate disposizioni specifiche secondo la procedura prevista all'articolo 19, per le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado.

6.  Le misure di cui al presente articolo sono revocate dal veterinario ufficiale soltanto quando il sospetto di peste equina sia escluso dall'autorità competente.

Articolo 5

La vaccinazione contro la peste equina può essere praticata solo conformemente alle disposizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 6

1.  Quando la presenza di peste equina è ufficialmente confermata il veterinario ufficiale:

a) fa procedere senza indugio alla messa a morte degli equidi infetti, colpiti o che presentano manifestazioni cliniche di peste equina;

b) fa distruggere, eliminare, incinerare o sotterrare i cadaveri di questi equidi, conformemente alla direttiva 90/667/CEE;

c) estende le misure di cui all'articolo 4 alle aziende che si trovino nel raggio di 20 km (compreso nella zona di protezione) intorno alla(e) azienda(e) infetta(e);

d) dispone che si proceda, nella zona di cui alla lettera c), alla vaccinazione sistematica di tutti gli equidi con un vaccino autorizzato dall'autorità competente nonché alla loro identificazione, facendo apporre un marchio chiaro e indelebile con un metodo convenuto secondo la procedura prevista all'articolo 19. Tuttavia, in funzione delle circostanze epidemiologiche, meteorologiche, geografiche o elimatologiche, l'autorità competente può derogare agli obblighi di vaccinazione. Essa ne informa la Commissione;

e) dispone che sia effettuata una indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

2.  L'autorità competente può estendere le misure di cui al paragrafo 1 oltre la zona di cui al paragrafo 1, lettera c) nel caso in cui la situazione geografica, ecologica o meteorologica, oppure i movimenti da o verso l'azienda in cui la malattia è stata confermata, autorizzino a sospettare un'eventuale diffusione della peste equina. Essa ne informa la Commissione.

3.  Nel caso in cui la zona di cui al paragrafo 1 sia situata nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di deliminare la zona di cui sopra. Se necessario, la zona è delimitata secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 7

1.  L'indagine epidemiologica verte sugli aspetti seguenti:

 la durata del periodo in cui può essere stata presente nell'azienda la peste equina;

 l'origine probabile della peste equina nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli equidi possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;

 la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;

 i movimenti di equidi in provenienza o a destinazione delle aziende in questione o l'eventuale uscita dei cadaveri di equidi da dette aziende.

2.  Per coordinare pienamente tutte le misure necessarie all'eradicazione della peste equina con la massima tempestività e per condurre l'indagine epidemiologica, viene istituita una cellula di crisi.

Le norme generali riguardanti le cellule di crisi a livello nazionale e a livello comunitario sono adottate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

Articolo 8

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, a complemento delle misure di cui all'articolo 6, l'autorità competente delimiti una zona di protezione e una zona di sorveglianza. La delimitazione delle zone deve tener conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la peste equina nonché delle strutture di controllo.

2.  

a) La zona di protezione è costituita da una parte del territorio comunitario avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta.

b) La zona di sorveglianza è costituita da una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione sistematica.

c) Nel caso in cui le zone siano situate nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di delimitare le zone di cui alle lettere a) e b). Tuttavia, se necessario, la zona di protezione e la zona di sorveglianza sono delimitate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

3.  A richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può essere presa, secondo la procedura prevista all'articolo 19, una decisione intesa a modificare la delimitazione delle zone definite al paragrafo 2, in funzione:

 della loro situazione geografica e dei fattori ecologici;

 delle condizioni meteorologiche;

 della presenza e della distribuzione del vettore;

 dei risultati degli studi epizooziologici effettuati conformemente all'articolo 7;

 dei risultati degli esami di laboratorio;

 dell'applicazione delle misure di lotta e in particolare della disinfestazione.

Articolo 9

1.  Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate le misure seguenti nella zona di protezione:

a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella zona e che detengono equidi;

b) esecuzione da parte del veterinario ufficiale:

 di visite periodiche in tutte le aziende che detengono equidi,

 di un esame clinico di tali equidi, compreso eventualmente un prelievo di campioni a fini di esami di laboratorio, fermo restando che sia tenuto un registro delle visite effettuate e delle osservazioni fatte;

c) mantenimento degli equidi nell'azienda in cui si trovano tranne se sono trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in un macello ubicato in detta zona per una macellazione d'urgenza o, se in detta zona non esistono macelli, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente.

2.  A complemento delle misure di cui al paragrafo 1, la vaccinazione sistematica degli equidi contro la peste equina e la loro identificazione nella zona di protezione possono essere decise secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) nella zona di sorveglianza si applichino le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tuttavia, se in detta zona non vi sono macelli, gli equidi possono essere abbattuti nella zona di protezione, in un macello designato dall'autorità competente;

2) nelle zone di sorveglianza sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la peste equina.

Articolo 11

La durata di applicazione e di mantenimento delle misure previste agli articoli 6, 8, 9 e 10 è stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 19. Essa non può in nessun caso essere inferiore a 12 mesi se la vaccinazione è stata praticata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 ed all'articolo 9, paragrafo 2.

Tuttavia, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) ed all'articolo 10, paragrafo 1:

a) gli equidi della zona di protezione e della zona di sorveglianza possono essere spediti, sotto controllo ufficiale e secondo le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE al centro di quarantena previsto alla lettera d) di detta disposizione,

b) i movimenti degli equidi all'interno delle zone che hanno lo stesso statuto sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità competente sulla base delle norme seguenti:

i) gli equidi devono:

 far l'oggetto di un previo controllo ufficiale,

 far l'oggetto di un'identificazione, ed

 essere accompagnati da un documento ufficiale;

ii) gli Stati membri provvedono, in ogni caso, affinché gli equidi vaccinati da meno di 60 giorni non possano uscire dall'azienda in cui si trovano al momento in cui è stata praticata la vaccinazione;

iii) gli Stati membri informano la Commissione, in sede di comitato veterinario permanente, in merito alle misure prese a riguardo.

Articolo 12

Qualora in una determinata regione l'epizoozia di peste equina presenti carattere di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere prese dagli Stati membri interessati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente prenda tutte le misure necessarie perché tutte le persone stabilite nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore ed adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.

▼M5

Articolo 14

1.  Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designano un laboratorio nazionale e mettono i dati relativi a tale laboratorio e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19.

2.  Le funzioni e responsabilità dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono precisate nell’allegato I.

3.  I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all’articolo 15.

▼B

Articolo 15

Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina è indicato nell'allegato II. Fatte salve le disposizioni previste nella decisione 90/424/CEE, in particolare l'articolo 28, le funzioni di questo laboratorio sono definite nell'allegato III.

Articolo 16

Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità competenti, a controlli sul posto. A tale scopo possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di aziende, se le autorità competenti controllino il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 17

1.  Ogni Stato membro redige un piano di intervento in cui viene precisato il modo in cui detto Stato applica le misure previste dalla presente direttiva.

Tale piano deve consentire l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.

2.  I criteri da seguire per la stesura dei piani di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato IV.

I piani stabiliti conformemente a questi criteri sono presentati alla Commissione entro tre mesi dalla messa in applicazione della presente direttiva.

La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e suggerisce allo Stato membro interessato qualsiasi modifica necessaria, in particolare, per garantire che siano compatibili con quelli degli altri Stati membri.

La Commissione approva i piani, eventualmente modificati, secondo la procedura prevista all'articolo 19.

I piani possono essere successivamente modificati o completati, secondo la stessa procedura, per tener conto degli sviluppi della situazione.

Articolo 18

Gli allegati sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 19.

▼M1

Articolo 19

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 2 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 3 ).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 20

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 21

La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o ottobre 1993 ed in funzione dell'esperienza realizzata, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata di eventuali proposte adeguate.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

▼M5 —————

▼B

B.   FUNZIONI DEI LABORATORI DI PESTE EQUINA

I laboratori nazionali di peste equina sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei vaccini. A questo scopo essi:

a) possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono;

b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro;

c) organizzano periodicamente prove comparative;

d) conservano isolati di virus della peste equina provenienti da casi individutati nello Stato membro;

e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.

▼M4




ALLEGATO II

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

▼M6

Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

Spagna

▼B




ALLEGATO III

FUNZIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE EQUINA

Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina ha le seguenti funzioni:

1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della peste equina negli Stati membri, in particolare mediante:

a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della peste equina ai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero;

b) Il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della peste equina;

d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;

e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità;

f) la caratterizzazione degli isolati del virus della peste equina mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia della peste equina;

g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della peste equina;

2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di peste equina negli Stati membri mediante lo studio negli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizooziologici;

3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

4) procedere a scambi di informazioni mutue e reciproche con il laboratorio mondiale della peste equina designato dall'Ufficio mondiale delle epizoozie (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di peste equina.




ALLEGATO IV

CRITERI MINIMI APPLICABILI AI PIANI DI INTERVENTO

I piani di intervento devono prevedere almeno:

1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro;

2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;

3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità;

4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate ad un'infestazione;

5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;

6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati;

7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle procedure amministrative;

8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami post mortem, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni);

9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la peste equina considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;

10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.



( 1 ) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

( 2 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 3 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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